DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE S.C. EPIDEMIOSORVEGLIANZA VETERINARIA E SERVIZIO SOVRAZONALE VETERINARIO PRESCRIZIONI PER FIERE E MANIFESTAZIONI CON PRESENZA E/O CONCENTRAMENTO DI ANIMALI DELLE DIVERSE SPECIE (ULTIMO AGGIORNAMENTO: Ottobre 2014 - tot. n. 8 pagine) Ad integrazione dei procedimenti autorizzativi che rimangono di competenza delle rispettive Amministrazioni Comunali, così come previsto dal vigente Regolamento di Polizia Veterinaria – D.P.R. 320/1954 art. 160 si ritiene che le manifestazioni di cui alla nota in epigrafe possano essere svolte nel rispetto della vigente normativa in materia, come sotto richiamata, e delle corrispondenti sotto indicate prescrizioni. L’EVENTUALE PRESENZA DI AVICOLI O ALTRI UCCELLI È INVECE AUTORIZZABILE ESCLUSIVAMENTE NEL RISPETTO DELLE SPECIFICHE CONDIZIONI DI SEGUITO INDICATE. E’ inoltre necessario, ove non già comunicato, che venga trasmesso a questo Servizio il nominativo ed il recapito telefonico di un “referente per la manifestazione”; il quale, in tale veste, possa rappresentare l’interlocutore diretto cui relazionarsi per le problematiche inerenti l’organizzazione ed assumersi altresì l’onere di individuare, ed eventualmente reperire, il medico veterinario libero professionista di riferimento per le emergenze che necessitassero di assistenza zooiatrica, esulando infatti queste dalle competenze del Servizio Veterinario. Per quanto attiene sia alla tipologia delle strutture, sia alle norme di polizia veterinaria che si ritiene debbano essere rispettate, si sottolinea in particolare quanto segue: RELATIVAMENTE A BOVINI / BUFALINI(**), OVICAPRINI, SUINI, EQUINI, ANIMALI DA CORTILE ED ANIMALI ESOTICI - (**) leggasi anche bufalini per tutto quanto previsto per i bovini 1) è necessario prevedere recinti che consentano adeguata separazione dei bovini così come da schema allegato alla presente (allegato 1), tenendo inoltre conto di quanto segue: N.B. : a seguito delle disposizioni regionali in materia di eradicazione dell’IBR – Rinotracheite Infettiva Bovina – ex D.G.R. 46-8919 del 4/6/2008, è consentito l’accesso a fiere e mercati del Piemonte ai bovini riproduttori maschi di ogni età ed alle femmine di età superiore a 12 mesi esclusivamente se risultati “negativi” ovvero “negativi vaccinati” agli obbligatori test sierologici (di cui ai paragrafi seguenti) per la diagnosi dell’IBR medesima; si ritiene perciò anche necessario che codesto Ente Comunale non consenta l’accesso all’area fieristica ai conduttori di capi che non abbiano i menzionati requisiti; 2) è necessario altresì prevedere recinzioni aggiuntive che consentano l’eventuale isolamento di alcuni animali ove ciò dovesse rendersi necessario per motivi sanitari nel corso della fiera; 3) il detentore rimane responsabile della conduzione degli animali affinché risulti attuata in condizioni di sicurezza per l’incolumità altrui; segue Azienda Sanitaria Locale ASL TO 3 - PARTITA IVA / CODICE FISCALE n. 09735650013 DIPARTIMENTO di PREVENZIONE - S.C. Epidemiosorveglianza Veterinaria e Servizio Sovrazonale Veterinario DIRETTORE f.f. : Dr. Mauro Gnaccarini - Indirizzo: Via Poirino n. 9, 10064 Pinerolo Responsabile del procedimento: D.ssa Patrizia Vignetta - telefono 0121235471 - fax 0121235427 - e-mail: [email protected] 4) i bovini e i bufalini dovranno essere scortati: - dal documento di identificazione individuale (passaporto); - se di età superiore ai 12 mesi, dal certificato di provenienza (mod. 4 – ex D.P.R. 317/96 s.m.i.), rilasciato dal Servizio veterinario dell’ASL, attestante la qualifica di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi, la qualifica dell’allevamento per IBR, e l’esito favorevole del controllo diagnostico individuale per brucellosi e IBR (vedi riquadro