Consultazione Pubblica LIBRO VERDE DELLA COMMISSIONE EUROPEA sulla modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti Prof. Gustavo Piga, Direttore Master in Procurement Management Prof.ssa Elisabetta Iossa Docente Università degli Studi di Roma Tor Vergata Prof. Nicola Dimitri, Docente Università di Siena Dott. Alessio D’Amato Docente Università degli Studi di Roma Tor Vergata Prof. Giancarlo Spagnolo, Docente Università degli Studi di Roma Tor Vergata Dott.ssa Mariangela Zoli Docente Università degli Studi di Roma Tor Vergata Prof.ssa Paola Valbonesi, Docente Università di Padova Prof. Marco Dugato Docente Università di Venezia Dott. Arturo Cancrini Docente Università degli Studi di Roma Tor Vergata Prof.ssa Donatella Morana Docente Università degli Studi di Roma Tor Vergata Dott.ssa Bianca Maria Raganelli Docente Università degli Studi di Roma Tor Vergata Prof. Aristide Police Docente Università degli Studi di Roma Tor Vergata Dott. Emiliano Di Carlo Ricercatore Università degli Studi di Roma Tor Vergata Prof. Stefano Vinti Docente Università degli Studi di Roma Sapienza Prof.ssa Martina Conticelli Docente Università degli Studi di Roma Tor Vergata Dott. Francesco Sperandini Acea S.p.A. I temi 1. L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME SUGLI APPALTI PUBBLICI 2. MIGLIORARE GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI 3. UN MERCATO EUROPEO DEGLI APPALTI PIÙ ACCESSIBILE 4. USO STRATEGICO DEGLI APPALTI PUBBLICI IN RISPOSTA ALLE NUOVE SFIDE 5. GARANZIA DI PROCEDURE CORRETTE 6. ACCESSO DEI FORNITORI DEI PAESI TERZI AL MERCATO UE X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Parte 1 1. L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME SUGLI APPALTI PUBBLICI Domande 1 - 13 X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Lavori, servizi e forniture? 2. Ritenete adeguata l’attuale struttura dell’ambito di applicazione materiale, e la sua suddivisione in appalti di lavori, forniture e servizi? In caso contrario, quale struttura alternativa proporreste? Suggeriremmo di elaborare maggiormente sulla combinazione di i) tipo di contratto (i.e. lavori, forniture, servizi e settore prevalente) & ii) la dimensione (valore) del contratto. La distinzione tra lavori, servizi e forniture assume particolare importanza in considerazione delle soglie di rilevanza comunitaria e della disciplina delle qualificazioni richieste all'operatore che intenda concorrere all'affidamento del contratto. Nel caso di contratti misti, infatti, è oggi previsto che l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna delle prestazioni di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto. Nell'individuazione della disciplina applicabile ai contratti misti il legislatore comunitario opta per il criterio "qualitativo-funzionale" . X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Le soglie 6. Sareste favorevoli a innalzare le soglie per l’applicazione delle direttive UE, nonostante le conseguenze, descritte in precedenza, che ciò comporterebbe a livello internazionale? Anche tenendo conto dei costi di minore concorrenza transfrontaliera (non eccessivi alla luce dei dati attuali sul basso livello di scambi transfrontalieri) e specie di quelli di commercio internazionale (comunque limitati visto che consideriamo gli appalti di dimensione minore che poco attirano parti extra UE), saremmo favorevoli al fine di aumentare il grado di discrezionalità delle stazioni appaltanti nel selezionare i propri fornitori in base a criteri più flessibili e maggiormente basati sulla reputazione del fornitore, che assicurano una maggiore qualità della commessa. Ovviamente maggiore enfasi le Direttive, a fronte di questa maggiore discrezionalità, dovrebbero dare al tema delle formazione e della competenza con la creazione di un patentino europeo per esercitare nella professione degli acquisti. X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Parte 1 2. MIGLIORARE GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI 14 - 44 X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Le procedure 16. Quali altri tipi di procedure, tra quelli non disponibili ai sensi delle direttive vigenti, potrebbero, secondo voi, aumentare l’efficienza sotto il profilo dei costi delle procedure in materia di appalti pubblici? Aste al secondo prezzo, regole che permettono la chiusura dell’asta entro un tempo prestabilito, la vincita di accordi quadro anche per due solo aziende e non 1 o più di 2 come ora, sistemi di acquisizioni dinamiche con offerte iniziali vincolanti (come è oggi per il mercato elettronico in Italia), possibilità di dual sourcing, aste combinatorie, aste a prezzo discendente che si arrestano per un ultimo rilancio di n tra gli x>n partecipanti. Sono regole che permettono di ridurre la forza di un accordo di cartello tra operatori, di gestire meglio il rischio della commessa durante la vita del contratto, di ottenere offerte migliori, di…. X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Il PPP 17. Ritenete che le procedure e gli strumenti previsti dalla direttiva per soddisfare esigenze specifiche e favorire la partecipazione privata agli investimenti pubblici mediante partenariati pubblico-privato (ad esempio il sistema