FINALITA’ DEL BILANCIO


LA
FINALITA’
DEL
BILANCIO
E’
QUELLA
DI
RAPPRESENTARE E GARANTIRE LA VERIDICITA’ DEI
RISULTATI UFFICIALI DELLE GESTIONI PATRIMONIALE ,
ECONOMICA E FINANZIARIA DELLA COOPERATIVA.
NELLE SOCIETA’ COOPERATIVE L’INFORMATIVA DI
BILANCIO ASSUME PARTICOLARE RILEVANZA POICHE’
CON ESSA SI EVIDENZIA LA REALIZZAZIONE O MENO DI
UN PROFITTO CHE SIA ESPRESSIONE DELLA CAPACITA’
DELL’IMPRESA DI
CONTINUARE AD OPERARE SUL
MERCATO DI RIFERIMENTO E NEL CONTEMPO REALIZZI LE
FINALITA’ MUTUALISTICHE TIPICHE DELLE COOPERATIVE.
TIPICITA’ DEL BILANCIO
DELLE SOC.COOPERATIVE

LE COOPERATIVE , PUR ATTINGENDO AI PRINCIPI
DI REDAZIONE DEL BILANCIO DALLE SOC. DI
CAPITALI ( ARTICOLI 2423 E SS DEL C.C.),
DEVONO FORNIRE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE E
SUPPLEMENTARI PER MODELLARE LE NORME
CODICISTICHE DI BILANCIO ALLE PECULIARITA’
DELLE STESSE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALLA SODDISFAZIONE DEI BISOGNI DEI SOCI
MEDIANTE
LA
PRATICA
DEI
PRINCIPI
MUTUALISTICI.
CARATTERISTICHE DELLE
SOCIETA’ COOPERATIVE
La riforma del diritto societario ha innovato
profondamente la disciplina delle società
cooperative, distinguendo tra:
 Cooperative a mutualità prevalente;
 Cooperative diverse da quelle a mutualità
prevalente.
SCOPO MUTUALISTICO
La natura delle società cooperative si caratterizza per lo scopo
mutualistico perseguito:
Art. 2511 c.c.- definisce le cooperative in relazione allo scopo
mutualistico;
Art. 2521 c.c.- richiede che l’atto costitutivo stabilisca le
regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica;
Art. 2512 c.c.- individua gli scambi mutualistici rispetto ai
quali deve calcolarsi la prevalenza;
Art. 2513 c.c.- individua le condizioni per il conseguimento
dell’oggettivo requisito della prevalenza nello scambio
mutualistico con i soci ;
Art 2514 c.c – prevede i requisiti delle cooperative a mutualità
prevalente
IL BILANCIO D’ ESERCIZIO DELLE
SOCIETA’ COOPERATIVE
e le relative peculiarità
Finalità del bilancio:
Complesso di informazioni in grado di evidenziare la situazione
patrimoniale economia e finanziaria dell’impresa. Il bilancio è un sistema di primaria
importanza poiché permette di collegare l’impresa in generale, e la cooperativa in
particolare ai soggetti che con essa interagiscono: soci, amministratori, clienti,
creditori, terzi in genere compreso in primis l’erario.
Il bilancio si compone ai sensi del 2423 del c.c. dello stato patrimoniale del conto
economico e della nota integrativa.
Questi tre documenti formano un tutt’uno inscindibile
 Il Bilancio di esercizio è disciplinato dagli artt. del C.C. dal 2423 al 2435 bis.
 Le norme del CC definiscono i seguenti aspetti:
 Finalità del Bilancio di esercizio;
 Principi di redazione del bilancio;
FINALITA’ DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
Art. 2423 del c.c (redazione del bilancio secondo comma):
“ il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’
esercizio”.
 Chiarezza del bilancio: può essere ottenuta con il rispetto delle disposizioni relative alla
struttura dello stesso attraverso l’adozione di schemi vincolanti e dal contenuto
obbligatorio definito per legge in tal senso: prospetti contabili e NI devono rendere
agevole la lettura.
 Art. 2423 ter: Le voci dello Sp e Ce devono essere iscritte nell’ordine indicato e separatamente
 Divieto raggruppamento voci e compensazioni di partite
 Schemi di bilancio tassativamente conformi a quanto contenuto negli artt. 2424 ( SP) e
2425 ( CE) del codice civile.
La NI ( art. 2427 C.C) ha un ruolo fondamentale per rendere chiaro il bilancio,deve avere un
contenuto esauriente ed esaustivo ma non eccessivo ed utilizzare tabelle e prospetti per rendere
agevole la lettura.
 Rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del
risultato economico della gestione:
 Si concretizza nell’osservanza delle norme di legge previste;
 Non prevede l’esposizione di una verità oggettiva delle realtà aziendale;
 Pretende la correttezza e la coerenza delle valutazioni con la realtà dell’impresa che
queste devono rappresentare ( informativa complementare – deroghe );
FINALITÀ DEL BILANCIO D’ ESERCIZIO









PRINCIPI DI REDAZIONE:
Continuità: ci si riferisce ad imprese in funzionamento
( principio del going concern);
Prudenza : iscrizione in bilancio di tutte le perdite anche presunte, non
iscrizione degli utili sperati;
Competenza: si considerano i costi ed i ricavi riferibili all’esercizio
indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento;
Valutazione separata degli elementi eterogenei delle singole voci;
Costanza nei criteri di valutazione
Costante comparazione dei valore degli ultimi due esercizi ;
Garanzia di valutazioni ragionevoli, non essendo più consentite
valutazioni, ad esempio effettuate in adesione a previsioni di natura
squisitamente fiscale
PRINCIPI CONTABILI:
regole di formazione del bilancio, integrano i principi del C.C.
LA SITUAZIONE FINANZIARIA




Normativa di riferimento : Art.2423 del c.c e Decreto Ministero
del Lavoro del 12 Marzo 1993;
E’ un dato richiesto in modo esplicito anche nei verbali ispettivi
E’ QUEL DOCUMENTO CHE ILLUSTRA ATTRAVERSO
L’ESPOSIZIONE DI VALORI RICONCILIABILI CON LO STATO
PATRIMONIALE, LA CAPACITA’ DELL’IMPRESA DI
ASSOLVERE ALLE OBBLIGAZIONI E SODDISFARE LE
NECESSITA’ DI NATURA FINANZIARIA CHE SI
MANIFESTANO NELL’AMBITO DI UN PERIODO DEFINITO, DI
NORMA CORRISPONDENTE ALL’ESERCIZIO;
POTRANNO DUNQUE ESSERE EVIDENZIATI:
 La liquidità per cassa e liquidità con disponibilità immediata;
 Il circolante netto, per le attività nette a breve.
LA SITUAZIONE FINANZIARIA
DISPONIBILITA’ FINANZIARIE INIZIALI
+
FONTI INTERNE
Disponibilità finanziarie generate dalla gestione
Utile d’esercizio
Ammortamenti
Accantonamenti
variazione netta tfr (acc.ti-utilizzi)
Variazioni rimanenze(riduzioni-aumenti)
Variazione altre attività correnti(riduzioni-aumenti)
Variazioni passività a breve (aumenti-riduzioni)
+
+
+
+
+\+\+\+\-
FONTI ESTERNE
Aumento capitale sociale versato
+
IMPIEGHI
Distribuzione utili
Recesso soci
Investimenti in immobilizzazioni mat. ed immat.
-
Variazione netta disponibilità finanziarie
(somma algebrica di fonti ed impieghi)
Disponibilità finanziarie finali
Alla voce disponibilità finanziarie iniziali si indicano:
-la liquidità di cassa e le voci dell’attivo con disponibilità immediata;
-In alternativa, il capitale circolante netto.
+\-
+\+\-
BILANCIO SOC. COOPERATIVE

