Regole speciali per le reti di imprese in agricoltura Firenze, 4 marzo 2015 Avv. Donato Nitti Dottore di ricerca in diritto privato comparato © Donato Nitti 2014 | www.nitti.it Il percorso delle reti • Comunicazione Commissione UE Small Business Act 2008 • L’UE e gli Stati membri devono promuovere l’aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione. Essi devono incoraggiare le PMI …. ai raggruppamenti di imprese e alla gestione attiva della proprietà intellettuale • Legge 9 aprile 2009, n. 33: contratto di rete • Legge 30 luglio 2010, n. 122: beneficio fiscale 2010-2012 • Comunicazione Riesame dello Small Business Act 2011: • • • • • best practice europea Legge 11 novembre 2011 n. 180: riserva fondi pubblici Legge 7 agosto 2012, n. 134: soggettività giuridica Legge 9 agosto 2013, n. 99: distacco e codatorialità DL 24 giugno 2014, n. 91 conv. Legge 116/2014: decreto sviluppo © Donato Nitti 2014 | www.nitti.it 2 Il modello Consorzi con attività esterna Consorzi con attività interna rete-contratto Contratti associativi a.t.i. società rete-soggetto contratti di scambio © Donato Nitti 2014 | www.nitti.it 3 Il contratto di rete Testo originario Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Testo vigente Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. © Donato Nitti 2014 | www.nitti.it 4 La struttura del contratto di rete Scopo-fine • Aumento innovazione e competitività Scopo-mezzo • Scambio, Collaborazione, Esercizio in comune di attività Obiettivi strategici • Come aumentare innovazione e competitività Programma comune • Diritti e obblighi delle parti per raggiungere obiettivi strategici © Donato Nitti 2014 | www.nitti.it 5 Le regole speciali in agricoltura • Art. 45 DL 22 giugno 2012 n. 83 • Art. 36 DL 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 • Art. 9 DL 28 giugno 2013, n. 76 • Artt. 1-bis, 3 e 6-bis D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 © Donato Nitti 2014 | www.nitti.it 6 Non si applica la Legge 203/1982 Art. 45 DL 22 giugno 2012 n. 83 •3. Al contratto di rete …. non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203. •Esempi • • • • • • • Durata minima Rinnovazione tacita Diritto di prelazione Recesso dell’affittuario, risoluzione e sanatoria Regole sui miglioramenti Divieto di subaffitto Regole sui contratti associativi © Donato Nitti 2014 | www.nitti.it 7 Il fondo di mutualità (art. 36 DL 179/2012) • 2-bis. E‘ istituito presso l’Ismea un Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Il Fondo è costituito dai contributi volontari degli agricoltori e può beneficiare di contributi pubblici compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. • Il fondo Ismea lavora sul reddito lordo standard. • In pratica gli agricoltori di un settore • • • • possono costituire un Fondo che si convenziona con Ismea si tassano di una quota del proprio reddito lordo standard (es. dal 5 al 10%) fino a che questo fondo non arriva al 30% del reddito lordo standardi in caso di eventi che riducano il reddito lordo standard i partecipanti sono indennizzati dal Fondo che a sua volta sarà indennizzato da Agea che ne ricostituirà il capitale Limite: la dimensione del Fondo che deve avere volumi molto alti © Donato Nitti 2014 | www.nitti.it 8 I fondi di mutualità (art. 127 L. 388/2000) • 2-ter. Il contratto di rete di cui al successivo comma 5 [sottoscritto con l’assistenza delle organizzazioni di categoria] può prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualità tra gli stessi, per il quale si applicano le medesime regole e agevolazioni previste per il fondo patrimoniale di cui al comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il suddetto fondo di mutualità partecipa al Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di cui al comma 2-bis • 2. …. I consorzi, le cooperative e loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie, possono istituire fondi rischi di mutualità ed assumere iniziative per azioni di mutualità e solidarietà da attivare in caso di danni alle produzioni degli associati. …. © Donato Nitti 2014 | www.nitti.it 9 La forma del contratto (art. 36 DL 179/2012) • 5. Ai fini degli adempimenti pubblicitari … il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo • Resta ovviamente fermo che, perché le imprese possano costituire o modificare il contratti di rete senza necessità di ricorrere all'atto pubblico (o scrittura autenticata) o alla redazione tramite utilizzo del modello standard, è necessaria la presenza di una o più associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e, che il contratto risulti firmato digitalmente da ciascuno dei contraenti… (Circolare Ministero dello sviluppo economico - 04/06/2014, n.104434) © Donato Nitti 2014 | www.nitti.it 10 Le assunzioni congiunte (art. 9 DL 76/2013) • 3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende. • 3-ter. L'assunzione congiunta…. può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole. • 3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro… © Donato Nitti 2014 | www.nitti.it 11 L’attribuzione a titolo originario • 3. Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di rete … formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall’esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l’attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete. • Solo per reti di sole imprese agricole • Solo per produzione derivante dall’esercizio in comune delle attività • Solo per produzione in esecuzione del programma di rete © Donato Nitti 2014 | www.nitti.it 12 L’attività agricola come definita del 2135 c.c. ART.2135 c.c. [I]. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. [II]. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Attenzione al concetto di prevalenza © Donato Nitti 2014 | www.nitti.it L’attività agricola come definita del 2135 c.c. [III]. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. • Attenzione al concetto di prevalenza © Donato Nitti 2014 | www.nitti.it Attribuzione a titolo originario e prevalenza • gli imprenditori agricoli, singoli o associati … possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende (art. 4 D.Lgs. 137/2001) D.Lgs. 228/2001: gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possano vendere direttamente prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende: • se iscritti nel registro delle imprese (art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580); • se in possesso dei requisiti morali necessari per l’esercizio dell’attività di vendita (es. condanne definitive per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività). • Alla vendita effettuata dagli imprenditori agricoli si applicano le disposizioni del D.Lgs. 114/1998 (normativa del commercio) soltanto qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4.000.000 di euro per le società. © Donato Nitti 2014 | www.nitti.it 15 Un’altra applicazione: il reddito agrario Art. 32 TUIR Reddito agrario •1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso. •2. Sono considerate attività agricole: a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 c.c., dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestale. © Donato Nitti 2014 | www.nitti.it 16 L’agriturismo in Toscana • 2. Gli imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristica possono definire forme di collaborazione, disciplinate da specifici accordi scritti, al fine dello svolgimento in comune delle attività agrituristiche. Per tali attività il carattere della principalità dell’attività agricola, le modalità e i limiti di accoglienza devono essere rispettati con riferimento ad ogni singola azienda (art. 5 LR 30/2003) • 1. La somministrazione di pasti, alimenti e bevande …è svolta con prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta (art. 15 LR 30/2003) • 2. I prodotti aziendali sono quelli prodotti in azienda originati nel territorio regionale e quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni anche esterne. Sono equiparati ai prodotti aziendali quelli prodotti da aziende agricole locali e/o regionali con le quali l’imprenditore sottoscrive accordi (art. 13 Reg. attuazione) © Donato Nitti 2014 | www.nitti.it 17 L’agriturismo in Toscana: la principalità • 1. La connessione dell’attività̀ agrituristica si realizza allorché l’azienda agricola in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alle varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell’attività agrituristica nel rispetto della presente legge • 3. La principalità dell’attività agricola si realizza quando, a scelta dell’imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni: a) il tempo impiegato per lo svolgimento dell’attività agrituristica nel corso dell’anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell’attività agricola, di cui all’articolo 2135 del codice civile, tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione; b) il valore della produzione lorda vendibile (PLV) agricola annua, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, è maggiore rispetto alle entrate dell’attività agrituristica, al netto dell’eventuale intermediazione dell’agenzia (art. 6 LR 30/2003) © Donato Nitti 2014 | www.nitti.it 18 L’agriturismo in Toscana: i prodotti aziendali • 2. Gli imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristica possono definire forme di collaborazione, disciplinate da specifici accordi scritti, al fine dello svolgimento in comune delle attività agrituristiche. Per tali attività il carattere della principalità dell’attività agricola, le modalità e i limiti di accoglienza devono essere rispettati con riferimento ad ogni singola azienda (art. 5 LR 30/2003) • 1. La somministrazione di pasti, alimenti e bevande …è svolta con prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta (art. 15 LR 30/2003) • 2. I prodotti aziendali sono quelli prodotti in azienda originati nel territorio regionale e quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni anche esterne. Sono equiparati ai prodotti aziendali quelli prodotti da aziende agricole locali e/o regionali con le quali l’imprenditore sottoscrive accordi (art. 13 Reg. attuazione) © Donato Nitti 2014 | www.nitti.it 19 Il credito d’imposta 3. Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché́ alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera b), un credito di imposta nella misura del 40% delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi (art. 3 DL 91/2014) © Donato Nitti 2014 | www.nitti.it 20 La priorità sui finanziamenti 2. Fatti salvi i limiti previsti dall’ordinamento europeo, le imprese agricole, forestali e agroalimentari organizzate con il contratto di rete …, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete, a parità delle altre condizioni stabilite da ciascun documento di programmazione, acquisiscono priorità nell’accesso ai finanziamenti previsti dalle misure dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020 (art. 3 DL 91/2014) © Donato Nitti 2014 | www.nitti.it 21 Grazie per l’attenzione! Per approfondimenti: www.assoretipmi.it www.nitti.it © Donato Nitti 2014 | www.nitti.it 22