DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. EPIDEMIOSORVEGLIANZA VETERINARIA E SERVIZIO SOVRAZONALE VETERINARIO
PRESCRIZIONI PER FIERE E MANIFESTAZIONI CON PRESENZA E/O
CONCENTRAMENTO DI ANIMALI DELLE DIVERSE SPECIE
(ULTIMO AGGIORNAMENTO: Ottobre 2014 - tot. n. 8 pagine)
Ad integrazione dei procedimenti autorizzativi che rimangono di competenza delle rispettive Amministrazioni
Comunali, così come previsto dal vigente Regolamento di Polizia Veterinaria – D.P.R. 320/1954 art. 160 si ritiene
che le manifestazioni di cui alla nota in epigrafe possano essere svolte nel rispetto della vigente normativa in materia,
come sotto richiamata, e delle corrispondenti sotto indicate prescrizioni.
L’EVENTUALE PRESENZA DI AVICOLI O ALTRI UCCELLI È INVECE AUTORIZZABILE
ESCLUSIVAMENTE NEL RISPETTO DELLE SPECIFICHE CONDIZIONI DI SEGUITO INDICATE.
E’ inoltre necessario, ove non già comunicato, che venga trasmesso a questo Servizio il nominativo ed il
recapito telefonico di un “referente per la manifestazione”; il quale, in tale veste, possa rappresentare
l’interlocutore diretto cui relazionarsi per le problematiche inerenti l’organizzazione ed assumersi altresì l’onere di
individuare, ed eventualmente reperire, il medico veterinario libero professionista di riferimento per le
emergenze che necessitassero di assistenza zooiatrica, esulando infatti queste dalle competenze del Servizio
Veterinario.
Per quanto attiene sia alla tipologia delle strutture, sia alle norme di polizia veterinaria che si ritiene
debbano essere rispettate, si sottolinea in particolare quanto segue:
RELATIVAMENTE A BOVINI / BUFALINI(**), OVICAPRINI, SUINI, EQUINI, ANIMALI DA CORTILE
ED ANIMALI ESOTICI - (**) leggasi anche bufalini per tutto quanto previsto per i bovini
1) è necessario prevedere recinti che consentano adeguata separazione dei bovini così come da schema
allegato alla presente (allegato 1), tenendo inoltre conto di quanto segue:
N.B. : a seguito delle disposizioni regionali in materia di eradicazione dell’IBR – Rinotracheite Infettiva Bovina – ex
D.G.R. 46-8919 del 4/6/2008, è consentito l’accesso a fiere e mercati del Piemonte ai bovini riproduttori maschi di
ogni età ed alle femmine di età superiore a 12 mesi esclusivamente se risultati “negativi” ovvero “negativi
vaccinati” agli obbligatori test sierologici (di cui ai paragrafi seguenti) per la diagnosi dell’IBR medesima; si ritiene
perciò anche necessario che codesto Ente Comunale non consenta l’accesso all’area fieristica ai conduttori di
capi che non abbiano i menzionati requisiti;
2) è necessario altresì prevedere recinzioni aggiuntive che consentano l’eventuale isolamento di alcuni animali ove
ciò dovesse rendersi necessario per motivi sanitari nel corso della fiera;
3) il detentore rimane responsabile della conduzione degli animali affinché risulti attuata in condizioni di sicurezza
per l’incolumità altrui;
segue
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DIPARTIMENTO di PREVENZIONE - S.C. Epidemiosorveglianza Veterinaria e Servizio Sovrazonale Veterinario
DIRETTORE f.f. : Dr. Mauro Gnaccarini - Indirizzo: Via Poirino n. 9, 10064 Pinerolo
Responsabile del procedimento: D.ssa Patrizia Vignetta - telefono 0121235471 - fax 0121235427 - e-mail: [email protected]
4) i bovini e i bufalini dovranno essere scortati:
- dal documento di identificazione individuale (passaporto);
- se di età superiore ai 12 mesi, dal certificato di provenienza (mod. 4 – ex D.P.R. 317/96 s.m.i.), rilasciato dal
