Corso Abilitante alla
somministrazione di alimenti e
bevande 2004
IL RAPPORTO BANCA IMPRESA
Docente:
Rag. Nicola D’Orazio
L'approccio e la relazione



L'approccio con l'istituto di credito
non deve essere diverso da quello
che l'impresa intrattiene con gli altri
fornitori
La banca è un fornitore di servizi ed
opera in condizioni di mercato
La relazione non deve quindi essere
né di tipo subalterno, né di tipo
conflittuale
Il conto corrente


Il rapporto con l'istituto di
credito si concretizza con la
sottoscrizione del contratto di
conto corrente.
Con la sottoscrizione del
contratto si accettano le norme
che regoleranno il rapporto
Le condizioni di c/c
normalmente vengono indicati
 i tassi (sia quelli attivi per l'intestatario
del conto e quindi passivi per la banca che
quelli applicati su saldi a debito e quindi
attivi per la banca e passivi per
l'intestatario del conto),
 le spese generali (quelle relative ad ogni
operazione registrata sul conto, quelle per
la tenuta del conto, quelle di chiusura) e
 le valute che verranno applicate sulle
operazioni più frequenti (versamenti di
contanti, assegni circolari, assegni di
conto corrente tratti sulla stessa banca o
su altre banche); la valuta è la data da
cui maturano gli interessi.
Variabilità delle condizioni


Ovviamente tutte le condizioni
indicate sul contratto sono quelle del
giorno in cui viene acceso il rapporto
di conto corrente
la banca si riserva la facoltà di
variare tali condizioni dandone
comunicazione al correntista con
lettera semplice oppure con avviso
esposto nei locali della banca.
c/c Due aspetti importanti


tutte le comunicazioni fatte all'istituto
di credito relative a qualsiasi aspetto
del rapporto (intestazione, indirizzo,
condizioni) devono essere fatte con
raccomandata a.r. per poterle poi fare
valere
devono essere ben definite le persone
cui viene attribuita la facoltà di
disporre (con assegni, ordini di
bonifico, ordini di pagamento,
versamenti) sul conto corrente.
Delega

Nel caso di persone fisiche o ditte
individuali il problema non si pone;
in queste situazioni è prevista per
altro la possibilità di attribuire ad altri,
sottoscrivendo specifica modulistica
della banca di autorizzazione
(delega), la facoltà di operare sul
conto corrente.
Conti cointestati
o intestati a società

Nel caso invece di conti cointestati
o intestati a società devono essere
precisamente indicate le persone
autorizzate ad operare ed i limiti
delle loro facoltà operative. Per le
società detti limiti devono essere
quelli attribuiti con gli atti sociali e
riportati in documenti pubblici
(certificati rilasciati dalle C.C.I.A.A.).
Operazioni attive


sul conto corrente si può operare con
versamenti di contante, assegni circolari,
assegni di conto corrente tratti su conti
della stessa banca (della stessa filiale ove
opera il depositante o di altre filiali), o su
conti corrente di altre banche della stessa
piazza o di altre piazze.
Sul conto corrente possono confluire
inoltre versamenti effettuati da terzi
(bonifici) o altri tipi di accrediti
(maturazione di cedole di titoli obbligazioni
o dividendi di titoli azionari).
Operazioni passive






Sul conto corrente si può disporre del proprio
denaro o della possibilità di utilizzare lo scoperto
concesso dalla banca (fido per scoperto di
conto corrente)
con gli assegni,
con ordini permanenti di pagamento (es. l'affitto,
l'utilizzo delle carte di credito, ecc.),
con la domiciliazione delle utenze (le bollette di
luce, acqua, gas, telefono, ecc.)
con l'utilizzo della moneta elettronica (Bancomat)
e
con altre disposizioni occasionali di pagamenti.
Valuta

Tutte queste operazioni vengono
registrate sul conto corrente
cronologicamente per data di
effettuazione dell'operazione, ma ad
ogni operazione viene applicata una
data (valuta) dalla quale decorre il
conteggio degli interessi sul nuovo
saldo che si è venuto a determinare
dopo la registrazione dell'operazione.
Stacco valuta


