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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1887
TORNATA DEL 12 MAGGIO 1868
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE' LANZA
SOMMÀRIO. Atti diversi. — Seguito della discussione dello schema di legge per modificazioni alla legge di
registro e bollo — Biserva del commissario regio — Articoli di aggiunta dei deputati Barazzuoli e MartelliBolognini per una tassa sulle sentenze dei conciliatori — Opposizioni dei deputati Minervini, Cancellieri,
Catucci, Mazzarella e del guardasigilli — È ritirata la proposta — Aggiunta del deputato Cancellieri, oppugnata dal relatore e dal guardasigilli, e rigettata — Approvazione delVarticolo 12 — Emendamento del deputato Maurogònato — Osservazioni e modificazioni del relatore — Opposizioni dei deputati Cancellieri, Minervini, Merizzi, Fiutino Agostino ad alcune penalità stabilite all'articolo 13, e parole in difesa, del relatore
e del commissario regio — Emendamento del deputato Ferraris — Sono approvati, Varticolo 13 con aggiunte
della Commissione, e gli articoli 16, 17 e 18 con aggiunte dei deputatiMorpurgo, Maurogònato, Casati e
Barazzuoli.
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La seduta è aperta al tocco e un quarto.
BERTEA, segretario, dà lettura del processo v.erbale
della seduta antecedente.
MISSIEI G., segretario, espone il sunto delle seguenti
petizioni :
12.136. Avena Giovanni, di Roccavione, provincia
di Cuneo, già soldato nel 1° reggimento volontari,
16 compagnia, chiede gli sia aggiudicata la medaglia
al valore militare, alla quale fu proposto dal suo capitano, in rimunerazione della condotta da lui tenuta
nel combattimento di Monte Sueììo.
12.137. Alcuni possidenti nel Veronese domandano
che le decime nel Veneto siano dichiarate esenti dalla
tassa di ricchezza mobile per essere i loro prodotti già
colpiti dall'imposta stessa.
12.138. Il Consiglio comunale di Tempio, prpvincia
di Sassari, rivolge istanza diretta ad ottenere il rigetto
della nuova convenzione stipulata colla società delle
ferrovie sarde, ferma mantenendo l'esecuzione della
legge 4 gennaio 1865.
a
AITI DIVERSI.
BERT0LA1L Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione 12,051. Il titolo del richiedente e
la natura medesima del provvedimento che implora
giustificano la domanda d'urgenza.
(È dichiarata d'urgenza.)
MICELI. Io domando l'urgenza della petizione numero
12,134, con la quale parecchi municipi e moltissimi
cittadini delle valli di Montoro, Solofra e Scrino domandano la continuazione della ferrovia SanseverinoAvellino. Sarà utile che la Camera ricordi che questa
ferrovia fu decretata dal Parlamento fin dal 1863, e
che l'anno scorso l'onorevole ministro dei lavori pubblici assicurò la continuazione dei lavori cominciati, e
che nondimeno quelle popolazioni ancora aspettano
indarno l'attuazione dei loro voti e dei diritti fondati
sulla legge.
(È dichiarata d'urgenza.)
PRESIDENTE. Il deputato Restelii domanda un congedo di quattro giorni per urgenti affari di famiglia.
(È accordato.)
Si farà il contr' appello. I nomi dei deputati assenti
saranno inseriti nel foglio ufficiale.
(È approvato il processo verbale.)
SEGUITO DELLA DISCISSIONE DILLO SCHEMA SI U G G E
PEI
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE DI REGISTRO 1 BOLLO.
PRESIDENTI. L'ordine del giorno reca il seguito della
discussione sul progetto di legge per modificazioni alle
tasse di registro e bollo.
La discussione giunse in fine del capitolo primo. Se
non che ieri il commissario regio dichiarò, sul finire
della seduta, che avrebbe preparato urf nuovo articolo
il quale contempli anche la copia degli atti pubblici.
Io gli domando se intenda di presentare ora tale
articolo.
FINALI, commissario regio. Veramente mi era occu-
TOSTATA DEL 12 MAGGIO 1888
pato a preparare questo articolo, secondo la dichiarazione fatta ieri alla Camera ; ma siccome è un articolo
clie si riferisce a molte specie di contratti, a molte
parti della legge vigente, e che vuol essere maturamente studiato e considerato in tutte le sue attinenze,
pregherei il signor presidente di permettermi di presentarlo alla Camera nella tornata di domani.
PRESIDENTE. Sta bene. La Camera ha inteso che l'onorevole commissario regio si riserva di presentare
domani il nuovo articolo che ha accennato.
Siccome l'onorevole Minervini ha presentato un
lungo articolo relativo allo stesso argomento, credo
che sarà opportuno mandarlo a stampare e prenderlo
in esame anche domani nella stessa occorrenza.
Passeremo ora al capitolo II, Modificazioni delle
leggi sulle tasse di dolio e società.
« Art. 12. È abrogata la disposizione di cui al
n° 2 dell'articolo 20 della legge sul bollo.
« Sono soggette alla tassa di centesimi 5, stabilita
al paragrafo 1 del detto articolo :
« Le bollette o quietanze di pagamento dei diritti
marittimi o di dogana e dei dazi di consumo a chiunque appartengano, tenuti in economia o appaltati, e
le quietanze 0 bollette di pagamento di contribuzioni
dirette, devolute allo Stato, alle provincie, ai comuni
ed alle Camere di commercio per pagamenti inferiori
a lire una.
« Pei pagamenti non. inferiori a lire una sarà applicato a ciascuna bolletta o quietanza il bollo straordinario di un centesimo.»
Però il deputato Barazzuoli propone che sia aggiunto al progetto, collocandolo nel capitolo II innanzi
all'articolo 12, il seguente articolo:
« Gli atti, i decreti, le sentenze e le copie nei procedimenti di competenza dei giudici conciliatori, e gli
atti scritti che si presentano negli stessi procedimenti,
in quanto questi non sieno soggetti ad una maggior
tassa ai bollo al momento della loro formazione, saranno scritti :
« a) Su carta bollata da centesimi 10, se il merito
del giudizio non eccede lire trenta ;
« i) E su carta bollata del valore rispettivamente
prescritto dalle leggi vigenti per gli atti m i giudizi
avanti i pretori e i tribunali civili, secondochè il merito dell'affare sia di competenza pretoriale o superiore. «
Poi avvi un'altra parte che riguarda il capitolo IV ;
ma di questo non è qui il luogo di parlare.
L'onorevole Barazzuoli ha facoltà di parlare onde,
svolgere questa sua proposta.
BARAZZUOLI. Dirò poche parole a sviluppo dell'articolo che ho proposto.
La Camera sa che il giudice conciliatore, istituzione
venuta a noi col Codice di procedura civile, ha due
distinte qualità : può essere giudice, e anco paciere
fino alla somma di lire trenta ; al di là di questa somma
interviene sempre come paciere.
Questa istituzione ha fatto, fino dal suo principio,
buona prova, come risulta dai dati statistici che mi
farò un dovere di comunicare alla Camera.
A forma della legge 14 luglio, articolo 19, paragrafo
1, tutti gli atti i quali si riferiscono a procedimenti
per conciliazione, si scrivono su carta bollata da centesimi 10 o si tratti di atti in procedimenti in cui il
conciliatore esercita l'ufficio di giudice, o si tratti dì
atti in procedimenti, nei quali egli non esercita che
l'ufficio di conciliatore e che possono avere un'importanza straordinaria. Imperocché è noto che, a forma
del Codice di procedura civile, si può andare in conciliazione anche per affari il cui merito superi d'assai
qualsiasi competenza giudiziaria. Pensando io al modo
di potere aggiungere qualche sorgente legittima all'entrata della tassa di registro e bollo, mi è sembrato
che si potesse cavare un qualche utile non ispregevole
anche dalla materia dei procedimenti di conciliazione.
Quindi a me è parso che, tenendo fermo il bollo di
centesimi 10 per gli affari i quali non eccedano il
merito di lire 30 che rientrano nella competenza del
giudice conciliatore, si potesse aumentare il valore
della carta bollata per gli atti in quei procedimenti
che riguardare affari aventi un merito superiore alle
lire 30. A me è sembrato che fosse conforme al principio di giustizia lo stabilire un diverso valore per la
carta da bollo ; mi è sembrato altresì che, tenendo
ferma la carta da 10 centesimi anche per quei procedimenti di conciliazione che possono riguardare affari
di molte e molte migliaia di lire, la tassa non sia proporzionata al servizio che rende la società.
Il ministro di finanze (il quale certamente conoscerà
i dati statistici in questa materia) non può ignorare
che dinanzi ai giudici conciliatori sono spesso portati
in conciliazione a'ffari i quali eccedono d'assai il merito delle lire 30, affari che non di rado riescono conciliati, e privano così l'erario d'introiti che altrimenti
avrebbe laddove la conciliazione non avvenisse, e fosse
trattata la cosa in contenzioso davanti ai tribunali
competenti.
Se la Camera me lo permette, per dare un'idea approssimativa dell'importanza anco finanziaria della
mia proposta, io leggerò alcuni cenni statistici che ho
desunti dalla statistica ufficiale resa di pubblica ragione dal procuratore generale della Corte d'appello
di Firenze, per la giurisdizione di questa Corte.
Nel 1867, le cause di conciliazione commerciali e
civili introdotte presso i conciliatori nella giurisdizione della Corte d'appello di Firenze, sommarono a
18,733 ; le conciliazioni per un valore non eccedente le
lire 30 ammontarono a 4784 ; le sentenze pronunciate
a 5170; le conciliazioni per un valore eccedente le
lire 30 a 518; le cause pendenti, tra le quali hanno un
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posto cospicuo anco quelle d'un merito superiore alle
lire 30 a 18,171.
Voglio poi avvertire la Camera che nell'anno anteriore, che era il primo in cui veniva attuata l'istituzione
dei conciliatori, nella giurisdizione della detta Corte
d'appello si ebbero solo 7074 affari, il che vuol dire
che è quadruplicato il lavoro.
Lo stesso può dirsi a riguardo della statistica contenuta nel discorso inaugurale del procuratore generale della Corte d'appello di Lucca ; da cui pure apparisce come la finanza abbia interesse nel sottoporre ad
una carta ui maggior valore gli atti i quali riguardano
procedimenti per conciliazioni di un merito superiore
alle lire 30, e le cifre che io ho letto mi sembrano che
siano sufficienti a dimostrare il mio assunto.
Per altro, considerando come occorra favorire l'incremento della istituzione dei giudici conciliatori, io
dichiaro di accettare l'emendamento al mio articolo
proposto dall'onorevole Martelli-Bolognini, il quale
proporrebbe di stabilire la carta di centesimi cinquanta
per tutti i procedimenti, il merito dei quali ecceda le
lire 30, perchè in questo modo, mentre l'erario potrà
ritrarre qualche utile non ispregevole da questo aumento di tassa, non si distoglierà il cittadino dal profittare di questa, che è una provvida, anzi provvidissima istituzione.
Mi è stato fatto supporre che l'accettazione delia
mia proposta fosse per procacciare, anzi che un vantaggio, un disutile all'erario, in quanto che collo stabilire in cinquanta centesimi la carta bollata da usarsi
nei procedimenti dinanzi ai conciliatori, verrei in questo modo a privare l'erario di proventi maggiori che
ha dalle copie che si estraggono dai verbali di conciliazione, e che, secondo le leggi vigenti, hanno il valore degli atti privati riconosciuti in giudizio, pei quali
è necessaria la carta eia bollo da una lira. Il mio emendamento per altro non vulnera menomamente le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 3, numero 8, in
quanto che io non ho fatto che ripetere i termini precisi del paragrafo 1 dell'articolo 19, la cui disposizione è affatto indipendente dal disposto del n° 8 del
paragrafo 3, il quale parla delle copie autenticate
anco dei verbali di conciliazione, pei quali si richiede
la carta da bollo di una lira. Quindi l'accettazione del
mio emendamento, mentre per tutti gli atti che si
fanno nei procedimenti di conciliazione assicurerebbe
un provento maggiore di quello che attualmente si
percepisce dall'erario, non vulnererebbe menomamente
le disposizioni del n° 8, del quale ho testé data lettura, e che stabilisce una tassa maggiore pei verbali di
conciliazione.
Farmi perciò provato che la finanza dall'accettazione della mia proposta ritrarrebbe un vantaggio
piuttosto considerevole, che andrebbe crescendo di
anno in anno senza che d'altra parte venisse in conto
alcuno a pregiudicarsi l'istituzione dei giudici conci-
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liatori, della quale la Camera tutta sarà gelosa, come
10 sono io, che per certo ndn avrei fatto proposizione alcuna la quale potesse anche lontanamente porre
in pericolo questa istituzione, che è cominciata sotto
prosperi auspicii e va ogni giorno sviluppandosi e progredendo.
PRESIDENTE. Mi pare che l'onorevole preopinante
abbia dichiarato che accetta l'emendamento del deputato Martelli-Bolognini. Per tal guisa la proposta Barazzuoli verrebbe completamente surrogata da questo
emendamento. Ne do lettura :
« Gli atti, i decreti, le sentenze e le copie nei procedimenti che si agitano davanti ai conciliatori, quando il
merito del giudizio sia indeterminato o superiore alle
lire trenta, e tutti gli atti scritti che si presentano
negli stessi procedimenti, quando non sieno soggetti
a una maggior tassa di bollo al momento della loro
formazione, saranno scritti su carta bollata da centesimi cinquanta. »
L'onorevole Martelli-Bolognini ha facoltà di svolgere questo suo emendamento.
iAKTELLi-BOLOGftim. Dirò poche parole alla Camera
dopo quanto ha detto l'onorevole mio collega Barazzuoli.
Lo scopo che mi sono prefisso, proponendo l'emendamento all'articolo che aveva proposto l'onorevole
Barazzuoli, è ben semplice. Io ho osservato come nella
legge del 1868 è prescritto che tutti i registri che sono
tenuti dai cancellieri dei conciliatori debbano essere
in carta da bollo di 10 centesimi, eccettuato soltanto
11 registro marcato da lettera O, nel quale si trascrivono i processi verbali delle conciliazioni che si fanno
quando il merito della causa è indeterminato o superiore alle lire 30. In questo solo caso la carta deve
essere del valore di centesimi 50. Però, sebbene nell'originale del conciliatore la carta sia di centesimi 50,
l'avviso per la chiamata in conciliazione cade sotto la
disposizione dell'articolo della legge del 1866, ed è
sottoposto soltanto alla tassa di centesimi 10, e così
tutti gli altri atti che si presentano e si trascrivono
davanti al conciliatore, anche quando il inerito è superiore alle 30 lire, hanno pure luogo in carta da centesimi 10.
Ora, io accettando il principio da cui era mosso l'onorevole Barazzuoli, ho ben volentieri aderito a presentare quest'emendamento, dal quale risulterebbe che
tutto queste carte, quando si tratta di conciliazione
vera e propria, e non di contenzioso, dovessero essere
scritte per conformità in carta da centesimi 50. È ben
vero che, come ha notato l'onorevole Barazzuoli, le
copie autentiche dei verbali di conciliazione debbono
essere trascritte in carta da una lira. Ma il mio emenda«
mento non toglie alla finanza anche questo vantaggio ;
lasciando stare che tutti quegli atti, i quali, al momento
della loro formazione, sieno già soggetti ad una tassa
maggiore, lo sieno anche dopo aggiunto quest'articolo
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,
alla legge attuale. Quindi io non poteva aceeettare la
distinzione che l'onorevole Barazzuoli aveva fatta, che,
cioè, secondo che le cause che si trovavano davanti
al conciliatore, fossero per merito di competenza dei
tribunali civili o dei pretori, dovessero far sì che gli
atti che vi si presentassero fossero scritti su carta bollata da centesimi 50 o da una lira a seconda di questa
destinazione. Perchè in generale trattandosi di un magistrato speciale, come quello dei conciliatori, era più
difficile l'introdurre questa modificazione nelle cancellerie dei conciliatori, le quali non sono altro in fine dei
conti che le segreterie dei municipi.
Ma se all'incontro ci si limita soltanto ad avere
due sole condizioni diverse; quali sono quelle delle due
essenziali qualità che ha il giudice conciliatore, quella
cioè di giudice vero e proprio, e l'altra di conciliatore,
allora è ben facile a vedersi come anche le cancellerie
possano facilissimamente abituarsi a questa differenza
di tasse che esisterebbe da dieci a cinquanta centesimi
negli atti relativi a ciascuna delle attribuzioni del giudice a cui servono. Ecco perchè allora io ho creduto
eli presentare l'emendamento. Tuttavia rileggendolo
credo che potrebbe essere modificato, in quanto ini è
sfuggita la parola sentenze, che non ha luogo, perchè i
conciliatori in questo caso sentenze vere e proprie non
le possono dare in quanto il merito eccede la competenza loro. Quindi dovrebbe essere tolta la parola sentenze, e meglio anche potrebbe redigersi l'articolo nel
seguente modo :
« Tutti gli atti che si presentano nei procedimenti
avanti ai giudici conciliatori quando non siano soggetti
ad una maggior tassa di bollo al momento della loro
formazione, e quando il merito sia indeterminato o superiore alle lire 30, saranno scritti su carta bollata ci
centesimi 50. »
Pregherei l'onorevole commissario regio e la Commissione a voler accettare quest'articolo, il quale mi
pare che rechi non piccolo vantaggio all'erario senza
per niente danneggiare l'istituzione, la quale, come ha
detto l'onorevole Barazzuoli, ha fatto finora così buona
prova.
PRESIDENTE. Chiedo se l'emendamento proposto dal
deputato Martelli-Bolognini sia appoggiato.
(È appoggiato.)
L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.
CORSI, relatore. La Commissione dichiara di accettare l'emendamento Bolognini nella seconda formola
che è stata letta da esso. Non ho veruna osservazione
in contrario.
FlNILI, commissario regio. Anche per parte del ministro delle finanze debbo fare la stessa dichiarazione.
PRESIDENTE. L'onorevole deputato Minervini ha chiesto di parlare su quest'emendamento.
