L’attività negoziale delle scuole
autonome
Criticità e prospettive
Giuseppe Fusacchia per ASAL
Cosa negoziare?
DI 44/2001 Art. 31 (Capacità negoziale)

1. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso gli accordi di rete di cui all'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, per il
raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia
negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti,
nonché dalle presenti disposizioni.

2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche
possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori
e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione
a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la
partecipazione a consorzi, anche costituiti nella forma di società a responsabilità
limitata.

4. E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo
svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni
proprie del personale in servizio nella scuola, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 33, comma 2, lettera g) e dall'articolo 40.
Come negoziare?
DI 44/2001 Art. 34 (Procedura ordinaria di contrattazione)
 1. Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore
complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2000 oppure il limite preventivamente
fissato dal Consiglio d'istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui
al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente,
previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate. Resta
salvo, comunque, quanto previsto dal comma 5.
2. L'invito a presentare un'offerta deve contenere, oltre ai criteri di aggiudicazione,
l'esatta indicazione delle prestazioni contrattuali, nonché i termini e le modalità di
esecuzione e di pagamento.
3. L'osservanza dell'obbligo di cui al presente articolo è esclusa quando non sia
possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento
dell'Istituto.
4. E' sempre possibile il ricorso alle procedure di gara disciplinate dalle norme
generali di contabilità dello Stato.
5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme dell'Unione Europea in
materia di appalti e/o forniture di beni e servizi.
6. Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che richiedono la forma
pubblica, sono esercitate dal direttore o da funzionario appositamente da lui delegato.
Occorre inoltre sempre tener sempre presenti le norme generali stabilite dal D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)
È possibile evitare la gara?
Cosa dice il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)?
57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. (art. 31, direttiva
2004/18; art. 9, D.Lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, L. n. 537/1993; art. 24, L. n. 109/1994; art.
7, D. Lgs. n. 157/1995)
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1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con
adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:
a) qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata
presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella
procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali
del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni
della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della
procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di
importo inferiore a un milione di euro;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti
esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico
determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi
imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure
aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate
a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
Come stipulare?
DI 44/2001 Art. 31 (Capacità negoziale)

3. I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle relative
disposizioni di legge e, nel caso vi sia libertà di forma, mediante
scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. Il
presente comma non si applica alle spese di cui all'articolo 17.
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – art. 11 (fasi delle procedure di
affidamento)
 13. Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o
mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale
rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante
scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme
vigenti per ciascuna stazione appaltante.
Come pubblicizzare?
Art. 35 del DI 44/2001 (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale) :

