Danno da nascita indesiderata Sent. Cassazione Civile, sezione III 4 gennaio 2010 n. 13 FATTI La signora A.R. è in stato di gravidanza. Tutto sembra procedere bene. Solo alla 28esima settimana viene però eseguita l’ecografia morfologica che rivela la malformazione del feto (assenza di un arto inferiore e distrofia dell’altro). Questa avrebbe dovuto essere effettuata, secondo il protocollo, tra la 20esima e la 22esima settimana. DOMANDE DEI GENITORI 1. accertamento della responsabilità del ginecologo Prof. Ar. 2. accertamento della responsabilità del medico radiologo 3. accertamento della responsabilità dell’ASL 1° GRADO 1. Viene rigettata la domanda dei coniugi nei confronti del ginecologo Ar. 2. Viene rigettata la domanda dei coniugi nei confronti del radiologo 3. Viene accolta la domanda di responsabilità nei confronti dell’ ASL APPELLO Conferma il 1°grado: 1. Professor Ar. non è responsabile perché ha prescritto l’ecografia con ragionevole anticipo 2.Il radiologo non può essere ritenuto responsabile perché non era presente 3. E’ responsabile l’ASL da cui l’ospedale dipende ↓ Tra struttura sanitaria e paziente esiste un rapporto contrattuale, in virtù della teoria del contatto sociale; i genitori devono quindi allegare solo l’inadempimento. ↓ ↓ Duplice inadempimento: a)Disfunzione strutturale: ecografia morfologica fatta alla 28^settimana, contrariamente al protocollo, anche se richiesta in tempo b)Errore professionale: ecografia morfologica male interpretata; con una normale diligenza si sarebbe potuta riscontrare la patologia Danni riconosciuti: 400.000 £ al mese alla bambina fino al raggiungimento dei suoi 30 anni DANNO PATRIMONIALE 30.000€ a ciascun coniuge DANNO MORALE SOGGETTIVO 200.000€ a ciascun coniuge DANNO ESISTENZIALE 100.000€ a ciascun coniuge LUCRO CESSANTE CASSAZIONE Motivi proposti dalla Gestione liquidatoria dell’ASL: 1. (motivo di carattere processuale) 2. Violazione o falsa applicazione del 1218cc. 3. Violazione o falsa applicazione artt 1218, 2043, 2697cc e degli artt 6 e 7 l.194/1978 4. Violazione o falsa applicazione art 2 Cost., artt 1, 6, 7 l.194/1978 e artt 1218, 1223, 1226, 2043 cc 5. Falsa applicazione artt 1218, 1223, 1226, 2043, 2059 cc. 2° MOTIVO Ricorrente: ritiene infondata la decisione dell’Appello che aveva dichiarato il doppio inadempimento dell’ospedale ↓ Tale responsabilità ricadrebbe infatti non sull’ASL, ma sul ginecologo, che non aveva indicato la dicitura “urgente” sulla richiesta dell’esame ecografico Cassazione: • la censura della ricorrente viene rigettata • viene invece confermata la decisione della Corte d’Appello: 1) la mancanza di dichiarazione d’urgenza è assolutamente irrilevante ↓ Esiste infatti un protocollo che impone che l’ecografia morfologica venga eseguita tra la 20^ e la 22^ settimana 2) l’ASL non ha dimostrato l’impossibilità di eseguire l’esame nei tempi richiesti per mancanza di strumenti idonei 3°MOTIVO 1) Legame tra malformazione e salute psichica della donna 2) Autonomia del feto Articolo 6 legge 194/1978 L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: a)quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b)quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Articolo 7 legge 194/1978 (…) Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto. 1) Malformazione e salute psichica della donna 1° grado: durante la gravidanza non si è mai presentato alcun pericolo per la donna ↓ anche dopo la nascita non si sarebbero instaurati gravi processi patologici in grado di metterne in pericolo la vita Appello: 1°grado non condivisibile ↓ La legge stessa (194/1978) riconosce che le gravi anomalie o malformazioni del nascituro possano influire gravemente sulla salute psichica della donna Ricorrente: La sentenza di Appello ha introdotto un automatismo inammissibile e del tutto astratto tra la presenza di malformazioni e il danno grave alla salute ↓ Alla A. non era stato riscontrato alcun processo patologico in grado di determinare grave pericolo per la sua salute, né quando era stata messa a conoscenza della malformazione, né dopo il parto ↓ A conferma di ciò, in sede d’Appello non era stato riconosciuto alcun danno biologico alla donna Cassazione: conferma la decisione dell’Appello e sottolinea ai fini del risarcimento non bisogna avere riguardo al danno alla vita della donna, come sostenuto dal Trib. Spoleto, bensì al danno alla salute fisica e psichica della stessa ↓ Nel caso concreto, la conoscenza della malformazione avrebbe sicuramente potuto determinare una reazione depressiva, e quindi porre a repentaglio la salute della donna non bisogna chiedersi se A. possa o meno esercitare il diritto di interruzione della gravidanza, bensì cosa la stessa A. avrebbe deciso se convenientemente informata sulle condizioni del nascituro non si deve accertare se nella A. si sia instaurato un processo patologico, bensì se la corretta informazione avrebbe