Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
La disciplina delle incompatibilità
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• Articolo 4 del D.Lgs 139/2005 reca disposizioni in tema di
incompatibilità
• In data 13 ottobre 2010 il Consiglio Nazionale ha
pubblicato le NOTE INTERPRETATIVE
• Le “vecchie” circolari 11/2003 e 20/2004 devono
intendersi superate
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Articolo 4
L'esercizio della professione di dottore commercialista ed
esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non
prevalente, né abituale:
a) della professione di notaio;
b) della professione di giornalista professionista;
d) dell'attività di appaltatore di servizio pubblico,
concessionario della riscossione di tributi;
e) dell'attività di promotore finanziario.
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Articolo 4 segue
c) dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per
proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria
nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di
mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative
o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
 VEDI ESCLUSIONI
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Articolo 4 - ESCLUSIONI
L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per
conto proprio,
1)è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero
godimento o conservative,
2)nonché in presenza di società di servizi strumentali o
ausiliari all'esercizio della professione,
3)ovvero qualora il professionista riveste la carica di
amministratore sulla base di uno specifico incarico
professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui
che conferisce l'incarico.
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Articolo 4 - Norma di chiusura
c. 3 L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i
soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è
vietato l'esercizio della libera professione.
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Perché vi possa essere incompatibilità vi deve essere
l’accertamento del concreto esercizio dell’attività
incompatibile (non rileva più la mera qualità – eccezione:
comma 3).
Non è più prevista incompatibilità a carico di impiegato dello
Stato o della pubblica amministrazione

Occorrerà comunque verificare ex c. 3 la presenza di incompatibilità legata al
divieto di cumulo con altri impieghi stabilito all’art. 53 del D. Lgs 30 marzo
2001 n. 165
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Corollario del principio del concreto esercizio dell’attività
incompatibile

E’ incompatibile l’esercizio della professione di
commercialista NON la qualifica di dottore commercialista
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L’esercizio dell’attività di impresa
-Le incompatibilità ESISTONO anche in presenza di un
esercizio non prevalente, né abituale delle attività
-Sono incompatibili anche i c.d atti isolati di commercio
-L’attività deve essere concretamente svolta
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Sono elementi probatori:
‐ posizione CCIAA inattiva (connessa ad assenza di costi e
ricavi);
‐ posizione IVA inattiva;
‐ posizione CCIAA e IVA attiva ma assenza di costi e ricavi ed
investimenti indispensabili;
‐ assenza di luogo di svolgimento dell’attività, se necessario;
‐ dichiarazioni scritte (autocertificazioni, dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti
di notorietà, rilasciati da terzi a titolo di prova).
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IMPORTANTE
affinché l’attività di impresa risulti incompatibile deve
esserci esercizio “in nome proprio o altrui”, assieme a
esercizio “per proprio conto”
INCOMPATIBILE
in nome proprio e per conto proprio: imprenditore individuale
in nome altrui e per conto proprio: imprenditore occulto
COMPATIBILE
in nome proprio ma per conto altrui: mandatario senza rappres.
in nome e per conto altrui:
institore o procuratore
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CASISTICA
Caso 5 : socio accomandante
Compatibile (attenzione all’esistenza di prestanomi o lo
svolgimento di fatto esercitato)
Caso 6: socio di capitali
Compatibile, anche con partecipazione maggioritaria o
totalitaria nel rispetto della sua terzietà rispetto alla
gestione della società
(attenzione all’esistenza di prestanomi o all’uso del potere
assembleare per assumere direttive gestorie)
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Caso 10 :Consigliere con deleghe o amm unico NON socio
Compatibile (l'Ordine Territoriale dovrà accertare che le
quote o azioni non siano in tutto o in parte intestate a
società fiduciarie, prestanomi, al coniuge non legalmente
separato, a conviventi risultanti nello stato di famiglia, a
parenti entro il 4° grado, a società nazionali od estere
riferibili all’iscritto all’albo o da lui controllate, ecc. e che
non siano comprovabili, in base a qualunque atto o
documento acquisito un interesse economico prevalente;
una situazione socio influente od occulto.
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Caso 10 :Consigliere con deleghe o amm unico SOCIO con
interesse economico prevalente
Incompatibile
Si ha interesse economico prevalente quando si esercita
controllo o influenza dominante (vedasi art. 2359 c.c.)
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Se si è in presenza di consigliere con deleghe o amm unico
SOCIO con partecipazione “irrilevante”
Compatibile
L’irrilevanza va riferita tanto alla partecipazione in quanto
tale, e dunque alla irrilevanza dei diritti amministrativi che
ne conseguono, quanto con riferimento quantitativo al
patrimonio personale dell’iscritto.