MINERVINI. Mi è dispiacevole casa che le istituzioni,
le quali sono dal successo guarentite, si vogliano toc-
;
care all'occasione di una legge di finanza, e di una
legge di finanza fatta in un momento di necessità.
io vi proverò che i due emendamenti non possono
stare nella formola colla quale sono redatti, perchè
portano una confusione tale che si può, ammettendoli,
schivare.
PRESIDENTE. Non vi sono due emendamenti. Non vi
è più che una proposta sola,
MIMIRVIM. Io le combatto entrambe, sebbene ora
compenetrate in una.
Per me sta che sia la prima, sia la seconda formola
della proposta Bolognini non possano essere accolte,
perchè esse non corrispondono all'idea che si vuole
attuare.
Brevemente : che cosa voglia l'onorevole Barazzuoli,
che cosa voglia l'onorevole Bolognini, lo sappia la
Camera : vogliono che l'istituzione dei conciliatori sia
unica, mentre è invece divisa in due distinte destinazioni che non si possono invadere, ne confondere l'una
colPaltra, poiché l'istituzione precedente con questa
distinzione ha dato dei buoni risultamenti.
Vi ricorderete quanta guerra si fece allorquando
noi proponevamo che questa istituzione, la quale fece
buona prova nei nostri paesi, fosse adottata, Noi abbiamo dovuto sostenere una lunga battaglia; abbiamo
vinto; e l'onorevole Barazzuoli co'suoi dati statistici
non ha potuto fare a meno di venire dichiarando che
quest'istituzione ha fatto buona prova nella gentile e
colta Toscana, e me ne gode l'animo.
Ora le buone istituzioni, quando hanno fatto buona
prova, lo devono massimamente alla loro origine, ai,
loro principii. Toccate questi principii e le adulterate,
e quando le avrete adulterate, voi, invece di avere la
progressione degli atti, ne avrete una diminuzione.
Ed invero, che cosa sono i conciliatori ? Sono una
magistratura la quale interpone il suo ufficio di paciere ; e per questa magistratura, dirò, paternale, la
società non deve dire che ha uopo di spesa, imperocché non è retribuita per un servizio, che si stima essere un dovere umanitario-civile. Questa magistratura
non presta un servigio, si propone un'opera filantropica, quella, cioè, di spegnere le piccole liti le quali
tormentano le piccole fortune, le piccole paci domestiche, che pure sono di altissimo interesse : ha poi il
compito di prevenire ogni lite fra cittadini che nelle
loro divergenze, di qualunque valore, spontanei invocano l'opera dell'amico, del conciliatore. E questa istituzione, nei paesi di dove ci venne, aveva la esenzione
da ogni bollo e da ogni tassa di registro. E così sta pure
sancito nel Codice che la estese a tutta Italia. Come
l'onorevole Corsi, quando si opponeva all'aumento
sulle successioni oltre il decimo grado, vi diceva : signori, si è posto il dieci e basta ; così dico io, che voi
dovete anche rispettare questo piccolo elemento. Esso
è qualche cosa di sacro, e non dovete toccarlo. Il con-
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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7
ciliatore ha due facoltà, quella conciliatrice e quella
di tribunale. Come tribunale ci sono quei dieci centesimi introdotti, non dalla legge, ma dal decreto del
1866, perchè prima d'allora non c'era ne carta bollata
nè altro impiccio di registri, ed i conciliatori erano
assolutamente una specie di giudici familiari. Ed il
volere a cotesti giudizi familiari imporre le spese che
si pongono pei giudizi dei tribunali è un pervertire la
istituzione. Però con quei dieci centesimi la cosa non
ha potuto avere grandi conseguenze e ci possono stare,
sebbene in opposizione del Codice generale del paese.
Ma, si dice, nelle conciliazioni le quali riguardano
valori di una certa importanza, perchè mettere i dieci
centesimi, non i cinquanta? La ragione è semplice: il
conciliatore, quando non dà sentenza, non è che un
paciere. Egli è un galantuomo che si mette fra due litiganti per vedere di comporre il loro dissenso. Ed in
vero, se il conciliatore manda a chiamare uno, e questi
non si presenti, può forse egli costringerlo a presentarsi dinanzi a lui ? No di certo ; ciò però non si avvera, quando deve giudicare con cognizione e nella
sfera della sua competenza ristretta alle lire 30 e non
oltre ; nel qual caso egli determina la contumacia e
pronuncia prò tribunali. Ma quando, o egli chiami le
parti dinanzi a sè, o queste spontaneamente comparissero unicamente per la conciliazione, la sua intromissione non avviene che per la volontà delle parti
stesse.
Ora, come volete che questo atto di giurisdizione
volontaria sia soggetto ad una tassa eli 50 centesimi
per ogni atto, decreto o sentenza, mentre non ci possonQ essere in linea conciliativa nè atti, nè decreti, nè
sentenze ?
E notate che diceva bene colui che si opponeva a
questa proposta di aumento, obbiettandovi che voi per
tal modo impedireste le conciliazioni. Invero, quando
voi diate agli atti conciliativi ed essenzialmente volontari le ambagi, e fastidi, e norme, e quindi le tasse di
un processo, tutti rifiuteranno questo modo di composizione.
Il conciliatore, udite le parti, dà opera a conciliarle:
se*ìa conciliazione si opera, non resta che la redazione
di un verbale. Codesto atto è un servigio ; nulla costa
allo Stato l'opera del conciliatore, che non ha stipendio, ma la confezione e la conservazione di quell'atto
compitore, che è il verbale, è un servizio burocratico,
e la legge ha preveduto a doversi bollare e pagare.
Stiamo alla legge.
Questi verbali sapete che spesa apportino ? Essendoci la legge, sono soggetti alle tasse corrispondenti.
Ebbene, finché non avete il verbale, questa spontanea presentazione delle parti qual diritto può mai
darvi a pretendere bollo o spesa qualunque? Niuno
per fermo, essendo lina pacificazione e non una sentenza quella che ne deriva ed alla quale, sebbene l'opera del conciliatore intervenga, non è meno vero che
derivi dall'accordo delie parti ; niuna verso l'altra soccombe, e quindi quel bollo e quelle spese che venite
proponendo, sarebbero una pena a chi iniziò il moralissimo concetto di conciliarsi, anziché venire all'attrito di una lite.
La conciliazione favorisce la moralità, spegne le
ire e i danni, e voi vorreste contrariarla per un gretto
guadagno fiscale, senza titolo e senza diritto ad imporlo ? Innanzi al conciliatore non vi sono atti, difese,
nulla di processo. Se la comparsa innanzi al conciliatore la circondate di fastidio, di spesa o di tassa, le
parti o non ci andranno, oppure, invece di scrivere,
parleranno ; perchè in una conciliazione si può benanche prescindere dal presentare atti, e si può dire
l'occorrente nel verbale. E nell'un caso e nell'altro, lo
scopo propostosi dagli onorevoli proponenti verrebbe
a mancare di certo, se non vogliate tassare le parole^
le sillabe.
E poi vi diceva l'onorevole Bolognini, ed aveva anche detto l'onorevole Barazzuoli: gli atti, i decreti e
le sentenze. Ma atti non ce ne sono, decreti non ce ne
sono, sentenze neppure; cosicché, se levate queste parole dall'uno e dall'altro emendamento, io non so capire quale sia l'atto, la sentenza, il decreto ed altro,
che si possa fare per queste conciliazioni. Questa magistratura è quasi un onorevole munus puUicum essenzialmente onorifico e gratuito. Sicché non potete, a
nome dello Stato che nulla paga, volere che i cittadini
paghino senza titolo e senza ragione.
A differenza del conciliatore che non è pagato, il
cancelliere, che è un ufficiale pubblico, ha bisogno di
carta per l'opera a prestare, ed ecco perchè la sentenza, nella linea contensiva, e il verbale di conciliazione, nella linea conciliativa, sono dalla legge esistente tassati.
Notate poi, che ci sono le tasse progressive; di modo
che, se c'è un verbale di conciliazione che contenga un
accordo per 100,000 lire, si paga la tassa come di
scrittura privata riconosciuta, e sopra il suddetto va-,,
lore. E non vi basta?...
Ora, se questo è vero, io pregherei gli onorevoli Bolognini e Barazzuoli a ritirare questi emendamenti, e
mi addoloro che fossero stati accettati dalla Commissione e dal commissario regio, imperocché tenderebbero a falsare una istituzione che funziona bene, e che,
altamente utile alla moralità pubblica, conviene proteggere e favorire, e non contrariare.
Detto questo, io non aggiungerò altro, sperando che
i proponenti e l'onorevole commissario regio e l'onorevole Corsi vogliano esser buoni a ritirare questa
proposta, la quale animata da laudabile scopo, contraria lo scopo stesso, e falsa una istituzione moralissima, nel momento in cui spande la sua provvida influenza per l'ordine, perla pace domestica e per la pubblica moralità. ( Accolla : Bene !)
CANCELLIERI. Domandai la parola quando ho sentito
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TORNATA DEL 12 MAGGIO 1868
spiegare all'onorevole Barazzuoli la ragione del suo
emendamento o, meglio, quando dichiarava accettare
quello presentato allo stesso fine dall'onorevole Bolo•gnini. Allorché poi il commissario regio e l'onorevole relatore dichiararono accettare l'emendamento
Bolognini ne fui maravigliato, e mi convinsi dell'equivoco in cui caddero entrambi.
Pare a me che il testo, come l'ha presentato l'onorevole Bolognini, non potrebbe stare con la nostra legislazione. Ed invero l'emendamento Bolognini dice :
« Gli atti, i decreti, le sentenze e le copie... »
PRESIDENTI. Onorevole Cancellieri, intende ella parlare sull'ultima redazione presentata ?
CANCELLIERI. Non è quella stampata ?
PRESIDENTE. No, è stata modificata. Ne ha dato lettura egli stesso, pure tornerò a leggerla.
( Vedi sopra.)
CANCELLIERI. La mia osservazione ha luogo eziandio
su questa nuova redazione. Fo osservare alla Camera
che per l'articolo 70 del Codice di procedura civile, la
competenza del conciliatore è limitata soltanto alle
cause mobiliari del valore inferiore alle lire 30, e leggo
l'articolo.
« Sono di competenza dei conciliatori tutte le azioni
personali civili e commerciali, relative a beni mobili,
il valore delle quali non eccede le lire 30. »
Che si direbbe se in questa legge si parlasse di cause
di competenza dei conciliatori per valore indeterminato ? Ma come mai ci può esser competenza dei conciliatori nelle cause di valore indeterminato, ovvero
eccedente le lire 30 ? Un testo che ammettesse cotali
ipotesi non potrebbe aver giammai applicazione, perchè contraddetto dalla legge di procedura civile.
Nell'intenzione degli onorevoli proponenti, del commissario regio e del relatore, si vorrebbe forse avere
riguardo alle semplici conciliazioni, che sono propriamente transazioni od amichevoli accordi volontariamente fatti dalle parti mercè l'interposizione dei conciliatori.
Se tale fosse stata la loro intenzione, si dovrebbe
proporre un testo che distingua la tassa per i processi
verbali di conciliazione da quella per gli atti dei procedimenti contenziosi presso i conciliatori.
Non fo attualmente questione sulla tassa o sulla misura di essa. Ho voluto solamente rilevare l'inesattezza
del testo che si proponeva, poiché non sarebbe proprio
della dignità della Camera lo ammettere, in una legge
di finanza, delle ipotesi impossibili a verificarsi, e che
starebbero in contraddizione colla vigente legge di
procedura civile. Dopo ie osservazioni che ho avuto
¿'onore di esporre, credo che gli onorevoli proponenti,
commissario regio e relatore della Commissione, vorranno formolare il testo in modo che non si parli nè di
giudizio nè di contenzioso, e semplicemente si contemplino i verbali delle conciliazioni, ossia degli esperimenti di conciliazione fatti dinanzi ai conciliatori.
SESSIONE 1 8 6 7 — CAMEBA DEI DEPUTATI —
Discussioni.
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CATUCCI. Io credo che le osservazioni fatte dall'onorevole Cancellieri siano troppo serie e giuste, perchè
la Camera non le accolga ; e prego gli onorevoli relatore ed i proponenti Martelli-Bolognini e Barazzuoli a
modificare le loro proposte almeno, se non vogliono
ritirarle.
Anzitutto, o signori, badiamo alle dizioni degli articoli; non pregiudichiamo i principii legislativi o delia
competenza.
L'onorevole Cancellieri bene faceva avvertire che
altro è la conciliazione, altro è il contenzioso innanzi
al conciliatore medesimo : ora la seconda dizione fatta
dall'onorevole Martelli-Bolognini cade ancor essa nell'errore, allorché parla confusamente dell'una e dell'altra, quandoché sono materie assai distinte fra loro.
L'onorevole Martelli-Bolognini anche modificando la
sua proposta, soggiunge queste precise parole:Sul merito del giudizio, sia questo indeterminato o superiore
alle 30 lire. Ma, Dio mio ! innanzi ai conciliatori non si
può parlare di giudizio di valore indeterminato o superiore : la competenza è fissata dalla legge sino a lire
30 : quindi appena l'obbiettivo è indeterminato o superiore a lire 30, nell'un caso e nell'altro non vi può
esser più giudizio innanzi ai giudici conciliatori: come
dunque lasciarsi passare una dizione così erronea ?
Se poi l'onorevole Martelli-Bolognini intende parlare
degli atti di pura conciliazione, ed allora in questo
caso non si può discorrere dì giudizio indeterminato o
superiore alle lire 30, ma era d'uopo di usarsi altre
frasi, ma non mai di giudizi : lo ripetiamo, se vi è
azione giuridica in movimento che sia di valore indeterminato o superiore a lire 30 non possiamo più
adire il giudice conciliatore, ma il tribunale ordinario.
Prima di venire a vedere, se debbano o no questi atti
esser colpiti da tassa, bisogna studiar prima la locuzione dell'articolo. Se vogliamo aiutar la finanza cogli
atti che si fanno innanzi al giudice conciliatore come
giudice, e anche come paciere, signori, noi faremo un
buco nell'acqua.
Chi non sa che questa istituzione fu originata per la
garantia degli interessi medesimi a favore delle classi
poverissime ? Vorremo noi insomma mettere la tassa
sulle lagrime; vorremo mettere la tassa sopra una
vertenza di poche lire, di 2, di 5 e di 6 lire ; in questioni infine dove la somma più forte è quella di 30
lire ? Ma, dico, prima di venire a vedere se gli atti che
si fanno innanzi ai conciliatori debbono oppure no
esser tassati, io prego gli onorevoli proponenti dell'emendamento a modificare la -dizione nel senso di distinguere la competenza del conciliatore come giudice,
e la competenza del conciliatore come paciere.
Dopo questo esame che riflette la dizione legislativa, scenderemo all'altro esame che riflette la tassa.
E sin da ora mi piace di pregare la Camera a ben ponderare l'argomento in cui versiamo, cioè la classe povera, i piccoli interessi, e ciò dal lato giuridico : dal
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7
Iato morale poi osservo che la nuova tassa che vuoisi
imporre, a prescindere che allontanerà le conciliazioni, il che è grave danno nella comunanza civile, diminuirebbe alla finanza quell'introito che oggi riscuote
dalle conciliazioni medesime.
Fatte queste brevi osservazioni, io ho fiducia fondatissima che la Camera non modificherà per nulla la vigente legge di registro in proposito.
In ogni modo, cominciamo prima a formolar bene
l'articolo, e poi vedremo se questi atti debbono o no
andar soggetti a tassa.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.
DE FILIPPO, ministro di grazia e giustizia. Io sono
di ac@ordo con gli oratori che hanno parlato da questa parte delia Camera. (.Accenna a sinistra) L'istituzione dei conciliatori è diretta realmente ad agevolare
questi giudizi di tenuissimo valore, sicché ricordo aUa
Camera che ci fu anche questione quando fu stabilita
la tassa di 10 centesimi, poiché il ministro di grazia e
giustizia attenendosi all'origine dì questa istituzione
non avrebbe voluto assentirvi.
Anzi credo che nella procedura vi era dapprima un
articolo nel quale si sanzionava questo concetto, che
simili giudizi fossero esenti da qualunque tassa di registro e di bollo ; poi il ministro delle finanze impose
una tassa di soli 10 centesimi, al di là della quale io
per verità non potrei consentire. Quanto però all'emendamento presentato ora alla Camera, indubitatamente bisogna fare una distinzione.
Il giudice conciliatore ha una doppia funzione da
esercitare : quella di giudicare e quella di conciliare.
Ora, io non m'indurrei ad accettare che si modificasse l'attuale stato di cose, per quanto riguarda gli
atti che si fanno davanti ai giudici conciliatori come
giudici. Ma credo si possa discutere se qualche cosa
convenga fare quando si tratta di conciliazioni in cui
le parti si presentano per avere una specie di giudizio
arbitramentale prima di adire i tribunali. Quosto esperimento è obbligatorio in Francia, ma presso di noi è
un atto spontaneo, sicché potrebbe forse permettere
un aumento di tassa. Pure dichiaro francamente alla
Camera che, anche in questo secondo ordine di atti,
se* si vogliono impedire al possibile le liti, non bisogna ostacolare, ma favorire la presentazione delle
parti dinanzi ai giudici conciliatori per venire ad una
conciliazione.
Ora, quando si mettessero delle forti tasse e delle
forti spese perchè questo componimento avesse luogo
dinanzi ai giudici, conciliatori, io credo che, se la
finanza si avvantaggerebbe per qualche poco, da un'altra parte si farebbe molto danno alla società, moltiplicando i giudizi.
Ho creduto regolare fare queste dichiarazioni, rimettendomi del resto alle deliberazioni della Camera.
:
PRESIDENTE. L'onorevole Martelli-Bolognini ha facoltà di parlare.
1ARTELLI-B0LGGMM. Io mi permetto di fare osservare alla Camera che forse il mio emendamento non
venne inteso, poiché gli appunti che contro di esso
furono mossi, sia dagli onorevoli Minervini, Cancellieri e Catucci, che dall'onorevole guardasigilli, non
mi sembra che giungano menomamente ad intaccare
ciò che io volli scrivere.
