PROVINCIA DI CAGLIARI
CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE
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ASSICURAZIONE GLOBALE
POLIZZA N° 4
ASSICURAZIONE INCENDIO, ATTI VANDALICI ED EVENTI SPECIALI
IMMOBILI E RELATIVI CONTENUTI
A. DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
- "Incendio": combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato
focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
- "Esplosione": sviluppo di gas o vapore ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazioni
chimiche che si autopropaga con elevata velocità;
- "Scoppio": repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non
dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo di ariete” non sono considerati scoppio;
- "Implosione”: Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione
esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi;
- "Bang Sonico": Onde acustiche provocate da un aeromobile nel passaggio a velocità supersonica
e nel rientro a velocità subsonica;
- "Incombustibilità": si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°
C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è
quello adottato dal Centro Studi esperienze del Ministero dell’Interno;
- "Scoperto": percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato;
- "Franchigia": parte del danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato;
- "Regola Proporzionale": se l’assicurazione copre solo una parte del valore che le cose assicurate
avevano al momento del sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione alla parte
suddetta (art. 1907 del C.C.);
- "Valore Intero": forma di assicurazione che copre l’intero valore delle cose assicurate, con
applicazione della regola proporzionale;
- "Primo Rischio assoluto": forma di assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei
danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola
proporzionale;
- "Fabbricato": l’intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate,
impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di
condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale
mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione,
affreschi e statue non aventi valore artistico; sono pure compresi parquet, tappezzerie e moquette
facenti parte della proprietà del fabbricato;
"Contenuto":
POLIZZA N° 4
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a) macchinari e attrezzature:
macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento, pesa, traino e
trasporto (esclusi ascensori, montacarichi e veicoli iscritti al P.R.A.), scale mobili, apparecchiature
di segnalazione, comunicazione ed altri impianti di pertinenza dell’attività dichiarata; rivestimenti,
soffittature, soppalchi ed opere in genere non facenti parte della proprietà del fabbricato, ma di
proprietà dell’Assicurato quale locatario. Macchinari ed attrezzature della centrale termica e quanto
costituisce arredamento ed attrezzatura dell'attività esercitata e delle relative dipendenze, anche
se separate, nonché enti all'aperto nell’ambito dell’area pertinente l’attività stessa;
b) arredamento e macchine per ufficio:
complesso mobiliare (mobilio, cancelleria, stampati), oggetti d'arte e quadri d'autore, nonché
macchine per ufficio compresi elaboratori elettronici, con l’esclusione di quanto rientra nella
definizione di cose particolari;
c) merci e prodotti:
merci, prodotti dell'attività, scorte e materiali di consumo, imballaggi anche combustibili, compresi
quelli in materia plastica espansa od alveolare fino a €. 2.582,00, infiammabili strettamente
attinenti l’attività dichiarata fino al 30% del valore delle merci coesistenti, e quant'altro occorrente
per esercitare l’attività, compresi denaro, titoli di credito e carte rappresentanti valori, sino alla
concorrenza di 1/10 della somma assicurata con il massimo di €. 1.549,00. Sono inoltre compresi:
merci poste all'aperto, nell’ambito dell’area pertinente l ’attività;
d) arazzi, tappeti, quadri, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi i preziosi)
- per "Cose Particolari": Archivi, documenti, registri, nastri, disegni, modelli, stampi, microfilm,
fotocolor, cliché , schede oppure dischi e nastri per elaboratori elettronici;
- per "Infiammabili": Merci e sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55°C
compresi ossigeno e gas combustibili, nonché merci e sostanze che a contatto con I'acqua o l’aria
umida sviluppano ossigeno o gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle
norme di cui al D.M. 17 Dicembre 1977 - Allegato V;
- per “Merci Speciali”: Celluloide, espansite di sughero, gomma spugna o microporosa, imballaggi
in materia plastica espansa o alveolare, scarti di imballaggi, materie plastiche espanse o alveolari,
schiuma di lattice. Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
B. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
B. 1. BENI OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L'Assicurazione riguarda i beni immobili ed i relativi contenuti (come da definizione riportata sopra,
al punto A), ovunque ubicati, in quanto:
di proprietà o comproprietà dell'Assicurato, anche se in uso o possesso di terzi;
di proprietà di terzi, ma in gestione, locazione, comodato, detenzione possesso, uso, custodia
o deposito all'assicurato per le sue varie attività, relativamente ai contenuti degli immobili di cui
alla Tabella B allegata.
I fabbricati sono quelli destinati ad abitazioni, uffici e servizi di qualunque genere, caserme e simili,
scuole di ogni ordine e grado, autorimesse, autofficine, impianti e servizi sportivi, bagni e lavatoi,
beni culturali e monumenti, fabbricati in corso di costruzione, magazzini, cappelle e quant’altro di
proprietà od in uso anche dopo la data di effetto della presente polizza, nulla escluso.
