LA DOCUMENTAZIONE NEL
PROCESSO PENALE
Principi generali e esame di fax
simili di verbali di udienza
Dott.ssa Roberta Benedetti
FONTI
NORMATIVE
LIBRO II TITOLO II CPP
ARTT. 125-127 e 134 – 142
LIBRO V TITOLO IX CPP
ARTT.419-420
LIBRO VII TITOLO II CPP
ARTT.470-524
DISPOSIZIONI
ATTUAZIONI CPP
ARTT 48, 50, 51
Art. 134 ( Modalità di documentazione ) - 1. Alla
documentazione degli atti si procede mediante
verbale.
2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva,
con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero,
in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la
rscrittura manuale.
3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è
effettuata anche la riproduzione fonografica.
4. Quando le modalità di documentazione indicate nei
commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere
aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente
indispensabile.
Art. 135 ( Redazione del verbale ) - 1. Il verbale è redatto
dall’ausiliario che assiste il giudice.
2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro
strumento meccanico, il giudice autorizza l’ausiliario che non
possiede le necessarie competenze a farsi assistere da
personale tecnico, anche esterno all’amministrazione dello
Stato.
Norme di attuazione art 50 :
Redazione del verbale in forma stenotipica o con altro
strumento meccanico
1. Quando il verbale è redatto in forma stenotipica o con altro
strumento meccanico, esso può essere formato da più
ausiliari o da più tecnici autorizzati a norma dell`art. 135 del
Codice, ciascuno dei quali lo sottoscrive per la parte di
rispettiva competenza.
2. Se lo strumento meccanico impiegato non comporta la
immediata impressione di caratteri comuni di scrittura, il
relativo nastro è sottoscritto dai soli verbalizzanti (138).
SOGGETTI :
GIUDICE
AUSILARIO DEL
GIUDICE
Art 135,126 cpp ;
art 1 regolam.to
cpp
PERSONALE
TECNICO
AUTORIZZATO
Direttore amm.vo
Funzionario giudiziario
cancelliere
Assistente
Operatore
Mezzi di redazione del verbale
Scrittura
manuale
Stenotipia
Altro strumento
meccanico
Sesseart 135 2^ co cpp: il
Nella pratica è la modalità principale di
stesura dei verbali nonostante
nell’intenzione del legislatore doveva
essere un mezzo residuale rispetto agli
altri
Giudice autorizza l’ausiliario
che non possiede le necesarie
competenze a farsi assistere
da personale tecnico anche
esterno
Forme di redazione del verbale
IN FORMA INTEGRALE
VERBALE
artt.134,135 cpp ;
50 disp. Att,cpp
Udienza in
camera di
consiglio art
127
IN FORMA RIASSUNTIVA
Udienza
preliminare
420 5^ co
Udienza per il
procedimento
di esecuzione
art 666 9^co
VERBALE IN FORMA INTEGRALE
• Oltre alle attestazioni (temporali, topografiche,
soggettive,fattuali ecc.) corrispondenti ai
requisiti minimi cui deve rispondere ogni
verbale deve contenere un quid pluris che gli
consenta di porsi come riproduzione integrale
cioè senza omissione alcuna dell’intero evento
processuale che rappresenta
VERBALE IN FORMA RIASSUNTIVA
Artt. 136 e 140 cpp
SOLO REDAZIONE VERBALE IN FORMA
RIASSUNTIVA SENZA AUSILIO DI STRUMENTI
MECCANICI (stenotipia, riproduz.fonografica
Audiovisiva)
GLI ATTI DA
VERBALIZZARE
HANNO
CONTENUTO
SEMPLICE
GLI ATTI DA
VERBALIZZARE
HANNO
LIMITATA
RILEVANZA
CONTINGENTE
INDISPONIBILITA’
DI STRUMENTI DI
RIPRODUZIONE O
AUSILARI TECNICI
Esempi :
art. 127 co 10
cpp: udienza in
camera di
consiglio
art 420 co 5^
cpp: udienza
preliminare
art. 666 cpp
procedimento
di esecuzione
In realtà tali artt. dispongono redazione del
verbale in forma riassuntiva ma nulla dicono
circa una esenzione dall’obbligo di effettuare
registrazione fonografica ( V oltre)
• IL GIUDICE ESERCITA UN POTERE DI VIGILANZA
affinché sia riprodotta nell’originaria genuina
espressione la parte essenziale delle
dichiarazioni
• Il riassunto non può fare a meno di dare conto
di quanto il verbalizzante di fatto ha
constatato, di quanto è avvenuto in sua
presenza, delle dichiarazioni rese a lui o al
magistrato che egli assiste.
