C Coom mu un nee P PR RO OV VA AG GL LIIO OV VA AL LS SA AB BB BIIA A V VIIA AM Miilla an noo,, 114 4 Telefono 0365/84112 fax 0365/ 894421 codice fiscale 00867640179 e mail [email protected] A AR RE EA AA AM MM MIIN NIIS ST TR RA AT TIIV VA A– –A AF FF FA AR RII G GE EN NE ER RA AL LII – –P PE ER RS SO ON NA AL LE E-m ma an nu utteen nzziioon nii Determinazione repertorio dei provvedimenti N. 148 del 22 dicembre 2014 OGGETTO: impegno di spesa intervento riparazione automezzo FORD PICK UP EF838GZ Km 34.930 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO / SEGRETARIO COMUNALE INTESTAZIONE Atteso che vi è bisogno di provvedere all’acquisto di materiale per riparazione di un automezzo FORD PICK UP EF838GZ Km 34.930 ed in particolare Barattolo lava tergi Filtro olio 1449482; Filtro aria 5149318; Filtro gasolio 5091986; Olio motore CASTROL Magnatec 5W40 DPF; API SM/CF; ACEA C3; BMW Longlife-04; Meets Fiat 9.55535-S2; Meets Ford WSS-M2C917-A; MB-Approval 229.31; VW 502 00/ 505 00/ 505 01, oltre a Manodopera Generale tagliando e controllo livelli. Considerato che i servizi sono le attività di cui all’Allegato II del Codice dei contratti D. lgs. n. 163/2006. L’Allegato II si divide in due parti: Allegato II A e Allegato II B. L’applicabilità del Codice varia al mutare dell’appartenenza di un servizio all’Allegato II A o all’Allegato II B. A norma dell’art. 20 del Codice, lo stesso si applica per intero solo ai servizi di cui all’Allegato II A, mentre trova applicazione solo parziale per i servizi di cui all’Allegato II B. Il concetto di servizio identifica qualsiasi attività strumentale di cui un’amministrazione necessita per realizzare i fini che l’ordinamento le conferisce. Il servizio rappresenta, pertanto, la soddisfazione di un bisogno strumentale dell’amministrazione. Nel concetto di fornitura rientra invece tutto ciò che non è lavoro o servizio e porta ad avere la disponibilità di prodotti, disponibilità che si può ottenere mediante acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto o altre forme contrattuali. Atteso che in caso di prestazioni eterogenee, «vanno individuate quali prestazioni siano prevalenti e quale sia il nesso direzionale che regola il rapporto di strumentalità tra le diverse componenti, stabilendo se la gestione delle opere e degli impianti sia funzionale e strumentale alla loro realizzazione o alla gestione del servizio» (Consiglio di stato, sezione V, sentenza 435 del 24 gennaio 2013). Visto l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000 e l’art. 11 comma 2 del codice degli appalti d.lgs. n. 163/2006 a mente dei quali “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. Visto l’art. 125 del D. lgs. n. 163/2006 del seguente tenore: “10. L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi (…)”. Atteso che per venire incontro alle esigenze di semplificazione delle pubbliche amministrazioni, considerata la rilevanza qualitativa e quantitativa degli approvvigionamenti delle stesse, il legislatore ha confermato i Determinazione n. 148 22 dicembre 2014 riparazione automezzo. 1 sistemi derogatori all’evidenza pubblica, che hanno il vantaggio della celerita`. Atteso che l’individuazione dell’oggetto e dei limiti di importo delle singole voci di spesa può avvenire con atto del responsabile del servizio che coincide normalmente con l'atto gestionale col quale il dirigente / responsabile del servizio addetto alle acquisizioni, oppure che cura le acquisizioni, determina sia quali beni e servizi acquistare con le procedure di cui all’art. 125 del D. lgs. n. 163/2006, sia i limiti di spesa (ovviamente nell'ambito di quelli previsti dal d.lgs- stesso), sia i valori unitari (magari per genere) delle singole acquisizioni. Si tratta, insomma, di quelle voci che una volta erano appunto comprese proprio nei regolamenti, e che adesso vanno disciplinate da un atto non avente natura normativa. Atteso che a’ sensi dell’art. 125 comma 11 del predetto D. lgs. n. 163/2006 “11(…). Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”. Gli importi, in applicazione della regola generale di cui all’art. 28 del D.Lgs. n.163/2006, sono da intendersi al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Vista la Circ. 30-10-2012 n. 4536 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante “Primi chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.” Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2012, n. 265 punto 1 “1. Affidamento in economia. Limiti di importo previsti dagli articoli 267, comma 10, e 334, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.” Il quale rammenta che “L'art. 4, comma 2, lettera m-bis) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, come convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, ha modificato il comma 11 dell' art. 125 del Codice, innalzando il limite dell'importo consentito per affidamento diretto in economia di servizi e forniture da 20.000 euro a 40.000 euro. (…) Pertanto, si chiarisce che l'importo massimo consentito per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture in economia, fatto salvo il disposto di cui all' art. 125, commi 6 e 10, del Codice dei contratti pubblici, è da intendersi pari a 40.000 euro.” Rilevato che l’importo del servizio da porre a base di affidamento (costituito dal costo della fornitura/ servizio vero e proprio da assoggettare a ribasso in sede di negoziazione/offerta, dal costo del personale e dagli oneri relativi alle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, entrambi da non assoggettare a ribasso ai sensi dell’art. 81, comma 3-bis, del Codice dei contratti e successive modificazioni ed escluso l’I.V.A. nella misura vigente) risulta contenuto all’interno della fascia di importo prescritta dall’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice stesso (importo inferiore ad €. 40.000,00 I.V.A. esclusa) e che, quindi, potendo procedere ai sensi degli artt. 3, comma 40 e 125, comma 11, del Codice e dell’art. 332 del relativo Regolamento, è consentito l'affidamento diretto di detta fornitura da parte del Responsabile Unico del Procedimento; Considerato che l’art. 7 comma 1 della legge n. 94/2012 di modifica dell’art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006 ( finanziaria 2007) si riferisce alle sole commesse di importo comunitario. Visto l’art. 1 comma 449 della legge 296/2006 ( Finanziaria 2007) (Comma così modificato prima dal comma 1 dell’art. 7, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, e poi dal comma 150 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012). a mente del quale “1. 449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”.( Vedi Consiglio di Stato, sezione terza, del 18 gennaio 2013 n. 288 laddove è precisato che tra le restanti pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 165/2001 che non sono obbligati ad aderire alle convenzioni Consip, ma solo i parametri prezzo- qualità, vi sono gli enti locali e quindi i comuni). Vista la sentenza della Corte Costituzionale 6 dicembre 2012 n. 274 che sancisce un principio innovativo secondo cui le regole comunitarie in materia di concorrenza possono subire un’attenuazione i particolari territori svantaggiati come quelli montani. Visto l’articolo 332 comma 1 del regolamento il quale prevede che le indagini di mercato “possono avvenire Determinazione n. 148 22 dicembre 2014 riparazione automezzo. 2 anche tramite al consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all’articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici”. Visto l’art. 125 comma 4 e l’art. 3 comma 40 del D. lgs. N. 163/2006 a mente del quale “40. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.” L’indagine di mercato. L’indagine informale di mercato, o gara esplorativa, di cui parla l’art. 125 comma 11 con riferimento a forniture superiori a 40.000,00 euro, trova il suo fondamento normativo nell’art. 92 R.D. n. 827/1924. Essa consiste in un sondaggio del mercato, preliminare alla procedura di acquisto e a carattere meramente conoscitivo, svolto dalla stazione appaltante per acquisire informazioni sui prodotti o servizi disponibili, sugli operatori economici e sui prezzi correnti. Quanto agli operatori economici, l’art. 332, co. 1, Regolamento espressamente prevede che i soggetti da consultare, nel rispetto dei principi previsti dal Codice, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici. Inoltre stabilisce, con previsione innovativa che tiene conto dell’evoluzione e della diffusione degli strumenti informatici di acquisto, che le indagini di mercato possano essere effettuate anche tramite la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico. Visti gli articoli 328 e seguenti del D.P.R. 5-10-2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O. Atteso che, a’ sensi dell’art. 125, co. 12, del Codice, l’affidatario di servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economicofinanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. In particolare, i requisiti richiesti agli operatori economici devono “risultare adeguati e comunque non eccessivi rispetto a dette esigenze e pertanto commisurati all’effettivo valore della prestazione, adeguati in base alla specificità del servizio appaltando ed alle speciali caratteristiche