LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’
LIMITATA
La società a responsabilità limitata è una società di
capitali nella quale:
•
per le obbligazioni sociali risponde soltanto la
società con il suo patrimonio (art. 2462, 1° co.
c.c.);
•
le partecipazioni dei soci non possono essere
rappresentate da azioni e, puntualizza l’attuale
disciplina, non possono inoltre costituire oggetto
di offerta al pubblico (art. 2468, 1° co. c.c.).
Con la riforma del 2003
L’attuale disciplina consente alle srl di
emettere titoli di debito, sostanzialmente
assimilabili alle obbligazioni, ma vieta la
collocazione diretta degli stessi presso il
pubblico dei risparmiatori.
CAPITALE SOCIALE
il capitale sociale minimo richiesto per la
costituzione della società: 10.000,00
euro, anziché 120.000,00 come per le
altre società di capitali
Secondo la disciplina delineata dal
codice del 1942 l’assetto
organizzativo delle società a
responsabilità limitata ricalcava il
modello base delle s.p.a., pur
caratterizzandosi per la possibilità di
una più snella articolazione e di una
più attiva e diretta partecipazione
dei soci alla vita della società.
La costituzione della società
•
Il capitale sociale minimo richiesto per la costituzione è
di 10.000,00 euro.
•
La denominazione sociale può essere liberamente
formata come nella spa, ma deve ovviamente
contenere l’indicazione di srl.
•
Anche la srl può essere costituita a tempo
indeterminato. In tal caso ogni socio può recedere
dalla società dando un preavviso di sei mesi, che lo
statuto può allungare fino ad un anno (art. 2473, 2° co.
c.c.)
LA S.R.L. UNIPERSONALE
La srl è il primo tipo di società di capitali
per il quale fu introdotta nel 1993 la
possibilità di costituzione da parte di un
singolo socio, con il mantenimento della
responsabilità limitata delle obbligazioni
sociali (d. lgs. 88/1993, emanato in
attuazione della XII Direttiva CEE).
L’ originaria disciplina è stata
significativamente modificata
dalla riforma del 2003 ed allo
stato coincide con quella
della spa unipersonale per
quanto riguarda gli specifici
profili di differenziazione della
società pluripersonale.
I conferimenti
L’attuale principio base è che, come nelle
società di persone, anche nelle srl
<<possono essere conferiti tutti gli
elementi dell’attivo suscettibili di
valutazione economica>> (art. 2464, 2°
co. c.c.).
Nella disciplina previgente, ai
conferimenti nella s.r.l., si
applicava la stessa disciplina
dettata per la spa. La materia è
stata però profondamente
modificata dalla riforma del
2003.
Conferimenti in natura
• Non è necessario come nelle spa che
l’esperto chiamato ad effettuare la
valutazione sia designato dal Tribunale,
ma è sufficiente che si tratti di un esperto
o di una società di revisione iscritti nei
Registri dei revisori contabili o di una
società di revisione iscritta nell’apposito
albo.
• Non è inoltre prevista alcuna revisione di
stima.
FINANZIAMENTI DEI SOCI
• L’art. 2467 c.c. stabilisce che il rimborso dei
finanziamenti dei soci alla società è postergato rispetto
al soddisfacimento degli altri creditori.
• Inoltre deve essere restituito alla società se avvenuto
nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della
stessa.
• Questa disciplina si applica ai finanziamenti dei soci in
qualsiasi forma effettuati che sono stati concessi sia nel
momento in cui risulti un eccessivo squilibrio
dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in
una situazione finanziaria della società nella quale
sarebbe stato ragionevole un conferimento.
SCOPO
porre un freno al fenomeno, diffuso
soprattutto nella società a base familiare,
delle società sottocapitalizzate che
operano con ingenti finanziamenti a titolo
di capitale di prestito da parte dei soci.
INDIVIDUAZIONE DELLA DISCIPLINA
APPLICABILE
Questa disciplina si applica ai finanziamenti dei soci in
qualsiasi forma effettuati che sono stati concessi sia nel
momento in cui risulti un eccessivo squilibrio
dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una
situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato
ragionevole un conferimento.
TITOLI DI DEBITO
Lo statuto può prevedere l’emissione di titoli di debito (art. 2483 c.c.) per altro
sottratti alla disciplina propria delle obbligazioni di spa.
