Regolamento del Consiglio 110/2008/CE,
relativo alla definizione, alla designazione, alla
presentazione, all’etichettatura e alla protezione
delle indicazioni geografiche delle “bevande
spiritose”.
Unione Giuristi della Vite e del Vino – UGIVI
Ermenegildo Mario Appiano
Avvocato in Torino – Dottore di Ricerca in Diritto UE
www.appiano.info
1
avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino)
www.appiano.info
SCHEMA DEL REGOLAMENTO
•
•
•
•
•
Definizione bevande “spiritose”
Categorie di bevande e regole di produzione
Designazione, presentazione ed etichettatura
Tutela delle indicazioni geografiche
Allegati:
I – definizioni e requisiti tecnici generali
II – classificazione bevande e specifici requisiti tecnici
III – Indicazioni geografiche riconosciute
2
avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino)
www.appiano.info
TIPOLOGIE DI BEVANDE SPIRITOSE
•
NON “CLASSIFICATE”
•
“CLASSIFICATE” (Allegato II)
•
“CLASSIFICATE” E BENEFICIARIE DI
INDICAZIONE GEOGRAFICA (Allegato
III)
3
avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino)
www.appiano.info
STANDARD TECNICI
•
non “classificate”: minimali
•
“classificate”: specificati nell’Allegato II
•
“classificate” e beneficiarie di
indicazione geografica: la “scheda
tecnica”, a livello nazionale.
4
avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino)
www.appiano.info
BEVANDE NON “CLASSIFICATE”
(denominazione)
• Denominazione obbligatoria: bevanda “spiritosa”
• Traducibile
• Affiancabile a denominazioni d’origine regolate
dalla sola legge nazionale.
5
avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino)
www.appiano.info
BEVANDE “CLASSIFICATE”
(denominazione)
• Denominazione obbligatoria: quella corrispondente
allo specifico tipo di bevanda, come indicato
nell’Allegato II
• Traducibile solo se nell’allegato non è scritta in
carattere corsivo.
• Affiancabile a denominazioni d’origine regolate
dalla sola legge nazionale.
6
avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino)
www.appiano.info
Bevande “classificate” e con indicazione di
origine protetta a livello comunitario
• Le bevande indicate nell’Allegato III
• Denominazione:
• quella corrispondente allo specifico tipo di bevanda,
unitamente alla indicazione d’origine
• oppure, solo l’indicazione di origine
• Indicazione d’origine:
• non traducibile
• affiancabile solo ai termini permessi dal
Regolamento.
7
avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino)
www.appiano.info
Indicazioni geografiche: la protezione (1/3)
Conforme agli accordi TRIPS (art.22 e 23):
“geographical indications are, …, indications which
identify a good as originating in the territory of a
Member, or a region or locality in that territory,
where a given quality, reputation or other
characteristic of the good is essentially
attributable to its geographical origin”.
8
avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino)
www.appiano.info
Indicazioni geografiche: la protezione (2/3)
Protezione:
• contro qualsiasi uso idoneo a ingannare il
consumatore circa l’origine di un prodotto
• in certi casi anche alle indicazioni omonime
• anche in favore delle indicazioni di Stati
terzi, se da loro protette
• rapporti tra marchi ed indicazioni: non cede
sempre il marchio!
9
avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino)
www.appiano.info
Indicazioni geografiche: la protezione (3/3)
La “scheda tecnica” deve indicare:
• caratteristiche tipiche della bevanda, tali da
distinguerla dalle altre della medesima
categoria
• confini del territorio
• legame tra territorio e la bevanda
• altri dati, imposti dalle norme CE o nazionali
10
avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino)
www.appiano.info
Controlli
• Svolti da autorità pubbliche o organismi di
certificazione indipendenti (qualificati ex
EN 45011 o ISO/CEI 65)
• Requisiti:
– adeguate garanzie di obiettività ed imparzialità
– dotazione di personale qualificato e di risorse
consone alla loro missione
11
avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino)
www.appiano.info
Atti del seminario
Tutti: www.ugivi.org
Questa relazione anche su:
– rivista Contratto e Impresa / Europa, I, 2008
– www.appiano.info
12
avv. Ermenegildo Mario Appiano (Torino)
www.appiano.info
Scarica

slides dell`intevento - Unione Giuristi della Vite e del Vino