Servizio veterinario dell’ASL, attestante la qualifica di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi,
brucellosi e leucosi, la qualifica dell’allevamento per IBR, e l’esito favorevole del controllo diagnostico
individuale per brucellosi e IBR (vedi riquadro N.B.), effettuato nei 30 giorni precedenti l’invio del capo alla
manifestazione;
- se di età inferiore a 12 mesi, dal certificato di provenienza (mod. 4 – ex D.P.R. 317/96 s.m.i.), rilasciato dal
Servizio veterinario dell’ASL, attestante la qualifica di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi,
brucellosi e leucosi e la qualifica dell’allevamento per IBR, o, in alternativa, dal certificato di provenienza
(mod. 4 – ex D.P.R. 317/96 s.m.i.) a firma dello speditore dei capi accompagnato dal certificato sanitario
rilasciato dal Servizio veterinario dell’ASL attestante la qualifica di allevamento ufficialmente indenne da
tubercolosi, brucellosi e leucosi e la qualifica dell’allevamento per IBR. Per i capi bovini di età inferiore ai
12 mesi la prova diagnostica individuale per brucellosi e IBR non è richiesta.
5) gli ovicaprini dovranno essere scortati dal certificato di provenienza (mod. 4 – ex D.P.R. 317/96 s.m.i.),
rilasciato dal Servizio veterinario dell’ASL, attestante la qualifica di allevamento ufficialmente indenne da
brucellosi;
6) i bovini, gli ovicaprini ed i suini, dovranno essere identificati con marchi auricolari e/o tatuaggi esattamente
come prescritto dalla vigente normativa per ciascuna specie;
7) i suini dovranno essere scortati da certificazione ufficiale (apposta sul mod. 4, anche in uscita) attestante la
provenienza da allevamenti accreditati M.V.S. e che comunque soddisfino le condizioni di cui ai provvedimenti
ministeriali vigenti anche in relazione al controllo della malattia di Aujeszky;
8) gli equidi dovranno essere identificabili e scortati da certificato di provenienza (mod. 4 – ex D.P.R. 317/96
s.m.i.) e da documento di identità a norma di legge; ove, mediante idonea attestazione, non risultasse eseguito
un test di Coggins in corso di validità, comunque obbligatorio ai sensi del vigente D.P.G.R. 3716/1995
s.m.i., gli animali dovranno poter essere mantenuti separati e potrebbero essere sottoposti a test anche in area
fieristica, nonché coattivamente allontanati; ai sensi della O.M. 21/7/2011 – come modificata e integrata
dalla O.M. 7/8/2014, NESSUN EQUINO PUO’ ESSERE UTILIZZATO NELL’AMBITO DI EVENTI
NON RICONDUCIBILI A MOSTRA, SFILATA O CORTEO, salvo il completo rispetto di quanto
dettato dalle citate OO.MM. come sotto specificato; IN OGNI CASO, non devono mai essere utilizzati
strumenti e/o metodi che possano comportare qualsivoglia disagio psico-fisico agli animali ovvero
risultare etologicamente incompatibili con le esigenze proprie di specie.
N.B. : in relazione a quanto dettato dalle summenzionate OO.MM. 21/7/2011 e 7/8/2014, ove la presenza di
equidi non fosse limitata ad evento riconducibile a mostra, sfilata o corteo, dovrebbe essere rispettato tutto
quanto previsto dalla citata Ordinanza come ora vigente - in particolare dall’articolo 1 comma 2 e relativo
Allegato “A” - ed a tal fine dovrebbe essere dato immediato avviso allo scrivente Servizio anche per il
necessario coordinamento.
9) conigli ed altri animali da cortile diversi dagli avicoli e dagli uccelli in genere dovranno essere scortati da
certificazione di provenienza (mod.4) a norma di legge;
10) PER QUANTO CONCERNE L’EVENTUALE ESPOSIZIONE E/O CONDUZIONE DI ANIMALI
ESOTICI E/O SELVATICI, il detentore è responsabile circa:

