Documenti f confsal Anno XIX - numero 24 Lunedì 7 luglio 2014 Confederazione E u r o p e a dei Sindacati Indipendenti Tariffa R.O.C. Poste Italiane S.p.a. Spedizione in A bbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 - DC B Roma Euro 0,70 A bbonamento annuale Euro 26,00 La copia si può anche acquistare nelle nostre sedi C onfsal in tutta Italia SETTIMANALE DI POLITICA E INFORMAZIONE SINDACALE Società Cultura Lavoro CONFEDERAZIONE GENERALE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI Sito Internet: www.confsal.it E-mail: [email protected] ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE INPS nuovi livelli reddituali nuove regole per pagamento rateale e termini di erogazione dei Tfs e dei Tfr per il periodo 1-7-2014/3-6-2015 Per dipendenti pubblici e iscritti a gestioni fine lavoro ex Enpas ed ex Inadel L’art. 1, commi 484 e 485 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), ha esteso la modalità di pagamento rateale dei Tfs e dei Tfr dei dipendenti pubblici nonché degli altri dipendenti iscritti alle gestioni delle indennità di fine lavoro dell’Istituto (ex Enpas ed ex Inadel) anche alle prestazioni di importo lordo complessivo superiore a 50.000 euro ed ha innalzato a 12 mesi il termine di pagamento delle prestazioni prima ricordate ed erogate con riferimento a cessazioni dal servizio intervenute per raggiungimento del limite di età o di servizio. Con la circolare n. 73/2014 l’Inps ha stabilito che in relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamen- n to a partire dalla stessa data, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti: in unica soluzione se di importo pari o inferiore a 50.000 euro; in due o tre rate annuali, se di ammontare superiore a 50.000 euro a seconda che l’importo complessivo superi i 50.000 euro ma sia inferiore a 100.000 (in tal caso le rate sono due: 50.000 la prima e la el supplemento ordinario alla gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012 è stata pubblicata la Legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”. Con due circolari, la numero 3 del 29 luglio 2013 e la numero 4 del 28 aprile 2014, il Dipartimento della Funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito gli indirizzi applicativi delle norme contenute nell’art. 2 di cui al citato Decreto che disciplinano i pensionamenti dei dipendenti in esubero delle amministrazioni che presentano situazioni di “soprannumerarietà” o di eccedenza di personale e per le quali trovano applicazione le misure di razionalizzazione, “Spending-Review”. L’articolo 2 del Decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, ha modificato e integrato alcune disposizioni dell’art. 2 del Decreto-legge n. 95/2012 ed ha introdotto alcune norme di interpretazione autentica di disposizioni rientranti nell’ambito della Spen- parte eccedente la seconda) ovvero sia pari o superiore a 100.000 euro (e in tal caso le rate sono tre: 50.000 la prima; 50.000 la seconda e la parte eccedente i 100.000 la terza). Inoltre, il comma 484 del citato articolo 1, modificando il comma 2 dell’art. 3 del Decretolegge 28 marzo 1997, n. 79 convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140 ha elevato a 12 mesi il ter- mine di pagamento dei Tfs e dei Tfr per i dipendenti che cessano dal rapporto di lavoro per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dall’ordinamento dell’Ente di appartenenza. Anche tale incremento ha effetto per le cessazioni che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento al personale che matura il diritto a pensione a decorrere dalla stessa data. Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali reso con nota pr. 7787 del 26 maggio 2014 si ritiene utile ricostruire il quadro normativo vigente caratterizzato dalla coesistenza di una pluralità di regimi di termini e di fasce di importo che variano in ragione della data di conseguimento dei requisiti pensionistici. La CiRCoLaRE a pagina 2 Stabilita la rivalutazione annuale C on circolare n. 76/2014 l’inps informa che a decorrere dal 1° luglio 2014 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei. La Legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’istat, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente. in base ai calcoli ef- INPS Termini pagamento di Tfs e Tfr e aspetti previdenziali connessi ai prepensionamenti Per i dipendenti in soprannumero delle Pubbliche Amministrazioni Palazzo Vidoni. Sede del Dipartimento della Funzione Pubblica fettuati dall’istat, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2012 e l’anno 2013 è risultata pari al 1,1%. in relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2013 - 30 giugno 2014 con il predetto indice. gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. ❐ ding-Review o in qualche modo ad essa collegate. La circolare inps n 79/2014 richiama le principali disposizioni riguardanti il pensionamento del personale in esubero e si descrivono le speciali disposizioni che disciplinano i termini di pagamento delle indennità di fine lavoro per questo stesso personale. L’art. 2 del Decreto-legge n. 95/2012, come successivamente modificato, ha disposto la riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli Enti pubblici non economici, degli Enti di ricerca, nonché degli Enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’art. 2, comma 3, del Decreto-legge n. 101/2013 ha poi