Il regime fiscale di utili e
dividendi
Art. 89 TUIR
….
Ratio dell’intervento legislativo:
tassare il rd al momento della produzione quindi
in capo al soggetto che lo produce (società) e
non a capo del soggetto destinatario effettivo –
potenziale dello stesso (socio)
I due sistemi – pex e regime utili e dividendi –
sono strettamente connessi tra loro:
infatti corollario del regime pex è l’eliminazione
del credito d’imposta che nel sistema
precedente garantiva neutralità della tassazione
al soggetto erogante
….
• Sistema previgente
→ con il cr d’imposta si aveva neutralità
della tassazione a capo del soggetto
erogante che produce il rd stesso
l’imposizione sulla società era solo un
acconto della tassazione definitiva sulla
parte di rd distribuito al socio
….
• Pex e regime interessi dividendi
→ tassazione sul reddito nella fase della sua
produzione (quindi a capo della società)
attraverso l’esclusione – parziale – nella fase di
distribuzione del rd e con esenzione - parziale –
della sua distribuzione mediata attraverso le
plusvalenze realizzate con il trasferimento delle
partecipazioni
….
• La riforma si giustifica sotto vari punti di vista:
1) per esigenze di modernizzazione delle imposizione sulle società
e di armonizzazione rispetto ad altri Paesi dell’area UE
2) per ridurre la creazione di holding in altri paesi che già
adottavano l’esenzione delle plusvalenze da partecipazione (vedi la
Germania)
3) per i problemi di illegittimità rispetto al diritto comunitario:
disparità di trattamento per i dividendi erogati a soci residenti e non
residenti : solo ai primi era riconosciuto il cr d’imposta
4) per evitare doppia imposizione sugli utili: prima a capo della
società e quindi nella fase della produzione del rd poi a seguito di
cessioni da partecipazione quando il rd non distribuito si realizza in
plusvalenze
Evoluzione storica fino all’attuale
regime
• Irpeg
quando la società di capitali distribuiva il rd prodotto,
sotto forma di dividendi, tale rd era assoggettato a
tassazione in capo al socio → si realizzava una doppia
tassazione:
in capo alla società al momento del realizzo
in capo al socio al momento della distribuzione
per problemi di illegittimità rispetto al diritto comunitario e
di competitività del sistema italiano
↓
….
• Nel 1977 L. n. 904 introduce il cr d’imposta sui dividendi :
si tassa il rd in capo al socio – percettore
la tassazione sulla società soggetto erogante è solo a titolo di
acconto – anticipazione dell’obbligazione definitiva che sarà
poi determinata in capo al socio e sarà effettuata in base alla
sua capacità contributiva
• Tale sistema è stato poi modificato con L. n. 649/1983
per evitare che il socio potesse usufruire del cr d’imposta
anche quando per regimi di esenzione o agevolazione,
l’imposta non fosse pagata o fosse pagata in misura ridotta
si introduce la maggiorazione di conguaglio
poi sostituita nel 1997 con riforma Visco dal sistema dei
“canestri d’imposta”
….
• Da notare che
- con il cr d’imposta non si teneva conto di eventuali utili
distribuiti ma non assoggettati ad IRPEG in capo alla
società perché rd esenti, esclusi, per regimi forfettari, ….
- così si introduce la maggiorazione di conguaglio =
prelievo compensativo a capo della società pari proprio a
cr d’imposta spettante al socio
ma problema: si vanificava indiscriminatamente, al
momento della distribuzione dell’utile, qualsiasi
agevolazione applicabile alla società
• Così con D. Lgs 467/1997
- si abolisce tale meccanismo
….
- si introduce il principio per cui la società può
attribuire ai soci cr d’imposta solo nei limiti
dell’IRPEG pagata dalla società, oltre tali limiti i
dividendi saranno erogati senza cr d’imposta
- in tal modo si vanificavano le agevolazioni
IRPEG applicabili alla società stessa
occorrevano
correttivi
per
escludere
l’erogazione di rimborsi per imposte mai pagate
dalla società
….
