L’IRES
Le operazioni straordinarie
Milano, 26 febbraio 2004
Gian Marco Committeri
Dottore Commercialista in Roma
OPERAZIONI STRAORDINARIE
Articoli 170 – 181 del D. Lgs. n. 344/2003
• TRASFORMAZIONE (artt. 170-171)
• FUSIONE (art. 172)
• SCISSIONE (art. 173
• CONFERIMENTI (di aziende o partecipazioni) (artt. 175-176)
• SCAMBI DI PARTECIPAZIONI (art. 177)
• OPERAZIONI INTRA UE (artt. 178-181)
Nessuna previsione specifica per le
cessioni di aziende o rami d’azienda
OPERAZIONI STRAORDINARIE
Principi ispiratori della Riforma
Art. 4, comma 1, lettera m) della legge delega:
- Abrogazione dell’imposta sostitutiva sulle
operazioni di riorganizzazione di cui al D. Lgs.
n. 358/97;
- Mantenimento dei regimi di neutralità e di
determinazione del reddito previsti sia dal D.
Lgs. n. 358/97 che dal D. Lgs. n. 544/92
L’introduzione della participation exemption e la riduzione
dell’aliquota IRES non giustificava più un prelievo sostitutivo
che si prestava ad arbitraggi fiscali (cedente/cessionario)
OPERAZIONI STRAORDINARIE
Principi ispiratori della Riforma
Relazione governativa al decreto IRES
Il mutamento di regime fiscale delle operazioni straordinarie
risponde ad esigenze di razionalizzazione del sistema.
L’imposta sostitutiva si prestava ad arbitraggi di aliquote fra le
parti dell'operazione in quanto consentiva all'impresa cedente di
subire la tassazione delle plusvalenze con l'aliquota ridotta e
all'impresa cessionaria di acquisire corrispondenti valori aventi
rilevanza ai fini dell'applicazione dell'aliquota piena.
Effetti distorsivi tanto più evidenti laddove le imprese
appartengono ad un medesimo gruppo e, dunque, condividono
comuni interessi.
OPERAZIONI STRAORDINARIE
Decorrenza
Le norme contenute nel D. Lgs. N. 344/2003 (decreto IRES) entrano
in vigore nel periodo di imposta che ha inizio a decorrere dal 1°
gennaio 2004 (art. 4, comma 1)
Le norme contenute nel D. Lgs. N. 358/97 sono abrogate con
riguardo alle operazioni perfezionate dopo il 31.12.2003 (art. 3,
comma 2)
Problematiche per i contribuenti con esercizio non coincidente
con l’anno solare (es. 1.7.2003 – 30.6.2004) che dal 1° gennaio
2004 non possono più applicare l’imposta sostitutiva del decreto n.
358 e non possono ancora fruire delle regole introdotte dalla riforma
(nell’esempio sino al 1° luglio 2004).
OPERAZIONI STRAORDINARIE
La trasformazione delle società
E’ stata oggetto di revisione in sede di riforma
del diritto societario (D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)
Principali caratteristiche:
- continuità dei rapporti giuridici in capo all’ente trasformato
- possibilità di trasformazione anche in pendenza di
procedura concorsuale (purché compatibile con finalità)
- impossibilità di pronunciare l’invalidità a seguito
dell’adempimento degli obblighi di pubblicità (salvo il
diritto al risarcimento del danno)
- Possibilità di trasformazione eterogenea di società di
capitali in consorzi, società consortili, società cooperative,
comunioni d’azienda, associazioni e fondazioni e
viceversa
OPERAZIONI STRAORDINARIE
La trasformazione omogenea (art. 170)
Non sono state inserite novità di rilievo
Regola generale: determinazione del reddito della frazione di
esercizio anteriore alla trasformazione sulla base di apposito
conto economico;
Trasformazione da società non soggetta
ad IRES in società soggetta (es. da S.n.c a S.r.l.)
Regime delle riserve: se costituite prima della trasformazione
con utili imputati ai soci per trasparenza ed iscritte in bilancio
con indicazione della origine non concorrono a formare il
reddito dei soci in caso di distribuzione
Si evita una palese doppia imposizione
OPERAZIONI STRAORDINARIE
La trasformazione omogenea
Trasformazione da società soggetta
ad IRES in società non soggetta (es. da S.r.l. a S.n.c.)
