Corso Abilitante alla somministrazione di alimenti e bevande 2004 IL RAPPORTO BANCA IMPRESA Docente: Rag. Nicola D’Orazio L'approccio e la relazione L'approccio con l'istituto di credito non deve essere diverso da quello che l'impresa intrattiene con gli altri fornitori La banca è un fornitore di servizi ed opera in condizioni di mercato La relazione non deve quindi essere né di tipo subalterno, né di tipo conflittuale Il conto corrente Il rapporto con l'istituto di credito si concretizza con la sottoscrizione del contratto di conto corrente. Con la sottoscrizione del contratto si accettano le norme che regoleranno il rapporto Le condizioni di c/c normalmente vengono indicati i tassi (sia quelli attivi per l'intestatario del conto e quindi passivi per la banca che quelli applicati su saldi a debito e quindi attivi per la banca e passivi per l'intestatario del conto), le spese generali (quelle relative ad ogni operazione registrata sul conto, quelle per la tenuta del conto, quelle di chiusura) e le valute che verranno applicate sulle operazioni più frequenti (versamenti di contanti, assegni circolari, assegni di conto corrente tratti sulla stessa banca o su altre banche); la valuta è la data da cui maturano gli interessi. Variabilità delle condizioni Ovviamente tutte le condizioni indicate sul contratto sono quelle del giorno in cui viene acceso il rapporto di conto corrente la banca si riserva la facoltà di variare tali condizioni dandone comunicazione al correntista con lettera semplice oppure con avviso esposto nei locali della banca. c/c Due aspetti importanti tutte le comunicazioni fatte all'istituto di credito relative a qualsiasi aspetto del rapporto (intestazione, indirizzo, condizioni) devono essere fatte con raccomandata a.r. per poterle poi fare valere devono essere ben definite le persone cui viene attribuita la facoltà di disporre (con assegni, ordini di bonifico, ordini di pagamento, versamenti) sul conto corrente. Delega Nel caso di persone fisiche o ditte individuali il problema non si pone; in queste situazioni è prevista per altro la possibilità di attribuire ad altri, sottoscrivendo specifica modulistica della banca di autorizzazione (delega), la facoltà di operare sul conto corrente. Conti cointestati o intestati a società Nel caso invece di conti cointestati o intestati a società devono essere precisamente indicate le persone autorizzate ad operare ed i limiti delle loro facoltà operative. Per le società detti limiti devono essere quelli attribuiti con gli atti sociali e riportati in documenti pubblici (certificati rilasciati dalle C.C.I.A.A.). Operazioni attive sul conto corrente si può operare con versamenti di contante, assegni circolari, assegni di conto corrente tratti su conti della stessa banca (della stessa filiale ove opera il depositante o di altre filiali), o su conti corrente di altre banche della stessa piazza o di altre piazze. Sul conto corrente possono confluire inoltre versamenti effettuati da terzi (bonifici) o altri tipi di accrediti (maturazione di cedole di titoli obbligazioni o dividendi di titoli azionari). Operazioni passive Sul conto corrente si può disporre del proprio denaro o della possibilità di utilizzare lo scoperto concesso dalla banca (fido per scoperto di conto corrente) con gli assegni, con ordini permanenti di pagamento (es. l'affitto, l'utilizzo delle carte di credito, ecc.), con la domiciliazione delle utenze (le bollette di luce, acqua, gas, telefono, ecc.) con l'utilizzo della moneta elettronica (Bancomat) e con altre disposizioni occasionali di pagamenti. Valuta Tutte queste operazioni vengono registrate sul conto corrente cronologicamente per data di effettuazione dell'operazione, ma ad ogni operazione viene applicata una data (valuta) dalla quale decorre il conteggio degli interessi sul nuovo saldo che si è venuto a determinare dopo la registrazione dell'operazione. Stacco valuta La data da cui decorrono gli interessi è successiva a quella di effettuazione dell'operazione di uno o più giorni secondo il tipo di versamento o di accredito; questa