La normativa fiscale per l’impiego
dell’alcole nella fabbricazione dei
cosmetici
Dott. Michele Cireni
Responsabile dell’Area affari economici e tributari di
UNIPRO
PREMESSE
(nomenclatura combinata)
L’alcole è una sostanza ottenuta per distillazione
Può essere ottenuta anche con altre modalità (fermentazione) qui non
considerate dato il mancato utilizzo industriale.
Gli alcoli sono suddivisi in
metilico
etilico
propilico ed isopropilico
in funzione delle fasi di distillazione.
NORMATIVE
Due distinti regimi normativi:
per l’etilico – per ragioni di tassazione
per metilico, propilico ed isopropilico – per ragioni sanitarie
Per alcole etilico si intendono l’alcole tal quale e tutti i prodotti che lo
contengono in percentuale superiore all’1,2% alla temperatura di 20°
centigradi.
La normativa per il metilico, propilico ed isopropilico riguarda solo gli
alcoli tal quali.
CENNI STORICI
L’alcole esiste dai primi livelli di civilizzazione umana, il processo di distillazione viene
datato intorno al 500 a.c.
Con la rivoluzione industriale si è provveduto a vigilare sulla fabbricazione per evitare
danni alla salute umana (RD 19.11.1874, n. 2248).
A seguito della sconfitta di Adua (1896) venne istituita l’imposta di fabbricazione
sull’alcole.
RDL 2.2.1933, n. 23 stabiliva norme operative, in particolare sull’etichettatura.
Nel 1984 vennero esclusi dal regime gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico
(art. 3-bis DL15.6.1984 n. 232).
Nel 1986 vi furono avvelenamenti per metilico nel vino, conseguentemente vennero
istituite regole speciali per tali alcoli (art. 2 DL 18.6.1986, n. 282 e DM 1.8.1996).
Dal 1992 è ammessa la denaturabilità dell’alcole etilico destinato alla fabbricazione di
cosmetici (art. 7-bis DL 13.5.1991, n.151, DDMM 11.10.1991 e 10.3.1992).
Con il D.Lgs. 26.10.1995, n. 504 venne emanato il Testo Unico sulle accise che
recepisce le regole comunitarie.
In applicazione del Testo Unico vennero emanati nel 1996 i DDMM 210 e 524
rispettivamente sulla circolazione dei prodotti e delle merci contenti alcole e sulla
fabbricazione con alcole esente da accisa.
INIZIARE LA PRODUZIONE DI PRODOTTI ALCOLICI
(DM 524/96 art. 2 c. 6 e D.Lgs. 504/95 art. 63)
Non meno di 60 giorni prima dell’inizio dell’attività bisogna presentare denuncia (in
duplice esemplare) all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane (già UTF e prima ancora UTIF)
territorialmente competente oltre naturalmente al rispetto delle norme per la sicurezza.
La denuncia illustra principalmente
il processo di lavorazione,
il denaturante o i denaturanti impiegabili,
il grado alcolico dei prodotti che si intende ottenere,
ogni altra informazione utile per definire i parametri di impiego (cali tecnici).
Nella denuncia viene chiesta
la concessione di licenza quale destinatario autorizzato (già operatore registrato),
l’attribuzione del codice di accisa (già numero di licenza UTF).
Deve quindi essere pagato il Diritto di Licenza annuale di € 51,65; il versamento va
effettuato tra l’1 e il 16 dicembre per l’anno successivo.
DENATURAZIONE - 1
(DM 524/96 art. 2 c. 2 e c. 3)
L’alcole etilico destinato ai prodotti cosmetici è denaturabile con denaturante di
tipo speciale, con denaturante cioè ammesso dall’Amministrazione.
Per ogni ettolitro anidro di alcole deve essere aggiunto:
per la fabbricazione di profumi
a) gr 0,8 di denatonium-benzoato
+
gr 78,7 di alcool ter-butilico (TBA)
b) gr 500 di dietilftalato
+
gr 78,7 di alcool ter-butilico (TBA)
per prodotti liquidi e trasparenti ed in particolare per lacche e per i prodotti per capelli
c) gr 5.000 di alcool isopropilico
+
gr 78,7 di alcool ter-butilico (TBA)
per deodoranti, creme ed altri prodotti per la pelle
d) gr 39,5 di muschio naturale o sintetico
+
gr 78,7 di alcool ter-butilico (TBA)
per prodotti per l’igiene dei denti e della bocca
e) gr 500 di timolo
L’acquisto conforme all’impiego e alla tipologia indicati nella richiesta di licenza è libero,
vi è solo l’appuramento telematico del DAA.
DENATURAZIONE - 2
(DM 524/96 art. 2 c. 3 e art. 2 c.1 )
L’utilizzo di una formulazione per un impiego non pre-abbinato
(es. denaturante a) per prodotti per la pelle)
è ammesso solo previa autorizzazione dell’Amministrazione.
Previa autorizzazione dell’Amministrazione è anche utilizzabile una
formulazione ammessa in un Paese comunitario, indipendentemente dai
rapporti commerciali dell’operatore con tale Paese.
Salvo l’emanazione a breve dalla UE di una lista positiva di denaturanti.
E’ anche possibile richiedere l’autorizzazione ad un metodo di denaturazione
scelto dall’operatore e diverso da quelli sopra descritti, però è un
procedimento autorizzativo più lungo e complesso.
CONTABILITA’ 1
(DM 524/96 art. 12 e art. 2 c. 6)
Chi produce deve predisporre apposito registro, anche meccanografico, e
sottoporlo alla preventiva vidimazione dell’Ufficio dell’agenzia.
