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Il Committente Privato in edilizia
obblighi ed adempimenti
Il Committente Privato è il soggetto fondamentale per garantire
regolarità e sicurezza nei cantieri edili, in quanto le sue scelte
determinano la qualità dell’intervento anche attraverso la tutela dei
lavoratori.
Indagini sul settore dell’edilizia hanno evidenziato un generalizzato difetto
di conoscenza e applicazione delle norme in merito alla regolarità ed alla
sicurezza dei cantieri edili. In particolare, è il cittadino che effettua lavori
edili presso la propria abitazione, o l’immobile in uso, a disconoscere
spesso i propri obblighi e adempimenti di Committente privato.
La legge considera Committente Privato il soggetto che, a vario
titolo, fa eseguire lavori edili (costruire o ristrutturare un immobile,
ristrutturare un bagno, pavimentare la cucina, rifare l’impianto
elettrico, sostituire gli infissi, etc.).
Al committente privato la legge impone obblighi, adempimenti e
responsabilità e, in caso di inosservanza, prevede pesanti
sanzioni di natura penale, pecuniaria ed amministrativa.
La normativa individua nel Committente privato un soggetto attivo
e responsabile nella promozione e nel controllo della regolarità e
della sicurezza, durante l’intero ciclo dei lavori edili.
COSA SONO I LAVORI EDILI?
Per “lavori edili” si intende:
 i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione, risanamento, ristrutturazione
 la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere
fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in
metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le
parti strutturali degli impianti elettrici
 i lavori, di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, solo per la
parte che comporta opere di edilizia
 i lavori di costruzione edile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di
elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili (cfr.
DLgs n. 81/2008 – allegato X).
CHI È IL COMMITTENTE PRIVATO
DEI LAVORI EDILI?
Il Committente Privato è il soggetto per conto del quale l’intera
opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione
(art. 89 D.Lgs n. 81/2008)
è quindi
una persona fisica (proprietario, affittuario, legale rappresentante
della proprietà, amministratore di condominio, presidente di società,
amministratore unico di società, presidente di cooperativa, etc.) che
commissiona la realizzazione di lavori edili.
QUALI SONO I PRINCIPALI OBBLIGHI DEL
COMMITTENTE?
1. Il Committente si assicura che tutte le scelte progettuali ed
organizzative dei lavori programmati siano conformi e non
pregiudichino le misure generali di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori.
lavoratori (artt. 90, 93 e 99 del DLgs n. 81/2008)
2. Il Committente prevede, nel progetto, la durata dei lavori o delle
fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o
successivamente tra loro, al fine di permettere la pianificazione
dell’esecuzione in condizioni di sicurezza.
3. Il Committente deve assolvere obblighi specifici anche nei
cantieri in cui è prevista la presenza anche non contemporanea di
più imprese (p.e. per lavori di muratura, lavori all’impianto elettrico
e/o idrico, lavori di pavimentazione etc.).
QUALI SONO I PRINCIPALI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE? (segue)
Punto 3
a.
contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione,
designa il Coordinatore per la Progettazione
b.
verifica che il Coordinatore per la progettazione rediga il “Piano
di Sicurezza e di Coordinamento” e il “Fascicolo con le
caratteristiche dell’opera” (se previsto)
c.
nella fase di progettazione dell’opera, valuta i documenti
predisposti dal Coordinatore per la Progettazione: il “Piano di
Sicurezza e di Coordinamento” e il “Fascicolo con le
caratteristiche dell’opera”
d.
prima dell’affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per
l’Esecuzione dei lavori (tale adempimento deve essere svolto
anche nel caso in cui dopo l’affidamento dei lavori a un’unica
impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi richieda
l’intervento di almeno un’altra impresa)
QUALI SONO I PRINCIPALI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE? (segue)
Punto 3
e. comunica, alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi coinvolti
nell’attività di cantiere, i nominativi del Coordinatore per la
Progettazione e del Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori
designati. Tali nominativi devono essere riportati nel cartello di
cantiere
f. prima dell’inizio dei lavori, ha il compito di trasmettere all’impresa
affidataria il “Piano di Sicurezza e di Coordinamento”
g. si accerta che il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori verifichi
l’applicazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi,
delle disposizioni loro pertinenti contenute nel “Piano di sicurezza e
di Coordinamento”, nonché la corretta applicazione delle
relative procedure di lavoro
QUALI SONO I PRINCIPALI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE? (segue)
NOTA BENE!!!!!!!
Nel caso di lavori in cui è prevista la
presenza anche non contemporanea
di più imprese (punto 3), ma non
soggetti a Permesso di Costruire,
il Committente non è obbligato a
designare il Coordinatore della
progettazione.
In questo caso la redazione del “Piano
di Sicurezza e di Coordinamento” e
del “Fascicolo con le caratteristiche
dell’opera”
