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f
confsal
Anno XIX - numero
24
Lunedì 7 luglio 2014
Confederazione
E u r o p e a
dei Sindacati
Indipendenti
Tariffa R.O.C. Poste Italiane S.p.a.
Spedizione in A bbonamento Postale
D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1 comma 1 - DC B Roma
Euro 0,70
A bbonamento annuale Euro 26,00
La copia si può anche acquistare
nelle nostre sedi C onfsal in tutta Italia
SETTIMANALE DI POLITICA E INFORMAZIONE SINDACALE
Società
Cultura
Lavoro
CONFEDERAZIONE GENERALE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI
Sito Internet: www.confsal.it
E-mail: [email protected]
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
INPS
nuovi livelli reddituali
nuove regole per pagamento rateale
e termini di erogazione dei Tfs e dei Tfr per il periodo 1-7-2014/3-6-2015
Per dipendenti pubblici e iscritti a gestioni fine lavoro ex Enpas ed ex Inadel
L’art. 1, commi 484 e
485 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Legge di Stabilità per il
2014), ha esteso la modalità di pagamento rateale dei Tfs e dei Tfr dei
dipendenti pubblici nonché degli altri dipendenti
iscritti alle gestioni delle
indennità di fine lavoro
dell’Istituto (ex Enpas ed
ex Inadel) anche alle
prestazioni di importo
lordo complessivo superiore a 50.000 euro ed
ha innalzato a 12 mesi il
termine di pagamento
delle prestazioni prima
ricordate ed erogate con
riferimento a cessazioni
dal servizio intervenute
per raggiungimento del
limite di età o di servizio.
Con la circolare n.
73/2014 l’Inps ha stabilito che in relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal
1° gennaio 2014 e con
riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamen-
n
to a partire dalla stessa
data, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti: in unica soluzione se di importo pari o
inferiore a 50.000 euro;
in due o tre rate annuali, se di ammontare superiore a 50.000 euro a
seconda che l’importo
complessivo superi i
50.000 euro ma sia inferiore a 100.000 (in tal
caso le rate sono due:
50.000 la prima e la
el supplemento ordinario alla
gazzetta Ufficiale n. 189 del 14
agosto 2012 è stata pubblicata la
Legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini
nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario”. Con due circolari, la numero 3 del 29 luglio 2013 e la numero 4 del 28 aprile 2014, il Dipartimento della Funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito gli indirizzi applicativi
delle norme contenute nell’art. 2 di
cui al citato Decreto che disciplinano i pensionamenti dei dipendenti
in esubero delle amministrazioni
che presentano situazioni di “soprannumerarietà” o di eccedenza di
personale e per le quali trovano applicazione le misure di razionalizzazione, “Spending-Review”.
L’articolo 2 del Decreto-legge 31
agosto 2013 n. 101, convertito con
modificazioni dalla Legge 30 ottobre
2013 n. 125, ha modificato e integrato alcune disposizioni dell’art. 2
del Decreto-legge n. 95/2012 ed ha
introdotto alcune norme di interpretazione autentica di disposizioni
rientranti nell’ambito della Spen-
parte eccedente la seconda) ovvero sia pari o
superiore a 100.000 euro (e in tal caso le rate
sono tre: 50.000 la prima; 50.000 la seconda
e la parte eccedente i
100.000 la terza).
Inoltre, il comma 484
del citato articolo 1, modificando il comma 2
dell’art. 3 del Decretolegge 28 marzo 1997, n.
79 convertito con modificazioni dalla Legge 28
maggio 1997, n. 140 ha
elevato a 12 mesi il ter-
mine di pagamento dei
Tfs e dei Tfr per i dipendenti che cessano dal
rapporto di lavoro per il
raggiungimento dei limiti
di età o di servizio previsti dall’ordinamento dell’Ente di appartenenza.
Anche tale incremento
ha effetto per le cessazioni che intervengono
dal 1° gennaio 2014 e
con riferimento al personale che matura il diritto
a pensione a decorrere
dalla stessa data.
Acquisito il parere del
Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali reso con nota pr. 7787 del
26 maggio 2014 si ritiene utile ricostruire il
quadro normativo vigente caratterizzato dalla
coesistenza di una pluralità di regimi di termini e di fasce di importo
che variano in ragione
della data di conseguimento dei requisiti pensionistici.