• Così viene introdotto il cr d’imposta limitato pari
ad una detrazione d’imposta senza diritto al
rimborso delle eccedenze a fronte dell’IRPEG
che la società ha risparmiato per varie ragioni
(imposta sostituiva su operazioni societarie,
esenzione di dividendi provenienti da Pesi UE,
…)
• Quando non è previsto nemmeno il cr d’imposta
limitato : l’agevolazione della società che
distribuisce dividendi viene recuperata negando
cr d’imposta al socio che percepisce utili non
tassati
….
• Quindi quando concorrono alla formazione del rd utili
distribuiti da società ed enti soggetti passivi IRPEG al
contribuente si riconosce un credito d’imposta pari ad
una determinata % (variabile a seconda dell’aliquota
IRPEG) tale da rendere neutra la tassazione in capo alla
società erogante
• Meccanismo:
base imponibile
=
dividendo percepito dal socio incrementata del cr
d’imposta relativo ricostituendo l’originaria base
imponibile IRPEG in relazione alla frazione di utile
distribuito
….
• Si realizzavano così due livelli di tassazione:
1) in capo alla società :
commisurata al rd da questa prodotto e tale fino alla
distribuzione degli utili
2) in capo al socio-percettore sulla quota di utili distribuiti:
l’imposta veniva ricalcolata a capo di questo
pertanto il prelievo era sganciato dalle imposte calcolate dalla
società stessa e e dipendeva dalla situazione soggettiva di
ogni socio (in base alle aliquote, deduzioni, detrazioni
applicabili, ….) :quindi elevato grado di precarietà → la
situazione soggettiva del socio poteva ridimensionare o
annullare la precedente imposizione sulla società
non si aveva la definitività del prelievo
tale regime basato sull’imputazione al socio prevedeva poi la
tassazione delle plusvalenze e la detassazione delle
minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni
….
• in tal modo:
- se la società aveva un utile: il sistema era penalizzante per il socio:
in caso di cessione della partecipazione → doppia tassazione:
in capo alla società al momento della produzione degli utili
poi al mom della cessio della partecipazione e del realizzo della
plusvalenza
- in caso di perdite e minusvalenze:
doppia deducibilità: della perdita realizzata dalla società e della
minusvalenza subita dal socio
• Ma tale sistema era penalizzante solo in apparenza :
- l’imposta sulle plusvalenze era elusa soprattutto dai grandi gruppi
che localizzavano le proprie holding in Paesi in cui vi era l’esenzione
delle plusvalenze
- si usava in modo strumentale la deducibilità delle minusvalenze
….
• Con il cr d’imposta si evitava la doppia
imposizione dei rd societari ma non la doppia
tassazione in fase di cessione delle
partecipazioni e realizzo di plusvalenze
• Tuttavia 2 elementi hanno attenuato la doppia
imposizione
1) ripetuti interventi normativi su plusvalenze
(aliquote ridotte, imposte sostitutive) → si riduce
tassazione su plusvalenze
2) dedurre da base imponibile i costi connessi
alla plusvalenze con un risparmio fiscale
….
• Problema del sistema : facilità di manovre elusive
1) i soggetti residenti potevano, attraverso sub holding olandesi
create ad hoc, godere di un’esenzione sulle partecipazioni detenute
da tali soggetti e operanti in regime di esenzione
ciò grazie alle Convenzioni internazionali, alla Direttiva madre-figlia
e alle differenze tra i Paesi UE
il vantaggio si realizzava quando le partecipazioni incorporanti le
plusvalenze venivano cedute tramite la subholding, operante in
regime di esenzione
2) operazioni infragruppo che consentivano compensazione di utili e
perdite, anche senza regime del consolidato : recuperando cr
d’imposta sui dividendi, gli utili distribuiti dalle controllate in attivo e
compensando le perdite della controllante.