determinato in lei tale processo durante la gravidanza 2) Autonomia del feto Appello: il feto non ha possibilità di vita autonoma Ricorrente: Contesta la conclusione della Corte d’Appello ↓ la ricorrente allega che il feto al 7° mese è in grado di mantenersi in vita e di completare il suo processo di formazione anche fuori dal grembo materno. ↓ Questa condizione preclude l’esercizio dell’interruzione di gravidanza (ex art 7 l.194/78) Cassazione: • la censura della ricorrente viene rigettata • viene invece confermata la decisione della Corte d’Appello ↓ Anche in questo caso, infatti, per valutare la maturità del feto, non bisogna avere riguardo al momento in cui è stata rilevata la malformazione, bensì al momento in cui l’ecografia morfologica avrebbe dovuto essere eseguita, in conformità al protocollo 4°MOTIVO 1) Danno riconosciuto 2) Diritti del padre 1) Danno riconosciuto Appello: non viene accertata alcuna patologia a carico della A. ciò esclude il DANNO BIOLOGICO Viene riconosciuta una lesione al diritto alla autodeterminazione della donna nella scelta procreativa ↓ Si determina un “rovesciamento forzato dell’agenda” , che parte della dottrina definisce DANNO ESISTENZIALE “Rovesciamento forzato dell’agenda” Significa imporre al danneggiato di condurre giorno per giorno, nelle occasioni più minute come in quelle più importanti, una vita diversa e peggiore di quella che avrebbe altrimenti condotto Ricorrente: Gli unici danni che la A. può lamentare sono quelli alla sua salute ↓ Dacché la corte d’Appello ha escluso il danno biologico, non ci sono altri danni risarcibili Cassazione: Il danno risarcibile non può essere limitato al danno alla salute ↓ Questo rileva solo per il perfezionamento della fattispecie dell’esercizio del diritto di interruzione di gravidanza, e non come limitazione della responsabilità del sanitario inadempiente. Il danno risarcibile comprende il danno economico che sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento contrattuale (teoria della causalità adeguata) ↓ questo si valuta secondo i criteri generali (artt 1218, 1223, 1225, 1227) 2) Diritti del padre: Appello anch’egli è un soggetto protetto dal contratto, e in quanto tale ha diritto al risarcimento dei danni immediati e diretti che subisce a seguito dell’inadempimento Ricorrente Dopo il concepimento, la sorte del feto non rientra nella disponibilità dei genitori ↓ Solo qualora il diritto alla vita del feto entri in conflitto col diritto alla salute della madre, è lei a dover scegliere quale sacrificare ↓ Il padre non ha titolo per alcun tipo di risarcimento Cassazione E’ vero che non esiste alcun diritto del padre ad interrompere la gravidanza, ma subisce comunque un danno ↓ L’inadempimento colpevole del sanitario che ha impedito alla A. di esercitare il diritto di interrompere la gravidanza influisce infatti anche sulla possibilità per lui di diventare o meno padre 5°MOTIVO Appello: i genitori avevano richiesto un DANNO PATRIMONIALE non per la differenza di spesa tra il mantenimento di un figlio sano e uno affetto da malformazione, bensì dell’intera spesa di mantenimento cui si trovavano costretti per non aver potuto interrompere la gravidanza ↓ la Corte individua la soglia di età dell’indipendenza economica a 30 anni riconosce DANNO NON PATRIMONIALE ad entrambi i genitori. Questo tipo di danno è riconosciuto ogni volta che viene leso un diritto alla persona non si esaurisce nel DANNO MORALE SOGGETTIVO ↓ Nel caso di specie si tratta del DANNO DA ROVESCIAMENTO FORZATO DELL’ AGENDA. Questo viene quantificato usando le tabelle di riferimento per il danno biologico Ricorrente: 1. La liquidazione del danno concessa in Appello è sproporzionata ed eccessiva 2. L’Appello riconosce il danno morale ai genitori, ritenendo erroneamente che vi sia nesso causale tra il comportamento dell’ospedale e il danno subito dai genitori 3. Il danno esistenziale che l’Appello riconosce, è configurabile in caso di perdita delle relazioni affettive. Nel caso di specie, la nascita della figlia arricchisce la famiglia di relazioni umane, non meno dignitose e significative apportate dalla nascita di un figlio sano Cassazione: non si pronuncia sul punto, ritenendo che la domanda per una diversa valutazione dei danni sia inammissibile in sede di legittimità Motivo proposto dai coniugi I coniugi denunciano violazione o falsa applicazione degli artt 1218, 1223, 2236, 2697 cc. Appello: esclude la responsabilità professionale del professor Ar. Ricorrenti: tra A. e Ar c’era un rapporto professionale privato, rispetto al quale Ar. si era reso inadempiente per tale motivo doveva essere ritenuto responsabile Cassazione: non sussiste responsabilità in capo a Ar. ↓ Ar. Infatti ha prescritto l’ecografia con ragionevole anticipo ↓ Se questa fosse stata eseguita tempestivamente e interpretata con adeguata perizia, non ci sarebbe stato alcun errore diagnostico