Silvia Di Camillo
R.C. auto e auto rischi diversi – 2^ parte
Pietro Amati per
La liquidazione dei sinistri
R.C.A.
Pietro Amati per
2
IL PERCORSO
1. Valutazione dei danni;
2. Considerazioni generali;
3. L’azione diretta;
4. Procedura ordinaria;
5. Indennizzo diretto;
6. Accordo terzi trasportati;
7. Fondo vittime garanzie della strada;
8. La prescrizione
9. La conciliazione
10.La mediazione.
Pietro Amati per
3
ARGOMENTO TRATTATO
1. Valutazione dei danni
Pietro Amati per
4
a) Danni a persone
Pietro Amati per
5
TIPOLOGIA DEI DANNI
Patrimoniale
(Artt. 1223 - 1226 - 1227 c.c.)
 danno emergente (diminuzione di patrimonio)
 lucro cessante (mancato incremento del patrimonio)
Pietro Amati per
6
TIPOLOGIA DEI DANNI
Non patrimoniale
(Artt. 2059 c.c.– 185 c.p.)
 Danno morale (patemi d’animo, ansie, dispiaceri, sofferenze, ecc.)
• condanna penale (ora non più necessaria);
• se estinzione del reato (morte del reo, amnistia, prescrizione) giudizio
del giudice civile per l'accertamento del fatto – reato.
Pietro Amati per
7
TIPOLOGIA DEI DANNI
L’evoluzione del danno non patrimoniale
… il danno non patrimoniale debba ritenersi sussistente in base ad una
presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile
come reato.
Cassazione – Sezione terza civile – sentenze 27 febbraio-12 maggio 2003, n. 7281-72827283
… il pregiudizio consequenziale integrante il danno morale soggettivo (patema
d’animo) è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come reato.
Cassazione - Sezione terza civile – sentenze 7-31 maggio 2003, n. 8827-8828
Pietro Amati per
8
TIPOLOGIA DEI DANNI
L’evoluzione del danno non patrimoniale
Conclusivamente, l’articolo 2059 Cc deve essere interpretato nel senso che il
danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è
risarcibile anche nell’ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell’autore del
fatto risulti da una presunzione di legge.
Corte costituzionale – sentenza 30 giugno-11 luglio 2003, n. 233
… ogniqualvolta si verifichi la lesione di un interesse costituzionalmente
protetto, il pregiudizio consequenziale integrante il danno morale soggettivo
(patema d’animo) è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come
reato.
Corte costituzionale - Ordinanza 13-28 gennaio 2005 n. 58
Pietro Amati per
9
L’EVOLUZIONE DEL DANNO RISARCIBILE - BIOLOGICO
Art. 32 Costituzione
(menomazione del bene-salute quale stato di benessere psico-fisico
dell'individuo indipendentemente dal suo reddito)
Corte costituzionale 14 luglio 1986 n. 184
… il danno biologico costituisce l'evento del fatto lesivo della salute
mentre il danno morale subiettivo (come anche il danno patrimoniale)
appartiene alla categoria del danno-conseguenza in senso stretto.
La risarcibilità trova il suo fondamento nell'art. 2043 c.c. che, correlato all'art. 32
della cost., va necessariamente esteso fino a comprendere il risarcimento, non
solo dei danni in senso stretto patrimoniali, ma di tutti i danni che
ostacolano le attività realizzatrici della persona …
Pietro Amati per
10
L’EVOLUZIONE DEL DANNO RISARCIBILE - BIOLOGICO
Definizione:
“la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale,
della persona” (Decreto Legislativo n.38/2000)
Può essere erogato, in alcuni casi, anche in assenza di danno patrimoniale e,
dunque, in presenza del solo danno biologico.
L’indennizzo
1. è areddituale, prescinde cioè dalla retribuzione dell’assicurato;
2. è crescente al crescere della gravità della menomazione in misura più
che proporzionale sia in termini assoluti che relativi. (al crescere della
percentuale di invalidità, aumenta il peso di ciascun punto percentuale
aggiuntivo);
3. è variabile in funzione dell’età (decresce al crescere dell’età)
Pietro Amati per
11
L’EVOLUZIONE DEL DANNO RISARCIBILE - BIOLOGICO
Tabella indennizzo danno biologico
Quella prevista:
1. dai vari tribunali (in generale);
2. dal D. Lgs. N. 38 – 2000 (infortuni sul lavoro);
3. dalla
Legge
5
marzo
2001,
n.
57
(circolazione
veicoli
-
micropermanenti fino al 9%).
Pietro Amati per
12
DANNO BIOLOGICO PER LESIONI DI LIEVE ENTITÀ – LEGGE 57/2001
Definizione per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento:
“lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della
suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza
sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della
danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua
di produrre reddito”.
persona
negativa
vita del
capacità
La valutazione è effettuata secondo i criteri e le misure seguenti:
• a titolo di danno biologico permanente con un importo crescente per ciascun punto
percentuale di invalidità applicando il relativo coefficiente. L'importo così determinato si
riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento
per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età.
• Il valore del primo punto è pari ad euro 791,95 (1);
(1) Questi importi decorrono dal mese di giugno 2013 e sono aggiornati annualmente con decreto del
Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT.
