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IL CONTRATTO DI RETE NEL SETTORE TRASPORTI:
opportunità, regole e responsabilità
VENERDI 08 FEBBRAIO 2013 ore 15.00-18.30
C/O INTERPORTO D’ABRUZZO
INTRODUZIONE
Il recente panorama economico-finanziario europeo ha spinto la realtà
imprenditoriale a sviluppare forme differenziate di collaborazione tra imprese,
volte perlopiù ad accrescere la competitività sul mercato dei soggetti
imprenditoriali coinvolti, ma spesso determinate dalla necessità di preservare sul
mercato l’esistenza di realtà industriali troppo piccole per sopravvivere ad una
sempre maggiore competitività e globalizzazione economica.
Generalmente definite quali operazioni di “cooperative marketing” o comarketing, dette forme di partnership commerciale vedono coinvolti diversi
attori imprenditoriali non necessariamente operanti all’interno dello stesso
settore, i quali, tramite la conclusione di accordi di collaborazione congiunta,
perseguono uno o più obiettivi di marketing al fine di ottenere benefici
congiunti nel proprio mercato di riferimento.
Il contratto di rete rappresenta un recente esempio di politica economica in tal
Associato nell'Università di Bologna
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senso. Peraltro, il legislatore italiano gode del primato assoluto nella
tipizzazione della disciplina di questa forma di aggregazione imprenditoriale, la quale ad oggi non trova
in Europa una definizione comune e una disciplina giuridica all’interno dei singoli stati membri.
LA LEGGE
Il contratto di rete o Rete di imprese
Il contratto di rete è stato introdotto in Italia dall’articolo 3 comma 4-ter del decreto legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33. L’introduzione di questa figura
contrattuale è estremamente recente, ragion per cui la sua applicazione è perlopiù in fieri e la versione
dell’articolo di legge in vigore che la prevede, è il risultato di diverse modifiche ed integrazioni
effettuate dal legislatore italiano, nella verosimile prospettiva di possibili ulteriori novelle.
La presente dispensa ha lo scopo di inquadrare i caratteri fondamentali del contratto di rete, tramite una
analisi in itinere delle disposizioni normative più rilevanti dell’articolo 3 del D.L. n. 5/2009 come
attualmente in vigore nell’ordinamento italiano.
La ratio o causa del contratto di rete
“Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti
predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o
prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in
comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.
Dalla lettura del comma 4 – ter dell’art. 3 sopra riportato si evince immediatamente la ratio della
norma, ossia lo scopo che rappresenta la ragion d’essere del contratto, predeterminato dalla legge e
necessariamente da perseguirsi affinché l’accordo sia valido. A tal proposito, la rete d’impresa
rappresenta una intesa che ha ad oggetto una aggregazione tra più imprese allo scopo di accrescere la
competitività e l’innovazione sul mercato. Pertanto, si può parlare di contratto plurilaterale a comunione
di scopo, laddove quest’ultimo consiste nella unione di competenze e capacità di differenti soggetti
imprenditoriali al fine di raggiungere maggiori utili nel mercato di riferimento (A. Di Lizia, Contratto di
rete di imprese. Rassegna e clausole contrattuali. Notariato, n. 3/2012, p.279).
Ai fini della normativa in esame si può parlare di contratto di rete solo ed esclusivamente in presenza di
obiettivi contrattuali specifici di crescita ed innovazione delle imprese, sì che tali obiettivi devono
necessariamente essere esplicitati in contratto e sono oggetto di verifica da parte dell’Agenzia delle
Entrate in sede di asseverazione per la concessione dei benefici fiscali di cui si tratterà nel prosieguo del
presente lavoro.
La creazione di una rete deve pertanto essere in grado di apportare specifici benefici ai singoli soggetti
partecipanti alla stessa a prescindere dalle attività in concreto da essi svolte. Ed in particolare, la
conclusione di una rete deve essere in grado di migliorare l’impatto commerciale delle imprese sul
mercato, apportando un incremento di utili che in assenza di contratto non si sarebbe potuto ottenere.
I soggetti del contratto
Da un punto di vista soggettivo, alla conclusione del contratto sono legittimati in via esclusiva gli
imprenditori. Nell’assenza di una definizione specifica nell’art. 3 che qualifichi l’ambito soggettivo di
operatività del termine imprenditore, non si rinvengono limiti rispetto alla forma giuridica delle imprese
legittimate a concludere un contratto di rete. Requisito imprescindibile resta, invece, l’esercizio di una
attività economica di impresa, laddove, pertanto, restano esclusi dalla disciplina del contratto in oggetto
gli enti pubblici che non esercitano attività d’impresa. La prassi dimostra che sono abilitate alla
conclusione di contratti di rete anche le imprese sociali e le imprese operanti come enti senza scopo di
lucro purché appunto esercitino attività d’impresa (F. Cafaggi, Il nuovo contratto di rete: Learning by
doing? I contratti, n. 2/2010, p.1145).