della prestazione e della struttura in cui deve svolgersi, nel rispetto dei principi di ragionevolezza ed imparzialità dell’azione amministrativa e dei principi di derivazione comunitaria ed immanenti nell’ordinamento nazionale, di concorrenza ed apertura del mercato degli appalti pubblici” (TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 6.12.2006 n. 1775). Atteso che le disposizioni di cui all’art. 26 comma 3 legge n. 488 del 23 dicembre 1999 in tema di convenzioni Consip e delle centrali regionali di riferimento non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. Visto l’art. 336 del D.P.R. 5-10-2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O., che, in merito alla verifica in ordine alla congruità dei prezzi, stabilisce quanto segue:”Art. 336 Congruità dei prezzi - 1. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. 2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del codice, la stazione appaltante può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all'articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici. Visto l’art. 20, comma 1, lett. "a", D.L. n. 5 del 2012, introducente il novello art. 6-bis, D.Lgs. n. 163 del 2006) per effetto del quale viene istituita la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture. Dal 1 gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 Codice), tecnico-organizzativo ed economico-finanziario nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è acquisita nella banca dati nazionale. Ribadito che “I beni e servizi in economia possono essere distinti in amministrazione diretta o per cottimo. Nella prima ipotesi i lavori sono eseguiti direttamente dai dipendenti dell'Amministrazione, mentre nella seconda è un dirigente che affida lo svolgimento del lavoro, di solito di modesta entità, ad una ditta esterna dallo stesso discrezionalmente e sotto propria responsabilità individuata. In tale ultimo caso, proprio perché si tratta di servizi di importo ridotto, non rilevano le disposizioni in tema di appalti di servizi pubblici e neppure quelle in ambito di pubbliche forniture e lavori pubblici.”( T.A.R. Lombardia Brescia, 23-03-2004, n. 243 ). Determinazione n. 148 22 dicembre 2014 riparazione automezzo. 3 Visto l’art. 1 comma 41 della legge L. 6-11-2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.” Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2012, n. 265 recante “Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” il quale così dispone:” 41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente: «Art. 6-bis. - (Conflitto di interessi). - 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.». Atteso che con delibera n. 15 depositata il 5 luglio 2012, la sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti ha affermato che – agli effetti dell’art. 34, L. 31 dicembre 2009 n. 196, che ricollega la validità dell’assunzione dell’impegno di spesa all’esistenza di un’obbligazione già sorta e giuridicamente perfezionata (articolo richiamato dall’art. 10, co. 11, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, secondo il quale per l’attuazione del citato articolo 34, comma 2, gli Uffici Centrali di bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato per le spese decentrate verificano, ai fini della registrazione dell’impegno, l’effettiva sussistenza dell’obbligazione giuridicamente perfezionata, identificando lo specifico atto o contratto cui conseguono l’obbligo dello Stato ed il correlativo diritto di terzi), l’assunzione dell’impegno non deve necessariamente conseguire alla stipulazione di un contratto, potendo anche dipendere da un atto formalmente diverso, quale il provvedimento di aggiudicazione definitiva di una procedura di gara, purché dotato dei requisiti idonei a sostenere l’impegno stesso. L’obbligazione giuridicamente perfezionata, a tutt’oggi riconosciuta quale presupposto imprescindibile per l’assunzione di un impegno di spesa valido, consiste, quindi, non esclusivamente in un debito già sorto ma anche, sebbene eccezionalmente, in debiti in corso di perfezionamento o semplicemente nel dovere dell’amministrazione di procedere all’acquisto o alla fornitura di beni e servizi essenziali per lo svolgimento delle attività ad essa istituzionalmente intestate. Atteso che, a mente dell’art. 1326 del codice civile, il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. Cosicché, se da un lato l’offerta da parte del fornitore è vincolante per il medesimo sin dalla sua presentazione, il vincolo per l’Ente sorge solo dopo l’adozione dell’atto di aggiudicazione nel quale, oltre all’oggetto della fornitura, sono definiti altresì