PROVINCIA DI CAGLIARI CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE PROVINCIA DI CAGLIARI ASSICURAZIONE GLOBALE POLIZZA N° 4 ASSICURAZIONE INCENDIO, ATTI VANDALICI ED EVENTI SPECIALI IMMOBILI E RELATIVI CONTENUTI A. DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: - "Incendio": combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi; - "Esplosione": sviluppo di gas o vapore ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazioni chimiche che si autopropaga con elevata velocità; - "Scoppio": repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo di ariete” non sono considerati scoppio; - "Implosione”: Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi; - "Bang Sonico": Onde acustiche provocate da un aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica; - "Incombustibilità": si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi esperienze del Ministero dell’Interno; - "Scoperto": percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato; - "Franchigia": parte del danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato; - "Regola Proporzionale": se l’assicurazione copre solo una parte del valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione alla parte suddetta (art. 1907 del C.C.); - "Valore Intero": forma di assicurazione che copre l’intero valore delle cose assicurate, con applicazione della regola proporzionale; - "Primo Rischio assoluto": forma di assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale; - "Fabbricato": l’intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico; sono pure compresi parquet, tappezzerie e moquette facenti parte della proprietà del fabbricato; "Contenuto": POLIZZA N° 4 ASSICURAZIONE INCENDIO, ATTI VANDALICI ED EVENTI SPECIALI IMMOBILI E RELATIVI CONTENUTI 1 PROVINCIA DI CAGLIARI CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE a) macchinari e attrezzature: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto (esclusi ascensori, montacarichi e veicoli iscritti al P.R.A.), scale mobili, apparecchiature di segnalazione, comunicazione ed altri impianti di pertinenza dell’attività dichiarata; rivestimenti, soffittature, soppalchi ed opere in genere non facenti parte della proprietà del fabbricato, ma di proprietà dell’Assicurato quale locatario. Macchinari ed attrezzature della centrale termica e quanto costituisce arredamento ed attrezzatura dell'attività esercitata e delle relative dipendenze, anche se separate, nonché enti all'aperto nell’ambito dell’area pertinente l’attività stessa; b) arredamento e macchine per ufficio: complesso mobiliare (mobilio, cancelleria, stampati), oggetti d'arte e quadri d'autore, nonché macchine per ufficio compresi elaboratori elettronici, con l’esclusione di quanto rientra nella definizione di cose particolari; c) merci e prodotti: merci, prodotti dell'attività, scorte e materiali di consumo, imballaggi anche combustibili, compresi quelli in materia plastica espansa od alveolare fino a €. 2.582,00, infiammabili strettamente attinenti l’attività dichiarata fino al 30% del valore delle merci coesistenti, e quant'altro occorrente per esercitare l’attività, compresi denaro, titoli di credito e carte rappresentanti valori, sino alla concorrenza di 1/10 della somma assicurata con il massimo di €. 1.549,00. Sono inoltre compresi: merci poste all'aperto, nell’ambito dell’area pertinente l ’attività; d) arazzi, tappeti, quadri, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi i preziosi) - per "Cose Particolari": Archivi, documenti, registri, nastri, disegni, modelli, stampi, microfilm, fotocolor, cliché , schede oppure dischi e nastri per elaboratori elettronici; - per "Infiammabili": Merci e sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55°C compresi ossigeno e gas combustibili, nonché merci e sostanze che a contatto con I'acqua o l’aria umida sviluppano ossigeno o gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre 1977 - Allegato V; - per “Merci Speciali”: Celluloide, espansite di sughero, gomma spugna o microporosa, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare, scarti di imballaggi, materie plastiche espanse o alveolari, schiuma di lattice. Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito. B. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE B. 1. BENI OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE L'Assicurazione riguarda i beni immobili ed i relativi contenuti (come da definizione riportata sopra, al punto A), ovunque ubicati, in quanto: di proprietà o comproprietà dell'Assicurato, anche se in uso o possesso di terzi; di proprietà di terzi, ma in gestione, locazione, comodato, detenzione possesso, uso, custodia o deposito all'assicurato per le sue varie attività, relativamente ai contenuti degli immobili di cui alla Tabella B allegata. I fabbricati sono quelli destinati ad abitazioni, uffici e servizi di qualunque genere, caserme e simili, scuole di ogni ordine e grado, autorimesse, autofficine, impianti e servizi sportivi, bagni e lavatoi, beni culturali e monumenti, fabbricati in corso di costruzione, magazzini, cappelle e quant’altro di proprietà od in uso anche dopo la data di effetto della presente polizza, nulla escluso. In caso di acquisizione di nuovi beni durante l’anno la Compagnia dovrà garantire fino a €. 1.549.371,00 per ciascun rischio separato, senza che vi sia l’obbligo per l’Amministrazione Provinciale di Cagliari di dichiararlo in corso d’anno, pertanto l’assicurazione sarà operante dalle ore 24 del giorno di acquisizione di tali beni fino alla scadenza annuale dell’assicurazione. Sarà cura dell’Amministrazione Provinciale comunicare la natura dei beni acquisiti, la loro ubicazione ed il loro valore, affinché la Compagnia Assicuratrice possa provvedere alla regolazione premio agli POLIZZA N° 4 ASSICURAZIONE INCENDIO, ATTI VANDALICI ED EVENTI SPECIALI IMMOBILI E RELATIVI CONTENUTI 2 PROVINCIA DI CAGLIARI CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE stessi tassi contrattualmente previsti. Il premio dell’anno successivo sarà ricalcolato in base ai nuovi inserimenti. Deve intendersi tutto assicurato, anche qualora una determinata cosa o oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle parti di polizza, o anche se tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l’oggetto verranno attribuiti alla partita contenuto, arredamento, attrezzature. B. 2. CONTIGUITA' E VICINANZE PERICOLOSE L’assicurato è sollevato dall’obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt.20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio. B.3. MACCHINARI IN LEASING I macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria, sono coperti da garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza: • dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del conduttore; • dell'importo Valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore. Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza di somma assicurata e relative deroghe parziali, nonché all'assicurazione del costo di ricostruzione e di rimpiazzo. B. 4. BENI ED ENTI ALL'APERTO La copertura assicurativa viene estesa ai danni subiti dagli enti e beni all'aperto, con un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 51.646,00. Limitatamente ai luoghi sprovvisti di mezzi di protezione e chiusura, la garanzia è prestata applicando uno scoperto del 10% del danno, con un minimo non indennizzabile di 1.033,00. B. 5. VEICOLI DEI DIPENDENTI PARIFICATI A TERZI Nella garanzia ricorso terzi sono compresi i mezzi di locomozione e gli indumenti del personale dipendente dell’assicurato che si trovino nell’ambito degli insediamenti, semprechè gli stessi non siano già garantiti con polizza assicurativa dai rispettivi proprietari. C. RISCHI ASSICURATI E ESCLUSIONI C.1. RISCHI ASSICURATI La Compagnia, nella forma a valore intero, purché non diversamente previsto in relazione alle singole garanzie, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se in proprietà di terzi, da: a) Incendio. (E’ inclusa la copertura dei danni conseguenti al ricorso di terzi, locatari, inquilini per un massimale assicurato di €. 