La norma non prevede un numero minimo di imprenditori partecipanti al contratto, ragione per la quale
si ritiene sufficiente ai fini della costituzione di una rete, la partecipazione anche solo di due imprese,
laddove il numero effettivo dei partecipanti sarà determinato dall’oggetto e dagli obiettivi specifici del
contratto. Parimenti non sono previsti limiti territoriali, potendo in questo modo la rete essere costituita
da imprese situate in luoghi differenti del territorio italiano o addirittura da imprese aventi la propria
sede legale all’estero, al fine di perseguire strategie commerciali che travalicano i confini strettamente
nazionali.
Non si rinviene, infine, alcuna limitazione partecipativa anche in ambito merceologico/settoriale per
cui, come dimostra la prassi fino ad oggi intervenuta nell’ambito dei contratti di rete, quest’ultima può
essere costituita da imprese operanti in diversi settori economici, a condizione che il contratto
effettivamente apporti utili a tutti i soggetti ad essa partecipanti (Unioncamere, La rete di imprese,
istruzioni per l’uso. Pag. 6 e ss.).
L’oggetto del contratto
Proseguendo l’analisi degli elementi fondamentali della rete d’imprese, la legge, nell’individuare la
collaborazione quale elemento imprescindibile, lascia libere le parti contrattuali di determinare le
modalità effettive con cui implementare tale collaborazione. In questo senso le imprese possono
concludere un:
-
contratto con cui si obbligano a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all’esercizio delle proprie imprese;
-
contratto col quale si obbligano allo scambio di informazioni o di prestazioni di natura
industriale, tecnologica tecnica o commerciale;
-
contratto col quale si obbligano all’esercizio in comune di attività inerenti l’oggetto della propria
impresa.
È opinione dominante (F. Cafaggi, Il nuovo contratto di rete: Learning by doing? I contratti n. 12/2010,
p.1146 e ss.) che la libertà di determinare l’oggetto del contratto di rete è parte integrante della
flessibilità di questo modello di aggregazione fra imprese. In particolare, la scelta consente a tutti gli
effetti di determinare livelli più o meno articolati di collaborazione ed entità più o meno complesse di
coordinamento di attività, da contemperare agli obiettivi economici prefissati e all’equilibrio tra
interesse collettivo ed individuale che si è scelto di adottare.
In questo senso, lo scambio di informazioni e/o prestazioni rappresenta il modello più leggero di rete
dove prevale l’interesse economico/contrattuale individuale. Lo scambio di informazioni potrà
riguardare know-how d’impresa, ricerca, informazioni di carattere commerciale, ecc., mentre in lo
scambio di prestazioni avrà probabilmente ad oggetto attività complementari di una stessa filiera
produttiva, poste in essere da diversi soggetti imprenditoriali al fine di diminuire la eccessiva
segmentazione della catena di produzione.
Una forma più intensa di collaborazione è rappresentata dal contratto col quale le parti si obbligano a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati. In questo caso le imprese, pur mantenendo la propria
individualità economica e giuridica, si uniscono per il raggiungimento di un risultato finale ed unitario
quale potrebbe ad esempio essere la creazione di un marchio comune.
Infine, il contratto concluso per l’esercizio in comune di attività rappresenta la forma più intensa di
aggregazione e più simile ad una unione a carattere societario. In quest’ultimo caso, infatti, le imprese
aggregate pongono in essere attività di coordinamento e di gestione di attività fra loro complementari
come ad esempio la gestione in comune di attività di logistica.
Strumenti per il perseguimento degli obiettivi comuni: il fondo comune e
l’organo comune
Il profilo patrimoniale nel contratto di rete
“ Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un
organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o
di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo
patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del
comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di
un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:
(…) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte
dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti
esclusivamente sul fondo comune”.
Il prosieguo del comma 4-quater dell’art. 3 come sopra riportato, rappresenta una delle maggiori novità
introdotte nella disciplina del contratto di rete rispetto al testo originario della norma pubblicato nel
2009.
