Lavoro autonomo
nei cantieri edili
Avv. Luigi Meduri
1
Sintesi del documento
predisposto dal Gruppo
Interregionale edilizia
(novembre 2011)
Avv. Luigi Meduri
2
Definizione di lavoratore autonomo, secondo
art. 89 comma 1 lettera d) D.Lgs. 81/08

Avv. Luigi Meduri
Persona fisica la cui attività professionale
contribuisce alla realizzazione dell'opera
senza vincolo di subordinazione”
3
Art. 2222 c.c.
Contratto d'opera
Si ha un contratto d'opera:
“quando una persona si obbliga a compiere
verso un corrispettivo un'opera o un servizio,
con lavoro prevalentemente proprio e
senza vincolo di subordinazione nei
confronti del committente”
Avv. Luigi Meduri
4
Requisiti dell'autonomia:
Avv. Luigi Meduri

Assenza di vincolo di subordinazione nella
realizzazione di un'opera;

Prevalenza di lavoro proprio.
5
L'individuazione della figura di
riferimento nelle visure camerali
Avv. Luigi Meduri

Nelle visure camerali non esiste la voce
“lavoratore autonomo”.

Nella pratica, la voce di riferimento è
impresa individuale, ovvero, il soggetto
imprenditore individuale che può avere o
meno dipendenti.
6
Individuazione contrattuale del lavoratore
autonomo:
L'esatta individuazione del lavoratore
autonomo avviene al momento
dell'affidamento del lavoro da svolgere in
cantiere da parte del committente o
dell’appaltatore.

Avv. Luigi Meduri
7
I contratti di riferimento:
Contratto d'opera
art. 2222 c.c.

Avv. Luigi Meduri
Tipologia di lavoro
svolta da l lavoratore
autonomo
Contratto
d'appalto/sub. appalto
art. 1655 c.c.
Tipologia
di lavoro
svolta dall'impresa
8
Adempimenti del committente
nell'affidamento dei lavori:


Avv. Luigi Meduri
Deve inquadrare correttamente la figura
contrattuale di riferimento;
Deve effettuare la valutazione dei
requisiti tecnico professionali a seconda
che si tratti di contratto d'opera (l'accordo
definisce la prestazione del lavoratore
autonomo),
ovvero,
contratto
d'appalto/subappalto (l'accordo definisce la
natura dell'impresa);
9
Impresa individuale
Avv. Luigi Meduri

Può raffigurarsi in cantiere o in qualsiasi
altro ambito lavorativo come:

Lavoratore autonomo, art. 89 comma 1
lettera d) d.lgs. 81/08;

Impresa affidataria e/o impresa esecutrive,
art. 89 comma 1 lettera i ed i-bis) d.lgs.
81/08.
10
Lavoratore autonomo
art. 89 comma 1 lettera d) d.lgs. 81/08;




Avv. Luigi Meduri
d) lavoratore autonomo: persona fisica la
cui attività professionale contribuisce alla
realizzazione dell'opera senza vincolo di
subordinazione;
Quindi, colui che svolge la propria attività:
Senza l'utilizzo di maestranza riferibili ad
una sua organizzazione di lavoro;
Senza vincolo di subordinazione.
11
Impresa affidataria e/o impresa esecutrice, art.
89 comma 1 lettera i ed i-bis) d.lgs. 81/08.


Avv. Luigi Meduri
i) impresa affidataria: impresa titolare del
contratto di appalto con il committente che,
nell’esecuzione dell’opera appaltata, può
avvalersi di imprese subappaltatrici o di
lavoratori autonomi;
l) idoneità tecnico-professionale:
possesso di capacità organizzative,
nonché disponibilità di forza lavoro, di
macchine e di attrezzature, in riferimento
alla realizzazione dell’opera.
12
Verifica della reale autonomia
del lavoratore autonomo:
Non devono verificarsi situazioni nelle quali il
lavoratore autonomo soggiaccia, in modo
continuato e coordinato, al potere:
 direttivo,
 organizzativo,
 disciplinare,
di un altro soggetto.
Non deve a sua volta essere lui a gestire in
qualche modo, uno o più soggetti.
Avv. Luigi Meduri
13
Situazioni pratiche in cantiere:
ipotesi A


