RIFLESSIONI IN TEMA DI LITE TEMERARIA: RAPPORTO TRA ART. 96 C.P.C. E 2043 C.C., PRESUPPOSTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI DI SUSSISTENZA, DANNO RISARCIBILE, COMPETENZA di Corinna Papetti 14 giugno 2006 Con la sentenza annotata il Consiglio di Stato torna sulla problematica, ampiamente dibattuta nelle aule giudiziarie, dei presupposti di applicabilità, oggettivi e soggettivi, della c.d. lite temeraria, o responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c. La decisione del Supremo Consesso amministrativo, che rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 comma 2o c.p.c. per carenza di prova dell’elemento psicologico, offre lo spunto per una riflessione sulle questioni teorico-applicative di maggiore rilevanza nella materia1. L’argomento che si intende, in primis, approfondire, concerne la natura dell’illecito previsto dall’art. 96 c.p.c., comma primo e secondo, con precipuo riferimento ai rapporti tra la disposizione appena citata e quella di cui all’art. 2043 c.c. Il nodo problematico investe l’esclusività dell’art. 96 c.p.c. nella disciplina di quel particolare illecito avente ad oggetto non un “qualunque fatto”, bensì un comportamento 1 Si ricorda, peraltro, come la norma suddetta abbia registrato un andamento singolare: sovente invocata dalla parte vittoriosa, raramente il risarcimento è stato concesso dai giudici, che hanno nella maggior parte dei casi respinto le domande di risarcimento per responsabilità aggravata. Molteplici ordini di motivi sono stati, più o meno criticamente, individuati alla base di tale diffuso orientamento; anzitutto una sorta di propensione all’equilibrio in punto di “sanzioni complessive” scaturenti dal processo, laddove appare sufficiente la condanna al pagamento delle spese. Inoltre, dato che emergerà dal prosieguo della trattazione, la difficoltà di raggiungere la prova dell’elemento psicologico necessario perché possa dirsi integrata la responsabilità aggravata contribuisce sicuramente alla sua scarsa applicazione. Infine, difficoltà di prova investono anche l’elemento del pregiudizio, di un pregiudizio non coperto dalla condanna alle spese processuali. Si veda, sul punto, R. BORDON, Non essere convenuti a sproposito è un valore tutelato dalla Costituzione, in D&G: diritto e giustizia, 2005, fasc. 13, 39. federalismi.it n.12/2006 particolarmente qualificato, ossia un’attività processuale, colorata, nell’ipotesi di cui al primo comma, da mala fede o colpa grave, in quelle di cui al secondo, da mancanza della “normale prudenza”. E’ stato affermato, tanto in dottrina2 quanto in giurisprudenza3, sussistere un rapporto di specialità tra le due norme, ed è stato altresì precisato che l’interesse protetto dall’art. 96 c.p.c., nonostante la lesione avvenga nell’ambito del processo, con tutte le conseguenze in tema di competenza e di inammissibilità della condanna generica4, mantiene comunque la propria natura sostanziale, al pari di qualsiasi altro diritto, reale o personale, suscettibile di essere inciso dall’altrui condotta antigiuridica altrui, foriera di danno. In particolare, tale interesse è stato identificato in quello a non subire turbative processuali5. A sua volta, la lesione di tale interesse può dare luogo a molteplici categorie di effetti dannosi, che trascendono il contesto strettamente processuale nel quale l’offesa matura, per intaccare, viceversa, la sfera giuridica di controparte sotto i più vari profili6. Giova, preliminarmente, osservare come nessun contrasto possa ravvisarsi tra una norma quale l’art. 96 c.p.c. ed il diritto di difesa in giudizio, consacrato nell’art. 24 Cost. La fattispecie de qua, infatti, ben può qualificarsi come ipotesi di abuso del diritto. Non intacca, pertanto, la coerenza del sistema, né vale, in virtù del principio di necessaria armonia dell’ordinamento, a scriminare la parte, il rilievo che il soggetto abbia posto in essere il comportamento lesivo nell’esercizio del proprio diritto di azione in giudizio, se questo avviene per uno scopo diverso da quello per il quale l’ordinamento lo attribuisce, oppure in maniera difforme rispetto alle forme ed alle modalità previste dalla legge. In questo caso, 2 Ex multis, E. GRASSO, Della responsabilità delle parti, in Commentario del codice di procedura civile, diretto da E.ALLORIO, Torino 1976, sub art. 96, 1030 ss., S. LA CHINA, Diritto processuale civile, le disposizioni generali, Milano 1991, S. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, I, Milano 1959, 323, S. MERZ, Manuale pratico della liquidazione del danno, Padova, 2001, 452 ss. 3 Ex plurimis, Cass., 18 gennaio 1983, n. 477, in Giust. civ., 1983, I, 1493, Cass., 1 febbraio 1993, n. 1212, in Foro it., 1993, I, 2547, Cass., sez. I, 19 maggio 1999, n. 4841, Rep. Foro it., 2001, Spese giudiziali civili, [6400], n. 56. Definitivamente superato è il risalente orientamento della Cassazione in base al quale si distinguevano le procedure “ingiuste”, ossia caratterizzate da un’azione o resistenza infondata, e procedure “illegittime”, in quanto irrituali, condotte senza il rispetto dei termini e delle forme previste dalla legge; solo le prime sarebbero state soggette all’applicazione dell’art. 96 c.p.c., mentre alle seconde si sarebbe applicato l’art. 2043 c.c., con le note conseguenza in tema di abbassamento della soglia della colpa. Si veda, in proposito, Cass., 6 febbraio 1984, n. 874, in Foro it., 1984, 1892. Allo stato dell’arte, dunque, tanto le procedure ingiuste quanto quelle illegittime sono considerate oggetto della previsione dell’art. 96, senza che residui terreno di applicabilità dell’art. 2043 in materia. 4 Su cui vedi infra, pag. 7. 5 C.M. BIANCA, Diritto civile, Milano 1990, vol. 5, 768 ss. 6 Sulle tipologie, in astratto ed in concreto, di danno risarcibile, si veda infra, 6-7. www.federalismi.it 2 infatti, l’esercizio del diritto cessa lato sensu di essere tale, e non può in alcun modo ostare all’ingresso di una responsabilità in capo al danneggiante. Per quanto concerne il sopra introdotto problema dell’esclusività o meno della disciplina di cui all’art. 96 c.p.c. in punto di illeciti processuali – commessi cioè nel corso del processo ed all’interno di esso – la portata applicativa della questione, a prima vista meramente teorica, è facilmente individuabile laddove si focalizzi l’attenzione, in primis, sulla disciplina da collegare agli illeciti ex art. 96 c.p.c., per quanto da questa non espressamente previsto; in secondo luogo sulla “sorte” delle condotte processuali dannose che rimangono al di fuori del campo di applicabilità della norma in questione7. E’possibile, in questo caso, agire comunque ex art. 2043 oppure l’esclusione dal campo di operatività dell’art. 96 inibisce qualsivoglia pretesa risarcitoria? Quanto alla prima questione si ritiene applicabile, per quanto non espressamente previsto dalla norma speciale, la disciplina generale posta dal codice civile in tema di responsabilità, in tema di nesso causale, di stato di necessità, incapacità di intendere e di volere, di responsabilità del preponente e di risarcimento del danno8. Non sarà, viceversa, applicabile la presunzione di solidarietà prevista dall’art. 1294 c.c., in quanto espressamente derogata dall’art. 97 c.p.c. Per quanto, invece, concerne, la seconda questione, ossia quella dei presupposti della responsabilità, appare preferibile considerare esaustiva la disciplina contenuta nel codice di procedura civile. La lex specialis di cui all’art. 96, infatti, sottrae dall’ambito di applicabilità della norma generale, quanto meno per gli aspetti espressamente disciplinati, gli illeciti processuali, così esaurendo le attività in tale ambito rilevanti a fini risarcitori e fissando delle condizioni ben precise per il sorgere dell’obbligazione risarcitoria9. Le condotte che pongono il problema in esame sono principalmente quei comportamenti processuali non accompagnati dalla soccombenza, che, in quanto tali non possono dare ingresso alla previsione di cui all’art. 96. 7 Ad esempio, per difetto di soccombenza. In tal caso, infatti, al soggetto viene in soccorso soltanto l’art. 88 c.p.c., che sanziona la violazione dei valori della lealtà e probità nel processo; la norma, tuttavia, non prevede il risarcimento del danno, bensì la semplice rifusione delle spese. Per la relazione tra art. 96 ed art. 88 c.p.c. si veda subito infra. 8 C.M. BIANCA, Diritto civile, cit., 773. 9 Cfr. E. GRASSO, Della responsabilità delle parti, cit., 1032-1033 www.federalismi.it 3 Si osserva, in proposito, che laddove la legislazione processualistica ha voluto allargare la responsabilità anche alle ipotesi di mancanza della soccombenza lo ha fatto con l’espressa previsione di cui all’art. 92 co. 1; secondo tale norma, infatti, colui che con la propria condotta contraria ai valori della lealtà e probità abbia causato delle spese alla controparte è tenuto a rifonderle. Appare opportuno, in merito, effettuare due precisazioni. La prima riguarda l’oggetto di tale rifusione, ossia le mere spese, piuttosto che i danni che dal giudizio siano potuti derivare come conseguenza immediata e diretta e che saranno analizzati nel prosieguo della trattazione. La seconda investe il dibattito sul rapporto tra l’art. 96 e l’88 del codice di procedura civile. Se chiara è, infatti l’affinità teorica delle due disposizioni, nonché lo spirito che le accomuna, più difficile definire, nel concreto come si atteggi la relazione tra di esse intercorrente. Da un lato si sostiene che la responsabilità aggravata di cui all’art. 96 altro non sia se non un’ipotesi normativamente specificata di responsabilità ex art. 88 c.p.c., perché concretizzerebbe un caso di condotta sleale perpetrata dalla parte10. Altra corrente dottrinaria, viceversa, sottolinea la disomogeneità delle fattispecie, dal momento che mentre l’art. 88 concerne il quomodo dell’agire della parte nel processo, l’art. 96, sanzionando la parte soccombente che risulti aver agito o resistito con mala fede o colpa grave, attiene invece precipuamente all’an dell’attività processuale stessa, intesa nella sua «globalità e sinteticità», che in quanto tale si pone in chiara distonia rispetto agli scopi in virtù dei quali l’ordinamento attribuisce, in primis con l’art. 24 Cost., il diritto di azione11. Appare opportuno, a questo punto della trattazione, entrare nel vivo del problema affrontato dalla sentenza in commento, ossia quello dell’individuazione e della prova dei presupposti della responsabilità aggravata, in relazione, rispettivamente al primo ed al secondo comma dell’art. 96 c.p.c. La prima disposizione contiene una norma di carattere generale, mente la seconda concerne esclusivamente le fattispecie tassativamente elencate, rispetto alle quali il legislatore ha ritenuto giustificata una più rigorosa disciplina, in ragione della natura dei provvedimenti o 10 S. LA CHINA, Diritto processuale civile, cit., 502 – 503. C. MANDRIOLI, Delle parti e dei difensori, in Commentario cit., 963 – 964. Nello stesso senso, Giud. di pace Torino, 25 marzo 1997, in Giudice di pace, 1997, 288. 11 www.federalismi.it 4 dell’attività eseguita, particolarmente penetranti ed invasivi nei confronti della sfera giuridica di controparte. Presupposto oggettivo di entrambe le fattispecie è la soccombenza della parte tenuta al risarcimento12; questa, si precisa, può essere apprezzata soltanto in riferimento alla sentenza definitiva e può identificarsi anche in una pronuncia che non investe precipuamente il merito della controversia, ma si risolve in una decisione su una pregiudiziale processuale o preliminare di merito13. Si afferma peraltro, in giurisprudenza che, benché la soccombenza debba essere totale, non muta l’esito del giudizio il rilievo che la parte vittoriosa nel merito si sia vista rigettare un’eccezione processuale14. La soccombenza, poi, deve essere necessariamente colorata da uno stato soggettivo colpevole, diversamente graduato, come supra accennato, a seconda che l’illecito sia riferibile ad una azione o resistenza in giudizio, come genericamente previsto dal primo comma, oppure ad una di quelle attività indicate dal secondo comma dell’art. 96 c.p.c. Nel primo caso la responsabilità sarà integrata soltanto a condizione che il soggetto abbia agito con mala fede o con colpa grave, mentre nel secondo sarà, viceversa, sufficiente che la condotta non fosse conforme al canone della “normale prudenza”. Il termine mala fede viene prevalentemente interpretato nel significato di chiara consapevolezza della totale infondatezza della pretesa fatta valere15, nella quale è insito l’elemento volontaristico di utilizzare l’azione al di fuori dell’ambito in ragione del quale essa è dall’ordinamento attribuita. La coscienza dell’inconsistenza della propria domanda si presenta, chiaramente, come elemento dalla difficile afferrabilità in sede processuale, sicché in giurisprudenza si cerca di agganciarne la prova, talvolta, all’assoluto e radicale inadempimento dell’onere probatorio in punto di presupposti dell’azione16, talaltra, alla totale infondatezza e pretestuosità dei motivi dedotti, operando, invero, una sorta di sovrapposizione tra elemento oggettivo ed elemento soggettivo della fattispecie17. 12 Cass. sez. un., 30 settembre 1989, n. 3948, in Giust. civ., 1989, I, 2535. Si sottolinea, peraltro, come il requisito psicologico debba, in questo caso, sussistere anche con riferimento a tali elementi. Cfr. S. LA CHINA, Diritto processuale civile, cit., 501. 14 Cass. sez. III, 7 agosto 2002, n. 11917, in . 2002, Rep. Foro it., 2002, Spese giudiziali civili, [6400], n. 55. 15 Ex multis, Cass., 3 giugno 1983, n. 3799, in Foro it., 1984, I, 221; Cass. sez II, 8 gennaio 1992, n. 126, in Rep. Foro it., 1992, Spese giudiziali civili, [6400], n. 34 Cass. sez. lav., 16 febbraio 1998, n. 1619, in Rep. Foro it., 1998, Previdenza sociale, [5150], n. 734. 16 Si veda Pretura di Monza, 17 luglio 1996, Orient. Giur. lav., 1996, 758. 17 Trib. Rimini, 2 aprile 1998, in Rass. dir. farmaceutico, 1998, 1018. 13 www.federalismi.it 5 Per colpa grave s’intende, invece, la leggerezza nella valutazione di tale fondatezza, leggerezza così manifesta ed inescusabile da consentire la parificazione alla mala fede18. Si precisa, in giurisprudenza che tale elemento psicologico sussiste ogni qual volta la parte abbia omesso il doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire facilmente l’ingiustizia della propria domanda, ossia di un minimo di diligenza19. La colpa grave va, peraltro, valutata, tenendo conto del profilo soggettivo della parte: da ciascun soggetto non si potrà, infatti, che pretendere l’avvedutezza propria dell’homo eiusdem condicionis20. Come sopra accennato, laddove, viceversa, la condotta del soggetto sia sussumibile sotto le ipotesi previste dal secondo comma dell’art. 96 c.p.c., la soglia di giustificabilità dell’errore si eleva: la sanzione sarà operativa, infatti, sulla base di una più semplice colpa lieve, di accertamento senza dubbio meno complesso, ma in ogni caso tutt’altro che automatico rispetto alla statuizione di inesistenza del diritto sostanziale sottostante. Il Consiglio di Stato con la sentenza annotata è chiamato a pronunciarsi proprio su una di queste fattispecie, specificamente in tema di misure cautelari. Giova innanzitutto affrontare, a fini qualificatori, un problema esegetico che si pone, in questo ambito, per i procedimenti cautelari attivati senza la normale prudenza non in punto di valutazione dell’esistenza della propria pretesa principale, bensì dei presupposti della In altre ipotesi, sottoposte all’attenzione della Corte dei Conti, si è ritenuta in mala fede la parte che impugnasse un provvedimento in materia pensionistica facendo valere una pretesa già soddisfatta con il provvedimento stesso: si veda C. Conti, sez. giur. reg. Liguria, 21 novembre 1995, in Dir. ed economia, 1996, 459. 18 S. LA CHINA, Diritto processuale civile, cit., 502 - 503, Merz, Manuale pratico, cit., 459 ss. 19 Si veda Cass. sez. un., 3948/1989, cit., nonché, ex multis, Cass. sez. III, 6 giugno 2003, n. 9060, in Rep. Foro it., 2003 Spese giudiziali civili [6400], n. 71. Quest’ultima sentenza ha sottolineato l’insufficienza di una mera opinabilità della sussistenza del diritto in questione, condannando, peraltro, la parte a titolo di responsabilità aggravata, in virtù della ravvisabilità di grave negligenza, dovuta al già avvenuto intervento di tre decisioni giurisdizionali sul medesimo problema tra le stesse parti. Nel medesimo senso, C. Conti, sez. giur. reg. Umbria, 22 agosto 1996, n. 336, in Riv. Corte Conti 1996, fasc. 5, 185. E’ stata ritenuta, invece, insufficiente ad integrare l’elemento psicologico necessario ex art. 96 comma 1o la semplice esistenza di un orientamento giurisprudenziale pacifico. In questo senso, Cass. sez. lav. 16 febbraio 1998, n. 1619, in Rep. Foro it., 1998, Previdenza sociale [5150], n.734. 