Pietro Amati per
13
DANNO BIOLOGICO PER LESIONI DI LIEVE ENTITÀ - LEGGE 57/2001
Tabella per il calcolo dell'importo di danno biologico permanente:
• invalidità pari a 1 - coefficiente moltiplicatore pari a 1,0
• invalidità pari a 2 - coefficiente moltiplicatore pari a 1,1
• invalidità pari a 3 - coefficiente moltiplicatore pari a 1,2
• invalidità pari a 4 - coefficiente moltiplicatore pari a 1,3
• invalidità pari a 5 - coefficiente moltiplicatore pari a 1,5
• invalidità pari a 6 - coefficiente moltiplicatore pari a 1,7
• invalidità pari a 7 - coefficiente moltiplicatore pari a 1,9
• invalidità pari a 8 - coefficiente moltiplicatore pari a 2,1
• invalidità pari a 9 - coefficiente moltiplicatore pari a 2,3
Pietro Amati per
14
DANNO BIOLOGICO PER LESIONI DI LIEVE ENTITÀ – ESEMPIO
TABELLA DEL DANNO BIOLOGICO DI LIEVE ENTITA'
(Tabella di cui all'art. 139 del Dlgs 209/2005 aggiornata al D.M. 17/6/2011)
Punti di
invalidità
Età
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
759.04
759.04
759.04
759.04
759.04
759.04
759.04
759.04
759.04
759.04
755.24
751.45
747.65
743.86
740.06
2
1669.89
1669.89
1669.89
1669.89
1669.89
1669.89
1669.89
1669.89
1669.89
1669.89
1661.54
1653.19
1644.84
1636.49
1628.14
3
2732.54
2732.54
2732.54
2732.54
2732.54
2732.54
2732.54
2732.54
2732.54
2732.54
2718.88
2705.22
2691.56
2677.89
2664.23
4
3947.01
3947.01
3947.01
3947.01
3947.01
3947.01
3947.01
3947.01
3947.01
3947.01
3927.27
3907.54
3887.80
3868.07
3848.33
5
5692.80
5692.80
5692.80
5692.80
5692.80
5692.80
5692.80
5692.80
5692.80
5692.80
5664.34
5635.87
5607.41
5578.94
5550.48
6
7742.21
7742.21
7742.21
7742.21
7742.21
7742.21
7742.21
7742.21
7742.21
7742.21
7703.50
7664.79
7626.07
7587.36
7548.65
7
10095.23
10095.23
10095.23
10095.23
10095.23
10095.23
10095.23
10095.23
10095.23
10095.23
10044.76
9994.28
9943.80
9893.33
9842.85
8
12751.87
12751.87
12751.87
12751.87
12751.87
12751.87
12751.87
12751.87
12751.87
12751.87
12688.11
12624.35
12560.59
12496.83
12433.08
Pietro Amati per
9
15712.13
15712.13
15712.13
15712.13
15712.13
15712.13
15712.13
15712.13
15712.13
15712.13
15633.57
15555.01
15476.45
15397.89
15319.32
15
DANNO BIOLOGICO PER LESIONI DI LIEVE ENTITÀ - LEGGE 57/2001
• a titolo di danno biologico temporaneo, viene liquidato un importo di euro
46,20 per ogni giorno di inabilità assoluta; altrimenti, la liquidazione avviene
in proporzione alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno
(1).
(1) Questi importi decorrono dal mese di giugno 2013 e sono aggiornati annualmente con
decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione
dell'indice ISTAT.
L'ammontare del danno biologico può essere aumentato dal giudice in
misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento
delle condizioni soggettive del danneggiato.
Art. 139. - Danno biologico per lesioni di lieve entità
Pietro Amati per
16
D. L. 24 GENNAIO 2012, N. 1 – LIBERALIZZAZIONI – ART. 32 – 3 bis
Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri
conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato solo
a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o
strumentalmente accertata l’esistenza della lesione secondo i criteri e le
misure seguenti …
Pietro Amati per
17
L’EVOLUZIONE DEL DANNO RISARCIBILE – IL DANNO ESISTENZIALE
Il danno esistenziale
La nozione di danno esistenziale ricomprende qualsiasi evento che, per la sua
negativa incidenza sul complesso dei rapporti facenti capo alla persona, è
suscettibile di ripercuotersi in maniera consistente e talvolta permanente
sull'esistenza di questa.
Nel caso del danno esistenziale le manifestazioni esteriori sono le
modificazioni del vivere la vita quotidiana, cioè quel non fare più quello
che si faceva prima a causa di un illegittimo comportamento che abbia
compromesso la stabilità del quotidiano.
Cassazione civile , sezione I - 07 giugno
g g 2000, n. 7713
Pietro Amati per
18
L’EVOLUZIONE DEL DANNO RISARCIBILE – IL DANNO ESISTENZIALE
Il danno esistenziale si differenzia quindi:
dal danno patrimoniale
prescinde da qualsiasi compromissione del patrimonio.
dal danno morale
non sofferenza, ma rinuncia ad un'attività concreta;
dal danno biologico
prescinde da una lesione della psiche o del corpo;
Liquidazione del danno esistenziale
in via equitativa.
Pietro Amati per
19
DANNO ESISTENZIALE - IL DECALOGO DELLA SUPREMA CORTE
Cassazione civile, sezioni unite - 24 marzo 2006, n. 6572
Definizione
«per danno esistenziale si intende ogni pregiudizio che l'illecito (...) provoca sul fare areddituale del soggetto,
alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e
privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità».
Onere della prova
«Non è sufficiente la prova della dequalificazione (...) questi elementi integrano l'inadempimento del datore ma (...) è
poi necessario dare la prova che tutto ciò, concretamente, ha inciso in senso negativo nella sfera del lavoratore,
alterandone l'equilibrio e le abitudini di vita».
Liquidato equitativamente.
«Il danno esistenziale, infatti, essendo legato indissolubilmente alla persona, e quindi non essendo passibile di
determinazione secondo il sistema tabellare (...) necessita imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il
soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l'alterazione delle sue abitudini di vita».
Differenza dal danno morale.
«il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva e interiore (propria del cosiddetto danno
morale)».
Può derivare da un inadempimento contrattuale.
«L'ampia locuzione usata dall'articolo 2087 Cc (...) assicura il diretto accesso alla tutela di tutti i danni non
patrimoniali, e quindi non è necessario, per superare le limitazioni imposte dall'articolo 2059 Cc (...) verificare se
l'interesse leso dalla condotta datoriale sia meritevole di tutela in quanto protetto a livello costituzionale».
Pietro Amati per
20
DANNO ESISTENZIALE - LA SUPREMA CORTE CAMBIA OPINIONE
Cassazione civile , sezioni unite, sentenza 11.11.2008 n° 26972.
Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di
suddivisione in sottocategorie variamente etichettate.
In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria
denominata danno esistenziale perché attraverso questa si finisce per
portare anche il danno non patrimoniale nell’atipicità … che rimane soddisfatta
dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti
inviolabili secondo Costituzione”.
“… non meritevoli della tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno
esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in
ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita
quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato
invece tutela g
giustizia di p
prossimità”.
