Regole speciali per le reti
di imprese in agricoltura
Firenze, 4 marzo 2015
Avv. Donato Nitti
Dottore di ricerca in diritto privato comparato
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Il percorso delle reti
• Comunicazione Commissione UE Small Business Act 2008
•
L’UE e gli Stati membri devono promuovere l’aggiornamento delle
competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione. Essi devono
incoraggiare le PMI …. ai raggruppamenti di imprese e alla gestione
attiva della proprietà intellettuale
• Legge 9 aprile 2009, n. 33: contratto di rete
• Legge 30 luglio 2010, n. 122: beneficio fiscale 2010-2012
• Comunicazione Riesame dello Small Business Act 2011:
•
•
•
•
•
best practice europea
Legge 11 novembre 2011 n. 180: riserva fondi pubblici
Legge 7 agosto 2012, n. 134: soggettività giuridica
Legge 9 agosto 2013, n. 99: distacco e codatorialità
DL 24 giugno 2014, n. 91 conv. Legge 116/2014: decreto sviluppo
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Il modello
Consorzi
con attività
esterna
Consorzi
con attività
interna
rete-contratto
Contratti
associativi
a.t.i.
società
rete-soggetto
contratti di
scambio
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Il contratto di rete
Testo originario
Con il contratto di rete due o più
imprese si obbligano ad esercitare in
comune una o più attività economiche
rientranti nei rispettivi oggetti sociali
allo scopo di accrescere la reciproca
capacità innovativa e la competitività
sul mercato.
Testo vigente
Con il contratto di rete più imprenditori
perseguono lo scopo di accrescere,
individualmente e collettivamente, la
propria capacità innovativa e la propria
competitività sul mercato e a tal fine si
obbligano, sulla base di un programma
comune di rete, a collaborare in forme
e in ambiti predeterminati attinenti
all'esercizio delle proprie imprese
ovvero a scambiarsi informazioni o
prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica
ovvero ancora ad esercitare in comune
una o più attività rientranti nell'oggetto
della propria impresa.
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La struttura del contratto di rete
Scopo-fine
• Aumento innovazione e competitività
Scopo-mezzo
• Scambio, Collaborazione, Esercizio in
comune di attività
Obiettivi
strategici
• Come aumentare innovazione e
competitività
Programma
comune
• Diritti e obblighi delle parti per
raggiungere obiettivi strategici
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Le regole speciali in agricoltura
• Art. 45 DL 22 giugno 2012 n. 83
• Art. 36 DL 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con
modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221
• Art. 9 DL 28 giugno 2013, n. 76
• Artt. 1-bis, 3 e 6-bis D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con
modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116
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Non si applica la Legge 203/1982
Art. 45 DL 22 giugno 2012 n. 83
•3. Al contratto di rete …. non si applicano le disposizioni di cui
alla legge 3 maggio 1982, n. 203.
•Esempi
•
•
•
•
•
•
•
Durata minima
Rinnovazione tacita
Diritto di prelazione
Recesso dell’affittuario, risoluzione e sanatoria
Regole sui miglioramenti
Divieto di subaffitto
Regole sui contratti associativi
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Il fondo di mutualità (art. 36 DL 179/2012)
• 2-bis. E‘ istituito presso l’Ismea un Fondo mutualistico nazionale
per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Il Fondo è
costituito dai contributi volontari degli agricoltori e può beneficiare
di contributi pubblici compatibili con la normativa europea in
materia di aiuti di Stato.
• Il fondo Ismea lavora sul reddito lordo standard.
• In pratica gli agricoltori di un settore
•
•
•
•
possono costituire un Fondo che si convenziona con Ismea
si tassano di una quota del proprio reddito lordo standard (es. dal 5
al 10%) fino a che questo fondo non arriva al 30% del reddito lordo
standardi
in caso di eventi che riducano il reddito lordo standard i partecipanti
sono indennizzati dal Fondo che a sua volta sarà indennizzato da
Agea che ne ricostituirà il capitale
Limite: la dimensione del Fondo che deve avere volumi molto alti
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I fondi di mutualità (art. 127 L. 388/2000)
• 2-ter. Il contratto di rete di cui al successivo comma 5 [sottoscritto
con l’assistenza delle organizzazioni di categoria] può prevedere, ai
fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i contraenti,
la costituzione di un fondo di mutualità tra gli stessi, per il quale si
applicano le medesime regole e agevolazioni previste per il fondo
patrimoniale di cui al comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33. Il suddetto fondo di mutualità partecipa al Fondo
mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle
imprese agricole di cui al comma 2-bis
• 2. …. I consorzi, le cooperative e loro consorzi nei limiti delle
previsioni statutarie, possono istituire fondi rischi di mutualità ed
assumere iniziative per azioni di mutualità e solidarietà da attivare
in caso di danni alle produzioni degli associati. ….
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La forma del contratto (art. 36 DL 179/2012)
• 5. Ai fini degli adempimenti pubblicitari … il contratto di rete nel
settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza
di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla
redazione finale dell'accordo
• Resta ovviamente fermo che, perché le imprese possano costituire o
modificare il contratti di rete senza necessità di ricorrere all'atto
pubblico (o scrittura autenticata) o alla redazione tramite utilizzo
del modello standard, è necessaria la presenza di una o più
associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e, che il
contratto risulti firmato digitalmente da ciascuno dei contraenti…
(Circolare Ministero dello sviluppo economico - 04/06/2014,
n.104434)
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Le assunzioni congiunte (art. 9 DL 76/2013)
• 3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in
forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al
comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a
soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità
entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente
all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di
prestazioni lavorative presso le relative aziende.
• 3-ter. L'assunzione congiunta…. può essere effettuata anche
da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il
50 per cento di esse sono imprese agricole.
