Ravenna, 21 maggio 2015
Anagrafe e servizi sociali
diritti e doveri del sistema di
accoglienza
Romano Minardi
Iscrizione anagrafica e diritti sociali
In base al nostro ordinamento giuridico, l'esercizio effettivo di
tutti i diritti e doveri previsti e garantiti dalla nostra
Costituzione è strettamente legato e dipende dall'iscrizione
all'anagrafe della popolazione residente
Chi non è iscritto all'anagrafe
non ha diritti elettorali
non ha diritti sanitari
non ha diritti sociali
non ha diritti personali (all'identità, e quindi, al “nome”)
in una parola: “giuridicamente” NON ESISTE
L'ordinamento giuridico anagrafico
L’ordinamento anagrafico è fondato su principi consolidati
da oltre un secolo che costituiscono un sistema giuridico
perfetto (solo parzialmente “sporcato” dalla recente legge
“Lupi” sulla lotta all'occupazione abusiva degli immobili)
L’anagrafe costituisce una banca dati e un sistema di
registrazione delle persone a carattere “nazionale”
L’iscrizione su base territoriale comunale è solo la
modalità gestionale scelta dal legislatore che ha ritenuto
utile suddividere la registrazione delle persone sulla base
dell’unità amministrativa territorialmente più semplice e
vicina ai cittadini, e cioè: il comune
L'ordinamento giuridico anagrafico
L’obiettivo è quello di registrare, tramite l’iscrizione
nella banca dati anagrafica, tutte le persone che
decidono di vivere stabilmente in Italia
Per ottenere questo risultato, la normativa prevede vari
criteri di iscrizione; essenzialmente tre:
 la residenza (criterio applicabile a tutte le persone aventi la
dimora abituale)
 il domicilio (criterio applicabile alle persone senza fissa
dimora, ma con un domicilio)
 il comune di nascita (criterio residuale per le persone
senza fissa dimora che non siano in grado di dimostrare di avere
nemmeno un “domicilio”
L'ordinamento giuridico anagrafico
Questi criteri, se correttamente applicati, fanno sì che
TUTTE le persone che “vivono” stabilmente in
Italia siano iscritte all’anagrafe
La non iscrizione anagrafica di chi si trovi in queste
condizioni, costituisce una “ferita” nel sistema giuridico
anagrafico, per il quale l'iscrizione nei registri anagrafici
è un diritto-dovere di tutti i residenti italiani, comunitari
e stranieri “regolarmente soggiornanti”
Le modalità sono altrettanto chiare:
obbligo per gli interessati di rendere la dichiarazione di
residenza
obbligo di iscrizione d'ufficio in caso di mancata
dichiarazione
L'ordinamento giuridico anagrafico
Questa è l'anagrafe: un diritto soggettivo perfetto che
deve essere riconosciuto e garantito dal Sindaco, o
suo delegato, in qualità di ufficiale di Governo
Il diritto all'iscrizione anagrafica
per i cittadini italiani, NON ha eccezioni e non ha
limitazioni
per i cittadini comunitari e stranieri, ha come unica
limitazione, la regolarità del soggiorno
L'ordinamento giuridico anagrafico
La questione relativa alla competenza di un comune o di un
altro è sicuramente residuale e subordinata rispetto alla
priorità del diritto all'iscrizione anagrafica
La competenza del comune è fondata sul criterio della
residenza/dimora abituale; requisito che, però, non
tutti possiedono

Le persone senza fissa dimora sono residenti sul
territorio nazionale, ma non sono residenti sul
territorio comunale; costoro hanno ugualmente diritto
all’iscrizione
anagrafica;
In
mancanza
di
residenza/dimora abituale sul territorio di un comune, per
costoro si utilizza il criterio del domicilio
L'ordinamento giuridico anagrafico
Art. 43 del codice civile:
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora
abituale
Artt. 1 e 2 della legge anagrafica:
Nell’anagrafe della popolazione residente sono registrate le
posizioni relative alle persone, alle famiglie e alle
convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza
È fatto obbligo ad ognuno di chiedere l’iscrizione
nell’anagrafe del comune di dimora abituale
Art. 3 del regolamento anagrafico:
Per persone residenti nel comune s’intendono quelle aventi
la propria dimora abituale nel comune
L'ordinamento giuridico anagrafico
Articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228
(omissis)
3. «Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma (obbligo di
chiedere l'iscrizione nel comune di dimora abituale), la
persona che non ha fissa dimora si considera
residente nel comune dove ha stabilito il proprio
domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta
di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli
elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti
a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza
del domicilio, si considera residente nel comune di
nascita».
