STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS
SCUDO FISCALE 2009
Dr Roberto TAMBURELLI
Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino
An indipendent memeber of
STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS
• Fonti normative :
• Art. 13-bis D.L. 1 luglio 2009 n.78 (convertito nella legge 3 agosto
2009 n.102)
• D.L. 3 agosto 2009 n.103 ( convertito nella legge 3 ott 2009 n.141)
– Richiamo a disposizioni del vecchio scudo:
• D.L. del 25 settembre 2001 n.350 ( convertito dalle legge 23 nov
2001 n.249);
• D.L. 22 febbraio 2002 n. 12 ( convertito dalla legge 23 aprile 2002
n.73)
• Prassi :
– Circolari e Risoluzioni:
• 85/E , 99/E , 101/E del 2001
• 9/E , 57/E, 24/E, 134/E, 37/E, 54/E del 2002
• 13/E , 25/E, 50/E del 2003
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A.
B.
C.
D.
Soggetti ammessi
Condizioni generali
Attività rimpatriabili/regolarizzabili
Valore delle attività oggetto di scudo da
inserire nella dichiarazione riservata
E. Valore fiscale ai fini dei redditi successivi
F. Casi pratici
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A. Soggetti ammessi:
– Persone fisiche residenti
– Cittadini italiani residenti in paesi black-list
(Comma 2-bis Art. 2 TUIR )
– Gli enti non commerciali
– Società semplici e associazioni equiparate
– Le CFC ex Artt. 167 e 168 TUIR – ( Comma
7.bis Art. 13-bis )
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A. Soggetti ammessi:
– Persone fisiche residenti
•
•
•
Requisito della residenza deve sussistere nel
2009
Condizioni per la residenza: Art. 2 TUIR: maggior
parte del periodo d’imposta iscrizione
all’anagrafe, residenza e domicilio nel territorio
dello stato
Eredi : il de cuius deve avere compiuto la
violazione valutaria
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A. Soggetti ammessi:
– Cittadini italiani residenti in paesi black-list
(Comma 2-bis Art. 2 TUIR )
•
L’accesso deriva dal fatto che il comma 2-bis stabilisce la
presunzione relativa di residenza nel territorio dello stato
per coloro che risiedono in un paese black-list (in futuro
non-white list). Consegue che, se rinunciano a fornire le
prove contrarie della loro residenza estera, possono
beneficiare dello scudo. Quindi tali soggetti devono
manifestare all’intermediario il proprio status di residenti
italiani e rinunciare alla possibilità di fornire la prova
contraria
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A. Soggetti ammessi:
– Le CFC ex Artt. 167 e 168 TUIR – (Comma
7.bis Art. 13-bis)
•
•
•
In tale caso gli effetti vengono prodotti direttamente in capo
ai soggetti residenti detentori della CFC.
La circolare 43/E stabilisce che è da considerarsi una
ipotesi di interposizione in cui l’accesso allo scudo fiscale è
ammesso per il soggetto interposto ed i benefici si
manifestano in capo agli interponenti.
La CFC non può avere commesso violazioni valutarie
(essendo società e per di più estera ) e quindi il comma 7bis sembra apportare una deroga al principio generale.
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B. Condizioni generali:
–
Presupposto base: che questi soggetti abbiano
violato le disposizioni sul monitoraggio fiscale al 31
dicembre 2008. La circolare ha ribadito che la
semplice violazione dell’obbligo di dichiarare i
redditi esteri non è presupposto sufficiente per
l’adesione ( paragrafo 1 della circ. 43/E)
–
RW sez. II:
•
•
sempre attività finanziarie ( Circ 9/E 2001 – Risp. 1.11) ;
immobili dipende
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B. Condizioni generali:
–
Possesso delle attività all’estero 31 dicembre 2008 Non è
richiesto di allegare alla dichiarazione riservata alcuna
documentazione in merito e gli intermediari non la richiedono
a complemento, ma io ritengo opportuno conservare un E/C
della banca estera o una dichiarazione della stessa attestante
le somme giacenti al 31 dicembre 2008 onde potere in futuro
provare la sussistenza del requisito.