La data da cui decorrono gli interessi
è successiva a quella di effettuazione
dell'operazione di uno o più giorni
secondo il tipo di versamento o di
accredito;
questa differenza di data (stacco
valuta) può essere oggetto di
contrattazione con l'istituto di credito
al fine di ridurla a tempi ragionevoli.
Valuta dell’assegno emesso

l'assegno emesso viene addebitato
con valuta il giorno di emissione e
che quindi l'assegno va compilato in
tutti i suoi elementi (luogo e data di
emissione, importo in cifre e in
lettere e indicazione del beneficiario)
dalla persona che ha la facoltà di
sottoscriverlo.
Estinzione del rapporto


la banca assume un atteggiamento
"punitivo" nei confronti dell'intestatario del
conto.
L'ordine di trasferimento ad altra banca di
conti con saldo a credito, deposito titoli e
altre forme di risparmio, viene eseguito
con tempi lunghissimi entro i quali il
depositante perde la disponibilità del suo
denaro e viene privato anche della
possibilità di utilizzare la moneta
elettronica (Bancomat e carte di credito).
Cautele per l’estinzione di c/c




opportuno avviare il nuovo rapporto con altra
banca staccando un assegno sulla banca che si
vuole abbandonare per la quasi totalità delle
proprie disponibilità.
rapporto si avrà cura di farsi rilasciare il
blocchetto di assegni ed il nuovo Bancomat e
Carte di Credito.
Si avrà anche cura di trasferire alla nuova banca
eventuali ordini di domiciliazione di pagamenti
vari, e delle utenze
. Solo dopo un congruo periodo di tempo
necessario per poter verificare l'andamento
regolare del nuovo rapporto si potrà impartire
ordine di estinzione del vecchio rapporto.
Estinzione di un conto debitore

Anche per l'estinzione di conti
corrente debitori è opportuno
provvedere, prima di impartire
l'ordine di estinzione, alla copertura
del saldo debitore per evitare che i
conteggi di chiusura si allunghino e
maturino ulteriori interessi e spese.
mezzi di pagamento elettronici

l'incasso del corrispettivo viene
gravato di commissioni da
riconoscere alle società di gestione
delle varie carte di credito e del
sistema Bancomat
l'estratto conto.




Esso è composto da due rendicontazioni:
la prima con data dell'operazione, valuta
applicata all'operazione, l'importo a debito o a
credito, e la descrizione dell'operazione;
la seconda è l'estratto conto scalare ove le
operazioni sono ordinate per valuta e ove è
riportato il conteggio dei numeri (cioè il prodotto
tra i saldi successivi del conto per il numero di
giorni nei quali detti saldi si sono mantenuti) che
viene utilizzato per il calcolo degli interessi.
Allo scalare può fare seguito il conteggio delle
competenze
conteggio delle competenze



calcolo degli interessi creditori e di
quelli debitori nelle varie aliquote
applicate, di
eventuali commissioni di massimo
scoperto (percentuale percepita
sull'importo massimo a debito del
periodo considerato) e di
tutte le spese relative alla tenuta del
conto.
I fidi di gestione





l'impresa e la banca sono reciprocamente
funzionali
Il fido non è un diritto
il fido deve essere commisurato nell'entità e nella
forma alle corrette e correnti esigenze
dell'impresa;
il costo complessivo del credito (tassi e oneri
accessori) deve essere chiaro, precisamente
definito e non gravoso
le garanzie a sostegno del credito accordato non
devono essere di valore spropositato rispetto
all'entità del fido e devono essere
prioritariamente prestate dal soggetto affidato.
Breve, medio e lungo termine



Fidi a breve termine (da 12 a 18
mesi)
Finanziamenti a medio termine:
coprono l'arco di un quinquennio
mentre i
Finanziamenti a lungo termine:
vanno dai 5 ai 10 - 15 anni.
Lo scoperto di conto corrente



È il più noto ma anche il più "pericoloso".
Il suo costo è superiore alle altre forme di
credito
oltre alla componente tasso, la cui misura
viene notevolmente aumentata se il saldo
debitore del conto corrente supera
l'ammontare del fido accordato, viene
gravato da una commissione (la
commissione di massimo scoperto)
calcolata in percentuale fissata dalla banca
sull'importo massimo utilizzato nel periodo
fissato per il conteggio di tutte le
competenze a debito, generalmente un
trimestre.
Ricorso al fido di c/c