L'ordinamento giuridico anagrafico
Per le persone senza fissa dimora il legame
abitativo/residenziale sussiste solo con il territorio
nazionale; NON con il territorio comunale
Pertanto, ai fini del diritto-dovere di iscrizione anagrafica, il
criterio di riferimento non può essere il legame “abitativo”,
bensì quello del “domicilio” e cioè del luogo dove la
persona abbia un “interesse”
RICORDA
Art. 43 del codice civile: “Il domicilio di una
persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede
principale dei suoi affari e interessi”
romano minardi
10
Il domicilio: definizione
Col domicilio si intende il luogo ove la
persona, alla cui volontà occorre
principalmente avere riguardo, concentra
la generalità dei propri interessi, sia
materiali ed economici, sia morali,
sociali e familiari (Cass. Civ. 20/7/1999,
n. 775)
Iscritti in anagrafe
Nell’ A.P.R. sono registrate le posizioni relative a:
persone
 famiglie
 convivenze
che hanno fissato nel comune la RESIDENZA
e
 persone (o famiglie) senza fissa dimora
che hanno stabilito nel comune il proprio DOMICILIO

La famiglia anagrafica
art. 4 DPR n. 223/1989
Insieme di persone
legate da vincoli di:
Matrimonio
Parentela
Affinità
Adozione
Tutela
Vincoli affettivi
coabitanti
aventi dimora abituale
nello stesso Comune
La famiglia anagrafica
art. 4 DPR n. 223/1989
Avvertenze e note illustrative relative al
regolamento anagrafico
“La prova dei vincoli affettivi di cui alla definizione della
famiglia anagrafica - art. 4 – viene riconosciuta alla
dichiarazione che gli interessati rendono al momento
della costituzione o subentro nella famiglia.
La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli
affettivi non può essere soggetta a continui
ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati
soltanto con il cessare della coabitazione...”
La famiglia anagrafica
art. 4 DPR n. 223/1989
Avvertenze e note illustrative relative al
regolamento anagrafico
“Una persona o famiglia che coabita nello stesso
appartamento con altra persona o famiglia possono dar
luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i
componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli di cui
all'art. 4.
Invece, non costituiscono famiglia anagrafica a se stante
i figli che si sposano e continuano a coabitare con i
genitori”
Famiglia anagrafica e nucleo famigliare
Si tratta di 2 concetti sovrapponibili o distinti
La “famiglia anagrafica” è nozione ben distinta da
quella della famiglia c.d. “nucleare” o “civile”;
la definizione di famiglia contenuta nell’art. 4 del D.P.R.
