Abuso della Posizione Dominante
nel settore dell’automobilismo sportivo
Gargano Corse VS ACI
Provvedimento n. 19946
11/06/2009
A.A. 2009-2010
Diritto Industriale e Della Concorrenza
Alessandro Trentini
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Le Parti
ACI: Automobile Club d’Italia è un ente pubblico associativo, nato nel 1905 come
federazione di alcuni Automobile Club locali aventi lo scopo di associare gli automobilisti e di
organizzare soprattutto manifestazioni sportive cui nel tempo è stato riconosciuta la natura di
ente pubblico e sono stati attribuiti o delegati compiti dallo Stato (come gestione PRA Pubblico Registro Automobilistico- o riscossione e controllo tasse automobilistiche).
Soci dell’ACI sono i 106 Automobile Club provinciali (di seguito, ACP), enti
associativi a ciascuno dei quali sono iscritti tutti i “soci ACI” della provincia con
varie formule, ciascuna delle quali prevede la fruizione di un insieme di servizi, che l’ACI
fornisce anche attraverso un vasto gruppo di società controllate, operanti in una varietà di
settori economici.
I soci di ciascun ACP possono partecipare all’elezione periodica del consiglio
direttivo dell’ACP di appartenenza.
Sono poi i presidenti degli ACP, insieme ai rappresentanti di alcune istituzioni
pubbliche, che concorrono alla composizione degli organi dell’ACI
ACI svolge importanti funzioni con riguardo all’automobilismo sportivo.
I tesserati per le attività di agonismo sportivo automobilistico vengono chiamati a
prendere parte a un solo organo di ACI, CSAI - Commissione Sportiva Automobilistica
Italiana, alla quale lo statuto ACI attribuisce attualmente in via permanente ed
esclusiva, l’esercizio del potere sportivo.
ACI controlla anche la società ACI Sport S.p.A., attraverso la quale svolge attività
di promozione delle gare automobilistiche.
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Le Parti
GARGANO CORSE: è un’associazione sportiva dilettantistica operante
nell’attività di organizzazione e promozione delle manifestazioni automobilistiche a carattere
sportivo.
SALERNO CORSE S.r.l.: è una società operante, dal 1980, nell’attività di
organizzazione e promozione delle manifestazioni automobilistiche a carattere sportivo.
FIAS - Federazione Italiana Automobilismo Sportivo: è
un ente associativo avente lo scopo di riunire e di rappresentare i soggetti operanti nelle attività
dell’automobilismo sportivo. FIAS ha inoltrato a tal fine nel 2000 domanda al CONI per ottenere il
riconoscimento come federazione sportiva nazionale in luogo dell’ACI.
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I Fatti Segnalati
Gargano Corse, FIAS e Salerno Corse hanno denunciato l’esistenza di una presunta restrizione della concorrenza nel
settore dell’attività automobilistica sportiva, derivante dalle norme statutarie e regolamentari (Statuto ACI, Regolamento
CSAI, “Regolamento Nazionale Sportivo” integrato da alcune “Norme Supplementari” e da ulteriori regole attinenti a questioni
tecniche specifiche) fissate dall’ACI, oltre che da comportamenti adottati dall’ACI e dagli ACP.
In primo luogo, nelle segnalazioni si denunciano le regole per l’accesso e per l’esercizio delle attività nel settore
dell’automobilismo sportivo, che determinerebbero una discriminazione a favore dell’ACI e degli ACP, a
discapito delle altre società ed associazioni sportive automobilistiche concorrenti, provocando in alcuni casi la loro
esclusione da tali attività.
Si lamenta anche la presunta discriminazione nell’attribuzione o meno alle gare dei titoli sportivi (quali campionati,
trofei, coppe) e nella ripartizione dei finanziamenti derivanti dal CONI e da altri contributi pubblici.
Le segnalanti accusano, infine, l’ACI di abusare del monopolio attribuitole nella veste di federazione di
riferimento, riservando a sé attività economiche e riconoscendo vantaggi ed esclusive alle proprie società
controllate quali i diritti d’immagine e televisivi dello sport automobilistico, l’organizzazione e la promozione di gare
automobilistiche e l’istituzione di costose tasse di partecipazione alle gare.
