IL TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE SPETTANTE AL PERSONALE MILITARE DELLA DIFESA VINCOLATO DA RAPPORTO D’IMPIEGO ALLA LUCE DEL D.P.R 16 APRILE 2009, N. 52. N.B. LA PRESENTE GUIDA ESCLUDE, IL PERSONALE VOLONTARIO ( VFB – VFP1 – VFP4 ) L’ARGOMENTO E’ TRATTATO A PARTE IN UN ALTRO FILE. DIRITTO ALL’ INDENNITA’ Compete al personale, comandato in missione isolata, fuori dall’ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 10 Km. (art.1, D.P.R. 16 gennaio 1978). L’indennità NON spetta quando: • • • la trasferta non implica il raggiungimento di un comune diverso da quello in cui è situata la sede di servizio; le case municipali dei due comuni distano meno di 10 Km.; la durata della missione è inferiore alle 4 ore diurne (art.3, Legge 18 dicembre 1973). Nelle ore notturne l’indennità spetta anche per durata inferiore alle 4 ore, intendendosi per ore notturne quelle comprese tra le ore 22,00 e le ore 6,00. VISTO DI ARRIVO E DI PARTENZA I visti di arrivo e di partenza non sono più previsti. L’attestazione è desunta dalla dichiarazione dell’interessato sul certificato di viaggio (comma 11 art.11, D.P.R. 16 aprile 2009 n. 52). Al riguardo la DAE con circ. nr.126/73 del 29 ottobre 2009 ha precisato che il registro dei certificati di viaggio non è stato abolito in quanto dovrà essere utilizzato per il personale volontario non in s.p. nonché per il personale civile (Circolare n. MD_GCIV n.63029 in data 21 settembre 2009 di PERSOCIV) Nell’ipotesi di utilizzo di mezzo militare, i dati riportati sul certificato di viaggio devono essere in linea con quanto trascritto sul foglio di marcia dell’automezzo. La località di abituale dimora o altra località può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l’Amministrazione. Se la sede di missione coincide con la località di abituale dimora del dipendente, a questi compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati, nonché la diaria di missione qualora sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio (comma 9, art.11, D.P.R. 16 aprile n. 52) (comma 1, art. 2 Legge 5 novembre2004 n. 263). MEZZI DI TRASPORTO CONSENTITI ED AUTORIZZAZIONE PER L’USO Rimborso spese di trasporto a mezzo ferrovia (comma 4, art.12 Legge 18 dicembre 1973 n. 836-comma 2 art. 7, D.P.R. 13 giugno 2002 n. 163) (comma 1 art. 2 Legge 5 novembre2004 n. 263). • biglietto ferroviario di 1^ classe; • vagone letto a comparto singolo in alternativa al pernottamento fuori sede, con esclusione della vettura letto “excelsior” di Trenitalia (circolare n. M_D GMIL/IV/151/0596231 del 15 dicembre 2008 di Persomil); • è ammesso l’uso dei treni rapidi normali, speciali e di lusso, pertanto è ammesso il rimborso del costo del biglietto del treno ad Alta velocità (TAV) (circolare n. M_D GMIL/05/IV/15/1/13377 del 1 marzo 2007 di Persomil). Rimborso spese di trasporto a mezzo piroscafo (art. 7 D.P.R. 13 giugno 2002 n. 163) • (comma 1, art. 2, Legge 5 novembre 2004, n.263). biglietto in cabina singola di 1^ classe o cabina multipla ad uso esclusivo nei limiti del costo della cabina singola; Rimborso spese di trasporto a mezzo aereo (art. 13 Legge 18 dicembre 1973 n. 836) (comma 468, art. 1, Legge 27 dicembre 2006 n. 296). (art. 18 D.L. 13 agosto 2011 n. 138) • • • biglietto classe economica per tutto personale (circolare n. M_D GBIL 220/7721 del 1° settembre 2011 del M.D. Ufficio Centrale del Bilancio e degli Affari Finanziari) biglietto classe "business" per tutto il personale che effettua viaggi transcontinentali > a 5 h; rimborso spese per diritti di agenzia nei limiti massimi di € 5,00 per i voli nazionali e di € 10,00 per i voli esteri (circolare n. M_D GMIL 05/IV/12/6/132865 del 19 ottobre 2004 di Persomil). Rimborso spese per i mezzi pubblici o taxi (comma 10, art.11, D.P.R. 16 aprile 2009 n.52) (comma 1, art. 2, Legge 5 novembre n.263). Rimborso del taxi nei casi di indisponibilità del mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall’ Amministrazione. Rimborso equivalente al costo del biglietto ferroviario (comma 1, art. 11, D.P.R. 16 aprile 2009 n. 52) (comma 1, art. 2, Legge 5 novembre 2004 n. 63). Al personale che utilizza il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell’ Amministrazione senza la prevista autorizzazione va rimborsato il costo del biglietto ferroviario a tariffa intera di 1^ classe, compreso quello relativo il treno ad alta velocità (TAV), nell’ipotesi che quest’ultimo sia il primo treno utile. Prot.n. M_D GMIL_05-IV-15-1-0518566-Roma,li 1 dicembre 2009 di Persomil). Rimborso spese per uso del mezzo proprio (art. 15, Legge 18 dicembre 1973 n. 836 – art. 9, Legge 26 luglio 1978 n. 417) N.B. A decorrere dal 31 maggio 2010, quanto sotto trascritto non si applica al personale contrattualizzato. (Circolare n. 74/32/MD-E23499/0007257/1-E2/5.3.3/1 - Firenze, li 21 giugno 2010 ). • • • • • l’uso del mezzo proprio deve essere autorizzato dal Dirigente generale e da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata (se militare di grado non inferiore a Colonnello); deve sussistere la maggiore convenienza economico-pratica di tale mezzo rispetto ai normali servizi di linea; compete una indennità pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo a chilometro; al dipendente è rimborsata, inoltre, l’eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale; per i percorsi compiuti nella località di missione NON spetta alcun rimborso per spese di trasporto né alcuna corresponsione di indennità chilometrica. SOSTA INTERMEDIA NEI VIAGGI DI LUNGO PERCORSO Ai dipendenti in missione in località distanti dall’ordinaria sede di servizio più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto almeno 12 ore, è consentita una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo all’indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri e altra sosta con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri. (art. 11, Legge 18 dicembre 1973 n. 836). La sosta intermedia non è consentita nei viaggi in cui si faccia uso di posto letto, di cuccetta o di aereo , con mezzi diversi dalla ferrovia, inoltre, non vanno considerate nel computo la sosta nelle stazioni per le coincidenze e la permanenza in treno a causa di ritardi. A dimostrazione della sosta è sufficiente la dichiarazione dell’interessato con cui si attesta la data, l’ora e località in cui essa è stata effettuata, purché rientri nei termini della validità del biglietto ferroviario. OBBLIGO DEL RIENTRO GIORNALIERO IN SEDE Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, deve rientrare giornalmente in sede (art. 4, Legge 26 luglio 1978 n. 417) se: • • esplica un servizio per il quale non ricorrono esigenze tali da imporre il pernottamento nella località di missione; la distanza fra le due località (missione e sede di servizio) sia percorribile con il mezzo di linea più veloce in un tempo non superiore a 90 minuti. • ANTICIPAZIONI SUL FOGLIO DI VIAGGIO L’Amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione, una somma pari all’intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l’ 85% delle presumibili spese di vitto (comma 8, art. 11, D.P.R. 16 aprile 2009 n. 52) (comma 1, art. 2, Legge 5 novembre 2004 n. 263). MISURA GIORNALIERA DELL’INDENNITA’ DI MISSIONE Grado Misura intera Misura ridotta 40% (vitto e alloggio) Misura ridotta 2/3 (alloggio) Misura ridotta 1/2 (vitto) Gen. C.A. 28,82 11,53 19.21 14.41 Gen. Div. 24,12 9.65 16.07 12.06 20,45 8,18 13.63 10.23 20.45 8,18 ***** ***** da Gen. B. a Col. da Ten.Col. a VSP Misura ridott a 60% ***** 12,27 MAGGIORAZIONE DELL’INDENNITA’ DI MISSIONE ORARIA Per la sola durata del viaggio, quando il tempo eccede il normale orario di servizio, compete la maggiorazione di € 6,00 per ogni ora (tale emolumento non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario). (comma 5, art. 11, D.P.R. 16 aprile 2009 n. 52) (comma 1, art. 2, Legge 5novembre 2004 n. 