N.B.), effettuato nei 30 giorni precedenti l’invio del capo alla manifestazione; - se di età inferiore a 12 mesi, dal certificato di provenienza (mod. 4 – ex D.P.R. 317/96 s.m.i.), rilasciato dal Servizio veterinario dell’ASL, attestante la qualifica di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi e la qualifica dell’allevamento per IBR, o, in alternativa, dal certificato di provenienza (mod. 4 – ex D.P.R. 317/96 s.m.i.) a firma dello speditore dei capi accompagnato dal certificato sanitario rilasciato dal Servizio veterinario dell’ASL attestante la qualifica di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi e la qualifica dell’allevamento per IBR. Per i capi bovini di età inferiore ai 12 mesi la prova diagnostica individuale per brucellosi e IBR non è richiesta. 5) gli ovicaprini dovranno essere scortati dal certificato di provenienza (mod. 4 – ex D.P.R. 317/96 s.m.i.), rilasciato dal Servizio veterinario dell’ASL, attestante la qualifica di allevamento ufficialmente indenne da brucellosi; 6) i bovini, gli ovicaprini ed i suini, dovranno essere identificati con marchi auricolari e/o tatuaggi esattamente come prescritto dalla vigente normativa per ciascuna specie; 7) i suini dovranno essere scortati da certificazione ufficiale (apposta sul mod. 4, anche in uscita) attestante la provenienza da allevamenti accreditati M.V.S. e che comunque soddisfino le condizioni di cui ai provvedimenti ministeriali vigenti anche in relazione al controllo della malattia di Aujeszky; 8) gli equidi dovranno essere identificabili e scortati da certificato di provenienza (mod. 4 – ex D.P.R. 317/96 s.m.i.) e da documento di identità a norma di legge; ove, mediante idonea attestazione, non risultasse eseguito un test di Coggins in corso di validità, comunque obbligatorio ai sensi del vigente D.P.G.R. 3716/1995 s.m.i., gli animali dovranno poter essere mantenuti separati e potrebbero essere sottoposti a test anche in area fieristica, nonché coattivamente allontanati; ai sensi della O.M. 21/7/2011 – come modificata e integrata dalla O.M. 7/8/2014, NESSUN EQUINO PUO’ ESSERE UTILIZZATO NELL’AMBITO DI EVENTI NON RICONDUCIBILI A MOSTRA, SFILATA O CORTEO, salvo il completo rispetto di quanto dettato dalle citate OO.MM. come sotto specificato; IN OGNI CASO, non devono mai essere utilizzati strumenti e/o metodi che possano comportare qualsivoglia disagio psico-fisico agli animali ovvero risultare etologicamente incompatibili con le esigenze proprie di specie. N.B. : in relazione a quanto dettato dalle summenzionate OO.MM. 21/7/2011 e 7/8/2014, ove la presenza di equidi non fosse limitata ad evento riconducibile a mostra, sfilata o corteo, dovrebbe essere rispettato tutto quanto previsto dalla citata Ordinanza come ora vigente - in particolare dall’articolo 1 comma 2 e relativo Allegato “A” - ed a tal fine dovrebbe essere dato immediato avviso allo scrivente Servizio anche per il necessario coordinamento. 9) conigli ed altri animali da cortile diversi dagli avicoli e dagli uccelli in genere dovranno essere scortati da certificazione di provenienza (mod.4) a norma di legge; 10) PER QUANTO CONCERNE L’EVENTUALE ESPOSIZIONE E/O CONDUZIONE DI ANIMALI ESOTICI E/O SELVATICI, il detentore è responsabile circa: la conduzione di animali importati e/o detenuti nel rispetto della vigente normativa; il possesso delle necessarie autorizzazioni; la custodia degli animali in condizioni di sicurezza per l’incolumità altrui; 11) CIRCA LA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE, in riferimento alle aree/strutture ospitanti gli animali, a ciascuna specie presente, alle attività svolte e ad eventuali specifiche manifestazioni, comprese ogni possibile “esibizione” o “dimostrazione” nonché le cosiddette “stime”, dovranno