LA MANOVRA FINANZIARIA DEI COMUNI IL PATTO DI STABILITA’ 2009-2011 Alessandro Beltrami Direttore Centrale Programmazione, Bilancio, Tributi Comune di Milano Milano, 19 novembre 2009 Il patto di stabilità per il triennio 2009 – 2011 le ultime novità Art. 7 quater, comma 9, lett. a) del DL 5/2009 conv. in legge n. 33/2009 Sono abrogati: il comma 8 dell’articolo 77-bis del DL n. 112/2008, come sostituito dall’articolo 2, comma 41, lettera c), della LF 2009 PER TUTTI? enti locali approvato BP alla data del 10 marzo 2009 Invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa escludendo, sia dalla base di calcolo dell’anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito. 1 Cosa significa? gli enti che hanno approvato il bilancio entro il 10 marzo 2009 (in vigenza del comma 8 dell’articolo 77-bis del DL 112/2008), non sono tenuti a riapprovare o a variare il bilancio di previsione 2009, se il bilancio è stato approvato escludendo le entrate straordinarie di cui al richiamato comma 8 sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009 Al fine di evitare disparità di trattamento, gli enti che avessero già deliberato il bilancio conformemente a quanto sopra esposto potranno comunque procedere ad un suo aggiornamento, tenendo conto dell’intervenuta soppressione del comma 8. Ciò premesso, solo per gli enti locali che hanno approvato il bilancio prima del 10 marzo 2009, e cioè in vigenza del comma 8 dell’art. 77-bis, e che non ritengono di avvalersi del nuovo quadro normativo delineato dall’abrogazione del predetto comma 8, nel saldo finanziario della base di calcolo e dei risultati non sono considerate le riscossioni in conto capitale derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le riscossioni inerenti alle risorse derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e gli accertamenti derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate sui mercati regolamentati. Ai fini dell’esclusione, tali entrate straordinarie devono essere destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito. 2 Come può essere superato lo scoglio? gli enti che hanno approvato il bilancio entro il 10 marzo 2009 (in vigenza del comma 8 dell’articolo 77-bis del DL 112/2008), NON CONSIDERANO SIA NEL SALDO FINANZIARIO 2007 ASSUNTO A RIFERIMENTO CHE DAI RISULTATI UTILI PER IL RISPETTO DEL PATTO 2009 le riscossioni in conto capitale derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le riscossioni inerenti alle risorse derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare gli accertamenti derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate sui mercati regolamentati. destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito. Al riguardo, si sottolinea che sono da considerare investimenti le spese codificate, secondo il glossario SIOPE, con i codici: 2.01 - 2.02 - 2.03 - 2.04 - 2.05.62 - 2.06 - 2.07 (escluso le voci economiche 18 e 19) - 2.08 2.09. 3 Quindi? Sono rilevanti ai fini del saldo i plusvalori realizzati per effetto di alienazioni di beni immobili destinati al finanziamento della spesa corrente (art. 3 comma 28 L. 350/03) e al rimborso delle quote capitale dei mutui in essere (art. 1, comma 166 L. 311/04). inoltre, rientrano nel saldo le riscossioni per: 4105 Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie 4106 Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie Traferimenti Circ. 2: Sparisce il comma 682 dell’art. 1 L. 296/2006 I trasferimenti statali e regionali devono essere considerati ai fini del patto 2009/2011, così come sono registrati nei conti consuntivi. ma…. qualora l’ente, relativamente ai trasferimenti regionali, abbia fatto ricorso all’applicazione del citato comma 682 negli anni 2007 e 2008 e quindi abbia registrato nei rispettivi saldi finanziari validi per la verifica del rispetto del patto di stabilità tali entrate convenzionali, le effettive registrazioni non potranno, ovviamente, essere riconsiderate negli analoghi saldi degli anni successivi. 4 Decreto sul monitoraggio ai fini del patto 2009/2011, sia nel saldo finanziario 2007 assunto a base di calcolo per l’individuazione del saldo obiettivo, sia nel saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità, i trasferimenti erariali e regionali incidono per il totale accertato (per le entrate correnti) e per il totale riscosso (per la parte in conto capitale) sulla base dei dati registrati nell’anno e desunti dal conto consuntivo. 