La legge non appena promulgata prevedeva l’obbligo di costituzione di un organo comune deputato alla
gestione e al coordinamento della rete e l’obbligo di istituzione di un fondo patrimoniale comune, dove
confluivano i singoli conferimenti effettuati dagli imprenditori e sul quale si abbattevano utili e perdite
riconducibili all’esercizio della rete. La rivisitazione normativa ad opera del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010 ha previsto in capo alle parti la facoltà
di scegliere se optare per l’istituzione di detti elementi. Ovviamente, la previsione o meno di un fondo
comune e di un organo comune comporta conseguenze differenti e significative nei profili di
governance e coordinamento della rete, così come differenti risultano la gestione dei conferimenti degli
imprenditori e la responsabilità verso i terzi che entrano in contatto con la rete.
Partendo dai profili patrimoniali conseguenti alla istituzione di un fondo comune, si possono
individuare due casistiche:
1. Contratto di rete senza fondo patrimoniale comune.
In questo caso, nel silenzio della legge in proposito, è presumibile che i contraenti inseriscano
nel programma di rete allegato al contratto la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti
delle singole imprese nonché le modalità di ripartizione di utili e perdite i quali probabilmente
verranno regolati in modo da essere ridistribuiti proporzionalmente all’entità dei conferimenti
effettuati in sede di contratto.
Per quanto riguarda la responsabilità verso i terzi per le obbligazioni assunte dalla rete,
premesso che in assenza di un fondo comune in ogni caso i creditori della rete avranno facoltà di
rivalersi sui patrimoni personali degli imprenditori, inciderà la presenza o meno di un organo
comune. Se presente, si presume che la responsabilità patrimoniale sia condivisa solidalmente
tra i partecipanti. In assenza, invece, dell’organo si presume che delle obbligazioni rispondano
solo i partecipanti alla rete che in concreto hanno assunto l’obbligazione, con conseguente diritto
di rivalsa verso gli altri partecipanti ai sensi degli articoli 1298 e 1299 del codice civile.
2. Contratto di rete con fondo patrimoniale comune.
Laddove le parti istituiscano un fondo comune, la legge prevede espressamente che si
applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice
civile. Dette disposizioni, in particolare, regolano rispettivamente il fondo patrimoniale e la
responsabilità verso i terzi nei consorzi. L’analogia con la disciplina civilistica consortile
comporta che per tutta la durata del contratto di rete le parti non possano domandare la
suddivisione del fondo patrimoniale comune, i creditori particolari degli imprenditori non
possano aggredire il fondo per soddisfare i propri crediti, mentre per le obbligazioni assunte in
nome e per conto della rete, i terzi possono far valere le proprie ragioni esclusivamente sul
fondo stesso.
La costituzione del fondo comune, in sostanza, consente la creazione di un patrimonio separato
comprensivo dei conferimenti attribuiti dai singoli imprenditori per il raggiungimento degli
obiettivi di cui al contratto e di conseguenza non aggredibile dai creditori particolari di ciascun
soggetto imprenditoriale.
Il testo della lettera c), comma 4-quater dell’art. 3 stabilisce inoltre che, qualora sia istituito un
fondo comune, il contratto di rete deve necessariamente contenere un regolamento che disciplini
la gestione dello stesso. Dovranno essere pertanto concordati la misura e i criteri di
conferimento iniziale e successivo alla creazione del fondo.
In assenza di previsioni specifiche, si ritiene comunemente che non ci siano importi minimi
predeterminati per i conferimenti, laddove è ipotizzabile che essi siano validi nella misura in cui
abbiano consistenza sufficiente per attuare gli obiettivi della rete. Inoltre, si ritiene che i
conferimenti non debbano necessariamente essere costituiti da somme di denaro bensì possano
consistere in qualsiasi bene suscettibile di valutazione economica o comunque strumentale al
perseguimento dell’oggetto del contratto (crediti, immobili, know-how, marchi, ecc.). (F.
Tarocco, Il contratto di rete d’impresa: inquadramento giuridico e fiscale. Contributo dello
studio Tosetto, Weigmann e associati del 24 gennaio 2012).
Il profilo della governance nel contratto di rete
Come già precedentemente anticipato, la novella del 2010 rende facoltativa la istituzione dell’organo
comune il quale, in virtù di tale modifica, ad oggi non ha più natura costitutiva rispetto al contratto di
rete. Qualora istituito, l’organo comune è da alcuni definito il “cuore pulsante” della rete (cfr. D. Gallo,
Il contratto di rete e l’organo comune: governante e profili di responsabilità. La responsabilità civile,
p.6), il soggetto cui è demandata la attuazione degli obiettivi della rete.
Anche in questo caso si profila una doppia casistica rispetto alle reti caratterizzate dalla presenza di un
organo comune e quelle che invece ne sono prive.