In caso di acquisizione di nuovi beni durante l’anno la Compagnia dovrà garantire fino a €.
1.549.371,00 per ciascun rischio separato, senza che vi sia l’obbligo per l’Amministrazione
Provinciale di Cagliari di dichiararlo in corso d’anno, pertanto l’assicurazione sarà operante dalle
ore 24 del giorno di acquisizione di tali beni fino alla scadenza annuale dell’assicurazione. Sarà
cura dell’Amministrazione Provinciale comunicare la natura dei beni acquisiti, la loro ubicazione ed
il loro valore, affinché la Compagnia Assicuratrice possa provvedere alla regolazione premio agli
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stessi tassi contrattualmente previsti. Il premio dell’anno successivo sarà ricalcolato in base ai
nuovi inserimenti.
Deve intendersi tutto assicurato, anche qualora una determinata cosa o oggetto non trovassero
precisa assegnazione in una delle parti di polizza, o anche se tale assegnazione risultasse dubbia
o controversa, la cosa o l’oggetto verranno attribuiti alla partita contenuto, arredamento,
attrezzature.
B. 2. CONTIGUITA' E VICINANZE PERICOLOSE
L’assicurato è sollevato dall’obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt.20 dai
fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare
il rischio.
B.3. MACCHINARI IN LEASING
I macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria, sono coperti da garanzia in base
alle condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza:
•
dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al
momento del sinistro qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato
dal locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del conduttore;
•
dell'importo Valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure
nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del
conduttore.
Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza di somma
assicurata e relative deroghe parziali, nonché all'assicurazione del costo di ricostruzione e di
rimpiazzo.
B. 4. BENI ED ENTI ALL'APERTO
La copertura assicurativa viene estesa ai danni subiti dagli enti e beni all'aperto, con un massimo
risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 51.646,00. Limitatamente ai luoghi sprovvisti
di mezzi di protezione e chiusura, la garanzia è prestata applicando uno scoperto del 10% del
danno, con un minimo non indennizzabile di 1.033,00.
B. 5. VEICOLI DEI DIPENDENTI PARIFICATI A TERZI
Nella garanzia ricorso terzi sono compresi i mezzi di locomozione e gli indumenti del personale
dipendente dell’assicurato che si trovino nell’ambito degli insediamenti, semprechè gli stessi non
siano già garantiti con polizza assicurativa dai rispettivi proprietari.
C. RISCHI ASSICURATI E ESCLUSIONI
C.1. RISCHI ASSICURATI
La Compagnia, nella forma a valore intero, purché non diversamente previsto in relazione alle
singole garanzie, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se in
proprietà di terzi, da:
a) Incendio. (E’ inclusa la copertura dei danni conseguenti al ricorso di terzi, locatari, inquilini per
un massimale assicurato di €. 1.100.000,00);
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b) Fulmine, bang sonico, urto veicoli di terzi, caduta di aeromobili o parti di aeromobili o cose da
essi trasportate;
c) Scoppio, esplosione, implosione, danni da fumo fuoriuscito da impianti per la produzione di
calore a seguito di guasto accidentale;
d) Saranno considerati danni da incendio, oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli
prodotti dall’Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l’incendio, compresi quelli
prodotti dagli stessi impianti fissi d’estinzione.
e) Fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto
di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, fino alla
concorrenza di €. 55.000,00 e con una franchigia di €. 50,00;
f) Eventi socio-politici, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi
quelli di terrorismo o sabotaggio organizzato, nonché di altri danni materiali, e diretti causati
anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che individualmente o in associazione
compiano atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. Il pagamento
dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 20%
dell’indennizzo dovuto con il minimo di €. 250,00. In nessun caso la Società Assicuratrice
risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa,
importo superiore al 70% della somma assicurata per ciascuna partita.
g) Eventi atmosferici, uragano, bufera e tempesta, vento o cose da esso trascinate, trombe d’aria
e grandine, esclusa acqua piovana. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa
detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell’indennizzo dovuto con il minimo
di €. 150,00. In nessun caso la Società Assicuratrice risarcirà, per uno o più sinistri che
avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 70% della
somma assicurata per ciascuna partita.
h) I guasti cagionati dai ladri per introdursi nei locali fino alla somma di €. 1.600,00
i)
L’assicurazione deve intendersi prestata fino a €. 51.646,00 anche alle cose assicurabili a
condizioni speciali, archivi, documenti, disegni, registri, schede, dischi, nastri ed altri supporti
informatici per macchine meccanografiche ed altri elaboratori elettronici;
j) Rovine di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale
dei relativi congegni;
k) Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita d’acqua a seguito di rotture
accidentali d’impianti idrici ed igienici, con esclusione di quelli causati da umidità, stillicidio,
traboccamento o rigurgito di fognature, gelo; la garanzia sarà prestata con una franchigia di €.
