Legge forestale del 1923
 Riconosce il ruolo protettivo del bosco contro
l’erosione del suolo e i pericoli naturali
 Stabilisce il vincolo idrogeologico
Boschi pubblici
Demani nazionale, comunali e collettivi
Piani di assestamento
Boschi privati
Moltissime piccole proprietà
Prescrizioni di massima e
polizia forestale
R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267
Art. 130
I boschi appartenenti ai comuni e ad altri Enti, escluse le
società anonime, debbono essere utilizzati in conformità di
un piano economico approvato … I piani suddetti
saranno parificati a tutti gli effetti di legge alle prescrizioni
di massima di cui all’art. 10.
R.D 16 maggio 1926 n. 1126 REGOLAM.
Art. 137
I piani economici dei boschi, vincolati o no, appartenenti
agli enti indicati nell’art.130 del RD 3267/1923 (Patrimoni
silvopastorali dei Comuni o di altri Enti), qualora gli
interessati non vi abbiano provveduto, saranno compilati a
spese di questi e a cura dell’Ispettorato forestale e da
questo trasmesso al comitato per l’approvazione.
Legge 10 febbraio 1992 n.152
ordinamento della professione di dottore agronomo e
forestale (modif. e integraz. Legge 7 gennaio 1976 n.3)
Art. 2
1. Sono di competenza dei dottori agronomi e forestali le
attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi
agricoli, zootecnici e forestali… In particolare :
…..
c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la
liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo
delle opere inerenti i rimboschimenti, le utilizzazioni
forestali e l’assestamento forestale;
g) l’accertamento di qualità e quantità delle produzioni
forestali … ;
h) la meccanizzazione agrario-forestale … ;
p) … le attività relative alla commercializzazione dei prodotti
agricoli, zootecnici e forestali ...
GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO
R.D.L. 3267/23
LEGGE
FORESTALE
D.l.vo 149/97
D.l.vo 112/98
D.l.vo 227/2001
ORIENTAMENTO E
MODERNIZZAZIONE
SETTORE
FORESTALE
ATTI DI VINCOLO
IDROGEOLOGICO
P.M.P.F.
C.F.S. 1948
C.C.I.A.A. 1944
REGIONI
PROVINCIE
COMUNI
1999
REGIONI
PROVINCIE
1999
Principali strumenti normativi forestali della
Regione Lazio
1) Legge Regionale 28 ottobre 2002, n° 39
“Norme in materia di gestione delle risorse forestali”
2) Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge
regionale n°39/02
3) Deliberazione della giunta regionale 14 febbraio 2005, n°
126
“Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio
silvo-pastorale regionale e schema generale della
pinificazione sostenibile delle risorse forestali, delle
procedure di approvazione, cofinanziamento e attuazione”.
Strumenti di gestione forestale della Regione Lazio
Proprietà
Strumento
operativo
Regime amministrativo
Azienda pub.
PGAF
APPROVAZIONE REGIONE
Azienda priv.
PPT
APPROVAZIONE REGIONE
Sup > art.19 RF
Sup > 3 ha <art.
19 RF
Sup < 3 ha
Pianificata
PUF
AUTORIZZAZIONE PROVINCIA
PUF
COMUNICAZIONE PROVINCIA
DT
DT
COMUNICAZIONE COMUNE
COMUNICAZIONE PROVINCIA
PGAF = Piano di assestamento e gestione forestale
PPT = Piano poliennale dei tagli
PUF = Progetto di utilizzazione forestale
DT = Dichiarazione di taglio
RF = regolamento forestale.
Turni minimi dettati dal regolamento forestale della Regione Lazio
(articolo 32 del Regolamento 18 aprile 2005, n° 7, di attuazione
della L.R. 28 ottobre 2002)
fustaie di faggio sopra i 1200 m s.l.m.
110 anni
fustaie di faggio sotto i 1200 m s.l.m.
90 anni
fustaie di querce
90 anni
fustaie di castagno
60 anni
Fustaie di douglasia
50 anni
Fustaie di conifere
70 anni
Turni minimi del ceduo
Nel Lazio il regolamento forestale prescrive per i cedui
matricinati i seguenti turni minimi (art. 38):
- 25 anni per il faggio
- 16 anni per le quercie caducifoglie
- 20 anni per il leccio e le specie della macchia mediterranea
- 14 anni per il castagno
- 12 anni per la robinia
- 10 anni per l’ontano, il nocciolo e il salice
- 10 anni per gli eucalitti
- per i cedui misti fa fede la specie predominante in termini di
area basimetrica
Estensione massima delle tagliate a raso dettate dal
regolamento forestale della Regione Lazio
(articolo 19 del Regolamento 18 aprile 2005, n° 7, di attuazione
della L.R. 28 ottobre 2002)
2,5 ettari, da sole o in contiguità con le tagliate
effettuate nei precedenti 10 anni
Da notare è quanto previsto dall’art. 30 dello stesso
Regolamento:
“Le fustaie coetanee trattate a taglio raso per le
quali, a distanza di tre anni dal taglio, risulti assente o
carente la rinnovazione naturale, devono essere
rimboschite ....”
Estensione massima delle tagliate
Il regolamento forestale del Lazio prescrive per
i cedui matricinati le seguenti estensioni
massime della tagliata (art. 19):
- 20 ettari per il castagno
- 10 ettari per tutte le altre specie
In caso di tagliate più estese è d’obbligo
rilasciare cinque matricine per ettaro in più per
ogni 5 ettari o frazione di essi eccedenti i limiti
su indicati.
Il progetto di utilizzazione forestale
art. 11 Regolamento Forestale del Lazio
- relazione
- rilievi ed elaborazioni
- cartografia
- documenti ed allegati
Il progetto di utilizzazione forestale
art. 11 Regolamento Forestale del Lazio
RELAZIONE
- generalità dell’azienda e dell’area ogetto di utilizzazione;
- superficie oggetto dell’utilizzazione (etremi catastali, criteri di
confinamento);
- descrizione del soprassuolo (composizione, forma di governo e
trattamento in atto, stato generale del popolamento e della
rinnovazione, età, densità, struttura, stratificazione, provvigione
legnosa, processi di degrado, condizioni dei popolamenti circostanti;
- dati tecnici sull’utilizzazione: stima della massa legnosa al taglio e
della provvigione residua, criteri proposti per garantire la
rinnovazione, quadro delle contiguità con le utlizzazioni effettuate nei
soprassuoli adiacenti, modalità di taglio ed esbosco;
- forma di governo e trattamento che si prevede di adottare.
Il progetto di utilizzazione forestale
art. 11 Regolamento Forestale del Lazio
- presenza di aree percorse da incendi e misure di prevenzione;
- conformità con la pianificazione territoriale vigente.
RILIEVI ED ELABORAZIONI
- modalità e risultati dei rilievi dendrometrici con relative elaborazioni;
- piedilista di martellata.
CARTOGRAFIA
- indicazione dell’area oggetto dell’intervento su cartografia catastale e
sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000;
- eventuale zonizzazione del bosco (diversità di struttura o densità, aree
vincolate, ecc.);
- viabilità principale e imposti se presenti all’interno dell’area oggetto
dell’intervento.
Il progetto di utilizzazione forestale
art. 11 Regolamento Forestale del Lazio
DOCUMENTI E ALLEGATI
- per i boschi di proprietà pubblica il provvedimento di adozione del
progetto;
- ulteriori informazioni necessarie per la valutazione del progetto.
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Progetto di taglio