Regime delle riserve
Sono imputate ai soci:
- nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per
scopi diversi dalla copertura delle perdite (se dopo la
trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione dell’origine);
- nel periodo di imposta successivo alla trasformazione se non
sono iscritte in bilancio o siano iscritte senza indicazione dell’origine
Fanno eccezione le riserve di cui al comma 5 dell’art. 47
(sovrapprezzo, interessi di conguaglio, versamenti a fondo perduto e
saldi di rivalutazione monetaria)
OPERAZIONI STRAORDINARIE
La trasformazione eterogenea (art. 171)
Novità introdotta dalla Riforma del diritto societario
(Artt. 2500-septies e 2500-octies del codice civile)
Trasformazione da società di capitali in:
consorzio - società consortile - società cooperativa - comunione
d’azienda - associazione non riconosciuta - fondazione
Regime dei beni:
Si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non
siano confluiti nell’azienda o complesso aziendale dell’ente stesso.
OPERAZIONI STRAORDINARIE
La trasformazione eterogenea
Regime delle riserve
Sono imputate ai soci:
- nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate
per scopi diversi dalla copertura delle perdite (se dopo la
trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione dell’origine);
- nel periodo di imposta successivo alla trasformazione se non
sono iscritte in bilancio o siano iscritte senza indicazione dell’origine
Trasformazione in società di capitali da:
consorzio - società consortile - società cooperativa - comunione
d’azienda - associazione non riconosciuta - fondazione
Si considera conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli già
compresi nell’azienda o complesso aziendale dell’ente
OPERAZIONI STRAORDINARIE
La trasformazione eterogenea
Riepilogo
1. Da società di capitali in altro soggetto commerciale (es. soc.
cooperativa): REGIME DI NEUTRALITA’;
2. Da società di capitali in soggetto non commerciale (es. fondazione):
REALIZZO DEI BENI AL VALORE NORMALE (a meno che non
confluiscano nell’attività commerciale). Principio di destinazione dei
beni a finalità estranee all’esercizio d’impresa;
3. Da soggetto non commerciale a società di capitali: ASSIMILAZIONE
AL CONFERIMENTO (ipotesi di realizzo). Iscrizione al valore
normale e non al costo storico
Introduzione della lettera m-bis) all’art. 81 per includere le plusvalenze da
apporto/conferimento nella trasformazione eterogenea
OPERAZIONI STRAORDINARIE
La fusione di società
E’ stata oggetto di revisione in sede di riforma
del diritto societario (D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6
-
-
Possono parteciparvi anche società sottoposte a
procedure concorsuali
E’ ammessa la fusione a seguito di acquisizione con
indebitamento (operazioni di “leverage buy out”)
Sono state snellite le procedure (es. approvazione da
parte dell’organo amministrativo – con atto pubblico - per
incorporazione di società posseduta almeno al 90 per
cento)
Esclusione della relazione degli esperti per
l’incorporazione delle società possedute almeno al 90 per
cento (salva la tutela dei soci di minoranza che possono
far acquistare le azioni o quote alla incorporante)
OPERAZIONI STRAORDINARIE
La fusione di società
Art. 172, comma 1, T.u.i.r.
CONFERMA DEL PRINCIPIO DI NEUTRALITÀ FISCALE
DELLA FUSIONE:
“La fusione tra più società non costituisce realizzo né
distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle
società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle
rimanenze e il valore di avviamento”
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OPERAZIONI STRAORDINARIE
La fusione di società
Art. 172, comma 2, primo periodo
RIBADITO ESPRESSAMENTE IL PRINCIPIO DELLA
IRRILEVANZA
FISCALE
delle
poste
di
pareggio
contabile eventualmente emergenti nel bilancio della
società risultante dalla fusione o incorporante:
“Nella determinazione del reddito della società risultante
dalla fusione o incorporante non si tiene conto
dell’avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto
del
rapporto
di
cambio
delle
azioni
o
quote
o
dell’annullamento delle azioni o quote di alcuna delle
società fuse possedute da altre”.