52,00.
l) danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, dell’utilizzo di beni, nonché di
attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla
concorrenza del 10% del massimale stesso
m) Maggiori spese: la Società si obbliga a rimborsare le spese straordinarie documentate,
necessariamente e non inconsideratamente sostenute dall’Assicurato allo scopo di evitare o
contenere la riduzione - in conseguenza del sinistro risarcibile a termine della presente Polizza
- dell’attività dichiarata in Polizza. L’Assicurazione vale soltanto per il “periodo di ripristino”
(intendendosi per tale il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle
cose assicurate danneggiate o distrutte e che non potrà superare i tre mesi dalla data di
accadimento del sinistro). Sono rimborsabili unicamente le spese straordinarie sostenute a
causa di:
∗ uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
∗ il lavoro straordinario anche notturno e festivo, del personale;
∗ lavorazione presso terzi, la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
∗ affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di
trasferimento;
∗ altri oneri o spese della natura di quelli sopraelencati.
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La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti al prolungamento dei tempi relativi
e conseguente rallentamento dell’attività causati da:
∗ scioperi, serrate provvedimenti imposti dalle Autorità;
∗ difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi
eccezionali di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che
impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
∗ quando l’attività venga a cessare dopo il sinistro.
Relativamente alla sopracitata garanzia la Società non risarcirà per singolo sinistro e per
annualità assicurativa, somma superiore a €. 258.228,00.
C.2. ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, di occupazione militare, di invasione;
b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni
del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione
artificiale di particelle atomiche;
c) causati da dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Contraente o dei suoi dipendenti;
d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è
prestata l’assicurazione;
f)
alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da
usura, corrosione o difetti di materiale;
g) subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione
del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è
prestata l’assicurazione;
h) a cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli
dei dipendenti dell’assicurato e/o degli amministratori e di mezzi di trasporto sotto carico e
scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi
mezzi trasportate;
i)
di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
j)
Arrecati a fabbricati definiti “diroccati” (nella tabella con l’elenco dei fabbricati)
C. 3. COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI
Non sono compresi nell’assicurazione, salvo espressa menzione, i seguenti beni:
-
monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante
un valore;
-
quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d’antichità o
numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico.
D. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO
D. 1. INCOMPLETA O INESATTA DICHIARAZIONE
Nel caso di mancata, incompleta o inesatta dichiarazione all’atto della stipulazione della Polizza, di
una circostanza eventualmente aggravante il rischio, avvenuta in buona fede, non sarà
pregiudicato il diritto al risarcimento del danno, vi sarà comunque l’obbligo da parte della
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Amministrazione Provinciale di corrispondere il maggior premio dovuto in relazione al maggior
rischio che ne deriva e alle medesime condizioni previste da contratto
D. 2. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO
La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato delle spese sostenute in caso di danno per
demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i
residui del sinistro. Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante
per una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno
qualsiasi degli eventi previsti dal capitolato. Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le
spese di demolizione e sgombero sostenute dall’assicurato per adempiere all’obbligo di
salvataggio di cui all’art. 1914 del C.C. . La somma complessiva garantita per le spese di cui alla
presente clausola è pari a €. 154.937,00 per sinistro e per anno assicurativo.
D.3. TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
L’Assicurazione è stipulata dall’Amministrazione della Provincia di Cagliari e varrà nell’interesse di
chi spetta, non sarà comunque previsto che terzi possano nominare periti o impugnare la perizia,
ogni ragione, azione o diritto sorgente sarà esercitato solo dal contraente, l’indennità che sarà
liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l’intervento, all’atto del
pagamento, dei terzi interessati.
D. 4. DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI
L'obbligo dell'Assicurato di effettuare la denuncia circostanziata del sinistro viene limitato alla
presentazione dello stato degli enti colpiti o della perdita subita.
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) darne avviso alla Società entro i termini indicati dalle condizioni generali, specificando le
circostante dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
b) fornire alla Società, possibilmente entro i 20 giorni lavorativi successivi, una distinta
particolareggiata delle cose incendiate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore;
c) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per la conservazione e la custodia delle
cose rimaste, anche se danneggiate.
L'inadempimento di uno degli obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui
alla lettera c) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che
le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a
quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la
Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
d) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al
momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della
Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e
gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
e) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità
competente, in relazione al sinistro.
L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora
non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei
locali contenenti le cose assicurate
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D. 5. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente oppure a richiesta di una di esse,
mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su
richiesta di uno di essi.
Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono
prese a maggioranza.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno
intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o non si accorda sulla nomina del
terzo, tale nomine anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del
tribunale di Cagliari.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.