• Per ogni dichiarazione il verbalizzante deve
precisare se è stata resa spontaneamente o
previa domanda (ADR) e in caso affermativo
deve riprodurre anche la domanda. Se la
dichiarazione gli è stata dettata o il dichiarante
è stato autorizzato a consultare note scritte,
occorre farne menzione.
NB:
Tranne i casi di cui all’art 140 cpp se il verbale è
redatto SOLO in forma riassuntiva deve essere
effettuata anche la RIPRODUZIONE
FONOGRAFICA che è un mezzo di
documentazione integrale del verbale (per
es.verbali di udienza dibattimentale)
Contenuto del verbale
Art 136 cpp, 480,481,482 cpp
• CANCELLATURE
• VARIAZIONI E
AGGIUNTE
Possono essere
Devono essere
effettuate prima
effettuate in modo
della sottoscrida lasciar leggere le
parole cancellate
zione mediante
(INTERLINEATURA
redazione di Postille
che devono essere
approvate (art.48
disp.att cpp)
SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE
• Art 137 cpp (disciplina
generale):
alla fine di ogni foglio
dall’ausiliario che lo ha
redatto, dal Giudice e
dalle persone
intervenute
(verbali di convalida di
arresto, interrogatorio,
inc.prob.)
• Art. 483 1^co cpp
(verbale di dibattim.to)
sottoscritto, subito dopo
la conclusione
dell’udienza o la chiusura
del dibatt., alla fine di
ogni foglio dall’ausiliario
che lo ha redatto e
presentato al Presidente
per il Visto
• LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DA PARTE
DEL PUBBLICO UFFICIALE REDIGENTE SERVE A
CONFERIRGLI VALORE DI AUTENTICITA’ E
PUBBLICA FEDE . A CIO’ E’ SUFFICIENTE LA
FIRMA APPOSTA IN CALCE ALLO STESSO.
• LA SOTTOSCRIZIONE APPOSTA IN CALCE AL
VERBALE SULL’ULTIMO FOGLIO DELLO STESSO,
VALE ANCHE PER LE ORDINANZE IN ESSO
CONTENUTE.
CAUSE TASSATIVE DI NULLITA’ DEL
VERBALE (combinato disposto degli Art.
142, 177 - 186cpp)
Incertezza assoluta
sulle persone
intervenute
Mancanza della
sottoscrizione del
pubblico ufficiale
Il nuovo codice ha inteso comprimere al massimo
la sfera delle situazioni con effetti invalidanti sul
verbale con relativa espansione delle mere
irregolarità formali
Dal principio di TASSATIVITA’ DELLE
CAUSE DI NULLITA’ ex art 177 cpp e da
quello della SANATORIA delle stesse ex
art 183 cpp, la giurisprudenza tende a
darne un’interpretazione rigorosa e
restrittiva ed ad affermarne il
CARATTERE RELATIVO
MASSIME GIURISPRUDENZIALI
• LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DA PARTE DEL PUBBLICO
UFFICIALE REDIGENTE SERVE A CONFERIRGLI VALORE DI
AUTENTICITA’ E PUBBLICA FEDE .PERTANTO LA OMESSA
SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DEL DIBATTIMENTO DA PARTE
DEL CANCELLIERE E’ CAUSA DI NULLITA’ DEL VERBALE STESSO E
DEGLI ATTI AD ESSO CONNESSI.
INTEGRA TALE VIZIO LA SOLA MANCANZA DELLA FIRMA
SULL’ULTIMA PAGINA DEL VERBALE (CHE NE ATTESTA LA
CHIUSURA) E NON ANCHE LE FIRME/SIGLE SU TUTTE LE PAGINE
IL PROCESSO VERBALE E’ NULLO SOLO QUALORA NON VI SIA
ALMENO IN SIGLA LA SOTTOSCRIZIONE DEL PUBBLICO
UFFICIALE CHE LO HA REDATTO e non quando il nome e il
cognome non risultino in alcuna parte del verbale medesimo
(Cass.20.1.11)
• Quanto alla causa di nullità per incertezza assoluta sulle persone
intervenute va intesa nel senso che è sufficiente ad integrare la
validità dell’atto che appaia certo che l’ufficio procedente sia
stato ricoperto e i compiti istituzionali assolti, restando questa la
soglia minima irrinunciabile di legittimità. LA MANCANZA DELL’
INDICAZIONE DELLE GENERALITÀ DEL PM INTERVENUTO, così
come la omessa enunciazione nel verbale di udienza delle sue
conclusioni, costituisce “MERA IRREGOLARITÀ”.