poter essere garantite adeguate condizioni di benessere (eventuale riparo, ecc..), nel pieno rispetto dell’art. 727 e del Titolo IX bis C.P., ferma restando la responsabilità del detentore in relazione sia al divieto di porre in essere comportamenti ovvero utilizzare strumenti e/o metodi che, in qualsiasi caso, possano comportare qualsivoglia disagio psico-fisico agli animali ovvero risultare etologicamente incompatibili con le esigenze proprie di specie, sia all’opportuno abbeveraggio e/o alimentazione degli animali stessi. segue Azienda Sanitaria Locale ASL TO 3 - PARTITA IVA / CODICE FISCALE n. 09735650013 DIPARTIMENTO di PREVENZIONE - S.C. Epidemiosorveglianza Veterinaria e Servizio Sovrazonale Veterinario DIRETTORE f.f. : Dr. Mauro Gnaccarini - Indirizzo: Via Poirino n. 9, 10064 Pinerolo Responsabile del procedimento: D.ssa Patrizia Vignetta - telefono 0121235471 - fax 0121235427 - e-mail: [email protected] In riferimento a quanto indicato ai punti (1) e (4), si sottolinea che i bovini da riproduzione di età superiore ad un anno devono essere sottoposti a specifico test sierologico, da eseguirsi 20 – 30 giorni prima della manifestazione. Gli interessati devono quindi richiedere in tempo utile a questo Servizio l’esecuzione dei necessari test (il cui esito non può essere certificato prima di 15 giorni dall’esecuzione) in carenza dei quali non potranno accedere alla manifestazione bovini da riproduzione di età superiore a 12 mesi. Gli animali potranno accedere all’area fieristica e lasciare la medesima esclusivamente a bordo di veicoli che siano stati lavati/disinfettati (D.P.R. 320/54 art. 64 - Regolamento di Polizia Veterinaria), nonché obbligatoriamente scortati da specifico certificato di provenienza (mod. 4 – ex D.P.R. 317/96 s.m.i.); i veicoli, i conducenti ed i conduttori degli animali dovranno tutti risultare in possesso dei requisiti previsti dal Reg. (CE) 1/2005 s.m.i.. Tutti i certificati, relativi sia all’entrata sia all’uscita dal mercato, dovranno essere consegnati in copia al personale di questa A.S.L., ove presente per eventuali accertamenti fisici e documentali, ovvero entro 7 giorni presso le sedi di questo Servizio, e per tutti gli animali introdotti dovrà risultare emesso il relativo certificato attestante l’allontanamento. Per quanto concerne eventuali suini dovrà essere contattato il veterinario ufficiale in servizio o reperibile. Si sottolinea altresì che, ai sensi del già citato D.P.R. 320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria) art. 64, gli autoveicoli che hanno trasportato animali devono essere puliti, lavati e disinfettati subito dopo eseguito lo scarico. Se nel luogo ove questo avviene non esistono adeguati mezzi per compiere le dette operazioni, l’autoveicolo deve essere condotto a vuoto alla propria autorimessa o ad altra convenientemente attrezzata o nei posti di disinfezione stabiliti dai Comuni presso i mercati o i pubblici macelli. In relazione a tale disposto , ed a maggior ragione se in presenza di idoneo sito, si ritiene che i veicoli possano completare le suddette operazioni di pulizia dopo aver ricondotto gli animali al luogo di origine solo ed esclusivamente se vengono trasportati esattamente a ritroso sul medesimo autocarro gli stessi animali già trasportati presso la manifestazione. RELATIVAMENTE AD AVICOLI ED UCCELLI IN GENERE Relativamente alla presenza di avicoli ed altri uccelli nell’ambito della rassegna zootecnica in oggetto, considerato il divieto già posto dalla O.M. 25/10/2005 e quanto disposto dalla DIREZIONE SANITÀ DELLA REGIONE PIEMONTE, CON PROPRIA NOTA PROT. N. 16584/27/03 DEL 20.12.05, si ritiene poter consentire lo svolgimento dei mercati e delle fiere fermo restando che i Servizi Veterinari rimangono incaricati di