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I casi di esclusione
1) Attività d’impresa diretta alla gestione patrimoniale o di
mero godimento o conservative
1.1 Gestione patrimoniale immobiliare
Compatibile SOLO se di pura gestione
1.2 Gestione patrimoniale mobiliare
Compatibile sia “statica” che “dinamica”
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I casi di esclusione
1.3 Attività agricola
Compatibile SOLO se i prodotti agricoli siano rivenduti
esclusivamente per rientrare delle spese sostenute per la
manutenzione e la conservazione del fondo
E’ sempre meramente conservativa, e dunque compatibile,
l’attività agricola in qualunque forma esercitata tra la data di
entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2005 e il 31/12/2007
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I casi di esclusione
2) Attività d’impresa riguardante società di servizi
strumentali o ausiliari all'esercizio della professione (es:
CED)
Compatibilità nel caso in cui la società di “mezzi “nella
quale l'iscritto abbia un interesse economico prevalente e
ricopra cariche con ampi o tutti i poteri, abbia come unico
cliente il professionista stesso.
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Quando ha anche o solo clienti terzi:
Compatibilità SOLO se fatturato individuale (posizione IVA
individuale e/o alla quota spettante del fatturato dello
studio associato) > alla quota parte di fatturato della
società di servizi allo stesso imputabile
Se società di servizi è partecipata da + iscritti all'albo, la prevalenza di
fatturato sopra descritta andrà ricercata con riferimento alla
percentuale di partecipazione agli utili del singolo professionista
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3) Carica di amministratore assunta sulla base di uno
specifico incarico professionale e per il perseguimento
dell’interesse di colui che conferisce l’incarico
Il discrimine è fra amministrazione su mandato ricevuto
dal cliente contrapposto l'amministrazione svolta a fini
imprenditoriali per soddisfare un proprio interesse
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La scriminante può essere valutata tenendo conto:
a) mandato scritto conferito dal cliente;
b) parcellazione dei compensi;
c) mancata attribuzione di utili o dividendi (o rinuncia agli
stessi) o loro assegnazione in misura non significativa);
d) assenza di un reale o concreto interesse imprenditoriale
dell'iscritto;
e) Partecipazione irrilevante al capitale della società;
f) situazioni temporanee di estrema urgenza (ipotesi di
successione, eredità, donazioni, divorzi e simili)
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Conseguenze e sanzioni
• E’ attribuzione del Consiglio dell'Ordine Territoriale,
l'aggiornamento e la verifica periodica, almeno una volta
ogni anno, della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli
iscritti (art. 12 D. Lgs 139/2005)
• L'eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità
configura una violazione di legge rilevante ai fini dell'art. 49
del D. Lgs. n. 139/2005 e del decreto del Direttore Generale
della Giustizia civile del 18 luglio 2003
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Se la violazione è in essere al momento di conoscenza della
“notizia”:
 Si applica la disciplina del Procedimento per la
valutazione delle incompatibilità”, approvato con Decreto
del Direttore Generale della Giustizia Civile, in data
18/7/2003
Se la violazione è già stata rimossa:
Si applicheranno le regole del procedimento disciplinare
(artt. 49 e ss. del D. Lgs. n. 139/2005)
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N.B. quand'anche la causa di incompatibilità risultasse
rimossa al momento dell'apertura del procedimento
disciplinare, o durante lo svolgimento dello stesso, non
risulterebbe precluso l'accertamento della causa di
incompatibilità pregressa con riferimento all'intero
quinquennio trascorso.
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Procedimento per la valutazione delle incompatibilità
Al termine della procedura prevista (simile a quella del
procedimento disciplinare) il Consiglio dell'Ordine
Territoriale, può deliberare:
- il proscioglimento
- la cancellazione
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Le delibere di cancellazione devono essere notificate:
-al commercialista;
-ai Pubblici Ministeri del circondario ove il dottore
commercialista ha la residenza e il domicilio professionale;
- al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello;
- al Ministero di Giustizia;
-alla competente Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
nonché comunicate:
- a tutti gli Uffici Giudiziari del distretto
- al Consiglio Nazionale
- a tutti gli Ordini
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La cancellazione dall’albo non comporta l’automatica
iscrizione del già iscritto nell’elenco speciale
Riflessi previdenziali dell’accertata sussistenza di una
situazione d’incompatibilità
La Cassa Commercialisti annulla il periodo contributivo
durante il quale è stata svolta l’attività incompatibile
potendo compromettere la possibilità di accedere al
trattamento di pensione.
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Sussistono dubbi di legittimità dell’annullamento del
periodo contributivo e di iscrizione in quanto l’art. 22 della
L. n. 21/86 prevede, quali unici requisiti per l’iscrizione alla
Cassa di Previdenza, l’iscrizione all’Albo professionale e
l’esercizio professionale continuativo nulla stabilendo in
merito ad eventuali conseguenze previdenziali derivante
dalla sussistenza di situazioni d’incompatibilità che non
siano sfociate nella cancellazione dall’Albo professionale.
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Lez. 14/01/2011 d (vnd.ms-powerpoint, it, 362 KB, 1/10/11)