dinamico di acquisizione, il dialogo competitivo, le aste elettroniche e i concorsi di progettazione) debbano essere conservati nella loro forma attuale, essere modificati (e in tal caso, in che modo) o essere aboliti? Vi sono ampie differenze nella legislazione tra Paesi che sfavorisce la partecipazione privata. Per aumentare la partecipazione sarebbe necessario: ridurre i costi di partecipazione alle gare, snellendo le procedure ed i tempi, e chiedendo un ruolo più attivo all’Amministrazione nella definizione del progetto preliminare. In caso di mancata aggiudicazione andrebbero rimborsate le spese di partecipazione alle imprese. Mentre il dialogo competitivo è ottimo per progetti complessi di ampio valore è troppo lento e utilizza troppe risorse per progetti di piccole dimensioni. Bisognerebbe introdurre per il PPP anche l’asta al valore attuale più basso. X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Maggiore negoziazione 19. Sareste favorevoli a consentire un maggior grado di negoziazione nelle procedure degli appalti pubblici e/o a generalizzare l’utilizzo della procedura negoziata previa pubblicazione? Yes, more negotiation (and flexibility) in public procurement would be fine, under some constraints: i) large transparency on the CA-firm negotiation (i.e.: electronic publication of the info about the contract which is going to be awarderd; electronic publication of the awarded contract; electronic publication of the resulting final execution costs/time); ii) some reputation features on the firm's past performarce at work; iii) CA ability to carry out a strict regulation of the contractual execution. Point i) could lead to a sort of register of the accelerated procedures - adopted for large contracts - in every EU country, like the Scoreboard for state aid X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Maggiore negoziazione o discriminazione? 21. Siete d’accordo nel ritenere che l’uso generalizzato della procedura negoziata potrebbe comportare alcuni rischi di abusi/discriminazioni? Oltre alle garanzie già previste dalle direttive per la procedura negoziata, riterreste necessario aggiungere altri strumenti per tutelare i principi di trasparenza e di non-discriminazione così da compensare il più alto livello di discrezionalità? In caso affermativo, quali potrebbero essere questi strumenti supplementari di tutela? Se effettivamente, tramite dati resi pubblici sulla performance della stazione appaltante su ogni singolo contratto, dati “machine readable” , saremo garantiti al meglio visto che ciò permetterà a ricercatori indipendenti di effettuare analisi comparate che potranno mettere in evidenza abusi che né la Commissione Europea né le autorità nazionali possono svelare. X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Prima l’aggiudicazione... poi la selezione? 23. Sareste favorevoli ad un approccio più flessibile all’organizzazione e alla sequenza dell’esame dei criteri di selezione e di aggiudicazione, nell’ambito della procedura di appalto? In caso affermativo, ritenete possibile esaminare i criteri di aggiudicazione prima dei criteri di selezione? Non necessariamente. Il sapere che in gara è stato ammesso un “giocatore” più rischioso di cui non ho la certezza che, qualora vincitore, venga escluso, mi porta a diventare più aggressivo. Ciò potrebbe rendere l’offerta finale del vincitore, chiunque esso sia, troppo aggressiva (i.e. sottocosto) a scapito della qualità finale della commessa rispetto ad una situazione in cui avessi avuto la certezza dell’esclusione di imprese “poco serie”. Inoltre, è possibile che sia più complesso a livello giuridico e psicologico escludere un’azienda una volta sia stata dichiarata vincitrice (quando si palesa un potenziale sconto a cui si rinuncia escludendola per mancanza di requisiti) che non escluderla prima della valutazione delle imprese stesse ai fini dell’attribuzione del punteggio. X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Premiare l’offerente o l’offerta? 24. Pensate che potrebbe essere giustificato, in casi eccezionali, consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di tener conto di criteri legati all’offerente nella fase di aggiudicazione? In caso affermativo, in quali circostanze ciò sarebbe possibile, e quali garanzie supplementari sarebbero necessarie secondo voi per garantire l’equità e l’obiettività della decisione di aggiudicazione in un sistema di questo tipo? E’ difficile comprendere la posizione della Commissione che il trattare imprese molto diverse come se fossero eguali ci potrebbe avvicinare all’obiettivo di essere “giusti” e “obiettivi”. Le caratteristiche delle imprese impattano sempre sulla qualità del loro lavoro e dunque dovrebbero SEMPRE essere incluse nella valutazione in fase di aggiudicazione. L’importante è che ciò avvenga in maniera trasparente, annunciando ex-ante come verrà fatto, e anche che vi sia accountability ex-post e dunque che la perfomance sia controllata e valutata (e presa poi come parte della valutazione per future gare). Riteniamo dunque che tale approccio non debba essere l’eccezione ma la norma. X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX L’esperienza 25. Ritenete che la direttiva debba