la conduzione di animali importati e/o detenuti nel rispetto della vigente normativa;

il possesso delle necessarie autorizzazioni;

la custodia degli animali in condizioni di sicurezza per l’incolumità altrui;
11) CIRCA LA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE, in riferimento alle aree/strutture ospitanti gli
animali, a ciascuna specie presente, alle attività svolte e ad eventuali specifiche manifestazioni, comprese
ogni possibile “esibizione” o “dimostrazione” nonché le cosiddette “stime”, dovranno poter essere
garantite adeguate condizioni di benessere (eventuale riparo, ecc..), nel pieno rispetto dell’art. 727 e del
Titolo IX bis C.P., ferma restando la responsabilità del detentore in relazione sia al divieto di porre in
essere comportamenti ovvero utilizzare strumenti e/o metodi che, in qualsiasi caso, possano
comportare qualsivoglia disagio psico-fisico agli animali ovvero risultare etologicamente incompatibili
con le esigenze proprie di specie, sia all’opportuno abbeveraggio e/o alimentazione degli animali stessi.
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In riferimento a quanto indicato ai punti (1) e (4), si sottolinea che i bovini da riproduzione di età
superiore ad un anno devono essere sottoposti a specifico test sierologico, da eseguirsi 20 – 30 giorni prima della
manifestazione. Gli interessati devono quindi richiedere in tempo utile a questo Servizio l’esecuzione dei
necessari test (il cui esito non può essere certificato prima di 15 giorni dall’esecuzione) in carenza dei quali non
potranno accedere alla manifestazione bovini da riproduzione di età superiore a 12 mesi.
Gli animali potranno accedere all’area fieristica e lasciare la medesima esclusivamente a bordo di veicoli che
siano stati lavati/disinfettati (D.P.R. 320/54 art. 64 - Regolamento di Polizia Veterinaria), nonché obbligatoriamente
scortati da specifico certificato di provenienza (mod. 4 – ex D.P.R. 317/96 s.m.i.); i veicoli, i conducenti ed i conduttori
degli animali dovranno tutti risultare in possesso dei requisiti previsti dal Reg. (CE) 1/2005 s.m.i..
Tutti i certificati, relativi sia all’entrata sia all’uscita dal mercato, dovranno essere consegnati in copia al
personale di questa A.S.L., ove presente per eventuali accertamenti fisici e documentali, ovvero entro 7 giorni presso le
sedi di questo Servizio, e per tutti gli animali introdotti dovrà risultare emesso il relativo certificato attestante
l’allontanamento. Per quanto concerne eventuali suini dovrà essere contattato il veterinario ufficiale in servizio o
reperibile.
Si sottolinea altresì che, ai sensi del già citato D.P.R. 320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria) art. 64,
gli autoveicoli che hanno trasportato animali devono essere puliti, lavati e disinfettati subito dopo eseguito lo
scarico. Se nel luogo ove questo avviene non esistono adeguati mezzi per compiere le dette operazioni, l’autoveicolo
deve essere condotto a vuoto alla propria autorimessa o ad altra convenientemente attrezzata o nei posti di
disinfezione stabiliti dai Comuni presso i mercati o i pubblici macelli. In relazione a tale disposto , ed a maggior
ragione se in presenza di idoneo sito, si ritiene che i veicoli possano completare le suddette operazioni di pulizia
dopo aver ricondotto gli animali al luogo di origine solo ed esclusivamente se vengono trasportati esattamente a
ritroso sul medesimo autocarro gli stessi animali già trasportati presso la manifestazione.
RELATIVAMENTE AD AVICOLI ED UCCELLI IN GENERE
Relativamente alla presenza di avicoli ed altri uccelli nell’ambito della rassegna zootecnica in oggetto,
considerato il divieto già posto dalla O.M. 25/10/2005 e quanto disposto dalla DIREZIONE SANITÀ DELLA
REGIONE PIEMONTE, CON PROPRIA NOTA PROT. N. 16584/27/03 DEL 20.12.05, si ritiene poter consentire
lo svolgimento dei mercati e delle fiere fermo restando che i Servizi Veterinari rimangono incaricati di fissare le
modalità di svolgimento dei mercati stessi.
Considerata la vigente normativa come anche sotto richiamata, LA MANIFESTAZIONE IN QUESTIONE,
a parere e per quanto di competenza di questo Servizio, POTRÀ OSPITARE SIA AVICOLI SIA UCCELLI
ORNAMENTALI E DA VOLIERA FERMO RESTANDO CHE, in relazione alla provenienza ed alla
destinazione degli uccelli che transiteranno nella fiera, QUESTA ABBIA CARATTERE sostanzialmente
LOCALE; limite che dovrà poter essere GARANTITO DALL’ENTE COMUNALE in riferimento alla
provenienza degli espositori (Regione Piemonte), nonché formalmente prescritto dal medesimo Ente a questi ultimi
in riferimento alle cessioni di volatili.
IN CASO CONTRARIO DOVRÀ ESSERE RICHIESTA ESPRESSA valutazione al Servizio
veterinario scrivente, affinché possa rimanere garantita ogni tutela rispetto alla possibile diffusione delle più
importanti patologie aviarie.
In ogni caso gli uccelli potranno essere presenti alle seguenti condizioni:
 nel rispetto delle allegate prescrizioni “di carattere generale”, “sulle certificazioni sanitarie e di provenienza
che devono scortare gli animali” e “specifiche per il lavaggio e la disinfezione dei veicoli” (allegato 2);
FERMO RESTANDO QUANTO SOPRA, il Ministero della Salute ha dettato “nuove misure di prevenzione,
controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale” con proprio Decreto 25/6/2010 (in G.U. n. 196 del 23/8/2010).
L’allegato del citato decreto riporta al punto 5 specifiche disposizioni - come sotto riprodotte (in allegato n. 3) per i mercati e per le fiere, la cui osservanza deve essere certamente garantita, sia dall’Ente Comunale, sia
dall’Organizzatore dell’evento, sia da ogni commerciante, ciascuno per la parte di propria competenza. A tal fine:
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