D. 6. MANDATO DEI PERITI
I periti devono:
indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed
accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e
non fossero state dichiarate, nonché verificare se l'Assicurato/Contraente ha adempiuto agli
obblighi previsti dalla polizza;
verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che
le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione ammessi
dal presente capitolato;
stimare e liquidare il danno comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero, in
conformità al disposto dal presente capitolato
I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso
di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate)da
redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle parti.
D. 7. ONORARI DEI PERITI
La Società rimborserà, in caso di danni risarcibili a' termini di polizza le spese e gli onorari di
competenza del perito che il contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle
condizioni generali di assicurazione nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del
Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. La presente estensione di garanzia è prestata con
il massimo di €. 12.911,00.= per sinistro.
D. 8. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Per valore a nuovo si intende convenzionalmente:
-
per i fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato
assicurato, escludendo solo il valore dell’area;
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-
per macchinari, attrezzature, mobilio ed arredamento, il costo di rimpiazzo delle cose
assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per funzionalità e rendimento economico,
ivi comprese le spese di trasporto, di montaggio e relativi oneri fiscali.
L’attribuzione del valore che le cose assicurate (illese, danneggiate o distrutte) avevano al
momento del sinistro è ottenuta secondo i criteri seguenti:
- FABBRICATO: si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il
fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezzamento
stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione,
alla destinazione, all’uso e a ogni altra circostanza concomitante;
- MACCHINARI, ATTREZZATURE, MOBILIO, ARREDAMENTO: si stima il costo di rimpiazzo
delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per funzionalità e rendimento economico,
al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento,
stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- ALTRE MERCI: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione
commerciale, compresi gli oneri fiscali.
In caso di sinistro si determina:
a) l’ammontare del danno:
- per i fabbricati: applicando al “valore a nuovo” delle parti distrutte o danneggiate il
deprezzamento di cui al precedente comma e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per macchinari, attrezzature, mobilio, arredamento: applicando al “valore a nuovo” delle cose
assicurate il deprezzamento di cui al comma precedente e deducendo il valore delle cose
illese;
b) il supplemento che, aggiunto all’importo del danno di cui al punto a), determina l’indennità
complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”.
Agli effetti del successivo punto D.9., qualora la somma assicurata confrontata con il valore a
nuovo risulti:
- superiore od uguale, il supplemento verrà riconosciuto integralmente;
- inferiore, ma superiore al valore al momento del sinistro, il supplemento verrà ridotto in
proporzione al rapporto risultante dalla differenza tra la somma assicurata e il valore al
momento del sinistro;
- uguale o inferiore al valore al momento del sinistro il supplemento è nullo.
Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la
ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si
trovavano le cose colpite.
La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche in altra area del territorio della Provincia di
Cagliari, purché non ne derivi alcun aggravio per l’Impresa ed avvenga entro 24 mesi dalla data
dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
In nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun ente importo superiore al doppio del valore
al momento del sinistro.
I danni arrecati a fabbricati “occupati da abusivi” (come risulta dall’elenco dei fabbricati) potranno
essere liquidati esclusivamente in base al valore allo stato d’uso.
L’assicurazione “valore a nuovo” riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature, mobilio,
arredamento di reparti in stato di attività.
Per le merci, oggetti d’arte o di valore artistico, oggetti di vestiario, indumenti e biancheria in
genere ed ogni altro bene non compreso nelle definizioni macchinari, attrezzatura, mobilio e
arredamento, l’ammontare del danno si determina secondo i criteri di cui al precedente punto a),
senza tener conto del supplemento di cui al punto b).
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle
stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo D.9..
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D. 9 ASSICURAZIONE PARZIALE – DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE
Se dalle stime effettuate risultasse che il valore di una o più partite, ciascuna separatamente
considerata, eccedevano al momento del sinistro, le somme rispettivamente garantite, l’Assicurato
o il Contraente sopporterà la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla
quale sia risultata l’eccedenza.
L’impresa rinuncia all’applicazione della suddetta regola proporzionale qualora l’eccedenza
riscontrata al momento del sinistro risulti, partita per partita, non superiore al 30%. Qualora detto
limite venga superato, la regola proporzionale potrà essere applicata solo sull’eccedenza rispetto a
detta percentuale, tenuto presente che l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata per le
singole partite.
Ove il sinistro venga liquidato essendosi applicata la regola proporzionale, l’Assicurato o il
contraente dovrà integrare i capitali assicurati per la residua durata del contratto, in misura
corrispondente alla constatata scopertura.