ART 2519 c.c – alle società cooperative si applicano in
quanto compatibili le disposizioni sulle società per azioni;

In materia di bilancio anche per le cooperative le norme di
riferimento sono quelle contenute negli artt. dal 2423 al
2429 del c.c;

Se lo statuto prevede l’applicazione delle norme sulle srl e
l’attivo dello stato patrimoniale è inferiore ad un milione di
euro ovvero il numero dei soci cooperatori è inferiore a a
venti si applicano le nome sul bilancio dettate per le
società a responsabilità limitata .
INFORMATIVA NEI BILANCI
DELLE COOPERATIVE

ANCHE LE SOC. COOPERATIVE REDIGONO
IL BILANCIO SECONDO LO SCHEMA DELLA
IV DIRETTIVA CEE RECEPITO NEL NOSTRO
ORDINAMENTO INTERNO ( STATO
PATRIMONIALE , CONTO ECONOMICO ,
NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA
GESTIONE);

LE COOP. POSSONO BENEFICIARE DELLE
NORME SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO
ABBREVIATO ;
INFORMATIVA BILANCIO
SOC.COOPERATIVE - SEGUE



IL BILANCIO , DEVE
EVIDENZIARE :
- LA DISTINZIONE DEI
VALORI CONSEGUITI
DAGLI SCAMBI
MUTUALISTICI;
I VALORI CHE
CONSEGUONO ALLE
GESTIONI
MUTUALISTICHE



ALLOCAZIONI
IN
BILANCIO :
CONTO ECONOMICO E
NOTA INTEGRATIVA;
S.P/CONTO
ECONOMICO/NOTA
INTEGRATIVA
INFORMATIVA BILANCIO
SOC.COOPERATIVE - SEGUE


LE VOCI CHE
COMPONGONO IL
CAP.SOCIALE ( SE DIVERSE
CATEGORIE DI SOCI) E LA
GESTIONE DELLE RISERVE
INDIVISIBILI
- IL METODO APPLICATO
PER LA VALUTAZIONE
DEGLI SCAMBI
MUTUALISTICI ED I CRITE
RI EX ART. 2513 DEL C.C

STATO
PATRIMONIALE
/
NOTA INTEGRATIVA

NOTA INTEGRATIVA
INFORMATIVA BILANCIO
SOC.COOPERATIVE - SEGUE



I RISTORNI ED I CRITERI DI
FORMAZIONE DEGLI
STESSI
- I PRESTITI SOCIALI E GLI
INTERESSI PASSIVI AD
ESSI CONNESSI ;
LA RAPPRESENTAZIONE
DEI RAPPORTI CON I SOCI
COOPERATORI E
FINANZIATORI



S.P.PATRIMONIALE/
CONTO ECONOMICO/
NOTA INTEGRATIVA
S.P.PATRIMONIALE/
CONTO ECONOMICO
S.P.PATRIMONIALE/
CONTO ECONOMICO/
NOTA INTEGRATIVA
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER
LE SOCIETA’ COOPERATIVE
Alcuni articoli del codice civile prevedono una
informativa supplementare per le soc. cooperative :
 Art. 2513 – criteri per la definizione della prevalenza;
 Art. 2528 – deliberazioni relative all’ammissione di
soci;
 Art 2545 – relazione sul perseguimento dei fini
mutualistici ;
 Art 2545 sexies – ristorni
Art. 2513 – criteri per la definizione della
prevalenza







Occorre documentare in Nota Integrativa la condizione di prevalenza , in funzione delle diverse
tipologie di cooperative ( di consumo, agricole , di produzione e lavoro etc ) evidenziando
contabilmente i parametri previsti dall’art. 2513. E’ opportuno indicare tali dati in via separata
anche nel Conto Economico.
Il criterio seguito dal legislatore è stato quello di legare la prevalenza alla soglia quantitativa del
c.d. cinquanta per cento ;
La finalità della norma è quella di non contrastare le aspettative del mondo cooperativistico verso
assetti aziendali moderni e competitivi mediante un apporto significativo delle economie terze ;
Le cooperative sociali sono prevalenti di diritto, e quindi coop. a mutualità prevalente , se
rispettano le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 indipendentemente dai requisiti
stabiliti all’art.2513 del c.c.
Le coop. a mutualità non prevalente non hanno alcun obbligo di dimostrazione dell’intensità dello
scambio mutualistico nei confronti dei soci non applicandosi ad esse le disposizioni di cui agli artt.
2512-2513 e 2514 del c.c. riservate esclusivamente alle coop.a mutualità prevalente .
Le coop a mutualità non prevalente per usare la locuzione “cooperativa” devono in ogni caso dare
prova , ex art. 2511 del c.c, dell’esistenza di uno scambio mutualistico , seppur limitato, con i
propri soci .
Gli amministratori di tale cooperative dovranno informare i soci nella Relazione sulla gestione o
Nota Integrativa in caso di non obbligatorietà della Relazione sulla gestione circa lo scambio
mutualistico ed i dati relativi all’attività svolta con i soci , distinguendo eventualmente le diverse
gestioni mutualistiche .
Art. 2513 – criteri per la definizione
della prevalenza - segue





Informativa di bilancio :
A) qualificazione della cooperativa ( mutualita’
prevalente/ mutualita’ non prevalente;
B) descrizione oggetto e scambio mutualistico;
C) iscrizione in bilancio e tecniche adottate per
distinguere i valori ex art 2513 del c.c;
I dati di bilancio contenuti nell’informativa
dovranno essere riepilogati nel modello C17 per il
deposito del bil.d’esercizio presso l’Albo delle
soc.cooperative
Esempi di informativa ex art.2513 del c.c
Voce di
bilancio
B9





