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Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
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STABILITÀ, SVILUPPO E SEMPLIFICAZIONI
Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti - Consulenti del lavoro
LEGGE DI STABILITÀ
Articolato della L. n. 183/2011: sintesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elevazione dell’età pensionabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riduzione dei contributi per gli apprendisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aumento dei contributi alla Gestione separata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contratto di inserimento per le lavoratrici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modifiche al regime del part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proroga degli ammortizzatori sociali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Detassazione salari produttività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deduzione dall’IRAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Incentivazione del telelavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Credito di imposta nelle aree del Mezzogiorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lavoratori dello spettacolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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MANOVRA «SALVA ITALIA»: MISURE
PER IL LAVORO E IL FISCO
Articolato del D.L. n. 201/2011: sintesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aiuto alla crescita economica - Ace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agevolazioni fiscali per donne e giovani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nuovi oneri detraibili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ISEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Equo indennizzo e pensioni privilegiate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accertamenti e rateazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regime di trasparenza fiscale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tracciabilità dei pagamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reintroduzione dell’ICI sulla prima casa: IMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tassazione di auto di lusso, imbarcazioni e aerei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Canone Rai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clausola di salvaguardia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SuperINPS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contributi dei lavoratori autonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aumento dell’addizionale regionale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assunzioni negli enti locali: limiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LSU e sostegno all’editoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liberalizzazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modifica alle leggi di P.S.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accesso al lavoro degli stranieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nuovo termine per la compilazione del Libro Unico del Lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appalti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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LA RIFORMA DEL REGIME PENSIONISTICO
Il nuovo adeguamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clausola di salvaguardia e certificazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pensionamento di vecchiaia e flessibilità. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lavoratrici del settore privato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eccezioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proseguimento dell’attività lavorativa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deroghe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rivalutazione delle pensioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contributo perequativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
6
Pensionamento anticipato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le prime istruzioni INPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lavori usuranti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le casse di previdenza dei professionisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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LE PROROGHE DI FINE ANNO
Proroghe di termini in materia di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proroghe in materia fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ritenuta sui proventi finanziari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I lavoratori frontalieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le proroghe per le zone interessate da eventi alluvionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centrale di committenza unica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diritto d’autore su disegni e modelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edifici rurali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strutture turistico-alberghiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sfratti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SISTRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le proroghe degli ammortizzatori sociali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ammortizzatori sociali in deroga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CIGS in deroga e mobilità in deroga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proroga di disposizioni contenute nell’art. 19, D.L. n. 185/2008 . . . . . . . . . . . . . . .
Istituti sperimentali di sostegno al reddito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Altre misure a carattere sperimentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proroghe per l’Abruzzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E FISCALE
Presentazione SCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Certificazione della disabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cambiamento di residenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Partecipazione a concorsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Controlli sulle imprese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commissione di esame per gli avvocati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Astensione anticipata dal lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prestazioni sociali agevolate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lavoratori extracomunitari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Collocamento ordinario ed obbligatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Libro Unico del Lavoro (regime sanzionatorio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appalti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banca dati nazionale dei contratti pubblici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Responsabilità solidale negli appalti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vendita diretta di prodotti agricoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Controllo societario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indirizzo di posta certificata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panificazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Somministrazione temporanea di alimenti e bevande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trattamento dei dati personali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assunzioni nel Mezzogiorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La semplificazione fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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DOCUMENTAZIONE
Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MLPS, Circolare 16 febbraio 2012, n. 2 - D.L. n. 5/2012 (c.d. Decreto Semplificazioni) Novità in materia di lavoro e legislazione sociale - Primi chiarimenti interpretativi per il
personale ispettivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MLPS, Nota 16 febbraio 2012, n. 2369 - Comunicazioni obbligatorie nel settore del turismo e dei pubblici esercizi. Note operative per l’invio dei modelli unificati . . . . . . . . . . . .
129
186
190
Competitività e sostegno economico
LEGGE DI STABILTÀ
La L. 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità per il 2012),
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011,
in attuazione delle misure prospettate dal Governo
con le istituzioni europee per assicurare una finanza pubblica
sostenibile e per creare condizioni strutturali favorevoli
alla crescita, introduce importanti novità e chiarimenti
riguardanti alcuni istituti lavorativi. Le misure, riguardano,
in particolare, il nuovo contratto di apprendistato, il contratto
di inserimento (con particolare riferimento all’inserimento
delle donne), il contratto part-time e il telelavoro.
Tra gli interventi volti al contenimento delle spese
o all’acquisizione di future entrate, si segnala principalmente
la previsione - che porta a regime quanto già previsto
nella legislazione vigente -, per la quale i requisiti anagrafici
per l’accesso alla pensione di vecchiaia devono essere tali
da garantire una età minima pari almeno a 67 anni
a decorrere dal 2026.
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
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Articolato della L. n. 183/2011: sintesi
La L. 12 novembre 2011, n. 183, pubblicata sul supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, che qui succintamente si
commenta è, come noto, frutto e conseguenza della crisi economico-finanziaria con la quale sono alle prese i Paesi europei e non solo. Stante il raggio
di intervento delle disposizioni si ritiene opportuno fornire la sintesi.
Art. 1 - Risultati differenziali
L’articolo fissa il livello massimo del SNF per il 2012 in 2.200 mln di euro.
Art. 2 - Gestioni previdenziali
È fissato in 668,02 mln di euro l’adeguamento a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti,
delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.
Art. 3 - Riduzione delle spese rimodulabili dei ministeri
La norma prevede le modalità di attuazione delle misure di contenimento della spesa previste
dai D.L. n. 98/2011 e D.L. n. 138/2011, come da D.P.C.M. del 23 settembre 2011.
Art. 4 - Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri
[1] Gli stanziamenti per le spese non rimodulabili sono ridotti secondo le indicazioni dei commi
che seguono;
[2-6] Ministero degli Esteri;
[7-26] Ministero dell’Interno;
[27-29] Modifica della copertura dei rimborsi dovuti agli autotrasportatori per gli incrementi
dell’accisa sui carburanti;
[30-36] Rideterminazioni dei compensi spettanti per l’assistenza fiscale:
– per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa, ai Centri di assistenza fiscale, agli iscritti
nell’Albo dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro è dovuto
un compenso di 14 euro, aumentato a 26 euro per l’elaborazione e la trasmissione di dichiarazioni in forma congiunta;
– per le attività svolte per gli anni 2011, 2012 e 2013 non si procede all’adeguamento annuale,
previsto dall’art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 241/997, dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale, agli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
– è abrogato l’art. 3, comma 3-ter, del D.P.R. n. 322/1998 ai sensi del quale è dovuto un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di 1 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni;
[37-38] Modifiche in materia di Garante del contribuente:
– il Garante del contribuente diventa organo monocratico e non potrà essere scelto i dirigenti
dell’amministrazione finanziaria e degli ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni;
[39-40] Ministero dell’economia e delle finanze - Monopoli di Stato e giustizia tributaria;
[41] Ente nazionale assistenza al volo;
[42] Spese processuali poste a carico della P.A. La tariffa stabilita per la difesa legale è ridotta
del venti per cento, nel caso in cui il soggetto difeso è una PA, e la difesa è assunta da un suo
dipendente;
[43-44] La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento
nell’ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace,
in ogni caso, alla disciplina di cui all’articolo 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il
fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si
è effettivamente verificato;
[45-52] Si introduce il diritto di segreteria per i concorsi pubblici e la procedura per il pagamento diretto dei canoni da parte dei ministeri;
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[53-55] Ministero delle Politiche Agricole e Forestali: si riducono al 60% per il 2012 e al 70%
per il 2013 i benefici per la pesca costiera;
[56-64] Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
[65-66] Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
– l’INPS, l’INPDAP e l’INAIL sono tenute ad adottare misure di razionalizzazione organizzativa
intese a ridurre le spese di funzionamento in misura non inferiore all’importo complessivo di
60 milioni di euro per l’anno 2012, 10 milioni di euro per l’anno 2013 e 16,5 milioni annui a
decorrere dall’anno 2014;
[67-85] Misure per la scuola e per il contenimento dei costi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
[86-95] Ministero della salute;
[94-98] Ministero della difesa;
[99-103] Ministero dello sviluppo economico;
Art. 5 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
Non sono sostanziali le novità introdotte rispetto a quanto già previsto nelle manovre di luglio e
agosto, se non per la previsione di una sorta di «clausola di chiusura» per cui uomini e donne
del settore pubblico e privato, dal 2026, andranno in pensione di vecchiaia non prima dei 67 anni. Procedendo con l’adeguamento dell’età alle aspettative di vita, si arriva a 70 anni nel 2050.
Art. 6 - Disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato a conferire o a trasferire beni immobili
di proprietà dello Stato, a uso diverso da quello residenziale, ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare o ad una o più società anche di nuova costituzione. I ricavi netti derivanti dalle cessioni delle quote dei fondi o delle azioni delle società sono destinati alla riduzione
del debito pubblico.
Art. 7 - Disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze può vendere a privati terreni demaniali a vocazione agricola. Anche gli enti
locali possono vendere beni di loro proprietà aventi destinazione agricola, eventualmente avvalendosi dell’Agenzia del Demanio. Quanto ricavato dalle operazioni di dismissione è destinato
alla riduzione del debito pubblico.
Art. 8 - Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali
Sono abbassati i limiti per il ricorso ai mutui e ad altre forme di finanziamento da parte degli
enti locali e si introducono ulteriori disposizioni per la riduzione del debito negli enti locali.
Art. 9 - Liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
Gli enti sono tenuti a illustrare l’istruttoria e ad evidenziare, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento
di un regime di esclusiva del servizio.
La disciplina sui servizi pubblici locali si applica anche al trasporto pubblico regionale e locale.
Art. 10 - Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti
Si delega il governo a riformare la attuale disciplina sulle libere professioni e ciò dovrà avvenire
entro 12 mesi con un decreto del Presidente della Repubblica. Intervenire però per D.P.R. sul
comparto ordinistico non pare del tutto agevole e, basta, leggere a tal proposito la scheda di
lettura al disegno di legge 2968 che annota tale passaggio.
La riforma degli ordini consentirà la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali.
La società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.
Art. 11 - Programmazione della ricerca e premialità
Si rafforza l’azione di coordinamento da parte del Ministero allo scopo di assicurare la coerenza
dei programmi di ricerca proposti dagli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero stesso con
il Programma nazionale della ricerca.
Art. 12 - Fondo nuovi nati
Prorogati fino al 2014 i prestiti a tassi agevolati previsti del Fondo di credito per i nuovi nati.
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Alla copertura, si provvede mediante utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili alla data del 31 dicembre 2011 sull’apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, nonché di quelle successivamente recuperate in ragione del carattere
rotativo del Fondo stesso. Con la modifica si prescinde dal livello reddituale e potrà essere
chiesto un finanziamento di 5.000 euro, a tasso fisso, rimborsabile in 5 anni.
Art. 13 - Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti delle violazioni all’obbligo di copertura assicurativa
Gli enti locali sono tenuti a certificare - su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti - se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro-soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti.
Art. 14 - Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini
Sino al 31/12/2013 è esteso a tutto il territorio nazionale la disciplina delle «zone a burocrazia
zero» di cui all’art. 43 del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010.
A decorrere dal 1ºgennaio2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il
Collegio Sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato.
È sostituito il testo dell’art. 2477 c.c., nelle società a responsabilità limitata l’atto costitutivo
può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un revisore o di un sindaco anziché di un collegio sindacale. Anche nelle società per azioni aventi ricavi o patrimonio
netto inferiore a 1 milione di euro, lo statuto può prevedere che l’organo di controllo sia composto da un sindaco unico.
Art. 15 - Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi
rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione relativamente a stati, qualità personali
e fatti, sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati,mentre nei rapporti con la pubblica
amministrazione e con i gestori dei servizi pubblici i certificati e gli atti di notorietà debbano essere sostituiti dalle relative dichiarazioni sostitutive.
Art. 16 - Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici
I dipendenti del pubblico impiego potranno essere posti in disponibilità con una indennità pari
all’80% dello stipendio fino a 24 mesi. Annualmente le P.A. Dovranno provvedere ad una ricognizione e in caso di soprannumero o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, dovranno avviare le procedure di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti con relativa comunicazione al Dipartimento per la funzione pubblica.
Art. 17 - Semplificazione procedimento distretti turistici
I distretti turistici sono disciplinati dai commi da 4 a 6 dell’art. 3 del D.L. 13 maggio 2011, n.
70, convertito con modificazioni in L. 12 giugno 2011, n. 106: ove si prevede la possibilità di
istituirli nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta
delle imprese del settore che operano nei medesimi territori. Si prevede ora una procedura di
silenzio-assenso: dopo 90 giorni, se la P.A. non comunica il diniego, si dà per approvata, con
conseguente applicazione delle agevolazioni ricollegate all’istituto del distretto turistico dal comma 6 del citato art. 3.
Art. 18 - Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione
È consentita la compensazione del contributo a fondo perduto, posto a carico delle finanze pubbliche per la realizzazione di nuove infrastrutture stradali da parte di società di progetto,con le imposte sui redditi e l’IRAP generati durante il periodo di concessione e l’imposta sul valore aggiunto.
Art. 19 - Interventi per la realizzazione del corridoio Torino-Lione e del Tunnel
del Tenda
Dichiarazione di area di interesse strategico nazionale delle aree e dei siti del Comune di Chiomonte individuati per la realizzazione del cantiere della galleria geognostica e del tunnel di base della linea Torino-Lione con la previsione di sanzioni penali per chi si introduce abusivamente in tali aree.
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Art. 20 - Cessione partecipazioni ANAS
L’ANAS s.p.a. si trasforma in società in house del Ministero dell’economia e della finanze e del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 21 - Finanziamento opere portuali
Le risorse del Fondo per le infrastrutture portuali possono essere utilizzate per integrare quelle derivanti dall’applicazione della normativa sulla revoca dei finanziamenti non utilizzati per la
realizzazione di infrastrutture nei porti.
Art. 22 - Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi
Si concentrano di fatto su giovani, donne e part-time le misure a favore dell’occupazione. A favore dei giovani dal primo gennaio 2012 c’è la totale decontribuzione per i primo tre anni del
contratto di apprendistato. Ne usufruiranno i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un
numero di addetti pari o inferiore a nove. Dal quarto anno di contratto l’aliquota sarà del 10%.
Vengono stabiliti i parametri per la stipula del contratto di inserimento per le donne nelle aree
territoriali in cui è più accentuata la differenza di genere nel tasso di disoccupazione. Riguarda
donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti
in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti
percentuali di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti
percentuali quello maschile. Le aree saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all’anno successivo.
Sarà incentivato il tele-lavoro e ci saranno regole più semplici per il part-time che potrà essere
stabilito tra le parti anche se non previsto dalla contrattazione collettiva. La misura favorisce
l’utilizzo delle clausole flessibili (relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa) ed elastiche (relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessa), che potranno nuovamente essere liberamente stabilite dalle parti individuali, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva.
Le regioni potranno disporre la deduzione dall’IRAP delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività.
Al fine di utilizzare il credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all’art.
2 del D.L. n. 70/2011 sono stabiliti i termini entro i quali la Conferenza Stato-Regioni deve pronunciarsi in ordine alle disposizioni attuative.
Art. 23 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie
Il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’art. 5 della L. n. 183/
1987 può anticipare il saldo del contributo europeo e del corrispondente nazionale per il cofinanziamento degli interventi nel settore agricolo e della pesca.
Art. 24 - Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali
Il minor utilizzo annuale delle risorse «tax credit» per il cinema rispetto alla copertura fissata in 90
milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 confluisce al Fondo per la produzione, la
distribuzione,l’esercizio e le industrie tecniche. È autorizzata l’assunzione di personale per assicurare
l’espletamento delle funzioni di tutela,fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale.
Art. 25 - Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile
Si incentiva l’utilizzo della PEC nei procedimenti giudiziari e nelle notifiche relative al processo
civile.
Viene sanzionato il mancato rispetto dell’obbligo degli ordini e collegi professionali di pubblicare in via riservata e di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti
e i relativi indirizzi PEC.
Art. 26 - Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello
Senza un manifestato interesse delle parti alla prosecuzione del procedimento i procedimenti civili si estinguono, davanti alla Corte di cassazione, se relativi a ricorsi avverso le sentenze pubbli-
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cate prima della data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 (4 luglio 2009);davanti alle
corti d’appello, ove pendenti da più di 2 anni alla data di entrata in vigore della legge in esame.
Art. 27 - Modifiche al codice di procedura civile per l’accelerazione del contenzioso
civile pendente in grado di appello
Si apportano modifiche al codice di procedura civile finalizzate all’accelerazione del contenzioso
civile pendente in grado di appello.
Se l’istanza di sospensione è inammissibile o manifestamente infondata,il giudice con ordinanza
non impugnabile può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore a10.000 euro.
Art. 28 - Modifiche in materia di spese di giustizia
Il contributo unificato è aumentato del 50 per cento nei giudizi di impugnazione e raddoppiato
nei processi davanti alla Corte di Cassazione.
Art. 29 - Modificazioni dell’articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio, n. 122
È confermata la spesa di 7.500.000 euro per il 2012 e prevista una spesa di 1.000.000 euro a
decorrere dal 2013, per il finanziamento della c.d. «mini-naja».
Art. 30 - Patto di stabilità interno
Modifica i commi 12 e 12-quater dell’art. 1 del D.L. n. 138/2011, al fine di rendere immediatamente applicabile la riduzione della manovra a carico degli enti territoriali per il 2012 connessa
alle entrate derivanti dall’addizionale sui redditi delle imprese energetiche, c.d.«Robin Tax».
I commi da 2 a 6 modificano il patto di stabilità interno, redistribuendo gli obiettivi del patto
fra le singole amministrazioni sulla base di nuovi criteri di «virtuosità», con effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri.
Il comma 7 introdurre nuovi obblighi per gli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno,
per poter ricorrere a mutui e prestiti obbligazionari.
Art. 31 - Patto di stabilità interno degli enti locali
A decorrere dal 2012 va a regime la disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali
con particolare attenzione al saldo finanziario di comparto.
Art. 32 - Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
Definisce, per le regioni e le province autonome la misura del risparmio da conseguire in conformità a quanto stabilito dai DD.LL. n. 98 e n. 138 del 2011.
Art. 33 - Disposizioni diverse
[1] Per l’anno 2012, sono destinati 100 milioni di euro del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili al finanziamento di interventi urgenti di riequilibrio socio-economico e sviluppo dei territori
e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali.
[2-3]. Recano disposizioni concernenti il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’art. 4 del
D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88.
[4] Riduce la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 4.798 milioni di euro per l’anno 2012.
[5] Stabilisce la riduzione, per il solo anno 2012, di 12,39 milioni di euro a carico dell’autorizzazione di spesa per il finanziamento italiano della PESC.
[6] Stabilisce alcune misure temporanee e straordinarie che, limitatamente all’anno 2012 e senza successivi recuperi, incidono sul trattamento economico, anche accessorio, del personale
dell’Amministrazione degli Affari esteri e di altre amministrazioni, in servizio all’estero.
[7-9] Modificano la destinazione delle entrate derivanti dall’attribuzione delle frequenze in banda larga, di cui all’art. 1, comma 13, della L. n. 220/2010, finalizzandole anche alla copertura dell’onere derivante dal differimento dell’acconto IRPEF 2011, ed istituiscono per l’anno 2012 un
fondo destinato alle necessità di spese di alcuni Ministeri.
[10] Destina, per l’anno 2012, 400 milioni di euro a misure di sostegno per il settore dell’autotrasporto merci
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[11] Cinque per mille:
– si applicano nell’esercizio finanziario 2012, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del
2011, le disposizioni in materia di devoluzione del 5 per mille dell’IRPEF in base alla scelta del
contribuente, già applicate per l’esercizio finanziario 2010;
[12] Detassazione salari produttività:
– in attuazione dell’art. 26 del D.L. n. 98/2011, sono prorogate nel 2012 i benefici fiscali sulle
somme corrisposte per l’incremento della produttività del lavoro, di cui all’art. 2, comma 1,
lett. c) del D.L. n. 93/2008. L’agevolazione è applicata entro l’importo massimo di 835 mln di
euro nel 2012 e 263 mln di euro nel 2013. Sarà un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a stabilire l’importo
massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il
quale il lavoratore può usufruire del beneficio fiscale;
[13] Detassazione salari produttività FFAA e VVFF:
– è esteso al 2012 il trattamento fiscale agevolato disposto dall’art. 4, comma 3 del D.L. n.
185/2008, nel limite complessivo di spesa di 60 mln di euro per l’anno 2012, in materia di riduzione dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunali, gravanti sul trattamento economico
accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
[14] Sgravi contributivi salari produttività:
– confermato per il 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro
previsto dall’art. 26 del D.L. n. 98/2011, con i criteri e le modalità di cui all’art. 1, commi 67 e
68, della L. n. 247/2007, nei limiti delle risorse stanziate a tal fine dallo stesso art. 1, comma 6;
[15] Fondo ordinario per l’università;
[16] Finanziamento scuole non statali;
[17] Finanziamento università non statali;
[18] Partecipazioni delle FF.AA. alle missioni internazionali;
[19] Impiego FF.AA. per la sicurezza del territorio;
[20-26] Fondo sociale per l’occupazione e ammortizzatori sociali:
– il Fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di 1.000 milioni di euro per
l’anno 2012. Il comma 26 pone a carico di detto Fondo gli oneri derivanti dai commi 21-25
che dispongono numerose proroghe di misure a sostegno del reddito;
– il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, può attribuire, anche in deroga alla normativa ordinaria, trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione speciale (con o senza soluzione di continuità), anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;
– è prorogata al 2012 l’autorizzazione per l’INPS ad anticipare i trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto;
– i datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga,
che siano stati licenziati o sospesi - da parte di imprese non rientranti nella disciplina della cassa
integrazione guadagni straordinaria - a seguito della cessazione, parziale o totale, dell’attività o
per intervento di procedura concorsuale hanno diritto a percepire quanto ancora spettante ai
lavoratori stessi;
– spettano anche nel 2012 i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai
dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie
di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di
vigilanza con più di 15 dipendenti, entro un limite di spesa di 45 milioni di euro;
– sono iscritti nelle liste di mobilità i lavoratori delle imprese con meno di 16 dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;
– è prorogato il termine entro il quale le imprese non rientranti nell’àmbito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà possono stipulare tali contratti ai sensi dell’art. 5, commi 5 e 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, in L. 19
luglio 1993, n. 236;
– sono stanziati 30 milioni di euro annui per le possibili proroghe, da parte del Ministro del lavoro dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, nel caso di cessa-
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zione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte
di essi;
– prorogata l’indennità a favore dei lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato e dei lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali;
– confermato l’incremento, del 20% dell’ammontare del trattamento di integrazione salariale
per i contratti di solidarietà «difensivi» che è, quindi, elevata anche nel 2012 dal 60 all’80% del
trattamento perso a séguito della riduzione di orario;
– i soggetti titolari di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, possono chiedere in un’unica soluzione le prestazioni residue, qualora intendano intraprendere un’attività di lavoro autonomo, avviare un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o associarsi in cooperativa;
– anche nel 2012 il datore di lavoro può utilizzare in progetti di formazione o riqualificazione,
comprendenti anche attività produttiva connessa all’apprendimento, i lavoratori destinatari di
trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.
Sono altresı̀ prorogati per il 2012 gli interventi a carattere sperimentale di cui all’art. 1, commi
131, 132, 134 e 151, della L. 23 dicembre 2009, n. 191:
– requisiti per la fruizione dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali,
– riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa in favore dei lavoratori beneficiari di
qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro che abbiano
almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% rispetto a quello corrispondente alle mansioni di provenienza;
– estensione della riduzione contributiva di cui all’art. 8, comma 2, e all’art. 25, comma 9, della
citata L. n. 223 del 1991, in favore dei datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’indennità
di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni di età;
– erogazione ai datori di lavoro, che assumono a tempo pieno e indeterminato, senza esservi
tenuti, lavoratori destinatari dell’indennità ordinaria di disoccupazione e del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini, dell’indennità ancora
dovuta al lavoratore.
[27] Borse di studio e prestiti d’onore:
per l’anno 2012 è incrementato di 150 milioni di euro il Fondo di intervento integrativo per la
concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni.
[28-30] Da gennaio 2012 riprende la riscossione dei tributi e dei contributi sospesi in favore
dei contribuenti residenti nelle zone dell’Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009.
[31] È approvato il contratto di programma 2009-2011, fra Ministero dello sviluppo economico
e Poste italiane.
[32] Finanzia con 70 milioni di euro i policlinici universitari gestiti direttamente da università
non statali.
[33] Per l’anno 2012 sono stanziati ulteriori 30 milioni di euro, a favore dell’ospedale «Bambino
Gesù».
[34] Diminuisce di 18 milioni di euro per il 2012 e di 25 milioni per il 2013 il finanziamento
del Fondo esigenze urgenti e indifferibili di cui all’art. 1, comma 26-ter del D.L. n. 138/2011.
[35] Fissato in 2,5 milioni di euro per il 2011 e 3,6 milioni di euro per il 2012, il contributo annuo dello Stato all’Unione italiana ciechi.
[36] Le spese sostenute dal Comune di Barletta per la realizzazione degli interventi conseguenti
al crollo del fabbricato di via Roma non rilevano ai fini della verifica del rispetto del Patto di
stabilità interno.
[37] Contiene interventi a favore della provincia e del comune di Milano, per l’organizzazione
di EXPO 2015.
[38] Autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2012, per la proroga fino al 31 dicembre
2011 della convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico ed il titolare dell’emittente Radio radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.
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Elevazione dell’età pensionabile
Per mere esigenze espositive si accenna a quanto disposto dall’art. 5 della L.
n. 183/2011, rinviando all’apposito capitolo «Riforma delle pensioni» la trattazione della materia, coordinata con i successivi interventi dei DD.LL. n.
201 e n. 216 del 2011.
L’art. 5 introduce una clausola di chiusura in base alla quale se, applicando
le norme vigenti, nel 2026 non fosse raggiunto l’obiettivo minimo dei 67
anni, i requisiti relativi all’età anagrafica saranno ulteriormente incrementati con decreto direttoriale da emanarsi entro il 31 dicembre 2023.
La previsione riguarda esclusivamente le «pensioni di vecchiaia» e si applica
ai lavoratori e alle lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive e sostitutive
della medesima, nonché della Gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335. È, però, una norma che è stata ripresa
dal D.L. n. 201/2011 che ha anticipato al 2018 il suddetto requisito minimo.
La L. 23 agosto 2004, n. 243, ha stabilito l’età per il pensionamento «di vecchiaia», anche per coloro che percepiscono il trattamento pensionistico nel
regime contributivo, in 60 anni per le donne e 65 per gli uomini, già nel sistema retributivo e il quello misto.
L’età pensionabile delle lavoratrici del pubblico impiego è stata, però, elevata
a 65 anni a far data dal 2012 dall’art. 22-ter, comma 1, del D.L. 1º luglio
2009, n. 78, convertito con modificazioni in L. 3 agosto 2009, n. 102, e per
le lavoratrici del settore privato, dall’art. 18, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011
n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, cosı̀ come modificato dal D.L.
n. 138/2011. Per queste ultime, l’innalzamento a 65 anni è graduale e dovrebbe entrare a regime, appunto, nel 2026. L’innalzamento è, però, contestuale con l’innalzamento generalizzato dell’età pensionabile, introdotto dal
comma 2 dell’art. 22-ter del D.L. n. 78/2009, il quale ha stabilito che, a decorrere dal 1º gennaio 2015, i requisiti anagrafici per l’accesso al sistema
pensionistico italiano dovessero essere adeguati all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT e convalidato dall’EUROSTAT, con riferimento
ai 5 anni precedenti. L’art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ha dato all’adeguamento cadenza triennale, a decorrere dal 2015.
A seguito dell’ulteriore intervento dell’art. 18, comma 4, del D.L. n. 98/2011,
la decorrenza del primo adeguamento dei trattamenti pensionistici all’indice
di speranza di vita è stata ulteriormente anticipata al 1º gennaio 2013. I requisiti saranno aggiornati a cadenza triennale, con decreto direttoriale del
Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento.
A questo stesso decreto direttoriale, da emanare entro il 31 dicembre 2023,
l’art. 4-bis della «Legge di stabilità» demanda l’eventuale adeguamento dei
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
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requisiti necessari per assicurare che coloro che maturano il diritto alla prima
decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2026, abbiano un’età minima di
accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze. Quanto a queste ultime, l’art. 12, commi 1 e 2 del D.L. n. 78/2010 ha disposto, rispettivamente, per i soggetti che,
a decorrere dal 2011 maturino il requisito anagrafico per il diritto, rispettivamente, alla «pensione di vecchiaia» (comma 1) e alla «pensione di anzianità»
(comma 2), che il termine di decorrenza della pensione di vecchiaia (compresi i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo) sia pari:
per i lavoratori dipendenti, a 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il relativo trattamento;
per gli iscritti alle gestioni INPS relative agli artigiani, commercianti, coltivatori diretti e alla Gestione separata INPS, 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
L’art. 18, commi da 22-ter a 22-quinquies, ha posticipando tali termini nei confronti di coloro che maturino i requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica con il requisito dei 40 anni di contributi versati:
– un mese dalla data di maturazione dei requisiti previsti rispetto a quelli
stabiliti dallo stesso comma 2 per i soggetti che maturino i requisiti nel 2012;
– due mesi per i soggetti che maturino i requisiti nel 2013;
– tre mesi per i soggetti che maturino i requisiti a decorrere dal 1º gennaio
2014.
La norma di chiusura introdotta dall’art. 5 in commento stabilisce, quindi,
che, a prescindere dalle misure del processo di elevamento dell’età, i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo
e misto nonché i requisiti anagrafici richiesti per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di cui all’art. 1, comma 6, lett. b), della L. n. 243/2004,
come modificati, per le lavoratrici, dall’art. 22-ter, comma 1, del D.L. 78/
2009 e dall’art. 18, comma 1, del D.L. n. 98/2011, debbano essere tali da garantire un’età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a
67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze, per i soggetti, in possesso
dei predetti requisiti, che maturino il diritto alla prima decorrenza utile del
pensionamento dall’anno 2026 (decorrenza anticipata al 2018).
I limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA
L’art. 14, comma 11, della c.d. «Legge di stabilità» per il 2012 stabilisce che
«i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata».
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la Risoluzione n. 15 del 13 febbraio
2012, che dal 1º gennaio 2012, i limiti di riferimento per beneficiare della
semplificazione di versamento, ai fini IVA, sono stati riallineati con quelli pre-
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visti per le imposte dirette. Il parametro al quale collegare i nuovi limiti monetari rimane l’art. 7 del D.P.R. n. 542/1999. Ne consegue, secondo l’Agenzia
delle Entrate, che il richiamo operato dal comma 11 dell’art. 14 ai limiti «fissati per il regime di contabilità semplificata» non implica che a rilevare, ai fini
della determinazione della periodicità degli adempimenti IVA, sia l’importo
dei ricavi previsti dagli artt. 57 e 85 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Ai fini della predetta determinazione continua a rilevare esclusivamente il volume d’affari, costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e
delle prestazioni di servizi poste in essere nell’anno, con le eccezioni di cui
all’art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, possono eseguire le liquidazioni trimestrali IVA i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400mila euro per le imprese
aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni,
ovvero a 700mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, il
limite di riferimento di cui al comma 2 del medesimo art. 7 è elevato a
700mila euro relativamente a tutte le attività.
I contribuenti che non superano le nuove soglie e optano per la periodicità
trimestrale, qualora evidenzino un saldo finale a debito, devono effettuare il
versamento del conguaglio:
– entro il 16 marzo dell’anno successivo, maggiorando l’importo dovuto della
percentuale dell’1%;
– entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale unificata, se presentano tale tipo di dichiarazione (in tal caso,
però, oltre alla percentuale dell’1% deve essere corrisposta l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese se il versamento
del saldo viene eseguito dopo il 16 marzo).
Riduzione dei contributi per gli apprendisti
È intesa comune delle Parti sociali e del Governo che l’apprendistato torni a
rappresentare il principale canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro secondo percorsi di qualità utili a valorizzare e ad accrescere le competenze delle persone e sostenere la produttività del lavoro.
Rientra pertanto fra le misure intese a promuovere l’occupazione giovanile,
che il Governo si è impegnato ad adottare, l’art. 22, comma 1 della «Legge
di stabilità», che introduce l’esonero contributivo per i primi tre anni di apprendistato nelle micro imprese. In particolare, è previsto l’esonero, per i
primi 3 anni, della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro per i
contratti di apprendistato stipulati successivamente al 1º gennaio 2012 e fino
al 31 dicembre 2016.
L’intervento non interessa tutti i datori di lavoro, ma solo quelli che occupa-
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no un numero di dipendenti pari o inferiore a nove, e consiste nell’azzeramento, per i primi tre anni di contratto di apprendistato, dell’aliquota contributiva prevista dal comma 773 dell’art. 1 della L. n. 296/2006. La norma citata ha introdotto, dal 1º gennaio 2007, la contribuzione del 10% della retribuzione imponibile, a carico del datore di lavoro per gli apprendisti impiegati.
Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti
pari o inferiore a nove, l’aliquota è ridotta - in ragione dell’anno di vigenza
del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato - di 8,5 punti
percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e
di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di
contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.
Con la modifica introdotta dall’emendamento in commento, le aliquote
dell’1,5% e del 3%, cosı̀ come quella del 10%, non sono dovute per i primi
tre anni di contratto, vale a dire per la pressoché totalità dei contratti di apprendistato instaurati, dai datori di lavoro con meno di 10 dipendenti, per le
figure non riconducibili al settore artigiano.
Nel calcolo dei dipendenti, riferito alla struttura aziendale complessivamente
considerata, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti ecc.).
Il lavoratore assente, ancorché non retribuito (es. per servizio militare, e/o
gravidanza), va escluso dal computo solamente se, in sua sostituzione, è stato
assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato quest’ultimo.
Sono in ogni caso da escludere dal computo:
– gli apprendisti;
– eventuali CFL ex D.Lgs. n. 251/2004, ancora in essere dopo la riforma
operata dal D.Lgs n. 276/2003;
– i lavoratori assunti con contratto di inserimento/ reinserimento ex D.Lgs.
n. 276/2003;
– i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della L. n.
223/1991;
– i lavoratori somministrati, con riferimento all’organico dell’utilizzatore.
I dipendenti part-time si computano in proporzione all’orario svolto in rapporto al tempo pieno, con arrotondamento all’unità della frazione di orario
superiore alla metà di quello normale (art. 6, D.Lgs. n. 61/2000, e successive
modificazioni).
I lavoratori intermittenti ex D.Lgs. n. 276/2003, vanno considerati in base alla rispettiva normativa di riferimento.
Per la determinazione della media annua, i dipendenti a tempo determinato,
con periodi inferiori all’anno, e gli stagionali devono essere valutati in base
alla percentuale di attività svolta.
Il momento da prendere in considerazione per la determinazione del requisi-
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to occupazionale è quello di costituzione dei singoli rapporti di apprendistato. Come ha precisato L’INPS con la Circolare n. 22/2007, la riduzione si applica con esclusivo riferimento ai rapporti di apprendistato e, una volta rilevata la spettanza è mantenuta anche se, nel corso dello svolgimento dei singoli rapporti di apprendistato, si verifica il superamento del previsto limite
delle nove unità. Anche l’esonero contributivo introdotto dalle disposizioni
in fieri si applica ai soli contratti di apprendistato, in specie solo a quelli stipulati successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Datori di lavoro
Aziende fino a 9 dipendenti
Apprendisti
Aziende fino a 9 dipendenti Aziende oltre i 9 dipendenti
(anni 2012-2016)
1º anno di contratto: 1,5% Primi 3 anni:
contributivo
esonero
10%
5,84%
2º anno di contratto: 3%
Anni successivi: 10%
Anni successivi: 10%
Appare utile segnalare che lo sgravio contributivo del 100% si applica ai soli
contratti di apprendistato secondo una delle tipologie di cui al D.Lgs. n. 167/
2011 nonché a quelli stipulati, nel periodo transitorio, secondo le norme previgenti. Non si applica alla particolare casistica introdotta dal comma 4 dell’art. 7 del citato D.Lgs. n. 167/2011, che consente l’assunzione con contratto
di apprendistato di lavoratori in mobilità, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione, prevedendo espressamente la contribuzione di cui all’art. 25,
comma 9, della L. n. 223/1991.
Aumento dei contributi alla Gestione separata
Quale rafforzamento dello sgravio contributivo a favore del contratto di apprendistato, la «Legge di stabilità» per l’anno 2012 aumenta di un punto l’aliquota pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2,
comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, nel tentativo, forse, di scoraggiarne l’utilizzo improprio.
Alla Gestione separata sono obbligatoriamente iscritti, come noto, i titolari
di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di
cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, nonché i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’art. 53 del TUIR, non tenuti all’iscrizione ad appositi albi. Alla suddetta Gestione sono obbligatoriamente iscritti anche gli
incaricati alla vendita a domicilio con ricavi superiori a 5.000, euro annui, gli
associati in partecipazione con apporto di sola attività lavorativa, coloro che
svolgono attività di lavoro autonomo occasionale, se il reddito derivante dall’attività supera i 5.000 euro annui, i medici in formazione specialistica ed alcuni titolari di borse di studio di specializzazione universitaria.
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L’aumento fa da contro-altare al previsto esonero dalla contribuzione per i
contratti di apprendistato nelle micro imprese, e va nel senso di scoraggiare
l’uso improprio del contratto di lavoro a progetto.
Tuttavia l’aumento, generalizzato, risulta particolarmente penalizzante per
coloro che esercitano una attività di lavoro autonomo professionale che si
trovano a versare alla Gestione separata una contribuzione decisamente più
elevata di quella dovuta dai liberi professionisti alle Casse di previdenza di
categoria. La L. n. 335/1995, di riforma del sistema pensionistico, ha infatti
esteso la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui
al comma 1 dell’art. 53 TUIR, non tenuti all’iscrizione ad appositi albi.
Dal 2012 l’aliquota contributiva aumenta pertanto al 27,72% per i soggetti
non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, al 18% per coloro che
sono già altrimenti assicurati o pensionati.
L’obbligo contributivo verso la Gestione separata è, infatti, caratterizzato da
una discriminante basata sullo stato giuridico del collaboratore. Per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme obbligatorie (o non sono pensionati) il
contributo è più elevato e comprende una quota di contribuzione per la tutela di eventi quali malattia e maternità, mentre il contributo è solo pensionistico per i soggetti già iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e
per i titolari di trattamenti pensionistici.
ANNO 2012
I.V.S.
Malattia
Maternità
A.N.F.
TOTALE
aliquota
PENSIONATI o ISCRITTI ad altra forma pensionistica obbligatoria
18,00
0,00
18,00
NON iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria
27,00
0,72
27,72
CATEGORIE
Peraltro, mentre è previsto un massimale di contribuzione (pari a 96.149 euro per l’anno 2012) la norma non fissa alcun minimale reddituale. Purtuttavia, per il riconoscimento del diritto alle prestazioni è necessario che siano
stati versati contributi per un importo minimo annuale, pari all’aliquota contributiva applicata al minimale stabilito per la previdenza dei commercianti.
Per l’anno 2012, per gli iscritti il cui calcolo della contribuzione avviene con
l’aliquota del 27,72% applicata ad un minimale di euro 14.930,00, l’accredito
dell’intero anno avviene solo con un contributo annuale almeno pari ad euro
4.138,60 (di cui 4.031,10 ai fini pensionistici). Il mancato raggiungimento
del predetto minimale comporta una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato.
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Contratto di inserimento per le lavoratrici
L’art. 22, comma 3 della «Legge di stabilità» per il 2012 estende la procedura per l’individuazione delle lavoratrici rientranti nell’ambito di applicazione
del contratto di inserimento ai criteri per l’agevolazione contributiva.
La determinazione delle aree in cui è manifesta la maggiore disoccupazione
femminile sono preventivamente determinate, in via transitoria, per gli anni
2009-2012 da un apposito decreto ministeriale che avrebbe dovuto essere
adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge in esame, ma che
al momento di andare in stampa non è ancora disponibile.
A regime, il decreto ministeriale di attuazione dovrebbe essere emanato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Il contratto di inserimento è disciplinato dall’art. 54, comma 1, lett. e), del
D.Lgs. n. 276/2003 che, nel testo vigente, prevede che possano stipulare
contratti di inserimento «donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in una area geografica in cui il
tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o
in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello
maschile».
Come noto, possono stipulare contratti di inserimento ai sensi dell’art. 54
del D.Lgs. n. 276/2003:
– gli enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
– i gruppi di imprese;
– le associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
– le fondazioni;
– gli enti di ricerca, pubblici e privati;
– le organizzazioni e associazioni di categoria.
Con l’emanazione del decreto ministeriale sarà possibile accedere agli sgravi
contributivi, variabili a seconda dei territori e/o dei settori di appartenenza,
ma comunque non inferiori al 25%, anche per gli anni pregressi. La misura
della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali posti a carico del
datore di lavoro è, infatti, cosı̀ determinata:
Natura del datore di lavoro
Ubicazione territoriale
Misura dell’agevolazione
Datori di lavoro non aventi na- Centro-Nord
tura di impresa
Mezzogiorno
25% contribuzione a carico d.l.
Imprese
Centro-Nord
25% contribuzione a carico d.l.
Mezzogiorno
contribuzione dovuta in misura
fissa come per gli apprendisti
50% contribuzione a carico d.l.
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Natura del datore di lavoro
Ubicazione territoriale
Imprese del settore Commer- Centro-Nord
ciale e Turistico con meno di
Mezzogiorno
15 dipendenti
Imprese artigiane
Ovunque ubicate
Misura dell’agevolazione
40% contribuzione a carico d.l.
contribuzione dovuta in misura
fissa come per gli apprendisti
Contribuzione dovuta in misura
fissa come per gli apprendisti
Modifiche al regime del part time
La trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale non richiede più la preventiva convalida, da parte della Direzione Provinciale del Lavoro (DPL), dell’effettiva volontà del lavoratore. L’art. 22, comma 4 della L. n.
183/2011 modifica l’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61,
abrogando la necessità di ottenere la convalida della competente DPL all’accordo di trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a part-time.
È opportuno, però, sottolineare che nulla è cambiato in ordine alla previsione, dello stesso art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000, che richiede per la trasformazione sia necessario l’accordo delle parti, risultante da atto scritto. Rimane altresı̀ l’obbligo di comunicare al Centro per L’impiego, entro 5 giorni, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (e viceversa), con il modello UNILAV-quadro «trasformazioni».
Cambiano, invece, profondamente le regole relative alle «clausole flessibili»
che le parti possono inserire nel contratto di lavoro a tempo parziale.
Il richiamato art. 22, comma 4, abroga le lett. a) e b) del comma 44 dell’art.
1 della L. n. 247/2007, che avevano modificato i commi 7 e 8 dell’art. 3 del
D.Lgs. n. 61/2000 attribuendo alla contrattazione collettiva la possibilità di
inserire le clausole di flessibilità ed elasticità.
Con l’abrogazione delle lett. a) e b) appena citate, torna applicabile il testo
previgente dei commi 7 e 8 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 61/2000. Pertanto, con
l’entrata in vigore della «Legge di stabilità» per il 2012, sono soppresse le
norme che subordinano l’ammissibilità di queste alla condizione che esse siano consentite e regolamentate dalla contrattazione collettiva. Le parti del
contratto di lavoro a tempo parziale possono perciò concordare, con atto
scritto consensuale o meno al contratto di assunzione, clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa.
Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione stessa. Sono, però, i contratti collettivi, stipulati
dalle associazioni dei datori di lavoro e dai sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale a stabilire:
1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;
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2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare
in aumento la durata della prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa.
Inoltre, l’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un
preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due giorni lavorativi,
nonché il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme
fissate dal contratto collettivo applicato.
Proroga degli ammortizzatori sociali
Il comma 20 dell’art. 33 della «Legge di stabilità» in commento incrementa
di un miliardo di euro, per il 2012, il Fondo sociale per occupazione e formazione. Il comma 27 pone a carico di detto Fondo gli oneri derivanti dai successivi commi da 21 a 26 che dispongono numerose proroghe di misure a sostegno del reddito:
– in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e in attuazione dell’intesa Stato-Regioni del 20 aprile 2011, il comma 21 prevede la concessione,
per l’anno 2012, di trattamenti di cassa integrazione guadagni (CIG), di mobilità e di disoccupazione speciale, anche senza soluzione di continuità e con
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Gli interventi sono disposti, nel limite delle risorse disponibili, con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi
governativi e per periodi non superiori a dodici mesi;
– al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, il comma 22 dispone l’applicazione ai lavoratori destinatari
della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, dell’art. 8 comma 3, del D.L. n. 86/1988 e dell’art. 16, comma
1, della L. n. 223/1991;
– è prorogata al 2012 l’autorizzazione all’INPS, che era stata sperimentalmente concessa in per gli anni 2009-2011, ad anticipare i trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto a seguito di
presentazione della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell’elenco dei beneficiari;
– viene confermata per l’anno 2012 l’erogazione, da parte dell’INPS, di un
incentivo per i datori di lavoro, le cui aziende non siano interessate da trattamenti di CIGS, che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da imprese non rientranti
nella disciplina della L. n. 223/1991, a seguito della cessazione, parziale o totale, dell’attività o per intervento di procedura concorsuale.
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Il comma 23 proroga alcuni interventi di sostegno al reddito già previsti, per
il 2009, dall’art. 19 del D.L. n. 185/2008, e già prorogati, per il 2011, dall’art.
1, comma 32, della L. n. 220/2010:
– riconoscimento a favore dei lavoratori non destinatari dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7 della L. n. 223/1991, l’erogazione di un trattamento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità nell’ambito delle risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga. Per gli stessi lavoratori è prevista
altresı̀ l’applicazione della normativa di disoccupazione, di cui all’art. 19, comma
1 del R.D.L. n. 636/1939, esclusivamente per quanto concerne la contribuzione
figurativa per i periodi previsti dall’art. 1, comma 25, della L. n. 247/2007;
– concessione di trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50
dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici,
con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di15 dipendenti;
– confermata la possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori delle
imprese con meno di 15 dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
Come noto, il diritto all’iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all’eventuale rioccupazione, senza ‘‘indennità di mobilità’’;
– è prorogato al 2012 il termine entro il quale le imprese non rientranti nell’ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà
possono stipulare tali contratti, beneficiando delle relative agevolazioni, ai
sensi dell’art. 5, commi 5 e 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148. La proroga
opera nel limite di 40 milioni di euro;
– il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può prorogare i trattamenti
di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, nel caso di cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più
stabilimenti o parte di essi, entro il limite di 30 milioni di euro. La proroga
può interessare la durata del trattamento, di regola prevista entro il limite di
12 mesi, prolungabile fino a 24 mesi;
– è prorogata l’indennità a favore dei lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro portuale temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato e dei lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali;
– è confermato anche nel 2012 l’incremento del 20% dell’ammontare del
trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà «difensivi»
che è, quindi, elevata anche nel 2012 dal 60 all’80% del trattamento perso a
séguito della riduzione di orario;
– i soggetti titolari di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, possono chiedere in un’unica soluzione le prestazioni residue, qualora intendano
intraprendere un’attività di lavoro autonomo, avviare un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o associarsi in cooperativa;
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– anche nel 2012 il datore di lavoro può utilizzare in progetti di formazione
o riqualificazione, comprendenti anche attività produttiva connessa all’apprendimento, i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in
costanza di rapporto di lavoro.
Sono altresı̀ prorogati per il 2012 gli interventi a carattere sperimentale di
cui all’art. 1, commi 131, 132, 134 e 151, della L. 23 dicembre 2009, n. 191:
– requisiti per la fruizione dell’indennità di disoccupazione non agricola con
requisiti normali:
– riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa in favore dei lavoratori beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in
un livello retributivo inferiore di almeno il 20% rispetto a quello corrispondente alle mansioni di provenienza;
– estensione della riduzione contributiva di cui all’art. 8, comma 2, e all’art.
25, comma 9, della citata L. n. 223 del 1991, in favore dei datori di lavoro
che assumono i beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con
requisiti normali che abbiano almeno 50 anni di età;
– erogazione ai datori di lavoro, che assumono a tempo pieno e indeterminato, senza esservi tenuti, lavoratori destinatari dell’indennità ordinaria di
disoccupazione e del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori
licenziati da imprese edili e affini, dell’indennità ancora dovuta al lavoratore.
Riforma degli ordini professionali e società
tra professionisti
L’art. 10 della L. n. 183/2011 contiene due distinti interventi in materia di libere professioni:
i commi 1, 2 e 12 si collegano alla previsione del D.L. n. 138/2011 e dispongono la delegificazione degli ordinamenti professionali da realizzarsi entro 12 mesi con un apposito decreto del Presidente della Repubblica;
i commi da 3 a 11 disciplinano l’esercizio delle professioni in forma societaria.
L’art. 3, comma 5, del D.L. n. 138/2011 stabilisce che, fatto salvo l’esame di
Stato prescritto per l’abilitazione all’esercizio professionale dalla Costituzione
per l’accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attività sia svolto secondo i principi di libera concorrenza, e detta i principi che debbono informare la riforma degli ordinamenti, prevista entro 6 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento.
Tale termine è stabilito in 12 mesi e viene scelto come strumento di attuazione il D.P.R., ossia uno strumento regolamentare. Sono in gioco, quindi, le
norme che disciplinano le libere professioni ordinistiche, fra cui:
– L. 16 febbraio 1913, n. 89, Ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
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– L. 24 giugno 1923, n. 1395, Tutela del titolo e dell’esercizio professionale
degli ingegneri e degli architetti;
– R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore;
– L. 9 febbraio 1942, n. 194, Disciplina giuridica della professione di attuario;
– L. 29 ottobre 1954, n. 1049, Istituzione dei Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d’infanzia;
– L. 3 febbraio 1963, n. 69, Ordinamento della professione di giornalista;
– L. 3 febbraio 1963, n. 112, Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo;
– L. 4 agosto 1965, n. 1103, Regolamentazione giuridica dell’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica;
– L. 24 maggio 1967, n. 396, Ordinamento della professione di biologo;
– L. 7 gennaio 1976, n. 3, Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;
– L. 11 gennaio 1979, n. 12, Norme per l’ordinamento della professione di
consulente del lavoro;
– L. 18 febbraio 1989, n. 56, Ordinamento della professione di psicologo;
– L. 23 marzo 1993, n. 84, Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale;
– L. 18 gennaio 1994, n. 59, Ordinamento della professione di tecnologo alimentare.
Si possono segnalare, inoltre, ulteriori atti di rango legislativo riguardanti disposizioni comuni ai vari ordini, ad esempio:
– L. 25 aprile 1938, n. 897, Norme sulla obbligatorietà dell’iscrizione negli
albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi;
– L. 8 dicembre 1956, n. 1378, Esami di Stato di abilitazione all’esercizio
delle professioni.
Il D.L. n. 138/2011 non stabiliva una specifica modalità di regolamentazione,
limitandosi a prevedere che «Gli ordinamenti professionali dovranno essere
riformati ...» e fissandone il termine, ordinatorio, per provvedere. L’attuale
disposizione, invece, stabilisce una vera e propria delegificazione degli ordinamenti professionale, stabilendo che la riforma avvenga con decreto del
Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, della
L. n. 400. Ciò comporta il trasferimento della materia dalla fonte legislativa
primaria a quella secondaria, con l’osservanza dei principi e criteri direttivi
indicati dal richiamato art. 3 del D.L. n. 138/2011. Con l’art. 10 della «Legge
di stabilità» per il 2012 è, invece, anticipata la liberalizzazione delle tariffe
professionali per cui il compenso spettante al professionista dovrà essere
pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale senza alcun necessario riferimento alle tariffe professionali. Peraltro, le tariffe
professionali restano un punto di riferimento in caso di mancata determina-
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zione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico
e in caso di liquidazione giudiziale dei compensi.
I commi da 3 a 11 dell’art. 10 in argomento dettano i criteri per la costituzione di società tra professionisti. In primis, è abrogata la L. 23 novembre
1939, n. 1815, che prevede la possibilità per i professionisti di costituire associazioni professionali vietando il ricorso alla forma societaria (previsione,
questa ultima, già abrogata dall’art. 24 della L. 7 agosto 1997, n. 266. Peraltro, l’art. 2, comma 1, lett. c), del c.d. «decreto Bersani» ha previsto la costituzione di società professionali con oggetto esclusivo e prestazione resa da
uno o più soci professionisti previamente indicati.
L’art. 10 della L. n. 183/2011 consente ai professionisti iscritti ad ordini professionali di esercitare la professione in forma societaria o cooperativa secondo i Titoli V e VI del Libro Quinto del Codice civile, quindi anche sotto
forma di società di capitali. La denominazione sociale dovrà contenere la dicitura «società tra professionisti», l’attività potrà anche essere multidisciplinare e dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:
esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
possono assumere la qualifica di socio soltanto i professionisti iscritti ad
ordini, albi o collegi, nonché i cittadini di Stati membri dell’UE in possesso
del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione; sono peraltro ammessi soci non professionisti per lo svolgimento di prestazioni tecniche ovvero per finalità di investimento;
definizione di modalità tali da garantire che la singola prestazione professionale sarà eseguita dai soci in possesso dei requisiti e che l’utente possa
scegliere all’interno della società il professionista che dovrà seguirlo o, in
mancanza di scelta, riceva preventiva comunicazione scritta del nominativo
del professionista;
definizione di modalità che garantiscano che il socio radiato dal proprio ordine professionale sia anche escluso dalla società.
La società resta soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulta
iscritta. La nuova disposizione fa salvi i diversi modelli societari e associativi
attualmente vigenti, quali, ad esempio, le società di ingegneria.
Detassazione salari produttività
In materia di incentivi fiscali e contributivi per le somme incentivanti la produttività, intervengono l’art. 22, comma 6 e l’art. 33, commi da 12 a 14 della
L. n. 183/2011.
1) L’art. 22, comma 6, si pone a sostegno alla contrattazione collettiva di
prossimità, e prevede che le agevolazioni fiscali e retributive, di cui all’art.
26 del D.L. n. 98/2011 si applichino anche alle intese di cui all’art. 8 del D.L.
13 agosto 2011, n. 138:
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«[6] Al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi alla
contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio dei contributi di cui all’articolo 26 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, applicabili anche alle intese di cui all’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono riconosciuti in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o
territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti. All’articolo 26 del citato decreto-legge n. 98
del 2011, le parole: «, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl» sono soppresse.»
I benefici fiscali e contributivi sono riconosciuti ai contratti di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero
dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti.
Come noto, le intese di cui all’art. 8 del D.L. n. 138/2011 possono riguardare
materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento:
– agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
– alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
– ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al
regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
– alla disciplina dell’orario di lavoro;
– alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese
le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla
trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del
recesso dal rapporto di lavoro, ad eccezione del licenziamento discriminatorio e del licenziamento della lavoratrice della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza e fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino; del licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e del congedo relativo alla
malattia del bambino (da parte della lavoratrice o del lavoratore); del licenziamento in caso di adozione o affidamento (fino ad un anno dall’ingresso
del minore nel nucleo familiare).
In dette materie le intese possono prevedere deroghe alle norme di legge o
contrattuali, fermi restando i vincoli derivanti dalla legge costituzionale, dalle norme comunitarie e da quelle dettate dall’OIL.
2) Il comma 12 dell’art. 33 della L. n. 183/2011 attua l’art. 26 del D.L. n. 98/
2011 e proroga per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2012 le misure
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sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, previste dall’art.
2, comma 1, lett. c), del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 126. L’agevolazione sarà riconosciuta entro
il limite di spesa di 835 milioni nel 2012 e 263 milioni nell’anno 2013.
È demandato ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al fine
del rispetto dell’onere massimo fissato al secondo periodo, lo stabilire dell’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva prevista dall’art. 2
del D.L. n. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126/2008, nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell’agevolazione di cui al presente articolo.
Il comma 13 dello stesso art. 33 estende al 2012, nel limite complessivo di
spesa di 60 milioni di euro, il trattamento fiscale agevolato disposto dall’art.
4, comma 3 del D.L. n. 185/2008, relativo alla riduzione dell’IRPEF e delle
addizionali regionale e comunali, gravanti sul trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Il comma 14 conferma anche per il 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal
lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall’art. 26 del D.L. n. 98/2011, con
i criteri e le modalità di cui all’art. 1, commi 67 e 68, della L. n. 247/2007,
nei limiti delle risorse stanziate a tal fine dallo stesso art. 1, comma 6.
Non appare del tutto chiaro se il richiamo al comma 67 debba essere inteso ai
soli principi ivi elencati o se debba essere esteso alla definizione delle somme
che possono beneficiare della decontribuzione, che è assai più riduttiva rispetto a quelle che possono essere assoggettate a imposta sostitutiva del 10%.
Peraltro, l’ultimo decreto ministeriale emanato a norma del comma 68 è relativo all’anno 2010 (D.M. 3 agosto 2011), mentre risulta firmato dal Ministro
del lavoro ma non ancora pubblicato in G.U. il decreto relativo al 2011.
«[67] Con effetto dal 1º gennaio 2008 è abrogato l’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. È istituito, nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento
di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, è concesso, a domanda da parte delle imprese, nel limite delle risorse del predetto Fondo, uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all’articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali
sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati. Il
predetto sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri:
a) l’importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente comma ammesse allo sgravio
è stabilito entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita;
b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali;
c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previ-
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denziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di
erogazioni di cui alla lettera a) (25).
[68] Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 67, anche con riferimento all’individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l’ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell’attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei
tetti di spesa. Ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell’attuazione del comma 67
con gli obiettivi definiti nel «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e delle caratteristiche della contrattazione di secondo livello
aziendale e territoriale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la partecipazione delle parti
sociali. L’eventuale conferma dello sgravio contributivo per gli anni successivi al 2010 è subordinata alla predetta verifica ed effettuata, in ogni caso, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica. A tale fine è stabilito uno specifico incremento del Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per 650 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.»
Deduzione dall’IRAP
L’art. 22, comma 7 della L. n. 183/2011 consente inoltre alle Regioni, in conformità al proprio ordinamento, di disporre la deduzione dall’IRAP delle
somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di
quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività,
ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 98/2011. L’agevolazione concessa è posta a carico del bilancio della regione interessata.
Incentivazione del telelavoro
Il comma 5 dell’art. 22 della «Legge di stabilità» in esame contiene misure
intese a favorire l’utilizzo del telelavoro, prevedendone espressamente l’estensione al collocamento obbligatorio e all’impiego di lavoratori in mobilità.
Nel settore privato il telelavoro è disciplinato, in recepimento dell’Accordo
Quadro Europeo del 16 luglio 2002, dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004, mentre è demandata alla contrattazione collettiva l’applicazione
dei principi e criteri stabiliti nell’Accordo.
Nel settore pubblico, il telelavoro è disciplinato dal D.P.R. 8 marzo 1999, n.
70, recante il Regolamento di disciplina del telelavoro nelle pubbliche
amministrazioni, a norma dell’articolo 4, comma 3, della L. 191/1998, e
dall’Accordo-quadro del 23 marzo 2000.
In tutti i casi è richiesto che l’utilizzo di questa modalità lavorativa consenta
al lavoratore la parità di diritti e opportunità rispetto ai lavoratori che operano in sede.
La norma in esame stabilisce che i benefici cui all’art. 9, comma 1, lett. a),
della L. n. 53/2000, in ordine alle azioni per conciliare tempi di vita e tempi
di lavoro, possano essere riconosciuti anche in caso di telelavoro in forma di
contratto a termine o reversibile.
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Viene altresı̀ previsto che gli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie e
di quote di riserva possano essere adempiuti anche utilizzando il telelavoro.
Questa modalità lavorativa può anche costituire oggetto delle convenzioni di
integrazione lavorativa di cui all’art. 11 della L. n. 68/1999.
Infine, allo scopo di facilitare il reinserimento dei lavoratori in mobilità, le offerte di lavoro ad essi rivolte potranno comprendere anche modalità lavorative in forma di telelavoro .
Credito di imposta nelle aree del Mezzogiorno
Il comma 8 dell’art. 22 si pone l’obiettivo di accelerare l’operatività del credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno introdotto dall’art. 2
del D.L. n. 70/2011, e fissa un termine di 30 giorni dalla trasmissione dello
schema del decreto di attuazione perché la Conferenza Stato-Regioni si pronunci in ordine alle disposizioni attuative del predetto credito d’imposta.
Il richiamato comma 8 affida, infatti, ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, il compito di stabilire i limiti di finanziamento di tale
credito d’imposta garantiti da ciascuna delle Regioni interessate, nonché le
disposizioni di attuazione delle norme cosı̀ introdotte, anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l’utilizzo dei suddetti fondi
strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d’imposta.
In materia è intervenuto anche il D.L. n. 5/2012 al quale si rimanda.
Lavoratori dello spettacolo
Il comma 9 dell’art. 2 della legge in commento abroga l’art. 11 del D.Lgs.
C.P.S. 708/1947 sopprimendo l’istituto del libretto personale per i lavoratori
dello spettacolo.
Per questa categoria di lavoratori, l’ENPALS potrà svolgere l’attività di intermediazione in materia di lavoro.
A questo fine all’art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003 è aggiunta la lett. fbis) che inserisce l’ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza
per i Lavoratori dello Spettacolo) fra i soggetti ammessi allo svolgimento
dell’attività di intermediazione in materia di lavoro, limitatamente ai lavoratori iscritti a tale ente:
«f-bis) l’ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello
sport professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai
sensi della normativa vigente.»
Crescita ed equità
MANOVRA «SALVA ITALIA»:
MISURE PER IL LAVORO
E IL FISCO
Il mutamento del quadro macroeconomico e i conseguenti impatti
sull’andamento tendenziale dei conti pubblici, hanno indotto
il Governo ad adottare una ulteriore «manovra correttiva»
di finanza pubblica, volta a salvaguardare l’obiettivo
del raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2013.
Il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni
in L. n. 214/2011, reca disposizioni urgenti per la crescita,
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, che si aggiungono
alle manovre di consolidamento dei conti già operate con il D.L.
n. 98/2011 e il D.L. n. 138/2011. Dal lato della spesa, le principali
misure di contenimento riguardano le pensioni e i trasferimenti
agli enti territoriali, cui si aggiungono interventi di riduzione
dei costi di funzionamento degli enti pubblici e degli apparati
istituzionali. Dal lato delle entrate, che compongono circa i due
terzi della manovra, le maggiori risorse sono reperite attraverso:
l’introduzione anticipata dal 2014 al 2012 dell’imposta
municipale propria (IMU), l’aumento delle rendite catastali
diversificato in funzione della categoria, l’istituzione, a partire
dal 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, maggiori
accise sui carburanti; un prelievo straordinario una tantum
sulle attività che sono state oggetto in passato di «scudo fiscale»,
l’incremento dell’addizionale regionale IRPEF.
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
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Articolato del D.L. n. 201/2011: sintesi
La L. 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del D.L. 6 dicembre 2011, n.
201 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011, Serie Generale, in S.O. n. 274) rappresenta il primo atto del Governo Monti volto, essenzialmente, alla riconquista della fiducia dei mercati nel «Sistema Italia» e alla riduzione del debito pubblico.
La promessa è che a questa misure, di cui si ritiene utile proporre la sintesi
completa, si farà seguito con altre disposizioni finalizzate, questa volta, allo
sviluppo e alla crescita dell’economia, senza la quale sembra difficile uscire
dalla persistente crisi di questi ultimi anni.
Art. 01 - Aiuto alla crescita economica (Ace)
L’art. 1 del provvedimento in esame, al fine di favorire il finanziamento delle imprese mediante
capitale proprio, introduce un Aiuto alla crescita economica - Ace, consentendo di dedurre dal
reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio. Tali disposizioni sono introdotte in considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo
economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita, mediante una riduzione della imposizione
sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio
del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano
con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema
produttivo italiano.
Art. 2 - Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani
L’art. 2, modificato nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente, rende integralmente deducibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF), a decorrere dal periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2012, la quota di IRAP dovuta relativa al costo del lavoro; introduce
altresı̀ agevolazioni IRAP per l’assunzione di lavoratrici e giovani di età inferiore ai 35 anni. Si
rende integralmente deducibile ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF), a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la quota di IRAP imponibile delle spese per il
personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni già spettanti per legge, introducendo
una deroga al principio generale di indeducibilità dell’IRAP dalle imposte statali.
Il comma 2 modifica la disciplina delle deduzioni IRAP, al fine di agevolare l’assunzione di lavoratrici e di giovani di età inferiore ai 35 anni.
In particolare, l’art. 11, comma 1, lett. a), n. 2 del D.Lgs. n. 446/1997, che viene modificato consente ai soggetti IRAP diversi dalle pubbliche amministrazioni e dalle imprese operanti, in concessione e a tariffa, in determinati settori, di dedurre un importo pari a 4.600 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta.
Per effetto delle norme in esame l’importo deducibile per i lavoratori a tempo indeterminato è
aumentato a 10.600 euro in rapporto ai lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età
inferiore ai 35 anni.
L’art. 11, comma 1, lett. a), n. 3) consente ai soggetti IRAP diversi dalle pubbliche amministrazioni, e dalle imprese operanti in determinati settori (banche, assicurazioni ed enti finanziari;
imprese operanti, in concessione e a tariffa, nel settore dell’energia, dell’acqua, dei trasporti,
delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti) di dedurre un importo fino a 9.200 euro,
su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo
d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,
in alternativa a quella sopra illustrata e fruibile nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione
della regola «de minimis».
Per effetto delle norme in esame l’importo deducibile per i lavoratori a tempo indeterminato è
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innalzato a 15.200 euro in rapporto ai lavoratori di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.
Le disposizioni sulle deduzioni IRAP si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2011.
Art. 3 - Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e rifinanziamento
fondo di garanzia
Il comma 4 incrementa di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014
la dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese.
Il comma 5, al fine di assicurare il sostegno alle esportazioni, riassegna 300 milioni di euro al
fondo di dotazione dell’Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale)
per le finalità connesse alle attività di credito all’esportazione.
La somma riassegnata di 300 milioni di euro deriva dalle disponibilità giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all’art. 7, comma 2-bis, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.
Art. 4 - Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico
e per spese conseguenti a calamità naturali
Con i commi 1-3 e 5 si introduce a regime la detrazione IRPEF del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Il comma 4, modifica l’art. 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e proroga al 31
dicembre 2012 le agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (55%), mentre a decorrere dal 1º gennaio 2013 si applica la detrazione del 36% come modificata dal nuovo art. 16-bis del TUIR.
Art. 5 - Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici
assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie
Con un prossimo D.P.C.M. saranno riviste le modalità di determinazione dell’ISEE (Indicatore
della situazione economica equivalente) al fine di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia, nonché della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale. Il decreto dovrà: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la
percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di
patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell’indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita
sia in Italia che all’estero, al netto del debito residuo per l’acquisto della stessa e tenuto conto
delle imposte relative; permettere una differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di
prestazioni. Con lo stesso decreto si dovrà stabilire quali sono le agevolazioni fiscali e tariffarie,
e le provvidenze di natura assistenziale che, non possono essere più riconosciute ai soggetti in
possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata dal decreto stesso.
Art. 6 - Equo indennizzo e pensioni privilegiate
Sono interessati i soggetti che beneficiano di pensioni privilegiate o di istituti assistenziali per
cause di servizio.
Fatta salva la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria Inail, vengono eliminati gli istituti
previdenziali relativi alle cause di servizio, al rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, all’equo indennizzo e alla pensione privilegiata (eccetto che per chi ha in corso tali procedimenti e per il comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico).
Art. 6-bis - Remunerazione omnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito
Modifica apportata in sede di conversione in legge. Sono state riviste le commissioni a carico
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dei clienti delle banche in caso di concessione di fidi. In particolare, si prevede che i contratti
di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione omnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme
prelevate. L’ammontare della commissione non può superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero
oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere,
quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito sono nulle.
Art. 7 - Partecipazione italiana a banche e fondi
La norma autorizza il Presidente della Repubblica ad accettare gli emendamenti all’Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), adottati con le Risoluzioni n. 137 e n. 138 del 30 settembre 2011 dai Governatori della suddetta Banca, e incarica il Ministro dell’economia e delle finanze dell’esecuzione della presente disposizione. È data piena e
esecuzione ai suddetti emendamenti.
Art. 8 - Misure per la stabilità del sistema creditizio
Il Ministro dell’economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, è autorizzato a concedere la
garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino a cinque
anni o, a partire dal 1º gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui
all’art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data di entrata in
vigore D.L. n. 201/2011. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, si procede all’eventuale proroga del predetto termine in
conformità alla normativa europea in materia.
Art. 9 - Imposte differite attive
Modificata la procedura di utilizzo del credito d’imposta per imposte anticipate. In particolare,
tra le altre, vengono introdotte le seguenti disposizioni:
– con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta;
– la quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative alle perdite di cui all’art. 84 TUIR, e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito è trasformata per
intero in crediti d’imposta;
– la disciplina di cui si discute si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti
all’amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia;
– il credito d’imposta ora può essere rimborsabile ovvero può essere utilizzato, senza limiti di
importo, in compensazione o ceduto al valore nominale. Inoltre, viene eliminata la disposizione
che prevedeva l’indeducibilità dei componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte
anticipate trasformate in credito d’imposta.
Art. 10 - Regime premiale per favorire la trasparenza
Dal 18 gennaio 2013, i soggetti che svolgono attività artistica o professionale o attività d’impresa in forma individuale o sotto forma di società di persone possono beneficiare delle seguenti
agevolazioni:
a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;
b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell’Amministrazione finanziaria;
c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;
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d) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui (art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973 e art. 54, comma 2, ultimo periodo, D.P.R. n. 633/1972);
e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (la disposizione
non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331
c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000).
Le condizioni per avere tale benefici sono:
a) inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute
e le risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
b) istituire un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività artistica, professionale o di impresa esercitata.
Se non si adempie ai suddetti adempimenti si perdono il diritto di avvalersi dei benefici di cui si
dirà di seguito e si è soggetti all’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I soggetti che adempiono agli obblighi di cui alla lett. a) con un ritardo non superiore
a 90 giorni non decadono dai benefici medesimi, ferma restando l’applicazione della sanzione di
cui sopra, per la quale è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Le modalità operative saranno oggetto di un apposito provvedimento il quale, tra le altre cose,
potrà prevedere, stabilendone anche le relative decorrenze:
a) la predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche
IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico
da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie;
b) la predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché gestione degli esiti dell’assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del
contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;
c) la soppressione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta
fiscale;
d) l’anticipazione del termine di compensazione del credito IVA, l’abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a 15.000 euro ed esonero dalla prestazione della garanzia
per i rimborsi IVA.
Inoltre, per chi non è in contabilità ordinaria, è prevista, nel rispetto dei suddetti requisiti, la
possibilità di:
a) determinare il reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e predisporre in forma automatica
da parte dell’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF e IRAP;
b) essere esonerati dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi
e dell’IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
c) essere esonerati dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell’acconto ai
fini IVA.
Dal periodo d’imposta 2011, sono previste agevolazioni anche per i contribuenti congrui agli
studi di settore che risultano in regola sia con le comunicazioni ai fini degli studi che con la
coerenza degli stessi. Essi godono di una preclusione agli accertamenti basati su presunzioni
semplici e di un anno in meno relativamente al periodo di decadenza dall’accertamento.
Sono state introdotte alcune norme tese a prorogare i termini per beneficiare della rateazione
dei pagamenti di somme iscritte a ruolo. In particolare:
– ove vi sia un comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, la dilazione può essere prorogata una volta sola, per un periodo ulteriore e fino a settantadue mesi, purché non sia intervenuta decadenza. In tal caso il debitore può chiedere, in
luogo di un piano di rateazione per importi costanti, che siano previste rate di importo variabile e crescente per ciascun anno;
– le dilazioni concesse fino al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011)
rispetto alle quali si è verificato il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di
due rate, e a tale data non prorogate ai sensi delle norme del D.L. n. 225/2010 (art. 2, comma
20), possono essere prolungate fino a settantadue mesi, purché il debitore provi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della prima dilazione;
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– è eliminato l’obbligo di prestazione di garanzia per accedere al beneficio della dilazione delle
somme dovute a seguito di controllo automatizzato e controllo formale della dichiarazione. Più
specificatamente, viene eliminata la previsione che subordinava l’accesso al beneficio alla prestazione di garanzia (fideiussoria o mediante costituzione di ipoteca) ove l’importo complessivo
delle rate successive alla prima fosse superiore a cinquantamila euro;
– viene modificata la disciplina della decadenza dal beneficio della rateazione, prevedendo che,
in luogo del mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio
ove la prima rata non sia pagata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all’esito dei controlli, ovvero nel caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate
successive alla prima entro il termine di pagamento della rata seguente. Ove operi la decadenza, l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena è iscritto a ruolo, dedotto quanto già versato;
– il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata
successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo anche della stessa sanzione comminata per ritardati od omessi versamenti diretti, pari al 30% di ogni importo non versato, commisurata all’importo della rata versata in ritardo, più gli interessi legali. Ove il contribuente si avvalga del «ravvedimento operoso» entro il termine di pagamento della rata successiva non si
procede all’iscrizione a ruolo.
Art. 11 - Emersione di base imponibile
Per combattere più incisivamente l’evasione fiscale viene previsto, fra l’altro, l’applicazione di sanzioni penali per chi, a seguito delle richieste avanzate ai fini accertativi dall’Agenzia delle entrate
o dalla Guardia di Finanza, esibisce o trasmette documenti falsi in tutto o in parte o fornisce informazioni non corrispondenti al vero; tale disposizione, però, relativamente ai dati e alle notizie
non rispondenti al vero, si applica solo se, a seguito delle richieste, si configurano reati tributari
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
Art. 11 bis - Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi di acquisizione
delle informazioni finanziarie
È prevista l’applicazione della procedura telematica anche alle richieste ed alle notifiche a banche ed intermediari finanziari, nonché alle relative risposte. In particolare si stabilisce che l’espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come
destinatari le banche e gli intermediari finanziari, siano precedute dalla consultazione dell’Archivio dei rapporti di cui all’art. 7, comma 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e siano effettuate esclusivamente in via telematica.
Art. 12 - Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante
Scende da 2.500 a 1.000 euro l’importo massimo di utilizzo del denaro contante. I libretti di
deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, esistenti alla
data di entrata in vigore del D.L., sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012. Viene anche
inasprita la sanzione per le violazioni che riguardano i libretti di deposito bancari o postali al
portatore con saldo pari o superiore a 3.000 euro al 31 marzo 2012: la sanzione è pari al saldo
del libretto stesso. È, comunque, prevista la possibilità di usufruire di convenzioni con le banche e le poste per l’apertura dei conti correnti.
Art. 13 - Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria
Anticipata al 2012 l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) introdotta dal decreto
sul federalismo municipale. L’imposta, si applicherà dal 2012 al 2014 in via sperimentale per poi
entrare a regime dal 2015.
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La struttura dell’IMU ricalca sostanzialmente quella dell’ICI, che viene sostituita, insieme alla
componente immobiliare dell’IRPEF e relative addizionali anche se a copertura di quest’ultime
viene riservata alle casse statali una quota pari al 50% della nuova imposta.
Sul piano pratico, il valore dei fabbricati su cui si applica la nuova imposta si determina moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5% per i nuovi coefficienti.
L’aliquota base è pari allo 0,76%, con la possibilità di aumento o diminuzione dello 0,3% ad
opera dei comuni, mentre per l’abitazione principale è fissata allo 0,4% con possibilità di aumento o diminuzione da parte dei comuni dello 0,2%;
Per l’abitazione principale è prevista una detrazione di 200 euro rapportati al periodo dell’anno
durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal
primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non
può superare l’importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo
della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
Per i versamenti si applicheranno le stesse regole previste per i versamenti unitari, quindi con
mod. F24 (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997).
Art. 14 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
A decorrere da gennaio 2013 viene introdotto un nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che coprirà i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
Il nuovo tributo accorpa la vecchia TARSU, TOSAP/COSAP ed è dovuto da chiunque possieda,
occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Il tributo é dovuto soltanto dal possessore
dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. È corrisposto
in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. e va versato in quattro rate trimestrali, gennaio, aprile, luglio, e ottobre o in unica soluzione entro giugno.
Alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei
costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e della zona ove è ubicato.
Art. 14-bis - Disposizioni in materia di riscossione dei comuni
Al fine di unificare le procedure e i poteri attribuiti agli organi di riscossione delle entrate comunali, sono modificate le disposizioni in materia di riscossione delle entrate dei comuni
Art. 15 –Disposizioni in materia di accise
Sono riviste, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 le aliquote delle accise sui carburanti. Ulteriori ritocchi sono disposti per il 2013, mentre viene confermata la sterilizzazione degli aumenti per gli esercenti attività di autotrasporto.
Art. 16 - Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei
Dal 2012, introdotta, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone, una addizionale erariale pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt.
L’addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo,
rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data
di costruzione.
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Una tassa annuale di stazionamento per le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, è prevista dall’anno 2012.
Istituita, infine, una imposta erariale sugli aeromobili privati immatricolati nel registro aeronautico nazionale, ad eccezione di quelli dello Stato ed equiparati, dei soggetti licenziatari di servizi
di linea e non di linea e del lavoro aereo.
Art. 17 - Canone Rai
Obbligo per le imprese e le società di indicare, nella propria dichiarazione dei redditi, il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione la categoria di appartenenza per l’applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale.
Art. 18 - Clausola di salvaguardia. Aumento delle aliquote IVA
La prevista riduzione di tutti i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale in vigore, introdotta dal D.L. n. 98/2011, in misura pari al 5% per l’anno 2013 e del 20% a decorrere dall’anno
2014 e anticipata di un anno dal D.L. n. 138/2011 viene sostituita dall’incremento, a partire dal
1º ottobre 2012, delle aliquote IVA del 10% e del 21% che passano, rispettivamente, al 12% e
al 23%, con ulteriore aumento, dal 1º gennaio 2014, dello 0,5%.
