Lombardia/425/2015/VSG REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott.ssa Rosa Simonetta Presidente dott. Giancarlo Astegiano Consigliere dott.ssa Laura De Rentiis Primo Referendario dott. Donato Centrone Primo Referendario dott. Paolo Bertozzi Primo Referendario dott. Cristian Pettinari Referendario dott. Giovanni Guida Referendario (relatore) dott.ssa Sara Raffaella Molinaro Referendario nell’adunanza pubblica del 10 novembre 2015 Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell’11 giugno 2008; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 1 Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti; Udito il relatore, referendario dott. Giovanni Guida. Premesso che 1. Il Comune di Montagna in Valtellina (SO) è un comune di 3067 abitanti. Dall’esame della relazione del revisore relativa al rendiconto dell’esercizio 2013, redatta ai sensi della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’art. 1, comma 166 e ss. e del Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute possedute dal Comune ai sensi dell'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014 sono emerse talune criticità in merito all’Organismo partecipato Montagna Servizi Srl. Il Magistrato istruttore ha chiesto con nota n. 8354 del giorno 16 luglio 2015 e con nota n. 9108 del giorno 14 agosto 2015 delucidazioni e documentazione sull’andamento della gestione del suddetto organismo, che aveva chiuso in perdita gli esercizi 2013 e 2011, nonché sull’operazione di dismissione parziale della società con riferimento all'attività di produzione dell'energia elettrica e contestuale acquisto da parte del Comune dei relativi impianti e sulla conseguente intenzione di mantenere la società per la sola attività di gestione della farmacia comunale. Con nota prot. CC n. 8694 del giorno 29 luglio 2015 e con successiva nota prot. CC n. 9936 del giorno 14 settembre 2015, l’Organo di revisione dell’Ente ha fornito chiarimenti, in merito ai profili sopra evidenziati. In particolare è stato evidenziato in merito alle ragioni e alle finalità che hanno determinato la costituzione dell’Organismo partecipato che: o dalla delibera CC n.32 del 14.06.2006 avente oggetto “Approvazione costituzione di società a Provvedimenti responsabilità conseguenti” limitata risulta per che la gestione di l’Amministrazione servizi del pubblici. Comune di Montagna in V. intende realizzare un impianto di produzione di energia elettrica con utilizzo dell’acqua potabile e lo scopo della costituzione è “quello di consentire all’Ente, oltre alla gestione dei comuni servizi pubblici, anche e soprattutto quello di produrre e vendere energia elettrica, garantendo il mantenimento sul territorio comunale degli introiti derivanti dallo sfruttamento delle acque pubbliche, in controtendenza rispetto ad una prassi che vede le autonomie locali valtellinesi, spogliate di un qualsiasi ruolo in materia di concessioni di derivazione d’acqua per la produzione di energia elettrica, affidate il più delle volte a soggetti privati e dietro corresponsione di un indennizzo esiguo rispetto al danno ambientale provocato dalle numerose linee elettriche 2 passanti sul territorio comunale; la società ha inoltre la vocazione di ricercare fonti alternative di produzione dell’energia”; o in sede di costituzione la denominazione è “ MONTAGNA ENERGIE E AMBIENTE SRL” società unipersonale con socio unico il Comune di Montagna in Valtellina, Capitale Sociale € 10.000,00 e con C d A inizialmente formato da cinque membri; o la società ha come oggetto la produzione e la vendita dell’energia elettrica, l’esercizio delle attività nel campo di altri servizi a rete e lo svolgimento di attività strumentali e complementari ad esse, oltre che l’attività di studio, consulenza, progettazione e costruzione nel suddetti ambiti. o con delibera del CC n. 56 del 22/12/2008 si approva la modifica dello statuto della società MONTAGNA ENERGIE E AMBIENTE SRL “considerato che l’amministrazione comunale di Montagna intende gestire attraverso la propria società partecipata alcuni servizi ed in particolare i servizi alla persona nell’area sociale, socio- assistenziale, sportivo-ricreativa, i servizi di manutenzione, di qualificazione e valorizzazione del territorio, i servizi cimiteriali, la gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, la distribuzione finale ed intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l’informazione ed educazione sanitaria, nonché l’aggiornamento professionale del quadro servizio sanitario nazionale”. Le modifiche sono: ampliamento dell’oggetto sociale come