SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE
DURC
Documento Unico di Regolarità Contributiva
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DURC
Documento Unico di Regolarità
Contributiva
Il DURC è un certificato che attesta la
regolarità di un’impresa nei pagamenti e
negli
adempimenti
previdenziali,
assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti
gli altri obblighi previsti dalla normativa
vigente.
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COME NASCE
La legge n.266/2002 stabilisce che INPS e INAIL
stipulino convenzioni al fine del rilascio di un
Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Art.2:
“Entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'INPS, l'INAIL
stipulano convenzioni al fine del rilascio di un
documento unico di regolarità contributiva”
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COME NASCE
Il D.Lgs n° 276/2003 prevede la stipula di una
Convenzione tra INPS, INAIL e Casse Edili per il
rilascio del DURC nel settore dell’edilizia e
estende l’obbligo di richiesta del DURC anche ai
lavori privati.
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COME NASCE
Le convenzioni tra INPS, INAIL e Casse Edili trovano
attuazione nei seguenti documenti:
•Circolare INPS n.92 del 26 luglio 2005
•Circolare INAIL n. 38 del 25 luglio 2005
•Comunicazione della Commissione Nazionale
Paritetica per le Casse Edili n.272 del 27 luglio 2005
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A COSA SERVE
La legge istitutiva del DURC fornisce “disposizioni
urgenti in materia di emersione del lavoro
sommerso…”
Il DURC è finalizzato, infatti, a:
 Contrastare il lavoro sommerso
 Rilevare le dinamiche del lavoro
 Creare una banca dati che consenta di
contrastare la concorrenza sleale nelle
gare d’appalto
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A COSA SERVE
Il Durc è uno strumento utile anche per le
imprese, che potranno comprovare il proprio
stato di regolarità, ai fini dell’affidamento di
lavori pubblici e privati, formulando un’unica
richiesta, anziché tre come in passato.
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QUANDO E’ NECESSARIO
Il DURC è necessario in generale per:
• appalti di lavori pubblici
• lavori edili privati soggetti a concessione o
DIA
• appalti di servizi e forniture per enti
pubblici
• servizi e attività pubbliche in concessione
o convenzione
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QUANDO E’ NECESSARIO
Il DURC deve inoltre essere richiesto anche
quando una impresa intende ottenere:
• L’attestazione SOA
• L’iscrizione all’Albo dei fornitori
• Agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni
da parte dello Stato
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QUANDO E’ NECESSARIO
Per quanto riguarda gli appalti per lavori pubblici
in edilizia, il DURC è necessario per:
• l’aggiudicazione dell’appalto
• la stipula del contratto
• il pagamento degli stati di avanzamento lavori
• il collaudo
• il pagamento del saldo finale
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QUANDO E’ NECESSARIO
L’obbligo previsto dall’art. 9, comma 2 del DPCM
55/91, che consiste nella presentazione, a
cadenza
quadrimestrale,
delle
copie
dei
versamenti
contributivi,
previdenziali
ed
assicurativi da parte della ditta al Direttore dei
Lavori,
può
essere
sostituito
dalla
presentazione del DURC.
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QUANDO E’ NECESSARIO
Una ditta, in occasione della partecipazione
ad una gara pubblica, può autodichiarare
l’assolvimento degli obblighi contributivi.
In tal caso la Stazione Appaltante deve
controllare la veridicità della dichiarazione
prodotta, richiedendo tramite DURC la
verifica della regolarità alla data della
dichiarazione stessa.
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SUBAPPALTO
Nel caso di subappalto di un lavoro, la ditta
subappaltatrice deve avere gli stessi requisiti
di regolarità della ditta appaltatrice.
Inoltre, in caso di subappalto, non può essere
rilasciata una autodichiarazione di regolarità,
in quanto il rapporto è tra ditta appaltatrice e
subappaltatrice ed è, pertanto, di natura
privatistica.
