Silvia Di Camillo R.C. auto e auto rischi diversi – 2^ parte Pietro Amati per La liquidazione dei sinistri R.C.A. Pietro Amati per 2 IL PERCORSO 1. Valutazione dei danni; 2. Considerazioni generali; 3. L’azione diretta; 4. Procedura ordinaria; 5. Indennizzo diretto; 6. Accordo terzi trasportati; 7. Fondo vittime garanzie della strada; 8. La prescrizione 9. La conciliazione 10.La mediazione. Pietro Amati per 3 ARGOMENTO TRATTATO 1. Valutazione dei danni Pietro Amati per 4 a) Danni a persone Pietro Amati per 5 TIPOLOGIA DEI DANNI Patrimoniale (Artt. 1223 - 1226 - 1227 c.c.) danno emergente (diminuzione di patrimonio) lucro cessante (mancato incremento del patrimonio) Pietro Amati per 6 TIPOLOGIA DEI DANNI Non patrimoniale (Artt. 2059 c.c.– 185 c.p.) Danno morale (patemi d’animo, ansie, dispiaceri, sofferenze, ecc.) • condanna penale (ora non più necessaria); • se estinzione del reato (morte del reo, amnistia, prescrizione) giudizio del giudice civile per l'accertamento del fatto – reato. Pietro Amati per 7 TIPOLOGIA DEI DANNI L’evoluzione del danno non patrimoniale … il danno non patrimoniale debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato. Cassazione – Sezione terza civile – sentenze 27 febbraio-12 maggio 2003, n. 7281-72827283 … il pregiudizio consequenziale integrante il danno morale soggettivo (patema d’animo) è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come reato. Cassazione - Sezione terza civile – sentenze 7-31 maggio 2003, n. 8827-8828 Pietro Amati per 8 TIPOLOGIA DEI DANNI L’evoluzione del danno non patrimoniale Conclusivamente, l’articolo 2059 Cc deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell’ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell’autore del fatto risulti da una presunzione di legge. Corte costituzionale – sentenza 30 giugno-11 luglio 2003, n. 233 … ogniqualvolta si verifichi la lesione di un interesse costituzionalmente protetto, il pregiudizio consequenziale integrante il danno morale soggettivo (patema d’animo) è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come reato. Corte costituzionale - Ordinanza 13-28 gennaio 2005 n. 58 Pietro Amati per 9 L’EVOLUZIONE DEL DANNO RISARCIBILE - BIOLOGICO Art. 32 Costituzione (menomazione del bene-salute quale stato di benessere psico-fisico dell'individuo indipendentemente dal suo reddito) Corte costituzionale 14 luglio 1986 n. 184 … il danno biologico costituisce l'evento del fatto lesivo della salute mentre il danno morale subiettivo (come anche il danno patrimoniale) appartiene alla categoria del danno-conseguenza in senso stretto. La risarcibilità trova il suo fondamento nell'art. 2043 c.c. che, correlato all'art. 32 della cost., va necessariamente esteso fino a comprendere il risarcimento, non solo dei danni in senso stretto patrimoniali, ma di tutti i danni che ostacolano le attività realizzatrici della persona … Pietro Amati per 10 L’EVOLUZIONE DEL DANNO RISARCIBILE - BIOLOGICO Definizione: “la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona” (Decreto Legislativo n.38/2000) Può essere erogato, in alcuni casi, anche in assenza di danno patrimoniale e, dunque, in presenza del solo danno biologico. L’indennizzo 1. è areddituale, prescinde cioè dalla retribuzione dell’assicurato; 2. è crescente al crescere della gravità della menomazione in misura più che proporzionale sia in termini assoluti che relativi. (al crescere della percentuale di invalidità, aumenta il peso di ciascun punto percentuale aggiuntivo); 3. è variabile in funzione dell’età (decresce al crescere dell’età) Pietro Amati per 11 L’EVOLUZIONE DEL DANNO RISARCIBILE - BIOLOGICO Tabella indennizzo danno biologico Quella prevista: 1. dai vari tribunali (in generale); 2. dal D. Lgs. N. 38 – 2000 (infortuni sul lavoro); 3. dalla Legge 5 marzo 2001, n. 57 (circolazione veicoli - micropermanenti fino al 9%). Pietro Amati per 12 DANNO BIOLOGICO PER LESIONI DI LIEVE ENTITÀ – LEGGE 57/2001 Definizione per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento: “lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua di produrre reddito”. persona negativa vita del capacità La valutazione è effettuata secondo i criteri e le misure seguenti: • a titolo di danno biologico permanente con un importo crescente per ciascun punto percentuale di invalidità applicando il relativo coefficiente. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. • Il valore del primo punto è pari ad euro 791,95 (1); (1) Questi importi decorrono dal mese di giugno 2013 e sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT. Pietro Amati per 13 DANNO BIOLOGICO PER LESIONI DI LIEVE ENTITÀ - LEGGE 57/2001 Tabella per il calcolo dell'importo di danno biologico permanente: • invalidità pari a 1 - coefficiente moltiplicatore pari a 1,0 • invalidità pari a 2 - coefficiente moltiplicatore pari a 1,1 • invalidità pari a 3 - coefficiente moltiplicatore pari a 1,2 • invalidità pari a 4 - coefficiente moltiplicatore pari a 1,3 • invalidità pari a 5 - coefficiente moltiplicatore pari a 1,5 • invalidità pari a 6 - coefficiente moltiplicatore pari a 1,7 • invalidità pari a 7 - coefficiente moltiplicatore pari a 1,9 • invalidità pari a 8 - coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 • invalidità pari a 9 - coefficiente moltiplicatore pari a 2,3 Pietro Amati per 14 DANNO BIOLOGICO PER LESIONI DI LIEVE ENTITÀ – ESEMPIO TABELLA DEL DANNO BIOLOGICO DI LIEVE ENTITA' (Tabella di cui all'art. 139 del Dlgs 209/2005 aggiornata al D.M. 17/6/2011) Punti di invalidità Età 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 759.04 759.04 759.04 759.04 759.04 759.04 759.04 759.04 759.04 759.04 755.24 751.45 747.65 743.86 740.06 2 1669.89 1669.89 1669.89 1669.89 1669.89 1669.89 1669.89 1669.89 1669.89 1669.89 1661.54 