Pietro Amati per
21
RIASSUMENDO
Danno patrimoniale:
va rigorosamente provato.
Danno morale:
liquidato dal giudice secondo equità ma, in genere, fatto pari ad una
percentuale – dal 20 al 50% - del danno biologico.
Danno biologico:
liquidato secondo le tabelle dei vari Tribunali.
Danno esistenziale (se ancora esistente):
liquidato dal giudice secondo il criterio dell’equità.
Pietro Amati per
22
b) Danni alle cose
Pietro Amati per
23
LA PRASSI LIQUIDATIVA
Per la determinazione del danno occorre considerare:
- la spesa necessaria per ripristinare il veicolo (*);
- Il tempo necessario per la riparazione del veicolo che comporta la privazione
del veicolo stesso all’uso cui è destinato.
(*) detta spesa non può superare il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro
(antieconomicità), tranne casi particolari (es. motore appena rifatto).
Altri elementi da considerare:
- eventuale svalutazione subita dal veicolo per i danni subiti;
- eventuale rivalutazione del veicolo per sostituzione di parti usate con altre
nuove.
Pietro Amati per
24
IL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA
Previsto nel D.P.R. 18 luglio 2006, n.254 - Regolamento recante disciplina del
risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale:
Art. 14 - Benefici derivanti agli assicurati
In presenza di clausole che prevedono il risarcimento del danno in forma
specifica, nel contratto deve essere espressamente indicata la percentuale di
sconto applicata.
In questa formula, l’Assicuratore non versa una somma di denaro all’Assicurato
ma si impegna a fare riparare il veicolo a proprie spese.
Chiaramente, perché ciò sia possibile, occorre che sia espressamente
accettata nel contratto tale tipo di clausola.
Pietro Amati per
25
2. Considerazioni generali
Pietro Amati per
26
SOGGETTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
Tutela dell’assicurazione obbligatoria = qualunque danno a terzi
con le sole esclusioni:
1. per i danni alla persona:
• del conducente del veicolo responsabile del sinistro;
2. di danni alle cose appartenenti:
a. al proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il
locatario;
b. al coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i
discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui
alla lettera a), nonchè gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i
predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto
l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c. ove l'assicurato sia una società, ai soci a responsabilità illimitata ed alle persone che si
trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Art. 129. c.d.a. - Soggetti esclusi dall'assicurazione
Pietro Amati per
27
INOPPONIBILITÀ DI ECCEZIONI – AZIONE DI RIVALSA
Per il massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato
eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano la franchigia dell'assicurato al
risarcimento del danno.
Art. 144. c.d.a. - Azione diretta del danneggiato
L'impresa può però esercitare il diritto di rivalsa, in tutti in casi previsti per legge o per
contratto, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo.
Questo è possibile nel caso si incorra in:
a. esclusioni ed applicazioni di franchigie previste nel contratto,
b. dichiarazioni inesatte e reticenze (art. 1892, 1893 c.c.),
c. aggravamento di rischio (art. 1898 c.c.),
d. danni derivanti da fatti dolosi (art. 1917 c.c.),
e. utilizzo irregolare della carta verde.
Pietro Amati per
28
IL SINISTRO CAGIONATO CON DOLO
Occorre in questo caso distinguere:
1) Veicolo o natante identificato
per la giurisprudenza non trova applicazione la norma di cui all'art. 1917 c.c., che
esclude dall'assicurazione il danno derivante da fatti dolosi, con la conseguenza che
l’assicuratore deve pagare il terzo danneggiato, salva poi la possibilità di rivalersi sul
responsabile.
Cassazione civile, sez. III, 21 giugno 2004, n. 11471
Cassazione civile, sez. III, 18 febbraio 1997, n. 1502
Anche se non mancano sentenze precedenti contrarie
Corte appello Roma, 3 maggio 1995
Corte assise Nuoro, 10 dicembre 1988
2) Veicolo o natante il cui proprietario o conducente sia rimasto sconosciuto:
ne risponde il Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Pietro Amati per
29
LA DENUNCIA DEL SINISTRO
I conducenti o i proprietari del veicolo sono tenuti a denunciare il sinistro (generalmente
entro 3 giorni), al proprio assicuratore con il modulo approvato dall’ISVAP e
pubblicato con il regolamento n. 13 del 2008. a valere dal 1° luglio 2008.
In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915
del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.
Se modulo viene firmato da entrambi i conducenti si presume che il sinistro si sia
verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo
stesso,
salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione.
Art. 143. c.d.a. - Denuncia di sinistro
Pietro Amati per
30
3. L’azione diretta
Pietro Amati per
31
AZIONE DIRETTA
Assicurazione di responsabilità civile
=
tutela del patrimonio dell’assicurato
Ai sensi dell’art. 1917 c.c., il terzo danneggiato non può chiamare in causa
direttamente l’assicuratore del danneggiante.
L’assicurazione
obbligatoria
RCA
deroga
totalmente
a
tale
regola,
permettendo al danneggiato di chiamare in causa direttamente l’assicuratore.
Si dice, quindi, che il danneggiato ha
azione diretta nei confronti dell’assicuratore.
Pietro Amati per
32
AZIONE DIRETTA - CONDIZIONI
Due confini precisi:
• deve trattarsi di assicurazione RCA obbligatoria,
• danni risarciti nel limite dei massimali di polizza.
Art. 144. c.d.a. - Azione diretta del danneggiato
Pietro Amati per
33
AZIONE DIRETTA – PROPONIBILITA’
Può essere proposta solo dopo che siano decorsi:
1. sessanta giorni per danni a cose, ovvero
2. novanta in caso di danno alla persona,
dalla richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione inviata con lettera
raccomandata r.r., anche per conoscenza, osservando le norme di procedura.
Se applicazione procedura di indennizzo diretto, richiesta per il risarcimento
del danno inviata per conoscenza anche all'impresa di assicurazione dell'altro
veicolo.
Art. 145. - Proponibilità dell'azione di risarcimento
Pietro Amati per
34
LA PROVVISIONALE
Nel corso del giudizio di primo grado (civile o penale), gli aventi diritto al
risarcimento possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi
nella liquidazione definitiva del danno qualora risultino, da un sommario
accertamento, gravi elementi di responsabilità a carico del conducente.