1.100.000,00); POLIZZA N° 4 ASSICURAZIONE INCENDIO, ATTI VANDALICI ED EVENTI SPECIALI IMMOBILI E RELATIVI CONTENUTI 3 PROVINCIA DI CAGLIARI CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE b) Fulmine, bang sonico, urto veicoli di terzi, caduta di aeromobili o parti di aeromobili o cose da essi trasportate; c) Scoppio, esplosione, implosione, danni da fumo fuoriuscito da impianti per la produzione di calore a seguito di guasto accidentale; d) Saranno considerati danni da incendio, oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall’Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l’incendio, compresi quelli prodotti dagli stessi impianti fissi d’estinzione. e) Fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, fino alla concorrenza di €. 55.000,00 e con una franchigia di €. 50,00; f) Eventi socio-politici, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio organizzato, nonché di altri danni materiali, e diretti causati anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che individualmente o in associazione compiano atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 20% dell’indennizzo dovuto con il minimo di €. 250,00. In nessun caso la Società Assicuratrice risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 70% della somma assicurata per ciascuna partita. g) Eventi atmosferici, uragano, bufera e tempesta, vento o cose da esso trascinate, trombe d’aria e grandine, esclusa acqua piovana. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% dell’indennizzo dovuto con il minimo di €. 150,00. In nessun caso la Società Assicuratrice risarcirà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 70% della somma assicurata per ciascuna partita. h) I guasti cagionati dai ladri per introdursi nei locali fino alla somma di €. 1.600,00 i) L’assicurazione deve intendersi prestata fino a €. 51.646,00 anche alle cose assicurabili a condizioni speciali, archivi, documenti, disegni, registri, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed altri elaboratori elettronici; j) Rovine di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni; k) Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita d’acqua a seguito di rotture accidentali d’impianti idrici ed igienici, con esclusione di quelli causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo; la garanzia sarà prestata con una franchigia di €. 52,00. l) danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso m) Maggiori spese: la Società si obbliga a rimborsare le spese straordinarie documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute dall’Assicurato allo scopo di evitare o contenere la riduzione - in conseguenza del sinistro risarcibile a termine della presente Polizza - dell’attività dichiarata in Polizza. L’Assicurazione vale soltanto per il “periodo di ripristino” (intendendosi per tale il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte e che non potrà superare i tre mesi dalla data di accadimento del sinistro). Sono rimborsabili unicamente le spese straordinarie sostenute a causa di: ∗ uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; ∗ il lavoro straordinario anche notturno e festivo, del personale; ∗ lavorazione presso terzi, la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi; ∗ affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di trasferimento; ∗ altri oneri o spese della natura di quelli sopraelencati. POLIZZA N° 4 ASSICURAZIONE INCENDIO, ATTI VANDALICI ED EVENTI SPECIALI IMMOBILI E RELATIVI CONTENUTI 4 PROVINCIA DI CAGLIARI CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti al prolungamento dei tempi relativi e conseguente rallentamento dell’attività causati da: ∗ scioperi, serrate provvedimenti imposti dalle Autorità; ∗ difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra; ∗ quando l’attività venga a cessare dopo il sinistro. Relativamente alla sopracitata garanzia la Società non risarcirà per singolo sinistro e per annualità assicurativa, somma superiore a €. 258.228,00. C.2. ESCLUSIONI Sono esclusi i danni: a) causati da atti di guerra, di occupazione militare, di invasione; b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) causati da dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Contraente o dei suoi dipendenti; d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni; e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione; f) alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; g) subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione; h) a cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato e/o degli amministratori e di mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; i) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. j) Arrecati a fabbricati definiti “diroccati” (nella tabella con l’elenco dei fabbricati) C. 3. COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI Non sono compresi nell’assicurazione, salvo espressa menzione, i seguenti beni: - monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore; - quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico. D. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO D. 1. INCOMPLETA O INESATTA DICHIARAZIONE Nel caso di mancata, incompleta o inesatta dichiarazione all’atto della stipulazione della Polizza, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, avvenuta in buona fede, non sarà pregiudicato il diritto al risarcimento del danno, vi sarà comunque l’obbligo da parte della POLIZZA N° 4 ASSICURAZIONE INCENDIO, ATTI VANDALICI ED EVENTI SPECIALI IMMOBILI E RELATIVI CONTENUTI 5 PROVINCIA DI CAGLIARI CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE Amministrazione Provinciale di corrispondere il maggior premio dovuto in relazione al maggior rischio che ne deriva e alle medesime condizioni previste da contratto D. 2. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato delle spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro. Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti dal capitolato. Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e sgombero sostenute dall’assicurato per adempiere all’obbligo di salvataggio di cui all’art. 1914 del C.C. . La somma complessiva garantita per le spese di cui alla presente clausola è pari a €. 154.937,00 per sinistro e per anno assicurativo. D.3. TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA L’Assicurazione è stipulata dall’Amministrazione della Provincia di Cagliari e varrà nell’interesse di chi spetta, non sarà comunque previsto che terzi possano nominare periti o impugnare la perizia, ogni ragione, azione o diritto sorgente sarà esercitato solo dal contraente, l’indennità che sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati. D. 4. DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI L'obbligo dell'Assicurato di effettuare la denuncia circostanziata del sinistro viene limitato alla presentazione dello stato degli enti colpiti o della perdita subita. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve: a) darne avviso alla Società entro i termini indicati dalle condizioni generali, specificando le circostante dell'evento e l'importo approssimativo del danno; b) fornire alla Società, possibilmente entro i 20 giorni lavorativi successivi, una distinta particolareggiata delle cose incendiate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore; c) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per la conservazione e la custodia delle cose rimaste, anche se danneggiate. L'inadempimento di uno degli obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alla lettera c) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì: d) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi; e) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro. L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate POLIZZA N° 4 ASSICURAZIONE INCENDIO, ATTI VANDALICI ED EVENTI SPECIALI IMMOBILI E RELATIVI CONTENUTI 6 PROVINCIA DI CAGLIARI CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE D. 5. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente oppure a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o non si accorda sulla nomina del terzo, tale nomine anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del tribunale di Cagliari. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà. D. 6. MANDATO DEI PERITI I periti devono: indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se l'Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza; verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione ammessi dal presente capitolato; stimare e liquidare il danno comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero, in conformità al disposto dal presente capitolato I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate)da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle parti. D. 7. ONORARI DEI PERITI La Società rimborserà, in caso di danni risarcibili a' termini di polizza le spese e gli onorari di competenza del perito che il contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni generali di assicurazione nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. La presente estensione di garanzia è prestata con il massimo di €. 