1653.19 1644.84 1636.49 1628.14 3 2732.54 2732.54 2732.54 2732.54 2732.54 2732.54 2732.54 2732.54 2732.54 2732.54 2718.88 2705.22 2691.56 2677.89 2664.23 4 3947.01 3947.01 3947.01 3947.01 3947.01 3947.01 3947.01 3947.01 3947.01 3947.01 3927.27 3907.54 3887.80 3868.07 3848.33 5 5692.80 5692.80 5692.80 5692.80 5692.80 5692.80 5692.80 5692.80 5692.80 5692.80 5664.34 5635.87 5607.41 5578.94 5550.48 6 7742.21 7742.21 7742.21 7742.21 7742.21 7742.21 7742.21 7742.21 7742.21 7742.21 7703.50 7664.79 7626.07 7587.36 7548.65 7 10095.23 10095.23 10095.23 10095.23 10095.23 10095.23 10095.23 10095.23 10095.23 10095.23 10044.76 9994.28 9943.80 9893.33 9842.85 8 12751.87 12751.87 12751.87 12751.87 12751.87 12751.87 12751.87 12751.87 12751.87 12751.87 12688.11 12624.35 12560.59 12496.83 12433.08 Pietro Amati per 9 15712.13 15712.13 15712.13 15712.13 15712.13 15712.13 15712.13 15712.13 15712.13 15712.13 15633.57 15555.01 15476.45 15397.89 15319.32 15 DANNO BIOLOGICO PER LESIONI DI LIEVE ENTITÀ - LEGGE 57/2001 • a titolo di danno biologico temporaneo, viene liquidato un importo di euro 46,20 per ogni giorno di inabilità assoluta; altrimenti, la liquidazione avviene in proporzione alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno (1). (1) Questi importi decorrono dal mese di giugno 2013 e sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT. L'ammontare del danno biologico può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. Art. 139. - Danno biologico per lesioni di lieve entità Pietro Amati per 16 D. L. 24 GENNAIO 2012, N. 1 – LIBERALIZZAZIONI – ART. 32 – 3 bis Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione secondo i criteri e le misure seguenti … Pietro Amati per 17 L’EVOLUZIONE DEL DANNO RISARCIBILE – IL DANNO ESISTENZIALE Il danno esistenziale La nozione di danno esistenziale ricomprende qualsiasi evento che, per la sua negativa incidenza sul complesso dei rapporti facenti capo alla persona, è suscettibile di ripercuotersi in maniera consistente e talvolta permanente sull'esistenza di questa. Nel caso del danno esistenziale le manifestazioni esteriori sono le modificazioni del vivere la vita quotidiana, cioè quel non fare più quello che si faceva prima a causa di un illegittimo comportamento che abbia compromesso la stabilità del quotidiano. Cassazione civile , sezione I - 07 giugno g g 2000, n. 7713 Pietro Amati per 18 L’EVOLUZIONE DEL DANNO RISARCIBILE – IL DANNO ESISTENZIALE Il danno esistenziale si differenzia quindi: dal danno patrimoniale prescinde da qualsiasi compromissione del patrimonio. dal danno morale non sofferenza, ma rinuncia ad un'attività concreta; dal danno biologico prescinde da una lesione della psiche o del corpo; Liquidazione del danno esistenziale in via equitativa. Pietro Amati per 19 DANNO ESISTENZIALE - IL DECALOGO DELLA SUPREMA CORTE Cassazione civile, sezioni unite - 24 marzo 2006, n. 6572 Definizione «per danno esistenziale si intende ogni pregiudizio che l'illecito (...) provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità». Onere della prova «Non è sufficiente la prova della dequalificazione (...) questi elementi integrano l'inadempimento del datore ma (...) è poi necessario dare la prova che tutto ciò, concretamente, ha inciso in senso negativo nella sfera del lavoratore, alterandone l'equilibrio e le abitudini di vita». Liquidato equitativamente. «Il danno esistenziale, infatti, essendo legato indissolubilmente alla persona, e quindi non essendo passibile di determinazione secondo il sistema tabellare (...) necessita imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l'alterazione delle sue abitudini di vita». Differenza dal danno morale. «il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva e interiore (propria del cosiddetto danno morale)». Può derivare da un inadempimento contrattuale. «L'ampia locuzione usata dall'articolo 2087 Cc (...) assicura il diretto accesso alla tutela di tutti i danni non patrimoniali, e quindi non è necessario, per superare le limitazioni imposte dall'articolo 2059 Cc (...) verificare se l'interesse leso dalla condotta datoriale sia meritevole di tutela in quanto protetto a livello costituzionale». Pietro Amati per 20 DANNO ESISTENZIALE - LA SUPREMA CORTE CAMBIA OPINIONE Cassazione civile , sezioni unite, sentenza 11.11.2008 n° 26972. Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata danno esistenziale perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell’atipicità … che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione”. “… non meritevoli della tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela g giustizia di p prossimità”. Pietro Amati per 21 RIASSUMENDO Danno patrimoniale: va rigorosamente provato. Danno morale: liquidato dal giudice secondo equità ma, in genere, fatto pari ad una percentuale – dal 20 al 50% - del danno biologico. Danno biologico: liquidato secondo le tabelle dei vari Tribunali. Danno esistenziale (se ancora esistente): liquidato dal giudice secondo il criterio dell’equità. Pietro Amati per 22 b) Danni alle cose Pietro Amati per 23 LA PRASSI LIQUIDATIVA Per la determinazione del danno occorre considerare: - la spesa necessaria per ripristinare il veicolo (*); - Il tempo necessario per la riparazione del veicolo che comporta la privazione del veicolo stesso all’uso cui è destinato. (*) detta spesa non può superare il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro (antieconomicità), tranne casi particolari (es. motore appena rifatto). Altri elementi da considerare: - eventuale svalutazione subita dal veicolo per i danni subiti; - eventuale rivalutazione del veicolo per sostituzione di parti usate con altre nuove. Pietro Amati per 24 IL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA Previsto nel D.P.R. 