esplicitamente consentire la possibilità di tener conto delle esperienze maturate in precedenza con uno o più degli offerenti? In caso affermativo, quali garanzie si renderebbero necessarie per prevenire pratiche discriminatorie? Le valutazioni della performance passata, se svolte in maniera competente e analizzata con cura, sono ottimi indicatori della performance futura. Dunque, tutte le informazioni disponibili sulle performance passate delle imprese partecipanti dovrebbero essere raccolte e messe a disposizione di ogni stazione appaltante, che a sua volta dovrebbe essere incoraggiata ad utilizzarla come parametro di selezione, come avviene negli Stati Uniti. La Commissione Europea dovrebbe strutturare un sistema coordinato e standardizzato per la raccolta, sintesi e distribuzione di dati sulla performance passata di tutte le aziende fornitrici di amministrazioni pubbliche, fornendo anche raccomandazioni (come fa il governo statunitense) alle stazioni appaltanti sul peso da attribuire ad indicatore di performance passata nelle nuove aste a seconda delle caratteristiche del mercato della fornitura. X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Servizi di pubblica utilità 26. Ritenete necessarie norme specifiche per gli appalti realizzati da gestori di servizi di pubblica utilità? Le diverse norme che si applicano ai gestori di servizi di pubblica utilità e alle imprese pubbliche tengono adeguatamente conto delle specifiche caratteristiche degli appalti di servizi di pubblica utilità? L’esigenza di norme specifiche per gli appalti realizzati da gestori di servizi di pubblica utilità riteniamo vada confermata. Confermeremmo quindi il lasciare una maggiore flessibilità sulla base della “ratio” evidenziata. Se possibile, approfitteremmo per disciplinare in modo più chiaro l’ottavo considerando della 2004/17/CE relativo al dialogo tecnico (forse diverso dal dialogo competitivo, pur potendosi configurare come parte – il primo - del tutto – il secondo). Sarebbe bene prevedere l’attivabilità del dialogo tecnico in qualsiasi meccanismo di aggiudicazione, purché venga mantenuto il requisito della trasparenza e della non distorsione della concorrenza. Se non ammettiamo che la stazione appaltante non è onnisciente e comunque ne sa sempre meno del fornitore che ha, nell’oggetto dell’appalto, il proprio core business, siamo destinati a fare poca strada. X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Piccole amministrazioni crescono? 27. Ritenete che il regime integrale degli appalti pubblici sia adeguato o al contrario inadatto alle esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici più piccole? Motivate la vostra risposta. The regime is not adequate for small contracting authorities (CA). Cooperation among CAs should be given incentives, in particular among large and small CAs to reduce the costs for the latter in implementing the procedures. Moreover, small CAs can be affected a) by the risk of "regulatory capture"; b) by a lower bargaining power and a lower enforcement strength more often than the large CA: both these feature should be considered in the design of a procurement regime for small CA. The less costly solution would be that to collect the management of high value procurement in charge to small CAs in a central purchasing body (i.e. one of the existent local large CA) X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Gli appalti comuni vanno aumentati? (34 a 38) Tale trend mette in netta difficoltà le PMI. Quello che in questo momento tuttavia manca nell’Unione Europea non è solo un meccanismo di tutela contro gli effetti dannosi dell’aggregazione. E’ un meccanismo di tutela per la partecipazione delle piccole imprese alle gare della Pubblica Amministrazione come presente negli Stati Uniti, Brasile, Corea del Sud, Sudafrica. il principio di parità di trattamento, vincolante sia per le istituzioni comunitarie, che per i singoli Stati membri che agiscano nell’ambito degli scopi del diritto comunitario. Esso proibisce sostanzialmente di trattare in maniera diversa situazioni simili o di trattare allo stesso modo situazioni differenti. Andrebbero rafforzati gli strumenti per il monitoraggio del contratto da parte dell’ente che aggrega la domanda. X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Modifiche degli appalti 39. Ritenete opportuno che la direttiva sugli appalti pubblici regoli la questione delle modifiche sostanziali di un appalto mentre questo è ancora in vigore? In caso affermativo, quali elementi chiarificatori proporreste? Sì, la direttiva dovrebbe fornire condizioni chiare sul quando una nuova procedura è necessaria. La condizione dovrebbe essere basata su elementi osservabili e verificabili (per esempio: la dimensione della modifica rispetto al valore iniziale del contratto), lasciando poca discrezione alla stazione appaltante nel valutare se la modifica è rilevante o meno. Si potrebbe inoltre operare un’uniformità europea nell’applicazione della disciplina già vigente in Italia sulle varianti in corso d’opera e sulle altre ipotesi in cui si assiste a una novazione soggettiva dell’appaltatore in corso di esecuzione dell’appalto (ad esempio, la modificabilità dell’ATI a seguito del fallimento della