La CiRCoLaRE a pagina 2
Stabilita la rivalutazione annuale
C
on circolare n.
76/2014 l’inps informa che a
decorrere dal 1°
luglio 2014 sono
stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della
corresponsione
dell’assegno per il
nucleo familiare
alle diverse tipologie di nuclei.
La Legge n. 153/88
stabilisce che i livelli di
reddito familiare ai fini
della corresponsione dell’assegno per il nucleo
familiare sono rivalutati
annualmente, con effetto
dal 1° luglio di ciascun
anno, in misura pari alla
variazione dell’indice dei
prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’istat, intervenuta tra
l’anno di riferimento dei
redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.
in base ai calcoli ef-
INPS
Termini pagamento di Tfs e Tfr e aspetti
previdenziali connessi ai prepensionamenti
Per i dipendenti in soprannumero delle Pubbliche Amministrazioni
Palazzo Vidoni.
Sede del Dipartimento
della Funzione Pubblica
fettuati dall’istat, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2012 e
l’anno 2013 è risultata
pari al 1,1%.
in relazione a quanto
sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in
vigore per il periodo 1°
luglio 2013 - 30 giugno
2014 con il predetto indice.
gli stessi livelli di
reddito avranno validità
per la determinazione
degli importi giornalieri,
settimanali, quattordicinali e quindicinali della
prestazione. ❐
ding-Review o in qualche modo ad
essa collegate.
La circolare inps n 79/2014 richiama le principali disposizioni riguardanti il pensionamento del personale in esubero e si descrivono le
speciali disposizioni che disciplinano i termini di pagamento delle indennità di fine lavoro per questo
stesso personale.
L’art. 2 del Decreto-legge n.
95/2012, come successivamente
modificato, ha disposto la riduzione
degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli
Enti pubblici non economici, degli
Enti di ricerca, nonché degli Enti
pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del Decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. L’art. 2, comma 3, del Decreto-legge n.
101/2013 ha poi precisato che le disposizioni di cui all’art. 2, comma
11 lettera a) in materia di gestione
degli esuberi di personale, trovano
applicazione nei confronti di tutte le
amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, del D.lgs. n. 165/2001
che attuino riduzioni del personale e
che abbiano dichiarato posizioni soa pagina 4
LUnEDì 7 LUgLio 2014
2/DaLLa pRiMa pagina
Dipendenti che maturano il
➧
diritto a pensione dopo il 31 dicembre 2013
per i dipendenti che cessano dal
servizio dal 1° gennaio 2014 e che
conseguono i requisiti pensionistici
a decorrere dalla stessa data, si applica la disciplina di cui all’art. 1,
comma 484, della Legge 147/2013 e
i trattamenti di fine servizio e fine
rapporto, comunque denominati,
vengono corrisposti:
a. in un unico importo annuale
se l’ammontare complessivo della
prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, è pari o inferiore a
50.000 euro;
b. in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 50.000
euro ma inferiore a 100.000 euro; in
tal caso il primo importo annuale è
pari a 50.000 euro ed il secondo importo annuale è pari all’ammontare
residuo;
c. in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a
100.000 euro; in tal caso il primo
importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo
annuale è pari all’ammontare residuo.
Dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31
dicembre 2013
per i dipendenti che cessano dal
servizio avendo conseguito i requisiti
pensionistici entro il 31 dicembre
2013, si applica la disciplina di cui
al comma 7 dell’art. 12 del Decretolegge n. 78/2010 illustrata nella circolare inpdap n. 17 dell’8 ottobre
2010 e che dispone che le indennità
di fine servizio e di fine rapporto
vengano corrisposte:
a. in un unico importo annuale
se l’ammontare complessivo della
prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, è pari o inferiore a
90.000 euro;
b. in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 90.000
euro ma inferiore a 150.000 euro; in
tal caso il primo importo annuale è
pari a 90.000 euro ed il secondo importo annuale è pari all’ammontare
residuo;
c. in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a
150.000 euro; in tal caso il primo
importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo
annuale è pari all’ammontare residuo.
È appena il caso di rammentare
che questa modulazione degli importi vale anche per tutte le cessazioni
dal servizio intervenute entro il 31
dicembre 2013.