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Il procedimento nel tempo:
04/09/08
Sostituzione del Dott. Flavio
Papadia con la Dott.ssa Luisa
De Caro come responsabile del
procedimento
22/11/07
Avvio Istruttoria
09/10/08
Prima pubblicazione
impegni da parte di ACI
19/03/09
Proroga termini al
30 luglio 2009 il
termine di
conclusione del
procedimento
11/06/09
Chiusura Istruttoria
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(1) Mercati Rilevanti
Il settore interessato dal presente provvedimento è quello dell’automobilismo sportivo,
nell’ambito del quale esistono una grande varietà di categorie di eventi e di gare.
Il Regolamento Nazionale Sportivo subordina lo svolgimento di qualsiasi attività nell’ambito
dell’automobilismo sportivo al rilascio di una licenza da parte della CSAI, rilasciata dagli uffici sportivi
presso ciascuno degli ACP, denominata “licenza di abilitazione alle attività di agonismo sportivo”, che, a
sua volta, presuppone la necessaria iscrizione ad ACI.
Nell’ambito di tale settore è possibile individuare i distinti mercati dell’organizzazione delle
gare, della promozione delle stesse e della gestione degli autodromi [Le attività di gestione
dell’autodromo e di organizzazione delle gare sono spesso verticalmente integrate]. Le fattispecie
denunciate come restrittive della concorrenza riguardano principalmente le attività di organizzazione e di
promozione degli eventi sportivi automobilistici.
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(2) Mercati Rilevanti
ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE
L’attività di organizzazione di eventi sportivi automobilistici consiste nel predisporre tutti i
servizi necessari ad ospitare adeguatamente, da un lato, i “concorrenti” (scuderie e piloti) e,
dall’altro, i fruitori dello spettacolo, ossia il pubblico.
L’organizzatore attende, quindi, di essere contattato dal partecipante alle gare (scuderia/pilota) previste, con il
quale viene firmato un contratto che prevede una serie di servizi (quali l’attività di cronometraggio durante la
gara, di soccorso sanitario nel caso di incidenti, di gestione della biglietteria, di gestione del pubblico).
Nel caso di una gara da svolgere all’interno di un autodromo, l’organizzatore che non sia anche gestore di un
circuito automobilistico omologato per la gara stipula con un gestore un “contratto di noleggio” per
l’impianto, costituito sia dal circuito omologato sia dalle strutture di supporto.
Sulla base di tale contratto, il noleggiatore assume a proprio carico tutte le spese relative alla organizzazione
della gara.
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(3) Mercati Rilevanti
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE
L’attività di promozione degli eventi sportivi automobilistici consiste nello svolgimento di
trattative con gli sponsor e con le emittenti televisive per la vendita degli spazi pubblicitari, nelle
trattative con le imprese pubblicitarie, nelle attività connesse alla promozione dei marchi legati alla gara o al
campionato.
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(4) Mercati Rilevanti
ATTIVITA’ DI GESTIONE E NOLEGGIO
AUTODROMI
Nel caso di manifestazioni automobilistiche che si svolgono in circuito rileva anche l’attività del soggetto
proprietario/gestore dell’autodromo. L’attività di tale soggetto, nel caso in cui non sia direttamente
l’organizzatore dell’evento, consiste nella gestione dell’autodromo e nell’affitto dello stesso agli organizzatori
terzi.
Tutti i soggetti che gestiscono un autodromo, oltre a noleggiare l’impianto a soggetti terzi che
svolgono le attività di organizzazione e/o di promozione di alcune gare, svolgono anche attività
di organizzatori di gare, sia presso le proprie strutture che presso strutture di altri gestori.
Si rileva, al riguardo, che in Italia le principali imprese titolari di licenza per organizzare gare in circuito sono
anche gestori degli autodromi, e la maggior parte di esse è controllata o partecipata da ACP
[Fra i più importanti circuiti automobilistici, risulta che:
- l’autodromo di Vallelunga è gestito dalla società ACI Vallelunga S.p.A., controllata dall’ACI;
- l’autodromo di Monza è gestito dalla società SIAS S.p.A., controllata dall’ACP di Milano;
- l’autodromo di Imola è gestito dalla società SAGIS S.p.A. (in liquidazione), controllata dall’ACP di Bologna;
- l’autodromo di Magione è gestito dalla società AMUB S.p.A., controllata dall’ACP di Perugia;
- l’autodromo “Riccardo Paletti” di Varano (PR) è gestito dalla società SOGESA S.p.A., partecipata dall’ACP di Parma;
- l’Ente Autodromo che gestisce l’autodromo di Pergusa è partecipato dall’ACP di Enna.].