mandataria o della mandante in corso d’esecuzione e il possibile subentro di un’impresa terza, ai sensi dell’art. 37, commi 18 e 19 del Codice degli appalti). X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Modifica condizioni essenziali 40. Qualora si renda necessario organizzare una nuova procedura competitiva in seguito alla modifica di una o più condizioni essenziali, riterreste giustificata l’applicazione di una procedura più flessibile? Che tipo di procedura proporreste? Potrebbe essere applicato il D.Lgs. n. 163/06 all’art. 140, cioè le procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore. Secondo l’art. 140 le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Ciò qualora si renda necessario organizzare una nuova procedura a sèguito dello scioglimento di uno specifico contratto d’appalto in esecuzione (ad. esempio per fallimento o per inadempimento dell’appaltatore). Diversamente da tale ambito e fuori dal senso interpretativo suddetto, non sembra che sia giustificata l’eventuale e ulteriore previsione di una procedura più flessibile a causa della “modifica di una o più condizioni essenziali” (locuzione, fra l’altro, molto ampia): le Direttive 18 e 17 del 2004 hanno già offerto un quadro normativo esauriente riguardo alle procedure di gara e alle relative ipotesi di deroga o di maggiore flessibilità delle stesse; norme che il nostro Codice ha tradotto compiutamente nell’ambito dell’ordinamento nazionale. X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX L’esecuzione degli appalti 43. Ritenete che alcuni aspetti dell’esecuzione dell’appalto debbano essere disciplinati a livello UE? Quali? Definite con precisione. La normativa per evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata; la normativa relativa alle definizioni delle controversie; quegli istituti che presentano potenziali motivi di contenzioso: riserve, sospensioni dei lavori, varianti in corsa d’opera, consegna dei lavori. Declinando ancor più nello specifico, le linee guida normative relative alla definizione di incentivi (bonus e penali) per l’esecuzione del contratto, magari dando indicazioni precise rispetto a schemi incentivanti adottabili circa la consegna in anticipo/ritardo dei lavori o altri aspetti della qualità dell’opera eseguita. X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Il sub-appalto 44. Ritenete che le amministrazioni aggiudicatrici debbano avere maggiori opportunità di influire sui subappalti effettuati dall’aggiudicatario dell’appalto? In caso affermativo, quali strumenti proponete? Assolutamente sì: il subappalto è un metodo classico per dividersi i guadagni di accordi collusivi e spesso riduce la qualità rispetto alle capacità del contraente principale. Divieto di subappalto tra imprese che partecipano alla gara, divieto di subappalto tra imprese che potenzialmente potevano partecipare alla gara (large firms), obbligo di menzionare azienda subappaltante nell’offerta e valutazione dei requisiti di questa e punteggio di questa nell’offerta economicamente più vantaggiosa. Inoltre, nella valutazione della performance eseguita (rilevazione/monitoraggio su tempi di esecuzione/qualità/costi), deve risultare chiaramente quanto fatto dall’impresa subappaltatrice, affinchè anche questo posta rientrare come parametro per considerazioni circa l’assegnazione di appalti successivi da parte della SA. X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Parte 1 3. UN MERCATO EUROPEO DEGLI APPALTI PIÙ ACCESSIBILE 45 - 61 X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Apriamo il dibattito! 45. Ritenete che le direttive vigenti consentano agli operatori economici di avvalersi appieno delle opportunità di appalto nel mercato interno? In caso contrario, quali disposizioni non ritenete adeguate alle esigenze degli operatori economici, e per quali motivi? No, le procedure volte a garantire un “uguale trattamento” sono le ragione per la quale le imprese estere non partecipano alle gare all’estero, mentre vendono alle imprese private di quegli stessi Paesi. X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Per o contro le PMI? 48. Ritenete che le norme concernenti la scelta dell’offerente comportino oneri amministrativi sproporzionati per le PMI? In caso affermativo, come si potrebbero alleggerire le norme senza mettere a rischio le garanzie di trasparenza, non discriminazione ed esecuzione degli appalti di elevata qualità? Si. Lo stabilire un handicap di prezzo per le grandi imprese rispetto alle piccole o riservargli una quota di appalti: a) non riduce la trasparenza, b) non comporta discriminazione se applicato a tutte le PMI europee e c) la qualità dipende non tanto da queste nuove regole ma da qualcosa che manca ancora nella UE, l’enfasi sul monitoraggio della qualità e la pubblicazione della performance contrattuale delle imprese così da misurare e/o permettere di stabilire in modo trasparente la loro reputazione. X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX I costi del partecipare 49. Sareste favorevoli ad una soluzione che richieda la presentazione e la verifica di prove soltanto per i candidati preselezionati/l’aggiudicatario? Per ridurre i costi di partecipazione, sì. Con una commissione alta da pagare