Il
giudice
provvede,
con
ordinanza
immediatamente
esecutiva,
al
riconoscimento della provvisionale:
1. se sussiste il requisito dello stato di bisogno;
2. nel limite massimo dei quattro quinti del danno presumibile.
Art. 147. - Stato di bisogno del danneggiato
Pietro Amati per
35
4. Procedura ordinaria
Pietro Amati per
36
PER DANNI ALLE COSE - 1
La richiesta di risarcimento deve essere corredata dalla denuncia con l’apposito
modulo.
Deve inoltre recare l'indicazione:
a) degli aventi diritto al risarcimento e
b) del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili,
per non meno di cinque giorni non festivi.
Art. 148. c.d.a. - Procedura di risarcimento come modificato dal D.L. 24 gennaio 2012, n.
1 «liberalizzazioni».
Pietro Amati per
37
PER DANNI ALLE COSE - 2
Entro sessanta giorni (trenta quando il modulo di denuncia sia stato
sottoscritto dai conducenti ) dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di
assicurazione deve:
• formulare al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero
• Comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo
lo spirare del termine indicato.
Se le cose danneggiate non sono state messe a disposizione nei termini
previsti ovvero siano state riparate prima dell’ispezione stessa, valutazioni
sull’entità del danno solo previa presentazione di fattura.
Art. 148. c.d.a. - Procedura di risarcimento come modificato dal D.L. 24 gennaio 2012, n.
1 «liberalizzazioni».
Pietro Amati per
38
PER DANNI ALLE PERSONE
La procedura per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso rimane
la stessa di quella per le cose.
In questo caso, però, la richiesta deve anche contenere:
a. l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento,
b. la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro,
c. i dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni
subite, con attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi
permanenti, per permettere alla Compagnia una valutazione del possibile danno,
d. una dichiarazione attestante che non si ha diritto ad alcuna prestazione da parte di
istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie,
e. in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.
L'impresa di assicurazione è tenuta a formulare una congrua offerta al danneggiato o ad
indicare i motivi per i quali non ritiene di fare offerta entro novanta giorni dalla ricezione di
tale documentazione.
Pietro Amati per
39
LA RICHIESTA INCOMPLETA
In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al
danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie
integrazioni.
In tal caso i termini precedentemente descritti decorrono nuovamente dalla
data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
Pietro Amati per
40
IL PAGAMENTO DELLA COMPAGNIA - 1
Se il danneggiato dichiara di:
• accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro
quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
• non accettare l'offerta l'impresa corrisponde ugualmente la somma offerta
al danneggiato che viene imputata nella liquidazione definitiva del danno.
Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto
pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma
offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti.
La Compagnia non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da
parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro.
Pietro Amati per
41
IL PAGAMENTO DELLA COMPAGNIA - 2
L'impresa può decidere, entro i termini indicati, di non fare offerta di
risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori
approfondimenti in relazione al sinistro (consultazione della banca dati sinistri
per la prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti).
Comunicazione trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP.
Entro trenta giorni dalla comunicazione, l'impresa deve indicare al danneggiato
le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento
(tranne abbia presentato querela).
I termini a disposizione della compagnia per presentare l’offerta si intendono
sospesi.
Norma aggiunta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 «liberalizzazioni».
Pietro Amati per
42
IL PAGAMENTO DELLA COMPAGNIA - 3
Il danneggiato, in pendenza dei termini previsti dalla comunicazione della
Compagnia e fatto salvo quanto stabilito per documentazione incompleta, non
può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del
danno alle cose o del danno alla persona.
Qualora ciò accada, i termini per l’offerta risarcitoria o per la comunicazione dei
motivi per i quali l’impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi.
Norma aggiunta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 «liberalizzazioni».
Pietro Amati per
43
QUANDO NON SI APPLICA LA NORMALE PROCEDURA
La procedura precedentemente osservata non si applica per quei sinistri:
1. per i quali è possibile ricorrere alla disciplina del risarcimento diretto (art.149
c.d.a.).
2. che hanno provocato danni ai terzi trasportati (art. 141 c.d.a.)
3. che devono essere liquidati dal Fondo di garanzia per le vittime della strada
(artt. 283 - 286 e segg. del c.d.a.);
4. avvenuti all’estero (art. 151 e segg. c.d.a.)
Pietro Amati per
44
5. L’indennizzo diretto
Pietro Amati per
45
REGOLAMENTO
Le norme sull’indennizzo diretto sono regolamentate, oltre che dagli artt. 149 e
150 del c.d.a., dal
D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254,
regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla
circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.
Pietro Amati per
46
QUANDO SI APPLICA
a) Collisione tra due veicoli a motore:
•
immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città
del Vaticano,
•
assicurati con imprese che abbiano aderito al sistema del risarcimento
diretto.
b) Per sinistri avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano
dai quali siano derivati danni:
•
ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti;
•
subiti dal conducente non responsabile se il danno risulta contenuto nel
limite del 9% di invalidità permanente.
c) Assenza di coinvolgimento di altri veicoli responsabili.
Pietro Amati per
47
QUANDO NON SI APPLICA
La procedura non si applica:
•
ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero;
•
se sono coinvolti più di due veicoli;
•
se è emersa la responsabilità di terzi;
•
se il danneggiato non è terzo nei confronti del responsabile;
•
al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato;
•
quando i danni alla persona superano il limite del 9%;
•
per i sinistri avvenuti all’estero;
•
in assenza di collisione (urto materiale) tra i due veicoli;
•
alle macchine agricole (art. 57 del Codice della Strada) - (art. 42 del decreto
legge 1° ottobre 2007, n. 259, convertito, con modificazioni, in legge 29
novembre 2007, n. 222).
Pietro Amati per
48
LE CONSEGUENZE
I danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di
assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
L'impresa, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto
dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva
regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
Il danneggiato può proporre l'azione diretta nei soli confronti della propria
impresa di assicurazione nei casi di:
a. comunicazione di motivi che impediscono il risarcimento diretto;
b. mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini
previsti;
c. mancato accordo.