1. Rete di imprese con Organo Comune.
Certamente questa soluzione di governance rappresenta la più strutturata e simile ad una
organizzazione di tipo societario e sarà particolarmente appetibile per reti più complesse,
costituite da un numero elevato di imprenditori partecipanti, dove si renda opportuna una
gestione degli affari concentrata in un unico soggetto coordinatore. Il legislatore lascia ampia
discrezionalità alle parti del contratto di rete nella scelta delle modalità di costituzione
dell’organo. Esso potrà essere costituito da tutti gli imprenditori che partecipano al contratto di
rete, solo da alcuni di essi o addirittura da un soggetto individuale e potrà essere incaricato di
dare attuazione a tutti gli obiettivi del contratto o solo ad alcune fasi dello stesso. In ogni caso
avrà il compito di dare vita ai compiti specificamente affidatigli tramite contratto.
Il dettato normativo parla di organo che agisce “in nome e per conto dei partecipanti” con ciò
volendo esplicitare che esso opera quale mandatario rappresentante degli imprenditori
partecipanti alla rete. Da un punto di vista prettamente giuridico ciò comporterà che l’organo
comune svolga le proprie funzioni di attuazione del programma di rete secondo le norme
civilistiche che regolano il mandato in combinazione con le norme che regolano il contratto di
rete, le attività da esso eseguite si ripercuoteranno in capo a tutti i partecipanti alla rete,
configurando una responsabilità patrimoniale della stessa per tutte le obbligazioni assunte dal
mandatario/organo comune. Dette obbligazioni si riverseranno sul fondo comune qualora
presente, o solidalmente sui patrimoni individuali degli imprenditori.
La legge prevede, infine, che “l’organo comune può rappresentare la rete nelle procedure di
programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad
interventi di garanzia per l’accesso al credito ed in quelle inerenti allo sviluppo del sistema
imprenditoriale
nei
processi
di
internazionalizzazione
e
di
innovazione
previsti
dall’ordinamento e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di
strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente
garantita la genuinità della provenienza”.
2. Rete di imprese senza Organo Comune
Tale modello organizzativo di gestione della rete è privo di un organo deputato a rappresentare
la rete nella sua interezza. In questo caso, l’attuazione del programma di rete è compito degli
imprenditori partecipanti alla rete i quali avranno in ogni caso la possibilità di affidare singoli
compiti e attività tramite mandato a singoli soggetti partecipanti alla rete o esterni alla stessa. Il
contratto dovrà altresì prevedere le regole per l’assunzione delle decisioni sugli aspetti di
interesse comune da parte della collegialità degli imprenditori.
Il contenuto del contratto di rete: elementi obbligatori. Il programma di rete.
La legge prescrive alcuni elementi che obbligatoriamente devono comparire nel contratto:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria
sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete,
qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva
dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi
assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia
prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei
conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma,
l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato,
costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause
facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in
ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei
contratti plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del
soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più
parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole
relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in
rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività,
degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto
nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle
procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo
del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti
dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di
qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;
f) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse
comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a
tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le
regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.
A prescindere dalla rilevanza e imprescindibilità di ciascun presupposto contrattuale sopra elencato,
elemento fondante della rete d’imprese è il programma di rete. Tale rilevanza gli viene attribuita
direttamente dalla legge laddove, come sopra anticipato, prescrive espressamente quale causa del
contratto di rete un obiettivo comune di crescita ed innovazione delle imprese. Il programma di rete è il
contenitore dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante alla rete e delle modalità di
realizzazione dello scopo comune che viene in questo modo esplicitato. Non solo, qualora la rete decida
per la istituzione di un fondo comune, il programma dovrà contenere la misura e i criteri di valutazione
dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi.
In altre parole, il legislatore impone agli imprenditori di trasporre su carta la pianificazione delle linee
d’azione pensate per il raggiungimento dei propri obiettivi di profitto, e tanto più tale pianificazione
risulterà dettagliata, più si prevede che il funzionamento della rete sia efficace (A. Tafuro. Il contratto di
rete: una lettura in chiave economico-aziendale. Riv. Dottori comm., 3/2011, p.643)
Come uscire dalla rete: il recesso dal contratto
Tra gli elementi obbligatori del contratto compaiono la indicazione della durata del rapporto
contrattuale e “le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo
diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo”.
La legge lascia ancora una volta piena libertà alla autonomia privata in ordine alla durata del contratto
di rete e alle cause di recesso anticipato, la cui previsione è appunto facoltativa. Secondo alcuni
interpreti (Consiglio nazionale del notariato. Il contratto di rete. Studio 1/2011, p.6), la scelta del
legislatore è coerente con l’intero sistema del contratto di rete, laddove la autonomia pattizia consente
alle parti di meglio adattare la cause di cessazione del rapporto e le conseguenze che da essa derivano,
alla specificità della rete, ancorando in ogni caso l’autonomia privata alle regole sullo scioglimento dei
contratti plurilaterali con comunione di scopo.