Per ogni partita colpita da sinistro dovrà essere predisposta perizia singola o un atto di liquidazione
separato, come se fosse stata stipulata una polizza separata per ogni partita, gli eventuali singoli
indennizzi saranno calcolati come acconto di eventuali somme dovute dalla Compagnia
Assicuratrice all’Amministrazione Provinciale Contraente
D. 10. ANTICIPO INDENNIZZI
L’anticipazione dell’indennizzo del danno per tutti i sinistri, liquidabili a termini di polizza, con un
importo superiore a €. 103.291,00, avverrà entro 90 giorni nel limite del 50% dell’importo
liquidabile, con il massimo anticipo di €. 1.549.371,00
D. 11. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione,
entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia la Società
paga l'indennizzo dovuto.
D. 12. ONERI DI URBANIZZAZIONE
In caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza la Società risarcisce le maggiori spese
compresi oneri di urbanizzazione e/o cessioni che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per
l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la
costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso di suoli, purché i lavori di ricostruzione
siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.
D. 13. RICORSO TERZI
La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto,
delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro
indennizzabile a termini di polizza.
L’assicurato deve immediatamente informare la società delle procedure civili o penali promosse
contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la società avrà facoltà di
assumere la direzione della causa e la difesa dell’assicurato.
L’assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria
responsabilità senza il consenso della società.
D.14. ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
In deroga alle condizioni generali (art. 6), se sulle medesime cose e per il medesimo rischio
coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori
ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto
autonomamente considerato.
POLIZZA N° 4
ASSICURAZIONE INCENDIO, ATTI VANDALICI ED EVENTI SPECIALI
IMMOBILI E RELATIVI CONTENUTI
9
PROVINCIA DI CAGLIARI
CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE
Qualora la somma di tali indennizzi superi l’ammontare del danno, l’impresa è tenuta a pagare
soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio
contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
D.15. LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 c.c., per nessun titolo l’impresa potrà essere tenuta a pagare
una somma maggiore di quella assicurata.
POLIZZA N° 4
ASSICURAZIONE INCENDIO, ATTI VANDALICI ED EVENTI SPECIALI
IMMOBILI E RELATIVI CONTENUTI
10
PROVINCIA DI CAGLIARI
CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE
TABELLA A
PROVINCIA DI CAGLIARI
PROVINCIA DI CAGLIARI - BENI IMMOBILI IN
PROPRIETA’
IMMOBILI
INDIRIZZO
e Località
UFFICI VARI
viale ciusa n°19/21
CAGLIARI
UFFICI SETT. P.I.
piazza Galilei n°36
via G.Guglielmo
n°44/46
Via Martini/p.zza
Plazzo
CAGLIARI
UTILIZZO
Uffici Provinciali
(U.P.)
Uffici Provinciali
(U.P.)
CAGLIARI
Uffici Provinciali
(U.P.)
CAGLIARI
50%O.P. e
Ministero I.
Piazza Palazzo
CAGLIARI
UFFICI VARI
Via Cadello 9/11
CAGLIARI
LABORATORIO GEOLOG.
Via Dante 16
CAGLIARI
AUTORIMESSA
Via dei Valenzani
CAGLIARI
LABOR. CHIMICO
Via dei Valenzani
CAGLIARI
VILLA CLARA
QUESTURA
vecchia + nuova
Parco Monteclaro
Via Tuveri-AmatC.Boi
CASERMA C.C.
UFFICI VARI
PALAZZO REGIO
REGIO
APPART.PREFETTO
COMUNE
Ministero
dell’interno
Uffici Provinciali
(U.P.)
Uffici Provinciali
(U.P.)
VALORE
CONTENUTO
IN MIGLIAIA
DI EURO
VALORE DI
RICOSTRUZION
E IN
MIGLIAIA DI
EURO
214,00
2.139,00
117,00
1.177,00
225,00
2.250,00
1.000,00
2.400,00
37,00
376,00
890,00
8.956,00
22,00
218,00
10,00
100,00
30,00
304,00
CAGLIARI
Mezzi Provinciali
Uffici Provinciali
(U.P.)
Uffici Provinciali
(U.P.)
75,00
744,00
CAGLIARI
Ministero Interno
382,00
3.817,00
Corso Vitt.Emanuele
CAGLIARI
155,00
1.558,00
IMPIANTI C.R.A.L.
EX ISTITUTO
MAGISTRALE
Via Cadello
CAGLIARI
Ministero Interno
Dipendenti
Provinciali
5,00
53,00
Via Lamarmora
CAGLIARI
65,00
650,00
SCUDERIE C.C.
Via G. Deledda
CAGLIARI
26,00
256,00
EX C.M.B.
Via Montesabotino
CAGLIARI
107,00
1.073,00
73,00
730,00
9,00
93,60
50,00
500,00
AVANNOTTERIA
Località “Genià”
S.P. 14 Dolianova –
Cantoniera “Su Cadinu”
S,N, Gerrei
Via Asquer – Via
Cavour
EX CASERMA C.C.