sopra indicato; modifica della denominazione sociale in “MONTAGNA SERVIZI SRL”; forma gestionale con Amministratore Unico (Dott. Renzo Benedetti) anziché CdA con 5 membri, (quest’ultimo nominato con delibera CC n. 36 del 08/10/2009); in relazione all’attività in concreto posta in essere: o realizzazione di propri impianti fotovoltaici presso: a) l’immobile in via Piazza n. 19 al NCU al Fg 30 mapp. 259 (sede del municipio); “con contratto rep. 1562 del 19/09/2008 approvato con delibera di GM n. 68 del 04/09/2008, è stato concesso in godimento il tetto di detto edificio pubblico, con l’impegno a ricevere in godimento l’impianto una volta realizzato e ad ottenerne il trasferimento in proprietà (n.d. al Comune di Montagna) allo scadere del periodo di fruizione del conto energia. b) Edificio scuola primaria di via Roma n. 02 NCU al Fg 29 mapp. 260; “con contratto rep. 1558 del 29/07/2008 approvato con delibera di GM n. 63 del 17/07/2008, è stato concesso in godimento il tetto di detto edificio pubblico, con l’impegno a ricevere in godimento l’impianto una volta 3 realizzato e ad ottenerne il trasferimento in proprietà (n.d. al Comune di Montagna) allo scadere del periodo di fruizione del conto energia.” c) Edificio scuola primaria di via Grumello 18 NCU al Fg 34 mapp. 308; “ con contratto rep. 1563 del 19/09/2008 approvato con delibera di GM n. 68 del 04/09/2008, è stato concesso in godimento il tetto di detto edificio pubblico, con l’impegno a ricevere in godimento l’impianto una volta realizzato e ad ottenerne il trasferimento in proprietà (n.d. al Comune di Montagna) allo scadere del periodo di fruizione del conto energia.” d) impianto in località Creolo: pannelli su terreni acquisiti in affitto da diversi proprietari. Il finanziamento di questo investimento è avvenuto con finanziamento bancario proprio. o Cessione impianti fotovoltaici al comune di Montagna in Valtellina (al valore contabile residuo) come da verbale assemblea della Srl del 19/11/2014: a) Impianto sul municipio, impianto su scuole elementari via Roma, in Montagna al Piano (via Grumello) e in località Creolo al prezzo complessivo di € 407.000,00. b) Pagamento come segue: o € 176.000,00 restituzione del versamento in conto capitale (regolarizzato con ordinativo di incasso 1593 del 18.12.2014 cap. 3210 e mandato 1646 del 18/12/2014) o € 70.000,00 entro fine 2014 (emesso dal Comune mandato n.1647 del 18.12.2014 cap. 12600) o restanti € 161.000,00 pagamenti rateali o gestione della farmacia comunale di Montagna con contratto stipulato il 09/04/2009 per 5 anni, il Comune incassa 5000€ annui più una quota variabile pari al 70% del netto di gestione della farmacia; rinnovato il contratto il 23/05/2014 fino al 07/04/2015; con delibera del GC n. 72/2015 stipula di un nuovo contratto il 07/08/2015 con decorrenza dal 08/04/2015 al 31/12/2019, con costo di € 7.500,00 più iva annuali. Utilizzo in comodato gratuito dal Comune di Montagna dell’immobile ad uso farmacia in via S. Giorgio 88. in merito al contributo finanziario sostenuto dal Comune: o in sede di costituzione per il Capitale Sociale versamento di € 10.000,00; o con delibera del CC n. 27 del 22.06.2007 , visto il bilancio d’esercizio al 31.12.2006 si provvede ad effettuare un versamento in conto capitale per € 10.000,00 per ripianare le perdite e istituire un Fondo di riserva ; imputato all’intervento 2 12 06 09 cap 12600; 4 o delibera Giunta Comunale n.63 del 29.06.2007: assegnazione alla società Montagna Energie e Ambiente Srl della somma di € 60.000,00 quale versamento in conto capitale “considerato che con nota in data 25/06/2007 il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Luigi Pelizzatti ha chiesto un versamento in conto capitale pari a € 60.000,00 “ritenuti necessari per il funzionamento della società”; la somma è stata imputata all’intervento 2 12 06 07 cap. 12601; o delibera GC n.75 del 24.09.2008: trasferimento in Conto Capitale a favore Società per realizzazione impianto fotovoltaico sul tetto immobile in via Grumello 18 scuola primaria € 77.000,00, finanziato con mutuo Cassa DDPP. La liquidazione del trasferimento in conto capitale verrà effettuata con determina -omissis – a seguito di giustificativa presentazione (pagamento da parte effettivo della € Società 75.226,46 della come documentazione attestazione del responsabile del servizio finanziario); o trasferimento per realizzazione pannelli fotovoltaici scuole via Roma € 89.054,09 come attestazione del responsabile del servizio finanziario; o trasferimento per realizzazione di Pannelli fotovoltaici Municipio € 97.859,67 come attestazione del responsabile del servizio finanziario; in relazione ai trasferimenti a qualsiasi titolo effettuati a favore dell’Organismo stesso nei singoli esercizi, si precisa che essi ammontano complessivamente ad € 332.140,22 più il versamento del Capitale Sociale al momento della costituzione, pari a € 10.000; in merito ai tratti caratterizzanti del progetto: dal bilancio 2013 risulta che gli investimenti per i quattro impianti sono costati complessivamente € 534.335,54 e sono stati finanziati in parte con i trasferimenti comunali e in parte con finanziamenti bancari fatti dalla società. Quest’ultimi al 31/12/2013 ammontano come debito residuo ad € 236.950,19; in relazione alle motivazioni dei risultati negativi: nelle Srl l’investimento in beni ammortizzabili come gli attraverso quote d’ammortamento le impianti fotovoltaici incide (ripartizione sul risultato del valore d’esercizio di acquisto finanziariamente sostenuto all’inizio in quote annue del 9%) che nella fattispecie sono ogni anno di importo maggiore rispetto ai ricavi derivanti annualmente da tale investimento. Infatti il Comune ha usufruito del vantaggio energetico di tale investimento, in quanto il contatore di energia è del Comune. in merito alle motivazioni della cessione degli impianti e finalità perseguite dal Comune con tale acquisto: la Srl avendo sempre perdite per i motivi sopra esposti doveva essere posta in liquidazione, quindi l’amministratore ha proposto di “vendere gli impianti” al Comune, che è quello che usufruisce della vendita 5 dell’energia, mantenendo invece la gestione della farmacia. Si allega delibera della GC n. 125 del 12/12/2014. in riferimento ai costi del personale impiegato nell’organismo partecipato: L’unica dipendente della società è la farmacista. L’amministratore Unico ha il compenso comprensivo dei contributi indicato nel prospetto allegato. in merito alle prospettive della Srl a seguito della cessione: prosegue l’attività della farmacia che presumibilmente dovrebbe avere un risultato economico positivo. Si precisa che il mantenere la Farmacia è un servizio sociale utile e necessario ai cittadini residenti nel centro del Comune di Montagna (dove c’è la Farmacia) che è lontano dagli altri Comuni e dalle altre Farmacie. Per questo la Farmacia era nata come Farmacia Comunale. Qualora la gestione della Farmacia fosse in perdita, sarà mia cura proporre alternative gestionali se possibili, lasciando come priorità il mantenimento del servizio. Si tratta infatti di trovare il personale disponibile a gestire una Farmacia con margini di guadagno sufficienti appena a coprire il puro Salario della dipendente e difficilmente assicurando un profitto ulteriore, aspirazione dei farmacisti che esercitano in proprio l’attività. L’attuale farmacista non accetta di acquisire direttamente in gestione la Farmacia ma accetta di farlo solo in qualità di dipendente. L’alternativa sarebbe chiuderla, ma verrebbe meno un servizio essenziale alla popolazione, come già detto. A seguito di ulteriore richiesta istruttoria, con nota prot. CC n. 11578 del giorno 22 ottobre 2015 l’Organo di revisione dell’Ente ha precisato che: Alla cifra di € 534.335,54 (costo di acquisto impianti per la società partecipata) si arriva con diverse fatture acquisto di cui si allegano le schede come segue: o Schede del conto IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO anni dal 2008 al 2011 o Schede del conto IMPIANTI anni dal 2009 al 2014 ; Il prezzo di riacquisto da parte del Comune è stato (come risulta dal conto IMPIANTI del 2014) di € 210.000 + € 160.000 = € 370.000 più IVA 10 % di € 37.000 = € 407.000 . La Modalità di pagamento è specificata nel verbale di assemblea della società partecipata del 19.11.2014, che si allega: sostanzialmente è il valore contabile dei beni con una piccola plusvalenza; “la società partecipata ha installato diversi impianti fotovoltaici: quelli sui tetti Comunali, che sono stati pagati dal Comune con i trasferimenti, per un totale di € 262.140,22 , come risulta da attestazione del responsabile del servizio finanziario; quelli a terra (per differenza € 272.195,32 ) sono stati finanziati dalla società con mezzi propri, con proprio finanziamento. Il vantaggio di tale operazione (cioè di acquistare e installare i pannelli da parte della società partecipata ), nell’intento di 6 chi l’ha effettuata, è stato quello di realizzare la produzione e il consumo di energia pulita ottenendo un risparmio economico del Comune; il fatto però che il risparmio tornasse a vantaggio del Comune e non della Partecipata , ha provocato perdite nel bilancio della partecipata, da qui la necessità e il maggior beneficio, di rivendere tutti gli impianti al Comune, al valore contabile, realizzando comunque un beneficio per il Comune che ha potuto acquistare questi impianti ad un costo minore , perché nel frattempo i pannelli sono stati parzialmente ammortizzati”. 