COMUNE DI SCANSANO
Prov. di Grosseto
IL SINDACO
Avv. Sabrina Cavezzini
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 4
“SERVIZI PER IL TERRITORIO”
Arch. Daniela Giura
Comune di Scansano · Variante normativa al P.R.G. relativa all’articolo 24 “Zona agricola” in
adeguamento al D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 5/R, Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III (Il
territorio rurale) della L.R. 1/2005 e s.m.i., ed in applicazione della disciplina del P.S. e del P.T.C.
Provinciale 2010 – APPROVAZIONE
All. 4: Procedimento di V.A.S. – Espressione parere motivato dell’Autorità competente - Esito delle
consultazioni
Maggio 2015
Nucleo unificato provinciale
di valutazione e verifica (NUPAV)
____________________________________________________________________
Seduta del (NUPAV) della Provincia di Grosseto per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui
all’art. 24 e successivi della L.R.T. n.10/2010 e s.m.i. relativa alla proposta Variante Normativa relativa
all’art. 24 – Zona Agricola del P.R.G. approvato con D.G.R.T. n° 886 del 22-7-1996 del Comune di
Scansano in adeguamento al D.P.G.R. 9 febbario 2007 n° 5/R, Regolamento di attuazione del Titolo IV,
Capo III (Il territorio rurale) della L.R. 1/20005 e s.m.i. ed in applicazione della disciplina del P.S. e del
P.T.C. provinciale 2010. Parere motivato di cui all’art. 26 della Legge Regione Toscana n. 10/2010 e
s.m.i.
Autorità procedente: Comune di Scansano
Autorità competente: NUPAV della Provincia di Grosseto
DATA SEDUTA: 21 APRILE 2014
SEDE DELLA RIUNIONE: VIA CAVOUR, 16 - GROSSETO
ALLEGATO AL PARERE MOTIVATO
Esisto consultazioni
PROVINCIA DI GROSSETO – Nucleo unificato provinciale di valutazione e verifica
La documentazione relativa alla procedura in oggetto è consultabile presso l’Area Pianificazione Territoriale,
U.P. Assetto Idrogeologico e NUPAV, in via Cavour 16, 58100 Grosseto;
p_gr.AOOPGRO.REGISTRO UFFICIALE.I.0053159.02-04-2015
p_gr.AOOPGRO.REGISTRO UFFICIALE.I.0050074.30-03-2015
p_gr.AOOPGRO.REGISTRO UFFICIALE.I.0049213.27-03-2015
Dipartimento di Grosseto
via Fiume, 35 - 58100 Grosseto
tel. 055.32061 - fax 055.5305611
PEC: [email protected]
www.arpat.toscana.it - [email protected]
p.iva 04686190481
N. Prot. Vedi segnatura informatica di protocollo
a mezzo: PEC
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originale
copia per conoscenza
minuta per archivio
unico originale agli atti
cl. GR.01.25.25/21.2
Al Comune di Scansano
Via XX Settembre, 34
Scansano (GR)
Al NUPAV Provincia di Grosseto
Autorità competente per la VAS
Grosseto
Oggetto: procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa alla proposta di variante
normativa al Piano Regolatore Generale (art. 24 “Zona agricola”) del Comune di
di Scansano. Fase di consultazione del Rapporto Ambientale. Trasmissione
contributo istruttorio.
In riferimento alla richiesta del Comune di Scansano del prot. n. 1114 del 03/02/2015 e
successiva nota di rettifica prot. n. 1172 del 05/02/2015, si trasmette in allegato il contributo dello
scrivente Dipartimento.
Distinti saluti.
Grosseto, 27/03/2015
Il Responsabile Settore Supporto Tecnico
(Dott. Roberto Palmieri)*
* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e
conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la
sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”
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Organizzazione con Sistema di
gestione certificato da CERMET
Secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2008
Registrazione n. 3198-A
Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all’indirizzo www.arpat.toscana.it/soddisfazione
Mod SGQ.99.103 - Rev. 0 del 12.09.2013
IO SGQ 99.007
CONTRIBUTO ISTRUTTORIO IN MATERIA DI VAS
Per:
•
LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE
Contributo istruttorio emesso ai sensi dell’art. 25 comma 2 della L.R. 10/2010, relativamente alla “Variante
Normativa al Piano Regolatore Generale (art. 24 “Zona agricola”)” del Comune di Scansano.
