COMUNE DI MEZZANI PROVINCIA DI PARMA ---------------------- COPIA Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 10-05-2013 OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL NUMERO E SCADENZA DELLE RATE DI PAGAMENTO DEL TARES (TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI) IN OTTEMPERANZA AL D.L. 8/4/2013 N. 35. L'anno duemilatredici addì dieci del mese di Maggio, alle ore 21:20, in Mezzani, nella sala delle adunanze consiliari convocato nei modi legge, si è riunito in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all’ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all’oggetto. Eseguito l’appello risultano: Componente Presente Assente Componente Presente X AZZALI ROMEO X ROLLI LEONARDO LAMBERTINI LIANA X BARIGAZZI DANIEL BERGONZI RENATO X STACCHI GIORGIO X DALLAGLIO SILVIA X RASTELLI ALDINO X CANTONI ROBERTO X SOLDATI MICHELE X MAINI GIORGIA X CONTI GIACOMO MANICI ADA Assente X X X Numero totale PRESENTI: 10 – ASSENTI: 3 Partecipa alla seduta la dott.ssa CATERINA SORI, Segretario Generale del Comune. Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. ROMEO AZZALI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. Scrutatori: SOLDATI MICHELE - MAINI GIORGIA - DALLAGLIO SILVIA. Entra il consigliere Barigazzi D. Presenti nr. 11 consiglieri. IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO E CONSIDERATO: che con l’art. 14 del decreto legge 6/12/2011 n. 201 è stata introdotta una nuova disciplina di prelievo di natura tributaria relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani, denominata TARES (tributo comunale sui rifiuti e servizi); che tale tributo è volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, ed i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; che ai sensi del comma 13 dell’art. 14 alla tariffa determinata come sopra si applicherà una maggiorazione pari ad euro 0,30/mq a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, graduabile in ragione della tipologia dell’immobile e della zona ove esso è ubicato; che ai sensi del comma 23 dell’art. 14 il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dall’autorità competente; che con l’art. 1 comma 387 della legge 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) si è prevista la possibilità per il Comune di affidare fino al 31/12/2013 la gestione del tributo ai soggetti che svolgono il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TIA, e successivamente con l’art. 1-bis del D.L. 14/1/2013 è stato posticipato al luglio 2013 il termine per il versamento della prima rata del TARES; che nonostante l’evoluzione normativa già avvenuta, emergevano problematiche specifiche attinenti il rapporto fra l’introito del tributo da parte dei Comuni, che in base alla normativa deve avvenire nel mese di luglio, e la necessità di pagamento della prestazione di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che ove avvenisse nella seconda metà dell’anno produrrebbe seri problemi di liquidità alle aziende affidatarie dei servizi, con il rischio della sospensione degli stessi in varie parti del territorio nazionale; che per questi motivi il D.L. 8/4/2013 n. 35 è intervenuto in modifica alla disciplina previgente, disponendo che il Comune stabilisce con propria deliberazione la scadenza ed il numero delle rate del tributo con deliberazione da pubblicarsi almeno trenta giorni prima del versamento, e che può continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani; che l’attuazione del disposto del D.L. 8/4/2013 n. 35 rappresenta un atto dovuto da parte del Comune, indispensabile per garantire il pagamento del tributo con scadenze analoghe a quelle utilizzate l’anno precedente, e quindi con il minor aggravio possibile dei contribuenti; che successivamente verranno proposte autonome deliberazioni, di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 T.U. n. 267/2000, con le quali saranno approvate le tariffe e si provvederà all’approvazione del regolamento TARES, strumento fondamentale per disciplinare l’ordinamento del tributo nel Comune di Mezzani; che la disciplina del tributo come risultante dalle norme sopra citate contiene ad oggi i seguenti elementi fondamentali: • la riscossione del tributo deve avvenire in continuità con quanto già praticato negli anni precedenti, lasciando espressamente a parte il pagamento della maggiorazione di cui all’art. 14 comma 13, che deve avvenire direttamente allo Stato; • analogamente, la gestione del tributo può continuare in capo al soggetto gestore dei rifiuti, per effetto di legge, e cioè senza bisogno di procedure di affidamento ad evidenza pubblica, in ciò garantendo la continuità del servizio nell’anno; • il Comune dovrà approvare il relativo regolamento entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione; che dovendosi determinare la scadenza ed il numero delle rate con deliberazione da pubblicarsi almeno trenta giorni prima del versamento, e ritenendo opportuno per l’ente prendere atto della