Io ho bene divise le due attribuzioni del giudice
conciliatore. Ho cominciato dal dichiarare che non
intendo menomamente di toccare a ciò che concerne
la competenza vera e propria dei conciliatori, ossia la
materia contenziosa ; quanto a questa mi unisco perfettissimamente agli onorevoli preopinanti nel dichiarare che bisogna cercare tutti i mezzi possibili perchè
il povero possa ottenere giustizia senza spesa, o colla
minore possibile : ma, osservando però come in fatto,
dopo la legge dei 1866, siano soggetti al bollo di centesimi 10 tutti gli atti in materia contenziosa dei giudici conciliatori, e solo il registro marcato di lettera C,
nel quale s'iscrivono i verbali delie conciliazioni fatte
quanto al merito e indeterminate, o superiori alle
lire 30, ossia quando vi è quella seconda attribuzione
, del conciliatore, la vera e propria conciliazione, allora
devono essere scritti in carta da centesimi 50.
Ora io diceva, siccome l'originale deve essere scritto
in carta da centesimi cinquanta, perchè non lo sarà
pure l'avviso con cui si chiama un individuo a presentarsi al conciliatore ?...
Voci a sinistra. Ma non vi è avviso !
PRESIDENTE. Li prego di non interrompere.
(I deputati Melchiorre, Mazzarella e Marsico domandano di parlare.)
MARTELLi-BOLOGMM. Mi permettano di osservare che
in alcuni casi questi si presentano spontanei ; ma vi
sono pur troppo dei casi nei quali non si presentando
spontanei, e si recano agli uffìzi dei conciliatori degli
individui richiedenti che l'usciere comunale porti un
avviso onde invitare un altro a presentarsi davanti ai
conciliatore allo scopo di conciliare un affare.
Io sarei in grado di citare moltissimi casi di fatti
successi, eppure cotesti atti sono soggetti al bollo di
10 centesimi invece di 50. Accade talvolta che si debbano produrre dei documenti davanti a questi conciliatori per la tentata conciliazione; e, riguardo a questi documenti, a termini della legge del 1866, basta
che essi sieno in carta bollata di 10 centesimi se non
sono soggetti a bollo maggiore al tempo della loro registrazione. Io credeva che si potesse benissimo portare a 50 centesimi anche il bollo di cotesti atti.
Faccio poi osservare che infatti si è verificato come
moltissime conciliazioni operate davanti a giudici conciliatori, almeno nelle nostre provincie, hanno avuto
un merito così importante da surrogare con un semplice verbale, il quale è soggetto alla sola tassa di re-
— 5911 —
«ysaanr?.»*
'»«mussa « K »
TORNATA DEL 12 MAGGIO 1 8 6 8
gistro di due lire (non progressiva come è stato detto),
tri giudizi. Perciò è meglio lasciar le cose come sono.
d a surrogare, dico, delle contrattazioni, le quali avreb-
Tanto più, che per tutto questo procedimento n o n si
bero dovuto avere luogo per atto pubblico
e che sa-
parla di spese, perchè noi vogliamo farne sorgere per
rebbero stati così soggetti a maggiore tassazione d'i
mezzo di questa legge che ora facciamo? Lasciamo le
chieder
cose come si trovano, e cerchiamo di agevolare le parti,
troppo d o m a n d a n d o che tutti questi avvisi, questi atti
affinchè giungano al verbale. L'importante per noi è
e tutto quello che potesse occorrere davanti ad u n
che, fiscalmente parlando, si abbia il verbale, perchè,
registro e bollo. Per il che m i pareva di n o n
giudice conciliatore, nelle sue attribuzioni di concilia-
avendo questo, abbiamo quel pagamento, che la legge
tore e non di giudice, dovessero essere soggetti alla
h a fissato. Se noi mettiamo degli ostacoli alle parti,
tassa di bollo di centesimi 50. M i pare che quando c'è
perchè si distenda il verbale, noi verremmo, per quei
merito necessario di oltrepassare le competenze dei
pochi centesimi che si otterrebbero a riguardo degli
conciliatori, quando si p u ò risparmiare tutte le spese
avvisi e di qualche altro incidente, noi verremmo, dico,
di procedura, e tutte le altre che vengono nei compro-
a perdere quella tassa, che si ha per mezzo del verbale
messi speciali, che si fanno negli altri modi davanti al
di conciliazione. Perciò io credo che faremmo bene a
notaio pubblico, si possa anche
lasciare le cose come si trovano, senza nulla aggiun-
andar soggetti a pa-
gere, e in questo m o d o mostrerete almeno che, mentre
gare 5 0 centesimi di tassa.
Per queste semplici ragioni soltanto io aveva pre-
pensate alla finanza, n o n trascurate però anche gli
sentato questo emendamento pel quale mi rimetto alla
interessi delle parti, affinchè giungano alla concilia-
saviezza della Camera.
zione.
D u n q u e io prego gli onorevoli Barazzuoli
PRESIDENTE. Mantiene il suo emendamento ?
PRESIDENTE. H a la parola l'onorevole Mazzarella,
MAZZARELLA. P e r dire il vero, avrei desiderato prendere la parola per proporre che fossero tolti anche
quei 10 centesimi, che coll'altra legge furono
messi
per gli atti dinanzi ai giudici conciliatori ; m a , siccome
vedo che sarebbe impossibile riuscirvi, ne ho
abban-
donata l'idea.
PRESIDENTE. L'onorevole Plutino desidera di rispondere qualche cosa ?
PLUTINO AGOSTINO. Dietro
le cose dette dall'onore-
vole Mazzarella io rinunzio alla parola.
PRESIDENTE.L'onorevole Bolognini intende fare qualche osservazioDe?
MARTELLI BOLOGNINI. D o p o di questi contrasti ritiro il
L'onorevole guardasigilli ha detto delle parole assai
ragionevoli ed importanti, per far comprendere come
dobbiamo fare una
e Mar-
telli Bolognini di ritirare il loro emendamento.
MARTELLI-BOLOGNINI. L o mantengo.
distinzione esatta, precisa, ferma
da principio a fine fra quanto riguarda il
mio emendamento.
PRESIDENTE. O r a viene in discussione l'articolo 12
che ho già letto.
giudizio,
A quest'articolo 12 si vorrebbe dall'onorevole Can-
e ciò che riguarda la parte di conciliazione nanti il
cellieri fare un'aggiunta, la quale verrebbe a capo del-
conciliatore. P e r quel che concerne il giudizio fino alle
l'articolo.
lire trenta è inutile parlarne. Quanto a quello che ri-
L'aggiunta sarebbe la seguente :
guarda la conciliazione, l'importante,per la parte fiscale,
« L e disposizioni del numero i, paragrafo 1 arti-
è il verbale, che dinanzi al conciliatore si viene a re-
colo 19 della legge sono estese ed applicate alle cause
digere. P e r siffatto verbale c'è la legge, che stabilisce
promosse davanti i pretori, ed il cui valore n o n ecceda
quello che si deve pagare per carta bollata, per re-
lire cento. »
gistro, e per altro. S u questo non può sorgere questione.
E credo, che gli onorevoli Martelli-Bolognini e Baraz-
L e disposizioni del numero 1, paragrafo 1, dell'articolo 19 della legge sarebbero le seguenti :
zuoli convengano in ciò, che pel verbale nulla si ha a
« Gli atti, decreti, sentenze e copie nei procedimenti
dire. M a prima di venire a questo verbale di concilia-
di competenza dei giudici conciliatori, e gli atti e scritti
zione, non si p u ò negare
che u n certo procedimento
ha luogo ; vi può essere per lo m e n o u n
avviso tra le
parti. L a questione quindi cadrebbe solamente su questi atti antecedenti. D o b b i a m o noi stabilire u n a qualche
tassa, una carta precisa per gli atti, che
precedono
il verbale di conciliazione ?
Gli onorevoli Minervini, Catucci
che si presentano negli stessi procedimenti in quanto
n o n siano soggetti ad una maggiore tassa di bollo al
momento della loro formazione. »
L'onorevole Cancellieri h a facoltà di svolgere la sua
aggiunta.
CANCELLIERI. L'aggiunta che ho proposta è di faci-
e il guardasigilli
lissima intelligenza, e non avrà bisogno di grande svi-
ci hanno fatto osservare, che noi dobbiamo far di tutto
luppo ; essa tende precisamente a togliere una con-
per agevolare queste conciliazioni, e far sì che le parti
traddizione che esiste attualmente fra la legge del
ci ricorrano con favore. Se noi mettiamo delle diffi-
bollo ed il Codice di procedura civile.
coltà, n o n faremo altro che rendere diffìcili quei ver-
Nella procedura civile è detto che le citazioni si
bali di conciliazione, che si desiderano per evitare al-
fanno per biglietti in carta libera o per atto formale,
—
5912
CAMERA DEI DEPUTATI —
—
SESSIONE DEL
1867
e si soggiunge che si fanno per biglietto nelle cause di
tiva in ciò che gli atti i quali riguardano interessi
competenza dei conciliatori ed in quelle promosse amaggiori potessero farsi in carta libera, mentre quelli
vanti i pretori il cui valore non ecceda le lire cento.
che riguardano un interesse minore sono soggetti ad
Ora, nella legge di bollo sono colpiti dalla tassa di ! una tassa di centesimi 10.
centesimi 10 gli atti che si fanno nei giudizi di conciHo riconosciuto che nel concetto del legislatore le
liazione, e siccome nulla, fu previsto per le cause dei
cause dinanzi ai conciliatori e quelle davanti ai prepretori infra le lire cento, ne siegue che attualmente
tori infra le lire 100 sono state considerate con eguale
nei giudizi dei conciliatori gli atti sono scritti in carta
benigno trattamento. Si volle per fermo che in quelle
da centesimi 10, mentre nelle cause sino a lire cento
cause di meschini valori non fossero le parti caricate
dinanzi ai pretori tutti gli atti si possono scrivere in
da gravi tasse; anzi, come osservava testé l'onorevole
carta libera.
guardasigilli, di cui invoco l'appoggio in quest'occasione, la legge di procedura civile voleva ragionevolA cotesta contraddizione intenderei ovviare colla
mente che dovessero essere del tutto esenti da tassa, e
mia proposta. Ed avendone conferito anticipatamente
si fu in seguilo e per ragione fiscale che si vollero ascoll'onoreyole relatore della Commissione e coll'onosoggettare a tassa.
revole commissario regio, dessi mi dichiararono essere
disposti ad accettarla. Perciò mi lusingo che senza opCiò posto, ho creduto che, dovendosi ai giudizi dei
posizione 3arà accolta dalla Camera.
pretori infra le lire 100 applicare una tassa, si dovrebbe
applicare quella stessa che fu già applicata pei giudizi
COESI, relatore. L'onorevole Cancellieri parlandomi
avanti i conciliatori.
della sua aggiunta me lo ha spiegato esattamente, come
Non inclinerei poi al partito di lasciare alla discre10 ha spiegato adesso alla Camera, vale a dire egli mi
zione
degli esecutori della legge l'applicazione di queha detto che il suo concetto era questo, che essendoci
sta
o
quell'altra
tassa. Sarei meglio disposto a recealcuni atti che si fanno davanti EÌ pretori in carta
dere,
in
tale
caso,
dalla proposta. Si dica pure, se si
libera, era giusto e conveniente che si sottoponessero
vuole, che le sentenze definitive dovessero scriversi in
alla tassa almeno di centesimi dieci ; ed io che sono
carta di una lira, ma per tutti gli atti del procediqui per procurare, per quanto le mie forze valgano, di
mento, sino a che non si arrivi al definitivo, nelle
far danaro a profitto dell'erario, salva la giustizia, ho
cause infra le lire 100, io non ci vedo ragione per ladichiarato all'onorevole Cancellieri che accettava l'esciare nell'incerto la specie della carta da doversi adomendamento : se non che, facendomi a riflettere più acperare, ed in nessun caso potrei consentire che fossero
curatamente sopra la portata dell'emendamento medesoggette a tassa di bollo maggiore di centesimi 10.
simo, ebbi a riconoscere che esso invece di portare un
aumento all'erario, vi recherebbe una diminuzione ;
Volendomi accostare adunque alle modificazioni
perchè il numero 18' dell'articolo 19 stabilisce che le
della Commissione, io proporrei che restasse l'agcopie delle sentenze dei pretori spedite e autenticate
giunta come l'ho proposta, facendovi solamente eccein qualunque forma dai cancellieri, e dagli altri funziozione per le sentenze definitive, le quali si dovrebbero
nari dell'ordine giudiziario, siano sottoposte al bollo di
scrivere in carta da centesimi 50.
una lira.
Spiego la ragione di questa ultima proposta.
Ora, secondo l'emendamento Cancellieri, questa
Se tutte le sentenze dei pretori per cause di maggior
stessa sentenza da una lira andrebbe al bollo di dieci
valore sono scritte in carta di una lira e gli atti dei
centesimi ; il che non sarebbe poco. Quindi io sono digiudizi si fanno in carta da centesimi 50, trovo convesposto ad accettare l'emendamento Cancellieri, in
niente e logico che in quei giudizi, sui quali la legge
quanto sia formolato chiaramente in questo senso che
permetteva l'uso della carta libera, obbligando adesso a
tutti gli atti, i quali si fanno sino al valore di 100 lire,
scrivere in carta da centesimi 10 tutti gli atti del procedavanti ai pretori, e che attualmente sono in carta lidimento, e così conservando una ragionevole differenza
bera, siano sottoposti al bollo di centesimi 10, salvo le
con quelli de' giudizi di maggior valore che si scrivono
disposizioni di tasse maggiori già esistenti nella legge ;
in carta da 50 centesimi, si dovrebbe conservare uguale
ma non sono disposto ad accettare un emendamento
differenza per le sentenze tassandole in metà di quelle
di maggior valore. Quindi proporrei che la citazione e
11 quale esponga l'amministrazione al pericolo di per?
gli atti del procedimento nelle cause inferiori alle
dere invece di guadagnare nell'accettazione dell'emenlire 100 fossero scritti in carta da centesimi 10, e le
damento Cancellieri.
sentenze definitive in quella di centesimi 50.
CANCELLIERI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Parli l'onorevole Cancellieri.
Spero che l'onorevole guardasigilli, facendo valere i
CANCELLIERI. Quando ho fatto la proposta dell'agprincipii a cui è informata la disposizione della legge
giunta e l'ho spiegata al commissario regio e al relatore,
di procedura civile, voglia parlare in appoggio della
come l'-ho spiegata testé alla Camera, ho guardato più
mia proposta.
ai principii che ai risultati finanziari. Ho guardato ai
PRESIDENTE. Se intende di riformare la sua aggiunta*
principii, inquantochè ho visto una sconvenienza posiscriva questa nuova proposta.
— 5913 —
TORNATA DEL 12 MAGGIO 1 8 6 8
CANCELLIERI. Non devo che completarla colla eccezione sopra indicata.
. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.
DE FILIPPO, ministro eli grazia e giustizia. L'onorevole
Cancellieri ha insistito perchè il ministro guardasigilli
manifestasse la sua opinione anche in questa questione.
Duolmi che questa volta io non possa dare il mio
avviso favorevole al suo, come sulla questione precedente. Io ho sostenuto la prima volta che la legge dovesse rimanere qual è, ed ho provato fino ad un certo
punto che si dovesse nella legge del registro e "bollo
rispettare al possibile la disposizione che era nel Codice di procedura relativamente ai conciliatori. Ora
non è più questione di conciliatori. Ora è questione
di pretori che, come la Camera sa, costituiscono il
primo grado di giurisdizione nella gerarchia giudiziaria : sicché non militano per essi quelle speciali considerazioni che hanno spinto il legislatore ad agevolare
i procedimenti innanzi ai giudici conciliatori.
Però è indubitato che ci ha una lacuna, cui ben accennava l'onorevole Cancellieri. Quando la legge di
registro, allontanandosi da quella del Codice di procedura, stabiliva 10 centesimi di bollo sulle citazioni innanzi ai giudici conciliatori, ometteva di determinare
la tassa per le citazioni e tutti gli atti preliminari, fino
alla sentenza definitiva innanzi ai pretori, per quelle
cause che non eccedessero le 100 lire. Sicché che cosa
si verifica? Avviene che innanzi ai conciliatori che
trattano di cause non al di là di 30 lire, sono le parti
obbligate a pagare 10 centesimi per la carta che serve
per la citazione, indipendentemente dalla sentenza,
mentre per le cause di maggior valore, purché inferiori alle lire 100 che si trattano dinanzi ai pretori,
questi atti preliminari non sono colpiti da alcuna tassa.
Quindi io consento pienamente cóll'onorevole Cancellieri che codesti atti preliminari debbano eziandio
essere soggetti alla tassa di 10 centesimi, ed in conseguenza sulla prima parte del suo emendamento io sono
d'accordo con lui. Ora viene la seconda parte. Egli
dice : bisogna equiparare anche le sentenze dei pretori
a quelle che pronunciano i giudici conciliatori ; e poiché per le sentenze dei giudici conciliatori non v'ha
altra tassa che di 10 centesimi, bisogna tenere la stessa
misura e la stessa stregua per quelle dei pretori. Il
principio, egli aggiunge, è lo stesso trattandosi di
somme minime, vale quanto dire al disotto di 100 lire,
e quindi vorrebbe che non solamente gli atti preliminari fino alle sentenze definitive, ma le sentenze medesime fossero spedite incarta da bollo di 10 centesimi!
In ciò io non potrei assentire. È vero ch'egli, credendo di conciliare la proposta assolutamente negativa
del relatore della Commissione, verrebbefinoad acconsentire che, invece di una lira, ci fosse la tassa di 50
centesimi ; ma io non posso neppure in questi termini
accettare, perchè credo che da un lato bisogna tenere
conto delle conseguenze finanziarie della cosa, e dal
l'altro della differenza che passa tra le due istituzioni
dei conciliatori e dei pretori. Se questa istituzione dei
conciliatori non esistesse, noi non avremmo fatta alcuna distinzione e saremmo venuti gradatamente a.
mettere la tassa secondo le attribuzioni ed i gradi
di giurisdizione. Fatta astrazione dal conciliatore, domando io all'onorevole Cancellieri, se vorrebbe egli
che gli atti per le cause che sono al disotto di lire
100 venissero tassati a 10 centesimi. Egli trae argomento, per confortare la sua proposta, da quello
che io ho sostenuto riguardo ai conciliatori : ma io gli
fo notare che c'è una grande differenza tra una lite
che non oltrepassa le lire 80 e quella che arriva alle
lire 100.