Risposta alla richiesta di contributo proveniente dal Comune di Scansano, prot. n. 1114 del 03/02/2015,
prot. ARPAT n. 7156 del 04/02/2015.
Autorità Procedente: Giunta Comunale di Scansano;
Autorità Competente: NUPAV
Precedenti:
Contributo Istruttorio ARPAT prot. n.76990 del 12/11/2014 relativo alle procedure di assoggettabilità e
procedura preliminare alla VAS, di cui agli artt. 22 e 23 della LR 10/10 e smi.
Si ricorda che ARPAT fornisce il proprio contributo in qualità di Ente con competenze in materia ambientale,
secondo quanto previsto dalla LR 30/2009.
1. DOCUMENTAZIONE ESAMINATA PER L’ISTRUTTORIA:
Messa a disposizione nel sito del Comune di Scansano al seguente link
http://comune.scansano.gr.it/vas_zone_agricole.htm
2. SINTESI DEI CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE
Il Comune di Scansano è dotato di Piano Strutturale (PS) approvato nel maggio del 2008, ma non di
Regolamento Urbanistico (RU) che è in corso di ultimazione, pertanto risulta attualmente in vigore il Piano
Regolatore Generale (PRG) approvato nel 1996.
La variante normativa al PRG per l’art. 24 “Zona agricola”, si rende necessaria ai fini dell’adeguamento al
DPGRT 09/02/2007 n.5/R (Regolamento d’attuazione del Titolo IV, Capo III della LRT n.1/2005 e s.m.i.) ed
in applicazione della disciplina del PS comunale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
I contenuti della variante consistono in disposizioni generali che richiamano le discipline sovraordinate
vigenti; inoltre vengono definiti i casi in cui devono essere presentati i Piani Aziendali Pluriennali di
Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) e descritti i criteri e le prescrizioni relative alla localizzazione
ed alle caratteristiche costruttive delle nuove edificazioni rurali. Infine la variante introduce prescrizioni per la
regolamentazione di alcuni interventi nella sistemazione dei resedi, delle aree di pertinenza e
dell’installazione delle recinzioni (come meglio evidenziato all’art. 24 modificato delle NTA).
La variante ha come obiettivo quello di una migliore gestione degli ambiti agricoli, in attesa dell’entrata in
vigore del nuovo RU, con l’esplicitazione delle regole che traducono operativamente le disposizioni del PS,
relativamente alle aree agricole.
Rapporto Ambientale
Nel paragrafo “Contributi alla verifica di assoggettabilità e fase preliminare”, sono riportate risposte alle
osservazioni sollevate dai vari Enti relativamente alle due fasi procedurali sopra richiamate.
Si ritiene che le risposte fornite relativamente alle osservazioni contenute nel precedente contributo ARPAT
non siano del tutto esaustive, poiché non vengono esplicitati alcuni argomenti richiesti dalla normativa
regionale vigente in materia di VAS, di cui all’art. 23 della LT 10/10 e smi:
a) Indicazioni inerenti lo specifico piano o programma relativamente ai possibili effetti ambientali significativi
della sua attuazione;
b) Criteri per l'impostazione del Rapporto Ambientale.
Nel RA risultano trattati i diversi aspetti richiesti dall’Allegato 2 alla LR 10/10 e smi, più precisamente:
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti
piani o programmi: sono stati specificati gli obiettivi e le azioni della variante, è stata verificata la coerenza
interna ed esterna della stessa con altri Piani o Programmi sovraordinati (PTCP, PIT, PAI e PAERP);
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b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano
o del programma: viene illustrato come è strutturato il Comune ed i suoi centri minori e vengono descritte le
diverse componenti ambientali. Viene precisato che nei Siti di Importanza Regionale (SIR), non è ammessa
la realizzazione di nuove costruzioni rurali, siano esse abitazioni, annessi o manufatti, anche temporanei.