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(5) Mercati Rilevanti
La dimensione geografica di tali mercati risulta avere carattere nazionale.
Si tratta, infatti, di eventi normalmente di interesse non limitato all’area geografica in cui si
svolgono, per cui sia l’organizzazione e la promozione delle gare che il noleggio degli autodromi si svolgono
in un ambito nel quale si pongono in concorrenza tutti gli operatori nazionali che dispongono delle
competenze e delle strutture omologate per lo svolgimento di tali attività.
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Riassumendo, i comportamenti oggetto
di contestazione sono stati:
a)
previsioni statutarie e regolamentari riguardanti la partecipazione agli organi di ACI, volte
ad escludere i soggetti diretti concorrenti degli ACP dalla partecipazione a tutti gli organi
di ACI (ivi compresa la CSAI;
b)
previsioni regolamentari di carattere tecnico-sportivo, che sembrano stabilire una netta
discriminazione fra gli ACP e tutti gli altri soggetti loro diretti concorrenti nelle attività di
organizzazione e di promozione di gare, tali da creare per questi ultimi una barriera
all’accesso al mercato;
c)
l’esclusiva che ACI si è riservata su tutte le attività sportive automobilistiche, e quindi non
solo su quelle definibili come attività “agonistica;
d)
riserva di attività economiche ad ACI, attraverso cui ACI si è riservata in esclusiva le
attività di promozione e sfruttamento economico delle gare di campionato in circuito,
affidandole, con una delibera del 2000, alla propria controllata ACI Sport,comportamenti,
volti a riservare a sé attività economiche e la competenza su tutto lo sport
automobilistico apparivano suscettibili di configurare una fattispecie di abuso
della
posizione dominante, nei confronti degli altri soggetti attivi nel mercato
dell’organizzazione delle gare automobilistiche, ai sensi dell’articolo 82 del Trattato CE, che ACI
detiene in virtù del suo ruolo “istituzionale” di unica federazione sportiva automobilistica riconosciuta
nell’ordinamento sportivo nazionale.
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(1) Originariamente gli impegni proposti
da ACI sono stati:
a) Con riguardo alla prima delle condotte contestate nel provvedimento di avvio, cioè il riconoscimento agli ACP di
un’influenza determinante sulla definizione delle regole comuni a tutti gli operatori del settore dell’automobilismo sportivo, ACI ha
presentato i seguenti impegni:
I) relativamente alla composizione degli organismi direttivi, in particolare di CSAI, si impegna a fare tutto quanto in
proprio potere affinché CSAI modifichi il proprio regolamento in modo da consentire la partecipazione ai propri organi
direttivi dei soli ACP titolari di licenza di organizzatore di gare;
II) Impegni relativi all’effettiva attribuzione a CSAI dell’esercizio e della gestione del potere sportivo con i quali ACI si
impegna a modificare alcuni articoli del proprio Statuto e articoli del Regolamento CSAI garantendo maggiore autonomia a CSAI. Con
lo stesso fine, ACI si impegna ad assicurare che la società ACI Sport S.p.A., controllata da ACI, non svolga funzioni
proprie della federazione sportiva.
b) Impegni relativi a norme di carattere tecnico-sportivo ACI si impegna ad estendere il requisito dell’affiancamento [Ci si
riferisce al requisito dell’affiancamento ad un operatore già attivo, imposto ai soli soggetti organizzatori diversi dagli ACP per l’ottenimento della
licenza, ed alla previsione secondo cui per l’organizzazione di ogni singolo evento, una volta ottenuto l’assenso della CSAI, un soggetto diverso
dall’ACP debba ottenerne il nulla osta] a qualunque soggetto.
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(2) Originariamente gli impegni proposti da
ACI sono stati:
c) Con riguardo alla terza delle condotte contestate nel provvedimento di avvio, ACI si impegna a fare tutto quanto in
proprio potere affinché CSAI modifichi il proprio Regolamento e le altre norme per sancire che:
I) la competenza della Federazione a disciplinare le attività di natura ludica non è esclusiva;
II) la tessera sportiva ACI/CSAI è richiesta solo per lo svolgimento di attività agonistiche;
III) tutti i propri tesserati, indipendentemente dal tipo di licenza posseduto, possano liberamente tesserarsi ad altri Enti
e/o associazioni attive nello svolgimento di eventi sportivi automobilistici di natura ludica;
IV) venga chiarito che gli eventi sportivi di natura ludica, organizzati da enti e/o associazioni per scopi di ricreazione,
crescita, salute, maturazione personale e sociale, potranno svolgersi anche con modalità competitive e potranno
comportare l'assegnazione di premi e/o trofei di natura esclusivamente simbolica, purché non comportino la
previsione di classifiche o l'assegnazione di titoli.