“1. Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l'ordinaria contrattazione è messa a disposizione del
Consiglio di istituto nella prima riunione utile ed affissa all'albo della scuola.
2. Una relazione sull'attività negoziale svolta dal dirigente dell'istituzione scolastica è presentata alla prima
riunione successiva del Consiglio di istituto. Il dirigente riferisce, nella stessa sede, sull'attuazione dei contratti
e delle convenzioni.
3. E' assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attività
contrattuale svolta o programmata, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il direttore provvede alla tenuta della predetta documentazione.
5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio di istituto e degli altri
organi dell'istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.
Inoltre:
Art. 7, c. 6-bis, del D. Lgs. 165/2001: “Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i
propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”
Art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001: "Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie
banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico".
Art. 3, comma 18, della Legge 244/2007: "I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a
decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo
compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante".
Art. 3, comma 54, della Legge 244/2007 (che modifica l'art. 1, comma 127, della Legge 662/1996): "Le pubbliche
amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è
previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di
indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa
pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al
presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente
preposto".
Quali attività negoziali?
Il DI 44/2001 specifica (artt. 37-56) diversi ambiti di
negoziazione contrattuale demandata alle Scuole;
analizzeremo i seguenti:
1.
Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti
dall’istituzione scolastica (art. 38)
2.
Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento
dell’offerta formativa (art. 40)
3.
Contratti di sponsorizzazione (art. 41)
4.
Manutenzione degli edifici scolastici (art. 46)
5.
Contratti di gestione finalizzata delle risorse
finanziarie (art. 48)
6.
Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico
(art. 50)
7.
Progetti integrati di istruzione e formazione (art. 56)
1. Vendere beni e servizi
DI 44/2001 Art. 38 (Alienazione di beni e fornitura di
servizi prodotti dall'istituzione scolastica)
 1. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dei compiti di
formazione ed educativi, hanno facoltà di svolgere
attività di servizi per conto terzi, nonché di alienare i
beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche o di
attività programmate.
2. La vendita avviene con le modalità stabilite dal
Consiglio di istituto, che provvede a determinare le
condizioni contrattuali di fornitura e le garanzie
richieste ai terzi per l'adempimento delle obbligazioni
assunte verso l'istituto.
Vendere beni e servizi: l’esperienza
Consorzio Interscolastico “Lazio Latino”: Vendita ad operatori turistici
e Scuole di circa 30 “pacchetti” turistico-didattici negli aa.ss. 2003/4:
 Le Scuole aderenti (circa 70, dalle scuole dell’infanzia alle superiori)
definiscono annualmente i “percorsi” turistico-didattici e progettano i beni
e i servizi da produrre in relazione ai propri indirizzi specifici (es. servizio
di guida, di segreteria turistica, offerta di pasti a tema, produzione di
materiali cartacei e/o informatici, ricostruzioni “virtuali” in laboratorio,
“gadget” e oggettistica correlata, ecc.)
 Il “progetto” di produzione dei beni e dei servizi viene inserito nell’attività
curricolare, adottando anche metodologie specifiche (es. le “cooperative
scolastiche” e le “cooperative scuola-lavoro”)
 Le Scuole aderenti (o le cooperative scolastiche) “vendono” al Consorzio i
propri servizi e/o prodotti, in relazione ai “percorsi” attivati, con l’impegno
a “produrre” entro le date e con i quantitativi previsti
 Il Consorzio raccoglie i finanziamenti (da agenzie turistiche, da Enti e
istituzioni, dalle Scuole aderenti stessi in veste di “fruitori di se stesse”) e
“paga” i beni e i servizi alle Scuole
 La “retribuzione” viene reinvestita in didattica e riprogettazione dell’attività
Vendere beni e servizi: le criticità
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


La partita IVA: le Scuole (diverse dagli istituti professionali) sono
soggetti suscettibile di ottenere una partita IVA? E in caso
contrario, come fatturare?
La retribuzione del lavoro: a quali condizioni è possibile
riconoscere compensi al personale o addirittura agli alunni (ad
esempio i soci lavoratori/studenti di una cooperativa scuolalavoro)
Le responsabilità erariali: come rifondere le risorse finanziarie e
strumentali scolastiche eventualmente utilizzate nella produzione
dei beni/servizi?
La “concorrenza sleale”: come si configura l’offerta sul territorio
dei beni/servizi rispetto al mercato, atteso che la produzione in
ambito scolastico prescinde da “costi di esercizio” (il costo dei
locali, delle utenze, del personale..) che in realtà sono sopportati
dalla Scuola?
2. Gli “esperti” esterni: la normativa
DI 44/2001 Art. 40 (Contratti di prestazione d'opera
per l'arricchimento dell'offerta formativa)

1. La istituzione scolastica può stipulare contratti di
prestazione d'opera con esperti per particolari attività
ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento
dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di
specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
2. Il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti,
disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i
criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la
qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei
compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e
all'impegno professionale richiesto.
Esperti esterni: la normativa (2):
che succede con Brunetta?
Legge 133/2008 - Art. 46.- Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica
amministrazione
 1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' così sostituito: «6. Per esigenze cui non
possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di
legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e
determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione.
 Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in
caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da
professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo
dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità
di accertare la maturata esperienza nel settore.
Esperti esterni: i “pro”
Arricchimento dell’offerta formativa in settori
tradizionalmente “deboli” dell’offerta scolastica
(anche a causa della scarsa preparazione
specifica del personale docente), quali la
musica, l’arte, il teatro, il movimento, le
scienze sperimentali, ecc.
 Formazione “in situazione” del personale
 Possibilità di progettazione “integrata” con le
altre aree curricolari