2. In base all’esame della documentazione trasmessa dal revisore del Comune, il Magistrato istruttore riteneva che sussistessero i presupposti per l’attivazione della procedura prevista dall’art. 1, comma 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e chiedeva al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l’esame e pronuncia di competenza. All’Adunanza non ha partecipato alcun rappresentante dell’Ente e non è stata presentata nessuna memoria illustrativa. Considerato in diritto 1. Le possibili criticità relative all’organismo partecipato Montagna Servizi Srl appaiono coinvolgere due diverse e concomitanti funzioni di controllo intestate a questa Sezione. Deve, in primo luogo, ricordarsi come la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell’art. 7, comma 7 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'art. 3, comma 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato “Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”, il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto 7 comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economicofinanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente". In base all’art. 148-bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno”, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, “i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, “è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”. Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l’art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l’art. 148-bis del Dlgs. n. 267 del 2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174/2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l’autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale-finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell’unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative 8 assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall’art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso all’art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Da ultimo, con la sent. n. 40 del 2014 il Giudice delle leggi ha ulteriormente evidenziato come tali controlli si collochino su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo. I controlli di legittimità e regolarità contabile (come già evidenziato nelle sentenze n. 179 del 2007 e n. 60 del 2013), infatti, sono caratterizzati da un esito di tipo “dicotomico” rispetto al parametro normativo, un giudizio, cioè, tipicamente apofantico o dichiarativo (secondo lo schema vero/falso, laddove il controllo sulla gestione si caratterizza per un carattere spiccatamente valutativo) da cui, a seconda dell’esito di tale alternativa, conseguono poteri e conseguenze precise (laddove nel controllo sulla gestione, data la complessità e il carattere aperto dei parametri, l’esito è sostanzialmente atipico e volto a stimolare l’autocorrezione). Nella fattispecie, il parametro normativo di siffatto controllo sui bilanci preventivi e successivi è costituito dalle regole e principi in materia di patto di stabilità, dal principio dell’equilibrio e dalle specifiche regole contabili dettate per dette finalità. Quanto all’esito: a) qualora le irregolarità esaminate si pongano in termini di “squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno” la Sezione regionale può attivare un procedimenti che può portare al “blocco dei programmi di spesa” (art. 148-bis TUEL) o, nei casi più gravi, e in presenza dei presupposti di legge, alla procedura di “dissesto guidato” (art. 6, comma 2, D.gs. 149/2011); b) qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l’adozione della pronuncia di accertamento prevista dall’art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non “gravi” poiché sintomi di precarietà che in prospettiva, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, possono comportare l’insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l’amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l’Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l’assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva. 9 2. Va, altresì, ricordato come l’art. 