PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA PR - STAFF DEL PRESIDENTE 2 - AVVOCATURA DETERMINAZIONE N. 92 DEL 26.03.2013 OGGETTO: Giudizio Santocono Antonino c/ Provincia Regionale di Catania e Serit Sicilia S.p.A. . Giudice di Pace di Lentini - Opposizione a cartella esattoriale. Sentenza n°451/2012 Rimborso spese di giudizio in favore del procuratore distrattario, Avv. Massimo Maria Portera. IL DIRIGENTE Premessa la sentenza n°451/2012 del 28.09/11.10.2012, munita di formula esecutiva in data 10.01.2013, con la quale il Giudice di Pace di Lentini, accogliendo il ricorso promosso dal sig. Santocono Antonino in opposizione a cartella di pagamento relativa a sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada, ha annullato detta cartella e condannato la Provincia Regionale di Catania alla refusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 350,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore del sig.Santocono, Avv. Massimo Maria Portera; Vista la notula delle competenze di procuratore, sottoposta dall'Avv.Massimo Maria Portera a compenso delle spese di giudizio, giusta sentenza di cui sopra ; Preso atto che, ai sensi della circolare del Ministero della Finanze-Dipartimento Entrate Aff. Giuridici Serv. III n.203/E del 6.12.1994 avente ad oggetto: Avvocati della controparte vittoriosa. Ritenuta d'acconto e obbligo di fatturazione - nel caso di condanna al pagamento degli oneri e delle spese a favore dell'avvocato della controparte vittoriosa, questi è obbligato ad emettere fattura solo nei confronti del proprio cliente e,nel caso in cui il cliente è un soggetto passivo Iva, con diritto alla detrazione d'imposta, della quale subisce rivalsa non solo giuridica ma anche economica, la parte soccombente non deve rimborsare l'Iva. Conseguentemente il professionista distrattario può richiedere al soccombente solamente l'importo da questo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche quello dell'Iva che vi afferisce, essendo quest'ultimo dovuto per rivalsa dal prorpio cliente. Che anche l'Avvocatura dello Stato con proprio parere ha sottolineato che il difensore distrattario dovrà emettere fattura, con addebito dell'Iva solo nei confronti del proprio cliente, atteso che l'obbligo di adempimento del relativo onere per il soggetto soccombente trova titolo esclusivamente nella statuizione di condanna contenuta nella sentenza, anche in assenza di espressa pronuncia in ordine al tributo. Ha,altresì, puntualizzato che parte soccombente, che ha effettuato il pagamento, non può pretendere l'emissione della relativa fattura nei propri confronti; Ritenuto pertanto di dover provvedere al rimborso di dette spese di giudizio, per il totale di Euro 520,50 comprensivi di spese generali, Cpa, spese successive al deposito della sentenza e con R.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Massimo Maria Portera, nato a Catania il 03.05.1971 - C.F. PRTMSM71E03C351O/P.Iva 01508240890 - Via del Museo n.3 Lentini (Sr), giusta sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Lentini n°451/12; Attestata la congruità della spesa la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con le disponibilità di cassa La spesa in oggetto non è soggetta alla normativa sulla tracciabilità di cui alla legge 136/2010 trattasi di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c. Dichiarato che tutta la documentazione che autorizza e precede il seguente atto é stabilmente detenuta presso l'ufficio proponente; Attestato l'esonero dal DURC Ritenuto di poter provvedere DETERMINA Per le motivazioni di cui in narrativa, Impegnare Euro 520,50 comprensivi di spese generali, Cpa, spese successive al deposito della sentenza e con R.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Massimo Maria Portera, nato a Catania il 03.05.1971 - C.F. PRTMSM71E03C351O/P.Iva 01508240890 - Via del Museo n.3 Lentini (Sr), giusta sentenza esecutiva n°451/12 emessa dal Giudice di Pace di Lentini nel giudizio promosso dal sig.Santocono Antonino. impegnare la somma di euro 520,50 nel seguente modo: CAPITOLO U1.01.0903.07200 FORNITORE 22504 Spese per liti. PORTEA MASSIMO MARIA ESER. 2013 IMPORTO 520,50 PROGR. 