Pietro Amati per
49
CONTENUTO DELLA RICHIESTA PER IL RISARCIMENTO
Nell’ipotesi di danni al veicolo e alle cose:
1. i nomi degli assicurati;
2.
3.
4.
5.
6.
7.
le targhe dei due veicoli coinvolti;
la denominazione delle rispettive imprese;
la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
le generalità di eventuali testimoni;
l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad
accertare l’entità del danno.
Nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre:
a. l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
b. l’entità delle lesioni subite;
c. la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono
assicurazioni sociali obbligatorie;
d. l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
e. l’eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso
spettante al professionista.
Pietro Amati per
50
INTEGRAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DELLA RICHIESTA
In caso di richiesta incompleta, l’impresa, entro trenta giorni dalla ricezione,
offrendo l’assistenza tecnica e l’informativa prevista, invita il danneggiato a
fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della
richiesta.
I termini per la formulazione dell’offerta o per la comunicazione della mancata
offerta sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla data di ricezione delle
integrazioni e dei chiarimenti richiesti.
Pietro Amati per
51
L’OFFERTA DA PARTE DELL’IMPRESA
Vale quanto indicato nella procedura ordinaria
Pietro Amati per
52
SINISTRI ESCLUSI DAL SISTEMA DI RISARCIMENTO DIRETTO
Se il sinistro non rientra nell’ambito del risarcimento diretto, l’impresa ne
informa il danneggiato a mezzo raccomandata r.r., entro trenta giorni dalla
richiesta di risarcimento.
Sempre entro 30 giorni, l’impresa trasmette la richiesta, con la relativa
documentazione, all’impresa del responsabile se nota.
I questo caso i termini previsti per la proponibilità dell'azione e della procedura
di risarcimento iniziano a decorrere dal momento in cui l’impresa del
responsabile del sinistro riceve la comunicazione.
Pietro Amati per
53
ASSISTENZA TECNICA E INFORMATIVA AI DANNEGGIATI
L’impresa (senza compensi per la consulenza o assistenza professionale) deve
fornire al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per
consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto
al risarcimento del danno, quali:
a. il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche
al fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli,
b. il suo controllo e l’eventuale integrazione,
c. l’illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità previsti nel
regolamento.
Art. 9 - Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati – DPR 18-07-2006, n.254
Pietro Amati per
54
IL RIMBORSO DEL SINISTRO
Per la regolamentazione e la gestione dei loro rapporti – come previsto dall’art. 13 del
Regolamento – le imprese assicuratrici hanno stipulato la convenzione chiamata “CARD –
Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto”, che disciplina i rapporti tra le
stesse e la “stanza di compensazione”.
Le imprese aderenti alla CARD hanno delegato l’ANIA a stipulare una convenzione con la
CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) per l’operatività della
“stanza di compensazione” gestita dalla CONSAP ed hanno affidato alla stessa i seguenti
compiti principali:
•
elaborazione dei movimenti ammessi alla stanza di compensazione;
•
elaborazione delle statistiche sui costi medi per la Commissione ministeriale chiamata
a stabilire il valore del forfait;
•
gestione contabile delle operazioni di riscatto dei sinistri CARD, con l’incasso del
rimborso parte dell’assicurato;
•
comunicazione alla debitrice dell’importo effettivo del risarcimento quando questo è
inferiore alla franchigia.
Pietro Amati per
55
IL RIMBORSO DEL SINISTRO
Può succedere che all’Assicurato (danneggiante) convenga pagare il sinistro per
mantenere la classe di merito acquisita.
In questo caso sarà quest’ultimo a doversi rivolgere alla CONSAP in quanto la Debitrice
(l’impresa dell’assicurato-danneggiante) non conosce l’importo del risarcimento liquidato
dalla Gestionaria (l’impresa dall’assicurato-danneggiato).
L’assicurato comunicherà la sua intenzione alla CONSAP, fornendo:
•
la data del sinistro;
•
le targhe dei veicoli coinvolti e
•
i nomi delle rispettive compagnie assicuratrici.
Una volta ricevuto l’eventuale rimborso (che va alla Gestionaria, mentre la Debitrice si vede
restituito il forfait) la CONSAP rilascia un attestato con il quale l’assicurato può ottenere la
“riclassificazione” del contratto per quanto attiene la classe B/M.
Pietro Amati per
56
IL RIMBORSO DEL SINISTRO
Forfait card-cid danni a cose 1^ gennaio 2013
Forfait “unico” CID:
•
unificazione rimborso per danni a cose e danni alla persona del conducente;
•
suddivisione tra ciclomotori e motocicli e tutti gli altri veicoli;
•
suddivisione in tre Gruppi territoriali con importi diversi.
Pietro Amati per
57
IL RIMBORSO DEL SINISTRO
Forfait card-cid danni a cose 1^ gennaio 2013
Zone territoriali - Veicoli diversi da ciclomotori e motocicli
Gruppo I - € 2.239,00
Ancona – Brindisi – Caserta – Crotone – Firenze - La Spezia – Livorno – Lucca – Mantova - Massa Carrara – Napoli
– Nuoro – Ogliastra – Pisa – Pistoia – Prato – Reggio di Calabria – Sondrio Terni – Treviso – Vibo Valentia.