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007 ha disposto che “al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza”. Il successivo comma 28 ha specificato che “l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti”. In particolare, il comma 29 ha prescritto che entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del precedente comma 27. Tale ultimo precetto normativo risulta poi integrato dall’art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013, che, nella formulazione attualmente vigente, prevede che il termine sopra indicato è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in discorso, “decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile”. Da ultimo, l’art. 1, comma 611, della legge di stabilità per il 2015, n. 190 del 2014, ha imposto, fermo restando quanto previsto dagli illustrati articoli 3, commi da 27 a 29, della legge n. 244 del 2007 e 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviino un 10 processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. Il successivo comma 612 ha poi disposto che i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, va trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione interessata (secondo le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33). Entro il 31 marzo 2016, infine, gli organi ora indicati devono predisporre una relazione sui risultati conseguiti, da trasmettere nuovamente alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (e pubblicare nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata). Con tali disposizioni, il legislatore ha intestato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una specifica funzione, da un lato, di verifica della conformità della costituzione o dell’adesione ad una società al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente pubblico socio (art., 3, comma 28, della legge n. 244 del 2007) e, più di recente, l’esame dei processi di contenimento delle società partecipate, sia in fase di predisposizione del piano di razionalizzazione che di verifica dei risultati conseguiti (art. 1, comma 612, legge n. 190 del 2014). La verifica affidata alla Corte dei conti, come 11 sottolineato dalla Sezione nelle delibere di valutazione dell’inerenza della partecipazione societaria posseduta o acquisita alle finalità istituzionali dell’ente non si traduce in un’attività invasiva dell’autonomia delle amministrazioni ma è diretta, nell’interesse del singolo ente e della comunità amministrata, a rappresentare agli organi di governo le irregolarità o anomalie riscontrate, in modo che gli stessi possano responsabilmente indirizzare gli organi gestionali, promuovendo eventualmente misure correttive nell’interesse dello stesso ente amministrato e della comunità di riferimento. Montagna Servizi Srl 3. L’Organismo partecipato Montagna Servizi Srl, come ricostruito dalla relazione dell’Organo di revisione del Comune, sopra riportata, deriva dalla società Montagna Energia e Ambiente srl, costituita nel 2006 dal Comune per la gestione di servizi pubblici e la realizzazione di un impianto idroelettrico di produzione di energia elettrica. Nel 2008 l’oggetto sociale viene ampliato – inserendo il riferimento ai servizi alla persona nell’area sociale, socio-assistenziale, sportivo-ricreativa, i servizi di manutenzione, di qualificazione e valorizzazione del territorio, i servizi cimiteriali, la gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti il mondo della salute e del benessere, la distribuzione finale ed intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l’informazione ed educazione sanitaria, nonché l’aggiornamento professionale del quadro servizio sanitario nazionale – e la società assume l’attuale denominazione. A partire dallo stesso anno la società inizia la realizzazione di impianti fotovoltaici sia su immobili comunali – i cui tetti sono concessi in godimento alla società con l’impegno a ricevere in godimento l’impianto una volta realizzato e ad ottenerne il trasferimento in proprietà allo scadere del periodo di fruizione del conto energia – che su terreni privati acquisiti in affitto. Concentrando l’analisi sui dati di bilancio a partire dal 2008, emergono i seguenti risultati di esercizio: Esercizio 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Utile/perdita 5.743,00 - 10.420,00 -27.791,00 -47.267,00 646,00 -32.437,00 13.276,00 in € Come appare evidente dai dati ora riportati, a seguito dell’operazione di installazione dei pannelli solari, la gestione della società non è risultato più in sostanziale equilibrio, fino alla cessione degli impianti stessi al Comune. Tale circostanza trova, del resto, conferma anche nelle valutazioni dell’Organo di