Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Economia
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Corso di Diritto Privato
Parte terza - Situazioni giuridiche
Rapporto obbligatorio
Modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio
(lineamenti generali: delegazione, espromissione)
Prof. Daniela Valentino
267-267
Modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio
Lineamenti generali
Le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio riguardano i
mutamenti della titolarità delle situazioni fra le quali si instaura il rapporto
medesimo.
Si distingue fra:
• Modificazioni soggettive
dal lato debitorio:
- delegazione
- espromissione
- accollo
• Modificazioni soggettive dal
lato creditorio:
- cessione del credito
- surrogazione per pagamento
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DELEGAZIONE
Nozione: il debitore (delegante) ordina ad un terzo (delegato) di
assumere o di estinguere il debito nei confronti del creditore
(delegatario).
Si qualifica rapporto di provvista quello intercorrente tra delegante e
delegato; si qualifica rapporto di valuta quella intercorrente tra
delegante e delegatario.
Si distingue tra:
• Delegazione di debito: il delegante affida al delegato l’incarico di
assumere il debito nei confronti del delegatario.
• Delegazione di pagamento: il delegante invita il delegato a
pagare immediatamente il debito.
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DELEGAZIONE
Cumulativa
Liberatoria
Il delegato assumendo il debito
diventa condebitore solidale del
delegatario
(beneficium ordinis)
Il creditore libera il debitore
originario ed unico obbligato
rimane il delegato
EFFETTI:
Effetto privativo
Sostituzione del nuovo debitore
nel rapporto originario. Il
delegato può opporre al
creditore le stesse eccezioni che
il delegante avrebbe potuto
opporre al creditore
Effetto novativo
Costituzione di un nuovo
rapporto che prende il
posto del precedente che si
estingue. Impossibilità di
opporre le eccezioni che il
debitore liberato avrebbe
potuto opporre al creditore.
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DELEGAZIONE
Tipologia
Titolata
Pura
(riferimento al rapporto sottostante)
[Prescinde dal
rapporto sottostante
(di provvista o di valuta)]
ECCEZIONI:
Se si fa riferimento al rapporto di
provvista il delegato può opporre al
delegatario le stesse eccezioni che
avrebbe potuto opporre al delegante.
Invece, se si fa riferimento al rapporto
di valuta il delegato può opporre al
delegatario le stesse eccezioni che il
delegante avrebbe potuto opporre al
delegatario
Nella delegazione pura
il delegato può opporre
al delegatario solo le
eccezioni che
riguardano il suo
rapporto con costui.
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ESPROMISSIONE (artt. 1272 e 1275-1276 c.c.)
(contratto tra creditore e terzo)
• Nozione: Un terzo (espromittente) estraneo al rapporto obbligatorio
assume spontaneamente nei confronti del creditore (espromissario)
l’obbligazione del debitore (espromesso).
Rapporto di provvista Espromittente (terzo) / espromissario (creditore)
Rapporto di valuta
Espromissario (creditore) / espromesso (debitore)
L’espromissione si distingue
• dall’adempimento del terzo: l’espromittente promettendo di pagare non
estingue l’obbligazione originaria.
•dalla delegazione: l’espromittente assume l’obbligazione in assenza di un
ordine. L’espromissione è astratta rispetto al rapporto di provvista ed è
titolata rispetto al rapporto di valuta.
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ESPROMISSIONE
(contratto tra creditore e terzo)
Eccezioni (art. 1272, commi 2 e 3, c.c.):
• L’espromittente non può opporre al creditore le eccezioni concernenti il
suo rapporto con il debitore originario;
• l’espromittente può opporre quelle che il debitore avrebbe potuto
opporre al creditore (rapporto di valuta) tranne quelle personali, di
compensazione e quelle derivanti da rapporti successivi all’espromissione.
Espromissione cumulativa
Il terzo è obbligato unitamente al debitore originario
Espromissione liberatoria
Con il consenso del creditore il debitore è liberato e rimane obbligato
solo il terzo.
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