263). L’ indennità va corrisposta anche per: • • il tempo trascorso, nel caso di interruzione del viaggio causato da soste o da attesa per cambio di destinazione; il periodo di viaggio con fruizione del vagone letto, della cuccetta o della cabina letto nel caso di viaggio con nave. (circolare n. M_D GMIL IV 15 0348596 del 3 agosto 2009 di Persomil). GIORNALIERA Al personale in missione ed accasermato, con vitto ed alloggio a carico dell’Amministrazione, compete una maggiorazione, NON FRAZIONABILE, di € 17,00 al giorno. Tale disposizione non si applica ai frequentatori di corsi ed al personale dirigente. (comma 17, art. 11, D.P.R. 16 aprile 2009 n. 52). Nel caso in cui opera l’ arrotondamento, per effetto dell’ art. 3, comma 2 Legge 18 dicembre 1973, n. 836, (servizio espletato oltre le 23 ore e 30 minuti) viene riconosciuto il diritto alla maggiorazione. (circolare n. M_D GMIL IV 15 1 0042253 del 3 febbraio 2010 di Persomil). INDENNITA’ SUPPLEMENTARE SUL COSTO DEL BIGLIETTO In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio è dovuta l’indennità supplementare nelle seguenti misure (art. 14, Legge 18 dicembre 1973 n. 836): • • • 10% del costo del biglietto a tariffa intera per i viaggi effettuati su mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo; 5% del costo del biglietto a tariffa intera per i viaggi compiuti in aereo; indennità chilometrica di € 0,001 per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall’ Amministrazione. (circolare.n. DGPM/IV/12/106777/10^ del 30/08/2000 di Persomil). L’indennità supplementare NON SI APPLICA sul supplemento per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli altri eventuali supplementi in aggiunta al prezzo del normale biglietto di viaggio. RIMBORSO SPESE PER VITTO E PERNOTTAMENTO Missione > 12 h pernottamento in albergo 1 o 2 pasti 40% indennità di missione Missione > 8 h < 12 h 1 pasto 40% indennità di missione Missione < 8 h Ind. di missione oraria nella misura intera Fruizione di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall’Amministrazione (circolare n. M_D GMIL IV 15 0 66663 del 6 febbraio 2008 di Persomil). (circolare n. M_D GMIL IV 11 1/0336821 del 20 luglio 2010 di Persomil). Vitto e alloggio a totale carico dell’Amministrazione 60% indennità di missione Maggiorazione giornaliera Alloggio e un pasto a totale carico dell’Amministrazione 40% indennità di missione Maggiorazione giornaliera Rimborso onere nr. 1 pasto Il personale dirigente può optare per l’indennità nella misura intera, senza la presentazione della documentazione di spesa. PERNOTTAMENTO Compete il rimborso del costo per il pernottamento in albergo CONVENZIONATO fino alla prima categoria NON di lusso. Nel caso in cui il personale pernotta in alberghi NON convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento nelle seguenti misure: • • • tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede (comma 3, art. 11, D.P.R. 16 aprile 2009 n. 52) (comma 1, art. 2, Legge 5 novembre 2004 n. 263); nei limiti previsti dalla normativa qualora nella sede di missione non esistono alberghi convenzionati, l’Amministrazione rimborserà la spesa effettivamente sostenuta (comma 3, art. 11, D.P.R. 16 aprile 2009 n. 52). compete, altresì, per il personale che alloggia in strutture ricettive nella città di Roma, il contributo giornaliero di soggiorno per un periodo massimo di 10 pernottamenti consecutivi, pari a: € 3,00 in alberghi 4 e 5 stelle; € 2,00 categorie inferiori. (circolare n. M-D GMIL0 IV 11 1 0230209 in data 10/05/2011 di Persomil) VITTO LIMITI DI SPESA Personale dirigente Restante personale Nr. 1 pasto € 30,55 € 22,26 Nr. 2 pasti € 61,10 € 44,26 La documentazione per il rimborso sarà costituita da fattura/ricevuta fiscale per ogni singolo pasto con la indicazione dei generi consumati o indicazioni generiche con pasto completo, menù turistico. Al personale in trasferta che dichiara di NON AVERE POTUTO CONSUMARE I PASTI per