• La nullità ex art.142 cpp per i verbali con INCERTEZZA ASSOLUTA
DELLE PERSONE INTERVENUTE o PRIVI DI SOTTOSCRIZIONE del
p.u.che li ha redatti, NON HA CARATTERE ASSOLUTO MA
RELATIVO, con il conseguente onere della parte di eccepirla
immediatamente dopo il compimento dell’atto (Cass. 5.10.10)
• L’omessa menzione nel verbale di udienza della presenza di
uno dei due difensori dell’imputato costituisce MERA
IRREGOLARITA’ non produttiva di vizi per il verbale e per la
sentenza conclusiva del giudizio (Cass. 20.1.05)
• Ia formazione del processo verbale in dibattimento
gode di fede privilegiata e nel contrasto tra il
contenuto del verbale di udienza e la sentenza deve
darsi prevalenza al primo
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DEL
VERBALE
Conosciamo 4 tipi di
DOCUMENTAZIONE
PROCESSUALE
INTEGRATIVA DEL
VERBALE con valore
probatorio
TRASCRIZIONE IN CARATTERI COMUNI DEI NASTRI
IMPRESSI CON I CARATTERI DELLA STENOTIPIA (
art.138 cpp)
RIPRODUZIONE FONOGRAFICA DEL VARBALE
REDATTO IN FORMA RIASSUNTIVA (art.139 cpp)
RIPRODUZIONE AUDIOVISIVA FACOLTATIVA
ritenuta indispensabile per l’ insufficienza delle
modalità di documentazione previste dai commi
1 e 2 dell’ art. 134 cpp
RIPRODUZIONE FONOGRAFICA O AUDIOVISIVA
DELL’ INTERROGATORIO, che non si svolga in
udienza, DELLA PERSONA DETENUTA (art.
141bis cpp)
TRASCRIZIONE IN CARATTERI COMUNI DEI NASTRI
IMPRESSI CON I CARATTERI DELLA STENOTIPIA art 138
• Trascritti non oltre il giorno successivo a quello in cui
sono stati formati (per verbali dibatt. non oltre 3
giorni : art 483 2^co cpp)
• Nastri e relativa trascrizione vanno uniti agli atti del
processo
• art.50 disp.att. Cpp : se più ausiliari si alternano alla
tastiera ognuno deve sottoscrivere il verbale redatto
in forma stenotipica per la parte di sua competenza
RIPRODUZIONE FONGRAFICA : art 139 cpp
• L’impiego del mezzo tecnico di fonoregistrazione si
accompagna alla redazione contestuale del verbale in
forma riassuntiva in cui va indicato il momento di
inizio e fine delle operazioni di riproduzione.
• La riproduzione è effettuata da personale tecnico
anche estraneo all’amministrazione sotto la direzione
dell‘ausiliario.
• Registrazioni e trascrizioni vanno unite agli atti del
procedimento
• Il nastro magnetico è documento processuale in senso
proprio sia pur con una funzione sussidiaria al verbale,
ma con pari valore probatorio.
• Art. 49 disp.att cpp:
nastri e supporti contenenti le riproduzioni
fonografiche e audiovisive sono racchiusi in apposite
custodie numerate e sigillate. Ogni custodia è
racchiusa in un involucro su cui vanno riportati gli
estremi del procedimento, le generalità delle
persone cui le riproduzioni si riferiscono e la data in
cui sono state effettuate. (V anche art 25 Reg.to
Esecuz.)
• La omessa registrazione – quand’anche sia stata
disposta la verbalizzazione a mezzo
fonoregistrazione – non integra alcuna nullità o
inutilizzabilità del verbale e della sentenza non
essendo prevista al riguardo alcuna sanzione
processuale.
• LA FONOREGISTRAZIONE assume una sua
autonoma rilevanza e una funzione probatoria
parallela e speculare al verbale redatto in forma
riassuntiva.
