Regolamento del Consiglio 110/2008/CE, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle “bevande spiritose”. Unione Giuristi della Vite e del Vino – UGIVI Ermenegildo Mario Appiano Avvocato in Torino – Dottore di Ricerca in Diritto UE www.appiano.info 1 avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino) www.appiano.info SCHEMA DEL REGOLAMENTO • • • • • Definizione bevande “spiritose” Categorie di bevande e regole di produzione Designazione, presentazione ed etichettatura Tutela delle indicazioni geografiche Allegati: I – definizioni e requisiti tecnici generali II – classificazione bevande e specifici requisiti tecnici III – Indicazioni geografiche riconosciute 2 avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino) www.appiano.info TIPOLOGIE DI BEVANDE SPIRITOSE • NON “CLASSIFICATE” • “CLASSIFICATE” (Allegato II) • “CLASSIFICATE” E BENEFICIARIE DI INDICAZIONE GEOGRAFICA (Allegato III) 3 avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino) www.appiano.info STANDARD TECNICI • non “classificate”: minimali • “classificate”: specificati nell’Allegato II • “classificate” e beneficiarie di indicazione geografica: la “scheda tecnica”, a livello nazionale. 4 avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino) www.appiano.info BEVANDE NON “CLASSIFICATE” (denominazione) • Denominazione obbligatoria: bevanda “spiritosa” • Traducibile • Affiancabile a denominazioni d’origine regolate dalla sola legge nazionale. 5 avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino) www.appiano.info BEVANDE “CLASSIFICATE” (denominazione) • Denominazione obbligatoria: quella corrispondente allo specifico tipo di bevanda, come indicato nell’Allegato II • Traducibile solo se nell’allegato non è scritta in carattere corsivo. • Affiancabile a denominazioni d’origine regolate dalla sola legge nazionale. 6 avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino) www.appiano.info Bevande “classificate” e con indicazione di origine protetta a livello comunitario • Le bevande indicate nell’Allegato III • Denominazione: • quella corrispondente allo specifico tipo di bevanda, unitamente alla indicazione d’origine • oppure, solo l’indicazione di origine • Indicazione d’origine: • non traducibile • affiancabile solo ai termini permessi dal Regolamento. 7 avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino) www.appiano.info Indicazioni geografiche: la protezione (1/3) Conforme agli accordi TRIPS (art.22 e 23): “geographical indications are, …, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin”. 8 avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino) www.appiano.info Indicazioni geografiche: la protezione (2/3) Protezione: • contro qualsiasi uso idoneo a ingannare il consumatore circa l’origine di un prodotto • in certi casi anche alle indicazioni omonime • anche in favore delle indicazioni di Stati terzi, se da loro protette • rapporti tra marchi ed indicazioni: non cede sempre il marchio! 9 avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino) www.appiano.info Indicazioni geografiche: la protezione (3/3) La “scheda tecnica” deve indicare: • caratteristiche tipiche della bevanda, tali da distinguerla dalle altre della medesima categoria • confini del territorio • legame tra territorio e la bevanda • altri dati, imposti dalle norme CE o nazionali 10 avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino) www.appiano.info Controlli • Svolti da autorità pubbliche o organismi di certificazione indipendenti (qualificati ex EN 45011 o ISO/CEI 65) • Requisiti: – adeguate garanzie di obiettività ed imparzialità – dotazione di personale qualificato e di risorse consone alla loro missione 11 avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino) www.appiano.info Atti del seminario Tutti: www.ugivi.org Questa relazione anche su: – rivista Contratto e Impresa / Europa, I, 2008 – www.appiano.info 12 avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino) www.appiano.info