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OPERAZIONI STRAORDINARIE
La fusione di società
Art. 172, comma 2, secondo periodo
Corollario della irrilevanza fiscale del disavanzo
NON IMPONIBILITA’, nei confronti dell’incorporante, dei
maggiori valori iscritti in bilancio a seguito dell’allocazione
del disavanzo da annullamento o da concambio sui beni
della società incorporata (“con riferimento ad elementi
patrimoniali della società incorporata o fusa”).
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OPERAZIONI STRAORDINARIE
La fusione di società
Art. 172, comma 2, ultimo periodo
AFFERMAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA’
DEI VALORI FISCALI - in capo alla società incorporante
o risultante dalla fusione - dei beni ricevuti dalla società
fusa o incorporata. I beni ricevuti dalla società risultante
dalla fusione o incorporante “sono valutati fiscalmente in
base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui
redditi, facendo risultare da apposito prospetto di
riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti
in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti” (Quadro
RV del Modello “UNICO”)
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OPERAZIONI STRAORDINARIE
Regime opzionale ex art. 6
D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358
 COMMA 1:
PIENO
RICONOSCIMENTO
FISCALE
dei
maggiori valori iscritti in bilancio – in seguito all’imputazione del
disavanzo da annullamento e/o da concambio – A SEGUITO DI
ASSOGGETTAMENTO ad imposta sostitutiva del 19 per
cento;
 COMMA 2: AFFRANCAMENTO GRATUITO (ma soltanto in
caso di imputazione di disavanzo da annullamento) QUALORA
SIA DIMOSTRATO che i maggiori valori traggono origine da
plusvalori in precedenza assoggettati a tassazione in occasione
di operazioni espressamente individuate.
Vigente sino al 31 dicembre 2003
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OPERAZIONI STRAORDINARIE
Disposizioni transitorie
(Articolo 4, comma 1, lett. a)
RESTA
FERMA
L’APPLICAZIONE
dell’articolo
6,
comma 2, del D.lgs. n. 358 del 1997, limitatamente
“alle operazioni di fusione e scissione deliberate dalle
assemblee delle società partecipanti fino al 30 aprile
2004”.
Vale solo per l’affrancamento gratuito del disavanzo
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OPERAZIONI STRAORDINARIE
La fusione di società
Art. 172, comma 6
AVANZO DI FUSIONE E AUMENTO DI CAPITALE
 ALLA
PARTE
ECCEDENTE
la
ricostituzione
e
l’attribuzione delle riserve in sospensione d’imposta, si
applica il REGIME FISCALE DELLE RISERVE della
società incorporata o fusa (DIVERSE da quelle in
sospensione) che hanno “proporzionalmente” concorso
alla relativa formazione.
Problematiche ai fini dell’individuazione della natura
fiscale
dell’incremento
determinatosi
per
effetto
di
patrimonio
dell’annullamento
partecipazione o del concambio (vedi esempio).
netto
della
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OPERAZIONI STRAORDINARIE
La fusione di società
AVANZO DI FUSIONE E AUMENTO DI CAPITALE
ESEMPIO PRATICO
Incorporante (A)
Attività
500 Capitale Sociale
Partecipazione B 300
Attività
800
Incorporanda (B)
800 Capitale Sociale 600
Ris. Sovrapprezzo 100
Ris. di utili
100
OPERAZIONI STRAORDINARIE
La fusione di società
AVANZO DI FUSIONE E AUMENTO DI CAPITALE
ESEMPIO PRATICO (segue)
Il patrimonio netto contabile della incorporanda è composto per
l’87,5% da poste aventi natura di capitale (C.S. + sovrapprezzo
= 700) e per il 12,5% da poste aventi natura di utili (100)
A seguito della fusione si avrà:
Incorporante (A)
Attività
1.300
Capitale Sociale
800
Avanzo di annullamento 500
Attribuendo “proporzionalmente” le poste del patrimonio netto dell’incorporata
all’avanzo da annullamento si avrà: 437,5 (natura di capitale) e 62,5 (natura di utile)
OPERAZIONI STRAORDINARIE
La fusione di società
AVANZO DI FUSIONE E AUMENTO DI CAPITALE
ESEMPIO PRATICO (segue)
Nella ripartizione “proporzionale” delle riserve preesistenti
all’avanzo di fusione si è tenuto conto anche del capitale sociale
della della società incorporata, ossia dell’intero patrimonio netto,
forzando quindi il dato letterale della norma che si riferisce alle
“riserve …che hanno proporzionalmente concorso alla sua
formazione”
Questa soluzione sembra l’unica in grado di salvaguardare la ratio legis,
ossia preservare la qualificazione fiscale del patrimonio netto confluito
nella incorporante.