fissare le modalità di svolgimento dei mercati stessi. Considerata la vigente normativa come anche sotto richiamata, LA MANIFESTAZIONE IN QUESTIONE, a parere e per quanto di competenza di questo Servizio, POTRÀ OSPITARE SIA AVICOLI SIA UCCELLI ORNAMENTALI E DA VOLIERA FERMO RESTANDO CHE, in relazione alla provenienza ed alla destinazione degli uccelli che transiteranno nella fiera, QUESTA ABBIA CARATTERE sostanzialmente LOCALE; limite che dovrà poter essere GARANTITO DALL’ENTE COMUNALE in riferimento alla provenienza degli espositori (Regione Piemonte), nonché formalmente prescritto dal medesimo Ente a questi ultimi in riferimento alle cessioni di volatili. IN CASO CONTRARIO DOVRÀ ESSERE RICHIESTA ESPRESSA valutazione al Servizio veterinario scrivente, affinché possa rimanere garantita ogni tutela rispetto alla possibile diffusione delle più importanti patologie aviarie. In ogni caso gli uccelli potranno essere presenti alle seguenti condizioni: nel rispetto delle allegate prescrizioni “di carattere generale”, “sulle certificazioni sanitarie e di provenienza che devono scortare gli animali” e “specifiche per il lavaggio e la disinfezione dei veicoli” (allegato 2); FERMO RESTANDO QUANTO SOPRA, il Ministero della Salute ha dettato “nuove misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale” con proprio Decreto 25/6/2010 (in G.U. n. 196 del 23/8/2010). L’allegato del citato decreto riporta al punto 5 specifiche disposizioni - come sotto riprodotte (in allegato n. 3) per i mercati e per le fiere, la cui osservanza deve essere certamente garantita, sia dall’Ente Comunale, sia dall’Organizzatore dell’evento, sia da ogni commerciante, ciascuno per la parte di propria competenza. A tal fine: segue Azienda Sanitaria Locale ASL TO 3 - PARTITA IVA / CODICE FISCALE n. 09735650013 DIPARTIMENTO di PREVENZIONE - S.C. Epidemiosorveglianza Veterinaria e Servizio Sovrazonale Veterinario DIRETTORE f.f. : Dr. Mauro Gnaccarini - Indirizzo: Via Poirino n. 9, 10064 Pinerolo Responsabile del procedimento: D.ssa Patrizia Vignetta - telefono 0121235471 - fax 0121235427 - e-mail: [email protected] si ritiene che le anzidette disposizioni siano applicabili oltre che nei mercati propriamente detti, anche in tutte le fiere, vale a dire ogni manifestazione aperta al pubblico anche a carattere meramente espositivo, dove possa risultare presente “pollame”, intendendo tale ogni avicolo domestico dell’Ordine del Galliformi; si sottolinea quanto prescritto dal menzionato decreto circa la rintracciabilità di tutto il “pollame” a qualsiasi titolo ceduto nelle “fiere” e circa la necessaria pulizia e disinfezione delle aree espositive. RELATIVAMENTE ALL’ESPOSIZIONE OVVERO PRESENZA DI CANI, GATTI, FURETTI E/O ALTRI ANIMALI D’AFFEZIONE E AD EVENTUALI GARE, PROVE O DIMOSTRAZIONI Le aree destinate alle manifestazioni dovranno essere delimitate e dotate di idonee strutture in modo che, con riferimento al numero ed alla tipologia di animali che verranno ospitati, sia consentito il rispetto delle esigenze di ordine fisiologico ed etologico degli animali, come disposto dalla L.R. 34/93, dal D.P.C.M. 28/2/2003, dalla D.G.R. 35-5274 del 12/2/2007 e dal vigente Codice Penale (Legge 189/2004); a tal fine, dovrà essere posta particolare attenzione nell’ambito dello svolgimento di “gare”, “prove” e/o “dimostrazioni” e non dovranno, ad alcun titolo, essere presenti femmine in allattamento, né cuccioli di età inferiore a 4 mesi. ⇒ In relazione alla necessaria tutela della pubblica incolumità si rammenta altresì: che, ai sensi sempre del D.P.R. 320/54 – art. 83 – il Sindaco è tenuto a prescrivere l’obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; che, in ogni caso, deve essere rispettato tutto quanto stabilito dalla O.M. 28/8/2014 (G.U. n. 