Dipartimento Agricoltura ed ambiente rurale U.O. Ambiente rurale e gestione faunistica Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi C.F. 92514470159 tel. 0371.442.1 fax 0371.442367 pec: [email protected] Oggetto: Licenza di pesca dilettantistica (tipo B) La licenza di pesca tipo B è obbligatoria per poter svolgere la pesca dilettantistica nelle acque superficiali interne presenti sul territorio nazionale. La licenza di tipo B viene rilasciata dalla Provincia di residenza, dietro il pagamento di una tassa regionale annuale. La Provincia di Lodi può rilasciare la licenza di pesca di tipo B unicamente a: 1. cittadini italiani residenti in provincia di Lodi 2. cittadini stranieri residenti in provincia di Lodi; Per il rilascio della licenza è necessario consegnare: 1. scheda-pescatore compilata; 2. n. 1 fotografia formato tessera; 3. n. 2 marche da bollo da € 14,62 c/una; 4. fotocopia del documento d’identità del richiedente in corso di validità; 5. ricevuta del versamento postale delle spese d’istruttoria provinciali di € 6,71 effettuato tramite bollettino di C/C postale, sul c/c n° 33983206 intestato a: Provincia di Lodi – Servizio Tesoreria – 26900 - Lodi - con causale “Licenza di pesca B” (salvo i soggetti esenti); 6. ricevuta del versamento postale della tassa regionale di € 22,72 effettuato tramite bollettino di C/C postale sul c/c n° 25911207 intestato alla Regione Lombardia – Servizio Tesoreria – Via Pirelli, 12 – 20133 - Milano – con causale “Licenza di pesca B” (salvo i soggetti esenti); Al richiedente che si presenta in possesso di tutta la documentazione necessaria viene immediatamente rilasciata la licenza di pesca, che ha una validità di 10 anni a partire dalla data di rilascio. Ogni anno il titolare della licenza dovrà provvedere al rinnovo del versamento della tassa regionale di € 22,72 e allegare alla stessa la ricevuta del versamento in corso di validità. Sono esentati dal pagamento della tassa regionale annuale di € 22,72 i seguenti soggetti: 1. i minori di 18 anni (al compimento dei 18 anni il titolare della licenza sarà tenuto al pagamento della tassa regionale); 2. gli ultrasessantacinquenni. La Provincia, una volta verificata la sussistenza dei requisiti di età per l’esenzione, apporrà sul retro della licenza un timbro riportante la dicitura “esente dalla tassa regionale per età”. In entrambi i casi l’esenzione è legata all’utilizzo della sola canna-lenza. Qualora il pescatore decidesse di utilizzare altri attrezzi consentiti (es. bilancia o bilancella) è tenuto al versamento annuale della tassa regionale. 3. i portatori di handicap: in tal caso è necessario produrre la documentazione che attesti, ai sensi della normativa vigente (L 104/92 - L 295/90 - L.R. 09/82 - L.R. 18/85) l’accertamento della condizione di handicap da parte dell’ASL. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per l’esenzione, verrà apposto sul retro della licenza un timbro riportante la dicitura “esente dalla tassa regionale ai sensi della L.R. 10/03”. Le tre tipologie di soggetti (minorenni, ultrasessantacinquenni e portatori di handicap) sono esenti anche dal pagamento del rimborso delle spese di istruttoria a favore della Provincia di € 6,71. I minori di anni 13 possono esercitare nella Regione Lombardia la pesca senza licenza; al compimento del 13° anno viene rilasciata regolare licenza di pesca con espresso consenso del www.provincia.lodi.it genitore o del tutore, che deve compilare apposita richiesta a cui verrà allegata copia del documento di identità di chi ha presentato il consenso. La tassa regionale e il rimborso spese a favore della Provincia devono essere pagati unicamente tramite bollettino presso un ufficio postale. Le marche da bollo possono essere acquistate presso qualunque esercizio che venda valori bollati. Gli Uffici provinciali non vendono le marche da bollo e non accettano contanti in nessun caso. La tassa regionale deve essere pagata per ogni anno di validità della licenza di pesca successivo a quello di rilascio. Qualora durante un intero anno di validità della licenza non si eserciti la pesca, la tassa non è dovuta; in tal caso la tassa dovrà essere pagata nuovamente dal momento in cui l’interessato ricomincerà ad esercitare l’attività di pesca. La ricevuta di versamento della tassa regionale, limitatamente all’anno in corso di validità, deve rimanere allegata alla licenza. La tassa regionale ha validità a partire dalla data di rilascio riportata sulla licenza di pesca, fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell’anno successivo, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento. Per il rinnovo annuale della licenza è necessario pagare la tassa regionale non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale. Ai sensi del D. Lgs. n. 230/91, in caso di smarrimento, distruzione o furto della licenza di pesca non può essere rilasciato un duplicato del documento, ma deve essere emessa una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa (in caso di furto o smarrimento l’interessato deve presentare copia della denuncia fatta presso l’autorità giudiziaria). Le licenze vengono rilasciate il lunedì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.30 presso i nostri uffici di via Fanfulla, 14 (1° seminterrato complesso del San Domenico). Per ulteriori informazioni: 0371/442.243, caccia&[email protected].