CORSO DI TECNICA PROFESSIONALE 2013/2014
Dott. Prof.ssa Cecchini Silvia
D.LGS- 28-6-05 N.139
COSTITUZIONE ORD. DOTT COMMERCIALISTI ED ESP.
CONTABILI
DPR 137/12 Riordino degli ALBI- In attuazione dell’art.3,co.5°DL
138/11 convertito in L 148/11-tratta anche del tirocinio
ART.1
 ART.2
 ART.4
 Art.34
 Art.36

OGGETTO DELLA PROFESSIONE
ESERCIZIO PROFESSIONALE
INCOMPATIBILITA’
albo ed elenco
requisiti per l’iscrizione
ART.1 OGGETTO DELLA PROFESSIONE

È riconosciuta competenza specifica (prima era
tecnica) nelle materie economia aziendale e
diritto di impresa e comunque in materie
economiche
finanziarie,
tributarie,
societarie e amministrative. In particolare
formano oggetto della attività:
CONTINUA ART.1
Amministrazione e liquidazione di aziende, di
patrimoni, di singoli beni
 Le perizie e le consulenze tecniche
 Le ispezioni e le revisioni amministrative
 La verificazione e ogni altra indagine in merito
alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture
e d’ogni altro documento contabile delle imprese
 I regolamenti e le liquidazioni di avarie
 Le funzioni di sindaco e di revisore nelle
società commerciali, enti non
commerciali ed enti pubblici

CONTINUA ART.1


Novità assoluta è l’introduzione di un ALBO
NAZIONALE UNICO Che è poi l’insieme degli
albi territoriali
Vi è espressa una distinzione tra ciò che puo’
svolgere l’iscritto alla sezione A
COMMERCIALISTI e l’iscritto alla sezione B :
ESPERTI CONTABILI
SOLI ISCRITTI SEZ.A

revisione e formulazione di GIUDIZI o
attestazioni in merito a bilanci di
imprese ed enti pubblici o privati non
soggetti a controllo legale dei conti ove
prevista dalla legge o richiesta dalla
autorità giudiziaria, amministrativa o da
privati, anche ai fini dell’accesso e del
riconoscimento
di
contributi
o
finanziamenti
pubblici,
nonché
asseverazione
della
rendicontazione
dell’impiego
di
risorse
finanziarie
pubbliche
SEZ.A

B) Valutazioni di aziende
 C)
assistenza e rappresentanza
davanti agli organi della giurisdizione
tributaria
 D) curatore, C.Giud.le, comm.liquidatore
nelle
procedure
concorsuali
e
amministrative,nelle
procedure
di
A.Straord.nonchè incarico di ausiliario del
Giudice di amministratore e liquidatore
nelle procedure giudiziali
SEZ.A

Funzioni di sindaco e quelle di componente di
altri organi di controllo o sorveglianza, in
società o enti nonché di amministratore, qualora
il requisito sia l’indipendenza o l’iscrizione in
ALBI professionali
SEZ A

Funzioni di ispettore o di amministratore
giudiziario nei casi previsti dall’art 2409 cc
 la
predisposizione e diffusione di studi e
ricerche di analisi finanziaria aventi ad
oggetto titoli di emittenti quotate che
contengono previsioni sull'andamento
futuro
e
che
esplicitamente
o
implicitamente forniscono un consiglio
d'investimento;
SEZ A
 la
valutazione, in sede di riconoscimento
della personalità giuridica delle
fondazioni e delle associazioni,
dell'adeguatezza del patrimonio alla
realizzazione dello scopo;
SEZ.A
 il
compimento delle operazioni di vendita
di beni mobili ed immobili, nonché la
formazione del progetto di distribuzione,
su delega del giudice dell'esecuzione,
secondo quanto previsto dall'art. 2,Co. 3,
lett. e) del d.legge 14/3/ 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla L.14
maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla
data indicata dall'art. 2, co. 3-quater, del
medesimo decreto
SEZ.A
 l'attività
di consulenza nella
programmazione economica negli enti
locali;
 l'attività di valutazione tecnica
dell'iniziativa di impresa e di
asseverazione dei business plan per
l'accesso a finanziamenti pubblici;
 il monitoraggio ed il tutoraggio
dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici
erogati alle imprese
SEZ A
redazione e la asseverazione delle informative
ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese
e degli enti pubblici e privati;
 la certificazione degli investimenti ambientali
ai fini delle agevolazioni previste dalle normative
vigenti