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente
interessate: vengono descritte le aree del territorio che si caratterizzano per significativi valori naturalistici.
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare
quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate
come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i
territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228: non è stato presentato lo Studio d’Incidenza, perché nel territorio interessato da SIR
non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni rurali, siano esse abitazioni, annessi o manufatti anche
temporanei.
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri,
pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti
obiettivi ed di ogni considerazione ambientale: è stata verificata la coerenza degli obiettivi della variante con
gli obiettivi di sviluppo sostenibile europei, nazionali e regionali correlati alla variante.
f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute
umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale,
anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere
considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo
termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi: è stato valutato che l’attuazione della variante al PRG
non comporterò nessun impatto su nessuna componente ambientale.
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti
negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma: è stato valutato che gli
interventi disciplinati dalla variante non determinano impatti negativi significativi sull’ambiente e che non
sono necessarie misure di compensazione, fermo restando il rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e
degli indirizzi stabiliti dal piano.
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la
valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla
novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste: in questa fase
non è stato possibile considerare opzioni progettuali alternative.
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi
derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta
dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della
produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da
adottare: il monitoraggio sarà organizzato con un duplice scopo, cioè il controllo sugli impatti ambientali
significativi derivanti dall’attuazione della variante al PRG e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità prefissati, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le
opportune misure correttive. Sono stati riportati anche gli elementi da sottoporre a monitoraggio (pag. 47 del
RA).
Nel documento viene inoltre affermato che gli interventi sul territorio rurale, riferiti sostanzialmente alle sole
attività agricole così come disciplinati dalla variante, non presuppongono il determinarsi di significativi impatti
negativi sull’ambiente anzi, agendo a supporto del presidio del territorio aperto, possono avere un ruolo
positivo nel contrastare l’abbandono del territorio agricolo, fenomeno che rischia di compromettere gli
equilibri ambientali e la conservazione delle risorse e del paesaggio.
Nella Sintesi non tecnica (vedi pag. 53 del RA), si precisa che il Comune dovrà comunque monitorare la
situazione nel territorio e redigere una relazione sul monitoraggio degli effetti ambientali legati alla Variante,
da mettere a disposizione del pubblico.
Osservazioni
In riferimento alla trattazione dei vari aspetti che devono essere sviluppati nel RA, sopra citati, si osserva
quanto segue:
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Lettera b) : non risulta descritta l’evoluzione probabile dello stato dell’ambiente (declinata nelle diverse
tematiche che lo compongono) senza l’attuazione della variante, a una certa data rappresentativa per il
campo di azione della variante stessa.
2
3
Lettera c) : devono essere descritte le peculiarità ambientali, deve essere eseguita l’analisi SWOT delle
aree che potrebbero essere significativamente interessate dagli effetti della variante.
4
Lettera f) : come già evidenziato nel precedente contributo trasmesso dallo scrivente Dipartimento con prot.
n. 76990 del 12/11/2014, la realizzazione dei manufatti agricoli, se non altro, produce una diminuzione di
suolo, per cui almeno un impatto su tale componente potrebbe essere considerato. Non viene neppure
contemplata la possibilità che si possano manifestare impatti secondari, oppure impatti cumulativi, anche
temporanei, oppure a breve termine. Pertanto, oltre alla componente suolo, dovrebbero essere considerati
anche altri tipi d’impatto, come quelli secondari, cumulativi o temporanei, se non altro nelle fasi di cantiere.
5
Lettera g) : con riferimento al punto precedente, per gli impatti evidenziati (anche legati alla sola fase di
cantiere), dovranno essere descritte le varie misure di compensazione o riduzione degli stessi.
6
Lettera i) : non è chiaro se il monitoraggio sulle azioni della variante verrà effettuato (visto che si afferma che
ha una duplice scopo, controllo degli impatti e verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità),
oppure no (dato che si afferma che gli interventi della variante non avranno impatti negativi sull’ambiente).