Descriz.
val.di bilancio
Di cui lavoro dei soci
Di cui lavoro
dei terzi
COSTO DEL
LAVORO
50.000
35.000
15.000
% lavoro
soci
70%
Soc. coop. di produzione e lavoro :
Obiettivo – mutualità: fornire occasioni di lavoro ai propri soci :
Criterio della prevalenza :la coop. esaminata ha operato prevalentemente con i soci .
Se si realizzano più scambi mutualistici la condizione di prevalenza è documentata
facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali previste per le differenti
tipologie di cooperative ex art. 2513 del c.c.
Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il
valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o
del valore totale dei prodotti.
INDICI DI MUTUALITÀ

LA COOPERATIVA DEVE MANTENERE UINA COSTANTE ATTENZIONE
AL PERMANERE DEI SUOI CONNOTATI MUTUALISTICI E TALE ANALISI
SARA’ TANTO PIU’ RILEVANTE QUANTO PIU’ LA COOPERATIVA SI
TROVERA’ A SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA’ SOCIALE CON TERZI
NON SOCI.
 IL C.C. PREVEDE NORME CHE DISCIPLINANO IL GRADO DI
PARTECIPAZIONE DEI SOCI ALLA ATTIVITA’ DELL’IMPRESA MA NON
DA INFORMAZIONI CIRCA IL GRADO DI PARTECIPAZIONE DEI SOCI
ALLA VITA SOCIALE ED ALLA CAPACITA’ DELLA COOPERATIVA DI
INCREMENTARE TALE PARTECIPAZIONE
 GLI INDICI DI MUTUALITA’ POSSONO ESSERE UN VALIDO AUSILIO PER
MISURARE IL GRADO DI MUTUALITA’ DI UNA COOPERATIVA .
 ALCUNI INDICATORI SIGNIFICATIVI:
 Ip= sp\st
Dove ip indice di presenza e st soci totali
 Ia= sa\st
Dove sa evidenzia il numero soci amm.ri presenti nell’assemblea.
INDICI DI MUTUALITÀ SEGUE

INDICI DI MUTUALITA’ COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO :

A) NUMERO SOCI LAVORATORI / NUMERO TOTALE LAVORATORI;
B) COSTI DIRETTI / ALTRI COSTI
C) COSTO DEL LAVORO DEI SOCI / RICAVI DELLE VENDITE (
COSIDDETTO INDICE DI PRODUTTIVITA’ MUTUALISTICA
L’INDICE DI CUI ALLA LETTERA B) , DEFINITO INDICE DI MUTUALITA’
DELLA PRODUZIONE ESPRIME IL RAPPORTO TRA I COSTI DIRETTI (
FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DELO SCOPO SOCIALE .
(RETRIBUZIONE DEI SOCI IN TERMINI DIRETTI,INDIRETTI E DIFFERITI )
E GLI ALTRI COSTI ( RETRIBUZIONE DEI TERZI + ALTRI COSTI
RESIDUALI ). NELL’INDICE NON VENGONO CONSIDERATI I COSTI
STRUMENTALI AL PERSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE (
MATERIALI/ SERVIZI ETC)
L’ULTIMO INDICE E’ MOLTO INTERESSANTE IN QUANTO INDICA
QUANTA PARTE DEL FATTURATO DELLA COOPERATIVA
E’
DESTINATO ALLE FINALITA’ MUTUALISTICHE




INDICI DI MUTUALITÀ SEGUE






CON RIFERIMENTO ALL’INDICE DI CUI AALLA LETTERA B) ( INDICE DI
MUTUALITA’ DELLA PRODUZIONE ) I VALORI DI RIFERIMENTO SONO :
- SE L’INDICE E’ :
MAGGIORE O UGUALE A 3 LA MUTUALITA’ DELLA COOPERATIVA APPARE
AFFERMATA;
MAGGIORE DI 1,1 MA INFERIORE A 3 LA MUTUALITA’ DELLA COOPERATIVA
E’ IN CORSO DI FORMAZIONE E BISOGNA QUINDI ALLARGARE L’INDAGINE
AD UNA ARCO TEMPORALE MAGGIORE ;
MINORE O UGUALE AD 1,1 LA MUTUALITA’ DELLA COOPERATIVA NON
APPARE PRESENTE.
INDICI DI MUTUALITA’ COOP. AGRICOLE :

A) COSTO DEI PRODOTTI CONFERITI DAI SOCI / ALTRI COSTI
 ANCHE IN TAL CASO I COSTI STRUMENTALI SONO NEUTRI RISPETTO AL
VALORE DELL’INDICE ;

B) COSTO DEI PRODOTTI CONFERITI DAI SOCI / RICAVI
Art 2428 del c.c. - informativa



La riforma del diritto societario ha sottolineato il carattere
aperto della cooperativa ;
Nella relazione sulla gestione o, qualora non obbligatoria ,
nella Nota Integrativa gli amministratori della coop. devono
informare i soci delle determinazioni assunte in merito
all’ammissione di nuovi soci .
In particolare tale obbligo si riferisce alla necessita’ di
evidenziare le politiche associative della coop ed il rispetto
delle regole statutarie, regolamentari e di legge relativamente
ai provvedimenti adottati
Art. 2545 del c.c. - criteri seguiti
nella gestione sociale



Gli amministratori ed i sindaci delle società cooperative ,
in occasione dell’approvazione del bilancio debbono, nelle
relazioni previste dall’art. 2428 del c.c. ( relazione sulla
gestione o Nota integrativa se bil.abbreviato) e dall’art.
2429 del c.c ( relazione del Collegio Sindacale ) indicare
specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per
il conseguimento dello scopo mutualistico.
Tale adempimento e’ richiesto anche dall’art.2 L. 59/1992;
Gli amministratori devono pertanto indicare in modo
dettagliato tutte le attivita’ svolte dalla cooperativa per
coniugare i termini mutualita’ ed impresa .
Art. 2545-octies- perdita qualifica di
cooperativa a mutualità prevalente


La coop. perde la qualifica di cooperativa a mutualità
prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non
rispetti la condizione di prevalenza di cui all’art.2513 del
c.c , ( perdita c.d involontaria della qualifica ) ovvero
quando modifichi le previsioni statutarie di cui all’art.
2514 ( perdita c.d volontaria della qualifica);
Da rilevare che relativamente all’ipotesi di perdita del
requisito per mancato rispetto delle condizioni di
prevalenza è intervenuta la Circolare del MAP ( Ministero
attività produttive) , la n. 648 del 13 gennaio 2006 , che ha
chiarito come in tale evenienza la cooperativa diventa a
mutualita’ non prevalente a decorrere dal medesimo
secondo esercizio in cui si sostanzia il venir meno dei
parametri di legge
Art. 2545-octies- perdita qualifica di
cooperativa a mutualità prevalente segue