Avv. Luigi Meduri
Lavoratore autonomo che assume un
incarico ed è in grado di portarlo a termine
autonomamente con le proprie forze ed
attrezzature.
La situazione è regolare e il lavoratore
autonomo è soggetto ai soli obblighi di cui
agli artt. 21, 26, 94, 100, 124, 138 e 152
del D.Lgs. 81/08
14
Art. 21 TU sicurezza sul lavoro
disposizioni relative ai lavoratori autonomi:
utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle
disposizioni di legge;
 a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle
disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed
utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata
di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora
effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale
si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
Avv. Luigi Meduri
15
… continua
 2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi
propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico
hanno facoltà di:
 a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le
previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi
previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri
delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo
37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
Avv. Luigi Meduri
16
Ipotesi B:
Lavoratore autonomo al servizio
impresa esecutrice.
 Il rapporto risulta regolare se
svolge la propria attività
indipendente e con reale
operativa
e pertanto rientra
precedente.
Avv. Luigi Meduri
di un'altra
l'autonomo
in modo
autonomia
nel caso
17
… continua
Avv. Luigi Meduri

In caso diverso, in cui l'autonomo pur
mantenendo formalmente la qualifica di
impresa
individuale,
o
di
libero
professionista, svolge di fatto attività con
vincolo di subordinazione, la situazione è
irregolare.

In questo caso, a seguito di accertamento,
si individua il datore di lavoro dell'impresa
esecutrice come datore di lavoro di fatto
che
assumerà
tutti
gli
oneri
e
responsabilità indicati al precedente
capoverso.
18
Individuazione del datore di
lavoro di fatto:
 Dall’art. 299 del TU sulla sicurezza sul lavoro,
si ricava la seguente prescrizione:
È considerato al pari del datore di lavoro il
soggetto che, «pur sprovvisto di regolare
investitura» esercita in concreto i poteri di datore
di lavoro nei confronti del lavoratore.
Avv. Luigi Meduri
19
Ipotesi C

Lavoratori autonomi associati di fatto, di
cui solo uno ha assunto le obbligazioni
contrattuali e gli altri operano assumendo
ordini diretti, quindi con vincolo di
subordinazione, nei confronti del primo
obbligato (appaltatore).
Non importa se c’è o meno un contratto
formale.
Avv. Luigi Meduri
20
… continua
In questo caso la situazione non è regolare
in quanto:
1. Abbiamo un datore di lavoro di fatto che
guida la squadra di prestatori d'opera;
2. I prestatori d’opera della sua squadra che
prendono ordini diretti dall’appaltatore.
Avv. Luigi Meduri
21
Conseguenze
quest’ultimo caso, a seguito di
accertamento, i prestatori d’opera della
squadra potranno essere considerati
dipendenti dell’appaltatore e la loro
posizione contrattuale e contributiva
dovrà essere adeguata.
 In
Avv. Luigi Meduri
22
Ipotesi D
Lavoratori autonomi associati di fatto con
contratti formalmente disgiunti ma con
unico fine.
Esempio 1.
L'esecuzione dell'opera è da
ritenersi regolare se questa viene
normalmente ripartita in origine in singole
lavorazioni che vengano poi assegnate a
singoli autonomi.

Avv. Luigi Meduri
23
In caso contrario:

Se su una lavorazione vengono utilizzati più lavoratori
«autonomi» si ravvisa la medesima irregolarità rilevata
precedentemente (rapporto di subordinazione).
Avv. Luigi Meduri
24
Attenzione!

Se non si ravvisasse in modo chiaro, la sovra
ordinazione di un autonomo rispetto agli altri, tutti
sarebbero da ritenersi corresponsabili (tutti datori
di lavoro di fatto).
Es.: posa di cappotto isolante affidato a tre autonomi
con tre identici contratti, che però svolgono di fatto
l'attività in collaborazione.
Avv. Luigi Meduri
25
..continua
Esempio 2:
le singole lavorazioni non possono
essere portate a termine in piena autonomia.