Risulta necessario che questo aspetto venga chiarito. Nel caso in cui venisse eseguito il monitoraggio sulle
azioni della variante, dovranno essere indicati quali saranno gli indicatori. Inoltre dovranno essere esplicitate
le responsabilità, i ruoli, le risorse necessarie per l’attuazione del monitoraggio (chi fa cosa, con che
tempistiche, con che modalità e con quali risorse) e quali saranno le modalità di informazione sugli esiti del
monitoraggio stesso. Infine dovrà essere individuato lo scostamento dagli impatti attesi, oltre al quale è
prevista la reindirizzazione delle azioni della variante.
Grosseto, 27/03/2015
Il Responsabile del Settore Supporto Tecnico
(Dott. Roberto Palmieri)*
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1
illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
L’analisi SWOT è uno strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le
opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto.
4
possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il
suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e
l’interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici,
a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
5
misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi
sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma;
6
descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del
piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla
valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure
correttive da adottare.
2
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p_gr.AOOPGRO.REGISTRO UFFICIALE.I.0049454.30-03-2015
p_gr.AOOPGRO.REGISTRO UFFICIALE.I.0041401.12-03-2015
p_gr.AOOPGRO.REGISTRO UFFICIALE.Int.0047684.25-03-2015
(10.10.03-fasc. n° 9017/2013 – prat. n° 156/2009)
Al Dipartimento Sviluppo Sostenibile
Area Pianificazione Territoriale
U.P. Assetto Idrogeologico e NUPAV
- SEDE -
Oggetto:
Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), art. 25 della L.R.
12.02.2010 n° 10 e s.m.i., in ordine alla “Variante normativa al Piano Regolatore
Generale (art.24 “zona agricola”).
Ditta: COMUNE di SCANSANO
In riferimento a quanto in oggetto, si trasmette il parere di competenza dell’Area Lavori e
Servizi Pubblici.
SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO
•
U.P. Tutela Acque e Autorizzazioni Idrauliche
Esaminata la documentazione indicata nella nota prot. n° 20795 del 03.02.2015, ai soli fini della
procedura di Valutazione Ambientale Strategica ed ai soli fini idraulici, per quanto di competenza,
si esprime nulla osta alla proposta di variante in oggetto.
Nel contempo si rileva che:
o se si rendessero necessarie lavorazioni nelle adiacenze e pertinenze di corsi d’ acqua
pubblici presenti in loco (quali manufatti, attraversamenti, immissioni, taglio di vegetazione,
recinzioni ed altro), dette attività e lavorazioni dovranno essere preventivamente
autorizzate da questo Ufficio ai sensi del R.D. 523/1904;
o se si rendesse necessario il taglio di vegetazione nelle adiacenze e pertinenze di corsi d’
acqua pubblici presenti in loco, dovrà essere acquisita l’eventuale concessione demaniale
rilasciata dal Servizio Demanio Idrico di questa Provincia e le attività dovranno essere
preventivamente autorizzate ed effettuate nel rispetto del R.D. 523/1904; si richiama il
rispetto della Del.C.R.T. 155/97, la L.R. 39/2000 “Legge forestale della Toscana” e il
D.P.G.R. 48/R/2003 “Regolamento Forestale”, nonché la necessità di acquisire pareri e
autorizzazioni degli Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione
o non vengano eseguite lavorazioni che pregiudicano il passaggio dei mezzi utilizzati dal
personale addetto alla manutenzione, a distanza minore di 4m dal ciglio di sponda del
canale o piede dell’ argine se materializzato.
_____________________________________________________________________________________
Provincia di Grosseto – Sede centrale
Piazza Dante Alighieri, 35 (58100 Grosseto) – tel 0564 484111 – fax 0564 22384 – Cod. Fisc.80000030538
www.provincia.grosseto.it – PEC [email protected]
Si ricorda, in generale, che tutti gli interventi di progetto e le azioni che verranno
intraprese dovranno essere volte anche al rispetto delle norme nazionali e regionali attualmente
vigenti in materia di difesa del suolo, con particolare riferimento anche alle disposizioni di cui al
R.D.523/1904 e alla L.R.T. n°21/2012 e ss.mm.ii.
