Avv. Michele Romaniello
Amministrativista
Via Rossini 12 - Trentola Ducenta,
Via Giovanbattista Vico 7 - Aversa
Tel e Fax n. 081 344 07 94 - 3289619738
Email: [email protected]
ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
- ROMA RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI
Al giudizio RG.n. 6463/09, per i docenti GAGLIARDO Mariarosaria, nata a
Lusciano (CE) il 19/10/1974 ed ivi residente alla Via Acerbo n.80, C.F.: GGL MRS
74R59 E754X; ZIPPO Raffaella, nata a Santa Maria Capua Vetere il 19/01/1975 e
residente in Villa di Briano (Ce) alla Via N. Rota n.16, C.F.: ZPP RFL 76A59
I234B; DIANA Teresa, nata a Napoli il 31/08/1970 e residente in Lusciano (CE)
alla Via Garibaldi n.5, C.F.: DNI TRS 70M71 F839S; DI CICCO Annamaria, nata a
Capua il 07/08/1980 e residente in Lusciano (CE) alla Via Garibaldi n.13, C.F.:
DCC NMR 80M47 B715W; LECCIA Sabrina, nata ad Aversa il 22/10/1976 e
residente in Lusciano (CE) alla via Caduti in Guerra n.10, C.F.: LCC SRN 76R62
A512H; SAVINELLI Nicolina, nata ad Aversa il 04/02/1971 e residente in
Lusciano (CE) alla Via Caduti in Guerra n.10, C.F.: SVN NLN 71B44 A512D;
D’ALESSANDRO Antonietta Immacolata, nata ad Aversa il 31/12/1978 e
residente in Trentola Ducenta (CE) alla Via Po n.1, C.F.: DLS NNT 78T71 A512R;
CECERE Rachele Rita, nata ad Aversa (CE) il 02/03/1974 ed ivi residente alla Via
Magenta n.2, C.F.: CCR RHL 74C42 A512K; VALENTE Luisa, nata a Santa Maria
Capua Vetere il 01/03/1981 e residente in Trentola Ducenta (CE) alla Via
Romaniello n.190, C.F.: VLN LSU 81C41 I234I; DI TELLA Valentina, nata ad
Aversa il 12/06/1982 e residente in San Cipriano D’Aversa (CE) alla Via A. Diana
n.33, C.F.: DTL VNT 82H52 A512B; TOLENTINO Anna, nata a Caserta il
25/11/1975 e residente in Teverola (CE) alla Via Giovanni Pascoli n.42, C.F.: TLN
NNA 75S65 B963K; DELLA VOLPE Liberata, nata a Teverola il 24/06/1975 e
residente in Genova alla Via Struppa 16/4 Sc.A, C.F.: DLL LRT 75H64 L155N;
ABATIELLO Rosa, nata a Caserta il 05/03/1977 e residente in Casal di Principe
(CE) alla Via Genova n.29, C.F.: BTL RSO 77C45 B963R; NATALE Maria
Antonietta, nata a Caserta il 29/11/1976 e residente in Casal Di Principe (CE) alla
1
RG.n.6463/09
Sez. III b
Via Genova n.23, C.F.: NTL MNT 76S69 B963J; TERRACCIANO Giovanna, nata
a Trentola il 03/04/1971 e residente in Villa Literno (CE) alla Via Pascoli n.10,
C.F.: TRR GNN 71D43 L379E; CAVALLACCIO Rosalba, nata a Santa Maria
Capua Vetere il 20/11/1978 e residente in San Marcellino (CE) alla Via D’Acquisto
n.4, C.F.: CVL RLB 78R60 I234N; RUCCO Maria Fiorentina, nata a Frignano (CE)
il 19/02/1967 ed ivi residente alla Via Bellini n.8, C.F.: RCC MFR 67B59 D799Z;
CEVARO Ginevra, nata a Napoli il 12/08/1974 e residente in Aversa (CE) alla Via
Drengot n.70, C.F.: CVR GVR 74M52 F839I; SAGLIOCCO Marianna, nata a
Napoli il 03/03/1976 e residente in Aversa (CE) alla Via Michelangelo n.135, C.F.;
SGL MNN 76C43 F839Y; RUSSO Maddalena, nata a Caserta il 29/11/1973 e
residente in San Marcellino (CE) alla Via Starza, C.F.: RSS MDL 73S69 B963G;
MAISTO Pasqualina, nata a Villa di Briano il 14/12/1965 e residente in Parete
(CE) alla Via Leonardo Da Vinci n.3, C.F.: MST PQL 65T54 D801W; ORABONA
Matilde, nata ad Aversa il 30/09/1980 e residente in Lusciano (CE) alla Via Fratelli
Bandiera n.4, C.F.: RBN MLD 80P70 A512T; PAPA Bianca, nata a Maddaloni il
18/04/1978 e residente in San Felice a Cancello (CE) alla Via Laurenza n.25, C.F.:
PPA BNC 78D58 E791Y; DI BONA Carmelina, nata a Casal Di Principe (CE) il