Termini di pagamento
dei trattamenti di fine servizio
e di fine rapporto
La disciplina sui termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio
e fine rapporto per i dipendenti pubblici e, in ogni caso, per i dipendenti
iscritti alle gestioni delle indennità
di fine lavoro dell’inps (ex Enpas ed
ex Inadel) è contenuta nell’art. 3 del
Decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79
INPS
nuove regole per pagamento di Tfs e Tfr
convertito dalla Legge 28 maggio
1997, n. 140, come modificato dall’art. 1, commi 22 e 23, del Decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge
14 settembre 2011, n. 148 e dall’art.
1, comma 484, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le modifiche
apportate
dal
Decreto-legge
138/2011 e dalla Legge 147/2013
hanno anche introdotto deroghe in
ragione delle date di conseguimento
dei requisiti pensionistici. per chiarezza espositiva si descrivono innanzitutto le regole generali per le cessazioni dal servizio successive al 31
dicembre 2013 e relative al personale che matura dopo la predetta data
i requisiti per il diritto a pensione. a
seguire si descrivono i regimi in deroga per chi ha maturato il diritto
alla pensione entro il 31 dicembre
2013.
Regime generale
È il regime valevole per le cessazioni dal servizio successive al 31 dicembre 2013 per i dipendenti che
conseguono il diritto a pensione dopo tale data.
Termine breve: entro 105 giorni
dalla cessazione
in caso di cessazione dal servizio
per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve in relazione al quale la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla
cessazione. in particolare, si ricorda
che l’Ente datore di lavoro è tenuto
a trasmettere all’inps gestione dipendenti pubblici la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla
cessazione del dipendente; l’istituto,
a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di
questa, entro i tre mesi successivi
alla ricezione della documentazione
stessa. Decorsi questi due periodi
sono dovuti gli interessi.
Termine di 12 mesi
La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di dodici mesi dalla cessazione
del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:
• raggiungimento dei limiti di età;
a questo proposito si sottolinea che
rientrano tra le cessazioni per limiti
di età i collocamenti a riposo d’ufficio disposti dalle amministrazioni al
raggiungimento del limite di età ordinamentale (65 anni per la maggior
parte dei dipendenti pubblici), anche
se inferiore al limite di età per la
pensione di vecchiaia, e in presenza
dell’avvenuto conseguimento del diritto a pensione; si rammenta, infatti, che con norma di interpretazione
autentica contenuta nell’art. 2, comma 5, del Decreto-legge 101/2013 è
stato ribadito che l’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del Decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre
2011, n. 214, va inteso nel senso
che per i lavoratori dipendenti delle
pubbliche amministrazioni il limite
ordinamentale, previsto dai singoli
settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente
alla data di entrata in vigore del Decreto-legge stesso, non è modificato
dall’elevazione dei requisiti anagrafi-
ci previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento
in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione
deve far cessare il rapporto di lavoro
o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti
per il diritto a pensione;
• cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di
lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro
(cfr. circolare Inpdap n. 30 del 1°
agosto 2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all’ipotesi
di cessazione per limiti di servizio);
• cessazione dal servizio a seguito
di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72,
comma 11, del Decreto-legge
112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008 (cfr. messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012).
nei casi riferibili al termine in
esame la gestione dipendenti pubblici non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione,
ovvero della prima rata di questa,
prima che siano decorsi dodici mesi
dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l’istituto
deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente
pari a 15 mesi) sono dovuti gli interessi.
Termine di 24 mesi
La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro, quando questa è
avvenuta per cause diverse da quelle
sopra richiamate, anche nell’ipotesi
in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si
ricordano in particolare:
• le dimissioni volontarie, con o
senza diritto a pensione anticipata;
• il recesso da parte del datore di
lavoro (licenziamento, destituzione
dall’impiego etc.).
nei casi rientranti nel termine in
esame la gestione dipendenti pubblici non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione,
ovvero della prima rata di questa,
prima che siano decorsi 24 mesi
dalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l’istituto
deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente
pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.
Deroghe per chi ha maturato il
diritto a pensione entro il 12 agosto (31 dicembre per il personale
della Scuola e dell’AfAm) 2011
non sono interessate dai termini
sopra indicati le seguenti tipologie di
dipendenti per i quali continua a
trovare applicazione la disciplina
previgente all’art. 1, comma 22, del
Decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138 convertito con modificazioni
dalla Legge 14 settembre 2011, n.