se poi ex-post si dimostra che la documentazione sottoposta non è quella richiesta. E con segnalazione negativa dell’impresa in torto per gare successive. X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Soglie di fatturato 51. Siete d’accordo nel ritenere che requisiti di fatturato eccessivamente rigorosi tesi a dimostrare la capacità finanziaria possano rappresentare un problema per le PMI? Ritenete che la normativa UE debba fissare un rapporto massimo per garantire la proporzionalità dei criteri di selezione (ad esempio: il fatturato massimo richiesto non può superare un certo multiplo del valore dell’appalto)? Avete altri strumenti da proporre per garantire che i criteri di selezione siano proporzionati al valore e all’oggetto dell’appalto? In molti casi abbassare i requisiti di fatturato può aiutare le medie imprese ma non le piccole e le nuove imprese che comunque, anche con multipli dell’appalto più basso, non riuscirebbero a rientrare nella gara. Né aiuterebbero raggruppamenti temporanei d’impresa verso i quali le piccole imprese sono restie e non pronte. X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Concorrenza ed appalti 53. Siete d’accordo nel ritenere che gli appalti pubblici possano esercitare una notevole influenza sulle strutture del mercato e che i committenti, ove possibile, debbano adeguare le proprie strategie di appalto per contrastare strutture anticoncorrenziali del mercato? Le strutture anticoncorrenziali di mercato sono affare dell’Antitrust e delle politiche della concorrenza. Sono un dato per la stazione appaltante. Tutto quello che la stazione appaltante può fare è adeguare le sue strategie per rendere la vita leggermente più complicata ad un eventuale cartello e non aggiungere corruzione che rende il cartello più semplice. Per fare questo ci vuole soprattutto competenza. 54. Ritenete che la politica e le norme UE in materia di appalti pubblici debbano prevedere strumenti (facoltativi) per incoraggiare simili strategie di appalto che favoriscono la concorrenza? In caso affermativo, quali strumenti proponete? Una possibilità è quella di permettere esplicitamente di vietare RTI per quelle imprese che possono partecipare da sole ad una gara. X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Concorrenza ed appalti 58. Quali strumenti potrebbero istituire le norme in materia di appalti pubblici per contrastare l’affermarsi di fornitori dominanti? Come si potrebbero tutelare maggiormente le amministrazioni aggiudicatrici dal potere dei fornitori dominanti? E’ ben noto che per prevenire la formazioni di fornitori dominanti la letteratura sul dual sourcing è ormai ben radicata. Di fatto ciò implica dividere in più lotti e prevedere limiti all’aggiudicazione, ma non è sempre ottimale bloccare un’azienda molto efficiente dal divenire dominante. Tuttavia clausole che prevedano di verificare la qualità dell’opera o servizio durante la vita del contratto e permettano l’ingresso di “un panchinaro” possono aiutare. X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Concorrenza ed appalti 59. Ritenete che nelle norme UE in materia di appalti pubblici sarebbe necessario introdurre maggiori garanzie per tutelarsi da comportamenti anticoncorrenziali nelle procedure di appalto? In caso affermativo, quali nuovi strumenti/disposizioni proporreste? La corruzione e la collusione, si dimostra, si rafforzano spesso a vicenda. Favorire la lotta ad ambedue negli appalti pubblici richiedendo la creazione di un programma di “pentiti” (whistleblowers) che denuncino imprese e dipendenti pubblici coinvolti, escludendo le aziende per un tempo limitato dalle gare e prevedendo una penale pari al 100% della commessa restituirebbe ai cittadini parte del maltolto. X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Diritti esclusivi 60. Secondo voi, l’attribuzione di diritti esclusivi mette a rischio la concorrenza equa nei mercati degli appalti? Non è chiaro. Diritti esclusivi tipicamente provengono da diritti sulla proprietà intellettuale che sono stati assegnati al primo inventore, che ha concorso con qualsiasi altro potenziale inventore … Non si comprende chi altro stia assegnando questi diritti e perché mai le direttive sugli appalti pubblici se ne dovrebbero occupare. X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Parte 1 4. USO STRATEGICO DEGLI APPALTI PUBBLICI IN RISPOSTA ALLE NUOVE SFIDE 62 - 97 X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Diritti esclusivi 67. Ci sono casi in cui una limitazione ai soli fornitori locali o regionali potrebbe essere giustificata da motivi legittimi e obiettivi che non siano basati su considerazioni puramente economiche? In virtù dell’impiego di mano d’opera in possesso di tecniche lavorative specifiche e non riproducibili facilmente (esempio? Il comune di Venezia deve dare un appalto per la costruzione di 5 gondole all’anno: esistono attualmente a Venezia solo 4 o 5 squeri… altri cantieri fuori Venezia potrebbero fare le gondole, magari a prezzo minore? forse sì, ma si contribuirebbe alla chiusura degli ultimi squeri veneziani e questo rappresenterebbe una grave perdita culturale). X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX MEAT 70. Il criterio dell’offerta