SOMMARIO ATTUALITA’ NORMATIVE Direttiva 2004/109/CE (c.d. Direttiva Trasparency). 1 Decreto-Legge 31 Dicembre 2007, n. 248 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. 1 Formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. 2 Estromissione agevolata di immobili strumentali imprenditori individuali. 2 Prestazioni edili rese nei confronti del general contractor escluse dal reverse charge. 2 DOTTRINA: LETTURE E ORIENTAMENTI Non e’ ravvisabile uno sviluppo prevedibile nell’attivita’ successiva alla fine dell’unione. 3 Consumatori: la nullita’ del contratto di vendita può far risolvere anche l’atto di credito. 3 Societa’: possibile sospendere l’efficacia della delibera che approva il bilancio. 4 Ancora sull’O.P.A. obbligatoria e sulle conseguenze della sua violazione. 5 Investimenti: la dichiarazione autoreferenziale non basta per diventare operatore qualificato e in assenza delle informazioni specifiche il contratto di swap deve essere risolto. 6 Contratto di swap e nozione di operatore qualificato. 6 La forma della clausola di previsione del saggio di interesse nel contratto di conto corrente ed il valore della approvazione degli estratti conto. 6 Il provvedimento d’urgenza nella cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale e di ipoteca. 7 Considerazioni sul bartering pubblicitario. 7 Contratti di cessione e di uso di know how e concorrenza sleale. 8 Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.4/E del 4 gennaio 2008 – Tassazione del Reddito di un trust impiegato in una procedura di concordato preventivo. 8 Risoluzione 12 dicembre 2007, n. 366/E: momento rilevante nell’assegnazione di stock options. 9 GIURISPRUDENZA Selezione delle decisioni più recenti della Corte di Cassazione e dei tribunali. 10 OSSERVATORIO DIRITTO CIVILE, CONCILIAZIONE E “ADR” 21 Progetto Conciliamo: un’iniziativa che vede LA SCALA coinvolto in un ruolo da protagonista. 21 CREDITO AL CONSUMO, LEASING E FACTORING 23 La prova della trattativa. In particolare, il caso di clausole unilateralmente disposte dal professionista (comma 5). 23 DIRITTO SOCIETARIO 24 L’avvio della “class action” in Italia: azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori. 24 DIRITTO BANCARIO 25 Circa la delega ad emettere assegni bancari. 25 MERCATI FINANZIARI 26 La violazione degli obblighi di comportamento da parte degli intermediari finanziari: il definitivo orientamento della Cassazione a Sezioni Unite. 26 DIRITTO FALLIMENTARE 27 Effetti sostanziali della dichiarazione di fallimento emessa dal tribunale dichiarato incompetente. 27 ESECUZIONI IMMOBILIARI 28 La sospensione dell’esecuzione: il giudizio di merito va introdotto dalla parte interessata. 28 INTELLECTUAL PROPERTY AND INFORMATION TECHNOLOGY 29 Nuovi sviluppi giurisprudenziali in merito alla gestione della posta elettronica del dipendente. 29 DIRITTO TRIBUTARIO 30 Finanziaria 2008: novità settore immobiliare. 30 BREVISSIME Credito al consumo comunitario. 31 Fatture false. 31 Firma elettronica. 31 Il portatile più sottile. 31 La riservatezza delle fiduciarie. 31 Società e danni morali. 31 COSE NOSTRE Nuove dallo studio 32 Convegni 32 BIBLIOTECA Nuovi acquisti 33 IUSLETTER n. 46/07 ATTUALITA’ NORMATIVE ATTUALITA’ NORMATIVE D I R E T T I VA 2004/109/CE ( C . D . D IR E T T I VA T R AS P AR E NC Y ). La direttiva 2004/109/CE (di seguito “DT”), c.d. direttiva Trasparency, del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE, ha come obiettivo la promozione dell’integrazione dei mercati finanziari europei attraverso la facilitazione dell’accesso alle informazioni e il miglioramento della loro qualità. La DT è una direttiva di armonizzazione minima. Gli Stati membri possono pertanto assoggettare gli emittenti per i quali essi sono Stato membro d’origine a obblighi più stringenti di quelli previsti dalla direttiva in esame. Gli obblighi disposti dalla DT riguardano gli emittenti e sono relativi: all’informazione finanziaria periodica, alle partecipazioni rilevanti, alle modifiche dei diritti dei possessori di valori mobiliari, alle emissioni di prestiti e alle modalità di esercizio dei diritti da parte dei possessori di valori mobiliari. La DT disegna inoltre un processo di diffusione delle informazioni fondato sulle seguenti quattro componenti: (i) la dissemination, ossia la diffusione dell’informazione regolamentata al pubblico al momento della sua produzione. Oltre a disciplinare la dissemination, la DT aumenta il livello di dettaglio delle informazioni e la frequenza con la quale esse sono diffuse, sia per le informazioni periodiche (relazioni finanziarie annuali, semestrali, resoconti intermedi sulla gestione), sia per le informazioni diffuse in modo continuativo (in particolare, le partecipazioni rilevanti nel capitale degli emittenti); (ii) lo storage, ossia la conservazione dell’informazione regolamentata in un sistema centralizzato autorizzato, che ne consenta la consultazione da parte del pubblico; (iii) il filing, ossia il deposito delle informazioni presso le autorità competenti contestualmente alla loro diffusione al pubblico; (iv) il network, ossia la costituzione di una rete europea dei sistemi nazionali di storage. In data 8 marzo 2007, la Commissione ha emanato la direttiva 2007/14/CE (direttiva di secondo livello), che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della DT. Per quanto concerne più specificatamente lo storage, la Commissione europea, dopo l’acquisizione, nel giugno 2006, del parere del Committee of European Securities Regulators (CESR), e la pubblicazione, nel marzo 2007, di un proprio documento di consultazione, ha emanato, l’11 ottobre 2007, una raccomandazione sui requisiti della rete elettronica dei sistemi di stoccaggio centralizzato. Il processo di trasposizione nazionale della DT si è definito con il d.lgs 6 novembre 2007, n. 195, che ha introdotto alcune novità normative nel d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). Tra tali novità, si ricordano: (i) l’inserimento della definizione di “emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine”; (ii) l’introduzione del principio secondo il quale gli emittenti devono garantire ad azionisti e obbligazionisti la disponibilità degli strumenti e delle informazioni necessari all’esercizio dei loro diritti; (iii) l’ampliamento dell’ambito di applicazione (esteso agli emittenti aventi l’Italia come Stato membro d’origine) del potere della Consob di richiedere la comunicazione al pubblico di informazioni e che le siano comunicate informazioni. (b.b.) *** D E C R E T O -L E G G E 31 D I C E M B R E 2007, N . 248 - P R O R O G A D I T E R M I NI P R EVI S T I D A D I S P O S I ZI O NI L E G I S L AT I VE E D I S P O S I ZI O NI UR G E NT I I N M AT E R I A F I NANZI AR I A . È stato pubblicato in gazzetta Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2007 il Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. Il decreto contiene disposizioni riferibili ad un insieme di materie. Tra le più significative si segnalano: - Articolo 7 – disposizioni in materia di lavoro non regolare e cooperative; - Articolo 29 – incentivi per l’acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati; - Articolo 36 – interventi in materia di riscossione (rateizzazione di somme derivanti dalla applicazione di sanzioni tributarie) - Articolo 37 – Abolizione della tassa sui contratti di borsa (e contestuale modifiche alla disciplina dell’imposta di registro applicabile alle azioni) - Articolo 45 – cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche. (a.d.c.) *** PAGINA 1 IUSLETTER n. 46/07 ATTUALITA’ NORMATIVE F O R M AZI O NE D E L B I L ANC I O ANNUAL E E P L UR I E NNAL E D E L L O S T AT O . È stata pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. del 28 dicembre 2007 la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 – disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2008). (a.d.c.) *** E S T R O M I S S I O NE AG E VO L AT A D I I M M OB I L I S T R UM E NT AL I I M P R E ND I T O R I I ND I VI D UAL I . Ai sensi dell’articolo 1 comma 37 della Legge finanziaria 2008, gli imprenditori individuali potranno estromettere dalla sfera dell’impresa l’immobile strumentale (negozio, capannone, ufficio, ecc.) assolvendo un imposta sostitutiva del 10%. L’estromissione può avvenire senza formalità semplicemente attraverso l’annotazione nei registri contabili (libro giornale o libro cespiti). l’opzione ha effetto dal 1° gennaio 2008. L’imposta sostitutiva deve essere calcolata sulla differenza tra il valore automatico catastale dell’immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto al 31 dicembre 2007. (a.d.c.) *** P R E S T AZI O NI E D I L I R E S E NE I C O NF R O NT I D E L G E NE R AL C O NT R AC T O R E S C L US E D AL R E VE R S E C H AR G E . Ai sensi dell’art. 1 comma della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, a partire dal 1° febbraio 2008, saranno escluse dal reverse charge le prestazioni edili rese nei confronti del general contractor. In sostanza, nel caso in cui l’affidamento dei lavori sia conferito dal committente a un contraente generale, che può eseguire i lavori direttamente o mediante l’ulteriore affidamento a terzi, indipendentemente dalla qualifica del rapporto contrattuale che si instaura tra il contraente generale e i terzi affidatari dei lavori, le prestazioni rese da questi ultimi nei confronti del primo sono soggette alla normale disciplina della fatturazione. (a.d.c.) *** PAGINA 2 IUSLETTER n. 46/07 DOTTRINA: LETTURE E ORIENTAMENTI DOTTRINA: LETTURE E ORIENTAMENTI NON E ’ R AVVI S AB I L E UNO S VI L UP P O PREVEDIBILE NELL’ATTIVITA’ S U CC E S S I VA AL L A F I NE D E L L ’ UNI O NE . – di Andrea Gragnani, in Guida al Diritto, n. 43/07, pag. 43. CONSUMATORI: L’articolo commenta la sentenza 26 settembre 2007, n. 20204 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), resa dalla I Sezione Civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in tema di rivalutazione dell’assegno divorzile. L’Autore evidenzia che la sentenza in esame, confermando l’orientamento espresso dalla S.C. nella sentenza 6 ottobre 2005, n. 19446, ha espresso due principi. Uno di carattere generale, riferendosi al valore dei miglioramenti reddituali del coniuge obbligato ai fini della determinazione dell’assegno divorziale. Un altro principio, invece, di carattere particolare, riferendosi alla fattispecie concreta espressa dal caso di specie (nella quale la S.C. ha escluso che l’attività libero-professionale esercitata dall’ex marito al momento del divorzio costituisse il prevedibile sviluppo della carriera svolta nella P.A. in costanza del matrimonio, poiché a contare non è la promozione in un impiego preesistente bensì l’accesso al pensionamento anticipato e l’opzione per la professione autonoma, che comporta l’assunzione di rischi). (d.t.) L’articolo in oggetto, commentando la sentenza del 4 ottobre 2007 (C-429/05) della Corte di giustizia delle Comunità europee (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), esamina due questioni pregiudiziali che il Tribunale francese ha posto all’attenzione della predetta Corte di giustizia, nonché l’incidenza che le risposte fornite da quest’ultima ai predetti quesiti potranno avere sulle legislazioni in materia dei singoli Stati membri. La prima questione è relativa all’interpretazione da dare agli artt. 11, paragrafo 2 e 14 della direttiva 87/102/Cee del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa al riavvicinamento delle legislazioni statali in materia di credito al consumo, come modificata dalla direttiva del parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, 98/7/Ce, se cioè le norme sull’interdipendenza fra il contratto di vendita e quello di credito al consumo richiedono la menzione del bene finanziato in quest’ultimo contratto. Al riguardo, mentre la Corte di cassazione francese ha ritenuto che l’art. 311-20 del Code de la consommation francese, adottato ai fini dell’applicazione degli artt. 11 e 14 della direttiva 87/102, deve essere interpretato in senso letterale, riconoscendo l’ulteriore condizione dell’indicazione del bene finanziato nel contratto di credito al consumo al fine dell’esercizio del diritto di agire in giudizio del consumatore, di avviso contrario è la Corte di giustizia, secondo cui trattasi di un problema interpretativo delle norme statali attuative dell’atto comunitario, da risolvere alla luce del testo e della finalità della direttiva 87/102 come modificata dalla 98/7 (recepita in Italia con il decreto legislativo n. 63 del 25 febbraio 2000). Si evince che tale diritto non è subordinato alla menzione del bene finanziato in quanto non è una condizione prevista nell’art. 11 paragrafo 2 della direttiva e non rientra tra le condizioni che gli Stati membri possono stabilire nel disciplinare l’esercizio dello stesso. La Corte di giustizia ritiene quindi sufficiente, ai fini del collegamento negoziale tra i due contratti, l’esistenza di un accordo di erogazione esclusiva del credito tra il venditore ed il *** LA NULLITA’ DEL C O NT R AT T O D I VE ND I T A P UÒ F AR R IS O L VE R E ANC H E L ’ AT T O D I C R E D I T O . - di Annita Larissa Sciacovelli, in Diritto Comunitario e Internazionale, n. 6/07, pag. 47. PAGINA 3 IUSLETTER n. 46/07 creditore a favore dei clienti del primo per finanziare l’acquisto di beni. La seconda questione riguarda invece la finalità della menzionata direttiva in quanto rivolta alla tutela del consumatore o estesa all’organizzazione del mercato comune, da cui la possibilità di applicare d’ufficio gli artt. 311-20 del Code de la consommation indipendentemente da quanto previsto dal diritto statale. Anche in merito al secondo quesito la risposta della Corte di giustizia si pone in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte francese, secondo cui le norme sulla tutela del consumatore rientrerebbero nell’ordine pubblico di protezione applicabili su istanza di parte. A detta della Corte di giustizia, invece, la direttiva 87/102 è rivolta sia alla tutela del consumatore, sia all’organizzazione del mercato comune del credito al consumo, da cui la facoltà del giudice statale di applicare d’ufficio le norme statali sul collegamento negoziale ex art. 11 paragrafo 2 della direttiva. In base alle suesposte considerazioni risulta, pertanto, evidente che la sentenza esaminata si inserisce all’interno dell’indirizzo giurisprudenziale della Corte di giustizia in base al quale il giudice statale è tenuto a interpretare ed applicare il diritto interno che traspone una direttiva alla luce del diritto comunitario, anche indipendentemente dall’orientamento della giurisprudenza dei giudici nazionali, favorendo pertanto l’uniformità delle garanzie processuali del consumatore nel contesto del mercato unico. Tale sentenza sarà altresì suscettibile di incidere sull’interpretazione del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1° settembre 1993 n. 385 (in particolare sull’art. 125 comma 4, che recepisce l’art. 11 paragrafo 2 della direttiva e dell’art. 127, comma 3, che sancisce la rilevabilità di parte delle cause di nullità del contratto di credito al consumo) e dell’art. 42 del Codice del consumo del 6 settembre 2005 che contempla l’inadempimento del fornitore in caso di contratto di credito al consumo. (l.t.) *** DOTTRINA: LETTURE E ORIENTAMENTI S O C I E T A ’: L ’ E F F I C AC I A POSSIBILE S O S P E ND E R E D E L L A D E L I B E R A C H E APP R O VA I L B I L ANC I O . – di Dino Sartori, in Guida al Diritto, n. 43/07, pag. 50. Il Tribunale di Verona, con sentenza del 24 settembre 2007 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) ha stabilito che deve ritenersi l’ammissibilità della sospensione delle delibere di approvazione del bilancio, che, pur avendo valore dichiarativo e non richiedendo atti di esecuzione in senso proprio, costituiscono il presupposto di tutte le deliberazioni successive della società e incidono, sotto il profilo dell’efficacia, sulla stessa. L’Autore dell’articolo in commento segnala l’ordinanza, ritenendo la stessa risolutiva di una questione dibattuta e relativa alla possibilità di disporre la sospensione delle delibere di approvazione del bilancio delle società di capitali. Il dubbio circa la possibilità di procedere come innanzi evidenziato trova la propria giustificazione se si considera che la delibera di approvazione del bilancio presenta un contenuto dichiarativo e non necessiterebbe - in astratto - di una vera e propria attività di