Via Villanovafranca
S.P. Guasila/Villanovafranca snc
S.P. 17 Quartu Cantoniera Flumini
Villasimius
S.P. 17 Quartu Id. Magazzino
Villasimius
S.P. 17 Quartu Cantoniera Geremeas
Villasimius
Capannone Sist. MUSEO
CARLOFORTE
Occupato dal
Comune
Ministero
dell’Interno
PROSERVICE
Sett.Pianif.ne
Territoriale
Sett.Viab.tà
Cantonieri
DOLIANOVA
Fluminimaggior Occupata dal
e
Comune
GUASILA
Sett.Viab.tà
Cantonieri
26,00
256,00
QUARTU S.E.
Sett.Viab.tà
Cantonieri
10,00
104,30
QUARTU S.E.
Sett.Viab.tà
Cantonieri
6,00
65,80
21,00
207,20
QUARTU S.E.
Sett.Viab.tà
Cantonieri
Lab. E dep.
Sistema Museo
Zona Industriale
SESTU
POLIZZA N° 4
ASSICURAZIONE INCENDIO, ATTI VANDALICI ED EVENTI SPECIALI
IMMOBILI E RELATIVI CONTENUTI
98,00
980,00
11
PROVINCIA DI CAGLIARI
CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE
(parte)
Cantoniera M. Perdosu
S.P. 90 Uta Siliqua
SILIQUA
Diroccata
0,00
0,00
Id. Autorimessa
SILIQUA
Diroccata
0,00
0,00
SINNAI.
Sett.Viab.tà
Cantonieri
14,00
138,40
Id. Autorimessa
S.P. 90 Uta Siliqua
S.P. 17 Quartu Villasimius
S.P. 17 Quartu Villasimius
Sett.Viab.tà
Cantonieri
0,40
4,50
Cantoniera Pelliconi
S.P. 90 UTA-Siliqua
Sett.Viab.tà
Cantonieri
8,00
81,70
Id. Autorimessa
S.P. 90 UTA-Siliqua
Via Mazzini/Via
Garibaldi
Sett.Viab.tà
Cantonieri
1,00
10,50
Sett.Viab.tà
Cantonieri
2,00
20,00
23,00
230,00
5,00
50,00
3.706,40
29.543,00
Cantoniera Solanas
Ex Caserma C.C.
Sede E.P.T. (compresa
quota condom. portierato)
E.P.T.
Istituto "Gramsci"
Istituto "Duca degli
Abruzzi"
Istituto "Deledda" ex "Eva
Mameli Calvino"
SINNAI.
VILLASPECIO
SA
VILLASPECIO
SA
S.Nicolò Gerrei
Piazza Deffenu n.9
CAGLIARI
Piazza Matteotti
CAGLIARI
Sede E:P:T:
Uff.Inform.
E.P.T./UPI
VIA DECIO MURE
MONSERRATO
IPSSARCT
696,00
8.869,00
S.S.130
ELMAS
ITA
384,00
6.922,00
VIA SULCIS
CAGLIARI
ITAS
192,00
7.571,00
Istituto "Leonardo da Vinci" VIALE CIUSA
LOC.TA' "IS
Istituto "Atzeni" ex
MARGINIS" ossia VIA
"Leonardo da Vinci"
TREXENTA
CAGLIARI
ITC
336,00
5.678,00
CAPOTERRA
ITC
168,00
3.677,00
Istituto "Martini"
VIA S.EUSEBIO 5
CAGLIARI
ITC
480,00
6.490,00
Istituto "Primo Levi"
VIA PITZ'E' SERRA
QUARTU S.E.
ITC
492,00
9.734,00
Istituto "Einaudi"
PIAZZA DEL POPOLO
SENORBI'
ITCG
312,00
5.070,00
Istituto "Einaudi"
MURAVERA
ITCG
204,00
3.691,00
Istituto "G. Bruno"
VIALE RINASCITA
LOC. BACCU
ARRODAS
MURAVERA
Liceo
Scientifico
192,00
3.952,00
Istituto "E. Mattei"
VIA U.FOSCOLO
DECIMOMANNU ITCG
396,00
6.706,00
Istituto "Bacaredda"
VIA GRANDI 1
CAGLIARI
ITG
360,00
5.868,00
Istituto "Michelangelo"
VIA GRANDI 2
CAGLIARI
144,00
3.120,00
Istituto “Dettori”
Via S.Eusebio
Cagliari
ITG
Liceo
Scientifico
Istituto "Giua"
VIA MONTECASSINO
CAGLIARI
ITI
216,00
3.558,00
Istituto "Giua"
VIA BACAREDDA
ASSEMINI
ITI
240,00
4.326,00
Istituto "Giua Levi"
VIA PITZ'E' SERRA
QUARTU S.E.