Lo statuto della singola srl può stabilire se la competenza ad emettere titoli di
debito spetti ai soci o agli amministratori determinandone eventuali limiti, le
modalità e le maggioranze necessarie.
La decisione di emissione fissa le condizioni del prestito e le modalità di
rimborso ed è iscritta nel registro delle imprese.
Può anche prevedere che condizioni e modalità del rimborso possano essere
modificate con il consenso della maggioranza dei possessori dei titoli.
I titoli di debito non possono essere collocati direttamente presso il pubblico dei
risparmiatori.
Possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza
prudenziale che, in caso di successiva circolazione rispondono per legge della
solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori
professionali o soci della società emittente.
Le quote sociali
Nelle srl il capitale è diviso secondo il criterio
personale dato che in tale società le quote
di partecipazione dei soci non possono
essere rappresentate da azioni.
SUDDIVISIONE DEL CAPITALE
SOCIALE
Il capitale della srl è diviso in parti in base al
numero dei soci: il numero iniziale delle
quote corrisponde al numero dei soci che
partecipano alla costituzione della società
e ciascun socio diventa titolare di un’unica
quota di partecipazione, corrispondente
alla frazione di capitale sociale da lui
sottoscritta.
DIFFERENZE RISPETTO ALLE
AZIONI
• Mentre le azioni sono necessariamente di egual valore,
le quote possono essere di diverso ammontare e lo sono
inizialmente se diverso è l’ammontare del capitale
sottoscritto da ciascun socio.
• Mentre le azioni attribuiscono uguali diritti le quote
possono essere anche sotto tale profilo le une diverse
dalle altre.
• Ulteriore differenza delle quote rispetto alle azioni è che
le prime non possono essere rappresentate da titoli di
credito né possono costituire oggetto di oggetto al
pubblico.
La regola base è che i diritti sociali
spettano ai soci in misura
proporzionale alla partecipazione da
ciascuna posseduta e che, se l’atto
costitutivo no dispone diversamente
le partecipazioni dei soci sono
determinate in misura proporzionale
al conferimento.
LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE
– L’atto costitutivo, infine, può non solo limitare ma
anche escludere del tutto il trasferimento delle
quote così accentuando il carattere personale
della partecipazione sociale.
– L’atto costitutivo può inoltre subordinare il
trasferimento al gradimento di organi sociali, di
soci o di terzi, senza prevedere condizioni o limiti
(c.d. mero gradimento). In tali casi però il socio o i
suoi eredi possono recedere dalla società.
– L’atto costitutivo non può sopprimere questa
causa di recesso.
RECESSO
La disciplina del recesso è stata radicalmente riformata con
significativo ampliamento rispetto al passato dei casi in cui
il recesso è consentito, muovendo dal presupposto che
questo è lo strumento più efficace dei soci di minoranza in
una società, come la srl, in cui le partecipazioni non hanno
di regola un mercato.
In questa prospettiva è riconosciuta ampia libertà
all’autonomia statutaria: l’atto costitutivo infatti stabilisce
quando il socio può recedere e le relative modalità.
CAUSE INDEROGABILI DI
RECESSO
•
•
se la società è a tempo indeterminato ogni socio può recedere
con un preavviso di almeno 180 giorni, che l’atto costitutivo può
allungare fino ad un anno;
se la società è a tempo determinato possono recedere i soci che
non hanno consentito (contrari, assenti ed astenuti):
–
al cambiamento dell’oggetto sociale o del tipo di società;
–
alla sua fusione o scissione;
–
alla revoca dello stato di liquidazione;
–
al trasferimento della sede sociale all’estero;
–
all’eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo
statuto;
–
al compimento di operazioni che comportano una sostanziale
modifica dell’oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti
particolari attribuiti al singolo socio.
DETERMINAZIONE DEL
VALOREDELLE QUOTE DEL SOCIO
RECEDUTO
Il criterio di determinazione del valore delle
quote del socio receduto tende ad
assicurare la rispondenza al valore di
mercato al momento della dichiarazione di
recesso, che in caso di disaccordo viene
determinato da un esperto nominato dal
Tribunale.