Sul punto è auspicabile un chiarimento espresso
OPERAZIONI STRAORDINARIE
La fusione di società
AVANZO DI FUSIONE E AUMENTO DI CAPITALE
ESEMPIO PRATICO (segue)
E’ facile dimostrare, infatti, che una ricostruzione fondata
esclusivamente sulla natura delle riserve condurrebbe
molto spesso all’attribuzione in capo all’incorporante di
riserve di utili mai prodotti dal soggetto incorporato
Nell’esempio precedente si avrebbe:
riserve di utili: avanzo x riserve di utili / riserve totali,
ossia: 500 x 100/200 = 250 importo superiore alle riserve
di utili effettivamente prodotte (100)
OPERAZIONI STRAORDINARIE
La fusione di società
Art. 172, comma 7
RIPORTO DELLE PERDITE
 RESTA CONFERMATO che le perdite fiscali delle società
partecipanti alla fusione possono essere portate in diminuzione dal
redito della società risultante dalla fusione o dell’incorporante nel
limite del rispettivo patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio
o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-ter
c.c.
Non si tiene conto dei conferimenti e
dei versamenti fatti nei 24 mesi anteriori
OPERAZIONI STRAORDINARIE
La fusione di società
Art. 172, comma 7
RIPORTO DELLE PERDITE E CONSOLIDATO FISCALE
La limitazione al riporto delle perdite (pregresse) può risultare
penalizzante per le operazioni di fusione per incorporazione
nell’ambito di un Gruppo.
Le società, infatti, ricorrendone i presupposti, possono optare
per la tassazione di Gruppo (artt. 117 e ss. del T.u.i.r.)
consolidando gli imponibili positivi e negativi, senza subire
limitazioni all’utilizzo delle perdite pregresse tipiche della
fusione.
OPERAZIONI STRAORDINARIE
La fusione di società
Art. 172, comma 7
ESEMPIO
Controllante “A” detiene il 100% di “B”
Controllata “B” - Perdite fiscali: 1.000 - Patrimonio Netto: 500
Perdite utilizzabili post fusione: 500 – Anno fusione: X
Situazione anno X+1
Reddito “A”: 2.000 – Reddito “B”: 1.500
Ipotesi 1 (Fusione)
Ipotesi 2 (Consolidato)
Reddito (A + B)
Reddito A
2.000
Reddito B
500
Perdite fiscali
3.500
500 -
Reddito imponibile 3.000
Reddito imponibile 2.500
OPERAZIONI STRAORDINARIE
La scissione di società
Art. 173
Applicazione delle disposizioni relative alla fusione
- Viene estesa l’applicazione delle norme sulla
fusione, oltre che per le riserve in sospensione,
anche con riguardo all’avanzo residuo
- Il regime del riporto delle perdite fiscali,
attraverso il richiamo alle norme sulla fusione, si
applica anche alle perdite fiscali della società
beneficiaria
OPERAZIONI STRAORDINARIE
Scambi di partecipazioni
Art. 177
REGIME DI NEUTRALITA’ per le permute con cui società di
capitali o enti commerciali acquistano o integrano una
partecipazione di controllo (ex art. 2359, comma 1, n. c.c.)
Condizione: Il costo delle azioni o quote date in permuta deve
essere attribuito alla azioni o quote ricevute in cambio
Conguaglio: concorre a formare il reddito, ferma restando la
possibilità di fruire dell’esenzione totale o parziale
Il regime di neutralità presuppone che le azioni scambiate si
qualifichino per l’esenzione (art. 177, c. 2 richiama art. 175, c. 2)
OPERAZIONI STRAORDINARIE
Le Cessioni di azienda
Le plusvalenze non possono più scontare l’imposta sostitutiva
dal 1° gennaio 2004.
Applicazione delle regole ordinarie
Regimi possibili:
- tassazione integrale nell’esercizio di cessione (regime “normale”)
- tassazione in 5 esercizi (quote costanti) se posseduta da almeno
3 anni (scelta in dichiarazione) – art. 58, c. 1 e 86, c. 4 T.u.i.r.