•
U.P. Risorse Idriche
Per quanto riguarda l’ eventuale utilizzo della risorsa idrica, si precisa che dovrà essere inoltrata a
questo Servizio apposita istanza, che prevede un autonomo procedimento autorizzativo.
•
U.P. Erosione costiera – Dighe Invasi – Progetti speciali
La variante normativa al Piano Regolatore Generale ( art. 24 “zona agricola”) in adeguamento alla
normativa regionale sugli strumenti urbanistici e in applicazione della disciplina del Piano
Strutturale comunale e del PTC della Provincia di Grosseto, relativamente alla materia dighe
invasi, deve recepire gli adempimenti tecnico amministrativi previsti dalla L.R.T. 64/2009
successivamente modificata dalla L.R.T. 43/2014 e dal regolamento d’attuazione ad oggi vigente
18/R del 25.02.2010.
La disciplina dello strumento urbanistico comunale relativamente alle dighe e invasi, nella zona
agricola, dovrà essere prevista sia per la realizzazione di nuovi invasi e/o dighe sia per la
regolarizzazione e/o messa a norma di quelli esistenti che per quelli in sanatoria aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali:
o Altezza sbarramento compresa tr 2.00 e 15.00 m
o Volume di invaso compreso tra i 5.000 ed 1.000.000 di mc
SERVIZIO MOBILITA’ E TRASPORTI
In relazione alla proposta di variante al Piano Regolatore Generale ed al Piano Strutturale
del Comune di Scansano, si comunica che il Servizio Mobilità e Trasporti esprime parere positivo
di massima alla variante proposta, evidenziando che gli eventuali interventi previsti in adiacenza
della viabilità provinciale dovranno obbligatoriamente rispettare quanto disposto dal Titolo II Capo I
(costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche) del D.L.vo 285/92 Nuovo Codice della Strada;
in particolare dovrà essere posta specifica attenzione sugli interventi di realizzazioni o ampliamenti
di fabbricati rurali posti in adiacenza di Strade Provinciali e su tutte le altri opere realizzate
all’interno delle fasce di pertinenza stradale.
Per la realizzazioni di tali interventi dovrà essere richiesta specifica preventiva autorizzazione a
questo ente.
Distinti saluti.
Il Dirigente
Ing. Renzo Ricciardi
“Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai
sensi del D.lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000 e
conservato, secondo la normativa vigente, negli
archivi della Provincia di Grosseto”.
p_gr.AOOPGRO.REGISTRO UFFICIALE.U.0049079.27-03-2015
Strumenti e atti n. 014/2013
OGGETTO: Comune di Scansano – D.C.C. n.52 del 18/12/2014 – Variante normativa al P.R.G.
relativa all’art.24 “zona agricola” – adozione. Osservazioni e contributi.
Al Sindaco del Comune di
Scansano
58054 Scansano
e, p.c. Alla Regione Toscana
Direzione Generale delle
Politiche Territoriali e Ambientali
Via di Novoli, n. 26
50127 Firenze
In riferimento alla deliberazione di cui all’oggetto, ed alla relativa documentazione
trasmessa con nota prot. n.568 del 20/01/2015 (assunta al protocollo della Provincia
n.13823 del 22/01/2015), ai sensi dell’art.19 e dell’art.53 della L.R.T. n.65/2014, si
presentano le osservazioni ed i contributi di seguito riportati.
Come già fatto presente in fase di avvio del procedimento e, successivamente, di verifica
di assoggettabilità a V.A.S. della variante in questione, si evidenzia l’opportunità di un
approfondimento (casomai con la Regione Toscana che ha emanato la norma) volto a
verificare la fattibilità o meno di tale variante con quanto previsto dall’art.232 “Disposizioni
transitorie per i comuni dotati solo di piano strutturale approvato” della L.R.T. n.65/2014,
attualmente vigente.