18 luglio 2006, n.254 - Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale: Art. 14 - Benefici derivanti agli assicurati In presenza di clausole che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, nel contratto deve essere espressamente indicata la percentuale di sconto applicata. In questa formula, l’Assicuratore non versa una somma di denaro all’Assicurato ma si impegna a fare riparare il veicolo a proprie spese. Chiaramente, perché ciò sia possibile, occorre che sia espressamente accettata nel contratto tale tipo di clausola. Pietro Amati per 25 2. Considerazioni generali Pietro Amati per 26 SOGGETTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE Tutela dell’assicurazione obbligatoria = qualunque danno a terzi con le sole esclusioni: 1. per i danni alla persona: • del conducente del veicolo responsabile del sinistro; 2. di danni alle cose appartenenti: a. al proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario; b. al coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonchè gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c. ove l'assicurato sia una società, ai soci a responsabilità illimitata ed alle persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b). Art. 129. c.d.a. - Soggetti esclusi dall'assicurazione Pietro Amati per 27 INOPPONIBILITÀ DI ECCEZIONI – AZIONE DI RIVALSA Per il massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano la franchigia dell'assicurato al risarcimento del danno. Art. 144. c.d.a. - Azione diretta del danneggiato L'impresa può però esercitare il diritto di rivalsa, in tutti in casi previsti per legge o per contratto, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo. Questo è possibile nel caso si incorra in: a. esclusioni ed applicazioni di franchigie previste nel contratto, b. dichiarazioni inesatte e reticenze (art. 1892, 1893 c.c.), c. aggravamento di rischio (art. 1898 c.c.), d. danni derivanti da fatti dolosi (art. 1917 c.c.), e. utilizzo irregolare della carta verde. Pietro Amati per 28 IL SINISTRO CAGIONATO CON DOLO Occorre in questo caso distinguere: 1) Veicolo o natante identificato per la giurisprudenza non trova applicazione la norma di cui all'art. 1917 c.c., che esclude dall'assicurazione il danno derivante da fatti dolosi, con la conseguenza che l’assicuratore deve pagare il terzo danneggiato, salva poi la possibilità di rivalersi sul responsabile. Cassazione civile, sez. III, 21 giugno 2004, n. 11471 Cassazione civile, sez. III, 18 febbraio 1997, n. 1502 Anche se non mancano sentenze precedenti contrarie Corte appello Roma, 3 maggio 1995 Corte assise Nuoro, 10 dicembre 1988 2) Veicolo o natante il cui proprietario o conducente sia rimasto sconosciuto: ne risponde il Fondo di garanzia per le vittime della strada. Pietro Amati per 29 LA DENUNCIA DEL SINISTRO I conducenti o i proprietari del veicolo sono tenuti a denunciare il sinistro (generalmente entro 3 giorni), al proprio assicuratore con il modulo approvato dall’ISVAP e pubblicato con il regolamento n. 13 del 2008. a valere dal 1° luglio 2008. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro. Se modulo viene firmato da entrambi i conducenti si presume che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione. Art. 143. c.d.a. - Denuncia di sinistro Pietro Amati per 30 3. L’azione diretta Pietro Amati per 31 AZIONE DIRETTA Assicurazione di responsabilità civile = tutela del patrimonio dell’assicurato Ai sensi dell’art. 1917 c.c., il terzo danneggiato non può chiamare in causa direttamente l’assicuratore del danneggiante. L’assicurazione obbligatoria RCA deroga totalmente a tale regola, permettendo al danneggiato di chiamare in causa direttamente l’assicuratore. Si dice, quindi, che il danneggiato ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore. Pietro Amati per 32 AZIONE DIRETTA - CONDIZIONI Due confini precisi: • deve trattarsi di assicurazione RCA obbligatoria, • danni risarciti nel limite dei massimali di polizza. Art. 144. c.d.a. - Azione diretta del danneggiato Pietro Amati per 33 AZIONE DIRETTA – PROPONIBILITA’ Può essere proposta solo dopo che siano decorsi: 1. sessanta giorni per danni a cose, ovvero 2. novanta in caso di danno alla persona, dalla richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione inviata con lettera raccomandata r.r., anche per conoscenza, osservando le norme di procedura. Se applicazione procedura di indennizzo diretto, richiesta per il risarcimento del danno inviata per conoscenza anche all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo. Art. 145. - Proponibilità dell'azione di risarcimento Pietro Amati per 34 LA PROVVISIONALE Nel corso del giudizio di primo grado (civile o penale), gli aventi diritto al risarcimento possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno qualora risultino, da un sommario accertamento, gravi elementi di responsabilità a carico del conducente. Il giudice provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, al riconoscimento della provvisionale: 1. se sussiste il requisito dello stato di bisogno; 2. nel limite massimo dei quattro quinti del danno presumibile. Art. 147. - Stato di bisogno del danneggiato Pietro Amati per 35 4. Procedura ordinaria Pietro Amati per 36 PER DANNI ALLE COSE - 1 La richiesta di risarcimento deve essere corredata dalla denuncia con l’apposito modulo. Deve inoltre recare l'indicazione: a) degli aventi diritto al risarcimento e b) del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi. Art. 148. c.d.a. - Procedura di risarcimento come modificato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 «liberalizzazioni». Pietro Amati per 37 PER DANNI ALLE COSE - 2 Entro sessanta giorni (trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti ) dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione deve: • formulare al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero • Comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato. Se le cose danneggiate non sono state messe a disposizione nei termini previsti ovvero siano state riparate prima dell’ispezione stessa, valutazioni sull’entità del danno solo previa presentazione di fattura. Art. 148. c.d.a. - Procedura di risarcimento come modificato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 «liberalizzazioni». Pietro Amati per 38 PER DANNI ALLE PERSONE La procedura per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso rimane la stessa di quella per le cose. In questo caso, però, la richiesta deve anche contenere: a. l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento, b. la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, c. i dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, con attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, per permettere alla Compagnia una valutazione del possibile danno, d. una dichiarazione attestante che non si ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, e. in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a formulare una congrua offerta al danneggiato o ad indicare i motivi per i quali non ritiene di fare offerta entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione. Pietro Amati per 39 LA RICHIESTA INCOMPLETA In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni. In tal caso i termini precedentemente descritti decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. Pietro Amati per 40 IL PAGAMENTO DELLA COMPAGNIA - 1 Se il danneggiato dichiara di: • accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. • non accettare l'offerta l'impresa corrisponde ugualmente la somma offerta al danneggiato che viene imputata nella liquidazione definitiva del danno. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti. La Compagnia non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro. Pietro Amati per 41 IL PAGAMENTO DELLA COMPAGNIA - 2 L'impresa può decidere, entro i termini indicati, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro (consultazione della banca dati sinistri per la prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti). Comunicazione trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP. Entro trenta giorni dalla comunicazione, l'impresa deve indicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento (tranne abbia presentato querela). I termini a disposizione della compagnia per presentare l’offerta si intendono sospesi. Norma aggiunta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 «liberalizzazioni». Pietro Amati per 42 IL PAGAMENTO DELLA COMPAGNIA - 3 Il danneggiato, in pendenza dei termini previsti dalla comunicazione della Compagnia e fatto salvo quanto stabilito per documentazione incompleta, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose o del danno alla persona. Qualora ciò accada, i termini per l’offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l’impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi. Norma aggiunta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 «liberalizzazioni». Pietro Amati per 43 QUANDO NON SI APPLICA LA NORMALE PROCEDURA La procedura precedentemente osservata non si applica per quei sinistri: 1. per i quali è possibile ricorrere alla disciplina del risarcimento diretto (art.149 c.d.a.). 2. che hanno provocato danni ai terzi trasportati (art. 141 c.d.a.) 3. che devono essere liquidati dal Fondo di garanzia per le vittime della strada (artt. 283 - 286 e segg. del c.d.a.); 4. avvenuti all’estero (art. 151 e segg. c.d.a.) Pietro Amati per 44 5. L’indennizzo diretto Pietro Amati per 45 REGOLAMENTO Le norme sull’indennizzo diretto sono regolamentate, oltre che dagli artt. 149 e 150 del c.d.a., dal D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. Pietro Amati per 46 QUANDO SI APPLICA a) Collisione tra due veicoli a motore: • immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano, • assicurati con imprese che abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto. b) Per sinistri avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano dai quali siano derivati danni: • ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti; • subiti dal conducente non responsabile se il danno risulta contenuto nel limite del 9% di invalidità permanente. c) Assenza di coinvolgimento di altri veicoli responsabili. Pietro Amati per 47 QUANDO NON SI APPLICA La procedura non si applica: • ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero; • se sono coinvolti più di due veicoli; • se è emersa la responsabilità di terzi; • se il danneggiato non è terzo nei confronti del responsabile; • al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato; • quando i danni alla persona superano il limite del 9%; • per i sinistri avvenuti all’estero; • in assenza di collisione (urto materiale) tra i due veicoli; • alle macchine agricole (art. 57 del Codice della Strada) - (art. 42 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 259, convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222). Pietro Amati per 48 LE CONSEGUENZE I danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. L'impresa, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime. Il danneggiato può proporre l'azione diretta nei soli confronti della propria impresa di assicurazione nei casi di: a. comunicazione di motivi che impediscono il risarcimento diretto; b. mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti; c. mancato accordo. Pietro Amati per 49 CONTENUTO DELLA RICHIESTA PER IL RISARCIMENTO Nell’ipotesi di danni al veicolo e alle cose: 1. i nomi degli assicurati; 2. 3. 4. 5. 6. 