LA MANOVRA FINANZIARIA DEI COMUNI
IL PATTO DI STABILITA’ 2009-2011
Alessandro Beltrami
Direttore Centrale Programmazione, Bilancio, Tributi Comune di Milano
Milano, 19 novembre 2009
Il patto di stabilità per il triennio 2009 – 2011 le ultime novità
Art. 7 quater, comma 9, lett. a) del DL 5/2009 conv. in legge n. 33/2009
Sono abrogati:
il comma 8 dell’articolo 77-bis del DL n. 112/2008, come sostituito dall’articolo 2,
comma 41, lettera c), della LF 2009
PER TUTTI? enti locali approvato BP alla data del 10 marzo 2009
Invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa escludendo, sia dalla
base di calcolo dell’anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il
rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione
di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché
quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni
straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati
regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se
destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.
1
Cosa significa?
 gli enti che hanno approvato il bilancio entro il 10 marzo 2009 (in vigenza del comma 8
dell’articolo 77-bis del DL 112/2008), non sono tenuti a riapprovare o a variare il bilancio
di previsione 2009, se il bilancio è stato approvato escludendo le entrate straordinarie di
cui al richiamato comma 8 sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento
che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009
 Al fine di evitare disparità di trattamento, gli enti che avessero già deliberato il
bilancio conformemente a quanto sopra esposto potranno comunque procedere
ad un suo aggiornamento, tenendo conto dell’intervenuta soppressione del
comma 8.
 Ciò premesso, solo per gli enti locali che hanno approvato il bilancio prima del 10 marzo
2009, e cioè in vigenza del comma 8 dell’art. 77-bis, e che non ritengono di avvalersi
del nuovo quadro normativo delineato dall’abrogazione del predetto comma 8,
nel saldo finanziario della base di calcolo e dei risultati non sono considerate le
riscossioni in conto capitale derivanti dalla cessione di azioni o quote di società
operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le riscossioni inerenti alle risorse derivanti
dalla dismissione del patrimonio immobiliare e gli accertamenti derivanti dalla
distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle
predette società, qualora quotate sui mercati regolamentati. Ai fini dell’esclusione, tali
entrate straordinarie devono essere destinate alla realizzazione degli investimenti o alla
riduzione del debito.
2
Come può essere superato lo scoglio?
gli enti che hanno approvato il bilancio entro il 10 marzo 2009 (in vigenza del comma 8
dell’articolo 77-bis del DL 112/2008),
NON CONSIDERANO SIA NEL SALDO FINANZIARIO 2007 ASSUNTO A RIFERIMENTO
CHE DAI RISULTATI UTILI PER IL RISPETTO DEL PATTO 2009
 le riscossioni in conto capitale derivanti dalla cessione di azioni o quote di società
operanti nel settore dei servizi pubblici locali,
 le riscossioni inerenti alle risorse derivanti dalla dismissione del patrimonio
immobiliare
 gli accertamenti derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni
straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate sui mercati
regolamentati.
destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito. Al riguardo, si
sottolinea che sono da considerare investimenti le spese codificate, secondo il glossario SIOPE, con
i codici: 2.01 - 2.02 - 2.03 - 2.04 - 2.05.62 - 2.06 - 2.07 (escluso le voci economiche 18 e 19) - 2.08 2.09.
3
Quindi?
Sono rilevanti ai fini del saldo i plusvalori realizzati per effetto di alienazioni di beni
immobili destinati al finanziamento della spesa corrente (art. 3 comma 28 L. 350/03) e al
rimborso delle quote capitale dei mutui in essere (art. 1, comma 166 L. 311/04).
inoltre, rientrano nel saldo le riscossioni per:
4105 Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie
4106 Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie
Traferimenti Circ. 2:
Sparisce il comma 682 dell’art. 1 L. 296/2006
I trasferimenti statali e regionali devono essere considerati ai fini del patto 2009/2011, così
come sono registrati nei conti consuntivi.
ma….
qualora l’ente, relativamente ai trasferimenti regionali, abbia fatto ricorso all’applicazione del
citato comma 682 negli anni 2007 e 2008 e quindi abbia registrato nei rispettivi saldi
finanziari validi per la verifica del rispetto del patto di stabilità tali entrate convenzionali, le
effettive registrazioni non potranno, ovviamente, essere riconsiderate negli analoghi saldi
degli anni successivi.
4
Decreto sul monitoraggio
ai fini del patto 2009/2011, sia nel saldo finanziario 2007 assunto a base di calcolo
per l’individuazione del saldo obiettivo, sia nel saldo utile ai fini del rispetto del patto
di stabilità, i trasferimenti erariali e regionali incidono per il totale accertato (per le
entrate correnti) e per il totale riscosso (per la parte in conto capitale) sulla base dei
dati registrati nell’anno e desunti dal conto consuntivo.
5
Come può essere modificato il saldo ?