esecuzione della stessa e per tale ragione taluna giurisprudenza, tra cui quella del tribunale milanese, l’aveva ritenuta essere insuscettibile di sospensione, ai sensi del disposto dell’art. 2378 c.c.. Anche alcune voci in dottrina hanno, in passato, ritenuto di escludere la configurabilità logica della sospensione di un atto giuridico che si limiterebbe ad un accertamento di un dato reale senza apportarvi modifiche. Tuttavia, secondo il giudizio del Tribunale in esame, il riferimento all’esecuzione contenuto nell’art. 2378 c.c. non presupporrebbe necessariamente un’attività di adeguamento della realtà all’atto giuridico, riferendosi in realtà all’efficacia della delibera intesa come attitudine della stessa a produrre effetti nel tempo, rispetto ai soci, ai terzi ed all’organizzazione della società. In tale prospettiva secondo l’Autore la possibilità di sospendere l’efficacia della delibera de qua si porrebbe in linea con l’idoneità della stessa a fungere da presupposto per ulteriori, successive delibere quali, ad esempio, quella di distribuzione degli utili o quelle di modifica del capitale sociale (di diminuzione dello stesso per perdite accertate in bilancio). Il commento all’articolo, quindi, esalta la decisione illustrata, evocandone l’utilità in un’ottica di una migliore tutela degli interessi dei soci nei confronti di iniziative dell’organo amministrativo che si fondino sulle risultanze di un documento contabile già fatto oggetto di impugnazione in sede giudiziale. In definitiva parrebbe proprio – a ragionare con il commentatore - che solo per il tramite della so- PAGINA 4 IUSLETTER n. 46/07 spensione dell’efficacia della delibera di approvazione del bilancio si potrà porre il socio al riparo dal pericolo di subire depauperamenti del patrimonio derivanti da iniziative degli amministratori, realizzate in base ad una situazione non veritiera della società. (c.c.) *** A NC O R A S UL L ’O.P.A. O B B L I G AT O R I A E S UL L E C O NS E G UE NZE D E L L A S UA VI O L AZI O NE . - di Federico Rolfi, in Il Corriere Giuridico, n. 11/07, pag. 1560. DOTTRINA: LETTURE E ORIENTAMENTI L’Autore, conclude il suo articolo scrivendo che la tormentata vicenda dell’O.P.A. obbligatoria è destinata a provocare ulteriori interventi della giurisprudenza. In tale direzione spingono non solo gli interessi economici coinvolti nella fattispecie concreta, ma anche le ambiguità del dato normativo e sistematico che sono state affrontate (con esiti opposti) dalle due decisioni di cui sopra. Prossimo, quindi, un intervento chiarificatore (nei limiti del possibile) della Suprema Corte. (per le massime delle pronunce della Corte d’Appello e del Tribunale di Milano, si rimanda alla Sezione Giurisprudenza). (b.b.) *** Nell’articolo in esame, l’Autore sintetizza ed analizza due interessanti pronunce in tema di conseguenze per la violazione dell’O.P.A. obbligatoria, entrambe emesse in relazione alla vicenda “S.A.I. – Fondiaria” (ossia alla vicenda della scalata Fondiaria). Le due decisioni – dettando principi diametralmente opposti in tema di configurabilità di una responsabilità contrattuale in caso di violazione dell’O.P.A. obbligatoria – rinfocolano il dibattito su un istituto di notevolissima rilevanza nel mercato finanziario. Nello specifico, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 15 gennaio 2007, sostiene che l’obbligo di lanciare l’O.P.A. previsto dall’art. 106 T.U.F. non può venire ricostruito in termini di vera e propria obbligazione nei confronti dei singoli titolari delle azioni, in quanto non è possibile configurare un diritto soggettivo del socio non scalatore a vendere la propria quota di partecipazione, vista anche la presenza di meccanismi legali (“sterilizzazione” ed obbligo di alienazione la quota eccedente il 30%) idonei da soli a neutralizzare l’eventuale violazione dello scalatore. Radicalmente contrastanti i principi affermati dalla più recente decisione del Tribunale di Milano, peraltro in un’ottica di sistemazione della materia tale da rendere la pronuncia in questione un indubbio progresso rispetto alle precedenti statuizioni dello stesso Tribunale. La c.d. O.P.A. obbligatoria, dispone il Tribunale di Milano, rappresenta il contenuto di una vera e propria obbligazione consistente in un’opzione put stabilita direttamente dalla legge, la cui violazione è sanzionabile come inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., dal momento che l’applicazione delle sanzioni speciali contemplate dall’art. 110 T.U.F. (vendita del pacchetto e “sterilizzazione” dei voti) non è incompatibile né esclude l’ulteriore sanzione civilistica. Il danno risarcibile deve essere quantificato nella misura della differenza tra il prezzo di esercizio dell’opzione ed il valore di mercato dei titoli il giorno in cui è scattato l’obbligo di O.P.A.. PAGINA 5 IUSLETTER n. 46/07 I NVE S T I M E NT I : LA D I C H I AR AZI O NE AUT O R E F E R E NZI AL E NO N B AS T A P E R D I VE NT AR E O P E R AT O R E Q UAL I F I C AT O E I N AS S E NZA D E L L E I NF O R M AZI O NI S P E C I F I C H E I L C O NT R AT T O D I S WAP D E VE E S S E R E R I S O L T O . – di Sergio Scotti Camuzzi, in Guida al Diritto, n. 45/07, pag. 77 e pag. 89. C O NT R AT T O D I S WAP E NO ZI O NE D I O P E R AT O R E Q UAL I F I C AT O . – di Valerio Sangiovanni, in I Contratti, pag. 1093. Negli articoli in oggetto vengono esaminati i due orientamenti giurisprudenziali contrastanti in tema di dichiarazione autoreferenziale dell’operatore qualificato nell’operatività in contratti derivati. Le sentenze “gemelle” - e cioè le sentenze nn. 5928 e 5930 del 18 settembre 2007 del Tribunale di Torino, per le cui massime si rimanda sempre alla Sezione Giurisprudenza, (figlie del filone giurisprudenziale aperto dalla pionieristica pronuncia n. 23 del 18 gennaio 2007 del Tribunale di Novara, per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) - sottolineano l’inefficacia della sola dichiarazione autoreferenziale resa dal legale rappresentante di una società al fine di assegnarle la qualità di “operatore qualificato”, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del Regolamento Consob 11522. In particolare, il prof. Scotti Camuzzi, commentando le sentenze del Tribunale di Torino, pone l’accento sulle conseguenze applicative della menzionata norma, la quale dispone(va) che, ai fini di rendere idonea la propria “autocertificazione di professionalità”, il legale rappresentante della società dovesse essere - al momento della sottoscrizione - chiaramente consapevole di voler derogare all’ordinario sistema di norme poste a protezione degli investitori. Il paradosso di una interpretazione puramente formalistica della disposizione in commento emergerebbe, infatti, in queste due opposte ipotesi: una società, avente i requisiti richiesti ex lege per ottenere la qualità di “operatore qualificato”, avrebbe potuto non esser considerata come “professionale” in assenza di una sua autodichiarazione in tal senso; la società che invece difetti – da un punto di vista della realtà sostanziale - dei requisiti stabiliti dalla legge (e cioè l’effettivo possesso di conoscenze esperienze in materia finanziaria) avrebbe potuto essere trattata come “operatore qualificato”, quando solo avesse (superficialmente…) dichiarato l’esistenza di tale propria qualifica. Difformemente, il Tribunale di Verona, con ordinanza del 22 giugno 2007 (per la cui massima si DOTTRINA: LETTURE E ORIENTAMENTI rimanda alla Sezione Giurisprudenza), ha affermato che la S.r.l., la quale abbia stipulato diversi contratti di swap con un intermediario finanziario sulla scorta della mera propria “autocerficazione di professionalità”, possa essere comunque considerata come “operatore qualificato”, anche in assenza di una qualche prova di effettiva conoscenza/ esperienza del settore e senza necessità di indagini da parte dell’intermediario. Conseguentemente, sempre a detta del Tribunale veronese, la società non può godere di quella particolare tutela garantita dall’ordinamento agli operatori non qualificati. La dottrina a commento critico della citata ordinanza ricalca quindi l’orientamento contrario del Tribunale di Torino. (b.b., p.f.b.) *** LA F O R M A D E L L A C L AUS O L A D I P R EVI S I O NE D E L S AG G I O D I I NT E R E S S E NE L C O NT R AT T O D I C O NT O C O R R E NT E E D I L VAL O R E D E L L A AP P R O VAZI O NE D E G L I E S T R AT T I C O NT O . - di Santo Viotti, in Giurisprudenza di merito, n. 11/07, pag. 2835. La sentenza non più recentissima del Tribunale di Terni, 27 ottobre 2006, (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) affronta, ancora una volta, il problema del significato da attribuire al terzo comma dell’art. 1284 c.c.. Nel caso esaminato gli attori sostenevano l’invalidità della clausola del contratto di conto corrente determinativa degli interessi ultralegali. La banca convenuta, di contro, ne assumeva la legittimità, atteso che, da un lato, il correntista non aveva mai contestato gli estratti conto periodicamente ricevuti, dall’altro lato, il tasso di interesse era stato indicato nel contratto con la dicitura “secondo intese” e, dunque, pattuito. Il Giudice ha concluso per la nullità della citata clausola, in quanto in contrasto con il disposto dell’art. 1284 c.c. Nonostante il tenore letterale di quest’ultima norma (“determinati per iscritto”) sia alquanto generico, l’Autore condivide la decisione del Tribunale di Terni. A suo parere, infatti, lo scopo di garanzia e protezione del contraente debole, che permea il nostro ordinamento, porta necessariamente a ritenere che la pattuizione del tasso di interesse deve essere antecedente alla scadenza del debito, sottoscritta da entrambe le parti e tale da consentire la concreta determinazione del tasso senza rimetterlo al libero arbitrio del creditore. La sentenza in commento affronta, infine, il problema dell’efficacia da attribuire alla mancata contestazione dell’estratto conto. Implicitamente il PAGINA 6 IUSLETTER n. 46/07 giudice, uniformandosi all’orientamento maggioritario, rileva che detta approvazione si riferisce solo alle annotazioni contabili, ma non può convalidare condizioni contrattuali nulle. (s.d.) *** IL P R O VVE D I M E NT O D ’ UR G E NZA NE LL A C ANC E L L AZI O NE D E L L A T R AS C R IZI O NE D I D O M AND A G I UD I ZI AL E E D I IPOTECA. - di Donatella Salari, in Giurisprudenza di Merito, n. 10/07, pag. 2617. La problematica relativa alla cancellazione della trascrizione di domande giudiziali attraverso un provvedimento d’urgenza è stata risolta dalla giurisprudenza di merito in due modi differenti; invero una pronuncia (Trib. Napoli 26 gennaio 2006, per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) ha affermato tale possibilità, mentre un’altra (Trib. Trapani, 11 aprile 2006, per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) si è espressa in modo decisamente contrario. Per pervenire ai succitati dispositivi, i relatori delle predette sentenze si sono soffermati sull’analisi dell’art. 2688 c.c. a norma del quale la cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali e delle relative annotazioni si esegue quando è consentita dalle parti ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato, nonché dell’art. 2884 c.c. in base al quale il conservatore procede alla cancellazione quando ne è ordinata con provvedimento definitivo. Nelle sentenze menzionate il Giudice napoletano ha affermato la possibilità della cancellazione della trascrizione ponendo l’accento sul carattere illegittimo della trascrizione oggetto della domanda cautelare poiché la definitività del provvedimento di cancellazione non poteva presidiare l’utilizzazione abusiva del diritto di credito. Al contrario il Tribunale di Trapani ha dichiarato inammissibile il rimedio cautelare stante il carattere necessariamente definitivo di cui deve essere provvisto il provvedimento di cancellazione e che, dunque, un provvedimento d’urgenza non può avere. Alla luce di quanto esposto, secondo la dottrina maggioritaria, sembra preferibile l’ammissibilità di tale cancellazione anche in presenza di provvedimento cautelare, soprattutto a seguito della riforma di cui alla Legge n. 80 del 2005, nel novellato testo dell’art. 669 octies c.p.c. che ha previsto la stabilizzazione del provvedimento cautelare anticipatorio in mancanza dell’instaurazione del giudizio di merito. Tutta la questione ruota, dunque, attorno al deficit di definitività del provvedimento cautelare; sembra DOTTRINA: LETTURE E ORIENTAMENTI dunque che la novità introdotta dall’art 669 octies c.p.c., laddove rende superflua l’instaurazione del giudizio di merito nel termine di legge, faccia riferimento ai provvedimenti anticipatori contenuti nelle leggi speciali nonché ai provvedimenti ex art 700 c.p.c.. Si deve pertanto concludere ritenendo che l’indagine del giudice sarà più penetrante rispetto alla sola valutazione del fumus bonis iuris dal momento che il provvedimento d’urgenza produrrà i propri effetti a tempo indeterminato, proprio per l’eventuale assenza di un giudizio di merito. (p.g.) *** CONSIDERAZIONI P UB B L I C I T AR I O . SUL BARTERING - di Maurizio Fusi, in Rivista di Diritto Industriale, n.3/07, pag. 133. L’Autore affronta una particolare figura negoziale – di origine statunitense - facente parte dell’eterogeneo gruppo di contratti che si è soliti definire “di pubblicità”; si tratta del cosiddetto contratto di bartering. Si tratta di una sorta di “baratto”, in base al quale una parte concede gratuitamente o a condizioni di favore ad una o più stazioni televisive indipendenti i diritti relativi a programmi contenenti annunci commerciali di inserzionisti terzi contro l’impegno delle emittenti a diffondere i programmi e la pubblicità inserita a costo zero. Attraverso tale schema negoziale, la disponibilità, con un minimo o nessun esborso, di materiale di entertainment da collocare nel proprio palinsesto compenserebbe il mancato utile sulla vendita degli spazi pubblicitari. L’Autore considera, quindi, tale figura negoziale alla luce dell’ordinamento italiano, rilevando come il bartering costituisca un rapporto latu sensu permutativo, sebbene difficilmente riconducibile alla fattispecie disciplinata dall’art. 1552 c.c., in quanto lo scambio ha luogo non tra due beni materiali, ma tra un diritto (il diritto di trasmettere il programma) ed una prestazione di servizi (pubblicità). Tra i diversi profili giuridici considerati, l’Autore rileva come il bartering televisivo debba considerarsi nullo. L’art. 9 del Testo Unico della radiotelevisione dispone, infatti, che “sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono alle emittenti ed ai fornitori di contenuti di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari”. La ratio di tale disposizione è proprio quella di impedire che la libera determinazione delle emittenti PAGINA 7 IUSLETTER n. 46/07 nella scelta del palinsesto possa essere condizionata dall’utenza pubblicitaria. L’Autore, dopo aver osservato che l’accordo di bartering vincola l’emittente, non solo alla messa in onda dei messaggi pubblicitari, ma anche della trasmissione del programma che li contiene, spesso costruito proprio per aumentare l’efficacia del messaggio pubblicitario, conclude, quindi, che - in virtù della norma in questione - il contratto di bartering televisivo sia da ritenersi insanabilmente nullo. (ma.p.) *** C O NT R AT T I D I C E S S I O NE E D I US O D I KNOW HOW E C O NC O R R E NZA S L E AL E . - di Marco Montanarini, in Contratto e Impresa, n.4-5/2007, I, pag. 1124. L’articolo fa il punto in merito ad alcune delle principali problematiche giuridiche in materia di know how. La nozione di know how – mutuata dalla prassi d’impresa - comprende tutte quelle informazioni tecniche, empiriche o sperimentali necessarie alla produzione di un bene od all’avvio ed al perfezionamento del processo di produzione di un bene. I primi riferimenti normativi in materia di know how vanno ricercati non in ambito nazionale, ma in alcuni Regolamenti della Comunità Europea, quali il Reg. CE/65/19 ed il Reg. CE 71/2821. L’Autore rileva come la prima trattazione sistematica in materia è stata affrontata dalla Suprema Corte allorché decise che il know how costituiva un bene immateriale suscettibile di essere iscritto a bilancio nelle voci relative agli investimenti immateriali (Cass. 27.2.85, n. 1699, in Foro It., 1985, I, c. 2661). Tale pronuncia precisava anche che le conoscenze ascrivibili al concetto