A fini meramente esemplificativi, si può ritenere che la modifica dell’oggetto sociale del contratto di
rete sia una valida causa di recesso anticipato dal contratto come di esclusione dallo stesso, considerato
che la legge impone che la collaborazione all’interno della rete debba avvenire in ambiti attinenti alle
attività proprie delle singole imprese.
Prassi dimostra, inoltre, che tendenzialmente non è concessa al recedente la ripetibilità di quanto versato
in sede di conferimento perlomeno fino a quando il contratto di rete non sia definitivamente sciolto, così
come si richiede in ogni caso l’esecuzione delle obbligazioni assunte in quanto, stante la natura del
contratto di rete, dal recesso di anche uno solo degli imprenditori, potrebbero derivare conseguenze
rilevanti a carico dell’intera rete.
L’ampia discrezionalità lasciata alle parti nella determinazione delle cause eventuali di recesso lascia
intendere che siano configurabili anche ipotesi di recesso ad nutum, ossia senza necessità di
giustificazione alcuna, rendendosi in questo caso opportuna quantomeno la previsione di un termine di
preavviso.
Profili fiscali della rete: agevolazioni
Tra gli elementi che certamente rendono appetibile la conclusione di un contratto di rete rispetto alla
costituzione di qualsivoglia altra aggregazione tra imprese, regna l’agevolazione fiscale prevista dal
comma 2 – quater dell’art. 42 del decreto legislativo n. 78 del 2010.
“Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell’esercizio destinati
dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell’ articolo 3, commi 4-er
e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato
all’affare per realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di
rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti
dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria,
da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva,
concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi
dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete.
L’asseverazione è rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri
del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno
sottoscritto. L’Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli
investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti.
L’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può, comunque, superare il
limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato
all’affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione
in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma
comune di rete.
L’agevolazione di cui al comma 2-quater può essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro
per l’anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui
si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare; per il
periodo di imposta successivo l’acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del
periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2quater. All’onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2011
mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 32, quanto a 18 milioni di euro
per l’anno 2011 e a 14 milioni di euro per l’anno 2013 mediante utilizzo di quota delle maggiori
entrate derivanti dall’articolo 38, commi 13-bis e seguenti, e quanto a 14 milioni di euro per l’anno
2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’ articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”
La misura prevista dall’articolo di legge sopra citato mira a fornire sostegno finanziario alle imprese che
si aggregano sotto forma di rete (decisione della CE n. 2010 (8939)) ed è divenuta definitiva a partire
dal 26 gennaio 2011, data in cui la Commissione Europea si è espressa positivamente riguardo la sua
conformità alla normativa europea. La misura consiste in una agevolazione fiscale di natura transitoria,
ossia, nello specifico, in una sospensione/differimento di imposta per gli utili di esercizio accantonati ad
apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti oggetto del
programma di rete. Detti utili sono esclusi dal calcolo del reddito imponibile delle imprese per la durata
del contratto di rete e sono inclusi nella base imponibile alla fine del contratto stesso. È bene precisare
che il beneficio è subordinato ad un preciso vincolo: ossia esso non è concesso per tutti gli utili
d’impresa bensì solo ed esclusivamente per quelli che risultano vincolati alla realizzazione degli
investimenti oggetto del programma di rete.
I beneficiari dell’agevolazione sono tutte le imprese operanti in Italia (sono ammesse anche le stabili
organizzazioni di imprese non residenti) che abbiano sottoscritto un contratto di rete, senza limiti
riguardo le dimensioni, la forma giuridica delle stesse e a prescindere dalla data di costituzione.
I presupposti per l’accesso al beneficio fiscale sono i seguenti:
-
asseverazione del programma di rete da parte degli organismi certificati abilitati
all’asseverazione (la procedura rileva ai soli fini fiscali ed ha finalità antielusive. Consiste nella
verifica, entro 30 giorni, degli elementi propri del contratto di rete e dei requisiti delle imprese
che vi partecipano);
-
costituzione di un fondo patrimoniale comune tramite la rete;
-
conferimento di utili della rete di imprese al fondo;
-
creazione di apposita riserva nel fondo dove accantonare gli utili destinati alla realizzazione
degli investimenti;
-
obbligo di informazione della riserva in nota integrativa per coloro che devono redigerla;
-
realizzazione degli investimenti del programma di rete entro l’anno successivo alla delibera di
accantonamento degli utili;
-
presentazione all’Agenzia delle Entrate della comunicazione (modello “Reti” disponibile
all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it ) prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia
n. 2011/31139 del 14 aprile 2011, tramite la quale richiedere la fruizione del beneficio fiscale.