Gruppo II - € 1.930,00
Arezzo - Ascoli Piceno – Asti – Avellino – Belluno – Benevento – Bergamo – Biella – Bologna – Bolzano – Brescia –
Cagliari - Carbonia–Iglesias – Catanzaro – Chieti – Como – Cremona – Cuneo – Fermo – Ferrara – Foggia - ForlìCesena - Frosinone – Genova – Gorizia – Grosseto – L’Aquila - Latina – Lecce – Lodi – Macerata – Matera - Medio
Campidano – Modena – Olbia-Tempio – Padova – Parma – Perugia – Pesaro-Urbino – Pescara – Piacenza –
Pordenone – Potenza - Ravenna - Reggio nell’Emilia – Rieti – Rimini – Roma – Rovigo – Salerno – Sassari – Siena
– Taranto – Teramo – Torino – Trento – Udine – Venezia – Vercelli – Verona - Vicenza
Gruppo III - € 1.683,00
Agrigento – Alessandria – Aosta – Bari - Barletta-Andria-Trani – Caltanisetta – Campobasso – Catania – Cosenza –
Enna – Imperia – Isernia – Lecco – Messina – Milano - Monza e Brianza – Novara – Oristano – Palermo – Pavia –
Ragusa – Savona – Siracusa – Trapani – Trieste – Varese – Verbania-Cusio-Ossola - Viterbo
Pietro Amati per
58
IL RIMBORSO DEL SINISTRO
Forfait card-cid danni a cose 1^ gennaio 2013
Zone territoriali - Ciclomotori e motocicli
Gruppo I - € 4.079,00
Avellino – Benevento – Biella – Brindisi – Cagliari – Caserta – Como – Cuneo – Foggia – Frosinone – Gorizia Isernia – Mantova - Massa Carrara – Napoli – Nuoro - Pavia – Pistoia - Pordenone – Potenza – Prato – Ravenna Reggio nell’Emilia – Rieti – Rovigo - Salerno – Taranto – Terni – Treviso - Udine – Varese – Venezia – Vercelli Vicenza
Gruppo II - € 3.740,00
Alessandria – Ancona – Aosta – Arezzo - Ascoli Piceno – Asti – Bari - Barletta-Andria-Trani – Bergamo – Bologna –
Bolzano – Brescia – Campobasso - Catanzaro – Chieti – Cosenza – Cremona – Ferrara - Firenze - Forlì-Cesena –
L’Aquila – Latina – Lecce – Lecco – Lodi - Lucca – Macerata – Matera – Milano - Modena - Monza e Brianza –
Novara – Olbia-Tempio – Padova – Parma – Perugia - Pesaro e Urbino – Pescara – Piacenza – Pisa - Reggio di
Calabria – Rimini –Roma – Sassari – Siena – Teramo – Torino – Trento – Verbania-Cusio-Ossola – Verona Viterbo
Gruppo III - € 3.455,00
Agrigento – Belluno – Carbonia-Iglesias - Caltanisetta – Catania – Crotone – Enna - Fermo - Genova – Grosseto –
Imperia - La Spezia – Livorno – Medio Campidano - Messina – Ogliastra – Oristano - Palermo – Ragusa – Savona –
Siracusa – Sondrio - Trapani – Trieste – Vibo Valentia.
Pietro Amati per
59
IL RIMBORSO DEL SINISTRO
Forfait card-cid trasportati su “autoveicoli” - 1^ gennaio 2013
Per i danni d'importo pari o inferiori al plafond di 5.000 euro:
• forfait pari a 2.990 euro,
• franchigia assoluta pari a 500 euro.
Per i danni d'importo superiore al plafond di 5.000 euro:
• rimborso del forfait di 2.990 euro + il differenziale tra il danno effettivamente
risarcito e detto plafond
• franchigia del 10%, con il massimo di 20.000 euro.
Pietro Amati per
60
IL RIMBORSO DEL SINISTRO
Forfait card-cid trasportati su “motoveicoli” - 1^ gennaio 2013
Per i danni d'importo pari o inferiori al plafond di 5.000 euro:
• forfait pari a 3.700,00 euro, con una franchigia assoluta pari a 500 euro.
Per i danni d'importo superiore al plafond di 5.000 euro:
• forfait di 3.700,00 euro + il differenziale tra il danno effettivamente risarcito e
detto plafond
• franchigia del 10%, con il massimo di 20.000 euro.
Pietro Amati per
61
FRANCHIGIA E RIVALSA
Procedura per il recupero della eventuale franchigia:
“Le imprese assicuratrici, successivamente al ricevimento della distinta contabile di addebito
di un sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto, comunicano alla Stanza di
compensazione gli importi delle franchigie eventualmente previsti nel contratto RCA del
responsabile.
La Stanza di compensazione comunica quindi all’impresa debitrice se l’ammontare del
sinistro si collochi al di sopra ovvero al di sotto dell’importo della franchigia.
Solo in quest’ultimo caso, l’impresa debitrice viene messa a conoscenza dell’esatto importo
del risarcimento corrisposto per suo conto, ai fini del recupero della franchigia dal proprio
assicurato”.
(Testo scaricato dal sito internet della CONSAP).
Per un’eventuale rivalsa nei confronti del proprio assicurato, l’art. 26 della Convenzione
CARD prevede che l’impresa debitrice possa richiedere alla gestionaria la documentazione
necessaria per l’esercizio del proprio diritto.
Pietro Amati per
62
L’ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITA’
Art. 12 - Criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti
1.
Si applicano i criteri di accertamento della responsabilità dei sinistri stabiliti nella tabella di cui
all’Allegato A che prevede:
a) 7 ipotesi di casi ricorrenti di incidenti stradali (collisione tra due veicoli),
illustrate da un certo numero di raffigurazioni schematiche, con l’indicazione delle
relative e molteplici ipotesi di responsabilità unica o concorsuale;
b) 1 schema a incrocio, costruito sui 17 casi conosciuti come “barémes CID”,
corrispondenti alle caselline bianche poste al centro del modulo C.A.I. Incrociando i
comportamenti dei due veicoli quali risultano dalle rispettive caselle barrate nel
modulo C.A.I., si ricavano, per ciascuno dei due veicoli, la responsabilità piena, la
non responsabilità piena o i casi di corresponsabilità.
c) Avvertenze di carattere applicativo.
2. Se il sinistro non rientra in alcuna delle ipotesi previste dalla tabella, accertamento
della responsabilità nel rispetto dei principi generali.
Pietro Amati per
63
DA CONSIDERARE
Corte Costituzionale - sentenza 10 - 19 giugno 2009, n. 180
… Invero, l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato non rappresenta una
diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato, dal
momento che il Codice delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione
dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad
agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro
togliergli la possibilità di far valere i suoi diritti secondo i principi della
responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso.
… L'aver ammesso, accanto all'azione diretta introdotta dalla norma censurata, la
persistenza della tradizionale azione di responsabilità civile toglie, altresì, fondamento,
alle ulteriori censure di ordine sostanziale mosse dal rimettente, sotto i profili della
lesione del diritto di azione e dei principi del giusto processo, nonché della disparità di
trattamento riguardo ad altre categorie di danneggiati.