Riforma
• Obiettivi e motivazioni, come da relazione governativa
d’accompagnamento alla Riforma Tremonti :
a) constatazione di un elevato grado di competitività del sistema
caratterizzato da una forte globalizzazione economica, che rende
meno appetibili, sotto il profilo della localizzazione delle imprese, i
Paesi caratterizzati da forme di fiscalità non neutrali;
b)necessità di coniugare le pur dichiarate esigenze di gettito con
quelle di adeguamento, omogeneità ed armonizzazione in ambito
comunitario, nonché di evitare la doppia imposizione giuridica e
contenere quella economica;
c) necessità di semplificazione di un sistema caratterizzato da un
elevato grado di complessità della legislazione, improntata ad una
tecnica normativa che privilegia disposizioni di tipo casistico a
norma di carattere generale.
….
• Tassazione dividendi e plusvalenze : rapporto
soci – società rilevante per evitare duplicazioni
d’imposta
• Occorre
- evitare che lo stesso indice di cap
contributiva (produzione del rd da parte
della società che è diverso dal soggetto
percettore e a cui questa cap poi si riferisce)
sia soggetto a doppia imposizione
- evitare
la
sottrazione,
attraverso
comportamenti elusivi, da imposizione di
capacità contributiva
….
• Ma a fronte di ciò non si capisce perché
- il sistema varia a seconda del sogg
percettore
(società,
ente
non
commerciale, persona fisica) o della
natura della partecipazione (qualificata e
non)
- scelta del regime di tassazione (per es
trasparenza) legata a vincoli soggettivi e/o
quantitativi della partecipazione posseduta
….
• Il metodo adottato è quello dell’esenzione o
meglio esclusione (mentre in precedenza valeva
quello dell’imputazione)
• Si accentua il carattere reale dell’imposta:
legata più alla produzione del rd che alla
persona del percettore
• Ma gli obiettivi non coincidono poi con questi
nuovi regimi : ci sono cioè incongruenze tra gli
obiettivi della riforma e gli istituti introdotti ex
novo o riformati → lo stesso regime – pex / non
pex – favorisce arbitraggi fiscali, manovre
elusive …
….
• Infatti non sempre gli interventi suddetti portano a
semplificazione, eliminazione doppia imposizione e
riduzione della pressione fiscale:
1. non si ha semplificazione se il regime di tassazione
dei dividendi varia al variare del soggetto percettore:
- socio = soggetto passivo IRES o ente non
commerciale → esenzione per il 95% e tassazione per
il 5%
disparità di trattamento se la società soggetta ad IRES
che detiene la partecipazione può applicare il regime
della trasparenza o il consolidato
….
- se socio = persona fisica → duplice regime:
partecipazione qualificata : gli utili concorrono
nella misura del 49,72% del loro ammontare
partecipazioni non qualificate : prelievo integrale
ma con imposta sostitutiva del 12,50%
- se socio = imprenditori individuali o soc di
persone → dividendo concorre nella misura del
49,72% a prescindere dal fatto che la
partecipazione sia qualificata o meno
….
2. non si spiega neppure la diversità di
trattamento a seconda della natura giuridica del
percettore
se rd è percepito da società : esenzione quasi
integrale
se rd percepito da società di persone o
persona fisica : il beneficio si riduce
notevolmente e il prelievo è più gravoso rispetto
a quello delle società e del sistema precedente
Norma di riferimento: art. 89 TUIR
Dividendi ed interessi
“ Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e
sotto qualsiasi denominazione, anche nei
casi di cui all’art. 47, co VII, dalle società
ed enti di cui all’art. 73, I co, lettere a), b) e
c) non concorrono a formare il reddito
dell’esercizio in cui sono percepiti in
quanto esclusi dalla formazione del reddito
della società o dell’ente ricevente per il
95% del loro ammontare. la stessa
esclusione si applica ……………”
….
ambito di applicazione
- con la riforma si amplia la nozione di utile da partecipazione : tale
regime è esteso anche a
nuove categorie di azioni
nuovi strumenti finanziari
- sono trattati diversamente, invece, le remunerazioni delle
obbligazioni e degli altri strumenti finanziari comunque denominati
che, ex art. 44 lett. c), “non attribuiscono ai possessori alcun diritto
di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa
emittente, dell’affare in relazione al quale siano stati emesse, né il
controllo sulla gestione della stessa”
- in tale regime dunque rientrano tutti i proventi caratterizzati da
funzione di remunerazione dell’apporto in società
….