differenza di data (stacco valuta) può essere oggetto di contrattazione con l'istituto di credito al fine di ridurla a tempi ragionevoli. Valuta dell’assegno emesso l'assegno emesso viene addebitato con valuta il giorno di emissione e che quindi l'assegno va compilato in tutti i suoi elementi (luogo e data di emissione, importo in cifre e in lettere e indicazione del beneficiario) dalla persona che ha la facoltà di sottoscriverlo. Estinzione del rapporto la banca assume un atteggiamento "punitivo" nei confronti dell'intestatario del conto. L'ordine di trasferimento ad altra banca di conti con saldo a credito, deposito titoli e altre forme di risparmio, viene eseguito con tempi lunghissimi entro i quali il depositante perde la disponibilità del suo denaro e viene privato anche della possibilità di utilizzare la moneta elettronica (Bancomat e carte di credito). Cautele per l’estinzione di c/c opportuno avviare il nuovo rapporto con altra banca staccando un assegno sulla banca che si vuole abbandonare per la quasi totalità delle proprie disponibilità. rapporto si avrà cura di farsi rilasciare il blocchetto di assegni ed il nuovo Bancomat e Carte di Credito. Si avrà anche cura di trasferire alla nuova banca eventuali ordini di domiciliazione di pagamenti vari, e delle utenze . Solo dopo un congruo periodo di tempo necessario per poter verificare l'andamento regolare del nuovo rapporto si potrà impartire ordine di estinzione del vecchio rapporto. Estinzione di un conto debitore Anche per l'estinzione di conti corrente debitori è opportuno provvedere, prima di impartire l'ordine di estinzione, alla copertura del saldo debitore per evitare che i conteggi di chiusura si allunghino e maturino ulteriori interessi e spese. mezzi di pagamento elettronici l'incasso del corrispettivo viene gravato di commissioni da riconoscere alle società di gestione delle varie carte di credito e del sistema Bancomat l'estratto conto. Esso è composto da due rendicontazioni: la prima con data dell'operazione, valuta applicata all'operazione, l'importo a debito o a credito, e la descrizione dell'operazione; la seconda è l'estratto conto scalare ove le operazioni sono ordinate per valuta e ove è riportato il conteggio dei numeri (cioè il prodotto tra i saldi successivi del conto per il numero di giorni nei quali detti saldi si sono mantenuti) che viene utilizzato per il calcolo degli interessi. Allo scalare può fare seguito il conteggio delle competenze conteggio delle competenze calcolo degli interessi creditori e di quelli debitori nelle varie aliquote applicate, di eventuali commissioni di massimo scoperto (percentuale percepita sull'importo massimo a debito del periodo considerato) e di tutte le spese relative alla tenuta del conto. I fidi di gestione l'impresa e la banca sono reciprocamente funzionali Il fido non è un diritto il fido deve essere commisurato nell'entità e nella forma alle corrette e correnti esigenze dell'impresa; il costo complessivo del credito (tassi e oneri accessori) deve essere chiaro, precisamente definito e non gravoso le garanzie a sostegno del credito accordato non devono essere di valore spropositato rispetto all'entità del fido e devono essere prioritariamente prestate dal soggetto affidato. Breve, medio e lungo termine Fidi a breve termine (da 12 a 18 mesi) Finanziamenti a medio termine: coprono l'arco di un quinquennio mentre i Finanziamenti a lungo termine: vanno dai 5 ai 10 - 15 anni. Lo scoperto di conto corrente È il più noto ma anche il più "pericoloso". Il suo costo è superiore alle altre forme di credito oltre alla componente tasso, la cui misura viene notevolmente aumentata se il saldo debitore del conto corrente supera l'ammontare del fido accordato, viene gravato da una commissione (la commissione di massimo scoperto) calcolata in percentuale fissata dalla banca sull'importo massimo utilizzato nel periodo fissato per il conteggio di tutte le competenze a debito, generalmente un trimestre. Ricorso al fido di c/c L'impresa dovrebbe fare ricorso il meno possibile a tale forma di affidamento: l'utilizzo