B) PATTO DI STABILITA’ TERRITORIALE 2009
Art. 77 ter, comma 11, DL 112/08 convertito L 133/2008
La Regione può adattare per i propri enti territoriali le regole ed i vincoli nazionali, in relazione
alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermo restando l’obiettivo complessivamente
determinato per gli enti della regione
La REGIONE LOMBARDIA, in attuazione del protocollo d’intesa firmato il 24/11/2008, ha
stipulato un Accordo con Anci Lombardia ed Unione Province Lombarde per la sperimentazione
del Patto di stabilità territoriale per il 2009
La REGIONE LOMBARDIA mette a disposizione un plafond finanziario, utilizzabile nel 2009 dagli
enti locali, in possesso di adeguati requisiti, per effettuare i pagamenti previsti dall’art.7 –
quater, comma 1, lett.a) e lett.B) del Dl 5/2009 convertito L 33/2009;
6
PATTO DI STABILITA’ TERRITORIALE 2009
Gli enti locali devono certificare
IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISTI
L’AMMONTARE DEI SEGUENTI VALORI FINANZIARI
Aver rispettato il patto di stabilità nel 2008 ovvero essere ente
commissariato o di nuova istituzione
Totale residui passivi di conto capitale alla data del
31/12/2008 (si intende il totale dei residui passivi provenienti
sia dalla gestione di competenza che dalla gestione residui)
Avere esaurito la possibilità di effettuare pagamenti nei limiti
del patto e, comunque, possedere margini residui che non
consentono di far fronte agli ulteriori pagamenti derivanti da
obbligazioni in essere nel rispetto del patto.
Totale dei pagamenti per i quali è chiesta l’esclusione dal
Patto di stabilità interno 2009, per spese effettivamente ed
immediatamente liquidabili entro il 2009
Avere adeguata disponibilità di cassa per l’effettuazione dei
pagamenti
7
Le ultime modifiche al saldo programmatico
Art. 9-bis DL 78/2009 convertito in legge 102/09
Gli enti soggetti al patto possono escludere dal saldo i pagamenti in conto
capitale effettuati entro il 2009 per un importo non superiore al 4%
dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto
dell'esercizio 2007.
Su quale importo?
Quali condizioni?
 rispetto del patto relativo all'anno 2008;
 ovvero mancato rispetto del patto 2008 nell’ambito dell’art. 77-bis, comma 21-bis, DL
112 comma 2 L. 133/09
 No sanzioni agli enti che non hanno rispettato il patto per pagamenti relativi a spese di
investimento se:
 è stato rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007;
 nell'anno 2008 gli impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti
contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, non sono
superiori alla media del triennio 2005-2007.
8
E in tema di pagamenti?
Articolo 9 Decreto Legge 78/2009 convertita in legge 102/09con decorre
Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle P.A., in attuazione del D.Lgs
231/2002:
 tutte le p.a. (elenco ISTAT di cui al comma 5 dell'art. 1 della L. 311/04) adottano
entro il 2009, opportune misure organizzative per garantire il tempestivo
pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le
misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;
 il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha
l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica.
Sanzioni: la violazione dell'obbligo di accertamento comporta
responsabilità disciplinare ed amministrativa. 9
Qual è il significato di tale norma e quali sono i passaggi da evidenziare
nell’atto?
 verificare se esiste lo stanziamento di bilancio;
 verificare che quando da quell’impegno sorgerà la necessità di pagare, il
pagamento possa avvenire rispettando i saldi imposti dal patto di stabilità.
impegni per spesa in conto capitale sono possibili solo se, a normativa vigente, l’ente
è in grado di smaltire tutti i residui passivi senza sforare gli obiettivi imposti dal patto di
stabilità interno.
L’effetto perverso cui dà luogo una tale disposizione è
accentuato dalla previsione di una responsabilità
disciplinare ed amministrativa in capo al funzionario che
non rispetti l’obbligo di accertamento preventivo,
responsabilità che avrà la conseguenza di “frenare”
l’avvio di procedure che comportino spese di
investimento.
10
Quali possibili azioni?
La cessione del credito (DECRETO 19 maggio 2009)
Disciplina delle modalità di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del DL 185/2008,
concernente la certificazione di crediti, da parte delle regioni e degli enti locali
Cosa è possibile fare?
I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, possono presentare, entro il 2009,
all’ente istanza di certificazione del credito, redatta su apposito modulo, ai fini della
cessione del medesimo credito pro soluto.
Quale comportamento tenere?
Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria entro
20 giorni dalla ricezione deve dare risposta.
Gli enti soggetti al patto devono indicare nella
certificazione il termine entro il quale
pagheranno gli istituti di credito, nel rispetto
dei limiti consentiti dal patto.
Quali cautele adottare?
 per i crediti di importo superiore a
10
mila
euro,
necessario
procedere alla verifica di cui
all’art. 48 bis del DPR 602/73. Se
il creditore è inadempiente, la
certificazione potrà essere resa al
netto
 in caso di compensazione, il
credito può essere certificato, e
conseguentemente ceduto, al
netto della compensazione tra
debiti e crediti del privato11
I premi…
In caso di raggiungimento di saldi superiori a quelli programmatici è stabilito un (parziale)
ritorno agli enti adempienti del differenziale registrato.