precisato che le disposizioni di cui all’art. 2, comma 11 lettera a) in materia di gestione degli esuberi di personale, trovano applicazione nei confronti di tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 che attuino riduzioni del personale e che abbiano dichiarato posizioni soa pagina 4 LUnEDì 7 LUgLio 2014 2/DaLLa pRiMa pagina Dipendenti che maturano il ➧ diritto a pensione dopo il 31 dicembre 2013 per i dipendenti che cessano dal servizio dal 1° gennaio 2014 e che conseguono i requisiti pensionistici a decorrere dalla stessa data, si applica la disciplina di cui all’art. 1, comma 484, della Legge 147/2013 e i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti: a. in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 50.000 euro; b. in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro ed il secondo importo annuale è pari all’ammontare residuo; c. in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 100.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all’ammontare residuo. Dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2013 per i dipendenti che cessano dal servizio avendo conseguito i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013, si applica la disciplina di cui al comma 7 dell’art. 12 del Decretolegge n. 78/2010 illustrata nella circolare inpdap n. 17 dell’8 ottobre 2010 e che dispone che le indennità di fine servizio e di fine rapporto vengano corrisposte: a. in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 90.000 euro; b. in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro ed il secondo importo annuale è pari all’ammontare residuo; c. in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 150.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all’ammontare residuo. È appena il caso di rammentare che questa modulazione degli importi vale anche per tutte le cessazioni dal servizio intervenute entro il 31 dicembre 2013. Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto La disciplina sui termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per i dipendenti pubblici e, in ogni caso, per i dipendenti iscritti alle gestioni delle indennità di fine lavoro dell’inps (ex Enpas ed ex Inadel) è contenuta nell’art. 3 del Decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 INPS nuove regole per pagamento di Tfs e Tfr convertito dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall’art. 1, commi 22 e 23, del Decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall’art. 1, comma 484, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le modifiche apportate dal Decreto-legge 138/2011 e dalla Legge 147/2013 hanno anche introdotto deroghe in ragione delle date di conseguimento dei requisiti pensionistici. per chiarezza espositiva si descrivono innanzitutto le regole generali per le cessazioni dal servizio successive al 31 dicembre 2013 e relative al personale che matura dopo la predetta data i requisiti per il diritto a pensione. a seguire si descrivono i regimi in deroga per chi ha maturato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2013. Regime generale È il regime valevole per le cessazioni dal servizio successive al 31 dicembre 2013 per i dipendenti che conseguono il diritto a pensione dopo tale data. Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve in relazione al quale la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. in particolare, si ricorda che l’Ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’inps gestione dipendenti pubblici la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente; l’istituto, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi sono dovuti gli interessi. Termine di 12 mesi La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per: • raggiungimento dei limiti di età; a questo proposito si sottolinea che rientrano tra le cessazioni per limiti di età i collocamenti a riposo d’ufficio disposti dalle amministrazioni al raggiungimento del limite di età ordinamentale (65 anni per la maggior parte dei dipendenti pubblici), anche se inferiore al limite di età per la pensione di vecchiaia, e in presenza dell’avvenuto conseguimento del diritto a pensione; si rammenta, infatti, che con norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 2, comma 5, del Decreto-legge 101/2013 è stato ribadito che l’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del Decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, va inteso nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del Decreto-legge stesso, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafi- ci previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione; • cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro (cfr. circolare Inpdap n. 30 del 1° agosto 2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all’ipotesi di cessazione per limiti di servizio); • cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72, comma 11, del Decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008 (cfr. messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012). nei casi riferibili al termine in esame la gestione dipendenti pubblici non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 15 mesi) sono dovuti gli interessi. Termine di 24 mesi La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare: • le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione anticipata; • il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego etc.). nei casi rientranti nel termine in esame la gestione dipendenti pubblici non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi. Deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione entro il 12 agosto (31 dicembre per il personale della Scuola e dell’AfAm) 2011 non sono interessate dai termini sopra indicati le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la disciplina previgente all’art. 1, comma 22, del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148: • lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011; • personale del Comparto-Scuola e delle istituzioni di alta Formazione artistica e Specializzazione Musicale (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che ha maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale. per il personale interessato dalle deroghe sopra indicate, pertanto, i termini rimangono i seguenti: 1. 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per limiti di età o raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici, a condizione che i relativi requisiti siano stati maturati entro il 12 agosto 2011, con eccezione del personale della Scuola e AFAM i cui requisiti possono essere stati maturati anche entro il 31 dicembre 2011) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro; 2. 6 mesi per tutte le altre casistiche. in relazione al punto 1), secondo quanto precisato nella nota prot. n. 2680 del 22 febbraio 2012 del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, la deroga di cui all’art. 1, comma 23, del Decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, illustrata nel punto “3.5 Deroghe” della circolare inpdap n. 16 del 9 novembre 2011, va intesa nel senso che per i lavoratori che alla data del 12 agosto (31 dicembre per il personale della Scuola e delle AFAM) 2011 abbiano maturato i requisiti congiunti di età ed anzianità contributiva (cosiddetta “quota”) ma non abbiano ancora raggiunto i limiti di età ovvero l’anzianità contributiva massima, il Tfs/Tfr è erogato dopo sei mesi. Deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione dopo il 12 agosto (31 dicembre per il personale della Scuola e dell’AfAm) 2011 ed entro il 31 dicembre 2013 non sono interessate dal termine a regime di 12 mesi (sopra visto) introdotto dall’articolo 1, comma 484, della Legge 147/2013, le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 22, del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148: lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) dopo il 12 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2013 e che cessano per raggiunti limiti di età; • personale del Comparto-Scuola e delle istituzioni di alta Formazione artistica e Specializzazione Musicale ➥ segue a pagina 3 DaLLa pRiMa pagina/3 LUnEDì 7 LUgLio 2014 ➧ (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che ha maturato i requisiti per il pensionamento dopo il 31 dicembre 2011 ed entro il 31 dicembre 2013; • rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni Scolastiche Comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale. pertanto, la prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per: raggiungimento dei limiti di età; per le ragioni esposte nel punto 3.1 si ribadisce che rientrano tra le cessazioni per limiti di età i collocamenti a riposo d’ufficio disposti dalle amministrazioni al raggiungimento del limite di età ordinamentale (65 anni per la maggior parte dei dipendenti pubblici), anche se inferiore al limite di età per la pensione di vecchiaia, e in presenza dell’avvenuto conseguimento del diritto a pensione; • cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro (cfr. circolare Inpdap n. 30 del 1° agosto 2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all’ipotesi di cessazione per limiti di servizio); • cessazione dal servizio connessa ad un pensionamento conseguito con l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (per esempio 40 anni per la generalità dei lavoratori dipendenti ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento al personale appartenente a regimi pensionistici speciali) se maturata entro il 31 dicembre 2011; • cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72, comma 11, del Decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008 (cfr. messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012). Restano fermi, invece, gli altri due termini (105 giorni per decessi ed inabilità e 24 mesi per le altre causali) valevoli per le cessazioni dal servizio intervenute dopo il 31 dicembre 2013 con riferimento a chi ha maturato il diritto a pensione sia entro che dopo la predetta data. Chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico che cessa anticipatamente rispetto al limite ordinamentale anche in relazione ai quesiti pervenuti e volti ad ottenere chiarimenti sui corretti termini di pagamento da applicare ai trattamenti di fine servizio spettanti al personale appartenente al Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti, si specifica quanto segue. in coerenza con le indicazioni fornite con la circolare 37 del 14 marzo 2012, con il messaggio n. 8381 del INPS nuove regole per pagamento di Tfs e Tfr 15 maggio 2012 e con il messaggio legge n. 138/2011 (conservazione 8299 del 21 maggio 2013, deve es- del previgente termine di 105 giorni) sere applicato l’ordinario termine di e, pertanto, il termine di pagamento pagamento di 24 mesi previsto dal- è quello di sei mesi, sopra ricordato, l’art. 3 del Decreto-legge n. sempre che i 53 anni e tre mesi sia79/1997, convertito dalla Legge n. no compiuti entro il 31 dicembre 140/1997, come successivamente 2013. Se, invece, la predetta età (da modificato dal Decreto-legge n. 138/2011, convertito dalla Legge n. adeguare alla speranza di vita a de148/2011, e dalla Legge 147/2013 correre dal 2016) è compiuta dopo il con riferimento a tutti i casi di col- 31 dicembre 2013 il termine di palocamento a riposo avvenuti a se- gamento è di 12 mesi in quanto i reguito di dimissioni volontarie con quisiti per il pensionamento sono diritto (maturato dopo il 12 agosto conseguiti dal 2014. 