148:
• lavoratori che hanno maturato i
requisiti contributivi ed anagrafici
per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti
di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;
• personale del Comparto-Scuola
e delle istituzioni di alta Formazione
artistica e Specializzazione Musicale
(AFAM) interessato all’applicazione
delle regole sulla decorrenza della
pensione (rispettivamente dal primo
settembre e dal primo novembre) di
cui all’art. 59, comma 9, della Legge
27 dicembre 1997, n. 449 e che ha
maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011;
rientra nella disciplina derogatoria
anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse
abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola
statale.
per il personale interessato dalle
deroghe sopra indicate, pertanto, i
termini rimangono i seguenti:
1. 105 giorni per le cessazioni dal
servizio per inabilità, decesso, limiti
di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per limiti di età o
raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici,
a condizione che i relativi requisiti
siano stati maturati entro il 12 agosto 2011, con eccezione del personale della Scuola e AFAM i cui requisiti
possono essere stati maturati anche
entro il 31 dicembre 2011) e per le
cessazioni dal servizio conseguenti
all’estinzione del rapporto di lavoro a
tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel
relativo contratto di lavoro;
2. 6 mesi per tutte le altre casistiche.
in relazione al punto 1), secondo
quanto precisato nella nota prot. n.
2680 del 22 febbraio 2012 del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, la deroga di cui all’art. 1, comma 23, del Decreto- legge 13 agosto
2011, n. 138, illustrata nel punto
“3.5 Deroghe” della circolare inpdap
n. 16 del 9 novembre 2011, va intesa nel senso che per i lavoratori che
alla data del 12 agosto (31 dicembre
per il personale della Scuola e delle
AFAM) 2011 abbiano maturato i requisiti congiunti di età ed anzianità
contributiva (cosiddetta “quota”) ma
non abbiano ancora raggiunto i limiti di età ovvero l’anzianità contributiva massima, il Tfs/Tfr è erogato
dopo sei mesi.
Deroghe per chi ha maturato il
diritto a pensione dopo il 12 agosto (31 dicembre per il personale
della Scuola e dell’AfAm) 2011
ed entro il 31 dicembre 2013
non sono interessate dal termine
a regime di 12 mesi (sopra visto) introdotto dall’articolo 1, comma 484,
della Legge 147/2013, le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la disciplina introdotta dall’art. 1, comma
22, del Decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre
2011, n. 148: lavoratori che hanno
maturato i requisiti contributivi ed
anagrafici per il pensionamento, sia
di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) dopo
il 12 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2013 e che cessano per raggiunti limiti di età;
• personale del Comparto-Scuola
e delle istituzioni di alta Formazione
artistica e Specializzazione Musicale
➥ segue a pagina 3
DaLLa pRiMa pagina/3
LUnEDì 7 LUgLio 2014
➧ (AFAM) interessato all’applicazione
delle regole sulla decorrenza della
pensione (rispettivamente dal primo
settembre e dal primo novembre) di
cui all’art. 59, comma 9, della Legge
27 dicembre 1997, n. 449 e che ha
maturato i requisiti per il pensionamento dopo il 31 dicembre 2011 ed
entro il 31 dicembre 2013;
• rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni Scolastiche
Comunali a condizione che le stesse
abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola
statale.
pertanto, la prestazione non può
essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando
questa è avvenuta per: raggiungimento dei limiti di età; per le ragioni
esposte nel punto 3.1 si ribadisce
che rientrano tra le cessazioni per
limiti di età i collocamenti a riposo
d’ufficio disposti dalle amministrazioni al raggiungimento del limite di
età ordinamentale (65 anni per la
maggior parte dei dipendenti pubblici), anche se inferiore al limite di età
per la pensione di vecchiaia, e in
presenza dell’avvenuto conseguimento del diritto a pensione;
• cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di
lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro
(cfr. circolare Inpdap n. 30 del 1°
agosto 2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all’ipotesi
di cessazione per limiti di servizio);
• cessazione dal servizio connessa ad un pensionamento conseguito
con l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (per esempio
40 anni per la generalità dei lavoratori dipendenti ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento al
personale appartenente a regimi
pensionistici speciali) se maturata
entro il 31 dicembre 2011;
• cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72,
comma 11, del Decreto-legge
112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008 (cfr.
messaggio n. 8381 del 15 maggio
2012).