sempre teso e spesso eccedente è indice di qualche disfunzione nella finanza aziendale. L'utilizzo di questo tipo di fido dovrebbe essere sempre elastico ed entro i limiti stabiliti. Un'impresa produttiva o un'impresa di commercio all'ingrosso dovrebbe correttamente finanziare il ciclo produttivo e commerciale facendosi anticipare, a costi sensibilmente inferiori, i crediti verso la clientela. Un'impresa di commercio al dettaglio, che incassa contanti e paga i fornitori con dilazioni più o meno lunghe, non dovrebbe avere necessità di fidi per scoperto di conto o comunque la necessità dovrebbe essere di entità assai contenuta. Altri fidi a breve per anticipi su fatture per sconto di portafoglio riveniente da transazioni commerciali (sconto effetti e riba) Sconto di crediti commerciali Questi sono i fidi che intervengono correttamente a finanziare i crediti aziendali e che sostanzialmente servono a coprire la differenza temporale tra pagamenti ai fornitori e incassi dai clienti laddove vi siano termini di pagamento più corti dei termini d'incasso. Con molta approssimazione si potrebbe individuare l'entità di tale tipologia di fidi commisurandola al fatturato aziendale che si produce entro i termini d'incasso dei crediti. Costi dello sconto dei crediti commerciali questi fidi hanno un costo inferiore allo scoperto di conto, costo rappresentato, in termini finanziari, dal solo tasso al quale vengono effettuate le operazioni ed applicato per un periodo di tempo che va dal giorno di presentazione alla banca dei titoli di credito (ricevute, fatture, tratte) alla loro scadenza cui la banca aggiunge un numero di giorni ("stacco valuta") diverso a seconda che i debitori siano sulla stessa piazza dell'azienda creditrice, e magari clienti della stessa banca, oppure si trovino su altre piazze più o meno distanti. Questo periodo di "stacco valuta" può essere negoziato con la banca. Costi aggiuntivi I costi aggiuntivi sono rappresentati dalla bollatura dei titoli di credito e dalle commissioni che la banca richiede per procedere al loro incasso e che sono alquanto diverse se i titoli sono cartacei (commissioni più elevate) o in forma elettronica (commissioni meno elevate). Altri fidi per operazioni specifiche Se l'azienda opera con l'estero può farsi anticipare le esportazioni o finanziare le importazioni. L'azienda può inoltre usufruire per particolari, momentanee necessità di fidi temporanei di breve durata per il pagamento di imposte, tasse, mensilità aggiuntive al personale Il tasso applicato a queste operazioni è generalmente inferiore a quello per lo scoperto di conto e non è gravato da altre commissioni. Regola È quindi opportuno, a fronte di specifiche necessità aziendali, ricercare appropriate forme di credito anziché far ricorso in maniera sistematica allo scoperto di conto, soprattutto se l'utilizzo è concesso dalla banca in eccedenza all'importo del fido accordato. Garanzie e consorzi fidi In tema di garanzie generalmente richieste dalla banca per la concessione di fidi di gestione, esse saranno prioritariamente rappresentate dall'impegno personale dell'imprenditore. Qualora la banca non ritenesse sufficienti, per l'entità e la tipologia dei fidi richiesti, le garanzie che l'imprenditore è in grado di prestare, giova ricordare l'esistenza delle Cooperative e dei Consorzi di garanzia collettiva fidi, organismi sorti con spirito mutualistico tra imprenditori, per agevolare l'accesso al credito. I consorzi fidi permettono Facilitazioni all’accesso al credito (garanzia) Migliori condizioni I finanziamenti a medio/lungo termine A questo tipo di finanziamenti deve correttamente far ricorso l'impresa quando effettua investimenti in beni materiali o anche immateriali il cui costo è ripartito su più esercizi. I finanziamenti a medio termine coprono l'arco di un quinquennio mentre i finanziamenti a lungo termine vanno dai 5 ai 10 - 15 anni. Finanziamenti a medio termine si utilizzano normalmente per investimenti in attrezzature, arredi, mezzi di trasporto connessi con l'attività esercitata, modesti interventi di ammodernamento