2011) al pensionamento anticipato Chiarimenti sulla nozione di rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti maturazione dei requisiti per il per la pensione di vecchiaia, se dif- pensionamento connesso alle deroghe ferenti. pertanto, si applica il termine ora seguito di alcuni quesiti pervedinario di 24 mesi per i Tfs relativi nuti sul significato dell’espressione alle cessazioni: • con un’età di almeno 57 anni e “maturazione dei requisiti per il tre mesi (requisito da adeguare alla pensionamento” usata nelle norme speranza di vita a decorrere dal in esame e collegata alle deroghe vi2016 ai sensi dell’art. 12 del Decre- ste nei precedenti paragrafi, si ritieto-legge 78/2010 e s.m.i.) ed un’an- ne opportuno fornire i seguenti chiarimenti. zianità contributiva di 35 anni; • con 40 anni e 3 mesi di anziaPossesso dei 57 anni di età e nità contributiva (requisito da adeguare alla speranza di vita a decor- dei 35 di contribuzione necessari rere dal 2016 ai sensi dell’art. 12 del per l’esercizio dell’opzione da Decreto-legge 78/2010 e s.m.i.) in- parte delle lavoratrici per ottenetervenuta prima del raggiungimento re il trattamento pensionistico del limite ordinamentale previsto calcolato secondo il sistema conper la qualifica o grado rivestito o tributivo dei requisiti anagrafici previsti per il solo possesso dei 57 anni di la pensione di vecchiaia se differenetà e dei 35 di contribuzione, necesti. Diversamente, nel caso in cui l’i- sari per le donne per l’esercizio delscritto abbia conseguito entro il 31 l’opzione per ottenere il trattamento dicembre 2011 i 40 anni di anzia- pensionistico calcolato secondo il sinità contributiva ai fini pensionisti- stema contributivo, non può essere ci, il termine di pagamento è quello considerato come un autonomo requisito per il diritto alla pensione e, di sei mesi. Lo stesso termine di sei mesi vale pertanto, non è idoneo a determinaanche nel caso in cui l’iscritto abbia re l’applicazione delle deroghe previraggiunto entro la predetta data del ste dalle norme sopra citate. per poter costituire motivo di de31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’ottanta per cento della retri- roga ai termini di pagamento, introbuzione pensionabile, a condizione dotti dall’art. 1, comma 22, del Deche i 53 anni e 3 mesi siano com- creto-legge 138/2011 e dall’art. 1, piuti entro il 31 dicembre 2013. Si comma 484, della Legge 147/2013, sottolinea, in proposito, che il rag- nonché alle modalità di rateizzaziogiungimento entro il 12 agosto 2011 ne modificate da quest’ultima nordella sola aliquota massima dell’ot- ma non è sufficiente che le lavoratanta per cento della retribuzione trici abbiano raggiunto i 57 anni di pensionabile, non accompagnato età ed i 35 anni di contribuzione entro il 12 dall’età agosto (o il anagrafica 31 dicemminima SOCIETÀ CULTURA LAVORO bre per le dei 53 anConfederazione generale dipendenti ni comSindacati Autonomi Lavoratori della scuopiuti enla) 2011 tro la meSettimanale di po litica e info rmazio ne sindacale ovvero endesima Direttore MARCO PAOLO NIGI tro il 31 data, non Direttore responsabile FEDERICO DE LELLA dicembre consente Comitato di redazione: 2013, ma di ritenere Domenico Dimilta - Francesca Pizzoli - Barbara Cappiello occorre maturati che siano alla preDiREzionE: Viale di Trastevere, 60 - 00153 Roma cessate dal detta data Tel./Fax 06 5800370 - Tel. 06 5416496 servizio i requisiti e-mail: [email protected] - [email protected] entro le per il penaMMiniSTRazionE: Viale Trastevere, 60 - 00153 Roma stesse dasionamenSito internet www.confsal.it te, in to. 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La non configurabilità di un autonomo diritto a pensione al raggiungimento dei 57 anni di età connessi ai 35 anni di contributi (in mancanza delle altre condizioni dianzi citate) è confermata dalla natura sperimentale e temporanea dell’opzione in parola che può essere esercitata in tempo utile per l’accesso alla pensione con decorrenza entro e non oltre il 31 dicembre 2015. Pensionamento in deroga alle norme dell’art. 24 del Decretolegge 201/2011 previsto ai sensi dell’art. 2, comma 11, del Decreto-legge 95/2012 per il personale soprannumerario di Pubbliche Amministrazioni interessate da processi di riduzione e razionalizzazione L’art. 2 del Decreto-legge n. 95/2012, come successivamente modificato, nel disciplinare le modalità di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni (cosiddetta “Spending-Review”) che presentano personale in soprannumero, ha previsto l’utilizzo, in via prioritaria, dei prepensionamenti. in particolare la lettera a) del comma 