Il Patto di stabilità interno e i
vincoli per gli enti territoriali
di Patrizia Di Monte
Focus Group - Napoli 16/12/2010
Contesto di riferimento:
Contesto europeo: situazione di criticità economica e
finanziaria dell’area euro
Contesto nazionale
Ricadute sul patto di stabilità interno del contesto europeo
Evoluzione del contesto normativo e dell’assetto
istituzionale:
Federalismo fiscale
Nuove regole di contabilità
Armonizzazione dei bilanci
Patto di stabilità e crescita
Unione Economica e monetaria
(1 gennaio 99)
Garantire una disciplina degli stati membri in materia di bilancio in
grado di coniugare politiche monetarie orientate alla stabilità dei
prezzi con una crescita sostenibile
Saldi di bilancio prossimi al pareggio o positivi da realizzare
attraverso misure correttive dei bilanci
Programmi di stabilità da aggiornare annualmente
Parametri (Deficit/Pil (3%) – Debito/PIL (60%))
Modalità tecniche di controllo con possibilità di sanzioni per gli
stati membri (deposito senza interessi presso comunità europea da
convertire in sanzione in caso di deficit eccessivi)
Patto di stabilità interno
Regioni ed Enti Locali sono chiamati a concorrere al risanamento
finanza pubblica e al rispetto del patto di stabilità e crescita siglato in
sede UE (art. 28 legge 23 dicembre 1998 n. 448)
Prescrizioni:
Riduzione progressiva del finanziamento delle spese in disavanzo
Riduzione del rapporto tra proprio debito e prodotto interno lordo
Patto di stabilità interno
Strumenti
Perseguimento obiettivi di efficienza attraverso:
Contenimento del tasso di crescita della spesa corrente
Potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri
Aumento del ricorso a finanziamento attraverso prezzi e tariffe dei
servizi a domanda individuale
Dismissione di immobili di proprietà non funzionali alle attività
istituzionali
Aumento di produttività e riduzione dei costi nella gestione dei
pubblici servizi e altre attività di propria competenza
Sanzioni
In caso di sanzione comminata all’Italia per deficit eccessivo la
stessa è a carico degli Enti territoriali che non hanno realizzato gli
obiettivi per la quota loro imputabile
Patto di stabilità interno
Dal 2002 si differenziano le disposizioni per Regioni e Enti locali
Regioni a statuto ordinario
Periodo 2002/2004
Contenimento delle spese correnti (Impegni e pagamenti)
Ad esclusione di:
Spese per interessi passivi
Spese correnti relative all’assistenza sanitaria
Spese correnti finanziate con fondi comunitari
Sanzione
Riduzione del finanziamento della spesa sanitaria definito
nell’accordo stato regioni dell’ 8 agosto 2001 rispristinando il
livello stabilito nell’accordo 3 agosto 2000
Patto di stabilità interno
Regioni a statuto ordinario
2005
Contenimento Spese correnti e Spese per investimento (non
superiore a quanto effettuato nel 2003 con incremento del 4,8%)
Ad esclusione di:
Spese per il personale
Spese finanziate con fondi comunitari comprese quote nazionali
Spese relative all’assistenza sanitaria
Trasferimenti a favore Enti settore pubblico
Spese per oneri derivanti da sentenze che determinano debiti fuori
bilancio
Patto di stabilità interno
Regioni a statuto ordinario
2006
Introduzione della distinzione tra spese correnti e spese per
investimento (con la possibilità di compensare le maggiori spese in
conto capitale con minori spese in conto corrente ma non
viceversa) lasciando escluse le stesse tipologie di spesa dell’anno
precedente
La regola:
Il complesso spese correnti e spese per investimento (impegni e
pagamenti) non superiore alle spese in conto capitale effettuato nel
2004 e incrementato del 4,8% e alle spese correnti effettuate nel
2004 decurtate del 3,8%
Sanzioni
La possibilità di contrarre mutui per il finanziamento delle spese di
investimento è vincolata al rispetto dei vincoli del patto di stabilità
nell’anno precedente
Patto di stabilità interno
Regioni a statuto ordinario
2007
La regola:
Il complesso spese correnti e spese per investimento (impegni e