223/1989 non può che valere agli effetti anagrafici;
la famiglia anagrafica e la famiglia nucleare o civile
possono anche non coincidere; pertanto in una famiglia
anagrafica possono coabitare più nuclei famigliari, così
come può non esserci alcun nucleo famigliare
Famiglia anagrafica e nucleo famigliare
Il Consiglio di Stato, con sentenza della sez. V, 13 luglio
1994, n. 770 (richiamata anche dalla circolare Ministero
dell'interno n. 19 del 1.12.1998) , ha chiarito che:
la famiglia anagrafica è istituto giuridico esclusivamente
finalizzato alla “raccolta sistematica dell'insieme delle
posizioni relative alle persone che hanno fissato nel
comune la propria residenza”
La famiglia nucleare o civile risulta cristallizzata dal
rapporto instaurato per effetto del matrimonio e dai
conseguenti obblighi stabiliti, anche nei confronti dei figli,
dagli articoli 143, 144 e 147 del c.c. (si veda il TAR Veneto –
sentenza 27.8.2007, n. 2786)
Famiglia anagrafica e nucleo famigliare
Pertanto, nulla impedisce che ad altri fini, diversi da quelli
prettamente anagrafici (es. fiscali, sociali ecc.) si debba
fare riferimento alla famiglia nucleare, ossia quella
composta da coniugi o da genitori e figli o, comunque,
fondata su ben definiti rapporti stabiliti dalla legge
Il concetto di “famiglia nucleare o civile” si trova in fase
sicuramente evolutiva, oggetto anche di aspri contrasti fra
opposte sensibilità
Il concetto di “famiglia anagrafica”, riformato con il
regolamento del 1989, si trova in una condizione di
stabilità, difficilmente attaccabile nel prossimo futuro
La convivenza anagrafica
art. 5 DPR n. 223/1989
Si tratta di persone:
normalmente
coabitanti per motivi

religiosi

di cura
di assistenza
militari
di pena
e simili


aventi dimora abituale
nello stesso Comune


Le persone ospitate in alberghi, locande, pensioni e simili
non costituiscono convivenza anagrafica;
possono però costituire una famiglia anagrafica
La convivenza anagrafica
art. 5 DPR n. 223/1989
Avvertenze e note illustrative relative al
regolamento anagrafico
“Per quanto concerne il concetto di convivenza anagrafica
(art. 5), si fa osservare che per la individuazione di essa è
stato messo in rilevo quale elemento distintivo il
particolare motivo che ha determinato l'associazione delle
persone che la compongono.
La coabitazione in un appartamento non determinata da
una delle relazioni di cui alla definizione della famiglia
anagrafica ma da motivazioni sociali e simili, non
riconducibili al concetto di famiglia, può costituire
convivenza”
La convivenza anagrafica
art. 5 DPR n. 223/1989
Avvertenze e note illustrative relative al
regolamento anagrafico
“Si potranno, quindi, avere convivenze anagrafiche di
assistiti, di operai, di studenti, ecc. cioè “altri tipi di
convivenze” aggiuntive alle tradizionali e note convivenze
militari, religiose, assistenziali, ecc.”
Il responsabile della convivenza va individuato, di norma,
in colui che dirige la convivenza; può anche non far parte
della convivenza anagrafica, ma avere una posizione
anagrafica fuori di essa o presso la propria famiglia
iscritta nello stesso comune o in un comune diverso.
La convivenza anagrafica
art. 5 DPR n. 223/1989
Esempi di “CONVIVENZE ANAGRAFICHE”
Case protette, case di riposo, case famiglia
Caserme
Conventi
Carceri
Strutture per tossicodipendenti, alcolisti, ecc.