11 dell’articolo 2 del Decreto-legge 95/2012, come modificato dal Decreto-legge 101/2013 prevede che il personale in soprannumero, al quale si applica la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all’art. 72, comma 11, del Decreto-legge n. 112/2008, accede al pensionamento in base alle regole vigenti prima dell’art. 24 del Decreto-legge 201/2011 (Riforma MontiFornero). per questi lavoratori, pertanto, i requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del diritto a pensione sono quelli previsti dalla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Se tali requisiti risultano conseguiti prima del 1° gennaio 2014, allora trovano applicazione le regole in materia di pagamento rateale e di termini di erogazione dei Tfs e dei Tfr previsti dalle norme vigenti anteriormente alla stessa data. Se, invece, i requisiti per il diritto a pensione risultano maturati dopo il 31 dicembre 2013 allora trovano applicazione le nuove regole in materia di rateizzazione e termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto, introdotte dall’art. 1, comma 484, della Legge 147/2013 ed illustrate nei punti 2.1 e 3.1 (nuovo regime). Resta fermo che, ai sensi del citato art. 2, comma 11, lett a) del Decreto- legge 95/2012, come successivamente modificato, per il personale in esubero che accede al pensionamento in deroga alla disciplina introdotta dall’art. 24 del Decreto-legge 201/2011 il termine di pagamento del Tfs o del Tfr non decorre dalla cessazione dal servizio ma dalla data in cui il personale in parola maturerebbe il teorico diritto a pensione secondo le regole introdotte dal predetto art. 24 del Decreto-legge 201/2011. Adeguamento delle applicazioni gestionali Si fa riserva di successiva comunicazione sul rilascio in esercizio degli adeguamenti delle procedure applicative Sin Tfs e Sin Tfr connessi alle novità normative in argomento. LUnEDì 7 LUgLio 2014 4/DaLLa pRiMa pagina ➧ prannumerarie o eccedentarie. pertanto, le misure sui prepensionamenti, di seguito richiamate, trovano applicazione nei confronti anche di altre amministrazioni (ivi comprese, quindi le Autonomie locali, le Regioni e le strutture del Servizio sanitario nazionale) diverse da quelle Statali, dalle agenzie e dagli Enti pubblici non economici. per effetto di tali riduzioni, le situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza di personale che deriveranno dal raffronto tra i dipendenti in forza e le dotazioni di ciascuna amministrazione, dovranno essere gestite prioritariamente attraverso l’applicazione della disposizione di cui alla lettera a) del comma 11 dell’articolo 2 del Decreto-legge n. 95/2012, come modificato dal Decreto-legge n. 101/2013, il quale testualmente prevede che “ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, (…) si applica, senza necessità di motivazione, l’articolo 72, comma 11, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 (….)”. Si sottolinea, in proposito, che l’articolo 2, comma 6, del Decretolegge n. 101/2013 contiene una norma di interpretazione autentica del citato art. 2, comma 11, lett. a), del Decreto-legge n. 95/2012 in base alla quale l’amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti pensionistici indicati nella disposizione. Resta ferma la disciplina dell’adeguamento dei requisiti agli incrementi legati all’aumento della speranza di vita e, quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’applicazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico deve tener conto dell’adeguamento alla speranza di vita determinato con Decreto del Mi- INPS Termini pagamento di Tfs e Tfr nistro dell’Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2012. pertanto, a decorrere da tale anno, i requisiti anagrafici per il conseguimento della pensione di vecchiaia sono incrementati di 3 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva sono incrementati di 0,3 unità. gli aumenti per l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita non si applicano invece al requisito contributivo di 40 anni per il conseguimento della pensione indipendentemente dal requisito anagrafico, posto che l’adeguamento di questo requisito è stato introdotto dall’art. 24, comma 12, del predetto Decreto-legge n. 201 del 2011 e non era invece previsto sulla base delle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore dello stesso Decretolegge. il requisito anagrafico dei 65 anni non è invece incrementato degli adeguamenti alla speranza di vita ove il dipendente sia già in possesso del diritto a pensione al compimento dei 65 anni di età. in tal caso infatti il requisito anagrafico viene in rilievo come limite ordinamentale e non come requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. a questo proposito si sottolinea che con norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 2, comma 5, del Decreto-legge 101/2013 è stato ribadito che l’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, va inteso nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’uffi- cio e vigente alla data di entrata in vigore del Decreto-legge stesso, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conse- guire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione. il citato art. 2, comma 11, del Decreto-legge n. 95/2012 ha disciplinato, nel contempo, le decorrenze del diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto comunque denominato.