e/o ristrutturazione di immobili, sempre destinati all'attività, ed anche per azioni di promozione, commercializzazione ed attività di consulenza e assistenza per l'innovazione tecnica e organizzativa dell'impresa. Anche l'acquisizione di un volume di scorte che rappresenta la base "stabile" del magazzino può rientrare, soprattutto nella fase iniziale, nel concetto di investimento e quindi essere oggetto di finanziamento a medio termine. Finanziamenti a lungo termine I finanziamenti a lungo termine, invece, sono utilizzati per acquisizioni, costruzioni, ristrutturazioni di immobili. Errore da evitare Molto spesso, e soprattutto per pigrizia o scarsa informazione , il piccolo imprenditore utilizza il credito a breve (lo scoperto di conto) per investimenti di importo contenuto, anziché attingere al finanziamento a medio termine. Ciò provoca, dopo qualche esercizio e soprattutto se l'andamento aziendale non ha consentito un adeguato autofinanziamento, un peso eccessivo di indebitamento a breve termine il cui costo sovente annulla il margine prodotto dall'attività aziendale. Rimedio: gestione razionale dell’indebitamento Il rimedio cui si fa ricorso in queste situazioni è quello di trasferire al medio termine tutto o gran parte dell'indebitamento a breve e cioè chiedere alla banca la concessione di un finanziamento a medio termine per consolidamento di passività a breve. Fin.a medio t. forma e garanzie I finanziamenti (detti anche mutui) a medio termine assumono, di norma, e principalmente se sono richiesti per investimenti, la forma chirografaria cioè la stesura di un semplice contratto tra la banca e l'impresa finanziata senza la prestazione di garanzie reali. Fin.a lungo t. forma e garanzie I finanziamenti a lungo termine, invece, di importo consistente e che"legano" l'impresa e la banca per un consistente periodo di tempo,assumono la forma ipotecaria cioè la banca iscrive ipoteca sull'immobile oggetto del finanziamento. In questo caso la forma assunta dal contratto è quella notarile. È quindi da tenere in considerazione che la stesura del contratto comporterà vari oneri tra cui, principalmente, le spese di perizia per stabilire il valore dell'immobile offerto in garanzia, le spese notarili, l'imposta sostitutiva. Estinzione anticipata Da evidenziare, in proposito, che l'eventuale anticipata estinzione del finanziamento, rispetto alla scadenza pattuita, può provocare l'addebito di specifica commissione. piano di ammortamento Ogni finanziamento viene corredato da un piano di ammortamento nel quale vengono evidenziati: l'importo della rata con distinte le sue due componenti (quota di capitale da rimborsare alle singole scadenze e relativi interessi) ed il debito capitale residuo. Tasso fisso o variabile? L'esperienza consiglia di stipulare finanziamenti a tassi variabili cioè che seguono l'andamento del costo del denaro. I finanziamenti a tasso fisso, soprattutto quelli di lungo periodo, contengono una non trascurabile componente di rischio rappresentata dalla fissazione di un onere finanziario che, nel tempo, potrebbe divenire eccessivamente gravoso. Finanziamenti in valuta I finanziamenti in valuta possono essere convenienti per le aziende che hanno transazioni internazionali ed introitano lo stesso tipo di valuta con la quale è stato erogato il finanziamento, annullando così il rischio di cambio. Le agevolazioni L'Amministrazione centrale e le Amministrazioni locali hanno, tra i propri compiti istituzionali, quello di favorire la crescita economica e quindi la nascita e lo sviluppo delle imprese e, conseguentemente, dei livelli occupazionali. A tal fine intervengono in situazioni ben definite e relative a specifici settori e, all'interno di questi, a singoli comparti, con aiuti agli investimenti consentiti dalla U.E. e che si concretizzano in contributi in conto capitale, contributi in conto interessi, crediti d'imposta finanziamenti a tasso agevolato. I contributi in conto capitale sono costituiti da erogazioni calcolate in forma percentuale sull'ammontare dell'investimento; i contributi in conto interesse