ESCLUSIONE DEL SOCIO
•
•
Altra novità dell’attuale disciplina è che,
come nelle società di persone, l’atto
costitutivo possa prevedere specifiche
cause di esclusione del socio per giusta
causa.
Per il rimborso si applica la disciplina del
recesso, con esclusione della riduzione
del capitale sociale (art. 2473-bis c.c.).
Il trasferimento delle quote
sociali
• Il trasferimento della quota è valido ed
efficace fra le parti per effetto del semplice
consenso.
• È produttivo di effetti nei confronti della
società solo dal momento in cui è iscritto
nel libro dei soci (art. 2470, 1° co. c.c.).
Specifiche disposizioni sono poi dettate (a
partire dalla legge 310/1993) per
assicurare la trasparenza nella cessione
delle quote e la conoscenza dell’effettiva
composizione della compagine societaria,
anche al fine di prevenire e reprimere
operazioni di riciclaggio di denaro
proveniente da reati; operazioni in
passato favorite dalla prassi di ritardare
per lungo tempo la richiesta di
annotazione nel libro dei soci.
I trasferimenti per atto fra vivi devono risultare da scrittura
privata autenticata da un notaio, il quale entro 30 giorni
deve depositarla per l’iscrizione nel registro delle imprese
nella cui circoscrizione è stabilita la sede della società.
Il trasferimento, infine, deve essere annotato nel libro dei
soci su richiesta dell’alienante o dell’acquirente, i quali
devono esibire l’atto da cui risulta il trasferimento nonché
l’avvenuto deposito ai fini dell’iscrizione nel registro delle
imprese. Con la successiva iscrizione nel libro dei soci il
trasferimento diventa efficace nei confronti della società.
Alla srl è vietato in modo assoluto
l’acquisto di proprie quote ed in
nessun caso la stessa può
accettare in garanzia proprie quote
ovvero accordare prestito fornire
garanzie per il loro acquisto o la
loro sottoscrizione.
Gli organi sociali
• La disciplina degli organi della srl è l’aspetto su cui la
riforma del 2003 ha inciso con maggiore profondità
valorizzando al massimo l’autonomia statutaria, anche
se il modello base di partenza resta pur sempre la
tripartizione assemblea - organo amministrativo collegio sindacale propria della spa.
• L’assemblea dei soci degrada organo essenziale ad
organo solo eventuale.
• Le materie rimesse alle decisioni dei soci di srl sono ora
definite in maniera autonoma e sono più ampie rispetto
alle competenze dell’assemblea nella spa (art. 2479, 2°
co. c.c.).
Materie rimesse inderogabilmente
alle decisioni dei soci:
•
•
•
•
•
•
l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
la nomina degli amministratori se prevista nell’atto
costitutivo;
la nomina dei sindaci, del presidente del collegio
sindacale e del revisore;
le modificazioni dell’atto costitutivo;
le decisioni di compiere le decisioni che comportano
una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o
una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
L’atto costitutivo può riservare alla competenza dei
soci ulteriori materie.
Amministrazione e controlli
– In base all’attuale disciplina la ripartizione di competenze fra assemblea
ed amministratori in merito alla gestione dell’impresa sociale è in larga
parte rimessa all’autonomia statutaria;
– In mancanza di diversa previsione statutaria resta ferma la regola che
l’amministrazione sia affidata a uno o più soci, nominati con decisione
dei soci, che restano in carica a tempo indeterminato.
– L’atto costitutivo può prevedere che gli amministratori operino non già
come consiglio di amministrazione, bensì disgiuntamente o
congiuntamente come nelle società di persone.
– Nella srl la nomina del collegio sindacale è però obbligatoria solo se il
capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per la spa o se
non ricorrono le condizioni stabilite per la redazione del bilancio di
esercizio in forma abbreviata. In tal caso, la disciplina del collegio
sindacale è quella propria della spa anche se si chiarisce che non è
necessaria anche la nomina di un revisore.
– Se l’atto costitutivo non dispone diversamente il controllo contabile è
esercitato dallo stesso collegio sindacale.
– Nella società in cui manca il collegio sindacale alcuni dei poteri di
controllo propri dei sindaci sono riconosciuti direttamente ai soci che
non partecipano all’amministrazione.
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le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da