Il Patto di stabilità interno e i vincoli per gli enti territoriali di Patrizia Di Monte Focus Group - Napoli 16/12/2010 Contesto di riferimento: Contesto europeo: situazione di criticità economica e finanziaria dell’area euro Contesto nazionale Ricadute sul patto di stabilità interno del contesto europeo Evoluzione del contesto normativo e dell’assetto istituzionale: Federalismo fiscale Nuove regole di contabilità Armonizzazione dei bilanci Patto di stabilità e crescita Unione Economica e monetaria (1 gennaio 99) Garantire una disciplina degli stati membri in materia di bilancio in grado di coniugare politiche monetarie orientate alla stabilità dei prezzi con una crescita sostenibile Saldi di bilancio prossimi al pareggio o positivi da realizzare attraverso misure correttive dei bilanci Programmi di stabilità da aggiornare annualmente Parametri (Deficit/Pil (3%) – Debito/PIL (60%)) Modalità tecniche di controllo con possibilità di sanzioni per gli stati membri (deposito senza interessi presso comunità europea da convertire in sanzione in caso di deficit eccessivi) Patto di stabilità interno Regioni ed Enti Locali sono chiamati a concorrere al risanamento finanza pubblica e al rispetto del patto di stabilità e crescita siglato in sede UE (art. 28 legge 23 dicembre 1998 n. 448) Prescrizioni: Riduzione progressiva del finanziamento delle spese in disavanzo Riduzione del rapporto tra proprio debito e prodotto interno lordo Patto di stabilità interno Strumenti Perseguimento obiettivi di efficienza attraverso: Contenimento del tasso di crescita della spesa corrente Potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri Aumento del ricorso a finanziamento attraverso prezzi e tariffe dei servizi a domanda individuale Dismissione di immobili di proprietà non funzionali alle attività istituzionali Aumento di produttività e riduzione dei costi nella gestione dei pubblici servizi e altre attività di propria competenza Sanzioni In caso di sanzione comminata all’Italia per deficit eccessivo la stessa è a carico degli Enti territoriali che non hanno realizzato gli obiettivi per la quota loro imputabile Patto di stabilità interno Dal 2002 si differenziano le disposizioni per Regioni e Enti locali Regioni a statuto ordinario Periodo 2002/2004 Contenimento delle spese correnti (Impegni e pagamenti) Ad esclusione di: Spese per interessi passivi Spese correnti relative all’assistenza sanitaria Spese correnti finanziate con fondi comunitari Sanzione Riduzione del finanziamento della spesa sanitaria definito nell’accordo stato regioni dell’ 8 agosto 2001 rispristinando il livello stabilito nell’accordo 3 agosto 2000 Patto di stabilità interno Regioni a statuto ordinario 2005 Contenimento Spese correnti e Spese per investimento (non superiore a quanto effettuato nel 2003 con incremento del 4,8%) Ad esclusione di: Spese per il personale Spese finanziate con fondi comunitari comprese quote nazionali Spese relative all’assistenza sanitaria Trasferimenti a favore Enti settore pubblico Spese per oneri derivanti da sentenze che determinano debiti fuori bilancio Patto di stabilità interno Regioni a statuto ordinario 2006 Introduzione della distinzione tra spese correnti e spese per investimento (con la possibilità di compensare le maggiori spese in conto capitale con minori spese in conto corrente ma non viceversa) lasciando escluse le stesse tipologie di spesa dell’anno precedente La regola: Il complesso spese correnti e spese per investimento (impegni e pagamenti) non superiore alle spese in conto capitale effettuato nel 2004 e incrementato del 4,8% e alle spese correnti effettuate nel 2004 decurtate del 3,8% Sanzioni La possibilità di contrarre mutui per il finanziamento delle spese di investimento è vincolata al rispetto dei vincoli del patto di stabilità nell’anno precedente Patto di stabilità interno Regioni