Esperti esterni: i “contro”

Opposizione dei docenti: ci tolgono il
mestiere…
 Opposizione delle famiglie: dove è finita la
scuola pubblica gratuita?
 Difficoltà di individuazione e scelta del
contraente: bando a evidenza pubblica o
scelta diretta?
 Difficoltà di gestione amministrativo-contabile:
chi paga chi?
Esperti esterni: l’esperienza
POSSIBILI CRITERI PER L’INTERVENTO DI ESPERTI ESTERNI IN ORARIO CURRICOLARE
(con delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto)
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Possono essere valutate proposte che costituiscano effettivi arricchimenti dell’offerta formativa,
e non replicazioni di contenuti curricolari
Prima di accedere ad interventi esterni occorre verificare, a parità di competenze e di obiettivi,
la possibilità di usufruire di risorse interne
La proposta progettuale deve essere prima condivisa da tutti i Docenti di classe e solo
successivamente sottoposta alle famiglie, che, nel caso in cui sia richiesta la loro contribuzione
economica, dovranno assumere per iscritto l’impegno a finanziare l’attività fino alla sua
conclusione
La durata e la calendarizzazione dell’intervento devono essere stabiliti in accordo con il team
docente
Ogni intervento potrà incidere sull’orario curricolare per non più di un’ora a settimana
Il contributo massimo a carico delle famiglie è fissato in € _______(?) mensili, comprensive di
eventuali sussidi necessari all’attività svolta
Deve essere assicurato il coinvolgimento di tutti gli alunni della classe (o classi parallele) alle
attività, senza nessuna eccezione, anche se non paganti
La convenzione stipulata dalla Scuola con gli esperti deve prevedere eventuali gratuità in caso
di alunni in situazione di disagio economico e riduzioni di spesa in caso di più fratelli iscritti
Ogni classe o gruppo di classi che ha usufruito degli interventi in oggetto dovrà, al termine
dell’anno scolastico, relazionare in sede di Collegio sulla ricaduta didattica degli stessi
Gli operatori esterni dovranno possedere titoli e/o competenze adeguati alla fascia di età dei
gruppi in cui andranno ad operare
Esperti esterni: le criticità



È necessario procedere a gara per l’individuazione
degli esperti esterni? In caso contrario, qual è la
procedura più “trasparente” da adottare?
Tutti o nessuno: è lecito chiedere contributi alle famiglie
per interventi di arricchimento formativo nell’orario
scolastico? Possono essere esclusi dalle attività gli
alunni eventualmente non paganti?
I contributi delle famiglie possono essere versati
direttamente all’esperto esterno, dietro ricevuta, o
devono necessariamente entrare nel bilancio della
Scuola (con conseguente aggravio del lavoro di
Segreteria?)
3. Sponsorizzazione: la normativa
DI 44/2001 Art. 41(Contratti di sponsorizzazione)

1. Le istituzioni scolastiche possono concludere
accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o
privati.
2. E' accordata la preferenza a soggetti che, per finalità
statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre
circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare
attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi
dell'infanzia e della adolescenza.
3. E' fatto divieto di concludere accordi di
sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività
siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione
educativa e culturale della scuola.
Sponsorizzazione : l’esperienza