Pietro Amati per
64
6. Accordo terzi trasportati
Pietro Amati per
65
PRIMA DI COMINCIARE
I Tribunali
Tribunale Milano sez. X - 23 marzo 2009 - n. 3926
… L'art. 141 d.lg. n. 209/2005 infatti, consente al trasportato di ottenere il risarcimento dei danni
direttamente dalla compagnia di assicurazioni del vettore, ma si tratta di una semplice facoltà
del trasportato, che non pregiudica la possibilità per esso di intraprendere azione contro colui
che ritiene civilmente responsabile del sinistro.
Altre …
La Corte Costituzionale
Corte costituzionale - 23 dicembre 2008 - n. 441
Le disposizioni degli artt. 149 e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private), secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, si limitano
a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto
debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia
assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i
principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso.
Pietro Amati per
66
RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO
Salvo il caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato:
• è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al
momento del sinistro
• entro il massimale minimo di legge,
• a prescindere dalla responsabilità dei conducenti dei veicoli,
• con le normali procedure per il risarcimento;
• se il danno supera il massimale minimo di legge, la richiesta deve essere
fatta alla Compagnia del responsabile civile.
Pietro Amati per
67
RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO
L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio
e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la
responsabilità del proprio assicurato.
L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa
nei confronti della compagnia del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni
previste dalla disciplina del sistema di risarcimento diretto.
Art. 141. - Risarcimento del terzo trasportato
Pietro Amati per
68
7. Fondo vittime della strada
Pietro Amati per
69
FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è amministrato, sotto la vigilanza
del Ministero delle attività produttive, dalla CONSAP.
Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la R.C.A. sono
tenute a versare annualmente alla CONSAP un contributo.
Art. 285 - Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Pietro Amati per
70
SINISTRI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA
Risarcisce i danni per i quali vi è obbligo di assicurazione, per:
a. sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato (solo per danni alla persona);
b. veicolo o natante non coperto da assicurazione (franchigia per danni a cose di €
500,00);
c. veicolo o natante assicurato presso una impresa in stato di liquidazione coatta o vi
venga posta successivamente (sia danni a persone che a cose);
d. veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario,
dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione
finanziaria (terzi non trasportati e trasportati contro la propria volontà ovvero della
circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose).
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato verso l'impresa posta in
liquidazione coatta.
Art. 283. - sinistri verificatisi nel territorio della repubblica
Pietro Amati per
71
DESIGNAZIONE DELLE IMPRESE
Decreto 28 aprile 2008, n. 98 - Regolamento del Fondo di garanzia per le vittime della
strada.
Art. 10. Designazione delle imprese
1. L'ISVAP designa le imprese che provvedono alla liquidazione dei sinistri di cui
all'articolo 283, comma 1, del Codice, per la durata di un triennio.
Imprese designate triennio 2006-2009 (non modificato al 11 marzo 2013)
Marche e Puglia
Allianz S.p.A. (Sede Legale - già RAS)
Veneto, Friuli-VeneziaGiulia, Campania e Lombardia
Assicurazioni Generali S.p.A.
Toscana, Trentino-AltoAdige, Emilia-Romagna, Repubblica di San Marino, Abruzzo, Molise e Sicilia
Fondiaria - SAI S.p.A.
Piemonte e Valle d'Aosta
Società Reale Mutua di Assicurazioni
Umbria
SARA Assicurazioni S.p.A.
Liguria e Sardegna:
ALLEANZA TORO Assicurazioni S.p.A.
Pietro Amati per
72
8. La prescrizione
Pietro Amati per
73
FONDAMENTO RAZIONALE DELLA PRESCRIZIONE
Termine posto dalla legge per esercitare i diritti.
Motivazioni
1. certezza nei rapporti giuridici,
2. reperire prove a distanza di tempo,
3. situazione di diritto e situazione di fatto.
Regole generali
ogni diritto si estingue se il titolare non lo esercita nei termini previsti (art. 2934
c.c.).
Ogni patto contrario è nullo (art. 2936 c.c.)
Pietro Amati per
74
ALCUNI TERMINI DI PRESCRIZIONE
R.C. Contrattuale
(art. 2946 c.C.): .................................................................................................. anni 10
Fatto illecito
(art. 2947, comma 1°, cod. civ.) ......................................................................... anni 5
Responsabilità civile veicoli, natanti e imbarcazioni da diporto
(art. 2947, comma 2°) ......................................................................................... anni 2
Contratto di spedizione e di trasporto
(art. 2951 c.C.): ................................................................................................... anni 1
In presenza di reato
se stabilita una prescrizione più lunga si applica anche nell'azione civile
(art. 2947, comma 3°, cod. civ.)
Prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione (art. 2952 c.c.)
•
Si prescrive in un anno: il diritto dell’assicuratore al premio scaduto;
•
Si prescrive in due anni: il diritto dell’assicurato alla prestazione da parte
dell’assicuratore.
Pietro Amati per
75
DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE
Diritto dell’assicuratore ai premi
loro scadenza.
Diritti dell’assicurato:
 nelle assicurazioni contro i danni:
• regola generale: dal giorno del sinistro o dal giorno della conoscenza
del danno;
• assicurazioni di R.C.: dal giorno di ricevimento richiesta o azione del
terzo;
 nelle assicurazioni sulla vita:
• dal giorno del sinistro;
• dalla data di scadenza delle rate (rendite).
Pietro Amati per
76
SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE
Sospesa – art.. 2941 e segg. c.c.
La prescrizione può essere:
Interrotta: artt. 2943 e segg. c.c.
Pietro Amati per
77
9.
Pietro Amati per
La conciliazione
78
COSA E’
La conciliazione è una soluzione semplice e rapida, studiata da ANIA e dalle
associazioni dei consumatori come via alternativa a quella giudiziaria per
risolvere un’eventuale controversia sorta a seguito di un incidente d’auto.
Le Associazioni facenti parte dell’accordo:
Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Asso-Consum, Assoutenti, Casa del
Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons,
Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento
Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori
Pietro Amati per
79
A CHI SI DEVE RIVOLGERE IL CONSUMATORE
Il consumatore si rivolge ad una delle Associazioni dei consumatori che
aderiscono all’accordo per richiedere informazioni e assistenza.
