LE AGEVOLAZIONI
FISCALI PER I
DISABILI
5 aprile 2006
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DEFINIZIONI
AGEVOLAZIONE. Per agevolazione fiscale si intende un
trattamento preferenziale accordato dalla legge in
determinati casi.
Consiste solitamente in un’aliquota ridotta o nella
concessione di crediti d’imposta, deduzioni dall’imponibile,
detrazioni d’imposta, esenzioni.
DISABILE. E’ considerato disabile “colui che presenta una
minorazione fisica, psichica o sensoriale, che è causa di
difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio
sociale o di emarginazione” (art. 3, co. 1, L. n. 104/92).
DISABILE GRAVE. Qualora la minorazione abbia ridotto
l’autonomia personale in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale
nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione
assume connotazione di gravità (art. 3, co. 3, L. n. 104/92).
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QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI FISCALI
QUALSIASI CONTRIBUENTE USUFRUISCE DI
AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE SPESE
SOSTENUTE PER FARE FRONTE A NECESSITA’ DI
CARATTERE SOCIALE O RIGUARDANTI LA
SALUTE
(ad esempio, spese sanitarie, protesi, mutui stipulati per l’acquisto
o la costruzione dell’abitazione principale, tasse pagate per
l’istruzione secondaria o universitaria)
L’AGEVOLAZIONE FISCALE CONSISTE NELLA
DETRAZIONE DALL’ IRPEF DEL 19 % DI
QUANTO PAGATO
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I DISABILI GODONO DI ALTRE PARTICOLARI
AGEVOLAZIONI FISCALI
•AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO
•MAGGIORE DEDUZIONE PER I FIGLI A CARICO DISABILI
•AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DI ALTRI MEZZI DI AUSILIO
E I SUSSIDI TECNICI ED INFORMATICI
•AGEVOLAZIONI PER LE SPESE PER L’ASSISTENZA PERSONALE –
COMPRESI I CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER PERSONE
ADDETTE ALL’ASSISTENZA
•AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO ED IL MANTENIMENTO DEI
CANI GUIDA
•AGEVOLAZIONI SULLE SPESE DI INTERPRETARIATO PER I
SORDOMUTI
•AGEVOLAZIONI PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
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AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO - 1
DISABILI AMMESSI:
•1) Disabili con ridotte o impedite capacità motorie (comma 1 e
2, Legge 104/1992)
•2) Non vedenti e sordomuti (art. 1, Legge 68/1999)
•3) Disabili con handicap fisico o mentale GRAVE titolari
dell’indennità di accompagnamento (comma 3, art. 3, Legge
104/1992)
•4) Disabili con GRAVE limitazione della capacità di
deambulazione o affetti da pluriamputazione (comma 3, art. 3, L.