12.911,00.= per sinistro. D. 8. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO Per valore a nuovo si intende convenzionalmente: - per i fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo solo il valore dell’area; POLIZZA N° 4 ASSICURAZIONE INCENDIO, ATTI VANDALICI ED EVENTI SPECIALI IMMOBILI E RELATIVI CONTENUTI 7 PROVINCIA DI CAGLIARI CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE - per macchinari, attrezzature, mobilio ed arredamento, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per funzionalità e rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, di montaggio e relativi oneri fiscali. L’attribuzione del valore che le cose assicurate (illese, danneggiate o distrutte) avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i criteri seguenti: - FABBRICATO: si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla destinazione, all’uso e a ogni altra circostanza concomitante; - MACCHINARI, ATTREZZATURE, MOBILIO, ARREDAMENTO: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per funzionalità e rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante; - ALTRE MERCI: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. In caso di sinistro si determina: a) l’ammontare del danno: - per i fabbricati: applicando al “valore a nuovo” delle parti distrutte o danneggiate il deprezzamento di cui al precedente comma e deducendo da tale risultato il valore dei residui; - per macchinari, attrezzature, mobilio, arredamento: applicando al “valore a nuovo” delle cose assicurate il deprezzamento di cui al comma precedente e deducendo il valore delle cose illese; b) il supplemento che, aggiunto all’importo del danno di cui al punto a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”. Agli effetti del successivo punto D.9., qualora la somma assicurata confrontata con il valore a nuovo risulti: - superiore od uguale, il supplemento verrà riconosciuto integralmente; - inferiore, ma superiore al valore al momento del sinistro, il supplemento verrà ridotto in proporzione al rapporto risultante dalla differenza tra la somma assicurata e il valore al momento del sinistro; - uguale o inferiore al valore al momento del sinistro il supplemento è nullo. Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovavano le cose colpite. La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche in altra area del territorio della Provincia di Cagliari, purché non ne derivi alcun aggravio per l’Impresa ed avvenga entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. In nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun ente importo superiore al doppio del valore al momento del sinistro. I danni arrecati a fabbricati “occupati da abusivi” (come risulta dall’elenco dei fabbricati) potranno essere liquidati esclusivamente in base al valore allo stato d’uso. L’assicurazione “valore a nuovo” riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature, mobilio, arredamento di reparti in stato di attività. Per le merci, oggetti d’arte o di valore artistico, oggetti di vestiario, indumenti e biancheria in genere ed ogni altro bene non compreso nelle definizioni macchinari, attrezzatura, mobilio e arredamento, l’ammontare del danno si determina secondo i criteri di cui al precedente punto a), senza tener conto del supplemento di cui al punto b). Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo D.9.. POLIZZA N° 4 ASSICURAZIONE INCENDIO, ATTI VANDALICI ED EVENTI SPECIALI IMMOBILI E RELATIVI CONTENUTI 8 PROVINCIA DI CAGLIARI CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE D. 9 ASSICURAZIONE PARZIALE – DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE Se dalle stime effettuate risultasse che il valore di una o più partite, ciascuna separatamente considerata, eccedevano al momento del sinistro, le somme rispettivamente garantite, l’Assicurato o il Contraente sopporterà la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale sia risultata l’eccedenza. L’impresa rinuncia all’applicazione della suddetta regola proporzionale qualora l’eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti, partita per partita, non superiore al 30%. Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale potrà essere applicata solo sull’eccedenza rispetto a detta percentuale, tenuto presente che l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata per le singole partite. Ove il sinistro venga liquidato essendosi applicata la regola proporzionale, l’Assicurato o il contraente dovrà integrare i capitali assicurati per la residua durata del contratto, in misura corrispondente alla constatata scopertura. Per ogni partita colpita da sinistro dovrà essere predisposta perizia singola o un atto di liquidazione separato, come se fosse stata stipulata una polizza separata per ogni partita, gli eventuali singoli indennizzi saranno calcolati come acconto di eventuali somme dovute dalla Compagnia Assicuratrice all’Amministrazione Provinciale Contraente D. 10. ANTICIPO INDENNIZZI L’anticipazione dell’indennizzo del danno per tutti i sinistri, liquidabili a termini di polizza, con un importo superiore a €. 103.291,00, avverrà entro 90 giorni nel limite del 50% dell’importo liquidabile, con il massimo anticipo di €. 1.549.371,00 D. 11. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia la Società paga l'indennizzo dovuto. D. 12. ONERI DI URBANIZZAZIONE In caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza la Società risarcisce le maggiori spese compresi oneri di urbanizzazione e/o cessioni che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso di suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra. D. 13. RICORSO TERZI La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L’assicurato deve immediatamente informare la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’assicurato. L’assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della società. D.14. ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI In deroga alle condizioni generali (art. 6), se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. POLIZZA N° 4 ASSICURAZIONE INCENDIO, ATTI VANDALICI ED EVENTI SPECIALI IMMOBILI E RELATIVI CONTENUTI 9 PROVINCIA DI CAGLIARI CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE Qualora la somma di tali indennizzi superi l’ammontare del danno, l’impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. D.15. LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO Salvo il caso previsto dall’art. 1914 c.c., per nessun titolo l’impresa potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata. POLIZZA N° 4 ASSICURAZIONE INCENDIO, ATTI VANDALICI ED EVENTI SPECIALI IMMOBILI E RELATIVI CONTENUTI 10 PROVINCIA DI CAGLIARI CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE TABELLA A PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DI CAGLIARI - BENI IMMOBILI IN PROPRIETA’ IMMOBILI INDIRIZZO e Località UFFICI VARI viale ciusa n°19/21 CAGLIARI UFFICI SETT. P.I. piazza Galilei n°36 via G.Guglielmo n°44/46 Via Martini/p.zza Plazzo CAGLIARI UTILIZZO Uffici Provinciali (U.P.) Uffici Provinciali (U.P.) CAGLIARI Uffici Provinciali (U.P.) CAGLIARI 50%O.P. e Ministero I. Piazza Palazzo CAGLIARI UFFICI VARI Via Cadello 9/11 CAGLIARI LABORATORIO GEOLOG. Via Dante 16 CAGLIARI AUTORIMESSA Via dei Valenzani CAGLIARI LABOR. CHIMICO Via dei Valenzani CAGLIARI VILLA CLARA QUESTURA vecchia + nuova Parco Monteclaro Via Tuveri-AmatC.Boi CASERMA C.C. UFFICI VARI PALAZZO REGIO REGIO APPART.PREFETTO COMUNE Ministero dell’interno Uffici Provinciali (U.P.) Uffici Provinciali (U.P.) VALORE CONTENUTO IN MIGLIAIA DI EURO VALORE DI RICOSTRUZION E IN MIGLIAIA DI EURO 214,00 2.139,00 117,00 1.177,00 225,00 2.250,00 1.000,00 2.400,00 37,00 376,00 890,00 8.956,00 22,00 218,00 10,00 100,00 30,00 304,00 CAGLIARI Mezzi Provinciali Uffici Provinciali (U.P.) Uffici Provinciali (U.P.) 75,00 744,00 CAGLIARI Ministero Interno 382,00 3.817,00 Corso Vitt.Emanuele CAGLIARI 155,00 1.558,00 IMPIANTI C.R.A.L. EX ISTITUTO MAGISTRALE Via Cadello CAGLIARI Ministero Interno Dipendenti Provinciali 5,00 53,00 Via Lamarmora CAGLIARI 65,00 650,00 SCUDERIE C.C. Via G. Deledda CAGLIARI 26,00 256,00 EX C.M.B. Via Montesabotino CAGLIARI 107,00 1.073,00 73,00 730,00 