L’agevolazione di cui si tratta opera ai soli fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) con esclusione
dell’IRAP ed è al momento prevista per gli utili di esercizio accantonati dal periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2010 fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 (la copertura è quindi
valida anche per gli stanziamenti effettuati per l’anno 2013). La legge impone che l’accantonamento
d’utile effettuato da ciascuna impresa non possa superare il milione di euro ed allo stesso tempo prevede
limiti complessivi all’ammontare delle agevolazioni che possono essere concesse per ciascun periodo
d’imposta. Qualora l’ammontare degli utili per cui è richiesta la sospensione dovesse superare le risorse
stanziate per i tre esercizi, l’Agenzia delle Entrate determina la percentuale massima del risparmio di
imposta spettante a ciascuna impresa sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e
l’ammontare del risparmio d’imposta complessivamente richiesto.
Per quanto riguarda invece una maggiore specificazione di ciò che l’Agenzia delle Entrate considera
investimento e quindi rilevante ai fini del beneficio fiscale è utile consultare la Circolare n. 15/E della
stessa Agenzia:
-
costi sostenuti per l’acquisto o l’utilizzo di beni (strumentali e non) e servizi;
-
costi sostenuti per l’utilizzo di personale;
-
costi relativi a beni, servizi e personale messi a disposizione da parte delle imprese aderenti alla
rete (in questo caso rileva il costo figurativo relativo all’impiego di detti beni, servizi e
personale) per la realizzazione degli investimenti.
Il beneficio fiscale viene meno nel momento in cui:
-
gli utili accantonati siano effettivamente utilizzati per scopi diversi dalla realizzazione degli
investimenti del programma di rete,
-
il contratto di rete cessa per scioglimento del vincolo prima della realizzazione del programma.
Da notare che il beneficio di conseguenza non cessa quando il contratto di rete sia terminato ma gli
investimenti di cui al programma di rete siano stati correttamente realizzati.
Per una più estesa esposizione delle caratteristiche dell’agevolazione fiscale in questione, l’Agenzia
delle Entrate ha provveduto ad emanare alcune circolari esplicative (i.e. Circolare n. 4/E del 15 febbraio
2011; Circolare n. 15/E del 14 aprile 2011; Risoluzione n. 70/E del 30 giugno 2011; Risoluzione 89/E
del 12 settembre 2011).
Contratto di rete di impresa applicato alle imprese private nel
settore del trasporto pubblico locale: alcune brevi considerazioni
Si è già avuto modo di osservare come l’art. 3, comma 4ter, D.L. 10/02/2009, n. 5, nel disciplinare il
c.d. “contratto di rete”, preveda che “con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di
accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività
sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in
forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad
esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. […]”.
Come precisato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
nell’ambito del proprio documento di consultazione dal titolo “I contratti di rete nell’ambito delle
procedure di gara”, “Con il cd. contratto di rete il legislatore, superando la logica dei cd. distretti
territoriali, ha inteso creare un nuovo strumento aggregativo che favorisca la collaborazione strategica
tra imprese per il raggiungimento di comuni obiettivi di sviluppo, senza incidere sulla rispettiva
autonomia imprenditoriale. Esso si affianca, pertanto, ai tradizionali strumenti sinora impiegati a tal
fine - quali il contratto di società o di consorzio – ma se ne differenzia per una maggiore snellezza e
flessibilità”.
La medesima Autorità ha osservato (Atto di Segnalazione n. 2 del 27 settembre 2012 “Misure per la
partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l’aggiudicazione di contratti pubblici”)
che “[…] il contratto di rete è stato delineato al fine di superare la logica dei cd. distretti territoriali,
creando un mezzo di cooperazione strutturata più snello, che consenta di conciliare le caratteristiche di
stabilità, tipiche delle forme societarie e consortili, con accentuati tratti di flessibilità, propri dei
contratti riconducibili alla figura della joint venture”.
Nell’intento di delineare le principali differenze sussistenti con fattispecie affini al contratto di rete,
l’Autorità, nell’ambito del predetto Atto, ha precisato che “rispetto ai consorzi stabili (art. 34, comma
1, lett. c) ed ai i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 34, comma 1, lett. b) dotati di capacità giuridica propria ed autonomia, anche patrimoniale, perfetta - il contratto di rete
non dà vita ad un ente munito di soggettività autonoma. Per il consorzio, è poi prevista la necessaria
costituzione di un fondo consortile, mentre, nel caso della rete di imprese, il fondo patrimoniale
costituisce un elemento soltanto eventuale del contratto. Inoltre, nell’ambito della rete, la nomina di un
organo comune di rappresentanza è prevista in via facoltativa, laddove il consorzio stabile agisce in
nome proprio.
