Farmacia Santorini I Medicinali Un medicinale è composto da una o più sostanze attive o principi attivi e da uno o più eccipienti. La sostanza attiva è quella dotata di un effetto farmacologico, cioè la sostanza che nel medicinale esercita l’azione terapeutica. Gli eccipienti sono invece quelle sostanze che, anche se non dotate di un’azione farmacologica, sono importanti perché, unite in vario modo alla sostanza attiva, conferiscono al medicinale una forma idonea ad essere somministrata (compressa, capsula, supposta, soluzione iniettabile ecc.). Gli eccipienti sono sostanze inerti e non hanno proprietà terapeutiche. Ciononostante, un certo numero di eccipienti può avere rilevanza per la sicurezza di un medicinale. Per tale motivo i foglietti illustrativi dei medicinali riportano sempre specifiche avvertenze per determinati eccipienti, in ottemperanza ad un’apposita linea guida predisposta dalla Comunità europea. Farmacia Santorini I Medicinali Equivalenti o Generici: definizione Un medicinale equivalente o generico è, in parole molto semplici, una copia del suo medicinale di riferimento (medicinale “di marca” o “griffato”) presente sul mercato già da molti anni e, cosa fondamentale, il cui brevetto sia scaduto. Un farmaco equivalente o generico non può essere messo in commercio se il brevetto del medicinale di marca è ancora valido. La normativa definisce il medicinale generico come “un medicinale che ha la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento nonché una bioequivalenza con il medicinale di riferimento dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità”. Farmacia Santorini I Medicinali Equivalenti o Generici: differenze I medicinali generici e quelli equivalenti sono la stessa cosa. La parola generico, infatti, la definizione anglosassone di farmaci-copia dei medicinali di marca non più protetti da brevetto. In Italia si è preferito definire questi medicinali “equivalenti”, con esplicito riferimento al concetto di bioequivalenza, una condizione in assenza della quale questi farmaci non possono ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC). Farmacia Santorini Liste di trasparenza: cosa sono Quando sono autorizzati uno o più medicinali generici di un farmaco rimborsato dal SSN la cui protezione brevettuale è scaduta, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) include sia l'originatore che i generici corrispondenti in una lista, chiamata lista di trasparenza, aggiornata mensilmente e disponibile sul sito internet dell'AIFA. In questa lista il medicinale originatore e i generici corrispondenti sono elencati insieme, con il corrispondente prezzo di riferimento. I farmaci raggruppati insieme nella lista di trasparenza sono sostituibili. Farmacia Santorini Liste di trasparenza: esempio La lista di trasparenza è composta da circa 170 pagine Farmacia Santorini I Medicinali Equivalenti o Generici: requisiti Riassunto sintetico dei requisiti che un farmaco deve soddisfare per essere considerato “equivalente” al corrispondente medicinale “griffato”. Il medicinale equivalente deve: avere lo stesso principio attivo, ossia la sostanza responsabile del suo effetto farmacologico (terapeutico); il principio attivo non deve essere protetto da brevetto; avere la stessa forma farmaceutica e via di somministrazione (per es. compresse, capsule, soluzione iniettabile etc.); avere lo stesso dosaggio unitario e lo stesso numero di unità posologiche essere bioequivalente al medicinale di riferimento ed avere le stesse indicazioni terapeutiche Farmacia Santorini Liste di trasparenza: costo Anche in questo caso la lista di trasparenza ci fornisce tutti i dati. Farmacia Santorini Programma gestionale Farmacia Santorini Liste di trasparenza: validità La lista di trasparenza vale su tutto il territorio nazionale. Ogni regione la recepisce e la rende operativa. Attualmente in Friuli Venezia Giulia è a carico del paziente solo la differenza tra il prezzo al pubblico del farmaco e il suo prezzo di riferimento. Questo vuol dire che l’importo che il cliente paga, a parità di farmaco (stesso), è uguale in tutte le farmacie del Friuli Venezia Giulia. Le liste di trasparenza non sono statiche, ma variano di mese in mese sia perché ogni mese possono scadere dei brevetti oppure possono variare i prezzi di riferimento. Farmacia Santorini Sostituzione Convenzione con il SSN Art. 6 2° comma E’ stato confermato il potere di sostituzione da parte del farmacista del medicinale prescritto con altro medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica e di pari indicazione terapeutica, con la precisazione -rispetto alla norma attuale - che il medicinale sostitutivo deve avere un prezzo uguale o inferiore a quello prescritto per il S.S.N. 3° comma Il potere di sostituzione da parte del farmacista diventa più ampio nei casi di urgenza assoluta e manifesta, in quanto il medicinale prescritto può essere sostituito da altro di uguale composizione e di pari indicazione terapeutica ma con prezzo anche superiore a quello sostituito. 4° comma Ai fini del rimborso nelle evenienze di cui ai precedenti commi 2 e 3 il farmacista annoterà sulla ricetta le circostanze della modifica nella spedizione. Farmacia Santorini Norme sulla prescrizione Ricette e principio attivo: cosa dice la nuova norma Sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 95/2012, convertito in legge, per la prima volta nella nostra legislazione si parla esplicitamente della prescrizione di un farmaco mediante anche l’indicazione del “principio attivo”. ….. Articolo 15 – comma 11 bis Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha facoltà di indicare altresì la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12. …… Farmacia Santorini Norme sulla prescrizione Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'.». Articolo 11 – comma 12 Il medico, nel prescrivere un farmaco, e' tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilita' del farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa richiesta di quest'ultimo, e' tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del presente comma abbia prezzo piu' basso ovvero, in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo piu' basso. …….. Farmacia Santorini Patologie croniche / non croniche Patologie croniche Nulla cambia per quanto riguarda la prescrizione di farmaci destinati alla cura di patologie già in corso. Sarà quindi perfettamente valida, a titolo esemplificativo, la prescrizione di uno specifico farmaco sia indicato come originator che come generico seguito dal nome dell’azienda. Il farmacista in questo caso provvederà alla spedizione secondo le modalità in uso. Patologie NON croniche Il medico è tenuto a redigere la prescrizione indicando la sola denominazione del principio attivo. Il medico può, altresì, aggiungere alla denominazione del principio attivo, anche l’indicazione di uno specifico medicinale, sia esso “generico” od “originator”. Nell’ipotesi in cui il medico voglia che al cittadino sia consegnato lo specifico medicinale prescritto, dovrà aggiungere alla indicazione del principio attivo ed all’indicazione di uno specifico medicinale (aggiungendo cioè il nome dell’azienda produttrice - nel caso di un generico - ovvero il nome di fantasia, nel caso di un originator), anche la clausola di insostituibilità, accompagnata da una sintetica motivazione. Farmacia Santorini Ministero della Salute – adempimenti medico Farmacia Santorini Ministero della Salute – adempimenti farmacista Farmacia Santorini Informazioni Per maggiori informazioni visita il sito http://www.agenziafarmaco.gov.it/ Farmacia Santorini Grazie per l’attenzione Farmacia Santorini