La norma, contrariamente a quello che logica porterebbe a considerare, riconosce una
percentuale (70%) dello sforamento degli enti inadempienti
Perché?
Esempio:
nel 2007 l’obiettivo in termini di cassa è stato superato per 1,832 milioni di euro
lo sforamento degli enti inadempienti è stato di 349 milioni di euro
Il legislatore non riconosce il 70% di 1,8 milioni (pari al differenziale positivo tra obiettivo
programmatico e obiettivo reale) ma il 70% di 349 milioni.
Percentuale sul differenziale reale = 1,28 milioni di euro
Percentuale sull’entità dello sforamento degli inadempienti = 244 milioni di euro
12
………..e le sanzioni
Rivisto, con un occhio al passato, anche l’intero sistema sanzionatorio.
a decorrere dal 2007:
 sistema sanzionatorio, reintrodotto da un emendamento al DL 93/08 (art. 1, c. 7),
relativo all’automatismo tributario
Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al
mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui all’art. 1, c. 691, 692 e 693 della L.
296/06.
Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle
disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite
in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza
pubblica.
 divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale:
 rapporti di co.co.co;
 somministrazione di lavoro;
 processi di stabilizzazione in atto;
 contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente
disposizione.
13
………..e le sanzioni
a decorrere dal 2008:
Sparisce l’automatismo tributario, ma:
Oltre alle assunzioni a qualsiasi titolo, DIVIETO DI:
 Impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale minimo dei
corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;
 Ricorrere all’indebitamento per gli investimenti.
Necessaria attestazione di rispetto del patto prima di accedere a mutui e prestiti
obbligazionari da presentare all’istituto finanziatore.
inoltre:
all’ente inadempiente sono ridotti del 5% i contributi ordinari (e non tutti) dovuti dal
Ministero dell’Interno per l’anno successivo, a prescindere dall’entità dello sforamento
Riduzione del 30% di quanto stabilito alla data del 30/06/2008 delle indennità e gettoni di
sindaco, presidente della provincia, presidenti dei consigli circoscrizionali ,i presidenti dei
consigli comunali e provinciali, assessori di comuni e province.
Per tutti:
Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell’articolo
14
82 del T.U.
Nuove sanzioni
► mancata comunicazione dell’obiettivo
= mancato rispetto del patto;
►Mancata comunicazione di enti commissariati = assoggettamento alle regole del patto;
►mancata certificazione al 31/3
= mancato rispetto del patto;
►trasmissione in ritardo della certificazione
= no assunzioni personale.
Art. 9, comma 4 DL 78
La sanzione si applica fino alla data di invio della certificazione.
15
E gli effetti per il mancato rispetto del patto 2008 e 2009-2011?
Comma 22, art. 77-bis:
Gli effetti finanziari conseguenti all’applicazione della sanzione relativa alla riduzione degli
impegni per spese correnti e della sanzione che vieta di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo, non concorrono al perseguimento degli obiettivi
assegnati per l’anno in cui le sanzioni vengono attuate.
Cosa significa?
Gli effetti positivi (minori spese) sono attribuiti, mediante il meccanismo della premialità,
agli enti rispettosi del patto di stabilità 2008 che risultano virtuosi.
Quali conseguenze?
Non può essere considerata nel saldo la minore spesa derivante dall’applicazione delle
sanzioni.
Come applicare la disposizione?
L’ente inserisce nella voce SANZ 09 la stima della minore spesa derivante dal limite agli
impegni di spesa di parte corrente e dal divieto di assunzione di personale.
Come?
 spesa 2009 prevista nel bilancio pluriennale 2008-2010
 spesa per assunzioni prevista, per il 2009, nella programmazione del fabbisogno di
16
personale per il triennio 2008-2010.
Le prospettive per il 2010
Quale meccanismo di calcolo?
saldo finanziario, espresso in termini di cassa e di competenza e assumendo quale base di
riferimento per l’individuazione degli obiettivi un arco temporale triennale.
Quali sanzioni?
In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, la differenza tra l’obiettivo
programmatico e il risultato realizzato viene recuperata entro l’esercizio successivo, purché
non coincidente con l’ultimo anno del mandato elettorale, cumulandosi con l’obiettivo
annuale.
Inoltre:
lo sforamento di un anno comporta l’applicazione delle attuali sanzioni;
il mancato recupero porta allo scioglimento del Consiglio Comunale o Provinciale.
Quali premi?
Se il comparto rispetta il patto, gli enti locali che hanno centrato l’obiettivo possono,
nell’anno successivo, ridurre il concorso alla manovra di finanza pubblica per un importo
pari ad una percentuale dell’eccedenza (da determinarsi con decreto), registrata fra il
risultato conseguito e l’obiettivo assegnato nell’anno precedente.
17
Scarica

FINANZIARIA