possibilità di dare continuità all’attività di riscossione da parte del gestore del servizio di raccolta rifiuti, si ritiene di stabilire: • che il tributo venga riscosso in due rate aventi scadenza per il versamento come di seguito riportato: - dal 1 al 25 giugno (1^ rata) - L’acconto sarà pari al 50% dell’importo complessivo fatturato nel 2012 in relazione alla Tia2, e di competenza dello stesso anno; - dal 1 al 25 ottobre (2^ rata TARES e addizionale standard da versare allo Stato). La seconda rata sarà determinata in base alle tariffe TARES riferite all’anno 2013 che verranno approvate con apposito atto del Consiglio Comunale, con l’eventuale conguaglio che si rendesse necessario; Il conteggio terrà conto dello scomputo dell’importo richiesto per la prima rata di acconto; • che il Comune intende avvalersi della facoltà di confermare l’affidamento della riscossione del tributo ad IREN S.p.A., già incaricata del servizio di gestione dei rifiuti urbani; • che il pagamento della quota parte spettante allo Stato ai sensi dell’art. 14 comma 13 del decreto legge 6/12/2011 n. 201 sarà effettuato dal contribuente nel rispetto delle norme vigenti, con utilizzo dell’apposito codice che verrà definito dal Ministero dell’Economia e Finanze; VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa; VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.; VISTO il parere del Revisore ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal d.l. 174/2012 convertito nella Legge 213/2012; SENTITI gli interventi riportati, in sintesi, in allegato al presente atto; CON 7 voti favorevoli, 2 contrari (Barigazzi-Dallaglio), 2 astenuti (Stacchi-Rolli), espressi nei modi di legge, per alzata di mano, come accertano gli scrutatori ed il Presidente proclama; DELIBERA Di dare attuazione al disposto del D.L. 8/4/2013 n. 35, e della restante normativa che disciplina il TARES, confermando la prosecuzione dell’attività di riscossione in capo ad Iren Emilia S.p.A, anche per l’anno 2013, al fine di garantire continuità del servizio ai cittadini; Le condizioni e le modalità di espletamento di tale attività ed i rapporti tra Gestore e Comune verranno definiti con apposito disciplinare da approvare con successivo atto; Di determinare che il TARES istituito con decreto legge 6/12/2011 n. 201, dovrà essere riscosso in due rate, aventi scadenza per il versamento come di seguito riportato : dal 1 al 25 giugno (1^ rata) - L’acconto sarà pari al 50% dell’importo complessivo fatturato nel 2012 in relazione alla Tia2, e di competenza dello stesso anno; dal 1 al 25 ottobre (2^ rata TARES e addizionale standard da versare allo Stato) . La seconda rata sarà determinata in base alle tariffe TARES riferite all’anno 2013 che verranno approvate con apposito atto del Consiglio Comunale, con l’eventuale conguaglio che si rendesse necessario; Il conteggio terrà conto dello scomputo dell’importo richiesto per la prima rata di acconto; Di stabilire che il pagamento della quota parte spettante allo Stato ai sensi dell’art. 14 comma 13 del decreto legge 6/12/2011 n. 201 sarà effettuato dal contribuente nel rispetto delle norme vigenti, con utilizzo dell’apposito codice che verrà definito dal Ministero dell’Economia e Finanze; Di rinviare a successivi atti deliberativi, di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 T.U. n. 267/2000, per l’approvazione delle tariffe e del regolamento del tributo; Di dichiarare, con 7 voti favorevoli, 2 contrari (Barigazzi-Dallaglio), 2 astenuti (Stacchi-Rolli), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d. lgs. 18-082000, nr. 267 SINTESI DEGLI INTERVENTI SINDACO Il Sindaco, Romeo Azzali, da lettura del dispositivo della proposta di deliberazione in discussione precisando che il Consiglio comunale deve stabilire entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013, in esecuzione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato da ATERSIR, le tariffe del tributo TARES e deve determinare le date della sua riscossione. Le disposizioni che regolano il tributo anzidetto, stabiliscono che per l’anno 2013 gli Enti locali possono confermare la prosecuzione dell’attività di riscossione in capo alla Ditta che già svolgeva in precedenza il servizio, al fine di garantire la continuità nei confronti dei cittadini. Per tale motivo, si propone di confermare la prosecuzione dell’attività di riscossione in capo ad Iren Emilia S.p.A. per l’anno 2013, rinviando le modalità di espletamento dell’attività all’approvazione di apposito disciplinare. Il Sindaco spiega, inoltre, che per permettere all’Ente di corrispondere ad Iren il corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che sta effettuando in questi primi mesi dell’anno in corso, è necessario fissare in due rate la riscossione del tributo TARES e cioè dal 1 - 25 giugno e dal 1 - 25 ottobre. La prima rata corrisponderà ad un acconto pari al 50% dell’importo fatturato per la TIA2 nel 2012, mentre la seconda rata sarà determinata in