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CHI LO RICHIEDE
•Le imprese, anche tramite consulenti e
associazioni di categoria
•Le
pubbliche
appaltanti
amministrazioni
•Gli enti privati a rilevanza pubblica che
bandiscano appalti
•Le SOA
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DATA DI RILEVAZIONE
Il DURC attesta la regolarità di una ditta alla data
indicata nella richiesta.
Nel caso non sia indicata la data nella domanda, la
data di riferimento è quella della redazione del
certificato.
N.B. Nel caso di verifica di autodichiarazione,
la regolarità deve sussistere alla data della
dichiarazione.
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GESTIONE DEL DURC
Per la gestione del DURC per l’edilizia è
prevista una procedura che collega via
Internet INPS, INAIL e Casse Edili.
La stessa procedura collega INPS e INAIL
per la gestione del DURC nei casi di
diversi dall’edilizia.
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COME SI RICHIEDE
Il DURC in EDILIZIA può essere richiesto:
•per via telematica
•per via cartacea (utilizzando l’apposito modulo
reperibile tramite Internet)
recandosi presso lo Sportello
costituito presso le Casse Edili
Unico
per posta indirizzata allo Sportello Unico
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COME SI RICHIEDE
Nei casi diversi dall’Edilizia, il DURC può essere
richiesto:
•per via telematica
•per via cartacea (utilizzando l’apposito modulo
reperibile tramite Internet)
recandosi presso la Sede Inps o Inail
competente per territorio
per posta indirizzata alla Sede Inps o Inail
competente per territorio
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COME SI RICHIEDE
N.B. Le pubbliche amministrazioni, gli
Enti privati a rilevanza pubblica, le SOA
devono
richiedere
il
DURC
esclusivamente per via telematica.
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COME SI RICHIEDE
La richiesta per via telematica potrà essere
effettuata tramite:
•il Portale orizzontale
(www.sportellounicoprevidenziale.it) - Tutti i
soggetti abilitati alla richiesta del DURC
• Portale verticale INAIL
Aziende e intermediari
(www.inail.it)
-
• Portale verticale INPS
Aziende e intermediari
(www.inps.it)
-
• Portale verticale Casse Edili (in corso di
realizzazione)
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COME SI RICHIEDE
Per effettuare la richiesta telematica gli utenti
utilizzeranno appositi codici di accesso per la
necessaria identificazione:
1. Per il portale dell’INAIL i codici già rilasciati per
l’accesso ai servizi di Punto Cliente
2. Per il portale INPS il codice fiscale ed il P.I.N.
già rilasciato per l’accesso ai servizi on line
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COME SI RICHIEDE
Per gli altri portali verranno rilasciati appositi
codici di accesso per gli utenti diversi da
aziende e intermediari.
In caso di richiesta avanzata per il tramite del
consulente e/o associazione di categoria, ai soli
fini del rilascio del DURC, il riconoscimento da
parte di uno degli Enti convenzionati della
validità della delega e dell’autorizzazione ad
accedere è esteso anche agli altri Enti.
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COME SI RICHIEDE
Al momento della richiesta, sia per via
telematica sia per via cartacea, l’attestazione
dell’inoltro della domanda avviene tramite
l’assegnazione del C.I.P. (codice identificativo
pratica).
Il C.I.P. è riferito all’appalto specifico e
viene rilasciato alla prima richiesta. Per ogni
richiesta successiva alla prima e riguardante
lo stesso appalto, occorrerà indicare il
C.I.P.
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COME SI RICHIEDE
Nel caso di richiesta cartacea, il ricevente
verificherà la completezza formale del modulo
di richiesta e, in caso di mancanza di dati,
richiederà all’utente l’integrazione assegnando il
termine di dieci giorni.
Scaduti inutilmente i dieci giorni, la richiesta viene
ritenuta non ammissibile.
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CHI LO RILASCIA
Per i lavori in edilizia il DURC viene
rilasciato esclusivamente dalla Cassa
Edile o Edilcassa competente per
territorio.