Dunque su questa proposta, io ripeto, opinerei che
la legge restasse tal quale è, e non accetterei l'emendamento proposto dall'onorevole Cancellieri, associandomi precisamente all'opinione della Commissione.
PRESIDENTE. L'onorevole Cancellieri ha fatto un'altra
aggiunta alla sua aggiunta, la quale è così concepita:
« Le disposizioni del numero 1, paragrafo 1, articolo 19 della legge sono estese ed applicate alle cause
promosse davanti i pretori, ed il cui valore non ecceda
lire cento. «
E poi : « Le sentenze, le copie delle stesse e le procure saranno scritte in carta da centesimi cinquanta. »
Chieggo se sia appoggiata questa proposta.
(È appoggiata.)
La metto a partito.
(Non è approvata.)
Veniamo all'articolo 12.
Lo rileggo per metterlo ai voti.
« E abrogata la disposizione di cui al numero 2 dell'articolo 20 della legge sul bollo.
« Sono soggette alla tassa di centesimi 5, stabilita
al paragrafo 1 del detto articolo :
« Le bollette o quietanze di pagamento dei diritti
marittimi o di dogana e dei dazi di consumo a chiunque
appartengano, tenuti in economia o appaltati, e le
quietanze o bollette di pagamento di contribuzioni dirette, devolute allo Stato, alle provincie, ai comuni ed
alle Camere di commercio, per pagamenti non inferiori
a lire 1.
« Pei pagamenti inferiori a lire 1 sarà applicato
a ciascuna bolletta o quietanza il bollo straordinario
da centesimi 1. «
(È approvato.)
« Art. 18. Le quietanze o ricevute ordinarie di cui
parla l'articolo 19, n° 2, della legge sul bollo, le quali
abbiano l'importare di lire 10 o più, o contengano
quietanza senza specificare la somma, saranno fatte in
carta da bollo da 5 centesimi, o saranno munite di una
marca da bollo di centesimi 5.
« In quest'ultimo caso il sottoscrittore della ricevuta
dovrà sempre apporvi la data, e cancellare la marca
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1867
scrivendo una parte* delia sua firma sulla medesima,
prima di consegnarla, e ciò sotto pena di lire 200.
« Sotto la stessa pena è punito il rifiuto di rilasciare
ricevute, il rilascio di ricevute senza bollo o marca, e
la rinnovazione o convalidazione della ricevuta per
mezzo della carta o della marca, fatte dopo rilasciata.
« La specificazione di una somma minore di lire 10,
fatta nell'intento di evitare la tassa, ed ogni altra frode
diretta a codesto fine, saranno punite colla multa di
lire 300, senza pregiudizio delle pene maggiori cui potessero essere soggetti gli autori, in virtù delle leggi
penali.
« S'intenderà per ricevuta ordinaria, agli effetti che
sopra, ogni nota, atto o scritto qualunque rilasciato
per liberazione a qualunque titolo, il quale indichi
quietanza totale o parziale, col pagamento di moneta,
compensazione o accreditamento ;
« Ogni nota, atto o scritto che annulli semplicemente un debito preesìstito o l'atto relativo ;
« Ogni dichiarazione di saldo o altra equivalente
fatta sulle cambiali, conti, note o fatture da chiunque
rilasciate, o le dichiarazioni scritte o impresse con
stampiglia di pagato, saldato, bilanciato, discaricato o
altra equivalente solita a significare pagamento di
denaro ;
« Le ricevute, quietanze e riconoscimenti dati per
pagamenti fatti per o con cambiali, tratte, buoni o altri
atti, e quelle semplici di cambiali, buoni, tratte o altri
atti ;
« Le lettere in qualunque modo inviate per accertare ricevimento di denaro a saldo totale o parziale di
un debito;
« La ricevuta, comunque munita di bollo, apposta
in piè di un atto soggetto a bollo o registro che ne
manchi, non vale nemmeno come ricevuta, ma ricade
sotto la nullità comminata dall'articolo 11 della presente legge. »
A questo articolo si propongono i seguenti emendamenti. Il deputato Maurogònato, invece di dire: sotto
pena di lire 200, propone di dire : sotto pena di lire 10.
11 deputato Bertolucci propone pure un emendamento a questo articolo che consiste nel sostituire alle
parole: colla multa di lire 300, le parole: colla multa
di lire trenta.
Il deputato Maurogònato ha facoltà di sviluppare
tanto il suo quanto l'altro emendamento.
CORSI, relatore. Leggerò alla Camera l'emendamento
che presenta la Commissione, il quale consiste nelle
seguenti parole :
« Non saranno considerate ricevute ordinarie quelle
che importano liberazione di obbligazioni risultante da
procedimenti, convenzioni scritte o da sentenze eccettuate, le ricevute di frutti, canoni, affitti e simili. »
Propongo inoltre la soppressione dell'ultimo paragrafo. È l'emendamento che ho presentato poco fa.
PRESIDEME. Il deputato Maurogònato ha facoltà di
parlare.
MAUROGÒNATO. Confesso che leggendo nell'articolo
13 le parole, sotto pena di lire 200, ho creduto che
fosse corso un errore di stampa e che si dovesse inveceleggere sotto pena di lire 20, oppure di lire 2 ; ma
avendo inteso dall'onorevole relatore della Commissione che errore non c'era e che la Commissione intendeva di stabilire la multa di lire 200, io non mi
sono potuto trattenere dal proporre un emendamento
onde ridurre la multa medesima a lire 10.
Il motivo del mio emendamento si comprende assai
facilmente. A me parve che questa multa fosse comparativamente enorme, e tanto più mi parve tale, perchè
non si tratta di applicarla solamente a chi avesse voluto sottrarre 5 centesimi al fisco, ma bensì anche a
coloro ì quali avessero effettivamente applicato il bollo
sulla ricevuta, ma non lo avessero cancellato secondo
le prescrizioni della legge. Infatti è detto nell'articolo
13: « Il sottoscrittore della ricevuta dovrà sempre apporvi la data, e cancellare la marca scrivendo una
parte della sua firma sulla medesima prima di consegnarla, e ciò sotto pena di lire 200. »
Ora, tutti sanno quanto sia facile ignorare queste
particolarità e come molti i quali sono dispostissimi
a pagare cinque centesimi, sbaglieranno, dotti od ignoranti che sieno, nell'applieare il bollo.
Alcuni metteranno il bollo in testa dell'atto, e così
non vi apporranno la firma, altri commetteranno qualche altro sbaglio. Così, ad onta delle migliori intenzioni delle parti, queste dovranno pagare spesso la
multa di lire 200.
La Commissione sa meglio di me come le pene debbano essere proporzionali ai delitti, e come le pene
stesse debbano essere tra loro proporzionali. Ora, è
assai facile pro/are come questa multa sarebbe fuori
d'ogni proporzione colla tassa, perchè corrisponde a.
quattro mila volte la tassa medesima.
Quanto poi alla proporzione delle tasse fra loro, mi
permetto di fare osservare che in tutta la legge di registro non trovo traccia di una multa così enorme. Le
cambiali male bollate si multavano in passato, se non
erro, cinquanta volte il valore del bollo, ora si multano
cento volte ; ma siamo ancora ben lontani dal numero
di quattro mila. Veggo molte volte minacciata la multa
di lire 25, e, se questa misura è talvolta sorpassata,
ciò avviene in casi speciali, cioè quando si tratta di
notai e di ufficiali pubblici, i quali hanno dovere di
uniformarsi esattamente alle leggi. Nell'articolo 26 del
presente progetto, osservo che le società, gl'istituti^
gli stabilimenti, le provinole, i comuni ed altre amministrazioni che emettono titoli negoziabili, e che non
denunziano in tempo utile questi titoli, sono condannati ad una pena pecuniaria eguale alla metà della
tassa. Per le denunzie infedeli è minacciata una pena
— 5915
—
TORNATA DEL 12 MAGGIO 1 8 8 8
alla tassa ; eppure queste società sono rappresentate da consiglieri d'amministrazione che devono
essere persone istruite e conoscere perfettamente le
leggi, e che sono sorvegliati da commissari regi.
I comuni, le provincie sono rappresentate da sindaci, da deputati provinciali, e nullostante non si condannano che alla metà della tassa, e solo in caso di
denunzie infedeli, alla totalità della medesima. Non vi
è adunque alcuna proporzione colla multa che si vorrebbe applicare in questo caso.
L'onorevole Commissione mi obbietterà forse che
bisogna abituare il popolo a pagare. E questo è verissimo ; io sono perfettamente convinto che bisogna che
gl'Italiani imparino a studiare, a lavorare ed a pagare,
se vogliono diventare una grande nazione. Ammetto
adunque che la legge debba essere severa, ma bisogna
che questa severità non giunga sino al furore, e che
non si dimentichino mai i sani principii del diritto
civile.
La Commissione mi opporrà ancora (e lo deduco
dalle note aggiunte alla relazione) il sistema inglese,
secondo cui vi sono multe di 10 lire sterline, che corrispondono a 250 lire italiane per tutti quei casi nei
quali non si applica il bollo regolare.
Ma, prima di tutto, anche secondo le leggi inglesi,
la proporzione di queste multe sarebbe minore, perchè
unpenny corrisponde a più di 10 centesimi; per conseguenza la multa della legge inglese, che pare più
forte della nostra, non corrisponderebbe che a 2400
volte la tassa, non mai a 4000 volte.
Di più, osservo che gl'Inglesi hanno delle ottime
leggi, delle ottime costumanze, delle ottime abitudini,
e queste dobbiamo noi imitare, e non prendere a modello soltanto le cattive.
D'altronde, l'onorevole Corsi ci ha già insegnato
ieri, come si debbano respingere i cattivi esempi che
ci vengono d'Inghilterra.
Del resto, in quel paese la popolazione è perfettamente abituata a pagare le tasse, sicché il non pagarle
è un'eccezione, un vero scandalo ! In Italia, pur troppo,
non siamo ancora arrivati al punto di costituire questa
intima solidarietà fra il paese ed il Governo. Bisogna
educare il popolo, lasciargli il tempo di educarsi, ed
allora potremo trattarlo all'inglese.
Osservo inoltre, che in questo progetto di legge non
solo si applicava la multa, ma slicora si proponeva la
nullità dell'atto, il che era affatto contraddittorio.
E, per ultima considerazione, osserverò che la legge
condanna all'arresto chi non paga la multa, per cui,
per una multa di 200 lire, vi sarebbe il pericolo di
andare in arresto per oltre due mesi, il che mi pare
enorme.
Spero che quest'ultima ^considerazione basterà per
dimostrare alla Camera 1' opportunità dell' emendamento da me proposto.
L'onorevole Bortolucci ha poi completato la mia
-eguale
idea correggendo quell'altro comma dell'articolo 13
che parla della multa di lire 300, « allorquando si
specifica una somma minore di lire 10, nell'intento di
evitare la tassa ed ogni altra frode diretta a codesto
fine, senza pregiudizio delle pene maggiori cui potessero andare soggetti gli autori in virtù delle leggi penali. »
E ben naturale che l'emendamento dell'onorevole
Bortolucci, al quale mi associo, debba seguire il destino del mio, perchè non si potrebbe fissare una
multa di lire 200 contro chi applica irregolarmente il
bollo, e poi ridurre a lire 30 la multa contro quelli
che si propongono lo scopo di violare apertamente e
dolosamente la legge.
Per conseguenza, associandomi a questo secondo emondamento, subordinatamente al primo, insisto perchè sia fissata la multa di lire 10 invece di 200 nel
primo caso, e di 30, come ha proposto l'onorevole
Bortolucci, nel secondo caso.
PRESIDENTE. Dunque nel primo caso mantiene quella
di lire 10 ?
MAUROGÒMIO. Lire 10 pel primo caso, e lire 30 pel
secondo caso.
CORSI, relatore. Domando la parola.
1ADR0GÒMTG. Adesso vorrei fare un'altra osservazione relativamente a questo articolo.
Mentre si puniscono quelli i quali sottoscrivono la
ricevuta e non cancellano la marca, quelli che si rifiutano di rilasciare la ricevuta o che la rilasciano senza
bollo o marca, e finalmente quelli che la rinnovano o
la convalidano dopo rilasciata, si dimentica poi quello
che ha ricevuto la quietanza, vale a dire il debitore.
Secondo l'articolo 45 della legge del bollo, molto giustamente questo debitore che paga ed ottiene la quietanza era solidario della multa.
L'articolo 45 dice: « Saranno obbligate solidalmente
per le contravvenzioni al presente decreto... tutte le
parti che sottoscriveranno, riceveranno o accetteranno
un documento non bollato ó con bollo insufficiente,
quando pel documento fosse dovuto il bollo all'atto
della sua formazione. »
A me pare che la persona più interessata ad avere
una ricevuta regolare è appunto quella che paga, ed
anche per questo motivo bisogna che non sia minacciata una multa eccessiva; perchè, supponiamo che si
trattasse di un pagamento di 150 lire, se noi mettiamo
il debitore nella condizione di non poter presentare in
giudizio la ricevuta per difendersi dalla domanda di un.
indebito, quando la somma non sia maggiore di 200
lire, noi lo costringeremmo a pagare due volte, per non
subire la multa di lire 200, che sarebbe maggiore della
somma che gli viene indebitamente domandata.
Osservo dunque che sarebbe molto opportuno di aggiungere dopo la fine del terzo comma queste parole :
« Saranno soggetti alla medesima pena quelli che accettano, che producono in giudizio, e quelli a cui fa»
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1867
Yore fu fatta una ricevuta senza bollo, oppure con un
bollo irregolarmente cancellato o insufficiente. »
Saranno allora interessati a fare in modo che il
bollo sia applicato regolarmente tutti quelli che hanno
bisogno di valersi di quel documento.
Farò ancora un'altra ossservazione. Secondo l'articolo 19 è detto che « devono essere scritte in carta di
10 centesimi tutte le quietanze o ricevute ordinarie,
quando non costituiscano atto liberatorio da precedenti contratti o condanne, e non siano espressamente esentati in questo decreto. »
Yi è poi l'articolo 21, il quale nel presente progetto
di legge non venne mai ricordato, in cui è detto : « I
seguenti atti o scritti non saranno soggetti a bollo se
non quando occorra di farne uso... le quietanze o ricevute ordinarie non eccedenti lire 30, quando non costituiscano atto liberatorio da precedenti contratti o
condanne, e non formino acconto o residuo di maggiori
somme o valori. »
Secondo la nuova proposta, debbono essere bollate
tutte le quietanze, qualunque sia la somma, purché
eccedano lire 10; mentrechè, secondo l'articolo 21,
tutte quelle che non arrivano a lire 30, non dovevano
essere bollate che quando si presentavano in giudizio.
Ne verrebbe quindi quest'anomalia, che uno il quale
faccia una quietanza per una somma anche fortissima,
dovrà pagare soltanto cinque centesimi per bollo,
mentre quello che farà una quietanza di somma minore di lire 10, dovrà pagare 10 centesimi quando
voglia presentarla in tribunale.
Faccio quest'avvertenza, per quanto sia poco importante, affinchè l'onorevole relatore veda se sia il
caso di prenderla in considerazione.
lo voleva appunto far notare la necessità di precisare meglio quelle parole dell'articolo 13 : « S'intenderà per ricevuta ordinaria, agli effetti che sopra, ogni
nota, atto o scritto qualunque rilasciato per liberasione a qualunque titolo. » Queste parole sarebbero in
contraddizione con quanto è detto negli articoli 19 e
21, e con quello che è stabilito nell'articolo 43 della
legge di registro, in cui è detto : « Negli atti di liberazione andrà soggetto a tassa proporzionale il totale
delle somme per le quali il debitore rimane liberato. »
L'articolo 56 della medesima legge soggiunge : « Gli
atti di quietanza, rimborso, affrancazione o riscatti
e risoluzioni di rendita o prestazioni e qualunque altro atto di liberazione di somma o valori mobili pagheranno 25 centesimi per cento lire. » Era indispensabile dopo quelle parole che fosse data una spiegazione.
Epperciò io ho veduto con piacere l'emendamento
presentato a tale effetto dall'onorevole Corsi.
Su questo argomento non mi resterebbe che aggiungere una considerazione. Nelle nostre provincia le tasse
di registro e bollo in complesso sono certamente assai
più gravi di quello che erano e che sono attualmente
nel rimanente del regno; tanto è vero che noi paghiamo e abbiamo sempre pagato circa annui due milioni e mezzo di più di quanto si paga nelle altre Provincie in ragione di popolazione. Ciò dipenderà dall'abitudine maggiore che abbiamo di pagare, dipenderà
anche dal numero maggiore d'affari che si fanno nelle
nostre provincie ; ma è certo però che le tasse in generale erano e sono più forti di quelle che andiamo ad
applicare mediante la presente legge. Uno degli elementi di questa differenza è quello che noi siamo abituati a pagare per le ricevute una tassa molto forte, e
appunto perchè molto forte, corrispondendo circa ad
un terzo per cento, viene assai spesso delusa..
Però mi pare che il sistema di limitarsi ad imporre
soltanto cinque centesimi per le quietanze di qualunque somma sia eccessivamente mite.
Io ho fatto queste osservazioni all'onorevole relatore della Commissione, ma non mi parve che egli le
accogliesse favorevolmente. Io credeva che una tassa
per una quietanza, la quale corrispondesse al mezzo
per mille, che è quella misura che io propongo per le
cambiali, potesse essere un'imposta a larga base suscettibile di portare un rilevante vantaggio all'erario.
Io non ho osato di fare proposte concrete, perchè
mi sono scoraggiato, veggendo che l'onorevole Corsi
non appoggiava la mia proposta, e più perchè credo
che sia indispensabile di conoscere perfettamente i
precedenti e le abitudini delle altre provincie prima di
portare ad una legge di tassa una modificazione così
importante.
