Luigi De Perini
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LEGISLAZIONE SCOLASTICA
PER L’INTEGRAZIONE
L’integrazione degli alunni
disabili nella scuola comune.
Concetto di integrazione e
piena attuazione del diritto
d’istruzione
Il contesto

L’integrazione dell’alunno disabile,
nelle scuole del sistema formativo
d’istruzione italiano, trova ragione nella
Costituzione della Repubblica.
Art.3 della Costituzione Italiana


1 Comma: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
2 Comma: E’ compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale che,
limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica, economica e
sociale del paese”
Il contesto

Costituzione
Art. 34
La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita…
Art. 38
Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione…

Luoghi: Famiglia e Scuola

Attori : Genitori e Insegnanti
Il contesto

Agenzie coinvolte:
Scuola, Enti Locali (Regioni, Province
e Comuni), Amministrazione Pubblica,
Asl, Associazioni, …
Evoluzione del diritto allo
studio
Diritto allo studio

Chiave liberale classica: obbligo
scolastico e sanzioni
E’ l’eredità ottocentesca che ha introdotto
l’obbligo scolastico e previsto delle
sanzioni per gli inadempienti. Si ricordi
come atto di nascita di questa scelta la
Legge Casati (prende il nome del ministro
Gabrio Casati e fu scritta da Angelo Fava
- Regno di Sardegna 1859 e
successivamente ipso iure estesa a tutto
il nuovo Regno d’Italia) e la successiva
legge tutta italiana voluta dal ministro
Luigi Coppino (1877).
Diritto allo studio

Chiave democratica: diritto di accesso
Si colloca nel periodo compreso dalla nascita della
Repubblica (1946) agli anni ’70.
In questa fase si tende a garantire il diritto di
accesso e gli insuccessi vengono, di solito, imputati
all’alunno. Per cogliere l’accezione si pensi a Lettera
ad una professoressa scritto a Barbiana (Firenze)
dai ragazzi di Don Lorenzo Milani. Il maturare del
dibattito educativo e la diffusione anche nella nostra
cultura della ricerca psicopedagogica fecero
rapidamente superare questa posizione verso una
più completa interpretazione del diritto allo studio.
Diritto allo studio

Chiave sostanziale: diritto ai risultati
Il cambiamento di lettura si nota con la legge 4
agosto 1977, n. 517 che “rilegge” gli artt. 2 e 3 della
Costituzione facendo assumere alla scuola la
responsabilità della didattica e degli esiti tanto da
poter parlare di una sorta di diritto ai risultati. La
sfida è ancora in corso e le fasi, più volte ripercorse
negli ultimi tempi, di revisione dell’obbligo scolastico
e l’introduzione recente dell’obbligo d’istruzione
(Regolamento e Linee guida – cfr. DM –MPI22.08.2007, n. 139) sono lo specchio di questo
dibattito che si inserisce ormai nel più vasto
orizzonte della LLL (Life Long Learning –
Educazione per tutta la vita).
Il principio

Fonti:
Legge 30.03.1971, n. 118
Legge 04.08.1977, n. 51

Giurisprudenza:
Sentenza C.C. n. 215/1988
Il principio

Evoluzione del lessico

Ampliamento dei concetti

Piccoli passi

Progressione a “spirale” dal basso
Riforma lunga



Legge 05.02.1992, n. 104
legge quadro
Attenzione ai bisogni e ai cambiamenti
(Osservatorio)
Normativa secondaria
Organicità

Dai principi della legge quadro…

… alla “trasfusione” nel T.U. – Decreto
legislativo 16.02.1994, n. 297.

Compito: Art. 314, T.U. : “l'integrazione
scolastica ha come obiettivo lo sviluppo
delle potenzialità della persona
handicappata nell'apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione”
Prospettive

L’atto di indirizzo: D.P.C.M. 23.02.06, n.
185.

