COMMISSIONE STUDI ENTI NON COMMERCIALI
ORDINE COMMERCIALISTI DI VITERBO
L’amministrazione di una ASD: Emilio
Corteselli-Dottore Commercialista-Revisore dei
Conti-Docente incaricato di Economia delle
aziende pubbliche presso la Facoltà di Scienze
Politiche di Viterbo - Presidente Commissione
Studi Enti non Commerciali ODCEC di Viterbo
ELABORAZIONE STUDIO
CORTESELLI
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PIANO DELLA RELAZIONE
A)INTRODUZIONE
B)ALCUNI ADEMPIMENTI BUROCRATICI
PER GESTIRE UNA ASD
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A)INTRODUZIONE
Con lo sviluppo del “terzo settore” nel corso degli
anni ‘90 sono state emanate delle leggi di grande
interesse che saranno oggetto di questa riflessione :
il decreto legislativo sugli enti non commerciali e le
ONLUS
(Dlgs.
460/97)
;
la
legge
sull’associazionismo di promozione sociale (L.
383/00); la circolare sul trattamento fiscale delle
attività (circolare 12 maggio 1998 n° 124/E); lo
art.30 del dl 185/2008; art.4 del dpr 633/72; art.148
TUIR.
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A)RIFERIMENTI NORMATIVI
Dlgs. 460/97
PRINCIPIO DELLA FORMA
Art. 1. - Qualificazione degli enti e determinazione dei
criteri per individuarne l'oggetto esclusivo o principale di
attività .
“ L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è
determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo
statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata”.
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A)RIFERIMENTI
NORMATIVI
Dlgs. 460/97
PRINCIPIO DELLA CONTABILITA’
SEPARATA
Art. 3. - Determinazione dei redditi e
contabilità separata.
" Per l'attività commerciale esercitata gli
enti non commerciali hanno l'obbligo di
tenere la contabilità separata”.
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A)RIFERIMENTI NORMATIVI
Dlgs. 460/97-art 3-che cosa si intende per contabilità separata
Gli Enti non Commerciali, limitatamente alle attività commerciali
esercitate , sono considerate soggetti passivi dell’IRES e dell’IVA.
Tali obblighi sorgono unicamente con riferimento alle attività
commerciali eventualmente esercitate e svolte in via
secondaria e non principale rispetto ai compiti istituzionali
fissati nell’atto costitutivo dell’ente; per quanto riguarda le
attività istituzionali esiste un obbligo di tenuta delle scritture
contabili funzionali alla elaborazione del rendiconto.
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A)RIFERIMENTI NORMATIVI
Dlgs. 460/97-art 3-che cosa si intende per contabilità separata
Infatti in caso di svolgimento anche di attività commerciali è
necessario determinare in modo analitico i componenti positivi e
negativi di reddito di cui all‘art.109 del TUIR. Non è chiaro cosa
si possa intendere per contabilità separata, ovvero se sia
necessario l’impianto di una vera e propria contabilità
separata ovvero scritture separate nel contesto di libri
onnicomprensivi.
La finalità è comunque quella che il Fisco possa svolgere
un’opera di accertamento analitico sulla gestione commerciale
dell’ente senza che sia necessario accedere a scritture ulteriori
rispetto alla contabilità separata.
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A)RIFERIMENTI
NORMATIVI
Dlgs. 460/97-art 3-che cosa si intende per contabilità separata
Pertanto si prospettano le seguenti ipotesi.
IPOTESI 1.Vengono tenute due separate contabilità (es. art.36 dpr 633/72) per
l’attività commerciale e quella istituzionale.
IPOTESI 2.È tenuta un’unica contabilità per l’attività commerciale e quella istituzionale
con appositi accorgimenti che evidenzino i fatti istituzionali (es. colonne speciali, colori
distinti ).
IPOTESI 3.È tenuta la contabilità solamente con riferimento all’attività
commerciale, mentre quella istituzionale è rendicontata in prospetti non fiscali e “liberi”
da formalismi. In questo caso si pone il problema di come registrare nella contabilità
commerciale fatti “promiscui” (acquisti e pagamenti), la Ris.9/406 del 5-3-79 ha
precisato che “per le voci di costo congiuntamente imputabili ai due tipi di attività deve
necessariamente operarsi un criterio proporzionale di imputazione che non assurge,
tuttavia, a criterio generale ( di cui all’art.109 c.2 Tuir), ma opera esclusivamente per la
determinazione della parte di costo che deve essere attribuita alla parte commerciale.