SEZIONE B
 tenuta
e redazione dei libri contabili,
fiscali e del lavoro, controllo della
documentazione contabile, revisione e
certificazione contabile di associazioni,
persone fisiche o giuridiche diverse dalle
società di capitali;
 b) elaborazione e predisposizione
delle dichiarazioni tributarie e cura degli
ulteriori adempimenti tributari
SEZIONE B
 rilascio
dei visti di conformità,
 asseverazione ai fini degli studi di
settore
 e certificazione tributaria,
 nonché esecuzione di ogni altra
attività di attestazione prevista da
leggi fiscali;
B

la funzione di revisione o di componente di altri
organi di controllo contabile nonché, sempre che
sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai
sensi art. 2409-bis del codice civile;
SEZIONE B

la revisione dei conti, sempre che sussistano i
requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88,
nelle imprese ed enti che ricevono contributi
dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed
enti da essi controllati o partecipati;
SEZ.B
il deposito per l'iscrizione presso enti
pubblici o privati di atti e documenti
per i quali sia previsto l'utilizzo della
firma digitale, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59 e del D.P.R. 28
dicembre 2000,n. 445 e loro successive
modificazioni;
B

l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti
non titolari di reddito di lavoro autonomo e di
impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Ciascun Albo deve contenere, per ogni iscritto:
il cognome, il nome, la data ed il luogo di
nascita, la residenza e l'indirizzo (anche
telematico
se
posseduto)
degli
studi
professionali, la data ed il numero di
iscrizione, il titolo professionale e di studio in
base al quale l'iscrizione è stata disposta e
l'indicazione dell'Ordine o del Collegio di
provenienza, nonché l'eventuale iscrizione al
registro dei revisori contabili
Per l'iscrizione nell'Albo è necessario:
a) essere cittadino italiano, ovvero cittadino
di uno Stato membro dell'Unione europea
o di uno Stato estero a condizione di
reciprocità;
b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
C ) essere di condotta
Irreprensibile;
d) avere la residenza o il
domicilio professionale nel
circondario in cui è costituito
l'Ordine cui viene
richiesta l'iscrizione od il
trasferimento.
3. Per l'iscrizione dei dottori commercialisti nella
Sezione A Commercialisti è altresì necessario:
a) essere in possesso di una laurea nella classe
delle lauree specialistiche (magistrale) in
scienza dell'economia, ovvero nella classe delle
lauree specialistiche (magistrale) in scienze
economico aziendali
b) ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di
economia secondo l'ordinamento
previgente ai decreti emanati in attuazione
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n.127;
avere superato l'esame di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della
professione di dottore
commercialista, secondo le norme vigenti
all'epoca in cui l'esame è stato sostenuto.
Per l'iscrizione alla Sezione
B Esperti contabili è altresì
necessario:
a) essere in possesso di una laurea
nella classe delle lauree in scienze
dell'economia e della
gestione aziendale o nella classe
delle lauree in scienze
economiche;
b) avere superato l'esame di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della
professione, secondo le
norme ad esso relative.
1. Salvo quanto previsto nelle disposizioni transitorie,
agli iscritti nella Sezione A Commercialisti spetta il
titolo professionale di «dottore commercialista», agli
iscritti nella Sezione B Esperti contabili spetta il
titolo professionale di «esperto contabile».
2. Il termine «commercialista» può essere utilizzato
solo dagli iscritti nella Sezione A Commercialisti
dell'Albo, con la completa indicazione del titolo
professionale posseduto.
ART. 4
L’esercizio della professione di D.C. è incompatibile
con l’esercizio della professione di Notaio, con l’esercizio
della attività di impresa in nome proprio o per conto di
altri, con la qualità di ministro di qualunque culto, di
giornalista professionista,di mediatore, di agente di
cambio,di ricevitore del lotto, di appaltatore di servizio
pubblico,di esattore di pubblici tributi e di incaricato di
gestioni esattoriali, di promotore finanziario.
ART.37
 La
domanda di iscrizione in una delle
Sezioni dell'Albo o dell'elenco speciale è
presentata al Consiglio dell'Ordine
territorialmente costituito e comprendente
il circondario in cui il richiedente ha la
residenza o il domicilio professionale
e deve essere corredata dei documenti
comprovanti il possesso dei requisiti
stabiliti dal decreto legislativo. 139/05
ART.42
TIROCINIO
Il tirocinio professionale deve essere compiuto per
un periodo di tempo ininterrotto, e viene svolto
presso un professionista iscritto nell'Albo da almeno
cinque anni.
E’ oggi fissato a 18 mesi.
 Il registro praticanti è tenuto presso gli ordini
territoriali. Il tirocinio può essere svolto in misura
NON superiore a 6 mesi presso enti o professionisti
di altri paesi e per i primi sei mesi anche in
concomitanza con l’ultimo anno di Università
(anche P.A. ove ci sia la convenzione con l’ordine.