Io credo che torneremo ad occuparci assai presto di
questa legge, sia in conseguenza dell'ordine del giorno
che venne presentato da alcuni miei amici, sia nell'occasione in cui ci si domanderà che questa legge sia
applicata alle provincie venete.
Per ora mi basta di avere manifestate queste mie
idee. Spero che l'onorevole commissario regio vorrà
rifletterci maturamente e fare, a tempo opportuno,
qualche proposta in questo senso.
PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole relatore.
CORSI, relatore. Sulle varie considerazioni fatte dall'onorevole Maurogònato, mi affretto a dire che quanto
alle penalità che sono stabilite nell'articolo in discussione, il principio che le pene devono essere proporzionate al delitto, non credo che possa applicarsi in
materia di tasse, perchè intende facilmente la Camera
che la proporzione della pena in questo caso potrebbe
essere tutt'al più il raddoppiamento della tassa ; ma
quando la tassa fosse di un soldo, sarebbe ridicolo che
la multa dovesse consistere in un soldo. D'altronde
non sarebbe esigìbile, perchè le tasse ridotte a questi
minimi termini costano più di spesa di esazione.
La Commissione si eramossa veramente dall'esempio
della legge inglese, il quale esempio mi pare di avere
completamente adottato nell'articolo in questione.
La Camera ha sentito già dall'onorevole Maurogò«
TORNATA DEL 1 2 MAGGIO
rato, come in Inghilterra la contravvenzione al bollo
delle ricevute, che è del valore di un penny, sia punita
con 10 lire di multa che corrispondono a 250 lire, e le
alterazioni ai bolli sopra queste ricevute siano punite
con cinquanta lire che corrispondono a lire 1250 di
nostra moneta.
A me pare che le proporzioni fossero state conservate perchè, comunque il soldo inglese valga due dei
nostri, se si fa il paragone dei prezzi inglesi coi prezzi
nostri, si vedrà che la proporzione sta precisamente
negli stessi termini ; quindi, se per un caso si punisce di
250 lire di multa, nell'altro, comunque si trattasse dì
spesa maggiore, si potè mantenere la stessa proporzione.
Io sono ben lontano dal voler trattenere la Camera,
mentre abbiamo tanta necessità di far cammino, in
una questione così piccola, e quindi io proporrei questo emendamento, che spero sarà accettato dall'onorevole .Maurogònato.
La multa di lire 200, che ha fatto tanto paura, riduciamola a venti ; quella di lire 300, che ha pur fatto
paura, bisogna tenerla più alta, quindi la riduco a
lire 100.
Se gli onorevoli Maurogònato e Bortolucci accettano questi due emendamenti, credo che si potrebbe
in questa parte procedere oltre.
L'onorevole Maurogònato ha fatto un'altra osservazione : egli ha detto che si punisce colla stessa pena il
rifiuto di rilasciare ricevuta, il rilascio di ricevuta senza
bollo o senza marca, e la rinnovazione o convalidazione della ricevuta per mezzo della carta o della marca
fatta dopo rilasciata ; ed osserva che vi è l'articolo 45
della legge, il quale dichiara che per le contravvenzioni in materia di bollo sono tenuti in solido le parti.
A me pareva veramente di aver adoperato una forinola che lasciasse abbastanza capire come non si era
inteso di portare alcuna innovazione all'articolo 45,
anzi di volerlo applicato anche a questa specie, perchè
non parlava delle persone responsabili della pena, ma
parlava del fatto punibile, quindi tutte le disposizioni
relative alle persone rimangono intatte. Tuttavia, se
per maggiore chiarezza si desidera che sia specificato
quanto chiede l'onorevole Maurogònato, io sono disposto a dichiarare, facendo un'aggiunta a questo paragrafo, ritenuta la solidarietà delle parti pel pagamento delle pene, a forma dell'articolo 45 della legge.
Con questo sistema l'equivoco sarebbe tolto.
L'onorevole Maurogònato desiderava ancora che, invece di questa tenue tassa che si pone sopra le ricevute, si mettesse una tassa proporzionale. Egli che ha
diligentemente studiato la nostra legge di registro e
bollo sa che la tassa proporzionale è imposta alle ricevute che devono sortire certi effetti determinati, non
a quelle che servono di semplice quitanza per sicurezza
del debitore ; quando le ricevute debbono sortire altri
SESSIONE
1867 — QAKERA
DEI DEPUTATI —
Discussioni.
740
1868
effetti sono sottoposte ad una tassa proporzionale ;
quindi codesta proporzionò già esiste.
D'altronde il concetto dell'onorevole Maurogònato,
quando dovesse essere applicato a tutte le ricevute indistintamente, offenderebbe il concetto che ci ha mossi
alla proposta che noi vi facciamo. Quale è stato il nostro concetto? È stato questo, che siccome in alcune
legislazióni si è veduto che le ricevute, atti numerosissimi, possono dare un buon lucro alle finanze, quando
siano tassate con una tassa minima insensibile, così si
è seguito quest'ordine di idee. Se invece di una tassa
mite si dovesse fare una tassa graduale, il concetto sarebbe completamente variato. Allora bisognerebbe vedere se l'atto imperatorio è di tanta importanza che,
qualunque sia la sua rilevanza, possa sottoporsi ad una
tassa graduale. Io credo che sia molto migliore partito
quello di seguire il concetto della Commissione. La
mitezza della tassa assicura che non può essere gravosa al numero straordinario di questi atti, ed assicura
nel tempo stesso che l'erario ne potrà ricavare un vistoso provento.
L'onorevole Maurogònato mi ha poi richiamato sopra un'altra osservazione ; ha detto che, secondo le
disposizioni dell'articolo 21 della legge del bollo, le ricevute non sono sottoposte al bollo se non quando devono essere portate in giudizio.
Io debbo pregare l'onorevole Maurogònato dì indicarmi il numero dell'articolo 21, perchè l'ho scorso
varie volte, e non mi sono imbattuto...
MIR0GÒMT0. Numero 21.
CORSI, relatore. L'osservazione dell'onorevole Maurogònato anche in questa parte è giusta. Quindi io
stendo un emendamento tendente a dichiarare che
questo bollo minimo dovrà essere posto anche indipendentemente dal bisogno di fare uso della ricevuta,
perchè, senza questo, la disposizione riuscirebbe quasi
inefficace, non si farebbe altro che diminuire una tassa
che già esiste, giacché, dovendosi ora fare uso di quéste ricevute in giudizio, si debbono sottoporre al bollo
di centesimi 10.
Ora, se si lasciasse fermo che il bollo ci deve essere
solamente quando le ricevute si producono in giudizio, e si stabilisse un bollo di centesimi 5, non si farebbe che portare una diminuzione la quale non sarebbe giustificata dall'entità dell'atto, perchè la tassa
è così minima che qualunque ricevuta può sopportarla.
PRESIDENTE. L'onorevole Maurogònato accetta quello
proposte riguardo alla multa ?
MtUROGÒMTO. Osservo che io stesso, quando ho proposto la multa di lire 10 in confronto della tassa di
centesimi 5, aveva già proposto una pena equivalenti
a duecento volte la tassa ; per conseguenza non si può
dire che mi fossi limitato ad una multa la quale fosse
soltanto due o tre volte la tassa, coma avviene nei casi
ordinari.
— 5918 —
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7
Io ringrazio l'onorevole relatore di essere entrato
nell'ordine delle mie idee, ed accetto per parte mia la
multa di lire 20 invece di quella di lire 10 che aveva
proposta.
Quanto alla seconda pena pel caso contemplato dal
quarto comma, mi sembra che lire 100 sarebbero troppe,
e proporrei di limitarci a lire 50, essendo questa somma
pili in rapporto coll'altra multa di lire 20 e coll'intelligenza presa coll'onorevolé Bortolucci, che è il vero
autore di questo secondo emendamento.
Relativamente poi alle osservazioni da me fatte intorno all'articolo 45, sulle quali l'onorevole Corsi fece
alcune eccezioni, d'onde si potrebbe dedurre che egli
non accetti l'aggiunta che io aveva proposta all'articolo 13, mi permetto di osservargli che bisogna assolutamente aggiungere una nuova classe di colpevoli a
quest'articolo 13, perchè quest'articolo parla semplicemente di chi sottoscrive una ricevuta senza porvi la
data e senza cancellare la marca, di chi rifiuta di rilasciare la ricevuta, di chi rilascia la ricevuta senza bollo
o marca, di chi la rinnova o la convalida dopoché fu
rilasciata, ma non si dice in alcun modo che sia punito anche colui che riceve la quietanza senza bollo,
vale a dire il debitore che paga, che pure è quegli che
ha il maggior interesse e la maggiore spinta ad avere
la sua ricevuta in ordine. Ecco perchè io trovo necessario di completare in questo senso la legge.
CORSI, relatore. C'è già.
MAUROGÓNATO. Ma dove? Nell'articolo 13 questa disposizione non la trovo.
PRÍS1DENIE. È nella nuova redazione che sta facendo.
CORSI, relatore. Io aggiungeva al paragrafo 4 le seguenti parole : « la solidarietà delle parti per il pagamento della multa a forma dell'articolo 45 della
legge. »
MAl'RtiGÒMTO. Ma colla parola parti s'intende anche
il debitore, di cui non è mai fatta parola nell'articolo 13.
CORSI, relatore. L'articolo dice che sono solidari
tutti gl'interessati.
MAUROGÒNATO. Mi pare che sarebbe più chiaro aggiungere le poche parole delle quali ho dato precedentemente lettura.
PRESIDENTE. L'onorevole Cancellieri ha facoltà di
parlare.
MAIROGÓNATO. Mi permetta ancora un'altra osservazione.
So bene che, secondo la legge attuale di registro e
bollo, tutti gli atti più importanti vengono poi tassati
di 25 centesimi per cento allorquando si registrano.
Ma vi sono molte ricevute che non hanno mai bisogno
di essere registrate, come sono appunto quelle alle
quali alludeva l'onorevole Corsi, cioè le ricevute di
Etti, di pigioni, d'interessi, di canoni, e tante altre le
quali potrebbero pagare una tassa maggiore di 5 centesimi.
Questo è il concetto che io mi era formato. Io
non faccio alcuna proposta, ma credo che questa idea
sarà raccolta dal commissario regio, la cui mente è un
terreno abbastanza bene disposto per isviluppare e far
giungere a maturità un germe d'imposta.
CANCELLIERI. Son di accordo coll'onorevole Maurogònato nel proporre la riduzione delle penali. La stessa
cifra delle 100 lire che ultimamente proponeva l'onorevole relatore appare esagerata, imperocché riesce
sempre ad una cifra duemila volte maggiore dell' importare della tassa. Per frode d'una tassa di 5 centesimi applicare una multa per somma duemila volte
maggiore è cosa che offende il buon senso, sicché neppure accetterei l'ultima proposta di 50 lire fatta dall'onorevole Maurogònato, e crederei che la cifra massima di lire 30 sarebbe sufficiente come correzione
alia spinta per eludere una tassa di cinque centesimi.
L'oggetto principale per cui ho domandato la parola è stato quello di avere spiegazione sul terzo
comma dell'articolo 13. Confesso non aver saputo
darmi ragione di ciò che intenda la Commissione, volendo punire persino il rifiuto di rilasciare ricevuta.
Sappiamo per legge che le spese del pagamento
sono a carico del debitore. Quando il debitore si presenta al creditore egli deve presentare la carta bollata
o la marca da bollo per avere la ricevuta. Ed il creditore quale interesse dunque potrebbeavere a negare il
rilascio delia ricevuta per eludere la tassa di bollo? Se
poi volesse negare la ricevuta per frodare il danaro ricevuto, ed allora non si tratterebbe che di un affare
privato totalmente estraneo agl'interessi del fisco.
A parte di ciò come si potrebbe mai far la prova di
una negativa, cioè che Tizio sarebbesi rifiutato a rilasciar ricevuta ? Io non so persuadermene.
Le prove sono possibili per fatti positivi, non mai
per la negativa. Se pur volesse l'agente del fisco tradurre innanzi i tribunali un individuo come imputato
di aver frodato la tassa negandosi a rilasciare la quietanza per le somme che si credesse avere ricevuto dal
suo debitore, quale sarebbe il mezzo di farne la
prova ? Io non ce ne vedo, e perciò desidererei avere
una spiegazione.
Le disposizioni dell'articolo 45 provvedono in»
tanto a tutti i casi nei quali realmente si volesse eludere o frodare la tassa. Esso dice così : sono in contravvenzione tutte le parti die sottoscriveranno (così
è colpito il creditore che sottoscrive) e che riceveranno ; e qui avete colpito il debitore che riceve la
quietanza sfornita di bollo o con bollo insufficiente.
Dimostrato dunque che avete una legge la quale assoggetta alla penale tutti coloro i quali o rilasciano
una ricevuta in carta non bollata o in carta insufficiente, o ricevono una scrittura di quietanza, che do-
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TORNATA DEL 12 MAGGIO 1 8 6 8
veva essere scritta in carta bollata, non ci vedo perchè
si debba venire sofisticando e prevedere nel terzo
comma ipotesi inverosimili, e tali in ogni caso da
sfuggire ad ogni mezzo legale di prova.
Ma, qualora finalmente si volesse fare allusione al
caso di un creditore così capriccioso o stravagante da
rifiutarsi a ricevere il soddisfo del suo avere, ed anche
allora ci sarebbe l'offerta reale non solo per obbligarlo
a ricevere, ma per assicurare al fisco la tassa della ricevuta, in quanto che l'offerta tien luogo di pagamento
quando è seguita da deposito.
In qualunque modo si vogliano considerare le disposizioni del terzo comma non hanno ragione di essere,
e quindi propongo la soppressione dello stesso o per
lo meno della parte più inconcludente, quale sarebbe
quella che vorrebbe soggetto a multa il semplice rifiuto
a rilasciare ricevuta,
MINERYIN1. Io propongo la soppressione di tutto l'articolo 13, e reclamo la benigna attenzione della Camera, perchè andando ad una risoluzione, possa farsi
ragione di ciò che andrò sottoponendole, e richiamo
soprattutto l'attenzione del guardasigilli, del ministro
di finanze, e del commissario regio.
Tuttavolta che le leggi si fanno, in modo e condizioni eccezionali, avviene quello che nell' articolo 13
parmi, dirò, enormezza gigante, alla quale son certo
che la stessa lealtà dei componenti della Commissione,
0 almeno della maggioranza, vorrà dichiarare non
esser questo suo un felice lavoro. Nulla rendendo per
la finanza, può conturbare tutti gli interessi, e quésti
conturbando mette in pericolo le risorse della finanza
medesima, la quale ha ora almeno un introito dalla
legge che sta.
Veramente, quando ho letto l'articolo 13, ho veduta
una locuzione che non si accorda con le nostre leggi,
che non si accorda con le nostre consuetudini. Mi sono
domandato : ma questa Commissione era fuori d'Italia ? Era fuori di tutto il consorzio civile ? Ma non
conosceva la legge precedente ?
Studiando attentamente, arrivai finalmente alla convinzione che la Commissione, traducendo e mutilando
e trasformando la legge inglese sul bollo, ne fa un regalo all'Italia, distruggendo la legge del bollo esistente,
la quale per noi è coordinata alle altre leggi e da usi
rifermati da lunga abitudine nel paese ; ond'è che giustamente dagli onorevoli proponenti viene messo innanzi quel tanto di assurdi che non ci ha modo a conciliare per qualunque verso che sia.
Quest'articolo 13 non farà raggiungere mai lo scopo,
non dico solo dell'aumento, ma neppure raggiungerà
più lo scopo dell' incasso che si realizzava colla legge
precedente.
Io vi dicevo, non è guari, in una delle precedenti
tornate, ch^, col regime della completa libertà come è
in Inghilterra, si ottiene molto ; e là dove e quando la
libertà è vera e realmente applicata, si può anche es-
sere severi come è severa la legge del bollo in Inghil.
terra ; ma la legislazione inglese non asservisce ad un
tempo, con la legge di registro, i cittadini.
Quivi tutto è bollo ; il cittadino è affatto libero nei
suoi affari : fa ogni contratto : si sa da tutti che ci
vuole quella marca : ma quando si è messa la sua
marca, si è anche liberi da ogni e qualsiasi molestia :
il contratto è in regola, ciascuno sapendo "scrivere può
faro da sè.
Ma da noi, o signori, avviene egli così ?
Da noi oltre la marca proporzionata si deve pigliare
la carta da bollo di quella data qualità e costo (se vi è
dato di trovarla come vi abbisogna), e poi conviene
andare dall'agente del registro per far annullare questa marca o da un cancelliere : e quando non avete il
bene di poterla far annullare dal signor impiegato
del registro, dalla casa del ricevitore, dovete correre
dal cancelliere e da altri ancora. Queste formalità sono
tanti inciampi alia libertà dei cittadini, alla loro pace,
alla loro indipendenza ; e per poche lire, e talvolta per
pochi centesimi, debbono perdere un tempo prezioso
che in Inghilterra non si perde di certo, nè si tollererebbe una legge che imponesse di doverlo perdere.
Una delle due : se volete la legge del bollo inglese
come è, sopprimete il registro ; se volete la legge del
registro francese, sopprimete quella del bóllo all'inglese ; ma ritenerle tutte e due è una vera mostruosità, una contraddizione, un caos!
Vi piace la gran moralità inglese, piacciavi ancora
la sua grande libertà. Se io fo un affare in Inghilterra
e pago 100 lire, e l'altro non mi dà il titolo, io lo cito
ed è obbligato a farmi la ricevuta col bollo come dice
la legge ; ma voler impiantare questa legge inglese da
noi, dove avete già la legge francese e la legge italiana,
le quali non vi consentono a pretendere questo, come
potete logicamente copiare, guastando, la legge inglese?
Siate franchi, io vi dico, siamo inglesi se ci convenisse esserlo in questa legge (abbenchè io amai meglio di restare italiano), ma finalmente, se ci fosse la
utilità e la convenienza, vestiamoci pure all'inglese.
Prenderò, per brevità, a trattare di una parte dell'articolo 13, o meglio di questo zibaldone, che chiamate articolo di legge.