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A)RIFERIMENTI NORMATIVI
Dlgs. 460/97
PRINCIPIO DELLA DETASSAZIONE DELLA ATTIVITA’
ISTITUZIONALE
Art. 5. - Enti di tipo associativo .
" Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche,
di promozione sociale e di formazione extra-scolastica
della persona, non si considerano commerciali
le attività svolte in diretta attuazione degli
scopi
istituzionali,
effettuate
verso
pagamento di corrispettivi specifici nei
confronti degli iscritti“.
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A)RIFERIMENTI NORMATIVI
Dlgs. 460/97-prosegue art. 5
“Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater (detassazione ndr) si
applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti
clausole, da inserire
nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo”.
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A)RIFERIMENTI NORMATIVI
MODELLO EAS
SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE
DEL MODELLO
Il modello doveva essere presentato sia dagli enti già
costituiti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 185
del 2008 (ossia il 29 novembre 2008) sia da quelli
costituitisi successivamente a tale data.
Non erano tenuti alla presentazione del modello le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto
1991, n. 266, che non svolgono attività commerciali
diverse da quelle marginali individuate con decreto
del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.
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A)RIFERIMENTI NORMATIVI
MODELLO EAS
SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO
Erano parimenti esonerati dalla presentazione del
modello le associazioni pro-loco che hanno optano
per l’applicazione delle norme di cui alla legge 16
dicembre 1991, n. 398, e gli enti associativi
dilettantistici iscritti nel registro del Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) che non svolgono
attività
commerciali.
L’onere della trasmissione doveva essere assolto
anche dalle società sportive dilettantistiche di cui
all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
.
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A)RIFERIMENTI NORMATIVI
MODELLO EAS
• Scadenza:16 dicembre 2009: per tutti gli Enti Associativi già
costituiti alla data del 29 novembre 2008; per gli enti che si
costituitiranno successivamente la scadenza è quella di 30 gg
dalla data di costituzione.
•
.
•
.
•
.
•
Modalità: invio telematico (direttamente dall'Ente o tramite intermediario
autorizzato).
Riferimento: DL 185/08, articolo 30; Circolare 12/E del 2009.
Periodicità: si presenta una tantum e solo in caso di variazioni entro il 31
marzo dell'anno successivo a cui si riferisce la modifica.
Effetti: trasmissione obbligatoria per continuare a fruire delle agevolazioni
fiscali.
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A)RIFERIMENTI NORMATIVI
Dlgs 460/97
Art. 6. - Perdita della qualifica di ente non commerciale
“ Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la
qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente
attività commerciale per un intero periodo d'imposta… Ai fini della
qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti
parametri…prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali
rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le
attività istituzionali…. “.
Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in
cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e
comporta l'obbligo di …(assoggettare a tassazione tutti i
proventi di qualsiasi forma ndr) . (cfr anche art 90 l.289/02 e circ.
21/e/03).
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A)RIFERIMENTI NORMATIVI
Testo unico delle imposte sui redditi [Testo post
riforma 2004]
Art. 148. - Enti di tipo associativo
Non è considerata commerciale l'attività svolta nei
confronti degli associati o partecipanti, in conformità
alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi
e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le
somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di
quote o contributi associativi non concorrono a formare il
reddito complessivo.
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A)RIFERIMENTI NORMATIVI
Testo unico delle imposte sui redditi [Testo
post riforma 2004] art. 148. Enti di tipo
associativo
La disposizione del comma 3 (detassazione
ndr)non si applica:
……………………………….;
2- per le somministrazioni di pasti;
…………………………….