sono
demandate
al
Coordinatore per l’Esecuzione dei
lavori.
QUALI SONO I PRINCIPALI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE? (segue)
4.
Il Committente deve verificare sempre l’idoneità tecnicoprofessionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.
Al fine di verificare la suddetta idoneità, l’impresa e/o il lavoratore
autonomo devono esibire al committente, almeno i seguenti documenti
(art. 90 COMMA 9 del DLgs n. 81/2008 - allegato XVII) :
A — Le Imprese:
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, con
oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto;
- documento di valutazione dei rischi o autocertificazione;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni
del Dlgs. 81/08 di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;
- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione
dell’emergenza, del medico competente quando necessario;
QUALI SONO I PRINCIPALI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE? (segue)
A — Le Imprese (segue):
- nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori;
- elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità
sanitaria;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- dichiarazione di non essere soggetto a provvedimenti di
sospensione o interdittivi.
B — I Lavoratori autonomi:
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, con
oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto;
- specifica documentazione attestante la conformità di macchine,
attrezzature ed opere provvisionali;
- elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione;
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC).
NOTA BENE!!!!!!!
a)
b)
c)
Relativamente ai lavori per la cui
realizzazione non è richiesto il
Permesso di Costruire, la verifica
dell’idoneità tecnico-professionale si
considera soddisfatta acquisendo dalle
imprese e/o dai lavoratori autonomi i
seguenti documenti:
certificato d’iscrizione alla Camera di
Commercio, Industria ed Artigianato
con oggetto sociale inerente la
tipologia dell’appalto
documento unico di regolarità
contributiva (DURC)
autocertificazione
al
in
ordine
possesso degli altri requisiti elencati
alla “lettera A del punto 4” in caso di
impresa e alla “lettera B del punto 4” in
caso di lavoratore autonomo.
QUALI SONO I PRINCIPALI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE? (segue)
5. Il Committente deve chiedere sempre alle imprese
esecutrici una dichiarazione dell’ organico medio
annuo,
annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto
Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) ed
alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali più rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti.
NOTA BENE!!!!!!!
Relativamente ai lavori per la cui
effettuazione non è richiesto il Permesso
di Costruire, l’adempimento di cui sopra
(punto 5) si considera soddisfatto
mediante
acquisizione
dei
seguenti
documenti:
a)
b)
documento unico di regolarità contributiva
(DURC)
autocertificazione relativa al contratto
collettivo applicato.
QUALI SONO I PRINCIPALI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE? (segue)
6. Il Committente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del
Permesso di Costruire o della Denuncia di Inizio Attività,
comunica all’amministrazione concedente (Ufficio
Tecnico Comunale) il nominativo delle imprese
esecutrici dei lavori trasmettendo contestualmente
tutta la documentazione inerente la verifica di
idoneità tecnico-professionale (punto 4) e le
dichiarazioni relative all’organico medio annuo e al
contratto collettivo applicato ai lavori dipendenti
(punto 5). Tale obbligo sussiste anche in caso di lavori
eseguiti in economia (vedi “Quando i lavori possono
definirsi in economia?”).
QUALI SONO I PRINCIPALI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE? (segue)
7. Il Committente, prima dell’inizio dei lavori, trasmette
alla Azienda Unità Sanitaria Locale ed alla Direzione
Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la
notifica preliminare con il programma SICO, nei
seguenti casi:
a. cantiere in cui è prevista la presenza, anche non
contemporanea, di più Imprese, ovvero nel caso in cui
dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, per
effetto di varianti sopravvenute nell’esecuzione dei lavori
o di parte di essi, è richiesto l’intervento di almeno
un’altra impresa;
b. cantiere in cui operi un’unica impresa la cui entità
presunta di lavoro sia pari o superiore a 200
uomini/giorno ( p.e. 2 operai impegnati per 100 gg.
lavorativi o 4 operai impegnati per 50 gg. lavorativi).
QUALI SONO I PRINCIPALI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE? (segue)
Nota bene!!!!!
La copia della notifica deve essere affissa in maniera
visibile presso il cantiere.
E’ sospesa l’efficacia del titolo abilitativo nei
seguenti casi di inadempienza:
a. in assenza di “Piano di sicurezza e di coordinamento”
o del “Fascicolo con le caratteristiche dell’opera”
(quando previsti – vedi punto 3);
b. in assenza di notifica preliminare (quando prevista –
vedi punto 7);
c. In assenza del DURC, o di DURC non valido (non è
utilizzabile dopo tre mesi dal rilascio per i lavori privati),
anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei
lavori (vedi punto 4).
QUALI SONO I PRINCIPALI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE? (segue)
QUANDO I LAVORI POSSONO DEFINIRSI “IN ECONOMIA”?