Ebbene, ecco che cosa dice l'articolo 13 :
« In quest'ultimo caso il sottoscrittore della ricevuta dovrà sempre apporvi la data e cancellare la
marca, scrivendo una parte della sua firma sulla medesima, prima di consegnarla, e ciò sotto pena di lire
duecento. »
• PRESIDENTE. Sono lire venti adesso.
HINERYINI.Io non attacco le lire duecento, io attacco
il principio, perchè se il principio è falso, tanto lo sarà
per duecento lire quanto per venti.
L'uso di dare le ricevute, il diritto a pretenderle
sono in Italia? No certo 1 Dunque?
CAMERA DEI DEPUTATI —
SESSIONE DEL
1867
lo voteranno. Se poi venisse provato che questa dispoOra, io non so comprendere il criterio della proposizione turba le abitudini e può far danno allefinanze;
sta della Commissione accettata dal Ministero. Se io
che contraria la libertà e la indipendenza del cittadino,
fossi nella Commissione o fossi ministro, e fossi conpotrete
questo articolo ritirare, e stare alla legge, che
vinto che le duecento lire ci volessero, non cederei di
impera.
un punto, perchè in materia di finanza il chiedere dueLaonde pregherò la Camera di accettare la proposta
cento per acconciarsi poi a venti è una perplessità di
criterio incivilissima, inescusabile. Ma voi cedete per- di non procedere oltre, e di mettere in serbo questo
chè empiricamente proponete ed empiricamente siete articolo per istudiarlo meglio.
Io ho il convincimento, che lo storpiare il sistema
astretti a mutare ed a contraddirvi.
del bollo all'inglese, e metterlo in mezzo a questa
Io leggo fra gli allegati una traduzione dell'articolo
legge, sia un errore dal quale verrà perturbamento e
estratto dal Cabinet Laivyer, dove è scritto così :
« Le ricevute possono essere scritte in carta bollata, fastidio ai cittadini, e niun vantaggio alla finanza, ed
o può essere apposta una marca da bollo sulla carta, accrescerà il disordine, ed aumenterà le spese fiscali.
La mia proposta di sospendere e studiare parmi dosulla quale sono scritte. » Vedete libertà 1
vrebbe accettarsi : lo avete fatto per altri articoli meno
Indi leggo :
« Ma in quest'ultimo caso, la persona che dà la ri- gravi di questo, e non lo fareste ora?
FINALI, commissario regio. Piglierò argomento dalle
cevuta deve cancellare la marca, scrivendo le sue iniultime
parole dell'onorevole Minervini per invocare la
ziali o una parte della sua firma sulla medesima, prima
necessità
delle disposizioni che si contengono in quedi consegnarla, sotto pena di lire dieci sterline. »
st'articolo.
Egli ha detto che abbiamo bisogno della coaMa allora c'è un obbligo a dare la ricevuta, e noi non
zione, perchè della libertà abusiamo. Non avrei forse
l'abbiamo : vi ha la libertà di usare la carta o la marca,
osato dir queste parole da questo banco, ma, se è
e ciò da noi non c'è : in Inghilterra non vi ha 17 milioni
vero quello che egli afferma, non mi occorre aggiundi analfabeti come da noi, e l'imporre colà la firma e
gere altro per dimostrare la necessità della sanzione
il modo di annullamento -scritturale di una marca, e
penale. Avverta poi la Camera che abbiamo tanto bila sottoscrizione, può andare ; ma pretendere questo
sogno di sanzione penale, che oggi, dopo sei o sette
dagli analfabeti, è tale una cosa assurda, che non mi
anni che sono in vigore le leggi sul bollo e registro,
parrebbe vera, se vera non fosse questa proposta che
votate nel 1862, non abbiamo ancora raggiunto il proio combatto nel bene dei contribuenti e della finanza.
dotto normale, che fu calcolato come il primo risultato
Ora, questo vostro sistema sapete a che vi conduce,
signori ? A non incassare quello che ora, con la legge dell'applicazione della legge stessa.
CANCELLIERI. Non si avrà mai.
del 1866, incassate. E perchè non crediate che sia ciò
FINALI, commissario regio. L'onorevole Cancellieri
un'opposizione ; io farò una sola preghiera. Il discutere
m'interrompe, dicendo che questo risultato non si avrà
più a lungo questo argomento, nella Camera, non
mai. E certo che non si avrà mai, se non cureremo di rensembra raggiungere lo scopo pratico della legge, io
proporrei di sospendere l'articolo 13 e di passare oltre. dere efficaci le disposizioni delle leggi che abbiamo
Io, all'onorevole commissario regio, all'onorevole votato. Mi dispiace ritornare sopra un tema che ieri
Commissione ed al suo relatore, all'onorevole Mauro - fu esaurito ; ma credo che l'efficacia di quest'imposta
gònato che molto acconciamente ha ragionato, ed al alla quale troppo facilmente colla volontà si può sfuggire, non si otterrà mai intiera, fino a tanto che non
quale mi unisco, ed agli altri che hanno preso la pasarà sancito quel principio salutare, il quale due porola su questo particolare, farò vedere con gli studi
poli maestri agli altri di civiltà e di libertà hanno
fatti l'assurdità di questa importazione inglese appo
noi; vedrete e giudicherete i lavori per me fatti, e dai inaugurato e mantengono da moltissimi anni.
In quanto poi alle troppe brighe dell'annullamento
quali sorge l'impossibilità pratica di questo articolo
delle marche da bollo, a cui alludeva l'onorevole Miper le nostre leggi, per le nostre abitudini, per lo
stato di cultura del nostro popolo, e perchè oltre il nervini, mi pare, se non piglio errore, che in moltisbollo, abbiamo il registro che la civilissima Inghilterra sime parti in queste ricevute l'annullamento delle marche da bollo sia affidato alla persona stessa che deve
non ha, precisamente perchè rispetta la libertà vera.
Mi limito a queste poche osservazioni, perchè mi apporre la marca : quindi parmi che la sua eccezione
dispiace oppugnare sistemi i quali sono stati studiati non abbia fondamento sufficiente.
La misura poi delle multe, dal momento che in leggi
da uomini che rispetto ; ma quando ci va l'interesse della
di
altri paesi troviamo comminata una multa di lire
finanza, e la pace, e il bene, e la libertà del paese, la
200 e 800 pel mancato pagamento di una tassa non
coscienza m'impone di non transigere.
superiore a quella a cui si riferisce l'articolo 13, parmi
Quindi, come si è fatto in altri casi, domanderei di
avere una conferenza, perchè, esaminato tutto quanto non abbia in sè niente di enorme. Ma, per evitare una
discussione, poiché l'onorevole relatore della Commissi riferisce all'argomento, potessimo venire ad un accordo ; allora voterò modificato l'articolo, e forse altri sione ha dichiarato che annuisce a ribassare queste
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—
TORNATA DEL 1 2 MAGGIO
malte, ma non sempre nella stessa misura, vale a dire
che egli proporrebbe di mantenere più alta quella
multa che era inflitta ad un'ommissione di una formalità della legge di bollo e registro, accompagnata però
da un atto di frode, come è appunto il caso del paragrafo 4 dell'articolo 13 che ora è in discussione, io
non aggiungerò altro.
L'onorevole Minervini, per concludere si oppone a
tutto l'articolo 13 : egli vorrebbe distruggere l'estensione della legge del bollo e le garanzie che si vogliono
stabilire per l'osservanza della legge.
Io dichiaro che non potrei annuire all'invito di esaminare nuovamente l'articolo 13, perchè si tratta di
uri principio cardinale ben maturato, sul quale riposano in gran parte le speranze dell'aumento degl'introiti. Quindi io debbo pregare la Camera a voler passare ai voti su quest'articolo, ed a volerlo approvare.
Voci. Ài voti! ai voti!
PRESIDENTE. L'onorevole Merizzi ha proposto un
emendamento...
MINERVINI. Domando la parola per un fatto personale, provocato dalle parole del commissario regio.
PRESIDENTE. Mi lasci finire...
MINERVINI. Faccia pure.
PRESIDENTE. L'onorevole Merizzi ha proposto un
emendamento, il quale rifletterebbe appunto le conclusioni che sono state fatte dal deputato Cancellieri
riguardo alle parole che si trovano al paragrafo 3 dell'articolo 13, rifiuta di rilasciare la ricevuta. Propone
cioè la soppressione di queste parole.
L'onorevole Merizzi crede necessario di fare qualche
osservazione ?
MERIZZI. Mi permetta di osservare che ieri io aveva
mandato al banco della Presidenza un emendamento
diretto ad ottenere la mitigazione delle pene comminate dall'articolo 13.
PRESIDENTE. Non è pervenuto.
MERIZZI. La mia proposta era che fossero ridotte: a
lire 30 la pena voluta dal primo alinea, a lire 50
quella voluta dal terzo alinea.
Godo che ora non occorra svolgere questa proposta
se pure lo svolgimento sarebbe stato concesso, dacché
non sono certo se l'emendamento sia giunto al banco
della Presidenza.
(Il presidente fa segni negativi.)
Soddisfatto che la stessa Commissione abbia adottato un temperamento analogo a quello che era da me
suggerito, sono dispiacente di rilevare dalle ultime parole del commissario regio, che il medesimo creda di
opporsi a questa proposta. Eppure una mitigazione
delle pene così duramente applicate sembra assolutamente necessaria, inquantochè la legge, come è proposta, colpirebbe non solo gli atti di frode fatti con
animo deliberato, ma anche atti di semplice inavvertenza.
1868
A questo proposito debbo anzi permettermi di domandare uno schiarimento all'onorevole Commissione.
La proposta di legge all'articolo 13 prescrive che la
marca da bollo venga annullata collo scrivervi il proprio nome per parte del creditore che rilascia la ricevuta stessa. Ora io trovo che all'articolo 16 della legge
sul bollo, colui che annulla la marca da bollo straordinariamente apposta, deve ciò eseguire collo scrivere
la data sulla marca stessa. Perciò io temo che questa
distinzione, che viene oggi fatta, possa ingenerare degli
inconvenienti ; che colui che firma la ricevuta sia nella
perplessità se questa annullazione debba farsi collo
scrivere il proprio nome, anziché la data sulla marca.
Forse l'onorevole Commissione avrà avuto ragione
per fare questa differenza ; ma se ragioni essenziali
non sussistono, io crederei che dovesse adottarsi una
misura uniforme per tutti gli annullamenti della marca
da bollo, sia che si.adotti il principio che si annullino
colio scrivervi il nome, sia che si adotti la massima
che si debbano annullare collo scrivervi la data. Appunto perchè simili inavvertenze possono facilmente
occorrere senza che ci sia l'animo deliberato di frodare l'erario, mi sembra necessario che non si adoperi
l'estremo rigore proposto dal commissario regio, col
tener ferma la proposta primitiva.
Io non mi dilungo nell'appoggiare l'emendamento
che aveva mandato al banco della* Presidenza prima
che l'onorevole Cancellieri prendesse la parola.
Per me è sempre deplorevole che il cittadino possa,
ad ogni pie' sospinto, essere tratto davanti al giudice
penale, e ciò per questioni d'indole meramente civile.
Se l'interesse delle finanze esigesse che realmente dovesse aver luogo una procedura per simile titolo, io
non vedrei ragione d'oppormi ; ma giacché colui che
rilascia una ricevuta non paga nulla del proprio, poiché dev'essere rimborsato del bollo dal debitore, la finanza non ha alcun motivo per volere che si faccia
una procedura penale, e per ragioni d'indole civile.
Quando ci sarà il rifiuto? Nel caso in cui il debitore
pretenda la ricevuta in un senso diverso da quello nel
quale voglia rilasciarla il creditore.
Lasciamo il corso alla giustizia civile, ma non permettiamo che il cittadino possa, per un capriccio del
debitore, essere tratto davanti al tribunale correzionale. Egli si difenderà, verrà assolto, ma avrà sempre
l'onta d'essere stato sottoposto ad una procedura penale, quando non si trattava che d'una questione d'ordine civile.
Io sostengo quindi l'emendamento strenuamente difeso dall'onorevole Cancellieri.
PLIJTINO AGOSTINO. Io domando al commissario regio
che mi dichiari esplicitamente se tutte le corrispondenze commerciali, le quali non trattano che di dare
od avere, vadano o no soggette a tassa.
È una questione importante, perchè dai vari commi
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e dalle espressioni vaghe onde quest'articolo è compilato sembra che tutti i conteggi, tutte le operazioni,
tutte le scritturazioni, tutte le corrispondenze vadano
soggette alla tassa di cinque centesimi. Così i negozianti e tutti i cittadini italiani diverrebbero altrettanti ricevitori del registro e bollo, perchè ogni pezzo
di carta in cui si contengano le parole di avere o di
dare un soldo, i conti col sarto, qualunque operazione
od atto della vita civile sono soggetti a questa tassa.
Siamo oggi alla vigilia di vedere immensi capitali
per 400 o 500 milioni mettersi in movimento coll'operazione dei bozzoli che producono la seta; ora, tutti i
proprietari che comprano e vendono, i filanti i quali
spediscono, i commessi che comprano, tutti siamo condannati, tutti siamo soggetti al bollo ; è una speculazione, è una base della prosperità del paese che attaccate ; voi o non ve ne accorgete, o volete imporre degl'impedimenti in tutti gli atti della vita.
Ora io credo che questo, anziché portare vantaggio
allo Stato ed agl'interessi della finanza, non fa che tagliare dalle radici l'albero della prosperità economica
d'Italia.
CORSI, relatore. Per un soldo !
PLUTINO AGOSTINO. È la seccatura, non è il soldo;
sono le multe che comminate, è il pericolo in cui mettete un uomo onesto di sembrare indelicato.
Se io affollato, còme sono, al mio banco, mi dimentico di firmare la vostra marca da bollo, passerò agli
occhi di un fiscale come un uomo di poca buona fede.
Con questa tassa, o signori, voi non fate altro che
cercare di distruggere tutto il lavoro, tutta la prosperità del paese (Rumori), epperciò per parte mia io
respingo completamente l'articolo 13.
CORSI, relatore. Signori, la discussione su questo articolo vi fa capire facilmente in quale doloroso letto
di spine stia un disgraziato ministro di finanze.
Si tratta di una tassa la quale messa nei termini
più miti non deve elevare lamenti ; di una miserabile
tassa di un soldo, la di cui base deve amplificarsi, e
questa tassa non solo è messa in termini minimi, ma
è diminuita su quella anteriormente esistente, la quale
era doppia.
Ebbene, questa tassa dà luogo ad una discussione
importantissima, vi fa gridare da tutte le parti, vi fa
spiegare un'eloquenza degna certamente di miglior
causa.
Signori, che cosa vi chiediamo ? Vi chiediamo un
po' di pazienza negli atti più comuni della vita, da esercitarsi colla massima facilità.
In qual modo potete pagare questa tassa? Come
avete nel vostro banco i bolli postali per far fronte
alla vostra corrispondenza, così dovete avere uno scatolino di questi bolli da un soldo, per porli sopra le
ricevute relative ai vostri atti.
Se questo produttore di bozzoli dovrà avere nel suo
banco una scatolina con qualche bollo di un soldo per
far le ricevute a quello che compra i bozzoli...
PLUTINO AGOSTINO. (Con vivacità) E dove non si trovano i bolli? Nei mercati, nelle montagne...
PRESIDENTE. Non interrompa. Si tenga nei limiti
della convenienza;
CORSI, relatore. Signori, il paese dove esiste un mercato non è barbaro, nè deserto; in un paese ove esista
una corrispondenza, e quindi i bolli postali, troverete
anche i bolli di questa specie.
Invero non so come ecciti tanto la bile dell'onorevole Plutino questa miserabile tassa di un soldo. Questi produttori di bozzoli che voi dite attraversati nell'industria loro da questa meschinissima tassa, sono
dessi paragonabili ad un banchiere inglese il quale
riceve più di cinque volte per giorno la posta, e a tutto
il movimento della sua Banca, ed a tutti gli atti i quali
portano quitanza è obbligato a porre questo bollo?
Non è egli meno molestato il vostro produttore di bozzoli il quale in una sola stagione dell'anno è obbligato
a fare qualche ricevuta a quelli da cui ha comperato i
bozzoli? Se il banchiere d'Inghilterra non si lamenta,
ma paga puntualmente, se colà (l'avrà visto lo stesco
onorevole Plutino) ogni locandiere facendovi la ricevuta dell'alloggio che vi ha fornito, ogni settimana vi
appone il bollo sopra il conto, se chi vi vende sei fazzoletti vi mette il bollo sopra la ricevuta, perchè non
volete, con un po' di pazienza, cercare di far passare
questo costume in Italia? Non merita forse la pena
che ciò si tenti per portare un sollievo alle finanze ?
Dov'è questa rovina dell'industriale il quale dovrà tenere dei bollini nel suo scrittok^ onde applicarli sopra
le ricevute di cinque lire?
L'onorevole Plutino trova vessatorio che il bollo
debba anche applicarsi alle lettere. Dal momento che
si stabilisce un principio, non vedo perchè non debba
essere intieramente applicato. I negozianti inglesi scrivono dei volumi di lettere tutti i giorni, e bisogna
bene che scernano quelle ove sta una ricevuta per
metterci il bollo.
La provincia che egli rappresenta farà di molti affari, ne sono persuaso ; ma m'immagino che questi affari non saranno così numerosi come a Londra, come
a Liverpool ; quindi con un po' di pazienza si potrà
fare nella sua provincia e nell'Italia tutto ciò che così
agevolmente si fa in Inghilterra.
Credo adunque, signori, che, in massima, la tassa
che vi proponiamo sia accettabilissima. Io certamente
non ricuso di ascoltare le osservazioni che mi si possono fare. Ma l'onorevole Minervini, ad esempio, voleva conferire colla Commissione ; io faccio osservare
all'onorevole Minervini che la Commissione si componeva di 18 individui, i quali hanno discusso questa
tassa senza scindersi d'opinione ; qualcuno fece l'osservazione testé fatta dall'onorevole Plutino ; ma, in se-
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TORNATA DEL 1 2 MAGGIO 1 8 6 8
guito agli schiarimenti avuti, si acquietò immediatamente.