di know how devono possedere i requisiti della novità e della segretezza e non devono essere brevettate o brevettabili. Più recentemente, la legge 6 maggio 2004 n. 129 (norme per la disciplina sull’affiliazione commerciale) ha dato una definizione di know how coerente con quella presente nei regolamenti comunitari e nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. L’Autore, affronta, quindi, il tema della violazione di know how, sia dal punto di vista civilistico, quale atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c., sia dal punto di vista penale. Sotto quest’ultimo profilo, l’articolo evidenzia come la Suprema Corte abbia esteso al know how l’illecito di cui all’art. 623 c.p., in materia di rivelazione di segreti scientifici o industriali, rilevando come oggetto della tutela penale del reato in questione debba ritenersi il segreto industriale DOTTRINA: LETTURE E ORIENTAMENTI in senso lato, intendendosi per tale quell’insieme di conoscenze riservate e di particolari modus operandi in grado di garantire la riduzione al minimo degli errori di progettazione e realizzazione e dunque la compressione dei tempi di produzione (Cass. 19.5.2001, n. 25008, in Riv. It. Dir. Pen., 2002, p. 1093). (ma.p.) *** A G E NZI A D E L L E E NT R AT E , R I S O L UZI O NE N .4/E D E L 4 G E NNAI O 2008 – T AS S AZI O NE D E L R E D D I T O D I UN T R US T I M P I E G AT O I N UNA P R O C E D UR A D I C O NC O R D AT O P R E VE NT I VO . Con la predetta risoluzione l’Agenzia delle entrate, rispondendo a un quesito sottoposto da un trust impiegato in una procedura di concordato preventivo ha fornito utili indicazioni in materia. Il trust era stato costituito - per rendere disponibile una parte del patrimonio immobiliare di proprietà dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del coniuge del liquidatore di una data società – a garanzia del buon esito della procedura. Il concordato preventivo proposto dalla società è da ricondursi al concordato cosiddetto “misto” con il quale, alle cessione dei beni ai creditori, si aggiunge l’impegno di un terzo al pagamento di una percentuale aggiuntiva, che rafforza sussidiariamente la garanzia principale qualora il realizzo dei beni dell’impresa non risulti sufficiente. Atteso che le unità immobiliari segregate in trust erano poi state vendute, il trust ha chiesto all’Agenzia delle Entrate quale fosse il corretto trattamento da applicare ai redditi del trust e più in particolare: a) se il trust possa correttamente qualificarsi quale trust non commerciale; b) se la vendita degli immobili da parte del trust determini una plusvalenza; c) se il reddito debba essere tassato in capo al trust. L’agenzia, sposando la soluzione proposta dal richiedente, ha precisato che: a) il trust avente come unico scopo riportato nell’atto istitutivo il soddisfacimento della massa dei creditori della procedura di concordato che svolge l’attività di vendita del proprio patrimonio immobiliare non configura attività di impresa e in tal senso il reddito complessivo del trust, quale soggetto IRES che non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di una attività commerciale, è determinato in base ai criteri indicati all’articolo 143 del TUIR “reddito complessivo degli enti commerciali non residenti”; PAGINA 8 IUSLETTER n. 46/07 b) la cessione da parte del trust non commerciale degli immobili può realizzare, ricorrendone i presupposti, un reddito diverso ai sensi dell’articolo 67 del Tuir. Per la determinazione della plusvalenza dovrà farsi riferimento al costo fiscalmente riconosciuto in capo al disponente fermo restando che il trasferimento dei beni da quest’ultimo al trustee non interrompe il decorso del quinquennio (e quindi per i beni detenuti da più di 5 anni non subisce tassazione). c) l’imputazione del reddito deve avvenire in capo al Trust in quanto lo stesso è fiscalmente da considerarsi come “trust opaco”. Infatti, sebbene l’atto istitutivo indichi i beneficiari del trust nei creditori del concordato, tali soggetti non corrispondono ai “beneficiari individuati” richiamati dall’articolo 73 comma 2 del TUIR. (a.d.c.) DOTTRINA: LETTURE E ORIENTAMENTI Di notevole interesse è lo spunto dell’Autore circa l’utilizzo della pronuncia in tema di imposte di successione. Nel particolare caso in cui il contribuente deceda dopo aver esercitato un’opzione, ma prima che si sia verificata la materiale consegna del bene oggetto dell’opzione, “dovrebbe forse ritenersi che il coacervo imponibile debba essere decurtato del debito relativo all’obbligo di corrispondere il prezzo di esercizio ed incrementato di un cespite da qualificare non tanto, come un diritto di credito (diritto di ricevere il bene), ma come il bene stesso, con conseguenze anche riguardo alle modalità di valutazione del cespite.” (a.d.c.) *** *** R I S O L UZI O NE 12 D I C E M B R E 2007, N . 366/E: M O M E NT O R I L E VANT E NE L L ’ AS S E G NAZI O NE D I STOCK OPTIONS. - di Marco Piazza, in Il Fisco, n. 47/07, pag. 26167). L’articolo esamina puntualmente la recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate nella quale viene chiarito che il momento dell’assegnazione delle azioni, corrisponde con quello dell’esercizio dell’opzione da parte del dipendente a prescindere dal fatto che la materiale emissione e consegna del titolo avvenga in un momento successivo. L’Autore sottolinea come la risoluzione non ha portata limitata alla soluzione del problema esaminato, ma ha importanza generale, in quanto il “momento dell’assegnazione” è anche quello in cui – in ogni piano di stock option – deve essere determinato, ai fini fiscali, il valore normale delle azioni assegnate. Tale valore - precisa l’Autore - “assume rilievo quando il piano non soddisfa le condizioni di non imponibilità previste dall’art. 51, comma 2, lettera g-bis) e dal successivo comma 2-bis del Tuir e quindi il beneficio al dipendente deve essere assoggettato a ritenuta.” L’articolo esamina, inoltre, le problematiche della individuazione della “data di assegnazione” per la corretta quantificazione dell’investimento minimo soggetto a lock up da parte del novello comma 2 - bis dell’articolo 51 del TUIR anche attraverso quanto precisato in argomento sia della dottrina (assonime circ. n. 23 del 23 aprile 2007), sia dell’amministrazione finanziaria. PAGINA 9 IUSLETTER n. 46/07 GIURISPRUDENZA GIURISPRUDENZA S E L E ZI O NE D E L L E D E C I S I O NI P I Ù R E C E NT I D E L L A C O R T E D I C AS S AZI O NE E D E I T R I B UNAL I . DIRITTO DI FAMIGLIA Cass., 26 n. 20204. settembre 2007, Sez. I, - in Guida al Diritto, n. 43/07, pag. 46, con nota di Andrea Gragnani. Nella determinazione dell'importo dell'assegno divorzile, occorre tener conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti si chieda l'assegno, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio, mentre non possono essere valutati i miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto e alle aspettative maturate nel corso del matrimonio e aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali e imprevedibili. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio la Suprema corte ha cassato la decisione della Corte di merito, secondo la quale l'attività libero professionale esercitata dall'ex marito al momento del divorzio costituiva il prevedibile sviluppo della carriera da lui svolta nella pubblica amministrazione durante la convivenza matrimoniale, anziché un evento successivo del tutto eccezionale, determinato dalla scelta di accedere al pensionamento anticipato e di dedicarsi alla professione autonoma, scelta all'evidenza non prevedibile sulla base di circostanze preesistenti e comportante assunzione di rischi). Cass., 6 marzo 2007, Sez. I, n. 5163. - in Famiglia e Diritto, n. 11/07, pag. 998. La norma di cui all’art. 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, secondo cui “le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 9 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per la titolarità dell’assegno ai sensi dell’art. 5 deve intendersi l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del Tribunale ai sensi del predetto art. 5 della citata legge n. 898/1970” ha natura interpretativa e, dunque, è fornita di efficacia retroattiva; ne discende che tale norma regola anche i rapporti pregressi, purché siano pendenti e non ancora definiti al momento della sua emanazione. Cass., 14 febbraio 2007, Sez. I, n. 3334. - in Famiglia e Diritto, n. 11/07, pag. 1002. Non può trovare accoglimento la domanda di alimenti ove il richiedente non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l’impossibilità, per circostanze allo stesso non imputabili, di reperire un’occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali. *** CREDITO AL CONSUMO, LEASING E FACTORING Corte di giustizia delle Comunità Europee, 4 ottobre 2007, Sez. I, n. C-429/ 05. - in Diritto Comunitario e Internazionale, n. 6/07, pag. 47, con nota di Annita Larissa Sciacovelli. Gli articoli 11 e 14 della direttiva 87/102/Cee del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle legislazioni statali in materia di credito al consumo, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, 98/7/Ce, vanno interpretati nel senso che ostano a che il diritto di agire in giudizio riconosciuto al consumatore nei confronti del creditore una volta risultato infruttuoso il ricorso contro il venditore, sia subordinato al requisito della menzione del bene finanziato nel contratto di credito al consumo stipulato dal consumatore. Ai fini della tutela del consumatore al giudice statale adito per la risoluzione del contratto di vendita è riconosciuta la facoltà di applicare d’ufficio le norme statali sull’interdipendenza fra i due contratti che traspongono nel diritto interno l'articolo 11 paragrafo 2 in modo da consentire la risoluzione del contratto di credito. PAGINA 10 IUSLETTER n. 46/07 Cass., 29 settembre 2007, Sez. III, n. 20592. - in Guida al Diritto, n. 47/07, pag. 63. Nell’operazione di leasing finanziario, che non dà luogo a un unico contratto plurilaterale, ma realizza una figura di collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura, se il concedente imputa all’utilizzatore l’inadempimento costituito dalla sospensione del pagamento dei canoni e su questa base chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno nell’ammontare convenzionalmente predeterminato e se l’utilizzatore eccepisce l’inadempimento del fornitore all’obbligazione di consegna e chiede perciò il rigetto della domanda, l’accoglimento dell’eccezione, che deve avvenire sulla base dell’articolo 1463 del c.c., non può trovare ostacolo nel fatto che il contratto di leasing contenga una clausola che riversi sull’utilizzatore il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide siffatte clausole. GIURISPRUDENZA della locatrice che invocava in suo favore le norme degli art. 1469 bis seg. c.c.). Non possono ritenersi vessatorie le clausole contrattuali, inserite nel contratto di leasing, stipulato tra una società per azioni finanziaria e una società in accomandita semplice ed avente ad oggetto i beni mobili strumentali all’attività commerciale di quest’ultima, che riguardino il tasso degli interessi e l’accollo del rischio assunto dal socio accomandante; in particolare, va esclusa l’applicabilità degli artt. 1469 bis seg. c.c. – nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla l. 21 dicembre 1999 n. 526 – relativamente al contratto fideiussorio prestato a favore del debitore esercente l’attività di impresa e riguardante un debito collegato a tale attività, nessuna norma vietando che un socio accomandante possa prestare una garanzia illimitata verso terzi per singoli atti negoziali compiuti dalla società. *** Cass., 8 giugno 2007, Sez. III, n. 13377. SOCIETA’ In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della “tutela forte” di cui alla disciplina degli art. 1469 bis seg. c.c., nella formazione anteriore alle modifiche apportate dalla l. 21 dicembre 1999 n. 526, la qualifica di “consumatore” spetta solo alle persone fisiche, quindi non alle società, e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice “consumatore” soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana all’esercizio di dette attività; infatti, deve essere considerato “professionista” tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizzi il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale; perché ricorra la figura del “professionista” non è pertanto necessario che il contratto sia posto in essere nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, essendo sufficiente – come si evince dalla parola “quadro”, di cui al comma 2 dell’art. 1469 bis c.c. – che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale (nella specie, la corte di merito aveva ritenuto il contratto di leasing, tra una spa finanziaria ed una sas venditrice di giocattoli concluso tra professionisti, e la suprema corte, poiché oggetto del rapporto erano gli arredi del negozio destinati all’esposizione della merce, ha rigettato il ricorso Trib. Verona, Sez. IV. - in Il Massimario del Foro Italiano, n. 5/07, pag. 1048. 24 settembre 2007, - in Guida al Diritto, n. 43/07, pag. 50, con nota di Dino Sartori. Deve ritenersi l’ammissibilità della sospensione delle delibere di approvazione del bilancio, che, pur avendo valore dichiarativo e non richiedendo atti di esecuzione in senso proprio, costituiscono il presupposto di tutte le deliberazioni successive della società e incidono, sotto il profilo dell’efficacia, sulle stesse. Trib. Napoli, 6 giugno 2007. - in Il Corriere del Merito, n. 11/07, pag. 1259. La società di capitali è litisconsorte necessaria nel giudizio di responsabilità promosso avverso gli amministratori ex art. 2476 c.c., sicché tale giudizio va dichiarato estinto ove il litisconsorzio non possa ripristinarsi (nella specie per l’estinzione del giudizio proposto verso la società). PAGINA 11 IUSLETTER n. 46/07 GIURISPRUDENZA Trib. Trapani, 21 marzo 2007. Cass., 28 n. 13906. L’esercizio del diritto di recesso del socio dissenziente rispetto alla deliberazione di trasformazione del tipo societario è soggetto al regime statuario proprio della società prima della trasformazione. Per effetto della disciplina transitoria dettata dall’art. 223-bis disp. att. c.c. per l’adeguamento degli statuti societari ai nuovi modelli legali introdotti dal d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, le disposizioni statuarie previgenti hanno conservato efficacia fino al 30 settembre 2004. In difetto di regolamentazione statuaria delle modalità e dei termini per l’esercizio del diritto di recesso del socio di una società a responsabilità limitata, la disciplina del recesso si ricava, per analogia, da quella dettata dalle nuove disposizioni di legge per le società per azioni. L'accordo tra il cliente e la banca in base al quale anche altro soggetto (cosiddetto delegato) è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente spiega unicamente l'effetto di vincolare la banca, per le operazioni e nei limiti di importo stabiliti, a considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma del delegato, e non comporta anche il conferimento a quest'ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto. -in Rivista dei n. 5/07, pag. 887. Dottori Commercialisti, *** DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO giugno 2005, Sez. III, App. Milano, 15 gennaio 2007, Sez. I. - in Il Corriere Giuridico, n. 11/07, pag. 1560, con nota di Federico Rolfi. L’obbligo di lanciare l’O.P.A. contemplato dall’art. 106 T.U.F. non può essere ricostruito in termini di vera e propria obbligazione nei confronti dei singoli titolari delle azioni, non risultando possibile configurare un diritto soggettivo del socio non scalatore a vendere la propria quota di partecipazione, considerata anche la presenza di meccanismi legali (“sterilizzazione” ed obbligo di cessione la quota eccedente il 30%) idonei da soli a neutralizzare l’eventuale violazione dello scalatore. Cass., 19 dicembre 2007, Sez. Unite, n. 26725. - in ww.ilcaso.it. La violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico del soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c.. Trib. Torino, 18 settembre 2007, Sez. I, n. 5928. - in Guida al Diritto, n. 45/07, pag. 77, con nota di Sergio Scotti Camuzzi. All'effetto di assegnare una società o una persona giuridica alla categoria degli “operatori qualificati” definita dall'articolo 31, comma 2, del