Strutture di accoglienza per stranieri
Strutture di tutela di minori non affidati a famiglie
Altre strutture analoghe alle precedenti
Posizioni che non comportano
l'iscrizione anagrafica (art. 8 DPR n. 223/89)
Le persone che si trovano in una delle seguenti
condizioni abitative NON devono essere iscritte nel
comune in cui si sono trasferite, né d'ufficio, né a
richiesta dell'interessato
a) Militari e pubblici dipendenti distaccati presso scuole
per frequentare corsi di avanzamento o di
perfezionamento
b) Ricoverati in istituti di cura, se la permanenza non
supera i due anni
c) Detenuti in attesa di giudizio
Posizioni che non comportano
l'iscrizione anagrafica (art. 8 DPR n. 223/89)
ATTENZIONE ! è facile fare confusione fra
persone conviventi per motivi di cura (diritto-dovere
all'iscrizione in convivenza anagrafica – art. 5)
ricoverati in istituti di cura (divieto di iscrizione
anagrafica – art. 8)
La distinzione va ricercata proprio nel motivo della
permanenza della persona nella struttura e, di
conseguenza, nell'attività alla quale la struttura è
destinata
Art. 5 e art. 8 DPR n. 223/1989
Art. 5: Persone coabitanti per motivi di cura
A norma dell'art. 5 del DPR n. 223/89, la “convivenza”
si configura nei casi in cui più persone, per scelta o per
necessità, coabitino in strutture appositamente destinate
e attrezzate in relazione alle diverse esigenze delle
stesse persone ospitate
Fra queste esigenze e necessità sono compresi anche i
“motivi di cura”, cioè, esigenze di carattere sanitario,
intese in senso lato
Anche per l'iscrizione anagrafica in una convivenza è
necessario il requisito della “dimora abituale
Art. 5 e art. 8 DPR n. 223/1989
Art. 8: Ricoverati in istituti di cura
L'art. 8 del DPR n. 223/89 riguarda il caso di persone
“ricoverate” in istituti destinati esclusivamente alla cura
delle persone; in pratica:
OSPEDALI, CASE DI CURA O STRUTTURE ASSIMILATE
Da questo tipo di struttura si viene dimessi non appena si
risolve il problema sanitario o, comunque, quando non vi
siano più possibilità di ottenere risultati positivi derivanti
dal “ricovero”
Art. 5 e art. 8 DPR n. 223/1989
OSPEDALI, CASE DI CURA O STRUTTURE ASSIMILATE
Qualora, malgrado la natura prettamente ospedaliera
della struttura, la permanenza della persona che vi è
ricoverata si protragga per oltre due anni, la norma
dispone che cessi il divieto di iscrizione anagrafica, in
quanto, evidentemente, a dispetto delle previsioni, quella
persona risulta dimorare abitualmente in un ospedale
Anzi, sarà possibile anticipare l'iscrizione anagrafica in
un ospedale, qualora le condizioni perchè la
permanenza della persona nella struttura ospedaliera si
protragga per oltre due anni, si manifestino prima di tale
termine
Art. 5 e art. 8 DPR n. 223/1989
OSPEDALI, CASE DI CURA O STRUTTURE ASSIMILATE
Semplificando e banalizzando (solo per maggiore
chiarezza) si potrebbe dire che:
La destinazione d'uso di una struttura assistenziale
“non ospedaliera” è di carattere “abitativo”
La destinazione d'uso di una struttura ospedaliera
è di carattere “NON abitativo”
Art. 8 DPR n. 223/1989
L'iscrizione anagrafica delle persone che si trovano
nelle condizioni di cui all'art. 8 è vietata
Fra queste persone vi sono anche i “detenuti in attesa di
giudizio”. La norma va interpretata come: “IN ATTESA DI
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO”
Successivamente al giudizio di primo grado l'iscrizione
anagrafica nella “convivenza carcere” è possibile, ma
NON obbligatoria; dipende dalle situazioni
In determinati casi, non esistono soluzioni alternative
all'iscrizione in carcere, in altri casi è possibile e
preferibile lasciare iscritto il detenuto nella propria
famiglia
Art. 9 DPR n. 223/1989
Art. 9 – “Il trasferimento di residenza della famiglia in
altro comune comporta, di regola, anche il trasferimento
di componenti della famiglia stessa eventualmente
assenti perchè appartenenti ad una delle categorie
indicate nell'art. 8”
Si tratta di una norma largamente disattesa (anche poco
conosciuta!) dagli ufficiali d'anagrafe
La disposizione si applica, per analogia, anche a tutti i
casi in cui un componente della famiglia che trasferisce
la propria residenza sia assente per qualsiasi motivo per
un periodo temporaneo (e anche se in condizioni di
essere cancellato dall'anagrafe!)
L'anagrafe e i minori
Art. 7 comma 1 lett. a) d.P.R. n. 223/1989
L'iscrizione
nell'anagrafe
residente viene effettuata:
della
popolazione
a) per nascita
nell'anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori
oppure, qualora i genitori siano iscritti all'anagrafe di
comuni diversi
nel comune ove è iscritta la madre
ATTENZIONE !