02/01/1964 ed ivi residente alla Via Sp. Santo n.5, C.F.: DBN CML 64A42 B872Q;
SAGLIOCCHI Rosina, nata a Caserta il 22/07/1984 e residente in San Cipriano
D’Aversa alla Via C. Umberto n.306, C.F.: SGL RSN 84L62 B963H; CATERINO
Fausta, nata a Santa Maria Capua Vetere il 19/10/1974 e residente in Aversa (CE)
al Viale Europa n.48, C.F.: CTR FST 74R59 I234S; NATALE Rosa, nata a Napoli il
08/10/1961 e residente in Casal Di Principe (CE) alla Via C.so Umberto n.608,
C.F.: NTL RSO 61R48 F839Z; GALEONE Giusi, nata ad Aversa il 13/04/1980 e
residente in Casal Di Principe (CE) alla Via Sp. Santo n.18, C.F.: GLN GSI 80D53
A512Z; COMPARONE Daniela, nata a Casal Di Principe il 07/09/1968 e
residente in San Cipriano D’Aversa (CE) alla Via Buonarroti n.59, C.F.: CMP DNL
68P47 B872D; BOCCHINO Margherita, nata a Villa Literno (CE) il 13/11/1976
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ed ivi residente alla Via Delle Dune n.61, C.F.: BCC MGH 76S53 L844B; DIANA
Rosalba, nata a San Cipriano D’Aversa (CE) il 08/05/1970 ed ivi residente alla Via
L. Da Vinci n.8, C.F.: DNI RLB 70E48 H798G; COPPOLA Elisabetta, nata a
Torre Del Greco l’11/09/1978 e residente in San Cipriano di Aversa (CE) alla Via
G. Mazzini n.2, C.F.: CPP LBT 78P51 L259Y; GIRONE Rosa, nata a Santa Maria
Capua Vetere il 29/12/1973 e residente in Aversa (CE) alla Via Raffaello n.12, C.F.:
GRN RSO 73T69 I234Z; APICELLA Rosamaria, nata a Napoli il 27/06/1975 e
residente in Trentola Ducenta (CE) alla Via Perillo n.34, C.F.: PCL RMR 75H67
F839P; MASCOLO Dina, nata a Lucera il 28/10/1974 ed ivi residente in Via
Fiorelli n.13, C.F.: MSC DNI 74R68 E716H; NUGNES Francesca, nata a Santa
Maria Capua Vetere il 23/10/1975 e residente in Trentola Ducenta (CE) alla Via
Romaniello n.132, C.F.: NGN FNC 75R63 I234L; RUCCO Antonietta nata a
Frignano (CE) il 21/08/1969 ed ivi residente alla Via Bellini Vincenzo n.6, C.F.:
RCC NNT 69M61 D799J; PUORTO Emanuela nata a Frignano (CE) il
12/04/1968 ed ivi residente alla Via Vicolo Rossini n.5, C.F.: PRT MNL 68D52
D799L; MONTICELLI Francesca nata a Napoli il 07/10/1962 e residente a Prato
in Via Delle Magnolie n.4, C.F.: MNT FNC 62R47 F839K; PAGANO Emanuela
nata a Caserta il 25/08/1972 e residente in Trentola Ducenta (CE) alla Via Caracas
c.n., C.F.:
PGN MNL 72M65 B963H; PAGANO Rosa nata a Napoli il
07/05/1968 e residente in Castel Volturno (CE) alla Via Parco Delle Rose n.12,
C.F.: PGN RSO 68E47 F839R; DE GAETANO Salvatore nato ad Aversa (CE) il
02/09/1965 ed ivi residente alla Via Di Jasi n.95, C.F.: DGT SVT 65P02 A512R;
LETIZIA Amalia nata a Caserta il 27/11/1976 e residente in San Cipriano
D’Aversa (CE) alla Via M. Tricorno n.11, C.F.: LTZ MLA 76S67 B963Z;
PARENTE Nicoletta nata a Caserta il 27/05/1984 e residente in Grazzanise (CE)
alla Via C. Battisti VI Trav. n.8, C.F.: PRN NLT 84E67 B963K; PICCHIOTTI
Laura, nata a Chianciano Terme il 21/03/66 e residente in Via Fiorenzuola n.4,
Chiusi, CF: PCC LRA 66C61 C608T; D’ETTORE Antonietta nata a Napoli il
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10/10/72 e residente in Via Po n.2, Cesa, CF: DTT NNT 72R50 F839R;
ESPOSITO Antonio, nato a Cesa il 24/07/1968 e residente in Orta di Atella, Via
Verdi n.30, CF: SPS NTN 68L24 C561I; D’ETTORE Luisa, nata a Napoli, il
23/07/1968 e residente in Cesa, Via Po n.2, CF: DTT LSU 68L63 F839P;
AVERSANO Maria, nata il 20/03/80 a Caserta, e residente in San Cipriano
d’Aversa, Via Firenze n.13, CF: VRS MRA 80C60 B963V; ROMANO Maria, nata a