il fornitore ed il prezzo Vista la sentenza della Corte Costituzionale 6 dicembre 2012 n. 274 che sancisce un principio innovativo secondo cui le regole comunitarie in materia di concorrenza possono subire un’attenuazione i particolari territori svantaggiati come quelli montani. Sottolineato che Corte dei Conti sez. reg. contr. Piemonte, delibera 6 luglio 2012 n. 271 e Corte dei Conti – sez- contr. Lombardia – parere 23 aprile 2013 n. 165 hanno evidenziato che sembrano da escludere dall’obbligo di cui all’art. 33 comma 3bis D. Lgs. n. 163/2006, le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta ed anche le ipotesi di affidamento diretto consentite dalla legge, quali quelle previste all’art. 125 comma 8 e comma 11 del codice dei contratti pubblici che, rispettivamente, per lavori ovvero servizi o forniture inferiori a 40.000 8 quarantamila) euro, consentono l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. Visto l’art. 1 comma 343 della legge di stabilità 2014 n. 147/2013 che ha inserito l’art. 33, comma 3-bis nel Codice dei Contratti D: Lgs. N. 163/2006 del seguente tenore:” 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento.” – (aggiunto dall'art. 23, comma 4, D.L. 06.12.2011, n. 201 con decorrenza dal 06.12.2011 ed applicazione alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012 ai sensi dall'art. 23, comma 5, del citato decreto;- modificato dall'art. 1 D.L. 06.07.2012, n. 95 con decorrenza dal 07.07.2012;- modificato dall'art. 1, comma 343, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014;-sostituito dall'art. 9, comma 4, D.L. 24.04.2014, n. 66 con decorrenza dal 24.04.2014.) Atteso quindi che con l'art. 9, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, come convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, che, novellando il citato comma 3-bis dell'art. 33 del Codice, ha disposto che «I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Determinazione n. 148 22 dicembre 2014 riparazione automezzo. 4 province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento», sanzionando l'inadempimento col divieto all'Anac (ex Avcp) di rilasciare «il codice identificativo gara (cd. Cig) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma». Obblighi, quelli predetti, che, dopo vari differimenti, con gli artt. 23-bis e 23-ter, L. 11 agosto 2014, n. 114 (in Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2014, n. 190, Supplemento Ordinario n. 70), slittano per gli acquisti centralizzati dei Comuni istituiti a seguito di fusione al terzo anno successivo a quello della loro nascita; mentre per i restanti Enti decorrono dal 1° gennaio 2015 per gli appalti di beni e servizi ed al 1° luglio 2015 per gli appalti di lavori, facendo salve le procedure in itinere alla data di entrata in vigore della legge di conversione medesima. Ribadito che “I beni e servizi in economia possono essere distinti in amministrazione diretta o per cottimo. Nella prima ipotesi i lavori sono eseguiti direttamente dai dipendenti dell'Amministrazione, mentre nella seconda è un dirigente che affida lo svolgimento del lavoro, di solito di modesta entità, ad una ditta esterna dallo stesso discrezionalmente e sotto propria responsabilità individuata. In tale ultimo caso, proprio perché si tratta di servizi di importo ridotto, non rilevano le disposizioni in tema di appalti di servizi pubblici e neppure quelle in ambito di pubbliche forniture e lavori pubblici.”( T.A.R. Lombardia Brescia, 23-03-2004, n. 243 ). Atteso che a’ sensi dell’art. 125, co. 2, del Lgs. n. 163/2006, per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento, come individuato dall’art. 10 dello stesso Codice. Quest’ultimo stabilisce, in particolare, che il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal Codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. L’art. 10, comma 1 del Codice stabilisce che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione. Il comma 5 dell’art. 10 stabilisce: «Il responsabile del procedimento per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. «In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il Responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio». il soggetto al quale sono affidate le funzioni di responsabile del procedimento tramite contratto di diritto pubblico o di diritto privato a tempo determinato assolve ai propri compiti istituzionali in quanto incardinato funzionalmente nell’ente Per il settore dei servizi e delle forniture, a termini dell’articolo 272, comma 1 del regolamento, “Ai sensi di quanto previsto agli articoli 5, comma 5, lettera c), e 10 del codice, le fasi in