regolamento Consob intermediari n. 11522/1998, non è sufficiente la dichiarazione autoreferenziale resa dal legale rappresentante di essa. E’ invece necessario che concorrano l'effettivo possesso (da parte della società o della persona giuridica) del requisito di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari voluto dalla norma e l'espressa dichiarazione, resa per iscritto dal legale rappresentante, che attesti tale possesso. Siffatta dichiarazione può assumere valenza confessoria e sollevare l'intermediario da ogni onere probatorio relativo all'effettiva esistenza del requisito predetto a condizione che essa non sia indeterminata ma contenga l'elencazione difatti (non di opinioni) effettivamente indicativi ditale competenza ed esperienza. Altrimenti rimane un'auto proclamazione irrile- PAGINA 12 IUSLETTER n. 46/07 vante al fine della qualificazione del cliente come “operatore qualificato” quando esso non risulti in possesso del requisito di competenza ed esperienza predetto, cosicché l'intermediario è tenuto a osservare tutte le regole di comportamento dettate per i rapporti con operatori non qualificati. Trib. Torino, 18 settembre 2007, Sez. I, n. 5930. - in Guida al Diritto, n. 45/07, pag. 89, con nota di Sergio Scotti Camuzzi. All'effetto di assegnare una società o una persona giuridica alla categoria degli «operatori qualificati» definita dall'articolo 31, comma 2, del Regolamento Consob n. 11522/1998, non è sufficiente la dichiarazione autoreferenziale resa dal legale rappresentante di essa. E invece necessario che concorrano l'effettivo possesso (da parte della società o della persona giuridica) del requisito di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari voluto dalla norma e l'espressa dichiarazione, resa per iscritto dal legale rappresentante, che attesti tale possesso. Siffatta dichiarazione può assumere valenza confessoria e sollevare l'intermediario da ogni onere probatorio relativo all'effettiva esistenza del requisito predetto a condizione che essa non sia indeterminata ma contenga l'elencazione difatti (non di opinioni) effettivamente indicativi di tale competenza ed esperienza. Altrimenti rimane un'autoproclamazione irrilevante al fine della qualificazione del cliente come «operatore qualificato» quando esso non risulti in possesso del requisito di competenza ed esperienza predetto, cosicché l'intermediario è tenuto a osservare tutte le regole di comportamento dettate per i rapporti con operatori non qualificati. In mancanza in contratto si deve considerare risolto con obbligo della banca di risarcire il danno. Trib. Verona, 22 giugno 2007. - in I Contratti, n. 12/07, pag. 1093, con nota di Sergio Scotti Camuzzi. Una s.r.l. che, mediante il suo rappresentante legale, ha sottoscritto sette contratti derivati autocertificandosi operatore qualificato non può invocare l’inefficacia di tali dichiarazioni e, conseguentemente, non può godere della tutela garantita dall’ordinamento in favore degli operatori non qualificati. GIURISPRUDENZA Trib. Milano, 9 giugno 2007, Sez. VIII. - in Il Corriere Giuridico, n. 11/07, pag. 1573, con nota di Federico Rolfi. La c.d. O.P.A. obbligatoria costituisce contenuto di una vera e propria obbligazione consistente in una opzione put prevista direttamente dalla legge, la cui violazione è sanzionabile come inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., dal momento che l’applicazione delle sanzioni speciali previste dall’art. 110 T.U.F. (vendita del pacchetto e “sterilizzazione” dei voti) non è incompatibile né esclude l’ulteriore sanzione civilistica. Il danno risarcibile deve essere quantificato nella misura della differenza tra il prezzo di esercizio dell’opzione ed il valore di mercato dei titoli il giorno in cui è scattato l’obbligo di O.P.A.. Trib. Torino, 28 marzo 2007. - in Giurisprudenza di Merito, n. 11/07, pag. 2822. Al soggetto il cui nominativo sia stato indebitamente segnalato alla Centrale Rischi della Banca d’Italia spetta il risarcimento del danno non patrimoniale contemplato dall’art. 2059 c.c., sussistendo un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona costituzionalmente garantito, senza la necessità che tale lesione configuri reato. I danni per la lesione della reputazione e dell’immagine possono essere liquidati equitativamente tenendo conto di vari parametri, quali l’ammontare del debito erroneamente segnalato, la durata dell’indebita segnalazione, la posizione personale del danneggiato, le modalità di scoperta della segnalazione. Trib. Novara, 18 gennaio 2007, Sez. I, n. 23. - in Guida al Diritto, n. 45/07, pag. 101, con nota di Sergio Scotti Camuzzi. La dichiarazione attestante la qualifica di operatore qualificato, resa ai sensi dell'articolo 31 del regolamento Consob, deve essere corroborata da elementi di positivo e obiettivo riscontro e non è di per sé sola sufficiente a esonerare l'intermediario dal rispetto dei doveri di informazione e di protezione dell'investitore. Diversamente opinando, si verrebbe ad ammettere che i diversi standard di comportamento degli intermediari e l'eventuale applicazione di uno statuto protezionistico in favore degli operatori non qualificati sia fondata non sulla «qualità ed esperienza professionale dell'investitore» bensì su di un giudizio reso da colui le cui qualità dovrebbero invece essere verificate. PAGINA 13 IUSLETTER n. 46/07 GIURISPRUDENZA Trib. Trani, 27 ottobre 2006. TITOLI DI CREDITO La clausola di previsione del tasso di interesse del contratto di conto corrente riferito al tasso “secondo intese” deve ritenersi nulla, figurando l’indicazione, in assenza di qualunque riscontro, del tutto generica, con la conseguente applicazione del saggio legale previsto dall’art. 1284 c.c.. La mancata contestazione degli estratti conto periodici preclude la contestabilità delle sole applicazioni in esse indicate e non le eventuali nullità del rapporto e delle condizioni del contratto posto in essere tra le parti. Cass., 20 giugno 2007, Sez. II, n. 14322. - in Giurisprudenza di Merito, n. 11/07, pag. 2835. - in Il Massimario del Foro Italiano, n. 5/07, pag. 1102. Il contratto di conto corrente bancario privo della sottoscrizione di uno dei contraenti è nullo. La produzione in giudizio del contratto da parte del successore del contraente che non lo ha sottoscritto non sana la nullità del contratto. Chi emette un assegno bancario privo della data di emissione, valevole come promessa di pagamento, con l’intesa che il prenditore possa utilizzare il documento come titolo di credito in epoca successiva apponendovi data e luogo di emissione, si assume la responsabilità (quanto meno a titolo di dolo eventuale) della eventuale attribuzione al medesimo documento delle caratteristiche dell’assegno bancario, e pertanto può rispondere dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 1 l. 386 del 1990 (come sostituito dall’art. 28 d.leg. n. 507 del 1999) se, al momento dell’utilizzazione del titolo, non vi sia l’autorizzazione ad emetterlo (nella specie si trattava di assegno senza data, consegnato a titolo di garanzia ad una chiromante, alla quale l’emittente si era rivolto per ricevere prestazioni professionali, e da questa completato e posto all’incasso quando il conto corrente era già stato chiuso). *** *** Trib. Mantova, 13 marzo 2006. - in Giurisprudenza pag. 2842. Civile, n. 11/07, FALLIMENTO Cass., 18 dicembre 2007, Sez. Unite, n. 26619. - in www.ilcaso.it. Nell’ipotesi in cui ad una prima dichiarazione di fallimento da parte di tribunale successivamente riconosciuto incompetente, segua una seconda dichiarazione di fallimento da parte di tribunale che, in sede di conflitto positivo virtuale, ovvero anche di regolamento facoltativo di competenza sia dalla Corte di Cassazione designato competente, il decorso degli interessi sui crediti chirografari ammessi al passivo resta sospeso, ai sensi dell’art. 55 l. fall., già dalla prima delle predette due sentenze. La conservazione degli effetti sostanziali della dichiarazione di fallimento proveniente da giudice incompetente si rivela più “adeguata” sia in relazione all’obiettivo della “ragionevole durata del processo” - con il quale sarebbe meno compatibile la prospettiva della riapertura ex novo della procedura innanzi al secondo tribunale –, sia in relazione alla garanzia del processo “giusto”, quale è PAGINA 14 IUSLETTER n. 46/07 GIURISPRUDENZA quello articolato in modo da garantire una risposta coerente ed adeguata alle esigenze di tutela fatte valere con l’atto che vi ha dato impulso. Cass., 11 n. 19097. settembre 2007, Sez. I, - in Guida al Diritto, n. 45/07, pag. 102. Il fideiussore che ha pagato il debito dopo il fallimento del debitore principale non può concorrere nel fallimento, per gli interessi e la rivalutazione monetaria maturati dopo la dichiarazione del fallimento stesso, ancorché li abbia corrisposti al creditore, atteso che, ai sensi della generale disposizione di cui all’articolo 55 legge fallimentare, la dichiarazione del fallimento sospende il corso degli interessi (salvo si tratti di credito garantito da privilegio, pegno o ipoteca), onde egli può esercitare soltanto l’azione di surroga nei diritti del creditore principale, non anche quella di regresso, che ha contenuto più ampio della prima, comprendendo, ai sensi dell’articolo 1950 del c.c., anche gli interessi e le spese. Cass., 11 settembre 2007, n. 19087. - in Guida al Diritto, n. 43/07, pag. 54. In materia fallimentare l’autorizzazione del giudice delegato al curatore perché promuova azione giudiziale o resista all’altrui azione, integra una condizione di efficacia dell’attività processuale del curatore. E’ possibile, pertanto, ove tale autorizzazione faccia in origine difetto, una sanatoria con effetti ex tunc anche nel caso in cui l’autorizzazione sia data con l’autorizzazione agire o resistere nel successivo giudizio di impugnazione. Cass., 13 luglio 2007, Sez. I, n. 15669. - in Il Massimario del Foro Italiano, n. 6/07, pag. 1216. In materia di esecuzione del contratto di conto corrente bancario, il suo scioglimento ai sensi dell’art. 78 l. fall. per effetto del fallimento del cliente, non estingue con immediatezza ogni rapporto obbligatorio fra le parti, sussistendo anche per l’epoca successiva una serie di obbligazioni, ancora di derivazione contrattuale e corrispondenti posizioni di diritto soggettivo; in particolare la pretesa del curatore, che subentra nell’amministrazione del patrimonio fallimentare ai sensi degli artt. 31 e 42 l.fall., è un diritto che promana dall’obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, declinandosi in prestazioni imposte dalla legge (ai sensi dell’art. 1374 c.c.), secondo una regola di esecuzione di buona fede (ex art. 1375 c.c.) che aggiunge tali obblighi a quelli convenzionali quale impegno di solidarietà (ex art. 2 Cost.), così imponendosi a ciascuna parte l’adozione di comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte; posto che tra i doveri di comportamento scaturenti dall’obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento, il predetto diritto alla documentazione trova fondamento e regolazione inoltre nell’art. 8 l. 17 febbraio 1992 n. 154 e compiutamente nell’art. 119 tulb (d.leg. 1 settembre 1993 n. 385), che già pone a carico della banca l’obbliga di periodica comunicazione di un prospetto inerente allo svolgimento del rapporto ed attribuisce al cliente ovvero a chi gli succeda anche solo nell’amministrazione dei beni il diritto di ottenere – a sue spese, per gli ultimi dieci anni, indipendentemente dall’adempimento del dovere di informazione da pare della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto – la documentazione di singole operazioni registrate sull’estratto conto (nella specie, la suprema corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ordinato all’istituto di credito la consegna alla curatela del fallimento delle informazioni riguardanti numero dei conti intrattenuti dal fallito, garanzie prestate, movimenti bancari, saldi attivi con gli interessi maturati, modalità di estinzione dei conti, ritenendo che per tali richieste non fosse necessario altro che l’inquadramento del rapporto di conto corrente, senza onere dell’istante di indicare in dettaglio gli estremi delle singole operazioni e prescindendo dall’utilizzazione finale potenziale della documentazione, essendo la richiesta non giudizialmente indirizzata e risolvendosi nella piena tutela della posizione di amministratore del patrimonio fallimentare). In tema di fusione della società mediante incorporazione, non ricorre l’effetto interruttivo del processo, in base alla disciplina dell’art. 300 c.p.c. (rimasto immutato dopo la l. 26 novembre 1990 n. 353), ove il procuratore della società incorporata abbia fatto la prescritta notificazione alla controparte nel corso del giudizio di primo grado solo dopo la precisazione delle conclusioni avanti al giudice monocratico anche se prima della scadenza dei termini assegnati ex art. 281 quinquies e 190 c.p.c. (nella fattispecie, determinatasi anteriormente alla riforma del diritto societario,introdotta dal d.leg. 17 gennaio 2003 n. 6, la suprema corte ha specificato che nella norma processuale la possibilità di far conoscere l’evento interruttivo si collega alla utilità della partecipazione alla discussione ovvero alla riapertura dell’istruttoria, per cui se nessuna di tali attività si prospetta né vi è più esigenza di contatto diretto delle parti con il giudice, il procedimento, assunta una connotazio- PAGINA 15 IUSLETTER n. 46/07 GIURISPRUDENZA ne di ufficiosità, prosegue con le parti così come costituisce, almeno sino all’inizio dell’eventuale nuovo grado). Cass., 27 ottobre 2006, Sez. I, n. 23275. PROCEDIMENTO CIVILE Corte Costituzionale, 24 ottobre 2007, n. 348. - in Giustizia Civile, n. 9/07, I, pag. 1901. -in Guida al Diritto, n. 44/07, pag. 22. In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, qualora l’impresa insolvente sia ammessa al concordato, non trova applicazione l’art. 135, comma 2, l. fall., che, in tema di concordato fallimentare, assicura ai creditori la conservazione dell’azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso, escludendo che l’adempimento del concordato estingua la fideiussione prestata in favore del creditore. In tema di determinazione dell’indennità di espropriazione di aree edificabili, è costituzionalmente illegittimo l’articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333 («Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica»), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992 n. 359; è altresì illegittimo, in via consequenziale, l’articolo 37, commi 1 e 2, del Dpr 8 giugno 2001 n. 327 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»), in quanto contiene norme identiche a quelle dichiarate in contrasto con la Costituzione. App. Milano, 30 agosto 2007. - in il Corriere del Merito, n. 11/07, pag. 1252. Al fine di stabilire se una impresa sia o meno assoggettabile al fallimento, l’analisi dei ricavi lordi e quella del capitale investito va svolta avuto riguardo ai risultati degli ultimi tre esercizi antecedenti l’istanza di fallimento. Nulla autorizza sul piano formale a segmentare l’attività della società in fase di attività, fase di inattività e fase di liquidazione. Trib. Salerno, Sez. I, n. 3889. 