ACI si impegna, infine, a consentire a tutte le associazioni affiliate, inclusi gli ACP, di stipulare accordi con altri Enti
e/o associazioni aventi ad oggetto l'utilizzo temporaneo dei propri impianti e delle proprie strutture per l'organizzazione e
lo svolgimento di eventi sportivi di natura ludica. La possibilità per le associazioni affiliate a CSAI di concludere accordi
con Enti e/o associazioni non affiliati sarà disciplinata da una convenzione quadro tra CSAI e tali enti e/o associazioni che
garantisca il rispetto delle regole minime assicurative, sanitarie e di sicurezza.
d) Con riguardo all’ultima delle condotte contestate nel provvedimento di avvio, ACI si impegna:
I) affinché sia eliminato dall’oggetto sociale di ACI Sport qualsiasi riferimento all’organizzazione di gare, di modo che
l’attività di tale società sia limitata alla sola promozione degli eventi sportivi.
II) predisponga un contratto quadro tra gli organizzatori di gare titolate e la federazione per la cessione a quest'ultima
dei diritti di immagine, salva ovviamente la possibilità per i soggetti che non intendano sottoscrivere il contratto
quadro , preventivamente sottoposto all’Autorità, di provvedere autonomamente alla gestione di tali diritti.
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A seguito degli impegni sono pervenute le
seguenti considerazioni:
a) L’impegno relativo a questo punto, ha fatto sottolineare che l’impegno di ACI sul punto, non sembra sufficiente a
superare le valutazioni critiche espresse dall’Autorità con l’avvio del procedimento, poiché continua a
prevedere limitazioni “alla partecipazione democratica negli organismi sportivi delle associazioni e delle
società sportive senza fine di lucro” e l’accesso agli organismi direttivi continua ad essere tutt’altro che paritario tra
tutti i soggetti dello sport automobilistico;
b) l’impegno presentato da ACI a tal riguardo, è stato valutato positivamente in quanto ritenuto idoneo a “porre tutti gli
operatori sullo stesso piano senza distinzione tra ACP ed i vari organizzatori privati”;
c) riguardo a questo punto, vengono evidenziati i rischi che potrebbero derivare dall’affermazione della libertà di
disciplinare gli eventi sportivi di natura ludica, le difficoltà derivanti dalla possibile esistenza di diverse
regolamentazioni per lo stesso tipo di gare e dalla possibilità, ad esempio, di sottoporre uno stesso soggetto
ad una doppia autorità disciplinare. Il maggior pericolo riguarderebbe la sicurezza e l’incolumità degli atleti
e del pubblico, finora garantiti scrupolosamente dalla regolamentazione CSAI e dai controlli sulla sua applicazione;
d) Riguardo all’ultimo impegno presentato, non sono pervenute osservazioni negative anzi, essendo l’impegno diretto ad
eliminare l’obbligo di cessione automatica a CSAI dei diritti di immagine degli organizzatori.
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Modifiche agli impegni:
Successivamente alla pubblicazione degli impegni presentati da ACI ed alla formulazione delle osservazioni sul
contenuto degli stessi da parte dei terzi interessati, ACI, in data 7 e 30 aprile 2009, ha presentato una proposta di
modifica agli impegni stessi.
 “chiunque intenda svolgere, a qualsiasi titolo, attività agonistica nell'ambito dell'automobilismo
sportivo è tenuto ad essere titolare di tessera sportiva ACI-CSAI. La tessera sportiva ACI-CSAI non è
necessaria per lo svolgimento di attività di natura ludica, mentre per le manifestazioni sportive oggetto di convenzione
con gli Enti di Promozione Sportiva possono essere previste tessere speciali”;
 Istituzione di un regime di convenzione con gli EPS al fine di consentire agli EPS l’organizzazione di
manifestazioni automobilistiche, anche di natura agonistica e/o di limitato contenuto agonistico,
prevedendo altresì un coinvolgimento di tali soggetti nella determinazione delle relative regole
sportive. La Convenzione ha come finalità di consentire agli EPS che dimostrino di averne interesse di organizzare
competizioni ulteriori rispetto a quelle ludiche, a condizioni agevolate, tali da ridurre l’impatto economico
sull’organizzatore e sui partecipanti, garantendo, al contempo, livelli di sicurezza adeguati.