cui si articola ogni singola acquisizione sono eseguite sotto la cura e la vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del codice – per i dipendenti in servizio – contestualmente alla decisione di procedere all’acquisizione ovvero eventualmente individuato nella fase di predisposizione dell’atto di programmazione di cui all’articolo 271, ove presente.” due individuate Viste le “funzioni” desumibili dalle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 273 del regolamento attuativo del codice degli appalti. A memoria dei due riferimenti, rispettivamente, il RUP – tra gli altri compiti – è tenuto a formulare proposte “all’amministrazione aggiudicatrice del sistema di affidamento dell’intervento” ed a coordinare e/o curare “l’andamento delle attività istruttorie (…)”. Atteso che è ammissibile la confluenza in capo al responsabile del procedimento delle competenze istruttorie e di quelle decisorie ( art. 6, comma 1, lett. e) l. n. 241/1990). MOTIVAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO IN ORDINE ALLA COMPETENZA. La distinzione tra atti di indirizzo e atti di gestione (con relativa distinzione di competenza) costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5695 del 24 ottobre 2011). I Dirigenti/Responsabili dei servizi sono incaricati della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali rispettivamente assegnate per il perseguimento degli obiettivi individuati, e della acquisizione delle entrate, adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed accertando le entrate assegnate, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge alla Giunta ed al Consiglio Comunale. A mente dell’art. 107 comma 1 del tuel ( testo unico enti locali) D. lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 comma 1 lettera a) spettano agli organi politici e di governo i poteri di indirizzo e di controllo (discrezionalità politica), mentre, a’ sensi dell’art. 107 commi 2 e 3 tuel medesimo, dell’art. 4 II° comma del D. Lgs. n. 165/2001, dell’art. 6 1° comma della legge delega n. 15/2009 e dell’art. 37 del Decreto Legislativo n.150 del 31 ottobre 2009, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi tutti gli atti e compiti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno (discrezionalità tecnica e amministrativa) spettano ai responsabili di servizio ai quali compete non solo la gestione amministrativa, ma anche quella finanziaria e tecnica in autonomia con autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e connessa Determinazione n. 148 22 dicembre 2014 riparazione automezzo. 5 responsabilità gestionale. Vedi PRINCIPIO CONTABILE N. 2 PER GLI ENTI LOCALI GESTIONE NEL SISTEMA DEL BILANCIO Testo approvato dal Ministero dell’interno OSSERVATORIO PER LA FINANZA E LA CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI – 2009 – punto 1 – Quadro giuridico di riferimento nel quale è detto che “Il legislatore ha richiamato in più occasioni il principio della differenziazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa, con l’affidamento ai dirigenti di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l’adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione di risorse umane e strumentali(…)” e, più oltre al punto 7 “7 I dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, sono direttamente responsabili, in via esclusiva, della correttezza amministrativa, dell’efficienza, dei risultati della gestione e del raggiungimento degli obiettivi formulati negli strumenti di programmazione di cui al sistema di bilancio(…)”. e copiosa giurisprudenza pretoria assolutamente concorde e conforme sul punto; tra le altre, da ultimo: TAR Piemonte, 27 novembre 2002 n. 2000, Cassazione, sez. II, 6 novembre 2006 n. 23622; TAR Brescia 28 aprile 2003 n. 464 e n. 188/07 del 5 marzo 2007, T.A.R. Lombardia Brescia, 27 giugno 2005 n. 690 ( laddove è precisato che il nuovo assetto dei poteri nelle amministrazioni pubbliche è improntato ad una rigida separazione dei rispettivi ruoli e che tutti i poteri gestionali sono di competenza della burocrazia intesa come il complesso degli apparati amministrativi); Cons. Stato Sez. V, 07-04-2011, n. 2154 laddove è ribadito che ai dirigenti è attribuita tutta la gestione, amministrativa, finanziaria e tecnica, comprensiva dell'adozione di tutti i provvedimenti, anche discrezionali, incluse le autorizzazioni e concessioni (e quindi anche i loro simmetrici atti negativi), e sugli stessi dirigenti incombe la diretta ed esclusiva responsabilità della correttezza amministrativa della medesima gestione (art. 107, commi 3 e 6, T.U. cit.). Competenze dei dirigenti/ responsabili