Per “lavori in economia” si intendono quelli di modesta entità
eseguiti direttamente dal Committente, con proprie
maestranze, dipendenti, o mediante affidamento delle singole
lavorazioni a lavoratori autonomi.
Qualora il Committente per l’esecuzione dei lavori in economia
dovesse utilizzare maestranze non iscritte alla Camera di
Commercio, assume nei confronti degli stessi la funzione di datore
di lavoro con tutti gli oneri e le responsabilità che ne derivano in
particolare nel caso di infortuni sul lavoro, visto le varie sentenze
della Giurisprudenza sulla materia.
La modalità “in economia”, scelta dal Committente privato per
l’esecuzione dei lavori edili, non lo esonera dalle responsabilità
connesse all’adempimento dei propri obblighi in materia di
sicurezza e regolarità (vedi precedente paragrafo “Quali sono i
principali obblighi del Committente?”).
Il Committente deve comunicare al Comune l’avvio dei lavori in
economia.
IL COMMITTENTE
PUÒ TRASFERIRE I PROPRI OBBLIGHI?
 Il Committente può delegare tutti o solo alcuni degli obblighi ad esso
attribuiti dalla legislazione vigente attraverso la designazione di un
Responsabile dei Lavori “che può coincidere con il progettista per la fase
di progettazione e con il direttore dei lavori nella fase di esecuzione
dell’opera” (art. 89 Dlgs. 81/2008).
 Perché il Committente venga esonerato dalle responsabilità connesse
all’adempimento dei propri obblighi è necessario che il conferimento di
incarico, con cui si nomina il Responsabile dei Lavori, espliciti, in forma
scritta, tutte le funzioni trasferite e/o assegnate (art. 93 Dlgs. 81/2008).
 La delega infatti può essere totale o parziale, cioè il committente
può delegare tutti o solo alcuni dei propri obblighi (ad esempio, il
committente può delegare al responsabile gli obblighi di nomina dei
coordinatori e di invio della notifica preliminare con i successivi
aggiornamenti, ma può altresì mantenere per sé il diritto/dovere di
valutazione dell’idoneità delle imprese e di scelta delle stesse).
IL COMMITTENTE PUÒ TRASFERIRE I PROPRI OBBLIGHI? (segue)
Il Committente,
pur delegando
Committente
l’adempimento dei propri obblighi,
rimane responsabile in “vigilando”.
Ne deriva che il conferimento
d’incarico al Responsabile dei Lavori
non esonera il Committente dalle
responsabilità connesse alla verifica
degli adempimenti trasferiti e/o
assegnati (sempre a titolo di esempio,
il Committente può delegare al
Responsabile dei Lavori la nomina dei
coordinatori, ma deve comunque
verificare che questi li abbia
effettivamente nominati).
PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL’ALTO
NEI LAVORI IN QUOTA NEI CANTIERI EDILI
Con la Delibera Dell’Assemblea Legislativa regionale n. 149, del
17.12.2013, viene introdotto l’obbligo dell’installazione dei
dispositivi permanenti di ancoraggio, sulle coperture e sulle ampie
e/o continue pareti a specchio, degli edifici, con lo scopo di ridurre i
rischi d’infortunio in occasione di accesso, transito, esecuzione di
lavori futuri.
Tale obbligo si applica a interventi di nuova costruzione ed
interventi riguardanti l’involucro esterno dell’edificio esistente.
Tale obbligo doveva entrare in vigore dal 15.07.2014,
è stato prorogato al 31.01.2015.
PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL’ALTO NEI LAVORI IN QUOTA
NEI CANTIERI EDILI (segue)
Legge finanziaria regionale n.17 del18 luglio 2014:
“Art. 47 - Proroga del termine di diretta applicazione della
delibera 17 dicembre 2013, n. 149.
1. Il termine a partire dal quale trovano diretta applicazione i
requisiti obbligatori previsti dalla deliberazione dell’Assemblea
legislativa 17 dicembre 2013, n. 149 è prorogato al 31 gennaio
2015.
2015
Resta salva l’applicazione delle prescrizioni dirette ad eliminare i
pericoli di caduta dall’alto di persone e cose, di cui al D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo l della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro)”.
QUALI SANZIONI PER IL COMMITTENTE E/O IL
RESPONSABILE DEI LAVORI ?
Il mancato rispetto degli obblighi
a carico del Committente – o trasferiti per sua delega a
carico del Responsabile dei Lavori
comporta sanzioni
(art. 157 del Dlgs 81/2008)
INADEMPIENZE SANZIONATE
(art. 157 del Dlgs 81/2008)

mancata designazione - nei casi previsti - del coordinatore della
progettazione e/o del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
arresto da tre a sei mesi e ammenda da 2.740,00 a 7014,40
euro

mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale delle
imprese e dei lavoratori autonomi: arresto da due a quattro
mesi e ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro

mancata trasmissione all’impresa affidataria - nei casi previsti
- del“Piano di sicurezza e di coordinamento”: sanzione
amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro

mancata trasmissione all’amministrazione competente, prima
dell’inizio dei lavori, del nominativo delle imprese e/o dei lavoratori
autonomi con la relativa documentazione prevista (vedi punto 6):
sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80 euro

mancata comunicazione alle imprese affidatarie, alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi del nominativo del coordinatore
per la progettazione e di quello del coordinatore per l’esecuzione
dei lavori: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a
1972,80 euro
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