• In particolare dunque rientrano nel regime di tassazione
dei dividendi:
1) utili distribuiti pro quota ai soci in proporzione alla loro
quota di partecipazione
2) altri proventi relativi a titoli considerati similari alle
azioni ex art. 44, II co, lett. a) del TUIR “la cui
remunerazione
è
costituita
totalmente
dalla
partecipazione ai risultati economici della società
emittente o di altre società appartenenti allo stesso
gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli
strumenti finanziari sono stati emessi”
….
3) le remunerazioni di titoli e strumenti finanziari qualora
garantiscano
direttamente
o
indirettamente
la
partecipazione ai risultati dell’impresa che, ai sensi
dell’art. 109, IX co, lett. a), sono indeducibili dal rd
d’impresa della società emittente (per evitare doppie
imposizioni)
4) contratti di associazione in partecipazione con apporto
di capitale o con apporto misto (cap e lavoro). In tal
caso:
- è sufficiente che vi sia un apporto di capitali da parte
dell’associato, anche se misto
- per garantire neutralità nella scelta tra strumenti
alternativi che consentano di trasferire gli utili fuori
dall’impresa
….
5) gli interessi relativi alla quota di
finanziamenti, direttamente erogati da soci
qualificati (= detentori di quota di cap pari
o sup al 25%) o da loro parti correlate che
eccedano la soglia max di indebitamento
(pari al rapporto debt/equity fissato
secondo le nuove disposizioni Thin
Capitalization)
….
Regime di tassazione:
metodo
dell’esenzione
anzi
dell’esclusione con il fine di evitare la
doppia imposizione anche se comunque
l’esclusione in parola non è mai integrale
- il regime di tassazione dei dividendi è
diverso a seconda del soggetto percettore:
….
1) percettore =soggetto passivo IRES
il provento è tendenzialmente escluso da
tassazione
2) percettore = in via immediata o mediata
soggetto
passivo
IRPEF
(quindi
rispettivamente persona fisica o società di
persone)
il provento è escluso parzialmente con
conseguente problema di doppia imposizione
….
• Pertanto lo stesso provento subirà un
trattamento diverso se percepito da due
imprenditori, di cui uno soc di cap (soggetto
IRES) e l’altro impresa individuale (soggetto
IRPEF)
• Per le persone fisiche il trattamento della
partecipazione – non qualificata - è diverso a
seconda che la stessa partecipazione rientri o
meno
in
un’attività
d’impresa
svolta
professionalmente
….
Quindi
• Dividendi percepiti da persone fisiche
esercenti
attività
d’impresa
(impresa
individuale) in relazione a partecipazioni che
rientrano nell’attività stessa d’impresa = parziale
esclusione sul 50,28% del loro ammontare
• Dividendi percepiti da società di persone
(snc e sas) sono per presunzione assoluta rd
d’impresa e quindi tassati secondo il regime
delle imprese individuali
….
• Dividendi percepiti da persona fisica al di fuori di
attività d’impresa, occorre distinguere tra partecipazioni
qualificate e non qualificate
occorre precisare quando la partecipazione è qualificata
ex art. 67, comma I, lett c) in base a 2 parametri:
1. in relazione alla % dei diritti di voto → quando
attribuisca una % di diritti di voto sup al 2% (se titoli
negoziati in mercati regolamentati) o al 20% negli altri
casi
2. in base al valore del patrimonio netto →
partecipazione rispetto al patrimonio sup al 5% o al 25%
(considerato il valore del patrimonio netto contabile da
ultimo bilancio approvato)
….
pertanto
- se la partecipazione, da cui deriva il dividendo,
non è qualificata = artt. 47 TUIR e 27 DPR n.
