CONVITTO NAZIONALE “MARIA LUIGIA” Scuola Primaria- Scuola Secondaria di 1° grado Liceo Scientifico- Liceo Classico- Liceo Europeo B.go Lalatta,14 43121 Parma Tel.0521/237579 fax 0521/237521 e-mail: [email protected] www.marialuigia.eu Rep. 141 Prot. N. 6891/c Parma , 10 ottobre 2012 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA TRA Il Convitto Nazionale “Maria Luigia”, con sede in Parma, Borgo Lalatta n. 14, codice fiscale n. 80011550342, rappresentata legalmente dalla Prof.ssa Maria Pia Bariggi, Dirigente scolastico protempore, nata a Fidenza (PR) 6 settembre 1948, residente in Via Dante n. 24 a Fidenza E Il Sig. Gregorio Pedrini, nato a Parma (PR) il 02/12/2012 e residente a Parma (PR) in via Aldo Bolzo n. 3 – codice fiscale PDRGGR74T02G337V PREMESSO Che per far fronte alle esigenze sorte nell’ambito del progetto “IMUSICANTES DEL MARIA LUIGIA”, predisposto nel PIANO EDUCATIVO per l’anno scolastico 2012/13, si è resa necessaria la collaborazione di persone in possesso di approfondite conoscenze specifiche nel settore dell’educazione musicale; Che il Convitto Nazionale “Maria Luigia” in data 28.06.2012 ha rinnovato la Convenzione con il Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma che prevede la prosecuzione della sperimentazione del progetto” IMUSICANTES DEL MARIA LUIGIA”, per l’anno scolastico 2012/2013; Che nell’ambito dell’Istituto non esistono competenze professionali specifiche nel settore musicale e si rende quindi necessaria l’individuazione di esperti esterni ad opera del Conservatorio di Musica “A. Boito” di Parma; Che la Sig.ra Gregorio Pedrini è in possesso dei requisiti richiesti ed è disponibile per fornire la collaborazione senza vincoli di subordinazione; Che il Sig. Gregorio Pedrini, individuata come esperta, non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale in oggetto del presente contratto SI CONVIENE E SI STIPULA Il presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e del quale si fissano di seguito termini e condizioni: ART. 1 – Il Convitto conferisce al Sig. Gregorio Pedrini l’incarico di esperto di Educazione Musicale (CHITARRA CLASSICA) nell’attuazione del Progetto ” IMUSICANTES DEL MARIA LUIGIA”, senza vincoli di subordinazione e in stretta collaborazione con le strutture del Convitto; ART. 2 – La durata dell’incarico è a tempo determinato, con inizio dal 10/10/2012 al 31/05/2013 esclusa ogni tacita proroga; ART. 3 – La collaborazione, oggetto del presente contratto, viene resa dal Sig. Gregorio Pedrini nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo le caratteristiche di lavoro subordinato e comporterà, da parte della stessa, l’adeguamento alle indicazioni ed esigenze che la Scuola riterrà opportune di volta in volta confermare, ART. 4 – Il Sig. Gregorio Pedrini si impegna a prestare la collaborazione in via continuativa, anche se non esclusiva, a favore del Convitto consistente nell’insegnamento di Propedeutica Musicale (CHITARRA CLASSICA) assicurando nel periodo 10/10/2012 al 31/05/2013 non più di 30 ore per ciascun gruppo assegnato, della Scuola secondaria di I° grado annessa al Convitto Nazionale Maria Luigia (tot. 6 gruppi), per un tetto massimo di 180 ore; ART. 5 – Il compenso per la collaborazione che IL Sig. Gregorio Pedrini renderà nel periodo su indicato al Convitto sarà di € 25,00 orario onnicomprensivo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, e verrà liquidato in due soluzioni ( la prima entro il 10 febbraio 2013 e il saldo entro il 10 luglio 2013), dietro presentazione di idonea documentazione (foglio firma presenze). L’Istituzione Educativa provvede, limitatamente alla durata del contratto, alla copertura contro gli infortuni derivanti da propria responsabilità civile. ART. 6 - Ai fini fiscali e previdenziali il rapporto di cui al presente contratto si fa ricadere nella normativa prevista dal D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (TUIR) e successive modificazioni e integrazioni; nel D.P.R. 29.9.1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni, nella Legge 335/1995. ART. 7 – Il Sig. Gregorio Pedrini, ai sensi della Legge 8 agosto 1995 n. 335, dichiara di aver presentato istanza alla sede INPS di Parma. ART. 8 – Il Sig. Gregorio Pedrini dichiara espressamente che la collaborazione è, e sarà resa nell’esercizio di attività per la quale non è indispensabile l’iscrizione ad albi, ruoli o elenchi professionali, presso i quali non è iscritta. ART. 9 – Il Sig. Gregorio Pedrini dichiara, inoltre, che al termine della collaborazione non avrà diritto ad altri compensi e indennità oltre quelli stabiliti. ART. 10 – Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, il Convitto fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta normativa. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della suddetta normativa. ART. 11 – Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria, il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso, a cura e spese della parte che vi abbia interesse. ART. 12 – In applicazione delle Leggi e dei Regolamenti in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, l’Ing. Edoardo Macchiavelli, responsabile della sicurezza, informerà la Sig.ra Gregorio Pedrini sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi. ART. 13 – Quanto non espressamente previsto dal presente accordo viene regolato dagli artt. 2222 e ss del C.C. Art. 14 – Eventuali controversie relative al presente contratto saranno sottoposte alla decisione del Foro di Parma. Letto, confermato e sottoscritto Il Collaboratore IL RETTORE (Prof.ssa Maria Pia Bariggi)