Dipartimento Agricoltura ed ambiente rurale
U.O. Ambiente rurale e gestione faunistica
Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax 0371.442367
pec: [email protected]
Oggetto: Licenza di pesca dilettantistica (tipo B)
La licenza di pesca tipo B è obbligatoria per poter svolgere la pesca dilettantistica nelle acque
superficiali interne presenti sul territorio nazionale. La licenza di tipo B viene rilasciata dalla
Provincia di residenza, dietro il pagamento di una tassa regionale annuale.
La Provincia di Lodi può rilasciare la licenza di pesca di tipo B unicamente a:
1. cittadini italiani residenti in provincia di Lodi
2. cittadini stranieri residenti in provincia di Lodi;
Per il rilascio della licenza è necessario consegnare:
1. scheda-pescatore compilata;
2. n. 1 fotografia formato tessera;
3. n. 2 marche da bollo da € 14,62 c/una;
4. fotocopia del documento d’identità del richiedente in corso di validità;
5. ricevuta del versamento postale delle spese d’istruttoria provinciali di € 6,71 effettuato
tramite bollettino di C/C postale, sul c/c n° 33983206 intestato a: Provincia di Lodi – Servizio
Tesoreria – 26900 - Lodi - con causale “Licenza di pesca B” (salvo i soggetti esenti);
6. ricevuta del versamento postale della tassa regionale di € 22,72 effettuato tramite bollettino
di C/C postale sul c/c n° 25911207 intestato alla Regione Lombardia – Servizio Tesoreria –
Via Pirelli, 12 – 20133 - Milano – con causale “Licenza di pesca B” (salvo i soggetti esenti);
Al richiedente che si presenta in possesso di tutta la documentazione necessaria viene
immediatamente rilasciata la licenza di pesca, che ha una validità di 10 anni a partire dalla data
di rilascio. Ogni anno il titolare della licenza dovrà provvedere al rinnovo del versamento della
tassa regionale di € 22,72 e allegare alla stessa la ricevuta del versamento in corso di validità.
Sono esentati dal pagamento della tassa regionale annuale di € 22,72 i seguenti soggetti:
1. i minori di 18 anni (al compimento dei 18 anni il titolare della licenza sarà tenuto al
pagamento della tassa regionale);
2. gli ultrasessantacinquenni.
La Provincia, una volta verificata la sussistenza dei requisiti di età per l’esenzione, apporrà
sul retro della licenza un timbro riportante la dicitura “esente dalla tassa regionale per età”.
In entrambi i casi l’esenzione è legata all’utilizzo della sola canna-lenza. Qualora il pescatore
decidesse di utilizzare altri attrezzi consentiti (es. bilancia o bilancella) è tenuto al
versamento annuale della tassa regionale.
3. i portatori di handicap: in tal caso è necessario produrre la documentazione che attesti, ai
sensi della normativa vigente (L 104/92 - L 295/90 - L.R. 09/82 - L.R. 18/85) l’accertamento
della condizione di handicap da parte dell’ASL. Una volta verificata la sussistenza dei
requisiti richiesti per l’esenzione, verrà apposto sul retro della licenza un timbro riportante la
dicitura “esente dalla tassa regionale ai sensi della L.R. 10/03”.
Le tre tipologie di soggetti (minorenni, ultrasessantacinquenni e portatori di handicap) sono
esenti anche dal pagamento del rimborso delle spese di istruttoria a favore della Provincia di €
6,71.
I minori di anni 13 possono esercitare nella Regione Lombardia la pesca senza licenza; al
compimento del 13° anno viene rilasciata regolare licenza di pesca con espresso consenso del
www.provincia.lodi.it
genitore o del tutore, che deve compilare apposita richiesta a cui verrà allegata copia del
documento di identità di chi ha presentato il consenso.
La tassa regionale e il rimborso spese a favore della Provincia devono essere pagati
unicamente tramite bollettino presso un ufficio postale. Le marche da bollo possono essere
acquistate presso qualunque esercizio che venda valori bollati. Gli Uffici provinciali non vendono
le marche da bollo e non accettano contanti in nessun caso.
La tassa regionale deve essere pagata per ogni anno di validità della licenza di pesca
successivo a quello di rilascio. Qualora durante un intero anno di validità della licenza non si
eserciti la pesca, la tassa non è dovuta; in tal caso la tassa dovrà essere pagata nuovamente
dal momento in cui l’interessato ricomincerà ad esercitare l’attività di pesca. La ricevuta di
versamento della tassa regionale, limitatamente all’anno in corso di validità, deve rimanere
allegata alla licenza. La tassa regionale ha validità a partire dalla data di rilascio riportata sulla
licenza di pesca, fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell’anno successivo,
indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento. Per il rinnovo annuale della
licenza è necessario pagare la tassa regionale non prima di quindici giorni dalla scadenza
annuale.
Ai sensi del D. Lgs. n. 230/91, in caso di smarrimento, distruzione o furto della licenza di pesca
non può essere rilasciato un duplicato del documento, ma deve essere emessa una nuova
licenza con il pagamento della relativa tassa (in caso di furto o smarrimento l’interessato deve
presentare copia della denuncia fatta presso l’autorità giudiziaria).
Le licenze vengono rilasciate il lunedì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.30 presso i nostri uffici di
via Fanfulla, 14 (1° seminterrato complesso del San Domenico).
Per ulteriori informazioni: 0371/442.243, caccia&[email protected].
Scarica

Oggetto: Licenza di pesca dilettantistica (tipo B