20 In proposito si veda Trib. Bologna, sez. II, 27 gennaio 2005, in D&G: diritto e giustizia, 2005, fasc. 13, 39 ss., con nota di R. BORDON, Non essere convenuti a sproposito è un valore tutelato dalla Costituzione. La controversia era stata originata dal decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato, contro il quale veniva proposta tanto l’opposizione quanto la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria. La sentenza, accogliendo la domanda, in punto di verifica della sussistenza della colpa grave, afferma che «Vista la qualità professionale della parte, non si può non ritenere che citare unitariamente i componenti di una famiglia senza distinguerne le singole posizioni – pur essendo l’attore ben consapevole (infatti l’ha poi ammesso in corso di causa) che queste posizioni quanto al rilascio della procura erano diverse – e senza avere alcuna prova da fornire sull’esistenza di un rapporto diverso e ulteriore rispetto a quello generato dalla procura, rientra nella fattispecie di colpa grave ai sensi dell’art. 96 c.p.c.» (Corsivo nostro). www.federalismi.it 6 cautela ad essa strumentale. Tale fattispecie rientra nel primo o nel secondo comma dell’art. 96 ? Secondo una prima corrente di pensiero, prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza, il dettato normativo individua come presupposto soggettivo di applicazione della responsabilità aggravata per mera colpa lieve l’inesistenza del diritto sostanziale di cui si chiede tutela, non anche l’insussitenza delle condizioni poste, in base alla normativa processuale, alla base della concessione della cautela (il problema, si presenta, chiaramente, per le ipotesi di assenza di periculum in mora21). Su posizioni opposte si colloca, invece, altro orientamento, più rigoroso nei confronti del litigante “temerario”, in base al quale con la locuzione “inesistenza del diritto” il legislatore ha voluto connotare quest’ultima di un’alea di genericità, sicché la parte sarà responsabile ex art. 96 co. 2o anche quando il diritto sottostante venga giudizialmente affermato, ma la misura cautelare sia stata chiesta ed ottenuta nonostante la chiara assenza di periculum22. Sembra da preferirsi, a parere di chi scrive, la prima soluzione, in base ad un’interpretazione necessariamente restrittiva della norma che pone a carico del soggetto una responsabilità più stringente. Data la natura tassativa dell’elencazione, che sottrae all’ambito di applicabilità del comma 1o determinate fattispecie, non può legittimarsi un’interpretazione estensiva o, più probabilmente, analogica, della “inesistenza del diritto fatto valere”, pena uno stravolgimento della ratio della norma, che vuole più severamente sanzionare casi di aggressione diretta della sfera patrimoniale del debitore non sorretti da qualsivoglia giustificazione su un piano sostanziale. 21 Cass., 3 giugno 1983, n. 3799, in Foro it., 1984, I, 221, Cass. 21 febbraio 1985, n. 1545, in Rep. Foro it., 1985, Spese giudiziali civili, [6400], n. 48, Cass., 20 dicembre 1985, n. 6525, in Rep. Foro it., 1985, Spese giudiziali civili, [6400], n. 46, Cass. 6 marzo 1989, n. 1219, in Rep. Foro it., 1985, Spese giudiziali civili, [6400], n. 56, Cass. 22 giugno 1990, n. 6349, in Rep. Foro it., 1990, Spese giudiziali civili, [6400], n. 49, Cass., sez. I, 15 settembre 2000, n. 12177, in Rep. Foro it., 2000, Spese giudiziali civili, [6400], n. 57, Cass. sez. III, 23 maggio 2003, n. 8171, in Rep. Foro it., 2003, Spese giudiziali civili, [6400], n. 69, che si pronuncia su una fattispecie avente ad oggetto l’iscrizione di ipoteca basata su un decreto ingiuntivo del quale era stata concessa la provvisoria esecuzione. In dottrina si veda E.GRASSO, Della responsabilità delle parti, cit., 1035 - 1036, P.PAJARDI, Elementi e limiti della responsabilità aggravata nel processo cautelare, in Giur. it., 1956, I, 1, 363. Sul punto si veda, altresì, M.P. GASPERINI, Domanda cautelare e responsablità aggravata ex art. 96 c.p.c., in Rivista