pagamenti) non superiore al complesso delle spese finali effettuate
nel 2005 decurtate dell’ 1,8%
Si modificano alcune regole di computo dei tetti di spesa (impegni
e pagamenti) e in particolare:
Le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai
finanziamenti dell’UE sono nettizzate al 50%. Rientra cioè nei tetti
di spesa la quota statale (regionale e nazionale)
Con ulteriore disposizione legislativa si consente per il limite dei
pagamenti a derogare al tetto se le spese riguardano in una certa
misura pagamenti in conto capitale con fondi comunitari
Patto di stabilità interno
Regioni a statuto ordinario
2008
La regola:
Il complesso spese correnti e spese per investimento (impegni e
pagamenti) non superiore al complesso delle spese finali effettuate
nel 2005 aumentato del 2,5%
2009
Il complesso spese correnti e spese per investimento (impegni e
pagamenti) non superiore al complesso delle spese finali effettuate
nel 2005 (diminuito dell’1,8%, aumentato del 2,5%) decurtato dello
0,6%
Patto di stabilità interno
Regioni a statuto ordinario
Le Sanzioni prevedono che nell’anno successivo all’inadempienza:
•non possono essere assunti impegni per spese correnti, al netto
delle spese per la sanità, in misura superiore all’importo annuale
minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;
•è vietato ricorrere all’indebitamento per investimenti;
•è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, è fatto, altresì,
divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si
configurano come elusivi della presente disposizione
•Sanzione sul piano rientro sanità che prevede tra l’altro
“L’adeguamento alle prescrizioni del patto di stabilità interno
Patto di stabilità interno
Focus regione Campania
Anno
Tetto
impegni
Tetto
pagamenti
Impegni
effettuati
Pagamenti
effettuati
2005
1.358.165.768 1.090.876.999 1.164.056.281
1.061.900.057
2006
741.911.000
798.829.000
722.925.000
798.933.000
683.169.000
483.571.000
1.540.844.000 1.481.998.000 1.206.496.000
679.062.000
338.169.000
1.017.231.000
2007
4.757.612.000 3.593.270.000 4.648.234.000
3.881.182.000
2008
4.461.800.000 3.343.696.000 3.473.307.000
3.236.708.000
2009
4.429.712.000 3.220.670.000 4.232.328.000
4.324.088.000
+1.103.418.000
Patto di stabilità interno
Regioni a statuto ordinario
Nuove sanzioni (D. lgs 78/2010)
Per il 2010 le regioni che hanno sforato il patto sono sottoposte alle
stesse sanzioni fissate in precedenza e inoltre sono tenute a:
Predisporre un piano di stabilizzazione finanziaria da sottoporre
all’approvazione del MEF
Nominare uno o più commissari ad acta
Obbligate a revocare provvedimenti adottati successivamente alla
decisione di sforare il patto di stabilità contrastanti con i vincoli del
patto o ad adottarne altri non in sintonia
a revocare contratti e incarichi stipulati o prorogati
successivamente alla decisione di sforare il patto di stabilità
Alla verifica periodica da parte del MEF dello stato di attuazione
del Piano
In caso di mancato rispetto del patto di stabilità le regioni devono
versare allo stato la differenza fra obiettivo programmatico e
risultato conseguito
Patto di stabilità interno
Regioni a statuto ordinario
Legge di stabilità 2011
Nuove regole:
Rideterminazione del limite superiore delle spese (impegni e
pagamenti) rispetto alla media delle spese finali triennio 20072009 delle seguenti quote
Anni
impegni
spese
2011
-12,3%
-13,6%
2012
-14,6%
-16,3%
2013
-15,5%
-17,2%
Patto di stabilità interno
Regioni a statuto ordinario
Legge di stabilità 2011
Nuove sanzioni:
Ferme restando le sanzioni precedenti
In caso di mancato rispetto del patto di stabilità le regioni devono
versare allo stato la differenza fra obiettivo programmatico e
risultato conseguito
Tale sanzione non si applica nel caso in cui lo sforamento sia
dovuto alla quota nazionale dei fondi comunitari rispetto alla media
del corrispondente triennio 2007-2009
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