Questa regola non è derogabile !
L'iscrizione anagrafica per nascita
L’iscrizione del minore deve essere effettuata
PER NASCITA e con DECORRENZA
NASCITA nei seguenti casi:
DALLA
NASCITA IN ITALIA DA GENITORI ISCRITTI IN
APR: a seguito di formazione dell’atto di nascita, sulla
base della comunicazione dello stato civile
(indistintamente per italiani, comunitari e stranieri)
L'iscrizione anagrafica per nascita
NASCITA OCCASIONALE ALL’ESTERO DA
GENITORI ISCRITTI IN APR (entro 1 anno dalla
nascita)
se i GENITORI sono ITALIANI: a seguito di
trascrizione dell’atto di nascita, sulla base della
comunicazione dello stato civile
se i GENITORI NON sono ITALIANI: previa
esibizione all’ufficiale d’anagrafe dell’atto di nascita (in
regola con le norme sulla traduzione e la
legalizzazione)
L'iscrizione anagrafica per nascita
Qualora la domanda di iscrizione anagrafica sia
presentata oltre un anno dalla nascita all'estero, NON
sarà più possibile procedere con una iscrizione “per
nascita”, per cui si tratterà di una normale iscrizione
per provenienza dall'estero
Conseguenze
L'iscrizione “per nascita” di un cittadino straniero,
anche se avvenuta all'estero, non necessita del titolo
di soggiorno (serve però il passaporto o titolo
equipollente)
L'iscrizione
“per provenienza dall'estero”
è
subordinata anche al possesso di un titolo di
soggiorno
L'anagrafe anagrafica per trasferimento
della residenza
La normativa anagrafica prevede l’obbligo di
chiedere l’iscrizione per sé e per le persone su cui
si esercita la potestà o la tutela
Ciò significa che la dichiarazione/domanda di iscrizione,
variazione o cancellazione anagrafica deve essere resa da
colui che esercita la potestà sul minore, e cioè:
genitori, tutore, curatore, amministratore di
sostegno (anche un solo genitore può presentare domanda)
romano minardi
35
L'iscrizione anagrafica per nascita
Il neonato deve essere iscritto:
a)
nell’anagrafe del comune di residenza dei genitori
b) nell’anagrafe del comune di residenza della madre,
qualora i genitori, regolarmente residenti, siano iscritti
in comuni diversi
c)
nell’anagrafe del comune di residenza del padre,
qualora solo questi sia iscritto in anagrafe
d) nel comune dove si trova l’istituto o la persona cui il
nato viene affidato.
L’unico caso in cui il nato non viene iscritto in APR è quello
della “nascita occasionale” in Italia da genitori stranieri, ovvero
della nascita da genitori non iscritti in anagrafe.
L'anagrafe e i minori
Avvertenze ISTAT sulla legge n. 1228/1954 - punto 5
“Qualora il minore si trasferisca di fatto in un Comune
diverso da quello di residenza della persona che esercita
la potestà o la tutela, la dichiarazione anagrafica deve
essere fatta da un componente della famiglia presso cui il
minore va a convivere. L’iscrizione può essere eseguita
anche senza il consenso di chi esercita la potestà o la
tutela”
Per l'ufficiale d'anagrafe, che in ogni caso deve far
prevalere l'elemento oggettivo e cioè l'effettiva dimora
abituale del minore, in caso di istanza presentata da un
solo genitore, sussiste solamente l'obbligo di inviare la
comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. n.
