IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DOPO IL D.lgs 150/09 Il nuovo quadro comandi L’art.40 comma 1 recita che “nelle materie relative alle sanzioni disciplinari…la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge” …d’ora in poi è il legislatore a imporre le regole del gioco. Quel che resta del giorno… La disciplina legale demandata alla contrattazione risulta: Inviduazione della tipologia delle infrazioni e delle sanzioni (art.55,comma 2) salvo quanto la legge già non determini; le procedure conciliative non obbligatorie!! (art.55,comma 3) le procedure in caso di rimprovero verbale…siamo al parossismo Il memento normativo NORMA CCNL CONTENUTO VALIDITA’ NUOVA DISCIPLINA Art.22 ccnl 22/01/04 Clausola generale Integrato con D.lsg 150/2009 Art. 55.D.lgs 165/01 Art.23 ccnl 06/07/95 Obblighi del dipendente Integrato con D.lsg 150/2009 Art.24 ccnl 06/07/95 Sanzioni disciplinari e procedure Comma 1 valido il resto no Art.25 ccnl 05/10/01 Codice relativo alle molestie sessuali sul lavoro Non modificato Art.25 ccnl 06/07/95 Codice disciplinare Integrato e sostituito per le sanzioni non derogabili previste dalla disciplina legale Da art.55 a 55 sexies D.lgs 165/01 Art.25 bis ccnl 06/07/95 Rapporto tra procedimento penale e disciplinare Nuova disciplina Art. 55 ter D.lgs 165/01 Art.26 ccnl 06/07/95 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare Compatibile Art.27 ccnl 06/07/95 Sospensione cautelare in corso di procedimento penale Compatibile Art.28 ccnl 22/01/04 Disposizioni transitorie per i procedimenti disciplinari Superato Art.55 bis D.lgs 165/01 Art. 55 ter D.lgs 165/01 Norme imperative Le disposizioni relative alle sanzioni ed al procedimento disciplinare sono immediatamente applicabili agli Enti Locali in forza del richiamo dello stesso art.74 del D.Lgs 150/09 e dell’art. 55 octies del D.lgs 165/01. Il procedimento disciplinare Il nuovo assetto del sistema punitivo poggia su una verità di fondo che sta nello scarso utilizzo della vecchia disciplina e nelle diverse difficoltà nella corretta applicazione degli istituti che ne costituivano il contenuto. La responsabilità disciplinare era un’appendice di quella penale … non svolgeva nessuna funzione preventiva. Le tre opzioni : tipo a) Il procedimento disciplinare risulta diversificato sulla scorta di due fattori: la gravità e la presenza o meno di un dirigente. La GRAVITA’della sanzione: Rimprovero verbale. La competenza è del resposabile cui fa capo il trasgressore e si segue il CCNL. Le tre opzioni: tipo b) Sanzioni di minore entità. Quando la sanzione sta sopra al rimprovero verbale ma non supera i 10gg si sospensione, qualora nella struttura esista un Dirigente è di sua competenza non c’è rinvio all’ufficio procedimenti disciplinari, se manca il dirigente entra in funzione l’Upd Le tre opzioni: tipo c) Se la sanzione supera i 10 gg di sospensione allora il procedimento è comunque di competenza dell’Upd La procedura per le infrazioni di minore entità (max 10gg) Il dirigente che ha notizia del fatto deve procedere alla contestazione dell’addebito senza indugio e comunque entro i 20gg dalla conoscenza del fatto; la contestazione va fatta per iscritto descrivendo analiticamente i fatti e definendo la data per il contraddittorio La procedura per le infrazioni di minore entità (max 10gg) La convocazione per il contraddittorio a difesa del dipendente non potrà avvenire prima di 10gg dalla contestazione degli addebiti. Il dipendente può scegliere di presentare memoria scritta. Può chiedere, motivando, il rinvio per grave impedimento. Il differimento è possibile un sola volta. La procedura per le infrazioni di minore entità (max 10gg) La conclusione del procedimento deve avvenire entro 60gg dalla contestazione dell’addebito. In caso di richiesta da parte del dipendente di differire per più di 10gg l’audizione allora anche il termine dei 60gg è parimenti prorogato. La procedura per le infrazioni di minore entità (max 10gg) in assenza di un dirigente Il responsabile della struttura che ha notizia di comportamenti punibili con sanzioni di minore entità deve trasmettere all’Upd entro 5 gg dalla notizia del fatto gli atti, dandone comunicazione all’interessato. La procedura per le infrazioni di minore entità (max 10gg) in assenza di un dirigente La convocazione del dipendente avviene non prima di 10 gg dalla contestazione degli addebiti. Il dipendente può scegliere di presentare memoria scritta. Può chiedere, motivando, il rinvio per grave impedimento. Il differimento è possibile un sola volta. La procedura per le infrazioni di minore entità (max 10gg) in assenza di un dirigente La conclusione del procedimento deve avvenire entro 60 gg dalla