“
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A)RIFERIMENTI
NORMATIVI
• Circolare Ministeriale - Ministero delle
Finanze - Dipartimento Entrate - 12 maggio
1998, n. 124/E "Decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460. Sezione I. Modifiche alla disciplina
degli enti non commerciali in materia di imposte
sui redditi e di imposta sul valore aggiunto"
• (Pubblicato in G.U. 27 maggio 1998, n. 127,
S.O)
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A)RIFERIMENTI
NORMATIVI
• Circolare Ministeriale - Ministero delle
Finanze - Dipartimento Entrate - 12
maggio 1998, n. 124/E "Decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. La
norma reca in sostanza una presunzione
di
commercialità
per
le
seguenti
prestazioni:
• ……….. somministrazione di pasti;……
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A)RIFERIMENTI
NORMATIVI
somministrazione di alimenti e bevande
• Per le associazioni di promozione sociale (APScfr L. 383/00 )le cui finalità assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell'Interno (ad
esempio, ACLI e CSI): non costituisce attività
commerciale, sia ai fini IVA che delle imposte
dirette, la somministrazione di alimenti e
bevande nel bar interno (o similari), purché
complementari a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali.
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A)RIFERIMENTI
NORMATIVI
Conclusione: la somministrazione di
alimenti e bevande (es. bar
riservato ai soci) è da considerarsi
sempre una attività commerciale
con ciò che ne consegue ai fini
fiscali, tranne i casi di esclusione
specificatamente previsti dalla
normativa.
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A)RIFERIMENTI
NORMATIVI-18
L’ I.V.A. - Imposta sul Valore Aggiunto
(cfr art 4 dpr 633/72)
Gli enti non commerciali sono soggetti
passivi d’imposta ai fini Iva solo per le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nell’esercizio di attività
commerciali o agricole.
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A)RIFERIMENTI
NORMATIVI
L’ I.V.A. - Imposta sul Valore Aggiunto (cfr art 4 dpr 633/72)
Sono in ogni caso considerate commerciali le seguenti attività:
• cessione di beni nuovi prodotti per la vendita;
• erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
• gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
• gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di
pasti;
• trasporto e deposito (merci e persone);
• organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
• prestazioni alberghiere o di alloggio;
• servizi portuali e aeroportuali;
• pubblicità commerciale;
• telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Per l’attività commerciale, l’IVA si determina nei modi ordinari, con possibilità di
detrarre l’imposta sugli acquisti, solo se contabilmente separata dall’attività
istituzionale.
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A)RIFERIMENTI
NORMATIVI
Regime speciale Iva della Legge n. 398/91 per le ASD e SSD
.
•
•
•
Per i soggetti ammessi a tale regime, l’Iva si determina forfetariamente.
All’Iva incassata sui corrispettivi relativi alle attività commerciali, si
applicano le seguenti detrazioni forfetarie:
prestazioni di sponsorizzazione10%;
cessioni/concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione
radiofonica 33,33%;
proventi commerciali generici (vendita di biglietti, prestazioni pubblicitarie,
ecc.)
50%.
L’Iva a debito deve essere versata trimestralmente mediante delega unica
di pagamento (modello F24), entro il giorno sedici del secondo mese
successivo al trimestre di riferimento, con possibilità di utilizzare in
compensazione eventuali crediti provenienti dalle dichiarazioni dei redditi o
IVA o dei sostituti d’imposta.
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A)RIFERIMENTI
NORMATIVI
• Per l’attività commerciale, l’IVA si
determina nei modi ordinari, con possibilità
di detrarre l’imposta sugli acquisti, solo se
contabilmente
separata
dall’attività
istituzionale.
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B)ADEMPIMENTI BUROCRTICI PER LA GESTIONE DI UNA ASD
ESENZIONI D'IMPOSTA
La pubblicità negli impianti sportivi è esente dall'imposta di
affissione
Le A.S.D. godono di una specifica esenzione che riguarda
l'imposta per la cartellonistica pubblicitaria all'interno di
impianti sportivi. Alla luce della previsione normativa che ha
istituito l'agevolazione, infatti, le associazioni e le società
sportive dilettantistiche non devono adempiere al versamento
della normale imposta sulla pubblicità per l'affissione di
cartelloni o altri supporti pubblicitari, se collocati all'interno
di palestre, piscine o campi sportivi con capienza certificata
non superiore ai 3.000 spettatori.