5 Come può essere modificato il saldo ? B) PATTO DI STABILITA’ TERRITORIALE 2009 Art. 77 ter, comma 11, DL 112/08 convertito L 133/2008 La Regione può adattare per i propri enti territoriali le regole ed i vincoli nazionali, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermo restando l’obiettivo complessivamente determinato per gli enti della regione La REGIONE LOMBARDIA, in attuazione del protocollo d’intesa firmato il 24/11/2008, ha stipulato un Accordo con Anci Lombardia ed Unione Province Lombarde per la sperimentazione del Patto di stabilità territoriale per il 2009 La REGIONE LOMBARDIA mette a disposizione un plafond finanziario, utilizzabile nel 2009 dagli enti locali, in possesso di adeguati requisiti, per effettuare i pagamenti previsti dall’art.7 – quater, comma 1, lett.a) e lett.B) del Dl 5/2009 convertito L 33/2009; 6 PATTO DI STABILITA’ TERRITORIALE 2009 Gli enti locali devono certificare IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISTI L’AMMONTARE DEI SEGUENTI VALORI FINANZIARI Aver rispettato il patto di stabilità nel 2008 ovvero essere ente commissariato o di nuova istituzione Totale residui passivi di conto capitale alla data del 31/12/2008 (si intende il totale dei residui passivi provenienti sia dalla gestione di competenza che dalla gestione residui) Avere esaurito la possibilità di effettuare pagamenti nei limiti del patto e, comunque, possedere margini residui che non consentono di far fronte agli ulteriori pagamenti derivanti da obbligazioni in essere nel rispetto del patto. Totale dei pagamenti per i quali è chiesta l’esclusione dal Patto di stabilità interno 2009, per spese effettivamente ed immediatamente liquidabili entro il 2009 Avere adeguata disponibilità di cassa per l’effettuazione dei pagamenti 7 Le ultime modifiche al saldo programmatico Art. 9-bis DL 78/2009 convertito in legge 102/09 Gli enti soggetti al patto possono escludere dal saldo i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 2009 per un importo non superiore al 4% dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007. Su quale importo? Quali condizioni? rispetto del patto relativo all'anno 2008; ovvero mancato rispetto del patto 2008 nell’ambito dell’art. 77-bis, comma 21-bis, DL 112 comma 2 L. 133/09 No sanzioni agli enti che non hanno rispettato il patto per pagamenti relativi a spese di investimento se: è stato rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007; nell'anno 2008 gli impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, non sono superiori alla media del triennio 2005-2007. 8 E in tema di pagamenti? Articolo 9 Decreto Legge 78/2009 convertita in legge 102/09con decorre Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle P.A., in attuazione del D.Lgs 231/2002: tutte le p.a. (elenco ISTAT di cui al comma 5 dell'art. 1 della L. 311/04) adottano entro il 2009, opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione; il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Sanzioni: la violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. 9 Qual è il significato di tale norma e quali sono i passaggi da evidenziare nell’atto? verificare se esiste lo stanziamento di bilancio; verificare che quando da quell’impegno sorgerà la necessità di pagare, il pagamento possa avvenire rispettando i saldi imposti dal patto di stabilità. impegni per spesa in conto capitale sono possibili solo se, a normativa vigente, l’ente è in grado di smaltire tutti i residui passivi senza sforare gli obiettivi imposti dal patto di stabilità interno. L’effetto perverso cui dà luogo una tale disposizione è accentuato dalla previsione di una responsabilità disciplinare ed amministrativa in capo al funzionario che non rispetti l’obbligo di accertamento preventivo, responsabilità che avrà la conseguenza di “frenare” l’avvio di procedure che comportino spese di investimento. 10 Quali possibili azioni? La cessione del credito (DECRETO 19 maggio 2009) Disciplina delle modalità di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del DL 185/2008, concernente la certificazione di crediti, da parte delle regioni e degli enti locali Cosa è possibile fare? I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, possono presentare, entro il 2009, all’ente istanza di certificazione del credito, redatta su apposito modulo, ai fini della cessione del medesimo credito pro soluto. Quale comportamento tenere? Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria entro 20 giorni dalla ricezione deve dare risposta. Gli enti soggetti al patto devono indicare nella certificazione il termine entro il quale pagheranno gli istituti di credito, nel rispetto dei limiti consentiti dal patto. Quali cautele adottare? per i crediti di importo superiore a 10 mila euro, necessario procedere alla verifica di cui all’art. 48 bis del DPR 602/73. Se il creditore è inadempiente, la certificazione potrà essere resa al netto in caso di compensazione, il credito può essere certificato, e conseguentemente ceduto, al netto della compensazione tra debiti e crediti del privato11 I premi… In caso di raggiungimento di saldi superiori a quelli programmatici è stabilito un (parziale) ritorno agli enti adempienti del differenziale registrato. La norma, contrariamente a quello che logica porterebbe a considerare, riconosce una percentuale (70%) dello sforamento degli enti inadempienti Perché? Esempio: nel 2007 l’obiettivo in termini di cassa è stato superato per 1,832 milioni di euro lo sforamento degli enti inadempienti è stato di 349 milioni di euro Il legislatore non riconosce il 70% di 1,8 milioni (pari al differenziale positivo tra obiettivo programmatico e obiettivo reale) ma il 70% di 349 milioni. Percentuale sul differenziale reale = 1,28 milioni di euro Percentuale sull’entità dello sforamento degli inadempienti = 244 milioni di euro 12 ………..e le sanzioni Rivisto, con un occhio al passato, anche l’intero sistema sanzionatorio. a decorrere dal 2007: sistema sanzionatorio, reintrodotto da un emendamento al DL 93/08 (art. 1, c. 7), relativo all’automatismo tributario Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui all’art. 1, c. 691, 692 e 693 della L. 296/06. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica. divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale: rapporti di co.co.co; somministrazione di lavoro; processi di stabilizzazione in atto; contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. 13 ………..e le sanzioni a decorrere dal 2008: Sparisce l’automatismo tributario, ma: Oltre alle assunzioni a qualsiasi titolo, DIVIETO DI: Impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio; Ricorrere all’indebitamento per gli investimenti. Necessaria attestazione di rispetto del patto prima di accedere a mutui e prestiti obbligazionari da presentare all’istituto finanziatore. inoltre: all’ente inadempiente sono ridotti del 5% i contributi ordinari (e non tutti) dovuti dal Ministero dell’Interno per l’anno successivo, a prescindere dall’entità dello sforamento Riduzione del 30% di quanto stabilito alla data del 30/06/2008 delle indennità e gettoni di sindaco, presidente della provincia, presidenti dei consigli circoscrizionali ,i presidenti dei consigli comunali e provinciali, assessori di comuni e province. Per tutti: Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell’articolo 14 82 del T.U. Nuove sanzioni ► mancata comunicazione dell’obiettivo = mancato rispetto del patto; ►Mancata comunicazione di enti commissariati = assoggettamento alle regole del patto; ►mancata certificazione al 31/3 = mancato rispetto del patto; ►trasmissione in ritardo della certificazione = no assunzioni personale. Art. 9, comma 4 DL 78 La sanzione si applica fino alla data di invio della certificazione. 15 E gli effetti per il mancato rispetto del patto 2008 e 2009-2011? Comma 22, art. 77-bis: Gli effetti finanziari conseguenti all’applicazione della sanzione relativa alla riduzione degli impegni per spese correnti e della sanzione che vieta di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l’anno in cui le sanzioni vengono attuate. Cosa significa? Gli effetti positivi (minori spese) sono attribuiti, mediante il meccanismo della premialità, agli enti rispettosi del patto di stabilità 2008 che risultano virtuosi. Quali conseguenze? Non può essere considerata nel saldo la minore spesa derivante dall’applicazione delle sanzioni. Come applicare la disposizione? L’ente inserisce nella voce SANZ 09 la stima della minore spesa derivante dal limite agli impegni di spesa di parte corrente e dal divieto di assunzione di personale. Come? spesa 2009 prevista nel bilancio pluriennale 2008-2010 spesa per assunzioni prevista, per il 2009, nella programmazione del fabbisogno di 16 personale per il triennio 2008-2010. Le prospettive per il 2010 Quale meccanismo di calcolo? saldo finanziario, espresso in termini di cassa e di competenza e assumendo quale base di riferimento per l’individuazione degli obiettivi un arco temporale triennale. Quali sanzioni? In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, la differenza tra l’obiettivo programmatico e il risultato realizzato viene recuperata entro l’esercizio successivo, purché non coincidente con l’ultimo anno del mandato elettorale, cumulandosi con l’obiettivo annuale. Inoltre: lo sforamento di un anno comporta l’applicazione delle attuali sanzioni; il mancato recupero porta allo scioglimento del Consiglio Comunale o Provinciale. Quali premi? Se il comparto rispetta il patto, gli enti locali che hanno centrato l’obiettivo possono, nell’anno successivo, ridurre il concorso alla manovra di finanza pubblica per un importo pari ad una percentuale dell’eccedenza (da determinarsi con decreto), registrata fra il risultato conseguito e l’obiettivo assegnato nell’anno precedente. 17