Linee guida sull’integrazione scolastica degli
alunni con disabilità (4 agosto 2009).
Scenario
“L'integrazione degli alunni con disabilità
nella scuola ha costituito una svolta
importante nella cultura pedagogica del
nostro Paese e nelle politiche scolastiche
degli ultimi trent'anni. In essa, infatti, risiede
la prospettiva di fare della scuola un luogo
in cui esercitare la cittadinanza, intesa come
diritto dell'alunno ad apprendere e a fare
esperienze sociali accoglienti, a prescindere
dalle condizioni sociali, culturali o funzionali
che gli appartengono”
Modello interpretativo
Salvatore Nocera distingue tre periodi:



fase della proclamazione del diritto
all'integrazione
fase dell' efficienza dell'integrazione
fase dell' efficacia dell'integrazione
Precedenti storici

Il R.D. 31.12.1923, n. 3126 prevede la normativa
per l’istruzione dei ciechi e dei sordomuti e parla di
assistenza ai fanciulli anormali e di organizzazione
delle classi differenziali nella scuola elementare.

Gli artt. 28 e 29 del R.D. 1 luglio 1923, n. 786
parlano dii scuole elementari speciali e prevedono
per dette scuole maestri del Comune, scelti
preferibilmente tra quelli che siano in possesso di
titoli di studi specifici o che, comunque, dimostrino
di avere attitudini particolari e cognizioni in
relazione all’ordinamento della scuola.
Precedenti – Anni ‘60
La legge 261/61 e il D.P.R. 264/61 affrontano
la riorganizzazione dei servizi relativi
all’igiene e alla sanità pubblica. In campo
scolastico è la C.M. 4 gennaio 1962, n. 103
che, rivolgendosi ai direttori didattici delle
scuole elementari, prevede istituzioni
scolastiche destinate all’educazione e
all’istruzione degli alunni affetti da
minorazioni fisiche e psichiche per i quali sia
prevedibile il totale o parziale inserimento
nella vita sociale.
Regolamento di medicina
scolastica

DPR 22.12.1967, n. 1518

Indica destinatari delle classi
differenziali i soggetti ipodotati
intellettuali non gravi, disadattati
ambientali o con anomalie del
comportamento, per i quali possa
prevedersi il reinserimento nella scuola
comune.
Fase della proclamazione del
diritto all'integrazione

Legge del 30 marzo 1971, n. 118

Disciplina la normativa di riferimento
per i mutilati e gli invalidi civili
prevedendo esplicitamente l’impegno
perentorio per le strutture che ospitano
i soggetti in parola di prevedere corsi
di istruzione per l’espletamento
dell’obbligo scolastico
Legge 118 / 71

La legge 118 prescriveva, su iniziativa delle
famiglie, l’inserimento degli alunni con
disabilità nelle classi normali della scuola
pubblica superando il modello delle scuole
speciali che comunque non vengono
abolite.
Relazione Commissione Falcucci


Vengono portate a sistema culturale-professionale
e diffuse nella scuola militante le linee di azione e i
principi per realizzare l’integrazione.
Si definisce un nuovo modo di essere della scuola
“Il superamento di qualsiasi forma di emarginazione
degli handicappati passa attraverso un nuovo
modo di concepire e di attuare la scuola, così da
poter veramente accogliere ogni bambino ed
ogni adolescente per favorirne lo sviluppo
personale, precisando peraltro che la frequenza di
scuole comuni da parte di bambini handicappati
non implica il raggiungimento di mete culturali
minime comuni”.
Fase dell' efficienza
dell'integrazione

E’ la legge 4 agosto 1977, n. 517 che
definitivamente consente la frequenza,
auspicando l’integrazione, degli alunni
handicappati nella scuola comune
elementare e media (artt. 2 e 7),
prevedendo l’insegnante di specializzato,
figura professionale nuova ed innovativa,
nonché riducendo il tetto massimo di alunni
nelle classi interessate a 20 unità e, cosa
estremamente rilevante, chiudendo
definitivamente le classi di aggiornamento e
le classi differenziali previste dalla legge
istitutiva della scuola media unica.
Legge

517 / 77
La legge 517/ 77, a differenza della L.118,
limitata all’affermazione del principio
dell’inserimento, stabilisce con chiarezza
presupposti e condizioni, strumenti e finalità
per l’integrazione scolastica dell’alunno
disabile da attuarsi mediante la presa in
carico del progetto di integrazione da parte
dell’intero consiglio di classe.
L’Insegnante di sostegno