In questo caso viene ravvisata una scorretta valutazione
dell'idoneità tecnico professionale dei soggetti individuati
per l'esecuzione dell'opera da parte del committente o
dell’impresa per conto del quale viene svolto il lavoro.
Anche in questo caso si è in presenza di uno o più datori
di lavoro di fatto come nel punto precedente.
Avv. Luigi Meduri
26
Ipotesi E
Imprese individuali senza dipendenti
associate in raggruppamento temporaneo
d'impresa finalizzata a realizzare lavori di
stessa categoria (con individuazione di un
soggetto quale mandatario).
Il raggruppamento di imprese individuali
R.T.I., pur essendo corretto dal punto di vista
della gestione dell'appalto, può presentare
irregolarità
dal
punto
di
vista
dell'applicazione delle leggi in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.

Avv. Luigi Meduri
27
2 situazioni:
Prima
ipotesi:
R.T.I. Costituita regolarmente in cui il mandatario
assume la qualifica di datore di lavoro formale.
In questo caso, i mandatari sono da considerare
lavoratori subordinati e quindi deve essere stipulato un
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
tra mandatario e mandante ovvero costituire una
società ad hoc.
Avv. Luigi Meduri
28
Seconda
ipotesi:
R.T.I. costituita regolarmente in cui il mandatario
non assume la qualifica di datore di lavoro formale
ma di datore di lavoro di fatto in quanto quale
«capo» della squadra assume nei confronti degli
altri l’obbligo di garantire la loro sicurezza.
In questo caso il committente o l’appaltatore
incorrono in responsabilità derivante dalla non
corretta
valutazione
dell'idoneità
tecnicoprofessionale del mandatario a cui sono stati
affidati formalmente i lavori.
Avv. Luigi Meduri
29
… continua
Tutti gli obblighi previsti dal TU sulla sicurezza sul
lavoro per il datore di lavoro rimangono in capo al
mandatario (datore di lavoro di fatto).
Avv. Luigi Meduri
30
Attività ispettiva:
In caso di riscontro di situazioni irregolari,
come
precedentemente
descritte
(individuazione di uno o più datori di lavoro
di fatto), i verificatori dovranno procedere
nei loro confronti contestando l’omissione.
Avv. Luigi Meduri
31
… continua
 In
aggiunta alle singole violazioni
specifiche riscontrate (es. mancanza del
PIMUS o delle opere provvisionali) si
dovrà anche verificare la sussistenza di
violazioni a carattere generale da
accertare di volta in volta (formazione,
informazione, sorveglianza sanitaria,
fornitura DPI, mancanza di POS …)
Avv. Luigi Meduri
32
Sospensione dei lavori
In questo caso, l’organo di vigilanza può
procedere alla sospensione dei lavori.
Avv. Luigi Meduri
33
Ripresa delle lavorazioni
 Le lavorazioni potranno essere riprese
solo attraverso la regolarizzazione del
rapporto di lavoro subordinato o in
alternativa costituendo una nuova
società.
Avv. Luigi Meduri
34
Mancata regolarizzazione
 In caso di mancata regolarizzazione
delle violazioni riscontrate, i lavori
potranno essere affidati ad altra impresa
esecutrice valutata idonea.
Avv. Luigi Meduri
35
Adempimenti del datore di lavoro di fatto
Per regolarizzare, il datore di lavoro di fatto dovrà:
1. Abbandonare immediatamente il cantiere, notificando
all’organo di vigilanza la decisione assunta;
2. Regolarizzare i rapporti di lavoro, notificando all’organo di
vigilanza la decisione assunta e ottemperando alle sole
prescrizioni relative ai reati specifici in materia di sicurezza
ed igiene del lavoro;
3. Cessare immediatamente i rapporti di lavoro irregolare con
gli altri soggetti, notificando all’organo di vigilanza la
decisione assunta e ottemperando alle sole prescrizioni
relative ai reati specifici in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro.
Avv. Luigi Meduri
36
Non corretta valutazione dell’idoneità
tecnico professionale e provvedimenti
nei confronti del
committente/responsabile lavori:
Avv. Luigi Meduri
37
In caso di non corretta valutazione
dell’idoneità tecnico-professionale da parte
del committente/responsabile lavori nei
confronti dell’appaltatore o dell’impresa
affidataria è necessario procedere nei
confronti del committente/responsabile dei
lavori
o
dell’impresa
affidataria,
prescrivendo
l’affidamento
della
prosecuzione dei lavori ad un soggetto
tecnicamente idoneo.
Avv. Luigi Meduri
38
Articolo 90, co. 9 lettera a)
Obblighi del committente o del responsabile
dei lavori
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel
caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad
un lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese
affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare,
con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII.
Avv. Luigi Meduri
39
… continua
Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200
uomini-giorno e i cui lavori non comportano
rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito
di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte
delle imprese e dei lavoratori autonomi del
certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria e artigianato e del
documento unico di regolarità contributiva41,
corredato da autocertificazione in ordine al
possesso
degli
altri
requisiti
previsti
dall’ALLEGATO XVII;
Avv. Luigi Meduri
40
All XVII
TU sicurezza sul lavoro
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei
lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria
impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di
cui all’articolo 97. 1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le
imprese, le imprese esecutrici nonché
le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o
attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al
committente o al responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto
sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
Avv. Luigi Meduri
41
… continua
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto
Ministeriale 24 ottobre 2007.
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di
sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto
legislativo
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato
con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) specifica documentazione attestante la conformità alle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine,
attrezzature e opere provvisionali
Avv. Luigi Meduri
42
… continua
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa
idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente
decreto legislativo
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al
Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa
affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub
appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e
dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al
precedente punto 2.
Avv. Luigi Meduri
43
Articolo 97 co. 1
Obblighi del datore di lavoro
dell’impresa affidataria
1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria
verifica le condizioni di sicurezza dei
lavori affidati e l’applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del piano
di sicurezza e coordinamento.
Avv. Luigi Meduri
44
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale per l'Attività Ispettiva
CIRCOLARE 16/2012
lavoratori autonomi - attività in cantiere indicazioni operative per il personale ispettivo
Avv. Luigi Meduri
45
Attività ispettive nel settore edile
Sempre più frequentemente nel corso dell'attività
di vigilanza svolta nell'ambito del settore edile, si
riscontra l'utilizzo improprio di “sedicenti” lavoratori
autonomi, formalmente riconducibili alla tipologia
contrattuale di cui all'art. 2222 cod.civ., che però
di fatto operano in cantiere inseriti nel ciclo
produttivo delle imprese esecutrici dei lavori,
svolgendo sostanzialmente la medesima attività
del personale dipendente delle imprese stesse.
Avv. Luigi Meduri
46
Rilevazioni effettuate dall’ANCE
sui dati ISTAT relativi all’anno 2011
Il numero di lavoratori autonomi che svolgono
attività in cantiere, in assenza di personale alle
proprie dipendenze, risulta addirittura superiore
rispetto a quello della categoria dei lavoratori
subordinati o comunque impiegati in qualità di
operai edili (in particolare n. 1.039.000 lavoratori
autonomi senza dipendenti a fronte di n. 986.000
lavoratori subordinati).
Avv. Luigi Meduri
47
ulteriori formule “aggregative”
 Costituite da associazioni temporanee di
lavoratori autonomi ai quali viene
affidata, da parte di committenti privati,
l’esecuzione anche integrale di intere
opere edili.
Avv. Luigi Meduri
48
Ai fini della verifica va
considerato:
Ai fini della verifica elemento significativo è
senza dubbio quello connesso al
possesso e alla disponibilità di una
consistente
dotazione
strumentale,
rappresentata da macchine e attrezzature,
da cui sia possibile evincere una effettiva,
piena
ed
autonoma
capacità
organizzativa e realizzativa delle intere
opere da eseguire.