più vantaggiosa sembra il più adatto a realizzare altri obiettivi strategici. Ritenete che sarebbe utile modificare le norme vigenti: a) per eliminare il criterio basato unicamente sul prezzo più basso; b) per limitare l’applicazione del criterio del prezzo o l’importanza che le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire al prezzo; c) per introdurre una terza possibilità tra i criteri di aggiudicazione oltre al prezzo più basso e all’offerta economicamente più vantaggiosa? … D’altra parte, eccessiva discrezionalità nell’attribuire un peso al prezzo più basso potrebbe vanificare quest’ultimo e favorire, sulla base di non specificati (e non verificabili) criteri ambientali, imprese non in grado di garantire un’offerta economicamente vantaggiosa. E’ cruciale, sotto questo profilo, uno sforzo di standardizzazione dei requisiti ambientali (ad esempio, per le fonti di energia rinnovabile, si potrebbe pensare a requisiti minimi di efficienza). X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Punteggio a criteri sociali 71. Ritenete che, in ogni caso, il punteggio attribuito ai criteri ambientali, sociali o innovativi, ad esempio, debba essere limitato ad un massimo fissato preventivamente, in modo che tale criterio non diventi più importante dei criteri basati sulla prestazione o sui costi? Non necessariamente: innovazione ed ambiente potrebbero, in alcune circostanze, essere obiettivi ben più importanti dei risparmi. In tal caso uno potrebbe ragionare con gare con un dato “budget” , senza sconti, e la competizione avvenga solo su questi altri aspetti di performance. Ma non ci dovrebbe essere un limite fissato arbitrariamente nemmeno. No, non dovrebbe essere prefissato. Eventualmente si dovrebbero graduare i pesi sulla base del tipo di progetto. Anzi, in casi specifici, si potrebbe addirittura pensare di attribuire un peso maggiore ai criteri ambientali rispetto al costo. X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Life cycle costing 73. A parer vostro dovrebbe essere obbligatorio tener conto dei costi del ciclo di vita al momento di determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, soprattutto nel caso dei grandi progetti? In caso affermativo, ritenete necessario/opportuno che i servizi della Commissione elaborino una metodologia per determinare i costi del ciclo di vita? L’inclusione dei costi connessi all’intero ciclo di vita sarebbero un enorme passo avanti nella considerazione dell’intero costo sociale delle attività di produzione e di consumo. In particolare, si fornirebbero alle imprese fornitrici incentivi virtuosi sia in termini delle quantità prodotte, sia in termini di qualità dei prodotti (ad esempio in termini di riciclabilità dei materiali o facilità di smaltimento). Indubbiamente una metodologia standard elaborata da parte della Commissione sarebbe cruciale per fornire un punto di riferimento agli Stati Membri. X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Clausole sull’esecuzione o… 74. Le clausole sull’esecuzione dell’appalto costituiscono la fase più adeguata della procedura nella quale includere considerazioni sociali concernenti l’occupazione e le condizioni di lavoro dei lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’appalto. Siete d’accordo? In caso contrario, suggerite l’alternativa migliore. Non necessariamente. Queste sono promesse che spesso non riesco ad essere verificate e dunque ottenute durante la vita del contratto. Spesso risulta essere strategia decisamente più vincente quella di premiare, anche nei criteri qualitativi dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la reputazione acquisita in termini ambientali o, ad esempio, di sicurezza sul lavoro, permettendo che venga premiata (anche con quota del punteggio non alta, i.e. massimo 10%) con punteggio positivo. L’esperienza ottenuta nei casi in cui questo metodo è stato adottato è che le stesse aziende hanno un incentivo a investire effettivamente in qualità perché potranno vincere la gara anche ad un prezzo più alto di chi non investe in qualità. X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Requisiti e oggetto dell’appalto 79. Alcune delle parti in causa … l’abbandono della condizione per cui i requisiti imposti dall’amministrazione aggiudicatrice devono essere collegati all’oggetto dell’appalto (in questo modo sarebbe possibile, ad esempio, richiedere agli offerenti una politica occupazionale che garantisca l’uguaglianza di genere sul posto di lavoro). Siete d’accordo con questa proposta? Il Sudafrica promuove in tal modo le aziende che supportano il black empowerement. Negli Stati Uniti le PMI. In ambedue questi Paesi l’obiettivo è fissato da una legge quadro più ampia che fissa dei principi di intervento. Se una nazione promulga tali principi, ed autorizza in tale legge esplicitamente il loro utilizzo anche nelle gare di procurement, riteniamo che possa essere autorizzata a farli diventare sia fonte di punteggio addizionale (Black Empowerement Vendor Rating) che riserva di quote di gara (set aside) nelle stesse gare. X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Requisiti e oggetto dell’appalto 81. Ritenete che le PMI possano avere difficoltà a rispettare i vari requisiti? In