di servizio in materia di appalti: CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V Sentenza 29 agosto 2006, n. 5047; Tar Veneto, sezione 31 marzo 2011, n. 187 e T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 31-03-2011, n. 541 ( laddove è precisato che spettano ai dirigenti/responsabili di servizio “tutti i compiti”; la gestione complessiva del procedimento in materia di appalti e dell’intera procedura di gara fa capo ai responsabili di servizio e non può essere frammentata attribuendo, per esempio, la nomina della commissione di gara ad altri soggetti, meno che mai alla giunta, a pena di violare la rigida ed effettiva separazione dei rispettivi ruoli imposta dal dlgs 267/2000); idem CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV Sentenza 29 gennaio 2008, n. 263 in ordine al conferimento di incarichi professionali; (Cfr. C.d.S., sez. V, 9 settembre 2005, n.4654; 21 novembre 2003, n. 7632.); approvazione di progetti Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna Parma sez. I 8/3/2011 n. 66; Deliberazione Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Lombardia 20/2/2008 n. 9/pareri/2008 in merito alla competenza del dirigente/ responsabile del servizio per la stipula di contratti; TAR Sardegna sez. I, 27 luglio 2009 n. 1391, T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14-07-2009, n. 1288, T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 21-07-2009, n. 4257, T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 22-07-2009, n. 4410, Consiglio di Stato sez. IV 18/10/2010 n. 7548,TAR Lazio – Roma, Sezione I-quater, 16 giugno 2010, n. 18196, TAR LOMBARDIAMilano, SEZ. I – Sentenza 15 luglio 2010, n. 2999, Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia Brescia sez. I 27/8/2010 n. 3235, Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna sez. I 28/10/2010 n. 2350, per la responsabilità delle procedure di appalto e la stipulazione dei contratti; T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA Sentenza 23 ottobre 2008, n. 542 e T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 31-03-2011, n. 187; Consiglio di Stato, sez. V, 4 marzo 2011 n. 1409 e 28 dicembre 2007 n. 6723 per la nomina commissione di gara; T.A.R. VENETO - SEZIONE III Sentenza 14 aprile 2006, n. 1010 e T.A.R. LOMBARDIA - BRESCIA - SEZIONE I Sentenza 9 giugno 2011, n. 867 . Atteso che l'art. 53, comma 23, L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), nel testo modificato dal comma 4 dell'art. 29, L. 28 dicembre 2001, n. 448, ha dato facoltà agli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di "adottare disposizioni regolamentari organizzative ... attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale". Detta facoltà è stata prevista anche in un'ottica di contenimento della spesa, in quanto la riduzione della spesa, conclude il comma 23, deve essere documentata ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio. Atteso che la Corte Costituzionale con sentenza 28/10/2010 n. 304 ha ribadito che .” Nell’ordinamento della P.A. deve essere assicurata una chiara distinzione tra funzioni politiche e funzioni amministrative di tipo dirigenziale, al fine di assicurare, in particolare, la piena attuazione dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell’azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).” con il rammentare che sul punto la giurisprudenza è costante. Tutto ciò premesso, DETERMINA 1. Di affidare, alla ditta FERREMI ALBERTO & C. s.a.s. officina MECCANICA VEICOLI INDUSTRIALI 25078 VESTONE (BS) - P.le Perlasca, 18 p. IVA 00628350985 la fornitura di materiale per riparazione di un automezzo FORD PICK UP EF838GZ Km 34.930 ed in particolare: Barattolo lava tergi Filtro olio 1449482; Filtro aria 5149318; Filtro gasolio 5091986; Olio motore CASTROL Magnatec 5W40 DPF; API SM/CF; ACEA C3; BMW Longlife-04; Meets Fiat 9.55535-S2; Meets Ford WSS-M2C917-A; MB-Approval 229.31; VW 502 00/ 505 00/ 505 01, oltre a Manodopera Generale tagliando e controllo livelli per un importo totale di spesa di € € 332,79 2. Di assumere allo scopo, per le motivazioni tutte in premessa ampiamente ed analiticamente illustrate, impegno di spesa a tenore degli articoli 183 e 191 del tuel enti locali dell’importo di € 332,79 con la seguente imputazione di bilancio: per € 332,79 Capitolo 958 Art. 0 di Spesa a COMPETENZA Cod. Bil. (1080102) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME Denominato Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di beni A’ sensi dell’art. 23 comma 1 lettera b) del d. lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell’art. 1 comma 32 della legge 6 novembre 2012 n. 190 si provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale dei procedimenti di cui al comma 16 lettera b) del medesimo articolo (“scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”). Il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo di committente (art. 331, comma 3, del DPR 207/2010). Determinazione n. 148 22 dicembre 2014 riparazione automezzo. 