La coop che perde la qualifica di cooperativa a mutualità
prevalente a seguito delle modifiche intervenute ex L.
99/2009 deve redigere il bilancio starordinario , di cui al 2°
comma dello stesso art. 2545 –octies solamente in tali
ipotesi :
A) modifica dellle previsioni statutarie di cui all’art. 2514
c.c ;
B) avvenuta emissione strumenti finanziari .
Il bilancio straordinario è finalizzato a determinare il
valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle
riserve indivisibili.
Art. 2545-octies- perdita qualifica di
cooperativa a mutualità prevalente segue
Secondo l’opinione dominante in dottrina la perdita della
qualifica della cooperativa a mutualità prevalente , per
qualsivoglia causa avvenga , non determina la devoluzione
del patrimonio indivisibile.
Diverso è l’orientamento sia della Commisssione centrale
per le Cooperative presso il Ministero Attività produttive (
ora Sviluppo Economico ) sia della Direzione generale per
gli enti cooperativi.
In particolare : Nota prot.1566509/P – MAP – Direzione
generale per gli enti cooperativi : “ nel caso di perdita
della prevalenza involontaria la coop non deve devolvere il
patrimonio ai fondi mutualistici ; viceversa nel caso di
soppressione o modifica delle clausole di cui all’art 2514
del c.c sussite tale obbligo.
Art. 2545-octies- perdita qualifica di
cooperativa a mutualità prevalente segue

Sistema sanzionatorio :
 Nell’ipotesi di omessa o tardata
comunicazione della perdita dei requisiti
per la qualifica di cooperativa a mutualita’
prevalente l’ultima comma dell’art 2545octies prevede la segnalazione
all’amministrazione finanziaria e la
sanzione amministrativa della sospensione
di ogni attivita’ dell’ente per sei mesi.
ALCUNE TIPICITA’ DEL BILANCIO
DELLE COOPERATIVE

PATRIMONIO NETTO – INDIVISIBILITA’
DELLE RISERVE ;

DISCIPLINA DEI RISTORNI

IL PRESTITO SOCIALE
INDIVISIBILITA’ DELLE RISERVE
NELLE COOPERATIVE

Con la riforma del diritto societario , non è più la legislazione speciale (
dpr 601/1973; legge Basevi) a fissare i presupposti per l’applicazione
delle agevolazioni fiscali alle cooperative , conseguenti alla natura
indivisibile delle riserve , ma è lo stesso codice civile .

Gli artt. 2512 – 2513 e 2514 del c.c definiscono le coop. a mutualità
prevalente quali uniche destinatarie, dopo l’entrata in vigore della
riforma, di disposizioni tributarie di favore;

Le coop. a mutualità prevalente, beneficiarie di vantaggi tributarie,
sono interessate da vincoli patrimoniali significativi, riconducibili alla
sostanziale indivisibilità del patrimonio , che non interessano le coop. a
mutualità non prevalente ;
INDIVISIBILITA’ DELLE RISERVE
NELLE COOP. - segue

Il combinato disposto degli artt. 2514 e 2545-ter del c.c individua il
concetto di indivisibilità delle riserve ;.

Art 2514 c.c – individua i requisiti statutari delle coop. a mutualità
prevalente e precisamente :
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei
buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale
effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci
cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per
i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero
patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente
maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
INDIVISIBILITA’ DELLE RISERVE
NELLE COOP. - segue

Art. 2545-ter
Art. 2545 ter Riserve indivisibili
Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono
essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.
Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che
sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di
capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della
società;
Dalla lettura delle norme codicistiche emerge che :
a)
Viene prevista una limitazione alla remunerazione degli strumenti finanziari ( art 2514
c.c. ) per i soci cooperatori che effettuano scambi mutualistici con la società e non per i
soci finanziatori detentori di strumenti finanziari ;
b)
Viene sancito il divieto di distribuzione delle riserve ( art. 2545-ter c.c ) limitatamente
ai soci cooperatori .
Inoltre dall’analisi delle disposizioni del codice civile e dalle disposizioni per l’attuazione
dello stesso codice e transitorie si evince che anche le coop.a mutualità prevalente
possono individuare delle riserve divisibili da destinare a favore dei soli soci
finanziatori . Tali riserve , chiaramente , non dovranno essere obbligatoriamente
devolute nelle ipotesi di legge .
Il RISTORNO
L’istituto del ristorno è un elemento peculiare del rapporto
socio-cooperativa; il ristorno è sicuramente un elemento tipico e
caratterizzante le società cooperative ;
 Per effetto della riforma del diritto societario ( d.lgs n. 6 del 17
Gennaio 2003) la disciplina dei ristorni ha trovato piena
attuazione in seno al codice civile all’art. 2545-sexies rubricato “
Ristorni”;
 Il legislatore civilistico e tributario non ha volutamente definito
con una sola norma, ed in modo compiuto ,il concetto di ristorno
per non sottrarre tale possibilità all’autonomia statutaria dei
singoli enti cooperativistici;
 I ristorni costituiscono una forma di attribuzione del vantaggio
mutualistico e sono rapportati alla spesa effettuata , al lavoro
prestato dai soci o al valore prodotto dai soci;

Il RISTORNO - SEGUE




Essi , pertanto si differenziano dall’utile che rappresenta una
forma di remunerazione del capitale versato e sono , quindi,
distribuiti in proporzione al capitale conferito da ciascun socio;
Elemento comune tra utile e ristorno è l’aleatorietà in quanto la
cooperativa potrà attribuire ristorni solo se la gestione
mutualistica dell’impresa genera un’eccedenza dei ricavi rispetto
ai costi , così come accade per la distribuzione degli utili .
La legge non riconosce ai soci della cooperativa un diritto
soggettivo al ristorno così come non riconosce al socio di una
societa’ di capitali un diritto alla distribuzione degli utili;
La disciplina dei ristorni è applicabile sia alle cooperative a
mutualità prevalente che a quelle a mutualità non prevalente in
virtu’ della scelta del legislatore di considerare unitario il
modello cooperativo .
I RISTORNI NEL CODICE
CIVILE
NORME
CONTENUTO

ART 2521 COMMA 2 N.8

REGOLE PER LA
RIPARTIZIONE DEGLI UTILI
E CRITERI PER
RIPARTIZIONE RISTORNI

ART 2545 SEXIES COMMA 1

ATTO COSTITUTIVO
DETERMINA CRITERI PER
RIPARTIZIONE DEI RISTORNI
AI SOCI
PROPORZIONALMENTE
SCAMBI MUTUALISTICI
I RISTORNI NEL CODICE
CIVILE - SEGUE
NORME
CONTENUTO


LE COOP DEVONO RIPORTARE
SEPARATAMENTE IN BILANCIO
I DATI RELATIVI
ALL’ATTIVITA’’ SVOLTA CON I
SOCI , DISTINGUENDO LE
DIVERSE GESTIONI
MUTUALISTICHE