contestazione dell’addebito. In caso di richiesta da parte del dipendente di differire per più di 10gg l’audizione allora anche il termine dei 60gg è parimenti prorogato. La procedura per le infrazioni di maggiore entità. Per la procedura relativa alle sanzioni di maggiore gravità, indipendentemente dalla , presenza o meno di un dirigente, si devono raddoppiare tutti i termini, tranne quello dei 5gg per la trasmissione all’Upd degli atti. La procedura per le infrazioni di maggiore entità. Il raddoppio dei termini previsti all’art.55 bis comma 4, comporta che la contestazione senza indugio abbia come termine 40 gg dalla conoscenza del fatto (semel….cunctator ,ricordo la scarsa popolarità del dittatore durante la 2^ Guerra Punica) La procedura per le infrazioni di maggiore entità. Esprimo quindi l’auspicio che alcuno attenda i 40 gg ricordando che un eventuale riconoscimento delle lesione del diritto di difesa inficerebbe l’intero provv. disciplinare. Modalità di svolgimento dell’istruttoria In caso di superamento dei termini da parte della PA il procedimento disciplinare decade e da parte del dipendente perde il diritto alla difesa. I termini di legge sono inderogabili. Modalità di svolgimento dell’istruttoria Durante l’attività di indagine il titolare del procedimento può chiedere al altre PA informazioni o documenti utili all’accertamento dei fatti.Le richieste non hanno alcuna efficacia sui termini. E’ prevista una specifica sanzione a carico dei dipendenti che durante lo svolgimento dell’istruttoria si siano mostrati reticenti nel fornire le informazioni del caso (max 15gg di sospensione dalla retribuz.) Modalità di svolgimento dell’istruttoria In caso di trasferimento del dipendente il procedimento prosegue nella nuova amministrazione ed i termini riprendono a decorrere alla data del trasferimento. Il procedimento non si esaurisce neppure in caso di dimissioni qualora per l’infrazione sia previsto il licenziamento o la sospensione cautelare. La responsabilità della gestione della procedura La norma introduce un nuova specifica fattispecie sanzionatoria in caso di: a) mancato esercizio o decadenza dell’azione disciplinare in presenza di condotte con oggettiva e palese rilevanza disciplinare. La responsabilità della gestione della procedura Valutazioni sull’insussistenza dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestatamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare. In questi casi a carico dei soggetti responsabili sono previste le seguenti sanzioni: b) La responsabilità della gestione della procedura 1. 2. Sospensione dal servizio senza retribuzione in proporzione alla gravità del fatto non perseguito fino ad max di 3 mesi per le infrazioni sanzionabili con il licenziamento; Mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. La responsabilità della gestione della procedura Se il soggetto non ha qualifica dirigenziale si applica la sospensione dal servizio con la privazione della retribuzione ove il CCNL non disponga diversamente. Comportamenti organizzativi Modifica del regolamento per Upd per poter definire in modo preciso le nuove competenze. Adeguare il codice disciplinare alle nuove sanzioni introdotte dal D.lgs 150/09. Pubblicare sul sito il codice. Informare il personale dirigenziale o i responsabili delle novità in tema. Le nuove fattispecie sanzionatorie Il licenziamento senza preavviso è previsto: a) Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevazione, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante falsa attestazione medica. Le nuove fattispecie sanzionatorie b) c) Falsità documentali o dichiarative commesse al fine dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero progressioni di carriera. Reiterazione di gravi condotte aggressive, sul luogo di lavoro, o aver compiuto molestie, minacce o ingiurie. Le nuove fattispecie sanzionatorie d) Condanna penale definitiva, in relazione alla quale ci sia l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione del rapporto di lavoro. Le nuove fattispecie sanzionatorie Licenziamento con preavviso: a) Assenza priva di giustificazione per un numero di giorni,anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di 7 gg nel corso degli ultimi dieci anni ovvero la mancata ripresa in servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato. Le nuove fattispecie sanzionatorie b) c) Ingiustificato rifiuto al trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio. Prestazione lavorativa, su un periodo superiore al biennio, valutata insufficiente, dovuta alla reiterazione di violazioni circa il codice di comportamento o obblighi concernenti la prestazione lavorativi codificati nella legge o nei ccnl.