• Su accordo delle parti il Giudice può disporre che
non sia effettuata la trascrizione
RAPPORTI TRA CONTENUTO DEL VERBALE E
RISULTATO DELLA REGISTRAZIONE (art. 139 co
2 cpp)
IL PRODOTTO DELLA
REGISTRAZIONE SI E’
FORMATO IN MODO
COMPIUTO E INTELLIGIBILE
• PREVALE RISPETTO AL
VERBALE
LA REGISTRAZIONE
FONOGRAFICA IN TUTTO O
IN PARTE NON HA AVUTO
EFFETTO O RISULTA NON
COMPRENSIBILE
PREVALE IL VERBALE
RIASSUNTIVO CHE FA
PROVA COMPLETA
RIPRODUZIONE AUDIOVISIVA FACOLTATIVA
art. 134 ult. co cpp
• Può essere aggiunta se ricorrono le seg
condizioni :
Siano ritenute
insufficienti le modalità
di documentazione di
cui al commi 2 e 3
Riproduzione audiovisiva
è assolutamente
indispensabile
art 398 co 5 bis (audizione
protetta)
Riproduzione fonografica o audiovisiva dell’
interrogatorio della persona detenuta che non si
svolge in udienza (art 141 bis)
• Deve essere documentato integralmente, a pena di
inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o
audiovisiva. Dell’interrogatorio è anche redatto verbale in
forma riassuntiva
IN QUESTO CASO E’ LA REGISTRAZIONE, E NON IL
VERBALE REDATTO CONTESTUALMENTE IN FORMA
RIASSUNTIVA, A FAR PROVA DELLE DICHIARAZIONI RESE
DAL DETENUTO
Questa introduzione normativa (L.332795) è stata il frutto
della necessità di utilizzare le dichiarazioni rese negli
interrogatori extra dibattimentali dai detenuti c.d. “pentiti”
in modo da garantirne il più possibile la genuinità
affidandola alla neutralità della tecnologia.
.
• Ci si attiene al modo di documentazione previsto dal
nuovo art 141 bis anche e soprattutto quando si
procedere ad INTERROGATORIO DI GARANZIA ex art
294 cpp
UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO : Art
127 cpp
• Ultimo comma : il verbale è redatto soltanto in
forma riassuntiva.
UDIENZA A SEGUITO
ESAME VERBALE.
OPPOSIZIONE
ARCHIVIAZIONE
CASI Più FREQUENTI :
Il PM, gli altri destinatari
dell’avviso nonché i difensori
sono sentiti solo se compaiono
(presenza non obbligatoria
tranne per incid. di esecuzione)
UDIENZA A SEGUITO
RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
NON ACCOLTA
PROCEDIMENTO DI
ESECUZIONE
UDIENZA DI CONVALIDA : art 391 cpp
ARRESTO IN FLAGRANZA O FERMO DI INDIZIATO DI
DELITTO
La Polizia Giudiziaria
al massimo entro 24
ore trasmette il
verbale di arresto o
fermo al PM.
Il verbale deve
contenere
l’indicazione del
giorno ,ora e luogo
dell’arresto,
l’enunciazione delle
ragioni e l’eventuale
nomina del difensore
Il Pm entro 48 ore
dall’arresto/Fermo
ne richiede al Gip
la convalida
trasmettendo
altresì le richieste
in ordine alla
liberta’ personale
Il Gip entro 48 ore
dalla richiesta (fa
fede il depositato)
fissa l’udienza di
convalida , ne da
avviso ai difensori
tiene l’udienza e
adotta il
provvedimento
• L’ UDIENZA DI CONVALIDA si svolge in CAMERA DI CONSIGLIO con
la PARTECIPAZIONE NECESSARIA del DIFENSORE e dell’
ARRESTATO/FERMATO
• IL GIUDICE PROCEDE ALL’INTERROGATORIO
DELL’ARRESTATO/FERMATO e sente in ogni caso il suo difensore
• Art. 123 disp.att cpp : l’ udienza si svolge nel luogo dove
l’arrestato è custodito. Tuttavia, se sussistono specifici motivi di necessità o urgenza, il giudice può disporre il trasferimento dell’arrestato per la comparizione davanti a sé.
• All’ esito dell’ udienza il Giudice emette Ordinanza con cui
convalida o meno l’arresto/fermo. Provvede altresì sulla richiesta
di applicazione misura cautelare disponendo l’applicazione della
misura richiesta dal PM o di altra più gradata, o, se non ricorrono
le condizioni di applicabilità di cui all’art.273 o alcune delle
esigenze cautelari di cui all’art 274 cpp disponendo con ordinanza
l’immediata liberazione dell’arrestato/fermato
• Le ordinanze di cui sopra se pronunciate in udienza si intendono
comunicate ai presenti con la lettura delle stesse.