caso affermativo, come proponete di affrontare il problema? Una quota complessiva (set-aside) non dovrebbe essere resa stringente per non incorrere nel rischio di gara che vada a vuoto ma andrebbe previsto un target accompagnato da verifiche a livello europeo quando questo non è raggiunto e comunque facilitato dall’uso possibile di strumenti (vedi Brasile e Corea) che aiutino le PMI. X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Esecuzione e oggetto dell’appalto 82.4. Ritenete che la normativa UE in materia di appalti pubblici debba consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di imporre clausole sull’esecuzione dell’appalto che non siano rigorosamente collegate alla fornitura dei beni e servizi in questione (ad esempio richiedendo che l’imprenditore istituisca servizi di assistenza all’infanzia per i propri dipendenti o eroghi parte della remunerazione a progetti sociali)? Sì assolutamente. La legislazione sul procurement europeo dovrebbe favorire lo sviluppo della Responsabilità sociale d’impresa. Le società non hanno sufficienti incentivi per tali aspetti e il tempo è arrivato per una legislazione più orientata verso aspetti sociali. X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Esecuzione e oggetto dell’appalto 83. Ritenete che gli obblighi a livello UE su “che cosa acquistare” siano uno strumento efficace per realizzare altri obiettivi strategici? Quali sarebbero i principali vantaggi e svantaggi di tale approccio? Per quali specifici gruppi di prodotti o servizi o per quali specifiche politiche riterreste utili gli obblighi su “che cosa acquistare”? Bisognerebbe uscire dalla logica del “cosa acquistare” ed entrare nella logica del “cosa vogliamo raggiungere”. A questo livello si potrebbe fare molto aiuto per raggiungere maggiori obiettivi di coesione europea con obblighi a livello UE in cui le singole stazioni appaltanti devono giustificare come si adattano a tali obiettivi e vengono tuttavia valutate in tal senso (e non lasciate libere di farlo o non farlo). Non ci sarebbero grandi risultati (molte S.A. si adeguerebbero solo formalmente) ma creerebbe pian piano una cultura positiva. .X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Spazio di manovra 86.1. Quale spazio di manovra sarebbe opportuno lasciare alle amministrazioni aggiudicatrici nel prendere decisioni in materia di acquisti? Ampio, visti i rischi enormi di allontanare i cittadini dall’Europa se incapaci di acquistare ciò che desiderano, chiedendogli tuttavia di giustificare i loro acquisti in funzione degli obiettivi previsti a livello europeo e rispettando la normativa su standard minimi se fissati a livello nazionale o europeo per ragioni legate a esternalità di rete. X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Cosa acquistare? 89. Ritenete che l’imposizione di obblighi su “che cosa acquistare” aumenterebbe gli oneri amministrativi, soprattutto per le piccole imprese? Che tipo di misure attuative e/o orientamenti devono associarsi a tali obblighi? Assolutamente sì. Ogni nuovo vincolo è un costo fisso che è più costoso per le PMI. Passare agli obiettivi! 90. Se non siete favorevoli a introdurre obblighi su “che cosa acquistare”, ci sono altri strumenti (ad esempio raccomandazioni o altri incentivi) che ritenete adeguati? Raccomandazioni sì, ma: a) basate su output e non input e b) a cui le S.A. debbono dare risposta pubblica sul web e come incipit del capitolato di gara. X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Il dialogo competitivo 92. Ritenete che il dialogo competitivo consenta una sufficiente protezione dei diritti di proprietà intellettuale e delle soluzioni innovative, tale da assicurare che gli offerenti non vengano privati dei benefici derivanti dalle loro idee innovative? Dipende interamente da come viene utilizzato nella pratica, chi compra via dialogo competitivo dovrebbe acquisire competenze nel farlo e le best practice rapidamente diffuse dalla Commissione Europea. La direttiva 2004/18/ec sembra concedere margini di flessibilità alla stazione appaltante su come gestire i diritti di proprietà intellettuali, relativi alle soluzioni innovative che emergono nel dialogo. Per questo motivo, almeno in linea di principio, la protezione dei diritti di proprietà può essere certamente assicurata dal dialogo competitivo, anche se ciò richiede che la stazione appaltante lo specifichi in maniera chiara ed inequivocabile nel bando. Naturalmente, per utilizzare al meglio tale flessibilità la stazione appaltante deve dotarsi delle necessarie competenze economiche, X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX legali e tecniche. Precommercial procurement 94. A vostro parere, l’approccio dell’appalto pre-commerciale, che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici appaltino servizi di R&S per lo sviluppo di prodotti non ancora disponibili sul mercato, è adatto a stimolare l’innovazione? È necessario introdurre altre migliori prassi di condivisione e/o definizione di parametri per attività di appalto nel settore della R&S nei vari Stati membri con l’intento di favorire una più ampia diffusione dell’appalto precommerciale? Vi sono ampi rischi nel pre-commercial procurement legati alla maggiore