Tali aumenti non si applicano qualora entro il 30 settembre 2012 entrino in vigore particolari
provvedimenti in materia fiscale.
Art. 19 - Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari nonché su valori «scudati» e su attività finanziarie e immobili detenuti all’estero
Viene rivista la tariffa dell’imposta di bollo sui conti correnti, sui titoli, strumenti e prodotti finanziari, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari.
In particolare, per gli estratti conto, inviati dalle banche ai clienti, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali per ogni esemplare con periodicità annuale si applica una particolare imposta di bollo, diversa a seconda che si tratti di persone fisiche o altri soggetti.
Le attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione in seguito allo «scudo fiscale»
sono soggette a una imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013
l’aliquota é stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille.
Con decorrenza dal 2011 è istituita un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a
qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, nella misura dello
0,76% del valore degli immobili stessi.
Sempre a decorrere dal 2011 è istituita un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute
all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
Art. 20 - Riallineamento partecipazioni
L’imposta sostitutiva sul riallineamento dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo,
iscritti in bilancio a seguito dell’operazione a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali, si applica anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2011.
Art. 21 - Soppressione enti e organismi
Con effetto dall’1 gennaio 2012 sono soppressi l’INPDAP e l’ENPALS, con l’attribuzione delle
relative funzioni all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti soppressi.
Art. 22 - Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici
La norma è finalizzata a rafforzare il monitoraggio della spesa pubblica, attraverso la previsione
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di un obbligo generale, a carico degli enti ed organismi pubblici anche con personalità giuridica
di diritto privato, ad esclusione delle società, che ricevono contributi dallo Stato o al cui patrimonio partecipa lo Stato mediante apporti, di trasmettere i propri bilanci alle amministrazioni
vigilanti e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, entro dieci giorni dalla data di delibera o approvazione dei medesimi.
Art. 23 - Riduzione dei costi di funzionamento di Autorità di Governo, del Cnel,
delle Autorità indipendenti e delle Province
L’art. 23 prevede la riduzione dei componenti delle autorità amministrative indipendenti:
– a cinque il numero dei componenti delle Autorità che attualmente consistono di nove membri (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCom e Commissione di garanzia sull’esercizio del diritto di sciopero), e
– a tre quello delle autorità composte da sette (Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo)
o cinque membri (Autorità per l’energia elettrica e il gas, Autorità garante della concorrenza e
del mercato, Commissione nazionale per la società e la borsa, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche).
Con l’inserimento del comma 3-bis all’art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) viene previsto che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel
territorio di ciascuna Provincia affidino obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture:
– nell’ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti;
– ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei
competenti uffici.
Se la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia-Europa, non provvede entro
il 31 dicembre 2011 alla individuazione della media dei trattamenti economici europei dei titolari di cariche elettive e di incarichi di vertice delle pubbliche amministrazioni, saranno adottati
appositi atti per il conseguimento del livellamento remunerativo.
È ridotto il numero dei componenti del CNEL.
Alle Province spettano esclusivamente funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei
Comuni. Si riducono gli organi di governo della provincia, con la soppressione delle giunte.
Art. 23-bis - Compensi per gli amministratori con deleghe delle Società partecipate
dal Ministero dell’economia e delle finanze
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge in commento saranno determinate le fasce in
cui suddividere le società non quotate, direttamente controllate dal Ministero, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell’art. 2389, terzo comma, del codice civile.
Art. 23-ter - Disposizioni in materia di trattamenti economici
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 201/2011, è
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali.
Art. 24 - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
I trattamenti pensionistici maturati dal 1º gennaio 2012 saranno calcolati con l’applicazione del
metodo contributivo.
I regimi pensionistici devono essere informati ai seguenti principi e criteri:
a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi
e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;
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b) flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione
della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.
A decorrere dal 1º gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6
e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18 di questo articolo;
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e
11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18 dello stesso art. 24.
Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva,
previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201/
2011, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o
di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
Art. 25 - Riduzione del debito pubblico
Sarà stabilita con apposito D.P.C.M. la quota dei proventi della vendita all’asta dei diritti di
emissione di CO2 destinata al Fondo ammortamento titoli di Stato.
Art. 26 - Prescrizione anticipata delle lire in circolazione
Le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell’Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore è riassegnato al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
Art. 27 - Dismissioni immobili
Viene inserito nel D.L. n. 98/2011, l’art. 33-bis che conferisce all’Agenzia del demanio il compito di promuovere iniziative volte alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari con
la finalità di valorizzare e alienare il patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dello Stato,
delle Regioni, degli enti locali e degli enti vigilati.
Con una modifica all’art. 7 della L. n. 183/2011 che disciplina le dismissioni di terreni agricoli
dello Stato è attribuito ai giovani un diritto di prelazione nel processo di alienazione.
Art. 28 - Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese
Dall’anno d’imposta 2011 l’aliquota dell’addizionale regionale aumenta dallo 0,90 all’1,23%. L’aumento si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a
decorrere dall’anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui. Con le
medesime procedure le Regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di
Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall’anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di
60 milioni di euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio.
Al fine di potenziare il coordinamento della finanza pubblica è avviata la ridefinizione delle regole del patto di stabilità interno.
È modificato il comma 7 dell’art. 76 del D.L. n. 112/2008 per cui, negli enti nei quali l’incidenza
delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, è vietato procedere
ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale.
Art. 29 - Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale e interventi per l’editoria
Al fine di facilitare l’acquisizione di beni e servizi per importi superiori alle soglie di rilevanza
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comunitaria, viene disciplinata la facoltà per le amministrazioni pubbliche centrali di avvalersi, di
stipulare convenzioni con Consip Spa, come centrale di committenza.
È disposta la cessazione del sistema di erogazione dei contributi diretti all’editoria di cui alla
legge n. 250 del 1990, dal 31 dicembre 2014, allo scopo di contribuire all’obiettivo del pareggio
di bilancio entro la fine del 2013. A decorrere dal 2012 sarà rivisto il regolamento di semplificazione e riordino dell’erogazione dei contributi all’editoria (D.P.R. n. 223 del 2010) per una
più rigorosa selezione all’accesso delle risorse.
Art. 29-bis - Introduzione utilizzo software libero negli uffici della pubblica amministrazione per la riduzione dei costi della pubblica amministrazione
È consentito alla pubblica amministrazione l’utilizzo di programmi informatici appartenenti alla
categoria del software libero o a codice sorgente aperto. A tal fine è stato modificato l’art. 68,
comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
Art. 30 - Esigenze indifferibili
Sono prorogati al 31 dicembre 2012 gli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui
l’Italia partecipa, con l’aggiunta di 700 milioni di euro a favore del Fondo per il loro finanziamento.
Per l’anno 2011, alle esigenze del trasporto pubblico locale ferroviario, al fine di assicurare nelle regioni a statuto ordinario i necessari servizi da parte di Trenitalia Spa si provvede anche
nell’ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico locale di cui all’art. 25, comma 1, del
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, che ha stanziato:
a) 500 milioni di euro a favore di Trenitalia Spa, da destinare:
– per 425 milioni di euro all’acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto regionale e
locale;
– per 75 milioni di euro per la copertura dei costi afferenti al materiale rotabile per le esigenze
di mobilità legate all’Expo 2015;
b) 460 milioni di euro a favore di Rete Ferroviaria Italiana Spa (RFI) per il finanziamento degli
investimenti dell’infrastruttura ferroviaria.
È incrementata di 57 milioni di euro per l’anno 2012 la dotazione del Fondo per la protezione
civile, utilizzando fondi dell’8 per mille.
Art. 31 - Esercizi commerciali
Sono liberalizzati gli orari di apertura degli esercizi commerciali in tutto il territorio nazionale.
Art. 32 - Farmacie
È consentita la vendita dei farmaci di classe C, senza obbligo di ricetta medica e non rimborsabili dal SSN, anche presso le parafarmacie e i corner della grande distribuzione organizzata nei
comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti.
Art. 33 - Soppressione di limitazioni esercizio di attività professionali
A decorrere dall’entrata in vigore del regolamento previsto dalla L. n. 183/2011 di riforma delle
libere professioni, saranno abrogate le norme sugli ordinamenti professionali in contrasto con i
principi stabiliti dal D.L. n. 138/2011. In caso di mancata emanazione del regolamento entro il
13 agosto 2012 le disposizioni in contrasto saranno comunque abrogate.
Il praticantato per l’accesso alle professioni non potrà superare i 18 mesi di durata.
Art. 34 - Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli
ex ante
Tutte le tipologie di attività economica: imprenditoriali, commerciali, artigianali e autonome,
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con la sola esclusione delle professioni, devono considerarsi essenzialmente liberalizzate. Eventuali assensi, autorizzazioni e controlli preventivi sono ammessi solo per «esigenze imperative
di interesse generale».
Art. 35 - Potenziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
All’Autorità garante della concorrenza e del mercato è conferita la legittimazione ad agire nei
confronti di regolamenti, atti amministrativi generali e provvedimenti emanati dalla P.A.
Art. 36 - Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati
del credito e finanziari
È fatto divieto ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo, nonché
ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
Art. 36-bis - Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore
del credito
È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla
sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario.
Art. 37 - Liberalizzazione nel settore dei trasporti
Il Governo con uno o più regolamenti da adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del D.L. n. 201/2011, disciplinerà il settore dei trasporti e l’accesso
alle relative infrastrutture, al fine di realizzare una compiuta liberalizzazione. Sarà individuata a
tal fine un’Autorità indipendente.
Art. 38 - Misure in materia di politica industriale
Gli interventi del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui
alla L. n. 311/2004, sono estesi ai progetti di innovazione industriale.
Art. 39 - Misure per le micro, piccole e medie imprese
La garanzia diretta e la controgaranzia possono essere concesse a valere sulle disponibilità del
Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lett. a),
della L. 23 dicembre 1996 n. 662, fino all’80 per cento dell’ammontare delle operazioni finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in tutto il territorio nazionale, purché rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria. Una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo è riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito, da destinare alla microimprenditorialità.
Art. 40 - Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese
È modificato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevedendo quali uniche modalità di
trasferimento alle questure territorialmente competenti, da parte dei gestori, delle generalità
dei clienti, quella informatica o telematica, oppure il fax, secondo le procedure stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Nel Codice della privacy viene sostituita la definizione di «dato personale», che viene limitata a
qualunque informazione relativa a persona fisica, escludendo invece le informazioni relative a
persone giuridiche, enti ed associazioni.
Il lavoratore extracomunitario può svolgere attività lavorativa anche nelle more del rilascio o
del rinnovo del permesso di soggiorno.
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La compilazione del LUL (Libro unico del lavoro) deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di riferimento e non più entro il giorno 16 di detto mese.
È abrogato il D.M. 30 luglio 1997, n. 406, «Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature
e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione».
Sono state semplificate le modalità di smaltimento dei rifiuti speciali prodotti da talune attività
quali quelle di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing,
agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure.
La documentazione e le certificazioni richieste per il conseguimento di alcune agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali sono sostituite da una dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alle agevolazioni.
Art. 41 - Misure per le opere di interesse strategico (programmazione, approvazione unica progetto preliminare, verifica avanzamento lavori, riduzione termini Cipe
Vengono ridefinite le modalità ed i criteri di programmazione delle opere strategiche per permettere la selezione delle opere prioritarie, con particolare riferimento alle opere finanziabili
con l’apporto di capitale privato.
Art. 42 - Misure per l’attrazione di capitali privati
Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel
piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in
diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all’equilibrio economico finanziario della concessione.
Art. 43 - Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi e altre misure
Sono semplificate le procedure di approvazione degli aggiornamenti o revisioni delle convenzioni relative alle concessioni autostradali. I contratti di concessione di costruzione e gestione e di
sola gestione nel settore stradale e autostradale sono affidati secondo le procedure previste dagli artt. 144 o 153 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).
Art. 44 - Disposizioni in materia di appalti pubblici
Al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, e la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d’appalto si applica a tali aspetti la disciplina:
– degli articoli 86, commi 3-bis e 3-ter, 87, commi 3 e 4, ed 89, comma 3, del D.Lgs. n. 163/
2006;
– dell’art. 36 della L. 20 maggio 1970, n. 300 (cd. Statuto dei lavoratori);
– degli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del D.Lgs. n. 81/2008.
È possibile procedere all’affidamento del contratto mediante scorrimento della graduatoria formatasi in esito della gara originaria, evitando, in tal modo, di bandire una nuova gara.
Onde favorire l’accesso delle piccole e medie imprese (PMI) nella realizzazione delle opere
pubbliche è consentita la suddivisione degli appalti in lotti funzionali.
Art. 44-bis - Elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute
È istituito un elenco-anagrafe delle opere incompiute, intendendo per tale l’opera che non è
stata completata:
– per mancanza di fondi;
– per cause tecniche;
– per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
– per il fallimento dell’impresa appaltatrice;
– per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.
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Art. 45 - Disposizioni in materia edilizia (opere di urbanizzazione a scomputo, materiali innovativi, approvazioni accordi di programma piano casa)
Nell’ambito degli strumenti attuativi dei piani urbanistici e degli atti equivalenti comunque denominati, nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, è
consentita la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo da parte
del titolare del permesso di costruire qualora esse siano:
– di valore inferiore alla soglia comunitaria (attualmente pari a 4.845.000 euro);
– funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio.
È necessaria la certificazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ogniqualvolta vengano
usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore.
Art. 46 - Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale
Al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro
portuali, le autorità portuali possono costituire sistemi logistici, attraverso atti di intesa con le
regioni, le province ed i comuni interessati, nonché con i gestori delle infrastrutture ferroviarie.
Art. 47 - Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie
Nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia Spa le somme previste per l’anno 2011 dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.
Art. 48 - Clausola di finalizzazione
Le maggiori entrate erariali derivanti dalla legge in esame sono riservate all’Erario, per un periodo di cinque anni, e sono finalizzate alle esigenze prioritarie del raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica concordati in sede europea.
Art. 49 - Norma di copertura
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, di cui, rispettivamente, all’art. 1, all’art.
2, all’art. 3, comma 4, all’art. 4, all’art. 8, comma 4, all’art. 9, all’art. 13, commi 13 e 20, all’art.
15, all’art. 16, comma 1, all’art. 18, comma 1, lett. b), all’art. 20, all’art. 21, comma 5, all’art. 24,
comma 27, all’art. 30, commi 1 e 3 e all’art. 42, comma 9, pari complessivamente a 6.882,715 milioni di euro per l’anno 2012, a 11.162,733 milioni di euro per l’anno 2013, a 12.669,333 milioni
di euro per l’anno 2014, a 13.048,628 milioni di euro per l’anno 2015, a 14.330,928 milioni di
euro per l’anno 2016, a 13.838,228 milioni di euro per l’anno 2017, a 14.156,228 milioni di euro
per l’anno 2018, a 14.466,128 milioni di euro per l’anno 2019, a 14.778,428 milioni di euro per
l’anno 2020, a 15.090,728 milioni di euro per l’anno 2021, a 15.403,028 di euro per l’anno 2022
e a 15.421,128 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede con quota parte delle
maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 50 - Entrata in vigore
Entrata in vigore del provvedimento: 28 dicembre 2011.
Aiuto alla crescita economica - Ace
Al fine di incentivare il rafforzamento patrimoniale delle imprese italiane,
viene prevista la riduzione del prelievo IRES in relazione al nuovo capitale
immesso nell’impresa sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei soci
o di destinazione di utili a riserva.
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È escluso dalla base imponibile del reddito d’impresa il rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio e agli utili reinvestiti in riserve di capitale, secondo il modello c.d. «Ace» (Allowance for Corporate
Equity).
Per i periodi di imposta successivi al primo l’incremento di capitale proprio
è calcolato rispetto al corrispondente valore esistente al 1º gennaio del primo esercizio: per le nuove società, inoltre, rileva l’intero capitale proprio.
Agevolazioni fiscali per donne e giovani
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, è ammessa
in deduzione dal reddito di impresa la quota di imposta regionale sulle attività produttive afferente le spese per il personale dipendente e assimilato, al
netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis,
4-bis, 4-bis.1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Inoltre, il comma 2, lett.
a) dell’art. 2 del D.L. n. 201/2011 modifica l’art. 11, comma 2, lett. a), n. 2)
del D.Lgs. n. 446/1997, e prevede, al fine di incentivare l’occupazione femminile e giovanile, l’aumento da euro 4.600 a euro 10.600 dell’importo ammesso in deduzione per il calcolo della base imponibile IRAP per ogni lavoratore
di sesso femminile, nonché per i lavoratori di età inferiore ai 35 anni, impiegati a tempo indeterminato nel periodo di imposta considerato.
Art. 11, D.Lgs. n. 446/1997 - Le nuove deduzioni IRAP
[2] Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le imprese operanti
in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture,
delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 4.600 euro, su base annua, per ogni lavoratore
dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 10.600 euro
per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;
[3] Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti
finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori
dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni,
della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 9.200 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché
per quelli di età inferiore ai 35 anni; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e
può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola de minimis di cui
al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni.
[4] Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le imprese operanti
in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture,
delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
[5] Le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a
e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il
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predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l’attestazione di effettività degli stessi
sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti
o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo
13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di
assistenza fiscale.
Pertanto, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2011, la deduzione di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), dello
stesso D.Lgs. n. 446/1997 è aumentata a 10.600 euro per i lavoratori di sesso
femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni impiegati a tempo indeterminato. La maggior deduzione è pari a 15.200 euro nelle aree del mezzogiorno, invece che euro 9.200.
L’agevolazione spetta ai soggetti passivi IRAP di cui all’art. 3, comma 1, del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con esclusione delle imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento, nonché delle
Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio
del 1993, n. 29, e delle amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi
legislativi delle Regioni a Statuto Speciale.
Nuovi oneri detraibili
L’art. 4 della norma in commento proroga al 31 dicembre 2012 la detrazione
del 55% degli interventi sugli immobili finalizzati al risparmio energetico.
Dal 1º gennaio 2013 queste spese potranno beneficiare della detrazione del
36%. Le disposizioni di cui al comma 347 della L. 27 dicembre 2006, n. 296,
si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua
calda sanitaria.
Nel TUIR è aggiunto l’art. 16-bis che introduce la «Detrazione delle spese
per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica degli edifici», che consente di detrarre, dall’imposta lorda, un
importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono
o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.
La detrazione è riconosciuta anche per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacari-
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chi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire
la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo
nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si trae dalla Relazione di accompagnamento che:
«Nel nuovo art. 16-bis del TUIR resta confermato non solo l’ambito, soggettivo ed oggettivo,
di applicazione delle disposizioni sopra elencate ma anche le condizioni di spettanza del beneficio fiscale tanto da consentire di fare salvo il consolidato orientamento di prassi formatosi in
materia.
La detrazione, pertanto, spetta ai contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone
fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di
un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi previsti dalle disposizioni
in argomento e che hanno sostenuto le relative spese, se le stesse sono rimaste a loro carico.
Come già precisato, restano confermati gli orientamenti di prassi espressi al riguardo pertanto,
ad esempio, la detrazione spetta, tra l’altro, non solo al proprietario o al nudo proprietario dell’immobile ma anche al titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione), nonché all’inquilino o al comodatario. La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori che ha sostenuto le relative spese».
A seguito dell’inserimento del nuovo art. 16-bis è modificato anche il testo
degli artt. 11, 12 e 24 del TUIR, per cui viene ora previsto che «dall’imposta
lorda si scomputano le detrazioni di cui all’art. 13 nonché quelle di cui all’art. 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i), e dell’art. 16-bis».
ISEE
In base all’art. 5 sarà un apposito D.P.C.M., da adottarsi entro il 31 maggio
2012, a definire le modalità di determinazione dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) attribuendo rilevanza anche agli elementi di
ricchezza patrimoniale della famiglia e ai redditi esenti da imposizione fiscale. Dovrà essere tenuto nel dovuto conto il peso dei carichi di famiglia, in
particolare dei figli successivi al secondo e delle persone disabili a carico. Il
suddetto decreto identificherà anche le agevolazioni che, a decorrere dal
2013, non spetteranno ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia stabilita dello stesso decreto.
Equo indennizzo e pensioni privilegiate
Ferma restando la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle
spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione
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privilegiata (art.6). Questi istituti continuano a trovare applicazione nei confronti del personale dei comparti sicurezza difesa e soccorso pubblico.
Accertamenti e rateazioni
In materia di accertamento l’art. 10 abroga:
– il comma 4-bis dell’art. 10 della L. 8 maggio 1998, n. 146 che impediva le
rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 39, comma 1, lett.
d), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all’art. 54, secondo comma, ultimo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell’applicazione degli studi di settore;
– l’art. 10-ter della L. n. 146/1998 che impediva, a determinate condizioni,
ulteriori accertamenti in caso di adesione ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis
del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, ai contenuti degli inviti di cui al comma
3-bis dell’art. 10 della stessa legge.
All’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che consente all’agente
della riscossione di concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di
obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme
iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili, è aggiunto
il comma 1-bis, con la possibilità di una ulteriore proroga fino ad un massimo di settantadue mesi, in caso di comprovato peggioramento della situazione. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in
luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun
anno.
È modificato anche il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazione ai fini
fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell’art. 3, comma 134, lett. b), della L. 23 dicembre 1996,
n. 662) con la previsione che il mancato pagamento della prima rata entro il
termine previsto ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza
dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.
Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo
della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all’importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di
cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva.
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Regime di trasparenza fiscale
L’art. 10 istituisce un nuovo regime semplificato che può essere optato dai
contribuenti persone fisiche e società di persone. Viene prevista l’assistenza
negli adempimenti fiscali da parte dell’Amministrazione finanziaria condizionando i benefici all’invio telematico di documenti all’Amministrazione stessa
e all’effettuazione dei pagamenti per importi superiori ai 1.000 euro mediante assegni non trasferibili, bonifici e moneta elettronica.
Con esclusione di coloro che esercitano attività di impresa in regime di contabilità ordinaria, è riconosciuta la determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e l’esonero dalla predisposizione delle liquidazioni, dai
versamenti periodici e dal versamento dell’acconto ai fini IVA.
Secondo la relazione tecnica di accompagnamento del D.L. n. 201/2011, gli
effetti sul gettito di tali benefici non sono di rilevante entità, in quanto i potenziali beneficiari rappresentano una quota limitata della totalità dei soggetti interessati, e gli eventuali effetti negativi risulterebbero comunque ampiamente compensati dalla possibile emersione di base imponibile conseguente
all’introduzione della norma stessa.
Tracciabilità dei pagamenti
Con un nuovo intervento sulla tracciabilità dei pagamenti, l’art. 12 del D.L.
n. 201/2011 diminuisce da 2.500 a 1.000 euro il limite di cui all’art. 49 del
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di «Attuazione della direttiva 2005/60/CE
concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione».
I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore
a 1.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto n. 201/2011,
sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012.
I pagamenti da parte della P.A. si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero su altri
strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario.
Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l’importo di 1.000 euro. Lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti
dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all’art. 4 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di im-
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porto di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
A seguito del provvedimento in esame, anche stipendi e pensioni non possono essere pagati in contanti quando superano il limite dei 1.000 euro. Nemmeno l’obbligo può essere eluso frazionando pagamenti che, altrimenti, supererebbero detto limite.
INPS - Messaggio 23 febbraio 2012, n. 3204
Articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - Contrasto all’uso del contante
in relazione al pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito di importo superiore a 1.000 euro
1. Premessa
L’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha aggiunto, all’art. 2 del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 4ter che, alla lettera c), prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di effettuare pagamenti con denaro contante per un importo superiore a 1.000 euro a partire dal 7 marzo
2012.
La nuova disposizione è finalizzata a «favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti
di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro
contante».
Pertanto, per i pagamenti di qualsiasi emolumento e a chiunque destinato di importo superiore
a 1.000 euro netti, le Pubbliche Amministrazioni dovranno utilizzare esclusivamente «strumenti
di pagamento elettronici disponibili presso il sistema bancario o postale, ivi comprese le carte
di pagamento prepagate e le carte di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
2. Aspetti operativi per pagamenti a ridosso del 7 marzo 2012
La nuova normativa si applica, quindi, anche alle prestazioni a sostegno del reddito che, come
noto, sono caratterizzate da elementi peculiari quali la temporaneità della durata della prestazione stessa, nonché l’imprevedibilità dell’evento che genera lo stesso pagamento.
Per tali ragioni, e al fine di evitare che i legittimi beneficiari possano subire ritardi o disguidi
nella corresponsione delle somme ad essi spettanti, soprattutto con riferimento ai pagamenti
già acquisiti dall’Istituto con la modalità del bonifico domiciliato per cassa presso l’ufficio postale
(come da scelta del richiedente), è stato raggiunto un accordo operativo con Poste Italiane che
si è impegnata a dar corso ai pagamenti concomitanti con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, con le seguenti modalità:
1. se il beneficiario è già titolare di un rapporto di conto corrente postale o libretto postale
nominativo ordinario o INPS Card, potrà richiedere, direttamente allo sportello, il contestuale
versamento dell’intero importo spettante sul rapporto di conto in essere;
2. se il beneficiario non è titolare di alcun rapporto di conto corrente o libretto postale nominativo ordinario o INPS CARD, l’addetto allo sportello postale proporrà - previa sottoscrizione
di appositi moduli - sia l’apertura di un libretto postale nominativo ordinario che la richiesta di
accreditamento della somma in pagamento.
In tali casi :
a. qualora il beneficiario accetti una delle modalità per la riscossione del bonifico prospettate
da Poste Italiane, e sottoscriva il modulo di richiesta di accredito, l’Ufficio Postale, al quale è
demandata la custodia dell’importo spettante al beneficiario, procederà contestualmente all’accredito in suo favore.
b. qualora il beneficiario non aderisca ad alcuna delle modalità di pagamento prospettate da Poste Italiane - reso edotto della circostanza che l’Ufficio Postale non può disporre, in altro mo-
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do, l’accredito dell’importo - Poste Italiane provvederà immediatamente al riaccredito attraverso la procedura in uso senza attendere i 40 giorni previsti in convenzione.
Conseguentemente, in tale ultima ipotesi, nel caso in cui il beneficiario preferisca, per esempio,
l’accredito su c/c bancario o carta di pagamento bancaria, l’interessato dovrà recarsi alla sede
INPS competente per dare comunicazione dell’IBAN. La Sede, una volta in possesso della nuova modalità di pagamento in linea con la nuova disposizione di legge e del riaccredito del pagamento in contanti non finalizzato, provvederà alla remissione del pagamento.
A tale proposito, si fa presente che è disponibile la procedura «Gestione Riaccrediti» che effettua la ri-emissione assegni per le prestazioni di disoccupazione, mobilità e CIG pagamenti diretti. Occorre in ogni caso acquisire le coordinate bancarie nella domanda di prestazione. La procedura Gestione Riaccrediti in ogni caso consente di variare le modalità di pagamento qualora
la domanda di prestazione non sia più modificabile (domanda definita).
Per le altre prestazioni potranno essere utilizzate le funzionalità di gestione riaccrediti presenti
nelle relative procedure secondo le consuete modalità.
Si evidenzia che quanto sopra rappresentato potrà essere effettuato solo verso i diretti beneficiari della prestazioni a sostegno del reddito che si presenteranno allo sportello postale.
L’articolo 7 dell’allegato alla convenzione per il pagamento delle prestazioni temporanee prevede che il Direttore della Sede possa autorizzare il pagamento della prestazione a persona delegata dal legittimo prenditore.
Ferma restando tale possibilità per i pagamenti sotto soglia 1000 euro, Poste Italiane ha rappresentato che nei casi sopra soglia 1000 euro è possibile l’apertura e l’accredito su libretto solo
se si presenta presso l’ufficio postale un altro soggetto che possa esibire la seguente documentazione:
a. la procura notarile generale o speciale (redatta da un notaio, se in Italia, o presso i Consolati
Italiani all’estero) dalla quale si evinca il mandato di apertura del rapporto;
b. il provvedimento del Giudice in caso di minori, inabilitati, interdetti e beneficiari di amministrazione di sostegno.
Al fine di dare ampia diffusione delle nuove disposizioni normative e di agevolare i percettori
delle prestazioni a sostegno del reddito per i quali è stato disposto il pagamento per cassa, l’Istituto sta inviando ai possessori di telefonia mobile un sms, con il seguente testo: «SI RIVOLGA A SEDI INPS, PATRONATI,CONTACT CENTER 803164 PER ESSERE INFORMATO SULLE NUOVE MODALITÀ DEI PAGAMENTI INPS.»
Gli operatori del Contact Center contatteranno, invece, i percettori in essere che abbiamo indicato recapito di telefonia fissa per informarli sulle nuove modalità di pagamento e su quanto
garantito da Poste Italiane; gli stessi operatori forniranno assistenza per tutta l’utenza che desideri maggiori informazioni sulle nuove modalità di pagamento.
Nel contempo verrà spedita, con elaborazione centralizzata presso la Direzione generale, ai
medesimi beneficiari una lettera - il cui facsimile si allega - per sensibilizzare l’utenza ad utilizzare fin da subito gli strumenti previsti dalla recente disciplina normativa.
3. Aspetti operativi per i pagamenti a regime
Per quanto concerne, invece, le nuove domande di prestazioni a sostegno del reddito, si fa presente che sono in corso gli aggiornamenti di tutta la modulistica e l’adeguamento di tutte le
procedure di gestione.
In particolare, è stata prevista la variazione del campo «modalità di pagamento», presente nella
modulistica, con l’integrazione della voce «accredito sul conto corrente bancario o postale, libretto postale, INPS card o carte di pagamento dotate di IBAN»,mantenendo inalterato il campo dell’IBAN.
Tutta la nuova modulistica, non appena disponibile, verrà pubblicata nel sito Intranet/Internet
nella sezione della Banca dati « Modulistica On Line».
Al fine di dare la massima diffusione alle nuove modalità di pagamento, sono stati svolti incontri
con tutti gli Enti di Patronato per sensibilizzarli sulla particolarità della situazione ed invitarli a
collaborare per evitare eventuali sgradevoli disguidi e disagi al cittadino.
Analogamente tutte le Strutture Territoriali sono invitate a promuovere sul territorio iniziative
affini per comunicare all’utenza, con ogni mezzo disponibile (media, comunicati stampa, riunio-
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ni, ecc.), le nuove disposizioni. In particolare, dovranno essere curati i contatti con gli intermediari abilitati, coinvolgendoli, nell’ambito del proprio mandato, per guidare i propri assistiti in
questo percorso di adeguamento alle nuove disposizioni.
Inoltre, al fine di fornire all’utenza tutte le informazioni e l’aiuto che verrà richiesto, vanno sensibilizzati tutti gli operatori addetti alle informazioni istituzionali ed alle relazioni con il pubblico
(linee servizio, sportello veloce, punti di consulenza).
Reintroduzione dell’ICI sulla prima casa: IMU
L’Imposta municipale propria è anticipata, per effetto dell’art. 13 del decreto legge in commento, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, ed
è applicata fino al 2014 in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.
23, in quanto compatibili. In base alle norme citate, essa sostituisce, per la
componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l’imposta comunale sugli immobili (art. 8, comma 1).
La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore
dell’immobile, compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze, determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 504, e dall’art. 13 in commento.
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1º gennaio dell’anno di
imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell’art. 3, comma 48, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
160 per i fabbricati classificati o classificabili nei gruppi catastali A, C2, C6, C7 con esclusione di
A/10;
140 per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C3,
C4, C5;
80
per i fabbricati classificati nella categoria D5;
80
per i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale A/10;
60
per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D, esclusi quelli in categoria D5;
55
per i fabbricati classificati o classificabili nella categoria C/1.
Per i terreni agricoli, il valore si determina applicando all’ammontare del
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1º gennaio dell’anno di
imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’art. 3, comma 51, della
L. 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130.
Per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali iscritti
nella previdenza agricola il moltiplicatore è ridotto a 110.
L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76%. I comuni con deliberazione
del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di
base sino a 0,3 punti percentuali.
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L’aliquota è ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con una possibile ulteriore riduzione da parte dei comuni fino a 0,2
punti percentuali.
L’aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso industriale, riducibile dai comuni fino allo 0,1%. I comuni possono ridurre l’aliquota fino allo
0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.
43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili
posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero
nel caso di immobili locati.
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima
si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è aumentata di 50 euro
per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente
nell’unità adibita ad abitazione principale.
I comuni possono stabilire l’elevazione della detrazione fino a concorrenza
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
Tassazione di auto di lusso, imbarcazioni e aerei
A partire dal 2012, alla tassa automobilistica gravante sulle autovetture si
applica una addizionale erariale di 20,00 euro per ogni KW eccedente i 185.
Si amplia quindi l’ambito di applicazione dell’art. 23, comma 21 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con L. 15 luglio 2011, n. 111, che ha introdotto,
dal 2011, una addizionale erariale alle tasse automobilistiche gravanti sulle
autovetture di potenza superiore ai 225 KW, aumentando il prelievo da 10 a
20 euro per KW (art.16).
Dal 1º gennaio 2012 le navi ed imbarcazioni da diporto nazionali ed estere,
che stazionano in porti marittimi nazionali, che navigano o sono ancorate in
acque pubbliche anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:
a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 a 12 metri;
b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 a 14 metri;
c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri;
e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
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f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
Canone Rai
L’art. 17 introduce l’obbligo, per le imprese e le società di indicare nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla
televisione ed altri elementi informativi, ai fini della verifica del pagamento
del canone di abbonamento.
La vicenda ha avuto qualche momento di suspence a seguito della richiesta,
della Direzione abbonamenti RAI, del pagamento del canone da parte di imprese e professionisti in possesso di strumenti in grado di ricevere le trasmissioni. È stato però precisato che il canone speciale (200,91 euro ogni
strumento) è dovuto solo da chi utilizza il computer quale televisore e non è
comunque dovuto da chi paga già il canone per il possesso di uno o più televisori.
Clausola di salvaguardia
Per evitare un taglio lineare su detrazioni, deduzioni e benefici fiscali, l’art.
18 sostituisce il testo del comma 1-ter dell’art. 40 del D.L. 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, con il seguente:
«[1-ter]. A decorrere dal 1º ottobre 2012 sino al 31 dicembre 2012 le aliquote IVA del 10 e
del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1º gennaio 2013
continua ad applicarsi il predetto aumento. A decorrere dal 1º gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali».
Il gettito derivante dall’aumento delle aliquote IVA sostituisce parzialmente
quello previsto all’art. 40 del D.L. n. 98/2011, da conseguire attraverso la riduzione delle agevolazioni fiscali e assistenziali.
SuperINPS
Con effetto dal 1º gennaio 2012 sono soppressi l’INPDAP e l’ENPALS, con
l’attribuzione delle relative funzioni all’INPS, che succede in tutti i rapporti
attivi e passivi degli enti soppressi (art. 21).
Secondo la relazione tecnica
«L’operazione di accorpamento dei predetti enti previdenziali deve comportare una riduzione
dei costi complessivi di funzionamento aggiuntiva rispetto agli effetti riduttivi già previsti dalla
legge di stabilità 2012, fermo restando il conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento all’entrata del bilancio statale, derivante dall’attuazione di tali misure di razionalizzazione or-
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ganizzativa degli enti di previdenza, previste dall’art. 4, comma 66, della L. 12 novembre 2011,
n. 183.
Dall’operazione di accorpamento dei predetti enti previdenziali, previsti dal presente provvedimento, deriva una riduzione dei costi complessivi di funzionamento stimabile in non meno di
20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro nel 2013 e 100 milioni di euro nel 2014. I relativi risparmi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo ammortamento titoli di Stato. I risparmi da conseguire risultano da una analisi delle spese di funzionamento e di amministrazione degli enti interessati, che evidenzia importi complessivi per 1.404
milioni di euro nell’anno 2010 per il solo INPS. Detta spesa, risultante dal consuntivo 2010 dell’Istituto, non include quella di personale, ma le voci esposte concernenti il funzionamento (organi, mensa, libri, carta, pubblicazioni, gettoni, concorsi ecc.). Al netto delle spese per lavoro
interinale, l’importo complessivo risulta pari a 1.374 milioni di euro. Per quanto riguarda l’INPDAP, l’analisi svolta con i medesimi criteri sul consuntivo 2009 evidenzia spese complessive di
152 milioni di euro, mentre per l’ENPALS di 1,62 milioni di euro. Tenuto conto, quindi, che gli
enti accorpati sostengono una spesa annua complessiva di circa 1.527 milioni di euro, nonché
del progressivo processo di integrazione e di economie di scala presumibilmente crescenti nel
corso dei futuri esercizi, gli importi previsti dalla disposizione corrispondono ai livelli minimi di
economia sicuramente conseguibili, pur nel rispetto della autonomia dell’ente risultante dal processo di accorpamento, pari, complessivamente, al 5,23%, al 3,92% ed al 7,62% della spesa totale di funzionamento per gli anni 2012, 2013 e 2014».
I commi da 1 a 9 dell’art. 21 regolano il trasferimento dei dipendenti e degli
organi di amministrazione e controllo dell’INPDAP e dell’ENPALS. Il collegio
dei Sindaci dell’INPS sarà integrato da due componenti, utilizzando a tal fine
le risorse finanziarie provenienti dall’INPDAP. I restanti posti di componente
del Collegio dei Sindaci dell’INPDAP sono mantenuti ed attribuiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2 posti) e al Ministero dell’economia e
delle finanze (3 posti), per le esigenze di consulenza, studio e ricerca dei rispettivi dicasteri. I due posti di direttore generali degli Enti soppressi sono
trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell’INPS, con
conseguente aumento della dotazione organica dell’Istituto incorporante.
Entro il 31 marzo 2012 gli enti soppressi devono approvare il bilancio di
chiusura al 6 dicembre 2011 delle relative gestioni, entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, provvederà con decreti di natura non regolamentare al trasferimento all’INPS delle risorse strumentali,
umane e finanziarie degli Enti soppressi. La dotazione organica dell’INPS sarà, pertanto, incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di
personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in
vigore del D.L. n. 201/2011, con esclusione delle posizioni soprannumerarie
che si considerano eccedenze ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165. Saranno pertanto espletate le procedure per la messa in mobilità di
detto personale, con verifica di possibile collocazione presso altre amministrazioni nello stesso ambito regionale di provenienza, o in altre regioni, o
con intervento della cassa integrazione guadagni. I dipendenti trasferiti man-
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tengono l’inquadramento previdenziale di provenienza. L’INPS subentra anche nei rapporti di lavoro, diversi da quelli subordinati, per la loro residua
durata.
L’art. 18-bis, aggiunto in sede di conversione in legge del D.L. n.5/2012 stabilisce che gli organi degli enti soppressi possono compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di
approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1º aprile 2012.
INPS, Circolare n. 3 del 13 gennaio 2012
Art. 21 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22
dicembre 2011, n. 214 - Prime indicazioni
L’art. 21 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre
2011, n. 214, ha disposto la soppressione dell’INPDAP e l’ENPALS e il trasferimento delle relative funzioni all’INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi a decorrere dal 1º gennaio 2012.
