LO STATUTO DELL’ENTE SCUOLA EDILE DI TARANTO E’ ALLEGATO “A” DELL’ATTO COSTITUTIVO SOTTOSCRITTO IN DATA 30 NOVEMBRE 1995 DINANZI AL DR. PROC. ANGELINA LATORRACA, NOTAIO IN LIZZANO (TARANTO). SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN DATA 21 DICEMBRE 1998 SEMPRE DINANZI AL NOTAIO DR. PROC. ANGELINA LATORRACA ED ALLEGATO AL VERBALE SEMPRE COME ALLEGATO “A”. Art. 1 - Costituzione Ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituito l’ENTE SCUOLA EDILE per l‘Industria Edilizia ed affini della Provincia di Taranto. L’Ente non ha scopo di lucro. L’Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati fra A.N.C.E. Intersind e le Federazioni nazionali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) nonché l’Associazione Industriali Sezione Costruttori Edili e la FENEAL – UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL della provincia di Taranto. Art. 2 - Partecipazione al sistema formativo edile L’Ente fa parte del sistema formativo nazionale paritetico di categoria coordinato dai Formedil nazionale e dalle sue articolazioni regionali, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all’art. 1 del presente statuto. Art. 3 - Scopi statutari L’Ente ha per fini istituzionali la promozione, l’organizzazione, l’attuazione, nel proprio ambito territoriale di: iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione continua; qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro con particolare attenzione a tutti gli aspetti relativi all’infortunistica e all’igiene del lavoro secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626. In particolare le attività di formazione saranno rivolte a: a) giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari; b) giovani neo diplomati e neo laureati; c) giovani titolari di contratti di apprendistato (istruzioni complementare) o formazionelavoro (formazione teorica); d) personale (operai impiegati tecnici e quadri) dipendente da imprese; e) manodopera femminile per facilitarne l’inserimento nel settore; f) lavoratori in mobilità. L’Ente in collaborazioni e coordinamento con i Comitati territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro organizza ed attua attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza. In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale stipulata dalle Associazioni nazionali cui aderiscono quelle territoriali di cui all’art. 1 nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Associazioni territoriali medesime, tale formazione si rivolge a: a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore; b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato o di formazione lavoro; c) tecnici, capisquadra, capicantieri e preposti; d) lavoratori occupati; e) tecnici dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro; f) coordinatori in materia di sicurezza e salute e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Laddove l’Ente, per accertate obietti e difficoltà, non possa organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati sotto il controllo dell’ente medesimo ad altro Ente Scuola di cui a contratto collettivo nazionale di settore o ad altri organismi appropriati. L’Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione e provvedere alla pubblicazione di bollettini informativi e di testi specializzati utili al raggiungimento dei suoi scopi, nonchè prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualità; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse. L’Attività dell’Ente viene svolta in conformità con gli orientamenti del Formedil nazionale e delle sue articolazioni regionali. Art. 4 - Sede e durata L’Ente ha sede in Taranto in Via Sorcinelli n.21. La durata dell’Ente è indeterminata nel tempo Art. 5 - Rappresentanza legale La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Art. 6 - Entrate Le entrate dell’Ente sono costituite da: a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all’art. 1 e nell’ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Taranto ad esse aderenti; b) interessi attivi sui predetti contributi; c) dalle sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a); d) somme rimosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione dell’Ente; e) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali. Art. 7 - Patrimonio sociale Il patrimonio dell’Ente è costituito: a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà dell’Ente; b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti; c) dalle 5 che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell’Ente. Art. 8 - Consiglio di amministrazione a) Composizione L’Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto di n. 12 membri nominati rispettivamente: n. 6 dall’Associazione Industriali Sezione Costruttori edili della provincia di Taranto; . n. 6 dalle Organizzazioni dei lavoratori edili ed affini della provincia di Taranto di cui all’art. 1. In ogni caso di necessità i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dalle Associazioni nazionali rispettive. Uno fra i membri nominati dall’Associazione territoriale dei datori di lavoro aderente all’Ance assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell’Associazione territoriale medesima. Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente. b) Durata dell’incarico. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati E’ però, data facoltà alle Associazioni sindacali designati di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio. In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipino alle sedute. I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito. c) Gratuità delle cariche Tutte cariche sono gratuite, salvo la facoltà del Consiglio di Amministrazione di deliberare il gettone di presenza ai propri membri ed un emolumento al Presidente ed al Vice Presidente a titolo di rimborso forfettario delle spese. d) Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio provvede all’amministrazione ed alla gestione dell’Ente compiendo tutti gli atti necessari allo scopo. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di: d1) amministrare il contributo per la formazione professionale della Provincia di Taranto ed il patrimonio dell’Ente; d2) provvedere alla compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e dei piani previsionali delle entrate e delle uscite dell’Ente; d3) curare e promuovere l’impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell’Ente per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente Statuto; d4) curare ogni altro adempimento posto a carico dell’Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all’ art. 1; d5) accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d’ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere o compromettere in arbitri o amichevoli compositori, muovere o sostenere liti recederne; appellare ed accettare i giuramenti nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili; d6) promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell’Ente; d7) stabilire su proposta del Comitato di Presidenza l’organigramma e l’organico del personale; assumere e licenziare il personale dell’Ente; d8) approvare, su proposta del Comitato di Presidenza il piano generale dell’attività dell’Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative da svolgere con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie dell’esercizio; sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e successivamente trasmesso al Formedil nazionale e regionale e alle parti sociali nazionali di cui all’art. 1; d9) compiere, infine, tutti gli atti e assumere le iniziative che valgono a raggiungere i fini