Avv. Luigi Meduri
49
In particolare:
constatare se dall’esame della
documentazione risulti la proprietà, la
disponibilità giuridica o comunque il possesso
dell’attrezzatura necessaria per l’esecuzione
dei lavori (ponteggi, macchine edili, motocarri,
escavatori, apparecchi di sollevamento) e che
la stessa sia qualificabile come investimento in
beni strumentali, economicamente rilevante ed
apprezzabile, risultante dal registro dei beni
ammortizzabili.
 Occorre
Avv. Luigi Meduri
50
Elementi irrilevanti ai fini della
verifica:
 Non rileva, invece, la mera proprietà o il
possesso di minuta attrezzatura (secchi,
pale, picconi, martelli, carriole, funi)
inidonea a dimostrare l’esistenza di
un’autonoma attività imprenditoriale né la
disponibilità delle macchine e attrezzature
specifiche per la realizzazione dei lavori data
dall’impresa esecutrice o addirittura dal
committente, ancorché a titolo oneroso,
rappresentando anzi tale circostanza un
elemento sintomatico della non genuinità
della prestazione di carattere autonomo.
Avv. Luigi Meduri
51
Elementi sintomatici, seppure
non dirimenti:
1.
Avv. Luigi Meduri
Monocommittenza: Elemento sintomatico,
anche se non decisivo per ciò che riguarda il
settore dell’edilizia - in quanto caratterizzato da
operazioni temporalmente limitate - il riscontro
di un’eventuale monocommittenza. Utile
indice per verificare la genuinità o meno del
rapporto “autonomo” posto in essere sebbene,
questo non sia assolutamente dirimente,
rappresentando solo un elemento di ulteriore
valutazione da parte dell’ispettore.
52
2
Realizzazione di opere
strutturali del manufatto
Meno verosimile appare la compatibilità di
prestazioni di lavoro di tipo autonomo con
riferimento a quelle attività consistenti nella
realizzazione di opere strutturali del manufatto,
legate fondamentalmente alle operazioni di
sbancamento, di costruzione delle fondamenta,
di opere in cemento armato e di strutture di
elevazione in genere, svolte da specifiche
categorie di operai quali quelle del manovale
edile, del muratore, del carpentiere e del
ferraiolo (cfr. CCNL edilizia).
Avv. Luigi Meduri
53
… continua
 Lo svolgimento di tali mansioni risulta, infatti,
connotato
dall'utilizzo
di
un
apposito
“cronoprogramma” destinato non solo a
pianificare le diverse fasi di esecuzione
dell’opera, ma anche a realizzare quel
necessario e stretto coordinamento tra
lavoratori che assicuri un'attuazione unitaria ed
organica delle attività.
 Lo stretto coordinamento, dice la circolare, è
difficilmente compatibile con una prestazione
dotata delle caratteristiche dell'autonomia
quanto a “tempi e modalità di esecuzione” dei
lavori.
Avv. Luigi Meduri
54
 Più in particolare, nelle attività di realizzazione
delle opere in elevazione legate al ciclo del
cemento armato ovvero nel montaggio di
strutture metalliche e di prefabbricati, le
modalità di esecuzione - richiedendo la
simultanea presenza di maestranze convergenti
alla costruzione di un unico prodotto, in forza di
indicazioni tecniche e direttive necessariamente
univoche ed unitarie - non si conciliano affatto
con pretese forme di autonomia realizzativa
dell’opera che è invece il presupposto
fondamentale per una corretta identificazione
della prestazione secondo la tipologia del
lavoro autonomo, così come definito dall'art.
2222 cod.civ..
Avv. Luigi Meduri
55
Pertanto, si può concludere
almeno sul piano delle
“presunzioni”
 che ove non emergano fenomeni di
conclamata sussistenza di un’effettiva
organizzazione
aziendale
rappresentata da significativi capitali
investiti in attrezzature e dotazioni
strumentali e non vi sia nemmeno
un’inequivocabile
situazione
di
pluricommittenza
Avv. Luigi Meduri
56
 Il personale ispettivo è tenuto a ricondurre
nell'ambito della nozione di subordinazione,
nei confronti del reale beneficiario delle
stesse, le prestazioni dei lavoratori
autonomi iscritti nel Registro delle Imprese
o all’Albo delle imprese artigiane adibiti alle
seguenti attività:
• manovalanza;
• muratura;
• carpenteria;
• rimozione amianto;
• posizionamento di ferri e ponti;
• addetti a macchine edili fornite
dall'impresa committente o appaltatore.
Avv. Luigi Meduri
57
E ciò anche:
 Nelle
ipotesi in cui il committente,
assumendo la veste di datore di lavoro,
affidi
la
realizzazione
dell'opera
esclusivamente a lavoratori autonomi, di
fatto totalmente eterodiretti.
Avv. Luigi Meduri
58
Eterodirezione