Quanto sopra, per l’efficacia e la coerenza dell’azione amministrativa, anche in
considerazione che codesto Comune con D.G.C. n.13 del 12/03/2015 ha avviato il
procedimento per la formazione del Piano Operativo con variante parziale al Piano
Strutturale, ai sensi dell’art.17 della L.R.T. n.65/2014.
Fermo restando quanto sopra, per il proseguo degli atti che devono risultare comunque
coerenti con la norma vigente, si fa presente quanto segue sostanzialmente in relazione al
vigente P.T.C.
Art.24 – Zona Agricola
Dalla norma si può rilevare che sono stati individuati i Territori ad Elevato Rischio di Abbandono (T.E.R.A.),
riportati nell’allegata cartografia 1:25000, corrispondenti alla U.M.T. R8.2 come indicato nel P.T.C., che
interessano solo una parte del territorio comunale.
Tenuto conto che le disposizioni del P.T.C. per lo sviluppo del territorio rurale (art.23 delle Norme) sono
riferite agli ambiti T.E.T.I. e T.E.R.A., si ritiene necessario che anche la restante parte del territorio comunale
(U.M.T. Cp2.4, Cp3 e R8.1), che attualmente non ha definizione nel PTC in quanto rinviata alla definizione
dei Comuni, sia articolata tenendo conto delle indicazioni del PTC medesimo (Scheda 10B).
______________________________________________________________________________________________________
____________
PROVINCIA DI GROSSETO - Piazza Dante Alighieri, 35 (58100 Grosseto) - Tel. 0564.48.41.11 - Fax 0564.22.385
Numero Verde 800463930 (URP) - Cod. Fisc. 80000030538 - c/c 11479581 - [email protected]
Programmi Pluriennali Aziendali di Miglioramento Agricolo Ambientale
Tra le casistiche per le quali i programmi aziendali assumono valore di Piano Attuativo, sono previste
“sistemazione esterne, qualora non direttamente legate alla coltivazione (…..)”.
Al fine di una maggiore chiarezza della norma e per evitare dubbi interpretativi, si ritiene opportuno precisare
a quale tipo di sistemazione la norma faccia riferimento (non direttamente legate alla coltivazione), tenuto
conto che i programmi aziendali sono comunque riferiti ad interventi previsti dall’imprenditore agricolo per la
propria azienda agricola.
Inoltre, la norma comprende tra le superfici fondiarie minime necessarie per la presentazione dei programmi
aziendali, gli indici relativi alle colture ortoflorovivaistiche specializzate.
Si fa presente che tali indici, secondo l’art.23 comma 11 delle Norme del P.T.C., potranno essere utilizzati
esclusivamente se riferiti a superfici fondiarie ricadenti in appositi ambiti individuati dai P.S. per lo
svolgimento di attività ortoflorovivaistiche, secondo le reali vocazioni agronomiche e ambientali. Si evidenzia
che il P.S. del Comune di Scansano, come rilevabile dalla relazione tecnica allegata alla variante, non ha
individuato aree per l’ortoflorovivaismo intensivo, in quanto non rispondenti alle vocazioni produttive del
territorio comunale. Pertanto non si ritiene opportuno, per non creare discrasie, comprendere gli indici relativi
alle colture ortoflorovivaistiche specializzate tra le superfici fondiarie minime in questione.
Nuove costruzioni rurali
Disposizioni generali
La norma tra le prescrizioni per la localizzazione delle nuove costruzioni prevede anche la collocazione nelle
vicinanze di nuclei ed edifici esistenti, in una logica di accorpamento dei volumi e fabbricati che limiti e
contenga le “aree urbanizzate” .
Tenuto conto che la norma è riferita alla localizzazione di nuove costruzioni rurali in zona agricola,
probabilmente la stessa, nel rispetto del P.T.C., intende l’accorpamento con nuclei poderali o edifici esistenti.
Pertanto si suggerisce di utilizzare terminologie più appropriate al contesto (es. aree edificate), evitando
quindi definizioni quali “aree urbanizzate”, anche in relazione ai contenuti della L.R.T. n.65/2014.
Nuove abitazioni rurali tramite P.A.P.M.A.A.
Al fine di realizzare nuove abitazioni rurali, la disciplina di variante, fermo restando il rispetto delle superfici
fondiarie minime, prevede la necessità di una superficie territoriale articolata per ogni Contesto Paesistico
Locale.
Si ritiene opportuno integrare la norma precisando che tali superfici territoriali sono necessarie per la
realizzazione di nuove abitazioni agricole sia in caso di nuova costruzione, sia in caso di riuso di annessi
agricoli, in coerenza con quanto indicato all’art.23, comma 11 delle Norme del P.T.C..
Nuovi annessi e manufatti che non richiedono P.A.P.M.A.A.
In via generale si evidenzia quanto segue.
La norma per la realizzazione degli annessi agricoli in questione in alcuni casi non individua la superficie
minima necessaria per la loro realizzazione, in altri casi individua una superficie di modesta estensione.
Si fa presente che il comma 4 dell’art. 23 delle Norme del P.T.C., prevede che venga individuata “la
dimensione dell’unità minima aziendale nell’intervallo compreso fra 3 ha e 10 ha (fatte salve le aziende che
svolgono attività ortoflorovivaistiche negli ambiti appositamente individuati dalla disciplina urbanistica
comunale), nel rispetto della superficie aziendale tradizionalmente consolidata nella zona e differenziandola
in relazione a: destinazione esclusiva o prevalente; ambiti T.E.T.I. e T.E.R.A.; monte-ore lavorativo articolato
per usi del suolo.
Alle porzioni fondiarie che risultino inferiori a tali minimi aziendali si applicheranno le disposizioni dell’art. 24
delle presenti Norme”. Il comma 5 dell’art. 24 “Il territorio complementare” delle Norme del P.T.C. non
consente la realizzazione di qualsiasi intervento edilizio nel territorio rurale disciplinato dall’art. 23 sopra
richiamato, ivi compresi i manufatti precari.
Si fa altresì presente che a seguito di conferenze paritetiche interistituzionali richieste dalla Provincia di
Grosseto per problematiche analoghe riguardanti altri Comuni, il Presidente di tali conferenze, tenuto conto
della nuova legge regionale in materia di governo del territorio, ha invitato la Provincia a rivedere la disciplina
del P.T.C., al fine di renderla coerente con le disposizioni di cui alla L.R.T.65/2014, riferite al territorio rurale.
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Numero Verde 800463930 (URP) - Cod. Fisc. 80000030538 - c/c 11479581 - [email protected]
La Provincia di Grosseto si è resa disponibile a rivedere le norme di cui agli articoli 23 e 24 della disciplina
del P.T.C. e, nel caso si rendesse necessaria una variante, a considerare anche la possibilità di utilizzare le
procedure necessarie per l’accordo di pianificazione.
Premesso quanto sopra al momento, in attesa di tali modifiche al P.T.C. al fine della coerenza con lo stesso,
si ritiene necessario prevedere per la realizzazione degli interventi in questione una dimensione dell’unità
minima aziendale non inferiore a 3 ha, secondo quanto attualmente previsto dal P.T.C..
Inoltre, la norma prende in considerazione alcune tipologie di annessi non più previste dalla L.R.T. n.65/2014
(vedi punto 1 “Annessi agricoli per le aziende non soggette al rispetto delle superfici fondiarie minime ed
annessi eccedenti la capacità produttiva aziendale”) e tipologie di annessi per le quali la suddetta legge
regionale rinvia al regolamento di attuazione, ancora da emanare, per una loro specifica e
complessivamente compiuta definizione (vedi punto 2 “nuovi annessi agricoli per le aziende con superfici
fondiarie sotto ai minimi (…..)”, punto 3 “Annessi agricoli necessari per l’agricoltura amatoriale o per le
piccole produzioni” e punto 4 “Manufatti temporanei”). Pertanto, anche in relazione a quanto espresso in
premessa, occorre valutare l’opportunità di definire una disciplina o obsoleta o che potrebbe, in tempi brevi,
necessitare di adeguamenti conseguenti a sopraggiunte disposizioni regionali.
Oltre a quanto evidenziato in via generale, si fa presente quanto segue.
2. nuovi annessi agricoli per le aziende con superfici fondiarie sotto ai minimi (che non rientrano tra quelle
non soggette al rispetto di tali superfici)
La norma contiene riferimenti alle aziende orto-florovivaistiche specializzate. In proposito si rimanda a
quanto già evidenziato relativamente alle superfici fondiarie minime necessarie per la presentazione dei
programmi aziendali, in merito a tale attività.
3. Annessi agricoli necessari per l’agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni
Al fine di una maggiore chiarezza della norma, si ritiene opportuno specificare cosa si intende per “manufatti
reversibili”.
Inoltre si ritiene opportuno integrare la noma precisando che l’impegno a demolire il fabbricato oltre alle
casistiche già prese in considerazione, è da prevedere anche in caso di cessazione dell’attività agricola,
secondo quanto disposto dall’art.78 c.4 della L.R.T. n.65/2014.
4. Manufatti temporanei
Si ritiene opportuno adeguare la norma, tenendo conto delle disposizioni di cui all’art.70, c.1 della L.R.T.
n.65/2014.
Inoltre, considerato che nella norma viene utilizzata la dizione “manufatti precari”, si fa presente che la L.R.T.
n.65/2014 contiene disposizioni differenziate per i manufatti temporanei (art.70) e per i manufatti precari
(art.240). Pertanto, al fine di una maggiore chiarezza della norma si ritiene opportuno adeguare la disciplina
alle suddette disposizioni regionali.
Disposizioni specifiche per gli interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento della
destinazione d’uso agricola.
La norma prevede che il cambio di destinazione d’uso è attuabile solo se l’area d’intervento sia dotata o
venga contestualmente dotata di delle infrastrutture (acquedotto, fognature, viabilità).
Trattandosi di edifici esistenti si può presupporre che siano già dotati di tracciati viari, semmai da adeguare.
Comunque, si ricorda che la scheda 9 A del P.T.C., prevede che eventuale nuova viabilità, da ammettersi
unicamente come collegamento alla viabilità principale, sarà realizzata con caratteri tipici della maglia
poderale; il progetto delle sistemazioni ambientali specificherà le caratteristiche e i tipi di essenze autoctone
o naturalizzate da impiegare.
Pertanto si ritiene opportuno integrare la norma secondo le suddette disposizioni del P.T.C., precisando che
comunque tutti gli interventi dovranno garantire il mantenimento delle caratteristiche del contesto rurale
interessato.
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Viste anche le premesse ai presenti contributi, questo Ufficio rimane comunque a disposizione per ulteriori
chiarimenti e confronti in merito, anche ai fini di un rapporto reciproco di sinergia tra Enti nei principi di cui
all’art.53 della L.R.T. n.65/2014.
Cordiali saluti
Il Responsabile Sviluppo del Territorio
e Energie Rinnovabili
Arch. Lucia Gracili
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000 e
conservato, secondo la normativa vigente, negli archivi della Provincia di Grosseto.
Area Pianificazione Territoriale
Servizio Sviluppo del Territorio
U.P. Strumenti ed Atti Territoriali
Contatti:
Il Responsabile Sviluppo del Territorio e Energie Rinnovabili è l’Arch Lucia Gracili e-mail [email protected]
Il Referente della U.P. Strumenti ed Atti Territoriali è Roberto Fommei – e-mail [email protected].
Gli atti sono a disposizione presso l’Ufficio competente: U.P. Strumenti ed Atti Territoriali, Via Cavour, 16 – Grosseto Tel. 0564/484770/786 Fax 0564/20845, aperto al pubblico il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì dalle ore 9.00
alle ore 13.00 e dalle 15,30 alle 17,00.
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p_gr.AOOPGRO.REGISTRO UFFICIALE.I.0062634.20-04-2015
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Allegato 4 - procedimento di vas contributi pervenuti.