• Se il Giudice riserva ordinanza sono immediatamente comunicate o
notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione
INTERROGATORIO DI GARANZIA: art 294 ss cpp
• Il Gip deve procedere all’interrogatorio di garanzia della persona
sottoposta ad indagini ENTRO E NON OLTRE 5 GG dall’inizio
dell’esecuzione della custodia in carcere ( a meno che essa sia
assolutamente impedita : v casi di ricovero ospedaliero) e 10 GG se
trattasi di sottoposizione a misura non custodiale (AA.DD., Obbligo
di firma ecc).
• Con decreto il Gip fissa data, ora e luogo dell’interrogatorio e ne fa
dare tempestivo avviso al PM e ai difensori.
ESAME VERBALE :
L’INTERROGATORIO deve essere documentato integralmente,
a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica. Dell’interrogatorio è anche redatto verbale in forma
riassuntiva.
Se l’indagato è straniero E’ OBBLIGATORIA LA PRESENZA
DELL’INTERPRETE.
UDIENZA PRELIMINARE : Art 419 cpp
• ESAME VERBALE
• Il VERBALE è REDATTO SOLTANTO IN FORMA RIASSUNTIVA
• L’udienza si svolge in camera di consiglio con la
PARTECIPAZIONE NECESSARIA DEL PM E DEL DIFENSORE
DELL’IMPUTATO
• Il Giudice procede agli ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA
COSTITUZIONE DELLE PARTI (art 419 commi 2,3,4; art 485,
486, 487, 488 cpp) : eventuale costituzione di Parte Civile Art
23 disp.att.cpp : l’ ASSENZA delle parti private diverse
dall’imputato (PO, resp.civile) regolarmente citate NON
determina la SOSPENSIONE o il RINVIO del dibattimento NE’
la NUOVA FISSAZIONE dell’ U.P
• Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle
parti, dichiarata la eventuale contumacia dell’imputato,
IL GIUDICE DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE:
 il PM espone sinteticamente i risultati delle indagini
preliminari formula le proprie CONCLUSIONI.
 L’imputato può chiedere di essere sottoposto ad
interrogatorio (ex art.64 e 65 o su richiesta di parte ex
art 498, 499 cpp) o può rendere spontanee dichiarazioni
 Concludono poi nell’ordine il DIFENSORE DELLA P.C., del
RESPONSABILE CIVILE (se c’è),della PERSONA
CIVILMENTE OBBLIGATA PER LA PENA PECUNIARIA (se
c’è), dell’IMPUTATO
IL PM e i difensori possono replicare una sola volta
• NB : il PM prima di formulare le proprie conclusioni PUO’
MODIFICARE IL CAPO DI IMPUTAZIONE.
La
modificazione dell’ imputazione va verbalizzata
Se l’imputato è presente gli viene immediatamente
contestata, altrimenti è comunicata al difensore che
rappresenta l’imputato ai fini della contestazione (art.
423)
Il Giudice, se può decidere allo stato degli atti dichiara
CHIUSA LA DISCUSSIONE e si ritira in camera di
consiglio.
Può emettere :
DECRETO CHE
DISPONE IL GIUDIZIO
Art 429 cpp
Va sottoscritto dall’
Ausiliario che assiste
Il Giudice in udienza
SENTENZA DI NON
LUOGO A PROCEDERE
Art, 425- 427 cpp
CONTESTUALE
VA DEPOSITATA IN
UDIENZA
SOLO
DISPOSITIVO
Se emessa nei confronti IMPUTATO
DETENUTO, questo DEVE ESSERE
IMMEDIATAMENTE SCARCERATO
(Art.131bis, 154bis disp.att.cpp)
RITI SPECIALI
APPLICAZIONE PENA SURICHIESTA
DELLE PARTI (Art.444 ss cpp)
• Presuppone un accordo tra
imputato e Pm sul rito,
sull’affermazione di colpevolezza e
sulla entità della pena da irrogare
• Art. 444 e 446 cpp: la richiesta di
applicazione pena può essere
formulata dal PM o dall’ imputato
personalmente o a mezzo
procuratore speciale fino alla
dichiarazione di apertura del
dibattimento.
GIUDIZIO ABBREVIATO
(art.438 ss cpp)
• E’un giudizio esteso al merito che
ha luogo nell’Udienza Prel.
• Può
essere
richiesto
dall’
imputato o 5 gg prima dell’U.P.
con deposito in cancelleria
unitamente all’atto di consenso
del pm o direttamente nel corso
dell’ U.P. prima delle conclusioni,
acquisito il consenso del Pm. La
volontà di procedere con rito
abbreviato
deve
essere
manifestata o personalmente
dall’imputato o dal suo difensore
munito di Procura speciale.