In tutte le altre ipotesi viene rilasciato
dall’Ente al quale è stata inoltrata la
richiesta.
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ENTRO QUANTO TEMPO
DEVE ESSERE RILASCIATO
Il DURC deve essere rilasciato entro trenta giorni
dalla formale e corretta acquisizione della
richiesta.
Ciascun Ente effettuerà la verifica della
regolarità della ditta in base agli atti presenti in
archivio e comunicherà alla Cassa Edile (lavori
edili) o alla Sede Inps o Inail (casi diversi
dall’edilizia) competente gli esiti dell’accertamento.
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ENTRO QUANTO TEMPO
DEVE ESSERE RILASCIATO
Nel caso in cui si ravvisi la necessità di reperire
ulteriori informazioni, viene fatta richiesta alla
ditta di fornire, entro dieci giorni, la
documentazione ritenuta utile.
In tal caso il termine di rilascio
prorogato, al massimo di dieci giorni.
viene
Trascorsi i dieci giorni, l’Ente che ha richiesto la
documentazione aggiuntiva effettuerà l’istruttoria
in base alle informazioni in possesso.
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MODALITA’ DI RILASCIO
Il DURC viene emesso quando tutti gli Enti
hanno inserito gli esiti dell’istruttoria in
procedura e, comunque, entro trenta giorni, al
netto di eventuali sospensioni istruttorie.
Nel caso in cui anche solo un Ente dichiari
l’impresa irregolare, viene emesso un
Documento Unico attestante la non
regolarità.
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MODALITA’ DI RILASCIO
SILENZIO-ASSENSO
Nel caso in cui decorrano trenta giorni senza che
INPS o INAIL si siano espressi, per il principio
del
silenzio-assenso,
l’impresa
viene
dichiarata
regolare
nei
confronti
degli
adempimenti riguardanti l’ente che non si è
espresso.
Cio’ non è valido per le Casse Edili in quanto
tali organismi hanno una natura privatistica.
Esse, pertanto, hanno comunque l’obbligo di
pronunciarsi.
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MODALITA’ DI RILASCIO
SILENZIO-ASSENSO
Il responsabile del procedimento, trascorsi
trenta giorni (al netto di sospensioni), emette il
DURC sulla base della verifica effettuata anche
solo
da
uno
degli
Enti
interessati,
presupponendo la regolarità dell’impresa
nei confronti dell’Ente che non ha
pronunciato il proprio parere.
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MODALITA’ DI RILASCIO
SILENZIO-ASSENSO
Il DURC, stampato in due originali (uno da
tenere agli atti e uno per il richiedente) viene
spedito, tramite posta raccomandata A/R,
al richiedente. Se il richiedente è diverso
dall’impresa, copia del DURC deve essere
inviata a quest’ultima.
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PERIODO DI VALIDITA’
Limitatamente
ai
lavori
privati
in
edilizia, il DURC ha validità di un mese
dalla data del rilascio.
L’utilizzo di un DURC non più rispondente
al vero, o non più efficace, equivale ad uso
di atto falso e costituisce un reato.
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PERIODO DI VALIDITA’
Nel caso di lavori, servizi e forniture
pubblici e servizi/attività in concessione o
convenzione, il DURC ha validità per
l’appalto specifico e limitatamente alla
fase per la quale è stato richiesto
(stipula del contratto, pagamento di SAL,
collaudo etc.).
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RISTAMPA
E’ possibile chiedere una ristampa del DURC
presso qualsiasi struttura INPS, INAIL e Cassa
Edile. Il presupposto fondamentale per potere
chiedere una ristampa è che il DURC sia stato
già emesso dalla struttura territoriale
competente.
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CONTROLLO DA PARTE
DELL’UTENTE
L’utente, tramite il C.I.P, potrà controllare lo
stato di avanzamento della propria
richiesta di regolarità sia accedendo alla
procedura informatica sia recandosi presso
una qualsiasi struttura territoriale degli Enti
coinvolti.