In occasione del “Meeting” annuale delle Scuole del
Municipio 12 la Rete Interscolastica “Scuoleinsieme”
pubblica un “bando” per il reperimento di “sponsor”
Agli sponsor viene sottoposto un contratto nel quale
vengono specificati:
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Obblighi reciproci
Tipologia delle sponsorizzazioni e relativi “tetti” (main sponsor,
sponsor, ospite, ecc.)
Pubblicità, diritti di immagine, ecc.
Co-sponsorizzazioni
Per aumentare il “parco sponsor” la Rete stipula un
contratto con agenzie specializzate nel reperimento di
sponsor, che prevede una percentuale (mediamente il
20% dell’importo, esclusa IVA) a favore dell’agenzia
stessa per ciascuno sponsor reperito
4. Manutenzione degli edifici: la normativa
DI 44/2001 Art. 46 (Manutenzione degli edifici scolastici)

1. Nei casi in cui la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici
e delle loro pertinenze è delegata alle istituzioni scolastiche
dall'ente locale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 11
gennaio 1996, n. 23, per l'affidamento dei relativi lavori, si
applicano le norme del presente regolamento. L'istituzione
scolastica fornisce all'ente locale competente la conseguente
rendicontazione.
2. L'istituzione scolastica può anticipare i fondi necessari
all'esecuzione di lavori urgenti e indifferibili dandone
immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini
del rimborso.
Manutenzione degli edifici: le criticità
Ma se po’ fà?!?
 Alcuni ritengono che, almeno per quanto
riguarda gli interventi urgenti per la
sicurezza, la Scuola possa indire, in
veste di Amministrazione proponente,
una Conferenza dei Servizi ai sensi della
L. 241/90, con il risultato di “obbligare”
l’Ente locale a formalizzare la propria
posizione (pena il “silenzio-assenso”)
5. Gestione finalizzata delle risorse
finanziarie: la normativa
DI 44/2001 Art. 48 (Contratti di gestione finalizzata delle risorse
finanziarie)
 1. La istituzione scolastica, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili,
e con esclusione di quelle trasferite dallo Stato, dagli enti locali e
dall'Unione europea, compatibilmente con la continuità dell'erogazione
del servizio educativo e formativo, può stipulare contratti di gestione
finanziaria finalizzata.
2. Tali contratti possono essere stipulati unicamente con istituzioni
professionali di settore, abilitate all'esercizio delle attività bancarie e
finanziarie.
3. La attività contrattuale di cui al comma 1 deve essere finalizzata alla
conservazione e all'incremento di risorse finanziarie non immediatamente
impiegabili, da destinarsi ad una specifica opera di interesse
dell'istituzione scolastica.
4. I contratti di gestione devono sempre assicurare la conservazione del
capitale impegnato ed un rendimento non inferiore a quello dei titoli di
Stato con scadenza semestrale, al netto delle commissioni medie
praticate dagli istituti bancari.
5. I contratti di gestione devono prevedere forme di riscatto anticipato, a
condizione che sia sempre garantita la conservazione del capitale e degli
interessi medio-tempore maturati, decurtati degli importi dovuti a titolo di
commissione.
Gestione finalizzata delle risorse finanziarie:
l’esperienza e le criticità
Esperienze già praticate:
 Acquisto di buoni “pronti a termine”
Criticità:
 Qual è il livello di rischio praticabile?
6. Utilizzare i locali: la normativa
DI 44/2001 Art. 50 (Uso temporaneo e precario dell'edificio
scolastico)

1. La utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti
dall'ente locale competente può essere concessa a terzi,
con l'osservanza dell'articolo 33, comma 2, lettera c), a
condizione che ciò sia compatibile con la destinazione
dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi.
2. Con la attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la
custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle
attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel
contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese
connesse all'utilizzo.
3. L'edificio scolastico può essere concesso solo per
utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del
concessionario, di una polizza per la responsabilità civile
con un istituto assicurativo.
Utilizzare i locali: la normativa (2)
Scuola o Ente locale?
Un po’ di storia:

Legge n. 517 del 4 agosto 1977: “gli edifici e le attrezzature scolastiche possano essere
utilizzati fuori dell’orario scolastico per attività che realizzano la funzione della scuola come
centro di promozione culturale, sociale e civile” (art. 12, ora trasfuso nell’art. 96 del T.U.
dell’istruzione). Questa norma attribuiva ai comuni e alle province la facoltà di disporre la
temporanea concessione dei locali scolastici previo assenso (vincolante) del consiglio di
circolo o di istituto.