si ritiene che le anzidette disposizioni siano applicabili oltre che nei mercati propriamente detti, anche in tutte
le fiere, vale a dire ogni manifestazione aperta al pubblico anche a carattere meramente espositivo, dove
possa risultare presente “pollame”, intendendo tale ogni avicolo domestico dell’Ordine del Galliformi;
si sottolinea quanto prescritto dal menzionato decreto circa la rintracciabilità di tutto il “pollame” a qualsiasi
titolo ceduto nelle “fiere” e circa la necessaria pulizia e disinfezione delle aree espositive.
RELATIVAMENTE ALL’ESPOSIZIONE OVVERO PRESENZA DI CANI, GATTI, FURETTI E/O
ALTRI ANIMALI D’AFFEZIONE E AD EVENTUALI GARE, PROVE O DIMOSTRAZIONI
Le aree destinate alle manifestazioni dovranno essere delimitate e dotate di idonee strutture in modo che, con
riferimento al numero ed alla tipologia di animali che verranno ospitati, sia consentito il rispetto delle esigenze di
ordine fisiologico ed etologico degli animali, come disposto dalla L.R. 34/93, dal D.P.C.M. 28/2/2003, dalla D.G.R.
35-5274 del 12/2/2007 e dal vigente Codice Penale (Legge 189/2004); a tal fine, dovrà essere posta particolare
attenzione nell’ambito dello svolgimento di “gare”, “prove” e/o “dimostrazioni” e non dovranno, ad alcun titolo,
essere presenti femmine in allattamento, né cuccioli di età inferiore a 4 mesi.
⇒ In relazione alla necessaria tutela della pubblica incolumità si rammenta altresì:
che, ai sensi sempre del D.P.R. 320/54 – art. 83 – il Sindaco è tenuto a prescrivere l’obbligo di idonea museruola
per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
che, in ogni caso, deve essere rispettato tutto quanto stabilito dalla O.M. 28/8/2014 (G.U. n. 208 del 8/9/2014). A
tal fine i proprietari dei cani, ovvero chiunque accetti di detenerli e/o condurli, devono essere formalmente
portati a conoscenza degli obblighi di cui alla citata Ordinanza ed in particolare devono essere informati che
rimangono comunque responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e che rispondono ai
sensi di legge dei danni o lesioni a persone, altri animali e/o cose eventualmente provocati dall'animale condotto.
⇒ Inoltre, sia nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, sia considerando le basilari esigenze di profilassi nei
confronti delle malattie trasmissibili, ed in particolare tenendo conto che con Nota circolare prot. n.
5266/DB2002 del 21/2/2011 la Regione Piemonte ha emanato Linee Guida per la profilassi della rabbia nella
regione Piemonte, si sottolinea che:
 tutti i cani di origine nazionale devono essere iscritti all’anagrafe canina e identificati ai sensi della Legge
281/91, della sopraccitata normativa e/o della L.R. 18/2004;
 tutti i cani provenienti da località ove è resa obbligatoria la profilassi antirabbica, dovranno essere scortati da
certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione nei confronti della rabbia;
 è necessario che l'Organizzatore ovvero l’espositore/conduttore assicurino che tutti i cani, gatti,
furetti ovvero altri animali sensibili all’infezione rabida, partecipanti alla manifestazione in oggetto,
risultino comunque validamente vaccinati nei confronti della rabbia, salvo che sia stata
preventivamente documentata - a cura di un medico veterinario - l’esclusione dal rischio di contagio di tali
animali in relazione ai loro spostamenti;
 i cani di origine estera devono essere identificati e scortati dal passaporto o dal certificato sanitario
internazionale previsto dalla relativa normativa;