Quanto ai raggruppamenti temporanei (art. 34, comma 1, lett. d) ed ai consorzi ordinari di concorrenti
(art. 34, comma 1, lett. e), essi sono accomunati al contratto di rete dal fatto che i partecipanti
conservano la propria soggettività giuridica.
Tuttavia, anche in tal caso, sussistono rilevanti differenze riconducibili, in via principale, al fatto che
mediante la rete viene instaurato un rapporto di collaborazione duraturo e continuativo, non limitato
ad una specifica gara, ma, al contrario, finalizzato al perseguimento di un programma di sviluppo di
ampia portata.
Il contratto di rete costituisce, quindi, un quid novi nel panorama delle modalità di aggregazione dei
concorrenti consentite dal Codice dei contratti. Come è stato precisato dalla Commissione europea
(Bruxelles, 26.01.2011 C(2010)8939; Aiuto di Stato N 343/2010 - Italia - Sostegno a favore della
costituzione di reti di imprese) la “particolarità del contratto di rete è che le imprese partecipanti
mantengono la loro autonomia sotto il profilo giuridico …, questa nuova figura giuridica lascia alle
imprese la libertà di decidere quale tipo di cooperazione attuare e con quali mezzi, senza imporre
alcuna forma di obbligo strutturato, come l'istituzione di un fondo o altre forme di fusione”. La
Commissione ha, altresì, rilevato che “mentre altre figure giuridiche di cooperazione strutturata, come
le associazioni temporanee di imprese, raggruppano per un certo periodo di tempo società che
intendono svolgere una determinata operazione, nella rete di imprese, (…), il contratto definisce un
programma comune (come un programma industriale) con il quale le società partecipanti mirano ad
accrescere, individualmente o collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività
sul mercato. Il contratto istituisce quindi la forma più flessibile e generale di associazione tra imprese,
fissando un numero limitato di norme al solo scopo di assicurare la trasparenza e la stabilità delle
relazioni contrattuali””.
Sulla disciplina in materia di contratto di rete ha inciso, da ultimo, la Legge 17 dicembre 2012 n. 221,
che ha convertito in legge il Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per
la crescita del Paese”.
In tale contesto, il d.l. n. 179/2012, nel modificare l’art. 34 del d. lgs. n. 163/2006, ha ammesso a
partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche le aggregazioni tra le imprese
aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5 (art. 34, comma 1, lett. e-bis), d. lgs. n. 163/2006).
Onde verificare se la suddetta disciplina possa trovare applicazione anche alle realtà imprenditoriali
impegnate nel settore del trasporto pubblico locale che, a tal uopo, decidano di concludere un “contratto
di rete”, occorre effettuare una valutazione anche con riferimento alla relativa disciplina di settore.
A tal proposito, a mero titolo esemplificativo, si consideri l’art. 13, comma 7, L.R. Emilia-Romagna
2/10/1998, n. 30 recante “Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale”, secondo cui
“Alle procedure concorsuali di cui al comma 6 e al successivo affidamento sono ammesse imprese
idonee, tra cui società di capitali, anche consortili, e società costituite in forma cooperativa ed in forma
consortile. Alle suddette procedure concorsuali sono ammesse anche associazioni temporanee (ATI)
costituite da imprese idonee. L'ente competente può definire in fase di bando l'obbligatorietà, in caso di
aggiudicazione, della trasformazione dell'ATI in società di capitali o in forma consortile”).
Il problema della attuale mancata menzione della fattispecie delle “aggregazioni tra le imprese aderenti
al contratto di rete” tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure concorsuali potrebbe, tuttavia,
forse essere superato alla luce di quanto previsto dal nuovo art. 34 del d. lgs. n. 163/2006, il quale
prevede che alle predette aggregazioni si applichino le disposizioni di cui all’art. 37 in materia di
“Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti”.
Considerazioni conclusive.
Peculiarità proprie della rete e differenze con altri modelli di aggregazione
Un’analisi complessiva delle caratteristiche della rete come enunciate dalla legge evidenzia
l’assimilabilità di questa forma di aggregazione ad altre più conosciute e da più tempo presenti ed
utilizzate nel nostro ordinamento. Nonostante numerosi fattori comuni, si riportano alcuni brevi esempi
utili a comprendere la unicità del fenomeno della rete rispetto a qualsiasi altra aggregazione.