La vigilanza sulle manifestazioni organizzate in regime di Convenzione da parte di un EPS sarà
effettuata da Ufficiali di gara di ACI-CSAI.
 ACI si impegna a consentire a tutti i titolari di licenza ACI-CSAI, inclusi gli ACP, di stipulare accordi
con altri Enti e/o associazioni aventi ad oggetto l'utilizzo temporaneo dei loro impianti e strutture dotati di omologazione CSAI - per l'organizzazione e lo svolgimento di eventi sportivi di natura ludica, nonché di quelli
che formeranno oggetto di Convenzione.
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(1) Valutazione dei nuovi impegni:
 Con riguardo alla fattispecie relativa alla partecipazione agli organi di ACI, gli impegni presentati da ACI
risultano complessivamente diretti a garantire, una più qualificata partecipazione dei soggetti
attivi nello sport automobilistico agli organi direttivi di CSAI e una maggiore autonomia a CSAI
rispetto ad ACI nella gestione delle principali espressioni del potere sportivo.
Inoltre, si osserva che lo strumento della convenzione, proposto da ACI, appare idoneo a
mitigare i profili restrittivi scaturenti dalle norme regolamentari e statutarie che escludono da
tali organi i soggetti diretti concorrenti degli ACP;
 relativamente alle previsioni regolamentari tecnico-sportive che prevedevano degli ostacoli all’accesso al
mercato dell’organizzazione di gare sportive, si ritiene che l’impegno proposto, unitamente alla
già realizzatasi eliminazione del requisito del nulla-osta, sia idoneo a superare le problematiche
concrete derivanti dalla regolamentazione sportiva vigente, con il risultato di realizzare una
situazione di parità e di non discriminazione nei confronti di tutti i soggetti che intendano
intraprendere l’attività di organizzazione di gare sportive nell’ambito di CSAI;
 l’utilizzo delle convenzioni riconosce l’autonomia organizzativa degli EPS, nel rispetto delle
regole sportive, con la garanzia di un livello di sicurezza adeguato e a costi ridotti.
L’adozione di siffatto impegno implica, dunque, il riconoscimento della libertà di organizzare, a
condizioni non discriminatorie, gare motoristiche, anche con contenuto agonistico, da parte dei
diversi attori presenti sul mercato;
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(2) Valutazione dei nuovi impegni:
 Infine, l’ulteriore impegno di ACI volto a consentire l’utilizzo dei circuiti da parte di soggetti
diversi dai tesserati ACI/CSAI anche per lo svolgimento delle gare a basso contenuto agonistico
o comunque oggetto di specifica convenzione, risulta idoneo a superare le perplessità sollevate
dalla previsione secondo cui l’accesso alle infrastrutture sportive della federazione risultava
circoscritto per i soggetti diversi da quelli aderenti alla federazione allo svolgimento di soli
eventi sportivi di natura ludica;
 l’impegno che delimita le attività di ACI Sport al solo mercato della promozione degli eventi
sportivi, risulta idoneo a superare le perplessità concorrenziali relative all’attività di
organizzazione di gare di ACI sport.
Infatti, attraverso tali impegni, si riconosce una separazione tra la titolarità dei diritti di immagine
relativi alle gare e la gestione commerciale degli stessi, lasciando pienamente liberi i singoli
organizzatori nella gestione delle attività di promozione commerciale.
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CONCLUSIONI:
Si delibera:
a) di rendere obbligatori gli impegni ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90 nei
confronti di ACI - Automobile Club d’Italia nei termini sopra descritti;
b) di chiudere il procedimento nei confronti di ACI - Automobile Club d’Italia senza accertare
l’infrazione ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;
c) che ACI - Automobile Club d’Italia, entro novanta giorni dalla notifica della presente delibera,
dovrà presentare all’Autorità una relazione nella quale illustrerà le modalità di attuazione degli
impegni assunti e resi obbligatori con il presente provvedimento.
FINE
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