Il Ministro Spadolini il 28 luglio 1979 emanò la C.M.
n. 199 che definì insegnante di sostegno i docenti
specializzati e introdusse alcune procedure
destinate ad istituzionalizzarsi: a. raccomandazione
a non inserire più di un alunno portatore di
handicap per classe, b. tetto di quattro alunni che
un insegnante di sostegno può seguire nella scuola
elementare e quindi individuazione di sei ore la
settimana (l’orario di un maestro era di ventiquattro)
come quota settimanale di sostegno per un alunno
non in deroga, c. introduzione del concetto della
descrizione funzionale che deve accompagnare
ogni certificazione e d. indirizzi sul funzionamento
dei gruppi H a livello di scuola e provveditorato agli
studi.
Problemi di Valutazione
certificativa

Si occupano della materia anche i Criteri orientativi per le
prove d’esame di Stato per il conseguimento del diploma di
licenza della Scuola Media e modalità di svolgimento delle
medesime che in ossequio ai nuovi programmi della
secondaria di primo grado del ’79 definiscono le linee
operative per l’esame di licenza, recitando in premessa: “Ciò
va particolarmente sottolineato per quegli allievi riconosciuti secondo le norme vigenti - portatori di handicap che vengano
ammessi a sostenere le prove di esame. La loro scheda di
valutazione dovrà indicare per quali discipline siano stati
adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di
sostegno siano state svolte, anche eventualmente in
sostituzione parziale e totale di alcune discipline; sulla base di
tutti gli elementi forniti si predisporranno prove d'esame
differenziate (R.D. n. 653/1925, art. 102) coerenti con il livello
degli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso
dell'allievo in rapporto alle sue potenziali attitudini e al livello di
partenza”
Scuola Secondaria Superiore

E’ la C.M. del 28 aprile 1982, n. 129 che
“fornisce alcuni chiarimenti relativi a
problemi inerenti alla presenza nella scuola
secondaria superiore di allievi portatori di
handicap. Se da un lato rimane possibile la
frequenza di questi soggetti, dall’altra parte
nega la possibilità di prevedere piani di
studio parziali e difformi da quelli fissati
dall’ordinamento”
Riforma dei Programmi per le
Elementari

Il D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104,
firmato dal Ministro Falcucci, prevede
nella premessa ben due paragrafi che
affrontano e stigmatizzano lo stato
dell’arte in materia di integrazione. I
testi portano il titolo di a. Diversità ed
uguaglianza e b. Alunni in difficoltà di
apprendimento ed integrazione di
soggetti portatori di handicap.
La C.M. 250/85: Intese e DF

Promuove le INTESE con gli Enti Locali e le USL

“La "diagnosi funzionale" dovrà porre in evidenza, accanto ai
dati anagrafici e familiari e a quelli risultanti delle acquisite
certificazioni dell'handicap, il profilo dell'alunno dal punto di
vista fisico, psichico, sociale e affettivo, comportamentale, e
dovrà mettere in rilievo sia le difficoltà di apprendimento
conseguenti alla situazione di handicap, e le relative
possibilità di recupero, sia le capacità ed abilità possedute,
che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente
rafforzate e sviluppate.
I successivi itinerari di preparazione dell'attività scolastica
saranno indirizzati a rendere gli obbiettivi e gli interventi
educativi e didattici quanto più possibile adeguati alle
esigenze e potenzialità evidenziate nella "diagnosi funzionale"
dell'alunno, e daranno luogo alla elaborazione di un "progetto
educativo individualizzato" ben inserito nella programmazione
educativa e didattica”.

Fase dell' efficacia
dell'integrazione

E’ la sentenza della Corte costituzionale n. 215/87
(21) che apre definitivamente le porte delle scuole
superiori agli alunni in situazione di handicap dopo
16 anni, dichiara illegittima la parte dell’art. 28 della
legge 118/71 che definiva la frequenza scolastica
alla scuola media superiore doveva essere facilitata
anziché disporre che deve assicurata. La
traduzione a livello amministrativo di questa
rivoluzionaria sentenza non si fa attendere molto; la
C.M. 22 settembre 1988, n. 262 affronta le
problematiche relative all’iscrizione e frequenza
nella scuola secondaria di II grado degli alunni
portatori di handicap.
Legge Quadro 05.02.1992, n. 104 e
Decreto leg.vo 16. 0.1994, n. 297 – T.U.