base alle tariffe TARES che verranno stabilite per l’anno 2013, oltre all’addizionale di 0,30 euro/mq da versare direttamente allo Stato. CONS. ROLLI L. Interviene il consigliere Rolli il quale afferma che, a suo parere, occorre dismettere le partecipazioni in Iren, che ha il monopolio di questo servizio. Rolli vuole capire se Mezzani è un comune virtuoso per lo smaltimento dei rifiuti e sostiene che è necessario garantire una sostanziale diminuzione della produzione di rifiuti ed assicurare il pagamento della tariffa unicamente sulla base dell’effettivo peso del rifiuto conferito. SINDACO Il Sindaco precisa che la gestione tramite Iren deve continuare perché il servizio è reso con efficienza. La TARES, che sostituisce la TIA, continua il Sindaco, è considerata a tutti gli effetti una tassa, per la quale non è consentito applicare e scaricare l’IVA e questo danneggia le imprese. CONS. BARIGAZZI D. Interviene il consigliere Barigazzi per chiedere conferma se lo 0,30% del tributo verrà versato allo Stato, perché, in tal caso, il Comune risulta ancora una volta un mero esattore ed invita il consesso a predisporre una mozione per far conoscere le modalità di riscossione del nuovo tributo ai Cittadini. SINDACO Il Sindaco chiarisce che nella determinazione del tributo TARES è compresa una piccola percentuale destinata alla ricostruzione dei territori emiliani colpiti dall’ultimo sisma. CONS. ROLLI L. Rolli interviene per affermate che così come l’IMU, anche la TARES ha la natura di imposta patrimoniale in quanto è commisurata alle dimensioni dell’abitazione anziché alla quantità di rifiuto conferito. SINDACO Il Sindaco afferma la sua contrarietà alla tassa patrimoniale, così come è contrario all’eliminazione dell’IMU sulla prima casa in quanto, senza quell’introito, i Comuni vengono privati di ingenti risorse, con le quali garantire i servizi essenziali a favore della collettività. CONS. STACCHI G. Il cons. Stacchi interviene per chiedere se vengono effettuati controlli seri sui pagamenti effettuati dai cittadini. SINDACO Il Sindaco risponde chiarendo che i controlli sono effettuati da IREN, a cui sono stati commissionati in un primo momento quelli relativi alle attività produttive, ma verranno effettuate verifiche anche sui c.d. “domestici”. CONS. ROLLI L. Il cons. Rolli preannuncia il suo disaccordo all’approvazione della delibera in quanto ritiene che Iren operi in regime di monopolio. Il Comune, a suo parere, dovrebbe essere in possesso di tutti i dati tecnici e tributari per fare i controlli senza delegare l’attività all’Iren. SINDACO Il Sindaco precisa che per effettuare i controlli dei pagamenti della tariffa occorrono specifiche competenze che i Comuni potrebbero non avere. CONS. BARIGAZZI D. Il consigliere Barigazzi comunica che l’attività consiliare nell’approvare tale tipo di delibere è svilita in quanto, essendo il Comune di Mezzani un piccolo azionista dell’Iren, le decisioni sono assunte da altri organi. SINDACO Il Sindaco, rispondendo al cons. Barigazzi, precisa di aver partecipato a tutti gli incontri tenutisi presso IREN in merito alla gestione del servizio rifiuti e all’applicazione del nuovo tributo e di aver legittimamente espresso la sua opinione. COMUNE DI MEZZANI Provincia di Parma PARERE EX ART. 49 E 147 BIS D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267 DETERMINAZIONE DEL NUMERO E SCADENZA DELLE RATE DI PAGAMENTO DEL TARES (TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI) IN OTTEMPERANZA AL D.L. 8/4/2013 N. 35. ********** Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. lì, 06-05-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to DOTT.SSA BOTTOLI MONICA Deliberazione di Consiglio N. 26 del 10 Maggio 2013 COMUNE DI MEZZANI Provincia di Parma PARERE EX ART. 49 E 147 BIS D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267 DETERMINAZIONE DEL NUMERO E SCADENZA DELLE RATE DI PAGAMENTO DEL TARES (TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI) IN OTTEMPERANZA AL D.L. 8/4/2013 N. 35. ********** Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto. lì 06-05-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Dott.ssa BOTTOLI MONICA Deliberazione di Consiglio N. 26 del 10 Maggio 2013 Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO f.to ROMEO AZZALI IL SEGRETARIO GENERALE f.to dott.ssa CATERINA SORI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. Lì IL SEGRETARIO GENERALE f.to dott.ssa CATERINA SORI Copia conforme all’originale L’Istruttore incaricato Addì .......................... (Firma apposta digitalmente) CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione: - è stata affissa all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal ______________ al ________________, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; - è divenuta esecutiva il giorno __________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000) Mezzani, lì __________________ IL SEGRETARIO GENERALE ________________________