• Richiesta e consenso formulati
in udienza :
esposti
oralmente e VERBALIZZATI dal
cancelliere.
Fuori udienza :
formulate con
atto scritto
• Art. 447 : può essere chiesta nel
corso delle Indagini preliminari
(congiunta o comunque con il
consenso già espresso dal PM)
il Giudice fissa con decreto
udienza in Camera di consiglio
per la decisione. Il Pm e la
difesa sono sentiti se
compaiono (No presenza
obbligatoria)
• Il Giudice decide allo stato
degli atti pertanto dovrà
preliminarmente valutare se lo
stato degli atti gli consente o
meno di definire il processo.In
caso affermativo disporrà con
ordinanza procedersi con il rito
richiesto.
• La richiesta di abbreviato può
essere anche c.d.
condizionata. Il Giudice può
non ammettere la condizione
• L’udienza si svolge in Camera
di consiglio con partecipazione
obbligatoria di Pm e difensori
•
•
Se viene depositata dalla
difesa e manca il consenso il
Giudice trasmette al PM per la
previa acquisizione dello
stesso
Se interviene nel corso delle
indagini preliminari o
dell’udienza preliminare
comporta rinuncia al
dibattimento- con massima e
media economia processuale
– se sopravviene in limine
litis in dibattimento vale a
mutare l’oggetto di questo
dovendosi il giudice limitare
a valutare le questioni
prospettatigli dalle parti
• ESAME VERBALE:
VANNO VERBALIZZATE LE
CONCLUSIONI DELLE PARTI (PM,
P.C. E DIFENSORI) che riguardano la penale responsabilità
dell’imputato facendo
attenzione a riportare le
quantificazioni di pena, la
richiesta o meno di concessioni delle attenuanti generiche (prevalenti o equivalenti alle aggravanti),la
continuazione e la riduzione per
la scelta del rito
• All’esito il Giudice emetterà
SENTENZA che potrà essere
contestuale (va depositata in
udienza) o meno.
INCIDENTE PROBATORIO
• Ratio: evitare il pericolo di dispersione di prove la cui assunzione o la cui
genuinità non è rinviabile al dibattimento :
ci si serve pertanto del
meccanismo di ANTICIPAZIONE DELLA FASE DI FORMAZIONE DELLA
PROVA ad opera di un giudice che si pone quasi come un delegato del
giudice dibattimentale all’interno della fase pre-processuale delle indagini
preliminari.
• Art 392 cpp:
TESTIMONIANZA
CASI TASSATIVI
ESAME DELL’INDAGATO
può svolgersi sia
davanti al Gip che al Gup
ESAME DI IMPUTATI IN PROCEDIMENTI CONNESSI
CONFRONTO
RICOGNIZIONE
PERIZIA ED ESPERIMENTO GIUDIZIALE
RICHIESTA: art 393 ss cpp
Chi può avanzarla:
MODALITA’:
Pm e Indagati
Depositata nella cancelleria del Gip
Discovery degli atti per il PM
previa notifica a cura di chi l’ha
Diritto dell’indagato e difensori
proposta ai controinteressati
di ottenere copia degli atti
Entro 2 gg. dalla notificazione
depositati
ci si può opporre (deduzioni:art.396
Il Pm può chiedere il differimento
ASSUNZIONE DELLA PROVA
Ad essa presiede il Gip/Gup previa Ordinanza con cui si pronuncia sulla
ammissibilità della prova. Se la rigetta o dichiara inammissibile, l’ordinanza
va notificata alle parti e comunicata al Pm. Se la accoglie stabilisce oggetto
della prova, persone interessate, data e luogo dell’udienza :
avviso notificato almeno 2 gg prima con avvertimento alle parti che nei
2 gg precedenti l’udienza possono prendere visione e estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare
• Il Gip ha poteri coercitivi potendo disporre ’accompagnamento coatto.
• UDIENZA: si svolge in Camera di Consiglio (quindi senza pubblico) con
la PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA DI PM e DIFENSORE (presenza
dell’indagato e PO è eventuale, è obbligatoria solo in caso di
ricognizione o di assunzione di testimonianza) .
Segue le forme dibattimentali per quanto concerne la cross
examination delle persone sottoposte ad esame.
• E’ VIETATO VERBALIZZARE DICHIARAZIONI RIGUARDANTISOGGETTI
DIVERSI DA QUELLI I CUI DIFENSORI PARTECIPANO ALL’INC.PROB.