Le disposizioni prevedono l’emanazione, entro 60 giorni dall’approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi (da deliberare entro il 31 marzo 2012), e sulla base
delle risultanze dei bilanci medesimi, dei decreti di natura non regolamentare per il trasferimento all’Inps delle risorse strumentali, umane e finanziarie dei due Istituti. Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali ha fornito le prime istruzioni operative con la nota 28 dicembre 2011, n.
31/0001922 (allegato 1) articolata nei seguenti punti:
1) - Attività degli organi degli enti soppressi;
1.1) - Attività dei Direttori generali degli enti soppressi;
2) - Attività degli enti soppressi relative al contenzioso;
3) - Attività degli enti soppressi relative ai pagamenti ed alle riscossioni;
4) - Periodo intercorrente tra l’avvenuta emanazione dei decreti di trasferimento delle risorse
degli enti soppressi e la definizione del riassetto organizzativo dell’INPS.
Con la presente circolare, in applicazione della normativa e della direttiva del Ministro citate, si
forniscono le prime indicazioni volte a garantire e ad assicurare la piena continuità delle funzioni,
la tutela dei soggetti destinatari dell’azione amministrativa degli Enti soppressi, la correttezza e l’economicità nella gestione, fino all’emanazione dei decreti attuativi di cui al comma 2 dell’art. 21.
Per quanto concerne il bilancio di chiusura le indicazioni sono contenute al punto 1) della direttiva del Ministro.
Il medesimo punto chiarisce che i bilanci preventivi 2012 degli enti soppressi devono essere recepiti con apposita nota di variazione del bilancio preventivo 2012 dell’INPS.
Alla Direzione centrale bilanci e servizi fiscali dell’INPS saranno fornite eventuali elaborazioni di
aggiornamento alle previsioni deliberate per l’anno 2012 derivanti dalle novità normative successive alla legislazione di riferimento utilizzata per le previsioni.
Nelle more della deliberazione ed approvazione della nota di variazione al bilancio di previsione
dell’esercizio 2012 dovrà essere attivata la procedura per l’utilizzo del Fondo di riserva per
spese impreviste di cui all’art. 15 del Regolamento di contabilità dell’INPS.
Si precisa che detto Regolamento trova applicazione anche per le attività degli Enti soppressi.
Per quanto concerne i conti correnti postali, bancari e di tesoreria si provvederà a richiederne
la ridenominazione mediante inserimento, in luogo dell’intestazione originaria, della parola
«INPS» seguita da ex INPDAP o ex ENPALS.
I predetti conti saranno movimentati secondo il sistema di tesoreria INPS ossia esclusivamente
mediante rapporti di conto corrente senza far ricorso al cassiere.
Tanto premesso si forniscono le prime indicazioni riguardanti le attività da svolgere.
1) Pagamento delle spese istituzionali e obbligatorie
Per il pagamento delle spese istituzionali ed obbligatorie, sia in conto residui che in conto compe-
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tenza, a livello di Direzione generale e di struttura territoriale, i dispositivi di spesa continueranno
ad essere sottoscritti, fino a diversa comunicazione, dalle strutture competenti, per materia o
territorio, degli Enti soppressi che provvederanno ad emettere il relativo mandato di pagamento.
In conformità alle disposizioni concernenti i mandati di pagamenti che devono essere cronologicamente registrati sull’apposito giornale di cassa (art. 32, comma 3, del Regolamento di contabilità), quotidianamente, le strutture dell’INPDAP e dell’ENPALS (centrali o territoriali) dovranno inviare apposito file contenente tutti gli elementi utili (numerazione data al mandato dalle strutture
INPDAP ed ENPALS, data, importo, beneficiario, modalità di pagamento, conto corrente su cui
addebitare la spesa, tipologia di spesa per gestione e capitolo) per consentire la contabilizzazione
dei mandati direttamente dalle strutture INPS che provvederanno a comunicare tempestivamente
la data ed il numero progressivo di mandato rilasciato dal sistema contabile INPS, che dovrà essere apposto sul rispettivo mandato cartaceo, prima della trasmissione alle strutture dell’INPS.
Il flusso telematico a Poste e Banche o la consegna di eventuali supporti magnetici per il pagamento delle pensioni, fino alla completa presa in carico dei database delle pensioni, avvengono
a cura degli Enti medesimi.
Ogni settimana, una copia in originale dei mandati eseguiti dovranno essere inviati alle corrispondenti strutture centrali o territoriali dell’Inps, con l’indicazione del numero di mandato assegnato dal sistema contabile INPS. La documentazione di accompagno dovrà contenere l’indicazione della gestione pensionistica, previdenziale, creditizia e di welfare a cui fa carico la spesa,
i corrispondenti capitoli di bilancio di ciascun ente, il numero e la data dell’impegno con l’indicazione se trattasi di pagamenti in conto residui o in conto competenza.
2) Altre spese di natura obbligatoria (versamenti IRPEF, IRES, IVA, IRAP, tasse, imposte,
contributi previdenziali)
Per le altre spese di natura obbligatoria, si seguirà la stessa procedura di cui al punto sub. 1,
con il necessario raccordo tra le strutture dei due Enti e l’Area fiscale e tributaria della Direzione centrale bilanci e servizi fiscali per la trasmissione telematica delle dichiarazioni e delle
deleghe di pagamento.
3) Pagamento di spese non obbligatorie (di funzionamento)
Per quanto concerne le spese non obbligatorie (di funzionamento) è necessario distinguere tra
quelle in conto residui e quelle in conto competenza.
3.1) Pagamenti in conto residui
Per il pagamento di spese non obbligatorie (di funzionamento) in conto residui fino al 31 dicembre 2011, le strutture degli Enti in oggetto, adottato il provvedimento amministrativo di
spesa dovranno inviare le richieste di pagamento al proprio servizio di contabilità per i necessari controlli di capienza e di regolarità amministrativa e contabile. Detto servizio dovrà altresı̀
espressamente attestare che la spesa si riferisce a fatti amministrativi insorti fino al 31 dicembre
2011 da assumere nel bilancio di chiusura quali residui.
Eseguiti detti controlli, il dispositivo di pagamento e il relativo mandato, verranno emessi a cura
delle medesime strutture dei due Enti.
Al fine di consentire il necessario raccordo con le scritture contabili dell’INPS, dovranno essere
osservate le indicazioni sub. 1 in ordine alla trasmissione dei mandati.
3.2) Pagamenti in conto competenza
a) obbligazioni pluriennali assunte in esercizi precedenti
Per i pagamenti in conto competenza 2012, derivanti da obbligazioni assunte negli esercizi precedenti, le strutture degli Enti in oggetto, adottato il provvedimento amministrativo di spesa inviano le richieste di pagamento al proprio servizio di contabilità per i necessari controlli di regolarità amministrativa e contabile. Detto servizio dovrà altresı̀ espressamente attestare che la
spesa si riferisce ad obbligazioni insorte in esercizi precedenti il 2012 e di tale impegno pluriennale si è tenuto conto nella elaborazione delle previsioni di spesa dell’esercizio 2012, da assumere nel bilancio dell’INPS.
Al fine di consentire il necessario raccordo con le scritture contabili dell’INPS, dovranno essere
osservate le indicazioni sub. 1 in ordine alla trasmissione dei mandati.
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
61
b) assunzioni di nuove spese
Nelle more della approvazione della nota di variazione al preventivo per l’anno 2012, come già
anticipato, sarà attivata la procedura per l’utilizzo del Fondo di riserva per spese impreviste, al
fine di garantire il buon funzionamento degli uffici ed assicurare la necessaria ed inderogabile
copertura finanziaria delle spese non obbligatorie.
Pertanto, si forniscono le prime indicazioni per i pagamenti in conto competenza 2012.
Le funzioni centrali dei due Enti soppressi, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e delle attività istituzionali, dovranno tempestivamente comunicare le analisi dei fabbisogni delle spese per i primi tre mesi del 2012 al Direttore generale che provvederà alle assegnazioni di budget, nei limiti di 1/12, per mese, delle previsioni originarie dei due Enti.
Le spese assolutamente urgenti ed indifferibili potranno essere assunte, prima dell’assegnazione
del budget, nei limiti suddetti e dovranno essere successivamente ratificate.
Le prenotazioni di spesa, gli impegni e i mandati assunti con riferimento a tali spese dovranno
essere raccordati con le scritture contabili dell’INPS con modalità analoghe a quelle indicata al
punto 1).
La documentazione di accompagno dovrà contenere, tra l’altro, l’indicazione della gestione pensionistica, previdenziale, creditizia e di welfare o di diversa fattispecie a cui fa carico la spesa e i
corrispondenti capitoli di bilancio di ciascun ente.
4) Riscossioni
A far data dal 1º gennaio 2012, tutti gli atti relativi alle procedure di riscossione esecutive ed ingiuntive dovranno essere riferiti ad INPS - gestione ex INPDAP o INPS - gestione ex ENPALS.
La documentazione relativa alle riscossioni, in generale, dovrà essere trasmessa giornalmente alla
Direzione centrale bilanci e servizi fiscali ovvero alle strutture territoriali con il necessario raccordo fra le strutture interessate per il recepimento degli incassi in contabilità 2012.
5) Ricongiunzioni, indennità una tantum, costituzione della posizione assicurativa e altri
trasferimenti da o verso gli enti soppressi
I reciproci trasferimenti di contribuzione, indennità una tantum e valori capitali, ai sensi delle
varie normative specifiche che li disciplinano (come ad esempio: L. n. 29/1979, L. n. 322/1958,
L. n. 523/1954, D.P.R n. 1092/1973, D.Lgs. n. 85/1993, etc.), e ogni altro trasferimento tra le
gestioni delle strutture INPDAP ed ENPALS e le gestioni INPS non dovranno dar luogo a movimentazioni di natura finanziaria, essendo rilevati in contabilità, esclusivamente, come trasferimenti economici ai fini della compilazione dei bilanci delle specifiche gestioni.
Le Direzioni centrali interessate provvederanno a fornire le specifiche istruzioni per la gestione
delle fattispecie sopra illustrate.
6) Comunicazioni obbligatorie al MEF
Dovranno restare a carico dei Responsabili della Contabilità degli Enti, le comunicazioni istituzionali, previste dalla normativa vigente in materia di controllo della finanza pubblica, ai Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
7) Istruzioni contabili
Al fine di rilevare contabilmente le movimentazioni finanziarie relative ai fatti di gestione ai due
enti, a decorrere dal 1º gennaio 2012, si provvederà, con successivo messaggio, a fornire le
istruzioni contabili e l’elenco dei conti di mastro istituiti per la rilevazione dei movimenti di cassa relativi ai conti correnti bancari, postali e di tesoreria nonché i conti di servizio nelle more
della istituzione di specifiche gestioni che possano rappresentare la situazione patrimoniale ed
economica dei due istituti.
Allegato 1
Nota 28 dicembre 2011, n. 31/0001922
Prime istruzioni operative in materia di soppressione dell’Inpdap e dell’Enpals ai sensi dell’articolo 21 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre
2011, n. 214
(omissis)
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
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I commi successivi, da 10 a 21, prevedono la soppressione di altri enti fra
cui:
– Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria della Puglia e della Lucania (Eipli);
– Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell’opera regolatrice del Lago Maggiore, consorzio dell’Oglio Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago d’Iseo e consorzio dell’Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del Lago di Como;
– Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;
– Agenzia per la sicurezza nucleare;
– Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale.
Contributi dei lavoratori autonomi
Dal 1º gennaio 2012 aumentano le aliquote contributive dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti e coltivatori diretti, al fine di riavvicinarle a
quelle dei lavoratori subordinati e di allineare l’aliquota contributiva con
quella di computo (art. 24, comma 22).
Il comma 22 dell’art. 24 prevede l’incremento delle aliquote contributive di
finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS, di 1,3 punti
percentuali per l’anno 2012 e dello 0,45% per gli anni successivi fino al
2018.
L’aumento interessa sia i contributi c.d. «fissi» dovuti sul minimale di reddito
sia quelli calcolati sull’eccedenza, in acconto e saldo, in base alla dichiarazione dei redditi. Si ricorda che il contributo è dovuto sulla totalità dei redditi
d’impresa prodotti nell’anno precedente a quello di riferimento della contribuzione, con un minimale di reddito comunque assoggettato (pari per l’anno
2012 a euro 14.930).
Per la quota eccedente il minimale si applicano le aliquote vigenti nell’anno
di riferimento fino al limite di retribuzione annua pensionabile (pari, per il
2012, ad euro 44.204,00).
Per i redditi superiori a questo importo l’aliquota è maggiorata di un punto
percentuale, a norma dell’art. 3-ter della L. 14 novembre 1992, n. 438.
Continuano invece ad applicarsi, anche per l’anno 2012, le disposizioni di cui
all’art. 59, comma 15 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, come individuati nella Circolare INPS n. 175 del 29 luglio
1998.
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
63
Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni, continuano
ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1 comma 2, della L. 2 agosto
1990, n. 233 (INPS, Circolare n. 14 del 3 febbraio 2012).
Gestione Artigiani e Commercianti
La progressione
Titolari di qualsiasi età,
coadiuvanti/coadiutori di età
superiore a 21 anni
Anno
Coadiuvanti/coadiutori
fino a 21 anni di età
Aliquota
prima fascia
di reddito
Aliquota
ulteriore fascia
di reddito
Aliquota
prima fascia
di reddito
Aliquota
ulteriore fascia
di reddito
2011
20,0%
21,0%
17,0%
18,0%
2012
21,3%
22,3%
18,30
19,30%
2013
21,75%
22,75%
18,75%
19,75%
2014
22,20%
23,20%
19,20%
20,20%
2015
22,65%
23,65%
19,65%
20,65%
2016
23,10%
24,10%
20,10%
21,10%
2017
23,55%
24,55%
20,55%
21,55%
dal 2018
24,0%
25,00,0%
21,0%
22,00%
Nota: per i commercianti deve essere aggiunto il contributo dello 0,09%, in vigore fino al 31 dicembre 2013 e
destinato a finanziare l’erogazione di un indennizzo agli iscritti che cessano l’attività commerciale
Fonte: www.inps.it
La contribuzione 2012
Scaglione
di reddito
Artigiani
Commercianti
Titolari di qualunque età e coa- fino a 44.204,00
diuvanti/coadiutori di età supeda 44.204,01
riore ai 21 anni
21,30%
21,39%
22,30%
22,39%
Coadiuvanti/coadiutori di
non superiore ai 21 anni
18,30%
18,39%
19,30%
19,39%
età fino a 44.204,00
da 44.204,01
Gestione Coltivatori Diretti, Mezzadri e Coloni
Arriveranno al 24% anche le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS, per i quali aumentano anche le
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
64
aliquote nelle zone svantaggiate, nelle quali il vantaggio contributivo sarà azzerato nel 2018.
Zona normale
Zona svantaggiata
Aliquota
di computo
Anno
Maggiore
di 21 anni
Minore
di 21 anni
Maggiore
di 21anni
Minore
di 21 anni
2012
21,6%
19,4%
18,7%
15,0%
21,6%
2013
22,0%
20,2%
19,6%
16,5%
22,0%
2014
22,4%
21,0%
20,5%
18,0%
22,4%
2015
22,8%
21,8%
21,4%
19,5%
22,8%
2016
23,2%
22,6%
22,3%
21,0%
23,2%
2017
23,6%
23,4%
23,2%
22,0%
23,6%
dal 2018
24,0%
24,0%
24,0%
24,0%
24%
Aumento dell’addizionale regionale
A decorrere dall’anno 2012 ciascuna regione a Statuto ordinario può, con
propria legge, aumentare o diminuire l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di base.
Con effetto dal 1º gennaio 2011 detta aliquota di base è pari allo 1,23%,e ciò
sino alla rideterminazione effettuata dalla Regione. L’art. 28, comma 1, del
D.L. n. 201, prevede infatti che «Tale modifica si applica a decorrere dall’anno di imposta 2011».
La maggiorazione non può essere superiore:
a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;
b) a 1,1 punti percentuali per l’anno 2014;
c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall’anno 2015.
Il comma 11 dell’art. 28 sopprime il trasferimento erariale alle Province e la
loro compartecipazione all’IRPEF.
Il comma 14 dell’art. 29 del D.L. n. 216/2011, che detta proroghe in materia
fiscale, dispone che, in deroga a quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, della
L. 27 luglio 2000, n. 212, per l’anno di imposta 2011 il termine per deliberare l’aumento o la diminuzione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF è prorogato al 31 dicembre 2011; in ogni caso l’aumento o la diminuzione si applicano sull’aliquota di base dell’1,23% e le maggiorazioni già vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell’1,23%.
Le addizionali regionali deliberate da alcune Regioni:
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
65
Lombardia
Il Consiglio regionale della Lombardia nella seduta del 21 dicembre 2011
con L.C.R. n. 33, ha approvato: «Nuove aliquote e scaglioni dell’addizionale regionale all’IRPEF anni 2011, 2012 e seguenti.»
Le aliquote applicabili in Regione Lombardia per l’anno d’imposta 2011 sono
cosı̀ stabilite:
Range scaglione in euro
Aliquota per il 2011
da 0 a 10.329,14
Aliquota fissata ai sensi dell’art. 6, comma 1 e dell’art. 2, comma 1,
primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr.
da 10.329,15 a 15.493,71
Aliquota fissata ai sensi dell’art. 6, comma 1 e dell’art. 2, comma 1,
primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr.
da 15.493,72 a 30.987,41
Aliquota fissata ai sensi dell’art. 6, comma 1 e dell’art. 2, comma 1,
primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr.
maggiorata dello 0,40%
da 30.987,42 a 69.721,68
Aliquota fissata ai sensi dell’art. 6, comma 1 e dell’art. 2, comma 1,
primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr.
maggiorata dello 0,50%
oltre 69.721,68
Aliquota fissata ai sensi dell’art. 6, comma 1 e dell’art. 2, comma 1,
primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr.
maggiorata dello 0,50%
Le nuove aliquote dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche residenti in Lombardia con decorrenza dall’anno d’imposta
2012:
[1]. Ai sensi dell’art. 50, comma 3, del D.Lgs. 446/1997, come modificato dall’art. 3, comma 1,
del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’art. 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133) e dell’art. 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a Statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, l’addizionale regionale all’IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo
determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili,
di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni e integrazioni, le
seguenti aliquote:
Range scaglione in euro Aliquota per il 2012
da 0 a 15.000,00
Aliquota fissata ai sensi dell’art. 6, comma 1 e dell’art. 2, comma
1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e
integr.
da 15.000,01 a 28.000,00
Aliquota fissata ai sensi dell’art. 6, comma 1 e dell’art. 2, comma
1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e
integr. maggiorata dello 0,35%
da 28.000,01 a 55.000,00
Aliquota fissata ai sensi dell’art. 6, comma 1 e dell’art. 2, comma
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
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1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e
integr. maggiorata dello 0,50%
da 55.000,01 a 75.000,00
Aliquota fissata ai sensi dell’art. 6, comma 1 e dell’art. 2, comma
1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e
integr. maggiorata dello 0,50%
oltre 75.000,00
Aliquota fissata ai sensi dell’art. 6, comma 1 e dell’art. 2, comma
1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e
integr. maggiorata dello 0,50%
Liguria
Legge regionale 27 dicembre 2011 n. 37 - Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge Finanziaria
2012) (G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011).
Art. 6 - Variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito
[1] Per l’anno d’imposta 2011, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRPEF), di cui all’art. 50 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale
sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, per i soggetti aventi un reddito complessivo
ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 30.000,00, è fissata nella misura
prevista dall’art. 50, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni
e integrazioni e dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia
di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.
[2] Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale IRPEF superiore
ad euro 30.000,00, per l’anno d’imposta 2011, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta
sul reddito (IRPEF), di cui all’art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, da applicarsi all’intero ammontare del reddito complessivo, è fissata nella
misura prevista dall’art. 50, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 68/2011 e successive modificazioni
e integrazioni, maggiorata nella misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.
[3] Per l’anno d’imposta 2011, per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale IRPEF compreso fra euro 30.000,01 ed euro 30.152,64, l’imposta determinata ai
sensi del comma 2 è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra euro 30.152,64 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell’addizionale regionale
all’imposta sul reddito (IRPEF).
[4] Per l’anno d’imposta 2011, per i soggetti aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRPEF) è fissata nella misura prevista
dall’art. 50, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni,
senza alcuna maggiorazione regionale.
[5] Il minor gettito derivante dalla variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito,
stimato in euro 31.000.000,00, per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2011, trova
compensazione nella revoca per pari importo dell’autorizzazione all’impegno di cui alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 18 (Bilancio di previsione della regione Liguria per l’anno finanziario 2011) sulle somme stanziate all’U.P.B. 9.108 «Finanziamento ripiano disavanzi» dello stato
di previsione della spesa.
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
67
Piemonte
Legge Regionale 29 dicembre 2011, n. 26 - Disposizioni in materia di addizionale regionale all’IRPEF (G.U. n. 303 del 30 dicembre 2011).
Art. 1. Conferma delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF per l’anno d’imposta 2012
[1] In attuazione di quanto previsto dall’art. 6, comma 2 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province,
nonché di determinazioni dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), come modificato dall’art. 1, comma 10, lett. c) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito dalla L. 14 settembre
2011, n. 148, per l’anno d’imposta 2012 sono confermate le aliquote dell’addizionale regionale
all’IRPEF di base come desumibili dalla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l’anno 2009) e più precisamente:
a) aliquota dell’addizionale regionale pari a zero sui redditi sino ad euro 15.000,00;
b) aliquota dell’addizionale regionale dello 0,3 per cento sui redditi superiori ad euro 15.000,00
e sino a quelli non superiori ad euro 22.000,00;
c) aliquota dell’addizionale regionale dello 0,5 per cento sui redditi superiori ad euro
22.000,00.
[2] Le aliquote di cui al comma 1 sono applicate sul reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
Per l’anno 2011 valgono le seguenti aliquote (si veda sito Regione Piemonte):
– 1, 23% sui redditi fino a euro 15.000;
– 1,53% sui redditi superiori a euro 15.000 e fino a euro 22.000;
– 1,73% sui redditi superiori a euro 22.000.
Si precisa che, non vigendo il principio di progressività per scaglioni, si applica un’unica aliquota su tutta la base imponibile.
Toscana
Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi
locali (art. 50, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) (G.U. n. 303 del 30 dicembre 2011).
Si rende noto che il Consiglio Regionale ha approvato ed il Presidente della
Giunta ha promulgato la Legge Regionale 27 dicembre 2011, n. 66 «Legge finanziaria per l’anno 2012» che prevede quanto segue:
Art. 1. - Aumento dell’aliquota addizionale regionale IRPEF
[1] A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, sono
stabilite le seguenti aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF, per scaglioni di reddito:
a) 1,23 per cento, fino a 75.000 euro;
b) 1,73 per cento, oltre 75.000 euro.
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
68
La suddetta legge regionale è disponibile nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 61 del 28 dicembre 2011 - Parte prima - consultabile sul sito
web http://www.regione.toscana.it/burt della Regione Toscana.
Emilia-Romagna
Legge Regionale 22 dicembre 2011, n. 21 - Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 20122014. (GU n. 304 del 31 dicembre 2011)
Art. 48 - Conferma degli effetti normativi sulle aliquote previsti dall’art. 2 della legge regionale n. 19 del 2006 per l’anno di imposta 2011
[1] Le maggiorazioni delle aliquote dell’addizionale regionale all’imposta sui redditi delle persone
fisiche già derivanti dall’art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia tributaria), rispetto all’aliquota di base fissata dalla normativa statale, sono confermate per
l’anno di imposta 2011 nella misura di:
a) 0,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’addizionale stessa, non
superiore a 15.000 euro;
b) 0,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’addizionale stessa, compreso tra 15.001 euro e 20.000 euro;
c) 0,4 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’addizionale stessa, compreso tra i 20.001 euro e 25.000 euro;
d) 0,5 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’addizionale stessa, superiore a 25.000 euro.
Art. 49 - Conferma degli effetti normativi sulle aliquote previsti dall’art. della Legge Regionale n. 19 del 2006
[1] Le maggiorazioni delle aliquote dell’addizionale regionale all’imposta sui redditi delle persone
fisiche già derivanti dall’art. 2 della legge regionale n. 19 del 2006, rispetto all’aliquota di base
fissata dalla normativa statale, sono confermate per l’anno di imposta 2012 e per i successivi fino a nuova disposizione legislativa regionale, salva la compatibilità con le disposizioni statali in
materia, nella misura di:
a) 0,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’addizionale stessa, non
superiore a 15.000 euro;
b) 0,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’addizionale stessa, compreso tra 15.001 euro e 20.000 euro;
c) 0,4 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’addizionale stessa, compreso tra i 20.001 euro e 25.000 euro;
d) 0,5 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’addizionale stessa, superiore a 25.000 euro.
(omissis)
Puglia
Art. 6, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e art. 50 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.
446; rideterminazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF per
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l’anno 2012. (Estratto deliberazione della Giunta Regionale n. 2871 del 20
dicembre 2011) (G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011).
La Giunta Regionale
(omissis).
Delibera
1. (omissis).
2. Di stabilire che, a decorrere dal 1º gennaio 2012, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’art. 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia
di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è determinata per scaglioni di
reddito, applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di base:
– per i redditi sino a euro 15.000: 0,3 per cento;
– per i redditi oltre euro 15.000 e sino ad euro 28.000: 0,3 per cento;
– per i redditi oltre euro 28.000 e sino ad euro 55.000: 0,5 per cento;
– per i redditi oltre euro 55.000 e sino ad euro 75.000: 0,5 per cento;
– per i redditi oltre euro 75.000: 0,5 per cento.
In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall’art. 11 del Testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,3 per cento, permarrà sul primo scaglione di reddito, la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,3 per cento permarrà sul secondo scaglione di reddito, mentre la maggiorazione dell’aliquota di base dell’addizionale pari a 0,5 per cento permarrà sui successivi scaglioni.
Le disposizioni dei commi precedenti assicurano la differenziazione della addizionale regionale
all’IRPEF, secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.
Umbria
Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Presa
d’atto delle variazioni aliquotarie. (Deliberazione n. 1643) (G.U. n. 303 del
30 dicembre 2011).
La Giunta Regionale
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2001, n. 1631;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
Delibera:
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore, corredati
dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di dare atto che l’art. 28 comma 1 del D.L. n. 201/2011 fissa l’aliquota regionale all’IRPEF di
base per l’anno 2011 a 1,23 per cento;
3) di dare atto che l’art. 6 del D.Lgs. 68/2011 conferma le variazioni aliquotarie disposte dalle
singole regioni;
4) di dare atto che per l’anno 2011 l’addizionale regionale all’IRPEF è determinata applicando ai
redditi compresi nei seguenti
scaglioni le aliquote a fianco indicate:
da euro 0 fino a euro 15.000,00 - 1,23%;
da euro 0 fino a euro 28.000,00 - 1,43%;
da euro 0 fino a euro 55.000,00 - 1,43%;
da euro 0 fino a euro 75.000,00 ed oltre - 1,43%.
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Marche
Legge Regionale 28 dicembre 2011, n. 28 - Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della regione (legge finanziaria 2012) (G.U. n. 303 del 30 dicembre 2011).
Art. 7 - Disposizioni in materia di addizionale regionale all’IRPEF
[1] Per gli anni d’imposta 2011 e 2012, l’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’art. 39 della
legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione - legge finanziaria 2005) e all’art. 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68
(Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), come da
ultimo modificato dall’art. 28 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), s’intende determinata, rispetto
all’aliquota di base vigente, in ciascuno dei due anni di imposta, secondo i seguenti punti percentuali e scaglioni di reddito:
a) fino ad euro 15.500,00, nessuna maggiorazione;
b) oltre euro 15.500,00 fino ad euro 31.000,00, maggiorazione dello 0,3 per cento;
c) oltre euro 31.000,00, maggiorazione dello 0,5 per cento
(omissis)
Assunzioni negli enti locali: limiti
Il comma 11-quater dell’art. 28 pone il divieto di assunzione negli enti locali.
In particolare è modificato il comma 7 dell’art. 76 del D.L. n. 112 del 2008
che assume il seguente tenore:
«[7]. È fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al
50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente
si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero
che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei
quali l’incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti
sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del
patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l’esercizio delle funzioni fondamentali previste dall’art.
21, comma 3, lett. b), della legge 5 maggio 2009, n. 42.»
LSU e sostegno all’editoria
Il comma 8-bis dell’art. 30 interviene sull’art. 33, comma 1 della L. n. 183/
2011 e prevede che il Fondo esigenze urgenti e indifferibili sia finalizzato anche ad interventi a favore dei lavoratori socialmente utili e per il pluralismo
dell’informazione. In particolare, la dotazione del Fondo di cui all’art. 7-quin-
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quies, comma 1, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, può essere finalizzata a:
– interventi di carattere sociale di cui all’art. 3 del D.L. 25 marzo 1997, n.
67, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni; stipula di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale, di cui all’art. 2, comma 552, della L. 24 dicembre 2007, n. 244;
– interventi di sostegno all’editoria e al pluralismo dell’informazione.
Liberalizzazioni
Il Capo I del Titolo IV (Disposizioni per la promozione e la tutela della
concorrenza) contiene alcune misure volte alla liberalizzazione di servizi e
prestazioni professionali. La materia è oggetto di tensioni ed è, pertanto,
soggetta a continue modifiche.
In particolare il D.L. n. 201/2011 (convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214)
interviene nelle seguenti materie:
Art. 31 - Esercizi commerciali
Con una modifica all’art. 3, comma 1, del D.L. n. 223/2006, si estende a tutto
il territorio nazionale la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali
attualmente prevista, in modo sperimentale, per i comuni a vocazione turistica, rendendola permanente.
Si introduce altresı̀, come principio generale dell’ordinamento, la libertà di
apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio. Pertanto, l’art. 3 del
D.L. 4 luglio 2006, n. 223 prevede ora che:
«[1]. Ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del
mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni
di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117,
comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate
dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte
senza i seguenti limiti e prescrizioni:
(omissis)
d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio.»
Art. 33 - Soppressione limitazioni esercizio attività professionali
Al fine di rafforzare la soppressione delle limitazioni all’esercizio delle attività professionali già previste dall’art. 3, D.L. n. 138/2011 e art. 10 L. n. 183/
2011, l’art. 33 interviene nuovamente ma, in sede di conversione in legge,
non conferma la previsione originaria del D.L. n. 201/2011 che prevedeva l’abrogazione automatica, alla scadenza del termine del 13 agosto 2012, di tut-
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te le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in caso di mancata adozione del regolamento previsto dal comma 5 dell’art. 3 del D.L. n. 138/2011.
È, ora, previsto che a tale data saranno comunque abrogate le norme in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g) dell’art. 3 della L.
n. 148/2011. Viene altresı̀ prevista la riduzione a 18 mesi del periodo di praticantato per l’accesso alla libera professione e l’erogazione di un compenso
trascorsi i primi sei mesi.
Ulteriori interventi, anch’essi oggetto di numerose contestazioni, sono contenuti nel D.L. n. 1/2012 (c.d. «Liberalizzazioni») di cui è ancora in corso la
discussione. In particolare, non sembra più obbligatorio il preventivo in forma scritta.
Art. 34 - Liberalizzazione delle attività economiche
La disciplina di tutte le attività economiche (imprenditoriale, commerciale,
artigianale, autonoma o professionale) deve essere improntata al principio di
libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento.
Sono abrogate, con effetto immediato, le disposizioni vigenti che limitano a
livello soggettivo, oggettivo o di allocazione l’esercizio dell’attività economica, nonché le norme di imposizione di prezzi minimi e commissioni per la
fornitura di beni e servizi. Sono fatte salve unicamente le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario. È obbligatorio il parere dell’Antitrust sui disegni di
legge governativi e regolamenti che introducono restrizioni all’accesso o all’esercizio di attività economiche.
Art. 35 - Potenziamento dell’Antitrust
La disposizione amplia i poteri che l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato può esercitare nell’ambito della propria attività istituzionale, consentendo di impugnare innanzi alla Giustizia amministrativa gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti che violino le norme a tutela della concorrenza.
Modifica alle leggi di P.S.
Il comma 1 dell’art. 40 della «Legge di stabilità» per il 2012 modifica l’art.
109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) cambiando le modalità di comunicazione da parte delle strutture
alberghiere.
Entro le 24 ore successive all’arrivo, i soggetti di cui al comma 1 dell’art.
109 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza comunicano alle Questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
73
con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali. Si ricorda che il comma 1 identifica i seguenti soggetti:
– i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese
quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte;
– i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze;
– gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito
dalla regione o dalla provincia autonoma.
I soggetti di cui sopra possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità
secondo le norme vigenti.
Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di
altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi
internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
Accesso al lavoro degli stranieri
L’art. 40 modifica l’art. 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 inserendo il comma 9-bis che stabilisce che, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso
di soggiorno, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad
eventuale comunicazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, da notificare
anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi
al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
Per lo svolgimento dell’attività lavorativa è necessario che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal
lavoratore straniero all’atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo
le modalità previste nel regolamento d’attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso. Occorre altresı̀ che sia stata
rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.
In materia è intervenuto anche il D.L. n. 5/2012, in particolare per le disposizioni relative ai lavoratori stagionali (vedi infra).
Nuovo termine per la compilazione del Libro
Unico del Lavoro
Con l’intento di semplificare gli obblighi di tenuta del Libro unico del lavoro
(LUL) di cui all’art. 39 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. 6
agosto 2008, n. 133, viene differito a fine mese il termine per l’annotazione.
Pertanto, dal 6 dicembre 2011, il Libro Unico del Lavoro deve essere compi-
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lato coi dati di cui ai commi 1 e 2, dell’art. 39, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.
I richiamati commi 1 e 2 dell’art. 39 prevedono l’obbligo di iscrivere nel Libro Unico del Lavoro tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati
e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo, indicando, per ciascun lavoratore il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio,
nonché le relative posizioni assicurative.
L’art. 19 del D.L. n. 5/2011 aggiunge al comma 7 dell’art. 39 del D.L. n. 112/
2008 un periodo con cui viene precisato che la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun
singolo dato di cui manchi la registrazione.
Appalti
Il Capo IV del Titolo IV contiene «Misure per lo sviluppo infrastrutturale». In
particolare, in materia di appalti, gli articoli da 41 a 48 introducono diverse
modifiche al Codice dei contratti di appalto pubblico (D.Lgs. n. 163/2006),
fra cui:
– l’abrogazione dell’art. 81, comma 3-bis relativo al costo del personale che
era stato inserito dall’art. 4, comma 2, lett. i-bis) del D.L. 13 maggio 2011,
n. 70, convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106 (art. 44, comma 2 del decretolegge convertito in legge);
– la soppressione dell’art. 12 della L. 11 novembre 2011, n. 180 con cui era
stata innalzata la soglia prevista dall’art. 91, comma 1 del Codice dei contratti da 100.000 euro a 193.000 per l’affidamento dei servizi di architettura e di
ingegneria con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando
di gara prevista all’art. 57, comma 6 del Codice dei contratti (art. 44, comma
5, lett. a) del decreto-legge convertito in legge);
– l’inserimento nell’art. 33 del Codice dei contratti del comma 3-bis, per cui
i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia devono affidare ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei
comuni.
Pensioni
LA RIFORMA DEL REGIME
PENSIONISTICO
In materia di pensioni, la conversione in L. 22 dicembre 2011,
n. 214 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 attenua il passaggio
dalle regole previgenti a quelle assai più stringenti dettate
dall’art. 24 del richiamato D.L. n. 201, c.d. decreto «Salva Italia».
Un ulteriore ammorbidimento è stato poi assicurato
con la conversione in L. 24 febbraio 2012, n. 14
del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216.
Tra i principali capitoli della riforma: pensioni di vecchiaia
con requisiti più elevati, assegni determinati con il contributivo
anche per coloro che avevano conservato il più vantaggioso
metodo retributivo, sostanziale cancellazione
delle pensioni di anzianità.
Riuniamo, pertanto, in questo capitolo le modifiche introdotte
dai provvedimenti richiamati.
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
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Il nuovo adeguamento
La riforma del regime pensionistico si pone come obiettivo l’adeguamento
dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita, l’equità e la convergenza intragenerazionale, la flessibilità e la semplificazione, nonché l’armonizzazione e l’economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.
A tal fine sono soppresse, dal 1º gennaio 2012, le «finestre» di accesso differito al trattamento pensionistico e le «quote» per il diritto al pensionamento
di anzianità; dalla stessa data è possibile accedere al trattamento pensionistico solo tramite due canali:
1) il pensionamento di vecchiaia e
2) il pensionamento anticipato, fatte salve alcune deroghe derivanti da eventi e situazioni particolari.
Clausola di salvaguardia e certificazione
La disciplina precedente l’entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 continua ad
essere applicabile nei confronti dei lavoratori che, entro il 31 dicembre
2011, hanno acquisito il diritto al pensionamento secondo le disposizioni ante-riforma.
L’INPS, su richiesta del lavoratore, certificherà il raggiungimento del diritto
al pensionamento con le vecchie regole.
INPS, Messaggio 20 dicembre 2011, n. 24126
Certificazione del diritto alla prestazione pensionistica ex art. 24, comma 3 del D.L.
6 dicembre 2011, n. 201, pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.
Com’è noto l’art. 24, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in corso di conversione, dispone che il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità
contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima dell’entrata in vigore del predetto decreto,
ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere
all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
Alcune Sedi hanno segnalato che, per effetto dell’entrata in vigore della normativa in oggetto,
presso gli sportelli del territorio si presentano numerosi utenti per verificare la propria posizione contributiva ai fini pensionistici, nonché, per ottenere la certificazione richiamata dalla norma.
A tal proposito si sottolinea che il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica secondo la normativa previgente all’entrata in vigore del decreto in oggetto è subordinato alla
maturazione entro il 31 dicembre 2011 dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti
dalla predetta normativa, a prescindere dall’avvenuta certificazione di tale diritto. Infatti detta
certificazione ha una funzione dichiarativa e non costitutiva del diritto.
Pertanto, alla luce della vigente normativa, anche in caso di mancata certificazione del diritto alla prestazione pensionistica, il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età
e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del decreto in esame, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.
Si invitano le Sedi a comunicare all’utenza, con le consuete modalità, quanto sopra evidenziato.
Si fa riserva di illustrare i contenuti del decreto in oggetto non appena completato l’iter di conversione in legge.
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
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Pensionamento di vecchiaia e flessibilità
A decorrere dal 1º gennaio 2012, nei confronti dei lavoratori che maturano i
requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia
anticipata e di anzianità sono sostituite, dalla «pensione di vecchiaia» e dalla
«pensione anticipata», conseguite esclusivamente sulla base dei requisiti stabiliti dall’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) delle forme esclusive e sostitutive
della medesima, nonché della Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26,
della L. 8 agosto 1995, n. 335, dal 1º gennaio 2012 la pensione di vecchiaia
si può conseguire all’età in cui operano i seguenti requisiti minimi:
Pensione di vecchiaia: requisiti minimi
Lavoratori dipendenti di tutti i settori e lavoratrici del settore pubblico
66 anni
Lavoratrici dipendenti del settore privato
62 anni
Lavoratrici autonome
63 anni e 6 mesi
Lavoratori autonomi
66 anni
Il diritto alla «pensione di vecchiaia» ordinaria è conseguito in presenza di
un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l’importo
della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai
quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1º gennaio
1996, a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.
Il predetto importo-soglia è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento
al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.