–
La qualità delle attività può essere cambiata dal 31/12 alla
data del rimpatrio;
–
Non avere avuto formale comunicazione di accessi,
richieste, ispezioni ecc. alla data di effettuazione delle
operazioni.
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B. Condizioni generali
–
Effettuazione dello scudo entro il 15 dicembre 2009:
•
L’operazione si perfeziona con il pagamento del 5% : rileva la
data di messa a disposizione dell’intermediario della somma
necessaria ( non quella di versamento dell’imposta all’ Erario)
•
Circolare ambigua: nel primo paragrafo stabilisce tassativamente
che “a questa data le attività devono essere prese in carico
dall’intermediario” ma poi con frase finale stabilisce che se le
operazioni a tale data non si sono ancora concluse per “cause
oggettive non dipendenti dalla volontà dell’interessato” gli effetti si
producono a condizione che le operazioni siano perfezionate
entro una data ragionevolmente ravvicinata.
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B. Condizioni generali:
–
Ritengo che la circostanza si abbia in tutti quei casi
in cui si possa fornire una prova oggettiva che il
ritardo è dovuto a motivi tecnici e non dalla
negligenza dell’interessato es.:
•
certificati esteri non prendibili in carico da intermediari
italiani che non sono rimborsabili prima della scadenza;
•
edge funds che hanno tempi di liquidazione lunghi
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B. Condizioni generali:
–
Rimangono però aperti dubbi su:
•
definizione di “data ragionevolmente ravvicinata” – alcuni
casi possono richiedere parecchi mesi;
•
casi marginali: Es. :
–
–
–
–
Volontà di effettuare il rimpatrio fisico delle attività,
impossibilità a trasferirle tutte entro il 15: posso avvalermi
della deroga o devo piuttosto sfruttare l’opportunità di scudare
con fiduciaria?
Devo perfezionare l’operazione di conferimento dell’immobile
per potere scudare le quote della società, operazione che si
perfezionerà in toto dopo il 15 dicembre?
Devo trasformare una anstalt in società anonima affinché la
fiduciaria possa prenderla in carico??
Non ricevo in tempo la perizia sui beni all’estero??
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C. Attività rimpatriabili/regolarizzabili:
–
Somme di denaro
•
•
•
•
•
•
•
•
–
–
–
Altre attività finanziarie:
azioni e strumenti finanziari assimilati quotati e non;
quote di società
titoli obbligazionari
certificati di massa;
quote partecipazione ad organismi di investimento collettivo del
risparmio;
polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria;
finanziamenti a soggetti esteri: quindi anche prestiti soci, prestiti
personali ecc.
Metalli preziosi;
Talune attività patrimoniali quali: opere d’arte, yachts.
Immobili (solo regolarizzazione a determinate condizioni)
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C. Attività rimpatriabili/regolarizzabili:
–
Limiti alla regolarizzazione :
Detenzione asset in:
–
paese della UE
–
paese spazio economico europeo che garantisce effettivo
scambio informazioni: Norvegia e Islanda;
–
paese Extra-UE che garantisce effettivo scambio
informazioni: Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone,
Messico, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Turchia
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D. Valore delle attività oggetto di scudo da
inserire nella dichiarazione riservata:
–
Tale valore costituisce il limite agli effetti dello scudo. Tale
limite va inteso nel senso di imponibile accertabile (Risposta
Molgora su Sole 24 Ore)
–
Libera scelta di valorizzazione da parte del contribuente.
–
Per le attività finanziarie:
–
–
–
Valore di acquisto
Valore corrente
Valore intermedio
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D. Valore delle attività oggetto di scudo da
inserire nella dichiarazione riservata:
–
Per le attività diverse:
–
–
–
Costo di acquisto documentato
Valore di perizia
Sul valore indicato in dichiarazione riservata si paga l’imposta
straordinaria
In un primo tempo la posizione di alcuni era che fosse necessario
fare in ogni caso la perizia, la circolare smentisce tale posizione e
chiarisce che essa non è necessaria se si dispone del costo di
acquisto documentato (che tra l’altro sarebbe stato il valore da
inserire nell’ RW dei vari anni in cui si è omesso).