revisione del Comune, che ha rilevato come: “nelle Srl l’investimento in beni ammortizzabili come gli impianti 12 fotovoltaici incide sul risultato d’esercizio attraverso le quote d’ammortamento (ripartizione del valore di acquisto finanziariamente sostenuto all’inizio in quote annue del 9%) che nella fattispecie sono ogni anno di importo maggiore rispetto ai ricavi derivanti annualmente da tale investimento. Infatti il Comune ha usufruito del vantaggio energetico di tale investimento, in quanto il contatore di energia è del Comune”. In altre parole, “il fatto però che il risparmio tornasse a vantaggio del Comune e non della Partecipata, ha provocato perdite nel bilancio della partecipata”. A ciò devono aggiungersi tre ulteriori elementi: il Comune, già prima dell’acquisto degli impianti fotovoltaici avvenuto nel 2014, aveva contribuito in misura determinante alla realizzazione degli stessi, con contributi in conto capitale pari ad € 332.140,22, a fronte di un costo complessivo pari ad € 534.335,54; la rimanente quota è stata coperta dalla società con ricorso a finanziamenti bancari, che ammontavano al 31 dicembre 2013 ad € 236.950,19; in relazione agli impianti realizzati su immobili comunali, nei contratti intercorsi tra il Comune e la propria partecipata è stato previsto il trasferimento in proprietà in favore del primo allo scadere del periodo di fruizione del conto energia; il Comune risulta essersi assunto oneri, che di norma dovrebbero ricadere sulla società che realizza l’impianto e lo gestisce; ci si riferisce, in particolare, alla previsione contenuta nella Convenzione relativa all’impianto in località Creolo (art. 4), con la quale il Comune si è fatto carico di tutti gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto e “di tutte le riparazioni che si rendessero necessarie, per mantenere efficiente l’impianto, nonché dei costi assicurativi e di videosorveglianza dell’impianto”; dall’esame dei mastri della società appare emergere che il Comune abbia anche riconosciuto alla propria partecipata una plusvalenza, seppur di ridotto ammontare, come, peraltro, correttamente rilevato dal Revisore del Comune. Dagli elementi ora richiamati appare emergere che la costituzione della società in analisi appare essere stata più finalizzata a rendere possibile il reperimento da parte del Comune delle risorse finanziarie per la realizzazione dei suddetti impianti che a creare una soggettività giuridica, che, autonomamente, potesse svolgere l’attività per la quale formalmente è stata costituita. Questo uso dello strumento societario trova, del resto, conferma, passando ad analizzare la fase di acquisto degli impianti da parte del Comune 13 dei suddetti impianti. Come emerge dalla Delibera di Giunta comunale n. 125 del 12 dicembre 2014, il pagamento è stato regolato come segue: o € 176.000,00 restituzione del versamento in conto capitale (regolarizzato con ordinativo di incasso 1593 del 18.12.2014 cap. 3210 e mandato 1646 del 18/12/2014) o € 70.000,00 entro fine 2014 (emesso dal Comune mandato n.1647 del 18.12.2014 cap. 12600) o restanti € 161.000,00 pagamenti rateali, con rate annuali di € 23.000,00 previste dall’anno 2015 fino all’anno 2021. Il ricorso a questo pagamento frazionato, che impegna l’Ente per i prossimi esercizi appare necessitato dall’impossibilità attuale – tenuto conto degli stringenti vincoli imposti dal Patto di stabilità - per quest’ultimo di farsi carico degli oneri complessivi per la realizzazione dei suddetti impianti, che, come visto, sono stati finanziati, in parte, con il ricorso al mercato creditizio da parte della società partecipata. In altre parole, dagli elementi ora richiamati, appare emergere un uso distonico da parte del Comune dello strumento societario, essendo stato creato un organismo, che fin dalla sua operatività iniziale, non è stato messo in condizione da parte dell’unico socio di operare secondo i principi che dovrebbero reggere tale tipologia di organismo e soprattutto giustificarne la costituzione. In questo senso appaiono chiarissime le parole dell’Organo di revisione del Comune ove evidenzia che “il vantaggio di tale operazione (cioè di acquistare e installare i pannelli da parte della società partecipata), nell’intento di chi l’ha effettuata, è stato quello di realizzare la produzione e il consumo di energia pulita ottenendo un risparmio economico del Comune; il fatto però che il risparmio tornasse a vantaggio del Comune e non della Partecipata, ha provocato perdite nel bilancio della partecipata, da qui la necessità e il maggior beneficio, di rivendere