7. le targhe dei due veicoli coinvolti; la denominazione delle rispettive imprese; la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; le generalità di eventuali testimoni; l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia; il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno. Nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre: a. l’età, l’attività e il reddito del danneggiato; b. l’entità delle lesioni subite; c. la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; d. l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; e. l’eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista. Pietro Amati per 50 INTEGRAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DELLA RICHIESTA In caso di richiesta incompleta, l’impresa, entro trenta giorni dalla ricezione, offrendo l’assistenza tecnica e l’informativa prevista, invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta. I termini per la formulazione dell’offerta o per la comunicazione della mancata offerta sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Pietro Amati per 51 L’OFFERTA DA PARTE DELL’IMPRESA Vale quanto indicato nella procedura ordinaria Pietro Amati per 52 SINISTRI ESCLUSI DAL SISTEMA DI RISARCIMENTO DIRETTO Se il sinistro non rientra nell’ambito del risarcimento diretto, l’impresa ne informa il danneggiato a mezzo raccomandata r.r., entro trenta giorni dalla richiesta di risarcimento. Sempre entro 30 giorni, l’impresa trasmette la richiesta, con la relativa documentazione, all’impresa del responsabile se nota. I questo caso i termini previsti per la proponibilità dell'azione e della procedura di risarcimento iniziano a decorrere dal momento in cui l’impresa del responsabile del sinistro riceve la comunicazione. Pietro Amati per 53 ASSISTENZA TECNICA E INFORMATIVA AI DANNEGGIATI L’impresa (senza compensi per la consulenza o assistenza professionale) deve fornire al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno, quali: a. il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche al fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, b. il suo controllo e l’eventuale integrazione, c. l’illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità previsti nel regolamento. Art. 9 - Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati – DPR 18-07-2006, n.254 Pietro Amati per 54 IL RIMBORSO DEL SINISTRO Per la regolamentazione e la gestione dei loro rapporti – come previsto dall’art. 13 del Regolamento – le imprese assicuratrici hanno stipulato la convenzione chiamata “CARD – Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto”, che disciplina i rapporti tra le stesse e la “stanza di compensazione”. Le imprese aderenti alla CARD hanno delegato l’ANIA a stipulare una convenzione con la CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) per l’operatività della “stanza di compensazione” gestita dalla CONSAP ed hanno affidato alla stessa i seguenti compiti principali: • elaborazione dei movimenti ammessi alla stanza di compensazione; • elaborazione delle statistiche sui costi medi per la Commissione ministeriale chiamata a stabilire il valore del forfait; • gestione contabile delle operazioni di riscatto dei sinistri CARD, con l’incasso del rimborso parte dell’assicurato; • comunicazione alla debitrice dell’importo effettivo del risarcimento quando questo è inferiore alla franchigia. Pietro Amati per 55 IL RIMBORSO DEL SINISTRO Può succedere che all’Assicurato (danneggiante) convenga pagare il sinistro per mantenere la classe di merito acquisita. In questo caso sarà quest’ultimo a doversi rivolgere alla CONSAP in quanto la Debitrice (l’impresa dell’assicurato-danneggiante) non conosce l’importo del risarcimento liquidato dalla Gestionaria (l’impresa dall’assicurato-danneggiato). L’assicurato comunicherà la sua intenzione alla CONSAP, fornendo: • la data del sinistro; • le targhe dei veicoli coinvolti e • i nomi delle rispettive compagnie assicuratrici. Una volta ricevuto l’eventuale rimborso (che va alla Gestionaria, mentre la Debitrice si vede restituito il forfait) la CONSAP rilascia un attestato con il quale l’assicurato può ottenere la “riclassificazione” del contratto per quanto attiene la classe B/M. Pietro Amati per 56 IL RIMBORSO DEL SINISTRO Forfait card-cid danni a cose 1^ gennaio 2013 Forfait “unico” CID: • unificazione rimborso per danni a cose e danni alla persona del conducente; • suddivisione tra ciclomotori e motocicli e tutti gli altri veicoli; • suddivisione in tre Gruppi territoriali con importi diversi. Pietro Amati per 57 IL RIMBORSO DEL SINISTRO Forfait card-cid danni a cose 1^ gennaio 2013 Zone territoriali - Veicoli diversi da ciclomotori e motocicli Gruppo I - € 2.239,00 Ancona – Brindisi – Caserta – Crotone – Firenze - La Spezia – Livorno – Lucca – Mantova - Massa Carrara – Napoli – Nuoro – Ogliastra – Pisa – Pistoia – Prato – Reggio di Calabria – Sondrio Terni – Treviso – Vibo Valentia. Gruppo II - € 1.930,00 Arezzo - Ascoli Piceno – Asti – Avellino – Belluno – Benevento – Bergamo – Biella – Bologna – Bolzano – Brescia – Cagliari - Carbonia–Iglesias – Catanzaro – Chieti – Como – Cremona – Cuneo – Fermo – Ferrara – Foggia - ForlìCesena - Frosinone – Genova – Gorizia – Grosseto – L’Aquila - Latina – Lecce – Lodi – Macerata – Matera - Medio Campidano – Modena – Olbia-Tempio – Padova – Parma – Perugia – Pesaro-Urbino – Pescara – Piacenza – Pordenone – Potenza - Ravenna - Reggio nell’Emilia – Rieti – Rimini – Roma – Rovigo – Salerno – Sassari – Siena – Taranto – Teramo – Torino – Trento – Udine – Venezia – Vercelli – Verona - Vicenza Gruppo III - € 1.683,00 Agrigento – Alessandria – Aosta – Bari - Barletta-Andria-Trani – Caltanisetta – Campobasso – Catania – Cosenza – Enna – Imperia – Isernia – Lecco – Messina – Milano - Monza e Brianza – Novara – Oristano – Palermo – Pavia – Ragusa – Savona – Siracusa – Trapani – Trieste – Varese – Verbania-Cusio-Ossola - Viterbo Pietro Amati per 58 IL RIMBORSO DEL SINISTRO Forfait card-cid danni a cose 1^ gennaio 2013 Zone territoriali - Ciclomotori e motocicli Gruppo I - € 4.079,00 Avellino – Benevento – Biella – Brindisi – Cagliari – Caserta – Como – Cuneo – Foggia – Frosinone – Gorizia Isernia – Mantova - Massa Carrara – Napoli – Nuoro - Pavia – Pistoia - Pordenone – Potenza – Prato – Ravenna Reggio nell’Emilia – Rieti – Rovigo - Salerno – Taranto – Terni – Treviso - Udine – Varese – Venezia – Vercelli Vicenza Gruppo II - € 3.740,00 Alessandria – Ancona – Aosta – Arezzo - Ascoli Piceno – Asti – Bari - Barletta-Andria-Trani – Bergamo – Bologna – Bolzano – Brescia – Campobasso - Catanzaro – Chieti – Cosenza – Cremona – Ferrara - Firenze - Forlì-Cesena – L’Aquila – Latina – Lecce – Lecco – Lodi - Lucca – Macerata – Matera – Milano - Modena - Monza e Brianza – Novara – Olbia-Tempio – Padova – Parma – Perugia - Pesaro e Urbino – Pescara – Piacenza – Pisa - Reggio di Calabria – Rimini –Roma – Sassari – Siena – Teramo – Torino – Trento – Verbania-Cusio-Ossola – Verona Viterbo Gruppo III - € 3.455,00 Agrigento – Belluno – Carbonia-Iglesias - Caltanisetta – Catania – Crotone – Enna - Fermo - Genova – Grosseto – Imperia - La Spezia – Livorno – Medio Campidano - Messina – Ogliastra – Oristano - Palermo – Ragusa – Savona – Siracusa – Sondrio - Trapani – Trieste – Vibo Valentia. Pietro Amati per 59 IL RIMBORSO DEL SINISTRO Forfait card-cid trasportati su “autoveicoli” - 1^ gennaio 2013 Per i danni d'importo pari o inferiori al plafond di 5.000 euro: • forfait pari a 2.990 euro, • franchigia assoluta pari a 500 euro. Per i danni d'importo superiore al plafond di 5.000 euro: • rimborso del forfait di 2.990 euro + il differenziale tra il danno effettivamente risarcito e detto plafond • franchigia del 10%, con il massimo di 20.000 euro. Pietro Amati per 60 IL RIMBORSO DEL SINISTRO Forfait card-cid trasportati su “motoveicoli” - 1^ gennaio 2013 Per i danni d'importo pari o inferiori al plafond di 5.000 euro: • forfait pari a 3.700,00 euro, con una franchigia assoluta pari a 500 euro. Per i danni d'importo superiore al plafond di 5.000 euro: • forfait di 3.700,00 euro + il differenziale tra il danno effettivamente risarcito e detto plafond • franchigia del 10%, con il massimo di 20.000 euro. Pietro Amati per 61 FRANCHIGIA E RIVALSA Procedura per il recupero della eventuale franchigia: “Le imprese assicuratrici, successivamente al ricevimento della distinta contabile di addebito di un sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto, comunicano alla Stanza di compensazione gli importi delle franchigie eventualmente previsti nel contratto RCA del responsabile. La Stanza di compensazione comunica quindi all’impresa debitrice se l’ammontare del sinistro si collochi al di sopra ovvero al di sotto dell’importo della franchigia. Solo in quest’ultimo caso, l’impresa debitrice viene messa a conoscenza dell’esatto importo del risarcimento corrisposto per suo conto, ai fini del recupero della franchigia dal proprio assicurato”. (Testo scaricato dal sito internet della CONSAP). Per un’eventuale rivalsa nei confronti del proprio assicurato, l’art. 26 della Convenzione CARD prevede che l’impresa debitrice possa richiedere alla gestionaria la documentazione necessaria per l’esercizio del proprio diritto. Pietro Amati per 62 L’ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITA’ Art. 12 - Criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti 1. Si applicano i criteri di accertamento della responsabilità dei sinistri stabiliti nella tabella di cui all’Allegato A che prevede: a) 7 ipotesi di casi ricorrenti di incidenti stradali (collisione tra due veicoli), illustrate da un certo numero di raffigurazioni schematiche, con l’indicazione delle relative e molteplici ipotesi di responsabilità unica o concorsuale; b) 1 schema a incrocio, costruito sui 17 casi conosciuti come “barémes CID”, corrispondenti alle caselline bianche poste al centro del modulo C.A.I. Incrociando i comportamenti dei due veicoli quali risultano dalle rispettive caselle barrate nel modulo C.A.I., si ricavano, per ciascuno dei due veicoli, la responsabilità piena, la non responsabilità piena o i casi di corresponsabilità. c) Avvertenze di carattere applicativo. 2. Se il sinistro non rientra in alcuna delle ipotesi previste dalla tabella, accertamento della responsabilità nel rispetto dei principi generali. Pietro Amati per 63 DA CONSIDERARE Corte Costituzionale - sentenza 10 - 19 giugno 2009, n. 180 … Invero, l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato, dal momento che il Codice delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso. … L'aver ammesso, accanto all'azione diretta introdotta dalla norma censurata, la persistenza della tradizionale azione di responsabilità civile toglie, altresì, fondamento, alle ulteriori censure di ordine sostanziale mosse dal rimettente, sotto i profili della lesione del diritto di azione e dei principi del giusto processo, nonché della disparità di trattamento riguardo ad altre categorie di danneggiati. Pietro Amati per 64 6. Accordo terzi trasportati Pietro Amati per 65 PRIMA DI COMINCIARE I Tribunali Tribunale Milano sez. X - 23 marzo 2009 - n. 3926 … L'art. 141 d.lg. n. 209/2005 infatti, consente al trasportato di ottenere il risarcimento dei danni direttamente dalla compagnia di assicurazioni del vettore, ma si tratta di una semplice facoltà del trasportato, che non pregiudica la possibilità per esso di intraprendere azione contro colui che ritiene civilmente responsabile del sinistro. Altre … La Corte Costituzionale Corte costituzionale - 