109A2 Dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli adempimenti previsti dall'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n°83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 - Concessione vantaggi economici - Obbligo di pubblicazione su sito internet. Alla presente determina si allega relativa documentazione. Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole. Resp. istruttore del proc. MARIA CONCETTA PANE F.TO L'AVVOCATO CAPO Avv. Francesco Mineo N.B. La presente determinazione è stata firmata digitalmente STUDIO LEGALE AVV. MASSIMO MARIA PORTERA VIA DEL MUSEO N. 3 96016 LENTINI (SR) TEL. 095 78.38.734 FAX + 39 095 98.96.310 MOBILE 339 29 24 411 P.E.C. [email protected] NOTULA DELLE COMPETENZE DI PROCURATORE PER LA SENTENZA N. 451/12 DEL GDP DI LENTINI – SANTOCONO ANTONINO/RISCOSSIONE SICILIA S.P.A./PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA. ONORARI E DIRITTI € 300,00 SPESE GENERALI (12,5%) € 37,50 C.P.A. (4%) € 13,50 IMPONIBILE € 351,00 RITENUTA D’ACCONTO (20%) - € 67,50 IVA (21%) € 73,71 SPESE VIVE NON IMP. € 50,00 ATTI SUCCESSIVI AL DEPOSITO DELLA SENTENZA: ACCESSO AGLI UFFICI € DISAMINA TITOLO € RILASCIO TITOLO ESECUTIVO € 12,00 12,00 12,00 STUDIO LEGALE AVV. MASSIMO MARIA PORTERA VIA DEL MUSEO N. 3 96016 LENTINI (SR) TEL. 095 78.38.734 FAX + 39 095 98.96.310 MOBILE 339 29 24 411 P.E.C. [email protected] Pag. 1 SPESE NOTIFICA € Totale € 16,00 52,00 IMPORTO COMPLESSIVO DA PAGARE AL NETTO DELLA RITENUTA D’ACCONTO (351,00 + 73,71 + 50,00 + 52,00 – 67,50) € 459,21 DATI PER LA LIQUIDAZIONE: AVV. MASSIMO MARIA PORTERA, NATO A CATANIA IL 03.05.1971, VIA DEL MUSEO N. 3, 96016 LENTINI (SR), C.F. PRTMSM71E03C351O – P.IVA 01508240890 Essendo stata disposta nella citata sentenza la distrazione delle spese in favore dello scrivente procuratore ai sensi dell’art. 93 c.p.c. comunico che il pagamento del superiore importo netto di € 459,21 dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN: IT59 C030 6984 7201 0000 0000 145, conto corrente intestato ad Avv. Massimo Maria Portera presso Banca Intesa San Paolo, Piazza Beneventano N. 13, 96016 LENTINI (SR) Quanto alla Vs richiesta di trasmissione della fattura ai fini della liquidazione mi corre l’obbligo precisare che ai sensi della Circolare del 06/12/1994 n. 203 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III, agli effetti dell'IRPEF il soggetto soccombente in un giudizio, condannato al pagamento degli oneri e delle spese a favore dell'avvocato della controparte vittoriosa, assume, nell'assolvimento di tale obbligazione, lo status di sostituto di imposta, ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600. Agli effetti dell'I.V.A. il soggetto soccombente in un giudizio, condannato al pagamento degli oneri e delle spese a favore dell'avvocato della controparte, e' tenuto anche al pagamento dell'imposta a queste relative. L'avvocato e' obbligato ad emettere fattura solo nei confronti del proprio cliente (in cui deve essere evidenziato che la solutio avviene sia percio' che riguarda l'onorario sia per cio' che concerne l'imposta che vi accede, con danaro fornito dal soccombente). L’Avvocatura dello Stato con proprio parere ha confermato che il difensore distrattario dovra' emettere fattura con addebito anche dell'IVA solo nei confronti del proprio cliente, atteso che l'obbligo di adempimento del relativo onere per il soggetto soccombente trova titolo esclusivamente nella statuizione di condanna contenuta nella sentenza, anche in assenza di espressa pronuncia in ordine al tributo. In ragione di quanto sopra precisato, la fattura verrà consegnata dallo scrivente solo al proprio assistito nel procedimento in epigrafe, sig. Santocono Antonino, e solo all’atto del ricevimento della Vs liquidazione in applicazione del principio di “cassa” alla stregua del quale l’obbligo di emissione della fattura sorge per il professionista solo all’atto dell’effettivo ricevimento delle somme dovute. Tanto precisato, si rimane in attesa della liquidazione restando a Vs disposizione per ogni comunicazione ai numeri sopraindicati. Cordiali Saluti Lentini per Catania, li 02.03.2013 Avv. Massimo Maria Portera STUDIO LEGALE AVV. MASSIMO MARIA PORTERA VIA DEL MUSEO N. 3 96016 LENTINI (SR) TEL. 095 78.38.734 FAX + 39 095 98.96.310 MOBILE 339 29 24 411 P.E.C. [email protected] Pag. 2