Caserta, l’11/11/1980, residente in Via Cicerone n.51, Aversa, CF: RMN MRA
80S51 B963B; MIRABITO Maria, nata a Santa Maria Capua Vetere il 9/11/1972, e
residente in Via Raffaello n.46, Aversa, CF: MRB MRA 72S49 I234G; FABOZZI
Augusta, nata a Caserta il 07/10/1968 e residente in Piazza Fuori Sant’Anna n.35,
Aversa, CF: FBZ GST 68R47 B963F; rappresentati e difesi, giusta procura a
margine del ricorso introduttivo, della memoria e del presente atto, dall’ Avv.
Michele Romaniello, con il quale elettivamente domiciliano in Via Torino 7, 00184
Roma, presso l’Avv. Laura Barberio e con il quale ai fini delle comunicazioni e/o
notificazioni altresì indicano i seguenti recapiti tel. e fax n. 081 344 07 94, email:
[email protected].
CONTRO
- IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA, in persona del Ministro pro tempore.
CONTRO
- D’Ettore Rachele, rappresentata e difesa come in atti;
- Gli Uffici Scolastici Regionali per l’ Emilia Romagna, per la Toscana, per la
Lombardia, per il Lazio, per la Campania, per la Liguria, per il Friuli Venezia Giulia,
per il Piemonte, per l’Umbria, per la Puglia, per la Sardegna, per il Molise, per il
Veneto, in persona dei legali rappresentanti p.t.
CONTRO
- Gli Uffici Scolastici Provinciali di Reggio Emilia; Ferrara; Massa; Milano;
Grosseto; Viterbo; Napoli; Siena; Firenze; Latina; Roma; Arezzo; Imperia; Gorizia;
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Verbania; Terni; La Spezia; Rieti; Mantova; Novara; Prato; Savona; Frosinone;
Salerno; Benevento; Avellino; Torino; Livorno; Bari; Foggia; Nuoro; VerbanoCusio-Ossola; Rimini; Pordenone; Isernia; Caserta; Vercelli; Biella; Modena; Lucca;
Pistoia; Alessandria; Belluno; Lecce; Prato; Piacenza; Cremona; Sondrio, in persona
dei legali rappresentanti p.t..
- RESISTENTI E NEI CONFRONTI
- di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed
educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed
indeterminato negli aa.ss. 2009/11, degli Uffici Scolastici Provinciali di Reggio
Emilia; Ferrara; Massa; Milano; Grosseto; Viterbo; Napoli; Siena; Firenze; Latina;
Roma; Arezzo; Imperia; Gorizia; Verbania; Terni; La Spezia; Rieti; Mantova;
Novara; Prato; Savona; Frosinone; Salerno; Benevento; Avellino; Torino; Livorno;
Bari; Foggia; Nuoro; Verbano-Cusio-Ossola; Rimini; Pordenone; Isernia; Caserta;
Vercelli; Biella; Modena; Lucca; Pistoia; Alessandria; Belluno; Lecce; Prato;
Piacenza; Cremona; Sondrio, che non hanno proposto ricorso avverso il D.M.42
dell’8 Aprile 2009, nella parte in cui, all’art. 1, comma 11, prescrive che il personale
docente che si avvale della facoltà di indicare nella istanza di iscrizione/
permanenza/conferma /aggiornamento ulteriori tre province in cui figurare in
graduatoria per il biennio 2009/2011,“viene collocato in posizione subordinata (in
coda) al personale incluso in III fascia”
FATTO
Con giudizio incardinato innanzi a Codesto Ecc.mo T.A.R. Lazio, Roma con
R.G.n.6463/09, sez. III b, i ricorrenti impugnavano chiedendone l’annullamento
previa sospensione, il d.m. n. 42/09 avente ad oggetto: “integrazione e aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo – Norme comuni alla I,II e
III fascia delle graduatorie”, nella parte in cui è stata prevista la possibilità di scegliere
per il biennio 2009/2011 ulteriori tre Province, alla condizione di un loro
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collocamento “in coda a tutte le fasce” (cfr. d.m.42/09 nelle premesse, art.1, comma 11
e art.12, comma 1).