104/1992)
I DISABILI DI CUI AL PUNTO 4 DEVONO ESSERE IN POSSESSO
DI PATENTE SPECIALE E L’AUTOVETTURA DEVE ESSERE
ADATTATA
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AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO - 2
VEICOLI AMMESSI:
•1) Motocarrozzette
•2) Autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto
specifico del disabile
•Adattati (anche il solo cambio automatico di serie è considerato
adattamento) per i disabili con patente speciale
•Anche non adattati per i disabili GRAVI (c.3, art. 3, L. 104/1992)
•3) Autocaravan (solo per detrazione del 19 % ai fini IRPEF –
non godono dell’agevolazione dell’IVA agevolata al 4 % )
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AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO - 3
AGEVOLAZIONI:
•1) Aliquota IVA del 4 % invece che del 20 % sull’acquisto del
veicolo una sola volta ogni 4 anni ( SOLO PER DISABILI CON
CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. 104/1992) – valgono i
limiti di cilindrata:
• 2000 cc. se a benzina
• 2800 cc. se diesel
•2) Detrazione IRPEF del 19 % sul prezzo di acquisto del veicolo,
IVA e adattamenti compresi, fino al limite di € 18.075,99
(35.000.000 delle vecchie lire) nella dichiarazione dei redditi
A scelta in una sola volta o in 4 rate (per incapienza)
•3) Esenzione permanente dal pagamento del BOLLO e
esenzione dal pagamento delle imposte di trascrizione sul
passaggio di proprietà (REGIONE LOMBARDIA)
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AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO - 4
BENEFICIARI:
•1) Lo stesso disabile, se ha sostenuto la spesa
•2) Un familiare che ha sostenuto la spesa, se il disabile è a suo
carico ( reddito inferiore a € 2.840,51 pari alle vecchie
5.500.000 Lire, senza tenere conto dei redditi esenti)
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AGEVOLAZIONI DEL 41 % PER LE
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
(modif. dalla L. 266/2005 FINANZIARIA 2006 – precedentemente 36 %)
Tutti i contribuenti possono detrarre dall’IRPEF il 36 % delle
spese di:
•Ristrutturazione
•Restauro e risanamento conservativo
•Manutenzione straordinaria (Ordinaria solo nelle parti comuni
dei condomìni)
•Messa a norma degli edifici per quanto riguarda gli impianti
•Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali
•Cablatura degli edifici
•Contenimento dell’inquinamento acustico
•Adozione di misure di sicurezza statica ed antisismica
•Conseguimento di risparmi energetici
•Eliminazione delle barriere architettoniche
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER
L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE PER I DISABILI
IVA AGEVOLATA AL 4 %
SOLO PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL’ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE – PER ALTRI LAVORI NON
CONNESSI VIGE L’ALIQUOTA IVA NORMALE
DETRAZIONE IRPEF DEL 41 % DEL TOTALE DELLA SPESA
PER REALIZZARE INTERVENTI SU IMMOBILI - RATEIZZABILE IN 10
ANNI (con la presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. UNICO o
Mod. 730)
DETRAZIONE IRPEF DEL 19% SULLA PARTE RESIDUALE
(detrazione del 19 % sulla quota residua del 59 % della spesa)
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PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SI INTENDE:
COSTRUZIONE DI ASCENSORI, MONTASCALE, RAMPE,
MONTACARICHI, REALIZZAZIONE DI STRUMENTI CHE
ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE, LA ROBOTICA O ALTRO MEZZO
TECNOLOGICO, SIANO ADATTI A FAVORIRE LA MOBILITA’ ESTERNA
ED INTERNA DELLE PERSONE DISABILI
SPETTANO SEMPRE LE AGEVOLAZIONI:
•IVA
ALIQUOTA AGEVOLATA AL 4 %
•IRPEF DETRAZIONE DEL 19 %
LA DETRAZIONE IRPEF DEL 41 % SPETTA SOLAMENTE SE
SONO EFFETTUATI INTERVENTI EDILIZI SU IMMOBILI E
NON SPETTA PER IL SOLO ACQUISTO DI STRUMENTI, SIA
PURE DIRETTI A FAVORIRE LA COMUNICAZIONE E LA
MOBILITA’ DEL DISABILE
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ALTRE AGEVOLAZIONI:
IVA AL 4 %
DETRAZIONE IRPEF DEL 19 %
•Spese sostenute per l’acquisto di mezzi
necessari alla deambulazione ed al sollevamento
dei disabili (con invalidità permanente di tipo
motorio, visivo, uditivo o del linguaggio)
•Per l’acquisto dei sussidi tecnici ed informatici
diretti a facilitare l’autosufficienza,
l’integrazione e la riabilitazione degli stessi.
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ALTRE AGEVOLAZIONI:
DETRAZIONE IRPEF DEL 19 %
•Spese sostenute dai sordomuti (riconosciuti ai
sensi della L. 26 maggio 1970, n. 381) per i
servizi di interpretariato.
•Spese sostenute dai non vedenti per l’acquisto
del cane guida una sola volta in ogni 4 anni –
cumula con la detrazione per l’acquisto
dell’autovettura per € 18.075,99.
