Obb l igh ieademp imen t i TDP :G iuseppe Ma io lan i– Ma rcoF rabe t t i– Ma r ioBog l ia r i Il Committente Privato in edilizia obblighi ed adempimenti Il Committente Privato è il soggetto fondamentale per garantire regolarità e sicurezza nei cantieri edili, in quanto le sue scelte determinano la qualità dell’intervento anche attraverso la tutela dei lavoratori. Indagini sul settore dell’edilizia hanno evidenziato un generalizzato difetto di conoscenza e applicazione delle norme in merito alla regolarità ed alla sicurezza dei cantieri edili. In particolare, è il cittadino che effettua lavori edili presso la propria abitazione, o l’immobile in uso, a disconoscere spesso i propri obblighi e adempimenti di Committente privato. La legge considera Committente Privato il soggetto che, a vario titolo, fa eseguire lavori edili (costruire o ristrutturare un immobile, ristrutturare un bagno, pavimentare la cucina, rifare l’impianto elettrico, sostituire gli infissi, etc.). Al committente privato la legge impone obblighi, adempimenti e responsabilità e, in caso di inosservanza, prevede pesanti sanzioni di natura penale, pecuniaria ed amministrativa. La normativa individua nel Committente privato un soggetto attivo e responsabile nella promozione e nel controllo della regolarità e della sicurezza, durante l’intero ciclo dei lavori edili. COSA SONO I LAVORI EDILI? Per “lavori edili” si intende: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici i lavori, di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, solo per la parte che comporta opere di edilizia i lavori di costruzione edile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili (cfr. DLgs n. 81/2008 – allegato X). CHI È IL COMMITTENTE PRIVATO DEI LAVORI EDILI? Il Committente Privato è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione (art. 89 D.Lgs n. 81/2008) è quindi una persona fisica (proprietario, affittuario, legale rappresentante della proprietà, amministratore di condominio, presidente di società, amministratore unico di società, presidente di cooperativa, etc.) che commissiona la realizzazione di lavori edili. QUALI SONO I PRINCIPALI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE? 1. Il Committente si assicura che tutte le scelte progettuali ed organizzative dei lavori programmati siano conformi e non pregiudichino le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. lavoratori (artt. 90, 93 e 99 del DLgs n. 81/2008) 2. Il Committente prevede, nel progetto, la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza. 3. Il Committente deve assolvere obblighi specifici anche nei cantieri in cui è prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese (p.e. per lavori di muratura, lavori all’impianto elettrico e/o idrico, lavori di pavimentazione etc.). QUALI SONO I PRINCIPALI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE? (segue) Punto 3 a. contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il Coordinatore per la Progettazione b. verifica che il Coordinatore per la progettazione rediga il “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” e il “Fascicolo con le caratteristiche dell’opera” (se previsto) c. nella fase di progettazione dell’opera, valuta i documenti predisposti dal Coordinatore per la Progettazione: il “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” e il “Fascicolo con le caratteristiche dell’opera” d. prima dell’affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori (tale adempimento deve essere svolto anche nel caso in cui dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi richieda l’intervento di almeno un’altra impresa) QUALI SONO I PRINCIPALI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE? (segue) Punto 3 e. comunica, alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi coinvolti nell’attività di cantiere, i nominativi del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori designati. Tali nominativi devono essere riportati nel cartello di cantiere f. prima dell’inizio dei lavori, ha il compito di trasmettere all’impresa affidataria il “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” g. si accerta che il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori verifichi l’applicazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel “Piano di sicurezza e di Coordinamento”, nonché la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro QUALI SONO I PRINCIPALI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE? (segue) NOTA BENE!!!!!!! Nel caso di lavori in cui è prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese (punto 3), ma non soggetti a Permesso di Costruire, il Committente non è obbligato a designare il Coordinatore della progettazione. In questo caso la redazione del “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” e del “Fascicolo con le caratteristiche dell’opera” sono demandate al Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori. QUALI SONO I PRINCIPALI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE? (segue) 4. Il Committente deve verificare sempre l’idoneità tecnicoprofessionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare. Al