Fanno seguito una serie di provvedimenti sia in ambito scolastico che comunale, che, pur
confermando la competenza “autorizzatoria” da parte del Comune di Roma, spostano
progressivamente in capo ai Consigli di Istituto la progettazione di attività integrative ed
extrascolastiche

Con l’avvento dell’autonomia, la normativa di riferimento (DPR 275/99 e DI 44/2001) stabilisce
che le scuole, nell’ambito dell’attività negoziale, abbiano autonoma facoltà di utilizzo
“temporaneo e precario” dei locali scolastici in orario extracurricolare, purchè compatibile e
coerente con l’offerta formativa della Scuola

Non va dimenticata l’Intesa siglata il 12.09.2000 tra Ministero dell’Istruzione e ANCI, che
assegna ai Comuni l’onere del finanziamento delle cd. “funzioni miste”, finalizzate tra l’altro al
pagamento del personale da utilizzare nei servizi di pre e postscuola e per l’apertura
pomeridiana delle Scuole

Allo stato attuale, dunque, sia le istituzioni scolastiche che gli enti locali proprietari degli
edifici hanno competenza nella promozione e la gestione di attività condotte da enti o
associazioni esterni alla scuola. È dunque opportuno che le due amministrazioni
interessate si accordino attraverso adeguati strumenti di coordinamento e di
programmazione per armonizzare al meglio queste iniziative con l’ordinaria attività
didattica delle scuole e per prevenire conflittualità di vario genere
Utilizzare i locali: la normativa (3)
Scuola o Ente locale?
Come uscire dall’impasse? I possibili contenuti di un Protocollo di Intesa:






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Rilevazione dei bisogni formativi da parte delle Scuole
Definizione degli “indirizzi generali” da parte del Municipio
Facoltà di proposta, da parte di ambedue i soggetti istituzionali, di attività e
iniziative finalizzate alla promozione socio-culturale del territorio attraverso il
migliore utilizzo dei locali scolastici
Formulazione di un “Piano annuale di utilizzo dei locali scolastici” concordato e sua
formalizzazione in sede di Conferenza dei Servizi (L. 241/90)
Accordo sui canoni dovuti all’Ente Locale e sui contributi dovuti dall’Ente Locale
(cd. “funzioni miste”)
“Autorizzazione” a ratifica del Piano da parte dell’Ente locale, anche ai fini
dell’assunzione degli oneri conseguenti (l’autorizzazione è diretta alle Scuole, non
agli utilizzatori finali)
Attività negoziale delle Scuole, con stipulazione di rapporto contrattuale diretto con
gli utilizzatori, sulla base di “bandi” ad evidenza pubblica, coerenti con il Piano
territoriale
Monitoraggio e controllo sull’attuazione del Piano da parte del Municipio, con la
collaborazione delle Scuole
Utilizzare i locali: il “bando”
A chi deve essere indirizzato?
A tutti i soggetti interessati (procedura aperta), mediante affissione all’albo e invio diretto (ad es. Albo delle
Associazioni culturali del quartiere), tranne il caso previsto dall’art.57 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
nel qual caso non si procede a bando

Dovrebbe, per correttezza, essere inviato anche al Comune o al Municipio (UOSECS), sapendo che
molto probabilmente si solleverà un vespaio…
Cosa deve prevedere?

Tipologia degli spazi (palestre e annessi, aule didattiche, laboratori e intercicli, sale auditorium, spazi
verdi o scoperti esterni )

Settori di attività previsti (servizi di pre-scuola e post-scuola; corsi per adulti; corsi, laboratori ed eventi a
carattere musicale, espressivo, teatrale e culturale in genere; corsi, laboratori ed eventi a carattere
sportivo; attività di promozione del volontariato civile e sociale e della cittadinanza attiva; ecc.)