600/1973 → imposta sostitutiva con ritenuta pari
al 12,50% del dividendo erogato
quindi senza differenze rispetto al sistema
precedente la riforma, se non per il fatto che
prima si poteva scegliere tra includere il
dividendo tra gli altri rd da dichiarare (con cr
d’imposta) e non includerlo tassandolo con
un’imposta sostitutiva
oggi, invece, solo imposta sostitutiva
….
• Dividendi da partecipazione in società non
residenti detenute da soggetto residente
se la partecipazione rientra nell’attività d’impresa
(a prescindere che sia qualificata) = il dividendo
concorre alla formazione del rd ma nella misura
del 49,72% (ex art. 1 D.M. 2/4/2008 emanato in
base alla Legge n. 244/2007 finanziaria 2008)
partecipazioni estere non qualificate e non in
regime d’impresa = ritenuta del 12,50% ma con
una differenza : la ritenuta è operata al netto
delle imposte o ritenute già applicate all’estero
Regime dei dividendi distribuiti a
società ed enti soggetti all’IRES
• esclusione da tassazione per il 95% dell’ammontare dei
dividendi – tassazione del 5%
• Esclusi da tale regime:
- dividendi provenienti da società o enti residenti in Paesi
e negli Stati e territori che non consentono un adeguato
scambio di informazioni o hanno un livello di tassazione
sensibilmente inferiore a quello italiano
- distribuzione di utili assimilati ai dividendi come ad es i
proventi da strumenti partecipativi assimilati, da contratti
di associazione in partecipazione e cointeressenza …..
….
• La tassazione del 5% si giustifica con l’esigenza
di
mantenere
il
beneficio
dell’integrale
deducibilità dei costi di gestione dalla
partecipazione
• Anche se in tal modo
- per il 5% si ha una doppia imposizione la cui
eliminazione era uno degli obiettivi della riforma
- inoltre il prelievo (e la doppia imposizione) può
aumentare in caso di catene societarie (quando
il socio è a sua volta partecipato da altra società)
man mano che per effetto di queste si allontana
l’utile dal soggetto che lo ha prodotto
….
pertanto per evitare la doppia imposizione
- fino 31/12/2007 : si poteva optare per il
consolidato o il regime della trasparenza
(se in presenza dei presupposti)
- con Finanziaria per il 2008 si può
usufruire di tale beneficio solo optando per
il regime della trasparenza
Regime per utili da partecipazione
in società ed enti non residenti
• Art. 89, III comma, regime dei dividendi interni
esteso anche a quelli che derivano da
partecipazioni in società o enti non residenti
• eccezione: partecipata risiede in Stati, Paesi e
territori che non consentono un adeguato
scambio di informazioni
pertanto in tal caso regime del totale
assoggettamento – senza esclusione de 95%
concessa a partecipazioni relative a Stati e
Paesi che consentano un adeguato scambio di
informazioni
….
• Totale assoggettamento anche per
- utili relativi a contratti ex art 109, comma IX,
lett. b) (associazione in partecipazione) che
non hanno i requisiti di cui all’art. 44, comma
II, lett. a) (quando cioè non si ha che la
remunerazione è totalmente indeducibile
nella determinazione del rd nello Stato
estero di residenza del soggetto erogante)
- soggetti che redigono il bilancio secondo gli
IAS
Regime degli utili percepiti da enti
non commerciali residenti
• Regime di esclusione del 95% a
prescindere che la partecipazione sia o
non sia in regime d’impresa
….
• In conclusione:
- spesso gli strumenti introdotti non sono funzionali agli
obiettivi che il legislatore si proponeva
- l’aspetto più importante della riforma è il criterio di
imputazione : tassazione dei rd erogati dalla società
- addirittura con Finanziaria per il 2008
si aumenta l’ambiguità del regime doppio: pex – non
pex
non si riesce ad evitare manovre elusive (dividend
washing)
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Il regime fiscale di utili e dividendi