ITI
240,00
4.326,00
Istituto "Marconi"
VIA MERCALLI
CAGLIARI
ITI
168,00
3.028,00
Istituto "Marconi"
Via Vesalio
CAGLIARI
ITI
360,00
7.301,00
Istitutto "Scano"
VIA C. CABRAS
MONSERRATO
ITI
648,00
9.464,00
Istituto " Scano "
VIA ORISTANO
TEULADA
ITI
60,00
1.664,00
Liceo “Foiso Fois”
CAGLIARI
Liceo Artistico
84,00
4.160,00
Liceo “Brotzu”
VIA S. EUSEBIO
VIA TURATI angolo
SCARLATI
QUARTU S.E.
132,00
946,00
Liceo “Brotzu”
PITZ'E SERRA
QUARTU S.E.
Liceo Artistico
Liceo
Scientifico
300,00
3.028,00
POLIZZA N° 4
ASSICURAZIONE INCENDIO, ATTI VANDALICI ED EVENTI SPECIALI
IMMOBILI E RELATIVI CONTENUTI
120,00
12
PROVINCIA DI CAGLIARI
CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE
Istituto "Pacinotti"
VIA LIGURIA
CAGLIARI
Istituto "Pacinotti"
Via Brianza
Cagliari
Liceo
Scientifico
Liceo
Scientifico
Istituto “Motzo”
Via Don sturzo
Quartu S.E.
Liceo Classico
180,00
Istituto “Motzo”
Via Vespucci
Quartu S.E.
300,00
Istituto "Pitagora"
VIA 1° MAGGIO
SELARGIUS
Istituto "Pitagora"
c/o Bacaredda
Selargius
Liceo Classico
Liceo
Scientifico
Liceo
Scientifico
480,00
7.571,00
264,00
3.786,00
408,00
5.192,00
72,00
TOTALE BENI IMMOBILI SCOLASTICI IN PROPRIETA’
8.628,00
135.698,00
TOTALE BENI IMMOBILI IN PROPRIETA’
12.334,40
165.241,00
LA MASSIMA UNITA’ DI RISCHIO AI FINI DEL SINISTRO E’ RAPPRESENTATA DALLO STABILE DI VIA
CADELLO N.9/11 A CAGLIARI PER UN VALORE DI RICOSTRUZIONE ESPRESSO IN MIGLIAIA DI EURO
PARI A 8.956,00.
POLIZZA N° 4
ASSICURAZIONE INCENDIO, ATTI VANDALICI ED EVENTI SPECIALI
IMMOBILI E RELATIVI CONTENUTI
13
PROVINCIA DI CAGLIARI
CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE
TABELLA B
PROVINCIA DI CAGLIARI
AFFITTO E IN CONCESSIONE
PROVINCIA DI CAGLIARI - BENI IMMOBILI IN
IMMOBILI VARI
ORD. IMMOBILI
Sede Ufficio Regionale
1. Scolastico
2. Biblioteca Provinciale
3. Palazzo Cardia
INDIRIZZO
Viale Regina
Margherita
COMUNE
CAGLIARI
Vico San Giovanni CAGLIARI
QUARTU
Via Vespucci n.17 S.ELENA
UTILIZZO
VALORE
DEL
CONTENUTO
IN
MIGLIAIA DI
EURO
Uffici Sovri. S.R.
119,00
Biblioteca Provinciale
134,00
Liceo Classico Motzo
260,00
TOTALE BENI IMMOBILI VARI IN AFFITTO
513,00
IMMOBILI SCOLASTICI
Istituto " Einaudi "
via Matteotti
SENORBI'
Istituto " Brotzu"
viale Vespucci
Quartu S.E.
1
ITCG
120,00
Liceo
120,00
TOTALE BENI IMMOBILI SCOLASTICI IN AFFITTO
240,00
2
IMMOBILI SCOLASTICI
Istituto " Alberti"