Prendendo, in primo luogo, come riferimento l’Ati (Associazione Temporanea d’Impresa),
aggregazione prevalentemente costituita al fine di raggiungere le dimensioni minime per la
partecipazione a gare pubbliche, la rete si differenzia per una struttura meno episodica e più duratura. In
altre parole, mentre tendenzialmente le Ati si costituiscono per il raggiungimento di un singolo
obiettivo, la rete ha una struttura più articolata che consente il perseguimento di alleanze anche stabili
nel tempo. Recentemente, peraltro, la legge, intervenendo direttamente sul Codice degli appalti agli
articoli 34 e 37, ha riconosciuto anche alle reti la possibilità di partecipare a gare e appalti pubblici.
Prendendo invece quale riferimento i consorzi, dove diverse imprese scelgono di unire le differenti fasi
produttive e/o commerciali del ciclo di una attività produttiva dando vita ad un unico e nuovo operatore
economico, la rete si configura quale unione meno impegnativa e più favorevole alla salvaguardia della
autonomia giuridica ed economica delle singole imprese che la compongono. Infatti, la conclusione del
contratto di rete non richiede l’unificazione della propria attività economica a quella delle altre imprese
partecipanti.
Il contratto di rete come nuovo strumento di aggregazione tra imprese.
Benefici.
Come emerge dai primi commenti disponibili in merito a questa nuova forma di aggregazione di
imprese e come emerge, peraltro, dalla prima prassi applicativa del modello, la rete costituisce
un’alleanza fra imprese completamente nuova, con caratteristiche assolutamente peculiari che ne
determinano la novità rispetto ai modelli già conosciuti in Italia e nell’Europa intera.
Trattasi di una forma di unione pensata dal legislatore italiano che sembra perfettamente adattarsi alle
esigenze del mercato nazionale costituito per la maggior parte da piccole e medie imprese, normalmente
restie a concludere forme di aggregazione stante gli oneri patrimoniali e burocratici ad esse connaturate.
Se, da un lato, la dimensione contenuta di un’impresa costituisce un pregio in termini di flessibilità ed
elasticità organizzativa e patrimoniale, dall’altro le piccole e medie imprese sono le più colpite
dall’attuale situazione finanziaria e dalla sempre maggiore competitività e globalizzazione dei mercati.
Il contratto di rete presenta tutte le caratteristiche per combattere i limiti connaturati ad una piccola
struttura imprenditoriale ed allo stesso tempo presenta gli strumenti per rafforzare soggetti economici
già forti e protagonisti sul mercato. In questo senso, la rete consente sinergie completamente adattabili
alle esigenze concrete così come permette l’implementazione delle strategie commerciali più disparate.
Si pensi, ad esempio, ad una aggregazione orizzontale fra soggetti imprenditoriali differenti e di piccole
dimensioni, operanti nello stesso settore e che si uniscono al fine di incidere più efficacemente sulla
comune clientela con evidenti vantaggi in termini di cost sharing. Oppure, si pensi ad una aggregazione
verticale fra soggetti operanti all’interno di una stessa filiera produttiva ma in ambiti differenti della
stessa.
Vale la pena evidenziare che rete è sinonimo di collaborazione imprenditoriale ma anche di autonomia
imprenditoriale. Il contratto tipizzato dal legislatore italiano, infatti, non è un nuovo modello di unione
societaria, seppur in grado di apportare i medesimi benefici, e resta pertanto privo dei meccanismi a
quest’ultimo connaturati. Le imprese partecipanti godono di un contesto regolamentato che consente
loro di unire capacità e competenze per aggredire il mercato con garanzia, al contempo, di autonomia
giuridica senza cessioni o concentrazioni di controllo in capo ad un unico soggetto.
Beneficio ulteriore da segnalare è rappresentato dalla libertà per le imprese di determinare il grado di
complessità ed intensità da adottare per la struttura della rete, sia per quanto concerne il profilo della
governance sia per quanto riguarda il profilo patrimoniale. In questo senso non ci sono obblighi di
costituzione di un fondo comune e di un organo comune, con gli intuibili benefici che ne derivano da un
punto di vista di elasticità organizzativa e patrimoniale in termini di riduzione dei costi determinati
normalmente da una struttura di tipo societario.
In conclusione, siamo di fronte ad un modello di aggregazione fra imprese in grado di aumentare
considerevolmente i profitti delle imprese grazie a meccanismi di suddivisione dei costi e intreccio di
competenze economiche, con una struttura snella e adattabile a qualsivoglia tipo di realtà economica e
pertanto presumibilmente capace di riscuotere successo nel panorama imprenditoriale italiano.
Prof. Avv. Massimo Campailla
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Dispensa contratti di rete (seminario 08 02 13)