9,00 93,60 50,00 500,00 AVANNOTTERIA Località “Genià” S.P. 14 Dolianova – Cantoniera “Su Cadinu” S,N, Gerrei Via Asquer – Via Cavour EX CASERMA C.C. Via Villanovafranca S.P. Guasila/Villanovafranca snc S.P. 17 Quartu Cantoniera Flumini Villasimius S.P. 17 Quartu Id. Magazzino Villasimius S.P. 17 Quartu Cantoniera Geremeas Villasimius Capannone Sist. MUSEO CARLOFORTE Occupato dal Comune Ministero dell’Interno PROSERVICE Sett.Pianif.ne Territoriale Sett.Viab.tà Cantonieri DOLIANOVA Fluminimaggior Occupata dal e Comune GUASILA Sett.Viab.tà Cantonieri 26,00 256,00 QUARTU S.E. Sett.Viab.tà Cantonieri 10,00 104,30 QUARTU S.E. Sett.Viab.tà Cantonieri 6,00 65,80 21,00 207,20 QUARTU S.E. Sett.Viab.tà Cantonieri Lab. E dep. Sistema Museo Zona Industriale SESTU POLIZZA N° 4 ASSICURAZIONE INCENDIO, ATTI VANDALICI ED EVENTI SPECIALI IMMOBILI E RELATIVI CONTENUTI 98,00 980,00 11 PROVINCIA DI CAGLIARI CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE (parte) Cantoniera M. Perdosu S.P. 90 Uta Siliqua SILIQUA Diroccata 0,00 0,00 Id. Autorimessa SILIQUA Diroccata 0,00 0,00 SINNAI. Sett.Viab.tà Cantonieri 14,00 138,40 Id. Autorimessa S.P. 90 Uta Siliqua S.P. 17 Quartu Villasimius S.P. 17 Quartu Villasimius Sett.Viab.tà Cantonieri 0,40 4,50 Cantoniera Pelliconi S.P. 90 UTA-Siliqua Sett.Viab.tà Cantonieri 8,00 81,70 Id. Autorimessa S.P. 90 UTA-Siliqua Via Mazzini/Via Garibaldi Sett.Viab.tà Cantonieri 1,00 10,50 Sett.Viab.tà Cantonieri 2,00 20,00 23,00 230,00 5,00 50,00 3.706,40 29.543,00 Cantoniera Solanas Ex Caserma C.C. Sede E.P.T. (compresa quota condom. portierato) E.P.T. Istituto "Gramsci" Istituto "Duca degli Abruzzi" Istituto "Deledda" ex "Eva Mameli Calvino" SINNAI. VILLASPECIO SA VILLASPECIO SA S.Nicolò Gerrei Piazza Deffenu n.9 CAGLIARI Piazza Matteotti CAGLIARI Sede E:P:T: Uff.Inform. E.P.T./UPI VIA DECIO MURE MONSERRATO IPSSARCT 696,00 8.869,00 S.S.130 ELMAS ITA 384,00 6.922,00 VIA SULCIS CAGLIARI ITAS 192,00 7.571,00 Istituto "Leonardo da Vinci" VIALE CIUSA LOC.TA' "IS Istituto "Atzeni" ex MARGINIS" ossia VIA "Leonardo da Vinci" TREXENTA CAGLIARI ITC 336,00 5.678,00 CAPOTERRA ITC 168,00 3.677,00 Istituto "Martini" VIA S.EUSEBIO 5 CAGLIARI ITC 480,00 6.490,00 Istituto "Primo Levi" VIA PITZ'E' SERRA QUARTU S.E. ITC 492,00 9.734,00 Istituto "Einaudi" PIAZZA DEL POPOLO SENORBI' ITCG 312,00 5.070,00 Istituto "Einaudi" MURAVERA ITCG 204,00 3.691,00 Istituto "G. Bruno" VIALE RINASCITA LOC. BACCU ARRODAS MURAVERA Liceo Scientifico 192,00 3.952,00 Istituto "E. Mattei" VIA U.FOSCOLO DECIMOMANNU ITCG 396,00 6.706,00 Istituto "Bacaredda" VIA GRANDI 1 CAGLIARI ITG 360,00 5.868,00 Istituto "Michelangelo" VIA GRANDI 2 CAGLIARI 144,00 3.120,00 Istituto “Dettori” Via S.Eusebio Cagliari ITG Liceo Scientifico Istituto "Giua" VIA MONTECASSINO CAGLIARI ITI 216,00 3.558,00 Istituto "Giua" VIA BACAREDDA ASSEMINI ITI 240,00 4.326,00 Istituto "Giua Levi" VIA PITZ'E' SERRA QUARTU S.E. ITI 240,00 4.326,00 Istituto "Marconi" VIA MERCALLI CAGLIARI ITI 168,00 3.028,00 Istituto "Marconi" Via Vesalio CAGLIARI ITI 360,00 7.301,00 Istitutto "Scano" VIA C. CABRAS MONSERRATO ITI 648,00 9.464,00 Istituto " Scano " VIA ORISTANO TEULADA ITI 60,00 1.664,00 Liceo “Foiso Fois” CAGLIARI Liceo Artistico 84,00 4.160,00 Liceo “Brotzu” VIA S. EUSEBIO VIA TURATI angolo SCARLATI QUARTU S.E. 132,00 946,00 Liceo “Brotzu” PITZ'E SERRA QUARTU S.E. Liceo Artistico Liceo Scientifico 300,00 3.028,00 POLIZZA N° 4 ASSICURAZIONE INCENDIO, ATTI VANDALICI ED EVENTI SPECIALI IMMOBILI E RELATIVI CONTENUTI 120,00 12 PROVINCIA DI CAGLIARI CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE Istituto "Pacinotti" VIA LIGURIA CAGLIARI Istituto "Pacinotti" Via Brianza Cagliari Liceo Scientifico Liceo Scientifico Istituto “Motzo” Via Don sturzo Quartu S.E. Liceo Classico 180,00 Istituto “Motzo” Via Vespucci Quartu S.E. 300,00 Istituto "Pitagora" VIA 1° MAGGIO SELARGIUS Istituto "Pitagora" c/o Bacaredda Selargius Liceo Classico Liceo Scientifico Liceo Scientifico 480,00 7.571,00 264,00 3.786,00 408,00 5.192,00 72,00 TOTALE BENI IMMOBILI SCOLASTICI IN PROPRIETA’ 8.628,00 135.698,00 TOTALE BENI IMMOBILI IN PROPRIETA’ 12.334,40 165.241,00 LA MASSIMA UNITA’ DI RISCHIO AI FINI DEL SINISTRO E’ RAPPRESENTATA DALLO STABILE DI VIA CADELLO N.9/11 