La metrologia legale e lo “smart meter” Maria Cristina Sestini 3° Smart Utility Open Meter Certezza regolatoria e corretto rapporto costi-benefici per il segmento gas 1 Milano, 18 giugno 2015 Direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura (MID) l Funzioni di misura intese a soddisfare esigenze di interesse pubblico l Principio di opzionalità l Strutturazione del mercato unico degli strumenti di misura l Conformità a requisiti prestazionali essenziali e requisiti specifici degli strumenti l Norme armonizzate, documenti normativi internazionali . l Vigilanza del mercato e cooperazione amministrativa Milano, 18 giugno 2015 30/10/2016: termine ultimo per l’immissione di strumenti non MID 2 Il “considerando” 2 della direttiva MID: “Strumenti di misura corretti e rintracciabili possono essere utilizzati per molteplici funzioni di misurazione. Le funzioni intese a soddisfare esigenze relative all’interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizioni di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali, che incidono in vari modi, direttamente o indirettamente, sulla vita quotidiana dei cittadini possono richiedere l’impiego di strumenti di misura sottoposti a controlli legali” Milano, 18 giugno 2015 3 Direttiva MID: un servizio di pubblica utilità (Allegato I) l Servizio di pubblica utilità: quello svolto da un ente erogatore di elettricità, gas, energia termica o acqua (Definizioni) l Gli errori di uno strumento di misura di un servizio fornito da imprese di pubblica utilità in punti della portata o della corrente al di fuori dell’intervallo controllato non devono essere indebitamente influenzati (7.3 Idoneità) l Le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura non debbono essere influenzate in modo inammissibile dal collegamento di tale strumento ad altro dispositivo, da alcuna . caratteristica del dispositivo collegato o da alcun dispositivo remoto che comunichi con lo strumento di misura (8.1 Protezione dall’alterazione– requisito generale). Milano, 18 giugno 2015 4 Direttiva MID: un servizio di pubblica utilità (Allegato I) l Per gli strumenti di misura di servizi forniti da imprese di pubblica utilità il visualizzatore della quantità totale fornita o i visualizzatori da cui la quantità totale fornita può essere fatta derivare, che servono di riferimento totale o parziale per il calcolo del prezzo da corrispondere, non debbono essere riazzerabili in corso d'uso (8.5 Protezione dall’alterazione). l Nel caso di gruppi di strumenti di misura identici utilizzati nello stesso posto o utilizzati per la misurazione di servizi di pubblica utilità, non è . necessario un manuale di istruzioni per ciascuno strumento. (9.4 Informazioni). Milano, 18 giugno 2015 5 Direttiva MID): un servizio di pubblica utilità l A prescindere dal fatto che sia possibile o meno leggere a distanza uno strumento di misura destinato alla misurazione di servizi forniti da imprese di pubblica utilità, esso deve comunque essere dotato di un visualizzatore metrologicamente controllato facilmente accessibile al consumatore senza alcun ausilio. La lettura di tale visualizzatore è il risultato della misurazione che costituisce la base su cui è calcolato il prezzo da corrispondere (10.5 Indicazione) l Gli strumenti di misura diversi da quelli utilizzati per la misurazione di . servizi forniti da imprese di pubblica utilità debbono registrare su un supporto durevole il risultato della misurazione, accompagnato dalle informazioni atte ad identificare quella specifica transazione, .…. Milano, giugno 2015 Elab.18Dati) (11.1 6 Direttiva MID: un servizio di pubblica utilità - Allegato MI002 – Punto 10 Per quanto riguarda i requisiti di cui sopra ai punti 1.2 (intervallo di temperatura del gas) e 1.3 (gamma di gas e intervallo di pressioni di erogazione nel paese di destinazione) gli Stati membri assicurano che le proprietà siano determinate dal distributore o dalla persona legalmente designata per l'installazione del contatore, di modo che il contatore sia idoneo alla misura accurata del consumo previsto o prevedibile. . 7 Milano, 18 giugno 2015 D.M. 29 agosto 2007 - Vigilanza sul mercato degli strumenti di misura Le Camere di commercio: l effettuano la vigilanza (conformità ai requisiti essenziali) l informano il Mise nei casi di strumenti indebitamente muniti della marcatura CE o che non soddisfino i requisiti MID l possono accedere (a tal fine) ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di commercializzazione degli strumenti ed effettuare il prelievo di detti strumenti per l'esecuzione di esami e prove. l per l'effettuazione dei controlli tecnici, “possono avvalersi di altri organismi previa verifica della loro conformità alle norme della serie EN 45000 o ISO/IEC 17000”. Milano, 18 giugno 2015 8 Il livello di affidabilità garantito dall’accertamento della conformità ORGANISMO NOTIFICATO Accertamento di conformità CAMERE DI COMMERCIO Controlli metrologici legali STRUMENTI DI MISURA VERIFICA DEI REQUISITI PRESTAZIONALI ELEVATO LIVELLO DI PROTEZIONE Milano, 18 giugno 2015 9 REGOLAMENTO (CE) N. 765/2008 del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del . mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti Il regolamento (CE) n. 765/2008 pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e stabilisce norme riguardanti l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE. Milano, 18 giugno 2015 10 Decisione n. 768/2008/CE del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti l Disposizioni comuni per la marcatura CE l Vigilanza del mercato e salvaguardia l Moduli di accertamento conformità l Prescrizioni obbligatorie per gli O.N. (accreditamento) l Ripartizione chiara e proporzionale degli obblighi di ogni operatore nel processo di fornitura e distribuzione l Garantire la rintracciabilità di un prodotto in tutta la catena