In linea di principio, gli indici sopra
indicati non sono considerati essenziali.
 Gli
indici c.d. essenziali, di per sé
qualificanti per definire la natura
subordinata di una prestazione si
sostanziano in due aspetti fondamentali :
ANCE
59
 L’esercizio del potere direttivo, cioè
determinazione delle concrete modalità
della prestazione che si estrinseca con
l’emanazione di ordini specifici, reiterati
e inerenti alla prestazione al di là della
semplice sovraordinazione o del mero
coordinamento (Cass. 22 dicembre
2009, n. 26986).]
ANCE
60
1 L’esercizio del potere disciplinare “in
funzione dell’esecuzione” cioè la
subordinazione tecnico-funzionale, che
si estrinseca con l’inserimento del
lavoratore in modo stabile ed
esclusivo
nell’organizzazione
aziendale ovvero nel ciclo produttivo
aziendale con conseguente limitazione
della sua autonomia.
ANCE
61
 Per cui, ogni accertamento che si conclude con
la riqualificazione del rapporto di lavoro dovrà,
in linea di principio, necessariamente avere
stabilito la sussistenza della subordinazione
definita dall’art. 2094:
“il prestatore di lavoro ha assunto un obbligo di
assoggettamento della prestazione al potere
direttivo del creditore che lo ha esercitato con
specifiche direttive secondo le esigenze
mutevoli della propria organizzazione
ANCE
62
Attenzione!
secondo la circolare 16/12
Il vincolo di subordinazione si può ricostruire nel caso in cui
non emerga nel corso dell’accertamento:
1. Una significativa organizzazione aziendale (capitali
investiti in beni strumentali).
2. e una evidente situazione di pluricommittenza.
Il lavoratore «autonomo» adibito ad attività di:
manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto,
posizionamento di ferri e ponti, conduzione di macchine
edili, deve essere considerato subordinato del soggetto
utilizzatore, cui saranno anche contestate la violazioni in
materia di sorveglianza sanitaria, di formazione ed
informazione del lavoratore.
ANCE
63
Provvedimenti sanzionatori da
irrogare
 Il personale ispettivo è tenuto a contestare al
soggetto utilizzatore, oltre che le violazioni di natura
lavoristica connesse alla riconduzione delle
suddette prestazioni al lavoro subordinato e le
conseguenti evasioni contributive, anche quegli
illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro in materia di sorveglianza
sanitaria e di mancata formazione ed informazione
dei lavoratori adottando apposito provvedimento di
prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n.
758/1994.
Avv. Luigi Meduri
64
Idoneità tecnico
professionale e concetto
di ingerenza della
committenza
Avv. Luigi Meduri
65
Art 89 lett. l) D.lgs. 81/08
«possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di
forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai
lavori da realizzare»
Avv. Luigi Meduri
66
Possesso degli elementi tecnico-organizzativi propri dei lavori, delle opere o dei
servizi da eseguire. Ed in particolare:
know-how organizzativo, gestionale e tecnico professionale, dell’impresa
e del personale impiegato (o del lavoratore autonomo);
attrezzature e mezzi d'opera;
valutazione dei rischi specifici propri, misure tecnico-organizzative di
tutela ad essi relative (ad es.: dispositivi e mezzi di protezione individuali e
collettivi in dotazione, informazione, formazione e addestramento dei lavoratori,
ecc.);
procedure operative;
controllo dell’esecuzione dei lavori da parte del preposto;
andamento infortunistico dell'ultimo triennio o quinquennio;
eventuale specifico piano di sicurezza per la realizzazione dell’opera o
del servizio commissionato.
Avv. Luigi Meduri
67
Il committente è stato assolto in quanto, considerata la
modestia dei lavori affidati e l’iscrizione alla Camera di
Commercio della ditta appaltatrice, era sufficiente per il
committente medesimo verificare l’idoneità tecnico
professionale della ditta incaricata semplicemente
attraverso l’iscrizione alla Camera di Commercio; verifica
questa che forniva garanzie sufficienti circa l’idoneità
dell’esecutore dei lavori, senza necessità di richiedere le
dichiarazioni relative all’organico dei dipendenti, al
contratto applicato ed alla regolarità contributiva.
Avv. Luigi Meduri
68
Si tratta di una sentenza di assoluzione per un infortunio
avvenuto, in cantiere privo delle misure antinfortunistiche,
prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08.
Avv. Luigi Meduri
69
“In tema di infortuni sul lavoro, l’ingerenza