Restano fermi, invece, gli altri
due termini (105 giorni per decessi
ed inabilità e 24 mesi per le altre
causali) valevoli per le cessazioni dal
servizio intervenute dopo il 31 dicembre 2013 con riferimento a chi
ha maturato il diritto a pensione sia
entro che dopo la predetta data.
Chiarimenti relativi ai termini
di pagamento del trattamento di
fine servizio per il personale appartenente al Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico
che cessa anticipatamente rispetto al limite ordinamentale
anche in relazione ai quesiti pervenuti e volti ad ottenere chiarimenti sui corretti termini di pagamento
da applicare ai trattamenti di fine
servizio spettanti al personale appartenente al Comparto Sicurezza,
Difesa e Soccorso pubblico che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito
o rispetto ai requisiti anagrafici per
la pensione di vecchiaia se differenti, si specifica quanto segue.
in coerenza con le indicazioni fornite con la circolare 37 del 14 marzo
2012, con il messaggio n. 8381 del
INPS
nuove regole per pagamento di Tfs e Tfr
15 maggio 2012 e con il messaggio legge n. 138/2011 (conservazione
8299 del 21 maggio 2013, deve es- del previgente termine di 105 giorni)
sere applicato l’ordinario termine di e, pertanto, il termine di pagamento
pagamento di 24 mesi previsto dal- è quello di sei mesi, sopra ricordato,
l’art. 3 del Decreto-legge n. sempre che i 53 anni e tre mesi sia79/1997, convertito dalla Legge n. no compiuti entro il 31 dicembre
140/1997, come successivamente 2013.
Se, invece, la predetta età (da
modificato dal Decreto-legge n.
138/2011, convertito dalla Legge n. adeguare alla speranza di vita a de148/2011, e dalla Legge 147/2013 correre dal 2016) è compiuta dopo il
con riferimento a tutti i casi di col- 31 dicembre 2013 il termine di palocamento a riposo avvenuti a se- gamento è di 12 mesi in quanto i reguito di dimissioni volontarie con quisiti per il pensionamento sono
diritto (maturato dopo il 12 agosto conseguiti dal 2014.
2011) al pensionamento anticipato
Chiarimenti sulla nozione di
rispetto ai limiti ordinamentali di
età o ai requisiti anagrafici previsti maturazione dei requisiti per il
per la pensione di vecchiaia, se dif- pensionamento connesso alle deroghe
ferenti.
pertanto, si applica il termine ora seguito di alcuni quesiti pervedinario di 24 mesi per i Tfs relativi
nuti sul significato dell’espressione
alle cessazioni:
• con un’età di almeno 57 anni e “maturazione dei requisiti per il
tre mesi (requisito da adeguare alla pensionamento” usata nelle norme
speranza di vita a decorrere dal in esame e collegata alle deroghe vi2016 ai sensi dell’art. 12 del Decre- ste nei precedenti paragrafi, si ritieto-legge 78/2010 e s.m.i.) ed un’an- ne opportuno fornire i seguenti
chiarimenti.
zianità contributiva di 35 anni;
• con 40 anni e 3 mesi di anziaPossesso dei 57 anni di età e
nità contributiva (requisito da adeguare alla speranza di vita a decor- dei 35 di contribuzione necessari
rere dal 2016 ai sensi dell’art. 12 del per l’esercizio dell’opzione da
Decreto-legge 78/2010 e s.m.i.) in- parte delle lavoratrici per ottenetervenuta prima del raggiungimento re il trattamento pensionistico
del limite ordinamentale previsto calcolato secondo il sistema conper la qualifica o grado rivestito o tributivo
dei requisiti anagrafici previsti per
il solo possesso dei 57 anni di
la pensione di vecchiaia se differenetà e dei 35 di contribuzione, necesti.
Diversamente, nel caso in cui l’i- sari per le donne per l’esercizio delscritto abbia conseguito entro il 31 l’opzione per ottenere il trattamento
dicembre 2011 i 40 anni di anzia- pensionistico calcolato secondo il sinità contributiva ai fini pensionisti- stema contributivo, non può essere
ci, il termine di pagamento è quello considerato come un autonomo requisito per il diritto alla pensione e,
di sei mesi.