1
Viale Colombo
Cagliari
Liceo Scientifico
300,00
TOTALE BENI IMMOBILI SCOLASTICI IN CONCESSIONE
300,00
TOTALE CONTENUTO BENI IMMOBILI IN AFFITTO
1.053,00
POLIZZA N° 4
ASSICURAZIONE INCENDIO, ATTI VANDALICI ED EVENTI SPECIALI
IMMOBILI E RELATIVI CONTENUTI
14
PROVINCIA DI CAGLIARI
CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE
TABELLA C
PROVINCIA DI CAGLIARI
PROVINCIA DI CAGLIARI - BENI IMMOBILI IN
COMODATO D’USO
VALORE
DEL
CONTENUTO
IN
MIGLIAIA DI
EURO
ORD
IMMOBILI
IMMOBILI VARI
Sede periferica Servizio
1 antinsetti
INDIRIZZO
COMUNE
UTILIZZO
Località Ortilau
DECIMOPUTZU
Sede periferica Servizio antinsetti
2 CONVITTO NAZIONALE
VIA C.PINTUS
CAGLIARI
Convitto Nazionale
264,00
3 CONVITTO NAZIONALE
VIA MANNO
CAGLIARI
Convitto Nazionale
36,00
4 CETTOLINI Edif. 1 e 2
LOC. PARDU ONNAS
MURAVERA
Istituto prof. agrario
96,00
5 CETTOLINI
VIA CARLO SANNA
SENORBI
Istituto prof. agrario
84,00
6 CETTOLINI
VIA GARIBALDI
MARACALAGONIS
Istituto prof. agrario
72,00
7 AZUNI D. A.
VIA NORA
PULA
Istit. Alberghiero
228,00
8 AZUNI D. A.
VIA CODROIPO
CAGLIARI
Istit. Alberghiero
120,00
9 AZUNI D. A.
VIA IS MAGLIAS
CAGLIARI
Istit. Alberghiero
228,00
10 DESSI'
PIAZZA GALILEI
VILLAPUTZU
Ist. Prof.di Stato
252,00
11 MEUCCI A.
VIA BAINSIZZA
CAGLIARI
IPSIA
288,00
12 MEUCCI A.
VIA VESALIO
CAGLIARI
IPSIA
240,00
13 PERTINI S.
VIA VESALIO
CAGLIARI
Ist. Prof.di Stato
228,00
14 PERTINI S.
VIA CARPACCIO
CAGLIARI
Ist. Prof.di Stato
276,00
15 PERTINI S.
VIA ROLANDO
CAGLIARI
Ist. Prof.di Stato
168,00
IMMOBILI SCOLASTICI
POLIZZA N° 4
ASSICURAZIONE INCENDIO, ATTI VANDALICI ED EVENTI SPECIALI
IMMOBILI E RELATIVI CONTENUTI
15
PROVINCIA DI CAGLIARI
CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE
16 D’ARBOREA E.
VIA CARBONI BOI
CAGLIARI
Ist. Magistrale
600,00
17 D’ARBOREA E.
VIA S.SALVATORE DA
CAGLIARI
CIVITA
Ist. Magistrale
168,00
18 DE SANCTIS F.
VIA CORNALIAS
CAGLIARI
Ist. Magistrale
216,00
19 DE SANCTIS F.
VIA MONTE ACUTO
CAGLIARI
Ist. Magistrale
156,00
20 ATZENI
LOC. CORTE
PISCEDDA
CAPOTERRA
ITC
84,00
21 BESTA F.
VIA C. CABRAS fabbr.
2
MONSERRATO
ITC
564,00
BACAREDDA O. (EX
23 NERVI)
VIA N. BIXIO
SELARGIUS
ITG
120,00
24 G. ZAPPA
VIA CEDDA, 13
ISILI
25 G. ZAPPA
VIA ROMA
ORROLI
26 BUCCARI
VIALE COLOMBO 60
CAGLIARI
Ist. Nautico
264,00
27 FOISO FOIS
VIA S. GIUSEPPE
CAGLIARI
Liceo artistico
216,00
28 FOISO FOIS
VIA BIXIO
CAGLIARI
Liceo artistico
144,00
29 DETTORI
VIA CUGIA, 2
CAGLIARI
Liceo classico
444,00
30 SIOTTO PINTOR
VIALE TRENTO
CAGLIARI
Liceo classico
564,00
32 SIOTTO PINTOR
VIA FALZAREGO, 35
CAGLIARI
Liceo classico
180,00
33 ALBERTI L. B.
VIA RAVENNA
CAGLIARI
Liceo scientifico
180,00
34 MICHELANGELO
VIA MELIS
CAGLIARI
Liceo scientifico
168,00
36 MICHELANGELO
VIA BELGRANO
CAGLIARI
Liceo scientifico
300,00
37 EUCLIDE
VIA LIGAS + VIA
PERETTI
CAGLIARI
Liceo scientifico + classico
360,00
38 PITAGORA
VIA EMILIO LUSSU
ISILI
Liceo scientifico
216,00
39 PITAGORA
VIA GRAZIA DELEDDA ISILI
Liceo scientifico
96,00
39 CETTOLINI
VIA MACHIAVELLI 3
CAGLIARI
uffici
79,00
40 EX RIVA
PIAZZA GARIBALDI
CAGLIARI
348,00
48,00
Lavori in corso
TOTALE CONTENUTO BENI IMMOBILI SCOLASTICI IN COMODATO D’USO
POLIZZA N° 4
ASSICURAZIONE INCENDIO, ATTI VANDALICI ED EVENTI SPECIALI
IMMOBILI E RELATIVI CONTENUTI
468,00
8.743,00
16
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POLIZZA 4 servizio assicurativo