Danno da nascita
indesiderata
Sent. Cassazione Civile, sezione III
4 gennaio 2010 n. 13
FATTI
La signora A.R. è in stato di gravidanza. Tutto
sembra procedere bene.
Solo alla 28esima settimana viene però
eseguita l’ecografia morfologica che rivela la
malformazione del feto (assenza di un arto
inferiore e distrofia dell’altro).
Questa avrebbe dovuto essere effettuata,
secondo il protocollo, tra la 20esima e la
22esima settimana.
DOMANDE DEI GENITORI
1. accertamento della responsabilità del
ginecologo Prof. Ar.
2. accertamento della responsabilità del
medico radiologo
3. accertamento della responsabilità dell’ASL
1° GRADO
1. Viene rigettata la domanda dei coniugi nei
confronti del ginecologo Ar.
2. Viene rigettata la domanda dei coniugi nei
confronti del radiologo
3. Viene accolta la domanda di responsabilità
nei confronti dell’ ASL
APPELLO
Conferma il 1°grado:
1. Professor Ar. non è responsabile perché ha
prescritto l’ecografia con ragionevole anticipo
2.Il radiologo non può essere ritenuto
responsabile perché non era presente
3. E’ responsabile l’ASL da cui l’ospedale dipende
↓
Tra struttura sanitaria e paziente esiste un
rapporto contrattuale, in virtù della teoria del
contatto sociale; i genitori devono quindi
allegare solo l’inadempimento.
↓
↓
Duplice inadempimento:
a)Disfunzione strutturale: ecografia morfologica
fatta alla 28^settimana, contrariamente al
protocollo, anche se richiesta in tempo
b)Errore professionale: ecografia morfologica
male interpretata; con una normale diligenza
si sarebbe potuta riscontrare la patologia
Danni riconosciuti:
 400.000 £ al mese alla bambina fino al
raggiungimento dei suoi 30 anni  DANNO
PATRIMONIALE
 30.000€ a ciascun coniuge  DANNO
MORALE SOGGETTIVO
 200.000€ a ciascun coniuge  DANNO
ESISTENZIALE
 100.000€ a ciascun coniuge  LUCRO
CESSANTE
CASSAZIONE
Motivi proposti dalla Gestione liquidatoria
dell’ASL:
1. (motivo di carattere processuale)
2. Violazione o falsa applicazione del 1218cc.
3. Violazione o falsa applicazione artt 1218, 2043,
2697cc e degli artt 6 e 7 l.194/1978
4. Violazione o falsa applicazione art 2 Cost., artt 1,
6, 7 l.194/1978 e artt 1218, 1223, 1226, 2043 cc
5. Falsa applicazione artt 1218, 1223, 1226, 2043,
2059 cc.
2° MOTIVO
Ricorrente:
ritiene infondata la decisione dell’Appello che
aveva dichiarato il doppio inadempimento
dell’ospedale
↓
Tale responsabilità ricadrebbe infatti non
sull’ASL, ma sul ginecologo, che non aveva
indicato la dicitura “urgente” sulla richiesta
dell’esame ecografico
Cassazione:
• la censura della ricorrente viene rigettata
• viene invece confermata la decisione della
Corte d’Appello:
1) la mancanza di dichiarazione d’urgenza è
assolutamente irrilevante
↓
Esiste infatti un protocollo che impone che
l’ecografia morfologica venga eseguita tra la
20^ e la 22^ settimana
2) l’ASL non ha dimostrato l’impossibilità di
eseguire l’esame nei tempi richiesti per
mancanza di strumenti idonei
3°MOTIVO
1) Legame tra
malformazione e
salute psichica
della donna
2) Autonomia del
feto
Articolo 6 legge 194/1978
L’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i
primi novanta giorni, può essere praticata:
a)quando la gravidanza o il parto comportino un
grave pericolo per la vita della donna;
b)quando siano accertati processi patologici, tra
cui quelli relativi a rilevanti anomalie o
malformazioni del nascituro, che determinino
un grave pericolo per la salute fisica o psichica
della donna.
Articolo 7 legge 194/1978
(…) Quando sussiste la possibilità di vita
autonoma del feto, l'interruzione della
gravidanza può essere praticata solo nel caso
di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico
che esegue l'intervento deve adottare ogni
misura idonea a salvaguardare la vita del feto.
1) Malformazione e salute psichica della donna
1° grado:
durante la gravidanza non si è mai presentato
alcun pericolo per la donna
↓
anche dopo la nascita non si sarebbero
instaurati gravi processi patologici in grado di
metterne in pericolo la vita
Appello:
1°grado non condivisibile
↓
La legge stessa (194/1978) riconosce che le
gravi anomalie o malformazioni del nascituro
possano influire gravemente sulla salute
psichica della donna
Ricorrente:
La sentenza di Appello ha introdotto un
automatismo inammissibile e del tutto astratto
tra la presenza di malformazioni e il danno grave
alla salute
↓
Alla A. non era stato riscontrato alcun processo
patologico in grado di determinare grave pericolo
per la sua salute, né quando era stata messa a
conoscenza della malformazione, né dopo il parto
↓
A conferma di ciò, in sede d’Appello non era
stato riconosciuto alcun danno biologico alla
donna
Cassazione:
conferma la decisione dell’Appello e sottolinea
 ai fini del risarcimento non bisogna avere
riguardo al danno alla vita della donna, come
sostenuto dal Trib. Spoleto, bensì al danno alla
salute fisica e psichica della stessa
↓
Nel caso concreto, la conoscenza della
malformazione avrebbe sicuramente potuto
determinare una reazione depressiva, e quindi
porre a repentaglio la salute della donna
 non bisogna chiedersi se A. possa o meno
esercitare il diritto di interruzione della
gravidanza, bensì cosa la stessa A. avrebbe
deciso se convenientemente informata sulle
condizioni del nascituro
 non si deve accertare se nella A. si sia
instaurato un processo patologico, bensì se la
corretta informazione avrebbe determinato in
lei tale processo durante la gravidanza
2) Autonomia del feto
Appello:
il feto non ha possibilità di vita autonoma
Ricorrente:
Contesta la conclusione della Corte d’Appello
↓
la ricorrente allega che il feto al 7° mese è in
grado di mantenersi in vita e di completare il
suo processo di formazione anche fuori dal
grembo materno.