208 del 8/9/2014). A tal fine i proprietari dei cani, ovvero chiunque accetti di detenerli e/o condurli, devono essere formalmente portati a conoscenza degli obblighi di cui alla citata Ordinanza ed in particolare devono essere informati che rimangono comunque responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e che rispondono ai sensi di legge dei danni o lesioni a persone, altri animali e/o cose eventualmente provocati dall'animale condotto. ⇒ Inoltre, sia nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, sia considerando le basilari esigenze di profilassi nei confronti delle malattie trasmissibili, ed in particolare tenendo conto che con Nota circolare prot. n. 5266/DB2002 del 21/2/2011 la Regione Piemonte ha emanato Linee Guida per la profilassi della rabbia nella regione Piemonte, si sottolinea che: tutti i cani di origine nazionale devono essere iscritti all’anagrafe canina e identificati ai sensi della Legge 281/91, della sopraccitata normativa e/o della L.R. 18/2004; tutti i cani provenienti da località ove è resa obbligatoria la profilassi antirabbica, dovranno essere scortati da certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione nei confronti della rabbia; è necessario che l'Organizzatore ovvero l’espositore/conduttore assicurino che tutti i cani, gatti, furetti ovvero altri animali sensibili all’infezione rabida, partecipanti alla manifestazione in oggetto, risultino comunque validamente vaccinati nei confronti della rabbia, salvo che sia stata preventivamente documentata - a cura di un medico veterinario - l’esclusione dal rischio di contagio di tali animali in relazione ai loro spostamenti; i cani di origine estera devono essere identificati e scortati dal passaporto o dal certificato sanitario internazionale previsto dalla relativa normativa; Infine, si evidenzia ancora che: la presenza di esercizi ambulanti destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, per evidenti motivi di ordine igienico - sanitario, è opportuno che non venga consentita nelle stesse aree ove avviene commercio o esposizione di animali né in aree ad esse contigue; dovrà essere garantito in ogni momento il mantenimento di idonee condizioni igieniche, provvedendo adeguatamente allo smaltimento dei rifiuti organici solidi e liquidi degli animali, ove opportuno, ed alle segue Azienda Sanitaria Locale ASL TO 3 - PARTITA IVA / CODICE FISCALE n. 09735650013 DIPARTIMENTO di PREVENZIONE - S.C. Epidemiosorveglianza Veterinaria e Servizio Sovrazonale Veterinario DIRETTORE f.f. : Dr. Mauro Gnaccarini - Indirizzo: Via Poirino n. 9, 10064 Pinerolo Responsabile del procedimento: D.ssa Patrizia Vignetta - telefono 0121235471 - fax 0121235427 - e-mail: [email protected] necessarie operazioni di pulizia, ed eventuale lavaggio e disinfezione, anche con particolare riferimento all'eventuale svolgimento di specifiche dimostrazioni ovvero esibizioni; è comunque fatta salva ogni attribuzione propria di altri Servizi o legata a disposizioni derivanti da regolamenti locali di cui l’Ente Comunale si fosse dotato. Per quanto sopra si ritiene necessario che l’Ente Comunale informi tempestivamente e formalmente gli espositori di quanto fatto loro carico, con particolare riferimento agli animali eventualmente esclusi ed al regime certificativo, onde evitare l’insorgere in loco di spiacevoli contenziosi legati anche all’adozione di provvedimenti restrittivi (ivi compreso l’eventuale respingimento) o sanzionatori che dovessero risultare, dati gli obblighi di legge, inevitabili. Risulta conseguentemente opportuno che il personale di vigilanza dell’Ente Comunale non consenta l’accesso all’area fieristica ad espositori di animali che non abbiano preannunciato l’arrivo e non siano stati informati dei requisiti