ragioni di servizio, pur avendone il diritto, compete un rimborso pari al 100% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta. Il limite massimo complessivo è due pasti ogni 24 ore di servizio, indipendentemente dagli orari destinati alla consumazione. (comma 6, art. 11, D.P.R. 16 aprile 2009 n. 52) (comma 1, art. 2, Legge 5 novembre 2004 n. 263). L’ importo liquidato è assoggettato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, alle ritenute fiscali e previdenziali (Circolare n. 6 datata 29/01/2013 della Dipartimento di commissariato di Firenze). Per missioni superiori a 24 ore, relativamente al giorno in cui si conclude la missione, si ha diritto al rimborso del pasto (comma 7, art. 11, D.P.R. 16 aprile 2009 n. 52) solo se: • documentato (NO AUTOCERTIFICAZIONE); • sono state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede; • avvenga negli orari destinati alla consumazione: dalle 12,00 alle 15,00 per il pranzo; dalle 18,30 alle 21,30 per la cena. TASSAZIONE INDENNITA’ DI MISSIONE IN TERRITORIO NAZIONALE (comma 5, art. 3, D.Lgs. 2 settembre 1997 n. 314) Sono imponibili ai fini fiscali (I.R.Pe.F. / IRAP) e previdenziali (Cassa statali e Fondo Credito) l’ INDENNITA’ DI MISSIONE E LA RELATIVA MAGGIORAZIONE per la parte eccedente la quota giornaliera (decorrente dall’ inizio della missione): IMPONIBILE PER LA PARTE ECCEDENTE € 46,48 € 30,99 € 15,49 TIPOLOGIA DI RIMBORSO senza rimborso vitto e alloggio con rimborso vitto o alloggio con rimborso vitto e alloggio RIMBORSO SOMMA FORFETTARIA (comma 14, art. 11, D.P.R. 16 aprile 2009 n.52) L’amministrazione, a richiesta dell’interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria in alternativa al trattamento economico di missione vigente. Il rimborso NON compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell’amministrazione. A richiesta è concesso l’anticipo delle spese di viaggio e del 90% della somma forfetaria. MISURA SOMMA FORFETTARIA GRADO MISURA PER OGNI 24 ORE DI MISSIONE MISURA PER ULTERIORE PERIODO NON INFERIORE ALLE 12 ORE DI MISSIONE € 100,00 Non compete € 110,00 € 50,00 da Gen. C.A. a Col. (comma 9, art. 7, D.P.R. 13 giugno 2002 n. 163) (comma 1, art. 2, Legge 5 novembre 2004 n. 263) da Ten.Col. a V.S.P. (comma 14, art.11, D.P.R. 16 aprile 2009 n.52) L’ importo liquidato NON è assoggettato, alle ritenute fiscali e previdenziali. (Circolare n. 22/M_DE24363-80067/E1/5.7.14/19 - Roma, li 13 settembre 2013) RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NEI CASI DI MISSIONE CONNESSE AD UNA LICENZA E/O AD UN FINE SETTIMANA. (Circolare n. DGPM/IV/12/158214/10/C-43 del 21 dicembre 1999 di Persomil) In presenza di situazioni che NON comportano aggravio economico per l’Amministrazione, le spese di viaggio relative alla tratta sede di servizio/località di missione e viceversa potranno essere rimborsate. A tal fine, l’Autorità preposta all’emanazione del certificato di viaggio, all’atto del rilascio del documento di invio in missione dovrà indicare nell’apposito spazio "annotazioni" sul certificato medesimo che è stata concessa, in connessione con la missione, una licenza di breve durata (massimo 5 gg), precisando: il periodo della stessa, la località, l’esistenza della dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell’Amministrazione (da allegare al certificato di viaggio) nonché dell’assenza di un maggiore onere per l’Amministrazione. L’Amministrazione riconosce il rimborso delle spese di viaggio, ma NON corrisponde indennità di missione e rimborsi per pasti e pernottamenti nei periodi di interruzione della missione trascorsi in licenza o durante il fine settimana. FAC-SIMILE DI RICHIESTA DELL’INTERESSATO (in caso di licenza da trascorre nella località di missione) Il sottoscritto…… inviato in missione a partire dal giorno ….. con certificato di viaggio n……. in data……rilasciato da……………….., essendogli stata concessa una licenza di giorni dal ….. al …… nella località di