Nelle more del giudizio, in esecuzione del predetto d.m. 42/09 art.1, venivano
pubblicate le graduatorie provinciali a esaurimento del personale docente ed
educativo per il biennio 2009/2011 delle Province di: Reggio Emilia; Ferrara;
Massa; Milano; Grosseto; Viterbo; Napoli; Siena; Firenze; Latina; Roma; Arezzo;
Imperia; Gorizia; Verbania; Terni; La Spezia; Rieti; Mantova; Novara; Prato;
Savona; Frosinone; Salerno; Benevento; Avellino; Torino; Livorno; Bari; Foggia;
Nuoro; Verbano-Cusio-Ossola; Rimini; Pordenone; Isernia; Caserta; Vercelli; Biella;
Modena; Lucca; Pistoia; Alessandria; Belluno; Lecce; Prato; Piacenza; Cremona;
Sondrio, ignote data e numero, ove i ricorrenti, nelle rispettive Province da essi
indicate nelle domande di aggiornamento, venivano inseriti “in coda”.
Orbene, fermo quanto già esposto in fatto e dedotto in diritto in ricorso, che qui si
intende integralmente riportato, è necessario, in questa sede estendere i motivi
dell’impugnativa agli atti testè indicati, (estensione che si propone per mero
scrupolo difensivo in quanto, trattandosi di meri atti consequenziali, l’annullamento,
in parte qua, del d.m.42/09 comporterebbe comunque la caducazione dei secondi),
i quali, nella sola parte in cui risultano essere lesivi delle posizioni giuridiche dei
ricorrenti, ovvero nella parte in cui questi ultimi vengono posti “in coda” alle
graduatorie come su indicato, sono illegittimi sia per illegittimità derivata sia per vizi
propri, e vanno pertanto previa sospensione annullati, per i seguenti
MOTIVI
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 DELLA
LEGGE N. 124/1999 DEGLI ARTT. 3, 51, COMMA 1, E 97 DELLA
COSTITUZIONE, NONCHÉ ECCESSO DI POTERE SOTTO I
PROFILI DELL’ILLOGICITÀ MANIFESTA E DELLA DISPARITÀ DI
TRATTAMENTO – NULLITA’ DEL PROVVEDIMENTO Gli atti impugnati sono nulli, ovvero illegittimi, in quanto si fondano su di una
norma inesistente. Ed invero, nella parte in cui prevedono che i docenti - i quali, in
sede di aggiornamento del loro punteggio di iscrizione in graduatoria, scelgono di
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trasferire la propria posizione in altra provincia - debbano essere collocati “in coda a
tutte le fasce”, si pongono in violazione dell’art. 1 della legge n. 124/1999.
Come già evidenziato dal T.A.R. Lazio, Roma con sentenza n. 2799/2001, con
detto articolo è stato introdotto il principio in forza del quale la collocazione nelle
graduatorie permanenti per l’insegnamento debba avvenire esclusivamente in base a
un criterio meritocratico, che tenga conto del punteggio conseguito da ciascun
iscritto.
L’unico criterio di graduazione ammesso dalla legge istitutiva delle graduatorie
permanenti, è costituito esclusivamente dal punteggio conseguito, in relazione ai
titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante.
Del che è evidente la nullità dei provvedimenti impugnati, dei quali se ne chiede la
declaratoria, in quanto si fondano su norme inesistenti, ovvero l’illegittimità degli
stessi (cfr. T.A.R. Piemonte, sez.II, 08/02/89, n.34).
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 605
E 607, DELLA LEGGE N. 296/2006 – INSUSSISTENZA DI
PRESUPPOSTI Il collocamento “in coda a tutte le fasce” dei docenti che, in sede di aggiornamento
del loro punteggio di iscrizione in graduatoria, scelgano di trasferire la propria
posizione in altra Provincia, non trova alcun supporto normativo.