Infine, si evidenzia ancora che:
la presenza di esercizi ambulanti destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, per evidenti motivi
di ordine igienico - sanitario, è opportuno che non venga consentita nelle stesse aree ove avviene
commercio o esposizione di animali né in aree ad esse contigue;
dovrà essere garantito in ogni momento il mantenimento di idonee condizioni igieniche, provvedendo
adeguatamente allo smaltimento dei rifiuti organici solidi e liquidi degli animali, ove opportuno, ed alle
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necessarie operazioni di pulizia, ed eventuale lavaggio e disinfezione, anche con particolare riferimento
all'eventuale svolgimento di specifiche dimostrazioni ovvero esibizioni;

è comunque fatta salva ogni attribuzione propria di altri Servizi o legata a disposizioni derivanti da regolamenti
locali di cui l’Ente Comunale si fosse dotato.
Per quanto sopra si ritiene necessario che l’Ente Comunale informi tempestivamente e formalmente gli
espositori di quanto fatto loro carico, con particolare riferimento agli animali eventualmente esclusi ed al regime
certificativo, onde evitare l’insorgere in loco di spiacevoli contenziosi legati anche all’adozione di provvedimenti
restrittivi (ivi compreso l’eventuale respingimento) o sanzionatori che dovessero risultare, dati gli obblighi di legge,
inevitabili.
Risulta conseguentemente opportuno che il personale di vigilanza dell’Ente Comunale non consenta
l’accesso all’area fieristica ad espositori di animali che non abbiano preannunciato l’arrivo e non siano stati
informati dei requisiti sanitari di ammissione degli animali stessi.
Per ogni necessità riferibile ad attività di competenza è disponibile il veterinario ufficiale di questa
Azienda sanitaria in servizio ovvero in “reperibilità” che, per svolgere tali attività, necessita poter fruire di idoneo
sito coperto.
Rimanendo disponibili per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.
Per il Direttore
Dr.ssa Patrizia Vignetta
in originale firmato agli atti
- firmato in originale Seguono
“Allegato 1” in calce
“Allegato 2” in n. 2 pagine
“Allegato 3” in n. 1 pagina
.
ALLEGATO 1
Nella tavola che segue, si riassumono gli spazi espositivi separati che la normativa richiede qualora siano
presenti in area fieristica tutte le diverse categorie di bovini sotto descritte.
BOVINI
DA INGRASSO
DI OGNI ETA’
////////////////////////////////////////////////////////////////
BOVINI
DA MACELLO
DI OGNI ETA’
//////////////////////////////
BOVINI DA RIPRODUZIONE
> 12 MESI “NEGATIVI”
////////////////////////////////////////////////////////
BOVINI DA RIPRODUZIONE
< 12 MESI
 Separazione che impedisca il contatto
 Separazione con distanza di almeno 20 m.
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ALLEGATO 2
PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
E’ opportuno che tutti i vincoli e le limitazioni allo svolgimento di fiere e mercati cui siano ammessi
espositori di uccelli vengano formalizzati con Ordinanza ex D.L.vo 267/2000 art.50, per il cui rispetto
siano individuati a vigilare sia la forza pubblica sia il personale medico e veterinario di questo
Dipartimento secondo le rispettive competenze.

Pur rimanendo sconsigliata la presenza di “Anseriformi” (uccelli acquatici - anatre, oche, ecc…),
nella considerazione che la Regione Piemonte – Direzione Sanità Pubblica, con propria nota prot. n.
8450/27/03 del 7/6/2006, ha per ora consentito l’accesso alle aree fieristiche/mercatali di tali animali, per i
medesimi il rispetto delle prescrizioni di seguito riportate deve intendersi particolarmente importante e
rigoroso, potendo essi avere un ruolo epidemiologico di maggior rilievo.

I siti fieristici/mercatali destinati all’esposizione, commercializzazione o cessione a qualunque titolo di
uccelli devono essere chiaramente definiti e adeguatamente delimitati nonché dotati di accesso unico che
agevoli le operazioni di vigilanza e controllo.