CONTINUA
1.
2.
ART
42
L’interruzione del tirocinio per oltre 3
mesi senza giustificato motivo comporta
l’inefficacia.
Il tirocinio oltre che nella pratica svolta
presso un professionista può consistere
nella frequenza con profitto per non più
di sei mesi di specifici corsi di
formazione professionale organizzati da
specifici ordini.
ART.44 SVOLGIMENTO TIROCINIO
Il professionista presso il quale il tirocinio viene
svolto vigila sull'attività del tirocinante, al fine
di verificare che questa sia volta
all'apprendimento delle tecniche professionali ed
all'acquisizione di esperienze applicative.
Al tirocinante non si applicano le norme sul
contratto di lavoro per i dipendenti di studi
professionali.

Il Consiglio dell'Ordine territoriale verifica
l'effettivo svolgimento del tirocinio, anche
tramite resoconti del tirocinante o colloqui con
questi, secondo quanto previsto dal regolamento
di cui all'articolo 42,comma 2
ART 46. PROVE D'ESAME PER L'ISCRIZIONE NELLA
SEZIONE A DELL'ALBO.
L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico,
dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche
del candidato e della sua capacità di applicarle
praticamente;
b) una prova orale diretta all'accertamento delle
conoscenze del candidato, oltre che nelle materie
 oggetto delle prove scritte, anche nelle seguenti
materie: informatica, sistemi informativi,
economia politica, matematica e statistica,
legislazione e deontologia professionale.
ART.47
Le prove scritte di cui al comma 1, lett. a),
consistono in:
 a) una prima prova, vertente sulle seguenti
materie: contabilità generale, contabilità
analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di
esercizio e consolidati, controllo della contabilità
e dei bilanci;

ART-47

una seconda prova, vertente sulle seguenti
materie: diritto civile e commerciale, diritto
fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro
e della previdenza sociale, sistemi di
informazione ed informatica, economia politica ed
aziendale, principi fondamentali di gestione
finanziaria, matematica e statistica
ART.47

una prova a contenuto pratico, costituita da
un'esercitazione sulle materie previste per la
prima prova scritta.
D.L 24 GENNAIO 2012 N.1
SULLE LIBERALIZZAZIONI


E’ stato azzerato ogni riferimento normativo alle
tariffe. L’onorario è pattuito per iscritto al
momento del conferimento dell’incarico e
preceduto da un preventivo. tutti i
professionisti devono concordare in forma
scritta con il cliente il preventivo per la
prestazione richiesta e che la redazione del
preventivo è un obbligo deontologico e la sua
omissione costituisce illecito disciplinare. Fanno
eccezione gli ausiliari del Giudice -Tabella Dpr
115/02Il professionista deve anche comunicare i dati
della polizza ass.(da agosto 2013)
D.L 24 GENNAIO 2012 N.1
SULLE LIBERALIZZAZIONI

Il tirocinio potrà iniziare anche dalla università i
primi sei mesi (gratuiti) potranno essere svolti
durante il corso di laurea. Poi previsto
RIMBORSO SPESE. Il tirocinio non supera i 18
mesi.
SOCIETA’ PROFESSIONALI