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B)ADEMPIMENTI BUROCRATICI PER LA GESTIONE DI UNA
ASD
REGISTRO DELLE IMPRESE
Le A.S.D. e l'iscrizione al R.E.A. E' questo un argomento a cui i dirigenti sportivi (ma spesso anche gli stessi
consulenti...)
non prestano adeguata attenzione. Si trascura il fatto che anche sulle A.S.D. può ricadere l'obbligo di denuncia presso il
Registro delle Imprese. Dal 1993, infatti, attraverso la Legge n. 580, è stato istituito il R.E.A., Repertorio Economico
Amministrativo, sezione speciale del Registro Imprese, con lo scopo di raccogliere tutte quelle notizie aventi carattere
economico, statistico e amministrativo di quei soggetti collettivi, non iscritti nelle sezioni ordinarie del Registro delle
Imprese che esercitano , in modo sussidiario e non prevalente, un'attività economica di natura commerciale. A
precisare
ancor meglio i contorni di una simile disposizione è intervenuta la circolare n. 3407/C, datata 9 gennaio 1997,
del Ministero dell'Industria, commercio ed artigianato, che ha individuato i soggetti che devono obbligatoriamente
essere iscritti. La circolare, infatti, precisa che "i soli soggetti iscrivibili, in quanto tali, nel REA siano rappresentati da
tutte quelle forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in
una dimensione di sussidiarietà rispetto l'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, ecc. del soggetto
stesso
(ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non (comprese le associazioni di categoria,
i partiti politici e i sindacati , le fondazioni, i comitati, gli organismi re ligiosi"). Quindi, in estrema sintesi, possiamo
affermare che anche le associazioni sportive dilettantistiche, così come per tanti altri enti non commerciali, che, pur
esercitando un'attività economica commerciale, non abbiano tuttavia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
un'impresa, devono iscriversi nel Repertorio economico e amministrativo (REA). Al contrario ribadiamo che l'obbligo
dell'iscrizione al Rea non sussiste per le associazioni che realizzino esclusivamente attività istituzionale, per le quali è
previsto l'utilizzo del solo numero di codice fiscale. Teniamo, invece, a precisare, infine, che le Associazioni Sportive
Dilettantistiche, devono provvedere alla suddetta iscrizione alla Camera di Commercio, non contestualmente all'atto
in cui, apprestandosi a svolgere, per qualsiasi finalità, attività di natura commerciale, richiedono l'attribuzione del
numero di Partita Iva (secondo le modalità previste dalle leggi vigenti), bensì entro trenta giorni dal momento in cui l
la A.S.D. ha posto in essere efficacemente il primo atto di rilevanza commerciale.
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B)ADEMPIMENTI BUROCRATICI PER LA GESTIONE DI UNA
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DETRAZIONI FISCALI
Lo sport dei figli può essere detratto dai redditi. E' in
vigore dal gennaio 2007 la previsione normativa con cui
le spese di iscrizione e/o abbonamento ad attività
sportive dilettantistiche per ragazzi di età compresa tra 5
e 18 anni sono detraibili dalle imposte sui redditi. La
disposizione stabilisce una detrazione del 19% per le
spese sostenute nell'anno fiscale di competenza; nello
specifico è necessario indicare nella propria dichiarazione
le spese sostenute, per un importo per ciascun figlio non
superiore a euro 210, sostenute per l'iscrizione annuale e
l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine
ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla
pratica sportiva dilettantistica.
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B)ADEMPIMENTI BUROCRATICI PER LA GESTIONE DI UNA
ASD
LE
ASSOCIAZIONI
SPORTIVE
Lo sport dilettantistico viene svolto da società di capitali,
cooperative e associazioni senza scopo di lucro con e senza
personalità giuridica. La maggior parte di queste ultime sono
costituite sotto la forma di associazione sportiva priva di
personalità giuridica, disciplinata dagli artt. 36 e ss. del codice
civile.
Ciascuna associazione prende vita attraverso l'adozione di un
verbale di costituzione sottoscritto dai soci fondatori, senza
formalità obbligatorie, sottoforma di scrittura privata. Inoltre, è
obbligatorio per le associazioni prive di personalità giuridica,
approvare lo statuto sociale nel rispetto delle norme vigenti al
momento
della
sua
sottoscrizione.