Calendari e orari di funzionamento

Responsabilità in ordine alla vigilanza, alla conservazione dei locali e degli arredi e all’allarmatura dei
locali; impegno alla stipula di polizza RCT

La documentazione richiesta (curricola, progettazione dell’attività, materiale utile alla pubblicizzazione,
ecc.)
Cosa deve richiedere di specificare nell’offerta?

Eventuale utilizzo in comodato d’uso reciproco di strumentazione e sussidi (es. computer)

Misura dei contributi richiesti agli utenti per la partecipazione alle attività

Eventuali condizioni di favore per l’accesso alle attività da parte degli alunni, delle famiglie e del
personale della Scuola

Eventuali attività didattiche in orario CURRICOLARE offerte alla Scuola a titolo gratuito o oneroso

Eventuali attività di formazione e/o tutoraggio offerte al personale della Scuola a titolo gratuito o
oneroso

Eventuali contributi offerti alla Scuola per piccola manutenzione, utenze telefoniche e/o per acquisto o
rinnovo di attrezzature

Utilizzare i locali: il “bando” (2)
Quali possibili criteri di scelta del contraente?
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
regole di esercizio e modalità di gestione dei locali;
assunzione degli obblighi di sorveglianza e pulizia e di quelli assicurativi;
previsione di forme di contribuzione (economica o in servizi) in favore della
Scuola;
disponibilità al collegamento tra attività curricolare ed extracurricolare nell’ambito
del Piano per l’Offerta Formativa della Scuola;
omogeneità di gestione a livello di plesso (preferibilmente un solo concessionario
per tipologia di attività);
considerazione della presenza “storica” e della significatività delle attività avviate
nel plesso;
considerazione prioritaria, a parità di condizioni, per soggetti appartenenti al
territorio;
gratuità offerte in favore di alunni esenti segnalati dalla scuola
ecc., ecc.
Utilizzare i locali: le criticità