Si prescinde da detto requisito se il lavoratore ha un’età anagrafica pari a 70
anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.
L’introduzione del requisito minimo anagrafico di 67 anni per l’accesso alla
pensione di vecchiaia ordinaria per tutti i lavoratori è anticipata all’anno
2021, anziché al 2026 come disposto dall’art. 5 della L. n. 183/2011.
Lavoratrici del settore privato
Dal 1º gennaio 2012 sono necessari 62 anni per le lavoratrici dipendenti, del
settore privato, la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme
sostitutive della medesima, requisito che aumenta gradualmente fino a raggiungere i 66 anni dal 1º gennaio 2018. Il requisito anagrafico sale a 63 anni
e 6 mesi per le lavoratrici autonome, per raggiungere anch’esse i 66 anni
nell’anno 2018.
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L’innalzamento dell’età trova un correttivo nei confronti delle lavoratrici che
alla data del 31 dicembre 2012, abbiano almeno 20 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età, le quali possono accedere al trattamento di vecchiaia
con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni.
Accesso al pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici nel settore privato
Decorrenza
Lavoratrici dipendenti
Lavoratrici autonome
Dal 1º gennaio 2012
62 anni
63 anni e 6 mesi
Dal 1º gennaio 2014
63 anni e 6 mesi
64 anni e 6 mesi
Dal 1º gennaio 2016
65 anni
65 anni e 6 mesi
Dal 1º gennaio 2018
66 anni
66 anni
Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, che il comma 4 dell’art. 18 del D.L. n. 98/2011 ha
anticipato al 2013.
Eccezioni
In sede di conversione in legge è stato previsto (comma 15-bis), in via eccezionale, un trattamento più favorevole per i lavoratori dipendenti del settore
privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35
anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima della data
di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della Tabella B allegata alla L.
23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il
trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età anagrafica
non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se
più favorevole, ai sensi del comma 6, lett. a), con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni.
Proseguimento dell’attività lavorativa
Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato dall’applicazione di
coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di 70 anni, fatti salvi gli
adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall’art. 12 del D.L. 31 mag-
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
80
gio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122
e successive modificazioni e integrazioni. Durante il periodo di proseguimento dell’attività lavorativa si applica l’art. 18 della L. n. 300/1970.
Coefficienti di trasformazione da adeguare
Tabella A
Divisori
Età
Valori
22,627
57
4,419%
22,035
58
4,538%
21,441
59
4,664%
20,843
60
4,798%
20,241
61
4,940%
19,635
62
5,093%
19,024
63
5,257%
18,409
64
5,432%
17,792
65
5,620%
Deroghe
Il comma 14 dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011 fa salve alcune situazioni particolari, seppure nel limite numerico consentito dalle risorse disponibili (240
milioni di euro per l’anno 2013; 630 milioni di euro per l’anno 2014; 1.040
milioni di euro per l’anno 2015; 1.220 milioni di euro per l’anno 2016; 1.030
milioni di euro per l’anno 2017; 610 milioni di euro per l’anno 2018 e 300
milioni di euro per l’anno 2019). Altre situazioni sono state aggiunte, in sede
di conversione in legge del D.L. n. 216/2011, dall’art. 6 di detto decreto
(commi 2-ter, 2-quater, 2-septies).
A seguito delle citate disposizioni, il regime previgente continua ad applicarsi, entro detti limiti, anche se maturano i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011, ai seguenti lavoratori:
a) lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, commi 1 e 2, della L. 23 luglio 1991, n. 223;
b) lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 7, della
L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
c) lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
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straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia
stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto
di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati
restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno
60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i
requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata
in vigore del D.L. n. 201/2011;
d) lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano
stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
e) lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’art. 72, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni in L. 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelli
per i quali il diritto all’esonero derivi da atti di concessione emanati prima
del 4 dicembre 2011;
e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’art. 42, comma 5, del
Testo Unico di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro
ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica di cui all’articolo 1, comma 6, lett. a), della L. 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni.
L’INPS effettua il monitoraggio delle domande presentate, che non potranno
più essere accettate superando i limiti numerici assicurati dalle risorse stanziate.
Nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al comma 15 dell’art. 24 in
esame, il comma 2-ter dell’art. 6 del D.L. n. 216/2011 include tra i soggetti
interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo
art. 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo
stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai
sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter c.p.c., o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più
rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi:
la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale;
il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in
base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 201/2011.
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
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D.L. 216/2011 - Articolo 6-bis. (Clausola di salvaguardia)
«[1]. Qualora, in seguito all’inclusione dei lavoratori di cui all’articolo 6, comma 2-ter, tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio risultasse sulla base del monitoraggio di cui all’articolo 24, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del limite delle risorse ivi previsto, le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari dal predetto
comma 2-ter potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15, solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia stabilito
un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro
del settore privato dovute alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
considerando prioritariamente i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2 della legge
29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all’articolo 25,
quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri.»
Rivalutazione delle pensioni
Per quanto riguarda le pensioni già in essere, la legge di conversione del
D.L. n. 201/2011 ha ripristinato la rivalutazione dei trattamenti fino a tre volte l’importo della pensione minima, nella misura del 100% per il biennio
2012-2013.
A seguito dell’entrata in vigore della nuova disposizione è confermata, nel
biennio 2012-2013, la rivalutazione al 100% dei soli trattamenti fino a 3 volte
il trattamento minimo.
Rivalutazione delle pensioni
Biennio 2012-2013
Dal 2014
Coefficienti
Coefficienti
Fino a 3 volte trattamento minimo INPS (circa euro 1405 lordi nel 2011)
70%
100%
Da 3 a 5 volte trattamento minimo INPS (da circa
euro 1405 lordi a circa euro 2.342 lordi nel 2011)
0%
90%
Sopra 5 volte il trattamento minimo INPS
0%
75%
Biennio 2012-2013
Dal 2014
Coefficienti
Coefficienti
Fino a 3 volte trattamento minimo INPS (circa euro 1405 lordi nel 2011)
100%
100%
Da 3 a 5 volte trattamento minimo INPS (da circa
euro 1405 lordi a circa euro 2.342 lordi nel 2011)
0%
90%
Sopra 5 volte il trattamento minimo INPS
0%
75%
Fasce di importo
Nuove disposizioni
Fasce di importo
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
83
La disposizione prevede la «clausola di salvaguardia» con riferimento ai soggetti con importo del trattamento pensionistico complessivo compreso tra
tre volte il trattamento minimo INPS e il predetto limite incrementato della
quota di rivalutazione automatica spettante. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Contributo perequativo
La legge di conversione (art. 2, comma 1) ha reintrodotto dal 1º agosto
2011 al 31 dicembre 2014 il contributo di perequazione previsto dall’art. 18,
comma 22-bis, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni,
dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. L’art. 24 del D.L. n. 201/2011 introduce una
maggiorazione del contributo che viene rideterminato nella seguente misura:
– 5% per gli importi da 90.000 a 150.000 euro;
– 10% per gli importi da 150.000 a 200.000 euro;
– 15% per gli importi oltre i 200.000 euro.
Per il computo del contributo di perequazione è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato e la trattenuta
è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione dell’anno di riferimento, all’atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. In caso di
titolarità di più pensioni erogate da enti diversi, la trattenuta è effettuata
sulla base degli elementi risultanti dal casellario centrale dei pensionati gestito dall’INPS, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.
Pensionamento anticipato
Dal 1º gennaio 2012 i lavoratori che maturano i requisiti (a partire dalla medesima data) possono accedere alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici stabiliti per la pensione di vecchiaia, esclusivamente se
hanno una anzianità contributiva pari a:
– 42 anni e 1 mese per gli uomini;
– 41 anni e 1 mese per le donne.
I requisiti sono ulteriormente aumentati di un mese, negli anni 2013 e 2014,
come già previsto nella c.d. «Manovra Estiva». Pertanto, dal 1º gennaio 2013
sarà necessaria una anzianità contributiva di:
– 42 anni e 2 mesi per gli uomini;
– 41 anni e 2 mesi per le donne.
Dal 1º gennaio 2014 il requisito contributivo aumenta di un mese e diventa:
– 42 anni e 3 mesi per gli uomini;
– 41 anni e 3 mesi per le donne.
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
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Le nuove regole interessano i soggetti la cui pensione è liquidata a carico
dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della
Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.
Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1º gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari
a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti
percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale
è proporzionale al numero di mesi.
L’art. 6 del D.L. n. 216/2011, in sede di conversione in legge, prevede (comma 2-quater) che queste disposizioni non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
I soggetti di prima iscrizione successiva al 1º gennaio 1996, la cui pensione è
già integralmente calcolata con il sistema contributivo, possono anticipare il
pensionamento a 63 anni di età nel 2012, a condizione che abbiano almeno
20 anni di anzianità contributiva e una pensione di importo non inferiore a
2,8 volte l’assegno sociale. Per gli anni successivi si terrà conto delle età
adeguate agli incrementi della speranza di vita.
I lavoratori che possono vantare un’anzianità contributiva di almeno 35 anni
al 31 dicembre 2012 e che avrebbero maturato, prima dell’entrata in vigore
del D.L. n. 201/2011 in commento, i requisiti entro il 31 dicembre 2012 per
il pensionamento con il sistema delle «quote» di cui alla Tabella B allegata
alla L. n. 243/2004, possono accedere al pensionamento anticipato con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni.
Ai sopra citati requisiti anagrafici nonché al requisito contributivo si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’art. 12 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
Si è già visto che il D.L. n. 216/2011 ha aggiunto altre deroghe riferite a situazioni difficilmente risolvibile nella fase transitoria. In particolare, per effetto dell’art. 6, comma 2-ter del D.L. n. 216/2011 sono inclusi, tra i soggetti
interessati alla concessione del beneficio di cui al predetto comma 14 dell’art. 24, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in ragione
di accordi individuali stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore del citato decreto-legge, sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411
e 412-ter c.p.c., o in applicazione di accordi di incentivo all’esodo stipulati
dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello naziona-
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
85
le, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del
rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni
obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati
nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro
un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
del citato D.L. n. 201/2011.
In sede di conversione in legge del D.L. n. 216/2011 è stata altresı̀ aggiunta
la possibilità per i lavoratori c.d. «precoci» di accedere al pensionamento, fino al 2017, con 42 anni di contribuzione anche se non avranno compiuto i
62 anni di età.
Le prime istruzioni INPS
Con il Messaggio n. 1405 del 25 gennaio 2012 l’INPS ha fornito le prime indicazioni sulle norme introdotte dall’art. 24 del D.L. n. 201/2011, ricordando
anzitutto che, con decorrenza 1º gennaio 2012, le pensioni di vecchiaia, di
vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalla «pensione di vecchiaia» e dalla «pensione anticipata».
Il messaggio riepiloga i requisiti di accesso alla pensione per quanto concerne età anagrafica, contributi versati e regime donne/uomini conferma la decorrenza del trattamento, in conseguenza dell’abolizione delle c.d. «finestre»,
dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell’ultimo
requisito, anagrafico o contributivo o, per la pensione anticipata, dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda; in entrambi i casi a condizione che sia cessata l’attività lavorativa.
Ulteriori precisazioni riguardano la conferma del sistema di calcolo contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1º gennaio 2012 nonché il diritto
alla pensione secondo la previgente normativa per i lavoratori che, entro il
31 dicembre 2011, hanno maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa.
Lavori usuranti
I commi 17 e 18 dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011 fanno salva l’anticipazione
del trattamento pensionistico per i lavoratori addetti ad attività considerate particolarmente faticose e pesanti, elevando però i requisiti in conformità alle nuove regole. I lavoratori aventi i requisiti stabiliti dal D.Lgs. 21
aprile 2011, n. 67, dal 1º gennaio 2012 possono accedere al trattamento
pensionistico con i requisiti previsti dalla Tabella B allegata alla L. n. 247/
2007.
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
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Tabella B
Lavoratori dipendenti
pubblici e privati
Lavoratori autonomi
iscritti all’INPS
(1) Somma di età
anagrafica
e anzianità
contributiva
Età anagrafica
minima per la
maturazione del
requisito indicato
in colonna 1
(2) Somma di età
anagrafica
e anzianità
contributiva
Età anagrafica
minima per la
maturazione del
requisito indicato
in colonna 2
2009 dal 01/07/2009
al 31/12/2009
95
59
96
60
2010
95
59
96
60
2011
96
60
97
61
2012
96
60
97
61
dal 2013
97
61
98
62
Inoltre, per i lavoratori che prestano lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1º gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all’allegato 1 della L. n. 247/2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro
che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all’anno
da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro
che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi
all’anno da 72 a 77.
Per i lavoratori impiegati in attività c.d. usuranti, che maturano i requisiti
per il pensionamento dal 1º gennaio 2012 ai sensi del citato D.Lgs. n. 67/
2011, come modificato dal comma 17 dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011 in
commento, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 12, comma
2 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.
Le casse di previdenza dei professionisti
Le casse di previdenza dei liberi professionisti hanno un po’ più di tempo
per adottare le misure necessaria per garantire la sostenibilità finanziaria
dei loro bilanci nei prossimi cinquant’anni. Nel corso della conversione in
legge del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 è stato inserito, nell’art. 29, il comma 16-novies che sposta dal 30 giugno 2012 al 30 novembre dello stesso anno, il termine per completare la procedura di modifica dei regolamenti delle
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
87
singole Casse, prevista dal comma 24 dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011 in
esame.
16-novies. Al fine di consentire la predisposizione dei bilanci tecnici di cui all’articolo 2, comma
2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alla luce di nuovi criteri da prevedere con il
decreto di cui all’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, che tengano conto della nuova disciplina prevista all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come
modificato dal presente decreto, all’alinea del comma 24 del medesimo articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2012».
È opportuno premettere che le Casse di previdenza cui sono iscritti coloro
che esercitano attività professionali per le quali è obbligatoria l’iscrizione all’albo, sono state privatizzate, dal 1º gennaio 1995, nell’ambito del riordino
generale degli enti previdenziali disposto con l’art. 1, commi da 32 a 38, della L. 24 dicembre 1993, n. 537.
La riforma del regime pensionistico introdotta dall’art. 24 del D.L. n. 201/
2011, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214 non è, pertanto, intervenuta
direttamente sulla previdenza dei liberi professionisti, la cui gestione è affidata agli enti previdenziali di diritto privato disciplinati dal D.Lgs. 30 giugno
1994, n. 509 che attua la delega conferita dall’art. 1, comma 32, della L. 24
dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche
private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, nonché dal D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, di attuazione della delega conferita
dall’art. 2, comma 25, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera
professione.
Il comma 24 del predetto art. 24 prevede, però, che i suddetti enti adottino,
nell’esercizio della loro autonomia gestionale, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni.
Il termine per l’adozione delle delibere contenenti le suddette misure, inizialmente previsto al 31 marzo 2012, in sede di conversione in legge del decreto, è stato differito al 30 novembre 2012, termine entro il quale le delibere devono essere sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilanti. secondo
le disposizioni contenute nei predetti decreti n. 509/1994 e 103/1996. Si tratta dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per
gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, trasformati
in persone giuridiche private.
I suddetti ministeri sono tenuti ad esprimersi in via definitiva entro trenta
giorni dalla loro ricezione, decorso inutilmente questo termine oppure in ca-
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
88
so di parere negativo dei Ministeri vigilanti, scattano due interventi automatici, con decorrenza retroattiva al 1º gennaio 2012:
1) agli iscritti alle relative gestioni si rende applicabile il metodo di calcolo
contributivo pro-rata;
2) per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati sarà posto un contributo
di solidarietà nella misura dell’1%.
In materia è peraltro intervenuto anche l’art. 14 del D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, i cui commi da 1 a 5 attribuiscono alla Commissione
di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), a decorrere dall’entrata in vigore
del D.L. n. 98/2011 i compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti gestori di forme previdenziali obbligatorie di base privatizzati in seguito alle richiamate disposizioni di cui al D.Lgs. n. 509/1194 e al D.Lgs. n. 103/1996.
Sostegno del reddito
LE PROROGHE DI FINE ANNO
Il D.L. n. 216 del 29 dicembre 2011, pubblicato sulla G.U. n. 302
del 29 dicembre 2011, proroga alcune misure a sostegno
del reddito non considerate dalla c.d. «Legge di stabilità»
per il 2012 (L. n. 183/2011). In attesa della più volte annunciata
riforma degli ammortizzatori sociali, restano ancora in vigore,
anche per il 2012, le misure introdotte con le diverse manovre
approvate nel corso dell’ultimo triennio.
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
91
Appare utile una disamina delle principali misure, soffermandosi in particolare su quelle a sostegno del reddito prorogate, sia dal D.L. n. 216/2011, sia
dalla L. n. 183/2011 1, con l’avvertenza che le modifiche in materia di pensionamento sono inserite nell’apposito capitolo «La riforma delle pensioni».
Proroghe di termini in materia di lavoro
L’art. 6 del D.L. n. 216/2011 stabilisce che, nel limite di spesa di 12 milioni
di euro, venga corrisposta anche nel 2012 l’indennità ordinaria di disoccupazione, di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 19 del D.L. n. 185/2008.
Il richiamato art. 19 dispone, alla lett. c), un intervento a favore degli apprendisti sospesi o licenziati a seguito di crisi aziendale o occupazionale, a
valere per il triennio 2009-2011 (ora per gli anni dal 2009 al 2012). Per il
diritto al trattamento, pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, è necessaria un’anzianità di servizio di almeno tre mesi
presso l’azienda interessata dal trattamento, che spetta per la durata massima di novanta giornate nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi per l’impiego, nonché all’INPS, la sospensione dell’attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, che devono presentare la «Dichiarazione di immediata disponibilità al
lavoro» (Did) al locale Centro per l’impiego.
Per l’anno 2012, nel limite di 13 milioni di euro, è confermato anche l’intervento a favore dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto, di cui
all’art. 61, comma 1, del D.Lgs.10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via
esclusiva all’INPS, Gestione separata del lavoro autonomo.
Per beneficiare dell’intervento è necessario che gli interessati:
a) operino in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l’anno precedente un reddito lordo non superiore a
20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;
c) con riguardo all’anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995, un numero
di mensilità non inferiore a uno;
d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno tre mensilità presso la
predetta Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.
In presenza dei suddetti requisiti e su domanda dell’interessato, l’INPS liqui1
M.R. GHEIDO e A. CASOTTI, Legge di stabilità 2012: le misure, e M.R. GHEIDO e A. CASOTTI, Previdenza,
assistenza, occupazione: le nuove regole, in Dir. prat. lav., 2011, 47, 2787 e 2796. Il testo della legge è
consultabile in Dir. prat. lav., 2011, 47, 2812.
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
92
da in un’unica soluzione, una somma pari al 30% del reddito percepito l’anno
precedente e comunque non superiore a 4.000 euro.
È possibile continuare ad utilizzare per tutto il 2012 il «lavoro accessorio di
tipo occasionale (voucher)» a favore di percettori di misure a sostegno del
reddito e di lavoratori impiegati a tempo parziale.
In base all’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dal D.L. n. 225/
2010 è ancora possibile utilizzare i voucher per:
prestazioni di lavoro accessorio rese, in tutti i settori produttivi, compresi
gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro 2 per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall’art. 19, comma 10, del D.L. 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.
Entro il predetto limite di 3.000 euro è possibile cumulare per intero le prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito (anche in deroga)
con i compensi derivanti dai c.d. «voucher» o «buoni lavoro», senza alcuna
necessità di comunicazione all’INPS. Oltre i 3.000 euro il lavoro accessorio
può essere prestato applicando le regole comuni e vi è un cumulo parziale
con le prestazioni, con obbligo di preventiva comunicazione all’INPS. In questo caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
Fermo restando che per prestazioni di «lavoro accessorio» si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito:
a) di lavori domestici;
b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi
e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;
c) dell’insegnamento privato supplementare;
d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di
emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di
giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università;
f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lett. e), ovvero delle attività agricole svolte a
favore dei soggetti di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633;
2
Importo netto, al quale corrisponde un valore lordo dei buoni pari ad euro 4.000.
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
93
g) dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c.;
h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
h-bis) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali da parte di
pensionati;
h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie;
in via sperimentale per l’anno 2012, «per prestazioni di lavoro accessorio
si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di
contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo
parziale».
Sempre in via sperimentale, per l’anno 2012, «prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di
prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente
con quanto stabilito dall’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2».
Nel quadriennio 2009-2012, le risorse a carico del Fondo per l’occupazione,
stanziate a favore di interventi a tutela del reddito di cui al comma 1 dell’art.
19 del D.L. n. 185/2008, sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lett. a), b) e c), un trattamento uniforme. Si tratta, come noto, dell’indennità di disoccupazione, ordinaria o con requisiti ridotti, spettante ai lavoratori sospesi per crisi aziendale o occupazionale.
Proroghe in materia fiscale
L’art. 29 del D.L. n. 216/2011 contiene la proroga di termini in materia fiscale, fra cui:
slitta all’1 gennaio 2014 la decorrenza del termine per la presentazione del
cosı̀ detto mod. 770 «mensile» (comma 7). Si allontana sempre di più la programmata presentazione del c.d. «770/mensile». Il termine del mese di gennaio 2011, stabilito dall’art. 42, comma 2, della L. n. 14/2009 viene, quindi,
prorogato a gennaio 2014;
è prorogato al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale le Regioni possono variare l’aliquota dell’addizionale regionale per l’anno d’imposta 2011
(comma 14). In ogni caso, l’aumento o la diminuzione si applicano sull’aliquota di base dell’1,23% e le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in
vigore del provvedimento in esame si intendono applicate sull’aliquota di base dell’1,23%;
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
94
è possibile definire le controversie pendenti al 31 dicembre 2011 (anziché
al 1º maggio 2011) con pagamento entro il 2 aprile 2012 (la scadenza originaria era il 30 novembre 2011). È confermato il termine del 2 aprile 2012
per la presentazione dell’istanza, rientrano nella possibilità di definizione tutte le controversie fiscali che, a prescindere dal nome, sottintendono una pretesa impositiva, la quale deve risultare la prima di cui il contribuente è venuto a conoscenza.
Ritenuta sui proventi finanziari
Il comma 2 dell’art. 29 in esame stabilisce la decorrenza delle disposizioni
dell’art. 2, comma 6, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, in base al quale le ritenute, le
imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’art.
44 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e sui redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto,
ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20%. La disposizione decorre:
a) dal 1º gennaio 2012 con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati
da certificati, maturati a partire dalla predetta data;
b) dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro
termine stipulato anteriormente al 1º gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi, relativamente ai redditi di cui all’art. 44, comma 1, lett. gbis), del TUIR, e agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1º aprile 1996, n. 239.
I lavoratori frontalieri
In sede di conversione in legge del D.L. n. 216/2011 è stata inserita una disposizione che modifica l’imponibilità dei redditi dei lavoratori frontalieri
(art. 29, comma 16-sexies).
È sostituito il testo del comma 204 dell’art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n.
244, con la previsione che i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato,
in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone
di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello
Stato concorrono a formare il reddito complessivo:
a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l’importo eccedente 8.000 euro;
b) per l’anno 2012, per l’importo eccedente 6.700 euro.
Ai fini della determinazione della misura dell’acconto dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche dovuto per l’anno 2013 non si tiene conto dei benefici
fiscali di cui sopra.
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
95
Le proroghe per le zone interessate da eventi
alluvionali
Sono prorogati al 16 luglio 2012 i termini per i versamenti fiscali e contributivi da parte dei soggetti interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nell’autunno del 2011 (art. 29, comma 15).
I soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel
mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara e nei giorni dal 4 all’8 novembre 2011 nel territorio della provincia di
Genova e di quella di Livorno, nonché nel territorio del comune di Ginosa e
nel territorio della provincia di Matera, possono avvalersi della proroga al 16
luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei
versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che
scadono rispettivamente nel periodo dal 1º ottobre 2011 al 30 giugno 2012 e
dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012.
Il versamento delle somme oggetto di proroga è effettuato a decorrere dal
16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo.
La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti e ai versamenti
tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree, a tal fine sarà una apposita ordinanza a stabilire i criteri per l’individuazione dei soggetti che usufruiscono dell’agevolazione anche ai fini del rispetto del limite di spesa fissato, per il 2011, in 70 milioni di euro. Entro tale limite, e con i medesimi termini e modalità è altresı̀ disposta (comma 15-bis), nei confronti dei soggetti
interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22
novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, la sospensione fino
al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari,
nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che scadono nel periodo dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012.
Centrale di committenza unica
Il comma 11-ter dell’art. 29 proroga al 31 marzo 2013 il termine a decorrere
dal quale i Comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti saranno
obbligati ad affidare a un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture.
Diritto d’autore su disegni e modelli
Con l’introduzione in sede di conversione in legge del D.L. n. 5/2012 dell’art.
22-bis viene modificato l’art. 239 del Codice della proprietà industriale in tema di limiti alla protezione accordata dal diritto d’autore concernente dise-
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
96
gni e modelli, ampliando il termine del regime transitorio da 5 a 13 anni, da
calcolarsi a decorrere dal 19 aprile 2001.
Edifici rurali
L’art. 29, comma 8, proroga al 30 giugno 2012 il termine per la presentazione delle domande di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati accatastati, ai fini della loro esenzione dall’ICI relativa al
2011. Confermata l’applicazione a questi fabbricati dell’IMU dal 1º gennaio
2012.
Strutture turistico-alberghiere
L’art. 15, commi 7 e 8 proroga di due anni il termine per adeguare le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del
9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio
1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi.
Sfratti
È differita al 31 dicembre 2012 l’esecuzione degli sfratti relativi a particolari
categorie sociali disagiate (art. 29, comma 16).
SISTRI
Al fine di consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), il termine di entrata in operatività del sistema è prorogato al 30 giugno 2012.
L’obbligo di iscrizione al SISTRI per gli imprenditori agricoli che producono
e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad
un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario, è prorogato al 2 luglio 2012 (art. 13, commi 3 e 4).
Le proroghe degli ammortizzatori sociali
Si ritiene utile riprendere l’argomento riepilogando le proroghe delle misure
a sostegno del reddito introdotte dalla «Legge di stabilità» per il 2012 e dal
D.L. n. 216/2011.
Il comma 20 dell’art. 33 della «Legge di stabilità» per il 2012 incrementa di
un miliardo di euro il Fondo sociale per occupazione e formazione. Il comma 26 pone a carico di detto Fondo gli oneri derivanti dai successivi commi da 21 a 25 che dispongono numerose proroghe di misure a sostegno del
reddito.
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
97
Ammortizzatori sociali in deroga
In attuazione dell’intesa Stato-Regioni del 20 aprile 2011 3 e nelle more della
riforma degli ammortizzatori sociali, il comma 21 dispone la concessione, per
l’anno 2012, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche senza soluzione di continuità e con riferimento
a settori produttivi e ad aree regionali. Gli interventi vengono disposti, nel limite delle risorse indicate al successivo comma 24, con provvedimento del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi.
È altresı̀ disposta la proroga dei trattamenti concessi ai sensi dell’art. 2,
comma 130, della L. n. 220/2010 4, sempre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze. La misura di tali trattamenti viene ridotta progressivamente:
– del 10% nel caso di prima proroga;
– del 30% nel caso di seconda proroga;
– del 40% nel caso di proroghe successive. In tali casi l’erogazione avviene
esclusivamente sulla base della frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
L’art. 46 della L. n. 183/2010 ha riaperto i termini per l’esercizio della delega
al Governo per la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali,
già contenuta nella L. 24 dicembre 2007, n. 247.
Entro il 24 novembre 2012, pertanto, il Governo dovrebbe adottare uno o
più decreti legislativi, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
– graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e creazione di
uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento
lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica (lett. a);
– modulazione dei trattamenti collegata all’età anagrafica dei lavoratori ed
alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle Regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile (lett. b);
– previsione per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione
della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione (lett. c);
– progressiva estensione ed armonizzazione della cassa integrazione ordina3
L’Accordo Stato-Regioni del 20 aprile 2011 ha disposto la proroga per il biennio 2011-2012 del precedente Accordo del 12 febbraio 2009, in vigore per il biennio 2009-2010. L’Accordo prevede il ricorso ai
Fondi Interprofessionali e agli enti bilaterali nelle politiche attive, nella formazione e nelle azioni di sostegno al reddito.
4
Legge 13 dicembre 2010, n. 220, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2011).
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
98
ria e straordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la
sospensione dell’attività lavorativa (lett. d);
– coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori (lett. e);
– valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, anche al fine dell’individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema
generale, prevedendo la possibilità di erogazione di trattamenti sostitutivi
analoghi a quelli di cui alla lett. d), nonché di eventuali coperture supplementari (lett. f);
– connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la
stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l’occupazione, soprattutto femminile e
giovanile, nonché l’inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce
deboli del mercato del lavoro, con particolare riferimento ai lavoratori in età
più matura nonché ai giovani, al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo (lett. g);
– potenziamento dei servizi per l’impiego (lett. h).
CIGS in deroga e mobilità in deroga
Il comma 22 prevede l’applicazione anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga e di mobilità in deroga, rispettivamente, dell’art. 8 comma 3, del D.L. n. 86/1988 e dell’art. 16, comma
1, della L. n. 223/1991.
Secondo l’art. 8, comma 3, del D.L. n. 86/1988 l’ammissione del lavoratore ai
trattamenti di integrazione salariale straordinaria è subordinata al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 90 giorni alla
data della richiesta del trattamento.
L’art. 16 della L. n. 223/1991 prevede che i lavoratori licenziati per riduzione
di personale da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel
campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale possono conseguire l’indennità di mobilità se in possesso
di una anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e
comunque non a termine.
Ai fini del calcolo del requisito di cui al citato art. 16, si considerano valide
anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata del lavoro autonomo (con esclusione dei soggetti individuati
ai sensi dell’art. 1, comma 212 della L. n. 662/1996, ossia dei titolari di redditi di lavoro autonomo) per i soggetti che abbiano conseguito in regime di
monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
99
Proroga di disposizioni contenute nell’art. 19, D.L. n. 185/2008
Sono confermate (comma 23) per il 2012 le disposizioni del comma 7 del citato art. 19, che prevede l’erogazione da parte del sistema degli enti bilaterali della quota integrativa dell’intervento a sostegno del reddito, fino a concorrenza delle risorse disponibili.
I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio nazionale.
I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all’art. 118 della
L. n. 388/2000 possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori,
anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del
posto di lavoro ai sensi del Regolamento (CE) n. 2204/2002.
A favore dei lavoratori non destinatari dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 7 della L. n. 223/1991 è disposta l’erogazione di un trattamento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità nell’ambito delle risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga. Per gli stessi lavoratori
è prevista altresı̀ l’applicazione della normativa di disoccupazione, di cui all’art. 19, comma 1 del R.D.L. n. 636/1939, esclusivamente per quanto concerne la contribuzione figurativa per i periodi previsti dall’art. 1, comma 25, della L. n. 247/2007 che ha riconosciuto detta contribuzione per l’intero periodo
di percezione del trattamento di indennità ordinaria di disoccupazione (8
mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni e 12 mesi per quelli di età pari
o superiore a 50 anni) (art. 19, comma 10-bis).
In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, in ogni caso, non oltre
il 31 dicembre 2012, sono concessi trattamenti di integrazione salariale
straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività
commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo,
compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di
vigilanza con più di 15 dipendenti (art. 19, comma 11).
È prorogata al 31 dicembre 2012 la possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo, riferito a riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività, ai soli fini dei benefici contributivi riconosciuti in caso di rioccupazione (art. 19, comma 13).
È prorogata la possibilità per le imprese non rientranti nell’ambito ordinario
di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà di stipulare tali
contratti con riduzione di orario e concessione di contributi da parte dello
Stato, a norma dell’art. 5, commi 5 e 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 (art.
19, comma 14).
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può prorogare, nel 2012, i trat-
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
100
tamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, nel caso di
cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o
più stabilimenti o parte di essi (art. 19, comma 15).
È mantenuto il finanziamento a favore di Italia Lavoro S.p.a., posto a carico
del Fondo per l’occupazione, come contributo per gli oneri di funzionamento
e per i costi generali di struttura (articolo 19, comma 16).
Entro un limite di spesa di 15 milioni di euro è riconosciuta anche nel 2012
una indennità, pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d’integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché
alla relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare: per
ogni giornata di mancato avviamento al lavoro; per le giornate di mancato
avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate
definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile 5 (art.
19 comma 12).
Le proroghe delle disposizioni di cui ai commi 11, 13 e 14 dell’art. 19 soprarichiamato sono concesse nel 2012 nel limite di 40 milioni. L’intervento di
cui al comma 12 è prorogato per l’anno 2012 nel limite di spesa di 15 milioni
di euro.
Istituti sperimentali di sostegno al reddito
Il comma 24 proroga alcuni istituti sperimentali di sostegno al reddito per
determinate categorie di lavoratori, previsti dal D.L. n. 78/2010 e dalla legge
n. 191/2009. Valgono pertanto anche per il 2012 le seguenti misure già prorogate nell’anno 2011:
– l’incremento del 20 per cento, stabilito in via sperimentale per il biennio
2009-2010 dall’art. 1, comma 6, del D.L. n. 78/2009, dell’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi stipulati dalle aziende che rientrano nell’ambito di applicazione della Cigs. L’intervento è pertanto pari all’80% del trattamento perso a seguito della riduzione
di orario. La proroga opera nel limite di spesa di 80 milioni di euro;
– la possibilità prevista dall’art. 1, comma 8, del D.L. n. 78/2009 per i percettori di trattamenti di cassa integrazione di chiedere la liquidazione in unica soluzione del trattamento di integrazione salariale spettante, per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite. L’antici5
Tale indennità spetta quindi per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ogni mese, incrementato dal numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L’erogazione è riconosciuta alle seguenti categorie di lavoratori:
– addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato
nelle imprese e agenzie di cui all’art. 17, commi 2 e 5, della L. n. 84/1994;
– lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b), della medesima L. n. 84/1994.
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pazione è possibile anche con riferimento all’indennità di mobilità, e viene
erogata a condizione che il lavoratore intraprenda una attività di lavoro autonomo, per l’avviamento di attività autoimprenditoriale o di micro impresa o
per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti;
– permane nell’anno 2012 l’intervento a carattere sperimentale di cui all’art.
1, comma 1, del D.L. n. 78/2009, che consente al datore di lavoro di utilizzare i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di
rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono
includere attività produttiva connessa all’apprendimento. Al lavoratore spetta un trattamento economico, erogato dai datori di lavoro, pari alla differenza tra il trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione.
Altre misure a carattere sperimentale
Il comma 25 prevede la proroga al 2012 delle misure a carattere sperimentale di cui all’art. 2, commi 131, 132, 134 e 151 della L. n. 191/2009, già prorogati al 2011 dall’art. 1, comma 33, della L. n. 220/2010. In particolare sono
prorogati;
– i requisiti per la fruizione dell’indennità di disoccupazione non agricola
con requisiti normali;
– riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa in favore dei lavoratori beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in
un livello retributivo inferiore di almeno il 20% rispetto a quello corrispondente alle mansioni di provenienza;
– estensione della riduzione contributiva di cui all’art. 8, comma 2, e all’art.
25, comma 9, della citata L. n. 223 del 1991, in favore dei datori di lavoro
che assumono i beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con
requisiti normali che abbiano almeno 50 anni di età;
– erogazione ai datori di lavoro, che assumono a tempo pieno e indeterminato, senza esservi tenuti, lavoratori destinatari dell’indennità ordinaria di
disoccupazione e del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori
licenziati da imprese edili ed affini, dell’indennità ancora dovuta al lavoratore.
È altresı̀ prorogata al 2012 l’autorizzazione all’INPS, che era stata sperimentalmente concessa per gli anni 2009-2011, ad anticipare i trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto a seguito di
presentazione della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell’elenco dei beneficiari.
Il comma 27 dell’art. 33 della L. n. 183/2011 incrementa di 150 milioni di euro, per l’anno 2012, la dotazione del Fondo di intervento integrativo per la
concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione delle borse di studio da ripar-
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102
tire tra le regioni, di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 147. Come noto, a norma dell’art. 16 della L. n. 390 del 1991, prestiti d’onore destinati a sopperire
alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi possono essere concessi agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito, individuati ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), della stessa L. n. 390/
1991, dalle aziende e istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto. Il prestito d’onore è rimborsato ratealmente, senza interessi,
dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima
dell’inizio di un’attività di lavoro dipendente o autonomo.
Proroghe per l’Abruzzo
Il comma 28 dell’art. 33 in esame prevede che, onde consentire il rientro
dall’emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6
aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui all’art. 39, commi 3-bis, 3-ter e
3-quater, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e
oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012.
L’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già
eseguiti, è ridotto al 40%.
Dal 1º gennaio 2012 riprende, quindi, la riscossione dei tributi e dei contributi sospesi in favore dei contribuenti residenti nelle zone dell’Abruzzo colpite dal sisma, senza applicazione di sanzioni, interessi o oneri accessori e
con l’applicazione dell’abbattimento del 60% dei tributi e dei contributi o dei
carichi iscritti a ruolo oggetto di sospensione.
La copertura è affidata all’aumento dell’accisa sulla benzina, sulla benzina
senza piombo e sul gasolio utilizzato come carburante in modo tale da determinare maggiori entrate per 65 milioni per il 2012.
Adempimenti e procedure
SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA E FISCALE
Il D.L. «Semplificazioni» n. 5/2012, varato dal Governo
con l’obiettivo di snellire il rapporto tra imprese, cittadini
e pubblica amministrazione, promette di accorciare i tempi
e velocizzare tutta una serie di adempimenti e procedure,
essenzialmente tramite la loro informatizzazione,
al fine di una più rapida ripresa dell’economia.
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«Per quanto riguarda le misure di semplificazione, occorre partire dalla ormai diffusa consapevolezza del fatto che, di fronte alla crisi internazionale, i costi della burocrazia risultano sempre
più gravosi per le imprese; peraltro, l’incidenza degli oneri amministrativi sul fatturato, in linea
generale, non subisce variazioni anche a fronte di una riduzione delle attività. Basterà ricordare
che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha stimato in oltre 23 miliardi di euro l’anno gli
oneri amministrativi relativi a 81 procedure particolarmente rilevanti per le imprese, selezionate con la collaborazione delle associazioni imprenditoriali».
Alla luce di questa affermazione, la relazione di accompagnamento al D.L. 9
febbraio 2012, n. 5, pubblicato sul S.O. n. 27 alla Gazzetta Ufficiale n. 33 del
9 febbraio 2012, con cui il Governo fa seguito ai provvedimenti per la stabilizzazione del debito e volti a promuovere lo sviluppo passando per una maggiore possibilità di concorrenza, sintetizza le misure adottate per semplificare numerosi adempimenti e procedure. Ne segnaliamo alcune che interessano, in particolare, il lavoro.
Presentazione SCIA
L’art. 2 prevede che le segnalazioni certificate di inizio attività debbano essere corredate dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati solo nel caso in cui queste siano espressamente previste dalle norme vigenti di settore.
Pertanto, ove non previsto da una specifica disposizione, non sarà più necessario allegare tale documentazione.
