Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Corso di Diritto Privato Parte terza - Situazioni giuridiche Rapporto obbligatorio Modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio (lineamenti generali: delegazione, espromissione) Prof. Daniela Valentino 267-267 Modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio Lineamenti generali Le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio riguardano i mutamenti della titolarità delle situazioni fra le quali si instaura il rapporto medesimo. Si distingue fra: • Modificazioni soggettive dal lato debitorio: - delegazione - espromissione - accollo • Modificazioni soggettive dal lato creditorio: - cessione del credito - surrogazione per pagamento 262 DELEGAZIONE Nozione: il debitore (delegante) ordina ad un terzo (delegato) di assumere o di estinguere il debito nei confronti del creditore (delegatario). Si qualifica rapporto di provvista quello intercorrente tra delegante e delegato; si qualifica rapporto di valuta quella intercorrente tra delegante e delegatario. Si distingue tra: • Delegazione di debito: il delegante affida al delegato l’incarico di assumere il debito nei confronti del delegatario. • Delegazione di pagamento: il delegante invita il delegato a pagare immediatamente il debito. 263 DELEGAZIONE Cumulativa Liberatoria Il delegato assumendo il debito diventa condebitore solidale del delegatario (beneficium ordinis) Il creditore libera il debitore originario ed unico obbligato rimane il delegato EFFETTI: Effetto privativo Sostituzione del nuovo debitore nel rapporto originario. Il delegato può opporre al creditore le stesse eccezioni che il delegante avrebbe potuto opporre al creditore Effetto novativo Costituzione di un nuovo rapporto che prende il posto del precedente che si estingue. Impossibilità di opporre le eccezioni che il debitore liberato avrebbe potuto opporre al creditore. 264 DELEGAZIONE Tipologia Titolata Pura (riferimento al rapporto sottostante) [Prescinde dal rapporto sottostante (di provvista o di valuta)] ECCEZIONI: Se si fa riferimento al rapporto di provvista il delegato può opporre al delegatario le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante. Invece, se si fa riferimento al rapporto di valuta il delegato può opporre al delegatario le stesse eccezioni che il delegante avrebbe potuto opporre al delegatario Nella delegazione pura il delegato può opporre al delegatario solo le eccezioni che riguardano il suo rapporto con costui. 265 ESPROMISSIONE (artt. 1272 e 1275-1276 c.c.) (contratto tra creditore e terzo) • Nozione: Un terzo (espromittente) estraneo al rapporto obbligatorio assume spontaneamente nei confronti del creditore (espromissario) l’obbligazione del debitore (espromesso). Rapporto di provvista Espromittente (terzo) / espromissario (creditore) Rapporto di valuta Espromissario (creditore) / espromesso (debitore) L’espromissione si distingue • dall’adempimento del terzo: l’espromittente promettendo di pagare non estingue l’obbligazione originaria. •dalla delegazione: l’espromittente assume l’obbligazione in assenza di un ordine. L’espromissione è astratta rispetto al rapporto di provvista ed è titolata rispetto al rapporto di valuta. 266 ESPROMISSIONE (contratto tra creditore e terzo) Eccezioni (art. 1272, commi 2 e 3, c.c.): • L’espromittente non può opporre al creditore le eccezioni concernenti il suo rapporto con il debitore originario; • l’espromittente può opporre quelle che il debitore avrebbe potuto opporre al creditore (rapporto di valuta) tranne quelle personali, di compensazione e quelle derivanti da rapporti successivi all’espromissione. Espromissione cumulativa Il terzo è obbligato unitamente al debitore originario Espromissione liberatoria Con il consenso del creditore il debitore è liberato e rimane obbligato solo il terzo. 267