A CAGLIARI PER UN VALORE DI RICOSTRUZIONE ESPRESSO IN MIGLIAIA DI EURO PARI A 8.956,00. POLIZZA N° 4 ASSICURAZIONE INCENDIO, ATTI VANDALICI ED EVENTI SPECIALI IMMOBILI E RELATIVI CONTENUTI 13 PROVINCIA DI CAGLIARI CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE TABELLA B PROVINCIA DI CAGLIARI AFFITTO E IN CONCESSIONE PROVINCIA DI CAGLIARI - BENI IMMOBILI IN IMMOBILI VARI ORD. IMMOBILI Sede Ufficio Regionale 1. Scolastico 2. Biblioteca Provinciale 3. Palazzo Cardia INDIRIZZO Viale Regina Margherita COMUNE CAGLIARI Vico San Giovanni CAGLIARI QUARTU Via Vespucci n.17 S.ELENA UTILIZZO VALORE DEL CONTENUTO IN MIGLIAIA DI EURO Uffici Sovri. S.R. 119,00 Biblioteca Provinciale 134,00 Liceo Classico Motzo 260,00 TOTALE BENI IMMOBILI VARI IN AFFITTO 513,00 IMMOBILI SCOLASTICI Istituto " Einaudi " via Matteotti SENORBI' Istituto " Brotzu" viale Vespucci Quartu S.E. 1 ITCG 120,00 Liceo 120,00 TOTALE BENI IMMOBILI SCOLASTICI IN AFFITTO 240,00 2 IMMOBILI SCOLASTICI Istituto " Alberti" 1 Viale Colombo Cagliari Liceo Scientifico 300,00 TOTALE BENI IMMOBILI SCOLASTICI IN CONCESSIONE 300,00 TOTALE CONTENUTO BENI IMMOBILI IN AFFITTO 1.053,00 POLIZZA N° 4 ASSICURAZIONE INCENDIO, ATTI VANDALICI ED EVENTI SPECIALI IMMOBILI E RELATIVI CONTENUTI 14 PROVINCIA DI CAGLIARI CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE TABELLA C PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DI CAGLIARI - BENI IMMOBILI IN COMODATO D’USO VALORE DEL CONTENUTO IN MIGLIAIA DI EURO ORD IMMOBILI IMMOBILI VARI Sede periferica Servizio 1 antinsetti INDIRIZZO COMUNE UTILIZZO Località Ortilau DECIMOPUTZU Sede periferica Servizio antinsetti 2 CONVITTO NAZIONALE VIA C.PINTUS CAGLIARI Convitto Nazionale 264,00 3 CONVITTO NAZIONALE VIA MANNO CAGLIARI Convitto Nazionale 36,00 4 CETTOLINI Edif. 1 e 2 LOC. PARDU ONNAS MURAVERA Istituto prof. agrario 96,00 5 CETTOLINI VIA CARLO SANNA SENORBI Istituto prof. agrario 84,00 6 CETTOLINI VIA GARIBALDI MARACALAGONIS Istituto prof. agrario 72,00 7 AZUNI D. A. VIA NORA PULA Istit. Alberghiero 228,00 8 AZUNI D. A. VIA CODROIPO CAGLIARI Istit. Alberghiero 120,00 9 AZUNI D. A. VIA IS MAGLIAS CAGLIARI Istit. Alberghiero 228,00 10 DESSI' PIAZZA GALILEI VILLAPUTZU Ist. Prof.di Stato 252,00 11 MEUCCI A. VIA BAINSIZZA CAGLIARI IPSIA 288,00 12 MEUCCI A. VIA VESALIO CAGLIARI IPSIA 240,00 13 PERTINI S. VIA VESALIO CAGLIARI Ist. Prof.di Stato 228,00 14 PERTINI S. VIA CARPACCIO CAGLIARI Ist. Prof.di Stato 276,00 15 PERTINI S. VIA ROLANDO CAGLIARI Ist. Prof.di Stato 168,00 IMMOBILI SCOLASTICI POLIZZA N° 4 ASSICURAZIONE INCENDIO, ATTI VANDALICI ED EVENTI SPECIALI IMMOBILI E RELATIVI CONTENUTI 15 PROVINCIA DI CAGLIARI CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE 16 D’ARBOREA E. VIA CARBONI BOI CAGLIARI Ist. Magistrale 600,00 17 D’ARBOREA E. VIA S.SALVATORE DA CAGLIARI CIVITA Ist. Magistrale 168,00 18 DE SANCTIS F. VIA CORNALIAS CAGLIARI Ist. Magistrale 216,00 19 DE SANCTIS F. VIA MONTE ACUTO CAGLIARI Ist. Magistrale 156,00 20 ATZENI LOC. CORTE PISCEDDA CAPOTERRA ITC 84,00 21 BESTA F. VIA C. CABRAS fabbr. 2 MONSERRATO ITC 564,00 BACAREDDA O. (EX 23 NERVI) VIA N. BIXIO SELARGIUS ITG 120,00 24 G. ZAPPA VIA CEDDA, 13 ISILI 25 G. ZAPPA VIA ROMA ORROLI 26 BUCCARI VIALE COLOMBO 60 CAGLIARI Ist. Nautico 264,00 27 FOISO FOIS VIA S. GIUSEPPE CAGLIARI Liceo artistico 216,00 28 FOISO FOIS VIA BIXIO CAGLIARI Liceo artistico 144,00 29 DETTORI VIA CUGIA, 2 CAGLIARI Liceo classico 444,00 30 SIOTTO PINTOR VIALE TRENTO CAGLIARI Liceo classico 564,00 32 SIOTTO PINTOR VIA FALZAREGO, 35 CAGLIARI Liceo classico 180,00 33 ALBERTI L. B. VIA RAVENNA CAGLIARI Liceo scientifico 180,00 34 MICHELANGELO VIA MELIS CAGLIARI Liceo scientifico 168,00 36 MICHELANGELO VIA BELGRANO CAGLIARI Liceo scientifico 300,00 37 EUCLIDE VIA LIGAS + VIA PERETTI CAGLIARI Liceo scientifico + classico 360,00 38 PITAGORA VIA EMILIO LUSSU ISILI Liceo scientifico 216,00 39 PITAGORA VIA GRAZIA DELEDDA ISILI Liceo scientifico 96,00 39 CETTOLINI VIA MACHIAVELLI 3 CAGLIARI uffici 79,00 40 EX RIVA PIAZZA GARIBALDI CAGLIARI 348,00 48,00 Lavori in corso TOTALE CONTENUTO BENI IMMOBILI SCOLASTICI IN COMODATO D’USO POLIZZA N° 4 ASSICURAZIONE INCENDIO, ATTI VANDALICI ED EVENTI SPECIALI IMMOBILI E RELATIVI CONTENUTI 468,00 8.743,00 16