• IL VERBALE e tutti i documenti acquisiti nel corso dell’Inc.prob. sono
trasmessi al PM , i difensori hanno diritto di prenderne visione e
estrarne copia, e confluiranno nel fascicolo del dibattimento.
• ESAME VERBALI RICOGNIZIONE E ASSUNZIONE TESTIMONIANZA.
CENNI ALL’AUDIZIONE PROTETTA DEI MINORI ( Art. 398 co 5bis)
DIBATTIMENTO
• Art 471 : Udienza Pubblica a pena di nullità.
Eccezione : udienza a porte chiuse di cui all’art.472 cpp è disposta
con Ordinanza del collegio
• Art.470 : disciplina e direzione dell’udienza quale scena in cui si
svolge il dibattimento sono esercitate dal Presidente
• Art. 147 disp.att cpp: garanzia del diritto di cronaca
il Presidente
può autorizzare le riprese fotografiche o audiovisive
• Art 474: l’imputato assiste all’udienza libero nella persona anche se
detenuto. Può essere disposto il suo allontanamento dall’aula con
Ordinanza del presidente (art.475): in tal caso si considera presente
ed è rappresentato dal difensore.
• Art 477: principio di concentrazione
tendenza a esaurire il
dibattimento in udienze cronologicamente ravvicinate e
immediatezza della decisione. Il Presidente dispone oralmente gli
avvisi relativi alla sospensione e rinvio dell’udienza e l’ausiliario ne fa
menzione nel verbale.
• Art. 478: sulle QUESTIONI INCIDENTALI (es eccezioni di nullità di atti o
incostituzionalità di norme) proposte dalle parti il Giudice decide
IMMEDIATAMENTE con Ordinanza
• VERBALE DI UDIENZA
redatto dall’ausiliario che assiste
il Giudice, vi sono indicati:
E’ inserito nel fascicolo per il
Dibattimento (art.480)
Luogo, data e ora di apertura e chiusura
dell’udienza
Nomi e cognomi dei giudici
Nome e cognome del Pm, generalità
dell’imputato e delle altre parti intervenute
Descrive le attività svolte in udienza e riporta SINTETICAMENTE le richieste e
le conclusioni del Pm e della difesa.(si procede a FONOREGISTRAZIONE)
I PROVVEDIMENTI DATI ORALMENTE DAL GIUDICE SONO VERBALIZZATI
INTEGRALMENTE. I provvedimenti del Giudice pubblicati in udienza
mediante lettura sono allegati al verbale
• Le parti hanno diritto di far inserire nel verbale le dichiarazioni di cui
abbiano interesse.
• Il Presidente può disporre che l’ausiliario dia lettura di singole parti del
verbale per verificarne la fedeltà e la correttezza. Sulle domande di
rettificazione o cancellazione il Presidente decide con Ordinanza.
ATTI INTRODUTTIVI :
art 484 – 495 cpp
verifica della regolare costituzione delle parti
disposizioni in ordine alla rinnovazione della citazione e al rinvio per impedimento a
comparire dell’imputato e del difensore
DICHIARAZIONE DELLA CONTUMACIA DELL’IMPUTATO
Questioni preliminari : devono essere proposte subito dopo la costituz.delle parti e
sono decise immediatamente con ordinanza (art. 491)
Dichiarazione di apertura del dibattimento da parte del Presidente. L’ausiliario dà
lettura dell’imputazione
Esposizione introduttiva e richiesta di prova da parte del Pm, della difesa di PC,
responsabile civile, persona civilmente obbligata e imputato
Eventuale dichiarazioni spontanee dell’imputato: vanno verbalizzate integralmente a
meno che il Presidente disponga che il verbale sia redatto in forma riassuntiva
Il Giudice a questo punto sentite le parti provvede con Ordinanza all’ammissione
delle prove
ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE Art 496 - 522
Inizia con l’assunzione delle prove richieste:
 Esame dei Testimoni
L’ausiliario VERBALIZ Esame dei periti e consulenti tecnici
ZA le generalità dei
 Esame delle parti private:
periti, testimoni,consunell’ordine parte civile, resp. civile,
lenti tecnici e interprepersona civilmente obbligata, imputato
ti e DOCUMENTA
L’ESAME riproducendo
integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti e dal
Presidente, nonché le risposte delle persone esaminate.