241/1990
L'anagrafe e i minori
Avvertenze ISTAT sulla legge n. 1228/1954 - punto 5
I componenti della famiglia presso la quale il minore va a
convivere possono (anzi: debbono) segnalare il
trasferimento di residenza del minore all'ufficiale
d'anagrafe del comune di nuova residenza, il quale, in
mancanza di dichiarazione resa da chi esercita la
potestà, dovrà provvedere ad avviare un procedimento
finalizzato all'iscrizione d'ufficio del minore
Resta valido il principio in base al quale
L'iscrizione anagrafica dei minori non è vincolata
al consenso di chi esercita la potestà o la tutela
Il concetto di “residenza”
“La residenza di una persona è determinata dalla sua
abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè
dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e
dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi
stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo
svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile
permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a
lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di
residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi
ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle
proprie relazioni familiari e sociali”
L'anagrafe e i minori
In conclusione:
L'iscrizione anagrafica dei minori segue le stesse
regole che valgono per i maggiorenni
I minori hanno il diritto-dovere di essere iscritti nel
luogo di dimora abituale, anche in assenza o contro la
volontà dei genitori o esercenti la responsabilità
genitoriale
L'ufficiale d'anagrafe deve sempre valutare con
attenzione la sussistenza del requisito della “dimora
abituale” che non sempre coincide con il luogo di
presenza temporanea o prevalente
Il concetto di “residenza”
Il contributo fondamentale della Cassazione
Fin dal 1948 la Cassazione afferma questo principio:
“Dimora abituale non significa necessariamente dimora
ininterrotta e continua. Infatti la residenza non viene
meno per allontanamenti anche frequenti della
persona”
Sono seguite numerose altre sentenze dello stesso tenore
La sintesi la troviamo nella sentenza del 14.3.1986, che
resta tuttora il punto di riferimento più alto e anche quello
più utile ad un approccio corretto alla definizione del
concetto di residenza e, di conseguenza, di dimora abituale
Iscrizione per immigrazione dall'estero
 Chi trasferisce la residenza dall’estero deve
comprovare all’atto della dichiarazione la propria
identità mediante l’esibizione del PASSAPORTO o altro
documento equipollente (art. 14 d.P.R. n. 223/1989)
 Se il trasferimento concerne anche la famiglia, il
cittadino straniero o apolide deve esibire atti autentici
che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle
competenti autorità del Paese di provenienza
QUESTA REGOLA VALE ANCHE PER I MINORI !
L'anagrafe e i minori: alcune regole
Una scheda di famiglia può essere intestata anche
ad un minorenne, quando quest’ultimo non coabiti
con persone maggiorenni che formino con lui una
stessa famiglia anagrafica con l’avvertenza di
indicare, nella scheda stessa, il cognome e nome
del titolare della potestà sul minore
Non è legittimo bloccare la cancellazione anagrafica nel
caso in cui “restino” solo uno o più minori nella scheda di
famiglia
L'anagrafe e i minori: alcune regole
Poiché le disposizioni legislative in materia anagrafica
trovano il loro principio informatore nel rispetto dello stato
di fatto, si chiarisce che gli aventi potestà o tutela su un
minore possono avere residenza diversa da questi e,
pertanto, nei casi in cui è necessario, ad uno o più
minorenni può essere intestata una scheda di famiglia,
con l’avvertenza che su di essa deve essere riportato il
nome e l’indirizzo della persona che esercita la potestà o
la tutela e ciò al fine di poter individuare il responsabile
degli adempimenti anagrafici
Minori contesi fra genitori separati
Quando interviene una separazione fra i coniugi, molto
spesso questi si contendono il minore, utilizzandolo
anche come strumento di ricatto o di ripicche, a volte con
richieste di trasferimento di residenza da parte di uno e
l’opposizione, anche “feroce”, dell’altro
Poiché sempre più spesso i giudici stabiliscono l’affido
condiviso, è ancora più difficile per l’ufficiale d’anagrafe
risolvere con la necessaria tranquillità i casi, a volte
molto complessi e conflittuali che si prospettano ogni
giorno
Minori contesi fra genitori separati
Che fare ?
