La metrologia legale e lo “smart
meter”
Maria Cristina Sestini
3° Smart Utility Open Meter
Certezza regolatoria e corretto rapporto costi-benefici per il segmento gas
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Milano, 18 giugno 2015
Direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004
relativa agli strumenti di misura (MID)
l  Funzioni di misura intese a soddisfare esigenze di interesse
pubblico
l  Principio di opzionalità
l  Strutturazione del mercato unico degli strumenti di misura
l  Conformità a requisiti prestazionali essenziali e requisiti specifici
degli strumenti
l  Norme armonizzate, documenti normativi internazionali
.
l  Vigilanza del mercato e cooperazione amministrativa
Milano, 18 giugno 2015
30/10/2016: termine ultimo per
l’immissione di strumenti non MID
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Il “considerando” 2 della direttiva MID:
“Strumenti di misura corretti e rintracciabili possono essere
utilizzati per molteplici funzioni di misurazione.
Le funzioni intese a soddisfare esigenze relative all’interesse
pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico,
protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizioni di
tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali, che incidono
in vari modi, direttamente o indirettamente, sulla vita quotidiana dei
cittadini possono richiedere l’impiego di strumenti di misura
sottoposti a controlli legali”
Milano, 18 giugno 2015
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Direttiva MID: un servizio di pubblica
utilità (Allegato I)
l  Servizio di pubblica utilità: quello svolto da un ente erogatore di
elettricità, gas, energia termica o acqua (Definizioni)
l  Gli errori di uno strumento di misura di un servizio fornito da imprese di
pubblica utilità in punti della portata o della corrente al di fuori
dell’intervallo controllato non devono essere indebitamente
influenzati (7.3 Idoneità)
l  Le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura non
debbono essere influenzate in modo inammissibile dal
collegamento di tale strumento ad altro dispositivo, da alcuna
.
caratteristica del dispositivo collegato o da alcun dispositivo remoto
che comunichi con lo strumento di misura (8.1 Protezione
dall’alterazione– requisito generale).
Milano, 18 giugno 2015
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Direttiva MID: un servizio di pubblica
utilità (Allegato I)
l  Per gli strumenti di misura di servizi forniti da imprese di pubblica
utilità il visualizzatore della quantità totale fornita o i visualizzatori
da cui la quantità totale fornita può essere fatta derivare, che servono
di riferimento totale o parziale per il calcolo del prezzo da
corrispondere, non debbono essere riazzerabili in corso d'uso (8.5
Protezione dall’alterazione).
l  Nel caso di gruppi di strumenti di misura identici utilizzati nello stesso
posto o utilizzati per la misurazione
di servizi di pubblica utilità, non è
.
necessario un manuale di istruzioni per ciascuno strumento. (9.4
Informazioni).
Milano, 18 giugno 2015
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Direttiva MID): un servizio di pubblica
utilità
l  A prescindere dal fatto che sia possibile o meno leggere a distanza uno
strumento di misura destinato alla misurazione di servizi forniti da imprese
di pubblica utilità, esso deve comunque essere dotato di un
visualizzatore metrologicamente controllato facilmente accessibile al
consumatore senza alcun ausilio. La lettura di tale visualizzatore è il
risultato della misurazione che costituisce la base su cui è calcolato il
prezzo da corrispondere (10.5 Indicazione)
l  Gli strumenti di misura diversi da quelli utilizzati per la misurazione di
.
servizi forniti da imprese di pubblica
utilità debbono registrare su un
supporto durevole il risultato della misurazione, accompagnato dalle
informazioni atte ad identificare quella specifica transazione, .….
Milano,
giugno 2015
Elab.18Dati)
(11.1
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Direttiva MID: un servizio di pubblica utilità
- Allegato MI002 – Punto 10
Per quanto riguarda i requisiti di cui sopra ai punti 1.2
(intervallo di temperatura del gas) e 1.3 (gamma di gas e
intervallo di pressioni di erogazione nel paese di
destinazione) gli Stati membri assicurano che le proprietà
siano determinate dal distributore o dalla persona
legalmente designata per l'installazione del contatore, di
modo che il contatore sia idoneo alla misura accurata del
consumo previsto o prevedibile.
.