E’ un provvedimento organico che considera persona il
destinatario del proprio intervento e si preoccupa di stendere
una serie di garanzie e procedure che garantiscano
dall’infanzia alla vecchiaia in ogni ambito della vita sociale
fruibili i diritti di tutti ad ogni persona handicappata. La scuola
recepisce le norme specifiche che la riguardano, in particolare
gli articoli 8, 43, 12 – 16 e li trasfonde nel Decreto legislativo
n. 297/94, che ha raccolto in un Testo Unico l'intera
legislazione scolastica vigente. All'art. 314 del T.U. viene
sancito che “l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialità della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e
nella socializzazione” riscrivendo, appunto l’art. 12 legge
104/92.
Legge 104 / 92
La “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate”
raccoglie ed integra gli interventi legislativi seguiti
alla L. 517 divenendo il punto di riferimento
normativo dell’integrazione scolastica e sociale
delle persone con disabilità.
La legge amplia il principio dell’integrazione sociale
e scolastica: il diritto soggettivo al pieno sviluppo
del potenziale umano della persona con disabilità
non può essere limitato da ostacoli o impedimenti
che possono essere rimossi per iniziativa dello
Stato.
Legge 104 / 92
La legge prevede una particolare attenzione, un
atteggiamento di “cura educativa” nei confronti degli
alunni con disabilità che si esplica in un percorso
formativo individualizzato al quale partecipano,
nella condivisione e nell’individuazione di tale
percorso, più soggetti istituzionali, inserendosi nel
filone dell’individualizzazione e dell’attenzione
all’apprendimento piuttosto che all’insegnamento
Atto d’Indirizzo

Atto di Indirizzo, DPCM 24 febbraio
1994, previsto dall'art.12 della legge
quadro, si prevede la redazione della
Diagnosi Funzionale, del Profilo
Dinamico Funzionale e del Piano
Educativo Individualizzato, lasciando
alla scuola la responsabilità della
Programmazione didattica ed
educativa individualizzata
Fase della razionalizzazione

Il recente nuovo Atto di indirizzo (DPCM 23
febbraio 2006, n. 185) e le relative
normative di attuazione regionale stanno
definendo, nell’ottica illustrata, una nuova
prospettiva di attuazione del diritto
all’integrazione scolastica e proprio in
questo particolare momento si sta dando
attuazione ad una seconda generazione di
norme operative per la gestione dell’intera
partita a livello scolastico ed
interistituzionale.
DOCUMENTO di SINTESI
Linee guida per
l’integrazione scolastica
degli alunni con disabilità
4 agosto 2009
Sintesi Punti Nodali Linee guida







Avvio dell’utilizzo dell’ICF
Ruolo degli Uffici Scolastici Regionali
Rapporti Interistituzionali
Ruolo dei Dirigenti Scolastici
Corresponsabilità educativa e formativa dei
docenti: Programmazione e Progetto di Vita,
Flessibilità, Valutazione, Documentazione
Il personale ATA e l’assistenza di base
Collaborazione con le famiglie

Riprende con
attenzione la lettera
e lo spirtio della
Legge 104/92
PDF e PEI
Il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano educativo Individualizzato
(PEI) sono, per la Legge 104, i momenti concreti in cui si esercita il
diritto all’istruzione e all’educazione dell’alunno con disabilità.
Il DPR 24 febbraio 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo
ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di
handicap” individua le competenze della scuola, dell’Asl e degli
Enti locali nella predisposizione del PDF e del PEI
Si sottolinea l’importanza della previsione della loro verifica in itinere
affinchè risultino sempre adeguati ai bisogni effettivi dell’alunno.
La L.n. 296/06, all’art.1 comma 605 lettera b, garantisce il rispetto
delle “effettive esigenze” degli alunni con disabilità, sulla base di
accordi interistituzionali
Progetti Personalizzati
Sulla base del PEI vengono formulati i rispettivi progetti
personalizzati:

Il progetto riabilitativo a cura dell’ASL (L.n.833/ 78
art.26)

Il progetto di socializzazione a cura degli Enti locali
(L.n.328/00 art.14)

Il piano di studi personalizzato a cura della scuola (D.M.
141/99 come modificato dall’art.5comma2 del
DPRn.81/09)
Convenzione ONU
La Convenzione accoglie “il modello sociale della
disabilità”.
La disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con
menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali
che impediscono la loro piena ed effettiva
partecipazione alla società .
La centralità del contesto socio-culturale nella
determinazione del livello di disabilità impone ciò che la
Convenzione definisce “Accomodamento Ragionevole”:
il contesto, qualora adotti modifiche e adattamenti
necessari ed appropriati rispetto agli ambienti,
procedure, strumenti educativi ed ausili, consente di
raggiungere livelli di realizzazione e autonomia delle
persone con disabilità che, in condizioni meno favorite,
sono invece difficilmente raggiungibili.
ICF Classificazione Internazionale del Funzionamento. Della
Disabilità, della Salute
E’ un modello bio-psico-sociale per cui si considera che lo stato di salute dipende da 3 elementi:
-l’integrità delle strutture e funzioni corporee
-la capacità di svolgere attività
-la possibilità di partecipare alla vita sociale
ICF. Dalla prospettiva sanitaria
alla prospettiva bio-psico-sociale




L’ICF considera la persona non soltanto dal punto di vista
“sanitario” ma globale valorizzando le potenzialità
complessive del soggetto tenendo presente che il contesto,
personale, naturale, sociale e culturale incide nella possibilità
che tali risorse hanno di esprimersi.
Fondamentale la capacità di tale classificatore di descrivere
tanto le capacità possedute quanto le performance possibili
intervenendo sui fattori contestuali.
I molteplici elementi del contesto possono essere qualificati
come “barriera” qualora ostacolino l’attività e la partecipazione
della persona, o “facilitatori” nel caso in cui favoriscano tali
attività e partecipazioni.
Sulla base dell’ICF alcune Ulss stanno già elaborando la
Diagnosi Funzionale
2 Parte
L’organizzazione

Il ruolo degli Uffici Scolastici Regionali

Rapporti interistituzionali
Il ruolo degli Uffici Scolastici Regionali





Azione di coordinamento ed indirizzo di loro
competenza:
Attivare Stipula di Accordi di programma regionali
per il coordinamento, l’ottimizzazione e l’uso delle
risorse
Promuovere la costituzione di G.L.I.R. Gruppo di
lavoro interistituzionale regionale
Organizzare attività di formazione per implementare
e diffondere la cultura dell’inclusione
Favorire la costituzione di reti territoriali
Potenziare il ruolo dei Centri di Supporto Territoriale
istituiti dal Progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”
Attenzione
Differenza tra:
INTESA
e
ACCORDO di PROGRAMMA
Rapporti interistituzionali
Con il termine Governance s’intende la capacità delle
istituzioni di coordinare e orientare l’azione dei diversi
attori del sistema sociale e formativo.
L’ambito territoriale diventa il luogo privilegiato per
realizzare il sistema integrato di interventi e servizi e lo
snodo di tutte le azioni, tramite la costituzione di tavoli di
concertazione / coordinamento, all’interno dei quali c’è
la “rete” di scuole, composti dai rappresentanti designati
da ciascun soggetto che concorre all’attuazione del
progetto di vita costruito per ciascun alunno disabile
Gli ambiti di intervento sono:

Formazione

Distribuzione/allocazione/dotazione risorse professionali

Distribuzione/ottimizzazione risorse economiche e
strumentali

Adozione di iniziative per l’accompagnamento
dell’alunno alla vita adulta mediante esperienze di
alternanza scuola-lavoro, stage, collaborazione con le
aziende del territorio
3 Parte
La dimensione inclusiva della scuola
1) Il ruolo del Dirigente Scolastico
2) La corresponsabilità educativa e
formativa dei docenti
3) Il personale ATA e l’assistenza di base
4) La collaborazione con le famiglie
La dimensione inclusiva della scuola
L’obiettivo fondamentale è lo sviluppo delle competenze
dell’alunno negli apprendimenti, nella comunicazione e
nella relazione, nella socializzazione
Questo obiettivo è raggiungibile attraverso la
collaborazione e il coordinamento di tutte le componenti
nonché dalla presenza di una pianificazione puntuale e
logica degli interventi educativi, formativi, riabilitativi
come previsto dal PEI.
L’assenza della collaborazione e coordinamento
comporta
- un non corretto esercizio della discrezionalità che ci è
stata concessa con la legge 59/97 avendo acquisito
personalità giuridica
- una disparità di trattamento rispetto al diritto allo studio
degli alunni disabili
Il ruolo del Dirigente Scolastico









E’ il garante dell’Offerta Formativa che viene progettata ed attuata
dall’istituzione scolastica per dare risposte precise ad esigenze
educative individuali.
La leadership dirigenziale si concretizza nella:
Promozione di attività di formazione
Valorizzazione progetti che attivino strategie orientate a potenziare il
processo d’inclusione
Coordinamento azioni/iniziative/attività del GLH d’Istituto
Coordinamento dell’operato dei singoli consigli di classe
Coinvolgimento delle famiglie
Coordinamento tra le diverse realtà territoriali
Attivazione di percorsi di orientamento
Rimozione barriere architettoniche
Per la realizzazione operativa delle attività il D.S. può individuare una
FS