- tassazione separata, solo per imprese individuali, se posseduta da
almeno 5 anni (scelta in dichiarazione) – art. 17, c. 1, lett. g) e c. 2
T.u.i.r.
OPERAZIONI STRAORDINARIE
Le Cessioni di azienda
Particolare regime opzionale di esenzione
(neutralità fiscale)
Plusvalenze da cessione di aziende (o rami) nell’ambito del gruppo
societario tra società che abbiano optato per la procedura di
consolidamento degli imponibili (art. 123 T.u.i.r.)
La scelta deve risultare dal contratto di cessione.
La plusvalenza resta latente finché l’azienda rimane nel perimetro di
consolidamento fiscale
OPERAZIONI STRAORDINARIE
Le Cessioni di azienda
L’ottimizzazione del carico fiscale correlato al
trasferimento dell’azienda (bene di “primo
grado”) può ottenersi mediante la strutturazione
della operazione attraverso un conferimento e
successiva cessione della partecipazione
ricevuta (bene di “secondo grado”)
Si può sfruttare la minore tassazione ma non si
generano costi fiscali per l’acquirente
(POSSIBILI EFFETTI SUL PREZZO)
OPERAZIONI STRAORDINARIE
La permuta di aziende
Regime
Neutralità fiscale (art. 86, c. 2)
Condizione
Iscrizione complessiva in bilancio
dei beni ricevuti allo stesso valore
al quale vi erano iscritti i beni ceduti
Conguaglio
Si considera plusvalenza (tassata)
Rispetto alla prima bozza del T.u.i.r è stata eliminata la previsione che
considerava plusvalenza anche “il maggior valore normale rispetto a
quello di libro dei beni facenti parte del complesso o ramo aziendale
ceduto”
OPERAZIONI STRAORDINARIE
I Conferimenti
Regola generale: Tassazione delle plusvalenze (artt. 9 e 86 T.u.i.r.)
Art. 9, comma 5: “Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni
relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche …. per i
conferimenti in società”
Art. 86, comma 2: “Concorrono alla formazione del reddito anche
le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento,
realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso”
Regole particolari per i conferimenti di aziende
OPERAZIONI STRAORDINARIE
I Conferimenti di aziende
Regime a valori storici
(art. 175 T.u.i.r. – riprende art. 3 D. Lgs. n. 358/97)
- Applicabile ai conferimenti di aziende tra
soggetti residenti che esercitano imprese
commerciali (comma 1)
- Se l’azienda è situata nel territorio dello Stato le
regole si applicano anche se il conferente o il
conferitario non sono residenti (comma 3)
OPERAZIONI STRAORDINARIE
I Conferimenti di aziende
Regime a valori storici
(art. 175 T.u.i.r. – Relazione governativa)
“ L'articolo 175 dispone il mantenimento del
regime di determinazione dell'imponibile
relativamente a conferimenti di aziende (…)
confermando il principio di rilevanza dei valori
presenti nelle scritture contabili ”
OPERAZIONI STRAORDINARIE
I Conferimenti di aziende
Regime a valori storici
(art. 175, comma 1, T.u.i.r.)
“ Si considera valore di realizzo quello attribuito alle
partecipazioni, ricevute in cambio dell’oggetto
conferito, nelle scritture contabili del soggetto
conferente ovvero, se superiore, quello attribuito
all’azienda (…) nelle scritture contabili del soggetto
conferitario ”
Rileva il maggiore dei valori contabili attribuiti
(nelle scritture contabili e non il bilancio)
OPERAZIONI STRAORDINARIE
I Conferimenti di aziende
Regime a valori storici
(art. 175 T.u.i.r.)
Il valore così determinato va confrontato con il costo
fiscalmente riconosciuto dell’azienda allo scopo di
individuare l’eventuale plusvalenza da tassare ai sensi
dell’art. 86.
In sostanza il valore di realizzo è determinato attraverso la
rilevazione contabile dell’operazione.