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MODIFICA DELLA ATTESTAZIONE
DI REGOLARITA’
Nel caso in cui, successivamente all’emissione
del DURC, dovessero emergere circostanze tali da
modificare la situazione di regolarità già
attestata, la Struttura deve darne immediata
comunicazione al richiedente e alla stazione
appaltante.
Occorrerà, inoltre, assumere tutte le iniziative
necessarie per recuperare il dovuto.
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MODIFICA DELLA ATTESTAZIONE
DI REGOLARITA’
Il DURC non ha effetti liberatori per
l’impresa e quindi gli enti potranno comunque
procedere al recupero di eventuali somme
dovute dall’azienda.
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EDILIZIA PRIVATA
Nel caso in cui, per lavori privati in
edilizia, ci si avvalga di una ditta che non
ha regolarità contributiva, viene sospesa
l’efficacia della concessione e/o della
DIA relativi ai lavori in oggetto.
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REQUISITI DI REGOLARITA’
INPS
Per verificare la regolarità di una azienda ai fini
INPS occorre verificare che:
• sussista la correntezza degli adempimenti
mensili o, comunque, periodici;
• i versamenti effettuati siano corrispondenti
all’importo del saldo denunciato;
• non sussistano inadempienze in atto;
• non esistano note di rettifica notificate, non
contestate e non pagate.
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REQUISITI DI REGOLARITA’
INPS
L’impresa è inoltre regolare quando:
• in caso di dilazione amministrativa la Struttura
periferica competente abbia espresso parere
favorevole
• vi siano sospensioni dei pagamenti a seguito di
disposizioni legislative (calamità naturali etc.)
• ci siano richieste di compensazioni con crediti
documentati;
• nel caso di crediti iscritti a ruolo, ci sia la
sospensione della cartella o ricorso giudiziario.
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REQUISITI DI REGOLARITA’
INPS
Nel caso in cui l’impresa della quale si sta
compilando il DURC sia una ditta individuale, è
necessario controllare sia la posizione della ditta
con dipendenti, sia la posizione individuale del
titolare.
Nel caso in cui si tratti di una società, occorre
controllare anche la posizione dei soci.
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REQUISITI DI REGOLARITA’
INPS
Nel caso in cui una ditta abbia posizioni in più
province
e
non
abbia
l’accentramento
contributivo, occorrerà contattare le strutture
territoriali competenti per effettuare la verifica
di ogni singola posizione contributiva.
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REQUISITI DI REGOLARITA’
INPS
Per quanto riguarda i crediti non ancora iscritti
a ruolo, l’impresa può ritenersi regolare
quando:
• in caso di contenzioso amministrativo, il
ricorso sia adeguatamente motivato e non sia
presentato a scopi manifestamente dilatori
o pretestuosi
• in caso di contenzioso giudiziario, non vi sia
un provvedimento esecutivo del giudice per
l’iscrizione a ruolo (dlgs 46/99)
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REQUISITI DI REGOLARITA’
INAIL
Ai fini INAIL un’azienda è regolare quando:
• risulta titolare di codice cliente con PAT
attive
• ha dichiarato regolarmente le retribuzioni
imponibili in misura congrua rispetto
all’attività svolta e alla dimensione
aziendale
• ha versato quanto dovuto per premi e
accessori
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REQUISITI DI REGOLARITA’
INAIL
E’ inoltre regolare quando:
• il rischio assicurato corrisponde a quello
proprio dell’appalto
• il responsabile della struttura abbia accolto la
richiesta di rateazione o abbia dato parere
favorevole,
nel
caso
di
competenza
superiore
• ci siano sospensioni dei pagamenti previste
da disposizioni legislative o da norme
speciali
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REQUISITI DI REGOLARITA’
INAIL
•
Sono state
crediti certi
effettuate
compensazioni
•
vi siano crediti iscritti a ruolo con sospensione