E', infine, consigliabile provvedere a registrare l’atto costitutivo
e lo statuto presso l'Ufficio di Registro previo versamento
dell'imposta di registro in misura fissa (€ 168,00) e delle
imposte di bollo (€ 14,62 ogni quattro facciate).
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IL CODICE FISCALE E LA PARTITA IVA
Tutte le associazioni devono, come atto successivo alla loro
costituzione, presentare entro 30 giorni, apposita richiesta per
l'attribuzione del rispettivo numero di codice fiscale. Tale richiesta è
obbligatoria e va presentata all'Agenzia delle Entrate competente
per territorio, utilizzando l'apposito modello (AA7/10) sottoscritto
dal
rappresentante
legale
dell'associazione.
Le associazioni che intendono svolgere anche operazioni di natura
commerciale dovranno richiedere l'attribuzione del numero di
partita IVA, che potrà avvenire sia contestualmente alla richiesta del
codice
fiscale
sia
successivamente.
E' opportuno, infine, ricordare che ogni successiva variazione dei
dati relativi alla denominazione, alla sede legale ed al legale
rappresentante dovrà essere comunicata all'Agenzia delle Entrate
con le stesse modalità richieste in sede d'attribuzione.
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LA NATURA FISCALE
Le associazioni ed i circoli, dal punto di vista fiscale, sono definiti
enti non commerciali di tipo associativo (ENC), ossia enti che non
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciali. Caratteristica degli "enti non commerciali" è che non
tutte le loro entrate finanziarie sono rilevanti fiscalmente e quindi
come
tali
soggette
ad
imposta.
Le associazioni (ed i circoli) regolarmente affiliati ad un Ente di
promozione sportiva (quale è l'UISP), possono essere, inoltre,
considerati associazioni "fiscalmente privilegiate" poiché oltre a
godere delle agevolazioni proprie degli enti non commerciali,
possono usufruire delle ulteriori norme di favore previste per le
Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.) e per le Associazioni
Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) a condizione che i loro statuti
rispettino i requisiti richiesti dalle leggi.
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TORNEI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Capita spesso di trovare, al momento di partecipare a tornei o manifestazioni
sportive, organizzatori
che fanno sottoscrivere ai partecipanti dichiarazioni
liberatorie: e' pacifico che tali documenti siano predisposti con l'intenzione di
declinare eventuali responsabilità in ordine a danni che dovessero occorrere a soci o
a
terzi
durante
la
gara.
Non si può far a meno di ribadire che simili documenti sono del tutto inefficaci in
virtù del combinato disposto dell'art. 5 e dell'art. 1229 del Codice civile. La prima
norma, infatti, sancisce il divieto di atti di disposizione del proprio corpo quando
questi importino una diminuzione permanente dell'integrità fisica: in altri termini, lo
stesso ordinamento giuridico stabilisce che neppure lo stesso titolare possa disporre
di beni indisponibili quali il proprio corpo e la sua integrità o incolumità: a maggior
ragione, quindi, una tale facoltà è preclusa ad un terzo (l'organizzatore di una
manifestazione,
ad
esempio).
L'art. 1229, infine, dispone la nullità delle clausole di esonero da responsabilità per
dolo o colpa grave del "debitore" (cioè l'organizzatore), nonchè per i casi in cui il
fatto dell'organizzatore o dei suoi diretti collaboratori costituisce violazione di
obblighi derivanti da norme di ordine pubblico. Tale principio è valido anche nel
campo della responsabilità extracontrattuale.
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SPONSORIZZAZIONI E DONAZIONI
Non è infrequente trovarsi nella situazione di dovere distinguere se ci si trovi di fronte
ad una donazione o ad una vera e propria sponsorizzazione: capita, infatti, che
durante l'organizzazione di una gara o un torneo, aziende, enti o privati sostengano la
realizzazione della manifestazione attraverso erogazioni di somme di denaro (a volte
anche assai modeste) e che l'organizzatore inserisca nel materiale di divulgazione il
logo
o
il
nome
della
ditta
sostenitrice.