I siti fieristici/mercatali di cui sopra dovranno essere adeguatamente lavati e disinfettati al termine di
ciascuna giornata di manifestazione, con attrezzature adeguate ed utilizzando i disinfettanti sotto indicati,
per la cui manipolazione e smaltimento potrà essere fatto riferimento al Servizio Igiene e Sanità
Pubblica di questo Dipartimento:

 per la disinfezione di oggetti, utensili, attrezzature, strutture
soluzione al 2% di cloro attivo
soluzione al 4% di sali quaternari d’ammonio
 per la disinfezione di pareti e pavimenti, previo accurato lavaggio
soluzione al 2,2% di acido cresilico
soluzione al 2% di di fenoli sintetici
soluzione al 3% di idrato di calcio
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PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULLE CERTIFICAZIONI SANITARIE E DI
PROVENIENZA CHE DEVONO SCORTARE GLI ANIMALI
TUTTI GLI ESPOSITORI che conducano presso l’area fieristica/mercatale uccelli, di qualsivoglia
tipologia ed a qualunque titolo, sono tenuti a disporre di certificazione di scorta Mod.4 - valida 72 ore ex D.P.R. 320/54; certificazione riportante, a cura del veterinario ufficiale competente, quando
prescritto dalla normativa richiamata e comunque vigente, la seguente attestazione: “Visita clinica
favorevole”.

Nel caso vengano condotti esclusivamente uccelli ornamentali e/o da voliera, gli animali possono essere
scortati da Mod.4 ex D.P.R. 320/54 art. 31 – redatto autonomamente dal detentore – purché accompagnato
dall’attestazione relativa ad un favorevole sopralluogo aziendale eseguito dal veterinario ufficiale competente
in data non anteriore a 2 mesi, come da nota della Direzione Regionale Sanità Pubblica prot. n. 16268/27/003
del 13/12/05.
Tutti coloro i quali CEDONO presso l’area fieristica/mercatale uccelli, di qualsivoglia tipologia
ed a qualunque titolo, sono tenuti a redigere e consegnare all’acquirente il certificato Mod.4 ex
D.P.R. 320/54 art. 31, ed a conservarne copia per un anno.

Tutti coloro i quali CEDONO presso l’area fieristica/mercatale uccelli, di qualsivoglia tipologia
ed a qualunque titolo, sono tenuti a redigere e consegnare a questo Servizio Veterinario, entro 3 giorni,
apposita lista degli animali ceduti, debitamente sottoscritta, di cui alla nota della Direzione Regionale
Sanità Pubblica prot. n. 16268/27/003 del 13/12/05 (la modulistica è reperibile presso la sede di questo
Servizio)


Tutti coloro i quali ACQUISISCONO presso l’area fieristica/mercatale uccelli, di
qualsivoglia tipologia ed a qualunque titolo, sono tenuti ad acquisire il certificato Mod.4 ex D.P.R.
320/54 art. 31, redatto dal cessionario, ed a conservarlo per un anno.
PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER IL LAVAGGIO
E LA DISINFEZIONE DEI VEICOLI
Nel caso di espositori che giungano presso l’area fieristica/mercatale con avicoli, diversi dagli uccelli
ornamentali e da voliera,
 sia gli espositori che conducono tali animali presso l’area fieristica/mercatale per l’esposizione e/o la
cessione sia coloro i quali acquisiscano lì tali animali allontanandoli a bordo di autoveicoli (merci o
promiscui), tutti devono dimostrare di aver lavato e disinfettato i veicoli stessi prima del carico esibendo
apposita attestazione ex D.P.R. 320/54 art.64;
 gli espositori che conducono tali animali presso l’area fieristica/mercatale non possono acquisire altri
uccelli di qualsivoglia natura, e sono perciò tenuti a rientrare al sito di partenza esclusivamente con i
propri animali eventualmente non ceduti, salvo aver eseguito apposito lavaggio e disinfezione del proprio
veicolo dopo lo scarico degli animali e prima del carico dei nuovi animali acquisiti, sempre ai sensi del
D.P.R. 320/54 art.64
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ALLEGATO 3
D.M. 25/6/2010 – ALLEGATO punto n. 5
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prescrizioni per fiere e manifestazioni con presenza e/o