fine di verificare la suddetta idoneità, l’impresa e/o il lavoratore autonomo devono esibire al committente, almeno i seguenti documenti (art. 90 COMMA 9 del DLgs n. 81/2008 - allegato XVII) : A — Le Imprese: - iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, con oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto; - documento di valutazione dei rischi o autocertificazione; - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del Dlgs. 81/08 di macchine, attrezzature e opere provvisionali; - elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori; - nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario; QUALI SONO I PRINCIPALI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE? (segue) A — Le Imprese (segue): - nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; - attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori; - elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria; - documento unico di regolarità contributiva (DURC); - dichiarazione di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi. B — I Lavoratori autonomi: - iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, con oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto; - specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature ed opere provvisionali; - elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione; - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria; - documento unico di regolarità contributiva (DURC). NOTA BENE!!!!!!! a) b) c) Relativamente ai lavori per la cui realizzazione non è richiesto il Permesso di Costruire, la verifica dell’idoneità tecnico-professionale si considera soddisfatta acquisendo dalle imprese e/o dai lavoratori autonomi i seguenti documenti: certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto documento unico di regolarità contributiva (DURC) autocertificazione al in ordine possesso degli altri requisiti elencati alla “lettera A del punto 4” in caso di impresa e alla “lettera B del punto 4” in caso di lavoratore autonomo. QUALI SONO I PRINCIPALI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE? (segue) 5. Il Committente deve chiedere sempre alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’ organico medio annuo, annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) ed alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. NOTA BENE!!!!!!! Relativamente ai lavori per la cui effettuazione non è richiesto il Permesso di Costruire, l’adempimento di cui sopra (punto 5) si considera soddisfatto mediante acquisizione dei seguenti documenti: a) b) documento unico di regolarità contributiva (DURC) autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato. QUALI SONO I PRINCIPALI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE? (segue) 6. Il Committente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del Permesso di Costruire o della Denuncia di Inizio Attività, comunica all’amministrazione concedente (Ufficio Tecnico Comunale) il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori trasmettendo contestualmente tutta la documentazione inerente la verifica di idoneità tecnico-professionale (punto 4) e le dichiarazioni relative all’organico medio annuo e al contratto collettivo applicato ai lavori dipendenti (punto 5). Tale obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia (vedi “Quando i lavori possono definirsi in economia?”). QUALI SONO I PRINCIPALI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE? (segue) 7. Il Committente, prima dell’inizio dei lavori, trasmette alla Azienda Unità Sanitaria Locale ed alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare con il programma SICO, nei seguenti casi: a. cantiere in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più Imprese, ovvero nel caso in cui dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, per effetto di varianti sopravvenute nell’esecuzione dei lavori o di parte di essi, è richiesto l’intervento di almeno un’altra impresa; b. cantiere in cui operi un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro sia pari o superiore a 200 uomini/giorno ( p.e. 2 operai impegnati per 100 gg. lavorativi o 4 operai impegnati per 50 gg. lavorativi). QUALI SONO I PRINCIPALI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE? (segue) Nota bene!!!!! La copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere. E’ sospesa l’efficacia del titolo abilitativo nei seguenti casi di inadempienza: a. in assenza di “Piano di sicurezza e di coordinamento” o del “Fascicolo con le caratteristiche dell’opera” (quando previsti – vedi punto 3); b. in assenza di notifica preliminare (quando prevista – vedi punto 7); c. In assenza del DURC, o di DURC non valido (non è utilizzabile dopo tre mesi dal rilascio per i lavori privati), anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori (vedi punto 4). QUALI SONO I PRINCIPALI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE? (segue) QUANDO I LAVORI POSSONO DEFINIRSI “IN ECONOMIA”? Per “lavori in economia” si intendono quelli di modesta entità eseguiti direttamente dal Committente, con