6 dicembre 2006, - in Diritto e Pratica delle Società, n. 20/07, pag. 69. Nell’ipotesi di impugnazione della delibera societaria per violazione dei principi di prudenza, trasparenza e chiarezza, deve ritenersi che l’interesse ad agire da parte della curatela fallimentare, subentrata ad una società dichiarata fallita titolare delle quote di minoranza, sussista solo quando tale violazione consegua anche un danno economico, in termini di minore distribuzione di utili o di minore valutazione delle quote sociali possedute, e ciò in ragione delle finalità liquidatorie della procedura concorsuale, che esclude un mero interesse ad una corretta informazione circa l’andamento della società. *** Corte Costituzionale, 12 ottobre 2007, n. 340. - in Guida al Diritto, n. 43/07, pag. 24. E’ illegittimo l’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 nella parte in cui stabilisce: “in quest’ultimo caso i fatti affermati dall’attore, anche quando il convenuto abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione, si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di questa”. Cass., 14 giugno 2007, Sez. I, n. 13912. -in Il Massimario del Foro Italiano, 5/07, pag. 1080. In tema di efficacia della scrittura privata nei confronti dei terzi, se la scrittura privata non autenticata forma un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro, la data risultante da quest’ultimo deve ritenersi data certa della scrittura, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un’attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita; grava sulla parte che contesti la certezza della data di provare la redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso; a tal fine basta la prova contraria non occorrendo far ricorso alla querela di falso. PAGINA 16 IUSLETTER n. 46/07 GIURISPRUDENZA Cass., 1 giugno 2007, Sez. II, n. 12849. essere stato l’abbattimento disposto ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità). Nel giudizio ex art. 2901 c.c. è sufficiente al creditore procedente l’allegazione d’un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del preteso debitore per dimostrare la titolarità d’un credito meritevole di tutela, in quanto già esaminato e ritenuto provato in sede monitoria; la pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso detto decreto non osta alla declaratoria d’inefficacia dell’atto pregiudizievole alle ragioni del creditore né comporta la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.. Trib. Modena, 19 marzo 2007. - in Il Massimario del Foro Italiano, n. 5/07, pag. 1014. Cass., 3 maggio 2007, Sez. I, n. 10209. -in Il Massimario del Foro Italiano, 5/07, pag. 946. In base ai principi ripetutamente affermati in materia di notificazione dalla corte costituzionale, non può correlarsi un effetto di decadenza a un diniego di attività da parte degli ufficiali giudiziari anziché a un difetto di attività del notificante; pertanto, deve considerarsi tempestiva la notifica richiesta il giorno di scadenza del termine, non accettata a causa di uno sciopero dell’ufficio unico per le notifiche, reiterata il giorno successivo ed andata a buon fine, senza che rilevi (in presenza di idonea documentazione dell’impedimento) la mancata emanazione da parte del ministro della giustizia del decreto che accerta il periodo di mancato funzionamento dell’ufficio. (omissis) Cass., 12 aprile 2006, Sez. I, n. 8519. - in Il Foro Italiano, n. 11/07, pag. 3228. Incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice d’appello, il quale, esorbitando dai limiti della mera qualificazione giuridica della domanda, ne muti la causa petendi, esaminando una questione che neppure possa ritenersi tacitamente proposta, perché non in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate dalle parti negli atti introduttivi, se di queste non costituisce neppure l’antecedente logico-giuridico (nella specie, è stato riscontrato il vizio di ultrapetizione in quanto il giudice d’appello, investito nel gravame avverso sentenza di rigetto della domanda per il conseguimento dell’indennità di espropriazione e del risarcimento del danno da fatto illecito, a seguito della demolizione di un immobile resa necessaria dal fenomeno del bradisismo, aveva condannato l’appellato al pagamento di indennizzo per - in Giurisprudenza di Merito, n. 11/07, pag. 2822. La conversione di arbitrato con cui le parti di un contratto di locazione deferiscano le controversie scaturenti dal contratto medesimo, riguardanti l’interpretazione, esecuzione e risoluzione di esso, ad “arbitrato libero”, non concretando un’espressa manifestazione di volontà diretta a far sì che tali controversie siano definite dagli arbitri mediante determinazione contrattuale, va interpretata, in conformità all’art. 808 ter comma I c.p.c., come convenzione di arbitrato rituale. Il deferimento della controversia ad arbitri rituali non preclude il ricorso all’azione per convalida di sfratto per morosità e, in caso di opposizione dell’intimato, la pronuncia dell’ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c.. Trib. Roma, 11 aprile 2006. - in Giurisprudenza di Merito, n. 11/07, pag. 2915. La notifica telematica dell’istanza di fissazione di udienza effettuata “direttamente” dal procuratore dell’attore al procuratore del convenuto deve considerarsi affetta da nullità, in quanto eseguita non in difetto assoluto di competenza ma eccedendo dai limiti della competenza nella specifica materia attribuita ai legali ex lege n. 53 del 1994. Deve escludersi una pronuncia di nullità della notifica dell’istanza (che peraltro sembrerebbe dar luogo secondo la disciplina del rito speciale ad una mera “irregolarità procedimentale” cui soccorre il rimedio della rimessione in termini ex art. 13 comma 5 d.lg. n. 5 del 2003) atteso che - in difetto di allegate lesioni all’effettiva attuazione del principio del contraddittorio ovvero all’esercizio di poteri processuali riservati alla parte convenuta l’atto in questione ha raggiunto il proprio scopo, essendo stata posta in condizione la parte convenuta di svolgere la propria attività difensiva depositando le proprie note conclusionali. PAGINA 17 IUSLETTER n. 46/07 Trib. Trapani, 11 aprile 2006. - in Giurisprudenza di Merito, n. 10/07, pag. 2619, con nota di Donatella Salari. La cancellazione dell’ipoteca non può essere disposta con provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., provvedimento per sua natura provvisorio e strumentale, essendo necessaria una statuizione idonea a passare in cosa giudicata, e dunque con effetti definitivi. Trib. Napoli, 26 gennaio 2006. - in Giurisprudenza di Merito, n. 10/07, pag. 2617, con nota di Donatella Salari. Qualora la trascrizione della domanda giudiziale sia stata effettuata al di fuori dei casi previsti dalla legge è ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. volto ad ottenerne la cancellazione. *** PROCESSO ESECUTIVO E PROCEDIMENTI SOMMARI Cass., 14 settembre 2007, Sez. III, n. 19228. - in Guida al Diritto, n. 47/07, pag. 62. Il decreto del giudice dell’esecuzione che, a seguito di opposizione agli atti contro il decreto di trasferimento, dà il provvedimento ritenuto opportuno (articolo 618, comma 1, del c.p.c.) e dispone che il decreto di trasferimento non possa essere eseguito sino all’udienza fissata per la comparizione delle parti, ha la stessa natura del provvedimento adottato in base all’articolo 351, comma 3, del c.p.c. dal giudice dell’appello, che, se ricorrono gravi motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza. Esso è, insomma, un provvedimento di sospensione adottato a seguito di impugnazione del titolo esecutivo e dal giudice di tale impugnazione (articolo 623 del c.p.c.), non un provvedimento di sospensione adottato a seguito di opposizione all’esecuzione e dal giudice dell’esecuzione. Lo stesso, pertanto, spiega quindi i suoi effetti sul diritto a procedere a esecuzione forzata, non sul solo processo esecutivo dal cui giudice è stato preso. GIURISPRUDENZA Cass., 22 giugno 2007, Sez. III, n. 14574. - in Il Massimario del Foro Italiano, n. 6/07, pag. 1181. L’ordinanza di assegnazioni di crediti, costituendo l’atto conclusivo dell’esecuzione forzata per espropriazione di crediti e configurandosi, quindi, essa stessa come atto esecutivo, deve essere impugnata con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi quando si tratta di far valere vizi che si riferiscono ai singoli atti esecutivi o ad essa stessa, mentre può essere impugnata con l’appello, quando la sua pronuncia abbia assunto natura decisoria, per aver inciso sulle posizioni sostanziali del creditore o del debitore; il suddetto provvedimento non è invece mai soggetto al ricorso per cassazione ex art. 111 cost., che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile. Avverso l’ordinanza che dichiara l’estinzione del processo è ammesso il reclamo al collegio, se emessa dal giudice istruttore, e l’appello, se pronunciata dal collegio; in nessun caso tale provvedimento è soggetto a ricorso per cassazione, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile (fattispecie relativa a provvedimento del giudice dell’esecuzione che, dopo aver emesso ordinanza di assegnazione di un credito pignorato, aveva disposto con ordinanza l’estinzione del processo). Cass., 21 n. 11748. maggio 2007, Sez. lav., -in Il Massimario del Foro Italiano, 5/07, pag. 975. La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c., determina in ogni caso la caducazione del decreto, sicché l’eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore; ne consegue che, riformata in appello la sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione a decreto per incompetenza del giudice che aveva emesso il decreto, la mancata riassunzione della causa dinanzi al giudice competente non comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 338 c.p.c., non configurandosi estinzione rispetto all’esito di definizione del giudizio di opposizione ad opera del giudice funzionalmente competente (la suprema corte, in applicazione del principio sopra riportato, ha confermato la sentenza d’appello, secondo la quale la dichiarazione di incompetenza del giudice che aveva emanato il decreto aveva eliminato il provvedimento monitorio, con la con- PAGINA 18 IUSLETTER n. 46/07 GIURISPRUDENZA seguenza che, estintosi il giudizio per la mancata riassunzione, non era rimasta efficace alcuna sentenza di merito). Cass., 9 maggio 2007, Sez. III, n. 10572. Cass., 15 maggio 2007, Sez. lav., n. 11095. La sopravvenuta inefficacia del precetto per mancato inizio dell’esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione comporta che le spese di precetto ormai perento restano a carico dell’intimante, essendo applicabile, anche in questa ipotesi, il principio – stabilito dall’ultimo comma dell’art. 310 c.p.c. e richiamato, per il caso di estinzione del processo esecutivo, dall’art. 632 ultimo comma codice di rito – che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate; né la spesa sopportata per intimare il precetto divenuto inefficace può essere assimilata a un costo sostenuto per il recupero delle somme non corrisposte alla scadenza, ripetibile dal debitore ai sensi dell’art. 6 d. l. 231 del 2002. - in Giustizia Civile, n. 9/07, I, pag. 1854. In tema di effetti del giudizio di rinvio sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora alla pronunzia sul decreto sia seguita opposizione e questa sia stata accolta, e successivamente la sentenza di merito sia stata a sua volta cassata con rinvio dalla Corte di cassazione, nel caso in cui il processo non sia stato riassunto in termine, non deve trovare applicazione il disposto dell’art. 653 c.p.c., a mente del quale a seguito dell’estinzione del processo di opposizione il decreto che non ne sia munito acquista efficacia esecutiva, ma il disposto dell’art. 393 c.p.c., alla stregua del quale alla mancata riassunzione consegue l’estinzione dell’intero procedimento e, quindi, l’inefficacia anche dal decreto ingiuntivo opposto. Cass., 15 maggio 2007, Sez. II, n. 11187. -in Il Massimario del Foro Italiano, 5/07, pag. 968. Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ai fini della integrità del contraddittorio è indispensabile la presenza del debitore esecutato, del creditore procedente e di quelli intervenuti, mentre l’aggiudicatario riveste la qualifica di litisconsorte necessario soltanto allorché l’opposizione investa questioni attinenti alla aggiudicazione; estranee al giudizio restano altresì le parti di altro procedimento esecutivo eventualmente riunito a quello che ha dato origine all’opposizione. I provvedimenti di riunione e separazione di cause costituiscono esercizio di potere discrezionale del giudice, hanno natura ordinaria e si fondano su valutazioni di mera opportunità, con la conseguenza che essi non sono sindacabili in sede di legittimità e non comportano, per gli effetti che ne discendono sullo svolgimento dei processi (riunioni o separazioni degli stessi), alcuna nullità. -in Il Massimario del Foro Italiano, 5/07, pag. 950. Cass., 20 aprile 2007, Sez. III, n. 9490. - in Il Massimario del Foro Italiano, n. 5/07, pag. 937. In tema di forma del ricorso per opposizione agli atti esecutivi, in ordine alla quale l’art. 617 c.p.c. prescrive che l’atto contenga i requisiti indicati nell’art. 125 c.p.c. (e, quindi, che esso sia sottoscritto dalla parte, se costituita in giudizio personalmente, oppure dal difensore), soltanto il totale difetto di sottoscrizione comporta l’inesistenza dell’atto; quando invece l’elemento formale, al quale l’ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, sia desumibile da altri elementi indicati nell’atto stesso, non ricorre alcuna invalidità (nella specie, la suprema corte ha confermato sul punto la sentenza di merito, che aveva escluso la nullità del ricorso, in quanto il difensore, pur non avendo sottoscritto l’atto, aveva compiuto atti quali il deposito della nota di iscrizione a ruolo, la richiesta di copie del ricorso con il provvedimento di sospensione, la richiesta di notificazione del ricorso, la partecipazione alle udienze davanti al giudice dell’esecuzione in presenza dell’opponente). In tema di esecuzione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, nel corso di un processo di espropriazione forzata immobiliare, dispone l’aggiudicazione dei beni pignorati, trova il suo momento esecutivo (art. 487 c.p.c.) nella conseguita definitività dell’aggiudicazione, con la conseguenza che, finché questa non si sia realizzata, l’ordinanza può sempre essere revocata dal giudice che l’ha emessa. PAGINA 19 IUSLETTER n. 46/07 Cass., 9 marzo 2006, Sez. III, n. 5111. - in Giustizia Civile, n. 9/07, I, pag. 2013. La regola contenuta nell’art. 2929 c.c., secondo la quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non ha effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario, si riferisce ai vizi formali del procedimento esecutivo che ha portato alla vendita o all’assegnazione e quindi, coordinata con l’art. 617 c.p.c., opera quando vi sono singoli atti del processo esecutivo, anteriori alla vendita ed all’assegnazione, che devono essere dichiarati nulli e quindi anche nell’ipotesi in cui il procedimento esecutivo sia viziato per la delega delle operazioni di vendita ad un notaio senza la preventiva audizione dei soggetti interessati ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c.. GIURISPRUDENZA Cass., 5 n. 14023. giugno 2007, Sez. trib., - in Diritto e Pratica delle Società, n. 21/07, pag. 86. L’art. 51, comma 2, n. 7), D.P.R. n. 633/1972 attualmente in vigore subordina la legittimità delle indagini bancarie all’esistenza dell’autorizzazione e non anche alla sua esibizione all’interessato allegandola o includendola nell’avviso di accertamento; né dagli artt. 6 e 12 della legge n. 212/2000 emerge che i risultati delle indagini bancarie siano da considerarsi nulli in caso di mancata esibizione dell’autorizzazione al contribuente. (massima non ufficiale) *** Trib. Catania, 9 luglio 2007. - in Il Foro Italiano, n. 10/07, I, pag. 2945. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad un rapporto societario, promosso nelle forme ordinarie, il giudizio può disporre il mutamento di rito e la cancellazione della causa dal ruolo, ma non può provvedere sulla provvisoria esecuzione del decreto opposto. *** DIRITTO FISCALE E TRIBUTARIO Cass., 3 agosto 2007, Sez. trib., n. 17136. - in Guida al Diritto, n. 43/07, pag. 56. Atteso che il giudicato penale non ha efficacia vincolante nel processo tributario, ma costituisce elemento valutabile dal giudice di merito nell’esercizio dei suoi poteri di controllo ed esame del materiale indiziario e probatorio non è ammissibile, per la prima volta in sede di legittimità, la produzione di una sentenza penale che asseritamente si riferisca al caso sottoposto al giudizio. PAGINA 20 IUSLETTER n. 46/07 OSSERVATORIO OSSERVATORIO DIRITTO CIVILE, CONCILIAZIONE E “ADR” P R O G E T T O C O NC I L I AM O : UN ’ I NI ZI AT I VA C H E VE D E LA SCALA C O I NVO LT O I N UN R UO L O D A P R O T AG O NI S T A . Progetto Conciliamo, sorto circa due anni fa su iniziativa della Corte di Appello di Milano e di soggetti istituzionali particolarmente sensibili al tema della promozione della conciliazione, si pone l’obiettivo di agevolare a cittadini, imprese e professionisti la conoscenza e l’utilizzo della conciliazione quale strumento di gestione rapida ed efficace delle controversie, in alternativa al giudizio ordinario e all’arbitrato. Il Progetto si pone, quindi, come punto di riferimento per tutti coloro che operano nel campo della risoluzione alternativa delle liti, valorizzandone la pluriennale esperienza e realizzando un salto di qualità attraverso un’iniziativa comune che incida direttamente sul contenzioso pendente. L’obiettivo iniziale dell’iniziativa è stato verificare, nel rispetto del quadro normativo esistente, la praticabilità di un progetto, di natura e portata sperimentale (che esordisca come progetto “pilota” ma che sia suscettibile di estendersi in ambito territoriale), capace di mettere a disposizione dei cittadini uno strumento per facilitare l’accesso a meccanismi di conciliazione delle controversie civili gestiti da soggetti diversi dal giudice; ciò, sia in fase preventiva alla promozione del giudizio stesso, che nel corso di questo. Il Progetto prevede che, prima di promuovere una causa civile, sia data alle parti ampia informazione sulla possibilità di avviare un tentativo di conciliazione stragiudiziale ricorrendo ai servizi forniti dagli organismi di conciliazione esistenti sul territorio. Prevede inoltre che, anche in corso di causa, il Giudice possa invitare le parti a procedere ad un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso un organismo individuato e scelto dalle parti stesse. Al Progetto, al quale hanno inizialmente aderito gli Ordini degli Avvocati e dei Commercialisti di Milano, la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Milano ed il Comitato Unitario delle Libere Professioni, partecipano ora un buon numero di associazioni e i più importanti soggetti istituzionali interessati – a vario titolo – alla diffusione della cultura della Conciliazione. Il Progetto è stato elaborato da un gruppo di studio informale che, dato il progressivo sviluppo dell’iniziativa, ha ritenuto di doversi costituire in un comitato permanente: Comitato delle Istituzioni per lo Sviluppo della Conciliazione, che tuttora presiede all’elaborazione dei progetti e delle linee di sviluppo di Progetto Conciliamo (al Comitato, presieduto da un Consigliere della Corte, su designazione del Presidente della Corte di Appello di Milano, partecipa, in rappresentanza dell’Ordine degli Avvocati di Milano, un socio del ns. studio). Mentre all’Associazione Progetto Conciliamo, costituitasi in un secondo momento, è demandata la concreta attuazione del programma di promozione della Conciliazione nel distretto della Corte di Appello di Milano. Vediamo, in particolare, qual’è il compito – e come si svolge - che Progetto Conciliamo affida al Giudice nella prospettiva di agevolare all’utente giustizia l’accesso alla Conciliazione stragiudiziale c.d. delegata. Il tentativo di conciliazione giudiziale, com’è noto, non è più previsto come obbligatorio ma disposto dal giudice istruttore su concorde richiesta delle parti. A differenza di quella precedente, la nuova disciplina dà quindi autonomo rilievo alla comune intenzione delle parti di procedere al tentativo di conciliazione giudiziale: comune intenzione che, dunque, pare possa essere valorizzata anche quando rivolta a un tentativo di conciliazione stragiudiziale. Può quindi prevedersi che ciascun difensore, alla prima udienza, dichiari a verbale se è intenzione del proprio assistito procedere ad un tentativo di conciliazione giudiziale ovvero di conciliazione stragiudiziale, ricorrendo in questo caso agli organismi di conciliazione aderenti al progetto di sperimentazione. PAGINA 21 IUSLETTER n. 46/07 OSSERVATORIO Analogamente può prevedersi che il giudice istruttore, utilizzando i poteri di direzione del processo ex art. 175 c.p.c., inserisca nel decreto di differimento della prima udienza previsto dall’art. 168 bis, quinto comma, c.p.c., uno specifico invito ai difensori a rendere tale dichiarazione a verbale nella prima udienza. A seconda del tenore della dichiarazione delle difese, il giudice istruttore potrà quindi: - fissare direttamente l’udienza ex art. 185 c.p.c. onde esperire il tentativo di “conciliazione giudiziale”, - rinviare la trattazione della causa ad altra udienza, entro un lasso di tempo che consenta alle parti di esperire il tentativo di “conciliazione stragiudiziale”, avvalendosi di uno degli organismi di conciliazione aderenti alla sperimentazione, liberamente scelto dalle parti medesime. Nel successivo sviluppo del processo il giudice istruttore mantiene la facoltà di disporre la comparizione personale delle parti al fine di rinnovare il tentativo di conciliazione: facoltà che sarà esercitata quando il giudice istruttore ritenga che le posizioni (ed i sottostanti interessi) delle parti consiglino, secondo un concreto apprezzamento, la soluzione transattiva della lite. È quindi evidente che la maggior novità rappresentata da Progetto Conciliamo consiste, innanzitutto, nell’aver riservato ai principali protagonisti della gestione del contenzioso - magistrati e più in generale tutti coloro che assistono la parte nella gestione del contenzioso – un ruolo di assoluta preminenza nella sperimentazione: sarà loro compito, sia prima che durante l’eventuale causa, prospettare alle parti la soluzione alternativa offerta dalla Conciliazione Stragiudiziale. DIPARTIMENTO DI DIRITTO CIVILE, FAMIGLIA E ADR: Paola Ventura ([email protected]); Diego Tresoldi ([email protected]); Stefano La Porta ([email protected]). PAGINA 22 IUSLETTER n. 46/07 CREDITO AL CONSUMO, LEASING E FACTORING LA P R O VA D E L L A T R AT T AT I VA . I N P AR T I C O L AR E , I L C AS O D I C L AUS O L E UNILATERALMENTE DISPOSTE DAL P R O F E S S I O NI S T A ( C O M M A 5). II profilo probatorio circa la sussistenza di trattativa individuale deve essere valutato considerando non solo la formulazione del comma 5 dell'art. 34 del Codice del Consumo, ma anche la ricostruzione giuridica della trattativa entro il sistema dei contratti del consumatore. La formulazione della norma è chiara nel porre a carico del professionista l'onere di provare, in caso di contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore. Deve ritenersi che l'onere probatorio circa la trattativa gravi, in positivo, a carico del professionista anche in tutte le altre ipotesi di valutazione della vessatorietà, anche ove, cioè, il contratto sia stato specificamente predisposto per quella trattativa. Tale conclusione è sorretta da varie considerazioni, quali, in primo luogo, l'esigenza di ragionevolezza e di parità di trattamento nonché la ratio di tutela e di protezione del consumatore che fonda l'intera disciplina, considerato che non vi è alcun riferimento formale che consenta di sostenere una differente lettura. Da un punto di vista tecnico giuridico tale ricostruzione si giustifica alla luce dei principi sanciti dall'art. 2697 c.c.. Aderendo alla ricostruzione della trattativa quale elemento impeditivo del giudizio di vessatorietà e non, piuttosto (l'assenza di trattativa) quale elemento costitutivo del giudizio stesso, risulta chiaro come la relativa prova gravi sul convenuto professionista. Deve pertanto accogliersi un’interpretazione sistematica e funzionale del comma 5 dell’art. 34 volta a favorire la posizione processuale del consumatore. Di diverso avviso è l'orientamento che, partendo dalla formulazione letterale della norma che espressamente modula a carico del professionista l’onere di provare la sussistenza della trattativa nelle sole ipotesi di contratti conclusi con l’impiego di moduli o formulari, ha dedotto che nei casi di contrattazioni individuali grava sul consumatore l’onere di provare l’assenza di trattativa e l’unilateralità della predisposizione del contratto. Tale orientamento poggia su una diversa ricostruzione OSSERVATORIO del requisito della trattativa nel sistema dell’accertamento della vessatorietà: l’assenza di trattativa individuale viene qualificata quale elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio dal consumatore per conseguire la dichiarazione di vessatorietà; ricostruzione che, se risulta legittimata dalla formulazione letterale della Direttiva 93/13, appare superata alla luce della lettera della disciplina interna. Secondo l’orientamento preferibile, dunque, da un punto di vista processuale, il consumatore che agisca in giudizio per la declaratoria di nullità della clausola per vessatorietà è tenuto, ai sensi dell’art. 2697 c.c., a provare i fatti a fondamento del diritto fatto valere, ovvero allegare e provare che certe clausole contrattuali integrano i requisiti legislativi di vessatorietà. Incomberà al professionista provare i fatti impeditivi o estintivi di tale diritto, fra essi, la sussistenza di una specifica trattativa individuale. In caso di mancata prova positiva della trattativa individuale di certe clausole, le stesse sono oggetto del relativo sindacato giudiziale e, ricorrendone i presupposti, possono essere dichiarate vessatorie. CREDITO AL CONSUMO, LEASING E FACTORING: Paola Guidi ([email protected]); Sabrina Savazzi ([email protected]); Laura Terenzi ([email protected]). PAGINA 23 IUSLETTER n. 46/07 DIRITTO SOCIETARIO L’ AVVI O I T AL I A : D E L L A “ CLASS ACTION” I N AZI O NE C O L L E T T I VA R I S ARC I T O R I A A T UT E L A D E I C O NS UM AT ORI. La Finanziaria 2008 ha previsto all’art. 2, comma 445, che le disposizioni di cui ai commi da 446 a 449 istituiscano e disciplinino l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori. In sintesi sarà importato, a partire dal 30 giugno 2008, nell’ordinamento italiano, uno strumento processuale ben noto negli ordinamenti anglosassoni: la “class action”. Di seguito taluni elementi caratteristici della fattispecie. La procedura prevede un soggetto proponente al quale gli interessati possono comunicare, per iscritto, la propria adesione all'azione collettiva. I soggetti legittimati ad esperire l'azione collettiva risarcitoria sono le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative (iscritte presso il ministero dello sviluppo economico), così come altri soggetti appositamente individuati. La questione della legittimazione ad agire è stata oggetto di forti discussioni nell'iter di approvazione della Finanziaria e, dopo un’iniziale restrizione, sono stati ammessi associazioni e comitati adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere (non solo le associazioni iscritte presso il ministero) e senza un previo riconoscimento amministrativo. Sarà la giurisprudenza ad individuare i criteri per la valutazione dell’adeguatezza del livello di rappresentatività. L'associazione o il comitato potrà essere costituito anche per iniziativa di uno studio legale che potrà animare il gruppo dei consumatori allo scopo di avanzare e portare avanti l'azione collettiva. Il limite temporale per l'adesione è l'udienza di precisazione delle conclusioni in appello. Si tratta di una procedura che ha molte peculiarità: dall’efficacia del giudicato alla procedura bifasica: in pratica, qualora l’azione collettiva si riveli fondata, i consumatori che hanno aderito e quelli successivamente intervenuti, hanno diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito. Se, tuttavia, l’an debeatur è riservato, secondo le regole ordinarie di procedura, alla plena cognitio del rito ordinario giudiziale, diversamente dicasi per il quantum debeatur che diviene oggetto di una vera e propria procedura di conciliazione (cd. composizione non contenziosa). Più nel dettaglio. L'oggetto dell'azione collettiva è esclusivamente un accertamento/condanna. L'accer- OSSERVATORIO tamento riguarda il diritto al risarcimento del danno ed alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, lesivi dei diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti dei consumatori che hanno aderito all'azione collettiva. È fatta salva l'azione individuale dei consumatori che non aderiscono all'azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l'impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta, in qualsiasi forma accettata dal consumatore, costituisce titolo esecutivo. Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine di legge o non vi è stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente costituisce un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori che hanno aderito all'azione collettiva o sono intervenuti e che ne fanno domanda. In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione. DIPARTIMENTO CORPORATE - M&A: Carlo Emanuele Rossi ([email protected]); Claudia Casagrande ([email protected]); Valentina Zanelli ([email protected]); Simona Nicolosi ([email protected]); Stefano Silvestri ([email protected]). PAGINA 24 IUSLETTER n. 46/07 DIRITTO BANCARIO CIRCA L A D E L E G A AD E M E T T E R E ASS E G NI B ANC AR I . Con la recente sentenza n. 13906, emessa dalla Corte di Cassazione in data 28 giugno 2005, per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza, il Supremo Collegio ha precisato quali sono i limiti entro cui è possibile, per un soggetto che ha stipulato una convenzione d’assegno con un Istituto di Credito, delegare ad un terzo la facoltà di emettere assegni bancari tratti sul conto corrente del delegante. Come noto l’art. 6 del R.D. n. 1736 del 1933 prevede la possibilità, per un soggetto all’uopo delegato, di emettere assegni per conto del delegante, purché quest’ultimo abbia stabilito, concludendo la convenzione di assegno con la propria Banca, questa specifica possibilità. Nei decenni seguenti all’entrata in vigore della legge precedentemente menzionata, la Corte di Cassazione ha poi specificato in numerose occasioni che il soggetto delegato all’emissione di assegni per conto del correntista–delegante, deve semplicemente premurarsi di segnalare, contestualmente all’apposizione della propria sottoscrizione sull’assegno, di agire nella sua qualità di rappresentante del delegato, senza che sia necessaria l’utilizzazione di apposite formule sacramentali. Deve in proposito essere comunque evidenziato che il rapporto contrattuale che il soggetto correntista–delegante instaura tramite la conclusione della convenzione d’assegno con la propria Banca, il quale prevede il conferimento di una delega all’emissione di assegni a soggetti terzi, non implica necessariamente che, all’attribuzione della menzionata delega, sia comunque riconducibile anche il conferimento del potere di rappresentanza. La Suprema Corte ha inoltre evidenziato, nella sentenza precedentemente menzionata, che il soggetto delegato, al momento dell’emissione dell’assegno bancario per conto del delegante, soggiace alle medesime condizioni contrattuali che quest’ultimo ha a suo tempo stabilito col proprio Istituto di Credito, concludendo la convenzione d’assegno. Può quindi sempre ammettersi l’emissione di assegni da parte del soggetto delegato, qualora sussistano in capo al delegante disponibilità idonee a coprire i pagamenti portati dai singoli assegni emessi, così come è legittimo per il delegato emettere assegni per conto del delegante, nei limiti di un’apertura di credito concessa a quest’ultimo da parte della Banca. OSSERVATORIO Deve invece essere notato che, poiché con riguardo alla legittimità dell’emissione di assegni, la posizione del delegante e quella del delegato non possono che essere sostanzialmente coincidenti, così come l’emissione di un assegno privo di provvista, da parte del titolare della convenzione d’assegno, potrà legittimare la Banca trattaria ad elevare il protesto e a non pagare il beneficiario, così anche l’emissione di un assegno senza la necessaria copertura da parte del delegato, avrà le medesime conseguenze dell’emissione da parte del delegante. Non sarebbe infatti ammissibile consentire che il delegato possa emettere assegni bancari oltre la disponibilità del soggetto delegante, incidendo ulteriormente, in maniera pregiudizievole, sul patrimonio di quest’ultimo. DIPARTIMENTO DIRITTO BANCARIO: Luciana Cipolla ([email protected]); Simona Daminelli ([email protected]); Raffaella Tavacca ([email protected]); Guido Malberti ([email protected]). PAGINA 25 IUSLETTER n. 46/07 MERCATI FINANZIARI LA VI O L AZI O NE D E G L I O B B L I G H I D I C O M P O R T AM E NT O D A P AR T E D E G L I I NT E R M E D I AR I F I NANZI AR I : I L D E F INI T I VO O R I E NT AM E NT O D E L L A C ASS AZI O NE A S E ZI O NI U NI T E . Dopo un’attesa durata dieci mesi dall’ordinanza di remissione della I Sezione Civile alle Sezioni Unite, la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 26724 e n. 26725 del 19 dicembre 2007 (per le cui massime si rimanda alla Sezione Giurisprudenza) qui esaminate, ha deciso il contrasto giurisprudenziale sorto in seno alla giurisprudenza (di merito) sul corretto rimedio giuridico da adottare nel caso di violazione