Lo stesso termine di sei mesi vale pertanto, non è idoneo a determinaanche nel caso in cui l’iscritto abbia re l’applicazione delle deroghe previraggiunto entro la predetta data del ste dalle norme sopra citate.
per poter costituire motivo di de31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’ottanta per cento della retri- roga ai termini di pagamento, introbuzione pensionabile, a condizione dotti dall’art. 1, comma 22, del Deche i 53 anni e 3 mesi siano com- creto-legge 138/2011 e dall’art. 1,
piuti entro il 31 dicembre 2013. Si comma 484, della Legge 147/2013,
sottolinea, in proposito, che il rag- nonché alle modalità di rateizzaziogiungimento entro il 12 agosto 2011 ne modificate da quest’ultima nordella sola aliquota massima dell’ot- ma non è sufficiente che le lavoratanta per cento della retribuzione trici abbiano raggiunto i 57 anni di
pensionabile, non accompagnato età ed i 35 anni di contribuzione entro il 12
dall’età
agosto (o il
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comSindacati Autonomi Lavoratori
della scuopiuti enla) 2011
tro la meSettimanale di po litica e info rmazio ne sindacale
ovvero endesima
Direttore MARCO PAOLO NIGI
tro il 31
data, non
Direttore responsabile FEDERICO DE LELLA
dicembre
consente
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2013, ma
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Domenico Dimilta - Francesca Pizzoli - Barbara Cappiello
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maturati
che siano
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tavia non essere integralmente accolte. Non si
di ottenere
1, comma
Italiana
pubblicano articoli già comparsi su altri giornali.
il diritto
23,
del
alla penDecreto-
sione calcolata secondo il sistema
contributivo. La non configurabilità
di un autonomo diritto a pensione
al raggiungimento dei 57 anni di età
connessi ai 35 anni di contributi (in
mancanza delle altre condizioni
dianzi citate) è confermata dalla natura sperimentale e temporanea dell’opzione in parola che può essere
esercitata in tempo utile per l’accesso alla pensione con decorrenza entro e non oltre il 31 dicembre 2015.
Pensionamento in deroga alle
norme dell’art. 24 del Decretolegge 201/2011 previsto ai sensi
dell’art. 2, comma 11, del Decreto-legge 95/2012 per il personale
soprannumerario di Pubbliche
Amministrazioni interessate da
processi di riduzione e razionalizzazione
L’art. 2 del Decreto-legge n.
95/2012, come successivamente
modificato, nel disciplinare le modalità di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni (cosiddetta “Spending-Review”)
che presentano personale in soprannumero, ha previsto l’utilizzo,
in via prioritaria, dei prepensionamenti. in particolare la lettera a) del
comma 11 dell’articolo 2 del Decreto-legge 95/2012, come modificato
dal Decreto-legge 101/2013 prevede
che il personale in soprannumero,
al quale si applica la risoluzione
unilaterale del rapporto di lavoro di
cui all’art. 72, comma 11, del Decreto-legge n. 112/2008, accede al
pensionamento in base alle regole
vigenti prima dell’art. 24 del Decreto-legge 201/2011 (Riforma MontiFornero).
per questi lavoratori, pertanto, i
requisiti anagrafici e contributivi per
la maturazione del diritto a pensione sono quelli previsti dalla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge
22 dicembre 2011, n. 214. Se tali
requisiti risultano conseguiti prima
del 1° gennaio 2014, allora trovano
applicazione le regole in materia di
pagamento rateale e di termini di
erogazione dei Tfs e dei Tfr previsti
dalle norme vigenti anteriormente
alla stessa data. Se, invece, i requisiti per il diritto a pensione risultano maturati dopo il 31 dicembre
2013 allora trovano applicazione le
nuove regole in materia di rateizzazione e termini di pagamento dei
trattamenti di fine servizio e fine
rapporto, introdotte dall’art. 1, comma 484, della Legge 147/2013 ed illustrate nei punti 2.1 e 3.1 (nuovo
regime). Resta fermo che, ai sensi
del citato art. 2, comma 11, lett a)
del Decreto- legge 95/2012, come
successivamente modificato, per il
personale in esubero che accede al
pensionamento in deroga alla disciplina introdotta dall’art. 24 del Decreto-legge 201/2011 il termine di
pagamento del Tfs o del Tfr non decorre dalla cessazione dal servizio
ma dalla data in cui il personale in
parola maturerebbe il teorico diritto
a pensione secondo le regole introdotte dal predetto art. 24 del Decreto-legge 201/2011.