tutti gli impianti al Comune, al valore contabile, realizzando comunque un beneficio per il Comune che ha potuto acquistare questi impianti ad un costo minore, perché nel frattempo i pannelli sono stati parzialmente ammortizzati”. In via di estrema approssimazione appare, dunque, alla luce degli elementi raccolti e della mancanza di controdeduzioni al riguardo fornite dall’Ente, che la Montagna servizi abbia costituito una sorta di “strumento servente” per il Comune, che ha consentito a quest’ultimo di dotarsi dei suddetti impianti, superando i rigidi vincoli posti all’agire dell’Ente stesso. Un indice in questo senso, oltre quanto appare chiaramente deducibile dall’esame delle modalità di finanziamento delle opere in analisi, è dato dal fatto che la società non appare aver svolto nessuna delle attività, che tipicamente dovrebbero costituire il core business di una società costituita anche per “la produzione e la vendita dell’energia 14 elettrica, l’esercizio delle attività nel campo di altri servizi a rete e lo svolgimento di attività strumentali e complementari ad esse, oltre che l’attività di studio, consulenza, progettazione e costruzione nel suddetti ambiti”. Ci si riferisce, in particolare ed in via esemplificativa, alle previsioni, sopra richiamate, contenuta nella Convenzione relativa all’impianto in località Creolo (art. 4), con la quale il Comune si è fatto carico di tutti gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto e “di tutte le riparazioni che si rendessero necessarie, per mantenere efficiente l’impianto, nonché dei costi assicurativi e di videosorveglianza dell’impianto”, pur a fronte di una previsione, contenuta nella medesima convenzione (art. 1), con la quale si è riservato alla società “il diritto di modificare l'impianto, sostituire o aggiornare i componenti in qualsiasi momento per la durata del presente contratto”. 4. Quanto ora rilevato consente anche di affrontare il secondo profilo di possibile criticità relativo al Piano di razionalizzazione delle società̀ e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute possedute dal Comune ai sensi dell'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014, approvato dal Sindaco in data 31 marzo 2015. In merito all’Organismo in esame, dopo aver ricordato come la finalità della società sia la “produzione di energia elettrica e gestione farmacia”, ci si limita ad indicare nella sezione “azioni da intraprendere”: “la società ha registrato un risultato di bilancio 2013 in perdita di € 32.437. A seguito di tale perdita nel 2014 è stata effettuata la dismissione parziale della società con riferimento all’attività di produzione dell’energia elettrica”. 4.1. Giova, al riguardo, preliminarmente ricordare come, alla luce del quadro normativo sopra richiamato, questa Corte abbia già chiaramente evidenziato (cfr. Sezione controllo Campania deliberazione n. 143/2015/PRSE) gli adempimenti cui l’ente è chiamato nell’analizzare le proprie partecipazioni. Sinteticamente, la valutazione deve riguardare: “- l’oggetto sociale effettivo (non solo quello formalizzato negli atti societari); - la natura dei servizi offerti e la stretta inerenza ai compiti dell’Ente; - le ragioni ostative ad un eventuale reinternalizzazione o comunque i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all’organismo esterno; - il divieto di commistione fra attività strumentali e di erogazione di servizi pubblici locali (art. 13 comma 2 del D.L. n. 223/2006, convertito con legge n. 248/2006); - la situazione economica e patrimoniale della società, alla luce degli oneri di efficienza per gli amministratori e i soci, collegati ad obblighi di accantonamento e di liquidazione in caso di persistenti risultati negativi (nonché alle sanzioni per gli organi di amministrazione della società) ai sensi dell’art. 1 commi 551-555 della L. n. 147/2013; 15 - nel corso del 2015, la compatibilità del mantenimento della partecipazione con il piano operativo di razionalizzazione di cui alla Legge n. 190/2014 (art. 1, commi 611615)”. Nella medesima delibera si è avuto modo, altresì, di precisare che “ogni decisione amministrativa deve comunque passare attraverso un atto debitamente motivato. Il precetto è chiaramente esposto nell’art. 3 comma 28 legge n. 244/2007 (“l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27”) e riproduce la regola generale posta dall’art. 3 della L. n. 241/1990 (“la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione alle risultanze dell’istruttoria”)”. Come già rilevato da questa Sezione, non sono rispettose di tali parametri normativi gli atti contenenti mere ripetizioni del dato legale, attesa la natura apodittica di siffatte pseudo motivazioni. Al contrario, può ritenersi assolto l’obbligo della motivazione del provvedimento anche nel caso in cui sia succinta, purché capace di disvelare l’iter logico e procedimentale atto ad inquadrare la fattispecie nell’ipotesi astratta considerata dalla legge. (cfr. SRC Lombardia n. 124/2011/PAR; SRC Lombardia n. 34/2013/COMP; SCR Lombardia n. 411/2013/PAR)”. 