missione, chiede di anticipare/ritardare la partenza/rientro con relativo rimborso delle spese di viaggio. A tal fine dichiara di esonerare l’Amministrazione da ogni responsabilità. Data…………… firma_________________________ (in caso di licenza da trascorre nella località intermedia) Il sottoscritto…… inviato in missione a partire dal giorno ….. con certificato di viaggio n……. in data……rilasciato da……………….., essendogli stata concessa una licenza di giorni dal ….. al …… nella località di ……….. posta lungo il tragitto, chiede di anticipare/ritardare la partenza/rientro con relativo rimborso delle spese di viaggio. A tal fine dichiara di esonerare l’Amministrazione da ogni responsabilità. Data…………… firma_________________________ (in caso di fine settimana collegato con l’inizio della missione) Il sottoscritto……dichiara di avere trascorso il fine settimana, a proprie spese, nella località di missione e di aver iniziato il servizio nella località di missione alle ore…..del giorno……. Data…………… firma_________________________ (in caso di fine settimana collegato con il termine della missione) Il sottoscritto……dichiara di avere terminato il servizio nella località di missione alle ore…..del giorno……. e di avere trascorso il fine settimana, a proprie spese, nella località di missione. Data…………… firma_________________________ (in caso di fine settimana trascorso in località ubicata sull’itinerario che collega la sede di servizio alla località della missione) Il sottoscritto……dichiara di avere interrotto il servizio dalle ore…..del giorno……. e di avere ripreso alle ore…..del giorno……. trascorrendo il fine settimana nella località di……… posta lungo il tragitto. Data…………… firma_________________________ FAC-SIMILE DI AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO In connessione con la presente missione è stata rilasciata una licenza di breve durata di giorni….. dal…….al………Pertanto la missione si interrompe alla ore…… del giorno …….. e riprende alle ore……… del giorno…………. Sussistendo la convenienza economica per l’ Amministrazione o, comunque, la mancanza di aggravio, si dispone il rimborso delle relative spese di viaggio. Data…………… firma_______________(dell’autorità preposta alla emanazione del f.di v.) SERVIZI ISOLATI E COMANDI FUORI SEDE A PARTICOLARE CARATTERIZZAZIONE (comma 4, art. 11, D.P.R. 16 aprile 2009 n.52) PERSONALE CONVOCATO DALL’ AUTORITA’ GIUDIZIARIA Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni o successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso o anche per colpa grave nel giudizio per responsabilità amministrativo-contabile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche: - al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della magistratura di paesi stranieri; - nei confronti dei testimoni e del personale a conoscenza dei fatti, semprechè esiste la connessione causale con le mansioni svolte, nonché nei confronti dei consulenti tecnici d’ufficio. (circ. n. DGPM/ IV/12/126955/F40 del 14/10/99 di Persomil). ACCERTAMENTI SANITARI Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l’ Amministrazione abbia iniziato d’ ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni. (comma 13, art. 11, D.P.R. 16 aprile 2009 n. 52) CURE BALNEO TERMALI Il trattamento economico di missione compete (comma 221, art. 1, Legge 23 dicembre 2005 n.266): al personale che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale (circolare n. 0022718 del 28 novembre 2008 di Difesan); il rimborso delle spese di trasporto e l’indennità di missione per la sola durata del viaggio qualora superiore alle quattro ore. LA PRESENTE GUIDA HA SOLO VALORE ORIENTATIVO / INFORMATIVO E NON RIVESTE CARATTERE DI UFFICIALITA'. E’ STATA REDATTA DAL TEN.COL. SALVATORE DI BENEDETTO EVENTUALI INESATTEZZA E/O PROBLEMATICHE INERENTI A QUANTO TRASCRITTO POSSONO ESSERE INOLTRATE VIA E-MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: [email protected] Palermo, li 1 gennaio 2013