L’ASSEMBLEA PUO’
DELIBERARE LA RIPARTIZIONE
DEI RISTORNI A CISCUN SOCIO
ANCHE MEDIANTE AUMENTO
PROPORZ.QUOTE O EMISSIONE
NUOVE AZIONI O
STRUM.FINANZIARI IN DEROGA
ALL’ART. 2525 C.C

ART 2545 SEXIES COMMA 2
ART 2545 – SEXIES COMMA 3
DISCIPLINA DEI RISTORNI
Limiti quantitativi attribuzione risparmio:
 sbilancio positivo della gestione d’esercizio – rischio
distribuzione indiretta di patrimonio (divieto
espresso);
 verificare capacità di autofinanziamento della
cooperativa;
 deducibilità fiscale : limitata all’avanzo di gestione
prodotto con i soci ; utilizzo di parametri diversificati
in relazione alla tipologia della cooperativa– circolari
ministero finanze 18 /06/2002 n. 53/E e 37/E luglio
2003;
DISCIPLINA DEI RISTORNI segue

Determinazione avanzo ordinario di
gestione da attività verso soci :
 Valore della produzione  Costi della produzione +/ Proventi e oneri finanziari +/ Rettifiche di valore da attiv.finanziarie :
 Avanzo/disavanzo di gest.ordinaria
DISCIPLINA DEI RISTORNI segue
In caso di avanzo di gest. ordinaria , al fine di
determinare il valore del ristorno , occorre
applicare le seguenti percentuali che variano in
funzione dell’oggetto dell’attività della
cooperativa :
 scambio mutualistico con i ricavi : ricavi
verso soci/ricavi totali ;
 Scambio mutualistico con il costo del lavoro :
costo del lavoro verso soci/costo del lavoro
totale ( voci B9 e B7 del C/E);
DISCIPLINA DEI RISTORNI segue

Scambio mutualistico prestazione di servizi:
costo delle prestazioni dei soci ( voce B7
C/E ) / totale costi per prestazione di servizi
omogenei ( rispetto a quelle dei soci);
 Scambio mutualistico rientrante in più
categorie : media ponderata delle
percentuali ottenute.
DISCIPLINA DEI RISTORNI segue
Momento di attribuzione ed organi competenti:
 La determinazione dei ristorni compete all’assemblea
dei soci della cooperativa in ottemperanza
all’art.2545 sexies – ed all’art. 3 della L. 142/2001 ;
 L’organo amministrativo della coop ha il compito di
determinare l’entità del ristorno che dovrà essere
individuata nella Relaz.sulla gestione o nella Nota
integrativa ;
 il collegio sindacale e /o revisore contabile esterno
dovrà esprimere , nella propria relazione apposito
parere ;
RISTORNO : aspetti fiscali



Normativa di riferimento :
Art. 12 DPR 601/1973 come modificato
dall’art.6 comma 23 della L. 388/2000:
Art. 3 e 4 L. 142/2001 : prevedono quale
trattamento economico ulteriore per il socio
lavoratore l’istituto del ristorno – limite
quantitativo del 30% dei trattamenti retributivi
complessivi per ottenere la deduzione fiscale ;
RISTORNO : aspetti fiscali - segue


Circolare Inps n.34/2002 : prevede e conferma
il limite del 30% già evidenziato stabilendo
che, entro tale limite , i ristorni attribuiti non
andranno assoggettati a contribuzione
previdenziale ;
Legge finanziaria 2005 ( L.30 Dicembre 2004
n. 311) : modifica il trattamento tributario delle
cooperative e disciplina fiscalmente i ristorni;
RISTORNO : aspetti fiscali segue
Da ultimo, Circolare n. 35/E del 09 Aprile 2008 – Agenzia
delle Entrate : conferma le disposizioni della finanziaria
2005 ribadendo la prevalenza delle disposizioni sulla
deducibilità dei ristorni rispetto alla normativa che
disciplina l’imponibilità ai fini Ires ; stabilisce e conferma
che i ristorni possono essere dedotti :
 A) mediante imputazione diretta al conto economico
dell’esercizio di competenza;
 B) attraverso un incremento gratuito della quota sociale
con variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei
redditi;
RISTORNO : aspetti fiscali segue
COOP. A MUTUALITA’ NON PREVALENTE
L’istituto del ristorno si applica anche alle cooperative diverse
da quelle a mutualita’ prevalente .
Tuttavia esistono queste distinzioni rispetto alle Coop. a
mutualità prevalente in quanto non si applica l’art. 12 del
DPR 601/73 :
Coop di lavoro a mutualita’ non prevalente : ristorni
deducibili nell’esercizio in cui viene approvato il progetto
di riparto degli stessi ;
Altre Coop : stessa situazione delle precedenti con in aggiunta
l’obbligo di far transitare il ristorno a conto economico.
RISTORNO : aspetti fiscali segue
Effetti fiscali in capo ai soci :
Se il ristorno viene attribuito attraverso un incremento
gratuito della quota sociale , sia nelle coop a mutualità
prevalente che per le altre , il socio verrà tassato soltanto al
momento del recesso/esclusione applicando la normativa
di cui all’art. 27 del DPR 600/73 sulla distribuzione di utili
( attualmente ritenuta 12,50%) ;
Se , viceversa , il ristorno viene invece erogato direttamente
al socio ( quale riduzione del prezzo di acquisto nelle
coop.di consumo od integrazione salariale nelle coop.di
produzione e lavoro etc ) si applicheranno le disposizioni
tipiche della tipologia di reddito di riferimento ( di lavoro,
di impresa etc)
RISTORNO : aspetti fiscali segue
Effetti fiscali in capo ai soci :
Altri aspetti rilevanti da considerare sono :
- Il terzo comma dell’art. 2535 del c.c ( dedicato al tema della
liquidazione della quota o al rimborso della stessa al socio uscente )
stabilisce che l’atto costitutivo possa stabilire che per la frazione della
quota o delle azioni assegnate al socio ex art 2545 quinquies e sexies la
liquidazione o il rimborso , unitamente agli interessi legali, possa
essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni .
- In tal caso la ritenuta del 12,50% si applica in ragione dell’importo
liquidato .
- Per le cooperative di consumo non si applica alcuna tassazione in
quanto il ristorno è tassato soltanto se , erogandolo in denaro , sarebbe
soggetto a tassazione ;cosa che non avviene in tale tipologia di
cooperative.
LA LOGICA DEI RISTORNI
-INDIVIDUAZIONEDopo aver individuato l’eventuale avanzo di gestione che può essere attribuito ai
soci ( avanzo documentato delle transazioni intercorse con i soci e non con i terzi )
occorre definire i limiti quantitativi assoluti che non possono essere superati dalla
cooperativa.
 Tali limiti sono:
 Le cooperative di produzione e lavoro debbono attribuire i ristorni in base al
rapporto costo del lavoro dei soci /costo del lavoro totale e non possono
comunque corrispondere ai soci ex art 3 della L. 142/2001 un ammontare dei
ristorni superiore al 30% della retribuzione lorda complessiva;
 Nelle cooperative di consumo o di servizi sarà invece necessario identificare
la percentuale di ricavi che deriva dall’attività svolta con i soci rispetto al totale
dei ricavi ( voce A1 del conto economico) ;
 Nel caso in cui il rapporto mutualistico sia misurabile attraverso i costi si agira’
sulle voci di costo interessate ( B6/B7/B9 del conto economico)
 L’attribuzione del ristorno non può comunque generare una perdita d’esercizio.