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E. Valore fiscale ai fini dei redditi successivi:
•
Il testo letterale della norma è tassativo (confermato da
circ. 9/E 2002 Risp. 1.4 – circ. 43/E 2009 punto 12):
–
Se disponibile si deve utilizzare il valore di acquisto dell’ attività
rimpatriata risultante da apposita documentazione;
–
SOLTANTO in mancanza:
• valore fornito all’intermediario mediante un’apposita
dichiarazione sostitutiva – Non può superare il valore
normale ex Art. 9 TUIR;
• l’importo indicato in dichiarazione riservata
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E. Valore fiscale ai fini dei redditi successivi:
• Il valore fiscale serve per la determinazione futura dei:
–
–
redditi di capitale
redditi diversi
• Note pratiche:
1. Attenzione che quasi tutte le situazioni titoli rilasciate dalle banche estere
contengono la colonna di valori correnti e quella dei valori di carico : diventa
quindi difficile potere sostenere che non si conoscono i valori storici ed
affrancare le plusvalenze pagando il 5%;
2. Se lo scudo ha per oggetto società che tengono regolare contabilità costituite
all’origine dal soggetto che scuda, ( Es. Holding Lussemburghesi) si ha evidenza
del costo storico dalle voci del capitale sociale e dei finanziamenti soci. Non è
plausibile rivalutare il costo fiscale della partecipazione pagando il 5% sul valore
ad oggi della società ;
3. Idem per le società immobiliari che possiedono immobili da diversi tempi e che li
hanno iscritti a valori di acquisto molto bassi. Lo scudo non è certo l’occasione
per rivalutare il costo fiscale delle quote.
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F. Casi pratici:
•
Lo scudo per le CFC
–
La circolare non fornisce alcun chiarimento di
natura operativa su come potere procedere ad
effettuare lo scudo da parte di una CFC..
–
Poco chiara la circolare in relazione al presupposto
della violazione delle norme sul monitoraggio: la
CFC non è soggetto (in quanto non residente)
destinatario delle norme sul monitoraggio, quindi
come posso rispettare il requisito?
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F. Casi pratici:
•
Lo scudo per le CFC
–
Molte CFC, verificate, sono considerate fiscalmente
residenti in Italia ai sensi:
a) Bersani: soci Italiani, Amministratori Italiani, possesso di
partecipazioni di controllo in Italia (si pensi alla tipica
Holding estera che possiede Società Italiane)
b) Comma 3 Art. 73 TUIR: Effective place of management in
Italia
–
In questi casi le società estere diventano
fiscalmente residenti in Italia e quindi, a mio avviso,
soggettivamente escluse dal novero dei soggetti
che possono accedere allo scudo
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F. Casi pratici:
•
Lo scudo per le CFC
–
–
–
Non è per nulla pacifico il valore da indicare in dichiarazione
riservata nonché il valore fiscale delle attività: interpretando
con logica la disposizione si è indotti a valutare gli assets della
CFC con gli stessi criteri con cui si valutano per gli scudi delle
persone fisiche. Quindi costo o diverso valore (così Piazza su
Sole 24 Ore).
Se la CFC possiede solamente liquidità non vi sono grossi
problemi operativi.
Se la CFC ha un proprio bilancio sorgono problemi nuovi
rispetto ai criteri di valutazione degli assets di bilancio che
nessuna circolare ad oggi ha affrontato.
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F. Casi pratici:
•
Lo scudo per le CFC
–
–
In alcuni casi la disposizione si presta ad arbitraggi fiscali che mi paiono
trascendere la ratio della norma (che però, ad oggi, la dottrina sembra
considerare possibili):
Si pensi ad esempio ad una CFC con obblighi contabili (quindi non
considerabile in precedenza soggetto interposto) che ha in pancia riserve di
utili originate da una precedente cessione di una o più partecipazioni (Es.