La programmazione
La socializzazione va interpretata come uno strumento
di crescita da integrare attraverso il miglioramento degli
apprendimenti con buone pratiche didattiche
individualizzate e di gruppo.. Riemerge qui la centralità
della progettazione educativa individualizzata che sulla
base del caso concreto e delle sue esigenze dovrà
individuare interventi equilibrati tra apprendimento e
socializzazione, preferendo in linea di principio che
l’apprendimento avvenga nell’ambito della classe e nel
contesto del programma in essa attuato. E’ contraria
alle disposizioni della Legge 104/92 la costituzione di
laboratori che accolgano più alunni con disabilità per
quote orarie anche minime e per prolungati e reiterati
periodi dell’anno scolastico.
La programmazione
La programmazione delle attività va realizzata da tutti i
docenti, curricolari e di sostegno, in correlazione con gli
obiettivi previsti per la classe (nota ministeriale prot.n.
4798 del 25 luglio 2005); le procedure per rendere
effettiva la cooperazione e la corresponsabilità vanno
inserite nel POF.
La documentazione relativa alla programmazione deve
essere resa disponibile alle famiglie.
Si sottolinea l’importanza del fascicolo Individuale nel
momento del passaggio tra un grado e l’altro
d’istruzione.
La flessibilità
La flessibilità organizzativa e didattica prevista
dall’autonomia delle istituzioni scolastiche, che
consente di articolare l’attività di insegnamento secondo
idonee modalità per il raggiungimento del successo
formativo, non prevede che l’insegnante di sostegno
possa essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni
se non quelle strettamente connesse al progetto
d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche
in minima parte l’efficacia di detto progetto
Il Dirigente Scolastico, relativamente al passaggio dal primo al
secondo ciclo di istruzione, deve
- prevedere forme di consultazione obbligatorie tra gli insegnanti della
classe frequentata dall’alunno disabile e le figure di riferimento per
l’integrazione delle scuole coinvolte
- avviare progetti sperimentali che consentano al docente del grado
scolastico già frequentato di partecipare alle fasi di accoglienza e di
inserimento nel grado successivo
La documentazione deve essere completa e sufficientemente
articolata per consentire alla scuola che prende in carico l’alunno di
progettare adeguatamente i propri interventi
E’ opportuno valutare se il principio del diritto allo studio possa
realizzarsi attraverso rallentamenti eccessivi in determinati gradi
scolastici
Il Progetto di Vita
Il progetto di vita, che è parte integrante del PEI e va condiviso dalla
famiglia e dagli altri soggetti coinvolti, ha quale fine principale la
realizzazione in prospettiva dell’innalzamento della qualità della
vita dell’alunno disabile anche attraverso la predisposizione di
percorsi volti sia a sviluppare il senso di autoefficacia e sentimenti
di autostima sia a predisporre il conseguimento delle competenze
necessarie a vivere in contesti di esperienza comuni.
E’ necessario predisporre piani educativi che prefigurino, anche
attraverso l’orientamento,le possibili scelte che l’alunno
intraprenderà dopo aver concluso il percorso di formazione
scolastica.
Il momento “in uscita”, formalizzato “a monte” al momento
dell’iscrizione, dovrà trovare una sua collocazione all’interno del
POF, in particolare mediante l’attuazione dell’alternanza scuolalavoro e la partecipazione degli alunni disabili nell’ambito del
sistema IFTS
La costituzione delle reti di scuole
Il Dirigente Scolastico promuove la costituzione di
reti di scuole, anche per condividere buone
pratiche, promuovere la documentazione, dotare il
territorio di un punto di riferimento per i rapporti con
le famiglie e con l’extrascuola nonché per i momenti
di aggiornamento degli insegnanti
La corresponsabilità educativa e
formativa dei docenti
La progettazione degli interventi da adottare
riguarda tutti gli insegnanti perché l’intera comunità
scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli in
funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini
cognitive, a gestire in modo alternativo le attività
d’aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti e
ad adottare i materiali e le strategie didattiche in
relazione ai bisogni degli alunni.
La corresponsabilità educativa e
formativa dei docenti
Ciò implica lavorare in queste direzioni:
1)il clima della classe: accettare le diversità, favorire
il senso di appartenenza, costruire relazioni socioaffettive positive
2) le strategie didattiche e gli strumenti:
apprendimento cooperativo, lavoro di gruppo e/o a
coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la
suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di
mediatori didattici, di attrezzature e ausili
informatici, di software e sussidi specifici.
E’ importante acquisire le conoscenze necessarie
per predisporre materiali in formato elettronico
L’apprendimento-insegnamento
Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista
dell’apprendimento qualunque siano le sue
capacità, potenzialità e i suoi limiti. Va favorita la
costruzione attiva della conoscenza attivando le
personali strategie di approccio al “sapere”,
rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e
“assecondando” i meccanismi di autoregolazione.
Si suggerisce il ricorso alla metodologia
dell’apprendimento cooperativo
La valutazione
La valutazione in decimi va rapportata al PEI, che
costituisce il punto di riferimento per le attività
educative a favore dell’alunno disabile. La
valutazione dovrà sempre essere considerata come
valutazione dei processi e non solo valutazione
della performance.
Gli insegnanti di sostegno disporranno di registri
recanti i nomi di tutti gli alunni della classe di cui
sono contitolari.
Il docente assegnato alle attività di sostegno
L’insegnante di sostegno, oltre ad intervenire sulla
base di una preparazione specifica nelle ore in
classe collabora con l’insegnante curricolare e con
il consiglio di classe affinchè l’iter formativo
dell’alunno possa continuare anche in sua assenza.
Ha quindi una funzione di coordinamento della rete
delle attività previste per l’effettivo raggiungimento
dell’integrazione.
Questa modalità va inserita nel POF
Personale ATA e assistenza di base
Ciascuna scuola ha la responsabilità di predisporre le
condizioni affinchè tutti gli alunni, durante la loro
esperienza di vita scolastica, dispongano di servizi
qualitativamente idonei a soddisfare le proprie esigenze
La collaborazione con le famiglie
La famiglia
- rappresenta un punto di riferimento essenziale per la
corretta inclusione scolastica sia in quanto fonte di
informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene
la continuità tra educazione formale ed educazione
informale
- ha diritto di partecipare alla formulazione del PDF e del
PEI, nonché alle loro verifiche
- ha diritto a prendere visione di tutta la documentazione
relativa
- partecipa ai colloqui previo opportuno accordo nella
definizione dell’orario
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Legislazione per l`integrazione scolastica