informazione delle aziende rispetto a quella del buyer ed al rischio di escludere altra ricerca e sviluppo, ma anche benefici potenziali. Nella versione attuale (com (2007), 799) potrebbe risultare eccessivamente rigida la clausola della completa appropriabilità dei diritti da parte della stazione appaltante, che in alcune circostanze potrebbe anche scoraggiare la partecipazione delle imprese. un’efficace applicazione del pre-commercial procurement passa attraverso la disponibilità di appropriate competenze in ambito economico, tecnico e legale. Una possibile modalità per ovviare a ciò può essere quella di riconoscere alle pmi un ammontare monetario, come copertura almeno parziale delle spese sostenute. X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Parte 1 5. GARANZIA DI PROCEDURE CORRETTE Domande 98 - 110 X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Conflitto d’interessi 98. Sareste favorevoli a introdurre una definizione di conflitto di interessi a livello UE in materia di appalti pubblici? Quali attività/situazioni, che sono fonti di potenziale rischio, sarebbe opportuno affrontare (rapporti personali, interessi economici come partecipazioni, incompatibilità con attività esterne, ecc.)? Sì distinguendo tra conflitto d’interessi reale e potenziale. E facendo attenzione a come la si definisce! Non siamo per esempio d’accordo con il Green Paper quando sostiene che “è opportuno ricordare che un conflitto di interessi rappresenta, obiettivamente e di per sé, una grave irregolarità indipendentemente dalle intenzioni delle parti interessate e dal fatto che esse agiscano in buona o cattiva fede.” È una grave irregolarità non gestire il conflitto di interessi, a prescindere dal fatto che la mancata gestione comporti un danno. Per esempio se ho interessi in una società e non li comunico (questa è già una grave irregolarità da sanzionare… sanzionare il fatto di non aver comunicato la situazione di rischio). Se dico che il conflitto di interessi è una grave irregolarità, come faccio poi a chiedere a chi è in conflitto di comunicarlo? In letteratura il conflitto d’interessi non è mai considerato come una irregolarità. X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Integrità 101. Secondo voi, quali sono i principali rischi per l’integrità di ognuna delle varie fasi della procedura di appalto pubblico (definizione dell’oggetto dell’appalto, preparazione della gara, fase di selezione, fase di aggiudicazione, esecuzione dell’appalto)? E’ ben noto che cartelli e corruzione sono spesso complementi strategici che vanno a braccetto. La numerosità dei lotti rispetto al numero di imprese, la presenza di RTI, la durata del contratto, il prezzo base, divieti di subappalto ad aziende concorrenti sono tutti elementi che possono favorire il cartello e dunque un accordo corrotto. Andrebbero dunque comunicati questi aspetti, specie per le gare sopra soglia, all’Autorità Antitrust e pubblicati sul sito web della S.A. dandogli visibilità. Come incoraggiare i whistleblower? Con la tutela economica e fisica, ed eventualmente un premio monetario ingente ai whistleblowers, metodo efficace e ben sperimentato in USA con il False Claim Act contro frodi e corruzioni, e in Antitrust contro i cartelli. Indicatori di performance sono volti ad intensificare ed omogeneizzare il monitoraggio ex post, la raccolta dati sulla esecuzione effettiva del contratto, i costi totali finali, e la soddisfazione dei consumatori finali, randomizzata su tutti gli appalti europei, e resa pubblica 'machine friendly' sul sito della EU per permettere 'stakeholder monitoring' da parte di enti indipendenti, come i X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX ricercatori nelle università. Premiare l’autodisciplina? 106. Ritenete che la questione delle misure di “autodisciplina” debba essere trattata esplicitamente nell’articolo 45 oppure che essa vada disciplinata esclusivamente a livello nazionale? L’autodisciplina è questione da evitare anche a livello nazionale. Essa discrimina contro le PMI che trovano tale autodisciplina e/o certificazione esterna più costosa. Inoltre rappresenta un input ma non un output e quindi favorisce ulteriormente l’azienda corrotta. X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Premiare l’autodisciplina? 106. Ritenete che la questione delle misure di “autodisciplina” debba essere trattata esplicitamente nell’articolo 45 oppure che essa vada disciplinata esclusivamente a livello nazionale? L’autodisciplina è questione da evitare anche a livello nazionale. Essa discrimina contro le PMI che trovano tale autodisciplina e/o certificazione esterna più costosa. Inoltre rappresenta un input ma non un output e quindi favorisce ulteriormente l’azienda corrotta. X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Parte 1 6. ACCESSO DEI FORNITORI DEI PAESI TERZI AL MERCATO UE 111 - 112 X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX Parte 1 113. Ci sono altre questioni che a vostro avviso dovrebbero essere trattate in una futura riforma delle direttive UE in materia di appalti pubblici? Quali sono tali questioni, a quali problemi è necessario far fronte e quali potrebbero essere le soluzioni possibili? X EDIZIONE - A.A. 2XXX/XX