L’imponibilità dell’operazione, quindi, non è automatica ma è
rimessa, sia nell’an che nel quantum alla discrezione dei
soggetti interessati
OPERAZIONI STRAORDINARIE
I Conferimenti di aziende
Dal punto di vista extrafiscale la cessione delle partecipazioni
presenta maggiore snellezza operativa e contrattuale.
Il conferimento dell’azienda in una NewCo (mero contenitore)
può consentire la rivalutazione (tassata) dei beni della
conferitaria (es. avviamento).
Il compratore potrà quindi acquistare la società contenitore il cui
patrimonio è stato rivalutato, potendo recuperare fiscalmente
l’investimento.
Si giustifica quindi il mantenimento del prezzo concordato per la
cessione dell’azienda.
OPERAZIONI STRAORDINARIE
I Conferimenti di aziende
Conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore
L’art. 175, comma 4, disciplina l’ipotesi della successiva
cessione delle partecipazioni ricevute dall’imprenditore
individuale a seguito del conferimento dell’unica azienda
1. Si realizza un capital gain (artt. 67, c. 1, lett. c) e 68): Tassazione
sul 40% (il costo fiscale delle partecipazioni è quello risultante dalle
regole dettate dall’art. 175, ossia quello “contabile”)
2. Eliminato il vincolo del possesso triennale (NOVITA’)
OPERAZIONI STRAORDINARIE
I Conferimenti di aziende
Conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore
e successiva cessione della partecipazione
Ci sono possibili profili elusivi ex art. 37-bis D.P.R. n. 600/73 ?
 La norma non prevede disposizioni specifiche al contrario dell’art.
176 (conferimenti in sospensione a valori effettivi)
 Sembrerebbe anomalo applicare le norme antielusive ad
operazioni che non possono generare benefici fiscali maggiori di
quelli ottenibili con i conferimenti “in sospensione”
 Telefisco 2004:“L’imprenditore è libero di conferire sia in regime
contabile (art. 175) sia a valori effettivi (art. 176). L’operazione in
ogni caso non è aggredibile con le norme anti elusione”
OPERAZIONI STRAORDINARIE
I Conferimenti di aziende
Regime neutrale a valori effettivi
(Art. 176 T.u.i.r. – riprende art. 4 D. Lgs. n. 358/97)
 I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti
nell’esercizio di imprese non costituiscono realizzo di plus o
minusvalenze, a condizione che:
1. Il soggetto conferitario rientri tra quelli di cui all’art. 73, comma 1,
lett. a) e b) (società di capitali ed enti commerciali);
2. Il conferente assuma, quale valore delle partecipazioni ricevute,
l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita;
3. Il conferitario subentri nella posizione del conferente in ordine agli
elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda, facendo risultare da
apposito prospetto di riconciliazione le differenze tra valori fiscali e
contabili
OPERAZIONI STRAORDINARIE
I Conferimenti di aziende
Regime neutrale a valori effettivi
(Art. 176 T.u.i.r.)
 Riprende, estendendolo, il regime previsto dall’art. 4
del D. Lgs. n. 358/1997
 Comporta un “doppio binario” tra valori contabili e fiscali:
nella contabilità si recepiscono i valori di perizia (reali)
mentre fiscalmente si assumono i valori storici
NOVITA’:
 Il conferente può essere qualunque contribuente (anche
imprenditore individuale)
 Non è più previsto alcun requisito sulla anzianità dell’azienda
(prima doveva essere posseduta da almeno 3 anni)
OPERAZIONI STRAORDINARIE
I Conferimenti di aziende
Regime neutrale a valori effettivi
(Art. 176 T.u.i.r.)
 E’ regime “normale” per le operazioni tra soggetti residenti.
L’art. 176, comma 2, dispone infatti che:
“ In luogo dell’applicazione delle disposizioni del comma 1, i
soggetti indicati possono optare, nell’atto di conferimento, per
l’applicazione delle disposizioni del presente testo unico ”
E’ quindi necessaria l’opzione per non applicare il regime neutrale.