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Milano, 18 giugno 2015
D.M. 29 agosto 2007 - Vigilanza sul
mercato degli strumenti di misura
Le Camere di commercio:
l  effettuano la vigilanza (conformità ai requisiti essenziali)
l  informano il Mise nei casi di strumenti indebitamente
muniti della marcatura CE o che non soddisfino i requisiti
MID
l  possono accedere (a tal fine) ai luoghi di fabbricazione, di
immagazzinamento e di commercializzazione degli
strumenti ed effettuare il prelievo di detti strumenti per
l'esecuzione di esami e prove.
l  per l'effettuazione dei controlli tecnici, “possono avvalersi
di altri organismi previa verifica della loro conformità alle
norme della serie EN 45000 o ISO/IEC 17000”.
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Il livello di affidabilità garantito
dall’accertamento della conformità
ORGANISMO NOTIFICATO
Accertamento di
conformità
CAMERE DI COMMERCIO
Controlli
metrologici legali
STRUMENTI
DI MISURA
VERIFICA DEI REQUISITI
PRESTAZIONALI
ELEVATO LIVELLO DI
PROTEZIONE
Milano, 18 giugno 2015
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REGOLAMENTO (CE) N. 765/2008 del 9 luglio 2008 che
pone norme in materia di accreditamento
e vigilanza del
.
mercato per quanto riguarda la commercializzazione
dei prodotti
Il regolamento (CE) n. 765/2008 pone norme in materia
di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto
riguarda la commercializzazione dei prodotti e stabilisce
norme riguardanti l’accreditamento degli organismi di
valutazione della conformità, fornisce un quadro per la
vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui
prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi
generali della marcatura CE.
Milano, 18 giugno 2015
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Decisione n. 768/2008/CE del 9 luglio 2008
relativa a un quadro comune per la
commercializzazione dei prodotti
l  Disposizioni comuni per la marcatura CE
l  Vigilanza del mercato e salvaguardia
l  Moduli di accertamento conformità
l  Prescrizioni obbligatorie per gli O.N. (accreditamento)
l  Ripartizione chiara e proporzionale degli obblighi di
ogni operatore nel processo di fornitura e
distribuzione
l  Garantire la rintracciabilità di un prodotto in tutta la
catena
l  Cooperazione tra O.N. e tra O.N. e Autorità
l  Distinzione non conformità formale/non formale
Milano, 18 giugno 2015
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Direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014 concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti
di misura (rifusione) – Recepimento al 20/04/2016
l  Obblighi degli operatori (fabbric/rappres/import/distribut)
l  Accreditamento trasparente degli O.N.
l  Obblighi cooperativi e di informazione degli O.N. Coordinamento delle attività degli O.N.
l  Valutazione del rischio (salute e sicurezza, etc) da parte
dell’Autorità di vigilanza con richiesta al fabbricante di
adottare idonee misure
l  Consultazione degli Stati M. ed atto di esecuzione della
Commissione (valutazione della misura nazionale)
l  Sanzioni
l  Nuovi moduli per la conformità
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Decreto 16/4/2012, n. 75, Regolamento
concernente i criteri per l'esecuzione dei
controlli metrologici successivi sui contatori del
Gas e i dispositivi di conversione del volume
• “Titolare” del contatore del gas
• Controlli successivi (periodica e controlli casuali)
• Validità temporale bolli – 15 anni (Qmax < =10 m3/h)
• Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione
periodica sono pari a quelli fissati per i controlli in
servizio nella EN/OIML/MID
• Libretto metrologico
• Riferibilità dei campioni di misura
• Accreditamento degli “organismi” UNI CEI EN ISO/
IEC 17020
Milano, 18 giugno 2015
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DECRETO 16 aprile 2012, n. 75:
i controlli delle CCIAA
• Controlli casuali (controlli successivi) delle CCIAA anche in
contraddittorio o su richiesta dell’Agenzia delle Dogane
(errori superiori del 50% a quelli MID)
• Funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione del
decreto
• La vigilanza sulle verifiche effettuate fino all'1% degli
strumenti verificati dagli organismi computati su base
annuale. I mezzi e le risorse necessari alla verifica sono
messi a disposizione della Camera di commercio
dall'organismo che ha eseguito la verifica (non si applica
nel caso in cui l'organismo comunica con un anticipo di
almeno 5 giorni lavorativi).