Holding maltese o svizzera):
•
•
se scudo le quote della CFC (più l’eventuale finanziamento) non posso che utilizzare il
metodo del costo storico per determinare il valore fiscalmente riconosciuto: ho un
capitale sociale e non posso certo sostenere di non avere il costo storico. A quel
punto, il giorno in cui liquiderò la CFC la differenza fra il costo fiscale e il valore
ricevuto costituirà reddito di capitale (il 49,72% andrà in dichiarazione . Costo fiscale
probabile c/a 23% )
se scudo la CFC dovrei potere valutare gli assets scudati al valore attuale della
liquidità che essa ha in pancia e quindi con il 5% in caso di futura liquidazione non ci
sarà più alcun onere fiscale.
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F. Casi pratici:
•
Lo scudo per le CFC
–
Il comma 7-bis e la circolare citano genericamente gli Art. 167 ed
168 del TUIR. Il comma 8-bis dell’ Art. 167 TUIR introdotto con il dl
78/2009 amplia la portata della CFC anche a società comunitarie (si
pensi alle holding lussemburghesi, austriache, ungheresi e inglesi e
alle società irlandesi, bulgare, tunisine). Ora possono fare lo scudo
anche per esse?
–
Come coniugo questa fattispecie con la possibilità per le attività non
white-list di essere solo rimpatriate? Se la CFC rimane in vita deve
conferire in gestione a intermediario italiano i propri assets? E se
questi sono costituiti da crediti commerciali, da immobili, da
macchinari o da un mix di beni?
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F. Casi pratici:
•
Lo scudo per le CFC
–
Le CFC si prestano in alcuni casi a poter essere
scudate in tre modi:
1. Scudo sulla partecipazione e eventuale prestito soci
lasciando in vita la società e gestendo poi in futuro la
problematica della tassazione CFC;
2. Se è considerabile soggetto interposto si scudano gli
assets dalla stessa posseduti; la società viene sciolta.
3. Fa lo scudo la CFC stessa con beneficio in capo ai soci: la
società dovrebbe potere rimanere in vita o essere liquidata
e oggetto dello scudo sono i suoi assets.
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F. Casi pratici:
•
Lo scudo degli immobili
–
Per inquadrare in modo corretto il problema si deve partire
dall’esame delle modalità con cui sono tassati, in capo ad un
soggetto residente, i redditi derivanti dal possesso e dalla
cessione di immobili all’estero.
–
In molti casi l’immobile è intestato a società immobiliari (SCI
francesi, LLC americane, SCP o SCI monegasche ecc.): si è
in presenza di scudo da effettuare sulle quote/finanziamento
soci e non sul bene immobile.
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F. Casi pratici:
•
•
Lo scudo degli immobili
Possesso:
–
Le persone fisiche residenti sono tassati in Italia sulla universalità dei
redditi ovunque percepiti nel mondo ( world-wide principle). Quindi
anche il reddito degli immobili posseduti all’estero è soggetto a
tassazione in Italia.
–
Le convenzioni mod OCSE non derogano a questo principio. L’ Art. 6
del modello al comma 1 stabilisce che il reddito può essere tassato
nel paese della fonte. Mancando la parola soltanto, in base ai criteri
di interpretazione delle convenzioni, si ha quindi la possibilità
concorrente del paese della fonte e del paese di residenza di tassare
il reddito. Il paese di residenza dovrà riconoscere il credito d’imposta
per le imposte già assolte nel paese estero ( da noi ex Art. 165 TUIR)
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F. Casi pratici:
•
•
Lo scudo degli immobili
Possesso:
–
L’ art. 70 del TUIR stabilisce che: “ …2. I redditi dei terreni e dei
fabbricati situati all’estero concorrono alla formazione del reddito
complessivo nell’ammontare netto risultante dalla valutazione
effettuata nello stato estero per il corrispondente periodo d’imposta. I
redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato
estero concorrono a formare il reddito complessivo per l’ammontare
percepito nel periodo d’imposta, ridotto del 15 % a titolo di deduzione
forfetaria delle spese ” Quindi in dichiarazione si dovrà inserire la
base imponibile determinata, paese per paese, in base alle previsioni
della normativa locale o, in caso di locazione non tassata all’estero, il
canone percepito ridotto del 15%.