L’art. 1, comma 607 della legge finanziaria del 2007, richiamato nel d.m.42/09, non
ha disposto la penalizzazione dei docenti che chiedono il trasferimento da una
graduatoria provinciale ad un’altra. Ed invero, la legge finanziaria per il 2007, con
l’introduzione delle graduatorie ad esaurimento, non ha intaccato il principio che sta
alla base della legge n. 124/1999, e cioè che la collocazione nelle graduatorie
provinciali per l’insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del
punteggio conseguito dagli iscritti, in relazione ai titoli e alle esperienze formative
maturate da ciascun insegnante (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sent. della Sez. 3 aprile
2001, n. 2799 cit.).
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Pertanto la maggiore anzianità di iscrizione nella graduatoria, non può costituire
affatto il criterio di collocazione all’interno della graduatoria, pena la violazione
delle disposizioni normative testé indicate, dei principi costituzionali di uguaglianza,
art. 3, di buon andamento della p.a., art. 97, di accesso agli uffici pubblici in
condizioni di uguaglianza, art. 51, comma 1.
Invero, il comma 607 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, nel prevedere la
ridefinizione della tabella di valutazione allegata al decreto legge n. 97/2004,
convertito con modificazioni dalla legge n. 143/2004, si limita a riconfermare
l’aggiornamento biennale delle graduatorie di cui all’art. 401 del
testo unico
sull’istruzione di cui al decreto legislativo n. 297/1994.
E’ peraltro da escludersi che un fondamento positivo alla restrizione alla mobilità
territoriale, operata con gli atti impugnati, possa rinvenirsi nel comma 605 del
medesimo art. 1 della legge n. 296/2006.
La nuova disciplina legislativa, nell’intento di eliminare il risalente fenomeno del
precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali
permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie ad esaurimento,
consentendo, nelle graduatorie così riconfigurate, la possibilità di inserimento, a pieno
titolo, di coloro che sono in possesso di un’abilitazione, nonché, con riserva, di
coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.
Pertanto, la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da permanenti a
esaurimento, non implica ex se l’immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime
nel senso inteso dall’amministrazione scolastica.
Sul punto, il T.A.R. Lazio, Roma, con sentenza n.10809 del 27/11/08, non sospesa
dal Consiglio di Stato con ordinanza n.1525/09, ha già avuto modo di chiarire che
“La locuzione usata fa specifico riferimento alla possibilità di un ingresso ex novo, ulteriore e
definitivo, in dette graduatorie, così in definitiva conformando le graduatorie a esaurimento; essa
però non può essere piegata – se non sulla base di un’arbitraria estensione del suo significato – al
punto da cogliervi conseguenze limitative per i soggetti interni al sistema delle graduatorie
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provinciali; per i quali non sono dunque ipotizzabili preclusioni di mobilità, anche territoriale,
nell’ambito delle distinte graduatorie. Con riferimento alle nuove graduatorie a esaurimento non
appare quindi conforme alla normativa primaria di riferimento la determinazione
dell’amministrazione scolastica di consentire il trasferimento dei docenti che intendano spostarsi ad
altra provincia, alla condizione di un loro collocamento “in coda a tutte le fasce”.
E’ pertanto del tutto evidente la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi
605 e 607, della legge n. 269/2006 e dell’art. 1 della legge n. 124/1999.
DOMANDA DI SOSPENSIONE
Il ricorso è assistito dal necessario fumus boni iuris.
Il danno grave ed irreparabile per i ricorrenti è in re ipsa e del tutto evidente in
quanto, in esecuzione di provvedimenti palesemente illegittimi, gli stessi, nelle
Province prescelte, perdono la posizione maturata in graduatoria.
È appena il caso di evidenziare che, codesto Ecc.mo T.A.R. Lazio, Roma, in
relazione allo stesso d.m.42/09, nella stessa parte qui impugnata, con pronunce
tutte confermate dal Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, ord. nn.4794 del
30/09/09; 1524/09; 1525/09; 1976/09), agli atti, ha già avuto modo di
pronunciarsi ritenendolo, sin dalla sede cautelare, errato nella parte in cui prevede
l’inserimento nelle ulteriori province in coda alle graduatorie (cfr. ex multis T.A.R.
Lazio Roma, ordinanze nn. 2815/09; 2573/09; 3085/09; 3086), accogliendo la
incidentale domanda di sospensione cautelare.
P.Q.M.
Si conclude per l’accoglimento del ricorso, dei motivi aggiunti e della incidentale
domanda di sospensione cautelare. Conseguenze di legge.
Avv. Michele Romaniello
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