degli obblighi comportamentali da parte degli intermediari finanziari. In questi anni si sono succeduti due orientamenti tra loro contrastanti in merito alla soluzione giuridica (di maggior protezione) da adottare dinanzi ad operazioni poste in essere dagli intermediari in violazione degli obblighi di comportamento prescritti dalla legge: nullità dei contratti ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative e responsabilità risarcitoria, o risoluzione dei contratti, in ragione dell’inadempimento contrattuale dell’intermediario. La Suprema Corte, per risolvere il contrasto giurisprudenziale, parte dall’assunto secondo cui “si deve certamente convenire sul fatto che le regole di comportamento degli intermediari finanziari hanno carattere imperativo: nel senso che essendo dettate non solo nell’interesse del singolo contraente di volta in volta implicato ma anche nell’interesse generale all’integrità dei mercati finanziari si impongono inderogabilmente alla volontà delle parti contraenti. Questo rilievo, tuttavia, non è da solo sufficiente a dimostrare che la violazione di una o più tra dette norme comporta la nullità dei contratti stipulati dall’intermediario col cliente. È ovvio che la loro violazione non può essere, sul piano giuridico, priva di conseguenze – e se ne dirà – ma non è detto che la conseguenza sia necessariamente la nullità del contratto”. La Corte ha all’uopo rilevato che la tesi secondo cui il mancato rispetto dei doveri comportamentali dell’intermediario nella fase prenegoziale - o in quella attuativa del rapporto - sarebbe idoneo a riflettersi sulla validità genetica del contratto stipulato con il cliente, priva com’è di base testuale ed i supporti sistematici, potrebbe nondimeno conservare una qualche plausibilità solo ove risultasse l’unica in grado di rispondere all’esigenza di incoraggiare il risparmio e garantirne la tutela. OSSERVATORIO Ma è evidente che così non è, perché non può sostenersi che la sua accennata esigenza implichi necessariamente la scelta, da parte del legislatore, del mezzo di tutela consistente proprio nel prevedere la nullità dei contratti nelle situazioni in discorso, così travolgendo sia il discrimine tra le regole di comportamento e regole di validità sia quelle tra vizi genetici e vizi funzionali del contratto. Richiamando la distinzione tra gli obblighi che precedono e accompagnano la stipulazione del contratto d’intermediazione e quelli che si riferiscono alla fase esecutiva, può subito rilevarsi come la violazione dei primi è destinata a produrre una responsabilità precontrattuale, da cui discende l’obbligo per l’intermediario di risarcire gli eventuali danni (non ostando a ciò l’avvenuta stipulazione del contratto). La violazione dei doveri dell’intermediario riguardanti invece la fase successiva alla stipulazione del contratto d’intermediazione comportano un vero e proprio inadempimento (o inesatto adempimento) contrattuale, poiché quei doveri - di fonte legale - derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che l’eventuale loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull’inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall’art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d’intermediazione finanziaria. DIPARTIMENTO MERCATI FINANZIARI/REAL ESTATE: Christian Faggella ([email protected]); Sabrina Galmarini ([email protected]); Barbara Bandiera ([email protected]); Paolo Francesco Bruno Paolo Francesco Bruno ([email protected]). PAGINA 26 IUSLETTER n. 46/07 DIRITTO FALLIMENTARE EFFETTI S O S T ANZI AL I D E L L A D I C H I AR AZI O NE D I F AL L I M E NT O E M E S S A D AL T R I B UNAL E D I C H I AR AT O I NC O M P ET E NT E . Con il presente Osservatorio si intende segnalare ai lettori di Iusletter una recente pronuncia con la quale le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione del 18 dicembre 2007, per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza, hanno risolto un contrasto virtuale di giurisprudenza in relazione alla questione se la dichiarazione di fallimento emessa dal Tribunale poi dichiarato incompetente possa o meno rappresentare pronuncia idonea a far decorrere da tale momenti gli effetti sostanziali (oltre che processuali) legati alla dichiarazione d’insolvenza. Occorre un breve cenno all’evoluzione degli eventi che hanno determinato il sorgere dell’argomento qui dibattuto: nel corso del 1992, a seguito dell’istanza di fallimento depositata da un Istituto di credito, il Tribunale di Nola dichiara il fallimento di un’impresa esercitata in forma di società in nome collettivo (e quindi dei soci illimitatamente responsabili); successivamente al deposito di tale sentenza, il Tribunale di Foggia, anch’esso investito di analoga istanza e pure ritenutosi competente per la dichiarazione di fallimento, solleva il conflitto positivo virtuale (attesa l’assenza di due pronunce in contraddizione) di competenza alla Suprema Corte mediante regolamento di competenza. La Cassazione risolve il conflitto a favore del Tribunale di Foggia e questo dichiara il fallimento del debitore senza nemmeno procedere all’istruttoria, ritenendo sufficiente, ai fini dell’accertamento dell’insolvenza, l’accertamento effettuato dal Tribunale di Nola. Il casus belli che, nella specie, ha determinato l’intervento delle Sezioni Unite è costituito dall’accertamento della decorrenza degli interessi ai sensi dell’art. 55 l.f. e, in particolare, se il credito ammesso al passivo fallimentare possa o meno comprendere gli interessi maturati tra la prima e la seconda dichiarazione d’insolvenza. A fronte di tre pronunce della Suprema Corte risolutive della questione in senso negativo (emesse tutte nel corso del 2006 e tutte relative a giudizi riguardanti la medesima procedura concorsuale), la prima Sezione ha emesso un’ordinanza interlocutoria con la quale precisava di non ritenere condivisibile tale orientamento, chiedendo pertanto l’intervento delle Sezioni Unite per la risoluzione del contrasto virtuale di giurisprudenza. OSSERVATORIO Infatti, con l’ordinanza di rimessione si sottolineava la necessità di tracciare una netta linea distintiva tra gli effetti processuali e sostanziali conseguente alla prima sentenza di fallimento, posto che se i primi potevano entro certi limiti ritenersi fermi (anche in ragione del disposto di cui all’art. 21 l.f., che disciplina la sorte degli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi fallimentari), altrettanto non poteva dirsi per i secondi, in ragione della nullità della sentenza emessa da Tribunale incompetente, del tutto inidonea ad incidere sui diritti sostanziali del fallito. Le Sezioni Unite hanno, invece, confermato l’orientamento criticato, ponendo l’accento sulla “unitarietà” della procedura concorsuale, in ragione del quale la seconda sentenza di fallimento altro non fa che recepire e confermare l’accertamento dello stato d’insolvenza dell’imprenditore dichiarato fallito. La soluzione, accolta anche dalla recente riforma della Legge Fallimentare con l’art. 9 bis, costituisce, secondo il Collegio allargato, una lettura costituzionalmente orientata ed adeguata della norma, ove si abbia riferimento all’art. 111 Cost., in relazione sia all’obiettivo della “ragionevole durata del processo”, sia alla garanzia del “giusto processo”. In tale prospettiva, è la stessa Corte a sottolineare la validità del procedimento di verifica crediti effettuato dal primo Tribunale e che, tra gli effetti conseguenti alla prima pronuncia, vi sono certamente la persistente indisponibilità dei beni da parte dell’imprenditore e la necessità di aversi riguardo a tale momento per la decorrenza del c.d. “periodo sospetto” in tema di revocatoria fallimentare. DIPARTIMENTO DIRITTO FALLIMENTARE: Luciana Cipolla ([email protected]); Daniela Calvano ([email protected]); Monica Biella ([email protected]); Simone Bertolotti ([email protected]); Flora Schiavenato ([email protected]); Davide Greco ([email protected]). PAGINA 27 IUSLETTER n. 46/07 ESECUZIONI IMMOBILIARI LA S O S P E NS I O NE D E L L ’ E S E C UZI O NE : I L G I UD I ZI O D I M E R I T O VA I NT R OD O T T O D AL L A P AR T E I NT E R E S S AT A . A seguito dell’intervenuta riforma del processo esecutivo intervenuta con Legge 24 Febbraio 2006, n. 52, è stato introdotto un nuovo terzo comma all’art. 624 c.p.c., in forza del quale, qualora l’istanza di sospensione venga accolta senza essere reclamata, ovvero sia stata disposta e confermata a seguito di reclamo, l’opponente ha la possibilità di: 1) procedere alla instaurazione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 616 c.p.c.. 2) in alternativa, proporre un’istanza la G.E. affinché disponga l’estinzione del pignoramento, ad esclusione degli atti compiuti e potendo eventualmente imporre una cauzione. Infatti, la stessa previsione codicistica del terzo comma dell’art. 624 c.p.c. prevede che qualora venga disposta la sospensione dell’esecuzione ai sensi del primo comma e la stessa non venga reclamata, nonché disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile l’estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e fatti salvi gli atti compiuti; l’ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del succitato comma dell’art 624 c.p.c. non è invero invocabile in un diverso processo. La disposizione di cui al succitato terzo comma si applica, inoltre, in quanto compatibile anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli artt. 618 e 618 bis c.p.c.. Stante quanto sopra esposto sembra potersi affermare che la finalità della nuova normativa sembra potersi ravvisare nel rendere più stabile l’ordinanza di sospensione, conferendole efficacia estintiva del pignoramento nel caso in cui vi sia acquiescenza della parte opposta (a seguito di mancata riassunzione), evitando così di dover promuovere il giudizio di merito a cognizione piena sull’opposizione all’esecuzione. Come noto, infatti, la sospensione dell’esecuzione può ottenersi mediante un giudizio ordinario (ex art. 615 e 617 c.p.c.) definito con sentenza non impugnabile ma ricorribile in Cassazione, ovvero a seguito di un giudizio ex art 669 terdecies c.p.c. che si svolge con le forme del procedimento in camera di consiglio e che si chiude con ordinanza da pronunciarsi entro 20 giorni dalla data di deposito del ricorso introduttivo. Appare del tutto evidente il parallelismo tra il novellato art 624 c.p.c. e la nuova disciplina delle misure cautelari anticipatorie, in OSSERVATORIO merito alle quali l’art 669 octies non impone più l’obbligo di incardinare il successivo giudizio di merito. Essendo dunque pervenuti alla conclusione che sia onere dell’opposto introdurre il giudizio di merito sull’opposizione, appare opportuno approfondire la tematica relativa al termine entro cui detto giudizio debba essere proposto. Ad una prima lettura sembrerebbe che tale termine possa identificarsi con quello ex art 616 c.p.c. assegnato dal G.E. alla parte interessata per la introduzione-riassunzione del giudizio di merito sull’opposizione; pertanto bisogna chiedersi se l’opposto possa introdurre il giudizio di merito fino alla presentazione dell’istanza di estinzione del pignoramento ex art 624 c.p.c. da parte dell’opponente, evitando in tal modo la declaratoria di estinzione o se valga anche per l’opposto il termine perentorio assegnato dal G.E. ai sensi dell’art 616 c.p.c.. Alla luce della previsione codicistica sembra preferibile aderire alla opzione ermeneutica in base alla quale anche per l’opposto vale il termine assegnato dal G.E. ai sensi dell’art 616 c.p.c.; a tale conclusione si perviene poiché presupposto per poter essere pronunciata la dichiarazione di estinzione del pignoramento ex art 624 c.p.c. è che nessuna delle parti interessate abbia manifestato il suo interesse a coltivare il giudizio a cognizione piena sul merito della opposizione all’esecuzione. Si deve pertanto ritenere che il dies ad quem per l’inizio del giudizio di merito ex art 616 c.p.c. sia identico tanto per l’opponente quanto per l’opposto. DIPARTIMENTO ESECUZIONI IMMOBILIARI: Paola Guidi ([email protected]); Silvia Folcini ([email protected]); Isabella Rago ([email protected]); Manuela Riva ([email protected]); Paolo Gianolini ([email protected]) PAGINA 28 IUSLETTER n. 46/07 INTELLECTUAL PROPERTY AND INFORMATION TECHNOLOGY N UO VI S VI L UP P I G I UR I S P R UD E NZI AL I I N M E R I T O AL L A G E S T I O NE D E L L A P OS T A E L E T T R O NI C A D E L D I P E ND E NT E . Riprendendo l’Osservatorio già pubblicato su questa rivista nel mese di maggio 2007 dal titolo “Le Linee guida del Garante Privacy in materia di posta elettronica e navigazione Internet del dipendente”, con il quale venivano illustrate le direttive formulate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (“Il Garante”) con il provvedimento n. 13/2007, appare opportuno un breve commento in relazione ad una recente pronuncia giurisprudenziale avente ad oggetto la medesima materia. Con la sentenza della Corte di Cassazione in data 11 dicembre 2007 n. 2919 (per la cui massima si rimanda alla Sezione Giurisprudenza), i giudici di legittimità si sono, infatti, pronunciati in merito alla controversa questione della applicabilità dell’art. 616 del codice penale (Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza), in relazione al controllo della casella e-mail del dipendente da parte del datore di lavoro. Tale norma incriminatrice sanziona penalmente “chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime”. La Suprema Corte – dopo aver rilevato, ai sensi dell’art. 616 IV comma c.p., l’indiscussa estensione della tutela alla corrispondenza informatica - osserva che, quando non vi sia sottrazione o distrazione, la condotta di chi si limita a “prendere cognizione” è punibile solo se riguarda “corrispondenza chiusa”. La Corte aggiunge, quindi, che, con riferimento alle comunicazioni elettroniche, tale forma di corrispondenza possa essere qualificata come “chiusa” solo nei confronti dei soggetti che non siano legittimati all’accesso ai sistemi informatici di invio o di ricezione dei singoli messaggi. Pertanto, con riferimento ai sistemi telematici protetti da password, deve ritenersi che la corrispondenza in essi custodita sia lecitamente conoscibile da parte di tutti coloro che legittimamente dispongano delle credenziali di autenticazione. OSSERVATORIO Con riferimento al caso in esame, la Corte conclude, quindi, che – in considerazione del fatto che la policy aziendale prevedeva che le password poste a protezione dei computer di ciascun dipendente dovevano essere a conoscenza anche dell’azienda – del tutto lecitamente il datore di lavoro prese cognizione della corrispondenza informatica aziendale del dipendente, utilizzando le credenziali di autenticazione di cui legittimamente disponeva. In chiusura, la Corte richiama incidentalmente il provvedimento generale del Garante sopra menzionato, affermando che – secondo le prescrizioni di tale provvedimento - “i dirigenti dell’azienda accedono legittimamente ai computer in dotazione ai propri dipendenti, quando delle condizioni di tale accesso sia stata loro data piena informazione”. In presenza di informazioni non equivoche in ordine ai soggetti legittimati ad accedere all’account di posta elettronica assegnato in uso al dipendente, la posizione della Suprema Corte appare sicuramente condivisibile. Diverse potrebbero essere le conclusioni laddove la gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo presentasse maggiore profili di incertezza. In merito a tale profilo è, infatti, opportuno sottolineare che il Garante è stato estremamente chiaro nel precisare che la mancata esplicitazione in una policy dei criteri di accesso all’account assegnato al dipendente, dovuta alla mancata regolamentazione del fenomeno ad opera dell’azienda, ”può determinare anche una legittima aspettativa del lavoratore, o di terzi, di confidenzialità rispetto ad alcune forme di comunicazione”. Pertanto, proprio al fine di rimuovere eventuali situazioni di incertezza, appare sicuramente consigliabile seguire le raccomandazioni disposte dal Garante attraverso il predetto provvedimento, come ad esempio, rendere disponibili indirizzi di posta elettronica condivisi tra più lavoratori eventualmente affiancandoli a quelli individuali e valutare la possibilità di attribuire al lavoratore un diverso indirizzo destinato ad un uso privato del lavoratore. DIPARTIMENTO INTELLECTUAL PROPERTY AND INFORMATION TECHNOLOGY: DanielaDe