Quindi, ripeto, posso sentire tutte le osservazioni, e
certamente io, come rappresentante della Commis- •
sione, non potrei oppormi ad un rinvio che facesse
la Camera, perchè la Commissione fosse anche maggiormente illuminata ; ma personalmente sono d'avviso
che, essendo la Commissione composta di 18 membri,
le ragioni che vi erano a dire siano state tutte svolte e
dibattute.
L'onorevole Cancellieri trova strano il terzo paragrafo di questo articolo, venendosi con esso a punire
chi si rifiuta di rilasciare la ricevuta, e soggiunge :
« per chi si rifiuta di rilasciare la ricevuta avvi un sistema semplicissimo : se non vorrà rilasciarla, il debitore non pagherà. »
Prima di tutto debbo dire a chi mi rimproverasse
di aver copiato troppo dalla legge inglese, essermi io
immaginato che l'Inghilterra fosse un paese civile, e che
perciò non fosse una cosa strana acquistare le disposizioni della sua legge.
Ora poi prego l'onorevole Cancellieri di riflettere che
le disposizioni della legge non riguardano già chi si
rifiuti assolutamente di rilasciare la ricevuta, ma bensì
il rifiuto che fosse dato nell'intento di frodare la legge,
fra persone che si conoscono e fra le quali esiste una
certa reciproca fiducia, potendo benissimo avvenire
che quando il debitore richiede la ricevuta del pagamento fatto, il creditore risponda : oh ! non importa ;
e l'altro non insista. Ora questo non importa è detto
per non pagare il bollo, ed è questo che la legge vuole
punire.
Quindi io non recedo dalla formula quale è stata
proposta.
Rapporto alla pena, io accetto ciecamente le redazioni che sono state fatte, essendo io d'avviso che ogni
qualvolta si stabilisse una tassa così mite sia necessario dare all'amministrazione la garanzia di una pena
forte acciocché la tassa sia osservata.
L'onorevole Plutino anche qui grida e dice : ma se
io in buona fede mi scordo di porre questa marca, vorrete voi punita questa dimenticanza?
Io risponderò che tutti quelli i quali sono obbligati
all'osservanza della legge di registro, possono colla
massima buona fede scordarsi di adoperare la carta
bollata e di far registrare l'atto ; ma non per questo la
legge li esonera dal pagare la multa, perchè se si ammette il principio della buona fede, non si paga più
alcuna tassa, e molto meno poi si pagano le pene inerenti alla non osservanza delle leggi di tassa.
Dunque io dico: quando l'onorevole Plutino, e tutti
quelli i quali dovranno applicare le disposizioni di
questa legge si saranno ben persuasi dell'esistenza di
una disposizione la quale prescrive che sulla ricevuta
dev'essere messa questa carta di bollo, terranno presso
di loro questa marca e non la dimenticheranno ; diven-
terà una cosa comune come molte altre che si usano
negli atti ordinari della vita.
10 dunque ho accettata questa riduzione, unicamente
per cercare di abbreviare la discussione. Non dissimulo
farmi pena grandissima il riflettere che il primo male
delle nostre leggi di bollo e registro consiste in questo,
che disgraziatamente non si paga; si potrà discutere
se ciò avvenga per eccesso della tassa o per tutt'altra
ragione; ma il fatto è che non si paga. E la prova l'ho
data l'altro giórno : in Francia il bollo ed il registro
rendono 350 milio-ni ; in Inghilterra, dove queste tasse
sono molto più miti, e minore è il numero degli atti
ch'esse colpiscono, rendono tuttavia 220 milioni di lire;
in Italia invece il registro e bollo non giungono a rendere 50 milioni all'anno. Basta questa cifra a confermare il mio asserto. Non è già che io pretenda che per
la legge nostra e coll'attività dei nostri affari si debbano ottenere 220 0 350 milioni, ma io credo che si
possa a ragione sperare un reddito molto maggiore di
50 milioni.
Ora, dinanzi a questa piaga io sento da tutte le *
parti oratori che sostengono la mitezza delle pene, e
vogliono al più presto possibile spogliare (forse non
ne hanno l'intenzione, ma col fatto riescono a questo)
l'amministrazione di quelle armi colle quali possa premunirsi dalle frodi. Con questo sistema noi otterremo
che la legge, invece di rendere 50 milioni, renderà anche meno. Tuttavia non insisto su questo punto, ed
accetto anch'io l'idea eli mettere una pena minima.
Credo che in questo modo si avranno più facilmente
contravvenzioni alla legge ; perchè 20 lire non sono
una pena abbastanza grave, e molti forse ometteranno
di apporre il bollo a rischio di pagare 20 lire quando
venissero scoperti, od avessero bisogno di far uso della
ricevuta. Tuttavia, lo ripeto, accetto questa riduzione.
L'onorevole Merizzi desidera una disposizione più
chiara rapporto al mezzo di annullare la marca. Nessun dubbio che nelle disposizioni della legge sul bollo
vi è un sistema per annullare la marca, diverso da
quello posto in questa legge. Io credo che si debba
fare una distinzione tra le marche che si mettono in
certi atti e quelle che si mettono in atti diversi.
Quando si tratta di fare un contratto o qualche cosa
di simile, allora si può dare una maggiore entità all'annullamento della marca, allora si può prescrivere
quanto si è prescritto in alcuni casi, che l'annullamento debba cioè eseguirsi col far gassare almeno due
linee dello scritto sopra la marca medesima.
11 sistema di annullare le marche coll'apposizione
della data, credo che non solo non riesca utile, ma sia
un mezzo per frodare la l^gge, perchè i contraenti non
hanno che da lasciare in bianco la data dell'atto ; così
quando hanno bisogno di farne uso vi appongono la
marca, e sopra di questa segnano la data. Con questo
sistema si offre ai particolari il mezzo di non valersi
delle marche, se non che nei casi e nel momento in cui
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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1867
la parte che possiede l'atto ha bisogno di spenderlo, e
quando non si trova d'accordo coll'altro contraente
che lo ha firmato per farne fare una seconda copia a
comodo, onde evitare la tassa imposta sull'atto.
Ora, ponendo la marca colla firma, abbiamo almeno
una grandissima probabilità che la marca sarà posta
nel momento in cui l'atto è esarato.
Questa è la ragione per cui è stata posta questa diversità. D'altronde diventa anche molto semplice per
le parti.
Si potrebbe anche usare il doppio sistema di fare
sopra la marca tanto la firma quanto la data ; ma per
riuscire a questo, avuto riguardo alle calligrafie non
sempre intelligibili e chiare (come, per esempio, la mia
che l'altro giorno riuscì indecifrabile agli onorevoli
segretari), occorrerebbe un bollo molto grande onde
potessero entrarci i due righi.
Mi pare con queste osservazioni d'aver risposto, almeno quanto per me si doveva, agli oppositori ; e prego
la Camera di votare quest'articolo, salvo gli emenda• menti concordati coll'onorevole Maurogònato, che io
ho in parte redatti e che quindi la Commissione in genere accetta.
Io sono pronto anche a rileggere l'articolo per venirne alla votazione generale o speciale, paragrafo per
paragrafo, come sarà creduto più opportuno.
FERRARIS. Io non respingo l'articolo 13; però vorrei
sottoporre alla Camera una proposta in ordine alle
lettere, e così a quello che riuscirebbe ultimo capoverso dell'articolo stesso. Per spiegarne brevemente le
ragioni, comincierò dall'osservare che, se io accetto il
principio che informa l'articolo 13, non è tuttavia
senza avvertire che in quei paesi in cui venne adottata
e vige una simile legge non avvi la seconda formalità
che è la più grave, e che inoltre moltiplica di soverchio
le solennità necessarie per regolarizzare gli atti della
vita civile, che si ripetono ad ogni istante. Tuttavia
trovo inutile il far dei rimpianti e delle osservazioni
allorquando si accetta o si crede di dover accettare il
principio. Però mi arresta un' altra considerazione, ed
è il vedere come il fatto di non spedire, o di rifiutare
quietanze senza la marca da bollo, sia tradotta in una
infrazione ad una legge munita di sanzione penale ;
quindi ne viene quella specie di nota morale in qualunque cittadino il quale vi si sottragga. Invero si potrebbe molto ragionare, per vedere se e come si possa
in altro modo meno severo qualificare l'atto, e se sarebbe tuttavia accettabile anche in questa parte, giacché sarebbe difficile il sostituirvi un'altra forma egualmente efficace. Mi arresta infine, e qui è la ragione
della mia proposta, mi arresta la considerazione del
verificarsi molti casi, in cui un cittadino, anche volendo usare quella ordinaria diligenza a cui faceva
allusione l'onorevole relatore, pur tuttavia venga a
trovarsi mancante di quella speciale marca, che è dalla
legge prefissa onde spedire la quietanza, e quindi nella
dura condizione di dover ricusare una ricevuta per non
incorrere in una infrazione a cui tien dietro quella
specie di nota morale, qualora non preferisca commettere una vera ed effettiva infrazione, assoggettando
sè e coloro che avessero a valersi di questo atto alla
penalità portata dalla legge.
Se si trattasse di un diritto più forte e che non si
riducesse alle minime proporzioni di cinque centesimi,
voi sapete meglio di me che colle lettere si suole e si
può far frode alla disposizione che imponga una tassa,
inquantochè la lettera passi come una semplice missiva
e non si traduca in atto avente carattere giuridico,
salvo quando se ne debba far uso in giudizio.
Ma ciò si verifica e si concepisce alloraquando si
tratta di un bollo anche lieve, che tuttavia ecceda almeno i cinque centesimi, non già quando noi trovassimo una forma che escludesse il proposito di volere
far frode alla legge che impone l'obbligo di marcare le
quitanze con un bollo di cinque centesimi.
Dico marcare, per servirmi della parola usata dalla
legge, sebbene troppo facil sia l'avvertire che non sarebbe del tutto propria.
Io mi pongo dunque nelle condizioni di quell'uomo
il quale voglia osservare la legge, e non defraudare il
debitore che lo paga del documento che giustifichi il
pagamento e che, senza sua colpa, per una di quelle
eventualità che si possono presentare anche presso le
persone più delicate o manchi o non possa procacciarsi
quella marca da bollo.
Bisogna pur dare un mezzo a questi due cittadini di
celebrare l'atto, che per una parte è di diritto e per
l'altra è di dovere, in modo tale per cui non si contravvenga al disposto della legge.
Mi sembra, giacché parliamo di lettere, senza volére
assoggettarle all'incomodo del vedere quale sia la
marca che convenga in una quietanza o liberazione e
come vi sia sovrapposta al bollo la propria firma, mi
sembra, dico, che si possa ritenere un'eccezione in
tutti i casi in cui lo stesso foglio su cui è scritta la
missiva porti o la marca da bollo postale od il timbro
che accerti il pagamento del relativo diritto.
Come vedete, non vi sarà persona che faccia una
missiva collo scopo di evitare il pagamento di cinque
centesimi, e che quindi si assoggetti al pagamento
di venti centesimi, che è il diritto normale, unicamente per sottrarsi al pagamento di cinque centesimi.
Vi è anche questo vantaggio, che, colui il quale non
tenga alla mano, o possa procurarsi una marca da
bollo da mandare, spedisce questa medesima quietanza, onde dare alla medesima la autenticità e regolarità necessaria in faccia alle legge del bollo,-per mezzo
della posta o con una marca postale, o lasciando che
l'ufficio postale la venga a bollare con la sopratassa.
Dunque si dia almeno il mezzo ai cittadini di evitare
gli inconvenienti che ho notato.
Invero, potrà avvenire, o signori, che molte lettere
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TORNATA DEL 1 2 MAGGIO
le quali contengono delle quietanze, pure èssendo trasmesse col mezzo della posta, si vedranno sottratte al
pagamento di 5 centesimi ; ma vi osservo nuovamente
non esservi alcuno il quale mandi una lettera unicamente con lo scopo di esentarsi dal pagamento di centesimi 5 ; e che, d'altra parte, dichiarando esenti dall'obbligo della marca da bollo di 5 centesimi le lettere
le quali portano, sopra il foglio medesimo, inseparabile la marca da bollo postale od il timbro di pagamento del relativo diritto, si viene eziandio a fornire
un succedaneo a colui il quale non si trova munito
delle marche da bollo : e si toglie eziandio per ultimo
quanto vi sarebbe di soverchio rigore nel voler considerare quale contravventore della legge colui il quale,
dopo avere scritto molte cose, si lasci sfuggire un cenno
qualsiasi di un fatto anteriore capace di produrre liberazione, che dimostri l'intenzione di volersi riferire
di nuovo a questo fatto del pagamento ; ciò assoggetterebbe questa missiva, la quale avrebbe tutt'altro carattere, ad una penalità.
Le ragioni che ho avuto l'onore di esporvi mi indurrebbero a proporre la seguente aggiunta a quello
che ora ritengo essere l'ultimo capoverso dell'articolo 13. Alle parole: « Le lettere in qualunque modo
inviate per accertare ricevimento di danaro a saldo
totale o parziale di un debito, » io aggiungerei :
« tranne quando consti per marca da bollo di venti centesimi od annotazione dell'ufficio postale sieno stati
trasmessi, col mezzo della posta, da uno ad altro luogo
del regno. »
CORSI, relatore. Non potrei accettare l'emendamento
dell'onorevole Ferraris, e sono nella necessità d'esporre
in proposito due considerazioni. La prima è cte, se si
deve, per ragione di giustizia, sottoporre tutte indistintamente le ricevute alla tassa, non v'è ragione per
esentare quelle che si fanno tra paese e paese. Se si
dichiarasse che basta la semplice marca di posta sopra
la lettera, sarebbe pagato il diritto di posta, ma non
la tassa di ricevuta ; quindi le ricevute fatte per posta
sarebbero esonerate da questa tassa, e specialmente lo
sarebbero quelle che tra paese e paese generalmente
si fanno per corrispondenza.
La seconda considerazione che vorrei fare all'onorevole Ferraris è, che le corrispondenze generalmente
si spediscono col mezzo d'una busta.
FERRARIS. No, no ! La marca si metta sul foglio medesimo.
CORSI, relatore. L'onorevole Ferraris dice che desidera che la marca sia messa sul foglio medesimo.
FERRARIS. Anzi lo prescrivo.
CORSI, relatore. Allora gli faccio osservare che, siccome la maggior parte delle lettere si spedisce in buste, se lo scrivente deve tenere un sistema diverso, se
deve prendere un foglio ,più grande e piegare diversamente la carta, è molto più semplice per lui l'aprire
SESSIONE 1 8 6 7 — CAMERA B E I DEPUTATI —
Discussioni.
741
1868
10 scatolino dei bolli postali3 ed apporre il bollo richiesto.
Farò ancora all'onorevole Ferraris una terza considerazione. Dove si fa la maggior parte delle ricevute ?
Nei grandi centri dov'è maggiore la mole degli affari.
Ora nei grandi centri si potrebbe, col sistema dell'onorevole Ferraris, fare la seguente operazione : le lettere
che s'inviano nella stessa città non pagando che la tassa
di due centesimi, tutti quelli che fanno ricevute, e specialmente quelli che ne fanno molte, troverebbero una
certa convenienza nel mandare le ricevute col mezzo
della posta, anziché consegnarle a mano, imperciocché
apporrebbero il bollo da 2 centesimi, invece del bollo
da 5 che è prescritto dalla legge ; vede l'onorevole Ferraris che si guadagnerebbe forse per un maggior numero di bolli postali, ma si perderebbe poi nella differenza fra il prezzo del bollo postale interno delle città
ed il prezzo stabilito per le ricevute.
Io credo che queste considerazioni valgano a giustificarmi se io credo di dovere persistere nel sistema
proposto dalla Commissione, il quale, torno a ripeterlo, non è mai grave, perchè il sapere se nella lettera
si accusi un ricevimento, o totale o parziale, non è poi
cosa che esiga grande tensione di mente ; per conseguenza sarà agevole il porvi il bollo delle ricevute,
tanto più che coloro che le scrivono sono, nei casi più
ovvii ed ordinari, quelli stessi che sono obbligati a rilasciarne in grande quantità, che fanno grandi affari,
e quindi dovranno necessariamente essere muniti del
bollo relativo.
MINKRVINI. Domando la parola.
Voci. Ai voti ! ai voti! La chiusura !
PRESIDENTE. La chiusura bisogna che sia appoggiata
da dieci deputati.
FERRARIS. Domando la parola, e spero che la Camera me l'accorderà.
PRESIDENTE. La chiusura non essendo appoggiata,
l'onorevole Ferraris ha facoltà di parlare.
FERRARIS. La mia prima proposta tende a prescrivere un bollo da 20 centesimi ; e non ho nessuna difficoltà a che ciò sia più chiaramente espresso, e che sia
trasmesso da città a città. E con questo rimane non solo
eliminata l'ultima difficoltà che muoveva l'onorevole
relatore, ma viene eziandio maggiormente dimostrato
11 fondamento di necessità della mia proposta.
In quanto alla seconda difficoltà, giacché la prima
è di apprezzamento, io non avrei che a ricordare
quanto ho detto, e d'altronde sta espresso nell'emendamento, che, cioè, il bollo deve constare dal foglio medesimo, e non per mezzo od in relazione ad una busta.
L'onorevole relatore deve preoccuparsi, non solo del
disavvantaggio che potrebbe venire dalla diminuzione
nel prodotto di alcune di queste marche da bollo, come
io medesimo ho notato, ma soprattutto di due notevoli
vantaggi. Il primo, di non incagliare di troppo la cor-
CAMERA DEI DEPUTATI
SESSIONE DEL 1867
rispondenza, allorquando sia spedita in questa forma ;
delle disposizioni legislative, e non contro la chiusura ;
il secondo è specialmente di supplire alla mancanza
non abusi in questo modo...
(che può non derivare nè da negligenza, nè da colpa
MINERVINI.