5. Alla luce dei principi ermeneutici appena richiamati, il Piano di razionalizzazione in esame, in relazione all’organismo partecipato Montagna Servizi, appare presentare alcune criticità. Si evidenzia, infatti, la mancanza di qualsivoglia valutazione in merito, non solo all’indispensabilità del mantenimento della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, ma anche in merito alle ragioni ostative ad un eventuale reinternalizzazione o comunque i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all’organismo esterno. In merito al primo aspetto deve incidentalmente rilevarsi come, da un punto di vista sistematico, la recente novella abbia, in primo luogo, confermato gli obblighi di razionalizzazione delle partecipate già previsti dalla L. n. 244/07; in secondo luogo, attraverso l’individuazione dei cinque criteri sopra richiamati, abbia rafforzato l’impatto cogente dell’obbligo. In questo senso appare esemplificativa la formulazione della lettera a), che ha sostituito la nozione di “non indispensabilità” a quella di “stretta necessità” prevista dalla L. n. 244/07, nonché il disposto delle successive lettere c) e d), che non solo richiedono l’eliminazione delle società che svolgono attività similari, ma anche l’aggregazione delle società che gestiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica. Tale rinnovata e rafforzata cogenza degli obblighi in analisi esige, dunque, che il Comune 16 fornisca adeguata motivazione sul mantenimento di una determinata partecipazione. Tale motivazione non può che involgere anche il secondo profilo ora ricordato, ovvero le ragioni, che ostano ad un eventuale reinternalizzazione o comunque i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all’organismo esterno. In conclusione, dunque, alla luce anche delle criticità gestionali sopra rilevate, tali profili devono essere attentamente valutati dal Comune, tenuto conto della circostanza che la società in analisi, a seguito della cessione degli impianti fotovoltaici, svolge attualmente la sola attività di gestione della farmacia comunale e ha un organico che comprende un solo dipendente, che svolge l’attività di farmacista, e un amministratore. L’acquisto rateizzato da parte del Comune dei suddetti impianti fotovoltaici non può ex se ritenersi naturalmente un valido motivo per il mantenimento della partecipazione in analisi, in quanto, impregiudicata ogni valutazione sull’opportunità a monte di costituire tale organismo per farlo operare con le modalità sopra descritte, si sarebbero potuti valutare anche percorsi alternativi per superare le criticità gestionali strutturali della società, non sussistendo, peraltro, ragioni astrattamente ostative alla liquidazione della stessa. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con riguardo al Comune di Montagna in Valtellina ACCERTA le criticità evidenziate in parte motiva in relazione alla gestione dell’Organismo partecipato Montagna Servizi srl; la non corrispondenza al paradigma normativo previsto dall’art. 1, comma 611 e ss., della Legge n. 190/2014 del Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute possedute dal Comune, approvato dal Sindaco in data 31 marzo 2015, in riferimento alla parte relativa all’Organismo partecipato Montagna Servizi srl; DISPONE 17 - la trasmissione, a mezzo sistema Siquel o altri mezzi di comunicazione telematica, della presente pronuncia: ai revisori dei conti; al sindaco del Comune e dispone che quest’ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell’ente, comunale affinché comunichi informi il Presidente all’organo consiliare i del Consiglio contenuti della presente delibera; - che, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga altresì pubblicata sul sito Internet dell’Amministrazione comunale nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell’avvenuta pubblicazione. Così deliberato nell’adunanza pubblica del giorno 10 novembre 2015. Il Magistrato Estensore Il Presidente (dott. Giovanni Guida) (dott.ssa Simonetta Rosa) Depositata in Segreteria Il 16 novembre Il Direttore della Segreteria (dott.ssa Daniela Parisini) 18