di diritto processuale, 1996, 885 ss., in part. 889 ss. 22 Cass., 3 giugno 1983, n. 3799, in Foro it., 1984, I, 224, Cass. sez. II, 8 gennaio 1992, n. 126, in Rep. Foro it., 1992, Spese giudiziali civili, [6400], n. 34, Cass., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6354, in Rep. Foro it., 1996, Spese giudiziali civili, [6400], n. 10, che precisa come “l’accertamento dell’inadempienza della parte contro la quale è stata ottenuta la misura cautelare non valga di per sé ad esonerare dalla responsabilità derivante dall’averla imprudentemente richiesta” (corsivo nostro), Cass., sez. III, 29 ottobre 2001, n. 13400, in Rep. Foro it., 2001, Spese giudiziali civili, [6400], n. 40. www.federalismi.it 7 Il Consiglio di Stato con la decisione in chiosa, tuttavia, non affronta precipuamente tale questione, venendo in considerazione non l’assenza di periculum in mora, quanto piuttosto l’inesistenza del diritto sostanziale, fondata sulla rinuncia all’appello da parte dei ricorrenti in primo grado; il Supremo Consesso amministrativo focalizza la propria analisi, pertanto, sull’elemento soggettivo della colpa e sulla prova di questo. Il problema si appunta, in particolare, sul rischio che colpa lieve ex art. 96 comma 2o finisca col trasformarsi in automaticità del risarcimento, una volta riconosciuta l’inesistenza della situazione sostanziale azionata in giudizio. Tanto il Consiglio di Stato, quanto la Corte di Cassazione, hanno più volte asserito l’insussistenza di alcuna automaticità, evidenziando la necessità, in ogni caso, di prova o, quanto meno, di un principio di prova della colpa, da fornirsi da parte del danneggiato23. Tale principio costituisce, peraltro, un assunto basilare in tema di responsabilità aquiliana ex art. 2043, del quale l’art. 96 è, come sopra esposto, ritenuto species. Uno tra i principali elementi distintivi tra responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e responsabilità extracontrattuale è, infatti, l’onere della prova in punto di elemento soggettivo: mentre nell’ambito della prima è il debitore a dover dimostrare che il proprio inadempimento non è a lui imputabile, colui che agisca a titolo di responsabilità extracontrattuale deve necessariamente provare lo stato soggettivo di dolo o di colpa di controparte, salvo che il legislatore non abbia espressamente previsto una deroga a tale regime d’imputazione. Posto il principio della necessità della prova, gravante su colui che domanda il risarcimento, si pone, inevitabilmente, il problema della definizione dei connotati della normale prudenza in sede di ponderazione del bonum della propria pretesa. La giurisprudenza fa riferimento ad una “adeguata valutazione critica” tanto in punto di effettiva sussistenza del diritto fatto valere, quanto relativamente alla possibilità di questo di essere positivamente accertato in giudizio24. Tale adeguatezza andrà valutata secondo gli ordinari criteri applicati in tema di responsabilità extracontrattuale ai fini della valutazione dello stato soggettivo del danneggiante, quindi in riferimento alla c.d. “ordinaria diligenza”.25 23 Cons. Stato, sez. VI, 19 agosto 2002, n. 4210, in Cons. Stato, I, 1680. Cass., sez. III, 10 ottobre 1996, n. 8857, in Giust. civ.Mass., 1996, 1402. 25 Circostanza che viene sovente in considerazione come esimente dalla colpa, nell’ambito della giurisprudenza del Consiglio di Stato in relazione alla responsabilità della pubblica amministrazione è l’incertezza interpretativa ravvisabile in un determinato ambito. Così come tale incertezza, o scarsa chiarezza del dato normativo, viene in rilievo, per escludere l’insorgenza dell’obbligo risarcitorio in capo alla PA nell’ambito della responsabilità civile da attività provvedimentale illegittima, allo stesso modo è oggetto di attenzione in tema di responsabilità 24 www.federalismi.it 8 Ciò che interessa, in questa sede, sottolineare è la necessità di una puntuale verifica, sub specie di prova da fornirsi dall’assunto danneggiato, del difetto di “normale prudenza”, ribadito, altresì, dalla sentenza annotata; necessità volta ad escludere radicalmente qualsiasi automatismo tra rigetto della domanda e risarcimento