DePasquale Pasquale Daniela ([email protected]); Massimiliano Pappalardo Massimiliano Pappalardo ([email protected]); LuisaFiorina Fiorina Luisa ([email protected]); MatteoMartorana Martorana Matteo ([email protected]). PAGINA 29 IUSLETTER n. 46/07 OSSERVATORIO DIRITTO TRIBUTARIO F I NANZI AR I A 2008: R E I M M O B I L I AR E . NO VI T À S E T T O- La Legge finanziaria propone diverse novità per i proprietari terreni e aree edificabili e di riflesso per gli operatori del mercato immobiliare. Rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili. L’articolo 91 della finanziaria ripropone la possibilità per i proprietari (persone fisiche non esercenti attività di impresa, società semplici e enti non commerciali) dei terreni – suscettibili di destinazione edificatoria e agricoli - di procedere, entro il 30 giugno 2008, alla rivalutazione del valore degli stessi al 1° gennaio 2008, previa relazione giurata di stima e pagamento di un imposta sostitutiva del 4%. Il valore rivalutato diviene “costo fiscalmente riconosciuto” nella determinazione della plusvalenza e può quindi essere utilmente fatto valere in sede di eventuale successiva vendita del terreno medesimo. Giova ricordare che per i terreni posseduti da meno di 5 anni anche se ricevuti in donazione, nonché, in ogni caso, per quelli suscettibili di destinazione edificatoria, la cessione può dar luogo a una plusvalenza tassabile ai sensi dell’articolo 67 del TUIR. Agevolazioni d’imposta di registro per le cessioni di aree edificabili comprese in piani particolareggiati. A seguito di quanto disposto dall’articolo 1 comma 25 della legge finanziaria 2008, il trasferimento di aree edificabili comprese in piani particolareggiati, comunque denominati, (quindi acquisto, ma anche permuta o conferimento in società), quando il venditore non è un soggetto IVA – sconta: - 1% imposta di registro; - 3% imposta ipotecaria; - 1% imposta catastale. Di particolare rilevanza è il fatto che l’aliquota dell’1% - che sostituisce la precedente dell’8% - è una misura di natura non transitoria in quanto avviene attraverso la modifica dell’articolo 1 della tariffa parte prima del DPR 131/1986. L’agevolazione spetta a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro 5 anni dalla stipula dell’atto. Cessione immobili strumentali - estensione del reverse charge. Come noto dal luglio 2006 a seguito del Decreto Bersani, la cessione di fabbricati diversi da quelli abitativi sono generalmente esenti. Fanno eccezione, e quindi sono imponibili al tributo, le seguenti operazioni indicate dalle lettere a), b), c), e d) dell’articolo art. 10 n. 8-ter) del DPR633/72: a) le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici e di ristrutturazione per gli immobili ceduti non oltre i quattro anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero edilizio; b) le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta che hanno diritto ad esercitare la detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti in misura non superiore al 25%; c) le cessioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio d’impresa, arti o professioni; d) in caso di opzione da parte dei soggetti interessati alla cessione, da far constare nell’atto di vendita. Mentre le operazioni indicate alle lettere a), b) e c), è obbligatorio l’assoggettamento ad Iva, la possibilità di optare per il regime di imponibilità di cui alla lettera d), riguarda, in sostanza, le cessioni di immobili strumentali effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta che non subiscono limitazioni, all’esercizio della detrazione. A seguito delle successive modifiche intervenute all’articolo 17 del DPR 633/72 e dell’emanazione del D.M. 25 maggio 2007 alle sole cessioni di cui alla precedente lettera d) si rendono applicabili a partire dal 1° ottobre 2007 le disposizioni di cui all’articolo 17, quinto comma, del D.P.R. 633/72 (cosiddetto meccanismo del Reverse Charge). Per effetto di quanto previsto dalla finanziaria 2008 a partire dal 1° marzo 2008 il meccanismo del reverse charge si applicherà sia alle cessioni di cui alla lettera d), ma anche alle operazioni di cui alla lettera b), ovvero, alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta che hanno diritto ad esercitare la detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti in misura non superiore al 25% (tra gli altri tipicamente banche e società finanziarie). DIPARTIMENTO TRIBUTARIO: Angelo Carlo Colombo ([email protected]); Alberto De Candia ([email protected]); Marilena Biella ([email protected]); Cristina Fontana ([email protected]); Luca Nicoletti ([email protected]); Enrico Tosi ([email protected]); Enrico Bezzi ([email protected]). PAGINA 30 IUSLETTER n. 46/07 BREVISSIME BREVISSIME CREDITO AL CONSUMO COMUNITARIO. IL PORTATILE PIÙ SOTTILE. Il 16 gennaio 2008 il Parlamento europeo ha approvato la proposta di direttiva per creare un mercato unico del credito al consumo. Le nuove regole aspettano ora l’approvazione del consiglio Ue. Apple ha creato il portatile più sottile al mondo, spesso appena 1,93 centimetri nella parte più larga e meno di mezzo centimetro in quella più sottile, con un monitor di 13,3 pollici. Il computer è stato denominato “MacBook Air”. FATTURE FALSE. LA RISERVATEZZA DELLE FIDUCIARIE. La Suprema Corte, con sentenza 21 gennaio 2008, n. 3054, ha precisato che, qualora siano state emesse fatture per operazioni inesistenti, il contribuente ne risponde penalmente anche in caso di condono tombale. Il Ministero dell’economia ha precisato che il d. lgs. 231 di recepimento della terza direttiva antiriciclaggio non ha modificato il regime di riservatezza tipico dell’attività delle società fiduciarie, atteso che non deve mai essere resa pubblica l’identità del soggetto per conto del quale la fiduciaria agisce. FIRMA ELETTRONICA. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 12/10/2007, ha prorogato di ulteriori due anni il regime di autocertificazione della firma elettronica. SOCIETÀ E DANNI MORALI. Con sentenza n. 337 del 10 gennaio 2008, la Suprema Corte ha stabilito che, in caso di ingiusta durata di un processo, debbano essere risarciti anche i danni subiti da una società di capitali che, per ottenere il pagamento di un debito, ha dovuto attendere molti anni. PAGINA 31 IUSLETTER n. 46/07 COSE NOSTRE / CONVEGNI COSE NOSTRE NUOVE DALLO STUDIO CONVEGNI Dal mese di novembre collabora con il dipartimento Esecuzioni Immobiliari Paolo Gianolini, avvocato dal 2007. “SIIQ, Fondi Fiscalità Immobiliare SIIQ, Le novità della finanziaria 2008 e dei decreti attuativi SIIQ” - Milano 11 Dicembre 2007, Hotel De La Ville, materiale già disponibile. Paolo è nato il 26 gennaio 1976 a Milano e si è laureato presso l’Università degli Studi di Milano con una tesi in diritto processuale penale: “La prova scientifica in Italia e negli Stati Uniti d’America: strumenti informatici e computer evidence”. Risponde all’interno 319 e il suo indirizzo e-mail è [email protected]. Dal mese di novembre collabora con il dipartimento Corporate Stefano Silvestri. Stefano, è nato il 6 settembre 1982 a Napoli e si è laureato presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con una tesi in procedura penale: “La motivazione della sentenza”. Nel 2007 ha svolto un corso a Napoli di alta formazione in “Il nuovo bilancio: la riforma del diritto societario, Ias, Basilea 2”. Risponde all’interno 342 e il suo indirizzo e-mail è [email protected]. Dal mese di novembre collabora con il dipartimento Mercati Finanziari - Real Estate Paolo Francesco Bruno, avvocato dal 2007. Paolo è nato il 1° ottobre 1980 a Milano e si è laureato presso l’Università Statale degli Studi di Milano - Bicocca con una tesi in Diritto Tributario “ Riforma fiscale: la tassazione delle plusvalenze nel reddito fiscale d’impresa”. Risponde all’interno 328 e il suo indirizzo e-mail è [email protected]. Partecipazione di: Christian Faggella ([email protected]). “La nuova compliance - Dalle disposizione di Banca d’Italia alla direttiva MIFID e al documento congiunto Consob - bankitalia Modalità di recepimento nei Gruppi bancari - Focus medie e piccole banche” - Milano 4 dicembre 2007, Hotel Jolly President, Organizzato da ISIDE (istituto internazionale di documentazione economica). Partecipazione in qualità di relatore di: Sabrina Galmarini ([email protected]). “Il sistema dei controlli societari: una riforma incompiuta?” - Milano 28 novembre 2007, Palazzo Turati, Organizzato dalla Camera di Commercio di Milano, materiale già disponibile. Partecipazione di: Valentina Zanelli ([email protected]). "Seminario di formazione tecnica sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale" Milano 22 novembre 2007, Agenzia delle Dogane, Direzione Regionale per la Lombardia, Organizzato da React European Anti-Counterfeiting Network e Direzione Regionale delle Dogane. Partecipazione in qualità di relatore di: Matteo Martorana ([email protected]). PAGINA 32 IUSLETTER n. 46/07 BIBLIOTECA BIBLIOTECA NUOVI ACQUISTI • Abbadessa P. e Portale G.B. (a cura da), Il Nuovo Diritto Delle Società, UTET; 2007, Vol. 4. Il volume integra la collana diretta da P. Abbadessa e G.B. Portale (lo Studio già dispone dei precedenti tre volumi) ed analizza, nello specifico, lo scioglimento delle società di capitali, le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione nonché la disciplina delle società cooperative. • Arieta G. e De Santis F. (a cura di), Pignoramento e Sequestro di partecipazioni sociali, UTET, 2007. L’opera rappresenta un utile mezzo per chi si promette di affrontare il variegato itinerario dell’esecuzione nei confronti delle società di capitali. Il volume intende, dunque, illustrare e conseguentemente risolvere la serie di problematiche che il lettore meno esperto potrebbe dover affrontare. In merito, è bene precisare che il manuale, seppur affrontando un argomento molto ampio, offre un consistente aiuto alla luce delle riforme del processo esecutivo introdotte nella XIV Legislatura pur offrendo una semplice “infarinatura generale”. • Carbone V. e Batà A. (a cura di), Le notificazioni, IPSOA, 2007. Il manuale affronta la tematica delle notificazioni, commentando in maniera analitica e approfondita ogni singolo articolo in materia, anche mediante l’ausilio della giurisprudenza e della dottrina. Il testo è suddiviso in quattro parti: la prima è dedicata al diritto civile, fallimentare (con l’aggiornamento, in tal caso, di cui al d.lgs. n. 169/2007) e societario; la seconda al processo amministrativo; la terza a quello tributario e, infine, la quarta al processo penale ed alle questioni relative alle notificazioni all’imputato da effettuarsi all’estero. • Cian G. e Trabucchi A. (a cura di), Commentario breve al Codice Civile - Complemento Giurisprudenziale, CEDAM, 2007. • Garofali R. e De Gioia V. (a cura di), Appalti e Contratti - Percorsi Giurisprudenziali, GIUFFRE’, 2007. Il volume tratta i seguenti argomenti: il bando di gara e concorso, le cause di esclusione dalla gara, la procedura di gara, le offerte anomale, il contratto e gli aspetti processuali. Aggiornato alle disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). • Grasselli G. e Masoni R. (a cura di), Le Locazioni, CEDAM, 2007. L'opera si compone di due tomi. Nel primo volume viene illustrata compiutamente la disciplina sostanziale della locazione, partendo dalle disposizioni codicistiche per giungere alla legislazione speciale. Nel secondo tomo, invece, gli Autori affrontano approfonditamente il rito locatizio, illustrandone l'ambito di applicazione e le modalità di svolgimento in primo ed in secondo grado. Un'opera certamente utile per l'operatore chiamato ad affrontare le tematiche scaturenti dal rapporto locatizio. • Merz S., Morgantini M. e Sguotti P. (a cura di), Manuale pratico delle notifiche in Italia e all’estero, CEDAM, 2007. Il trattato considera l’intero ordinamento relativo alla notifica, esaminata dall’angolo visuale pratico dell’operatore del diritto, con lo scopo di ordinare sistematicamente il vasto settore delle norme sulle notifiche in Italia e all’estero, che è andato dilatandosi negli ultimi anni. Per agevolare una consultazione rapida e puntuale, l’opera è quindi strutturata in cinque parti, relative rispettivamente al diritto civile-fallimentare, internazionale, penale, amministrativo e tributario: a tali parti ne corrispondono altrettante nell’Appendice legislativa ove sono raccolti testi normativi di non facile reperibilità. Il volume vuole essere soprattutto un mezzo rapido ed esauriente per risolvere il “caso concreto”, ragione per cui, con un’attenzione particolare al diritto internazionale ed al fine di facilitare la ricerca anche a chi non possiede una specifica preparazione in materia, sono stati elaborati degli schemi e delle istruzioni pratiche, nonché inserito l’indirizzario aggiornato delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. PAGINA 33 In questo numero la selezione delle riviste è aggiornata ai numeri ricevuti sino al 27 dicembre 2007: Banca Borsa e Titoli di Credito, n. 4/2007; Banche e Banchieri, n. 1/2007; Bollettino Tributario, n. 23/2007; Circolari Assonime, n. 81/2007; Contabilità Finanza e Controllo, n. 11/2007; Contratto e Impresa, n. 4-5/2007; Contratto e Impresa/Europa, n. 4-5/2007; Corriere Tributario, n. 48/2007; Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali, n. 6/2007; Diritto dell’Informazione dell’Informatica, n.3/2007; Diritto e Pratica delle Società, n. 23/2007; Diritto e Pratica del Fallimento, n. 5/2007; Diritto del Turismo, n. 3/2007; Famiglia e Diritto, n. 11/2007; Fiscalità Internazionale, n. 3/2007; Giurisprudenza Commerciale, n. 5/2007; Giurisprudenza di Merito, n. 11/2007; Giustizia a Milano, n. 9/2007; Giustizia Civile, n. 9/2007; Guida al Diritto, n. 50/2007; I Contratti, n. 11/2007; Il Corriere Giuridico, n. 11/2007; Il Corriere di Merito, n. 11/2007; Il Diritto d’Autore, n. 4/2007; Il Diritto Fallimentare e delle società commerciali, n. 5/2007; Il Diritto Industriale, n. 1/2007; Il Fallimento, n. 11/2007; Il Fisco, n. 41/2007; Il Foro Italiano, n. 10/2007; Il Massimario del Foro Italiano, n. 6/2007; Impresa Commerciale e Industria, n. 10/2007; La Settimana Fiscale, n. 48/2007; Le Nuove Leggi Civili e Commentate, n. 5/2007; Le Società, n. 12/2007; Pratica Fiscale e Professionale, n. 48/2007; Rivista dell’Esecuzione Forzata, n. 1/2007; Rivista delle Società, n. 4/2007; Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 5/2007; Rivista di Diritto Industriale, n. 1/2007; Rivista di Diritto Tributario, n. 10/2007; Trust & Attività Fiduciarie, n. 4/2007. I redattori di IUSLETTER esaminano inoltre tutte le massime della Cassazione Civile pubblicate dal Massimario del Foro Italiano. Questo numero è aggiornato alla sentenza n. 16954 del 1 agosto 2007 (n. 6/2007 - fasc. n. 11-12). Questo numero è stato chiuso il giorno 14 gennaio 2008. IUSLETTER E’ una testata registrata il 24.9.2001 presso il Tribunale di Milano, al n. 525/01. E’ di proprietà dell’Associazione Professionale LA SCALA VENTURA PESENTI FAISSOLA GUIDI FAGGELLA CIPOLLA DE PASQUALE ROSSI COLOMBO & ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO MILANO 20123, Corso Magenta, 42 - TEL. 02/43925.1 FAX 02/48011624 - [email protected] ROMA 00187, Via Lazio, 6 - TEL. 06/42011978 FAX 06/42085939 - [email protected] TORINO 10143, Corso Francia, 25 - TEL. 011/4340782FAX 011/4344737 - [email protected] VICENZA 36100, Contrà Do Rode, 14 - TEL. 0444/541689 FAX 0444/546778 - [email protected] PADOVA 35131, Via Niccolò Tommaseo, 70/D TEL. 049/661780 – FAX 049/655813 - [email protected] VERONA 37122, Vicolo S. Domenico, 16 - TEL. 045/8008182 FAX 045/8008484 - [email protected] MANTOVA 46100, Via Principe Amedeo, 33 - TEL. 0376/222626 - FAX 0376/382346 - [email protected] Direttore Responsabile Giuseppe La Scala Redattore Capo Luciana Cipolla Comitato di Redazione Simona Daminelli (coordinamento) Barbara Bandiera Simone Bertolotti Monica Biella Claudia Casagrande Alberto De Candia Davide Greco Massimo Lattuada Guido Malberti Massimiliano Pappalardo Isabella Rago Sabrina Savazzi Flora Schiavenato Laura Terenzi Paola Ventura Valentina Zanelli Segreteria di Redazione Cristiana Cianfagna - Alessia Caltagirone Viene distribuita gratuitamente ai clienti dello studio a cura di Alessia Caltagirone ([email protected]) alla quale ci si può rivolgere per riceverla (anche via e-mail) e per ottenere copia di tutto il materiale citato. 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