Utilizzo “temporaneo” e “precario” : due aggettivi che fanno la
differenza; è possibile considerare tali corsi e attività calendarizzate
durante tutto l’anno scolastico, senza modifiche dei locali?
La “autorizzazione” da parte dell’Ente proprietario è davvero
necessaria? (i locali, in quanto destinati al servizio scolastico, sono “indisponibili”, e, a
partire dall’Autonomia, del servizio scolastico fanno parte tutte le attività rientranti nell’offerta
formativa complessiva della Scuola ed esplicitate nel P.O.F., che è documento ad evidenza
pubblica)
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E se è necessaria, è possibile concederla direttamente alle
Scuole, salvando così la potestà negoziale diretta nei confronti degli
utilizzatori finali (associazioni, centri di formazione, ecc.)?
Le Scuole possono ricavare introiti dalla concessione dei locali, in
denaro o in servizi?
La Scuola può esigere dal Comune il pagamento del personale
adibito all’apertura pomeridiana della Scuola, giusta l’Intesa sulle cd.
“funzioni miste”?
Quali attività possono essere oggetto della concessione dei locali?
A titolo di elenco non esaustivo: corsi ricreativo-culturali per gli alunni, genitori ed
adulti esterni, corsi sportivi, ludoteche, centri ricreativi estivi, corsi per stranieri, patente europea,
ecc.
7. Progetti “integrati”
DI 44/2001 Art. 56 (Progetti integrati di istruzione e formazione)
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1. Al fine di realizzare progetti integrati di istruzione e formazione, che richiedono la
collaborazione con altre agenzie formative pubbliche e private, anche partecipando a programmi
regionali, nazionali o comunitari, le istituzioni scolastiche, singolarmente o nella forma dell'accordo
di rete di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275,
possono:
a) stipulare convenzioni con università, regioni ed enti pubblici;
b) stipulare intese contrattuali con associazioni e privati;
c) partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e private che realizzino
collaborazioni sinergiche per l'attuazione di particolari progetti di formazione.
2. Le intese di collaborazione con soggetti pubblici, per la gestione di percorsi formativi integrati
sono regolate con convenzioni. Queste devono stabilire, tra loro, i rapporti finanziari ed i reciproci
obblighi e garanzie. Qualora siano trasferite ad altri soggetti risorse finanziarie per assicurare la
gestione unitaria delle attività, la rendicontazione delle spese avviene all'interno del sistema
contabile del soggetto gerente, il quale, entro 15 giorni dal termine di detta rendicontazione, invia
agli altri soggetti finanziatori copia della medesima.
3. Le intese di collaborazione con agenzie formative private, devono risultare da atto scritto, nel
quale, ai fini della più ampia integrazione dei soggetti e delle risorse, sono delineati gli aspetti
organizzativi del progetto da realizzare, sono definite le competenze di ciascun soggetto, nonché
le attività amministrate da ciascuno e l'ammontare delle risorse da impiegare allo scopo.
4. Le intese di cui al precedente comma possono prevedere la gestione unitaria delle risorse
finanziarie, affidate ad uno dei soggetti partecipanti all'intesa, da attuarsi mediante un organo
paritetico responsabile, del quale deve far parte il dirigente od un suo delegato. Entro 15 giorni
dalla chiusura dell'anno e/o delle attività di cui trattasi, deve essere rimessa all'istituzione
scolastica copia della rendicontazione circa l'utilizzo delle risorse comuni, se queste sono state
affidate ad altro soggetto, da allegare al conto consuntivo. Le intese dovranno stabilire anche a
quale dei soggetti partecipanti, al termine della collaborazione, passerà la proprietà degli eventuali
beni durevoli acquistati.
Progetti “integrati”:
l’esperienza e le criticità
Il Consorzio Interscolastico “Lazio Latino” ha stipulato nel corso della
sua vita (1998/2006) numerosi Accordi di Programma, Protocolli di
Intesa, convenzioni e contratti con Istituzioni, Enti e soggetti vari, per la
gestione di progetti e micro-progetti territoriali integrati, sulla base di un
“Progetto Educativo Territoriale” condiviso con Provincie, Comuni e
Scuole del territorio compreso tra Roma sud e il Circeo, finalizzato alla
istituzione del “Parco Antropico dell’Eneide”.
 La criticità più evidente è la debolezza “contrattuale” delle Scuole nei
confronti delle Amministrazioni (e dei politici) locali e delle loro logiche “a
breve termine” e spartitorie; solo una forte consapevolezza “di rete” è in
grado di valorizzare le caratteristiche di aderenza al territorio e di
“prospettiva lunga” delle Scuole…
 Anche dal punto di vista gestionale ed amministrativo-contabile,
(nonostante la oggettiva difficoltà di adattarsi a prassi di negoziazione,
amministrazione e rendicontazione inconsuete o farraginose), le Scuole
associate possono rappresentare una garanzia di effettivo impiego e
finalizzazione delle risorse per il raggiungimento di obiettivi
territorialmente condivisi
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Post scriptum:
e i “contributi” richiesti alle famiglie?
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La scuola pubblica è obbligatoria e gratuita, ma…
A quale titolo chiedere i contributi?
Per quali utilizzi legittimi ?(tanto per fare un esempio, certamente
NON per il funzionamento amministrativo)
Come si stabilisce l’entità?
Quali procedure di raccolta? (all’atto dell’iscrizione, durante l’anno
attraverso i Rappresentanti/esattori, a fine anno con annesso
ricatto/scheda…)
Quali esenzioni/riduzioni e a quale titolo?
Quale pubblicità/trasparenza sull’utilizzo?
Quali modalità di gestione? (nel calderone del Programma
Annuale, nelle segrete stanze, gestiti dai genitori del Consiglio di
Istituto, …)
Criticità: far pagare le tasse due volte, creare scuole a
2,3,4,5,…n velocità, fare della scuola un servizio a domanda…
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L`attività negoziale delle scuole autonome