LA LOGICA DEI RISTORNI
-INDIVIDUAZIONEA
B
C
D
E
AVANZO DI GESTIONE
CARATTERISTICA
RISTORNO ATTRIBUITO
AI SOCI
RETRIBUZIONI SOCI
LAVORATORI
LIMITE EROGABILE A TITOLO
DI RISTORNO
RISTORNI EFFETTIVAMENTE
ATTRIBUIBILI SOTTO FORMA DI
MAGGIORAZIONE RETRIBUTIVA SOCI
LAVORATORI
CASO 1
CASO 2
€ 10.000
10.000
€ 8.000
€ 2.000
€ 10.000
€ 10.000
€ 3.000
€ 3.000
€ 3.000
€ 2.000
SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DEI RISTORNI
(bilancio chiuso al…)
Verifica avanzo di gestione
importo
a) Avanzo di gestione rigo 23 – ( d+e positivi) conto economico
€
b) Avanzo di gestione generato dai soci A) per percentuali di prevalenza
€
Verifica importo del ristorno
importo
Cooperative di lavoro
c) Trattamenti retributivi complessivi corrisposti ai soci
€
d) Ristorno
€
Cooperative di apporto
e) Ristorno
€
f) Verifica delibere
importo organo sociale
e data delibera
g) Liquidazione del salario o del prezzo
€
h) Aumento gratuito di capitale sociale
€
i) Distribuzione gratuita titoli
€
N.B. e) f) e la somma g)+h)+i) non può essere > di b)
d) Non può essere > di b) né al 30% di c)
Cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente,
solo soci dipendenti
Avanzo di gestione caratteristica
Totale retribuzioni (B9 C.E.)
Retribuzioni lorde soci
Retribuzioni lorde terzi
Ristorno attribuibile pro quota
28.000
300.000 ( 100%)
210.000 ( 70%)
90.000 ( 30%)
19.600 ( 70 % di 28.000)
Cooperativa di produzione e lavoro a mutualità non prevalente
solo soci dipendenti
Avanzo di gestione caratteristica
Totale retribuzioni ( B9 C.E.)
Retribuzioni lorde soci
Retribuzioni lorde terzi
Ristorno attribuibile pro quota
28.000
300.000 ( 100%)
120.000 ( 40%)
180.000 ( 60%)
11.200 ( 40% di 28.000)
I RISTORNI IN BILANCIO ED
IL PRINCIPIO DI COMPETENZA


L’agenzia delle Entrate ha confermato la neutralità fiscale del ristorno
rispetto alla scelta effettuata dall’organo amministrativo .
Esistono altresi tutta una serie di documenti ( raccomandazione del gennaio
2006 del CNDC – commissione cooperative , documento n. 1 del 2005
dell’UGDC ) che individuano le tecniche di rilevazione contabile dei
ristorni :
1.
Imputazione del ristorno a conto economico; (imputato come minor
ricavo o maggior costo) : ristorni ai soci a Debiti verso i soci per ristorni
; rettifica di ricavo a Debiti vs soci per ristorni;
2.
Destinazione di parte dell’utile d’esercizio a ristorno (le rilevazioni
saranno: in sede di destinazione dell’utile : utile d’esercizio a debito v\
soci per ristorni; giro del debito ad aumento di capitale o a nuovi
strumenti finanziari in caso di differimento del pagamento.
I RISTORNI ED IL REQUISITO DELLA
PREVALENZA MUTUALISTICA



LA CIRCOLARE 13 GENNAIO 2006 della Direzione generale
per gli enti cooperativi ha stabilito che “ i ristorni determinati
dal CDA ed approvati dall’assemblea concorrono ad
incrementare il valore del rapporto mutualistico con i soci ai fini
della determinazione della mutualita’ prevalente.
La Circolare riprende sostanzialmente la scelta fatta dal
legislatore di porre l’accento sulla valenza mutualistica del
ristorno .
L’effetto benefico che il ristorno ha sul calcolo del requisito
della prevalenza non può , nel contempo, consentire alla
cooperativa un ulteriore aumento della percentuale da applicare
ai fini delle somme da erogare ai soci a titolo di ristorno.
I RISTORNI AI FINI IVA

Poiché i ristorni sono sottoposti al corrispondente
regime della prestazione principale, nel caso in cui il
socio della società cooperativa sia imprenditore o
lavoratore autonomo professionista, si realizzano in
capo allo stesso i presupposti per l’assoggettamento dei
ristorni medesimi a reddito d’impresa o a reddito di
lavoro autonomo.
 I maggiori compensi saranno pertanto imponibili Iva se
la prestazione principale è imponibile in capo al
soggetto che la effettua.
IL PRESTITO SOCIALE
NELLE SOCIETA’ COOP.

COSTITUISCE UNA FORMA DI FINANZIAMENTO
DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA , DI LUNGA
TRADIZIONE , CHE SI CONCRETIZZA
NELL’APPORTO DA PARTE DEI SOCI PERSONE
FISICHE DI CAPITALI RIMBORSABILI ,
SOLITAMENTE A MEDIO E BREVE TERMINE ,A
FRONTE DEL QUALE VENGONO
NORMALMENTE CORRISPOSTI INTERESSI;
IL PRESTITO SOCIALE NELLE
SOCIETA’ COOP. - segue


Prima della riforma delle coop , avvenuta con la nota legge
n. 59 del 31 Gennaio 1992, era difficile per le tali società
ottenere forme diversificate di auto-finanziamento ( quali
oggi le quote di sovvenzione , le azioni di partecipazione
cooperativa etc ,), oltre alla possibilità di poter emettere
prestiti obbligazionari;
I prestiti sociali tuttavia , nonostante i nuovi strumenti a
disposizione delle coop., mantengono il loro appeal , di
strumenti finanziari tradizionali che rafforzano
efficacemente il rapporto socio – cooperativa stabilendo
quel nesso di solidarietà sociale che differenzia tali tipi di
impresa.
IL PRESTITO SOCIALE NELLE
SOCIETA’ COOP. - segue


La delibera del CICR ( Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio ) prevede che la raccolta di fondi
con obbligo di rimborso presso i soci non e’ considerata
raccolta di risparmio tra il pubblico , se rivolta a soggetti
iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengono
una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale;
Le soc coop che non svolgono attivita’ finanziarie possono
raccogliere risparmio anche presso soci con meno del 2 %
del capitale sociale purchè l’ammontare complessivo dei
prestiti sociali non vada oltre il triplo del patrimonio
elevato al quintuplo in caso di prestiti garantiti in misura
pari al 30% da soggetti vigilati ovvero se la cooperativa
aderisce ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali
DISCIPLINA FISCALE DEGLI INTERESSI
PASSIVI SU PRESTITI DAI SOCI

L’art 13 del DPR 601/73 prevede l’applicazione della
ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 12,50%
sugli interessi corrisposti a soci persone fisiche .