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è stata introdotta dal
comma 4-bis dell’art. 49 del D.L. n. 78/2010 e, secondo l’art. 19, comma 1,
come modificato dal D.L. n. 70/2011 la stessa sostituisce «ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale,
il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non
sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi» ed è corredata dalla documentazione specificamente richiesta dalla normativa di settore.
Certificazione della disabilità
I verbali delle commissioni mediche integrate ASL, di cui all’art. 20, del D.L.
1º luglio 2009, n. 78, per l’invalidità civile e la disabilità, attestano anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per:
– il contrassegno invalidi, ai fini della circolazione e della sosta dei veicoli;
– le agevolazioni fiscali per l’acquisto di autoveicoli o motoveicoli, quali l’IVA
agevolata al 4%, le detrazioni d’imposta, l’esenzione bollo auto ecc.
Le attestazioni medico legali richieste per l’accesso ai benefici di cui sopra
possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata.
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Cambiamento di residenza
Ai sensi dell’art. 5, comma 3, le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13,
comma 1, lett. a), b) e c), del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, producono immediatamente gli effetti giuridici dell’iscrizione. Si accelerano, quindi, gli effetti giuridici dell’iscrizione delle dichiarazioni anagrafiche relative ai trasferimenti di residenza da altro Comune o dall’estero, ai trasferimenti di residenza all’estero, alla costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ai
mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza
nonché ai cambiamenti di abitazione.
Inoltre, l’ufficiale d’anagrafe, che abbia ricevuto la dichiarazione, provvede
nel termine di due giorni lavorativi ad informare il Comune di precedente
iscrizione anagrafica mediante comunicazione da trasmettersi per via telematica.
Le nuove disposizioni si applicano decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Partecipazione a concorsi
L’art. 8, commi 1-3, reca semplificazioni per la partecipazione a concorsi e
prove selettive.
In particolare, il comma 1 stabilisce l’obbligo di invio esclusivo in via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30
giugno 2012.
Controlli sulle imprese
Il sistema dei controlli sulle imprese deve essere razionalizzato in modo da
garantire la semplicità degli adempimenti e l’effettiva tutela del rischio per
l’interesse pubblico. Il Governo è delegato ad emanare uno o giù regolamenti
di delegificazione che prevedano il coordinamento e la programmazione dei
controlli stessi da parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e sovrapposizioni che possano recare intralcio al normale esercizio delle attività
imprenditoriali (art. 14).
Le nuove disposizioni non si applicano, però, ai controlli in materia fiscale e
finanziaria, per i quali continuano ad applicarsi le norme vigenti.
Commissione di esame per gli avvocati
Il comma 4 dell’art. 8 interviene sull’art. 22 della legge professionale degli
avvocati (R.D.L. n. 1578/1933) e dispone che la commissione centrale e le
sotto-commissioni di esame siano composte, oltre che da professori ordinari
e associati in materie giuridiche, anche da ricercatori.
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Astensione anticipata dal lavoro
A seguito della modifica dell’art. 17 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, dal 1º
aprile 2012 la competenza per l’emanazione del provvedimento di astensione
anticipata dal lavoro, in caso di gravi complicanze durante la gravidanza,
passa dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro all’azienda sanitaria locale, con modalità che saranno definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Il nuovo comma 2 dell’art. 17, introdotto dall’art. 15 del decreto in esame,
stabilisce che la Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongano l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di
astensione obbligatoria, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata
dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli
alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
La Direzione territoriale del lavoro è competente nei casi di cui alle lettere
b) e c) quando cioè la causa delle complicanze è riconducibile alla penosità
del lavoro o alla impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni.
L’ASL nel caso di cui alla lettera a).
Art. 17 - Estensione del divieto
«[1]. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono
occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o
pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.
Fino all’emanazione del primo decreto ministeriale, l’anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
[2]. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai
commi 3 e 4, l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di
astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui
all’articolo 7, comma 6, e all’articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di
gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa
essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
[3] L’astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dall’azienda sanitaria locale, con modalità con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo
le risultanze dell’accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere
emanato entro sette giorni dalla ricezione dell’istanza della lavoratrice.
[4]. L’astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è disposta dalla Direzione
territoriale del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l’esistenza delle condizioni che danno luogo all’astensione medesima.
[5] I provvedimenti previsti dai presente articolo sono definitivi.»
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Prestazioni sociali agevolate
Gli enti erogatori di interventi e servizi sociali devono inviare per via telematica, all’INPS, le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Le
suddette comunicazioni, insieme con i dati già presenti negli archivi dell’INPS, alimentano il «Casellario dell’assistenza», al fine di programmare e
monitorare la spesa sociale (art. 16).
In particolare, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali devono inviare
all’INPS le informazioni sui beneficiali e sulle prestazioni concesse, raccordando tali informazioni ai flussi informativi relativi al Sistema informativo
dei servizi sociali - SISS.
Ai sensi dell’art. 21 della L. n. 328/2000, il SISS è istituito dallo Stato, dalle
Regioni, dalle Province e dai Comuni per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e per poter disporre tempestivamente di dati e informazioni necessari alla
programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la
promozione e l’attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le
strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell’occupazione.
Si rileva che, a distanza di oltre un decennio, la previsione della L. n. 328/
2000 non ha generato un quadro di riferimento compiuto in merito ad architettura, obiettivi, funzioni, priorità, fabbisogni, strumenti e procedure del
SISS nazionale, che rimane pertanto ancora un progetto da definire. D’altra
parte, la situazione a livello locale è in rapida evoluzione e molti sono i progetti di sviluppo che interessano le Regioni.
In tale contesto, a livello centrale, la fonte oggi più utilizzata per delineare
un quadro degli interventi e servizi sociali è quella fornita dalle indagini multiscopo ISTAT.
A livello nazionale è ancora assente una definizione di un modello architetturale compiuto, anche se sono stati recentemente sviluppati alcuni «moduli» del costituendo SISS, quali:
– il Sistema Informativo Nazionale per le Non Autosufficienze (SINA), già in
avanzata fase di sperimentazione, come «primo modulo» del sistema informativo dei servizi sociali nella prospettiva dell’integrazione dei flussi informativi con quelli raccolti dal «Nuovo sistema informativo sanitario». Ad oggi
risulta che numerose Regioni hanno iniziato ad alimentare il repository costituito presso l’INPS (ente partner del progetto) attraverso invii di lotti di
dati individuali in XML, o attraverso la compilazione diretta da parte degli
attori territorio del tracciato record individuale attraverso la piattaforma «SINA-WEB». Si ricorda che il D.M. 4 ottobre 2010, Ripartizione delle risorse
finanziarie assegnate al Fondo per le non autosufficienze, prevedeva
che quote della parte ministeriale del Fondo fossero utilizzate per lo sviluppo del SINA;
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
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– il Sistema Informativo cura e protezione dei bambini e delle loro famiglie
(SINBA), che si propone di definire un set minimo di dati individuali da raccogliere in modo omogeneo a livello nazionale per il tramite delle Regioni,
per ciascun intervento realizzato a favore dei bambini e delle loro famiglie.
A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche Sociali ha sottoscritto protocolli con le regioni per la realizzazione di un Progetto sperimentale.
Sul versante della rilevazione dei servizi e degli interventi sociali, il Libro
Bianco sul welfare del 2003 ha sottolineato l’importanza dello sviluppo di un
sistema informativo fortemente centrato sul potenziamento delle statistiche
ufficiali in ambito SISTAN, e in particolare sulle indagini multiscopo dell’ISTAT.
Tra le fonti che rilevano in questo ambito si ricordano:
1) l’indagine sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni, avviata nel 2003,
che ha consentito di raccogliere annualmente dati dettagliati sulla spesa sostenuta e sulle attività realizzate in campo socio-assistenziale da parte di
una molteplicità di comuni e di enti associativi;
2) l’offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima
infanzia, relativa alla spesa e agli utenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
3) l’assistenza residenziale e socio-assistenziale in Italia a livello regionale.
Le informazioni raccolte riguardano tutte le strutture residenziali in cui trovano alloggio persone che si trovano in stato di bisogno per motivi diversi:
anziani soli o con problemi di salute, disabili, minori sprovvisti di tutela, giovani donne in difficoltà, stranieri o cittadini italiani con problemi economici
e in condizioni di disagio sociale. I dati contenuti vengono raccolti ogni anno
a partire dal 1999, tramite un questionario postale. Gli ultimi dati disponibili
si riferiscono al 2006.
(Camera dei Deputati, schede di lettura)
A partire dal 1º maggio 2012 tutti i pagamenti e tutti i versamenti di somme
a qualsiasi titolo dovute all’INPS dovranno essere effettuati esclusivamente
con strumenti elettronici, bancari o postali.
I commi 9 e 10 dell’art. 16 ampliano le possibilità di patrocinio diretto dell’Istituto da parte dei propri dipendenti nei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, In particolare il decreto-legge amplia le possibilità di
patrocinio diretto dell’INPS da parte dei propri dipendenti al giudizio di appello, richiedendo l’intervento dell’Avvocatura dello Stato solo per i procedimenti in Corte di cassazione.
Lavoratori extracomunitari
L’art. 17 dispone che la comunicazione obbligatoria di cui all’art. 9-bis, comma 2, del D.L. 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, in L.
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28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro
subordinato concluso direttamente tra le parti per l’assunzione di lavoratore
in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo
svolgimento di attività di lavoro subordinato di cui all’art. 5-bis del Testo
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Peraltro, già il Ministero dell’Interno, Dipartimento per l’Immigrazione con
la Circolare n. 8827 del 5 dicembre 2011 ha informato l’utenza dell’abrogazione dell’obbligo di trasmissione, allo Sportello Unico del modello «Q», in
quanto i dati in esso contenuti erano stati trasferiti nel nuovo modello di
comunicazione obbligatoria «UNILAV». Dal 15 novembre 2011, detto modello è stato integrato con l’aggiunta, nel riquadro relativo al lavoratore, dei
campi relativi a:
– sussistenza della sistemazione alloggiativa;
– impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese per il rimpatrio;
da compilare solo per lavoratori extracomunitari in caso di utilizzo del modello Unilav in sostituzione del Modello Q.
Avendo già acquisito tali dichiarazioni, è venuto meno l’obbligo di trasmettere allo Sportello Unico per l’immigrazione del contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno.
Con l’art. 17 viene pertanto meno l’obbligo di stipulare e sottoscrivere autonomamente il contratto di soggiorno, redatto sull’apposita modulistica (mod.
Q), da inviare, a mezzo raccomandata A.R., allo Sportello Unico - il quale
provvedeva a restituire la ricevuta di ritorno, timbrata dallo Sportello stesso.
Sarà ora la copia del modello di comunicazione obbligatoria di assunzione, a
costituire la documentazione necessaria per il rilascio-rinnovo del permesso.
L’art. 17 in esame semplifica inoltre l’impiego di lavoratori extracomunitari,
per le «attività stagionali», con la previsione che la durata dell’autorizzazione
al lavoro stagionale originariamente concessa può essere prorogata e il permesso di soggiorno rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro offerta
dallo stesso o da altro datore di lavoro.
L’autorizzazione al lavoro stagionale può essere rilasciata anche a più datori
di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed è riferita a ciascuno di essi, anche se il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trova legittimamente presente
nel territorio nazionale in ragione dell’avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro.
La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere
effettuata anche da un datore di lavoro diverso da quello che ha ottenuto il
nullaosta triennale al lavoro stagionale.
È altresı̀ semplificato l’iter per il rilascio del permesso per lavoro stagionale.
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Qualora lo Sportello Unico per l’immigrazione non comunichi al datore di lavoro, entro i 20 giorni previsti dal comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. n. 286/
1998, il diniego alla richiesta, questa si intende accolta se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
b) il lavoratore stagionale nell’anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.
Collocamento ordinario ed obbligatorio
La previsione di cui al comma 2 dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996, che consente ai datori di lavoro del settore turismo, che non siano in possesso di
uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore, di integrare la comunicazione
entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, è estesa ai pubblici esercizi. Occorre però che dalla comunicazione
preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro.
D.L. n. 510/1996, art. 9-bis, comma 2
In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma
coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e
di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi
quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a
quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione,
la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Nel settore turistico e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a
quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino
in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro. La
medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo
di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese
successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la
loro sede operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti
nel mese precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l’assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente.
Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi l’art. 18 del D.L. n. 5/2012 in
esame sostituisce l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 10 del D.Lgs. n.
368/2001, relativo alle comunicazioni in caso di assunzione di manodopera
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per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni
(art.18). Non è più possibile, pertanto, trasmettere la comunicazione entro 5
giorni pertanto, come chiarisce il Ministero del lavoro con la Circolare n. 2
del 16 febbraio 2012, anche per questa tipologia lavorativa si rende necessaria la comunicazione preventiva, eventualmente con le modalità semplificate di cui al citato comma 2 dell’art. 9-bis.
Con la Nota n. 2369 del 16 febbraio 2012 (v. Documentazione), il Ministero
precisa che i datori di lavoro del settore turistico e dei pubblici esercizi che
possono avvalersi delle modalità di comunicazione preventiva semplificata
sono quelli che, indipendentemente dal CCNL di riferimento sono iscritti alla
Camera di Commercio con uno dei codici ATECO 2007 che lo stesso Ministero elenca nella nota richiamata.
Come noto, i modelli unificati variano in base alla categoria d’appartenenza
dell’utente che deve effettuare la comunicazione, e sono:
1) Modulo Unificato LAV per i datori di lavoro, pubblici e privati, di qualsiasi
settore;
2) Modulo Unificato SOMM, dedicato alle agenzie per il lavoro.
Le comunicazioni obbligatorie di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro sono necessarie anche ambito marittimo. Per
saperne di più accedi al servizio informatico Unimare.
Per i casi particolari, i moduli da compilare sono i seguenti:
1) Modulo Unificato URG, per assunzione di lavoratori in caso di urgenza dovuta a esigenze produttive (entro il primo giorno utile la comunicazione sarà
completata con l’invio del Modulo Unificato LAV);
2) Modulo per la «Comunicazione semplificata per l’assunzione d’urgenza
nel settore del turismo» (la comunicazione sarà completata con l’invio del
Modulo Unificato LAV entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro);
3) Modulo Unificato VARDATORI, da utilizzare per comunicare le eventuali
variazioni della ragione sociale, e i trasferimenti d’azienda.
I datori di lavoro agricolo possono inviare una unica comunicazione in caso
di contestuale assunzione di due o più operai a tempo determinato, con le
generalità dei lavoratori, la data di inizio e cessazione della prestazione, le
giornate di lavoro presunte e l’inquadramento contrattuale.
In materia di «collocamento obbligatorio», l’art. 18 stabilisce che le comunicazioni previste a carico del datore di lavoro, al fine di poter usufruire della
sospensione dagli obblighi di assunzione, siano presentate al servizio provinciale ove si trova la sede legale dell’impresa. In caso di unità produttive ubicate in più province sarà quell’ufficio a istruire la pratica e comunicare l’evento agli altri servizi provinciali competenti. La facoltà di concedere la sospensione che, come noto, opera per un periodo pari alla durata dei tratta-
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menti di cui all’art. 3, comma 5, della L. n. 68/1999, e cessa contestualmente
al termine del trattamento che giustifica la sospensione stessa.
Libro Unico del Lavoro (regime sanzionatorio)
Con l’aggiunta di un periodo al comma 7 dell’art. 39 del D.L. n. 112/2008,
viene precisato (art. 19) che la nozione di omessa registrazione si riferisce
alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui
manchi la registrazione. Per infedele registrazione si intende, invece, la registrazione dei dati richiesti dai commi 1 e 2 dello stesso art. 39, diversi rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa
o alle somme effettivamente erogate. Questi principi erano già stabiliti per
prassi ed acquisiscono, ora, valenza normativa.
Il decreto «semplificazioni» puntualizza, quindi, la differenza fra omissione e
registrazione infedele, con riferimento alla tenuta del Libro unico del lavoro
(LUL). Con l’aggiunta di un secondo periodo al comma 7 dell’art. 39 del
D.L. n. 112/2008 viene precisato che, ai fini sanzionatori, si intende:
– omessa registrazione, il complesso delle scritture omesse e non ciascun
singolo dato di cui manchi la registrazione;
– infedele registrazione, la registrazione dei dati richiesti dai commi 1 e 2
dello stesso art. 39, diversi rispetto alla qualità o quantità della prestazione
lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.
È pertanto formalizzato quanto già indicato dal Ministero del lavoro in via interpretativa. Con la risposta ad Interpello n. 47 del 13 dicembre 2011 la Direzione generale per l’Attività Ispettiva ha ritenuto che l’infedeltà delle scritturazioni debba essere riferita alla «realtà di fatto» e cioè alla necessaria corrispondenza fra quanto di fatto erogato e quanto risultante dal LUL.
Secondo il Ministero del Lavoro, pertanto, l’infedele registrazione si configura «ogni qualvolta la quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione effettivamente erogata non corrisponda a quella formalizzata sul libro unico».
Quanto all’omessa registrazione dei dati, già il vademecum redatto dal Ministero del lavoro il 5 dicembre 2008 specifica che il concetto di omissione «è
riferibile alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione». Precisa il Ministero del lavoro, nella Circolare n. 2/2012, che ciò comporta l’applicazione della sanzione per ogni periodo di paga in base al numero dei dipendenti. Per esempio, se le omissioni riguardano quattro lavoratori per tre mesi, la sanzione minima da versare a
seguito di ottemperanza alla diffida obbligatoria sarà pari a euro 150 per 3
mensilità.
Come noto, i commi 1 e 2 del richiamato art. 39 stabiliscono l’obbligo, del
datore di lavoro privato e con la sola esclusione del lavoro domestico, di
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iscrivere nel Libro Unico del lavoro tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il
codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base,
l’anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative. Entro la fine
del mese successivo a quello di riferimento (temine fissato dall’art. 40 del
D.L. n. 201/2011) nel LUL devono essere indicati i dati relativi a:
– erogazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro,
compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo
effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali;
– calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore
di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l’indicazione
delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori può essere annotata solo la giornata di presenza al lavoro.
Il primo periodo del comma 7 dello stesso art. 39 stabilisce che, salvo i casi
di errore meramente materiale, l’omessa o infedele registrazione dei dati di
cui sopra - che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali - è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da
500 a 3000 euro.
A questa previsione si aggiunge, ora, un secondo periodo che differenzia i
concetti di omissione o infedeltà, ai fini dell’applicazione delle richiamate
sanzioni.
Appalti
Banca dati nazionale dei contratti pubblici
Il Capo III del provvedimento in esame apporta ulteriori modifiche al Codice
dei contratti di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. In particolare, l’art. 20
introduce nel Codice l’art. 6-bis che istituisce, presso l’Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, la «Banca dati nazionale
dei contratti pubblici» (BDNCP) dalla quale le stazioni appaltanti potranno
trarre i dati previsti dall’art. 7 dello stesso Codice al fine di verificare i requisiti dei partecipanti alle gare. A questo fine, dopo l’art. 6 del D.Lgs. n. 163/
2006, è inserito l’art. 6-bis (Banca dati nazionale dei contratti pubblici):
«[1]. Dal 1º gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure
disciplinate dal presente Codice è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici,
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istituita presso l’Autorità dall’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della
quale fanno parte i dati previsti dall’articolo 7 del presente codice. 2. Per le finalità di cui al
comma 1, l’Autorità stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali é obbligatoria l’inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.»
Responsabilità solidale negli appalti
L’art. 21 sostituisce il comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, in tema di
solidarietà nei contratti di appalto. Viene ora previsto che in caso di appalto
di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento
di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Resta però escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
Viene pertanto meno la pretesa degli enti previdenziali ed assicurativi, rafforzata dal parere ministeriale, di chiedere al committente i contributi maggiorati delle sanzioni civili, per le quali rimane responsabile il debitore principale.
Art. 29
(testo previgente)
Art. 29
(nuovo testo introdotto dall’art. 21
del D.L. n. 5/2011)
2. In caso di appalto di opere o di servizi il
committente imprenditore o datore di lavoro è
obbligato in solido con l’appaltatore, nonché
con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione
dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali
dovuti.
2. In caso di appalto di opere o di servizi, il
committente imprenditore o datore di lavoro è
obbligato in solido con l’appaltatore, nonché
con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro
il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto,
a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine
rapporto, nonché i contributi previdenziali e i
premi assicurativi dovuti in relazione al periodo
di esecuzione del contratto di appalto, restando
escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di
cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
Riepilogando, a seguito della modifica introdotta dall’art. 21, si dispone ora
che sono oggetto di responsabilità solidale:
– le retribuzioni da corrispondere ai lavoratori, comprensive delle quote di
trattamento di fine rapporto maturate nel periodo dell’appalto;
– i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto;
– resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il
responsabile dell’inadempimento.
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Nel corso della conversione in legge del D.L. n. 5/2012, sono stati aggiunti
più periodi all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, per cui il committente, ove con
venuto in giudizio, può eccepire il beneficio della preventiva escussione del
patrimonio dell’appaltatore. La richiesta può essere avanzata anche extragiudizialmente, ma in tal caso occorre indicare i beni dell’appaltatore sui
quali il creditore può agevolmente soddisfarsi. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole comuni.
Vendita diretta di prodotti agricoli
L’art. 27 modifica l’art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e prevede che la
vendita diretta dei prodotti agricoli possa essere effettuata dalla data di invio della comunicazione al Comune e non più decorsi 30 giorni dal ricevimento della stessa.
Controllo societario
L’art. 35 torna sul tema del controllo delle società di capitali, intervenendo
sui presupposti per la nomina di un sindaco unico in luogo del collegio sindacale. In particolare viene sostituito il comma 3 dell’art. 2397 c.c. con il seguente:
«Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis, le funzioni del collegio sindacale sono
esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma
abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.»
Il comma 2 modifica anche l’art. 2477 c.c., in tema di controllo della società a responsabilità limitata. Anche su questa disposizione era intervenuto
l’art. 14 della «Legge di stabilità» che, al comma 13, aveva sostituito anche
nelle società a responsabilità limitata il collegio sindacale con un sindaco
unico.
L’art. 16 (Modifiche alla disciplina delle società di capitali) del D.L. n. 212
del 2011 (Crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile), nel
testo modificato dal Senato prevede che nelle società a responsabilità limitata i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangano in carica fino alla scadenza naturale del mandato dell’assemblea che li ha nominati.
La materia è, peraltro, tuttora oggetto di discussione.
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Art. 2477
Sindaco e revisione legale dei conti
Norma in vigore prima del D.L.
Norma vigente (post D.L.)
L’atto costitutivo può prevedere, determinando- L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sin- ne le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo
daco o di un revisore.
di controllo o di un revisore. Se lo statuto non
dispone diversamente, l’organo di controllo è
costituito da un solo membro effettivo.
La nomina del sindaco è obbligatoria se il capita- La nomina dell’organo di controllo o del revisole sociale non è inferiore a quello minimo stabi- re è obbligatoria se il capitale sociale non è infelito per le società per azioni.
riore a quello minimo stabilito per le società
per azioni.
La nomina del sindaco è altresı̀ obbligatoria se
la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione
legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due
dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo
2435-bis.
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è altresı̀ obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione
legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due
dei limiti indicati dal primo comma dell’articolo
2435-bis.
L’obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi
consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o
del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si
applicano le disposizioni in tema di società per
azioni; se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata
dal sindaco.
Nel caso di nomina di un organo di controllo,
anche monocratico, si applicano le disposizioni
sul collegio sindacale previste per le società per
azioni.
L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo
comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo
comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina
provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi
soggetto interessato.
Indirizzo di posta certificata
L’art. 37 stabilisce che le imprese costituite in forma societaria che, alla data
di entrata in vigore del decreto in commento, non hanno provveduto a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle
imprese, debbano provvedere ai sensi dell’art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/
2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009, entro il termine del
30 giugno 2012.
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Panificazione
L’art. 40 abroga il divieto di apertura domenicale e festiva per le imprese di
panificazione che effettuano la produzione.
A questo fine è abrogato il secondo periodo del comma 13 dell’art. 11 della
L. n. 265/1999 che estende, all’attività di panificazione, l’applicazione degli
artt. 11, comma 4, 12 e 13 del D.Lgs. n. 114/1998, che in ordine agli orari di
apertura degli esercizi di vendita al dettaglio sancisce la chiusura domenicale e festiva dell’esercizio e, nei casi stabiliti dai Comuni, sentite le organizzazioni di categoria, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
Il provvedimento si accompagna, quindi, alla più generale liberalizzazione
degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali.
Somministrazione temporanea di alimenti
e bevande
L’art. 41 dispone che l’attività temporanea di somministrazione di alimenti e
bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e
culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata
di inizio attività (SCIA) priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell’art. 19
della L. 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
Trattamento dei dati personali
L’art. 45 interviene in materia di trattamento dei dati personali, consentendo
il trattamento dei dati giudiziari in attuazione di protocolli per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata. Si ricorda che i
dati relativi a provvedimenti giudiziari sono considerati dati sensibili che, ai
sensi degli artt. 21 e 27 del Codice della privacy possono essere trattati da
soggetti pubblici e da privati o enti pubblici economici solo in presenza di
un’espressa disposizione di legge, o di un provvedimento del Garante che
specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi
di dati trattati e di operazioni eseguibili.
Viene altresı̀ soppressa la lett. g) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 196/2003 e i correlati paragrafi da 19 a 19.8 e 26 del disciplinare tecnico per le misure minime di sicurezza, il che comporta l’abrogazione del DPS, il documento programmatico per la sicurezza che i soggetti che trattano dati personali erano
tenuti ad elaborare ed aggiornare annualmente.
Non sarà pertanto necessario provvedere, a fine marzo, all’aggiornamento
annuale.
Assunzioni nel Mezzogiorno
Passa da un anno a due anni il periodo nel quale possono essere effettuate as-
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sunzioni, a tempo indeterminato, nelle aree del Mezzogiorno per le quali può essere riconosciuto il credito di imposta. Ci sarà pertanto tempo fino al 13 maggio
2013, ferme restando le condizioni stabilite dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in L. 12 luglio 2011, n. 106, per fruire del beneficio.
Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei
lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il
numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione, ed è utilizzabile entro due anni dalla data di assunzione.
Riassumendo, con l’intervento in esame:
– si prolunga da 12 a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 70/
2011 il periodo utile per le assunzioni, prorogando al 14 maggio 2013 il termine per effettuare l’assunzione e beneficiare della relativa agevolazione fiscale;
– ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale, che dà luogo al diritto
del beneficio, la differenza dovrà essere riferita al numero di lavoratori a
tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto a quello relativo alla
media dei dodici mesi precedenti alla data di assunzione del lavoratore, invece che alla data del 13 luglio 2011, cioè alla data di entrata in vigore della L.
n. 106/2011, di conversione del D.L. n. 70/2011;
– è disposta la riduzione da tre a due anni, rispetto alla data di assunzione,
del periodo entro cui l’imprenditore può portare in compensazione il credito
nella dichiarazione dei redditi;
– la decadenza dalla fruizione del credito di imposta nel caso di numero
complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato inferiore o pari deve essere riferita al numero rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla
data di assunzione;
– con provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno specificati termini e
modalità di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del limite di
spesa, per il quale si rinvia al comma 9 dell’art. 2 del D.L. 13 maggio 2011,
n.70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n.106;
– la copertura dell’onere è posta a carico dei Programmi Operativi Regionali
(POR), cofinanziati dal Fondo sociale europeo. Sono pertanto soppressi i tre
periodi del comma 9 relativi al monitoraggio degli oneri, alla clausola di salvaguardia a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate e alla
relativa comunicazione al Parlamento.
Le modifiche introdotte dall’art. 59 del D.L. n. 5/2012 in esame producono i
loro effetti dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 70/2011,
convertito, con modificazioni, in L. n. 106/2011.
D.L. 13 maggio 2011, n. 70
Art. 2. - Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno
[1]. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a livello europeo della fiscalità
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120
di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, fiscalità che deve essere relativa a lavoro, ricerca e
imprese, coerentemente con la decisione assunta nel «Patto Euro plus» del 24-25 marzo 2011
dove si prevedono strumenti specifici ai fini della promozione della produttività nelle regioni in
ritardo di sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d’imposta per ogni lavoratore
assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato.
L’assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore
del presente decreto. In attesa di una estensione coerente con il citato «Patto Euro plus», il
funzionamento del credito di imposta si basa sui requisiti oggi previsti dalla Commissione Europea e specificati nei successivi commi.
[2]. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione,
del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in
applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell’articolo 40 del predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del
presente decreto aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea «svantaggiati"ai sensi del numero 18 dell’articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto
un credito d’imposta nella misura del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione. Quando l’aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea «molto svantaggiati» ai sensi del numero 19 dell’articolo 2 del predetto Regolamento, il
credito d’imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro
mesi successivi all’assunzione. Ai sensi dei numeri 18 e 19 dell’articolo 2 del citato Regolamento, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito
da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna - ivi definito - ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.
[3]. Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con
contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito
d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
[4]. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
[5]. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo
a quello dell’entrata in vigore del presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a
tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con
contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
[6]. Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro due anni dalla
data di assunzione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione
ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
[7]. Il diritto a fruire del credito d’imposta decade:
a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello
rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione;
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b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di
due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate
sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e
sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
[7-bis]. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 7, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d’imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera c) del comma 7, è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d’imposta regolato dal presente articolo, di
cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è
considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui
alla lettera c) del comma 7 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme
versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e
per l’applicazione delle relative sanzioni.
[8]. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell’impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonché le disposizioni di attuazione dei commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l’utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito
d’imposta.
[8-bis]. All’attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come
individuate ai sensi del comma 9; con provvedimento dell’Agenzia delle entrate sono dettati
termini e modalità di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di
spesa.
[9]. Le risorse necessarie all’attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso
della Commissione Europea, nell’utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei
programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma 8. Le
citate risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa,
ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. A
tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di
cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da versare all’entrata del bilancio dello Stato.
La semplificazione fiscale
Poiché al momento di andare in stampa è stata esaminata dal Consiglio dei
Ministri una bozza di decreto-legge recanti misure in materia fiscale, si ritiene utile riportare il comunicato stampa diffuso a fine seduta.
Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2012
(comunicato stampa)
Il Consiglio dei Ministri ha approvato misure in tema di semplificazione fiscale, composizione
dei Consigli provinciali, lavoro interinale, affari esteri, salute, contenimento della spesa pubblica.
Di seguito, in sintesi, le novità principali, suddivise per tema.
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1. SEMPLIFICAZIONE FISCALE
Il Governo, con l’approvazione del decreto legge sulla semplificazione fiscale, ha introdotto alcune novità che renderanno ancora più marcata l’azione nel campo della semplificazione della
normativa tributaria e della lotta all’evasione. Nei 13 articoli del provvedimento, predisposto
dal Ministero dell’economia e delle finanze, sono annunciate diverse misure che permetteranno
ulteriori passi avanti verso equità e controllo mirato degli illeciti.
In particolare, tra le semplificazioni in materia tributaria, si segnala quella sulla rateizzazione dei
debiti tributari, ovvero la dilazione dei pagamenti in caso di scadenza dal termine ultimo di pagamento. Con il nuovo provvedimento il contribuente, qualora decadesse la rateazione accordata, potrà comunque accedere, una volta ricevuta la cartella di pagamento delle somme iscritte
a ruolo, alla rateazione per momentanea difficoltà economica. In proposito, il decreto prevede
la Rateazione flessibile. Si interviene sulla rateazione per momentanea difficoltà economica proponendo tre soluzioni:
a) piani di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione;
b) esclusione della decadenza dal beneficio per mancato pagamento della prima rata ovvero di
due rate successive; la decadenza opera solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive;
c) divieto di iscrivere ulteriori ipoteche oltre la prima.
Codice dei contratti pubblici - certificazione dei carichi pendenti
Fino a ieri, il contribuente ammesso a una «rateizzazione» del debito tributario veniva considerato dalla legge inadempiente e, pertanto, veniva escluso dalle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Il provvedimento pone rimedio a questa situazione, e considera il contribuente a tutti gli effetti adempiente (anche se a rate). Saranno gli uffici finanziari a rilasciare le apposite certificazioni e specificare l’effettiva situazione in cui versa
il contribuente.
Comunicazioni e adempimenti formali
Oggi è possibile accedere a regimi fiscali speciali o fruire di particolari benefici tributari su presentazione di un’apposita comunicazione, oppure a seguito di un adempimento di carattere formale (per esempio, la tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali).
Con l’odierno provvedimento si eviterà che l’inosservanza di adempimenti formali da parte del
contribuente (che invece possiede i necessari requisiti sostanziali) lo faccia decadere dal regime
speciale prescelto ovvero dal beneficio previsto dalla legge.
Al contribuente viene consentita la presentazione della comunicazione ovvero l’assolvimento
del particolare adempimento previsto, anche in ritardo, comunque entro il termine della prima
dichiarazione fiscale utile e in ogni caso prima dell’inizio dell’accertamento. Il contribuente pagherà peraltro una sanzione minima di 258 euro. In questo modo si salvaguarda il contribuente
in buona fede e vengono sanati quei soli comportamenti che non pregiudicano l’interesse erariale, né l’attività di accertamento.
Semplificazioni degli obblighi di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA
da parte dei soggetti passivi
Ci sarà una sola comunicazione per ciascun cliente al mese e non più una singola comunicazione per ciascuna operazione. Fino a ieri vigeva l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo superiore ai 3.000 euro.
Dal 1º gennaio di quest’anno, per le operazioni rilevanti a fini IVA soggette all’obbligo di fatturazione, gli operatori comunicano l’importo complessivo delle operazioni attive e/o passive
svolte nei confronti di un cliente o fornitore.
Per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica è dovuta solo per le operazioni di importo non inferiore ad euro 3.600, IVA inclusa.
Comunicazione operazioni black-list (Introduzione soglia)
Le imprese tenute ad osservare la disciplina black list devono comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a
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registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a
fiscalità privilegiata, solo per le operazioni di importo superiore a euro 500.
Facilitazioni per imprese e contribuenti
Deroga alle norme sulla limitazione del contante per gli stranieri non comunitari residenti fuori
dal territorio italiano.
La disposizione prevede che per gli acquisti di beni effettuati dalle persone fisiche residenti al di
fuori del territorio dello Stato e di cittadinanza straniera non trovano applicazione le disposizioni che pongono il divieto del contante al di sopra della soglia di 1.000 euro, con particolari garanzie anti-riciclaggio.
Case all’estero, modifiche IMU
L’imposta non è dovuta se il suo importo calcolato non supera i 200 euro. Innovativamente,
per valore dell’immobile, ai fini dell’imposta, si assume non più solo il valore di mercato ma quello utilizzato nel Paese estero per le imposte patrimoniali o sui trasferimenti. Inoltre, per gli italiani che lavorano all’estero per lo Stato (es. diplomatici) si prevede la riduzione dell’aliquota di
0,4 punti percentuali (ma solo per il periodo in cui si lavora all’estero). Viene anche riconosciuta la detrazione (200 euro) se l’immobile è adibito ad abitazione principale.
Tracciabilità
Viene differito al 1º maggio 2012 il pagamento di stipendi e pensioni di importo fino a 1.000
euro tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali.
Crediti tributari di modesta entità
Viene portata a 30 euro la soglia al di sotto della quale viene abbandonata la riscossione dei
crediti tributari erariali e locali; finora la soglia era di euro 16,53. Per evitare elusioni/abusi, il
nuovo limite (valido per ogni singolo credito e per ogni singolo periodo d’imposta) non vale in
caso di accertate ripetute violazioni degli obblighi di versamento.
Pubblicità dei provvedimenti AAMS
Anche l’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato deve pubblicare i provvedimenti nel proprio
sito internet. Tali provvedimenti, come già avviene per le altre Agenzie fiscali, avranno valore
legale e non necessiteranno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Attività estimative svolte dall’Agenzia del Territorio
Il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) è corrisposto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, sulla base dell’80% della superficie catastale, determinata secondo i
criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, in materia di revisione
generale delle zone censuarie e delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane.
La norma prevede, in sede di prima applicazione, che sia determinata una superficie convenzionale, dall’Agenzia del territorio, derivata dagli elementi di consistenza in proprio possesso.
Al fine di rendere disponibile ai Comuni la superficie catastale sulla quale determinare la nuova
imposta, si applicano le stesse modalità di determinazione di una superficie convenzionale, sempre in sede di prima applicazione, anche per le unità immobiliari a destinazione ordinaria alle
quali è stata attribuita la rendita presunta.
Parere del Consiglio di Stato su bandi di gara
Per una migliore garanzia della legittimità dell’azione amministrativa, la norma propone di acquisire sempre il parere del Consiglio di Stato su bandi di gara relativi ad alcune gare (p.es.: giochi
ed assegnazione di alcune licenze).
Misure di contrasto all’evasione
Disposizioni in materia di utilizzo da parte della Guardia di Finanza dello strumento istruttorio
delle indagini finanziarie.
La proposta parte dall’esigenza di un ulteriore rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali.
Viene introdotta la possibilità per la Guardia di Finanza di istruire indagini di carattere finanziario e quindi trasmettere le proposte all’Agenzia delle Entrate per richiedere le misure cautelari
dell’ipoteca e del sequestro conservativo.
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Estensione dell’obbligo da parte dei destinatari delle disposizioni in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di trasmissione
delle infrazioni alle norme sulla limitazione all’uso del contante alla Guardia di Finanza
La disposizione prevede l’obbligo di comunicazione delle infrazioni in questione non più direttamente all’Agenzia delle Entrate, ma alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di
elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle
Entrate.
Partite IVA inattive
L’attuale formulazione prevede la revoca della Partita IVA se non si è svolta attività di impresa,
arti o professioni o non si sia presentata la dichiarazione annuale per le ultime tre annualità. Il
provvedimento di revoca deve essere notificato al contribuente che può impugnarlo davanti alle
Commissioni tributarie.
La norma prevede l’invio in modo automatico, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una comunicazione ai titolari di Partita IVA che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di
cessazione di attività, con l’invito al pagamento della sanzione, ridotta ad un terzo.
Al contribuente viene data la possibilità di comunicare elementi aggiuntivi a quelli desumibili
dall’analisi delle informazioni presenti in anagrafe tributaria affinché l’Agenzia delle Entrate non
proceda alla cessazione d’ufficio della Partita IVA.
Per i soggetti che non adducono motivazioni valide, l’Agenzia procede d’ufficio alla cessazione
della Partita IVA e all’iscrizione a ruolo delle somme dovute nel caso in cui il versamento non
sia stato effettuato spontaneamente.
Il pagamento dell’imposta di bollo delle «attività scudate» viene prorogato dal 16 febbraio al 16
maggio del corrente anno.
In conseguenza, fino all’entrata in vigore dell’odierno provvedimento, non si configurano violazioni in materia di versamenti.