della relativa cartella
• in via amministrativa
• a seguito di ricorso giudiziario
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con
REQUISITI DI REGOLARITA’
INAIL
Per quanto riguarda i crediti non ancora iscritti
a ruolo, l’impresa può ritenersi regolare quando:
• in caso di contenzioso amministrativo, il
ricorso sia adeguatamente motivato e non sia
presentato a scopi manifestamente dilatori o
pretestuosi
• in caso di contenzioso giudiziario, non vi sia
un provvedimento esecutivo del giudice per
l’iscrizione a ruolo (dlgs 46/99 art. 24)
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REQUISITI DI REGOLARITA’
CASSE EDILI
Una impresa viene considerata in regola quando:
• ha versato i contributi e gli accantonamenti
dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese
per il quale è scaduto l’obbligo di versamento
all’atto della richiesta del DURC ( o alla data della
autodichiarazione)
• dichiari nella denuncia alla Cassa edile, per
ciascun operaio, un numero di ore lavorate e
non (con causale assenza) non inferiore a
quello contrattuale
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REQUISITI DI REGOLARITA’
CASSE EDILI
La Cassa Edile ove ha sede l’impresa,
quindi, verifica, in base ai criteri esposti, la
regolarità
contributiva
della
stessa
per
l’insieme dei cantieri attivi e degli operai
occupati nel territorio di competenza.
Successivamente la Cassa Edile avrà cura di
verificare che l’impresa di cui deve compilare il
DURC non sia segnalata, a livello nazionale,
come irregolare.
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REQUISITI DI REGOLARITA’
CASSE EDILI
Ciascuna Cassa Edile deve, ogni mese, fornire
alla CNCE (banca dati nazionale) l’elenco
aggiornato delle ditte non in regola.
La banca dati di settore ha l’obbligo di tener
aggiornato
l’elenco
e
di
fornire
tempestivamente risposta alle domande di
verifica di regolarità.
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REQUISITI DI REGOLARITA’
CASSE EDILI
Soltanto nel caso in cui sia la verifica interna
sia quella sul territorio nazionale abbiano dato
esito positivo, la Cassa edile dovrà emettere un
DURC positivo, per quanto di propria
competenza.
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REQUISITI DI REGOLARITA’
CASSE EDILI
Nel caso, invece, di pagamento di uno stato di
avanzamento lavori o di stato finale, la
Cassa Edile competente al rilascio del DURC
è quella nel quale ha sede il cantiere. Essa
rilascerà il DURC facendo riferimento ai
requisiti di regolarità di quello specifico
lavoro e per l’intervallo di tempo indicato
nella richiesta.
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REQUISITI DI REGOLARITA’
CASSE EDILI
E’, pertanto, fondamentale che l’impresa,
nella denuncia mensile, fornisca l’elenco
completo dei cantieri attivi e indichi, per
ciascun lavoratore, il cantiere nel quale è
occupato.
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NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
• Legge n° 266/2002 “..disposizioni urgenti in materia di
emersione del lavoro sommerso…”
• D. Lgs.n° 276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro..”
• Legge n° 109/1994
• D.Lgs. n° 358/1992 e n° 157/1995
• T.U. in materia di documentazione amministrativa (D.P.R.
n° 445/2000
• D.P.R. n° 34 /2000
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GLOSSARIO
SOA:
Società di attestazione e qualificazione delle
aziende che ha il compito istituzionale di
accertare l’esistenza, nei soggetti esecutori
di lavori pubblici, dei necessari elementi di
qualificazione, tra cui quello della regolarità
contributiva.
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GLOSSARIO
PIN:
codice segreto di identificazione personale
(Personal Identification Number), che consente
ad un soggetto di essere riconosciuto come
utente autorizzato ad accedere a un servizio.
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Presentazione Generale D.U.R.C.