Tale misura è stata da ultimo aumentata al 20% per
effetto del Dl 112/2008 che contiene anche altre
novità fiscali penalizzanti per le cooperative ( es.
innalzamento quota utili tassata per le coop. di
consumo al 55% degli utili netti annuali).
DISCIPLINA FISCALE DEGLI INTERESSI
PASSIVI SU PRESTITI DAI SOCI

Il comma 465 della legge finanziaria del 2005 prevede che gli interessi sulle somme
versate alla società cooperativa ai sensi dell’art. 13 del DPR 601\77:
 Dai soci persone fisiche;
 Per il conseguimento dell’oggetto sociale;
 Entro i limiti del seguente schema:
Limite

Tipo cooperativa
60.063,16 €
Conservazione, lavorazione, trasformazione,
alienazione prodotti agricoli e cooperative di
produzione e lavoro
30.031,59 €
Altre cooperative
Sono indeducibili per la parte che supera l’ammontare calcolato con riferimento
alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi,
aumentata del 0,90%.
IL REGIME FISCALE DELLE
COOPERATIVE



Finanziaria 2005: innovazione significativa del sistema di
tassazione delle cooperative.
Tale norma ha adeguato il regime tributario delle coop alla
normativa di riforma del diritto societario ( D.lgs n. 6/2003)
Il nuovo regime ha visto una classificazione delle società in:
– Cooperative a mutualità prevalente ( trovano applicazione
le disposizione fiscali di carattere agevolativo previste
dalle leggi speciali);
– Cooperative di tipo diverso.
IL REGIME FISCALE DELLE
COOPERATIVE - segue
 La formazione della base imponibile viene determinata con criteri e

procedure analoghi a quelli previsti per i soggetti passivi IRES. Tuttavia per le
cooperative viene prevista l’applicazione di alcune esenzioni ed agevolazioni ;
In particolare la Finanziaria 2005 ha previsto che le coop. determinano la base
imponibile da assoggettare ad aliquota Ires ( attualmente del 27,50% )nel
seguente modo:
Utile netto di bilancio
+ Variazioni fiscali in aumento
- Variazioni fiscali in diminuzione
- Variazioni in diminuzione per somme destinate a riserve
indivisibili
- Reddito imponibile
IL REGIME FISCALE DELLE
COOPERATIVE- SEGUE



Gli articoli 2512\2513 individuano i requisiti in funzione dei quali la
società cooperativa possa qualificarsi a mutualità prevalente o non
prevalente.
Essi possono essere sia Oggettivi che Soggettivi.
Si può riassumere il tutto nel seguente schema:
Cooperative di Consumo
e di Utenza
(Ricavi dalle vendite e prestazioni nei confronti dei soci / tot dei
ricavi delle vendite e prestazioni) X 100 > 50%.
Cooperative di Lavoro
(Costo prestazioni lavorative soci/ tot B9 + altri costi del lavoro
inerenti il rapporto mutualistico) X 100 > 50%.
Cooperative di
Conferimento
(Costi per acquisto di materie prime, sussidiarie e di merci dei soci/
totale costi per acquisto materie prime, sussidiarie..) X 100 > 50%
Cooperative Agricole
(Quantità dei prodotti conferiti dai soci / quantità totale dei
prodotti acquisiti ) X 100 > 50%.
(Valore prodotti conferiti dai soci / valore totale dei prodotti
acquisiti) X 100 > 50%
Cooperative Miste
( A1 soci + B6 soci + B7 soci + B9 soci ) / (A1 tot + B6 tot + B7 tot
+ B9 tot) X 100 > 50%
Il reddito minimo ai fini Ires

La società cooperativa , con la novella della L. finanziaria 2005 che modifica
sostanzialmente l’art.12 della L. 16 Dicembre 1977 n.904 ,ha l’obbligo di
assoggettare a tassazione una quota di utili netti annuali nel modo che
segue:
–
–
–
Per le cooperative agricole o piccola pesca la base corrisponde al 20% degli utili
netti;
Per le altre al 30%;
Per le banche di credito cooperativo il 27%.
Sono in ogni caso deducibili dal reddito ed esenti da imposte le somme destinate ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo pari al 3% degli utili netti
annuali.
COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO A MUTUALITA’ PREVALENTE
UTILE NETTO
100 (A)
ACCANTONAMENTO A RISERVA LEGALE
30 (B)
FONDO MUTUALISTICO
3 (C)
REDDITO MINIMO
30(D)
(A-D) = 70 (E)
(B+C)= 33 (F)
QUOTA MASSIMA CHE PUO’ ESSERE DEDOTTA ( E-F) = 37
ART 21 COMMA 10 L.
449/1997


Tale articolo è stato introdotto al fine di evitare in capo alle
cooperative l’effetto “ imposte su imposte “ dipendente
dall’applicazione del precedente regime fiscale applicato
alle stesse coop ( esenzione totale da Irpeg se utili
totalmente destinati a riserve indivisibili – art 12 L.
904/1997);
In sede di Modello Unico come precisato dalla Circolare
34/E del 2005 dell’agenzia delle entrate andrà effettuata
una variazione in diminuzione pari all’80% o al 70%
dell’Ires ( a seconda che trattasi di cooperative agricole o
non )
ART 21 COMMA 10 L. 449/1997
- SEGUE

La variazione in diminuzione sarà possibile
soltanto al verificarsi delle seguenti
condizioni :
 A) presenza di un utile civilistico post
imposte ;
 B) accantonamento a Riserva indivisibile di
detto utile.
SOC. COOPERATIVE ED IMPOSIZIONE
DIRETTA – DISCIPLINA VIGENTE