Milano, 18 giugno 2015
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Periodicità della verificazione dei contatori del gas con
portata massima superiore a 10 m3/h e dispositivi di
conversione del volume (art. 21, c. 1 del D.M. 60/2015)
Contatori del gas:
l  entro 16 anni per i contatori a pareti deformabili;
l  entro 10 anni per i contatori a turbina e a rotoidi;
l  entro 8 anni per i contatori di altre tecnologie rispetto a quelle
sopra indicate e per i dispositivi di conversione del volume
approvati assieme ai contatori, anche per le tecnologie sopra
indicate
Dispositivi di conversione del volume:l  entro 4 anni nel caso in cui i sensori di temperatura e
pressione sono parti integranti del dispositivo stesso;
l  entro 2 anni nel caso in cui i sensori di temperatura e
pressione sono elementi sostituibili con altri analoghi, senza
che sia necessario modificare le altre parti dello strumento.
Milano, 18 giugno 2015
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Altre tipologie di controlli nel D.M. 75/2012
L'organismo nazionale di accreditamento esegue la
propria attivita' di sorveglianza sugli organismi
accreditati in conformita‘ alla norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17020.
Unioncamere, in qualita' di ente incaricato di gestire il
procedimento che consente agli organismi di
operare, ha la facoltà di effettuare controlli, purché
non sovrapponibili.
Milano, 18 giugno 2015
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Direttiva 12/05/2014 - Indirizzo e coordinamento
tecnico in materia di operazioni di verificazione dei
dispositivi
di
conversione
del
volume,
di
semplificazione e di armonizzazione tecnica alla
normativa europea
l  Decorrenza periodicità dalla messa in servizio
l  Requisiti del personale degli organismi
l  Limiti all’errore ed all’incertezza degli strumenti
campione
l  Procedure tecniche per la verificazione periodica
l  Check list
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Sentenza Corte di Giustizia (causa C‑423/13)
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione dell’articolo 34 TFUE e della direttiva
2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una
controversia tra la «Vilniaus energija» UAB e il Lietuvos
metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius
(Dipartimento regionale di Vilnius dell’Ispettorato di
metrologia lituano), in ordine ad un ricorso diretto
all’annullamento di un atto adottato da quest’ultima nella
parte in cui riguarda l’utilizzo di risultati di misurazione di
contatori dell’acqua connessi ad un dispositivo di
trasmissione di dati remota (telemetrica).
Milano, 18 giugno 2015
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Sentenza Corte di Giustizia (Seconda
Sezione) del 10 settembre 2014
“L’articolo 34 del TFUE e la direttiva 2004/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
relativa agli strumenti di misura, devono essere interpretati
nel senso che ostano ad una normativa e ad una prassi
nazionale secondo le quali un contatore dell’acqua calda,
conforme a tutti i requisiti imposti da tale direttiva,
connesso ad un dispositivo di trasmissione remota
(telemetrica) di dati è da considerarsi un sistema di
misurazione e per tale motivo non può essere usato
conformemente alla sua destinazione fintantoché, assieme
a tale dispositivo, non è stato sottoposto a verifica
metrologica in quanto sistema di misurazione”.
(estratto da CURIA)
Milano, 18 giugno 2015
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M441/EN to CEN-CENELEC- ETSI
Standardisation Mandate in the field of measuring
instruments for the development of an open
architecture for utility meters involving communication
protocols enabling interoperability (12/3/2009):
–  European standard for communication: functional and physical
architectures and interfaces
–  Harmonised solutions for additional functions: use cases, relation to
the MID
–  data security
l  CEN-CLC-ETSI TR 50572:2011 'Functional reference architecture
for communications in smart metering systems‘
l  Report 2009-2012
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RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 10/10/2014 relativa al modello di
valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
per le reti intelligenti e i sistemi di misurazione
intelligenti
l Elaborazione del modello di valutazione
d'impatto sulla protezione dei dati per le reti
intelligenti e i sistemi di misurazione
intelligenti («modello DPIA»)
l Attuazione/Prova/Riesame
21
.
Grazie per l’ascolto
Milano, 18 giugno 2015
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