L'impresa dovrebbe fare ricorso il meno possibile
a tale forma di affidamento:
l'utilizzo sempre teso e spesso eccedente è indice
di qualche disfunzione nella finanza aziendale.
L'utilizzo di questo tipo di fido dovrebbe essere
sempre elastico ed entro i limiti stabiliti.
Un'impresa produttiva o un'impresa di commercio
all'ingrosso dovrebbe correttamente finanziare il
ciclo produttivo e commerciale facendosi
anticipare, a costi sensibilmente inferiori, i crediti
verso la clientela.
Un'impresa di commercio al dettaglio, che incassa
contanti e paga i fornitori con dilazioni più o
meno lunghe, non dovrebbe avere necessità di
fidi per scoperto di conto o comunque la
necessità dovrebbe essere di entità assai
contenuta.
Altri fidi a breve


per anticipi su fatture
per sconto di portafoglio
riveniente da transazioni
commerciali (sconto effetti e
riba)
Sconto di crediti commerciali


Questi sono i fidi che intervengono
correttamente a finanziare i crediti
aziendali e che sostanzialmente servono a
coprire la differenza temporale tra
pagamenti ai fornitori e incassi dai clienti
laddove vi siano termini di pagamento più
corti dei termini d'incasso.
Con molta approssimazione si potrebbe
individuare l'entità di tale tipologia di fidi
commisurandola al fatturato aziendale che
si produce entro i termini d'incasso dei
crediti.
Costi dello sconto dei crediti
commerciali


questi fidi hanno un costo inferiore allo scoperto
di conto, costo rappresentato, in termini
finanziari, dal solo tasso al quale vengono
effettuate le operazioni ed applicato per un
periodo di tempo che va dal giorno di
presentazione alla banca dei titoli di credito
(ricevute, fatture, tratte) alla loro scadenza cui la
banca aggiunge un numero di giorni ("stacco
valuta") diverso a seconda che i debitori siano
sulla stessa piazza dell'azienda creditrice, e
magari clienti della stessa banca, oppure si
trovino su altre piazze più o meno distanti.
Questo periodo di "stacco valuta" può
essere negoziato con la banca.
Costi aggiuntivi
I costi aggiuntivi sono rappresentati
 dalla bollatura dei titoli di credito e
 dalle commissioni che la banca
richiede per procedere al loro incasso
e che sono alquanto diverse se i titoli
sono cartacei (commissioni più
elevate) o in forma elettronica
(commissioni meno elevate).
Altri fidi per operazioni specifiche



Se l'azienda opera con l'estero può farsi
anticipare le esportazioni o finanziare le
importazioni.
L'azienda può inoltre usufruire per
particolari, momentanee necessità di fidi
temporanei di breve durata per il
pagamento di imposte, tasse, mensilità
aggiuntive al personale
Il tasso applicato a queste operazioni è
generalmente inferiore a quello per lo
scoperto di conto e non è gravato da altre
commissioni.
Regola

È quindi opportuno, a fronte di
specifiche necessità aziendali,
ricercare appropriate forme di
credito anziché far ricorso in
maniera sistematica allo
scoperto di conto, soprattutto se
l'utilizzo è concesso dalla banca
in eccedenza all'importo del fido
accordato.
Garanzie e consorzi fidi


In tema di garanzie generalmente richieste dalla
banca per la concessione di fidi di gestione, esse
saranno prioritariamente rappresentate
dall'impegno personale dell'imprenditore.
Qualora la banca non ritenesse sufficienti, per
l'entità e la tipologia dei fidi richiesti, le garanzie
che l'imprenditore è in grado di prestare, giova
ricordare l'esistenza delle Cooperative e dei
Consorzi di garanzia collettiva fidi, organismi sorti
con spirito mutualistico tra imprenditori, per
agevolare l'accesso al credito.
I consorzi fidi permettono


Facilitazioni all’accesso al credito
(garanzia)
Migliori condizioni
I finanziamenti a medio/lungo
termine


A questo tipo di finanziamenti deve
correttamente far ricorso l'impresa
quando effettua investimenti in beni
materiali o anche immateriali il cui
costo è ripartito su più esercizi.
I finanziamenti a medio termine
coprono l'arco di un quinquennio
mentre i finanziamenti a lungo
termine vanno dai 5 ai 10 - 15 anni.
Finanziamenti a medio termine


si utilizzano normalmente per investimenti in
attrezzature, arredi, mezzi di trasporto connessi
con l'attività esercitata, modesti interventi di
ammodernamento e/o ristrutturazione di
immobili, sempre destinati all'attività, ed anche
per azioni di promozione, commercializzazione ed
attività di consulenza e assistenza per
l'innovazione tecnica e organizzativa dell'impresa.
Anche l'acquisizione di un volume di scorte che
rappresenta la base "stabile" del magazzino può
rientrare, soprattutto nella fase iniziale, nel
concetto di investimento e quindi essere oggetto
di finanziamento a medio termine.
Finanziamenti a lungo termine

I finanziamenti a lungo termine,
invece, sono utilizzati per
acquisizioni, costruzioni,
ristrutturazioni di immobili.
Errore da evitare


Molto spesso, e soprattutto per pigrizia o scarsa
informazione , il piccolo imprenditore utilizza il
credito a breve (lo scoperto di conto) per
investimenti di importo contenuto, anziché
attingere al finanziamento a medio termine.
Ciò provoca, dopo qualche esercizio e soprattutto
se l'andamento aziendale non ha consentito un
adeguato autofinanziamento, un peso eccessivo
di indebitamento a breve termine il cui costo
sovente annulla il margine prodotto dall'attività
aziendale.
Rimedio: gestione razionale
dell’indebitamento


Il rimedio cui si fa ricorso in queste
situazioni è quello di trasferire al
medio termine tutto o gran parte
dell'indebitamento a breve e cioè
chiedere
alla banca la concessione di un
finanziamento a medio termine
per consolidamento di passività a
breve.
Fin.a medio t. forma e garanzie

I finanziamenti (detti anche
mutui) a medio termine
assumono, di norma, e
principalmente se sono richiesti per
investimenti, la forma
chirografaria cioè la stesura di un
semplice contratto tra la banca e
l'impresa finanziata senza la
prestazione di garanzie reali.
Fin.a lungo t. forma e garanzie



I finanziamenti a lungo termine, invece, di
importo consistente e che"legano" l'impresa e la
banca per un consistente periodo di
tempo,assumono la forma ipotecaria cioè la
banca iscrive ipoteca sull'immobile oggetto del
finanziamento.
In questo caso la forma assunta dal contratto è
quella notarile.
È quindi da tenere in considerazione che la
stesura del contratto comporterà vari oneri tra
cui, principalmente, le spese di perizia per
stabilire il valore dell'immobile offerto in
garanzia, le spese notarili, l'imposta sostitutiva.
Estinzione anticipata

Da evidenziare, in proposito, che
l'eventuale anticipata estinzione del
finanziamento, rispetto alla scadenza
pattuita, può provocare l'addebito di
specifica commissione.
piano di ammortamento
Ogni finanziamento viene corredato da
un piano di ammortamento nel
quale vengono evidenziati:
 l'importo della rata con distinte le
sue due componenti (quota di
capitale da rimborsare alle singole
scadenze e relativi interessi) ed il
 debito capitale residuo.
Tasso fisso o variabile?


L'esperienza consiglia di stipulare
finanziamenti a tassi variabili cioè che
seguono l'andamento del costo del
denaro.
I finanziamenti a tasso fisso, soprattutto
quelli di lungo periodo, contengono una
non trascurabile componente di rischio
rappresentata dalla fissazione di un onere
finanziario che, nel tempo, potrebbe
divenire eccessivamente gravoso.
Finanziamenti in valuta

I finanziamenti in valuta possono
essere convenienti per le aziende che
hanno transazioni internazionali ed
introitano lo stesso tipo di valuta con
la quale è stato erogato il
finanziamento, annullando così il
rischio di cambio.
Le agevolazioni






L'Amministrazione centrale e le Amministrazioni
locali hanno, tra i propri compiti istituzionali,
quello di favorire la crescita economica e quindi la
nascita e lo sviluppo delle imprese e,
conseguentemente, dei livelli occupazionali.
A tal fine intervengono in situazioni ben definite e
relative a specifici settori e, all'interno di questi, a
singoli comparti, con aiuti agli investimenti
consentiti dalla U.E. e che si concretizzano in
contributi in conto capitale,
contributi in conto interessi,
crediti d'imposta
finanziamenti a tasso agevolato.
I contributi in conto capitale

sono costituiti da erogazioni calcolate
in forma percentuale sull'ammontare
dell'investimento;
i contributi in conto interesse

sono erogazioni calcolate sempre in
forma percentuale ma
sull'ammontare degli interessi
prodotti dai mutui a medio/lungo
termine contratti dall'impresa per la
realizzazione degli investimenti;
i crediti d'imposta