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DEDUZIONI PER LE SPESE MEDICHE E DI
ASSISTENZA QUALIFICATA
•Spese mediche generiche e quelle per
l’assistenza dei disabili
•Sono compresi l’assistenza infermieristica e
riabilitativa di personale qualificato.
•In caso di ricovero in istituto non è possibile
portare in deduzione l’intera retta ma solo la
parte che riguarda le spese mediche e
paramediche di assistenza specifica.
•Queste spese possono essere anche sostenute
per i familiari non a carico
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DEDUZIONE DELLE SPESE DI ASSISTENZA
GENERICA
•Spese sostenute per gli addetti alla propria
assistenza personale, nell’ipotesi di non
autosufficienza nel compimento degli atti della
vita quotidiana (risultante da certificazione
medica) FINO AL LIMITE DI € 1.820,00
•Queste spese possono essere anche sostenute
per i familiari non a carico
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ALTRE AGEVOLAZIONI PER I NON
VEDENTI:
•DETRAZIONE FORFETARIA DI € 516,46 per il
mantenimento del cane guida.
•Aliquota IVA agevolata del 4 % per le spese
sostenute per le prestazioni di composizione,
legatoria e stampa di prodotti editoriali in Braille
e i supporti audiomagnetici specifici.
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ALTRE AGEVOLAZIONI
DEDUZIONE MAGGIORATA PER I FIGLI
DISABILI
Deduzioni massime teoriche previste per i
familiari a carico:
•Coniuge (o 1° figlio in mancanza del coniuge)
•Figlio o altro fam. a carico
•Figlio di età inferiore a 3 anni
€ 3.200,00
€ 2.900,00
€ 3.450,00
•Figlio DISABILE
€ 3.700,00
La deduzione massima teorica diminuisce progressivamente
all’aumentare del reddito
(es. circa 80 % per redditi di € 20.000,00)
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI
SPETTANO SOLO PER LE SOMME
CHE SONO RIMASTE
EFFETTIVAMENTE A CARICO DEL
CONTRIBUENTE
QUINDI AL NETTO DI EVENTUALI
CONTRIBUTI
(ad es., contributi L. 9 gennaio 1989 n. 13 che
spettano per l’installazione di montacarichi, ascensori
o montascale per disabili)
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Se il disabile è fiscalmente a carico
(non percepisce redditi superiori a
€ 2.840,51 = Lire 5.500.000)
TUTTE LE AGEVOLAZIONI FISCALI
SPETTANO ANCHE AL FAMILIARE DEL
DISABILE CHE SOSTIENE LE SPESE
Le spese mediche non specialistiche e di
assistenza specifiche spettano al familiare che
le sostiene anche se il disabile non è
fiscalmente a carico
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LE AGEVOLAZIONI FISCALI RIGUARDANO
L’IVA E L’IRPEF
L’AGEVOLAZIONE FISCALE RIGUARDANTE L’IVA AGEVOLA
TUTTI I CONTRIBUENTI DISABILI
(che acquistano un bene o servizio aumentato dell’IVA al 4 %
invece che all’aliquota ordinaria)
L’AGEVOLAZIONE FISCALE RIGUARDANTE L’IRPEF
AGEVOLA SOLO I CONTRIBUENTI DISABILI CHE HANNO UN
REDDITO E PERTANTO SONO SOGGETTI ALL’ IRPEF
(in quanto hanno un rimborso pari al 19 % o al 41 % dell’IRPEF
pagata o da pagare)
NEL CASO NON HANNO PAGATO IRPEF PERCHE’ PRIVI DI
REDDITO NON HANNO ALCUN RIMBORSO
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI
www.agenziaentrate.gov.it
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PRESENTAZIONE A CURA DI:
Dott. Guido De Carlo
Capo Area Servizi
Agenzia delle Entrate
Ufficio di Salò
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