La legge di stabilità (183/2011) ha ammesso la
costituzione di società per l’esercizio di attività
professionale :“società tra professionisti”
(stp) anche con 1 euro di capitale sociale (srl
semplificata)
SOCIETA’ PROFESSIONALI
La legge è molto stringata.
 Soggetti NON professionisti sono solo per
prestazioni tecniche (la legge non è chiara) ma si
può immaginare un socio d’opera non
professionista in una stp di persone oppure a un
socio amministratore in una stp di capitali

SOCIETA’ PROFESSIONALI
Obbligo dei 2/3 di iscritti a un Albo per chi
decide di sottoscrivere il capitale ai soci senza
titolo va la quota di minoranza
 La legge vieta al professionista di partecipare a
più stp

SOCIETA’ PROFESSIONALI

La stp deve stabilire i criteri e le modalità perché
la esecuzione dell’incarico professionale conferito
alla società sia eseguito solo dai soci abilitati con
designazione del professionista da parte del
cliente o in mancanza con comunicazione scritta
all’utente da parte del professionista prescelto.
SOCIETA’ PROFESSIONALI

Questa designazione dell’incarico a uno specifico
professionista dovrà riguardare solo attività
riservate e solo per le attività riservate il
professionista incaricato è personalmente
responsabile verso il cliente( norme deont.
Art.2229 e ss. cc.).Attività tipo = perizie,relazioni
asseverate processi tributari.
SOCIETA’ PROFESSIONALI

Quindi solo per le attività riservate il
professionista che deve eseguire
personalmente l’incarico è personalmente
responsabile e risponde dei danni in caso di
dolo o errore o colpa
SOCIETA’ PROFESSIONALI
Potranno essere svolte dai dipendenti della
società o dai professionisti NON designati le
attività NON riservate ( tenuta contabilità,
elaborazione dichiarazioni e bilanci
depositi dei ricorsi in Commissioni
tributarie…)
 E’ la società qui che risponde dei danni MA
nei limiti del capitale sociale

SOCIETA’ PROFESSIONALI

Sulla FALLIBILITA’ di spa o srl,NEL
SILENZIO DELLA LEGGE, dovrà essere
chiarito se l’attività che prevale è
oggettivamente commerciale o
professionale…e quindi se con l’attività
organizzata POI prevale la natura
commerciale
SOC.PROF.
la necessità di rendere inequivocabile
l’assoggettamento al reddito professionale
dell’intera attività della STP, e di escluderla
espressamente dall’applicazione della legge
fallimentare, per distinguerla dall’attività
d’impresa
SOC.PROF.
Gli studi associati che ora ci sono strutture più
leggere : con costi inferiori. Non chiedono un
formale atto costitutivo né una iscrizione
Reg.Imprese.
 La scrittura privata autenticata serve solo per
definire la ripartizione degli utili in misura
diversa da una suddivisione per teste. Non vi è
obbligo di redazione bilanci

AMMESSA LA PUBBLICITÀ

Abolite le tariffe, il professionista può aumentare
la comunicazione attraverso la pubblicità che
deve essere TRASPARENTE /VERITIERA
/CORRETTA NON EQUIVOCA/ NE’
DENIGRATORIA
AMMESSA LA PUBBLICITÀ

Possibile utilizzare negozi,corner di strutture
commerciali,insegne e inserzioni sui giornali. E’
ammesso il marketing postale a potenziali
clienti,anche senza richiesta di interesse da parte
loro.Presenza su internet
AMMESSA LA PUBBLICITÀ
COSA è VIETATO??
1.
2.
3.
Pubblicazione degli elenchi dei propri clienti –
anche se consenzienti alla pubblicitàPubblicità comparative di tipo denigratorio
Va esclusa pubblicità ingannevole e equivoca
DAL SOLE 24 ORE DEL 28.10.11 PAG.34
 Aperto
a Parma un convegno sul futuro
della professione la scommessa è diventare
“medici” delle imprese :cioè stratega di
sviluppo e promozione e ove occorre curare.
 La soluzione per i Giovani è lo studio
Associato con sinergie di conoscenze
 Intervista:” Riduttivo considerarci
fiscalisti”
CASSAZIONE
Ordinanza 3651 del 14.2.11
 L’impresa non può addossare la responsabilità
della irregolare tenuta delle scritture contabili
sul commercialista che le tiene

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Attivita dottore comm. ed esperto contabile