Adeguamento delle applicazioni gestionali
Si fa riserva di successiva comunicazione sul rilascio in esercizio degli adeguamenti delle procedure applicative Sin Tfs e Sin Tfr connessi
alle novità normative in argomento.
LUnEDì 7 LUgLio 2014
4/DaLLa pRiMa pagina
➧ prannumerarie o eccedentarie.
pertanto, le misure sui prepensionamenti, di seguito richiamate, trovano applicazione nei confronti anche
di altre amministrazioni (ivi comprese, quindi le Autonomie locali, le Regioni e le strutture del Servizio sanitario nazionale) diverse da quelle
Statali, dalle agenzie e dagli Enti
pubblici non economici.
per effetto di tali riduzioni, le situazioni di soprannumerarietà o di
eccedenza di personale che deriveranno dal raffronto tra i dipendenti
in forza e le dotazioni di ciascuna
amministrazione, dovranno essere
gestite prioritariamente attraverso
l’applicazione della disposizione di
cui alla lettera a) del comma 11 dell’articolo 2 del Decreto-legge n.
95/2012, come modificato dal Decreto-legge n. 101/2013, il quale testualmente prevede che “ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i
quali, ai fini del diritto all’accesso e
alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore
dell’articolo 24 del Decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero
comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e
di anzianità contributiva nonché del
regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica,
(…) si applica, senza necessità di
motivazione, l’articolo 72, comma
11, del Decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008,
n. 133 (….)”.
Si sottolinea, in proposito, che
l’articolo 2, comma 6, del Decretolegge n. 101/2013 contiene una
norma di interpretazione autentica
del citato art. 2, comma 11, lett. a),
del Decreto-legge n. 95/2012 in base alla quale l’amministrazione, nei
limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti pensionistici indicati nella disposizione.
Resta ferma la disciplina dell’adeguamento dei requisiti agli incrementi legati all’aumento della speranza di vita e, quindi, a decorrere
dal 1° gennaio 2013, l’applicazione
dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico deve tener conto
dell’adeguamento alla speranza di
vita determinato con Decreto del Mi-
INPS
Termini pagamento di Tfs e Tfr
nistro dell’Economia e delle Finanze
del 6 dicembre 2012. pertanto, a decorrere da tale anno, i requisiti anagrafici per il conseguimento della
pensione di vecchiaia sono incrementati di 3 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità
contributiva sono incrementati di
0,3 unità. gli aumenti per
l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita non si applicano invece
al requisito contributivo di
40 anni per il conseguimento della pensione indipendentemente dal requisito anagrafico, posto che
l’adeguamento di questo
requisito è stato introdotto
dall’art. 24, comma 12,
del predetto Decreto-legge
n. 201 del 2011 e non era
invece previsto sulla base
delle disposizioni vigenti
prima dell’entrata in vigore dello stesso Decretolegge.
il requisito anagrafico
dei 65 anni non è invece
incrementato degli adeguamenti alla speranza di
vita ove il dipendente sia
già in possesso del diritto
a pensione al compimento
dei 65 anni di età. in tal
caso infatti il requisito
anagrafico viene in rilievo
come limite ordinamentale e non come requisito
anagrafico per la pensione
di vecchiaia. a questo
proposito si sottolinea che
con norma di interpretazione autentica contenuta
nell’art. 2, comma 5, del
Decreto-legge 101/2013 è
stato ribadito che l’articolo 24, comma 4, secondo
periodo, del Decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, va
inteso nel senso che per i
lavoratori dipendenti delle
pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale,
previsto dai singoli settori
di appartenenza per il collocamento a riposo d’uffi-
cio e vigente alla data di entrata in
vigore del Decreto-legge stesso, non
è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la
pensione di vecchiaia e costituisce
il limite non superabile, se non per
il trattenimento in servizio o per
consentire all’interessato di conse-
guire la prima decorrenza utile della
pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale
l’amministrazione deve far cessare
il rapporto di lavoro o di impiego se
il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a
pensione.
il citato art. 2, comma 11, del
Decreto-legge n. 95/2012 ha disciplinato, nel contempo, le decorrenze
del diritto alla corresponsione del
trattamento di fine rapporto comunque denominato.
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