dei danni per lite temeraria, con inevitabile compressione del diritto di azione e difesa, ex art. 24 Cost.26 Ulteriore aspetto rilevante, nell’argomento che si tratta, è quello attinente al danno risarcibile, con riferimento tanto al profilo definitorio, ossia alle tipologie di pregiudizio suscettibili di prodursi e meritevoli di essere risarcite, quanto a quello probatorio, ossia al soggetto sul quale grava il relativo onere. Quanto al primo punto, si rileva che l’ingiustificata attivazione o prosecuzione di un processo, può, di per sé, essere produttiva di un danno, ulteriore rispetto alle spese stricto sensu necessarie per la difesa tecnica in giudizio. Tale danno, potrà, a sua volta, assumere una connotazione patrimoniale oppure non patrimoniale. Appartenerrà al primo genus il pregiudizio conseguente ai comportamenti dei terzi influenzati dalla situazione di incertezza dl diritto in questione (es. calo delle vendite di determinati prodotti in caso di controversia per concorrenza sleale; mancata concessione di finanziamenti; mancato acquisto di beni della cui proprietà di controverte). Saranno invece, chiaramente, danni non patrimoniali i turbamenti ed i disagi derivanti dalla preoccupazione, dall’apprensione, generata dal processo, risarcita sub specie di danno esistenziale27. processuale ex art. 96 c.p.c. Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 agosto 2003, n. 4459, in Cons. Stato, I, 1682; Cons. Stato, 15 marzo 2004, n. 1327, in Cons. Stato, I, 594. Sul tema dell’elemento psicologico nella responsabilità civile della PA, per un’approfondita, nonché critica, analisi, cfr. M.A.SANDULLI, La responsabilità della pubblica amministrazione dal danno civile al danno civile al danno erariale. L’elemento soggettivo della responsabilità, relazione al convegno “La responsabilità della pubblica amministrazione: dal danno civile al danno civile al danno erariale”, Corte dei Conti, 28 settembre 2005, in www.federalismi.it. 26 Sottolinea tale aspetto, Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2003, n. 4459, cit., che ribadisce l’orientamento della Corte di Cassazione in base al quale “la semplice proposizione di tesi giuridiche, poi riconosciute errate o infondate in sede giudiziale, possa di per sé costituire font di responsabilità ex art. 96 c.p.c., perché una simile impostazione verrebbe a porsi in contrasto con il diritto di agire in giudizio costituzionalmente garantito dall’art. 24, 1ocomma, Cost.” Nello stesso senso, si veda, ex multis, Cass., sez. lav., 29 luglio 1994, n. 7101, in Rep. Foro it., Spese giudiziali civili [6400], n. 38. Evidenzia l’importanza dell’accertamento dell’elemento psicologico altresì Cons. Stato, sez. IV, 9 agosto 2005, n. 4231, in Cons. Stato, I, 1296, nonché TAR Milano, sez. II, 22 aprile 2005, n. 857, in www.giustiziaamministrativa.it. 27 Si veda, sul tema, Trib. Bologna. 27 gennaio 2005, cit., nonché Trib. Milano 14 maggio 2003, in Foro padano, 2003, in 424 ss., con nota di A. MARCHESI, Osservazioni in tema della veridicità e chiarezza del bilancio e della tutela dei diritti dei soci di minoranza. Il Tribunale di Milano afferma espressamente che «La parte che debba sostenere una lite va incontro ad una serie di disagi quali l’apprensione connessa all’incertezza del giudizio, la perdita di tempo e di denaro per la ricerca della documentazione probatoria difensiva e per la consultazione del www.federalismi.it 9 Per quanto attiene al profilo probatorio, si riscontra un’oscillazione da parte della giurisprudenza: alcune pronunce, in maniera più rigida, sottolineano la necessità della prova sia dell’an che del quantum del danno, o la risultanza di tali elementi dagli atti di causa, perché la sentenza possa disporne il risarcimento28. Altre decisioni, viceversa, facendo leva sul disposto di cui all’art. 96 co. 1o, secondo il quale il giudice “liquida anche d’ufficio” il danno, ritengono che il danneggiato non sia onerato della suddetta prova, dal momento che questo può ben essere desunto da nozioni di comune esperienza29. Si ritiene opportuno operare, a parere di chi scrive, un distinguo, in proposito, a seconda che oggetto del potere officioso del giudice