istituzionali e) Convocazioni Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al bimestre e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente e dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all’ordine del giorno. In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa di norma il Direttore. f) Deliberazioni Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Ciascun membro ha diritto a un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Delle adunanze viene redatto verbale da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e Vice Presidente. Art. 9 - Presidente Il presidente dura in carica un triennio, salvo quanto disposto dall’art 8, lett. b). Spetta al Presidente di: a) rappresentare l’Ente di fronte ai terzi e stare in giudizio. Il Presidente ha la firma sociale; b) sovrairitendere all’applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiederne le adunanze. Il Presidente può delegare per iscritto le funzioni in parte, o integralmente in caso d’impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dall’Associazione dei costruttori edili. Art. 10 - Vicepresidente Il Vicepresidente dura in carica un triennio, salvo quanto previsto dall’art. 8, lett. b). Spetta al Vicepresidente di coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni. Il Vicepresidente può delegare per iscritto le sue funzioni in parte, o integralmente in caso d’impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dalle Organizzazioni dei lavoratori. Art. 11 - Comitato di Presidenza Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vicepresidente. Spetta al Comitato di Presidenza di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e di svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto. Art. 12 - Collegio dei Sindaci Revisori a) Composizione Il Collegio dei Sindaci Revisori e composto di tre membri effettivi designati rispettivamente: uno dall’Associazione Industriali Sezione Costruttori edili, uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in accordo tra loro ed il terzo che presiede il collegio di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territorIali di cui all’articolo 1. I membri del Collegio Sindacale designati dalle Organizzazioni territoriali competenti devono essere scelti tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri collegiati o nell’istituendo Albo dei revisori contabili oppure nell’Albo dei dottori commercialisti. Le Organizzazioni Provinciali di categoria designano inoltre due Sindaci supplementi (uno di parte industriale e uno di parte dei lavoratori). Il Presidente del Collegio deve essere scritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei conti o nell’istituendo Albo dei revisori contabili. In mancanza dell’accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale. b) Compensi Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo. c) Durata I Sindaci sia effettivi che supplenti, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. d) Attribuzioni I Sindaci Revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili. Essi devono riferire subito dopo il Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro mansioni. Il Collegio dei Sindaci Revisori esamina i bilanci consuntivi dell’Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili. Esso si riunisce ordinariamente una volta al semestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura. I Sindaci Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo. Art 13 - Direttore Il Direttore all’infuori del Consiglio di Amministrazione è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità. Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vice Presidente è responsabile del funzionamento dell’Ente svolgendo inoltre i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di Presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione; in particolare: a) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza, il piano generale dell’attività dell’Ente; b) cura l’attuazione del piano generale dell’attività dell’Ente approvato dal Consiglio di Amministrazione; c) adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al Consiglio di Amministrazione; d) cura sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale; e) attiva sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza relazioni con Enti pubblici e privati, con il Formedil nazionale e i Formedil regionali. Le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Direttore sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Art. 14 - Personale dell’Ente L’Assunzione del personale dell’Ente è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità. Al personale dell’Ente Scuola deve essere assicurato un trattamento conforme alle normative di legge, tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile. Il trattamento economico e normativo del personale dell’Ente è stabilito dal Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, nell’ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Art. 15 - Amministrazione L’Amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinerza dell’Ente spettano al Consiglio di Amministrazione. I singoli atti amministrativi dell’Ente concernenti l’erogazione delle spese, l’incasso dei contributi il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal presidente e dal Vicepresidente. Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione. Art. 16 - Esercizi e Bilanci L’esercizio finanziario dell’Ente Scuola ha decorrenza dal 1° ottobre di ciascun anno e termina al 30 settembre dell’anno successivo. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, in conformità alle norme contrattuali da approvarsi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l’esercizio successivo. Nella compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite del bilancio consuntivo e del bilancio proventivo deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione, è di competenza delle Associazioni nazionali di cui all’art. 1. Sia il bilancia consuntivo che il piano previsionale delle entrate e delle uscite, approvati secondo lo schema unico adottato dalle parti nazionali e accompagnati dalla relazione del Presidente e da quella del Collegio dei Sindaci Revisori, devono essere trasmessi entro un mese dalla loro approvazione per le verifiche di conformità e le valutazioni di merito alle Organizzazioni territoriali di cui all’art. 8, nonché al Formedil nazionale e al Forrnedil regionale. Nel periodo intercorrente tre il 1° ottobre di ogni anno e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all’esercizio in corso, Si provvede alla gestione economico-finanziaria dell’ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l’esercizio precedente. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell‘Ente. Art 17 - Scioglimento La messa in liquidazione dell’Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art. 1 su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali, sentito il parere del Formedil. Nell’ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori. Trascorso un mese dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale. Le Organizzazioni predette determinano, all’atto della messa in liquidazione dell’Ente i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne rettificano l’operato. E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio risultante dalla liquidazione del e comunque al suo scioglimento per qualsiasi causa, ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662. Art. 18 - Modifiche dello Statuto Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art.1, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell’Ente e del Formedil nazionale.