proprie maestranze, dipendenti, o mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi. Qualora il Committente per l’esecuzione dei lavori in economia dovesse utilizzare maestranze non iscritte alla Camera di Commercio, assume nei confronti degli stessi la funzione di datore di lavoro con tutti gli oneri e le responsabilità che ne derivano in particolare nel caso di infortuni sul lavoro, visto le varie sentenze della Giurisprudenza sulla materia. La modalità “in economia”, scelta dal Committente privato per l’esecuzione dei lavori edili, non lo esonera dalle responsabilità connesse all’adempimento dei propri obblighi in materia di sicurezza e regolarità (vedi precedente paragrafo “Quali sono i principali obblighi del Committente?”). Il Committente deve comunicare al Comune l’avvio dei lavori in economia. IL COMMITTENTE PUÒ TRASFERIRE I PROPRI OBBLIGHI? Il Committente può delegare tutti o solo alcuni degli obblighi ad esso attribuiti dalla legislazione vigente attraverso la designazione di un Responsabile dei Lavori “che può coincidere con il progettista per la fase di progettazione e con il direttore dei lavori nella fase di esecuzione dell’opera” (art. 89 Dlgs. 81/2008). Perché il Committente venga esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento dei propri obblighi è necessario che il conferimento di incarico, con cui si nomina il Responsabile dei Lavori, espliciti, in forma scritta, tutte le funzioni trasferite e/o assegnate (art. 93 Dlgs. 81/2008). La delega infatti può essere totale o parziale, cioè il committente può delegare tutti o solo alcuni dei propri obblighi (ad esempio, il committente può delegare al responsabile gli obblighi di nomina dei coordinatori e di invio della notifica preliminare con i successivi aggiornamenti, ma può altresì mantenere per sé il diritto/dovere di valutazione dell’idoneità delle imprese e di scelta delle stesse). IL COMMITTENTE PUÒ TRASFERIRE I PROPRI OBBLIGHI? (segue) Il Committente, pur delegando Committente l’adempimento dei propri obblighi, rimane responsabile in “vigilando”. Ne deriva che il conferimento d’incarico al Responsabile dei Lavori non esonera il Committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti trasferiti e/o assegnati (sempre a titolo di esempio, il Committente può delegare al Responsabile dei Lavori la nomina dei coordinatori, ma deve comunque verificare che questi li abbia effettivamente nominati). PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL’ALTO NEI LAVORI IN QUOTA NEI CANTIERI EDILI Con la Delibera Dell’Assemblea Legislativa regionale n. 149, del 17.12.2013, viene introdotto l’obbligo dell’installazione dei dispositivi permanenti di ancoraggio, sulle coperture e sulle ampie e/o continue pareti a specchio, degli edifici, con lo scopo di ridurre i rischi d’infortunio in occasione di accesso, transito, esecuzione di lavori futuri. Tale obbligo si applica a interventi di nuova costruzione ed interventi riguardanti l’involucro esterno dell’edificio esistente. Tale obbligo doveva entrare in vigore dal 15.07.2014, è stato prorogato al 31.01.2015. PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL’ALTO NEI LAVORI IN QUOTA NEI CANTIERI EDILI (segue) Legge finanziaria regionale n.17 del18 luglio 2014: “Art. 47 - Proroga del termine di diretta applicazione della delibera 17 dicembre 2013, n. 149. 1. Il termine a partire dal quale trovano diretta applicazione i requisiti obbligatori previsti dalla deliberazione dell’Assemblea legislativa 17 dicembre 2013, n. 149 è prorogato al 31 gennaio 2015. 2015 Resta salva l’applicazione delle prescrizioni dirette ad eliminare i pericoli di caduta dall’alto di persone e cose, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo l della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)”. QUALI SANZIONI PER IL COMMITTENTE E/O IL RESPONSABILE DEI LAVORI ? Il mancato rispetto degli obblighi a carico del Committente – o trasferiti per sua delega a carico del Responsabile dei Lavori comporta sanzioni (art. 157 del Dlgs 81/2008) INADEMPIENZE SANZIONATE (art. 157 del Dlgs 81/2008) mancata designazione - nei casi previsti - del coordinatore della progettazione e/o del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori: arresto da tre a sei mesi e ammenda da 2.740,00 a 7014,40 euro mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi: arresto da due a quattro mesi e ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro mancata trasmissione all’impresa affidataria - nei casi previsti - del“Piano di sicurezza e di coordinamento”: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro mancata trasmissione all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori, del nominativo delle imprese e/o dei lavoratori autonomi con la relativa documentazione prevista (vedi punto 6): sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro mancata comunicazione alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi del nominativo del coordinatore per la progettazione e di quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro Quandol’ ed i l iz iares tane l las to r ia…. .