Il nuovo regime attualmente in vigore può essere così riassunto:
Società coop. a mutualità
Prevalente iscritte all’apposito
Albo
Coop.Sociali e loro consorzi
Società cooperative a mutualità
non prevalente senza
agevolazioni fiscali ai fini Ires
Soggetta ad Ires una quota pari
al 30% degli utili netti annuali ,
ridotta al 27% per le Banche di
Credito Cooperativo ed al 20%
per le Coop.Agricole e della
piccola pesca e loro consorzi
,indipendentemente se essi
sono accantonati a Riserve
Indivisibili. Per la restante parte
di utile ( pari al 70%) si
applicano le agevolazioni di
legge se destinato a :
Riserve indivisibili ( art.12
L.904/77);Fondi mutualistici
nella misura pari al 3 degli utili
netti annuali ( art.11 L.
59/92);Rivalutazione gratuita
quote od azioni ( art.7 – L.
59/92).
Applicazione dell’esenzione da
Ires a condizione che gli utili
siano destinati a riserve
indivisibili e che sia esclusa la
possibilità di distribuzione di tali
riserve tra i soci .
Agevolazione estesa ai consorzi
tra cooperative con base sociale
formata per almeno il 70% da
coop. sociali.
Per tali cooperative non
concorre a formare il reddito
imponibile la quota pari al 30%
degli utili netti annuali a
condizione che tale quota sia
destinata ad una riserva
indivisibile prevista dallo statuto
la deduzione è ammessa anche
per la quota di utili destinata ai
fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo ( 3%)
Sono ammesse in deduzione,
così come previsto per le coop.
a mutualità prevalente , le
somme erogate ai soci a titolo
di ristorno.
.
CALCOLO IRES DA STANZIARE IN
BILANCIO E RIFLESSI NEL MODELLO
UNICO DI DICHIARAZ. REDDITI
UTILE DI BILANCIO
100
VARIAZ.AUM.COSTI INDEDUCIBILI
20
VARIAZ.IN DIMINUZ. RISERVA LEGALE
30
VARIAZ.IN DIMINUZ. F.DI MUTUALISTICI
3
VARIAZ.IN DIMINUZ. RISERVA INDIVISIBILE
37
IMPONIB.IRES STIMATO
50
IRES STANZ.IN BILANCIO
( 27,5% di 50)
13,75
UTILE AL NETTO IMPOSTE STIMATE
86,25
CALCOLO IRES DA STANZIARE IN BILANCIO E
RIFLESSI NEL MODELLO UNICO DI
DICHIARAZ. REDDITI - SEGUE
INDICAZIONE NEL MODELLO UNICO
UTILE DI BILANCIO
86,25
VARIAZ.AUM.COSTI INDEDUCIBILI
20
VARIAZ.IN AUM.PER IRES
13,75
VARIAZ.IN DIMINUZ. QUOTA RIS.LEGALE
( 30% di 86,25)
25,86
VARIAZ.IN DIMINUZ.QUOTA F.DI
MUTUALISTICI ( 3% di 86,25);
2,58
VARIAZ.IN DIMINUZ. RISERVA
INDIVISIBILE
31,90( 37% di 86,25)
VARIAZ.IN DIMINUZ.PER IRES ( 70% DI
13,75)
9,6
REDDITO IMPONIBILE
50
IRES DOVUTA ( 27,5% di 50)
13,75
Gli effetti dell’ Irap sulla determinazione della
base imponibile Ires con particolare riferimento
alle cooperative di produzione e lavoro
Le società cooperative sono soggette, alla stessa stregua delle società lucrative, all’Irap.
 Per le cooperative di produzione e lavoro il regime di esenzione da Ires dell’Irap iscritta
in bilancio, subisce il trattamento di seguito riportato:

Retribuzioni corrisposte
ai soci
Maggiori o uguali al 50%
del totale degli altri costi
escluse materie prime e
sussidiarie.
Comprese tra il 25% e il
50% del totale degli altri
costi, escluse materie
prime e sussidiarie.
Esenzione Ires
Al 100%
Al 50%
Trattamento Fiscale
ai fini Ires
Variazione in
diminuzione pari all’Irap
computata tra le
variazioni in aumento.
Variazione in
diminuzione pari alla
metà dell’Irap computata
tra le variazioni in
aumento.
Tassazione coop agricole in
base al reddito agrario

La legge 296/2006 ha previsto la possibilità
per le società agricole ( comprese le
cooperative) di optare per la tassazione ex
art 32 del DPR 917/1986 a condizione che
abbiano inserito nella denominazione della
società la dizione “ società agricola” e che
nell’oggetto sociale sia previsto l’esclusivo
esercizio delle attività agricole ex art 2135
del c.c
Cooperative e studi di settore





Studio di settore : strumento di verifica induttiva del
reddito d’impresa e/o professionale sulla base di elementi
di natura contabile ed extra-contabile;
Per le coop gli studi di settore non si applicano se le stesse
:
A) operano esclusivamente a favore delle imprese socie o
associate ;
B) sono costituite da utenti non imprenditori che operano a
favore degli utenti stessi .
Le Coop escluse dall’applicazione degli studi sono
pertanto in un numero assai ridotto e si riferiscono a quelle
a mutualità pura che non hanno rapporti con il mercato
esterno alla base sociale
Cooperative e studi di settoresegue





Le circolari dell’Agenzia delle entrate n. 110/E DEL 1999 E N. 330
del 2007 confermano che salvo le esclusioni da studio per le
cooperative che presentano i requisiti indicati :
- gli studi di settore trovano applicazione per le cooperative a mutualità
prevalente ;
- nell’ipotesi di cooperative a mutualità prevalente gli uffici dovranno
verificare la sussistenza dei requisiti mutualistici e le particolari
situazioni di mercato influenzate dal perseguimento dei predetti fini
che possano incidere in maniera anche rilevante sui ricavi conseguiti;
Le particolari situazioni locali , la tipologia dell’attività ed i requisiti di
mutualità dovranno essere valutati di volta in volta dagli uffici.
L’applicazione degli studi è applicabile tout court alle cooperative a
mutualità non prevalente
COOPERATIVE ED IRAP
Le cooperative, non si differenziano dalle società commerciali
per la disciplina IRAP ( Imposta sul valore aggiunto
prodotto che colpisce la ricchezza al momento della sua
produzione e non della percezione ( come per le imposte
sui redditi) o del consumo( come avviene per l’Iva).
Interessante sottolineare come per effetto delle novità
introdotte dalla Finanziaria 2008 , valide anche per le
cooperative, la base imponibile Irap e’ determinata , a
decorrere dall’anno 2008, sulla base delle risultanze del
conto economico previsto dall’art.2425 del c.c con
conseguente eliminazione delle variazioni fiscali.
(autonomia dell’IRAP dall’IRPEF/IRES).
COOPERATIVE ED IVA
Le cooperative, non si differenziano dalle società commerciali
per la disciplina IVA se non per particolari disposizioni
riferite a specifici settori di attività:

Prestazioni di cui all’art.10 c.1, numeri
18) (prestazioni sanitarie),
19) (prestazioni di ricovero e cura),
20) ( prestazione educative e formative),
21) (prestazioni di brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo e simili) e
27) ter (prestazioni socio sanitarie), effettuate da cooperative sociali;

Aliquota del 4% per prestazioni socio sanitarie, educative, assistenza
domiciliare ecc. rese da cooperative e loro consorzi;
Scarica

la gestione contabile delle societa` cooperative