Il registro si compone di tre sezioni distinte per tipologia di denaturante:
il carico ove vengono annotate giornalmente le partite pervenute con
riferimento all’anidro e all’idrato e agli estremi del documento di
accompagnamento previsto,
il prelievo dell’alcole per passaggio a produzione, registrazione da
effettuare almeno ogni 10 giorni,
il quantitativo dei prodotti ottenuti annotati distintamente per gradazione
alcolica, anche questa registrazione da effettuare almeno ogni 10 giorni.
CONTABILITA’ 2
Dal mese di maggio del 2009 la contabilità richiede un invio telematico.
Mensilmente, gli operatori che producono cosmetici utilizzando alcole etilico
devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle dogane, le
movimentazioni
• di carico
• di scarico
dell’alcole tal quale.
CIRCOLAZIONE DELL’ALCOLE ETILICO DENATURATO
CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI E DELLE MERCI CONTENENTI ALCOLE
ETILICO
(D.Lgs. 504/95 art. 32 e DM 210/96 art 9 c. 1 e c. 2)
I prodotti contenenti alcole sino all’1,2% in volume a 20° centigradi non sono
considerati prodotti alcolici anche ai fini della circolazione.
I prodotti contenti alcole etilico non denaturato devono circolare con DAS o con
Documento DPR 627/78 (Bolla di accompagnamento) opportunamente integrato.
I prodotti contenti alcole etilico denaturato ai fini della circolazione non sono
considerati prodotti alcolici.
SFUSI ED INTERMEDI
(DM 524/96 art. 2 c. 8 lett. e)
SFUSO:
prodotto per il quale manca solo il confezionamento,
INTERMEDIO:
il semilavorato che richiede processi produttivi per
diventare sfuso.
Gli opifici di trasformazione che producono sfuso ed intermedio devono
contabilizzare anche lo scarico di tali ingredienti.
I depositi devono anch’essi avere licenza e tenere contabilità di carico e
scarico, indipendentemente dai quantitativi.
ETICHETTATURA DEI PRODOTTI CONTENENTI ALCOLE
(D.Lgs. 504/95 art. 31 e DM 524/96 art. 2 c. 8 lett. b)
I prodotti finiti cosmetici, contenti alcole etilico denaturato ed etichettati in
conformità alla legge cosmetici, non richiedono alcuna indicazione ai fini della
norma sule accise.
I prodotti finiti non cosmetici, fabbricati e/o imbottigliati in Italia, contenenti alcole
etilico denaturato, devono riportare sulla confezione il codice di accisa del
produttore o dell’imbottigliatore.
I prodotti finiti, fabbricati e/o imbottigliati in Italia, contenenti alcole etilico non
denaturato devono riportare sulla confezione il codice di accisa del produttore o
dell’imbottigliatore.
L’indicazione del grado alcolico è libera.
DEPOSITO DI PRODOTTI FINITI
(Circolare 24 del 2009)
Il deposito di prodotti finiti, cosmetici e non, fabbricati con alcole etilico
denaturato, è libero.
La loro detenzione non richiede alcun adempimento (licenza con eventuale
contabilità) anche se effettuata presso un’impresa soggetta a licenza per altra
attività.
Il deposito di prodotti finiti fabbricati con alcole etilico non denaturato, è
soggetto a licenza a tutti i livelli di commercializzazione, dettaglio incluso.
La detenzione non è soggetta a contabilità negli esercizi di minuta vendita e nei
depositi di capacità non superiore a 8.000 litri anidri.
ACQUISTO INTRACOMUNITARIO DI PRODOTTI FINITI
(DM 524/96 art. 2 c. 10)
L’alcole contenuto nei cosmetici di provenienza comunitaria è considerato
denaturato a norma; né licenza né contabilità per l’acquirente intracomunitario di
prodotti pronti all’uso non alimentare fabbricati utilizzando alcole etilico denaturato.
Si consiglia comunque di disporre di documentazione e/o campioni comprovanti il
metodo di denaturazione adottato (anche l’etichettatura con la lista degli
ingredienti comprendente “alcole denat.” costituisce prima prova della
denaturazione).
L’acquirente intracomunitario può essere soggetto a licenza per altri motivi (es.
produttore di prodotti alcolici) ma non per l’acquisto intracomunitario di prodotti
pronti all’uso.
IMPORTAZIONE DI PRODOTTI FINITI
(DM 524/96 art. 2 c. 9)
I prodotti preconfezionati
diversi dai solventi e diluenti
diversi dai cosmetici allo stato liquido
sono considerato presuntivamente denaturati se l’alcole è presente in
misura non superiore al 30%.
La Dogana può prelevare campioni per verificare il grado alcolico.
Nelle altre ipotesi la Dogana deve prelevare campioni per accertare la denaturazione
salvo che i prodotti non siano scortati da certificazione rilasciata dall’autorità statale del
Paese di provenienza comprovante il metodo di denaturazione adottato.
Appurata la denaturazione dei cosmetici pronti all’uso importati, anche qui nessun
obbligo di licenza ne di contabilità; salvo che tali obblighi non siano richiesti per altri
motivi (es. importazione effettuata da un produttore di prodotti alcolici alimentari)
ALCOLI METILICO, PROPILICO ED ISOPROPRILICO
(D.Lgs. 504/95 art. 66, DL 282/86 art. 2, DM 1.8.1986, DM 4.7.1989, DM 153/01 art. 22)
Il metilico è consentito nei cosmetici dalla Legge specifica, solo come denaturate
dell’etilico ed in percentuale non superiore al 5% dell’etilico.
Per utilizzare il propilico e l’isopropilico, bisogna
avere apposita licenza dall’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane,
tenere specifica contabilità
rendicontare sistematicamente all’Ufficio le movimentazioni di tali alcoli che
devono circolare con apposito documento.
Queste regole non riguardano i prodotti che contengono tali alcoli.
LINK
LINK 2
Scarica

normativa