2. PROVINCE
Prosegue l’azione di contenimento dei costi della burocrazia, attraverso una delle misure annunciate nei mesi scorsi: la razionalizzazione delle spese di gestione degli enti territoriali provinciali. Il disegno di legge del Governo, esaminato su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell’interno, interviene sulla definizione delle nuove modalità di elezione dei Consiglieri provinciali e
dei Presidenti delle Province. Al sistema elettorale attuale, basato sull’elezione diretta del Presidente e del Consiglio provinciale, si sostituisce un sistema proporzionale, fra liste concorrenti. La riforma non prevede nuovi oneri a carico della spesa pubblica. Il risparmio presunto per lo svolgimento
delle elezioni è di circa 118 mila euro per lo Stato e di circa 120 mila euro per le Province.
Gli aspetti essenziali sono quattro:
1) Si riduce il numero massimo di consiglieri provinciali. Per le province con più di 700.000 abitanti saranno 16, per quelle con popolazione compresa tra i 300.000 e i 700.000 saranno 12,
mentre per quelle con meno di 300.000 abitanti il numero massimo di consiglieri previsto è di
10 unità. I nuovi limiti sono stati pensati per consentire l’accesso in Consiglio di tutto l’arco di
forze politiche, garantendo la rappresentatività di tutte le opinioni e la tutela delle minoranze.
2) I candidati al seggio di consigliere provinciale potranno essere solo i sindaci e i consiglieri comunali della provincia interessata. Le «elezioni di secondo grado» riducono i costi. Gli eletti, infatti, mantengono la carica di sindaco o consigliere comunale per tutta la durata del quinquennio provinciale di carica. Le elezioni, inoltre, si svolgeranno in un solo giorno (una domenica
che verrà fissata con decreto dal Ministro dell’interno in una data diversa da quella del turno
primaverile delle elezioni comunali).
3) Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dal corpo elettorale composto dai Consiglieri comunali per abbinamento di lista.
4) Per preservare l’equità di genere tra gli eletti, si prevede la presenza necessaria di candidati
di entrambi i sessi in ciascuna lista, nel rispetto del principio di pari opportunità.
Il testo sarà ora esaminato dalla Conferenza unificata alfine della definitiva approvazione da parte del consiglio dei Ministri.
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3. LAVORO INTERINALE
Parità di trattamento, più facile accesso all’occupazione, equiparazione tra lavoratori interinali e
lavoratori dipendenti dall’impresa in cui si presta il servizio.
Con l’approvazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei e
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva comunitaria 2008/104/CE, le agenzie di somministrazione italiane cambiano volto.
Il provvedimento, declinato in otto articoli, serve a dotare il nostro mercato del lavoro di una
serie di strumenti capaci di garantire trasparenza ed efficienza, favorendo l’inserimento e il reinserimento delle persone in cerca di occupazione, aumentando le tutele per i lavoratori. Il decreto, infatti, modificando le disposizioni del D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. «decreto Biagi»), aggiorna
le norme in materia di lavoro interinale.
In particolare, viene ribadito il principio che per tutta la durata della missione i lavoratori dipendenti dell’agenzia hanno diritto a condizioni di base di lavoro e di occupazione che non possono essere complessivamente inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’impresa in cui
si presta lavoro, a parità di mansioni svolte.
Viene regolamentato anche l’orario di lavoro, lo straordinario, le pause, i periodi di riposo, il
lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi, nonché la protezione per le donne in stato di gravidanza, la parità di trattamento fra uomo e donna ed altre misure volte ad evitare ogni forma di
discriminazione. Si introduce una disposizione che punisce con sanzione penale chiunque esiga
o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore in cambio di un’assunzione presso
un’impresa utilizzatrice. Per questa violazione è prevista anche la cancellazione dall’albo delle
agenzie per il lavoro.
Viene previsto, poi, che i lavoratori dipendenti dall’agenzia di lavoro siano informati dall’impresa
presso la quale svolgono il servizio dei posti vacanti, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti della medesima impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato.
Sono introdotte, infine, norme a tutela di alcune categorie di soggetti deboli o svantaggiati, individuate anche ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008.
DOCUMENTAZIONE
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129
Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo
(G.U. n. 33, 9 febbraio 2012, Supplemento Ordinario)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per
la semplificazione e lo sviluppo, al fine di assicurare, nell’attuale eccezionale
situazione di crisi internazionale e nel rispetto del principio di equità, una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e la crescita,
dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 27 gennaio e del 3 febbraio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo
economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’interno, il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro
per i beni e le attività culturali;
Emana
il seguente decreto-legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI
Art. 1
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione
del procedimento e poteri sostitutivi
1. All’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. La tutela in materia di silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal
codice del processo amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.
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9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
9-bis. L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di
inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento
o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile
di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30
gennaio di ogni anno, comunica all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti.
Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è
espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di
cui all’articolo 2 e quello effettivamente impiegato.».
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti
tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.
Art. 2
Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA
1. All’articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1, dopo le
parole: «decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché» sono inserite le seguenti: «, ove espressamente previsto dalla normativa vigente,».
Art. 3
Riduzione degli oneri amministrativi e disposizioni
in tema di verifica dell’impatto della regolamentazione - VIR
1. All’articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
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«2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti
e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell’anno precedente,
come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR),
in conformità ai criteri di cui all’articolo 6, comma 3. Per gli atti normativi
non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la
stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati.
Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini
ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell’ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2-bis. Sulla base delle relazioni di cui al comma 2 verificate, per quanto di
competenza, dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei
consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione
complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione è comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno.
2-ter. Per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla
pubblicazione della relazione di cui al comma 2-bis, uno o più regolamenti ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi. I regolamenti sono adottati, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni di cui al comma 2-bis, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi alle esigenze di tutela
degli interessi pubblici coinvolti in relazione ai diversi soggetti destinatari,
nonché alla dimensione dell’impresa e al settore di attività;
b) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non
necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti
destinatari e alle attività esercitate;
c) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e
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132
delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese;
d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative,
secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
e) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni
e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla
tutela degli interessi pubblici coinvolti.
2-quater. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti
si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti e sentite le associazioni
di cui al comma 2-bis.
2-quinquies. Per la riduzione di oneri amministrativi previsti da regolamenti ministeriali, si procede, nel rispetto dei criteri di cui comma 2-ter, con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni di cui al comma 2-bis.
2-sexies. Alle attività di cui al presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento agli atti normativi in materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.».
2. All’articolo 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.
3. All’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n.
183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «dopo il comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il
comma 5-bis»;
b) le parole «5-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «5-ter.».
Capo II
SEMPLIFICAZIONI PER I CITTADINI
Art. 4
Semplificazioni in materia di documentazione per le persone
con disabilità e partecipazione ai giochi paralimpici
1. I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all’articolo 20, del
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133
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2
dell’articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali
relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità.
2. Le attestazioni medico-legali richieste per l’accesso ai benefici di cui al
comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale, resa dall’istante ai sensi dell’articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresı̀ dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.
3. Il Governo è autorizzato ad emanare uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti ad individuare gli ulteriori benefici per l’accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all’articolo 20 del citato decreto-legge 1º luglio 2009,
n. 78 attestano l’esistenza dei requisiti sanitari, nonché le modalità per l’aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via
telematica.
4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa
con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sentito l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle
persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18.
5. Al fine di dare continuità all’attività di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, è autorizzata in favore del
Comitato italiano paralimpico la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2012.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come rifinanziata
dall’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Art. 5
Cambio di residenza in tempo reale
1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a),
b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,
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sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti
utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’interno. Nella modulistica è inserito il richiamo alle sanzioni previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di fronte all’ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalità di cui all’articolo 38, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’ufficiale d’anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua, previa comunicazione al comune di provenienza, le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data della dichiarazione.
4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro
il termine di cui al comma 5 emergano discordanze con la dichiarazione resa, l’ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità
di pubblica sicurezza.
5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per
semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo, anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica
precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresı̀ che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non è stata effettuata la comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con
l’indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti
con esito negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione
di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 20 della
stessa legge n. 241 del 1990.
6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Art. 6
Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni
1. Sono effettuate esclusivamente in modalità telematica in conformità al-
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le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni:
a) le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e di documenti
previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché dal testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui
al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
c) le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni
delle convenzioni matrimoniali a margine dell’atto di matrimonio ai sensi dell’articolo 162 del codice civile;
d) le trasmissioni e l’accesso alle liste di cui all’articolo 1937 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini per l’attuazione del comma 1, lettere a), b) e
c).
3. Con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i termini per l’attuazione del comma 1, lettera d).
Art. 7
Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d’identità
e di riconoscimento
1. I documenti di identità e di riconoscimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data,
corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente
successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento
medesimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai documenti rilasciati o
rinnovati dopo l’entrata in vigore del presente decreto.
3. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851,
hanno durata decennale.
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Art. 8
Semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive,
nonché norme sulla composizione della Commissione
per l’esame di avvocato
1. Le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno
2012 sono inviate esclusivamente per via telematica secondo le modalità di
cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sono nulle le
clausole dei bandi in contrasto con la presente disposizione. Le amministrazioni provvedono a quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Regioni adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto nel comma
1.
3. L’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all’equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Con eguale procedura
si stabilisce l’equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini
dell’ammissione al concorso e della nomina.».
4. All’articolo 22, comma 3, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, le parole: «un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un’università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore» sono sostituite dalle seguenti: «un titolare ed un supplente
sono professori ordinari, professori associati o ricercatori di materie giuridiche presso un’università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore.».
Art. 9
Dichiarazione unica di conformità degli impianti termici
1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e la dichiarazione di
cui all’articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono
conservate presso la sede dell’interessato ed esibite, a richiesta dell’ammini-
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137
strazione, per i relativi controlli. Resta fermo l’obbligo di comunicazione ai
fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.
Art. 10
Parcheggi pertinenziali
1. L’articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito
dal seguente:
«5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41-sexies, della legge 17
agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e l’immodificabilità dell’esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati a
norma del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto
nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti
di cessione sono nulli.».
Art. 11
Semplificazioni in materia di circolazione stradale,
abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni
sul traffico, «bollino blu» e apparecchi di controllo della velocità
1. 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo Codice della strada», e di seguito denominato «Codice
della strada», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 115, l’abrogazione del comma 2-bis, disposta dall’articolo 2
del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è anticipata alla data di entrata
in vigore del presente decreto;
b) all’articolo 119, comma 4, l’alinea è sostituito dal seguente: «4. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresı̀ alla nomina dei rispettivi
presidenti, nei riguardi:»;
c) all’articolo 119, comma 4, la lettera b-bis), inserita dall’articolo 7 del
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è soppressa;
d) all’articolo 122, comma 2, l’ultimo periodo è soppresso;
e) all’articolo 126, comma 6, come modificato dal decreto legislativo 18
aprile 2011, n. 59, le parole: «, previa verifica della sussistenza dei requisiti
fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell’articolo
119, comma 4, lettera b-bis» sono soppresse.
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2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 28 del decreto legislativo
18 aprile 2011, n. 59, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
b), dello stesso decreto legislativo entra in vigore alla data di pubblicazione
del presente decreto.
3. Nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, fermo restando quanto previsto dall’articolo
115, comma 2, del Codice della strada, i titolari di certificato di idoneità alla
guida del ciclomotore ovvero di patente di guida, al compimento dell’ottantesimo anno di età, rinnovano la validità dei predetti titoli abilitativi ogni
due anni.
4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare l’articolo 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in conformità alle modifiche introdotte dalla lettera a) del comma 1.
5. All’articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «in aggiunta a quelli festivi;» sono sostituite
dalle seguenti: «in aggiunta a quelli festivi, da individuarsi in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di
autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso.»;
b) la lettera c) è soppressa.
6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009, sono
dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare
per l’esame di idoneità professionale le persone che hanno assolto all’obbligo
scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado; sono dispensate dall’esame per la dimostrazione dell’idoneità professionale le
persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l’attività in
una o più imprese di trasporto italiane o comunitarie da almeno dieci anni
precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Restano fermi i corsi di formazione previsti ai sensi
dell’articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009.
7. Il centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità
e sulla sicurezza stradale di cui all’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi dell’articolo 30, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
i servizi di produzione, distribuzione e trasmissione, sul canale radiofonico e
televisivo, delle informazioni sul traffico e sulla viabilità, nonché ogni altro
servizio utile al proprio funzionamento, qualora da detto affidamento derivi
un minor onere per il bilancio dello Stato.
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8. A decorrere dall’anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di
combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo.
9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni, sono controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli
apparecchi stessi. L’attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere
esibita in occasione della revisione periodica prevista dall’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
10. All’articolo 10 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 4 sono abrogati;
b) al comma 2, dopo le parole: «Le officine» sono inserite le seguenti:
«autorizzate alla riparazione dei tachigrafi» e le parole: «di cui al comma 1»
sono soppresse.
Capo III
SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE
Sezione I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI CONTROLLI SULLE IMPRESE
Art. 12
Semplificazione procedimentale per l’esercizio di attività economiche
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle
attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese
e tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio di cui all’articolo 11,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.
160, le Regioni, le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato,
i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate possono stipulare convenzioni, su proposta dei Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni ed autonomie locali, per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio, in ambiti
delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l’esercizio delle competenze facenti esclusivamente
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capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione
pubblica.
2. Nel rispetto del principio costituzionale di libertà dell’iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i
soggetti, presenti e futuri, che ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio,
al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il
sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica, il Governo adotta uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l’attività di impresa secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di servizi telematica ed aperta a
tutti gli interessati, e anche con modalità asincrona;
b) previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed
implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli
unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere
contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento,
iniziativa ed attività sul territorio;
c) individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi della vigente
normativa in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.
3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il 31 dicembre 2012, tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui al comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
previo parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che si
intende reso in senso favorevole decorsi trenta giorni dalla richiesta.
4. Con i regolamenti di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, sono altresı̀ individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere.
5. Le Regioni, nell’esercizio della loro potestà normativa, disciplinano la
materia oggetto del presente articolo nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dall’articolo 3 del decreto-legge 13
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agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148 e dall’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tale fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o intese ai sensi dell’articolo 20-ter
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo i servizi
finanziari, come definiti dall’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59, nonché i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici per i
quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.
Art. 13
Modifiche al T.U.L.P.S.
1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 13, primo comma, le parole: «un anno, computato» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, computati»;
b) all’articolo 42, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La licenza ha validità annuale»;
c) all’articolo 51, primo comma, le parole: «durano fino al 31 dicembre
dell’anno in cui furono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validità di due anni dalla data del rilascio»;
d) all’articolo 75-bis, comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
e) all’articolo 99, primo comma, le parole: «agli otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ai trenta giorni»;
f) all’articolo 115:
1) al primo comma, le parole: «senza licenza del Questore» sono sostituite dalle seguenti: «senza darne comunicazione al Questore»;
2) al secondo e al quarto comma, la parola: «licenza» è sostituita dalla seguente: «comunicazione»;
3) il sesto comma è sostituito dal seguente: «Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del
questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte
dall’autorità.»;
g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115, terzo comma, sono abrogati.
2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159, 173 e
184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.
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Art. 14
Semplificazione dei controlli sulle imprese
1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole,
è ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, ai principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento
dell’azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare sul proprio sito
istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a
cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di
attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento
delle relative attività.
3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il
Governo è autorizzato ad adottare, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri di cui all’articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.
4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico
e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali
in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto
dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi
al rischio inerente all’attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli
interessi pubblici;
b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela
degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell’interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell’impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell’esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
d) collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire
rischi e situazioni di irregolarità;
e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative,
secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale;
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f) soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della
certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un
organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi del Regolamento
2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).
5. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma
4. A tale fine, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in
sede di Conferenza unificata.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in materia fiscale e finanziaria per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.
Sezione II
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 15
Misure di semplificazione in relazione all’astensione anticipata
dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza
1. A decorrere dal 1º aprile 2012, all’articolo 17 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La Direzione territoriale del
lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di
astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 16 o fino ai periodi di
astensione di cui all’articolo 7, comma 6, e all’articolo 12, comma 2, per uno
o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del
lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze
della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o
ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.»;
b) al comma 3, le parole: «è disposta dal servizio ispettivo del Ministero
del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «è disposta dall’azienda sanitaria
locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano,»;
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c) al comma 4, le parole: «può essere disposta dal servizio ispettivo del
Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro». Al medesimo comma la parola: «constati» è sostituita dalla seguente: «emerga»;
d) al comma 5, le parole: «dei servizi ispettivi» sono soppresse.
Art. 16
Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia
di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione
di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati
tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale
1. Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali,
gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano unitariamente all’INPS
le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse, raccordando i
flussi informativi di cui all’articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché all’articolo 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Lo scambio di dati avviene telematicamente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo modalità definite con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1, integrate con i dati relativi alle
condizioni economiche dei beneficiari, nonché con gli altri dati pertinenti
presenti negli archivi dell’INPS, alimentano il Casellario dell’assistenza, di
cui all’articolo 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui al periodo precedente, unitamente alle altre informazioni sulle prestazioni assistenziali presenti nel Casellario, sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale
e valutazione dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi e per elaborazioni
a fini statistici, di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte
sono trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale
di azione, alle regioni e province autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari,
ai fini dell’alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui al-
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
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l’articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, nonché al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla
elaborazione e programmazione integrata delle politiche socio-sanitarie e di
rendere più efficiente ed efficace la relativa spesa e la presa in carico della
persona non autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell’erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, integrate e coordinate dall’INPS con quelle raccolte dal
Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell’INPS. Le informazioni raccolte ai sensi del presente comma sono trasmesse
dall’INPS in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero della salute, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi
sociali e socio-sanitari.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della salute, sono
disciplinate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3.
5. All’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo la parola «INPS» è sostituita dalle seguenti: «ente
erogatore»;
b) il terzo periodo è soppresso;
c) al quarto periodo, le parole «discordanza tra il reddito dichiarato ai fini
fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica» sono sostituite
dalle seguenti: «discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre
componenti dell’ISEE, anche di natura patrimoniale, note all’anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica»;
d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In caso di discordanza rilevata, l’INPS comunica gli esiti delle verifiche all’ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti
dall’Agenzia delle Entrate. L’ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze
della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe
fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall’accertamento
del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l’ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i
motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza
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di osservazioni da parte dell’interessato o in caso di mancato accoglimento
delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.».
6. All’articolo 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo
le parole: «in via telematica,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei
principi di cui agli articoli 20, commi 2 e 4, e 22 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196,» e, alla medesima lettera, dopo le parole: «informazioni
personali» sono inserite le seguenti: «, anche sensibili».
7. Al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di
pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, a decorrere dal 1º maggio 2012
per i pagamenti effettuati presso le sedi dell’Istituto nazionale della previdenza sociale si utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento elettronici
bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di
cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo il comma 2 è
inserito il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono
individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente
dell’INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni
da parte dell’Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al
comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a
quello della verifica.»;
b) all’articolo 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti:
«Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da allegare ai sensi e per
gli effetti del presente comma sono inviate all’Ente mediante l’utilizzo dei sistemi di cui all’articolo 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le
medesime modalità l’Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei
confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla trasmissione
della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato
e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto quanto sopra previsto, nonché di
quanto stabilito dal citato articolo 38, l’obbligo della conservazione di documenti in originale resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere
previdenziale o assistenziale.».
9. All’articolo 10, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre
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2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, le parole: «limitatamente al giudizio di primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione del giudizio di cassazione».
10. Dall’attuazione del comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 17
Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE
1. La comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro
subordinato concluso direttamente tra le parti per l’assunzione di lavoratore
in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo
svolgimento di attività di lavoro subordinato di cui all’articolo 5-bis del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286.
2. All’articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:»2-bis. Qualora lo sportello unico per l’immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel
caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;b) il lavoratore stagionale nell’anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro
e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.»;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:»3-bis. Fermo restando il limite
di nove mesi di cui al comma 3, l’autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di
lavoro.».
3. L’autorizzazione al lavoro stagionale di cui all’articolo 38 e 38-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, può essere
concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all’articolo
24, comma 3, del testo unico, anche a più datori di lavoro, oltre al primo,
che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi
ed è rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore, a partire dal secon-
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do rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell’avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell’autorità consolare e il permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato,
nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all’articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.
4. Al comma 3 dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente:
«La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che
ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.».
Art. 18
Semplificazione in materia di assunzioni
e di collocamento obbligatorio
1. All’articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, decreto-legge 1º ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, dopo le parole: «Nel settore turistico» sono inserite le seguenti: «e dei
pubblici esercizi».
2. All’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, il secondo periodo è soppresso.
3. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «al competente servizio provinciale» sono
inserite le seguenti: «ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
in caso di unità produttive ubicate in più province»;
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «al servizio provinciale
competente» sono inserite le seguenti: «ovvero al Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «il servizio» sono inserite
le seguenti: «ovvero il Ministero».
Art. 19
Semplificazione in materia di libro unico del lavoro
1. All’articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il primo
periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini del primo periodo, la nozione di
omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e
non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di in-
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149
fedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e
2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.».
Sezione III
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI
Art. 20
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente: «Art. 6-bis (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). - 1. Dal 1º gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo
ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate
dal presente Codice è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici, istituita presso l’Autorità dall’articolo 62-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall’articolo 7 del
presente codice. 2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Autorità stabilisce con
propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l’inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per
l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti
nella Banca dati. 3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il
possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli
di cui è prevista l’inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni appaltanti mediante l’applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui
all’articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti. 4. A tal fine, i
soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi
ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione dell’Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità. Con
le medesime modalità, gli operatori economici sono tenuti altresı̀ ad integrare i dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti
pubblici. 5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti
aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste
dalla normativa vigente. 6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall’articolo 13 della
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legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l’articolo 6, comma 10, del
presente decreto.»;
b) all’articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: «spese dello sponsor» sono inserite le seguenti: «per importi superiori a quarantamila euro»;
2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresı̀ le disposizioni dell’articolo 199-bis del presente codice.»;
c) all’articolo 27, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere
preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti.»;
d) all’articolo 38, comma 1-ter, le parole: «per un periodo di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un anno»;
e) all’articolo 42, al comma 3-bis, le parole: «prevista dall’articolo 62-bis
del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 6-bis del presente Codice»;
f) all’articolo 48, comma 1, le parole: «prevista dall’articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 6-bis del presente
Codice»;
g) all’articolo 189, comma 3, nono periodo, le parole: «i certificati sono
redatti in conformità al modello di cui all’allegato XXII» sono sostituite dalle
seguenti: «i certificati sono redatti in conformità ai modelli definiti dal regolamento.»;
h) dopo l’articolo 199, è inserito il seguente:»Art. 199-bis (Disciplina delle
procedure per la selezione di sponsor). - 1. Al fine di assicurare il rispetto
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, di cui all’articolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali
integrano il programma triennale dei lavori di cui all’articolo 128 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali
intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi studi di fattibilità, anche semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato possono essere altresı̀ inseriti gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione. La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione procedente per almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione è dato avviso su almeno
due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta Ufficiale
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151
della Repubblica italiana, nonché per contratti di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 28, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. L’avviso contiene una sommaria descrizione di ciascun intervento, con l’indicazione del valore di massima e dei tempi di realizzazione, con la richiesta di offerte in aumento sull’importo del finanziamento minimo indicato. Nell’avviso
è altresı̀ specificato se si intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell’appalto dovuti dall’amministrazione,
ovvero una sponsorizzazione tecnica, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l’intervento a cura e a spese dello sponsor. Nel bando, in caso di sponsorizzazione
tecnica, sono indicati gli elementi e i criteri di valutazione delle offerte. Nel
bando e negli avvisi è stabilito il termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative
di sponsorizzazione. Le offerte pervenute sono esaminate direttamente dall’amministrazione aggiudicatrice o, in caso di interventi il cui valore stimato
al netto dell’imposta sul valore aggiunto sia superiore a un milione di euro e
nei casi di particolare complessità, mediante una commissione giudicatrice.
L’amministrazione procede a stilare la graduatoria delle offerte e può indire
una successiva fase finalizzata all’acquisizione di ulteriori offerte migliorative, stabilendo il termine ultimo per i rilanci. L’amministrazione procede,
quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto che ha
offerto il finanziamento maggiore, in caso di sponsorizzazione pura, o ha proposto l’offerta realizzativa giudicata migliore, in caso di sponsorizzazione tecnica.2. Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna
offerta appropriata, ovvero tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero
inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai
requisiti degli offerenti e delle offerte, o non siano rispondenti ai requisiti
formali della procedura, la stazione appaltante può, nei successivi sei mesi,
ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il contratto di
sponsorizzazione, ferme restando la natura e le condizioni essenziali delle
prestazioni richieste nella sollecitazione pubblica. I progetti per i quali non
sono pervenute offerte utili, ai sensi del precedente periodo, possono essere
nuovamente pubblicati nell’allegato del programma triennale dei lavori dell’anno successivo.3. Restano fermi i presupposti e i requisiti di compatibilità
stabiliti dall’articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio,
nonché i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell’articolo 38 del presente codice, nonché, per i soggetti incaricati di
tutta o di parte della realizzazione degli interventi, i requisiti di idoneità professionale, di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servi-
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152
zi, di cui agli articoli 39, 40 41 e 42, oltre ai requisiti speciali e ulteriori di
cui all’articolo 201 del presente codice.».
2. In materia di contratti di sponsorizzazione, resta fermo il disposto dell’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 73, comma 3, alinea, dopo le parole: «In aggiunta alla sanzione pecuniaria,» sono inserite le seguenti: «in caso di violazioni commesse,
secondo valutazione da parte dell’Autorità, con dolo o colpa grave,»;
b) l’articolo 84 è sostituito dal seguente:»Art. 84 (Criteri di accertamento
e di valutazione dei lavori eseguiti all’estero). - 1. Per i lavori eseguiti all’estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la
certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da
ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.2. La certificazione è rilasciata, su richiesta dell’interessato,
da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con
spese a carico del medesimo interessato, dalla quale risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all’incidenza dei subappalti per ciascuna categoria
nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con
buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni
necessarie per la completa individuazione dell’impresa subappaltatrice, del
periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione è
rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall’Autorità, sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed è soggetta, ove
necessario, a legalizzazione da parte delle autorità consolari italiane all’estero.3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini
del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all’esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall’esecutore, il certificato può essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.4. La certificazione è prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall’italiano, è
corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata
dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano all’estero, una volta conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel
casellario informatico di cui all’articolo 8, con le modalità stabilite dall’Autorità secondo i modelli semplificati sopra citati.5. Qualora l’interessato abbia
ultimato i lavori e non disponga più di propria rappresentanza nel Paese di
esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le pro-
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153
prie funzioni a causa di palesi difficoltà nel medesimo Paese, può fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri.».
4. A quanto previsto dall’articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163 del
2006, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 21
Responsabilità solidale negli appalti
1. L’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, è sostituito dal seguente:
«2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o
datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno
degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le
quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i
premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto
di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.».
Art. 22
Modifiche alla normativa per l’adozione delle delibere CIPE e norme
di salvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti
di programma con le Società di gestione aeroportuali
1. All’articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «delle opere pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «dei
progetti e dei programmi di intervento pubblico»;
b) le parole: «relativamente ai progetti di opere pubbliche» sono soppresse;
c) le parole: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro proponente, sentito il Segretario del CIPE,».
2. Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia di diritti aeroportuali, di cui al Capo II, articoli da 71 a 82, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, fa comunque salvo il completamento delle procedure in corso
volte alla stipula dei contratti di programma con le società di gestione aeroportuali, ai sensi degli articoli 11-nonies del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, e 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 1, convertito,
1
NDR: In Gazzetta Ufficiale è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 79».
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154
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Tali procedure devono
concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2012 e, comunque, la durata
dei contratti di programma stipulati secondo quanto disposto nel primo periodo è fissata nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia e dei rispettivi modelli tariffari.
3. La misura dei diritti aeroportuali stabilita nei contratti di programma
stipulati anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, può essere determinata secondo le modalità di cui al capo II del
decreto medesimo alla scadenza dei contratti stessi.
Sezione IV
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Art. 23
Autorizzazione unica in materia ambientale
per le piccole e medie imprese
1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata
ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, anche sulla
base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di
cui all’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad
emanare un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare
l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri
direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:
a) l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed
autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
b) l’autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente;
c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità
degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e
al settore di attività, nonché all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e
non dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di entrata in vigore del
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155
medesimo regolamento sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici
dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore
del medesimo regolamento.
Art. 24
Modifiche alle norme in materia ambientale
di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo le parole: «titoli abilitativi
già rilasciati alla stessa data» sono inserite le seguenti: «, anche ai fini delle
eventuali relative proroghe»;
b) all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, la parola «richiesta» è sostituita dalla seguente: «rilasciata»;
c) all’articolo 29-decies, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per gli impianti localizzati in mare, l’Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con
gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.»;
d) all’articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole da: «è rilasciata» a: «smaltimento alternativo»
sono sostituite dalle seguenti: «è rilasciata dalla regione, fatta eccezione per
gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre
1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali è rilasciata dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;
2) al comma 3, dopo la parola «autorizzazione» è inserita la seguente «regionale»;
e) all’articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al primo periodo, le
autorità competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all’allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/
PCT.»;
f) all’articolo 228, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l’ammontare del rispettivo contributo necessario per
l’adempimento, nell’anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1
e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l’ammontare del contributo. Il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede
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integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31
dicembre del rispettivo anno. È fatta salva la facoltà di procedere nell’anno
solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto
per l’anno solare in corso.»;
g) all’articolo 268, comma 1, alla lettera o) le parole: «per le piattaforme
off-shore, l’autorità competente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio;» sono soppresse, e alla lettera p) le parole da: «per le piattaforme» alle parole «gas naturale liquefatto off-shore;» sono soppresse;
h) all’articolo 281, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell’aria
e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono
adottate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
i) all’allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, dopo il punto 1.4 è inserito il seguente: «1.4-bis terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore;».
Sezione V
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 25
Misure di semplificazione per le imprese agricole
1. Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi per
l’erogazione agli aventi diritto di aiuti o contributi previsti dalla normativa
dell’Unione europea nell’ambito della Politica agricola comune, l’Agenzia per
le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l’acquisizione delle informazioni necessarie, utilizza senza oneri, secondo i protocolli standard previsti nel sistema pubblico di connettività, anche le banche dati informatiche dell’Agenzia
delle entrate, dell’INPS e delle Camere di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura. Le modalità di applicazione delle misure di semplificazione
previste dal presente comma sono definite con apposite convenzioni tra l’AGEA e le amministrazioni sopra indicate entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
2. I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale
elettronico di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
1º dicembre 1999, n. 503, e all’articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
157
2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i
rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse.
Le modalità operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico
da parte delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
3. All’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 2005,
n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231,
è aggiunto il seguente periodo: «Gli organismi pagatori, al fine della compiuta attuazione del presente comma, predispongono e mettono a disposizione
degli utenti le procedure, anche informatiche, e le circolari applicative correlate.».
Art. 26
Definizione di bosco e di arboricoltura da legno
1. All’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «la continuità del bosco» sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «non identificabili come pascoli, prati e pascoli
arborati»;
b) al comma 6, dopo le parole: «i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d’arboricoltura da legno di cui al comma
5» sono inserite le seguenti: «ivi comprese, le formazioni forestali di origine
artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell’adesione a misure agro
ambientali promosse nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale dell’Unione
europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari
e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale
o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi» e, in fine, sono aggiunte le
seguenti: «non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.».
Art. 27
Esercizio dell’attività di vendita diretta
1. All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
il primo periodo è sostituito dal seguente:
«2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a
comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e
può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.».
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158
Art. 28
Modifiche relative alla movimentazione aziendale dei rifiuti
e al deposito temporaneo
1. All’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il
comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è
considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresı̀ considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile dai propri fondi
al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui
è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.».
2. All’articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo le parole: «nel luogo in cui gli stessi sono prodotti» sono
inserite le seguenti: «o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135
del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci».
Art. 29
Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero
1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo saccarifero, ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successivamente approvati dal Comitato interministeriale istituito in base all’articolo 2, comma
1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi
autorizzativi e dell’effettiva entrata in esercizio.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Comitato interministeriale di cui al comma 1 dispone le norme idonee nel
quadro delle competenze amministrative regionali atte a garantire l’esecutività dei progetti suddetti, nomina, nei casi di particolare necessità, ai sensi
dell’articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario ad acta per
l’attuazione degli accordi definiti in sede regionale con coordinamento del
Comitato interministeriale. Al Commissario non spettano compensi e ad
eventuali rimborsi di spese si provvede nell’ambito delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti.
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Sezione VI
DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI RICERCA
Art. 30
Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale
e di ricerca industriale
1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:»3-bis. Ai fini
della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione dei progetti di ricerca, per ciascun progetto i partecipanti possono individuare tra di loro un soggetto capofila. Il ricorso a tale soluzione organizzativa è incentivato secondo
modalità e criteri fissati ai sensi dell’articolo 6, comma 2. Il soggetto capofila
assolve i seguenti compiti:a) rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei
rapporti con l’amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini dell’avvalimento e della garanzia dei requisiti;b) ai fini dell’accesso alle agevolazioni, presenta in nome proprio e per conto delle altre imprese ed enti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;c) richiede, in nome proprio e per conto delle imprese ed enti che realizzano i progetti e gli interventi, le erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi nonché delle
eventuali variazioni;d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento
del programma.3-ter. È consentita la variazione non rilevante dei progetti di
ricerca industriale, in termini soggettivi nel limite del venti per cento dei soggetti che rappresentano il raggruppamento proponente, in qualsiasi forma
giuridica organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in termini oggettivi di rappresentanza partecipativa fino al limite del venti per cento del valore
del progetto, in fase di valutazione preventiva degli stessi ai fini dell’ammissione al finanziamento, nel caso in cui altri soggetti partecipanti alla compagine dimostrino di poter surrogare il soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carattere economico-finanziario senza alterare la qualità e il valore
del progetto, garantendo il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.3-quater.
Nella fase attuativa del progetto, il comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 7 può valutare la rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rilevanti, superiori al predetto limite del venti per cento e non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o
economico-finanziarie di carattere straordinario.3-quinquies. Sulle richieste di
rimodulazione di elementi o contenuti progettuali di secondaria entità, non
rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 3-ter e 3-quater, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede direttamente, acquisito il parere
dell’esperto incaricato nei casi più complessi.3-sexies. La domanda di rimodu-
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
160
lazione del progetto, nel caso di indicazione di sostituzione nelle attività facenti capo al soggetto rinunciatario o escluso, è presentata dai partecipanti o
dal soggetto capofila entro trenta giorni dall’accertamento formale, da parte
del Ministero, della rinuncia o esclusione per motivazioni di carattere economico-finanziario.3-septies. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili i soggetti individuati come tali dai regolamenti comunitari, relativamente alle attività svolte nel quadro di programmi dell’Unione europea o di accordi internazionali.3-octies. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate
in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite in ambito nazionale.»;
b) all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), sono inserite, in fine, le
seguenti parole: «, nonché sulla base di progetti cofinanziati dall’Unione europea a seguito di bandi internazionali di ricerca industriale»;
c) all’articolo 6:
1) al comma 2, dopo le parole: «spese ammissibili,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi dell’Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto,»;
2) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del Fondo agevolazioni
ricerca è comunque destinata al finanziamento degli interventi svolti nel
quadro di programmi dell’Unione europea o di accordi internazionali.»;
d) all’articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:»4-bis. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati di cui al comma 1 e il parere di cui al comma 2 non sono richiesti per i
progetti già selezionati nel quadro di programmi dell’Unione europea o di accordi internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell’ambito del riparto del Fondo agevolazioni ricerca.4-ter. Al fine di accelerare l’iter di valutazione dei progetti di ricerca industriale presentati ai sensi del presente decreto legislativo e di snellire le procedure di controllo e di spesa, le imprese industriali, anche nelle forme associate
di cui all’articolo 4, possono, in alternativa alle procedure ordinarie e con oneri
a proprio carico, verificare e attestare il possesso dei requisiti di affidabilità
economico-finanziaria, ovvero la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte, attraverso una relazione tecnica e un’attestazione di
merito rilasciata in forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di responsabilità da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Su tali relazioni e attestazioni sono effettuate verifiche a campione.4-quater. Al fine di favorire la realizzazione di progetti e attività di ricerca, in un’ottica di merito di
progetto, in caso di insufficiente possesso dei previsti requisiti economico-fi-
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
161
nanziari da parte delle imprese proponenti, l’ammissibilità alle agevolazioni è
comunque possibile sulla base della produzione di una polizza di garanzia a
copertura dell’intero ammontare dell’agevolazione e di specifici accordi con
una o più imprese utilizzatrici finale dei risultati del progetto ovvero nelle forme dell’avvalimento concesso da altro soggetto partecipante alla compagine in
possesso dei necessari requisiti. In tal caso, la certificazione della rispondenza
deve riguardare le sole imprese indicate per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.4-quinquies. Nell’ipotesi di cui al comma 4-quater, la relazione tecnica contiene una compiuta analisi delle principali caratteristiche del
progetto, con specifici approfondimenti dedicati alle prospettive industriali
dello stesso e degli accordi stipulati tra il soggetto proponente e gli utilizzatori
finali del risultato della ricerca.4-sexies. Nelle procedure in cui la concessione
degli incentivi è anche subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il
soggetto richiedente, detto adempimento può avvenire nella fase successiva
all’ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della procedura valutativa l’amministrazione si avvale delle sole risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte da polizza di garanzia. L’esito negativo di tali verifiche successive assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca dell’agevolazione, con recupero del finanziamento concesso.4-septies. Con decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono definite modalità di attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.».
Art. 31
Misure di semplificazione in materia di ricerca di base
1. Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al fine di assicurare
la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di gestione dei progetti
di ricerca di base, le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative
ai risultati e alle attività dei progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi. Il costo delle valutazioni scientifiche ex post grava per intero
sui fondi destinati al finanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. I commi 313, 314 e 315 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono abrogati.
3. All’articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il periodo da «Restano ferme le norme» fino alla fine del comma è sostituito dal seguente: «Una percentuale del dieci per cento del Fondo per gli investimenti
nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all’articolo 1, comma
870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata a interventi in favore
di ricercatori di età inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.».
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162
Art. 32
Misure di semplificazione delle procedure istruttorie,
valutative, di spesa e di controllo nel settore della ricerca
1. Al fine di finanziare con risorse nazionali progetti a esclusiva ricaduta
nazionale valutati positivamente in sede comunitaria ma non ammessi al relativo finanziamento, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sulla base di un avviso pubblico di presentazione di specifiche domande
di finanziamento e fino alla concorrenza delle risorse stanziate per tali finalità, prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate e delle graduatorie
adottate in sede comunitaria. Nel predetto avviso pubblico può essere definita la priorità degli interventi, anche in relazione alla coerenza degli stessi
con le strategie nazionali.
2. Al fine di consentire la semplificazione delle procedure di utilizzazione
del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 872è sostituito dal seguente:»872. In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma
870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando
una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del
fondo al finanziamento degli interventi svolti nel quadro di programmi dell’Unione europea o di accordi internazionali.»;
b) il comma 873è sostituito dal seguente:»873. Il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del fondo cui al
comma 870 per la concessione delle agevolazioni per la ricerca di competenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di garantire la massima efficacia e omogeneità degli interventi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica».
3. Gli oneri delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca gravano sul Fondo medesimo o
nell’ambito delle risorse impegnate per gli stessi progetti, senza ulteriori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 33
Aspettativa per attribuzione di grant comunitari o internazionali
e semplificazioni per la ricerca
1. Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti
pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all’attribuzione di grant
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163
comunitari o internazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso l’ente
di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, per il
periodo massimo di durata del grant. Lo svolgimento dell’attività di ricerca
inerente il grant e la relativa retribuzione vengono regolati dall’ente mediante un contratto di lavoro a tempo determinato. La retribuzione massima
spettante al ricercatore rimane a carico del grant comunitario o internazionale e non può eccedere quella prevista per il livello apicale, appartenente
alla fascia di ricercatore più elevata del profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca.
2. Al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti
pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all’attribuzione di grant
comunitari o internazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso soggetti e organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali si applica l’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Sezione VII
ALTRE DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE
Art. 34
Riconoscimento dell’abilitazione delle imprese esercenti attività
di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti
negli edifici
1. L’abilitazione delle imprese di cui all’articolo 3, del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, concerne, alle condizioni
ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione
d’uso.
Art. 35
Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento
e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari
1. L’articolo 2397, terzo comma, del codice civile è sostituito dal seguente:
«Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per
la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis,
le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto
tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’assemblea provvede alla
nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del
bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.».
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2. All’articolo 2477 del codice civile:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo
membro effettivo.»;
b) al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole: «del sindaco» sono
sostituite dalle seguenti: «dell’organo di controllo o del revisore»;
c) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Nel caso di nomina di un
organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.».
3. Salvo quanto stabilito dall’articolo 195 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimità, la disposizione dell’articolo 194 del medesimo regio decreto si interpreta
nel senso che il rispetto del termine ivi previsto è richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da
quelle ricoperte, dei magistrati ordinari.
4. L’articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal
seguente:
«Art. 195 - (Disposizioni speciali). Le disposizioni degli articoli 192 e 194
non si applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale
aggiunto presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di
cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai
procuratori generali di corte di appello.».
Art. 36
Privilegio dei crediti dell’impresa artigiana
1. All’articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) i crediti dell’impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;».
Art. 37
Comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata
al registro delle imprese
1. Le imprese costituite in forma societaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di
posta elettronica certificata al registro delle imprese, provvedono a tale comunicazione ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novem-
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165
bre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, entro il 30 giugno 2012.
Art. 38
Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali
1. All’articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
dopo le parole: «La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1»
sono inserite le seguenti: «e di cui al comma 2-bis» e il secondo periodo è
sostituito dal seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della salute, sentita l’AIFA, possono essere
stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe
al disposto di cui al primo periodo.».
2. All’articolo 101, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il
comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una
delle classi di seguito specificate:
I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;
II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;
b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:
I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;
II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;
III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;
IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;
c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successi-
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
166
vamente all’entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all’ingrosso o
di deposito di gas medicinali.
2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla
data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal comma 2-bis).».
Art. 39
Soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l’esercizio
dell’attività di autoriparazione
1. All’articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la lettera
c) è soppressa.
Art. 40
Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva
per le imprese di panificazione di natura produttiva
1. Il secondo periodo dell’articolo 11, comma 13, della legge 3 agosto
1999, n. 265, è soppresso.
Art. 41
Semplificazione in materia di somministrazione temporanea
di alimenti e bevande
1. L’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o
eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio
attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell’articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Art. 42
Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario
per gli interventi conservativi sui beni culturali
1. All’articolo 31 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il
comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. L’ammissione dell’intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all’ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.».
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Art. 43
Semplificazioni in materia di verifica dell’interesse culturale
nell’ambito delle procedure di dismissione
del patrimonio immobiliare pubblico
1. Al fine di accelerare i processi di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di cui all’articolo 6 della legge 12 novembre
2011, n. 183, all’articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, all’articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 307, comma 10, e
314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto delle esigenze
di tutela del patrimonio culturale, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definite modalità tecniche
operative, anche informatiche, idonee ad accelerare le procedure di verifica
dell’interesse culturale di cui all’articolo 12, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
2. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente articolo con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 44
Semplificazioni in materia di interventi di lieve entità
1. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all’articolo 146, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, al fine di rideterminare e ampliare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni
procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. All’articolo 181, comma 1-ter, primo periodo, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «la disposizione di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e al comma 1-bis, lettera a)».
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168
Art. 45
Semplificazioni in materia di dati personali
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 21 dopo il comma 1 è inserito il seguente:»1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresı̀ consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell’interno o con i suoi uffici
periferici di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni
eseguibili.»;
b) all’articolo 27, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si
applica quanto previsto dall’articolo 21, comma 1-bis.»;
c) all’articolo 34 è soppressa la lettera g) del comma 1 ed è abrogato il
comma 1-bis;
d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui
all’allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.
Art. 46
Disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati
dal Ministero della difesa e di Consiglio nazionale
dei consumatori e degli utenti
1. Con uno o più regolamenti da emanare, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro della difesa di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, si può procedere alla trasformazione in soggetti di diritto privato secondo quanto previsto dell’articolo 2, comma 634, lettere b) ed f), della legge 24 dicembre
2007, n. 244, degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Anche al fine di assicurare il necessario coordinamento delle associazioni dei consumatori ed utenti in merito all’attuazione delle disposizioni di
semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 136, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti,
di cui al medesimo articolo, non si applicano le vigenti norme in materia di
soppressione degli organi collegiali e di riduzione dei relativi componenti,
fatti salvi i risparmi di spesa già conseguiti ed il carattere gratuito dei relativi incarichi.
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
169
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO
Capo I
NORME IN MATERIA DI AGENDA DIGITALE E SVILUPPO
DEI SETTORI DELLA INNOVAZIONE, RICERCA E ISTRUZIONE,
TURISMO E INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
Sezione I
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Art. 47
Agenda digitale italiana
1. Nel quadro delle indicazioni dell’agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26
agosto 2010, il Governo persegue l’obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso
azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l’offerta di connettività a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all’utilizzo di servizi digitali e a promuovere la
crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e
servizi innovativi.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per
la coesione territoriale, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una cabina di regia per l’attuazione dell’agenda digitale italiana, coordinando gli interventi pubblici volti alle
medesime finalità da parte di regioni, province autonome ed enti locali.
Sezione II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ
Art. 48
Dematerializzazione di procedure in materia di università
1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione alle università sono effettuate
esclusivamente per via telematica. Il Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca cura la costituzione e l’aggiornamento di un portale unico, al-
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170
meno in italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato
utile per l’effettuazione della scelta da parte degli studenti.
2. A decorrere dall’anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari avviene esclusivamente con modalità informatiche senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università adeguano conseguentemente i propri regolamenti.».
2. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 49
Misure di semplificazione e funzionamento in materia di università
1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2:
1) al comma 1, lettera m), secondo periodo, tra la parola: «durata» e la
parola: «quadriennale» è inserita la seguente: «massima»;
2) al comma 1, lettera p), le parole: «uno effettivo e uno supplente scelti
dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso» sono sostituite
dalle seguenti: «uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca»;
3) al comma 9: al primo periodo, tra le parole: «organi collegiali» e: «delle
università» sono inserite le seguenti: «e quelli monocratici elettivi»;
b) all’articolo 6:
1) al comma 4 le parole: «, nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa» sono soppresse;
2) al comma 12 il quinto periodo è soppresso;
c) all’articolo 7:
1) al comma 3 il secondo periodo è soppresso;
2) al comma 5 le parole: «corsi di laurea» sono soppresse;
d) all’articolo 10, comma 5, le parole: «trasmissione degli atti al consiglio
di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «avvio del procedimento
stesso»;
e) all’articolo 12, comma 3, le parole da: «individuate» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «che sono già inserite tra le università
non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei
requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 5, comma 3,
lettere a) e b)»;
f) all’articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «agli articoli» è
inserita la seguente: «16,»;
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171
g) all’articolo 16, comma 4, le parole: «dall’articolo 18» sono sostituite
dalle seguenti: «dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6»;
h) all’articolo 18:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «procedimento di chiamata» sono inserite le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale,»;
2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per il settore concorsuale» sono inserite le seguenti: «ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macrosettore» e sono soppresse le seguenti parole: «alla data
di entrata in vigore della presente legge»;
3) al comma 3 le parole da: «di durata» e fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore al costo quindicennale
per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a)»;
4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: «a tempo indeterminato» e dopo la parola: «università» sono aggiunte le seguenti: «e a soggetti
esterni»;
5) al comma 5, lettera f), le parole: «da tali amministrazioni, enti o imprese, purché» sono soppresse;
i) all’articolo 21:
1) al comma 2 le parole: «valutazione dei risultati» sono sostituite dalle
seguenti: «selezione e valutazione dei progetti di ricerca»;
2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purché nell’elenco predetto sia comunque possibile ottemperare a quanto previsto dal
comma 1, secondo periodo. In caso contrario si procede a costituire un nuovo elenco con le modalità di cui al comma 1. L’elenco ha validità biennale e
scaduto tale termine è ricostituito con le modalità di cui al comma 1.»;
3) al comma 5 le parole: «tre componenti che durano in carica tre anni»
sono sostituite dalle seguenti: «due componenti che durano in carica quattro
anni»;
l) all’articolo 23, comma 1:
1) al primo periodo, dopo la parola: «oneroso» sono inserite le seguenti:
«di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il decreto di cui al comma 2», dopo le parole: «attività di insegnamento» sono inserite le seguenti:
«di alta qualificazione» e le parole da «che siano dipendenti» fino alla fine
del periodo sono soppresse;
2) il terzo periodo è soppresso;
m) all’articolo 24:
1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «pubblicità dei bandi» sono inserite le seguenti: «sulla Gazzetta Ufficiale,»;
2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:»9-bis. Per tutto il periodo di
durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministra-
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172
zioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali,
in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione
sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.»;
n) all’articolo 29:
1) al comma 9, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n.
230»;
2) al comma 11, lettera c), dopo la parola «commi» è inserita la seguente:
«7,».
2. All’articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, le parole da: «al medesimo» fino a: «decennio e» sono soppresse.
3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sezione III
DISPOSIZIONI PER L’ISTRUZIONE
Art. 50
Attuazione dell’autonomia
1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l’autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l’autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità
e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi e degli obiettivi
di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalità:
a) potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l’eventuale ridefinizione nel rispetto della vigente normativa contabile
degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;
b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell’autonomia, funzionale all’ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa,
tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di
integrazione e sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;
c) costituzione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di reti territoriali tra istitu-
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173
zioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c)
nonché per l’integrazione degli alunni diversamente abili, la prevenzione dell’abbandono e il contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo, specie per
le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;
e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti
dall’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di
stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze
che ne determinano la rimodulazione annuale.
2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel
rispetto dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo
anche per gli anni 2012 e successivi l’accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti ATA.
3. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 51
Potenziamento del sistema nazionale di valutazione
1. Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell’università, della ricerca e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, l’INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre
2009, n. 213, e all’articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all’articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine,
in via sperimentale, l’Invalsi si avvale dell’Agenzia per la diffusione di tecnologie per l’innovazione. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto,
alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo
1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
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174
Art. 52
Misure di semplificazione e promozione dell’istruzione
tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS
1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi:
a) realizzare un’offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli
istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;
b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all’articolo
13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, anche per il
rientro in formazione dei giovani.
2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definite linee guida per:
a) realizzare un’offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l’integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica;
b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti
dagli statuti delle fondazioni ITS.
3. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente articolo con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 53
Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione
dei consumi e miglioramento dell’efficienza degli usi finali di energia
1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l’ammodernamento e
la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da
conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento,
il CIPE, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Mini-
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
175
stro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un
Piano nazionale di edilizia scolastica. La proposta di Piano è trasmessa alla
Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano è approvato entro i successivi 60 giorni.
2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di interventi
di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai
fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento
di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un’ottica di razionalizzazione e
contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri
di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il
coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche attraverso i seguenti interventi:
a) la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree
ed edifici non più utilizzati, che possano essere destinati alla realizzazione
degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’Agenzia del demanio,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali;
b) la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, articolati anche in un
sistema integrato nazionale e locale, per l’acquisizione e la realizzazione di
immobili per l’edilizia scolastica;
c) la messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso
scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti
pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole;
d) le modalità di compartecipazione facoltativa degli enti locali.
3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare promuovono, congiuntamente la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto dei medesimi Ministri, al fine di concentrare
gli interventi sulle esigenze dei singoli contesti territoriali e sviluppare utili
sinergie, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici
e privati.
4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre disciplinate le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del Piano,
in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
176
conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione
delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti.
5. Nelle more della definizione e approvazione del Piano, al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili
di edilizia scolastica coerenti con gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2:
a) il CIPE, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, approva un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti
e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi diretti
al risparmio energetico e all’eliminazione delle locazioni a carattere oneroso,
nell’ambito delle risorse assegnate al Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca dall’articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n.
183, pari a cento milioni di euro per l’anno 2012;
b) le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, si applicano anche nel triennio 2012/2014, con estensione dell’ambito di applicazione alle scuole primarie e dell’infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.
6. Al fine di semplificare le procedure relative alle operazioni di cui al
presente articolo, il vincolo di destinazione a uso scolastico è acquisito automaticamente per i nuovi edifici con il collaudo dell’opera e cessa per gli edifici scolastici oggetto di permuta con l’effettivo trasferimento delle attività
scolastiche presso la nuova sede.
7. Al fine di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e
alle più moderne concezioni di realizzazione e impiego degli edifici scolastici,
perseguendo altresı̀, ove possibile, soluzioni protese al contenimento dei costi, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, anche
con riferimento alle tecnologie in materia di efficienza e risparmio energetico e produzione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a
garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale.
8. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. Gli enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, le università e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
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177
della ricerca, adottano entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia e alla migliore efficienza
degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso, in deroga all’articolo
12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ai contratti di servizio energia di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida predisposte dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto
con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Sezione IV
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ
Art. 54
Tecnologi a tempo determinato
1. Al fine di potenziare le attività di ricerca degli atenei anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall’Unione europea e degli altri enti
e organismi pubblici e privati, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l’articolo 24 è inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Tecnologi a tempo determinato). - 1. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto
tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea ed eventualmente di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento
delle attività predette.
2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante procedure pubbliche di
selezione disciplinate dalle università, fermi restando l’obbligo di pubblicità
dei bandi, in italiano e in inglese, sul sito dell’ateneo e su quelli del Ministero e dell’Unione Europea. Il bando deve contenere informazioni dettagliate
sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di
valutazione delle candidature.
3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono prorogabili per una
sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva degli
stessi non può in ogni caso essere superiore a cinque anni con la medesima
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178
università. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, e successive modificazioni.
4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al
comma 1, in relazione ai titoli di studio e all’eventuale qualificazione professionale richiesta, è stabilito dalle università ed è determinato, in base ai requisiti richiesti, tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al
trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D posizione
economica 3 ed EP posizione economica 3 dei ruoli del personale tecnicoamministrativo delle università. L’onere del trattamento economico è posto a
carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca.
5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine
all’accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico-amministrativo delle
università.».
Art. 55
Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria
1. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di
ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale strutturato degli enti di ricerca stessi.
Sezione V
DISPOSIZIONI PER IL TURISMO
Art. 56
Disposizioni per il settore turistico e per l’EXPO
1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 22, comma 2, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante
accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati
attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le
persone con disabilità senza oneri per la finanza pubblica»;
b) all’articolo 27, comma 1, la lettera c) è soppressa.
2. I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, individuati dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati
e confiscati alla criminalità organizzata, che hanno caratteristiche tali da
consentirne un uso agevole per scopi turistici possono essere dati in concessione, a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
179
concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell’interno, sono definite
le modalità di costituzione delle cooperative, i criteri, i tempi e le forme per
la presentazione delle domande. Per l’avvio e per la ristrutturazione a scopi
turistici dell’immobile possono essere promossi dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport accordi e convenzioni con banche ed istituti di
credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose senza oneri per la finanza
pubblica.
3. All’articolo 54, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «al 4»
sono sostituite dalle seguenti: «all’11».
Sezione VI
DISPOSIZIONI PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
E LA METANIZZAZIONE
Art. 57
Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione
del Mezzogiorno e in tema di bunkeraggio
1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a migliorare l’efficienza e la competitività nel settore petrolifero, sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti strategici ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettera
i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:
a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall’articolo 52 del Codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
c) i depositi di carburante per aviazione siti all’interno del sedime aeroportuale;
d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L.,
di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a
tonnellate 200;
f) gli oleodotti di cui all’articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della
legge 23 agosto 2004, n. 239.
2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all’articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n.
239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
180
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con le Regioni interessate.
3. L’autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei
principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale è coordinato con i tempi sopra
indicati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta,
pareri o assensi eventualmente previsti per le modifiche di cui all’articolo 1,
comma 58, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate entro il termine di centottanta giorni.
5. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è
inserito il seguente:
«4-bis. Le concessioni per l’impianto e l’esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all’articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l’approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della
legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.».
6. La disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Al fine di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorarne la competitività
economica sui mercati internazionali, la semplificazione degli adempimenti,
anche di natura ambientale, di cui ai commi 3 e 4, nonché assicurare la coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero
dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove accordi di programma con le amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per la realizzazione delle modifiche degli stabilimenti esistenti e per gli
interventi di bonifica e ripristino nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitività dell’attività produttiva degli impianti industriali e
degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali strategici per
l’approvvigionamento energetico del Paese.
8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio
di oli minerali in depositi di oli minerali, le autorizzazioni ambientali già in essere in capo ai suddetti stabilimenti, in quanto necessarie per l’attività autorizzata residuale, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza.
9. Nel caso di attività di reindustrializzazione dei siti di interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa già in atto possono continuare a essere
eserciti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previa
autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la
non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi
dell’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
181
10. La durata delle nuove concessioni per le attività di bunkeraggio a
mezzo bettoline, di cui all’articolo 66 del Codice della navigazione e all’articolo 60 del relativo Regolamento di esecuzione è fissata in almeno dieci anni.
11. È abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1997, recante «Disposizioni
in materia di sostituzione del tracciante acetofenone nella benzina super
senza piombo con colorante verde».
12. Per gli interventi di metanizzazione di cui all’articolo 23, comma 4, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 2006, n. 51, i quali siano ancora in corso di esecuzione e
non collaudati decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in esercizio dell’impianto.
13. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di accisa.
14. Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è
consentito:
a) la detenzione promiscua di più parti del medesimo prodotto destinato
per distinte operazioni di rifornimento;
b) l’utilizzo della bolletta doganale mensile che riepiloga le operazioni di
bunkeraggio;
c) di effettuare le operazioni di rifornimento nell’arco delle ventiquattro
ore con controllo a posteriori su base documentale.
15. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori
oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
Art. 58
Modifiche al decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93
1. Al decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 45, comma 6, dopo le parole: «comma 3 del presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, i casi in cui, con l’accordo dell’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono
essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.»;
b) all’articolo 45, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Nei casi
di particolare urgenza l’Autorità per l’energia elettrica e il gas può, d’ufficio,
deliberare, con atto motivato, l’adozione di misure cautelari, anche prima
dell’avvio del procedimento sanzionatorio.».
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
182
Capo II
DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE E I CITTADINI MENO ABBIENTI
Art. 59
Disposizioni in materia di credito d’imposta
1. All’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L’assunzione
deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto»;
b) al comma 2 le parole: «nei dodici mesi successivi alla data di entrata
in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
c) al comma 3 le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di
assunzione.»;
d) al comma 6 le parole: «entro tre anni dalla data di assunzione» sono
sostituite dalle seguenti: «entro due anni dalla data di assunzione»;
e) al comma 7, lettera a), le parole: «alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dal seguente testo «alla data di assunzione»;
f) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. All’attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate
ai sensi del comma 9; con provvedimento dell’Agenzia delle entrate sono
dettati termini e modalità di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa.»;
g) al comma 9, al primo periodo le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8» e sono soppressi gli ultimi tre periodi.
2. Le modifiche introdotte con il comma 1 hanno effetto dal 14 maggio
2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
3. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 60
Sperimentazione finalizzata alla proroga
del programma «carta acquisti»
1. Al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall’articolo
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
183
81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in
condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta, è avviata una
sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti:
a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini comunitari ovvero ai cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
b) l’ammontare della disponibilità sulle singole carte acquisto, in funzione
del nucleo familiare;
c) le modalità con cui i comuni adottano la carta acquisti come strumento
all’interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge
8 novembre 2000, n. 328;
d) le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico, volto
al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio alla partecipazione al progetto;
e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non può superare i
dodici mesi;
f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio è attivata la
sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti individuati come gruppo
di controllo ai fini della valutazione della sperimentazione stessa.
3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede, nel limite
massimo di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene corrispondentemente ridotto.
4. I commi 46, 47 e 48 dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono abrogati.
TITOLO III
DISCIPLINA TRANSITORIA, ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 61
Norme transitorie e disposizioni in materia di atti amministrativi
sottoposti a intesa
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali approva, con proprio decreto
da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
184
decreto, norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni contenute nell’articolo 199-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché
di quelle contenute nell’articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modificazioni, anche in funzione di coordinamento rispetto a fattispecie analoghe o collegate di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi conservativi su beni culturali, in
particolare mediante l’affissione di messaggi promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e la vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell’articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, come modificato dall’articolo
20 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
medesimo articolo 189, comma 3, nono periodo, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, fatta salva la possibilità di definire, con provvedimento
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, modelli per la
predisposizione dei certificati di esecuzione lavori del contraente generale. A
decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo, è abrogato l’allegato
XXII al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in caso di
mancato raggiungimento dell’intesa richiesta con una o più Regioni per l’adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei Ministri, ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell’ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all’Erario
può, nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l’atto medesimo, anche senza l’assenso delle Regioni interessate, nei
sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da
parte dell’organo competente. Qualora nel medesimo termine è comunque
raggiunta l’intesa, il Consiglio dei Ministri delibera l’atto motivando con
esclusivo riguardo alla permanenza dell’interesse pubblico.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle intese previste
dalle leggi costituzionali, alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 62
Abrogazioni
1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono o restano abrogate
le disposizioni elencate nell’allegata Tabella A.
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
185
Art. 63
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella A
Tipo
atto
Numero
1.
R.D.
126
03/01/1926 APPROVAZIONE DEL REGOLAMEN- articolo 4
TO ORGANICO PER LA REGIA
GUARDIA DI FINANZA
2.
L.
833
03/08/1961 STATO GIURIDICO DEI VICEBRIGA- commi 1, 2 e 3
DIERI E DEI MILITARI DI TRUPPA dell’articolo 7
DELLA GUARDIA DI FINANZA.
3.
L.
17
28/01/1970 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA intero testo
L. 2 AGOSTO 1967, N. 799, SULL’ESERCIZIO DELLA CACCIA.
4.
L.
308
15/05/1970 MODIFICA DELL’ARTICOLO 5 DEL intero testo
TESTO UNICO 15 OTTOBRE 1925,
N. 2578, SULL’ASSUNZIONE DIRETTA
DEI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DEI
COMUNI E DELLE PROVINCE.
5.
L.
77
03/02/1971 ESTENSIONE
DELL’APPLICAZIONE intero testo
DELLE NORME PREVISTE DALLA L.
28 MARZO 1968, N. 359, CONCERNENTE L’IMMISSIONE NEI RUOLI DEGLI ISTITUTI STATALI DI ISTRUZIONE ARTISTICA DEGLI INSEGNANTI
NON DI RUOLO IN POSSESSO DI
PARTICOLARI REQUISITI.
6.
L.
1051
01/12/1971 MODIFICA DELL’ART. 123 DEL TE- intero testo
STO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO
CON REGIO DECRETO 18 GIUGNO
1931, N. 773, RELATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLO SCI.
7.
L.
46
01/03/1975 TUTELA DELLA DENOMINAZIONE intero testo
DEI VINI «RECIOTO» E «AMARONE».
8.
L.
241
07/08/1990 NUOVE NORME IN MATERIA DI comma 1-ter delPROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO l’articolo 21-quinE DI DIRITTO DI ACCESSO AI DO- quies
CUMENTI.
Data
Titolo
Disposizioni
abrogate
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
186
Tipo
atto
Numero
L.
239
30/07/1991 MODIFICA DELL’ART. 39 DEL TESTO intero testo
UNICO APPROVATO CON REGIO
DECRETO 5 FEBBRAIO 1928, N. 577,
CONCERNENTE I REQUISITI PER
L’INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE
MATERNE.
10. L.
383
27/11/1991 MODIFICHE ALLE SANZIONI DISCI- intero testo
PLINARI RELATIVE AL PERSONALE DI
CUI AL D.P.R. 31 MAGGIO 1974, N.
417.
11. L.
33
23/01/1992 MODIFICAZIONI ALLA L. 6 FEB- intero testo
BRAIO 1948, N. 29, SULLA ELEZIONE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.
12. L.
71
05/02/1992 DISCIPLINA DEL FERMO TEMPORA- intero testo
NEO OBBLIGATORIO DELLE UNITÀ
DI PESCA.
13. L.
473
22/11/1993 NUOVE NORME CONTRO IL MAL- intero testo
TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI.
14. L.
442
21/12/2001 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MA- intero testo
TERIA DI IMPIEGATI A CONTRATTO
IN SERVIZIO PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, GLI UFFICI
CONSOLARI E GLI ISTITUTI ITALIANI
DI CULTURA ALL’ESTERO.
9.
15. D.P.R. 254
Data
Titolo
Disposizioni
abrogate
04/09/2002 REGOLAMENTO CONCERNENTE LE Art. 26, commi 4
GESTIONI DEI CONSEGNATARI E e 6; art. 27, comDEI CASSIERI DELLE AMMINISTRA- ma 2.
ZIONI DELLO STATO.
MLPS - Circolare 16 febbraio 2012, n. 2
D.L. n. 5/2012 (c.d. Decreto semplificazioni) - Novità in materia
di lavoro e legislazione sociale - Primi chiarimenti interpretativi
per il personale ispettivo
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 è stato pubblicato il D.L. n.
5/2012 (c.d. Decreto semplificazioni) che ha introdotto importanti novità in
materia di lavoro e legislazione sociale, su alcune delle quali, nelle more della conversione in legge, occorre fornire dei primi chiarimenti interpretativi ai
fini di un corretto svolgimento dell’attività di vigilanza.
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
187
Provvedimenti in materia di astensione anticipata lavoratrici madri
(art. 15)
L’art. 15 del D.L. introduce anzitutto importanti novità in materia di interdizione dal lavoro per le lavoratrici madri, intervenendo sulle competenze accertative provvedimentali delle Direzioni territoriali del lavoro.
Vanno in particolare segnalate le modifiche al comma 3 dell’art. 17 del
D.Lgs. n. 151/2001, secondo le quali alla ASL è devoluta, in via esclusiva,
tutta la procedura di interdizione anticipata dal lavoro per «gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose», compresa l’adozione del
provvedimento finale di astensione sino ad oggi di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro.
Rimane invece attribuita alla competenza delle Direzioni del lavoro l’istruttoria e l’emanazione del provvedimento di interdizione legata a condizioni pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e all’impossibilità di spostamento ad altre mansioni.
Al fine di consentire ai competenti servizi delle ASL di organizzare l’attività
procedimentale di rilascio dei provvedimenti di astensione per le gravi complicanze della gravidanza, le modifiche in questione trovano applicazione a
far data dal 1º aprile 2012.
Ne consegue che le Direzioni territoriali del lavoro potranno emanare tali
provvedimenti entro e non oltre il 31 marzo p.v.; gli Uffici dovranno quindi
istruire le richieste di astensione esclusivamente definibili entro tale data, rimandando alla competenza delle ASL l’istruttoria delle domande destinate
ad essere definite con provvedimenti da emanarsi dal 1º aprile.
Modifiche in materia di comunicazioni obbligatorie e di assunzioni
dei soggetti disabili (art. 18)
L’art. 18 del D.L. interviene a chiarire il problema interpretativo che si era
venuto a creare in ordire agli obblighi di comunicazioni ai Servizi competenti
del c.d. personale extra nei settori del turismo e dei pubblici esercizi a seguito della introduzione, da parte dell’art. 4 della L. n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro), di una disciplina specifica del settore turistico in parte sovrapponibile con quanto già previsto dall’art. 10, comma 3 del D.Lgs. n. 368/
2001.
Più in particolare il Legislatore del D.L. n. 5/2012 ha abrogato quella parte
del predetto art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 368/2001 nella quale si prevedeva la possibilità di comunicare ai Servizi competenti i c.d. lavoratori extra
del settore turistico e pubblici esercizi entro 5 giorni dall’assunzione.
In forza di tale abrogazione - nonché di una integrazione dell’art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996 - anche i lavoratori extra sono soggetti agli obblighi comunicazionali generalmente previsti per i settori del turismo e dei
pubblici esercizi, rispetto ai quali è data la possibilità di effettuare una co-
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
188
municazione - pur sempre preventiva - dei soli dati essenziali del lavoratore
e del datore di lavoro, da completare entro i successivi tre giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro.
Si ricorda che la comunicazione sintetica in questione, per tali settori, prescinde dall’esistenza di ragioni di «urgenza connessa ad esigenze produttive»
e va integrata entro tre (e non cinque) giorni dall’instaurazione del rapporto
di lavoro, pena l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 (diffidabile) di cui all’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/
2003.
In materia di collocamento obbligatorio l’art. 18 del Decreto introduce inoltre alcune modifiche all’art. 4 del D.P.R. n. 333/2000 volte a consentire che,
in relazione alla sospensione degli obblighi occupazionali per le imprese interessate da interventi di integrazione salariale (artt. 1 e 3, L. n. 223/1991 e
art. 1, D.L. n. 726/1984), le relative comunicazioni siano effettuate direttamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (in particolare alla Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro, ex D.G. del mercato del lavoro) in tutti i casi in cui il datore di lavoro abbia unità produttive
ubicate in più province.
Semplificazioni in materia di Libro Unico del Lavoro (art. 19)
Dopo le novità in materia di Libro Unico del Lavoro introdotte dall’art. 40,
comma 4, del D.L. n. 201/2011 (conv. da L. n. 214/2011, c.d. Decreto Monti),
che ha spostato alla fine del mese successivo a quello di riferimento il termine di compilazione del documento, il Decreto semplificazioni ha «normativizzato» alcune indicazioni interpretative già fornite da questa Direzione generale sulla applicazione del relativo regime sanzionatorio.
Più in particolare l’art. 19, comma 1 del D.L. n. 5/2012 ha previsto - in modo
del tutto analogo a quanto già chiarito dal vademecum del 5 dicembre 2008
(sez. c, risposta n. 5) e dalla risposta alla nota 13 dicembre 2011, n. 37/
0007718 - che:
– la nozione di omessa registrazione «si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione»;
– la nozione di infedele registrazione «si riferisce alle scritturazioni dei dati
(...) diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate».
Tali precisazioni, in quanto già contenute in atti di indirizzo interpretativo di
questo Ministero, non vanno pertanto ad incidere significativamente sulle
modalità applicative delle sanzioni in materia di LUL che rimangono sostanzialmente inalterate. Si ricorda peraltro che tutte le violazioni in materia
LUL (ad eccezione di quella per omessa conservazione, cfr. Circ. 30 agosto
2011, n. 23/2011) sono oggetto di diffida obbligatoria, ivi compresa la violazione concernente l’infedeltà delle registrazioni.
Diritto & Pratica del Lavoro ORO n. 1/2012
189
Quanto alla punibilità per le omesse registrazioni, andrà pertanto applicata
una sola sanzione per ciascun mese di riferimento ed in base al numero dei
lavoratori interessati (da euro 150 a euro 1.500 fino a dieci lavoratori, da euro 500 a euro 3.000 oltre dieci lavoratori), a prescindere dal numero delle
omissioni contenute nel LUL (quindi, se le omissioni riguardano quattro lavoratori per tre mensilità la sanzione, a seguito di diffida ottemperata, sarà
pari ad euro 150 6 3 mesi).
Quanto alla punibilità per le infedeli registrazioni occorrerà verificare che i
dati riportati sul Libro siano quantitativamente o qualitativamente diversi da
quella che è stata l’effettiva prestazione lavorativa resa o l’effettiva retribuzione/compenso elargito. In via esemplificativa, la sanzione prevista dall’art.
39, comma 7, del D.L. n. 112/2008 sarà pertanto applicabile nelle ipotesi dei
c.d. «fuori busta» o di una indicazione delle ore di lavoro quantitativamente
diversa da quelle effettivamente prestate. Viceversa, non sarà applicabile la
sanzione quando le somme erogate al lavoratore o all’orario di lavoro osservato dallo stesso siano effettivamente quelli indicati sul LUL, pur in violazione di specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo (ad es. retribuzione virtuale e limiti quantitativi dei lavoratori part-time in edilizia), ferme
restando eventuali diverse ipotesi sanzionatorie o azioni di recupero contributivo da parte dell’Istituto.
Responsabilità solidale negli appalti (art. 21)
Significativa è anche la modifica, da parte dell’art. 21 del D.L. semplificazioni, in materia di responsabilità solidale negli appalti.
Fermo restando quanto già previsto dall’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/
2006 (conv. da L. n. 248/2006) in ordine alla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e i «contributi previdenziali e (...) assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore», il Legislatore ha ora chiarito l’ambito della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore prevista dall’art. 29 del
D.Lgs. n. 276/2003.
In particolare dalla nuova formulazione normativa si evince che la solidarietà, quanto al profilo retributivo, comprende «le quote di trattamento di fine
rapporto (...) in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto»,
con ciò eliminando ogni ipotesi interpretativa volta ad addebitare al responsabile in solido l’intero ammontare del TFR dovuto al lavoratore dell’appaltatore/subappaltatore che, durante il periodo di svolgimento dell’appalto, abbia
maturato il diritto al trattamento.
Una ulteriore precisazione esclude invece espressamente dall’ambito della
responsabilità solidale «qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde
solo il responsabile dell’inadempimento», con ciò introducendo una vera e
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propria novità rispetto a quanto ritenuto in via interpretativa da questo Ministero con risposta alla nota 2 aprile 2010, n. 25/I/0006201, che riteneva
sussistere la solidarietà per tali sanzioni aventi natura risarcitoria.
MLPS - Nota 16 febbraio 2012, n. 2369
Comunicazioni obbligatorie nel settore del turismo e dei pubblici
esercizi. Note operative per l’invio dei modelli unificati
Con la presente nota si forniscono indirizzi operativi per l’adempimento degli
obblighi in materia di comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro per il
«settore turistico e dei pubblici esercizi», alla luce delle novità introdotte
dal provvedimento indicato in oggetto, cosı̀ come chiarito dalla Circ. 16 febbraio 2012, n. 2/2012 della Direzione generale per l’attività ispettiva.
Secondo tali disposizioni «... Nel settore turistico e dei pubblici esercizi il
datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti
al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e
l’identificazione del prestatore di lavoro».
Le aziende interessate sono quelle che, indipendentemente dall’applicazione
del C.C.N.L. di riferimento, sono iscritte alla Camera di Commercio con il
settore ATECO 2007 indicato nella tabella che segue:
I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
55 ALLOGGIO
55.10.00 Alberghi
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE*
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
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56.21.00 Catering per eventi, banqueting
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE*
79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 Attività dei tour operator
79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica
non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO*
90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO*
90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02 Attività nel campo della regia
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti
90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d’arte
90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
93 ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO*
93.11.20 Gestione di piscine
93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca
93.12.00 Attività di club sportivi
93.13.00 Gestione di palestre
93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.91 Ricarica di bombole per attività subacquee
93.19.92 Attività delle guide alpine
93.19.99 Altre attività sportive nca
93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
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93.29.30 Sale giochi e biliardi
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca.
La disciplina introdotta dal citato articolo 4, comma 2 salvaguarda comunque
la ratio del sistema introdotto dalla Legge Finanziaria del 2007, volta a prevenire il ricorso alle assunzioni irregolari, prevedendo che la comunicazione
completa, da effettuare mediante l’invio del modello «UNILav» entro il terzo
giorno successivo l’instaurazione del rapporto di lavoro, sia preceduta da
una «comunicazione preventiva in cui risultino in maniera inequivocabile la
tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro».
In termini operativi, la norma riconosce alle aziende in argomento la possibilità di effettuare una comunicazione semplificata, prima dell’inizio della prestazione lavorativa.
Nelle more dell’adeguamento della modulistica da parte dei sistemi informatici regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione sul portale www.cliclavoro.gov.it un modello UNIUrg integrato delle informazioni inerenti la tipologia contrattuale, che il datore di lavoro dovrà inviare esclusivamente per via telematica.
Infatti, il modello UNIUrg consente di identificare in forma sintetica il datore
di lavoro (codice fiscale e denominazione), il lavoratore (codice fiscale, cognome e nome), la data di inizio del rapporto di lavoro (che deve essere posteriore a quella di invio) e i dati relativi all’invio. Tra questi si segnala il
campo «tipologia di comunicazione», nel quale è inserita l’informazione «comunicazione settore turistico e dei pubblici esercizi ex lege n. 183/10». Quest’ultima informazione consente ai servizi informatici regionali e agli organi
di vigilanza di collegare questa comunicazione preventiva con quella effettuata entro tre giorni dall’inizio del rapporto di lavoro con l’UNILav.
È appena il caso di sottolineare che la comunicazione preventiva non soddisfa il corretto adempimento, in quanto permane l’obbligo di integrare la comunicazione con l’invio dell’Unificato Lav, ai servizi informatici regionali ove
è ubicata la sede di lavoro, entro il terzo giorno successivo a quello di instaurazione del rapporto di lavoro.
L’articolo 4, comma 2 introduce un principio generale per tutte le tipologie
di rapporto di lavoro del settore turistico e dei pubblici esercizi e, pertanto,
come chiarito dalla citata Circ. 16 febbraio 2012, n. 2/2012 essa si applica
anche a quei rapporti di lavoro attivati per lo svolgimento di servizi speciali
della durata massima di tre giorni (c.d. lavoratori «extra» di cui all’articolo
10, comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001).
Infatti, pur salvaguardando la peculiarità organizzativa di tale settore, il legislatore deve garantire la corretta instaurazione del rapporto di lavoro, rendendo peraltro effettiva l’applicazione della maxi sanzione prevista in caso di
assunzione di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione al
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centro per l’impiego, come indicato nel comma 1 del medesimo articolo 4 e
precisato nella Circ. 12 novembre 2010, n. 38/2010. Sparisce del tutto la
possibilità di comunicare posticipatamente l’assunzione del lavoratore, come
indicato nella nota 16 giugno 2008, n. 25/I/0007818 che, pertanto, si intende
del tutto superata.
Restano ferme, comunque, le deroghe generali previste in caso di «urgenza»
e «forza maggiore», già identificate dalla nota 4 gennaio 2007, n. 13/SEGR/
0000440 e dalla nota 14 febbraio 2007, n. 13/SEGR/0004746.
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