sono erogazioni calcolate sempre in forma percentuale ma sull'ammontare degli interessi prodotti dai mutui a medio/lungo termine contratti dall'impresa per la realizzazione degli investimenti; i crediti d'imposta Sono benefici riconosciuti dall'amministrazione finanziaria dello Stato sul conto fiscale dell’impresa sono sempre calcolati in forma percentuale sull'ammontare dell'investimento e vengono utilizzati per il pagamento di imposte (IRPEF IRPEG IVA ecc.); i finanziamenti agevolati altro non sono che finanziamenti a medio/lungo termine erogati dalle banche a sostegno di nuovi investimenti che per un meccanismo di intervento della pubblica amministrazione vengono erogati ad un tasso più o meno consistentemente ridotto rispetto a quello di mercato. Le agevolazioni consentite dall'intervento pubblico ed autorizzate dalla U.E. sono di due tipi. La prima è quella consentita da leggi delle pubbliche amministrazioni che sono state sottoposte al giudizio della U.E. e da questa autorizzate con la precisazione dei limiti di intervento; esse sono riferite ad ogni singolo investimento effettuato dall'impresa (aiuti autorizzati). La seconda è anch'essa consentita da provvedimenti legislativi delle pubbliche amministrazioni ma non necessita di autorizzazioni della U.E. poiché l'entità dell'aiuto concesso non è tale da incidere sul principio della concorrenza. Il limite di aiuto è rappresentato dall'ammontare delle agevolazioni accordate 100.000 € ("de minimis"); non è quindi un'agevolazione attribuita ad un singolo investimento ma attribuita all'impresa. Criteri di definizione delle piccole e medie imprese (PMI) Le PMI sono definite secondo la vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alle imprese. Una PMI deve possedere tre requisiti (con valori diversi per le PICCOLE e per le MEDIE imprese): 1. in relazione al numero di dipendenti 2. in relazione al valore dei fatturato o del bilancio annuo 3. in relazione all'indipendenza a) Piccole imprese del settore terziario/servizi • meno di 20 dipendenti; • fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di EURO o un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di EURO; • il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese, fino al terzo livello superiore, con limiti dimensionali eccedenti quelli soprá indicati (*). b) Medie lmprese del settore terziario/servizi • meno di 95 dipendenti; • fatturato annuo non superiore a 15 milioni di EURO o un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di EURO; • il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese, fino al terzo livello superiore, con limiti dimensionali eccedenti quelli sopra indicati (*). (*) Questa soglia può essere superata se: l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali a rischio o investitori istituzionali a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto,sull'impresa; il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter Legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di piccola impresa. fatturato Per fatturato si intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie delle società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite, nonché dell'I.V.A. e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari. totale di bilancio Per totale di bilancio si intende l'attivo patrimoniale al netto delle poste rettificative (fondi ammortamento, fondi rischi, ecc.). Nuove definizioni UE Le principali agevolazioni L. 215/92 Azioni positive per imprenditoria femminile Legge 488/92 Settore commercio Legge 449/97 art. 11 (e successive modifiche) L. 215/92 Azioni positive per imprenditoria femminile Soggetti beneficiari: le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazioni spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi rientranti nella definizioni comunitaria di piccola impresa, cioè: - massimo 50 dipendenti; - fatturato annuo inferiore a 7 milioni di euro o, in alternativa attivo netto di bilancio non superiore a 5 milioni di euro. Iniziative ammissibili: • nuove attività imprenditoriali, nonché acquisto di attività