6 Ci si riserva di procedere alla verifica antimafia con acquisizione del certificato CCIA con nulla osta antimafia in attesa dell’operatività della Banca nazionale Contratti Pubblici di cui all’art. 6-bis del Codice dei Contratti (art. 20, comma 1, lett. a) del D.L. semplificazione). Vedi AVCP – Deliberazione 20 dicembre 2012 n. 111 Attuazione dell’art. 6 bis del d. lgs. 163/2006 e AVCPASS: Authority Virtual Company Passport, servizio realizzato dall’Autorità per la verifica del possesso dei requisiti da arte degli OE. Il contratto, nel caso di specie, consisterà in apposito scambio di lettere/ordinativo e/o mediante corrispondenza con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione della fornitura, a’ sensi dell’art. 34 del DPR 207/2010. Il parere di regolarità tecnica, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa a’ sensi dell’art. 147 bis del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000, modificato dall'art. 3 D.L. 10.10.2012, n. 174 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 07.12.2012, n. 213 con decorrenza dal 08.012.2012. è rilasciato implicitamente dal Responsabile del servizio con l'apposizione della firma sull'atto da lui stesso istruito. Il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite il sito comunale mediante pubblicazione all’albo pretorio on line informatico a’ sensi dell’art. 124 del testo unico enti locali e dell'art.32, comma 1, della legge 18/6/2009 n. 69 avente a oggetto "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" sancisce che dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale sono assolti con "la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"; La presente determinazione che comporta impegno di spesa è trasmessa al responsabile del servizio finanziario per divenire esecutiva con l'apposizione da parte dello stesso del visto di regolarità contabile, a’ sensi dell’art. 151 comma 4 tuel e articolo 153, comma 5, del Tuel D.lgs. n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria di quanto prescritto dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 78/2009, come convertito in legge ed a’ sensi del punto 47 del principio contabile n. 2 a mente del quale l’atto di impegno di spesa si perfeziona con la registrazione di tutti gli elementi costitutivi dell’impegno nel corrispondente stanziamento e con la conseguente apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Punto 47). Si comunichi il presente provvedimento: -al responsabile del servizio finanziario. -all’ufficio segreteria. AVVERTE Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: - giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all’organo che ha emesso l’atto impugnato e ai controinteressati ( non ai co-interessati) ai quali l’atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d’Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa. - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. Il responsabile del servizio / segretario comunale avv. Alberto Lorenzi Attestazione a’ sensi dell’art. 151 comma 4 tuel e articolo 153, comma 5, 147 bis comma 1 del Tuel D.lgs. n. 267/2000 enti locali e del punto 47 del principio Contabile 2. Si assicura a riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento Determinazione n. 148 22 dicembre 2014 riparazione automezzo. 7 sull’equilibrio finanziario della gestione e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, con il dare atto altresì che dalla data odierna viene apposto il visto di copertura finanziaria attestante la regolarità contabile a’ sensi dell’art. 151 comma 4 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 e che, di conseguenza, il suddetto provvedimento è esecutivo. Si dà inoltre atto di aver preventivamente accertato, a mente dell’art. 9, comma 1, lettera a) n. 2 del decreto legge n. 78/2009 convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti previsti dal patto di stabilità interno, nonché la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al comma 18 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011 e con le regole di finanza pubblica. Lì 22 dicembre 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO avv. Alberto Lorenzi Determinazione n. 148 22 dicembre 2014 riparazione automezzo. 8