In caso sussistano le condizioni previste dall’accordo, l’associazione fa
compilare e sottoscrivere dall’utente uno specifico modulo.
Nel modulo vengono richiesti dati anagrafici, i riferimenti assicurativi essenziali,
le circostanze che portano alla richiesta di conciliazione.
Nel documento è altresì prevista una sezione in cui l’utente conferisce mandato
al conciliatore dell’Associazione dei consumatori prescelta a transigere la
controversia.
Pietro Amati per
QUANDO PUO’ ESSERE RICHIESTA E QUANTO COSA
Può essere richiesta dai consumatori esclusivamente in caso di controversie
che riguardano sinistri r.c. auto con richiesta di risarcimento fino a 15.000
euro.
La procedura è totalmente gratuita per il consumatore, salvo l’eventuale costo
di iscrizione all’Associazione dei consumatori prescelta.
Pietro Amati per
81
L’ITER DELLA PROCEDURA - 1
Il consumatore può ricorrere alla procedura di conciliazione dopo aver
presentato una richiesta di risarcimento del danno e dopo aver fornito
all’impresa assicuratrice competente tutte le informazioni necessarie per il suo
accertamento e la sua valutazione.
La procedura si attiva se si verificano i seguenti casi:
• quando il consumatore non ha ottenuto risposta da una impresa entro i
termini previsti dalla legge;
• se l’impresa ha rifiutato la sua richiesta di risarcimento;
• in caso egli non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di
risarcimento da parte della compagnia.
Pietro Amati per
L’ITER DELLA PROCEDURA - 2
Inoltre, la procedura di conciliazione può essere avviata a condizione che il
consumatore:
• non abbia già incaricato altri soggetti a rappresentarlo ovvero, in caso di
incarico già conferito a terzi, abbia ritirato tale incarico prima di avviare la
procedura di conciliazione;
• abbia inoltrato la richiesta di risarcimento all’assicuratore del proprio
veicolo per i danni materiali e le lesioni del conducente e all’assicuratore del
veicolo vettore se trasportato (nei sinistri rientranti nell’ambito della
procedura per il risarcimento diretto).
Pietro Amati per
DURATA
La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni:
• in caso di esito positivo, le parti (conciliatore della compagnia e
conciliatore dell’Associazione dei consumatori prescelta) sottoscrivono un
verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo;
• in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato
accordo.
Pietro Amati per
10.
La mediazione
D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010
Pietro Amati per
85
ALCUNE DEFINIZIONI
Mediazione:
l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o
più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una
controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
Mediatore:
la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la
mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni
vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
Conciliazione:
la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
Organismo:
L’ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione.
Pietro Amati per
86
FIGURA DEL MEDIATORE

Non è un giudice nè un arbitro

non decide torti e ragioni

non ha potere di rendere atti vincolanti per le parti

è neutrale, indipendente e imparziale

ha il controllo della procedura

facilita soluzioni creative

p p
formula una proposta
Pietro Amati per
87
D.M. 180/2010 Art. 16 (REGOLAMENTO)
Valore della lite
Spesa per ciascuna parte
fino a € 1.000
€ 65
da € 1.000 a € 5.000
€ 130
da € 5.001 a € 10.000
€ 240
da € 10.001 a € 25.000
€ 360
da € 25.001 a € 50.000
€ 600
da € 50.001 a € 250.000
€ 1.000
da € 250.001 a € 500.000
€ 2.000
da € 500.001 a € 2.500.000
€ 3.800
da € 2.500.001 a € 5.000.000
€ 5.200
oltre € 5.000.000
€ 9.200
Le spese di mediazione devono essere:
- almeno ½ corrisposte all’Organismo, prima dell’incontro
- comprendono tutti i costi del procedimento indipendentemente dal numero di incontri
svolti
- previsti aumenti 1/5 in caso di successo
- previste riduzioni 1/3 per mat. ex art.5, per mancata partecipazione controparte
Pietro Amati per
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LEGITTIMITA’
Corte costituzionale, sentenza 6 dicembre 2012, n. 272,
illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1 del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28,
nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione a fini
conciliativi nelle controversie civili e commerciali nelle materie elencate, tra cui:
• il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e
natanti
• la responsabilità medica
• i contratti assicurativi.
Pietro Amati per
LA «NUOVA» MEDIAZIONE
D.L. 21 giugno 2013 n. 69, recante “Disposizioni per il rilancio dell’economia”
Il Governo ha reintrodotto la mediazione civile e commerciale, quale condizione di
procedibilità della domanda giudiziale nelle materie:
• condominio;
• diritti reali;
• divisione;
• successioni ereditarie;
• patti di famiglia;
• locazione;
• comodato;
• affitto di aziende;
• risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il
mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e
finanziari.
Grande assente l’R.C. auto.
Pietro Amati per
PROCEDURA PER PROCEDERE CON IL TEST
Se non trovate più il messaggio inviato per l’invito al corso, dove era indicato
anche l’indirizzo per eseguire il test, potete collegarvi a
http://www.assiweb.net/videoconferences/
e in corrispondenza del giorno e del corso frequentato cliccare su «esegui test»
Cliccare su
Pietro Amati per
91
PROCEDURA PER PROCEDERE CON IL TEST
Per scaricare le domande del
test su carta
Una volta avuto accesso
alla pagina del test
inserire i propri dati
Quindi procedere con il test
Pietro Amati per
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PROCEDURA PER PROCEDERE CON IL TEST
Eseguire i test scegliendo
la risposta giusta tra quelle
Prospettate.
Pietro Amati per
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PROCEDURA PER OTTENERE L’ATTESTATO
Una copia del test viene spedita in maniera
automatica all’indirizzo email dell’iscrizione.
Scaricare il modello, compilarlo e firmarlo.
Farne una copia e spedirlo unitamente alla
copia di un documento di identità valido.
Pietro Amati
per
Attenzione:
questa procedura è indispensabile per ottenere l’attestato.
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NOTE
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Pietro Amati per
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La liquidazione dei sinistri R.C.A.