sanitari di ammissione degli animali stessi. Per ogni necessità riferibile ad attività di competenza è disponibile il veterinario ufficiale di questa Azienda sanitaria in servizio ovvero in “reperibilità” che, per svolgere tali attività, necessita poter fruire di idoneo sito coperto. Rimanendo disponibili per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti. Per il Direttore Dr.ssa Patrizia Vignetta in originale firmato agli atti - firmato in originale Seguono “Allegato 1” in calce “Allegato 2” in n. 2 pagine “Allegato 3” in n. 1 pagina . ALLEGATO 1 Nella tavola che segue, si riassumono gli spazi espositivi separati che la normativa richiede qualora siano presenti in area fieristica tutte le diverse categorie di bovini sotto descritte. BOVINI DA INGRASSO DI OGNI ETA’ //////////////////////////////////////////////////////////////// BOVINI DA MACELLO DI OGNI ETA’ ////////////////////////////// BOVINI DA RIPRODUZIONE > 12 MESI “NEGATIVI” //////////////////////////////////////////////////////// BOVINI DA RIPRODUZIONE < 12 MESI Separazione che impedisca il contatto Separazione con distanza di almeno 20 m. Azienda Sanitaria Locale ASL TO 3 - PARTITA IVA / CODICE FISCALE n. 09735650013 DIPARTIMENTO di PREVENZIONE - S.C. Epidemiosorveglianza Veterinaria e Servizio Sovrazonale Veterinario DIRETTORE f.f. : Dr. Mauro Gnaccarini - Indirizzo: Via Poirino n. 9, 10064 Pinerolo Responsabile del procedimento: D.ssa Patrizia Vignetta - telefono 0121235471 - fax 0121235427 - e-mail: [email protected] ALLEGATO 2 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE E’ opportuno che tutti i vincoli e le limitazioni allo svolgimento di fiere e mercati cui siano ammessi espositori di uccelli vengano formalizzati con Ordinanza ex D.L.vo 267/2000 art.50, per il cui rispetto siano individuati a vigilare sia la forza pubblica sia il personale medico e veterinario di questo Dipartimento secondo le rispettive competenze. Pur rimanendo sconsigliata la presenza di “Anseriformi” (uccelli acquatici - anatre, oche, ecc…), nella considerazione che la Regione Piemonte – Direzione Sanità Pubblica, con propria nota prot. n. 8450/27/03 del 7/6/2006, ha per ora consentito l’accesso alle aree fieristiche/mercatali di tali animali, per i medesimi il rispetto delle prescrizioni di seguito riportate deve intendersi particolarmente importante e rigoroso, potendo essi avere un ruolo epidemiologico di maggior rilievo. I siti fieristici/mercatali destinati all’esposizione, commercializzazione o cessione a qualunque titolo di uccelli devono essere chiaramente definiti e adeguatamente delimitati nonché dotati di accesso unico che agevoli le operazioni di vigilanza e controllo. I siti fieristici/mercatali di cui sopra dovranno essere adeguatamente lavati e disinfettati al termine di ciascuna giornata di manifestazione, con attrezzature adeguate ed utilizzando i disinfettanti sotto indicati, per la cui manipolazione e smaltimento potrà essere fatto riferimento al Servizio Igiene e Sanità Pubblica di questo Dipartimento: per la disinfezione di oggetti, utensili, attrezzature, strutture soluzione al 2% di cloro attivo soluzione al 4% di sali quaternari d’ammonio per la disinfezione di pareti e pavimenti, previo accurato lavaggio soluzione al 2,2% di acido cresilico soluzione al 2% di di fenoli sintetici soluzione al 3% di idrato di calcio segue Azienda Sanitaria Locale ASL TO 3 - PARTITA IVA / CODICE FISCALE n. 09735650013 DIPARTIMENTO di PREVENZIONE - S.C. Epidemiosorveglianza Veterinaria e Servizio Sovrazonale Veterinario DIRETTORE f.f. : Dr. Mauro Gnaccarini - Indirizzo: Via Poirino n. 9, 10064 Pinerolo Responsabile del procedimento: D.ssa Patrizia Vignetta - telefono 0121235471 - fax 0121235427 - e-mail: [email