sia la statuizione sull’an oppure la determinazione del quantum risarcibile: la prima deve necessariamente trovare, quanto meno, un principio di prova da parte di colui che si assume danneggiato, mentre la quantificazione del danno ben potrà essere operata d’ufficio dal giudice, avvalendosi altresì delle richiamate massime di comune di esperienza. Queste ultime, tuttavia, non possono rivestire una funzione suppletiva, rispetto alla prova della parte in punto di danno e di nesso causale, richiesta dal sistema della responsabilità aquiliana, all’interno del quale, come sopra esposto, la responsabilità processuale aggravata si iscrive30. Giova trattare brevemente il tema della competenza a decidere sulla domanda del risarcimento de quo. Si ritiene che l’art. 96 cpc stabilisca una competenza funzionale, come tale inderogabile, del giudice del merito della controversia a statuire altresì sulla condanna alle spese ed al risarcimento per responsabilità processuale aggravata. proprio legale, ecc…; ove tali aggravi siano, non quelli normali, frutto di una normale dialettica processuale, ma quelli particolarmente ampliati ed odiosi connessi d una subita aggressione con una lite del tutto temeraria, quale quella di specie, ben risulta fondata al richiesta di risarcimento ex art. 96 cpc» 28 Si vedano, ad esempio, Cass. sez. lav., 8 febbraio 1993, n. 117, in Rep. Foro it., 1993, Spese giudiziali civili [6400], n. 47, Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2003, n. 2066, in www.giustizia-amministrativa.it. 29 Ex plurimis, Cass., 19 gennaio 1991, n. 522, in Foro it., 1991, I, 693 ss., nonché, soprattutto Cass. sez. un. 1 luglio 1992, n. 8085, in Giur. it., 1993, I, 323. In giurisprudenza di merito, Trib. Milano 14 maggio 2003, cit. 30 Nel senso della necessità della prova dell’esistenza del danno, si veda M. ROSSETTI, Il danno da lite temeraria, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1995, 1 ss., spec. 8. L’autore, pag. 3, rileva altresì la possibilità di un concorso tra responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 cpc e responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., laddove, ad esempio, l’ingiustificato protarsi del processo abbia determinato un danno da ritardo nell’adempimento, con la conseguente insorgenza di un duplice obbligo risarcitorio. Cfr. Cass., 22 giugno 1963, n. 1675 (inedita). Qualora, peraltro, il danno subito da parte del creditore non consista in altro che nella perdita di potere d’acquisto della moneta, allora il danno non deriverà tanto dalla lite temeraria, quanto piuttosto dall’inadempimento di per sé e dovrà essere risarcito ex art. 1224 comma 2o c.c., anziché ex art. 96 c.p.c.: Cass., 16 gennaio 1989, n. 163, in Giust. civ., 1989, I, 857. www.federalismi.it 10 Si qualifica, conseguentemente, come inammissibile la domanda di condanna generica, con liquidazione del danno in separato giudizio31. Appare opportuno compiere una breve notazione sull’argomento. Se il principio della necessaria iscrizione della condanna ex art. 96 cpc nell’ambito del giudizio sulla controversia sottostante fosse caratterizzato da una fissità tale da non ammettere deroga alcuna, non potrebbe evitarsi una compressione del diritto al risarcimento de quo in capo al danneggiato, in tutte quelle ipotesi in cui, ad esempio, il danno consegua ad un provvedimento cautelare ottenuto ante causam e divenuto inefficace per mancata instaurazione del giudizio di merito. Non potendosi pretendere che il sequestrato instauri tale giudizio nell’inerzia del sequestrante deve necessariamente, pena un’interpretazione formalistica e pregiudizievole rispetto ai diritti sostanziali dei soggetti dell’ordinamento, ravvisarsi la possibilità di far valere la pretesa risarcitoria in separato giudizio32. 31 Cass., sez. I, 8 luglio 1992, n. 8336, in Rep. Foro it., 1992, Spese giudiziali civili, [6400], n. 31. Sul tema cfr. G. FONSI, La statuizione sulle spese e sui danni per lite temeraria nei procedimenti cautelari, in Vita notarile 1995, 1220 ss., in part. 1230 – 1231. 32 Cass., 11 febbraio 1988, n. 1473, in Rep. Foro it., 1988, Spese giudiziali civili, [6400], n. 34. www.federalismi.it 11