Sono benefici riconosciuti
dall'amministrazione finanziaria dello
Stato sul conto fiscale dell’impresa
sono sempre calcolati in forma
percentuale sull'ammontare
dell'investimento e vengono utilizzati
per il pagamento di imposte (IRPEF
IRPEG IVA ecc.);
i finanziamenti agevolati

altro non sono che finanziamenti a
medio/lungo termine erogati dalle
banche a sostegno di nuovi
investimenti che per un meccanismo
di intervento della pubblica
amministrazione vengono erogati ad
un tasso più o meno
consistentemente ridotto rispetto a
quello di mercato.
Le agevolazioni consentite dall'intervento pubblico ed
autorizzate dalla U.E. sono di due tipi.
 La prima è quella consentita da leggi delle
pubbliche amministrazioni che sono state
sottoposte al giudizio della U.E. e da questa
autorizzate con la precisazione dei limiti di
intervento; esse sono riferite ad ogni singolo
investimento effettuato dall'impresa (aiuti
autorizzati).
 La seconda è anch'essa consentita da
provvedimenti legislativi delle pubbliche
amministrazioni ma non necessita di
autorizzazioni della U.E. poiché l'entità dell'aiuto
concesso non è tale da incidere sul principio della
concorrenza.
Il limite di aiuto è rappresentato dall'ammontare
delle agevolazioni accordate 100.000 € ("de
minimis");
non è quindi un'agevolazione attribuita ad un
singolo investimento ma attribuita all'impresa.
Criteri di definizione delle
piccole e medie imprese (PMI)





Le PMI sono definite secondo la vigente
disciplina comunitaria in materia di aiuti di
stato alle imprese.
Una PMI deve possedere tre requisiti
(con valori diversi per le PICCOLE e per le
MEDIE imprese):
1. in relazione al numero di dipendenti
2. in relazione al valore dei fatturato o
del bilancio annuo
3. in relazione all'indipendenza
a) Piccole imprese del settore
terziario/servizi



• meno di 20 dipendenti;
• fatturato annuo non superiore a 2,7
milioni di EURO o un totale di bilancio
annuo non superiore a 1,9 milioni di
EURO;
• il cui capitale o i cui diritti di voto non
sono detenuti per il 25% o più da una sola
impresa, oppure, congiuntamente, da più
imprese, fino al terzo livello superiore, con
limiti dimensionali eccedenti quelli soprá
indicati (*).
b) Medie lmprese del settore
terziario/servizi



• meno di 95 dipendenti;
• fatturato annuo non superiore a 15
milioni di EURO o un totale di bilancio
annuo non superiore a 10,1 milioni di
EURO;
• il cui capitale o i cui diritti di voto non
sono detenuti per il 25% o più da una sola
impresa, oppure, congiuntamente, da più
imprese, fino al terzo livello superiore, con
limiti dimensionali eccedenti quelli sopra
indicati (*).
(*) Questa soglia può essere
superata se:


l'impresa è detenuta da società di investimenti
pubblici, società di capitali a rischio o investitori
istituzionali a condizione che questi non esercitino
alcun controllo, individuale o
congiunto,sull'impresa;
il capitale è disperso in modo tale che sia
impossibile determinare da chi è detenuto e se
l'impresa dichiara di poter Legittimamente
presumere che non è detenuto per il 25% o più
da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da
più imprese non conformi alla definizione di
piccola impresa.
fatturato

Per fatturato si intende l'importo
netto del volume d'affari che
comprende gli importi provenienti
dalla vendita di prodotti e dalla
prestazione di servizi rientranti nelle
attività ordinarie delle società,
diminuiti degli sconti concessi sulle
vendite, nonché dell'I.V.A. e delle
altre imposte direttamente connesse
con il volume d'affari.
totale di bilancio

Per totale di bilancio si intende
l'attivo patrimoniale al netto delle
poste rettificative (fondi
ammortamento, fondi rischi, ecc.).
Nuove definizioni UE
Le principali agevolazioni



L. 215/92 Azioni positive per
imprenditoria femminile
Legge 488/92 Settore
commercio
Legge 449/97 art. 11 (e
successive modifiche)
L. 215/92 Azioni positive per
imprenditoria femminile





Soggetti beneficiari:
le società cooperative e le società di persone, costituite in
misura non inferiore al 60% da donne,
le società di capitali le cui quote di partecipazioni spettino in
misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di
amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da
donne, nonché
le imprese individuali gestite da donne,
che operino nei settori dell'industria, del commercio,
dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi
rientranti nella definizioni comunitaria di piccola impresa,
cioè:
- massimo 50 dipendenti;
- fatturato annuo inferiore a 7 milioni di euro o, in
alternativa attivo netto di bilancio non superiore a 5 milioni
di euro.
Iniziative ammissibili:



• nuove attività imprenditoriali, nonché acquisto di attività
preesistenti o di ramo aziendale o mediante affitto per
almeno cinque anni;
• realizzazione di progetti aziendali innovativi connessi
all'introduzione di qualificazione e innovazione di prodotto,
innovazione tecnologica o organizzativa anche se finalizzata
all'ampliamento e ammodernamento dell'attività;
• acquisizione di servizi destinati all'aumento della
produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento
delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il
collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche
di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché
per lo sviluppo di sistemi di qualità.
Agevolazioni



contributo in conto capitale in percentuale
dell'investimento ammissibile:
per iniziative per
- avvio di attività,
- acquisto di attività preesistenti e
- progetti aziendali innovativi
dal 15% al 50%
per iniziative per acquisizione di servizi
reali 30%
sono esclusi:




a) l'acquisto di terreni e fabbricati
b) gli investimenti realizzati
mediante commesse interne o
oggetto di autofatturazione;
c) l'avviamento;
d) le spese di gestione.
Priorità






1° criterio - Nuovi occupati rispetto agli
investimenti ammessi.
2° criterio - Nuova occupazione femminile
rispetto agli investimenti
ammessi.
3° criterio - Nuovi investimenti rispetto agli
investimenti totali.
4° criterio - Partecipazione femminile
all'impresa.
5° criterio - Certificazioni ambientati e/o di
qualità e programmi finalizzati al commercio
elettronico.
Consuntivo e revoca


Il valore di ciascun criterio risultante a
consuntivo può subire scostamenti in
diminuzione, rispetto ai valori posti a base
per la formazione della graduatoria, non
superiore a 30 punti percentuali, mentre
la media degli scostamenti in diminuzione
dei criteri interessati non può superare i
20 punti percentuali.
Il superamento dei predetti limiti di
scostamento determina la revoca delle
agevolazioni.
Erogazione dei contributi






In due quote:
1) la prima a far data dal trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione delle graduatorie di ammissione al
contributo. La quota è pari al 30% dell'agevolazione
concesse a fronte della realizzazione di una pari percentuale
degli investimenti ammessi.
2) la seconda alla scadenza dei sei mesi dalla suddetta
data per programmi di investimento con durata fino a 12
mesi e alla scadenza dei dodici mesi dalla medesima data
per programmi con durata superiore.
Erogazione a completa realizzazione dell'iniziativa con
presentazione della relativa documentazione di spesa.
L'erogazione avviene entro 30 giorni dalla presentazione
della richiesta di erogazione.
Viene trattenuto il 10% dell'agevolazione concessa che
verrà erogato dopo il controllo della documentazione finale
di spesa ed entro i successivi 9 mesi.
Legge 449/97 art. 11
(e successive modifiche)




Soggetti beneficiari:
• piccole e medie imprese
commerciali di vendita al dettaglio ed
all'ingrosso;
• piccole e medie imprese di
somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande;
• piccole e medie imprese del settore
turistico
Spese ammissibili




sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni
strumentali, strettamente pertinenti all'attività esercitata
ed oggetto di ammortamento, quali: mobili ed arredi,
biancheria, attrezzatura, macchinari, impianti generici e
specifici, impianti e mezzi di sollevamento, macchine
d'ufficio elettroniche, computer e sistemi telefonici,
software;
• non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di
autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costi relativi
alla manodopera;
• tutti i beni devono essere nuovi di fabbrica;
• sono agevolabili gli investimenti fatturati successivamente
al 1 ° gennaio 1999 e pagati per almeno il 30% all'atto
della presentazione della domanda:
Agevolazione


credito d'imposta pari al 20% della spesa
ammissibile da utilizzare per il pagamento
delle imposte IRPEF ed IRPEG saldi e
acconti o in diminuzione di eventuali
versamenti IVA successivi alla
dichiarazione dei redditi nella quale il
credito d'imposta è stato indicato;
il credito d'imposta viene calcolato
sull'imponibile dei beni strumentali al
netto di sconti e costi accessori;
Legge 488/92 Settore
commercio
Settore interessato: commercio
 Agevolazione
 Le agevolazioni concedibili consistono
in un contributo in c/capitale pari al
 15% se Piccola Impresa ed al
 7,5% se Media Impresa
 Delle spese ammissibili.
Fondo di rotazione

Agevolazione permanente che
consiste in un contributo in conto
interessi
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Corso di organizzazione aziendale Apprendisti 2003