Io non abuso mai ; mi sembra anzi che
qualsiasi), di una marca da bollo quando bassi a spe-
si abusi troppo delle interruzioni quando io parlo,
dire una quietanza. Osserverò ancora, ad ultima dimo-
mentre io ho la tolleranza di mostrare di non accor-
strazione di questa parte del mio argomento, che, al-
germene.
lorquando alcuno non ha nè marca da bollo postale,
P R E S I D E N T E . Ella abusa, e mantengo la parola, per-
nè marca da bollo per le quietanze, mette la sua let-
chè chiede di parlare contro la chiusura e poi discorre
tera in buca, indirizzandola ad un luogo diverso, e
di tutt'altro, sebbene sia più volte richiamato alla qui-
paga, non solo i 20 centesimi, che sono il diritto ordi-
stione ; perciò non posso lasciarla continuare.
nano, m a eziandio la sopratassa, che credo sia di altri
M I N E R V I N I . Io ho parlato contro la chiusura, perchè
10 centesimi; dimodoché colui che invece di pagare
quello che più preme, cioè l'oggetto vitale di questa
cinque centesimi, assoggetta sè medesimo a pagarne
legge, non è stato discusso.
trenta, mi pare dimostrare chiaramente il nessun proposito di frodare in alcun modo la legge.
Del resto io partecipo a tutte le idee che hanno
condotto a questo
articolo; m a credo che bisogni
pure lasciare aperta una via, e non aumentare quelle
molestie che sono inseparabili soprattutto da una
legge la quale per la prima impianti questo sistema.
Voci.
Ài voti! ai voti!
(La discussione è chiusa.)
Prego il relatore della Commissione di inviarmi le
sue proposte perchè possano essere messe ai voti.
L'emendamento proposto dall'onorevole Maurogònato, di ridurre a 20 lire la penalità prescritta nel secondo capoverso, e l'altro proposto dal medesimo di
FIUTINO AGOSTINO. Io desidero fare un'altra considerazione.
ridurre l'altra penalità a 50 lire, sono accettati dalla
Commissione.
PRESIDENTE. Scusi, la parola spetterebbe al deputato
Minervini.
Voci.
P R E S I D E N T E . Ora interrogherò la Camera se intende
di chiudere la discussione.
C'è poi l'emendamento proposto dall'onorevole Merizzi al terzo capoverso, il quale consiste nel soppri-
Ài voti ! ai voti !
mere le parole « il rifiuto di rilasciare ricevute. »
PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura, chieggo
se è appoggiata.
Domando se quest'emendamento sia appoggiato.
( È appoggiato, e quindi respinto.)
MINERVINI. Domando la parola contro la chiusura,
PRESIDENTE. Chi appoggia la chiusura sorga.
( È appoggiata.)
Porrò prima ai voti l'articolo, e poi verremo alla
votazione delle due aggiunte.
Dunque l'articolo rimarrebbe concepito così come è
L'onorevole Minervini ha facoltà di parlare contro
la chiusura.
scritto, meno gli emendamenti accennati riguardo alla
riduzione delle multe, fino al comma 5° implicitamente,
MINERVINI. N o n è già ch'io prenda la parola contro
la chiusura per prolungare maggiormente la discus-
cioè a dire, fino alle parole,
ogni nota o atto, ecc.
Dopo il comma che comincia colle parole :
sione. Debbo solo domandare un chiarimento, il quale
deva per ricevuta
metterà in evidenza quello che io ho proposto, cioè di
pone l'aggiunta di questo paragrafo :
studiare meglio la cosa. Io domanderei alla Commissione quale...
non saranno
la Commissione
considerate ricevute
s'intenpro-
ordinarie
quelle che importano liberazione di obbligazioni ri-
PRESIDENTE. N o n può domandar niente ; parli solo
contro la chiusura.
« E
ordinaria,
{Ilarità)
sultanti da precedenti convenzioni scritte o da sentenze, eccettuate le ricevute di frutti, canoni, affitti e
MINERVINI. Io parlo contro la chiusura, perchè il
simili. »
modo pratico di raggiungere quello che la legge si
Verrebbe quindi il resto dell'articolo, meno, come
propone non è stato sviluppato. Per esempio, voi avete
ho già detto, l'ultimo paragrafo soppresso dalla stessa
detto : la lettera che accusa ricevuta di danaro, deve
Commissione.
portare il bollo ; m a come garantite voi l'esecuzione
di questo V Voi non l'avete sviluppato.
Voi avete preso la legge inglese, la quale parla di
un sistema...
Voci.
dire, i due emendamenti Maurogònato, riguardo alla
diminuzione delle multe, il paragrafo aggiunto
Ài voti ! ai voti !
PRESIDENTE. M a così non parla nè
Io metterò dunque ai voti, senza più rileggerlo, l'articolo 13 colle modificazioni teste accennate, cioè a
dalla
Commissione, e intercalato tra il capoverso 5° e 6°, e
prò, nè contro la
chiusura : parla in merito.
MINERVINI. Ora questa parte non è sviluppata. Del
resto io ho dichiarato che la mia opposizione era perchè vi sono...
PRESIDENTE» M a ella vuole assolutamente parlare
la soppressione dell'ultimo paragrafo.
Chi intende d'accettare quest'articolo 13, così emendato, sorga.
( È approvato.)
Ora verrebbero le aggiunte, le quali però la Commissione si riserva di collocare a suo posto, in ap-
—
5927
-
TORNATA DEL 12 MAGGIO 1868
presso, o come aggiunte allo stesso articolo 13, o
come articoli separati, da determinarsi a suo tempo.
COESI, relatore. Ecco qual è stato il mio concetto :
Ai due emendamenti che si riferiscono agli aumenti
sopra quest'articolo stati chiesti dall'onorevole Maurogònato, mi è parso conveniente aggiungere due paragrafi.
Siccome con queste aggiunte l'articolo diviene eminentemente lungo, così io prego la Camera a votarle,
rimettendo poi al riordinamento generale della legge
il vedere se convenga spezzare l'artico lo in due in modo
che venga più raccolto e meno prolisso.
PRESIDENTE. Con questa riserva metterò ai voti
queste aggiunte.
Prima però debbo dare la precedenza a quella proposta dell'onorevole Ferraris, la quale farebbe seguito
all'ultimo alinea dell'articolo 13, cioè dopo le parole
« a Baldo totale o parziale di un debito » aggiunge le
seguenti : « tranne quando consti par marca da bollo
di 20 centesimi od annotazione dell'ufficio postale
siano state trasmesse col mezzo della posta da uno all'altro luogo del regno. »
Domando se è appoggiata questa proposta.
(È appoggiata, e quindi respinta.)
Ora passeremo alle altre aggiunte della Commissione.
La prima è così concepita :
« L'articolo 21 numero 21 della legge sul bollo è
modificato come appresso :
« Le obbligazioni chirografarie per somme o valori
non eccedenti le lire 30 e tutte le quitanze o ricevute
ordinarie non eccedenti le lire 10 quando non costituiscono atto liberatorio da precedenti contratti o condanne o non formino acconto o residuo di maggiori
somme o valori ; le quitanze suddette quando dovranno prodursi in giudizio dovranno avere il bollo di
cinque centesimi. »
Metto ai voti quest'aggiunta.
(È approvata.)
• L'altra aggiunta da farsi dall'articolo, salvo la collocazione, è la seguente :
« Le disposizioni dell'articolo 45 della legge sul
bollo circa la solidarietà delle parti per il pagamento
delle pene sono applicabili alle pene tutte stabilite
dalla presente legge. »
Metto ai voti quest'altra aggiunta della Commissione.
(È accettata.)
Passiamo all'articolo 14:
« La tassa sulle bollette per quietanze, di cui al numero 14 dell'articolo 20 della legge sul bollo, è ridotta
a centesimi 10 e sarà applicabile anche alle ricevute
non istaccate dai registri a madre e figlia, purché fatte
in moduli a stampa.
« La medesima tassa di centesimi 10, da corrispondersi in modo straordinario, sarà dovuta per le rice-
vute che non si riferiscono a pagamenti dei dazi o contribuzioni, rilasciate per conto delle amministrazioni
dello Stato sopra moduli stampati. »
(È approvato.)
« Art. 15. Per le bollette o quietanze, di che nei precedenti articoli 12 e 14, rilasciate dagli agenti delle amministrazioni dello Stato, le marche saranno apposte
ed annullate dagli agenti medesimi. »
(È approvato.)
« Art. 16. Le disposizioni di favore risultanti dall'articolo 21, numero 3 della legge sul bollo, rimangono limitate alle quietanze e bollette per il pagamento di contribuzioni indirette, non indicate nell'articolo 12 della
presente legge ed alle quietanze per il pagamento delle
pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale. »
(È approvato.)
Dopo questo articolo è proposto il seguente articolo
di aggiunta dai deputati Morpurgo, Torrigiani, Macchi,
Donati e Al visi:
« Sono esentate dalle tasse di registro e bollo le
operazioni delle Banche popolari e delle società cooperative, quali sono quelle di consumo e di produzione, purché siano rette coi principii e le discipline
della mutualità, e finche il capitale sociale effettivo
non superi le lire trentamila. »
L'onorevole commissario regio ha facoltà di parlare.
FINALI, commissario regio. Prima che qualcuno degli
onorevoli proponenti l'aggiunta all'articolo 16 pigli la
parola, credo opportuno di dichiarare che per parte
del ministro delle finanze non si dissentirebbe di accògliere quest'aggiunta, purché contenesse anche questa limitazione :
« Sono esentate dalle tasse di registro e bollo per
un quinquennio dall'atto della rispettiva fondazione le
operazioni delle Banche popolari, ecc. »
Essendo questa una disposizione di favore per incoraggiare l'istituzione e l'incremento di queste società, che possono tanto influire sul benessere e sulla
civiltà delle classi popolari, pare che sia necessario di
limitare il favore ad un certo tempo, salvo poi a vedere per l'avvenire quello che si debba fare.
PRESIDENTE. L'onorevole Morpurgo accetta questa
modificazione proposta dall'onorevole commissario
regio ?
MACCHI. Domando la parola.
MORPl'RGO. Siccome l'emendamento proposto dall'onorevole commissario regio non contiene alcuna modificazione nel concetto e nemmeno nella pratica attuazione di quello che noi vogliamo stabilire col nostro articolo di aggiunta, così dichiaro a nome mio ed
a nome de' miei colleghi che lo accettiamo di buon
grado.
PRESIDENTE. Anche l'onorevole Macchi, il quale avea
chiesto la parola ?
MICCHI. Sì, accettiamo.
PRESIDENTE. Dunque l'emendamento proposto dal-
— 5928 —
CAMERA DEI DEPUTATI —
l'onorevole commissario regio consiste nell'aggiungere
quest'inciso : per un quinquennio dall'atto della rispettiva fondazione?
FINALI, commissario regio. Precisamente.
I0RPURG0. Vorrei sapere se egli elimina anche l'ultima parte dell'articolo, la quale dice ché si accorderà
l'esenzione a quelle Banche popolari e società cooperative le quali abbiano un capitale sociale effettivo che
non superi le lire 30,000. Quest'ultima riserva che noi
facevamo resterebbe eliminata?
FINALI, commissario regio. No. Io accetto l'articolo
qual è stato proposto, aggiungendo solamente la frase
che ho avuto l'onore di sottoporre alla Camera.
PRESIDENTE. Giacche i proponenti accettano quest'emendamento, io metterò ai voti l'articolo coll'emendamento, dopo averlo'riletto :
« Sono esentate dalle tasse di registro e bollo per
un quinquennio dall'atto della rispettiva fondazione
le operazioni delle Banche popolari e delle società
cooperative, quali sono quelle di consumo e di produzione, purché siano rette coi principii e le discipline
della mutualità, e finché il capitale sociale effettivo
non superi le lire trentamila. »
(La Camera approva.)
Ora si passa all'articolo 17:
« La tassa annuale, di che nell'articolo 88 della legge
sul bollo, è elevata da centesimi 50 a lire 1 per ogni
1000 lire, ed è resa obbligatoria per tutti indistintamente i biglietti in circolazione, da chiunque sia fatta
l'emissione, sia questa stata o no autorizzata.
« La tassa sarà liquidata giusta le norme stabilite col
citato articolo e dovrà essere pagata in due rate eguali
alla scadenza del I o luglio e del I o gennaio di ciascun
anno.
« La tassa sarà dovuta per un intiero semestre anche
quando la circolazione dei biglietti abbia cominciato
o sia cessata nel corso di un semestre.
« Ove il pagamento sia ritardato oltre venti giorni
dalla scadenza di ciascuna rata, sarà dovuta una pena
pecuniaria eguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento. »
A quest'articolo non v'è che un'aggiunta proposta
dal deputato Maurogònato da porsi in fine del primo
inciso, e concepita in questi termini :
« ...e ciò senza pregiudizio della questione intorno
alla legalità dell'emissione che resta pienamente riservata. »
L'onorevole relatore accetta quest'aggiunta ?
CORSI, relatore. Io dichiaro di accettare l'aggiunta
dell'onorevole Maurogònato, con una semplice restrizione che spero incontrerà anche il suo gradimento.
L'onorevole Maurogònato ha voluto impedire che,
col dichiarare che deve percepirsi una tassa anche da
quelle società che non sono state autorizzate a porre
biglietti in circolazione, non si riconoscesse in questo
SESSIONE DEL 1 8 6 7
modo la loro esistenza e la legalità dell'emissione che
hanno intrapresa senza autorizzazione.
Mi pare quindi che si debba accettare il suo emendamento togliendone però le parole: che resta pienamente riservata, sia perchè queste parole sono superflue e nulla aggiungono all'efficacia dell'emendamento, sia poi perchè non pare molto consentaneo al
linguaggio legislativo il fare di queste riserve di nullità che possano essere onerose.
PRESIDENTE. L'onorevole Maurogònato accetta senza
dubbio questa modificazione?
MAUROGÒNATO. L'accetto.
PRESIDENTE. In tal caso metto ai voti l'articolo 17
con quest'aggiunta, meno le parole : che resta pienamente riservata.
(È approvato.)
« Art. 18.1 biglietti di prezzo non superiore ad una
lira per ingresso ai teatri o luoghi chiusi in cui si danno
spettacoli od altri trattenimenti pubblici, di che nell'articolo 32 della legge di pubblica sicurezza, allegato B,
della legge 20 marzo 1865, numero 2248, sono assoggettati a titolo di tassa di bollo al pagamento di centesimi 5 ciascuno.
« Sull'ammontare dei biglietti serali di prezzo superiore a lire 1, sugli abbuonamenti e sul prezzo dei
palchi è dovuta una tassa di centesimi 10 per cento.
« Il pagamento delle tasse sarà eseguito dall'impresario, appaltatore o chiunque abbia ottenuta la licenza
voluta dagli ordinamenti di pubblica sicurezza, e colle
norme e cautele stabilite con regolamento approvato
per decreto reale. »
Se nessuno chiede la parola sopra questo articolo...
CASATI. Chiedo di fare alcune osservazioni sul secondo
capoverso del medesimo.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.
CASATI. Al secondo capoverso è detto che sui biglietti
di prezzo superiore ad una lira e sugli abbuonamenti
si debba pagare una tassa di centesimi 10 per cento.
Siccome la parola per 100 ordinariamente si rife-*
risce a 100 lire, potrebbero nascere dei dubbi, per
conseguenza mi parrebbe opportuno cancellare la parola centesimi, e quindi dire: « tassa del 10 percento.»
FINALI, commissario regio. Pare anche a me che per
l'abituale uso che si fa di questa parola, sarebbe meglio
si dicesse : « una tassa in ragione del 10 per cento ; » questa è appunto l'intenzione della Commissione.
BARAZZUOLI. Accade che talvolta nei teatri di provincia, che pur sono sottoposti a questa tassa, non si usano
biglietti, ma si paga il prezzo d'entrata semplicemente,
senza che vi sieno questi biglietti. Siccome qui non si
parla che di biglietti, crederei opportuno che si aggiungesse dopo la parola biglietti, quest'altre o prezzo
d'entrata, perchè non nascessero questioni, se per avventura in alcuni teatri non si usassero i biglietti, o si
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TORNATA D-EL 1 2 MAGGIO 1 8 6 8
cessasse dall'usarne, credendo andar esenti in tal modo
dalla tassa.
CORSI, relatore. Accetto l'emendamento Barazzuoli,
ed anzi, siccome qualcheduno mi fa osservare che in
questa formula non sarebbero compresi i posti distinti,
accetto pure che questi vi sieno compresi, e modificherò l'articolo in questo senso.
PRESIDENTE. L'articolo verrebbe così modificato dalla
Commissione :
« I biglietti di prezzo non superiore ad una lira, e il
prezzo per l'ingresso ai teatri, o luoghi chiusi in cui
si danno spettacoli od altri trattenimenti pubblici, di
che nell'articolo 32 della legge di pubblica sicurezza,
allegato JB, della legge 20 marzo 1865, numero 2248,
sono assoggettati a titolo di tassa di bollo al pagamento di centesimi 5 ciascuno. »
« Sull'ammontare dei biglietti serali di prezzo superiore a lire 1, sugli abbuonamenti e sul prezzo dei
posti distinti e dei palchi è dovuta una tassa in ragione del 10 per cento.
« Il pagamento delle tasse sarà eseguito dall'impresario, appaltatore, o chiunque abbia ottenuta la licenza voluta dagli ordinamenti di pubblica sicurezza
e colle norme e cautele stabilite con regolamento approvato per decreto reale. »
(È approvato.)
Ora verrebbe l'articolo 19, ma a questo articolo furono presentati parecchi emendamenti alquanto im-
portanti; e l'ora essendo avanzata, rinvio la seduta a
domani.
La seduta è levata alle ore 5 3(4.
Ordine del giorno per la tornata di domani:
1° Seguito della discussione del progetto di legge
per modificazioni alle leggi sulle tasse di registro e
bollo.
Discussione dei progetti di legge
2° Disposizioni relative alla caccia ;
3° Unificazione delle tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi ;
4° Estensione alle provincie venete e mantovana della
tassa sui passaporti e sulle vidimazioni e legalizzazioni;
5° Affrancamento delle decime feudali nelle Provincie napoletane;
6° Costituzione del sindacato de' mediatori presso
le Camere di commercio ;
7° Approvazione della convenzione col municipio di
Comacchio, relativa al possesso ed all'amministrazione
di quelle valli ritornate al comune;
8° Ordinamento del servizio semaforico lungo i littorali.