In primo luogo è indispensabile distinguere tra donazione e pubblicità (o
sponsorizzazione): la prima è un'erogazione di denaro caratterizzata esclusivamente
da autentico spirito di liberalità (cioè senza pretesa, implicita o esplicita, di uno
scambio negoziale), presupposto, invece, specifico della pubblicità e della
sponsorizzazione, in cui a fronte di una erogazione economicamente rilevante ci si
aspetta
in
cambio
una
controprestazione.
In estrema sintesi, si realizza un contratto di sponsorizzazione quando:
* l'accordo ha natura onerosa, comunque sia denominato lo scambio economico;
* si realizzano prestazioni contrapposte tra lo sponsor ed il soggetto sponsorizzato;
*
lo
sponsor
ne
ricava
una
forma
di
pubblicità.
In tali ipotesi, l'associazione che riceve la sponsorizzazione diviene soggetto passivo
IVA
ed
è
tenuta
a
tutti
i
conseguenti
adempimenti
obbligatori.
Nei casi in cui effettivo sia lo spirito di gratuità, è sufficiente l'emissione di una
ricevuta su carta intestata provvista della relativa marca da bollo, qualora superi
l'importo di euro 77,47.
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QUOTE ASSOCIATIVE
Il tema che di seguito trattiamo, richiederebbe un approfondimento sicuramente maggiore; per necessità di
redazione ci limitiamo ad accennare alle questioni, a nostro avviso, più rilevanti o più utili a chi è chiamato a gestire
una
A.S.D.
Il caso concreto, da cui prendiamo spunto, è quello relativo all'emissione delle ricevute rilasciate per "certificare"
l'adesione
annuale
e
il
pagamento
dell'iscrizione
all'attività
sportiva
annuale.
Premesso che, spesso, accade che entrambe le quote siano annotate in un'unica ricevuta senza distinzioni nella
descrizione,
ribadiamo
che
è
consigliabile
tenerle
distinte.
La prima, infatti, che non riveste una diretta rilevanza fiscale, certifica l'atto di effettiva adesione da parte del socio
dando così certezza formale e sostanziale al rapporto associativo: pertanto devono essere riportati, oltre
all'intestazione dell'A.S.D., almeno i dati anagrafici dell'associato, l'importo della quota, l'anno sociale di competenza
e la data del rilascio. Buona norma, inoltre, sarebbe predisporne duplice copia e archiviarla secondo un criterio
cronologico. La ragione di una tale formalità, risiede nel fatto che, per l'associazione, è di fondamentale importanza
essere in grado di individuare con certezza la composizione della base associativa e quindi di consentire, agli aventi
diritto, di prendere parte alle assemblee elettive, all'approvazione del rendiconto di gestione annuale e alle attività di
indirizzo
e
governo
dell'A.S.D.
Per quanto attiene, invece, alle ricevute rilasciate per l'iscrizione alle attività sportive annuali, ci troviamo di fronte
alla necessità di qualificarle dal punto di vista fiscale: in altri termini, è opportuno chiedersi se le quote che si
incassano rappresentino uno specifico corrispettivo a fronte di una prestazione e, in seconda battuta, se il soggetto
che paga la quota, sia un associato oppure non lo sia; infatti, a seconda dei casi, ci possiamo trovare nella situazione
di qualificare gli incassi come proventi di natura commerciale ovvero privi di rilevanza commerciale.
Facciamo specifico riferimento a quanto stabilito, per gli enti privati non commerciali di tipo associativo, dall'art. 148
del TUIR e dall'art. 4, commi 4 e 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 . Si tratta di speciali previsioni che, previa la
sussistenza delle necessarie condizioni, escludono che alcune attività degli associati assumano carattere
commerciale: pertanto, pur non essendo sancito da nessuna normativa, è fortemente consigliabile predisporre una
ricevuta, per le attività svolte dagli associati e quindi "de-commercializzate", che preveda la denominazione
dell'associazione, la data, la numerazione progressiva, la descrizione dell'attività, l'importo riscosso ed i riferimenti
normativi
in
merito
alla
irrilevanza
fiscale
ai
fini
IRES
ed
IVA.
E' pacifico, infine, che l'A.S.D., qualora l'attività sia rivolta a non soci, sia tenuta ad emettere idoneo documento di
incasso ai fini fiscali e ad adempiere ai conseguenti obblighi contabili. associativa del proprio ente
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CORTESELLI
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