• 3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle
obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che
scaturiscono dal rapporto di lavoro…
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L’attribuzione a titolo originario
• 3. Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai
sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione, del
6 agosto 2008, nei contratti di rete … formati da imprese
agricole singole ed associate, la produzione agricola
derivante dall’esercizio in comune delle attività, secondo il
programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti
in natura con l’attribuzione a ciascuno, a titolo originario,
della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.
•
Solo per reti di sole imprese agricole
•
Solo per produzione derivante dall’esercizio in comune delle attività
•
Solo per produzione in esecuzione del programma di rete
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L’attività agricola come definita del 2135 c.c.
ART.2135 c.c.
[I]. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti
attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attività connesse.
[II]. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura
ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria
del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano
o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci,
salmastre o marine.
Attenzione al concetto di prevalenza
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L’attività agricola come definita del 2135 c.c.
[III]. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal
medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla
fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente
di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate
nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla
legge.
• Attenzione al concetto di prevalenza
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Attribuzione a titolo originario e prevalenza
•
gli imprenditori agricoli, singoli o associati … possono vendere
direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti
provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende (art. 4 D.Lgs.
137/2001)
D.Lgs. 228/2001: gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possano vendere
direttamente prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalle
rispettive aziende:
•
se iscritti nel registro delle imprese (art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580);
•
se in possesso dei requisiti morali necessari per l’esercizio dell’attività di vendita (es.
condanne definitive per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella
preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attività).
•
Alla vendita effettuata dagli imprenditori agricoli si applicano le disposizioni del D.Lgs.
114/1998 (normativa del commercio) soltanto qualora l'ammontare dei ricavi derivanti
dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare
precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a
4.000.000 di euro per le società.
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Un’altra applicazione: il reddito agrario
Art. 32 TUIR Reddito agrario
•1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio
ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di
organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno,
nell'esercizio di attività agricole su di esso.
•2. Sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività
dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie,
se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la
produzione stessa insiste;
c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 c.c., dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul
terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei
criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestale.
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L’agriturismo in Toscana
• 2. Gli imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristica possono
definire forme di collaborazione, disciplinate da specifici accordi scritti, al
fine dello svolgimento in comune delle attività agrituristiche. Per tali
attività il carattere della principalità dell’attività agricola, le modalità e i
limiti di accoglienza devono essere rispettati con riferimento ad ogni
singola azienda (art. 5 LR 30/2003)
• 1. La somministrazione di pasti, alimenti e bevande …è svolta con
prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali,
nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del
sistema della filiera corta (art. 15 LR 30/2003)
• 2. I prodotti aziendali sono quelli prodotti in azienda originati nel territorio
regionale e quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti
attraverso lavorazioni anche esterne. Sono equiparati ai prodotti
aziendali quelli prodotti da aziende agricole locali e/o regionali con le
quali l’imprenditore sottoscrive accordi (art. 13 Reg. attuazione)
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L’agriturismo in Toscana: la principalità
• 1. La connessione dell’attività̀ agrituristica si realizza allorché l’azienda
agricola in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla
natura e alle varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili,
agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche
allo svolgimento dell’attività agrituristica nel rispetto della presente legge
• 3. La principalità dell’attività agricola si realizza quando, a scelta
dell’imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni:
a) il tempo impiegato per lo svolgimento dell’attività agrituristica nel corso
dell’anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell’attività agricola, di cui
all’articolo 2135 del codice civile, tenuto conto della diversità delle
tipologie di lavorazione;
b) il valore della produzione lorda vendibile (PLV) agricola annua, compresi
gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, è maggiore rispetto alle
entrate dell’attività agrituristica, al netto dell’eventuale intermediazione
dell’agenzia (art. 6 LR 30/2003)
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L’agriturismo in Toscana: i prodotti aziendali
• 2. Gli imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristica possono
definire forme di collaborazione, disciplinate da specifici accordi scritti, al
fine dello svolgimento in comune delle attività agrituristiche. Per tali
attività il carattere della principalità dell’attività agricola, le modalità e i
limiti di accoglienza devono essere rispettati con riferimento ad ogni
singola azienda (art. 5 LR 30/2003)
• 1. La somministrazione di pasti, alimenti e bevande …è svolta con
prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali,
nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del
sistema della filiera corta (art. 15 LR 30/2003)
• 2. I prodotti aziendali sono quelli prodotti in azienda originati nel territorio
regionale e quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti
attraverso lavorazioni anche esterne. Sono equiparati ai prodotti
aziendali quelli prodotti da aziende agricole locali e/o regionali con le
quali l’imprenditore sottoscrive accordi (art. 13 Reg. attuazione)
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Il credito d’imposta
3. Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo
svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, alle
imprese che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di
cui all’Allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché́
alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti
agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nel predetto
Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è
riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera b), un credito di
imposta nella misura del 40% delle spese per i nuovi investimenti sostenuti
per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per
la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi (art. 3
DL 91/2014)
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La priorità sui finanziamenti
2. Fatti salvi i limiti previsti dall’ordinamento europeo, le imprese agricole,
forestali e agroalimentari organizzate con il contratto di rete …, per le finalità
proprie del medesimo contratto di rete, a parità delle altre condizioni
stabilite da ciascun documento di programmazione, acquisiscono priorità
nell’accesso ai finanziamenti previsti dalle misure dei programmi di sviluppo
rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020 (art. 3 DL
91/2014)
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Grazie per l’attenzione!
Per approfondimenti:
www.assoretipmi.it
www.nitti.it
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2015-03-04 Regole speciali per le reti in agricoltura OdC Firenze