OPERAZIONI STRAORDINARIE
I Conferimenti di aziende
 Comma 3: Sono inapplicabili le disposizioni antielusive (art. 37-bis
Dpr 600/73) all’operazione di conferimento in sospensione e
successiva cessione della partecipazione ricevuta in esenzione
totale o parziale
 Comma 4: Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti
effettuati con il regime di neutralità si considerano possedute dal
conferitario anche per il periodo di possesso del conferente
Principio di continuità: rilevante per accedere alla tassazione in 5 anni
(già vigente per le cessioni ex art. 6 legge n. 342/2000)
 Comma 5: Le eccedenze in sospensione di imposta (componenti
dedotte senza imputazione al conto economico) non concorrono a
formare il reddito del conferente e si trasferiscono al conferitario (che
deve istituire il vincolo di sospensione)
OPERAZIONI STRAORDINARIE
I Conferimenti di aziende
Il regime per il soggetto conferente
(Art. 176, c. 4, T.u.i.r.)
Verifica dei presupposti per l’applicazione, in occasione della
successiva cessione della partecipazione ricevuta,
dell’esenzione:
-
Totale per i soggetti IRES (art. 87)
-
Parziale, in regime di impresa (art. 58)
-
Parziale, in regime non di impresa (art. 67, c. 1, lett. c) –
partecipazioni qualificate): si applica sempre per il conferimento
dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale (comma 6)
OPERAZIONI STRAORDINARIE
I Conferimenti di aziende
Quindi:
 Nessun problema si pone per il conferimento dell’unica
azienda dell’imprenditore individuale: la plusvalenza è attratta al
regime dei redditi diversi (partecipazioni qualificate = tassazione sul
40%) senza necessità di soddisfare altre condizioni
 Per l’applicazione dell’esenzione totale (art. 87) o parziale in
regime di impresa (art. 58) la partecipazione deve soddisfare i 4
requisiti per la participation exemption:
a) ininterrotto possesso per 12 mesi interi
b) iscrizione nelle immobilizzazioni nel primo bilancio
c) residenza non CFC (da almeno 3 esercizi) (*)
d) esercizio di impresa commerciale (da almeno 3 esercizi)
(*) art. 87, comma 1 prevede “sin dall’inizio del periodo di possesso”
OPERAZIONI STRAORDINARIE
I Conferimenti di aziende
Il requisito sub b) viene considerato sussistente per espressa previsione di
legge.
L’Art. 176, comma 4, secondo periodo, dispone infatti che:
“Le partecipazioni ricevute (…) si considerano iscritte come
immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano
iscritti i beni dell’azienda conferita”
La verifica degli altri 3 requisiti presenta profili di complessità
OPERAZIONI STRAORDINARIE
I Conferimenti di aziende
-
Lettera a) (possesso ininterrotto da 12 mesi)
Dovrebbe rilevare anche il precedente periodo di possesso
dell’azienda (ante conferimento):
- per simmetria con quanto stabilito al comma 4, primo periodo (il
possesso dell’azienda per il conferitario include anche il periodo di
possesso del conferente)
- perché il requisito sub b) (“iscrizione in bilancio”) dovrebbe portare
con sé anche quello del “possesso” (lett. a).
Ne consegue che se l’azienda è stata costituita da meno di 12 mesi
dalla data di cessione della partecipazione, ottenuta a seguito del
conferimento, il requisito sub a) non potrà considerarsi soddisfatto
OPERAZIONI STRAORDINARIE
I Conferimenti di aziende
lettera c) (residenza non in black list)
lettera d) (esercizio d’impresa)
Da 3 esercizi
Anche per la residenza fiscale e l’esercizio d’impresa
dovrebbero rilevare le caratteristiche dell’azienda conferita (NO
esenzione, quindi, se l’azienda conferita è una “immobiliare di
gestione”)
Diversamente: dopo il conferimento bisogna attendere 3 esercizi
prima di cedere la partecipazione in esenzione (non avrebbe
senso la previsione dell’art. 176, c. 4 sulla iscrizione della
partecipazione tra le immobilizzazioni che sembra sottointendere
che potrebbe non esserci mai l’iscrizione proprio per l’immediata
cessione)
OPERAZIONI STRAORDINARIE
I Conferimenti di aziende
Relazione governativa al D. Lgs. n. 344/2003:
 Le plusvalenze sul trasferimento d'azienda vengono tramutate in
plusvalenze da cessione di partecipazione con relativa
monetizzazione in esenzione fiscale dei plusvalori sospesi
sull'azienda conferita
 il contribuente società di capitali potrà decidere se:
- operare nell'ambito dell'esenzione, conferendo l'azienda in
neutralità e successivamente cedendo la partecipazione usufruendo
della participation exemption, senza dare in questo caso al proprio
acquirente valori fiscalmente recuperabili;
- operare in regime di imponibilità, vendendo l'azienda e facendo
concorrere la plusvalenza alla formazione del reddito imponibile,
dando al proprio acquirente valori fiscalmente riconosciuti.
OPERAZIONI STRAORDINARIE
I Conferimenti di aziende
Conferimenti non proporzionali
“A” conferisce ramo d’azienda:
valore contabile 10.000
Riceve C.S per 50.000
“B” conferisce ramo d’azienda:
valore contabile 90.000
Riceve C.S per 50.000
Telefisco 2004
Non è applicabile il regime di neutralità: la Società “A”
evidenzierà una plusvalenza tassabile (40.000) e “B” una
minusvalenza (deducibile) di pari importo
OPERAZIONI STRAORDINARIE
I trasferimenti di azienda a causa
di morte o per atto gratuito
NESSUNA VARIAZIONE
(Articolo 58, comma 1, secondo e terzo periodo)
-
-
Non costituiscono realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa
L’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti
nei confronti del dante causa
La “sospensione” permane anche se, a seguito dello
scioglimento della società esistente tra gli eredi, entro 5 anni
dall’apertura della successione, l’azienda resti acquisita da uno
solo di essi
La plusvalenza realizzata in caso di successiva cessione, anche
parziale, delle aziende costituisce reddito diverso (art. 67, c. 1,
lett. h-bis)
OPERAZIONI STRAORDINARIE
I trasferimenti di azienda a causa
di morte o per atto gratuito
PRECEDENTE REGIME
(art. 54, c. 4, T.u.i.r. e art. 16, c. 2, legge n. 383/2001)
L’art. 54, comma 5, del T.u.i.r. ante Riforma subordinava la
neutralità alla qualifica di “familiari” dei soggetti aventi causa.
L'art. 16, comma 2, della legge n. 383 del 2001 aveva esteso la
previsione di neutralità anche nel caso di successione per causa
di morte o donazione a favore di soggetti non familiari, sempre a
condizione che si verifichi la prosecuzione dell'attività di impresa.
OPERAZIONI STRAORDINARIE
I trasferimenti di azienda a causa
di morte o per atto gratuito
Principali interventi di prassi
 C.M. n. 137/E del 1997: L'azienda originariamente donata a
familiari pro-indiviso che ha generato una società di fatto tra
familiari stessi può, successivamente, essere trasformata in
una forma societaria prevista dal codice civile.
 C.M. n. 91/E del 2001: Indipendentemente dal grado di
parentela con il beneficiario è stabilito che il trasferimento,
ancorché riferibile ad un atto di liberalità, non ha effetti
realizzativi ed i beni si trasferiscono al beneficiario che
prosegue l'attività in regime di neutralità fiscale ai fini delle
imposte sui redditi, senza quindi emersione di plusvalenze o
minusvalenze fiscalmente rilevanti.
OPERAZIONI STRAORDINARIE
I trasferimenti di azienda a causa
di morte o per atto gratuito
La “successione” delle agevolazioni
 R.M. n. 129/E del 2003: Anche la donazione rientra in una logica di
riorganizzazione aziendale, e quindi non può comportare automaticamente
l'applicazione della norma antielusiva relativa alla revoca dell'agevolazione
Tremonti-Bis, ferma restando in ogni caso l'applicazione dell'art. 37-bis
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel caso in cui l'operazione sia
effettivamente caratterizzata da profili di elusività.
 R.M. n. 179/E del 2003: Il credito d'imposta di cui all'articolo 8 della
legge n. 388 del 2000 ha natura soggettiva: esso infatti matura
esclusivamente in capo al soggetto che effettua l'investimento e la sua
fruibilità non può essere ceduta a terzi per effetto di disposizioni
realizzative. L'operazione di donazione coinvolge due distinti soggetti
giuridici che rimangono tali anche successivamente alla donazione stessa.
Si ritiene, quindi, che il credito d'imposta maturato e non utilizzato non
possa essere trasferito in capo alla Società costituitasi a seguito della
donazione.
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Le operazioni straordinarie