23 dicembre 2008 - n. 441 Le disposizioni degli artt. 149 e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, si limitano a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso. Pietro Amati per 66 RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO Salvo il caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato: • è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro • entro il massimale minimo di legge, • a prescindere dalla responsabilità dei conducenti dei veicoli, • con le normali procedure per il risarcimento; • se il danno supera il massimale minimo di legge, la richiesta deve essere fatta alla Compagnia del responsabile civile. Pietro Amati per 67 RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti della compagnia del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dalla disciplina del sistema di risarcimento diretto. Art. 141. - Risarcimento del terzo trasportato Pietro Amati per 68 7. Fondo vittime della strada Pietro Amati per 69 FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, dalla CONSAP. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la R.C.A. sono tenute a versare annualmente alla CONSAP un contributo. Art. 285 - Fondo di garanzia per le vittime della strada. Pietro Amati per 70 SINISTRI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA Risarcisce i danni per i quali vi è obbligo di assicurazione, per: a. sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato (solo per danni alla persona); b. veicolo o natante non coperto da assicurazione (franchigia per danni a cose di € 500,00); c. veicolo o natante assicurato presso una impresa in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente (sia danni a persone che a cose); d. veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria (terzi non trasportati e trasportati contro la propria volontà ovvero della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose). Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato verso l'impresa posta in liquidazione coatta. Art. 283. - sinistri verificatisi nel territorio della repubblica Pietro Amati per 71 DESIGNAZIONE DELLE IMPRESE Decreto 28 aprile 2008, n. 98 - Regolamento del Fondo di garanzia per le vittime della strada. Art. 10. Designazione delle imprese 1. L'ISVAP designa le imprese che provvedono alla liquidazione dei sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, del Codice, per la durata di un triennio. Imprese designate triennio 2006-2009 (non modificato al 11 marzo 2013) Marche e Puglia Allianz S.p.A. (Sede Legale - già RAS) Veneto, Friuli-VeneziaGiulia, Campania e Lombardia Assicurazioni Generali S.p.A. Toscana, Trentino-AltoAdige, Emilia-Romagna, Repubblica di San Marino, Abruzzo, Molise e Sicilia Fondiaria - SAI S.p.A. Piemonte e Valle d'Aosta Società Reale Mutua di Assicurazioni Umbria SARA Assicurazioni S.p.A. Liguria e Sardegna: ALLEANZA TORO Assicurazioni S.p.A. Pietro Amati per 72 8. La prescrizione Pietro Amati per 73 FONDAMENTO RAZIONALE DELLA PRESCRIZIONE Termine posto dalla legge per esercitare i diritti. Motivazioni 1. certezza nei rapporti giuridici, 2. reperire prove a distanza di tempo, 3. situazione di diritto e situazione di fatto. Regole generali ogni diritto si estingue se il titolare non lo esercita nei termini previsti (art. 2934 c.c.). Ogni patto contrario è nullo (art. 2936 c.c.) Pietro Amati per 74 ALCUNI TERMINI DI PRESCRIZIONE R.C. Contrattuale (art. 2946 c.C.): .................................................................................................. anni 10 Fatto illecito (art. 2947, comma 1°, cod. civ.) ......................................................................... anni 5 Responsabilità civile veicoli, natanti e imbarcazioni da diporto (art. 2947, comma 2°) ......................................................................................... anni 2 Contratto di spedizione e di trasporto (art. 2951 c.C.): ................................................................................................... anni 1 In presenza di reato se stabilita una prescrizione più lunga si applica anche nell'azione civile (art. 2947, comma 3°, cod. civ.) Prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione (art. 2952 c.c.) • Si prescrive in un anno: il diritto dell’assicuratore al premio scaduto; • Si prescrive in due anni: il diritto dell’assicurato alla prestazione da parte dell’assicuratore. Pietro Amati per 75 DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE Diritto dell’assicuratore ai premi loro scadenza. Diritti dell’assicurato: nelle assicurazioni contro i danni: • regola generale: dal giorno del sinistro o dal giorno della conoscenza del danno; • assicurazioni di R.C.: dal giorno di ricevimento richiesta o azione del terzo; nelle assicurazioni sulla vita: • dal giorno del sinistro; • dalla data di scadenza delle rate (rendite). Pietro Amati per 76 SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE Sospesa – art.. 2941 e segg. c.c. La prescrizione può essere: Interrotta: artt. 2943 e segg. c.c. Pietro Amati per 77 9. Pietro Amati per La conciliazione 78 COSA E’ La conciliazione è una soluzione semplice e rapida, studiata da ANIA e dalle associazioni dei consumatori come via alternativa a quella giudiziaria per risolvere un’eventuale controversia sorta a seguito di un incidente d’auto. Le Associazioni facenti parte dell’accordo: Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Asso-Consum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori Pietro Amati per 79 A CHI SI DEVE RIVOLGERE IL CONSUMATORE Il consumatore si rivolge ad una delle Associazioni dei consumatori che aderiscono all’accordo per richiedere informazioni e assistenza. In caso sussistano le condizioni previste dall’accordo, l’associazione fa