a statuto ordinario 2007 La regola: Il complesso spese correnti e spese per investimento (impegni e pagamenti) non superiore al complesso delle spese finali effettuate nel 2005 decurtate dell’ 1,8% Si modificano alcune regole di computo dei tetti di spesa (impegni e pagamenti) e in particolare: Le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell’UE sono nettizzate al 50%. Rientra cioè nei tetti di spesa la quota statale (regionale e nazionale) Con ulteriore disposizione legislativa si consente per il limite dei pagamenti a derogare al tetto se le spese riguardano in una certa misura pagamenti in conto capitale con fondi comunitari Patto di stabilità interno Regioni a statuto ordinario 2008 La regola: Il complesso spese correnti e spese per investimento (impegni e pagamenti) non superiore al complesso delle spese finali effettuate nel 2005 aumentato del 2,5% 2009 Il complesso spese correnti e spese per investimento (impegni e pagamenti) non superiore al complesso delle spese finali effettuate nel 2005 (diminuito dell’1,8%, aumentato del 2,5%) decurtato dello 0,6% Patto di stabilità interno Regioni a statuto ordinario Le Sanzioni prevedono che nell’anno successivo all’inadempienza: •non possono essere assunti impegni per spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio; •è vietato ricorrere all’indebitamento per investimenti; •è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, è fatto, altresì, divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano come elusivi della presente disposizione •Sanzione sul piano rientro sanità che prevede tra l’altro “L’adeguamento alle prescrizioni del patto di stabilità interno Patto di stabilità interno Focus regione Campania Anno Tetto impegni Tetto pagamenti Impegni effettuati Pagamenti effettuati 2005 1.358.165.768 1.090.876.999 1.164.056.281 1.061.900.057 2006 741.911.000 798.829.000 722.925.000 798.933.000 683.169.000 483.571.000 1.540.844.000 1.481.998.000 1.206.496.000 679.062.000 338.169.000 1.017.231.000 2007 4.757.612.000 3.593.270.000 4.648.234.000 3.881.182.000 2008 4.461.800.000 3.343.696.000 3.473.307.000 3.236.708.000 2009 4.429.712.000 3.220.670.000 4.232.328.000 4.324.088.000 +1.103.418.000 Patto di stabilità interno Regioni a statuto ordinario Nuove sanzioni (D. lgs 78/2010) Per il 2010 le regioni che hanno sforato il patto sono sottoposte alle stesse sanzioni fissate in precedenza e inoltre sono tenute a: Predisporre un piano di stabilizzazione finanziaria da sottoporre all’approvazione del MEF Nominare uno o più commissari ad acta Obbligate a revocare provvedimenti adottati successivamente alla decisione di sforare il patto di stabilità contrastanti con i vincoli del patto o ad adottarne altri non in sintonia a revocare contratti e incarichi stipulati o prorogati successivamente alla decisione di sforare il patto di stabilità Alla verifica periodica da parte del MEF dello stato di attuazione del Piano In caso di mancato rispetto del patto di stabilità le regioni devono versare allo stato la differenza fra obiettivo programmatico e risultato conseguito Patto di stabilità interno Regioni a statuto ordinario Legge di stabilità 2011 Nuove regole: Rideterminazione del limite superiore delle spese (impegni e pagamenti) rispetto alla media delle spese finali triennio 20072009 delle seguenti quote Anni impegni spese 2011 -12,3% -13,6% 2012 -14,6% -16,3% 2013 -15,5% -17,2% Patto di stabilità interno Regioni a statuto ordinario Legge di stabilità 2011 Nuove sanzioni: Ferme restando le sanzioni precedenti In caso di mancato rispetto del patto di stabilità le regioni devono versare allo stato la differenza fra obiettivo programmatico e risultato conseguito Tale sanzione non si applica nel caso in cui lo sforamento sia dovuto alla quota nazionale dei fondi comunitari rispetto alla media del corrispondente triennio 2007-2009