preesistenti o di ramo aziendale o mediante affitto per almeno cinque anni; • realizzazione di progetti aziendali innovativi connessi all'introduzione di qualificazione e innovazione di prodotto, innovazione tecnologica o organizzativa anche se finalizzata all'ampliamento e ammodernamento dell'attività; • acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità. Agevolazioni contributo in conto capitale in percentuale dell'investimento ammissibile: per iniziative per - avvio di attività, - acquisto di attività preesistenti e - progetti aziendali innovativi dal 15% al 50% per iniziative per acquisizione di servizi reali 30% sono esclusi: a) l'acquisto di terreni e fabbricati b) gli investimenti realizzati mediante commesse interne o oggetto di autofatturazione; c) l'avviamento; d) le spese di gestione. Priorità 1° criterio - Nuovi occupati rispetto agli investimenti ammessi. 2° criterio - Nuova occupazione femminile rispetto agli investimenti ammessi. 3° criterio - Nuovi investimenti rispetto agli investimenti totali. 4° criterio - Partecipazione femminile all'impresa. 5° criterio - Certificazioni ambientati e/o di qualità e programmi finalizzati al commercio elettronico. Consuntivo e revoca Il valore di ciascun criterio risultante a consuntivo può subire scostamenti in diminuzione, rispetto ai valori posti a base per la formazione della graduatoria, non superiore a 30 punti percentuali, mentre la media degli scostamenti in diminuzione dei criteri interessati non può superare i 20 punti percentuali. Il superamento dei predetti limiti di scostamento determina la revoca delle agevolazioni. Erogazione dei contributi In due quote: 1) la prima a far data dal trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione delle graduatorie di ammissione al contributo. La quota è pari al 30% dell'agevolazione concesse a fronte della realizzazione di una pari percentuale degli investimenti ammessi. 2) la seconda alla scadenza dei sei mesi dalla suddetta data per programmi di investimento con durata fino a 12 mesi e alla scadenza dei dodici mesi dalla medesima data per programmi con durata superiore. Erogazione a completa realizzazione dell'iniziativa con presentazione della relativa documentazione di spesa. L'erogazione avviene entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione. Viene trattenuto il 10% dell'agevolazione concessa che verrà erogato dopo il controllo della documentazione finale di spesa ed entro i successivi 9 mesi. Legge 449/97 art. 11 (e successive modifiche) Soggetti beneficiari: • piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso; • piccole e medie imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; • piccole e medie imprese del settore turistico Spese ammissibili sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni strumentali, strettamente pertinenti all'attività esercitata ed oggetto di ammortamento, quali: mobili ed arredi, biancheria, attrezzatura, macchinari, impianti generici e specifici, impianti e mezzi di sollevamento, macchine d'ufficio elettroniche, computer e sistemi telefonici, software; • non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costi relativi alla manodopera; • tutti i beni devono essere nuovi di fabbrica; • sono agevolabili gli investimenti fatturati successivamente al 1 ° gennaio 1999 e pagati per almeno il 30% all'atto della presentazione della domanda: Agevolazione credito d'imposta pari al 20% della spesa ammissibile da utilizzare per il pagamento delle imposte IRPEF ed IRPEG saldi e acconti o in diminuzione di eventuali versamenti IVA successivi alla dichiarazione dei redditi nella quale il credito d'imposta è stato indicato; il credito d'imposta viene calcolato sull'imponibile dei beni strumentali al netto di sconti e costi accessori; Legge 488/92 Settore commercio Settore interessato: commercio Agevolazione Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/capitale pari al 15% se Piccola Impresa ed al 7,5% se Media Impresa Delle spese ammissibili. Fondo di rotazione Agevolazione permanente che consiste in un contributo in conto interessi