rilevante ai fini della responsabilità del
committente dei lavori non s’identifica con
qualsiasi atto o comportamento posto in esser da
quest’ultimo ma deve considerarsi in una attività di
concreta interferenza sul lavoro altrui tale da
modificarne le modalità di svolgimento e da
stabilire comunque con gli addetti ai lavori un
rapporto idoneo ad influire sull’esecuzione degli
stessi.”
Avv. Luigi Meduri
70
Il committente, in forza del contratto di appalto ha la
possibilità di impartire prescrizioni nell'esecuzione dei lavori
o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di
sicurezza.
Se tuttavia se ne avvale per imporre particolari modalità di
esecuzione
dei
lavori
o particolari
accorgimenti
antinfortunistici che dovessero risultare causa diretta o
indiretta dell’infortunio, si espone ad un accertamento di
responsabilità o corresponsabilità in base all’intensità della
sua ingerenza.
Avv. Luigi Meduri
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poiché di regola nell'esecuzione dei lavori appaltati
l’appaltatore
opera
in
autonomia,
con
propria
organizzazione ed apprestando i relativi mezzi, egli è
esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi
nell'esecuzione dell'opera, (a parte l'ipotesi di una culpa in
eligendo)
Fatta eccezione per i seguenti due casi …
Avv. Luigi Meduri
72
Il committente si ingerisce nei lavori con direttive
vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al
rango di nudus minister;
In questo caso il committente ha la responsabilità
esclusiva dell’eventuale infortunio.
Avv. Luigi Meduri
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Il committente si ingerisce con direttive che
riducono l'autonomia dell'appaltatore.
In questo caso, viene considerato corresponsabile
dell’eventuale infortunio.
Avv. Luigi Meduri
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 Art. 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro
autonomo).
- 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare diposizione fiscale ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova
contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi
nell’arco dell’anno solare;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu’
soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca piu’
dell’80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore
nell’arco dello stesso anno solare;
Avv. Luigi Meduri
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c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso
una delle sedi del committente.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione
lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite
attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnicopratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio
concreto di attività;
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo
non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento
dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2
agosto 1990, n. 233.
Avv. Luigi Meduri
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3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresì con
riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività
professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un
ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi
professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla
ricognizione delle predette attività si
provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le
parti sociali.
Avv. Luigi Meduri
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4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l’integrale applicazione della
disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell’articolo 69,
comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine
di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano
decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come
collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo
di iscrizione alla gestione separata dell’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e
per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga
l’assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei
confronti del committente».
Avv. Luigi Meduri
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Grazie per l’attenzione
Avv. Luigi Meduri
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12-10-25 Lavoro autonomo nei cantieri edili-Avv Luigi