protected] PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULLE CERTIFICAZIONI SANITARIE E DI PROVENIENZA CHE DEVONO SCORTARE GLI ANIMALI TUTTI GLI ESPOSITORI che conducano presso l’area fieristica/mercatale uccelli, di qualsivoglia tipologia ed a qualunque titolo, sono tenuti a disporre di certificazione di scorta Mod.4 - valida 72 ore ex D.P.R. 320/54; certificazione riportante, a cura del veterinario ufficiale competente, quando prescritto dalla normativa richiamata e comunque vigente, la seguente attestazione: “Visita clinica favorevole”. Nel caso vengano condotti esclusivamente uccelli ornamentali e/o da voliera, gli animali possono essere scortati da Mod.4 ex D.P.R. 320/54 art. 31 – redatto autonomamente dal detentore – purché accompagnato dall’attestazione relativa ad un favorevole sopralluogo aziendale eseguito dal veterinario ufficiale competente in data non anteriore a 2 mesi, come da nota della Direzione Regionale Sanità Pubblica prot. n. 16268/27/003 del 13/12/05. Tutti coloro i quali CEDONO presso l’area fieristica/mercatale uccelli, di qualsivoglia tipologia ed a qualunque titolo, sono tenuti a redigere e consegnare all’acquirente il certificato Mod.4 ex D.P.R. 320/54 art. 31, ed a conservarne copia per un anno. Tutti coloro i quali CEDONO presso l’area fieristica/mercatale uccelli, di qualsivoglia tipologia ed a qualunque titolo, sono tenuti a redigere e consegnare a questo Servizio Veterinario, entro 3 giorni, apposita lista degli animali ceduti, debitamente sottoscritta, di cui alla nota della Direzione Regionale Sanità Pubblica prot. n. 16268/27/003 del 13/12/05 (la modulistica è reperibile presso la sede di questo Servizio) Tutti coloro i quali ACQUISISCONO presso l’area fieristica/mercatale uccelli, di qualsivoglia tipologia ed a qualunque titolo, sono tenuti ad acquisire il certificato Mod.4 ex D.P.R. 320/54 art. 31, redatto dal cessionario, ed a conservarlo per un anno. PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER IL LAVAGGIO E LA DISINFEZIONE DEI VEICOLI Nel caso di espositori che giungano presso l’area fieristica/mercatale con avicoli, diversi dagli uccelli ornamentali e da voliera, sia gli espositori che conducono tali animali presso l’area fieristica/mercatale per l’esposizione e/o la cessione sia coloro i quali acquisiscano lì tali animali allontanandoli a bordo di autoveicoli (merci o promiscui), tutti devono dimostrare di aver lavato e disinfettato i veicoli stessi prima del carico esibendo apposita attestazione ex D.P.R. 320/54 art.64; gli espositori che conducono tali animali presso l’area fieristica/mercatale non possono acquisire altri uccelli di qualsivoglia natura, e sono perciò tenuti a rientrare al sito di partenza esclusivamente con i propri animali eventualmente non ceduti, salvo aver eseguito apposito lavaggio e disinfezione del proprio veicolo dopo lo scarico degli animali e prima del carico dei nuovi animali acquisiti, sempre ai sensi del D.P.R. 320/54 art.64 Azienda Sanitaria Locale ASL TO 3 - PARTITA IVA / CODICE FISCALE n. 09735650013 DIPARTIMENTO di PREVENZIONE - S.C. Epidemiosorveglianza Veterinaria e Servizio Sovrazonale Veterinario DIRETTORE f.f. : Dr. Mauro Gnaccarini - Indirizzo: Via Poirino n. 9, 10064 Pinerolo Responsabile del procedimento: D.ssa Patrizia Vignetta - telefono 0121235471 - fax 0121235427 - e-mail: [email protected] ALLEGATO 3 D.M. 25/6/2010 – ALLEGATO punto n. 5 Azienda Sanitaria Locale ASL TO 3 - PARTITA IVA / CODICE FISCALE n. 09735650013 DIPARTIMENTO di PREVENZIONE - S.C. Epidemiosorveglianza Veterinaria e Servizio Sovrazonale Veterinario DIRETTORE f.f. : Dr. Mauro Gnaccarini - Indirizzo: Via Poirino n. 9, 10064 Pinerolo Responsabile del procedimento: D.ssa Patrizia Vignetta - telefono 0121235471 - fax 0121235427 - e-mail: [email protected]