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F. Casi pratici:
•
•
Lo scudo degli immobili
Possesso:
–
Da questi principi deriva che nel caso di paesi che non
quantificano una base imponibile con metodi presuntivi (quale
il valore catastale nostro) per gli immobili non locati anche in
Italia il soggetto residente non subirà nessuna imposta.
–
Qualora invece l’immobile sia locato quasi tutti i paesi
assoggettano il canone (con vari meccanismi di deduzioni) a
tassazione (eccezione Monaco) e comunque opera la
previsione di cui all’ Art. 70 TUIR comma 2 ultimo paragrafo
che stabilisce la tassazione in italia dell’intero reddito estero
esentato con l’abbattimento forfetario del 15%.
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F. Casi pratici:
•
•
Lo scudo degli immobili
Possesso:
–
Da questi principi deriva l’interpretazione della circolare 9/E del 2002 che aveva stabilito
l’obbligo di indicare gli immobili nel modello RW solo se produttivi di reddito in Italia .
Circostanza che, in sostanza, si verificava:
•
•
Sempre nel caso di immobili locati;
Se il paese estero li tassava su un reddito figurativo nel caso di immobili non locati.
–
Ad esempio in Francia gli immobili annualmente sono soggetti solo alla taxe d’habitation
ed alla taxe fonciere che non hanno natura di imposte sui redditi ma bensì fondiarie. Ne
derivava, fino al 31 dicembre 2008, l’esenzione dalla compilazione dell’ RW.
–
Ricordo che dal 2009 la nuova interpretazione modificata dalla circolare 43/E ne impone
comunque l’indicazione.
29
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F. Casi pratici:
•
•
Lo scudo degli immobili
Possesso:
–
–
E’ pacificamente interpretato che non indicando il
bene nella sezione 2 dell’ RW non va compilata
nemmeno la sezione III relativa alla
movimentazione delle somme di denaro
esclusivamente relative ai beni indicati nella
sezione II. (Vedere risp. Punto 14 circ 54/E del
19giugno 2002 e istruzioni UNICO 2009 PF)
Recentemente si sono lette posizioni contrastanti
ma direi prive di fondamento.
30
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F. Casi pratici:
•
•
Lo scudo degli immobili
Cessione:
–
–
–
–
La cessione è imponibile in Italia solamente se avviene entro i cinque
anni dall’acquisto.
In tale caso l’immobile va indicato nel quadro RW relativo all’anno in
cui tale cessione è avvenuta unitamente alle movimentazioni di
denaro nella sezione III.
Quindi, essendo lo scudo subordinato alla avvenuta violazione delle
disposizioni valutarie, saranno scudabili solamente gli immobili per i
quali era dovuta la compilazione del quadro RW.
Ricordo che possono essere oggetto di regolarizzazione anche gli
immobili siti in Italia che sono detenuti per il tramite di un soggetto
interposto estero.
31
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F. Casi pratici:
•
•
Lo scudo degli immobili
Cessione Immobili siti in paesi white-list:
–
Sono possibili sia regolarizzazione che (soluzione prospettata dalla
circolare 43/E) : conferimento in società e rimpatrio giuridico delle
quote della società
–
La regolarizzazione avrà come conseguenza l’obbligo di indicare nel
quadro RW degli esercizi futuri il bene .
–
Se si ha costo di acquisto lo scudo va fatto a tale valore (la quasi
totalità dei casi)
–
In mancanza va redatta perizia che non va allegata alla dichiarazione
riservata.