l Cooperazione tra O.N. e tra O.N. e Autorità l Distinzione non conformità formale/non formale Milano, 18 giugno 2015 11 Direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) – Recepimento al 20/04/2016 l Obblighi degli operatori (fabbric/rappres/import/distribut) l Accreditamento trasparente degli O.N. l Obblighi cooperativi e di informazione degli O.N. Coordinamento delle attività degli O.N. l Valutazione del rischio (salute e sicurezza, etc) da parte dell’Autorità di vigilanza con richiesta al fabbricante di adottare idonee misure l Consultazione degli Stati M. ed atto di esecuzione della Commissione (valutazione della misura nazionale) l Sanzioni l Nuovi moduli per la conformità Milano, 18 giugno 2015 12 Decreto 16/4/2012, n. 75, Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume • “Titolare” del contatore del gas • Controlli successivi (periodica e controlli casuali) • Validità temporale bolli – 15 anni (Qmax < =10 m3/h) • Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica sono pari a quelli fissati per i controlli in servizio nella EN/OIML/MID • Libretto metrologico • Riferibilità dei campioni di misura • Accreditamento degli “organismi” UNI CEI EN ISO/ IEC 17020 Milano, 18 giugno 2015 13 DECRETO 16 aprile 2012, n. 75: i controlli delle CCIAA • Controlli casuali (controlli successivi) delle CCIAA anche in contraddittorio o su richiesta dell’Agenzia delle Dogane (errori superiori del 50% a quelli MID) • Funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione del decreto • La vigilanza sulle verifiche effettuate fino all'1% degli strumenti verificati dagli organismi computati su base annuale. I mezzi e le risorse necessari alla verifica sono messi a disposizione della Camera di commercio dall'organismo che ha eseguito la verifica (non si applica nel caso in cui l'organismo comunica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi). Milano, 18 giugno 2015 14 Periodicità della verificazione dei contatori del gas con portata massima superiore a 10 m3/h e dispositivi di conversione del volume (art. 21, c. 1 del D.M. 60/2015) Contatori del gas: l entro 16 anni per i contatori a pareti deformabili; l entro 10 anni per i contatori a turbina e a rotoidi; l entro 8 anni per i contatori di altre tecnologie rispetto a quelle sopra indicate e per i dispositivi di conversione del volume approvati assieme ai contatori, anche per le tecnologie sopra indicate Dispositivi di conversione del volume:l entro 4 anni nel caso in cui i sensori di temperatura e pressione sono parti integranti del dispositivo stesso; l entro 2 anni nel caso in cui i sensori di temperatura e pressione sono elementi sostituibili con altri analoghi, senza che sia necessario modificare le altre parti dello strumento. Milano, 18 giugno 2015 15 Altre tipologie di controlli nel D.M. 75/2012 L'organismo nazionale di accreditamento esegue la propria attivita' di sorveglianza sugli organismi accreditati in conformita‘ alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Unioncamere, in qualita' di ente incaricato di gestire il procedimento che consente agli organismi di operare, ha la facoltà di effettuare controlli, purché non sovrapponibili. Milano, 18 giugno 2015 16 Direttiva 12/05/2014 - Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione dei dispositivi di conversione del volume, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa europea l Decorrenza periodicità dalla messa in servizio l Requisiti del personale degli organismi l Limiti all’errore ed all’incertezza degli strumenti campione l Procedure tecniche per la verificazione periodica l Check list 17 Sentenza Corte di Giustizia (causa C‑423/13) La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 34 TFUE e della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «Vilniaus energija» UAB e il Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius (Dipartimento regionale di Vilnius dell’Ispettorato di metrologia lituano), in ordine ad un ricorso diretto all’annullamento di un atto adottato da quest’ultima nella parte in cui riguarda l’utilizzo di risultati di misurazione di contatori dell’acqua connessi ad un dispositivo di trasmissione di dati remota (telemetrica). Milano, 18 giugno 2015 18 Sentenza Corte di Giustizia (Seconda Sezione) del 10 settembre 2014 “L’articolo 34 del TFUE e la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa e ad una prassi nazionale secondo le quali un contatore dell’acqua calda, conforme a tutti i requisiti imposti da tale direttiva, connesso ad un dispositivo di trasmissione remota (telemetrica) di dati è da considerarsi un sistema di misurazione e per tale motivo non può essere usato conformemente alla sua destinazione fintantoché, assieme a tale dispositivo, non è stato sottoposto a verifica metrologica in quanto sistema di misurazione”. (estratto da CURIA) Milano, 18 giugno 2015 19 M441/EN to CEN-CENELEC- ETSI Standardisation Mandate in the field of measuring instruments for the development of an open architecture for utility meters involving communication protocols enabling interoperability (12/3/2009): – European standard for communication: functional and physical architectures and interfaces – Harmonised solutions for additional functions: use cases, relation to the MID – data security l CEN-CLC-ETSI TR 50572:2011 'Functional reference architecture for communications in smart metering systems‘ l Report 2009-2012 20 RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 10/10/2014 relativa al modello di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per le reti intelligenti e i sistemi di misurazione intelligenti l Elaborazione del modello di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per le reti intelligenti e i sistemi di misurazione intelligenti («modello DPIA») l Attuazione/Prova/Riesame 21 . Grazie per l’ascolto Milano, 18 giugno 2015 22