↓
Questa condizione preclude l’esercizio
dell’interruzione di gravidanza (ex art 7
l.194/78)
Cassazione:
• la censura della ricorrente viene rigettata
• viene invece confermata la decisione della
Corte d’Appello
↓
Anche in questo caso, infatti, per valutare la
maturità del feto, non bisogna avere riguardo
al momento in cui è stata rilevata la
malformazione, bensì al momento in cui
l’ecografia morfologica avrebbe dovuto essere
eseguita, in conformità al protocollo
4°MOTIVO
1) Danno
riconosciuto
2) Diritti del
padre
1) Danno riconosciuto
Appello:
 non viene accertata alcuna patologia a carico
della A.  ciò esclude il DANNO BIOLOGICO
 Viene riconosciuta una lesione al diritto alla
autodeterminazione della donna nella scelta
procreativa
↓
Si determina un “rovesciamento forzato
dell’agenda” , che parte della dottrina definisce
DANNO ESISTENZIALE
“Rovesciamento forzato dell’agenda”
Significa imporre al danneggiato di condurre
giorno per giorno, nelle occasioni più minute
come in quelle più importanti, una vita diversa
e peggiore di quella che avrebbe altrimenti
condotto
Ricorrente:
Gli unici danni che la A. può lamentare sono
quelli alla sua salute
↓
Dacché la corte d’Appello ha escluso il danno
biologico, non ci sono altri danni risarcibili
Cassazione:
Il danno risarcibile non può essere limitato al
danno alla salute
↓
Questo rileva solo per il perfezionamento
della fattispecie dell’esercizio del diritto di
interruzione di gravidanza, e non come
limitazione della responsabilità del sanitario
inadempiente.
Il danno risarcibile comprende il danno
economico che sia conseguenza immediata e
diretta dell’inadempimento contrattuale
(teoria della causalità adeguata)
↓
questo si valuta secondo i criteri generali (artt
1218, 1223, 1225, 1227)
2) Diritti del padre:
Appello
anch’egli è un soggetto protetto dal contratto,
e in quanto tale ha diritto al risarcimento dei
danni immediati e diretti che subisce a seguito
dell’inadempimento
Ricorrente
Dopo il concepimento, la sorte del feto non
rientra nella disponibilità dei genitori
↓
Solo qualora il diritto alla vita del feto entri in
conflitto col diritto alla salute della madre, è
lei a dover scegliere quale sacrificare
↓
Il padre non ha titolo per alcun tipo di
risarcimento
Cassazione
E’ vero che non esiste alcun diritto del padre
ad interrompere la gravidanza, ma subisce
comunque un danno
↓
L’inadempimento colpevole del sanitario che
ha impedito alla A. di esercitare il diritto di
interrompere la gravidanza influisce infatti
anche sulla possibilità per lui di diventare o
meno padre
5°MOTIVO
Appello:
 i genitori avevano richiesto un DANNO
PATRIMONIALE non per la differenza di spesa tra
il mantenimento di un figlio sano e uno affetto da
malformazione, bensì dell’intera spesa di
mantenimento cui si trovavano costretti per non
aver potuto interrompere la gravidanza
↓
la Corte individua la soglia di età
dell’indipendenza economica a 30 anni
 riconosce DANNO NON PATRIMONIALE ad
entrambi i genitori. Questo tipo di danno è
riconosciuto ogni volta che viene leso un
diritto alla persona non si esaurisce nel
DANNO MORALE SOGGETTIVO
↓
Nel caso di specie si tratta del DANNO DA
ROVESCIAMENTO FORZATO DELL’ AGENDA.
Questo viene quantificato usando le tabelle di
riferimento per il danno biologico
Ricorrente:
1. La liquidazione del danno concessa in Appello è
sproporzionata ed eccessiva
2. L’Appello riconosce il danno morale ai genitori,
ritenendo erroneamente che vi sia nesso causale tra il
comportamento dell’ospedale e il danno subito dai
genitori
3. Il danno esistenziale che l’Appello riconosce, è
configurabile in caso di perdita delle relazioni affettive.
Nel caso di specie, la nascita della figlia arricchisce la
famiglia di relazioni umane, non meno dignitose e
significative apportate dalla nascita di un figlio sano
Cassazione:
non si pronuncia sul punto, ritenendo che la
domanda per una diversa valutazione dei
danni sia inammissibile in sede di legittimità
Motivo proposto dai coniugi
I coniugi denunciano violazione o falsa
applicazione degli artt 1218, 1223, 2236, 2697
cc.
Appello:
esclude la responsabilità professionale del
professor Ar.
Ricorrenti:
tra A. e Ar c’era un rapporto professionale
privato, rispetto al quale Ar. si era reso
inadempiente  per tale motivo doveva
essere ritenuto responsabile
Cassazione:
non sussiste responsabilità in capo a Ar.
↓
Ar. Infatti ha prescritto l’ecografia con
ragionevole anticipo
↓
Se questa fosse stata eseguita
tempestivamente e interpretata con adeguata
perizia, non ci sarebbe stato alcun errore
diagnostico
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Danno da nascita indesiderata(1)