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F. Casi pratici:
•
•
Lo scudo degli immobili
Cessione Immobili siti in paesi black-list:
–
La circolare 43/E ha prospettato la possibilità di scudare questi
beni qualora essi siano conferiti in una società estera e si
proceda al rimpatrio giuridico delle quote della società stessa
più eventuale finanziamento.
–
L’opportunità non è certo una novità se si considera che già le
precedenti circolari avevano ribadito che la natura dei beni
posseduti al 31 dicembre 2008 poteva essere diversa da
quella dei beni rimpatriati.
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•
•
Lo scudo degli immobili
Cessione Immobili siti in paesi black-list:
–
L’operazione però presenta diverse criticità:
•
•
•
Costo fiscale indiretto dell’operazione di conferimento;
Rischio frequente di ricadere in casi di CFC con
conseguenti adempimenti successivi annuali;
Rischio di dovere scudare le quote ad un valore
corrispondente a quello normale attuale del bene che può
essere ben superiore a quello di acquisto
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•
•
Lo scudo degli immobili
Cessione Immobili siti in paesi black-list:
–
L’operazione però presenta diverse criticità:
•
In caso di cessione futura:
–
–
–
–
non vi è esenzione dopo i cinque anni;
Possibile tassazione della plusvalenza nel paese estero;
tassazione dei dividendi incassati in Italia ( sia che il soggetto estero
abbia personalità giuridica che no: art. 47 TUIR )
tassazione come reddito di capitale, in caso di liquidazione della
società estera, della differenza fra costo della partecipazione e
avanzo di liquidazione percepito.
35
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F. Casi pratici:
•
•
Lo scudo degli immobili
Cessione Immobili siti in paesi black-list:
–
L’operazione però presenta diverse criticità:
•
•
In caso di liquidazione dopo lo scudo del soggetto estero
sostenimento nuovamente di costi indiretti nel paese estero
nonché tassazione della eventuale plusvalenza in Italia
determinata dalla differenza fra costo fiscalmente
riconosciuto della partecipazione e valore normale del
bene assegnato.
E’ evidente che il costo dell’operazione supera, spesso
anche di molto, il 5%.
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F. Casi pratici:
•
Lo scudo degli yachts:
–
–
–
La situazione degli yachts, che potrebbe sembrare marginale, in
verità cela degli aspetti estremamente delicati ed ambigui.
Innanzitutto la definizione di yachts, non chiarita dalle circolari, è
estremamente ampia ed individua, nella lingua inglese, tutte le unità
da diporto. Quindi dalle piccole barche ai panfili da centinaia di piedi.
Fino alla risoluzione di maggio 2009 il problema non sussisteva.
Nessuno aveva mai considerato che gli yachts potessero rientrare fra
le attività da indicare nella sezione seconda del quadro RW. La
circolare, con interpretazione del tutto inaspettata, ha invece
sostenuto che, poiché potenzialmente possono produrre reddito
imponibile in Italia nel caso in cui dovessero essere noleggiati anche
gli yachts devono essere indicati nel quadro RW.
37
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F. Casi pratici:
•
Lo scudo degli yachts:
–
Tale posizione è censurabile in quanto nella stessa circolare, a
proposito degli immobili, si ribadisce invece che non devono
essere indicati se non in caso di effettivo affitto (oppure se
hanno un reddito figurativo nel paese in cui sono ubicati).
–
Quindi non si capisce proprio perché gli immobili no e gli
yachts si.
–
Comunque anche la circolare 43/E cita nuovamente gli yachts
fra le attività scudabili (punto 2).
38
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F. Casi pratici:
•
Lo scudo degli yachts:
–
La situazione si complicherà poi dal 31 dicembre 2009 in
quanto il penultimo paragrafo dell’ Art. 2 della Circolare 43/E
2009 ha stabilito l’obbligo di compilare il modello RW anche
per i beni che potenzialmente possono produrre reddito :
quindi sicuramente immobili e yachts .
–
Necessari chiarimenti per definire quando questo obbligo
sussiste.
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SCUDO FISCALE 2009 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli