COMUNE DI CARISOLO Provincia di Trento Tel. 0465 501176 – Fax 0465 501335 sito: www.comune.carisolo.tn.it e – mail: [email protected] C.F. e P.IVA: 00288090228 DETERMINAZIONE N. 31 DD. 03/03/2015 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO OGGETTO: Determinazione e liquidazione trattamento di fine rapporto all’ex dipendente – Tempo Determinato – identificata con il numero di matricola 2.1286 cessata dal servizio in data 30/09/2014: periodo dal 17/06/2013 al 30/09/2014. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Premesso che: - il trattamento di fine rapporto è disciplinato dalla Parte A articolo 1 dell’Allegato E/9 al Contratto collettivo provinciale di lavoro 2002 – 2005 sottoscritto in data 20 ottobre 2003; al comma 1 del medesimo articolo sono individuati gli elementi della retribuzione utili al calcolo del trattamento di fine rapporto in relazione alla legge provinciale 2 febbraio 1997, n. 2 ed in applicazione all’articolo 2120 del Codice Civile; - ai sensi del D.P.G.R. 28 aprile 1995, n. 11/L modificato ed integrato con D.P.G.R. 20 febbraio 1997, n. 4/L e con D.P.G.R. 18 febbraio 1998, n. 1/L, l’ente datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’intero trattamento di fine rapporto al personale assunto che ha effettuato servizi di durata inferiore all’anno, mentre per i periodi di servizio continuativo superiori all’anno il Comune deve corrispondere all’indennità di fine servizio o l’integrazione di fine rapporto; - l’articolo 44 dell’Accordo per il rinnovo del CCPL del personale del Comparto Autonomie Locali – area non dirigenziale – sottoscritto in data 22 settembre 2008, che in modifica del comma 6 art. 1 dell’Allegato E/9 al CCPL di data 20 ottobre 2003, individuata in Euro 20,00.- l’importo minimo ai fini delle riliquidazione del TFR; - ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 della Legge provinciale 31/01/2000 n. 1, regolarmente vistato dal Governo, è prevista l’esclusione, nei confronti dei dipendenti della Provincia, dell’applicazione delle disposizioni nazionali in materia di passaggio dal regime dell’Indennità premio servizio a quello di Trattamento di fine rapporto ed in materia di previdenza complementare; - per quanto riguarda il personale dipendente dai Comuni la suddetta disposizione deve ritenersi automaticamente applicabile in forza di quanto previsto dal D.P.G.R. 18 febbraio 1998, n. 1/L; - con nota di data 04 settembre 2001, prot. n. 846 l’INPDAP Direzione centrale prestazioni previdenza di Roma, conferma l’esclusione dell’applicabilità nei confronti dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli Enti collegati della normativa nazionale in materia di passaggio dal TFS al TFR; Con contratto a tempo determinato n. 1 persona in qualità di Assistente Tecnico – Categoria C, livello base – Posizione retributiva 1^ (CB1), identificata nella Matricola n. 2.1286, a tempo pieno, per sostituzione dipendente in congedo obbligatorio per maternità; Che al riguardo in data 30/09/2014 la suddetta dipendente cessò dal servizio per rientro della titolare; Con successiva nota n. 2582/u di data 12 agosto 2000 in materia di trattamento di fine rapporto di servizio in provincia di Trento – Legge provinciale n. 2/1996 l’I.N.P.D.A.P. individua la competenza Determinazione n. 31 dd. 03/03/2015 Pagina 1 di 4 a liquidare il T.F.R. secondo la disciplina della legge sopracitata direttamente ai lavoratori in capo alle Amministrazioni – in qualità di datori di lavoro; Con circolare di data 08 ottobre 2010 n. 17 dell’I.N.P.D.A.P. Direzione centrale prestazioni previdenziali di Roma, sono illustrate le nuove modalità di calcolo del Trattamento di Fine Servizio a decorrere dal 01 gennaio 2011, a seguito delle innovazioni introdotte dall’art. 12 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010; Vista la circolare dell’INPDAP di data 10 novembre 2010, nella quale viene specificato che la quota di TFS di competenza dell’INPDAP verrà liquidata all’Ente, che mediante le consuete modalità, avrà inoltrato domanda di liquidazione del TFS corredandola delle della delega a riscuotere rilasciata dal dipendente; Per effetto del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (“decreto salva Italia”), poi convertito con modifiche nella legge n. 214 del 27 dicembre 2011, dal 1° gennaio 2012 l’Inpdap e l’Enpals sono confluite in INPS; Con Determinazione del Servizio Segreteria n. 65 di data 10/06/2013 è stata assunta con contratto a tempo determinato n. 1 persona in qualità di Assistente Tecnico – Categoria C, livello base – Posizione retributiva 1^ (CB1), identificata nella Matricola n. 2.1286, a tempo pieno, per sostituzione dipendente in congedo obbligatorio per maternità; E’ quindi necessario determinare il trattamento di fine rapporto per il periodo di lavoro effettuato: 17/06/2013 – 30/06/2014; Esaminato il prospetto di liquidazione predisposto dalla Società affidataria del servizio elaborazione stipendi; Vista la disponibilità di Bilancio; Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: · n. 5 dd. 18.01.2001, esecutiva, ad oggetto: “Approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi”; · n. 54 dd. 29.10.2009, esecutiva, ad oggetto: “Ulteriore modifica al vigente Regolamento di Contabilità …”; · n. 10 dd. 22.05.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Bilancio di previsione esercizio 2014 – relazione previsionale/programmatica e bilancio pluriennale 2014/2016: esame ed approvazione.” Richiamata infine la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 di data 27.05.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale si approvava l’atto programmatico di indirizzo generale per la gestione del bilancio e si affidavano ai responsabili degli uffici le competenze previste dalla normativa vigente, ivi compreso l’oggetto della presente. Atteso che detto atto programmatico di indirizzo generale per l’anno 2014 prevede che le attribuzioni di competenza relativamente a risorse e interventi e rispettivi capitoli, con riferimento alle somme attribuite ed a quant'altro riportato negli allegati e nelle eventuali future modifiche ed integrazioni che intervenissero in corso di esercizio, sono validi ed operanti anche per gli esercizi futuri per la durata del bilancio pluriennale ed entro l’importo di cui agli allegati stessi, anche per l'eventuale esercizio o gestione provvisoria, fino a che non interverranno i successivi provvedimenti annuali di indirizzo per la gestione di risorse, interventi e relativi capitoli; Rilevato che, alla data odierna, il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 di questo Comune non è ancora stato approvato e quindi, nel caso specifico, trova applicazione l’articolo 33 del Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali approvato con D.P.G.R. 27/10/1999 n. 8/L; Richiamata la normativa di riferimento: Determinazione n. 31 dd. 03/03/2015 Pagina 2 di 4 - D.M. 4 agosto 2011; CCNL dirigenza 23 dicembre 1999; Visto lo Statuto Comunale vigente; Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPGReg. 01/02/2005 n. 3/L; DETERMINA 1. di approvare l’allegato, quale prospetto interno al presente provvedimento, che riporta analiticamente i dati necessari e le modalità di calcolo per la determinazione e conteggio sia della quota I.P.S. INADEL, relativa alla ex dipendente a tempo determinato identificata con il numero di Matricola 2.1286, cessata dal servizio il 30/09/2014: periodo 17/06/2013 – 30/09/2014; 2. di impegnare e liquidare alla Matricola di cui trattasi l’importo di € 1.089,75.- quale integrazione T.F.R. c/Ente e rivalutazione su T.F.R. come segue: - per € 1.000,00.- al Tit. 1 – Int. n. 01 – Centro di Costo 0108 Gestione RR.PP. 2013 (Imp. n. 282/2013 del Bilancio di previsione in corso di formazione; - per € 89,75.- al Tit. 1 – Int. n. 01 – Centro di Costo 0108 – Gestione RR.PP. 2014 (Imp. n. 36/2014) del Bilancio di previsione in corso di formazione; 3. di impegnare e liquidare altresì alla medesima matricola l’importo di € 1.281,05.- quale I.P.S. INADEL, da anticipazioni per conto dell’Ente medesimo (ex INADEL ora INPS) a seguito di quanto meglio specificato in premessa e della Procura a riscuotere rilasciata a questo Comune, al Tit. 4 – Int. n. 05 – Partite di Giro/Servizi per conto terzi del Bilancio di Previsione corrente, in corso di formazione; 4. di accettare per poi introitare, la quota appena citata, che sarà rimborsata dall’ex INPDAP – INADEL ora INPS A QUESTO Comune, ed ammontante ad € 1.281,05.- al corrispondente Tit. 6 – Partite di Giro/Servizi per conto terzi del Bilancio di Previsione corrente, in corso di formazione; 5. di informare che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, o in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO rag. Alberto Belletti (firmato digitalmente) IL SERVIZIO FINANZIARIO Ai sensi del combinato disposto dell’art. 5 del vigente Regolamento di contabilità e dell’art. 19 del T.U.LL.RR. sull’ordinamento contabile e finanziario approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 4/L: Viene dato visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; Fa difetto il visto di regolarità contabile in quanto la presente determinazione non comporta alcuna spesa; IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO rag. Alberto Belletti (firmato digitalmente) Determinazione n. 31 dd. 03/03/2015 Pagina 3 di 4 Determinazione n. 31 dd. 03/03/2015 Pagina 4 di 4