compilare e sottoscrivere dall’utente uno specifico modulo. Nel modulo vengono richiesti dati anagrafici, i riferimenti assicurativi essenziali, le circostanze che portano alla richiesta di conciliazione. Nel documento è altresì prevista una sezione in cui l’utente conferisce mandato al conciliatore dell’Associazione dei consumatori prescelta a transigere la controversia. Pietro Amati per QUANDO PUO’ ESSERE RICHIESTA E QUANTO COSA Può essere richiesta dai consumatori esclusivamente in caso di controversie che riguardano sinistri r.c. auto con richiesta di risarcimento fino a 15.000 euro. La procedura è totalmente gratuita per il consumatore, salvo l’eventuale costo di iscrizione all’Associazione dei consumatori prescelta. Pietro Amati per 81 L’ITER DELLA PROCEDURA - 1 Il consumatore può ricorrere alla procedura di conciliazione dopo aver presentato una richiesta di risarcimento del danno e dopo aver fornito all’impresa assicuratrice competente tutte le informazioni necessarie per il suo accertamento e la sua valutazione. La procedura si attiva se si verificano i seguenti casi: • quando il consumatore non ha ottenuto risposta da una impresa entro i termini previsti dalla legge; • se l’impresa ha rifiutato la sua richiesta di risarcimento; • in caso egli non abbia accettato, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento da parte della compagnia. Pietro Amati per L’ITER DELLA PROCEDURA - 2 Inoltre, la procedura di conciliazione può essere avviata a condizione che il consumatore: • non abbia già incaricato altri soggetti a rappresentarlo ovvero, in caso di incarico già conferito a terzi, abbia ritirato tale incarico prima di avviare la procedura di conciliazione; • abbia inoltrato la richiesta di risarcimento all’assicuratore del proprio veicolo per i danni materiali e le lesioni del conducente e all’assicuratore del veicolo vettore se trasportato (nei sinistri rientranti nell’ambito della procedura per il risarcimento diretto). Pietro Amati per DURATA La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni: • in caso di esito positivo, le parti (conciliatore della compagnia e conciliatore dell’Associazione dei consumatori prescelta) sottoscrivono un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo; • in caso di esito negativo, viene redatto, invece, un verbale di mancato accordo. Pietro Amati per 10. La mediazione D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 Pietro Amati per 85 ALCUNE DEFINIZIONI Mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; Mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; Conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione; Organismo: L’ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione. Pietro Amati per 86 FIGURA DEL MEDIATORE Non è un giudice nè un arbitro non decide torti e ragioni non ha potere di rendere atti vincolanti per le parti è neutrale, indipendente e imparziale ha il controllo della procedura facilita soluzioni creative p p formula una proposta Pietro Amati per 87 D.M. 180/2010 Art. 16 (REGOLAMENTO) Valore della lite Spesa per ciascuna parte fino a € 1.000 € 65 da € 1.000 a € 5.000 € 130 da € 5.001 a € 10.000 € 240 da € 10.001 a € 25.000 € 360 da € 25.001 a € 50.000 € 600 da € 50.001 a € 250.000 € 1.000 da € 250.001 a € 500.000 € 2.000 da € 500.001 a € 2.500.000 € 3.800 da € 2.500.001 a € 5.000.000 € 5.200 oltre € 5.000.000 € 9.200 Le spese di mediazione devono essere: - almeno ½ corrisposte all’Organismo, prima dell’incontro - comprendono tutti i costi del procedimento indipendentemente dal numero di incontri svolti - previsti aumenti 1/5 in caso di successo - previste riduzioni 1/3 per mat. ex art.5, per mancata partecipazione controparte Pietro Amati per 88 LEGITTIMITA’ Corte costituzionale, sentenza 6 dicembre 2012, n. 272, illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1 del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28, nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione a fini conciliativi nelle controversie civili e commerciali nelle materie elencate, tra cui: • il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti • la responsabilità medica • i contratti assicurativi. Pietro Amati per LA «NUOVA» MEDIAZIONE D.L. 21 giugno 2013 n. 69, recante “Disposizioni per il rilancio dell’economia” Il Governo ha reintrodotto la mediazione civile e commerciale, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie: • condominio; • diritti reali; • divisione; • successioni ereditarie; • patti di famiglia; • locazione; • comodato; • affitto di aziende; • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Grande assente l’R.C. auto. Pietro Amati per PROCEDURA PER PROCEDERE CON IL TEST Se non trovate più il messaggio inviato per l’invito al corso, dove era indicato anche l’indirizzo per eseguire il test, potete collegarvi a http://www.assiweb.net/videoconferences/ e in corrispondenza del giorno e del corso frequentato cliccare su «esegui test» Cliccare su Pietro Amati per 91 PROCEDURA PER PROCEDERE CON IL TEST Per scaricare le domande del test su carta Una volta avuto accesso alla pagina del test inserire i propri dati Quindi procedere con il test Pietro Amati per 92 PROCEDURA PER PROCEDERE CON IL TEST Eseguire i test scegliendo la risposta giusta tra quelle Prospettate. Pietro Amati per 93 PROCEDURA PER OTTENERE L’ATTESTATO Una copia del test viene spedita in maniera automatica all’indirizzo email dell’iscrizione. Scaricare il modello, compilarlo e firmarlo. Farne una copia e spedirlo unitamente alla copia di un documento di identità valido. Pietro Amati per Attenzione: questa procedura è indispensabile per ottenere l’attestato. 94 NOTE ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ _________________________________ Pietro Amati per 95