La soluzione migliore è sempre una pronuncia del
giudice che disponga, fra l’altro, con quale genitore il
minore debba essere iscritto
In mancanza, resta fermo il principio cardine della
dimora “di fatto” (elemento oggettivo), che l’ufficiale
d’anagrafe deve tentare di verificare con tutti i mezzi a
sua disposizione
Con la riforma dell'anagrafe che ha introdotto la
cosiddetta
“anagrafe
in
tempo
reale”
viene
inevitabilmente privilegiato il genitore che chiede il
trasferimento di residenza del figlio
Minori iscritti coi nonni
Sono frequenti i casi in cui viene chiesta l’iscrizione
anagrafica presso l’abitazione dei nonni, magari perché
si tratta di un comune diverso da quello di residenza dei
genitori, nel quale vi è maggiore possibilità di accedere
a servizi (scuole, mense, asili nido ecc.).
ATTENZIONE !
La dichiarazione deve essere resa dagli esercenti la
potestà genitoriale
I nonni devono essere avvisati con la comunicazione di
avvio del procedimento
Minori iscritti con i nonni
E’ sufficiente la volontà dei genitori per ottenere
l'iscrizione anagrafica presso i nonni
La risposta non può che essere negativa, dato che
anche in questo caso deve essere accertata la
dimora abituale
La mera presenza (o assenza) fisica in sede di
accertamento di per sé non è mai decisiva
La verifica deve essere molto rigorosa; eventuali
vantaggi ottenuti da alcuni si traducono in analoghi
svantaggi a danno di altri
Iscrizione di minore straniero in attesa di adozione
Direttiva 21.2.2007 Ministero interno / Ministero
politiche per la famiglia
Ai fini del soggiorno del minore straniero adottato o
affidato a scopo di adozione NON è richiesto il
permesso di soggiorno
La Commissione per le adozioni internazionali,
nell’autorizzare l’ingresso e la residenza in Italia del
minore, valuta le ragioni di ordine e sicurezza pubblica,
di legittimità dell’ingresso e del successivo soggiorno del
minore medesimo.
Quindi il permesso di soggiorno sarebbe un inutile
DOPPIONE !
Iscrizione di minore straniero in attesa di adozione
Se l’adozione è pronunciata all’estero e il T.d.M. si limita
a riconoscerne l’efficacia in Italia, (art. 35 e segg. L.
184/1983) l’iscrizione in anagrafe può essere effettuata
direttamente con l’attribuzione dello status di figlio, purché
il Tribunale, al momento della richiesta di iscrizione
anagrafica del minore, abbia già riconosciuto gli effetti del
provvedimento straniero
Se, invece, l’adozione deve perfezionarsi dopo l’arrivo
del minore in Italia, il T.d.M. riconosce il provvedimento
come affido preadottivo: il minore sarà iscritto come
“convivente”
Minori stranieri accompagnati
e non accompagnati
I minori presenti in Italia possono essere:
“accompagnati”, minori affidati con provvedimento
formale a parenti entro il terzo grado e regolarmente
soggiornanti
“non accompagnati”, sono quei minori stranieri che si
trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza
da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente
responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento
italiano
Minori stranieri accompagnati
e non accompagnati
La normativa anagrafica NON fa alcuna distinzione fra
minori accompagnati e non accompagnati
Anche per i minori non accompagnati si applicano le
stesse norme, per cui, in sostanza:
L'iscrizione anagrafica dei minori non accompagnati,
regolarmente soggiornanti, è un diritto-dovere
Il criterio di iscrizione è sempre lo stesso, e cioè: il
luogo di dimora abituale
 in famiglia se il minore è affidato ad una famiglia
 in convivenza se il minore è collocato in una
comunità
L'anagrafe e i minori
Ai fini della iscrizione, variazione o cancellazione
anagrafica, se non esiste o è difficile individuare il
soggetto titolato a rendere la dichiarazione anagrafica,
l’ufficiale d’anagrafe può adottare il provvedimento
anagrafico d’ufficio
In questo caso però vale la regola ordinaria: la fase
istruttoria PRECEDE il provvedimento!!!
Anagrafe e servizi sociali
diritti e doveri del sistema di accoglienza
Grazie per la vostra attenzione
Romano Minardi
Scarica

Hands Template - Comune di Ravenna