 Art. 516 cpp : se nel corso dell’istruzione dibattimentale il fatto risulta
diverso da come descritto nel DDG il PM MODIFICA L’IMPUTAZIONE e
procede alla relativa contestazione. Se l’imputato è Contumace o
Assente il Pm chiede al Presidente che la contestazione sia inserita a
VERBALE e che questo sia notificarlo per estratto
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DISCUSSIONE FINALE E DECISIONE Artt. 523-548
Esaurita l’assunzione delle prove il Pm e nell’ordine tutte le altre parti
private illustrano le rispettive CONCLUSIONI che vanno verbalizzate
Esaurita la discussione il Presidente dichiara chiuso il dibattimento, si
ritira in Camera di Consiglio e delibera la SENTENZA
Se è necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la
stenotipia o l’ascolto delle fonoregistrazioni, Il Giudice sospende la
deliberazione e procede in Camera di Consiglio alle operazioni
necessarie CON L’ASSISTENZA DELL’AUSILIARIO ed eventualmente del
tecnico.
Conclusa la deliberazione il Presidente redige e sottoscrive il
dispositivo della Sentenza e se non deposita contestualmente la
motivazione riserva la stessa entro i termini di cui all’art.544 cpp
La sentenza è PUBBLICATA in udienza mediante lettura del dispositivo
ed è DEPOSITATA
in Cancelleria immediatamente dopo la
pubblicazione o entro il termine di cui alla riserva
VIDEOCONFERENZA
L.11/98; Artt. 146bis e 147bis Disp.att.cpp
• RATIO: Agevolare i dibattimenti dei processi contro la criminalità
organizzata evitando inconvenienti come le troppo frequenti traduzioni
di imputati detenuti sotto scorta, spostamento dei giudici in altra sede
per l’audizione di parti processuali o collaboratori di giustizia, difficoltà
logistiche e processuali derivanti dalla impossi-bilità per taluno di
presenziare a più processi contemporaneamente
• FUNZIONAMENTO : L’amministrazione giudiziaria e penitenziaria si
concerto hanno allestito un sistema di “videocomunicazione multipla”
che collega fra di loro in tutta Italia decine di aule bunker, di aule
normali e di salette attrezzate nei principali istituti di pena. Ciascun sito
o “stazione” riservato è stato munito di un sistema di videoconferenza,
di un sistema di fonia per le comunicazioni riservate tra avvocato e
detenuto, di varie linee telefoniche protette e dedicate e di un presidio
tecnico permanente in modo da rendere possibile a persone che stanno
in luoghi diversi di partecipare allo stesso dibattimento sentendosi e
vedendosi reciprocamente, sia pur con le garanzie previste dalla legge
per i collaboratori di giustizia
Occorre distinguere 2 situazioni :
• PARTECIPAZIONE AL DIBATTIMENTO A DISTANZA : ART. 146BIS
DISP.ATT.CPP :
 L’imputato si trova detenuto a qualsiasi titolo in Istituto di pena sito
in circondario diverso da quello ove si svolge l’udienza e partecipa
alla stessa attraverso un collegamento audiovisivo tra l’aula di
udienza e il luogo di custodia.
ESAME VERBALE : Occorre dar atto dell’ora di inizio del video
collegamento, del suo funzionamento, della presenza dell’imputato
del rispetto dei parametri di cui all’art. 146bis disp.att.cpp e dell’ora
in cui termina il collegamento.
• ESAME DI PERSONE CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA E DEGLI
IMPUTATI DI REATO CONNESSO: ART.147BIS DISP.ATT.CPP:
 Si tratta di collaboratori di giustizia che quando partecipano ai
dibattimenti vengono sentiti con tutta una serie di cautele onde
tutelarne l’incolumità. Il collegamento audiovisivo deve garantire
pertanto al collaboratore di “vedere ma di non essere visto” (infatti
viene ripreso solo di spalle) e l’ausiliario abilitato ad assistere il
giudice in videoconferenza non deve indicare assolutamente il
luogo dove si trova ma attestarne la presenza nel “SITO RISERVATO”
ESAME VERBALE : Occorre dar atto dell’ora di inizio del videocollegamento, del suo funzionamento, della presenza del collaboratore nel
sito riservato, del rispetto dei parametri di cui all’art. 147bis
disp.att.cpp e dell’ora in cui termina il collegamento.
In ogni caso va attestata la avvenuta consultazione riservata per
mezzo di linee telefoniche tra imputato o test e il suo difensore che
si trova nell’aula di udienza indicando l’ora di inizio e fine e
allegando al verbale il rapportino stampato dal tecnico.
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LA DOCUMENTAZIONE NEL PROCESSO PENALE